SR 830.1 Legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) LPGA Art. 27 Informazione e consulenza - 1 Gli assicuratori e gli organi esecutivi delle singole assicurazioni sociali, nei limiti delle loro competenze, sono tenuti ad informare le persone interessate sui loro diritti e obblighi. |
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1 | Gli assicuratori e gli organi esecutivi delle singole assicurazioni sociali, nei limiti delle loro competenze, sono tenuti ad informare le persone interessate sui loro diritti e obblighi. |
2 | Ognuno ha diritto, di regola gratuitamente, alla consulenza in merito ai propri diritti e obblighi. Sono competenti in materia gli assicuratori nei confronti dei quali gli interessati devono far valere i loro diritti o adempiere i loro obblighi. Per le consulenze che richiedono ricerche onerose, il Consiglio federale può prevedere la riscossione di emolumenti e stabilirne la tariffa. |
3 | Se un assicuratore constata che un assicurato o i suoi congiunti possono rivendicare prestazioni di altre assicurazioni sociali, li informa immediatamente. |
SR 830.1 Legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) LPGA Art. 62 Tribunale federale - 1 Contro le decisioni emanate dai tribunali cantonali delle assicurazioni è ammissibile il ricorso al Tribunale federale secondo la legge del 17 giugno 200557 sul Tribunale federale. |
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1 | Contro le decisioni emanate dai tribunali cantonali delle assicurazioni è ammissibile il ricorso al Tribunale federale secondo la legge del 17 giugno 200557 sul Tribunale federale. |
1bis | Il Consiglio federale disciplina il diritto degli organi d'esecuzione delle singole assicurazioni sociali di ricorrere al Tribunale federale. |
2 | Per l'esecuzione delle decisioni su ricorso di prima istanza è applicabile per analogia l'articolo 54. |
SR 830.1 Legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) LPGA Art. 50 Transazioni - 1 Le controversie nell'ambito delle assicurazioni sociali possono essere composte con transazione. |
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1 | Le controversie nell'ambito delle assicurazioni sociali possono essere composte con transazione. |
2 | L'assicuratore è tenuto a comunicare la transazione sotto forma di decisione impugnabile. |
3 | I capoversi 1 e 2 sono applicabili per analogia alla procedura di opposizione e nella procedura di ricorso. |
SR 830.1 Legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) LPGA Art. 50 Transazioni - 1 Le controversie nell'ambito delle assicurazioni sociali possono essere composte con transazione. |
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1 | Le controversie nell'ambito delle assicurazioni sociali possono essere composte con transazione. |
2 | L'assicuratore è tenuto a comunicare la transazione sotto forma di decisione impugnabile. |
3 | I capoversi 1 e 2 sono applicabili per analogia alla procedura di opposizione e nella procedura di ricorso. |
SR 830.1 Legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) LPGA Art. 50 Transazioni - 1 Le controversie nell'ambito delle assicurazioni sociali possono essere composte con transazione. |
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1 | Le controversie nell'ambito delle assicurazioni sociali possono essere composte con transazione. |
2 | L'assicuratore è tenuto a comunicare la transazione sotto forma di decisione impugnabile. |
3 | I capoversi 1 e 2 sono applicabili per analogia alla procedura di opposizione e nella procedura di ricorso. |
SR 830.1 Legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) LPGA Art. 50 Transazioni - 1 Le controversie nell'ambito delle assicurazioni sociali possono essere composte con transazione. |
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1 | Le controversie nell'ambito delle assicurazioni sociali possono essere composte con transazione. |
2 | L'assicuratore è tenuto a comunicare la transazione sotto forma di decisione impugnabile. |
3 | I capoversi 1 e 2 sono applicabili per analogia alla procedura di opposizione e nella procedura di ricorso. |
SR 830.1 Legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) LPGA Art. 50 Transazioni - 1 Le controversie nell'ambito delle assicurazioni sociali possono essere composte con transazione. |
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1 | Le controversie nell'ambito delle assicurazioni sociali possono essere composte con transazione. |
2 | L'assicuratore è tenuto a comunicare la transazione sotto forma di decisione impugnabile. |
3 | I capoversi 1 e 2 sono applicabili per analogia alla procedura di opposizione e nella procedura di ricorso. |
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1 | Le controversie nell'ambito delle assicurazioni sociali possono essere composte con transazione. |
2 | L'assicuratore è tenuto a comunicare la transazione sotto forma di decisione impugnabile. |
3 | I capoversi 1 e 2 sono applicabili per analogia alla procedura di opposizione e nella procedura di ricorso. |