Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Corte IV

D-112/2016

Sentenza del 26 aprile 2016

Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio),

Composizione Gabriela Freihofer, Walter Lang,

cancelliera Sebastiana Stähli.

A._______,nata il (...), alias

B._______, nata il (...), e le figlie

C._______,nata il (...), alias

D._______,nata il (...),

Parti E._______,nata il (...), alias

F._______, nata il (...),

Eritrea,

tutte rappresentate dal lic. iur. Mario Amato,
Soccorso operaio svizzero SOS Ticino,
ricorrenti,

contro

Segreteria di Stato della migrazione (SEM),

Quellenweg 6, 3003 Berna,

autorità inferiore.

Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino) ed allontanamento;
Oggetto
decisione della SEM del 17 dicembre 2015 / N (...).

Fatti:

A.
L'interessata e le due figlie, cittadine eritree, hanno depositato domanda d'asilo in Svizzera il 18 giugno 2015. In occasione del diritto di essere sentito in vista dell'applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)
LAsi Art. 31a Decisioni della SEM - 1 Di norma la SEM non entra nel merito della domanda d'asilo se il richiedente:
1    Di norma la SEM non entra nel merito della domanda d'asilo se il richiedente:
a  può ritornare in uno Stato terzo sicuro secondo l'articolo 6a capoverso 2 lettera b nel quale aveva soggiornato precedentemente;
b  può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura d'asilo e d'allontanamento;
c  può ritornare in uno Stato terzo nel quale aveva soggiornato precedentemente;
d  può recarsi in uno Stato terzo per il quale possiede un visto e in cui può chiedere protezione;
e  può recarsi in uno Stato terzo nel quale vivono suoi parenti prossimi o persone con cui intrattiene rapporti stretti;
f  può essere allontanato nel suo Stato d'origine o di provenienza secondo l'articolo 31b.
2    Il capoverso 1 lettere c-e non si applica se vi sono indizi che, nel singolo caso, nello Stato terzo non vi sia una protezione effettiva dal respingimento ai sensi dell'articolo 5 capoverso 1.
3    La SEM non entra nel merito della domanda se non sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 18. Questa disposizione si applica segnatamente se la domanda d'asilo è presentata esclusivamente per motivi economici o medici.
4    Negli altri casi, la SEM respinge la domanda d'asilo se non è stata dimostrata o resa verosimile la qualità di rifugiato o se sussiste un motivo d'esclusione ai sensi degli articoli 53 e 54.97
LAsi (RS 142.31), la richiedente ha indicato di essere contraria alla competenza dell'Italia e al trasferimento verso tale Paese poiché non avrebbe chiesto asilo in Italia e il suo obiettivo sarebbe stato la Svizzera (cfr. verbale d'audizione del 15 luglio 2015 [di seguito: verbale], pag. 8).

B.
Con decisione del 17 dicembre 2015, notificata in data 29 dicembre 2015 (cfr. risultanze processuali), la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) non è entrata nel merito della succitata domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)
LAsi Art. 31a Decisioni della SEM - 1 Di norma la SEM non entra nel merito della domanda d'asilo se il richiedente:
1    Di norma la SEM non entra nel merito della domanda d'asilo se il richiedente:
a  può ritornare in uno Stato terzo sicuro secondo l'articolo 6a capoverso 2 lettera b nel quale aveva soggiornato precedentemente;
b  può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura d'asilo e d'allontanamento;
c  può ritornare in uno Stato terzo nel quale aveva soggiornato precedentemente;
d  può recarsi in uno Stato terzo per il quale possiede un visto e in cui può chiedere protezione;
e  può recarsi in uno Stato terzo nel quale vivono suoi parenti prossimi o persone con cui intrattiene rapporti stretti;
f  può essere allontanato nel suo Stato d'origine o di provenienza secondo l'articolo 31b.
2    Il capoverso 1 lettere c-e non si applica se vi sono indizi che, nel singolo caso, nello Stato terzo non vi sia una protezione effettiva dal respingimento ai sensi dell'articolo 5 capoverso 1.
3    La SEM non entra nel merito della domanda se non sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 18. Questa disposizione si applica segnatamente se la domanda d'asilo è presentata esclusivamente per motivi economici o medici.
4    Negli altri casi, la SEM respinge la domanda d'asilo se non è stata dimostrata o resa verosimile la qualità di rifugiato o se sussiste un motivo d'esclusione ai sensi degli articoli 53 e 54.97
LAsi ed ha pronunciato il trasferimento delle interessate verso l'Italia.

C.
In data 7 gennaio 2016 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 8 gennaio 2016) le interessate sono insorte contro suddetta decisione con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) chiedendo l'accoglimento del ricorso, l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti all'autorità inferiore per acquisizione di garanzie concrete ed individuali che le ricorrenti verranno ospitate in strutture adeguate in Italia. Altresì hanno richiesto la sospensione dell'esecuzione dell'allontanamento con misura cautelare urgente, la concessione dell'effetto sospensivo come pure dell'esenzione dal pagamento anticipato delle presunte spese processuali, con protestate tasse, spese e ripetibili.

D.
Il provvedimento dell'8 gennaio 2016 con il quale il Tribunale ha sospeso provvisoriamente l'esecuzione dell'allontanamento delle insorgenti.

E.
L'incarto originale della SEM pervenuto al Tribunale il 12 gennaio 2016.

F.
La decisione incidentale del 13 gennaio 2016 con la quale il Tribunale ha accolto l'istanza di concessione dell'effetto sospensivo al ricorso, esentato le ricorrenti dal versamento di un anticipo a copertura delle presunte spese processuali e trasmesso il ricorso e un certificato medico all'autorità inferiore invitandola ad esprimersi.

G.
La SEM, con risposta del 17 febbraio 2016, trasmessa alle ricorrenti con possibilità di replica, ha confermato la decisione impugnata, proposto la reiezione del gravame e allegato la nuova circolare italiana del 15 febbraio 2016.

H.
Con replica del 14 marzo 2016 le ricorrenti hanno nuovamente chiesto l'accoglimento del ricorso.

Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti saranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.

Diritto:

1.
Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)
LAsi Art. 6 Norme procedurali - Le procedure sono rette dalla legge federale del 20 dicembre 196811 sulla procedura amministrativa (PA), dalla legge del 17 giugno 200512 sul Tribunale amministrativo federale e dalla legge del 17 giugno 200513 sul Tribunale federale, in quanto la presente legge non preveda altrimenti.
LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF)
LTAF Art. 32 Eccezioni - 1 Il ricorso è inammissibile contro:
1    Il ricorso è inammissibile contro:
a  le decisioni in materia di sicurezza interna o esterna del Paese, neutralità, protezione diplomatica e altri affari esteri, in quanto il diritto internazionale pubblico non conferisca un diritto al giudizio da parte di un tribunale;
b  le decisioni in materia di diritto di voto dei cittadini nonché di elezioni e votazioni popolari;
c  le decisioni in materia di salario al merito del personale federale, in quanto non concernano la parità dei sessi;
d  ...
e  le decisioni nel settore dell'energia nucleare concernenti:
e1  le autorizzazioni di massima per impianti nucleari,
e2  l'approvazione del programma di smaltimento,
e3  la chiusura di depositi geologici in profondità,
e4  la prova dello smaltimento;
f  le decisioni in materia di rilascio o estensione di concessioni di infrastrutture ferroviarie;
g  le decisioni dell'autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva;
h  le decisioni in materia di rilascio di concessioni per case da gioco;
i  le decisioni in materia di rilascio, modifica o rinnovo della concessione della Società svizzera di radiotelevisione (SSR);
j  le decisioni in materia di diritto ai sussidi di una scuola universitaria o di un altro istituto accademico.
2    Il ricorso è inoltre inammissibile contro:
a  le decisioni che, in virtù di un'altra legge federale, possono essere impugnate mediante opposizione o ricorso dinanzi a un'autorità ai sensi dell'articolo 33 lettere c-f;
b  le decisioni che, in virtù di un'altra legge federale, possono essere impugnate mediante ricorso dinanzi a un'autorità cantonale.
LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF)
LTAF Art. 31 Principio - Il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'articolo 5 della legge federale del 20 dicembre 196819 sulla procedura amministrativa (PA).
LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 5 - 1 Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti:
1    Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti:
a  la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi;
b  l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi;
c  il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi.
2    Sono decisioni anche quelle in materia d'esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45 e 46), le decisioni su opposizione (art. 30 cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su ricorso (art. 61), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l'interpretazione (art. 69).24
3    Le dichiarazioni di un'autorità che rifiuta o solleva pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni.
PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorità inferiori - Il ricorso è ammissibile contro le decisioni:
a  del Consiglio federale e degli organi dell'Assemblea federale in materia di rapporti di lavoro del personale federale, compreso il rifiuto dell'autorizzazione a procedere penalmente;
b  del Consiglio federale concernenti:
b1  la destituzione di un membro del Consiglio della banca o della direzione generale o di un loro supplente secondo la legge del 3 ottobre 200325 sulla Banca nazionale,
b10  la revoca di un membro del consiglio d'amministrazione del Servizio svizzero di assegnazione delle tracce o l'approvazione della risoluzione del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio d'amministrazione secondo la legge federale del 20 dicembre 195743 sulle ferrovie;
b2  la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari o l'approvazione dello scioglimento del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio di amministrazione secondo la legge del 22 giugno 200726 sulla vigilanza dei mercati finanziari,
b3  il blocco di valori patrimoniali secondo la legge del 18 dicembre 201528 sui valori patrimoniali di provenienza illecita,
b4  il divieto di determinate attività secondo la LAIn30,
b4bis  il divieto di organizzazioni secondo la LAIn,
b5  la revoca di un membro del Consiglio d'istituto dell'Istituto federale di metrologia secondo la legge federale del 17 giugno 201133 sull'Istituto federale di metrologia,
b6  la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'Autorità federale di sorveglianza dei revisori o l'approvazione dello scioglimento del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio di amministrazione secondo la legge del 16 dicembre 200535 sui revisori,
b7  la revoca di un membro del Consiglio dell'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici secondo la legge del 15 dicembre 200037 sugli agenti terapeutici,
b8  la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'istituto secondo la legge del 16 giugno 201739 sui fondi di compensazione,
b9  la revoca di un membro del consiglio d'Istituto dell'Istituto svizzero di diritto comparato secondo la legge federale del 28 settembre 201841 sull'Istituto svizzero di diritto comparato,
c  del Tribunale penale federale in materia di rapporti di lavoro dei suoi giudici e del suo personale;
cbis  del Tribunale federale dei brevetti in materia di rapporti di lavoro dei suoi giudici e del suo personale;
cquater  del procuratore generale della Confederazione in materia di rapporti di lavoro dei procuratori pubblici federali da lui nominati e del personale del Ministero pubblico della Confederazione;
cquinquies  dell'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione in materia di rapporti di lavoro del personale della sua segreteria;
cter  dell'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione in materia di rapporti di lavoro dei membri del Ministero pubblico della Confederazione eletti dall'Assemblea federale plenaria;
d  della Cancelleria federale, dei dipartimenti e dei servizi dell'Amministrazione federale loro subordinati o aggregati amministrativamente;
e  degli stabilimenti e delle aziende della Confederazione;
f  delle commissioni federali;
g  dei tribunali arbitrali costituiti in virtù di contratti di diritto pubblico sottoscritti dalla Confederazione, dai suoi stabilimenti o dalle sue aziende;
h  delle autorità o organizzazioni indipendenti dall'Amministrazione federale che decidono nell'adempimento di compiti di diritto pubblico loro affidati dalla Confederazione;
i  delle autorità cantonali, in quanto una legge federale preveda che le loro decisioni sono impugnabili mediante ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale.
LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)
LAsi Art. 105 Ricorsi contro le decisioni della SEM - Contro le decisioni della SEM può essere interposto ricorso secondo la legge federale del 17 giugno 2005357 sul Tribunale amministrativo federale.
LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 5 - 1 Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti:
1    Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti:
a  la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi;
b  l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi;
c  il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi.
2    Sono decisioni anche quelle in materia d'esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45 e 46), le decisioni su opposizione (art. 30 cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su ricorso (art. 61), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l'interpretazione (art. 69).24
3    Le dichiarazioni di un'autorità che rifiuta o solleva pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni.
PA.

Le ricorrenti hanno partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, sono particolarmente toccate dalla decisione impugnata e vantano un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 48 - 1 Ha diritto di ricorrere chi:
1    Ha diritto di ricorrere chi:
a  ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo;
b  è particolarmente toccato dalla decisione impugnata; e
c  ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa.
2    Ha inoltre diritto di ricorrere ogni persona, organizzazione o autorità cui un'altra legge federale riconosce tale diritto.
-c PA). Pertanto sono legittimate ad aggravarsi contro di essa.

I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)
LAsi Art. 108 Termini di ricorso - 1 Nella procedura celere, il ricorso contro una decisione secondo l'articolo 31a capoverso 4 deve essere interposto entro sette giorni lavorativi o, se si tratta di decisioni incidentali, entro cinque giorni dalla notificazione della decisione.
1    Nella procedura celere, il ricorso contro una decisione secondo l'articolo 31a capoverso 4 deve essere interposto entro sette giorni lavorativi o, se si tratta di decisioni incidentali, entro cinque giorni dalla notificazione della decisione.
2    Nella procedura ampliata, il ricorso contro una decisione secondo l'articolo 31a capoverso 4 deve essere interposto entro 30 giorni o, se si tratta di una decisione incidentale, entro dieci giorni dalla notificazione della decisione.
3    Il ricorso contro le decisioni di non entrata nel merito e contro le decisioni di cui agli articoli 23 capoverso 1 e 40 in combinato disposto con l'articolo 6a capoverso 2 lettera a deve essere interposto entro cinque giorni lavorativi dalla notificazione della decisione.
4    Il ricorso contro il rifiuto dell'entrata in Svizzera secondo l'articolo 22 capoverso 2 può essere interposto fino al momento della notificazione di una decisione secondo l'articolo 23 capoverso 1.
5    La verifica della legalità e dell'adeguatezza dell'assegnazione di un luogo di soggiorno all'aeroporto o in un altro luogo appropriato conformemente all'articolo 22 capoversi 3 e 4 può essere chiesta in qualsiasi momento mediante ricorso.
6    Negli altri casi il termine di ricorso è di 30 giorni dalla notificazione della decisione.
7    Gli atti scritti trasmessi per telefax sono considerati consegnati validamente se pervengono tempestivamente al Tribunale amministrativo federale e sono regolarizzati mediante l'invio ulteriore dell'originale firmato, conformemente alle norme dell'articolo 52 capoversi 2 e 3 PA365.
LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 52 - 1 L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente.
1    L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente.
2    Se il ricorso non soddisfa a questi requisiti o se le conclusioni o i motivi del ricorrente non sono sufficientemente chiari, e il ricorso non sembra manifestamente inammissibile, l'autorità di ricorso assegna al ricorrente un breve termine suppletorio per rimediarvi.
3    Essa gli assegna questo termine con la comminatoria che, decorrendo infruttuoso, deciderà secondo l'inserto o, qualora manchino le conclusioni, i motivi oppure la firma, non entrerà nel merito del ricorso.
PA) sono soddisfatti.

Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

2.
Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)
LAsi Art. 106 Motivi di ricorso - 1 Il ricorrente può far valere:
1    Il ricorrente può far valere:
a  la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento;
b  l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti.
c  ...
2    Rimangono salvi gli articoli 27 capoverso 3 e 68 capoverso 2.359
LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorità di ricorso può modificare la decisione impugnata a vantaggio di una parte.
1    L'autorità di ricorso può modificare la decisione impugnata a vantaggio di una parte.
2    Essa può modificare a pregiudizio di una parte la decisione impugnata quando questa violi il diritto federale o poggi su un accertamento inesatto o incompleto dei fatti; per inadeguatezza, la decisione impugnata non può essere modificata a pregiudizio di una parte, a meno che la modificazione giovi ad una controparte.
3    L'autorità di ricorso che intenda modificare la decisione impugnata a pregiudizio di una parte deve informarla della sua intenzione e darle la possibilità di esprimersi.
4    L'autorità di ricorso non è vincolata in nessun caso dai motivi del ricorso.
PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).

3.
Giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. b
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)
LAsi Art. 31a Decisioni della SEM - 1 Di norma la SEM non entra nel merito della domanda d'asilo se il richiedente:
1    Di norma la SEM non entra nel merito della domanda d'asilo se il richiedente:
a  può ritornare in uno Stato terzo sicuro secondo l'articolo 6a capoverso 2 lettera b nel quale aveva soggiornato precedentemente;
b  può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura d'asilo e d'allontanamento;
c  può ritornare in uno Stato terzo nel quale aveva soggiornato precedentemente;
d  può recarsi in uno Stato terzo per il quale possiede un visto e in cui può chiedere protezione;
e  può recarsi in uno Stato terzo nel quale vivono suoi parenti prossimi o persone con cui intrattiene rapporti stretti;
f  può essere allontanato nel suo Stato d'origine o di provenienza secondo l'articolo 31b.
2    Il capoverso 1 lettere c-e non si applica se vi sono indizi che, nel singolo caso, nello Stato terzo non vi sia una protezione effettiva dal respingimento ai sensi dell'articolo 5 capoverso 1.
3    La SEM non entra nel merito della domanda se non sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 18. Questa disposizione si applica segnatamente se la domanda d'asilo è presentata esclusivamente per motivi economici o medici.
4    Negli altri casi, la SEM respinge la domanda d'asilo se non è stata dimostrata o resa verosimile la qualità di rifugiato o se sussiste un motivo d'esclusione ai sensi degli articoli 53 e 54.97
LAsi, di norma non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura di asilo e allontanamento.

3.1 Prima di applicare la precitata disposizione, la SEM esamina la competenza relativa al trattamento di una domanda di asilo secondo i criteri previsti dal regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.6.2013; di seguito: Regolamento Dublino III). Se in base a questo esame è individuato un altro Stato quale responsabile per l'esame della domanda di asilo, la SEM pronuncia la non entrata nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di presa in carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione.

3.2 Ai sensi dell'art. 3 par. 1 Regolamento Dublino III, la domanda di protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III (art. 7-15). Nel caso di una procedura di presa in carico (inglese: take charge) ogni criterio per la determinazione dello Stato membro competente - enumerato al capo III - è applicabile solo se, nella gerarchia dei criteri elencati all'art. 7 par. 1 Regolamento Dublino III, quello precedente previsto dal Regolamento non trova applicazione nella fattispecie (principio della gerarchia dei criteri). La determinazione dello Stato membro competente avviene sulla base della situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato domanda di protezione internazionale (art. 7 par. 2 Regolamento Dublino III; DTAF 2012/4 consid. 3.2; Filzwieser/Sprung, Dublin III-Verordnung, Vienna 2014, n. 4 ad art. 7).

Ai sensi dell'art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III, qualora sia impossibile trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato come competente in quanto si hanno fondati motivi di ritenere che sussistono delle carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 364/1 del 18.12.2000, di seguito: CartaUE), lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione dello Stato membro competente prosegue l'esame dei criteri di cui al capo III per verificare se un altro Stato membro possa essere designato come competente. Qualora non sia possibile eseguire il trasferimento verso un altro Stato membro designato in base ai criteri del capo III o verso il primo Stato membro in cui la domanda è stata presentata, lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione diventa lo Stato membro competente.

3.3 Lo Stato membro competente in forza del presente regolamento è tenuto a prendere in carico - in ossequio alle condizioni poste agli art. 21, 22 e 29 - il richiedente che ha presentato la domanda in un altro Stato membro (art. 18 par. 1 lett. a Regolamento Dublino III).

3.4 Giusta l'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III («clausola di sovranità»), in deroga ai criteri di competenza sopra definiti, ciascuno Stato membro può decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, anche se tale esame non gli compete.

4.
Nel caso di specie, dagli atti risulta che le insorgenti, prima di entrare in Svizzera si trovavano in Italia (cfr. verbale, pag. 7).

Il 27 luglio 2015, la SEM ha presentato alle autorità italiane competenti nei termini fissati all'art. 21 par. 1 Regolamento Dublino III una richiesta di presa in carico fondata sull'art. 13 par. 1 Regolamento Dublino III. Queste autorità, non avendo risposto alla domanda di presa in carico entro il termine previsto all'art. 22 par. 1 e 6 Regolamento Dublino III, hanno tacitamente riconosciuto la loro competenza nella trattazione della domanda di asilo in questione (art. 22 par. 7 Regolamento Dublino III).

Avendo riconosciuto la propria competenza nella trattazione delle domande d'asilo in questione e non avendo contestato le ricorrenti di essere transitate dall'Italia (cfr. verbale, pag. 8), la competenza dell'Italia è in casu data.

Il desiderio che la loro domanda d'asilo sia trattata in Svizzera e il fatto di non aver depositato domanda d'asilo in Italia, non rimette in discussione la competenza dell'Italia, che resta competente per l'esame della loro domanda d'asilo. Invero, il Regolamento Dublino III non conferisce un diritto al richiedente l'asilo di scegliere lo Stato membro competente per la trattazione della sua domanda d'asilo, che a suo avviso, offre le migliori condizioni di accoglienza (cfr. DTAF 2010/45 consid. 8.3 applicabile per analogia).

5.
Quo alla procedura d'asilo e di accoglienza dei richiedenti in Italia, il Tribunale ha più volte ribadito che non vi sono fondati motivi di ritenere che sussistano carenze sistemiche che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 CartaUE (cfr. art. 3 par. 2 secondo comma Regolamento Dublino III). L'Italia è legata alla CartaUE e firmataria della CEDU, della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105), della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), oltre che del relativo Protocollo aggiuntivo del 31 gennaio 1967 (RS 0.142.301) e ne applica le disposizioni. La CorteEDU nella sentenza Tarakhel contro Svizzera del 4 novembre 2014, 29217/12 § 114 ha peraltro espressamente indicato che la situazione attuale dell'Italia non è comparabile alla situazione della Grecia constatata nella sentenza M.S.S. contro Belgio e Grecia del 21 gennaio 2011, 30696/09.

Di conseguenza, il rispetto della sicurezza dei richiedenti l'asilo, in particolare il diritto alla trattazione della loro domanda secondo una procedura giusta ed equa ed una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo, è presunto da parte dello Stato in questione (cfr. direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale [rifusione] [GU L 180/60 del 29.6.2013, di seguito: direttiva procedura]; direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale [rifusione] [GU L 180/96, di seguito: direttiva accoglienza]). Tali direttive abrogano e sostituiscono le vecchie direttive 2005/85/CE (art. 53 direttiva procedura) e 2003/9/CE (art. 32 direttiva accoglienza) con effetto dal 21 luglio 2015; le stesse possono essere invocate a partire da tale data dai singoli dinanzi ai giudici nazionali nei confronti dello Stato, ove quest'ultimo non abbia recepito nei termini tale direttiva nel diritto interno o non l'abbia recepita correttamente (cfr. sentenza della CGUE del 24 novembre 2011 C-468/10 e C-469/10, ASNEF e FECEMD/Administración del Estado punto 51).

Conseguentemente, visto tutto quanto precede l'applicazione dell'art. 3 par. 2 secondo comma Regolamento Dublino III non si giustifica nel caso di specie.

6.

6.1 Le ricorrenti contestano esclusivamente la questione delle garanzie, a loro dire insufficienti, ottenute dalla SEM in vista del loro trasferimento verso l'Italia giacché appartenenti ad un gruppo vulnerabile. Con tale argomento le ricorrenti si riferiscono implicitamente alla clausola di sovranità di cui all'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III (clausole discrezionali) rispettivamente all'art. 29a cpv. 3
SR 142.311 Ordinanza 1 dell' 11 agosto 1999 sull'asilo relativa a questioni procedurali (Ordinanza 1 sull'asilo, OAsi 1) - Ordinanza 1 sull'asilo
OAsi-1 Art. 29a Esame della competenza secondo Dublino - (art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi)85
1    La SEM esamina la competenza per il trattamento della domanda d'asilo giusta i criteri previsti dal regolamento (UE) 604/201386.87
2    Se da tale esame risulta che il trattamento della domanda d'asilo compete a un altro Stato, la SEM emana una decisione di non entrata nel merito dopo che lo Stato richiesto ha accettato la presa o ripresa in carico del richiedente l'asilo.
3    Se motivi umanitari lo giustificano, la SEM può decidere di entrare nel merito della domanda anche qualora dall'esame risulti che il trattamento della domanda d'asilo compete a un altro Stato.
4    La procedura di presa o ripresa in carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato competente è retta dal regolamento (CE) 1560/200388.89
dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311), disposizione che concretizza in diritto interno svizzero la clausola di sovranità. Ai sensi dell'art. 29a cpv. 3
SR 142.311 Ordinanza 1 dell' 11 agosto 1999 sull'asilo relativa a questioni procedurali (Ordinanza 1 sull'asilo, OAsi 1) - Ordinanza 1 sull'asilo
OAsi-1 Art. 29a Esame della competenza secondo Dublino - (art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi)85
1    La SEM esamina la competenza per il trattamento della domanda d'asilo giusta i criteri previsti dal regolamento (UE) 604/201386.87
2    Se da tale esame risulta che il trattamento della domanda d'asilo compete a un altro Stato, la SEM emana una decisione di non entrata nel merito dopo che lo Stato richiesto ha accettato la presa o ripresa in carico del richiedente l'asilo.
3    Se motivi umanitari lo giustificano, la SEM può decidere di entrare nel merito della domanda anche qualora dall'esame risulti che il trattamento della domanda d'asilo compete a un altro Stato.
4    La procedura di presa o ripresa in carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato competente è retta dal regolamento (CE) 1560/200388.89
OAsi 1 se "motivi umanitari" lo giustificano la SEM può entrare nel merito della domanda anche qualora giusta il Regolamento Dublino III un altro Stato sarebbe competente per il trattamento della domanda (cfr. DTAF 2015/9).

6.2 Sulla questione delle garanzie in vista del trasferimento di persone vulnerabili in Italia questo Tribunale si è pronunciato con DTAF 2015/4, riprendendo quanto stabilito nella sentenza Tarakhel § 122, secondo cui la Svizzera non può procedere al trasferimento di famiglie qualora non ottenga garanzie individuali dall'Italia circa la presa in carico adeguata conforme all'età dei fanciulli ed alla preservazione dell'unità della famiglia. In assenza di tali garanzie individuali da parte dell'Italia vi sarebbe un rischio di violazione dell'art. 3
IR 0.101 Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU)
CEDU Art. 3 Divieto di tortura - Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamento inumani o degradanti.
CEDU. Come ritenuto nella citata sentenza del Tribunale, l'ottenimento delle garanzie individuali richieste dalla CorteEDU all'Italia circa l'alloggio di minori conformemente ai diritti del fanciullo ed al rispetto dell'unità della famiglia non costituisce una questione inerente alle modalità di trasferimento bensì un presupposto materiale di ammissibilità dello stesso, in conformità al diritto internazionale. In quanto tali le garanzie devono poter essere sottoposte al controllo del Tribunale. L'autorità preposta al trasferimento deve essere in possesso di garanzie individuali e concrete, che facciano riferimento al nome ed all'età degli interessati; assumendosi il compito di assicurarsi, presso le autorità italiane, che al loro arrivo in Italia i richiedenti saranno accolti in strutture e condizioni adatte all'età dei bambini e nel rispetto del principio dell'unità della famiglia. Garanzie astratte e generali preliminari alla decisione della SEM, come pure garanzie specifiche ed individuali al momento del trasferimento, non sono né sufficienti, né ritenute conformi alla giurisprudenza sopracitata.

6.3 Nella decisione impugnata la SEM ha indicato che sebbene l'Italia abbia accettato la sua competenza tacitamente - dopo la richiesta di presa in carico del 27 luglio 2015 della SEM nella quale sarebbe stata debitamente segnalata la costituzione di un nucleo familiare - il 15 dicembre 2015 le autorità italiane avrebbero tardivamente trasmesso un'accettazione esplicita della loro competenza, dalla quale si evincerebbe che il trasferimento della famiglia deve essere eseguito a destinazione dell'aeroporto G._______ in quanto nella regione sarebbero attualmente disponibili diversi posti di accoglienza. Il 2 febbraio 2015, l'Italia avrebbe trasmesso agli Stati membri una prima presa di posizione con la quale confermerebbe che ogni nucleo familiare con figli minorenni trasferito in Italia sarà alloggiato in modo congiunto e in una struttura conforme all'età dei bambini. Dipoi il Prefetto Mario Morcone, capo del Dipartimento delle libertà civili e dell'immigrazione, il 15 aprile 2015 avrebbe indirizzato un messaggio elettronico alla Commissione europea trasmettendo un elenco di progetti territoriali d'accoglienza, aderente al Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati (SPRAR), in seno ai quali sarebbero stati riservati dei posti di accoglienza ai nuclei familiari con figli minorenni trasferiti in Italia in applicazione del Regolamento Dublino III. Con circolare dell'8 giugno 2015 l'elenco dei progetti SPRAR sarebbe stato trasmesso agli Stati membri. Le autorità avrebbero precisato che i progetti SPRAR costituiscono interventi di "accoglienza integrata" continuativi nel tempo che, oltre a vitto e alloggio, prevedono misure di informazione, accompagnamento, assistenza e orientamento, attraverso la costruzione di percorsi individuali e familiari di inserimento socio-economico, anche specifici per minori. Inoltre, con la sentenza del TAF D-4394/2015 del 27 luglio 2015, il Tribunale avrebbe concluso che la lista SPRAR della suddetta circolare costituirebbe già di per sé la garanzia che l'Italia assicurerà un alloggio consono alla famiglia qui ricorrente nel rispetto dell'unità familiare.

In conclusione la SEM ritiene avere ottenuto la garanzia individuale e sufficientemente concreta che al momento del trasferimento delle interessate in Italia, le stesse saranno ospitate in una struttura conforme all'età delle bambine e nel rispetto dell'unità familiare.

6.4 Nel ricorso, le insorgenti hanno lamentato la mancanza di garanzie individuali e concrete. Invero, conformemente alla DTAF 2015/4 non sarebbe sufficiente che l'Italia in generale e in astratto abbia garantito accoglienza in strutture adatte a tutte le famiglie con minorenni. Si tratterebbe infatti più di un'enunciazione di un principio che non della garanzia concreta che le ricorrenti verranno ospitate in strutture adeguate una volta trasferite in Italia. Nulla sarebbe dato sapere circa la struttura precisa di destinazione delle ricorrenti in Italia, sulle condizioni materiali di accoglienza e sul rispetto dell'unità della famiglia. L'Italia avrebbe riconosciuto le ricorrenti quale nucleo familiare e indicato che saranno prese a carico secondo quanto indicato nella circolare dell'8 giugno 2015, ma nulla sarebbe dato sapere circa l'esistenza di garanzie individuali e concrete. In una recente sentenza il Tribunale avrebbe ritenuto, a differenza della sentenza del TAF D-4394/2015 del 27 luglio 2015, che a distanza di diversi mesi dalla circolare dell'8 giugno non era possibile sapere se la disponibilità di posti all'interno del sistema SPRAR fosse quella indicata in quel periodo. Non sarebbe inoltre conosciuta l'esatta disponibilità di posti a disposizione delle famiglie all'interno del sistema SPRAR.

Di conseguenza, la SEM non disporrebbe di alcuna garanzia concerta ed individuale della presa a carico delle ricorrenti dall'Italia in maniera adeguata. In caso di rinvio verso l'Italia senza l'ottenimento di tali garanzie precise vi sarebbe dunque violazione dell'art. 3
IR 0.101 Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU)
CEDU Art. 3 Divieto di tortura - Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamento inumani o degradanti.
CEDU.

6.5 Nella risposta al ricorso del 17 febbraio 2016, la SEM ha rilevato che il ricorso non conterrebbe alcun elemento suscettibile di modificare la sua decisione. Ha comunque osservato che dai tre certificati medici trasmessi dalle autorità cantonali competenti in data 22 gennaio 2016 e riguardanti la ricorrente e le sue figlie, risulterebbe che la ricorrente sarebbe affetta da tubercolosi disseminata, attiva e non contagiosa per la quale sarebbe stata sottoposta ad un trattamento di sei mesi a partire dal 4 dicembre 2015, mentre la figlia E._______ soffrirebbe di tubercolosi polmonare per la quale starebbe seguendo un trattamento dal 12 dicembre 2015 per la durata di sei mesi ed infine la figlia C._______ sarebbe curata per tubercolosi latente dal 5 dicembre 2015 e per la durata di nove mesi, ossia fino al 5 agosto 2016. Per quanto attiene alle garanzie fornite dall'Italia, la SEM avrebbe poi ribadito che per ogni famiglia annunciata alle autorità italiane, l'Italia si sarebbe ingaggiata a garantire una presa a carico adeguata. Nel caso specifico la famiglia in questione non farebbe l'oggetto di un'eccezione, le garanzie da parte delle autorità sarebbero state ottenute in data 15 dicembre 2015 quando l'Italia avrebbe menzionato tutti i membri che la compongono e comunicato un aeroporto di destinazione per il trasferimento. La dichiarazione della ricorrente, con riferimento a una recente sentenza del Tribunale, la quale avrebbe indicato che a distanza di diversi mesi della circolare dell'8 giugno 2015 non sarebbe dato sapere se la disponibilità di posti all'interno del sistema SPRAR fosse quella indicata in quel periodo non sarebbe più pertinente in quanto le autorità italiane avrebbero trasmesso a tutti gli Stati membri in data 15 febbraio 2016 una lista aggiornata dei posti disponibili. Secondo le informazioni contenute nella nuova circolare italiana del 15 febbraio 2016, allo stato attuale, nella regione della H._______ alla quale fa capo l'aeroporto di G._______ sarebbero riservati dodici posti d'accoglienza nell'ambito di progetti territoriali adeguati all'accoglienza di una famiglia con minori. Quando le autorità elvetiche annunceranno il trasferimento, è stabilito che l'Italia sarà in misura di accogliere e di prendere a carico questa famiglia in una struttura adeguata e prevista a tale costellazione. La SEM inoltre, avrebbe preso nota dei problemi medici della ricorrente e delle sue figlie e ritiene che tali problemi non sarebbero di una gravità tale da dover rinunciare all'esecuzione del loro rinvio per violazione dell'art. 3
IR 0.101 Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU)
CEDU Art. 3 Divieto di tortura - Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamento inumani o degradanti.
CEDU. In effetti, l'Italia disporrebbe delle infrastrutture mediche sufficienti per assicurare il trattamento medico necessario. In virtù dell'art. 35 del Decreto
Legislativo n. 286 del 25 luglio 1998, il diritto alle cure mediche di base sarebbe esplicitamente garantito anche agli stranieri in situazione irregolare. In virtù dell'art. 19 cpv. 1 direttiva accoglienza, l'Italia sarebbe tenuta a prestare le cure mediche adeguate, assicurando come minimo l'accesso alle cure di pronto soccorso nonché ai trattamenti essenziali per malattie e disturbi psichiatrici gravi. La ricorrente non avrebbe poi depositato domanda d'asilo in Italia, sarebbe suo compito inoltrarla per poter beneficiare delle prestazioni previste dalla direttiva accoglienza. In presenza di persone sofferenti di tubercolosi e dovendo seguire un trattamento medico, sarebbe poi abitudinariamente previsto che esse possano portare a termine il loro trattamento in Svizzera prima di essere trasferite verso lo Stato Dublino responsabile. Tuttavia, se il trattamento medicamentoso, il quale dura generalmente sei mesi, non può essere concluso prima del termine di trasferimento, delle garanzie di presa in carico sono generalmente richieste allo Stato Dublino responsabile. I trasferimenti potrebbero essere organizzati se rimangono 4 settimane di medicamenti da assumere ed in tal caso la persona potrebbe essere traferita prendendo con sé la quantità necessaria di medicamenti. Nel caso specifico, dai certificati medici risulterebbe che il trattamento delle ricorrenti dovrebbe proseguire fino al mese di luglio 2016, rispettivamente fino al 12 giugno 2016 e 5 agosto 2016 per la figlia C._______. Il trasferimento non potrà dunque avere luogo una volta il trattamento medico concluso in Svizzera o al più presto 4 settimane prima del suo termine. Le autorità cantonali sono inoltre informate a riguardo dello stato di salute delle ricorrenti e adatteranno la data del trasferimento e le modalità di trasferimento nel caso specifico. Le stesse, al momento del trasferimento dovranno assicurarsi presso il medico curante che quest'ultime non siano più contagiose e che la tubercolosi sia stata integralmente curata o che il trattamento medico dovrebbe proseguire per un massimo di 4 settimane. La SEM infine, informerà le autorità italiane della particolarità del caso e trasmetterà un certificato medico che indichi la diagnosi e il trattamento terminato in Svizzera o dovente essere proseguito in Italia. La SEM propone dunque la reiezione del gravame.

6.6 Nella replica del 14 marzo 2016 le ricorrenti hanno riconfermato le allegazioni e le conclusioni già avanzate in sede di ricorso e hanno chiesto l'accoglimento di quest'ultimo. Per quanto attiene alle condizioni di salute delle ricorrenti, stando alle considerazioni della SEM l'esecuzione del trasferimento verso l'Italia potrebbe avvenire una volta terminate le cure, ovvero tra luglio e agosto 2016. Per quella data tuttavia non sarebbe dato sapere se la disponibilità di alloggi sarà ancora quella indicata nella circolare del 15 febbraio 2016. Per questi motivi la decisione della SEM sarebbe meritevole di annullamento.

7.

7.1 Sulla scorta dei considerandi che seguono, il Tribunale ritiene che la SEM ha ottenuto dall'Italia garanzie individuali sufficienti da poter escludere un rischio di violazione dell'art. 3
IR 0.101 Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU)
CEDU Art. 3 Divieto di tortura - Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamento inumani o degradanti.
CEDU.

Innanzitutto il Tribunale constata che le ricorrenti sono state riconosciute dalle autorità italiane, seppur unicamente in seguito all'accettazione tacita, come nucleo familiare (cfr. atto A19/1). Nella comunicazione di riammissione del 15 dicembre 2015 sono state riportate inoltre le generalità precise delle stesse come pure il grado di parentela e le loro date di nascita. Tale riammissione menziona esplicitamente che la famiglia sarà alloggiata conformemente alla circolare dell'8 giugno 2015. Infine è indicato che il nucleo familiare si deve recare all'aeroporto G._______ e presentarsi all'Ufficio di Polizia di Frontiera (cfr. ibidem).

La circolare dell'8 giugno 2015 del Ministero dell'Interno (Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, Direzione centrale dei servizi civili per l'immigrazione e l'asilo, Unità Dublino) intitolata Dublin Regulation Nr. 604/2013 Guarantees for vulnerable cases; familiy groups with minors si riferisce espressamente ai centri di accoglienza SPRAR e ne allega una lista dettagliata. Il Servizio centrale dello SPRAR è stato istituito dal Ministero dell'Interno ed affidato con convenzione all'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI). A sua volta ANCI, per l'attuazione delle attività, si avvale del supporto della Fondazione Cittalia. La missione del Servizio centrale è quello di ricoprire il suolo di coordinamento e consulenza verso servizi speciali di accoglienza, attivati nell'ambito del Sistema di protezione e dedicati alle persone appartenenti alle cosiddette categorie più vulnerabili, quali minori non accompagnati, disabili anche temporanei, soggetti che richiedono assistenza domiciliare, sanitaria, specialistica e prolungata, anziani e vittime di torture e di violenze. Nonostante il nucleo familiare con minore a carico non rientri nelle categorie vulnerabili testé elencate, il Tribunale non ha motivo di credere che tali centri di accoglienza non siano adatti oppure in grado di accogliere la famiglia nucleare con minori a carico.

La lista stilata degli alloggi dello SPRAR per famiglie Dublino conformemente alla sentenza Tarakhel è di per sé già una fondamentale garanzia da parte dell'Italia di garantire un alloggio consono al nucleo familiare con minore a carico. Il Tribunale non ha pertanto indizi concreti per dubitare che l'Italia, nonostante l'importante flusso migratorio che caratterizza il Paese, non sia in grado di accogliere la famiglia nucleare garantendo un alloggio adeguato all'età delle bambine ed alla preservazione dell'unità della famiglia (cfr. sentenza del TAF D-6358/2015 del 7 aprile 2016 consid. 5.2 [prevista per la pubblicazione]).

Altresì, la censura sollevata in sede di replica dalle ricorrenti circa l'attualità della lista fornita con circolare del 15 febbraio 2016 al momento del trasferimento che avverrà al termine del trattamento per la tubercolosi in luglio-agosto 2016 e la disponibilità di alloggi è, alla luce dei recenti sviluppi, nella fattispecie infondata. L'Italia ha infatti, con la nuova circolare del 15 febbraio 2016, trasmesso a tutti gli Stati membri una versione aggiornata della lista dei progetti SPRAR riservati alle famiglie. Ciò dimostra che l'Italia è impegnata continuativamente a provvedere alloggi consoni alle famiglie (cfr. ibidem).

Pertanto, anche l'allegazione ricorsuale secondo la quale la circolare, quale atto giuridico, non sarebbe atto a garantire le garanzie sufficienti e costituirebbe unicamente un'enunciazione di principio, non trova fondamento poiché è invece sufficiente stabilire che l'Italia, Stato di diritto, si è impegnata e si impegna a garantire un alloggio consono alle famiglie da accogliere giusta il Regolamento Dublino III (cfr. ibidem).

Per le autorità svizzere d'asilo è sufficiente escludere un rischio di violazione dell'art. 3
IR 0.101 Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU)
CEDU Art. 3 Divieto di tortura - Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamento inumani o degradanti.
CEDU: non conoscere il nome del centro SPRAR nel quale alloggeranno le ricorrenti non implica dunque un rischio di violazione dell'art. 3
IR 0.101 Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU)
CEDU Art. 3 Divieto di tortura - Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamento inumani o degradanti.
CEDU avendo l'Italia, nella presente fattispecie, fornito sufficienti garanzie di assicurare un alloggio adeguato all'età delle bambine ed alla preservazione dell'unità della famiglia conformemente alla sentenza Tarakhel (cfr. ibidem).

In sunto, avendo la SEM verificato che l'Italia ha a) riconosciuto, nella comunicazione del 15 dicembre 2015 (cfr. atto A19/1), le ricorrenti come famiglia nucleare indicandone le precise generalità, le date di nascita di ciascuno e il loro grado di parentela e b) riservato degli alloggi in conformità al progetto SPRAR consoni alla preservazione dell'unità della famiglia come pure all'età delle fanciulle, il Tribunale ritiene che l'Italia ha fornito sufficienti garanzie individuali così da poter escludere una violazione dell'art. 3
IR 0.101 Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU)
CEDU Art. 3 Divieto di tortura - Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamento inumani o degradanti.
CEDU (cfr. DTAF 2015/4 consid. 4.3 e D-6358/2015 consid. 5.2).

7.2 In secondo luogo, lo stato di salute delle ricorrenti non costituisce un ostacolo al loro trasferimento per i motivi che seguono.

7.2.1 Il respingimento forzato di persone che soffrono di problemi medici non è suscettibile di costituire una violazione dell'art. 3
IR 0.101 Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU)
CEDU Art. 3 Divieto di tortura - Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamento inumani o degradanti.
CEDU, a meno che la malattia dell'interessato non si trovi ad uno stadio avanzato e terminale, al punto che la sua morte appaia come una prospettiva prossima (cfr. sentenza della CorteEDU A.S. contro Svizzera del 30 giugno 2015, 39350/13, §31 segg.; N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, [GC], 26565/05; DTAF 2011/9 consid. 7.1 e relativi riferimenti).

All'occorrenza, stando ai rapporti medici agli atti e come non è neppure stato contestato in sede ricorsuale, tale non è il caso delle ricorrenti. Esse soffrono di tubercolosi, tuttavia la loro malattia non si trova in uno stadio terminale. Invero, la ricorrente e la figlia E._______ non sono contagiose, benché la tubercolosi della ricorrente sia attiva, mentre la figlia C._______ è in trattamento per tubercolosi latente. Dagli stessi certificati medici risulta che la ricorrente dovrà proseguire il trattamento fino a luglio 2016, la figlia E._______ per la durata di sei mesi, ossia fino a metà giugno 2016 circa e la figlia C._______ per la durata di nove mesi ossia fino a inizio settembre 2016 (cfr. certificati medici del 7 gennaio 2016 e dell'11 gennaio 2016).

Inoltre, va comunque osservato che è notorio che l'Italia dispone di infrastrutture mediche sufficienti - comprese le strutture mediche per il trattamento della tubercolosi - e che in quanto Stato firmatario della direttiva accoglienza, deve provvedere affinché i richiedenti ricevano la necessaria assistenza sanitaria comprendente quanto meno le prestazioni di pronto soccorso e il trattamento essenziale di malattie e di gravi disturbi mentali e fornire la necessaria assistenza medica o di altro tipo, ai richiedenti con esigenze di accoglienza particolari, comprese, se necessarie, appropriate misure di assistenza psichica (cfr. art. 19 par. 1 e 2 della citata direttiva).

A priori dunque, il trasferimento delle interessate in Italia nonostante la terapia per la tubercolosi seguita, non è contrario all'art. 3
IR 0.101 Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU)
CEDU Art. 3 Divieto di tortura - Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamento inumani o degradanti.
CEDU.

7.2.2 Come poi già rilevato dalla SEM con risposta del 17 febbraio 2016, esse potranno concludere il trattamento in Svizzera oppure essere trasferite al massimo quattro settimane prima della fine del trattamento con i necessari medicamenti per terminare la cura in Italia. Invero, un accordo è stato firmato nel 2003 - consolidato dall'Ufficio federale della migrazione (UFM; ora SEM) nel 2009 - tra le direzioni dell'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) e dell'UFM, nel quale è stato convenuto che a prescindere dalla decisione sulla domanda d'asilo, le terapie contro la tubercolosi devono essere, in principio, portate a termine in Svizzera (cfr. UFSP, Informazione per i medici che hanno in cura pazienti affetti da tubercolosi nel settore dell'asilo del 30 ottobre 2010).

Può essere derogato a tale principio nel caso di persone il cui termine di trasferimento è già stato fissato per esempio a norma del Regolamento Dublino III e cade durante la terapia. In questi casi la SEM predispone il prosieguo della terapia da parte di un medico nel Paese verso cui è allontanata la persona interessata per assicurarsi che questa sia portata a termine (cfr. ibidem). In effetti, i rischi di un'interruzione della terapia costituiscono l'emergenza di resistenza e/o della trasmissione della malattia ad altrui, motivo per cui il trattamento deve essere eseguito sotto stretta osservazione e necessita inoltre un regolare monitoraggio clinico e biologico.

A tale regola fanno eccezione le terapie contro l'infezione da tubercolosi latente, le quali non costituiscono, in nessun caso, un motivo per impedire l'allontanamento (cfr. ibidem).

Nella fattispecie, il termine di trasferimento di sei mesi ai sensi dell'art. 29 par. 1 Regolamento Dublino III inizia a correre a partire dal giorno seguente della presente sentenza, essendo stato concesso l'effetto sospensivo al ricorso con decisione incidentale del 13 gennaio 2016.

Pertanto, il termine di trasferimento delle insorgenti non costituisce un ostacolo a che il trasferimento avvenga dopo la fine del trattamento in Svizzera per la ricorrente e la figlia E._______ previsto per giugno-luglio 2016. Per la figlia C._______, in trattamento per la tubercolosi latente per la durata di nove mesi ossia fino a inizio settembre 2016, non è necessario attenderne la fine.

Tuttavia, se la terapia della ricorrente o della figlia E._______ dovesse ancora essere in corso al momento in cui cade il termine di trasferimento, sarebbe comunque possibile trasferire le interessate al più presto quattro settimane prima della fine del trattamento con un certificato medico che attesti che esse non sono contagiose, che il trattamento terminerà ad una data precisa e che alla persona verrà fornita la scorta necessaria di medicamenti. In una tale ipotesi, spetta alla SEM ed alle autorità cantonali competenti attendere la fine del trattamento delle interessate, rispettivamente quattro settimane prima della sua fine, per poter procedere al trasferimento e, a tal fine, sollecitare tempestivamente dalle ricorrenti le informazioni appropriate per poi poter richiedere all'Italia le garanzie per la presa in carico per portare a termine la terapia.

Le insorgenti possono quindi essere trasferite nelle modalità descritte nelle osservazioni della SEM del 17 febbraio 2016 (cfr. pag. 3 e 4) e non vi è motivo di dubitare che l'autorità preposta comunichi allo Stato in questione - come d'altronde anche richiesto dalle autorità italiane nella comunicazione di riammissione del 15 dicembre 2015 (cfr. atto A19/1) - la situazione medica delle ricorrenti (art. 31 e 32 Regolamento Dublino III).

Di conseguenza, lo stato di salute delle ricorrenti non costituisce un ostacolo al trasferimento delle interessate in Italia e non risultano necessarie ulteriori misure d'istruzione.

7.3 In conclusione non vi è motivo di applicare la clausola discrezionale di cui all'art. 17 par. 1 (clausola di sovranità) Regolamento Dublino III.

8.
Di conseguenza, in mancanza dell'applicazione della clausola di sovranità da parte della Svizzera, l'Italia è competente per l'esame della domanda d'asilo delle ricorrenti ai sensi del Regolamento Dublino III ed è tenuta a prenderle in carico in ossequio alle condizioni poste agli art. 21, 22, 29 Regolamento Dublino III.

È quindi a giusto titolo che la SEM non è entrata in materia della domanda di asilo delle ricorrenti, in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)
LAsi Art. 31a Decisioni della SEM - 1 Di norma la SEM non entra nel merito della domanda d'asilo se il richiedente:
1    Di norma la SEM non entra nel merito della domanda d'asilo se il richiedente:
a  può ritornare in uno Stato terzo sicuro secondo l'articolo 6a capoverso 2 lettera b nel quale aveva soggiornato precedentemente;
b  può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura d'asilo e d'allontanamento;
c  può ritornare in uno Stato terzo nel quale aveva soggiornato precedentemente;
d  può recarsi in uno Stato terzo per il quale possiede un visto e in cui può chiedere protezione;
e  può recarsi in uno Stato terzo nel quale vivono suoi parenti prossimi o persone con cui intrattiene rapporti stretti;
f  può essere allontanato nel suo Stato d'origine o di provenienza secondo l'articolo 31b.
2    Il capoverso 1 lettere c-e non si applica se vi sono indizi che, nel singolo caso, nello Stato terzo non vi sia una protezione effettiva dal respingimento ai sensi dell'articolo 5 capoverso 1.
3    La SEM non entra nel merito della domanda se non sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 18. Questa disposizione si applica segnatamente se la domanda d'asilo è presentata esclusivamente per motivi economici o medici.
4    Negli altri casi, la SEM respinge la domanda d'asilo se non è stata dimostrata o resa verosimile la qualità di rifugiato o se sussiste un motivo d'esclusione ai sensi degli articoli 53 e 54.97
LAsi ed ha pronunciato il loro trasferimento verso l'Italia conformemente all'art. 44
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)
LAsi Art. 44 Allontanamento e ammissione provvisoria - Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia. All'esecuzione dell'allontanamento si applicano inoltre gli articoli 83 e 84 LStrI128.
LAsi, posto che le stesse non possiedono un'autorizzazione di soggiorno in Svizzera (cfr. art. 32 lett. a
SR 142.311 Ordinanza 1 dell' 11 agosto 1999 sull'asilo relativa a questioni procedurali (Ordinanza 1 sull'asilo, OAsi 1) - Ordinanza 1 sull'asilo
OAsi-1 Art. 32 Astensione dalla pronuncia dell'allontanamento - (art. 44 LAsi)96
1    L'allontanamento non è deciso se il richiedente l'asilo:97
a  possiede un permesso di soggiorno o di dimora valido;
b  è colpito da una decisione di estradizione;
c  è colpito da una decisione di espulsione secondo l'articolo 121 capoverso 2 della Costituzione federale99 o l'articolo 68 LStrI100; o
d  è colpito da una decisione di espulsione ai sensi dell'articolo 66a o 66abis del Codice penale102 oppure dell'articolo 49a o 49abis del Codice penale militare del 13 giugno 1927103 (espulsione giudiziaria) passata in giudicato.
2    Nei casi di cui al capoverso 1 lettere c e d, l'autorità cantonale può sentire il parere della SEM circa eventuali impedimenti all'esecuzione.104
OAsi 1). In siffatte circostanze, non vi è più luogo di esaminare in maniera distinta le questioni relative all'esistenza di un impedimento all'esecuzione del trasferimento per i motivi giusta i cpv. 3 e 4 dell'art. 83
SR 142.20 Legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI)
LStrI Art. 83 Decisione d'ammissione provvisoria - 1 Se l'esecuzione dell'allontanamento non è possibile, ammissibile o ragionevolmente esigibile, la SEM dispone l'ammissione provvisoria.249
1    Se l'esecuzione dell'allontanamento non è possibile, ammissibile o ragionevolmente esigibile, la SEM dispone l'ammissione provvisoria.249
2    L'esecuzione non è possibile se lo straniero non può partire né alla volta dello Stato d'origine o di provenienza o di uno Stato terzo, né esservi trasportato.
3    L'esecuzione non è ammissibile se la prosecuzione del viaggio dello straniero verso lo Stato d'origine o di provenienza o verso uno Stato terzo è contraria agli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera.
4    L'esecuzione può non essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica.
5    Il Consiglio federale designa gli Stati d'origine o di provenienza o le regioni di tali Stati nei quali il ritorno è ragionevolmente esigibile.250 Se gli stranieri allontanati provengono da uno di tali Stati o da uno Stato membro dell'UE o dell'AELS, si ritiene che l'esecuzione dell'allontanamento sia di norma ragionevolmente esigibile.251
5bis    Il Consiglio federale verifica periodicamente la decisione di cui al capoverso 5.252
6    L'ammissione provvisoria può essere proposta dalle autorità cantonali.
7    L'ammissione provvisoria secondo i capoversi 2 e 4 è esclusa se lo straniero allontanato:253
a  è stato condannato in Svizzera o all'estero a una pena detentiva di lunga durata o nei suoi confronti è stata ordinata una misura penale ai sensi degli articoli 59-61 o 64 CP255;
b  ha violato in modo rilevante o ripetutamente o espone a pericolo la sicurezza e l'ordine pubblici in Svizzera o all'estero o costituisce una minaccia per la sicurezza interna o esterna della Svizzera; o
c  ha causato, con il suo comportamento, l'impossibilità di eseguire l'allontanamento.
8    I rifugiati per i quali esistono motivi di esclusione dall'asilo secondo gli articoli 53 e 54 LAsi257 sono ammessi provvisoriamente.
9    L'ammissione provvisoria non è disposta o si estingue con il passaggio in giudicato dell'espulsione ai sensi dell'articolo 66a o 66abis CP, dell'articolo 49a o 49abis CPM258 o dell'articolo 68 della presente legge.259
10    Le autorità cantonali possono concludere accordi d'integrazione con persone ammesse provvisoriamente se, alla luce dei criteri di cui all'articolo 58a, vi è un bisogno d'integrazione particolare.260
LStr (RS 142.20), dal momento che detti motivi sono indissociabili dal giudizio di non entrata nel merito nel quadro di una procedura Dublino (cfr. DTAF 2015/18 consid. 5.2 e relativi riferimenti).

Visto quanto precede, il ricorso deve essere respinto e la decisione della SEM che rifiuta l'entrata in materia della domanda di asilo e pronuncia il trasferimento delle interessate dalla Svizzera verso l'Italia confermata e le conclusioni ricorsuali tendenti all'annullamento della decisione impugnata ed alla trasmissione degli atti all'autorità inferiore per l'acquisizione di garanzie concrete ed individuali respinte.

Ne discende che la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)
LAsi Art. 106 Motivi di ricorso - 1 Il ricorrente può far valere:
1    Il ricorrente può far valere:
a  la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento;
b  l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti.
c  ...
2    Rimangono salvi gli articoli 27 capoverso 3 e 68 capoverso 2.359
LAsi).

9.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.- che seguono la soccombenza sono poste a carico delle ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 63 - 1 L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali.
1    L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali.
2    Nessuna spesa processuale è messa a carico dell'autorità inferiore ne delle autorità federali, che promuovano il ricorso e soccombano; se l'autorità ricorrente, che soccombe, non è un'autorità federale, le spese processuali le sono addossate in quanto la causa concerna interessi pecuniari di enti o d'istituti autonomi.
3    Alla parte vincente possono essere addossate solo le spese processuali che abbia cagionato violando le regole di procedura.
4    L'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione esige dal ricorrente un anticipo equivalente alle presunte spese processuali. Stabilisce un congruo termine per il pagamento con la comminatoria che altrimenti non entrerà nel merito. Se sussistono motivi particolari, può rinunciare interamente o in parte a esigere l'anticipo.100
4bis    La tassa di decisione è stabilita in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Il suo importo oscilla:
a  da 100 a 5000 franchi nelle controversie senza interesse pecuniario;
b  da 100 a 50 000 franchi nelle altre controversie.101
5    Il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi alla determinazione delle tasse.102 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005103 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010104 sull'organizzazione delle autorità penali.105
5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).

10.
La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 83 Eccezioni - Il ricorso è inammissibile contro:
a  le decisioni in materia di sicurezza interna o esterna del Paese, neutralità, protezione diplomatica e altri affari esteri, in quanto il diritto internazionale non conferisca un diritto al giudizio da parte di un tribunale;
b  le decisioni in materia di naturalizzazione ordinaria;
c  le decisioni in materia di diritto degli stranieri concernenti:
c1  l'entrata in Svizzera,
c2  i permessi o autorizzazioni al cui ottenimento né il diritto federale né il diritto internazionale conferiscono un diritto,
c3  l'ammissione provvisoria,
c4  l'espulsione fondata sull'articolo 121 capoverso 2 della Costituzione federale e l'allontanamento,
c5  le deroghe alle condizioni d'ammissione,
c6  la proroga del permesso per frontalieri, il cambiamento di Cantone, il cambiamento d'impiego del titolare di un permesso per frontalieri, nonché il rilascio di documenti di viaggio a stranieri privi di documenti;
d  le decisioni in materia d'asilo pronunciate:
d1  dal Tribunale amministrativo federale, salvo quelle che concernono persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione,
d2  da un'autorità cantonale inferiore e concernenti un permesso o un'autorizzazione al cui ottenimento né il diritto federale né il diritto internazionale conferiscono un diritto;
e  le decisioni concernenti il rifiuto dell'autorizzazione a procedere penalmente contro membri di autorità o contro agenti della Confederazione;
f  le decisioni in materia di appalti pubblici se:
fbis  le decisioni del Tribunale amministrativo federale concernenti decisioni secondo l'articolo 32i della legge del 20 marzo 200963 sul trasporto di viaggiatori;
f1  non si pone alcuna questione di diritto d'importanza fondamentale; sono fatti salvi i ricorsi contro gli appalti del Tribunale amministrativo federale, del Tribunale penale federale, del Tribunale federale dei brevetti, del Ministero pubblico della Confederazione e delle autorità giudiziarie cantonali superiori, o
f2  il valore stimato della commessa non raggiunge il valore soglia determinante secondo l'articolo 52 capoverso 1 in combinato disposto con l'allegato 4 numero 2 della legge federale del 21 giugno 201961 sugli appalti pubblici;
g  le decisioni in materia di rapporti di lavoro di diritto pubblico, in quanto concernano una controversia non patrimoniale, ma non la parità dei sessi;
h  le decisioni concernenti l'assistenza amministrativa internazionale, eccettuata l'assistenza amministrativa in materia fiscale;
i  le decisioni in materia di servizio militare, civile o di protezione civile;
j  le decisioni in materia di approvvigionamento economico del Paese adottate in situazioni di grave penuria;
k  le decisioni concernenti i sussidi al cui ottenimento la legislazione non conferisce un diritto;
l  le decisioni concernenti l'imposizione di dazi operata in base alla classificazione tariffaria o al peso delle merci;
m  le decisioni concernenti il condono o la dilazione del pagamento di tributi; in deroga alla presente disposizione, il ricorso è ammissibile contro le decisioni concernenti il condono dell'imposta federale diretta o dell'imposta cantonale o comunale sul reddito e sull'utile se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se si tratta per altri motivi di un caso particolarmente importante;
n  le decisioni in materia di energia nucleare concernenti:
n1  l'esigenza di un nulla osta o la modifica di un'autorizzazione o di una decisione,
n2  l'approvazione di un piano d'accantonamenti per le spese di smaltimento antecedenti lo spegnimento di un impianto nucleare,
n3  i nulla osta;
o  le decisioni in materia di circolazione stradale concernenti l'omologazione del tipo di veicoli;
p  le decisioni del Tribunale amministrativo federale in materia di traffico delle telecomunicazioni, radiotelevisione e poste concernenti:68
p1  concessioni oggetto di una pubblica gara,
p2  controversie secondo l'articolo 11a della legge del 30 aprile 199769 sulle telecomunicazioni;
p3  controversie secondo l'articolo 8 della legge del 17 dicembre 201071 sulle poste;
q  le decisioni in materia di medicina dei trapianti concernenti:
q1  l'iscrizione nella lista d'attesa,
q2  l'attribuzione di organi;
r  le decisioni in materia di assicurazione malattie pronunciate dal Tribunale amministrativo federale in virtù dell'articolo 3472 della legge del 17 giugno 200573 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF);
s  le decisioni in materia di agricoltura concernenti:
s1  ...
s2  la delimitazione delle zone nell'ambito del catasto della produzione;
t  le decisioni concernenti l'esito di esami e di altre valutazioni della capacità, segnatamente nei settori della scuola, della formazione continua e dell'esercizio della professione;
u  le decisioni in materia di offerte pubbliche di acquisto (art. 125-141 della L del 19 giu. 201577 sull'infrastruttura finanziaria);
v  le decisioni del Tribunale amministrativo federale concernenti divergenze d'opinione tra autorità in materia di assistenza amministrativa o giudiziaria a livello nazionale;
w  le decisioni in materia di diritto dell'elettricità concernenti l'approvazione dei piani di impianti elettrici a corrente forte e di impianti elettrici a corrente debole e l'espropriazione dei diritti necessari per la costruzione o l'esercizio di siffatti impianti, se non si pone alcuna questione di diritto d'importanza fondamentale;
x  le decisioni concernenti la concessione di contributi di solidarietà ai sensi della legge federale del 30 settembre 201681 sulle misure coercitive a scopo assistenziale e i collocamenti extrafamiliari prima del 1981, tranne se si pone una questione di diritto di importanza fondamentale o si tratta di un caso particolarmente importante per altri motivi;
y  le decisioni pronunciate dal Tribunale amministrativo federale nelle procedure amichevoli per evitare un'imposizione non conforme alla convenzione internazionale applicabile in ambito fiscale;
z  le decisioni concernenti le autorizzazioni edilizie di impianti eolici d'interesse nazionale secondo l'articolo 71c capoverso 1 lettera b della legge federale del 30 settembre 201684 sull'energia e le autorizzazioni di competenza cantonale a esse necessariamente connesse, se non si pone alcuna questione di diritto d'importanza fondamentale.
cifra 1 LTF).

La pronuncia è quindi definitiva.

(dispositivo alla pagina seguente)

Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1.
Il ricorso è respinto.

2.
Le autorità competenti per eseguire il trasferimento dovranno attendere la fine del trattamento medico delle ricorrenti, rispettivamente quattro settimane prima della fine dello stesso, per poterle trasferire in Italia.

3.
Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico delle ricorrenti. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza

4.
Questa sentenza è comunicata alle ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale competente.

Il presidente del collegio: La cancelliera:

Daniele Cattaneo Sebastiana Stähli

Data di spedizione: