SR 120.4 Ordinanza del 4 marzo 2011 sui controlli di sicurezza relativi alle persone (OCSP) OCSP Art. 11 Controllo di sicurezza ampliato - 1 Il servizio specializzato CSP DDPS è competente per il controllo di sicurezza ampliato. |
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1 | Il servizio specializzato CSP DDPS è competente per il controllo di sicurezza ampliato. |
2 | Sono sottoposti al controllo di sicurezza ampliato: |
a | gli agenti della Confederazione e gli impiegati dei Cantoni che hanno regolarmente accesso a informazioni o materiale classificati SEGRETO; |
abis | nell'ambito del sistema di gestione degli affari secondo l'ordinanza GEVER del 30 novembre 201215: |
abis1 | gli amministratori, |
abis2 | i registratori con pieni diritti d'accesso, |
abis3 | il personale dei fornitori di prestazioni e i terzi incaricati. |
b | i militari e i militi della protezione civile nonché i terzi che hanno accesso a informazioni o materiale classificati SEGRETO; |
c | le persone che hanno accesso alla zona protetta 3 di un impianto militare; |
d | le persone che, in occasione del loro impiego all'estero, rappresentano la Svizzera nell'ambito di una missione ufficiale; |
e | le persone che, in virtù di trattati internazionali, hanno accesso a informazioni o materiale classificati SEGRETO; |
f | le persone che collaborano a compiti secondo la LMSI oppure a compiti di giustizia o polizia rilevanti per la sicurezza interna o esterna e che in tale ambito hanno regolarmente accesso a dati personali degni di particolare protezione, la cui divulgazione può pregiudicare gravemente i diritti individuali delle persone interessate; |
g | in occasione del reclutamento, le persone soggette all'obbligo di leva previste per assumere funzioni con accesso: |
g1 | a informazioni o materiale classificati SEGRETO, |
g2 | alla zona protetta 3 di un impianto militare. |
3 | L'autorità di controllo rileva i dati ai sensi dell'articolo 20 capoverso 2 lettere a, b e d LMSI nonché i dati del Registro nazionale di polizia secondo l'ordinanza del 15 ottobre 200817 sul Registro nazionale di polizia.18 |
4 | Può inoltre rilevare i dati ai sensi dell'articolo 20 capoverso 2 lettere c, e ed f LMSI e chiedere alla persona interessata di compilare il modulo «Ulteriori dati personali» se:19 |
a | la persona interessata figura in uno dei registri di cui all'articolo 20 capoverso 2 LMSI; |
b | i dati disponibili per la valutazione sono insufficienti; |
c | l'autorità di controllo dispone di ulteriori informazioni rilevanti in materia di sicurezza e per tale motivo ha intenzione di non emanare la decisione secondo l'articolo 22 capoverso 1 lettera a. |
5 | L'autorità di controllo valuta la persona interessata sulla base dei dati rilevati. |
SR 120.4 Ordinanza del 4 marzo 2011 sui controlli di sicurezza relativi alle persone (OCSP) OCSP Art. 22 Decisione - 1 L'autorità di controllo emana una delle decisioni seguenti: |
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1 | L'autorità di controllo emana una delle decisioni seguenti: |
a | dichiarazione di sicurezza: si ritiene che la persona non comporti rischi; |
b | dichiarazione di sicurezza vincolata: si ritiene, con riserva, che la persona rappresenti un rischio per la sicurezza; |
c | dichiarazione di rischio: si ritiene che la persona rappresenti un rischio per la sicurezza; |
d | dichiarazione di constatazione: i dati disponibili per la valutazione sono insufficienti. |
2 | L'autorità di controllo notifica per scritto le decisioni secondo il capoverso 1 lettera a alla persona interessata e all'autorità richiedente a destinazione dell'autorità decisionale. |
3 | Notifica per scritto le decisioni secondo il capoverso 1 lettere b-d alla persona interessata e all'autorità decisionale. |
4 | Notifica per scritto le decisioni secondo il capoverso 1 lettere b-d relative a terzi anche al datore di lavoro e a eventuali altri legittimati a ricorrere. |
SR 120.4 Ordinanza del 4 marzo 2011 sui controlli di sicurezza relativi alle persone (OCSP) OCSP Art. 11 Controllo di sicurezza ampliato - 1 Il servizio specializzato CSP DDPS è competente per il controllo di sicurezza ampliato. |
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1 | Il servizio specializzato CSP DDPS è competente per il controllo di sicurezza ampliato. |
2 | Sono sottoposti al controllo di sicurezza ampliato: |
a | gli agenti della Confederazione e gli impiegati dei Cantoni che hanno regolarmente accesso a informazioni o materiale classificati SEGRETO; |
abis | nell'ambito del sistema di gestione degli affari secondo l'ordinanza GEVER del 30 novembre 201215: |
abis1 | gli amministratori, |
abis2 | i registratori con pieni diritti d'accesso, |
abis3 | il personale dei fornitori di prestazioni e i terzi incaricati. |
b | i militari e i militi della protezione civile nonché i terzi che hanno accesso a informazioni o materiale classificati SEGRETO; |
c | le persone che hanno accesso alla zona protetta 3 di un impianto militare; |
d | le persone che, in occasione del loro impiego all'estero, rappresentano la Svizzera nell'ambito di una missione ufficiale; |
e | le persone che, in virtù di trattati internazionali, hanno accesso a informazioni o materiale classificati SEGRETO; |
f | le persone che collaborano a compiti secondo la LMSI oppure a compiti di giustizia o polizia rilevanti per la sicurezza interna o esterna e che in tale ambito hanno regolarmente accesso a dati personali degni di particolare protezione, la cui divulgazione può pregiudicare gravemente i diritti individuali delle persone interessate; |
g | in occasione del reclutamento, le persone soggette all'obbligo di leva previste per assumere funzioni con accesso: |
g1 | a informazioni o materiale classificati SEGRETO, |
g2 | alla zona protetta 3 di un impianto militare. |
3 | L'autorità di controllo rileva i dati ai sensi dell'articolo 20 capoverso 2 lettere a, b e d LMSI nonché i dati del Registro nazionale di polizia secondo l'ordinanza del 15 ottobre 200817 sul Registro nazionale di polizia.18 |
4 | Può inoltre rilevare i dati ai sensi dell'articolo 20 capoverso 2 lettere c, e ed f LMSI e chiedere alla persona interessata di compilare il modulo «Ulteriori dati personali» se:19 |
a | la persona interessata figura in uno dei registri di cui all'articolo 20 capoverso 2 LMSI; |
b | i dati disponibili per la valutazione sono insufficienti; |
c | l'autorità di controllo dispone di ulteriori informazioni rilevanti in materia di sicurezza e per tale motivo ha intenzione di non emanare la decisione secondo l'articolo 22 capoverso 1 lettera a. |
5 | L'autorità di controllo valuta la persona interessata sulla base dei dati rilevati. |
SR 120.4 Ordinanza del 4 marzo 2011 sui controlli di sicurezza relativi alle persone (OCSP) OCSP Art. 11 Controllo di sicurezza ampliato - 1 Il servizio specializzato CSP DDPS è competente per il controllo di sicurezza ampliato. |
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1 | Il servizio specializzato CSP DDPS è competente per il controllo di sicurezza ampliato. |
2 | Sono sottoposti al controllo di sicurezza ampliato: |
a | gli agenti della Confederazione e gli impiegati dei Cantoni che hanno regolarmente accesso a informazioni o materiale classificati SEGRETO; |
abis | nell'ambito del sistema di gestione degli affari secondo l'ordinanza GEVER del 30 novembre 201215: |
abis1 | gli amministratori, |
abis2 | i registratori con pieni diritti d'accesso, |
abis3 | il personale dei fornitori di prestazioni e i terzi incaricati. |
b | i militari e i militi della protezione civile nonché i terzi che hanno accesso a informazioni o materiale classificati SEGRETO; |
c | le persone che hanno accesso alla zona protetta 3 di un impianto militare; |
d | le persone che, in occasione del loro impiego all'estero, rappresentano la Svizzera nell'ambito di una missione ufficiale; |
e | le persone che, in virtù di trattati internazionali, hanno accesso a informazioni o materiale classificati SEGRETO; |
f | le persone che collaborano a compiti secondo la LMSI oppure a compiti di giustizia o polizia rilevanti per la sicurezza interna o esterna e che in tale ambito hanno regolarmente accesso a dati personali degni di particolare protezione, la cui divulgazione può pregiudicare gravemente i diritti individuali delle persone interessate; |
g | in occasione del reclutamento, le persone soggette all'obbligo di leva previste per assumere funzioni con accesso: |
g1 | a informazioni o materiale classificati SEGRETO, |
g2 | alla zona protetta 3 di un impianto militare. |
3 | L'autorità di controllo rileva i dati ai sensi dell'articolo 20 capoverso 2 lettere a, b e d LMSI nonché i dati del Registro nazionale di polizia secondo l'ordinanza del 15 ottobre 200817 sul Registro nazionale di polizia.18 |
4 | Può inoltre rilevare i dati ai sensi dell'articolo 20 capoverso 2 lettere c, e ed f LMSI e chiedere alla persona interessata di compilare il modulo «Ulteriori dati personali» se:19 |
a | la persona interessata figura in uno dei registri di cui all'articolo 20 capoverso 2 LMSI; |
b | i dati disponibili per la valutazione sono insufficienti; |
c | l'autorità di controllo dispone di ulteriori informazioni rilevanti in materia di sicurezza e per tale motivo ha intenzione di non emanare la decisione secondo l'articolo 22 capoverso 1 lettera a. |
5 | L'autorità di controllo valuta la persona interessata sulla base dei dati rilevati. |
SR 120.4 Ordinanza del 4 marzo 2011 sui controlli di sicurezza relativi alle persone (OCSP) OCSP Art. 11 Controllo di sicurezza ampliato - 1 Il servizio specializzato CSP DDPS è competente per il controllo di sicurezza ampliato. |
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1 | Il servizio specializzato CSP DDPS è competente per il controllo di sicurezza ampliato. |
2 | Sono sottoposti al controllo di sicurezza ampliato: |
a | gli agenti della Confederazione e gli impiegati dei Cantoni che hanno regolarmente accesso a informazioni o materiale classificati SEGRETO; |
abis | nell'ambito del sistema di gestione degli affari secondo l'ordinanza GEVER del 30 novembre 201215: |
abis1 | gli amministratori, |
abis2 | i registratori con pieni diritti d'accesso, |
abis3 | il personale dei fornitori di prestazioni e i terzi incaricati. |
b | i militari e i militi della protezione civile nonché i terzi che hanno accesso a informazioni o materiale classificati SEGRETO; |
c | le persone che hanno accesso alla zona protetta 3 di un impianto militare; |
d | le persone che, in occasione del loro impiego all'estero, rappresentano la Svizzera nell'ambito di una missione ufficiale; |
e | le persone che, in virtù di trattati internazionali, hanno accesso a informazioni o materiale classificati SEGRETO; |
f | le persone che collaborano a compiti secondo la LMSI oppure a compiti di giustizia o polizia rilevanti per la sicurezza interna o esterna e che in tale ambito hanno regolarmente accesso a dati personali degni di particolare protezione, la cui divulgazione può pregiudicare gravemente i diritti individuali delle persone interessate; |
g | in occasione del reclutamento, le persone soggette all'obbligo di leva previste per assumere funzioni con accesso: |
g1 | a informazioni o materiale classificati SEGRETO, |
g2 | alla zona protetta 3 di un impianto militare. |
3 | L'autorità di controllo rileva i dati ai sensi dell'articolo 20 capoverso 2 lettere a, b e d LMSI nonché i dati del Registro nazionale di polizia secondo l'ordinanza del 15 ottobre 200817 sul Registro nazionale di polizia.18 |
4 | Può inoltre rilevare i dati ai sensi dell'articolo 20 capoverso 2 lettere c, e ed f LMSI e chiedere alla persona interessata di compilare il modulo «Ulteriori dati personali» se:19 |
a | la persona interessata figura in uno dei registri di cui all'articolo 20 capoverso 2 LMSI; |
b | i dati disponibili per la valutazione sono insufficienti; |
c | l'autorità di controllo dispone di ulteriori informazioni rilevanti in materia di sicurezza e per tale motivo ha intenzione di non emanare la decisione secondo l'articolo 22 capoverso 1 lettera a. |
5 | L'autorità di controllo valuta la persona interessata sulla base dei dati rilevati. |
SR 120.4 Ordinanza del 4 marzo 2011 sui controlli di sicurezza relativi alle persone (OCSP) OCSP Art. 19 Raccolta dei dati - 1 Per l'adempimento dei suoi compiti, il servizio specializzato CSP DDPS ha direttamente accesso mediante una procedura di richiamo, nella misura stabilita dalle pertinenti leggi e ordinanze concernenti i registri, ai registri e alle banche dati seguenti:29 |
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1 | Per l'adempimento dei suoi compiti, il servizio specializzato CSP DDPS ha direttamente accesso mediante una procedura di richiamo, nella misura stabilita dalle pertinenti leggi e ordinanze concernenti i registri, ai registri e alle banche dati seguenti:29 |
a | casellario giudiziale informatizzato VOSTRA secondo la legge del 17 giugno 201631 sul casellario giudiziale; |
b | registro nazionale di polizia secondo l'ordinanza del 15 ottobre 200832 sul Registro nazionale di polizia; |
c | Sistema d'informazione Sicurezza interna (ISIS) secondo l'ordinanza del 4 dicembre 200933 sui sistemi d'informazione del Servizio delle attività informative della Confederazione. |
2 | Il servizio specializzato CSP DDPS può richiedere, per il tramite degli organi di sicurezza della Confederazione oppure alle pertinenti autorità cantonali, altri dati ai quali non ha il diritto di accedere direttamente. |
3 | Il servizio specializzato CSP DDPS deve disporre almeno di dati concernenti i seguenti periodi di tempo: |
a | nel caso di un controllo di sicurezza secondo l'articolo 10: i cinque anni precedenti l'avvio del controllo; |
b | nel caso di un controllo di sicurezza secondo gli articoli 11 o 12: i dieci anni precedenti l'avvio del controllo, cinque dei quali devono essere coperti da dati provenienti da autorità svizzere. |
4 | Se i periodi di tempo sopra indicati non sono coperti da dati provenienti da autorità svizzere, il servizio specializzato CSP DDPS può, nel quadro di procedure di cooperazione, acquisire i dati mancanti da Stati esteri con cui la Svizzera ha concluso una convenzione sulla protezione delle informazioni o un accordo sulla cooperazione di polizia. |
5 | Se per il personale del DFAE assunto all'estero secondo il diritto locale non è possibile eseguire un controllo di sicurezza relativo alle persone secondo l'articolo 10 perché il servizio specializzato CSP DDPS non può ottenere dati a causa dell'assenza di convenzioni sulla protezione delle informazioni o di accordi sulla cooperazione di polizia, il DFAE decide nel singolo caso in merito alla concessione dell'accesso regolare a informazioni classificate CONFIDENZIALE. |
SR 120.4 Ordinanza del 4 marzo 2011 sui controlli di sicurezza relativi alle persone (OCSP) OCSP Art. 22 Decisione - 1 L'autorità di controllo emana una delle decisioni seguenti: |
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1 | L'autorità di controllo emana una delle decisioni seguenti: |
a | dichiarazione di sicurezza: si ritiene che la persona non comporti rischi; |
b | dichiarazione di sicurezza vincolata: si ritiene, con riserva, che la persona rappresenti un rischio per la sicurezza; |
c | dichiarazione di rischio: si ritiene che la persona rappresenti un rischio per la sicurezza; |
d | dichiarazione di constatazione: i dati disponibili per la valutazione sono insufficienti. |
2 | L'autorità di controllo notifica per scritto le decisioni secondo il capoverso 1 lettera a alla persona interessata e all'autorità richiedente a destinazione dell'autorità decisionale. |
3 | Notifica per scritto le decisioni secondo il capoverso 1 lettere b-d alla persona interessata e all'autorità decisionale. |
4 | Notifica per scritto le decisioni secondo il capoverso 1 lettere b-d relative a terzi anche al datore di lavoro e a eventuali altri legittimati a ricorrere. |
SR 120.4 Ordinanza del 4 marzo 2011 sui controlli di sicurezza relativi alle persone (OCSP) OCSP Art. 11 Controllo di sicurezza ampliato - 1 Il servizio specializzato CSP DDPS è competente per il controllo di sicurezza ampliato. |
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1 | Il servizio specializzato CSP DDPS è competente per il controllo di sicurezza ampliato. |
2 | Sono sottoposti al controllo di sicurezza ampliato: |
a | gli agenti della Confederazione e gli impiegati dei Cantoni che hanno regolarmente accesso a informazioni o materiale classificati SEGRETO; |
abis | nell'ambito del sistema di gestione degli affari secondo l'ordinanza GEVER del 30 novembre 201215: |
abis1 | gli amministratori, |
abis2 | i registratori con pieni diritti d'accesso, |
abis3 | il personale dei fornitori di prestazioni e i terzi incaricati. |
b | i militari e i militi della protezione civile nonché i terzi che hanno accesso a informazioni o materiale classificati SEGRETO; |
c | le persone che hanno accesso alla zona protetta 3 di un impianto militare; |
d | le persone che, in occasione del loro impiego all'estero, rappresentano la Svizzera nell'ambito di una missione ufficiale; |
e | le persone che, in virtù di trattati internazionali, hanno accesso a informazioni o materiale classificati SEGRETO; |
f | le persone che collaborano a compiti secondo la LMSI oppure a compiti di giustizia o polizia rilevanti per la sicurezza interna o esterna e che in tale ambito hanno regolarmente accesso a dati personali degni di particolare protezione, la cui divulgazione può pregiudicare gravemente i diritti individuali delle persone interessate; |
g | in occasione del reclutamento, le persone soggette all'obbligo di leva previste per assumere funzioni con accesso: |
g1 | a informazioni o materiale classificati SEGRETO, |
g2 | alla zona protetta 3 di un impianto militare. |
3 | L'autorità di controllo rileva i dati ai sensi dell'articolo 20 capoverso 2 lettere a, b e d LMSI nonché i dati del Registro nazionale di polizia secondo l'ordinanza del 15 ottobre 200817 sul Registro nazionale di polizia.18 |
4 | Può inoltre rilevare i dati ai sensi dell'articolo 20 capoverso 2 lettere c, e ed f LMSI e chiedere alla persona interessata di compilare il modulo «Ulteriori dati personali» se:19 |
a | la persona interessata figura in uno dei registri di cui all'articolo 20 capoverso 2 LMSI; |
b | i dati disponibili per la valutazione sono insufficienti; |
c | l'autorità di controllo dispone di ulteriori informazioni rilevanti in materia di sicurezza e per tale motivo ha intenzione di non emanare la decisione secondo l'articolo 22 capoverso 1 lettera a. |
5 | L'autorità di controllo valuta la persona interessata sulla base dei dati rilevati. |
SR 120.4 Ordinanza del 4 marzo 2011 sui controlli di sicurezza relativi alle persone (OCSP) OCSP Art. 22 Decisione - 1 L'autorità di controllo emana una delle decisioni seguenti: |
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1 | L'autorità di controllo emana una delle decisioni seguenti: |
a | dichiarazione di sicurezza: si ritiene che la persona non comporti rischi; |
b | dichiarazione di sicurezza vincolata: si ritiene, con riserva, che la persona rappresenti un rischio per la sicurezza; |
c | dichiarazione di rischio: si ritiene che la persona rappresenti un rischio per la sicurezza; |
d | dichiarazione di constatazione: i dati disponibili per la valutazione sono insufficienti. |
2 | L'autorità di controllo notifica per scritto le decisioni secondo il capoverso 1 lettera a alla persona interessata e all'autorità richiedente a destinazione dell'autorità decisionale. |
3 | Notifica per scritto le decisioni secondo il capoverso 1 lettere b-d alla persona interessata e all'autorità decisionale. |
4 | Notifica per scritto le decisioni secondo il capoverso 1 lettere b-d relative a terzi anche al datore di lavoro e a eventuali altri legittimati a ricorrere. |
SR 120.4 Ordinanza del 4 marzo 2011 sui controlli di sicurezza relativi alle persone (OCSP) OCSP Art. 22 Decisione - 1 L'autorità di controllo emana una delle decisioni seguenti: |
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1 | L'autorità di controllo emana una delle decisioni seguenti: |
a | dichiarazione di sicurezza: si ritiene che la persona non comporti rischi; |
b | dichiarazione di sicurezza vincolata: si ritiene, con riserva, che la persona rappresenti un rischio per la sicurezza; |
c | dichiarazione di rischio: si ritiene che la persona rappresenti un rischio per la sicurezza; |
d | dichiarazione di constatazione: i dati disponibili per la valutazione sono insufficienti. |
2 | L'autorità di controllo notifica per scritto le decisioni secondo il capoverso 1 lettera a alla persona interessata e all'autorità richiedente a destinazione dell'autorità decisionale. |
3 | Notifica per scritto le decisioni secondo il capoverso 1 lettere b-d alla persona interessata e all'autorità decisionale. |
4 | Notifica per scritto le decisioni secondo il capoverso 1 lettere b-d relative a terzi anche al datore di lavoro e a eventuali altri legittimati a ricorrere. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 5 - 1 Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: |
|
1 | Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: |
a | la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi; |
b | l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi; |
c | il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi. |
2 | Sono decisioni anche quelle in materia d'esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45 e 46), le decisioni su opposizione (art. 30 cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su ricorso (art. 61), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l'interpretazione (art. 69).24 |
3 | Le dichiarazioni di un'autorità che rifiuta o solleva pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni. |
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 33 Autorità inferiori - Il ricorso è ammissibile contro le decisioni: |
|
a | del Consiglio federale e degli organi dell'Assemblea federale in materia di rapporti di lavoro del personale federale, compreso il rifiuto dell'autorizzazione a procedere penalmente; |
b | del Consiglio federale concernenti: |
b1 | la destituzione di un membro del Consiglio della banca o della direzione generale o di un loro supplente secondo la legge del 3 ottobre 200325 sulla Banca nazionale, |
b10 | la revoca di un membro del consiglio d'amministrazione del Servizio svizzero di assegnazione delle tracce o l'approvazione della risoluzione del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio d'amministrazione secondo la legge federale del 20 dicembre 195743 sulle ferrovie; |
b2 | la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari o l'approvazione dello scioglimento del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio di amministrazione secondo la legge del 22 giugno 200726 sulla vigilanza dei mercati finanziari, |
b3 | il blocco di valori patrimoniali secondo la legge del 18 dicembre 201528 sui valori patrimoniali di provenienza illecita, |
b4 | il divieto di determinate attività secondo la LAIn30, |
b4bis | il divieto di organizzazioni secondo la LAIn, |
b5 | la revoca di un membro del Consiglio d'istituto dell'Istituto federale di metrologia secondo la legge federale del 17 giugno 201133 sull'Istituto federale di metrologia, |
b6 | la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'Autorità federale di sorveglianza dei revisori o l'approvazione dello scioglimento del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio di amministrazione secondo la legge del 16 dicembre 200535 sui revisori, |
b7 | la revoca di un membro del Consiglio dell'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici secondo la legge del 15 dicembre 200037 sugli agenti terapeutici, |
b8 | la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'istituto secondo la legge del 16 giugno 201739 sui fondi di compensazione, |
b9 | la revoca di un membro del consiglio d'Istituto dell'Istituto svizzero di diritto comparato secondo la legge federale del 28 settembre 201841 sull'Istituto svizzero di diritto comparato, |
c | del Tribunale penale federale in materia di rapporti di lavoro dei suoi giudici e del suo personale; |
cbis | del Tribunale federale dei brevetti in materia di rapporti di lavoro dei suoi giudici e del suo personale; |
cquater | del procuratore generale della Confederazione in materia di rapporti di lavoro dei procuratori pubblici federali da lui nominati e del personale del Ministero pubblico della Confederazione; |
cquinquies | dell'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione in materia di rapporti di lavoro del personale della sua segreteria; |
cter | dell'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione in materia di rapporti di lavoro dei membri del Ministero pubblico della Confederazione eletti dall'Assemblea federale plenaria; |
d | della Cancelleria federale, dei dipartimenti e dei servizi dell'Amministrazione federale loro subordinati o aggregati amministrativamente; |
e | degli stabilimenti e delle aziende della Confederazione; |
f | delle commissioni federali; |
g | dei tribunali arbitrali costituiti in virtù di contratti di diritto pubblico sottoscritti dalla Confederazione, dai suoi stabilimenti o dalle sue aziende; |
h | delle autorità o organizzazioni indipendenti dall'Amministrazione federale che decidono nell'adempimento di compiti di diritto pubblico loro affidati dalla Confederazione; |
i | delle autorità cantonali, in quanto una legge federale preveda che le loro decisioni sono impugnabili mediante ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale. |
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 32 Eccezioni - 1 Il ricorso è inammissibile contro: |
|
1 | Il ricorso è inammissibile contro: |
a | le decisioni in materia di sicurezza interna o esterna del Paese, neutralità, protezione diplomatica e altri affari esteri, in quanto il diritto internazionale pubblico non conferisca un diritto al giudizio da parte di un tribunale; |
b | le decisioni in materia di diritto di voto dei cittadini nonché di elezioni e votazioni popolari; |
c | le decisioni in materia di salario al merito del personale federale, in quanto non concernano la parità dei sessi; |
d | ... |
e | le decisioni nel settore dell'energia nucleare concernenti: |
e1 | le autorizzazioni di massima per impianti nucleari, |
e2 | l'approvazione del programma di smaltimento, |
e3 | la chiusura di depositi geologici in profondità, |
e4 | la prova dello smaltimento; |
f | le decisioni in materia di rilascio o estensione di concessioni di infrastrutture ferroviarie; |
g | le decisioni dell'autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva; |
h | le decisioni in materia di rilascio di concessioni per case da gioco; |
i | le decisioni in materia di rilascio, modifica o rinnovo della concessione della Società svizzera di radiotelevisione (SSR); |
j | le decisioni in materia di diritto ai sussidi di una scuola universitaria o di un altro istituto accademico. |
2 | Il ricorso è inoltre inammissibile contro: |
a | le decisioni che, in virtù di un'altra legge federale, possono essere impugnate mediante opposizione o ricorso dinanzi a un'autorità ai sensi dell'articolo 33 lettere c-f; |
b | le decisioni che, in virtù di un'altra legge federale, possono essere impugnate mediante ricorso dinanzi a un'autorità cantonale. |
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 31 Principio - Il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'articolo 5 della legge federale del 20 dicembre 196819 sulla procedura amministrativa (PA). |
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 31 Principio - Il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'articolo 5 della legge federale del 20 dicembre 196819 sulla procedura amministrativa (PA). |
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 37 Principio - La procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA56, in quanto la presente legge non disponga altrimenti. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 48 - 1 Ha diritto di ricorrere chi: |
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1 | Ha diritto di ricorrere chi: |
a | ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo; |
b | è particolarmente toccato dalla decisione impugnata; e |
c | ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa. |
2 | Ha inoltre diritto di ricorrere ogni persona, organizzazione o autorità cui un'altra legge federale riconosce tale diritto. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 50 - 1 Il ricorso dev'essere depositato entro 30 giorni dalla notificazione della decisione. |
|
1 | Il ricorso dev'essere depositato entro 30 giorni dalla notificazione della decisione. |
2 | Il ricorso per denegata o ritardata giustizia può essere interposto in ogni tempo. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 52 - 1 L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente. |
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1 | L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente. |
2 | Se il ricorso non soddisfa a questi requisiti o se le conclusioni o i motivi del ricorrente non sono sufficientemente chiari, e il ricorso non sembra manifestamente inammissibile, l'autorità di ricorso assegna al ricorrente un breve termine suppletorio per rimediarvi. |
3 | Essa gli assegna questo termine con la comminatoria che, decorrendo infruttuoso, deciderà secondo l'inserto o, qualora manchino le conclusioni, i motivi oppure la firma, non entrerà nel merito del ricorso. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 49 - Il ricorrente può far valere: |
|
a | la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento; |
b | l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti; |
c | l'inadeguatezza; questa censura non è ammissibile quando un'autorità cantonale ha giudicato come autorità di ricorso. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 57 Sicurezza - 1 Nell'ambito delle loro competenze, la Confederazione e i Cantoni provvedono alla sicurezza del Paese e alla protezione della popolazione. |
|
1 | Nell'ambito delle loro competenze, la Confederazione e i Cantoni provvedono alla sicurezza del Paese e alla protezione della popolazione. |
2 | Coordinano i loro sforzi nel settore della sicurezza interna. |
SR 120 Legge federale del 21 marzo 1997 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI) LMSI Art. 2 Compiti - 1 La Confederazione adotta misure preventive di polizia ai sensi della presente legge per sventare tempestivamente le minacce per la sicurezza interna. |
|
1 | La Confederazione adotta misure preventive di polizia ai sensi della presente legge per sventare tempestivamente le minacce per la sicurezza interna. |
2 | Sono misure preventive di polizia: |
a | ... |
b | le misure atte a proteggere le autorità federali, le persone che beneficiano della protezione del diritto internazionale pubblico, nonché le missioni diplomatiche permanenti, i posti consolari e le organizzazioni internazionali; |
c | la messa al sicuro, il sequestro e la confisca di materiale di propaganda con contenuti che incitano alla violenza; |
d | il sequestro di oggetti pericolosi secondo l'articolo 13f, sempre che sia necessario per l'adempimento dei compiti secondo la presente legge; |
dbis | le misure di cui alla sezione 5 atte a prevenire attività terroristiche; |
e | le misure di cui alla sezione 5a atte a prevenire la violenza in occasione di manifestazioni sportive. |
SR 120 Legge federale del 21 marzo 1997 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI) LMSI Art. 2 Compiti - 1 La Confederazione adotta misure preventive di polizia ai sensi della presente legge per sventare tempestivamente le minacce per la sicurezza interna. |
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1 | La Confederazione adotta misure preventive di polizia ai sensi della presente legge per sventare tempestivamente le minacce per la sicurezza interna. |
2 | Sono misure preventive di polizia: |
a | ... |
b | le misure atte a proteggere le autorità federali, le persone che beneficiano della protezione del diritto internazionale pubblico, nonché le missioni diplomatiche permanenti, i posti consolari e le organizzazioni internazionali; |
c | la messa al sicuro, il sequestro e la confisca di materiale di propaganda con contenuti che incitano alla violenza; |
d | il sequestro di oggetti pericolosi secondo l'articolo 13f, sempre che sia necessario per l'adempimento dei compiti secondo la presente legge; |
dbis | le misure di cui alla sezione 5 atte a prevenire attività terroristiche; |
e | le misure di cui alla sezione 5a atte a prevenire la violenza in occasione di manifestazioni sportive. |
SR 120 Legge federale del 21 marzo 1997 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI) LMSI Art. 2 Compiti - 1 La Confederazione adotta misure preventive di polizia ai sensi della presente legge per sventare tempestivamente le minacce per la sicurezza interna. |
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1 | La Confederazione adotta misure preventive di polizia ai sensi della presente legge per sventare tempestivamente le minacce per la sicurezza interna. |
2 | Sono misure preventive di polizia: |
a | ... |
b | le misure atte a proteggere le autorità federali, le persone che beneficiano della protezione del diritto internazionale pubblico, nonché le missioni diplomatiche permanenti, i posti consolari e le organizzazioni internazionali; |
c | la messa al sicuro, il sequestro e la confisca di materiale di propaganda con contenuti che incitano alla violenza; |
d | il sequestro di oggetti pericolosi secondo l'articolo 13f, sempre che sia necessario per l'adempimento dei compiti secondo la presente legge; |
dbis | le misure di cui alla sezione 5 atte a prevenire attività terroristiche; |
e | le misure di cui alla sezione 5a atte a prevenire la violenza in occasione di manifestazioni sportive. |
SR 120 Legge federale del 21 marzo 1997 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI) LMSI Art. 2 Compiti - 1 La Confederazione adotta misure preventive di polizia ai sensi della presente legge per sventare tempestivamente le minacce per la sicurezza interna. |
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1 | La Confederazione adotta misure preventive di polizia ai sensi della presente legge per sventare tempestivamente le minacce per la sicurezza interna. |
2 | Sono misure preventive di polizia: |
a | ... |
b | le misure atte a proteggere le autorità federali, le persone che beneficiano della protezione del diritto internazionale pubblico, nonché le missioni diplomatiche permanenti, i posti consolari e le organizzazioni internazionali; |
c | la messa al sicuro, il sequestro e la confisca di materiale di propaganda con contenuti che incitano alla violenza; |
d | il sequestro di oggetti pericolosi secondo l'articolo 13f, sempre che sia necessario per l'adempimento dei compiti secondo la presente legge; |
dbis | le misure di cui alla sezione 5 atte a prevenire attività terroristiche; |
e | le misure di cui alla sezione 5a atte a prevenire la violenza in occasione di manifestazioni sportive. |
SR 120 Legge federale del 21 marzo 1997 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI) LMSI Art. 2 Compiti - 1 La Confederazione adotta misure preventive di polizia ai sensi della presente legge per sventare tempestivamente le minacce per la sicurezza interna. |
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1 | La Confederazione adotta misure preventive di polizia ai sensi della presente legge per sventare tempestivamente le minacce per la sicurezza interna. |
2 | Sono misure preventive di polizia: |
a | ... |
b | le misure atte a proteggere le autorità federali, le persone che beneficiano della protezione del diritto internazionale pubblico, nonché le missioni diplomatiche permanenti, i posti consolari e le organizzazioni internazionali; |
c | la messa al sicuro, il sequestro e la confisca di materiale di propaganda con contenuti che incitano alla violenza; |
d | il sequestro di oggetti pericolosi secondo l'articolo 13f, sempre che sia necessario per l'adempimento dei compiti secondo la presente legge; |
dbis | le misure di cui alla sezione 5 atte a prevenire attività terroristiche; |
e | le misure di cui alla sezione 5a atte a prevenire la violenza in occasione di manifestazioni sportive. |
SR 120 Legge federale del 21 marzo 1997 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI) LMSI Art. 1 Scopo - La presente legge ha lo scopo di garantire i fondamenti democratici e costituzionali della Svizzera nonché di proteggere la libertà della sua popolazione. |
SR 120.4 Ordinanza del 4 marzo 2011 sui controlli di sicurezza relativi alle persone (OCSP) OCSP Art. 11 Controllo di sicurezza ampliato - 1 Il servizio specializzato CSP DDPS è competente per il controllo di sicurezza ampliato. |
|
1 | Il servizio specializzato CSP DDPS è competente per il controllo di sicurezza ampliato. |
2 | Sono sottoposti al controllo di sicurezza ampliato: |
a | gli agenti della Confederazione e gli impiegati dei Cantoni che hanno regolarmente accesso a informazioni o materiale classificati SEGRETO; |
abis | nell'ambito del sistema di gestione degli affari secondo l'ordinanza GEVER del 30 novembre 201215: |
abis1 | gli amministratori, |
abis2 | i registratori con pieni diritti d'accesso, |
abis3 | il personale dei fornitori di prestazioni e i terzi incaricati. |
b | i militari e i militi della protezione civile nonché i terzi che hanno accesso a informazioni o materiale classificati SEGRETO; |
c | le persone che hanno accesso alla zona protetta 3 di un impianto militare; |
d | le persone che, in occasione del loro impiego all'estero, rappresentano la Svizzera nell'ambito di una missione ufficiale; |
e | le persone che, in virtù di trattati internazionali, hanno accesso a informazioni o materiale classificati SEGRETO; |
f | le persone che collaborano a compiti secondo la LMSI oppure a compiti di giustizia o polizia rilevanti per la sicurezza interna o esterna e che in tale ambito hanno regolarmente accesso a dati personali degni di particolare protezione, la cui divulgazione può pregiudicare gravemente i diritti individuali delle persone interessate; |
g | in occasione del reclutamento, le persone soggette all'obbligo di leva previste per assumere funzioni con accesso: |
g1 | a informazioni o materiale classificati SEGRETO, |
g2 | alla zona protetta 3 di un impianto militare. |
3 | L'autorità di controllo rileva i dati ai sensi dell'articolo 20 capoverso 2 lettere a, b e d LMSI nonché i dati del Registro nazionale di polizia secondo l'ordinanza del 15 ottobre 200817 sul Registro nazionale di polizia.18 |
4 | Può inoltre rilevare i dati ai sensi dell'articolo 20 capoverso 2 lettere c, e ed f LMSI e chiedere alla persona interessata di compilare il modulo «Ulteriori dati personali» se:19 |
a | la persona interessata figura in uno dei registri di cui all'articolo 20 capoverso 2 LMSI; |
b | i dati disponibili per la valutazione sono insufficienti; |
c | l'autorità di controllo dispone di ulteriori informazioni rilevanti in materia di sicurezza e per tale motivo ha intenzione di non emanare la decisione secondo l'articolo 22 capoverso 1 lettera a. |
5 | L'autorità di controllo valuta la persona interessata sulla base dei dati rilevati. |
SR 120.4 Ordinanza del 4 marzo 2011 sui controlli di sicurezza relativi alle persone (OCSP) OCSP Art. 4 Agenti della Confederazione - 1 Le persone previste per assumere una delle funzioni di cui all'allegato 1 sono sottoposte a un controllo di sicurezza relativo alle persone. |
|
1 | Le persone previste per assumere una delle funzioni di cui all'allegato 1 sono sottoposte a un controllo di sicurezza relativo alle persone. |
2 | Sono fatte salve le disposizioni dei trattati internazionali. |
SR 120.4 Ordinanza del 4 marzo 2011 sui controlli di sicurezza relativi alle persone (OCSP) OCSP Art. 4 Agenti della Confederazione - 1 Le persone previste per assumere una delle funzioni di cui all'allegato 1 sono sottoposte a un controllo di sicurezza relativo alle persone. |
|
1 | Le persone previste per assumere una delle funzioni di cui all'allegato 1 sono sottoposte a un controllo di sicurezza relativo alle persone. |
2 | Sono fatte salve le disposizioni dei trattati internazionali. |
SR 120.4 Ordinanza del 4 marzo 2011 sui controlli di sicurezza relativi alle persone (OCSP) OCSP Art. 9 Livelli di controllo - 1 I controlli di sicurezza relativi alle persone sono eseguiti secondo i livelli di controllo seguenti: |
|
1 | I controlli di sicurezza relativi alle persone sono eseguiti secondo i livelli di controllo seguenti: |
a | controllo di sicurezza di base; |
b | controllo di sicurezza ampliato; |
c | controllo di sicurezza ampliato con audizione. |
2 | Per le funzioni di cui agli allegati 1 e 2 le autorità federali competenti stabiliscono il corrispondente livello di controllo in un'ordinanza. |
SR 120.4 Ordinanza del 4 marzo 2011 sui controlli di sicurezza relativi alle persone (OCSP) OCSP Art. 4 Agenti della Confederazione - 1 Le persone previste per assumere una delle funzioni di cui all'allegato 1 sono sottoposte a un controllo di sicurezza relativo alle persone. |
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1 | Le persone previste per assumere una delle funzioni di cui all'allegato 1 sono sottoposte a un controllo di sicurezza relativo alle persone. |
2 | Sono fatte salve le disposizioni dei trattati internazionali. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 5 Stato di diritto - 1 Il diritto è fondamento e limite dell'attività dello Stato. |
|
1 | Il diritto è fondamento e limite dell'attività dello Stato. |
2 | L'attività dello Stato deve rispondere al pubblico interesse ed essere proporzionata allo scopo. |
3 | Organi dello Stato, autorità e privati agiscono secondo il principio della buona fede. |
4 | La Confederazione e i Cantoni rispettano il diritto internazionale. |
SR 120.4 Ordinanza del 4 marzo 2011 sui controlli di sicurezza relativi alle persone (OCSP) OCSP Art. 11 Controllo di sicurezza ampliato - 1 Il servizio specializzato CSP DDPS è competente per il controllo di sicurezza ampliato. |
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1 | Il servizio specializzato CSP DDPS è competente per il controllo di sicurezza ampliato. |
2 | Sono sottoposti al controllo di sicurezza ampliato: |
a | gli agenti della Confederazione e gli impiegati dei Cantoni che hanno regolarmente accesso a informazioni o materiale classificati SEGRETO; |
abis | nell'ambito del sistema di gestione degli affari secondo l'ordinanza GEVER del 30 novembre 201215: |
abis1 | gli amministratori, |
abis2 | i registratori con pieni diritti d'accesso, |
abis3 | il personale dei fornitori di prestazioni e i terzi incaricati. |
b | i militari e i militi della protezione civile nonché i terzi che hanno accesso a informazioni o materiale classificati SEGRETO; |
c | le persone che hanno accesso alla zona protetta 3 di un impianto militare; |
d | le persone che, in occasione del loro impiego all'estero, rappresentano la Svizzera nell'ambito di una missione ufficiale; |
e | le persone che, in virtù di trattati internazionali, hanno accesso a informazioni o materiale classificati SEGRETO; |
f | le persone che collaborano a compiti secondo la LMSI oppure a compiti di giustizia o polizia rilevanti per la sicurezza interna o esterna e che in tale ambito hanno regolarmente accesso a dati personali degni di particolare protezione, la cui divulgazione può pregiudicare gravemente i diritti individuali delle persone interessate; |
g | in occasione del reclutamento, le persone soggette all'obbligo di leva previste per assumere funzioni con accesso: |
g1 | a informazioni o materiale classificati SEGRETO, |
g2 | alla zona protetta 3 di un impianto militare. |
3 | L'autorità di controllo rileva i dati ai sensi dell'articolo 20 capoverso 2 lettere a, b e d LMSI nonché i dati del Registro nazionale di polizia secondo l'ordinanza del 15 ottobre 200817 sul Registro nazionale di polizia.18 |
4 | Può inoltre rilevare i dati ai sensi dell'articolo 20 capoverso 2 lettere c, e ed f LMSI e chiedere alla persona interessata di compilare il modulo «Ulteriori dati personali» se:19 |
a | la persona interessata figura in uno dei registri di cui all'articolo 20 capoverso 2 LMSI; |
b | i dati disponibili per la valutazione sono insufficienti; |
c | l'autorità di controllo dispone di ulteriori informazioni rilevanti in materia di sicurezza e per tale motivo ha intenzione di non emanare la decisione secondo l'articolo 22 capoverso 1 lettera a. |
5 | L'autorità di controllo valuta la persona interessata sulla base dei dati rilevati. |
SR 120.4 Ordinanza del 4 marzo 2011 sui controlli di sicurezza relativi alle persone (OCSP) OCSP Art. 4 Agenti della Confederazione - 1 Le persone previste per assumere una delle funzioni di cui all'allegato 1 sono sottoposte a un controllo di sicurezza relativo alle persone. |
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1 | Le persone previste per assumere una delle funzioni di cui all'allegato 1 sono sottoposte a un controllo di sicurezza relativo alle persone. |
2 | Sono fatte salve le disposizioni dei trattati internazionali. |
SR 120.4 Ordinanza del 4 marzo 2011 sui controlli di sicurezza relativi alle persone (OCSP) OCSP Art. 9 Livelli di controllo - 1 I controlli di sicurezza relativi alle persone sono eseguiti secondo i livelli di controllo seguenti: |
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1 | I controlli di sicurezza relativi alle persone sono eseguiti secondo i livelli di controllo seguenti: |
a | controllo di sicurezza di base; |
b | controllo di sicurezza ampliato; |
c | controllo di sicurezza ampliato con audizione. |
2 | Per le funzioni di cui agli allegati 1 e 2 le autorità federali competenti stabiliscono il corrispondente livello di controllo in un'ordinanza. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 5 Stato di diritto - 1 Il diritto è fondamento e limite dell'attività dello Stato. |
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1 | Il diritto è fondamento e limite dell'attività dello Stato. |
2 | L'attività dello Stato deve rispondere al pubblico interesse ed essere proporzionata allo scopo. |
3 | Organi dello Stato, autorità e privati agiscono secondo il principio della buona fede. |
4 | La Confederazione e i Cantoni rispettano il diritto internazionale. |
SR 120.4 Ordinanza del 4 marzo 2011 sui controlli di sicurezza relativi alle persone (OCSP) OCSP Art. 9 Livelli di controllo - 1 I controlli di sicurezza relativi alle persone sono eseguiti secondo i livelli di controllo seguenti: |
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1 | I controlli di sicurezza relativi alle persone sono eseguiti secondo i livelli di controllo seguenti: |
a | controllo di sicurezza di base; |
b | controllo di sicurezza ampliato; |
c | controllo di sicurezza ampliato con audizione. |
2 | Per le funzioni di cui agli allegati 1 e 2 le autorità federali competenti stabiliscono il corrispondente livello di controllo in un'ordinanza. |
SR 120.4 Ordinanza del 4 marzo 2011 sui controlli di sicurezza relativi alle persone (OCSP) OCSP Art. 4 Agenti della Confederazione - 1 Le persone previste per assumere una delle funzioni di cui all'allegato 1 sono sottoposte a un controllo di sicurezza relativo alle persone. |
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1 | Le persone previste per assumere una delle funzioni di cui all'allegato 1 sono sottoposte a un controllo di sicurezza relativo alle persone. |
2 | Sono fatte salve le disposizioni dei trattati internazionali. |
SR 120.4 Ordinanza del 4 marzo 2011 sui controlli di sicurezza relativi alle persone (OCSP) OCSP Art. 11 Controllo di sicurezza ampliato - 1 Il servizio specializzato CSP DDPS è competente per il controllo di sicurezza ampliato. |
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1 | Il servizio specializzato CSP DDPS è competente per il controllo di sicurezza ampliato. |
2 | Sono sottoposti al controllo di sicurezza ampliato: |
a | gli agenti della Confederazione e gli impiegati dei Cantoni che hanno regolarmente accesso a informazioni o materiale classificati SEGRETO; |
abis | nell'ambito del sistema di gestione degli affari secondo l'ordinanza GEVER del 30 novembre 201215: |
abis1 | gli amministratori, |
abis2 | i registratori con pieni diritti d'accesso, |
abis3 | il personale dei fornitori di prestazioni e i terzi incaricati. |
b | i militari e i militi della protezione civile nonché i terzi che hanno accesso a informazioni o materiale classificati SEGRETO; |
c | le persone che hanno accesso alla zona protetta 3 di un impianto militare; |
d | le persone che, in occasione del loro impiego all'estero, rappresentano la Svizzera nell'ambito di una missione ufficiale; |
e | le persone che, in virtù di trattati internazionali, hanno accesso a informazioni o materiale classificati SEGRETO; |
f | le persone che collaborano a compiti secondo la LMSI oppure a compiti di giustizia o polizia rilevanti per la sicurezza interna o esterna e che in tale ambito hanno regolarmente accesso a dati personali degni di particolare protezione, la cui divulgazione può pregiudicare gravemente i diritti individuali delle persone interessate; |
g | in occasione del reclutamento, le persone soggette all'obbligo di leva previste per assumere funzioni con accesso: |
g1 | a informazioni o materiale classificati SEGRETO, |
g2 | alla zona protetta 3 di un impianto militare. |
3 | L'autorità di controllo rileva i dati ai sensi dell'articolo 20 capoverso 2 lettere a, b e d LMSI nonché i dati del Registro nazionale di polizia secondo l'ordinanza del 15 ottobre 200817 sul Registro nazionale di polizia.18 |
4 | Può inoltre rilevare i dati ai sensi dell'articolo 20 capoverso 2 lettere c, e ed f LMSI e chiedere alla persona interessata di compilare il modulo «Ulteriori dati personali» se:19 |
a | la persona interessata figura in uno dei registri di cui all'articolo 20 capoverso 2 LMSI; |
b | i dati disponibili per la valutazione sono insufficienti; |
c | l'autorità di controllo dispone di ulteriori informazioni rilevanti in materia di sicurezza e per tale motivo ha intenzione di non emanare la decisione secondo l'articolo 22 capoverso 1 lettera a. |
5 | L'autorità di controllo valuta la persona interessata sulla base dei dati rilevati. |
SR 120.4 Ordinanza del 4 marzo 2011 sui controlli di sicurezza relativi alle persone (OCSP) OCSP Art. 11 Controllo di sicurezza ampliato - 1 Il servizio specializzato CSP DDPS è competente per il controllo di sicurezza ampliato. |
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1 | Il servizio specializzato CSP DDPS è competente per il controllo di sicurezza ampliato. |
2 | Sono sottoposti al controllo di sicurezza ampliato: |
a | gli agenti della Confederazione e gli impiegati dei Cantoni che hanno regolarmente accesso a informazioni o materiale classificati SEGRETO; |
abis | nell'ambito del sistema di gestione degli affari secondo l'ordinanza GEVER del 30 novembre 201215: |
abis1 | gli amministratori, |
abis2 | i registratori con pieni diritti d'accesso, |
abis3 | il personale dei fornitori di prestazioni e i terzi incaricati. |
b | i militari e i militi della protezione civile nonché i terzi che hanno accesso a informazioni o materiale classificati SEGRETO; |
c | le persone che hanno accesso alla zona protetta 3 di un impianto militare; |
d | le persone che, in occasione del loro impiego all'estero, rappresentano la Svizzera nell'ambito di una missione ufficiale; |
e | le persone che, in virtù di trattati internazionali, hanno accesso a informazioni o materiale classificati SEGRETO; |
f | le persone che collaborano a compiti secondo la LMSI oppure a compiti di giustizia o polizia rilevanti per la sicurezza interna o esterna e che in tale ambito hanno regolarmente accesso a dati personali degni di particolare protezione, la cui divulgazione può pregiudicare gravemente i diritti individuali delle persone interessate; |
g | in occasione del reclutamento, le persone soggette all'obbligo di leva previste per assumere funzioni con accesso: |
g1 | a informazioni o materiale classificati SEGRETO, |
g2 | alla zona protetta 3 di un impianto militare. |
3 | L'autorità di controllo rileva i dati ai sensi dell'articolo 20 capoverso 2 lettere a, b e d LMSI nonché i dati del Registro nazionale di polizia secondo l'ordinanza del 15 ottobre 200817 sul Registro nazionale di polizia.18 |
4 | Può inoltre rilevare i dati ai sensi dell'articolo 20 capoverso 2 lettere c, e ed f LMSI e chiedere alla persona interessata di compilare il modulo «Ulteriori dati personali» se:19 |
a | la persona interessata figura in uno dei registri di cui all'articolo 20 capoverso 2 LMSI; |
b | i dati disponibili per la valutazione sono insufficienti; |
c | l'autorità di controllo dispone di ulteriori informazioni rilevanti in materia di sicurezza e per tale motivo ha intenzione di non emanare la decisione secondo l'articolo 22 capoverso 1 lettera a. |
5 | L'autorità di controllo valuta la persona interessata sulla base dei dati rilevati. |
SR 120.4 Ordinanza del 4 marzo 2011 sui controlli di sicurezza relativi alle persone (OCSP) OCSP Art. 11 Controllo di sicurezza ampliato - 1 Il servizio specializzato CSP DDPS è competente per il controllo di sicurezza ampliato. |
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1 | Il servizio specializzato CSP DDPS è competente per il controllo di sicurezza ampliato. |
2 | Sono sottoposti al controllo di sicurezza ampliato: |
a | gli agenti della Confederazione e gli impiegati dei Cantoni che hanno regolarmente accesso a informazioni o materiale classificati SEGRETO; |
abis | nell'ambito del sistema di gestione degli affari secondo l'ordinanza GEVER del 30 novembre 201215: |
abis1 | gli amministratori, |
abis2 | i registratori con pieni diritti d'accesso, |
abis3 | il personale dei fornitori di prestazioni e i terzi incaricati. |
b | i militari e i militi della protezione civile nonché i terzi che hanno accesso a informazioni o materiale classificati SEGRETO; |
c | le persone che hanno accesso alla zona protetta 3 di un impianto militare; |
d | le persone che, in occasione del loro impiego all'estero, rappresentano la Svizzera nell'ambito di una missione ufficiale; |
e | le persone che, in virtù di trattati internazionali, hanno accesso a informazioni o materiale classificati SEGRETO; |
f | le persone che collaborano a compiti secondo la LMSI oppure a compiti di giustizia o polizia rilevanti per la sicurezza interna o esterna e che in tale ambito hanno regolarmente accesso a dati personali degni di particolare protezione, la cui divulgazione può pregiudicare gravemente i diritti individuali delle persone interessate; |
g | in occasione del reclutamento, le persone soggette all'obbligo di leva previste per assumere funzioni con accesso: |
g1 | a informazioni o materiale classificati SEGRETO, |
g2 | alla zona protetta 3 di un impianto militare. |
3 | L'autorità di controllo rileva i dati ai sensi dell'articolo 20 capoverso 2 lettere a, b e d LMSI nonché i dati del Registro nazionale di polizia secondo l'ordinanza del 15 ottobre 200817 sul Registro nazionale di polizia.18 |
4 | Può inoltre rilevare i dati ai sensi dell'articolo 20 capoverso 2 lettere c, e ed f LMSI e chiedere alla persona interessata di compilare il modulo «Ulteriori dati personali» se:19 |
a | la persona interessata figura in uno dei registri di cui all'articolo 20 capoverso 2 LMSI; |
b | i dati disponibili per la valutazione sono insufficienti; |
c | l'autorità di controllo dispone di ulteriori informazioni rilevanti in materia di sicurezza e per tale motivo ha intenzione di non emanare la decisione secondo l'articolo 22 capoverso 1 lettera a. |
5 | L'autorità di controllo valuta la persona interessata sulla base dei dati rilevati. |
SR 120.4 Ordinanza del 4 marzo 2011 sui controlli di sicurezza relativi alle persone (OCSP) OCSP Art. 4 Agenti della Confederazione - 1 Le persone previste per assumere una delle funzioni di cui all'allegato 1 sono sottoposte a un controllo di sicurezza relativo alle persone. |
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1 | Le persone previste per assumere una delle funzioni di cui all'allegato 1 sono sottoposte a un controllo di sicurezza relativo alle persone. |
2 | Sono fatte salve le disposizioni dei trattati internazionali. |
SR 120.4 Ordinanza del 4 marzo 2011 sui controlli di sicurezza relativi alle persone (OCSP) OCSP Art. 4 Agenti della Confederazione - 1 Le persone previste per assumere una delle funzioni di cui all'allegato 1 sono sottoposte a un controllo di sicurezza relativo alle persone. |
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1 | Le persone previste per assumere una delle funzioni di cui all'allegato 1 sono sottoposte a un controllo di sicurezza relativo alle persone. |
2 | Sono fatte salve le disposizioni dei trattati internazionali. |
SR 120.4 Ordinanza del 4 marzo 2011 sui controlli di sicurezza relativi alle persone (OCSP) OCSP Art. 11 Controllo di sicurezza ampliato - 1 Il servizio specializzato CSP DDPS è competente per il controllo di sicurezza ampliato. |
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1 | Il servizio specializzato CSP DDPS è competente per il controllo di sicurezza ampliato. |
2 | Sono sottoposti al controllo di sicurezza ampliato: |
a | gli agenti della Confederazione e gli impiegati dei Cantoni che hanno regolarmente accesso a informazioni o materiale classificati SEGRETO; |
abis | nell'ambito del sistema di gestione degli affari secondo l'ordinanza GEVER del 30 novembre 201215: |
abis1 | gli amministratori, |
abis2 | i registratori con pieni diritti d'accesso, |
abis3 | il personale dei fornitori di prestazioni e i terzi incaricati. |
b | i militari e i militi della protezione civile nonché i terzi che hanno accesso a informazioni o materiale classificati SEGRETO; |
c | le persone che hanno accesso alla zona protetta 3 di un impianto militare; |
d | le persone che, in occasione del loro impiego all'estero, rappresentano la Svizzera nell'ambito di una missione ufficiale; |
e | le persone che, in virtù di trattati internazionali, hanno accesso a informazioni o materiale classificati SEGRETO; |
f | le persone che collaborano a compiti secondo la LMSI oppure a compiti di giustizia o polizia rilevanti per la sicurezza interna o esterna e che in tale ambito hanno regolarmente accesso a dati personali degni di particolare protezione, la cui divulgazione può pregiudicare gravemente i diritti individuali delle persone interessate; |
g | in occasione del reclutamento, le persone soggette all'obbligo di leva previste per assumere funzioni con accesso: |
g1 | a informazioni o materiale classificati SEGRETO, |
g2 | alla zona protetta 3 di un impianto militare. |
3 | L'autorità di controllo rileva i dati ai sensi dell'articolo 20 capoverso 2 lettere a, b e d LMSI nonché i dati del Registro nazionale di polizia secondo l'ordinanza del 15 ottobre 200817 sul Registro nazionale di polizia.18 |
4 | Può inoltre rilevare i dati ai sensi dell'articolo 20 capoverso 2 lettere c, e ed f LMSI e chiedere alla persona interessata di compilare il modulo «Ulteriori dati personali» se:19 |
a | la persona interessata figura in uno dei registri di cui all'articolo 20 capoverso 2 LMSI; |
b | i dati disponibili per la valutazione sono insufficienti; |
c | l'autorità di controllo dispone di ulteriori informazioni rilevanti in materia di sicurezza e per tale motivo ha intenzione di non emanare la decisione secondo l'articolo 22 capoverso 1 lettera a. |
5 | L'autorità di controllo valuta la persona interessata sulla base dei dati rilevati. |
SR 120.4 Ordinanza del 4 marzo 2011 sui controlli di sicurezza relativi alle persone (OCSP) OCSP Art. 4 Agenti della Confederazione - 1 Le persone previste per assumere una delle funzioni di cui all'allegato 1 sono sottoposte a un controllo di sicurezza relativo alle persone. |
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1 | Le persone previste per assumere una delle funzioni di cui all'allegato 1 sono sottoposte a un controllo di sicurezza relativo alle persone. |
2 | Sono fatte salve le disposizioni dei trattati internazionali. |
SR 120.4 Ordinanza del 4 marzo 2011 sui controlli di sicurezza relativi alle persone (OCSP) OCSP Art. 11 Controllo di sicurezza ampliato - 1 Il servizio specializzato CSP DDPS è competente per il controllo di sicurezza ampliato. |
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1 | Il servizio specializzato CSP DDPS è competente per il controllo di sicurezza ampliato. |
2 | Sono sottoposti al controllo di sicurezza ampliato: |
a | gli agenti della Confederazione e gli impiegati dei Cantoni che hanno regolarmente accesso a informazioni o materiale classificati SEGRETO; |
abis | nell'ambito del sistema di gestione degli affari secondo l'ordinanza GEVER del 30 novembre 201215: |
abis1 | gli amministratori, |
abis2 | i registratori con pieni diritti d'accesso, |
abis3 | il personale dei fornitori di prestazioni e i terzi incaricati. |
b | i militari e i militi della protezione civile nonché i terzi che hanno accesso a informazioni o materiale classificati SEGRETO; |
c | le persone che hanno accesso alla zona protetta 3 di un impianto militare; |
d | le persone che, in occasione del loro impiego all'estero, rappresentano la Svizzera nell'ambito di una missione ufficiale; |
e | le persone che, in virtù di trattati internazionali, hanno accesso a informazioni o materiale classificati SEGRETO; |
f | le persone che collaborano a compiti secondo la LMSI oppure a compiti di giustizia o polizia rilevanti per la sicurezza interna o esterna e che in tale ambito hanno regolarmente accesso a dati personali degni di particolare protezione, la cui divulgazione può pregiudicare gravemente i diritti individuali delle persone interessate; |
g | in occasione del reclutamento, le persone soggette all'obbligo di leva previste per assumere funzioni con accesso: |
g1 | a informazioni o materiale classificati SEGRETO, |
g2 | alla zona protetta 3 di un impianto militare. |
3 | L'autorità di controllo rileva i dati ai sensi dell'articolo 20 capoverso 2 lettere a, b e d LMSI nonché i dati del Registro nazionale di polizia secondo l'ordinanza del 15 ottobre 200817 sul Registro nazionale di polizia.18 |
4 | Può inoltre rilevare i dati ai sensi dell'articolo 20 capoverso 2 lettere c, e ed f LMSI e chiedere alla persona interessata di compilare il modulo «Ulteriori dati personali» se:19 |
a | la persona interessata figura in uno dei registri di cui all'articolo 20 capoverso 2 LMSI; |
b | i dati disponibili per la valutazione sono insufficienti; |
c | l'autorità di controllo dispone di ulteriori informazioni rilevanti in materia di sicurezza e per tale motivo ha intenzione di non emanare la decisione secondo l'articolo 22 capoverso 1 lettera a. |
5 | L'autorità di controllo valuta la persona interessata sulla base dei dati rilevati. |
SR 120.4 Ordinanza del 4 marzo 2011 sui controlli di sicurezza relativi alle persone (OCSP) OCSP Art. 11 Controllo di sicurezza ampliato - 1 Il servizio specializzato CSP DDPS è competente per il controllo di sicurezza ampliato. |
|
1 | Il servizio specializzato CSP DDPS è competente per il controllo di sicurezza ampliato. |
2 | Sono sottoposti al controllo di sicurezza ampliato: |
a | gli agenti della Confederazione e gli impiegati dei Cantoni che hanno regolarmente accesso a informazioni o materiale classificati SEGRETO; |
abis | nell'ambito del sistema di gestione degli affari secondo l'ordinanza GEVER del 30 novembre 201215: |
abis1 | gli amministratori, |
abis2 | i registratori con pieni diritti d'accesso, |
abis3 | il personale dei fornitori di prestazioni e i terzi incaricati. |
b | i militari e i militi della protezione civile nonché i terzi che hanno accesso a informazioni o materiale classificati SEGRETO; |
c | le persone che hanno accesso alla zona protetta 3 di un impianto militare; |
d | le persone che, in occasione del loro impiego all'estero, rappresentano la Svizzera nell'ambito di una missione ufficiale; |
e | le persone che, in virtù di trattati internazionali, hanno accesso a informazioni o materiale classificati SEGRETO; |
f | le persone che collaborano a compiti secondo la LMSI oppure a compiti di giustizia o polizia rilevanti per la sicurezza interna o esterna e che in tale ambito hanno regolarmente accesso a dati personali degni di particolare protezione, la cui divulgazione può pregiudicare gravemente i diritti individuali delle persone interessate; |
g | in occasione del reclutamento, le persone soggette all'obbligo di leva previste per assumere funzioni con accesso: |
g1 | a informazioni o materiale classificati SEGRETO, |
g2 | alla zona protetta 3 di un impianto militare. |
3 | L'autorità di controllo rileva i dati ai sensi dell'articolo 20 capoverso 2 lettere a, b e d LMSI nonché i dati del Registro nazionale di polizia secondo l'ordinanza del 15 ottobre 200817 sul Registro nazionale di polizia.18 |
4 | Può inoltre rilevare i dati ai sensi dell'articolo 20 capoverso 2 lettere c, e ed f LMSI e chiedere alla persona interessata di compilare il modulo «Ulteriori dati personali» se:19 |
a | la persona interessata figura in uno dei registri di cui all'articolo 20 capoverso 2 LMSI; |
b | i dati disponibili per la valutazione sono insufficienti; |
c | l'autorità di controllo dispone di ulteriori informazioni rilevanti in materia di sicurezza e per tale motivo ha intenzione di non emanare la decisione secondo l'articolo 22 capoverso 1 lettera a. |
5 | L'autorità di controllo valuta la persona interessata sulla base dei dati rilevati. |
SR 120.4 Ordinanza del 4 marzo 2011 sui controlli di sicurezza relativi alle persone (OCSP) OCSP Art. 10 Controllo di sicurezza di base - 1 Il servizio specializzato CSP DDPS è competente per il controllo di sicurezza di base. |
|
1 | Il servizio specializzato CSP DDPS è competente per il controllo di sicurezza di base. |
2 | Sono sottoposti al controllo di sicurezza di base: |
a | gli agenti della Confederazione e gli impiegati dei Cantoni che hanno regolarmente accesso a informazioni o materiale classificati CONFIDENZIALE; |
b | i militari e i militi della protezione civile nonché i terzi che hanno accesso a informazioni o materiale classificati CONFIDENZIALE; |
c | le persone che hanno accesso alla zona protetta 2 di un impianto militare; |
d | le persone che hanno accesso a zone militari di sicurezza o zone militari vietate svizzere o internazionali; |
e | le persone che, in virtù di trattati internazionali, hanno accesso a informazioni o materiale classificati CONFIDENZIALE; |
f | in occasione del reclutamento, le persone soggette all'obbligo di leva previste per assumere funzioni con accesso: |
f1 | a informazioni o materiale classificati CONFIDENZIALE, |
f2 | alla zona protetta 2 di un impianto militare. |
3 | L'autorità di controllo rileva i dati ai sensi dell'articolo 20 capoverso 2 lettere a e d LMSI. |
4 | Può inoltre rilevare i dati ai sensi dell'articolo 20 capoverso 2 lettere b, c, e ed f LMSI e chiedere alla persona interessata di compilare il modulo «Ulteriori dati personali» se: |
a | la persona interessata figura in uno dei registri di cui all'articolo 20 capoverso 2 LMSI; |
b | i dati disponibili per la valutazione sono insufficienti; |
c | l'autorità di controllo dispone di informazioni rilevanti in materia di sicurezza e per tale motivo ha intenzione di non emanare la decisione secondo l'articolo 22 capoverso 1 lettera a. |
5 | L'autorità di controllo valuta la persona interessata sulla base dei dati rilevati. |
SR 120.4 Ordinanza del 4 marzo 2011 sui controlli di sicurezza relativi alle persone (OCSP) OCSP Art. 12 Controllo di sicurezza ampliato con audizione - 1 Il servizio specializzato CSP DDPS sottopone a un controllo di sicurezza ampliato con audizione le persone che: |
|
1 | Il servizio specializzato CSP DDPS sottopone a un controllo di sicurezza ampliato con audizione le persone che: |
a | hanno conoscenza, in modo regolare e approfondito, dell'attività governativa o di importanti affari di politica di sicurezza e possono avere influsso sugli stessi; |
b | hanno regolarmente accesso a segreti concernenti la sicurezza interna o esterna oppure a informazioni che, se svelate, potrebbero compromettere l'adempimento di compiti importanti della Confederazione; |
c | appartengono al servizio specializzato CSP CaF; |
d | esercitano la funzione di vicecancelliere della Confederazione; |
e | ... |
2 | Il servizio specializzato CSP CaF sottopone a un controllo di sicurezza ampliato con audizione le persone che: |
a | sono nominate dal Consiglio federale, eccettuati: |
abis | sono nominate secondo l'articolo 2 capoverso 1bis dell'ordinanza del 3 luglio 200126 sul personale federale; |
a1 | i vicecancellieri della Confederazione, |
a2 | ... |
a3 | i membri delle commissioni extraparlamentari; se tuttavia i membri delle commissioni extraparlamentari soddisfano i criteri di cui al capoverso 1 lettere a o b, il controllo di sicurezza ampliato con audizione viene eseguito dal servizio specializzato CSP CaF, |
a4 | i presidenti, i giudici e i giudici supplenti dei tribunali militari e dei tribunali militari d'appello, |
a5 | il delegato alla trasformazione digitale e alla governance delle TIC; |
b | appartengono alla Protezione delle informazioni e delle opere del DDPS; |
c | appartengono al servizio specializzato CSP DDPS. |
3 | Il servizio specializzato CSP DDPS rileva i dati ai sensi dell'articolo 20 capoverso 2 lettere a-d LMSI. Nel caso di controlli di sicurezza secondo il capoverso 1 rileva inoltre i dati ai sensi dell'articolo 20 capoverso 2 lettera f LMSI. Nel caso di controlli di sicurezza secondo il capoverso 2, i dati ai sensi dell'articolo 20 capoverso 2 lettera f LMSI sono rilevati dal servizio specializzato CSP CaF. L'autorità di controllo competente può inoltre rilevare i dati ai sensi dell'articolo 20 capoverso 2 lettera e LMSI. |
4 | L'autorità di controllo competente valuta la persona interessata sulla base dei dati rilevati. |
5 | In occasione dell'avvio di un controllo di sicurezza ampliato con audizione l'autorità richiedente trasmette all'autorità di controllo competente il modulo relativo al controllo di sicurezza e il modulo «Ulteriori dati personali» compilati. |
SR 120.4 Ordinanza del 4 marzo 2011 sui controlli di sicurezza relativi alle persone (OCSP) OCSP Art. 4 Agenti della Confederazione - 1 Le persone previste per assumere una delle funzioni di cui all'allegato 1 sono sottoposte a un controllo di sicurezza relativo alle persone. |
|
1 | Le persone previste per assumere una delle funzioni di cui all'allegato 1 sono sottoposte a un controllo di sicurezza relativo alle persone. |
2 | Sono fatte salve le disposizioni dei trattati internazionali. |
SR 120.4 Ordinanza del 4 marzo 2011 sui controlli di sicurezza relativi alle persone (OCSP) OCSP Art. 4 Agenti della Confederazione - 1 Le persone previste per assumere una delle funzioni di cui all'allegato 1 sono sottoposte a un controllo di sicurezza relativo alle persone. |
|
1 | Le persone previste per assumere una delle funzioni di cui all'allegato 1 sono sottoposte a un controllo di sicurezza relativo alle persone. |
2 | Sono fatte salve le disposizioni dei trattati internazionali. |
SR 120.4 Ordinanza del 4 marzo 2011 sui controlli di sicurezza relativi alle persone (OCSP) OCSP Art. 11 Controllo di sicurezza ampliato - 1 Il servizio specializzato CSP DDPS è competente per il controllo di sicurezza ampliato. |
|
1 | Il servizio specializzato CSP DDPS è competente per il controllo di sicurezza ampliato. |
2 | Sono sottoposti al controllo di sicurezza ampliato: |
a | gli agenti della Confederazione e gli impiegati dei Cantoni che hanno regolarmente accesso a informazioni o materiale classificati SEGRETO; |
abis | nell'ambito del sistema di gestione degli affari secondo l'ordinanza GEVER del 30 novembre 201215: |
abis1 | gli amministratori, |
abis2 | i registratori con pieni diritti d'accesso, |
abis3 | il personale dei fornitori di prestazioni e i terzi incaricati. |
b | i militari e i militi della protezione civile nonché i terzi che hanno accesso a informazioni o materiale classificati SEGRETO; |
c | le persone che hanno accesso alla zona protetta 3 di un impianto militare; |
d | le persone che, in occasione del loro impiego all'estero, rappresentano la Svizzera nell'ambito di una missione ufficiale; |
e | le persone che, in virtù di trattati internazionali, hanno accesso a informazioni o materiale classificati SEGRETO; |
f | le persone che collaborano a compiti secondo la LMSI oppure a compiti di giustizia o polizia rilevanti per la sicurezza interna o esterna e che in tale ambito hanno regolarmente accesso a dati personali degni di particolare protezione, la cui divulgazione può pregiudicare gravemente i diritti individuali delle persone interessate; |
g | in occasione del reclutamento, le persone soggette all'obbligo di leva previste per assumere funzioni con accesso: |
g1 | a informazioni o materiale classificati SEGRETO, |
g2 | alla zona protetta 3 di un impianto militare. |
3 | L'autorità di controllo rileva i dati ai sensi dell'articolo 20 capoverso 2 lettere a, b e d LMSI nonché i dati del Registro nazionale di polizia secondo l'ordinanza del 15 ottobre 200817 sul Registro nazionale di polizia.18 |
4 | Può inoltre rilevare i dati ai sensi dell'articolo 20 capoverso 2 lettere c, e ed f LMSI e chiedere alla persona interessata di compilare il modulo «Ulteriori dati personali» se:19 |
a | la persona interessata figura in uno dei registri di cui all'articolo 20 capoverso 2 LMSI; |
b | i dati disponibili per la valutazione sono insufficienti; |
c | l'autorità di controllo dispone di ulteriori informazioni rilevanti in materia di sicurezza e per tale motivo ha intenzione di non emanare la decisione secondo l'articolo 22 capoverso 1 lettera a. |
5 | L'autorità di controllo valuta la persona interessata sulla base dei dati rilevati. |
SR 120.4 Ordinanza del 4 marzo 2011 sui controlli di sicurezza relativi alle persone (OCSP) OCSP Art. 4 Agenti della Confederazione - 1 Le persone previste per assumere una delle funzioni di cui all'allegato 1 sono sottoposte a un controllo di sicurezza relativo alle persone. |
|
1 | Le persone previste per assumere una delle funzioni di cui all'allegato 1 sono sottoposte a un controllo di sicurezza relativo alle persone. |
2 | Sono fatte salve le disposizioni dei trattati internazionali. |
SR 120.4 Ordinanza del 4 marzo 2011 sui controlli di sicurezza relativi alle persone (OCSP) OCSP Art. 11 Controllo di sicurezza ampliato - 1 Il servizio specializzato CSP DDPS è competente per il controllo di sicurezza ampliato. |
|
1 | Il servizio specializzato CSP DDPS è competente per il controllo di sicurezza ampliato. |
2 | Sono sottoposti al controllo di sicurezza ampliato: |
a | gli agenti della Confederazione e gli impiegati dei Cantoni che hanno regolarmente accesso a informazioni o materiale classificati SEGRETO; |
abis | nell'ambito del sistema di gestione degli affari secondo l'ordinanza GEVER del 30 novembre 201215: |
abis1 | gli amministratori, |
abis2 | i registratori con pieni diritti d'accesso, |
abis3 | il personale dei fornitori di prestazioni e i terzi incaricati. |
b | i militari e i militi della protezione civile nonché i terzi che hanno accesso a informazioni o materiale classificati SEGRETO; |
c | le persone che hanno accesso alla zona protetta 3 di un impianto militare; |
d | le persone che, in occasione del loro impiego all'estero, rappresentano la Svizzera nell'ambito di una missione ufficiale; |
e | le persone che, in virtù di trattati internazionali, hanno accesso a informazioni o materiale classificati SEGRETO; |
f | le persone che collaborano a compiti secondo la LMSI oppure a compiti di giustizia o polizia rilevanti per la sicurezza interna o esterna e che in tale ambito hanno regolarmente accesso a dati personali degni di particolare protezione, la cui divulgazione può pregiudicare gravemente i diritti individuali delle persone interessate; |
g | in occasione del reclutamento, le persone soggette all'obbligo di leva previste per assumere funzioni con accesso: |
g1 | a informazioni o materiale classificati SEGRETO, |
g2 | alla zona protetta 3 di un impianto militare. |
3 | L'autorità di controllo rileva i dati ai sensi dell'articolo 20 capoverso 2 lettere a, b e d LMSI nonché i dati del Registro nazionale di polizia secondo l'ordinanza del 15 ottobre 200817 sul Registro nazionale di polizia.18 |
4 | Può inoltre rilevare i dati ai sensi dell'articolo 20 capoverso 2 lettere c, e ed f LMSI e chiedere alla persona interessata di compilare il modulo «Ulteriori dati personali» se:19 |
a | la persona interessata figura in uno dei registri di cui all'articolo 20 capoverso 2 LMSI; |
b | i dati disponibili per la valutazione sono insufficienti; |
c | l'autorità di controllo dispone di ulteriori informazioni rilevanti in materia di sicurezza e per tale motivo ha intenzione di non emanare la decisione secondo l'articolo 22 capoverso 1 lettera a. |
5 | L'autorità di controllo valuta la persona interessata sulla base dei dati rilevati. |
SR 120.4 Ordinanza del 4 marzo 2011 sui controlli di sicurezza relativi alle persone (OCSP) OCSP Art. 4 Agenti della Confederazione - 1 Le persone previste per assumere una delle funzioni di cui all'allegato 1 sono sottoposte a un controllo di sicurezza relativo alle persone. |
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1 | Le persone previste per assumere una delle funzioni di cui all'allegato 1 sono sottoposte a un controllo di sicurezza relativo alle persone. |
2 | Sono fatte salve le disposizioni dei trattati internazionali. |
SR 120.4 Ordinanza del 4 marzo 2011 sui controlli di sicurezza relativi alle persone (OCSP) OCSP Art. 11 Controllo di sicurezza ampliato - 1 Il servizio specializzato CSP DDPS è competente per il controllo di sicurezza ampliato. |
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1 | Il servizio specializzato CSP DDPS è competente per il controllo di sicurezza ampliato. |
2 | Sono sottoposti al controllo di sicurezza ampliato: |
a | gli agenti della Confederazione e gli impiegati dei Cantoni che hanno regolarmente accesso a informazioni o materiale classificati SEGRETO; |
abis | nell'ambito del sistema di gestione degli affari secondo l'ordinanza GEVER del 30 novembre 201215: |
abis1 | gli amministratori, |
abis2 | i registratori con pieni diritti d'accesso, |
abis3 | il personale dei fornitori di prestazioni e i terzi incaricati. |
b | i militari e i militi della protezione civile nonché i terzi che hanno accesso a informazioni o materiale classificati SEGRETO; |
c | le persone che hanno accesso alla zona protetta 3 di un impianto militare; |
d | le persone che, in occasione del loro impiego all'estero, rappresentano la Svizzera nell'ambito di una missione ufficiale; |
e | le persone che, in virtù di trattati internazionali, hanno accesso a informazioni o materiale classificati SEGRETO; |
f | le persone che collaborano a compiti secondo la LMSI oppure a compiti di giustizia o polizia rilevanti per la sicurezza interna o esterna e che in tale ambito hanno regolarmente accesso a dati personali degni di particolare protezione, la cui divulgazione può pregiudicare gravemente i diritti individuali delle persone interessate; |
g | in occasione del reclutamento, le persone soggette all'obbligo di leva previste per assumere funzioni con accesso: |
g1 | a informazioni o materiale classificati SEGRETO, |
g2 | alla zona protetta 3 di un impianto militare. |
3 | L'autorità di controllo rileva i dati ai sensi dell'articolo 20 capoverso 2 lettere a, b e d LMSI nonché i dati del Registro nazionale di polizia secondo l'ordinanza del 15 ottobre 200817 sul Registro nazionale di polizia.18 |
4 | Può inoltre rilevare i dati ai sensi dell'articolo 20 capoverso 2 lettere c, e ed f LMSI e chiedere alla persona interessata di compilare il modulo «Ulteriori dati personali» se:19 |
a | la persona interessata figura in uno dei registri di cui all'articolo 20 capoverso 2 LMSI; |
b | i dati disponibili per la valutazione sono insufficienti; |
c | l'autorità di controllo dispone di ulteriori informazioni rilevanti in materia di sicurezza e per tale motivo ha intenzione di non emanare la decisione secondo l'articolo 22 capoverso 1 lettera a. |
5 | L'autorità di controllo valuta la persona interessata sulla base dei dati rilevati. |
SR 120.4 Ordinanza del 4 marzo 2011 sui controlli di sicurezza relativi alle persone (OCSP) OCSP Art. 4 Agenti della Confederazione - 1 Le persone previste per assumere una delle funzioni di cui all'allegato 1 sono sottoposte a un controllo di sicurezza relativo alle persone. |
|
1 | Le persone previste per assumere una delle funzioni di cui all'allegato 1 sono sottoposte a un controllo di sicurezza relativo alle persone. |
2 | Sono fatte salve le disposizioni dei trattati internazionali. |
SR 120.4 Ordinanza del 4 marzo 2011 sui controlli di sicurezza relativi alle persone (OCSP) OCSP Art. 9 Livelli di controllo - 1 I controlli di sicurezza relativi alle persone sono eseguiti secondo i livelli di controllo seguenti: |
|
1 | I controlli di sicurezza relativi alle persone sono eseguiti secondo i livelli di controllo seguenti: |
a | controllo di sicurezza di base; |
b | controllo di sicurezza ampliato; |
c | controllo di sicurezza ampliato con audizione. |
2 | Per le funzioni di cui agli allegati 1 e 2 le autorità federali competenti stabiliscono il corrispondente livello di controllo in un'ordinanza. |
SR 120.4 Ordinanza del 4 marzo 2011 sui controlli di sicurezza relativi alle persone (OCSP) OCSP Art. 12 Controllo di sicurezza ampliato con audizione - 1 Il servizio specializzato CSP DDPS sottopone a un controllo di sicurezza ampliato con audizione le persone che: |
|
1 | Il servizio specializzato CSP DDPS sottopone a un controllo di sicurezza ampliato con audizione le persone che: |
a | hanno conoscenza, in modo regolare e approfondito, dell'attività governativa o di importanti affari di politica di sicurezza e possono avere influsso sugli stessi; |
b | hanno regolarmente accesso a segreti concernenti la sicurezza interna o esterna oppure a informazioni che, se svelate, potrebbero compromettere l'adempimento di compiti importanti della Confederazione; |
c | appartengono al servizio specializzato CSP CaF; |
d | esercitano la funzione di vicecancelliere della Confederazione; |
e | ... |
2 | Il servizio specializzato CSP CaF sottopone a un controllo di sicurezza ampliato con audizione le persone che: |
a | sono nominate dal Consiglio federale, eccettuati: |
abis | sono nominate secondo l'articolo 2 capoverso 1bis dell'ordinanza del 3 luglio 200126 sul personale federale; |
a1 | i vicecancellieri della Confederazione, |
a2 | ... |
a3 | i membri delle commissioni extraparlamentari; se tuttavia i membri delle commissioni extraparlamentari soddisfano i criteri di cui al capoverso 1 lettere a o b, il controllo di sicurezza ampliato con audizione viene eseguito dal servizio specializzato CSP CaF, |
a4 | i presidenti, i giudici e i giudici supplenti dei tribunali militari e dei tribunali militari d'appello, |
a5 | il delegato alla trasformazione digitale e alla governance delle TIC; |
b | appartengono alla Protezione delle informazioni e delle opere del DDPS; |
c | appartengono al servizio specializzato CSP DDPS. |
3 | Il servizio specializzato CSP DDPS rileva i dati ai sensi dell'articolo 20 capoverso 2 lettere a-d LMSI. Nel caso di controlli di sicurezza secondo il capoverso 1 rileva inoltre i dati ai sensi dell'articolo 20 capoverso 2 lettera f LMSI. Nel caso di controlli di sicurezza secondo il capoverso 2, i dati ai sensi dell'articolo 20 capoverso 2 lettera f LMSI sono rilevati dal servizio specializzato CSP CaF. L'autorità di controllo competente può inoltre rilevare i dati ai sensi dell'articolo 20 capoverso 2 lettera e LMSI. |
4 | L'autorità di controllo competente valuta la persona interessata sulla base dei dati rilevati. |
5 | In occasione dell'avvio di un controllo di sicurezza ampliato con audizione l'autorità richiedente trasmette all'autorità di controllo competente il modulo relativo al controllo di sicurezza e il modulo «Ulteriori dati personali» compilati. |
SR 120.4 Ordinanza del 4 marzo 2011 sui controlli di sicurezza relativi alle persone (OCSP) OCSP Art. 9 Livelli di controllo - 1 I controlli di sicurezza relativi alle persone sono eseguiti secondo i livelli di controllo seguenti: |
|
1 | I controlli di sicurezza relativi alle persone sono eseguiti secondo i livelli di controllo seguenti: |
a | controllo di sicurezza di base; |
b | controllo di sicurezza ampliato; |
c | controllo di sicurezza ampliato con audizione. |
2 | Per le funzioni di cui agli allegati 1 e 2 le autorità federali competenti stabiliscono il corrispondente livello di controllo in un'ordinanza. |
SR 120.4 Ordinanza del 4 marzo 2011 sui controlli di sicurezza relativi alle persone (OCSP) OCSP Art. 9 Livelli di controllo - 1 I controlli di sicurezza relativi alle persone sono eseguiti secondo i livelli di controllo seguenti: |
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1 | I controlli di sicurezza relativi alle persone sono eseguiti secondo i livelli di controllo seguenti: |
a | controllo di sicurezza di base; |
b | controllo di sicurezza ampliato; |
c | controllo di sicurezza ampliato con audizione. |
2 | Per le funzioni di cui agli allegati 1 e 2 le autorità federali competenti stabiliscono il corrispondente livello di controllo in un'ordinanza. |
SR 120.4 Ordinanza del 4 marzo 2011 sui controlli di sicurezza relativi alle persone (OCSP) OCSP Art. 9 Livelli di controllo - 1 I controlli di sicurezza relativi alle persone sono eseguiti secondo i livelli di controllo seguenti: |
|
1 | I controlli di sicurezza relativi alle persone sono eseguiti secondo i livelli di controllo seguenti: |
a | controllo di sicurezza di base; |
b | controllo di sicurezza ampliato; |
c | controllo di sicurezza ampliato con audizione. |
2 | Per le funzioni di cui agli allegati 1 e 2 le autorità federali competenti stabiliscono il corrispondente livello di controllo in un'ordinanza. |
SR 120.4 Ordinanza del 4 marzo 2011 sui controlli di sicurezza relativi alle persone (OCSP) OCSP Art. 12 Controllo di sicurezza ampliato con audizione - 1 Il servizio specializzato CSP DDPS sottopone a un controllo di sicurezza ampliato con audizione le persone che: |
|
1 | Il servizio specializzato CSP DDPS sottopone a un controllo di sicurezza ampliato con audizione le persone che: |
a | hanno conoscenza, in modo regolare e approfondito, dell'attività governativa o di importanti affari di politica di sicurezza e possono avere influsso sugli stessi; |
b | hanno regolarmente accesso a segreti concernenti la sicurezza interna o esterna oppure a informazioni che, se svelate, potrebbero compromettere l'adempimento di compiti importanti della Confederazione; |
c | appartengono al servizio specializzato CSP CaF; |
d | esercitano la funzione di vicecancelliere della Confederazione; |
e | ... |
2 | Il servizio specializzato CSP CaF sottopone a un controllo di sicurezza ampliato con audizione le persone che: |
a | sono nominate dal Consiglio federale, eccettuati: |
abis | sono nominate secondo l'articolo 2 capoverso 1bis dell'ordinanza del 3 luglio 200126 sul personale federale; |
a1 | i vicecancellieri della Confederazione, |
a2 | ... |
a3 | i membri delle commissioni extraparlamentari; se tuttavia i membri delle commissioni extraparlamentari soddisfano i criteri di cui al capoverso 1 lettere a o b, il controllo di sicurezza ampliato con audizione viene eseguito dal servizio specializzato CSP CaF, |
a4 | i presidenti, i giudici e i giudici supplenti dei tribunali militari e dei tribunali militari d'appello, |
a5 | il delegato alla trasformazione digitale e alla governance delle TIC; |
b | appartengono alla Protezione delle informazioni e delle opere del DDPS; |
c | appartengono al servizio specializzato CSP DDPS. |
3 | Il servizio specializzato CSP DDPS rileva i dati ai sensi dell'articolo 20 capoverso 2 lettere a-d LMSI. Nel caso di controlli di sicurezza secondo il capoverso 1 rileva inoltre i dati ai sensi dell'articolo 20 capoverso 2 lettera f LMSI. Nel caso di controlli di sicurezza secondo il capoverso 2, i dati ai sensi dell'articolo 20 capoverso 2 lettera f LMSI sono rilevati dal servizio specializzato CSP CaF. L'autorità di controllo competente può inoltre rilevare i dati ai sensi dell'articolo 20 capoverso 2 lettera e LMSI. |
4 | L'autorità di controllo competente valuta la persona interessata sulla base dei dati rilevati. |
5 | In occasione dell'avvio di un controllo di sicurezza ampliato con audizione l'autorità richiedente trasmette all'autorità di controllo competente il modulo relativo al controllo di sicurezza e il modulo «Ulteriori dati personali» compilati. |
SR 120.4 Ordinanza del 4 marzo 2011 sui controlli di sicurezza relativi alle persone (OCSP) OCSP Art. 9 Livelli di controllo - 1 I controlli di sicurezza relativi alle persone sono eseguiti secondo i livelli di controllo seguenti: |
|
1 | I controlli di sicurezza relativi alle persone sono eseguiti secondo i livelli di controllo seguenti: |
a | controllo di sicurezza di base; |
b | controllo di sicurezza ampliato; |
c | controllo di sicurezza ampliato con audizione. |
2 | Per le funzioni di cui agli allegati 1 e 2 le autorità federali competenti stabiliscono il corrispondente livello di controllo in un'ordinanza. |
SR 120.4 Ordinanza del 4 marzo 2011 sui controlli di sicurezza relativi alle persone (OCSP) OCSP Art. 10 Controllo di sicurezza di base - 1 Il servizio specializzato CSP DDPS è competente per il controllo di sicurezza di base. |
|
1 | Il servizio specializzato CSP DDPS è competente per il controllo di sicurezza di base. |
2 | Sono sottoposti al controllo di sicurezza di base: |
a | gli agenti della Confederazione e gli impiegati dei Cantoni che hanno regolarmente accesso a informazioni o materiale classificati CONFIDENZIALE; |
b | i militari e i militi della protezione civile nonché i terzi che hanno accesso a informazioni o materiale classificati CONFIDENZIALE; |
c | le persone che hanno accesso alla zona protetta 2 di un impianto militare; |
d | le persone che hanno accesso a zone militari di sicurezza o zone militari vietate svizzere o internazionali; |
e | le persone che, in virtù di trattati internazionali, hanno accesso a informazioni o materiale classificati CONFIDENZIALE; |
f | in occasione del reclutamento, le persone soggette all'obbligo di leva previste per assumere funzioni con accesso: |
f1 | a informazioni o materiale classificati CONFIDENZIALE, |
f2 | alla zona protetta 2 di un impianto militare. |
3 | L'autorità di controllo rileva i dati ai sensi dell'articolo 20 capoverso 2 lettere a e d LMSI. |
4 | Può inoltre rilevare i dati ai sensi dell'articolo 20 capoverso 2 lettere b, c, e ed f LMSI e chiedere alla persona interessata di compilare il modulo «Ulteriori dati personali» se: |
a | la persona interessata figura in uno dei registri di cui all'articolo 20 capoverso 2 LMSI; |
b | i dati disponibili per la valutazione sono insufficienti; |
c | l'autorità di controllo dispone di informazioni rilevanti in materia di sicurezza e per tale motivo ha intenzione di non emanare la decisione secondo l'articolo 22 capoverso 1 lettera a. |
5 | L'autorità di controllo valuta la persona interessata sulla base dei dati rilevati. |
SR 120.4 Ordinanza del 4 marzo 2011 sui controlli di sicurezza relativi alle persone (OCSP) OCSP Art. 11 Controllo di sicurezza ampliato - 1 Il servizio specializzato CSP DDPS è competente per il controllo di sicurezza ampliato. |
|
1 | Il servizio specializzato CSP DDPS è competente per il controllo di sicurezza ampliato. |
2 | Sono sottoposti al controllo di sicurezza ampliato: |
a | gli agenti della Confederazione e gli impiegati dei Cantoni che hanno regolarmente accesso a informazioni o materiale classificati SEGRETO; |
abis | nell'ambito del sistema di gestione degli affari secondo l'ordinanza GEVER del 30 novembre 201215: |
abis1 | gli amministratori, |
abis2 | i registratori con pieni diritti d'accesso, |
abis3 | il personale dei fornitori di prestazioni e i terzi incaricati. |
b | i militari e i militi della protezione civile nonché i terzi che hanno accesso a informazioni o materiale classificati SEGRETO; |
c | le persone che hanno accesso alla zona protetta 3 di un impianto militare; |
d | le persone che, in occasione del loro impiego all'estero, rappresentano la Svizzera nell'ambito di una missione ufficiale; |
e | le persone che, in virtù di trattati internazionali, hanno accesso a informazioni o materiale classificati SEGRETO; |
f | le persone che collaborano a compiti secondo la LMSI oppure a compiti di giustizia o polizia rilevanti per la sicurezza interna o esterna e che in tale ambito hanno regolarmente accesso a dati personali degni di particolare protezione, la cui divulgazione può pregiudicare gravemente i diritti individuali delle persone interessate; |
g | in occasione del reclutamento, le persone soggette all'obbligo di leva previste per assumere funzioni con accesso: |
g1 | a informazioni o materiale classificati SEGRETO, |
g2 | alla zona protetta 3 di un impianto militare. |
3 | L'autorità di controllo rileva i dati ai sensi dell'articolo 20 capoverso 2 lettere a, b e d LMSI nonché i dati del Registro nazionale di polizia secondo l'ordinanza del 15 ottobre 200817 sul Registro nazionale di polizia.18 |
4 | Può inoltre rilevare i dati ai sensi dell'articolo 20 capoverso 2 lettere c, e ed f LMSI e chiedere alla persona interessata di compilare il modulo «Ulteriori dati personali» se:19 |
a | la persona interessata figura in uno dei registri di cui all'articolo 20 capoverso 2 LMSI; |
b | i dati disponibili per la valutazione sono insufficienti; |
c | l'autorità di controllo dispone di ulteriori informazioni rilevanti in materia di sicurezza e per tale motivo ha intenzione di non emanare la decisione secondo l'articolo 22 capoverso 1 lettera a. |
5 | L'autorità di controllo valuta la persona interessata sulla base dei dati rilevati. |
SR 120.4 Ordinanza del 4 marzo 2011 sui controlli di sicurezza relativi alle persone (OCSP) OCSP Art. 12 Controllo di sicurezza ampliato con audizione - 1 Il servizio specializzato CSP DDPS sottopone a un controllo di sicurezza ampliato con audizione le persone che: |
|
1 | Il servizio specializzato CSP DDPS sottopone a un controllo di sicurezza ampliato con audizione le persone che: |
a | hanno conoscenza, in modo regolare e approfondito, dell'attività governativa o di importanti affari di politica di sicurezza e possono avere influsso sugli stessi; |
b | hanno regolarmente accesso a segreti concernenti la sicurezza interna o esterna oppure a informazioni che, se svelate, potrebbero compromettere l'adempimento di compiti importanti della Confederazione; |
c | appartengono al servizio specializzato CSP CaF; |
d | esercitano la funzione di vicecancelliere della Confederazione; |
e | ... |
2 | Il servizio specializzato CSP CaF sottopone a un controllo di sicurezza ampliato con audizione le persone che: |
a | sono nominate dal Consiglio federale, eccettuati: |
abis | sono nominate secondo l'articolo 2 capoverso 1bis dell'ordinanza del 3 luglio 200126 sul personale federale; |
a1 | i vicecancellieri della Confederazione, |
a2 | ... |
a3 | i membri delle commissioni extraparlamentari; se tuttavia i membri delle commissioni extraparlamentari soddisfano i criteri di cui al capoverso 1 lettere a o b, il controllo di sicurezza ampliato con audizione viene eseguito dal servizio specializzato CSP CaF, |
a4 | i presidenti, i giudici e i giudici supplenti dei tribunali militari e dei tribunali militari d'appello, |
a5 | il delegato alla trasformazione digitale e alla governance delle TIC; |
b | appartengono alla Protezione delle informazioni e delle opere del DDPS; |
c | appartengono al servizio specializzato CSP DDPS. |
3 | Il servizio specializzato CSP DDPS rileva i dati ai sensi dell'articolo 20 capoverso 2 lettere a-d LMSI. Nel caso di controlli di sicurezza secondo il capoverso 1 rileva inoltre i dati ai sensi dell'articolo 20 capoverso 2 lettera f LMSI. Nel caso di controlli di sicurezza secondo il capoverso 2, i dati ai sensi dell'articolo 20 capoverso 2 lettera f LMSI sono rilevati dal servizio specializzato CSP CaF. L'autorità di controllo competente può inoltre rilevare i dati ai sensi dell'articolo 20 capoverso 2 lettera e LMSI. |
4 | L'autorità di controllo competente valuta la persona interessata sulla base dei dati rilevati. |
5 | In occasione dell'avvio di un controllo di sicurezza ampliato con audizione l'autorità richiedente trasmette all'autorità di controllo competente il modulo relativo al controllo di sicurezza e il modulo «Ulteriori dati personali» compilati. |
SR 120.4 Ordinanza del 4 marzo 2011 sui controlli di sicurezza relativi alle persone (OCSP) OCSP Art. 12 Controllo di sicurezza ampliato con audizione - 1 Il servizio specializzato CSP DDPS sottopone a un controllo di sicurezza ampliato con audizione le persone che: |
|
1 | Il servizio specializzato CSP DDPS sottopone a un controllo di sicurezza ampliato con audizione le persone che: |
a | hanno conoscenza, in modo regolare e approfondito, dell'attività governativa o di importanti affari di politica di sicurezza e possono avere influsso sugli stessi; |
b | hanno regolarmente accesso a segreti concernenti la sicurezza interna o esterna oppure a informazioni che, se svelate, potrebbero compromettere l'adempimento di compiti importanti della Confederazione; |
c | appartengono al servizio specializzato CSP CaF; |
d | esercitano la funzione di vicecancelliere della Confederazione; |
e | ... |
2 | Il servizio specializzato CSP CaF sottopone a un controllo di sicurezza ampliato con audizione le persone che: |
a | sono nominate dal Consiglio federale, eccettuati: |
abis | sono nominate secondo l'articolo 2 capoverso 1bis dell'ordinanza del 3 luglio 200126 sul personale federale; |
a1 | i vicecancellieri della Confederazione, |
a2 | ... |
a3 | i membri delle commissioni extraparlamentari; se tuttavia i membri delle commissioni extraparlamentari soddisfano i criteri di cui al capoverso 1 lettere a o b, il controllo di sicurezza ampliato con audizione viene eseguito dal servizio specializzato CSP CaF, |
a4 | i presidenti, i giudici e i giudici supplenti dei tribunali militari e dei tribunali militari d'appello, |
a5 | il delegato alla trasformazione digitale e alla governance delle TIC; |
b | appartengono alla Protezione delle informazioni e delle opere del DDPS; |
c | appartengono al servizio specializzato CSP DDPS. |
3 | Il servizio specializzato CSP DDPS rileva i dati ai sensi dell'articolo 20 capoverso 2 lettere a-d LMSI. Nel caso di controlli di sicurezza secondo il capoverso 1 rileva inoltre i dati ai sensi dell'articolo 20 capoverso 2 lettera f LMSI. Nel caso di controlli di sicurezza secondo il capoverso 2, i dati ai sensi dell'articolo 20 capoverso 2 lettera f LMSI sono rilevati dal servizio specializzato CSP CaF. L'autorità di controllo competente può inoltre rilevare i dati ai sensi dell'articolo 20 capoverso 2 lettera e LMSI. |
4 | L'autorità di controllo competente valuta la persona interessata sulla base dei dati rilevati. |
5 | In occasione dell'avvio di un controllo di sicurezza ampliato con audizione l'autorità richiedente trasmette all'autorità di controllo competente il modulo relativo al controllo di sicurezza e il modulo «Ulteriori dati personali» compilati. |
SR 120.427 Ordinanza del DFI del 12 agosto 2013 sui controlli di sicurezza relativi alle persone (OCSP-DFI) OCSP-DFI Art. 1 Oggetto - 1 La presente ordinanza definisce i livelli di controllo secondo l'articolo 9 capoverso 1 OCSP per le funzioni in seno al DFI elencate nell'allegato 1 OCSP. |
|
1 | La presente ordinanza definisce i livelli di controllo secondo l'articolo 9 capoverso 1 OCSP per le funzioni in seno al DFI elencate nell'allegato 1 OCSP. |
2 | I livelli di controllo sono definiti nell'allegato. |
SR 120.4 Ordinanza del 4 marzo 2011 sui controlli di sicurezza relativi alle persone (OCSP) OCSP Art. 9 Livelli di controllo - 1 I controlli di sicurezza relativi alle persone sono eseguiti secondo i livelli di controllo seguenti: |
|
1 | I controlli di sicurezza relativi alle persone sono eseguiti secondo i livelli di controllo seguenti: |
a | controllo di sicurezza di base; |
b | controllo di sicurezza ampliato; |
c | controllo di sicurezza ampliato con audizione. |
2 | Per le funzioni di cui agli allegati 1 e 2 le autorità federali competenti stabiliscono il corrispondente livello di controllo in un'ordinanza. |
SR 120.4 Ordinanza del 4 marzo 2011 sui controlli di sicurezza relativi alle persone (OCSP) OCSP Art. 4 Agenti della Confederazione - 1 Le persone previste per assumere una delle funzioni di cui all'allegato 1 sono sottoposte a un controllo di sicurezza relativo alle persone. |
|
1 | Le persone previste per assumere una delle funzioni di cui all'allegato 1 sono sottoposte a un controllo di sicurezza relativo alle persone. |
2 | Sono fatte salve le disposizioni dei trattati internazionali. |
SR 120.4 Ordinanza del 4 marzo 2011 sui controlli di sicurezza relativi alle persone (OCSP) OCSP Art. 9 Livelli di controllo - 1 I controlli di sicurezza relativi alle persone sono eseguiti secondo i livelli di controllo seguenti: |
|
1 | I controlli di sicurezza relativi alle persone sono eseguiti secondo i livelli di controllo seguenti: |
a | controllo di sicurezza di base; |
b | controllo di sicurezza ampliato; |
c | controllo di sicurezza ampliato con audizione. |
2 | Per le funzioni di cui agli allegati 1 e 2 le autorità federali competenti stabiliscono il corrispondente livello di controllo in un'ordinanza. |
SR 120.4 Ordinanza del 4 marzo 2011 sui controlli di sicurezza relativi alle persone (OCSP) OCSP Art. 10 Controllo di sicurezza di base - 1 Il servizio specializzato CSP DDPS è competente per il controllo di sicurezza di base. |
|
1 | Il servizio specializzato CSP DDPS è competente per il controllo di sicurezza di base. |
2 | Sono sottoposti al controllo di sicurezza di base: |
a | gli agenti della Confederazione e gli impiegati dei Cantoni che hanno regolarmente accesso a informazioni o materiale classificati CONFIDENZIALE; |
b | i militari e i militi della protezione civile nonché i terzi che hanno accesso a informazioni o materiale classificati CONFIDENZIALE; |
c | le persone che hanno accesso alla zona protetta 2 di un impianto militare; |
d | le persone che hanno accesso a zone militari di sicurezza o zone militari vietate svizzere o internazionali; |
e | le persone che, in virtù di trattati internazionali, hanno accesso a informazioni o materiale classificati CONFIDENZIALE; |
f | in occasione del reclutamento, le persone soggette all'obbligo di leva previste per assumere funzioni con accesso: |
f1 | a informazioni o materiale classificati CONFIDENZIALE, |
f2 | alla zona protetta 2 di un impianto militare. |
3 | L'autorità di controllo rileva i dati ai sensi dell'articolo 20 capoverso 2 lettere a e d LMSI. |
4 | Può inoltre rilevare i dati ai sensi dell'articolo 20 capoverso 2 lettere b, c, e ed f LMSI e chiedere alla persona interessata di compilare il modulo «Ulteriori dati personali» se: |
a | la persona interessata figura in uno dei registri di cui all'articolo 20 capoverso 2 LMSI; |
b | i dati disponibili per la valutazione sono insufficienti; |
c | l'autorità di controllo dispone di informazioni rilevanti in materia di sicurezza e per tale motivo ha intenzione di non emanare la decisione secondo l'articolo 22 capoverso 1 lettera a. |
5 | L'autorità di controllo valuta la persona interessata sulla base dei dati rilevati. |
SR 120.4 Ordinanza del 4 marzo 2011 sui controlli di sicurezza relativi alle persone (OCSP) OCSP Art. 12 Controllo di sicurezza ampliato con audizione - 1 Il servizio specializzato CSP DDPS sottopone a un controllo di sicurezza ampliato con audizione le persone che: |
|
1 | Il servizio specializzato CSP DDPS sottopone a un controllo di sicurezza ampliato con audizione le persone che: |
a | hanno conoscenza, in modo regolare e approfondito, dell'attività governativa o di importanti affari di politica di sicurezza e possono avere influsso sugli stessi; |
b | hanno regolarmente accesso a segreti concernenti la sicurezza interna o esterna oppure a informazioni che, se svelate, potrebbero compromettere l'adempimento di compiti importanti della Confederazione; |
c | appartengono al servizio specializzato CSP CaF; |
d | esercitano la funzione di vicecancelliere della Confederazione; |
e | ... |
2 | Il servizio specializzato CSP CaF sottopone a un controllo di sicurezza ampliato con audizione le persone che: |
a | sono nominate dal Consiglio federale, eccettuati: |
abis | sono nominate secondo l'articolo 2 capoverso 1bis dell'ordinanza del 3 luglio 200126 sul personale federale; |
a1 | i vicecancellieri della Confederazione, |
a2 | ... |
a3 | i membri delle commissioni extraparlamentari; se tuttavia i membri delle commissioni extraparlamentari soddisfano i criteri di cui al capoverso 1 lettere a o b, il controllo di sicurezza ampliato con audizione viene eseguito dal servizio specializzato CSP CaF, |
a4 | i presidenti, i giudici e i giudici supplenti dei tribunali militari e dei tribunali militari d'appello, |
a5 | il delegato alla trasformazione digitale e alla governance delle TIC; |
b | appartengono alla Protezione delle informazioni e delle opere del DDPS; |
c | appartengono al servizio specializzato CSP DDPS. |
3 | Il servizio specializzato CSP DDPS rileva i dati ai sensi dell'articolo 20 capoverso 2 lettere a-d LMSI. Nel caso di controlli di sicurezza secondo il capoverso 1 rileva inoltre i dati ai sensi dell'articolo 20 capoverso 2 lettera f LMSI. Nel caso di controlli di sicurezza secondo il capoverso 2, i dati ai sensi dell'articolo 20 capoverso 2 lettera f LMSI sono rilevati dal servizio specializzato CSP CaF. L'autorità di controllo competente può inoltre rilevare i dati ai sensi dell'articolo 20 capoverso 2 lettera e LMSI. |
4 | L'autorità di controllo competente valuta la persona interessata sulla base dei dati rilevati. |
5 | In occasione dell'avvio di un controllo di sicurezza ampliato con audizione l'autorità richiedente trasmette all'autorità di controllo competente il modulo relativo al controllo di sicurezza e il modulo «Ulteriori dati personali» compilati. |
SR 120.4 Ordinanza del 4 marzo 2011 sui controlli di sicurezza relativi alle persone (OCSP) OCSP Art. 9 Livelli di controllo - 1 I controlli di sicurezza relativi alle persone sono eseguiti secondo i livelli di controllo seguenti: |
|
1 | I controlli di sicurezza relativi alle persone sono eseguiti secondo i livelli di controllo seguenti: |
a | controllo di sicurezza di base; |
b | controllo di sicurezza ampliato; |
c | controllo di sicurezza ampliato con audizione. |
2 | Per le funzioni di cui agli allegati 1 e 2 le autorità federali competenti stabiliscono il corrispondente livello di controllo in un'ordinanza. |
SR 120.4 Ordinanza del 4 marzo 2011 sui controlli di sicurezza relativi alle persone (OCSP) OCSP Art. 4 Agenti della Confederazione - 1 Le persone previste per assumere una delle funzioni di cui all'allegato 1 sono sottoposte a un controllo di sicurezza relativo alle persone. |
|
1 | Le persone previste per assumere una delle funzioni di cui all'allegato 1 sono sottoposte a un controllo di sicurezza relativo alle persone. |
2 | Sono fatte salve le disposizioni dei trattati internazionali. |
SR 120 Legge federale del 21 marzo 1997 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI) LMSI Art. 2 Compiti - 1 La Confederazione adotta misure preventive di polizia ai sensi della presente legge per sventare tempestivamente le minacce per la sicurezza interna. |
|
1 | La Confederazione adotta misure preventive di polizia ai sensi della presente legge per sventare tempestivamente le minacce per la sicurezza interna. |
2 | Sono misure preventive di polizia: |
a | ... |
b | le misure atte a proteggere le autorità federali, le persone che beneficiano della protezione del diritto internazionale pubblico, nonché le missioni diplomatiche permanenti, i posti consolari e le organizzazioni internazionali; |
c | la messa al sicuro, il sequestro e la confisca di materiale di propaganda con contenuti che incitano alla violenza; |
d | il sequestro di oggetti pericolosi secondo l'articolo 13f, sempre che sia necessario per l'adempimento dei compiti secondo la presente legge; |
dbis | le misure di cui alla sezione 5 atte a prevenire attività terroristiche; |
e | le misure di cui alla sezione 5a atte a prevenire la violenza in occasione di manifestazioni sportive. |
SR 120.4 Ordinanza del 4 marzo 2011 sui controlli di sicurezza relativi alle persone (OCSP) OCSP Art. 4 Agenti della Confederazione - 1 Le persone previste per assumere una delle funzioni di cui all'allegato 1 sono sottoposte a un controllo di sicurezza relativo alle persone. |
|
1 | Le persone previste per assumere una delle funzioni di cui all'allegato 1 sono sottoposte a un controllo di sicurezza relativo alle persone. |
2 | Sono fatte salve le disposizioni dei trattati internazionali. |
SR 120.4 Ordinanza del 4 marzo 2011 sui controlli di sicurezza relativi alle persone (OCSP) OCSP Art. 5 Persone soggette all'obbligo di leva, militari e militi della protezione civile - 1 Sono sottoposti a un controllo di sicurezza relativo alle persone secondo la presente ordinanza: |
|
1 | Sono sottoposti a un controllo di sicurezza relativo alle persone secondo la presente ordinanza: |
a | le persone soggette all'obbligo di leva e i militari previsti per assumere una delle funzioni di cui all'allegato 2; |
b | i militi della protezione civile che hanno accesso a informazioni o materiale classificati CONFIDENZIALE o SEGRETO o alla zona protetta 2 o 3 di un impianto militare. |
2 | Su richiesta dello Stato maggiore di condotta dell'esercito, sono sottoposti a un controllo di sicurezza relativo alle persone secondo l'articolo 113 capoverso 1 lettera d LM9: |
a | tutte le persone soggette all'obbligo di leva; |
b | tutti i membri del Servizio della Croce Rossa equipaggiati con un'arma personale; |
c | i militari se: |
c1 | sussistono seri segni o indizi che questi possano mettere in pericolo se stessi o terzi con l'arma personale, oppure |
c2 | sussistono segni o indizi di un imminente uso abusivo dell'arma personale da parte dei militari stessi o di terzi. |
3 | Per le persone soggette all'obbligo di leva il controllo di sicurezza relativo alle persone è eseguito in occasione del reclutamento. |
4 | Sono fatte salve le disposizioni dei trattati internazionali. |
SR 120.4 Ordinanza del 4 marzo 2011 sui controlli di sicurezza relativi alle persone (OCSP) OCSP Art. 5 Persone soggette all'obbligo di leva, militari e militi della protezione civile - 1 Sono sottoposti a un controllo di sicurezza relativo alle persone secondo la presente ordinanza: |
|
1 | Sono sottoposti a un controllo di sicurezza relativo alle persone secondo la presente ordinanza: |
a | le persone soggette all'obbligo di leva e i militari previsti per assumere una delle funzioni di cui all'allegato 2; |
b | i militi della protezione civile che hanno accesso a informazioni o materiale classificati CONFIDENZIALE o SEGRETO o alla zona protetta 2 o 3 di un impianto militare. |
2 | Su richiesta dello Stato maggiore di condotta dell'esercito, sono sottoposti a un controllo di sicurezza relativo alle persone secondo l'articolo 113 capoverso 1 lettera d LM9: |
a | tutte le persone soggette all'obbligo di leva; |
b | tutti i membri del Servizio della Croce Rossa equipaggiati con un'arma personale; |
c | i militari se: |
c1 | sussistono seri segni o indizi che questi possano mettere in pericolo se stessi o terzi con l'arma personale, oppure |
c2 | sussistono segni o indizi di un imminente uso abusivo dell'arma personale da parte dei militari stessi o di terzi. |
3 | Per le persone soggette all'obbligo di leva il controllo di sicurezza relativo alle persone è eseguito in occasione del reclutamento. |
4 | Sono fatte salve le disposizioni dei trattati internazionali. |
SR 120.4 Ordinanza del 4 marzo 2011 sui controlli di sicurezza relativi alle persone (OCSP) OCSP Art. 5 Persone soggette all'obbligo di leva, militari e militi della protezione civile - 1 Sono sottoposti a un controllo di sicurezza relativo alle persone secondo la presente ordinanza: |
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1 | Sono sottoposti a un controllo di sicurezza relativo alle persone secondo la presente ordinanza: |
a | le persone soggette all'obbligo di leva e i militari previsti per assumere una delle funzioni di cui all'allegato 2; |
b | i militi della protezione civile che hanno accesso a informazioni o materiale classificati CONFIDENZIALE o SEGRETO o alla zona protetta 2 o 3 di un impianto militare. |
2 | Su richiesta dello Stato maggiore di condotta dell'esercito, sono sottoposti a un controllo di sicurezza relativo alle persone secondo l'articolo 113 capoverso 1 lettera d LM9: |
a | tutte le persone soggette all'obbligo di leva; |
b | tutti i membri del Servizio della Croce Rossa equipaggiati con un'arma personale; |
c | i militari se: |
c1 | sussistono seri segni o indizi che questi possano mettere in pericolo se stessi o terzi con l'arma personale, oppure |
c2 | sussistono segni o indizi di un imminente uso abusivo dell'arma personale da parte dei militari stessi o di terzi. |
3 | Per le persone soggette all'obbligo di leva il controllo di sicurezza relativo alle persone è eseguito in occasione del reclutamento. |
4 | Sono fatte salve le disposizioni dei trattati internazionali. |
SR 120.4 Ordinanza del 4 marzo 2011 sui controlli di sicurezza relativi alle persone (OCSP) OCSP Art. 5 Persone soggette all'obbligo di leva, militari e militi della protezione civile - 1 Sono sottoposti a un controllo di sicurezza relativo alle persone secondo la presente ordinanza: |
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1 | Sono sottoposti a un controllo di sicurezza relativo alle persone secondo la presente ordinanza: |
a | le persone soggette all'obbligo di leva e i militari previsti per assumere una delle funzioni di cui all'allegato 2; |
b | i militi della protezione civile che hanno accesso a informazioni o materiale classificati CONFIDENZIALE o SEGRETO o alla zona protetta 2 o 3 di un impianto militare. |
2 | Su richiesta dello Stato maggiore di condotta dell'esercito, sono sottoposti a un controllo di sicurezza relativo alle persone secondo l'articolo 113 capoverso 1 lettera d LM9: |
a | tutte le persone soggette all'obbligo di leva; |
b | tutti i membri del Servizio della Croce Rossa equipaggiati con un'arma personale; |
c | i militari se: |
c1 | sussistono seri segni o indizi che questi possano mettere in pericolo se stessi o terzi con l'arma personale, oppure |
c2 | sussistono segni o indizi di un imminente uso abusivo dell'arma personale da parte dei militari stessi o di terzi. |
3 | Per le persone soggette all'obbligo di leva il controllo di sicurezza relativo alle persone è eseguito in occasione del reclutamento. |
4 | Sono fatte salve le disposizioni dei trattati internazionali. |
SR 120.4 Ordinanza del 4 marzo 2011 sui controlli di sicurezza relativi alle persone (OCSP) OCSP Art. 9 Livelli di controllo - 1 I controlli di sicurezza relativi alle persone sono eseguiti secondo i livelli di controllo seguenti: |
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1 | I controlli di sicurezza relativi alle persone sono eseguiti secondo i livelli di controllo seguenti: |
a | controllo di sicurezza di base; |
b | controllo di sicurezza ampliato; |
c | controllo di sicurezza ampliato con audizione. |
2 | Per le funzioni di cui agli allegati 1 e 2 le autorità federali competenti stabiliscono il corrispondente livello di controllo in un'ordinanza. |
SR 120.4 Ordinanza del 4 marzo 2011 sui controlli di sicurezza relativi alle persone (OCSP) OCSP Art. 11 Controllo di sicurezza ampliato - 1 Il servizio specializzato CSP DDPS è competente per il controllo di sicurezza ampliato. |
|
1 | Il servizio specializzato CSP DDPS è competente per il controllo di sicurezza ampliato. |
2 | Sono sottoposti al controllo di sicurezza ampliato: |
a | gli agenti della Confederazione e gli impiegati dei Cantoni che hanno regolarmente accesso a informazioni o materiale classificati SEGRETO; |
abis | nell'ambito del sistema di gestione degli affari secondo l'ordinanza GEVER del 30 novembre 201215: |
abis1 | gli amministratori, |
abis2 | i registratori con pieni diritti d'accesso, |
abis3 | il personale dei fornitori di prestazioni e i terzi incaricati. |
b | i militari e i militi della protezione civile nonché i terzi che hanno accesso a informazioni o materiale classificati SEGRETO; |
c | le persone che hanno accesso alla zona protetta 3 di un impianto militare; |
d | le persone che, in occasione del loro impiego all'estero, rappresentano la Svizzera nell'ambito di una missione ufficiale; |
e | le persone che, in virtù di trattati internazionali, hanno accesso a informazioni o materiale classificati SEGRETO; |
f | le persone che collaborano a compiti secondo la LMSI oppure a compiti di giustizia o polizia rilevanti per la sicurezza interna o esterna e che in tale ambito hanno regolarmente accesso a dati personali degni di particolare protezione, la cui divulgazione può pregiudicare gravemente i diritti individuali delle persone interessate; |
g | in occasione del reclutamento, le persone soggette all'obbligo di leva previste per assumere funzioni con accesso: |
g1 | a informazioni o materiale classificati SEGRETO, |
g2 | alla zona protetta 3 di un impianto militare. |
3 | L'autorità di controllo rileva i dati ai sensi dell'articolo 20 capoverso 2 lettere a, b e d LMSI nonché i dati del Registro nazionale di polizia secondo l'ordinanza del 15 ottobre 200817 sul Registro nazionale di polizia.18 |
4 | Può inoltre rilevare i dati ai sensi dell'articolo 20 capoverso 2 lettere c, e ed f LMSI e chiedere alla persona interessata di compilare il modulo «Ulteriori dati personali» se:19 |
a | la persona interessata figura in uno dei registri di cui all'articolo 20 capoverso 2 LMSI; |
b | i dati disponibili per la valutazione sono insufficienti; |
c | l'autorità di controllo dispone di ulteriori informazioni rilevanti in materia di sicurezza e per tale motivo ha intenzione di non emanare la decisione secondo l'articolo 22 capoverso 1 lettera a. |
5 | L'autorità di controllo valuta la persona interessata sulla base dei dati rilevati. |
SR 120.4 Ordinanza del 4 marzo 2011 sui controlli di sicurezza relativi alle persone (OCSP) OCSP Art. 11 Controllo di sicurezza ampliato - 1 Il servizio specializzato CSP DDPS è competente per il controllo di sicurezza ampliato. |
|
1 | Il servizio specializzato CSP DDPS è competente per il controllo di sicurezza ampliato. |
2 | Sono sottoposti al controllo di sicurezza ampliato: |
a | gli agenti della Confederazione e gli impiegati dei Cantoni che hanno regolarmente accesso a informazioni o materiale classificati SEGRETO; |
abis | nell'ambito del sistema di gestione degli affari secondo l'ordinanza GEVER del 30 novembre 201215: |
abis1 | gli amministratori, |
abis2 | i registratori con pieni diritti d'accesso, |
abis3 | il personale dei fornitori di prestazioni e i terzi incaricati. |
b | i militari e i militi della protezione civile nonché i terzi che hanno accesso a informazioni o materiale classificati SEGRETO; |
c | le persone che hanno accesso alla zona protetta 3 di un impianto militare; |
d | le persone che, in occasione del loro impiego all'estero, rappresentano la Svizzera nell'ambito di una missione ufficiale; |
e | le persone che, in virtù di trattati internazionali, hanno accesso a informazioni o materiale classificati SEGRETO; |
f | le persone che collaborano a compiti secondo la LMSI oppure a compiti di giustizia o polizia rilevanti per la sicurezza interna o esterna e che in tale ambito hanno regolarmente accesso a dati personali degni di particolare protezione, la cui divulgazione può pregiudicare gravemente i diritti individuali delle persone interessate; |
g | in occasione del reclutamento, le persone soggette all'obbligo di leva previste per assumere funzioni con accesso: |
g1 | a informazioni o materiale classificati SEGRETO, |
g2 | alla zona protetta 3 di un impianto militare. |
3 | L'autorità di controllo rileva i dati ai sensi dell'articolo 20 capoverso 2 lettere a, b e d LMSI nonché i dati del Registro nazionale di polizia secondo l'ordinanza del 15 ottobre 200817 sul Registro nazionale di polizia.18 |
4 | Può inoltre rilevare i dati ai sensi dell'articolo 20 capoverso 2 lettere c, e ed f LMSI e chiedere alla persona interessata di compilare il modulo «Ulteriori dati personali» se:19 |
a | la persona interessata figura in uno dei registri di cui all'articolo 20 capoverso 2 LMSI; |
b | i dati disponibili per la valutazione sono insufficienti; |
c | l'autorità di controllo dispone di ulteriori informazioni rilevanti in materia di sicurezza e per tale motivo ha intenzione di non emanare la decisione secondo l'articolo 22 capoverso 1 lettera a. |
5 | L'autorità di controllo valuta la persona interessata sulla base dei dati rilevati. |
SR 120 Legge federale del 21 marzo 1997 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI) LMSI Art. 2 Compiti - 1 La Confederazione adotta misure preventive di polizia ai sensi della presente legge per sventare tempestivamente le minacce per la sicurezza interna. |
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1 | La Confederazione adotta misure preventive di polizia ai sensi della presente legge per sventare tempestivamente le minacce per la sicurezza interna. |
2 | Sono misure preventive di polizia: |
a | ... |
b | le misure atte a proteggere le autorità federali, le persone che beneficiano della protezione del diritto internazionale pubblico, nonché le missioni diplomatiche permanenti, i posti consolari e le organizzazioni internazionali; |
c | la messa al sicuro, il sequestro e la confisca di materiale di propaganda con contenuti che incitano alla violenza; |
d | il sequestro di oggetti pericolosi secondo l'articolo 13f, sempre che sia necessario per l'adempimento dei compiti secondo la presente legge; |
dbis | le misure di cui alla sezione 5 atte a prevenire attività terroristiche; |
e | le misure di cui alla sezione 5a atte a prevenire la violenza in occasione di manifestazioni sportive. |
SR 120.4 Ordinanza del 4 marzo 2011 sui controlli di sicurezza relativi alle persone (OCSP) OCSP Art. 11 Controllo di sicurezza ampliato - 1 Il servizio specializzato CSP DDPS è competente per il controllo di sicurezza ampliato. |
|
1 | Il servizio specializzato CSP DDPS è competente per il controllo di sicurezza ampliato. |
2 | Sono sottoposti al controllo di sicurezza ampliato: |
a | gli agenti della Confederazione e gli impiegati dei Cantoni che hanno regolarmente accesso a informazioni o materiale classificati SEGRETO; |
abis | nell'ambito del sistema di gestione degli affari secondo l'ordinanza GEVER del 30 novembre 201215: |
abis1 | gli amministratori, |
abis2 | i registratori con pieni diritti d'accesso, |
abis3 | il personale dei fornitori di prestazioni e i terzi incaricati. |
b | i militari e i militi della protezione civile nonché i terzi che hanno accesso a informazioni o materiale classificati SEGRETO; |
c | le persone che hanno accesso alla zona protetta 3 di un impianto militare; |
d | le persone che, in occasione del loro impiego all'estero, rappresentano la Svizzera nell'ambito di una missione ufficiale; |
e | le persone che, in virtù di trattati internazionali, hanno accesso a informazioni o materiale classificati SEGRETO; |
f | le persone che collaborano a compiti secondo la LMSI oppure a compiti di giustizia o polizia rilevanti per la sicurezza interna o esterna e che in tale ambito hanno regolarmente accesso a dati personali degni di particolare protezione, la cui divulgazione può pregiudicare gravemente i diritti individuali delle persone interessate; |
g | in occasione del reclutamento, le persone soggette all'obbligo di leva previste per assumere funzioni con accesso: |
g1 | a informazioni o materiale classificati SEGRETO, |
g2 | alla zona protetta 3 di un impianto militare. |
3 | L'autorità di controllo rileva i dati ai sensi dell'articolo 20 capoverso 2 lettere a, b e d LMSI nonché i dati del Registro nazionale di polizia secondo l'ordinanza del 15 ottobre 200817 sul Registro nazionale di polizia.18 |
4 | Può inoltre rilevare i dati ai sensi dell'articolo 20 capoverso 2 lettere c, e ed f LMSI e chiedere alla persona interessata di compilare il modulo «Ulteriori dati personali» se:19 |
a | la persona interessata figura in uno dei registri di cui all'articolo 20 capoverso 2 LMSI; |
b | i dati disponibili per la valutazione sono insufficienti; |
c | l'autorità di controllo dispone di ulteriori informazioni rilevanti in materia di sicurezza e per tale motivo ha intenzione di non emanare la decisione secondo l'articolo 22 capoverso 1 lettera a. |
5 | L'autorità di controllo valuta la persona interessata sulla base dei dati rilevati. |
SR 120.4 Ordinanza del 4 marzo 2011 sui controlli di sicurezza relativi alle persone (OCSP) OCSP Art. 11 Controllo di sicurezza ampliato - 1 Il servizio specializzato CSP DDPS è competente per il controllo di sicurezza ampliato. |
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1 | Il servizio specializzato CSP DDPS è competente per il controllo di sicurezza ampliato. |
2 | Sono sottoposti al controllo di sicurezza ampliato: |
a | gli agenti della Confederazione e gli impiegati dei Cantoni che hanno regolarmente accesso a informazioni o materiale classificati SEGRETO; |
abis | nell'ambito del sistema di gestione degli affari secondo l'ordinanza GEVER del 30 novembre 201215: |
abis1 | gli amministratori, |
abis2 | i registratori con pieni diritti d'accesso, |
abis3 | il personale dei fornitori di prestazioni e i terzi incaricati. |
b | i militari e i militi della protezione civile nonché i terzi che hanno accesso a informazioni o materiale classificati SEGRETO; |
c | le persone che hanno accesso alla zona protetta 3 di un impianto militare; |
d | le persone che, in occasione del loro impiego all'estero, rappresentano la Svizzera nell'ambito di una missione ufficiale; |
e | le persone che, in virtù di trattati internazionali, hanno accesso a informazioni o materiale classificati SEGRETO; |
f | le persone che collaborano a compiti secondo la LMSI oppure a compiti di giustizia o polizia rilevanti per la sicurezza interna o esterna e che in tale ambito hanno regolarmente accesso a dati personali degni di particolare protezione, la cui divulgazione può pregiudicare gravemente i diritti individuali delle persone interessate; |
g | in occasione del reclutamento, le persone soggette all'obbligo di leva previste per assumere funzioni con accesso: |
g1 | a informazioni o materiale classificati SEGRETO, |
g2 | alla zona protetta 3 di un impianto militare. |
3 | L'autorità di controllo rileva i dati ai sensi dell'articolo 20 capoverso 2 lettere a, b e d LMSI nonché i dati del Registro nazionale di polizia secondo l'ordinanza del 15 ottobre 200817 sul Registro nazionale di polizia.18 |
4 | Può inoltre rilevare i dati ai sensi dell'articolo 20 capoverso 2 lettere c, e ed f LMSI e chiedere alla persona interessata di compilare il modulo «Ulteriori dati personali» se:19 |
a | la persona interessata figura in uno dei registri di cui all'articolo 20 capoverso 2 LMSI; |
b | i dati disponibili per la valutazione sono insufficienti; |
c | l'autorità di controllo dispone di ulteriori informazioni rilevanti in materia di sicurezza e per tale motivo ha intenzione di non emanare la decisione secondo l'articolo 22 capoverso 1 lettera a. |
5 | L'autorità di controllo valuta la persona interessata sulla base dei dati rilevati. |
SR 120.4 Ordinanza del 4 marzo 2011 sui controlli di sicurezza relativi alle persone (OCSP) OCSP Art. 4 Agenti della Confederazione - 1 Le persone previste per assumere una delle funzioni di cui all'allegato 1 sono sottoposte a un controllo di sicurezza relativo alle persone. |
|
1 | Le persone previste per assumere una delle funzioni di cui all'allegato 1 sono sottoposte a un controllo di sicurezza relativo alle persone. |
2 | Sono fatte salve le disposizioni dei trattati internazionali. |
SR 120.4 Ordinanza del 4 marzo 2011 sui controlli di sicurezza relativi alle persone (OCSP) OCSP Art. 11 Controllo di sicurezza ampliato - 1 Il servizio specializzato CSP DDPS è competente per il controllo di sicurezza ampliato. |
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1 | Il servizio specializzato CSP DDPS è competente per il controllo di sicurezza ampliato. |
2 | Sono sottoposti al controllo di sicurezza ampliato: |
a | gli agenti della Confederazione e gli impiegati dei Cantoni che hanno regolarmente accesso a informazioni o materiale classificati SEGRETO; |
abis | nell'ambito del sistema di gestione degli affari secondo l'ordinanza GEVER del 30 novembre 201215: |
abis1 | gli amministratori, |
abis2 | i registratori con pieni diritti d'accesso, |
abis3 | il personale dei fornitori di prestazioni e i terzi incaricati. |
b | i militari e i militi della protezione civile nonché i terzi che hanno accesso a informazioni o materiale classificati SEGRETO; |
c | le persone che hanno accesso alla zona protetta 3 di un impianto militare; |
d | le persone che, in occasione del loro impiego all'estero, rappresentano la Svizzera nell'ambito di una missione ufficiale; |
e | le persone che, in virtù di trattati internazionali, hanno accesso a informazioni o materiale classificati SEGRETO; |
f | le persone che collaborano a compiti secondo la LMSI oppure a compiti di giustizia o polizia rilevanti per la sicurezza interna o esterna e che in tale ambito hanno regolarmente accesso a dati personali degni di particolare protezione, la cui divulgazione può pregiudicare gravemente i diritti individuali delle persone interessate; |
g | in occasione del reclutamento, le persone soggette all'obbligo di leva previste per assumere funzioni con accesso: |
g1 | a informazioni o materiale classificati SEGRETO, |
g2 | alla zona protetta 3 di un impianto militare. |
3 | L'autorità di controllo rileva i dati ai sensi dell'articolo 20 capoverso 2 lettere a, b e d LMSI nonché i dati del Registro nazionale di polizia secondo l'ordinanza del 15 ottobre 200817 sul Registro nazionale di polizia.18 |
4 | Può inoltre rilevare i dati ai sensi dell'articolo 20 capoverso 2 lettere c, e ed f LMSI e chiedere alla persona interessata di compilare il modulo «Ulteriori dati personali» se:19 |
a | la persona interessata figura in uno dei registri di cui all'articolo 20 capoverso 2 LMSI; |
b | i dati disponibili per la valutazione sono insufficienti; |
c | l'autorità di controllo dispone di ulteriori informazioni rilevanti in materia di sicurezza e per tale motivo ha intenzione di non emanare la decisione secondo l'articolo 22 capoverso 1 lettera a. |
5 | L'autorità di controllo valuta la persona interessata sulla base dei dati rilevati. |
SR 120.4 Ordinanza del 4 marzo 2011 sui controlli di sicurezza relativi alle persone (OCSP) OCSP Art. 11 Controllo di sicurezza ampliato - 1 Il servizio specializzato CSP DDPS è competente per il controllo di sicurezza ampliato. |
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1 | Il servizio specializzato CSP DDPS è competente per il controllo di sicurezza ampliato. |
2 | Sono sottoposti al controllo di sicurezza ampliato: |
a | gli agenti della Confederazione e gli impiegati dei Cantoni che hanno regolarmente accesso a informazioni o materiale classificati SEGRETO; |
abis | nell'ambito del sistema di gestione degli affari secondo l'ordinanza GEVER del 30 novembre 201215: |
abis1 | gli amministratori, |
abis2 | i registratori con pieni diritti d'accesso, |
abis3 | il personale dei fornitori di prestazioni e i terzi incaricati. |
b | i militari e i militi della protezione civile nonché i terzi che hanno accesso a informazioni o materiale classificati SEGRETO; |
c | le persone che hanno accesso alla zona protetta 3 di un impianto militare; |
d | le persone che, in occasione del loro impiego all'estero, rappresentano la Svizzera nell'ambito di una missione ufficiale; |
e | le persone che, in virtù di trattati internazionali, hanno accesso a informazioni o materiale classificati SEGRETO; |
f | le persone che collaborano a compiti secondo la LMSI oppure a compiti di giustizia o polizia rilevanti per la sicurezza interna o esterna e che in tale ambito hanno regolarmente accesso a dati personali degni di particolare protezione, la cui divulgazione può pregiudicare gravemente i diritti individuali delle persone interessate; |
g | in occasione del reclutamento, le persone soggette all'obbligo di leva previste per assumere funzioni con accesso: |
g1 | a informazioni o materiale classificati SEGRETO, |
g2 | alla zona protetta 3 di un impianto militare. |
3 | L'autorità di controllo rileva i dati ai sensi dell'articolo 20 capoverso 2 lettere a, b e d LMSI nonché i dati del Registro nazionale di polizia secondo l'ordinanza del 15 ottobre 200817 sul Registro nazionale di polizia.18 |
4 | Può inoltre rilevare i dati ai sensi dell'articolo 20 capoverso 2 lettere c, e ed f LMSI e chiedere alla persona interessata di compilare il modulo «Ulteriori dati personali» se:19 |
a | la persona interessata figura in uno dei registri di cui all'articolo 20 capoverso 2 LMSI; |
b | i dati disponibili per la valutazione sono insufficienti; |
c | l'autorità di controllo dispone di ulteriori informazioni rilevanti in materia di sicurezza e per tale motivo ha intenzione di non emanare la decisione secondo l'articolo 22 capoverso 1 lettera a. |
5 | L'autorità di controllo valuta la persona interessata sulla base dei dati rilevati. |
SR 120.4 Ordinanza del 4 marzo 2011 sui controlli di sicurezza relativi alle persone (OCSP) OCSP Art. 10 Controllo di sicurezza di base - 1 Il servizio specializzato CSP DDPS è competente per il controllo di sicurezza di base. |
|
1 | Il servizio specializzato CSP DDPS è competente per il controllo di sicurezza di base. |
2 | Sono sottoposti al controllo di sicurezza di base: |
a | gli agenti della Confederazione e gli impiegati dei Cantoni che hanno regolarmente accesso a informazioni o materiale classificati CONFIDENZIALE; |
b | i militari e i militi della protezione civile nonché i terzi che hanno accesso a informazioni o materiale classificati CONFIDENZIALE; |
c | le persone che hanno accesso alla zona protetta 2 di un impianto militare; |
d | le persone che hanno accesso a zone militari di sicurezza o zone militari vietate svizzere o internazionali; |
e | le persone che, in virtù di trattati internazionali, hanno accesso a informazioni o materiale classificati CONFIDENZIALE; |
f | in occasione del reclutamento, le persone soggette all'obbligo di leva previste per assumere funzioni con accesso: |
f1 | a informazioni o materiale classificati CONFIDENZIALE, |
f2 | alla zona protetta 2 di un impianto militare. |
3 | L'autorità di controllo rileva i dati ai sensi dell'articolo 20 capoverso 2 lettere a e d LMSI. |
4 | Può inoltre rilevare i dati ai sensi dell'articolo 20 capoverso 2 lettere b, c, e ed f LMSI e chiedere alla persona interessata di compilare il modulo «Ulteriori dati personali» se: |
a | la persona interessata figura in uno dei registri di cui all'articolo 20 capoverso 2 LMSI; |
b | i dati disponibili per la valutazione sono insufficienti; |
c | l'autorità di controllo dispone di informazioni rilevanti in materia di sicurezza e per tale motivo ha intenzione di non emanare la decisione secondo l'articolo 22 capoverso 1 lettera a. |
5 | L'autorità di controllo valuta la persona interessata sulla base dei dati rilevati. |
SR 120.4 Ordinanza del 4 marzo 2011 sui controlli di sicurezza relativi alle persone (OCSP) OCSP Art. 12 Controllo di sicurezza ampliato con audizione - 1 Il servizio specializzato CSP DDPS sottopone a un controllo di sicurezza ampliato con audizione le persone che: |
|
1 | Il servizio specializzato CSP DDPS sottopone a un controllo di sicurezza ampliato con audizione le persone che: |
a | hanno conoscenza, in modo regolare e approfondito, dell'attività governativa o di importanti affari di politica di sicurezza e possono avere influsso sugli stessi; |
b | hanno regolarmente accesso a segreti concernenti la sicurezza interna o esterna oppure a informazioni che, se svelate, potrebbero compromettere l'adempimento di compiti importanti della Confederazione; |
c | appartengono al servizio specializzato CSP CaF; |
d | esercitano la funzione di vicecancelliere della Confederazione; |
e | ... |
2 | Il servizio specializzato CSP CaF sottopone a un controllo di sicurezza ampliato con audizione le persone che: |
a | sono nominate dal Consiglio federale, eccettuati: |
abis | sono nominate secondo l'articolo 2 capoverso 1bis dell'ordinanza del 3 luglio 200126 sul personale federale; |
a1 | i vicecancellieri della Confederazione, |
a2 | ... |
a3 | i membri delle commissioni extraparlamentari; se tuttavia i membri delle commissioni extraparlamentari soddisfano i criteri di cui al capoverso 1 lettere a o b, il controllo di sicurezza ampliato con audizione viene eseguito dal servizio specializzato CSP CaF, |
a4 | i presidenti, i giudici e i giudici supplenti dei tribunali militari e dei tribunali militari d'appello, |
a5 | il delegato alla trasformazione digitale e alla governance delle TIC; |
b | appartengono alla Protezione delle informazioni e delle opere del DDPS; |
c | appartengono al servizio specializzato CSP DDPS. |
3 | Il servizio specializzato CSP DDPS rileva i dati ai sensi dell'articolo 20 capoverso 2 lettere a-d LMSI. Nel caso di controlli di sicurezza secondo il capoverso 1 rileva inoltre i dati ai sensi dell'articolo 20 capoverso 2 lettera f LMSI. Nel caso di controlli di sicurezza secondo il capoverso 2, i dati ai sensi dell'articolo 20 capoverso 2 lettera f LMSI sono rilevati dal servizio specializzato CSP CaF. L'autorità di controllo competente può inoltre rilevare i dati ai sensi dell'articolo 20 capoverso 2 lettera e LMSI. |
4 | L'autorità di controllo competente valuta la persona interessata sulla base dei dati rilevati. |
5 | In occasione dell'avvio di un controllo di sicurezza ampliato con audizione l'autorità richiedente trasmette all'autorità di controllo competente il modulo relativo al controllo di sicurezza e il modulo «Ulteriori dati personali» compilati. |
SR 120.4 Ordinanza del 4 marzo 2011 sui controlli di sicurezza relativi alle persone (OCSP) OCSP Art. 10 Controllo di sicurezza di base - 1 Il servizio specializzato CSP DDPS è competente per il controllo di sicurezza di base. |
|
1 | Il servizio specializzato CSP DDPS è competente per il controllo di sicurezza di base. |
2 | Sono sottoposti al controllo di sicurezza di base: |
a | gli agenti della Confederazione e gli impiegati dei Cantoni che hanno regolarmente accesso a informazioni o materiale classificati CONFIDENZIALE; |
b | i militari e i militi della protezione civile nonché i terzi che hanno accesso a informazioni o materiale classificati CONFIDENZIALE; |
c | le persone che hanno accesso alla zona protetta 2 di un impianto militare; |
d | le persone che hanno accesso a zone militari di sicurezza o zone militari vietate svizzere o internazionali; |
e | le persone che, in virtù di trattati internazionali, hanno accesso a informazioni o materiale classificati CONFIDENZIALE; |
f | in occasione del reclutamento, le persone soggette all'obbligo di leva previste per assumere funzioni con accesso: |
f1 | a informazioni o materiale classificati CONFIDENZIALE, |
f2 | alla zona protetta 2 di un impianto militare. |
3 | L'autorità di controllo rileva i dati ai sensi dell'articolo 20 capoverso 2 lettere a e d LMSI. |
4 | Può inoltre rilevare i dati ai sensi dell'articolo 20 capoverso 2 lettere b, c, e ed f LMSI e chiedere alla persona interessata di compilare il modulo «Ulteriori dati personali» se: |
a | la persona interessata figura in uno dei registri di cui all'articolo 20 capoverso 2 LMSI; |
b | i dati disponibili per la valutazione sono insufficienti; |
c | l'autorità di controllo dispone di informazioni rilevanti in materia di sicurezza e per tale motivo ha intenzione di non emanare la decisione secondo l'articolo 22 capoverso 1 lettera a. |
5 | L'autorità di controllo valuta la persona interessata sulla base dei dati rilevati. |
SR 120.4 Ordinanza del 4 marzo 2011 sui controlli di sicurezza relativi alle persone (OCSP) OCSP Art. 12 Controllo di sicurezza ampliato con audizione - 1 Il servizio specializzato CSP DDPS sottopone a un controllo di sicurezza ampliato con audizione le persone che: |
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1 | Il servizio specializzato CSP DDPS sottopone a un controllo di sicurezza ampliato con audizione le persone che: |
a | hanno conoscenza, in modo regolare e approfondito, dell'attività governativa o di importanti affari di politica di sicurezza e possono avere influsso sugli stessi; |
b | hanno regolarmente accesso a segreti concernenti la sicurezza interna o esterna oppure a informazioni che, se svelate, potrebbero compromettere l'adempimento di compiti importanti della Confederazione; |
c | appartengono al servizio specializzato CSP CaF; |
d | esercitano la funzione di vicecancelliere della Confederazione; |
e | ... |
2 | Il servizio specializzato CSP CaF sottopone a un controllo di sicurezza ampliato con audizione le persone che: |
a | sono nominate dal Consiglio federale, eccettuati: |
abis | sono nominate secondo l'articolo 2 capoverso 1bis dell'ordinanza del 3 luglio 200126 sul personale federale; |
a1 | i vicecancellieri della Confederazione, |
a2 | ... |
a3 | i membri delle commissioni extraparlamentari; se tuttavia i membri delle commissioni extraparlamentari soddisfano i criteri di cui al capoverso 1 lettere a o b, il controllo di sicurezza ampliato con audizione viene eseguito dal servizio specializzato CSP CaF, |
a4 | i presidenti, i giudici e i giudici supplenti dei tribunali militari e dei tribunali militari d'appello, |
a5 | il delegato alla trasformazione digitale e alla governance delle TIC; |
b | appartengono alla Protezione delle informazioni e delle opere del DDPS; |
c | appartengono al servizio specializzato CSP DDPS. |
3 | Il servizio specializzato CSP DDPS rileva i dati ai sensi dell'articolo 20 capoverso 2 lettere a-d LMSI. Nel caso di controlli di sicurezza secondo il capoverso 1 rileva inoltre i dati ai sensi dell'articolo 20 capoverso 2 lettera f LMSI. Nel caso di controlli di sicurezza secondo il capoverso 2, i dati ai sensi dell'articolo 20 capoverso 2 lettera f LMSI sono rilevati dal servizio specializzato CSP CaF. L'autorità di controllo competente può inoltre rilevare i dati ai sensi dell'articolo 20 capoverso 2 lettera e LMSI. |
4 | L'autorità di controllo competente valuta la persona interessata sulla base dei dati rilevati. |
5 | In occasione dell'avvio di un controllo di sicurezza ampliato con audizione l'autorità richiedente trasmette all'autorità di controllo competente il modulo relativo al controllo di sicurezza e il modulo «Ulteriori dati personali» compilati. |
SR 120.4 Ordinanza del 4 marzo 2011 sui controlli di sicurezza relativi alle persone (OCSP) OCSP Art. 11 Controllo di sicurezza ampliato - 1 Il servizio specializzato CSP DDPS è competente per il controllo di sicurezza ampliato. |
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1 | Il servizio specializzato CSP DDPS è competente per il controllo di sicurezza ampliato. |
2 | Sono sottoposti al controllo di sicurezza ampliato: |
a | gli agenti della Confederazione e gli impiegati dei Cantoni che hanno regolarmente accesso a informazioni o materiale classificati SEGRETO; |
abis | nell'ambito del sistema di gestione degli affari secondo l'ordinanza GEVER del 30 novembre 201215: |
abis1 | gli amministratori, |
abis2 | i registratori con pieni diritti d'accesso, |
abis3 | il personale dei fornitori di prestazioni e i terzi incaricati. |
b | i militari e i militi della protezione civile nonché i terzi che hanno accesso a informazioni o materiale classificati SEGRETO; |
c | le persone che hanno accesso alla zona protetta 3 di un impianto militare; |
d | le persone che, in occasione del loro impiego all'estero, rappresentano la Svizzera nell'ambito di una missione ufficiale; |
e | le persone che, in virtù di trattati internazionali, hanno accesso a informazioni o materiale classificati SEGRETO; |
f | le persone che collaborano a compiti secondo la LMSI oppure a compiti di giustizia o polizia rilevanti per la sicurezza interna o esterna e che in tale ambito hanno regolarmente accesso a dati personali degni di particolare protezione, la cui divulgazione può pregiudicare gravemente i diritti individuali delle persone interessate; |
g | in occasione del reclutamento, le persone soggette all'obbligo di leva previste per assumere funzioni con accesso: |
g1 | a informazioni o materiale classificati SEGRETO, |
g2 | alla zona protetta 3 di un impianto militare. |
3 | L'autorità di controllo rileva i dati ai sensi dell'articolo 20 capoverso 2 lettere a, b e d LMSI nonché i dati del Registro nazionale di polizia secondo l'ordinanza del 15 ottobre 200817 sul Registro nazionale di polizia.18 |
4 | Può inoltre rilevare i dati ai sensi dell'articolo 20 capoverso 2 lettere c, e ed f LMSI e chiedere alla persona interessata di compilare il modulo «Ulteriori dati personali» se:19 |
a | la persona interessata figura in uno dei registri di cui all'articolo 20 capoverso 2 LMSI; |
b | i dati disponibili per la valutazione sono insufficienti; |
c | l'autorità di controllo dispone di ulteriori informazioni rilevanti in materia di sicurezza e per tale motivo ha intenzione di non emanare la decisione secondo l'articolo 22 capoverso 1 lettera a. |
5 | L'autorità di controllo valuta la persona interessata sulla base dei dati rilevati. |
SR 120.4 Ordinanza del 4 marzo 2011 sui controlli di sicurezza relativi alle persone (OCSP) OCSP Art. 11 Controllo di sicurezza ampliato - 1 Il servizio specializzato CSP DDPS è competente per il controllo di sicurezza ampliato. |
|
1 | Il servizio specializzato CSP DDPS è competente per il controllo di sicurezza ampliato. |
2 | Sono sottoposti al controllo di sicurezza ampliato: |
a | gli agenti della Confederazione e gli impiegati dei Cantoni che hanno regolarmente accesso a informazioni o materiale classificati SEGRETO; |
abis | nell'ambito del sistema di gestione degli affari secondo l'ordinanza GEVER del 30 novembre 201215: |
abis1 | gli amministratori, |
abis2 | i registratori con pieni diritti d'accesso, |
abis3 | il personale dei fornitori di prestazioni e i terzi incaricati. |
b | i militari e i militi della protezione civile nonché i terzi che hanno accesso a informazioni o materiale classificati SEGRETO; |
c | le persone che hanno accesso alla zona protetta 3 di un impianto militare; |
d | le persone che, in occasione del loro impiego all'estero, rappresentano la Svizzera nell'ambito di una missione ufficiale; |
e | le persone che, in virtù di trattati internazionali, hanno accesso a informazioni o materiale classificati SEGRETO; |
f | le persone che collaborano a compiti secondo la LMSI oppure a compiti di giustizia o polizia rilevanti per la sicurezza interna o esterna e che in tale ambito hanno regolarmente accesso a dati personali degni di particolare protezione, la cui divulgazione può pregiudicare gravemente i diritti individuali delle persone interessate; |
g | in occasione del reclutamento, le persone soggette all'obbligo di leva previste per assumere funzioni con accesso: |
g1 | a informazioni o materiale classificati SEGRETO, |
g2 | alla zona protetta 3 di un impianto militare. |
3 | L'autorità di controllo rileva i dati ai sensi dell'articolo 20 capoverso 2 lettere a, b e d LMSI nonché i dati del Registro nazionale di polizia secondo l'ordinanza del 15 ottobre 200817 sul Registro nazionale di polizia.18 |
4 | Può inoltre rilevare i dati ai sensi dell'articolo 20 capoverso 2 lettere c, e ed f LMSI e chiedere alla persona interessata di compilare il modulo «Ulteriori dati personali» se:19 |
a | la persona interessata figura in uno dei registri di cui all'articolo 20 capoverso 2 LMSI; |
b | i dati disponibili per la valutazione sono insufficienti; |
c | l'autorità di controllo dispone di ulteriori informazioni rilevanti in materia di sicurezza e per tale motivo ha intenzione di non emanare la decisione secondo l'articolo 22 capoverso 1 lettera a. |
5 | L'autorità di controllo valuta la persona interessata sulla base dei dati rilevati. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 63 - 1 L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali. |
|
1 | L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali. |
2 | Nessuna spesa processuale è messa a carico dell'autorità inferiore ne delle autorità federali, che promuovano il ricorso e soccombano; se l'autorità ricorrente, che soccombe, non è un'autorità federale, le spese processuali le sono addossate in quanto la causa concerna interessi pecuniari di enti o d'istituti autonomi. |
3 | Alla parte vincente possono essere addossate solo le spese processuali che abbia cagionato violando le regole di procedura. |
4 | L'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione esige dal ricorrente un anticipo equivalente alle presunte spese processuali. Stabilisce un congruo termine per il pagamento con la comminatoria che altrimenti non entrerà nel merito. Se sussistono motivi particolari, può rinunciare interamente o in parte a esigere l'anticipo.100 |
4bis | La tassa di decisione è stabilita in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Il suo importo oscilla: |
a | da 100 a 5000 franchi nelle controversie senza interesse pecuniario; |
b | da 100 a 50 000 franchi nelle altre controversie.101 |
5 | Il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi alla determinazione delle tasse.102 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005103 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010104 sull'organizzazione delle autorità penali.105 |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente una indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. |
|
1 | L'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente una indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. |
2 | Il dispositivo indica l'ammontare dell'indennità e l'addossa all'ente o all'istituto autonomo, nel cui nome l'autorità inferiore ha deciso, in quanto non possa essere messa a carico di una controparte soccombente. |
3 | Se una controparte soccombente ha presentato conclusioni indipendenti, l'indennità può essere messa a suo carico, secondo la propria solvenza. |
4 | L'ente o l'istituto autonomo, nel cui nome l'autorità inferiore ha deciso, risponde dell'indennità addossata a una controparte soccombente, in quanto non possa essere riscossa. |
5 | Il Consiglio federale disciplina la determinazione delle spese ripetibili.106 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005107 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010108 sull'organizzazione delle autorità penali.109 |
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF) TS-TAF Art. 7 Principio - 1 La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa. |
|
1 | La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa. |
2 | Se la parte vince solo parzialmente, le spese ripetibili sono ridotte in proporzione. |
3 | Le autorità federali e, di regola, le altre autorità con qualità di parte non hanno diritto a un'indennità a titolo di ripetibili. |
4 | Se le spese sono relativamente modeste, si può rinunciare a concedere alla parte un'indennità a titolo di ripetibili. |
5 | L'articolo 6a è applicabile per analogia.7 |
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF) TS-TAF Art. 14 Determinazione delle spese ripetibili - 1 Le parti che chiedono la rifusione di ripetibili e gli avvocati d'ufficio devono presentare al Tribunale, prima della pronuncia della decisione, una nota particolareggiata delle spese. |
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1 | Le parti che chiedono la rifusione di ripetibili e gli avvocati d'ufficio devono presentare al Tribunale, prima della pronuncia della decisione, una nota particolareggiata delle spese. |
2 | Il Tribunale fissa l'indennità dovuta alla parte e quella dovuta agli avvocati d'ufficio sulla base della nota particolareggiata delle spese. Se quest'ultima non è stata inoltrata, il Tribunale fissa l'indennità sulla base degli atti di causa. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 82 Principio - Il Tribunale federale giudica i ricorsi: |
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a | contro le decisioni pronunciate in cause di diritto pubblico; |
b | contro gli atti normativi cantonali; |
c | concernenti il diritto di voto dei cittadini nonché le elezioni e votazioni popolari. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 48 Osservanza - 1 Gli atti scritti devono essere consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine. |
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1 | Gli atti scritti devono essere consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine. |
2 | In caso di trasmissione per via elettronica, per il rispetto di un termine è determinante il momento in cui è rilasciata la ricevuta attestante che la parte ha eseguito tutte le operazioni necessarie per la trasmissione.20 |
3 | Il termine è reputato osservato anche se l'atto scritto perviene in tempo utile all'autorità inferiore o a un'autorità federale o cantonale incompetente. In tal caso, l'atto deve essere trasmesso senza indugio al Tribunale federale. |
4 | Il termine per il versamento di anticipi o la prestazione di garanzie è osservato se, prima della sua scadenza, l'importo dovuto è versato alla posta svizzera, o addebitato a un conto postale o bancario in Svizzera, in favore del Tribunale federale. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 42 Atti scritti - 1 Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. |
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1 | Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. |
1bis | Se un procedimento in materia civile si è svolto in inglese dinanzi all'autorità inferiore, gli atti scritti possono essere redatti in tale lingua.14 |
2 | Nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. Qualora il ricorso sia ammissibile soltanto se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o un caso particolarmente importante per altri motivi, occorre spiegare perché la causa adempie siffatta condizione.15 16 |
3 | Se sono in possesso della parte, i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati; se l'atto scritto è diretto contro una decisione, anche questa deve essere allegata. |
4 | In caso di trasmissione per via elettronica, la parte o il suo patrocinatore deve munire l'atto scritto di una firma elettronica qualificata secondo la legge del 18 marzo 201617 sulla firma elettronica. Il Tribunale federale determina mediante regolamento: |
a | il formato dell'atto scritto e dei relativi allegati; |
b | le modalità di trasmissione; |
c | le condizioni alle quali può essere richiesta la trasmissione successiva di documenti cartacei in caso di problemi tecnici.18 |
5 | Se mancano la firma della parte o del suo patrocinatore, la procura dello stesso o gli allegati prescritti, o se il patrocinatore non è autorizzato in quanto tale, è fissato un congruo termine per sanare il vizio, con la comminatoria che altrimenti l'atto scritto non sarà preso in considerazione. |
6 | Gli atti illeggibili, sconvenienti, incomprensibili, prolissi o non redatti in una lingua ufficiale possono essere del pari rinviati al loro autore affinché li modifichi. |
7 | Gli atti scritti dovuti a condotta processuale da querulomane o altrimenti abusiva sono inammissibili. |