SR 832.202 Ordinanza del 20 dicembre 1982 sull'assicurazione contro gli infortuni (OAINF) OAINF Art. 18 Assistenza e cure a domicilio - 1 L'assicurato ha diritto alle cure mediche a domicilio prescritte dal medico, a condizione che queste siano prestate da personale o da organizzazioni autorizzati conformemente agli articoli 49 e 51 dell'ordinanza del 27 giugno 199543 sull'assicurazione malattie. |
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1 | L'assicurato ha diritto alle cure mediche a domicilio prescritte dal medico, a condizione che queste siano prestate da personale o da organizzazioni autorizzati conformemente agli articoli 49 e 51 dell'ordinanza del 27 giugno 199543 sull'assicurazione malattie. |
2 | L'assicuratore assegna un contributo per: |
a | un'assistenza medica a domicilio prescritta dal medico prestata da una persona non autorizzata, a condizione che questa assistenza sia eseguita in modo professionale; |
b | un'assistenza non medica a domicilio, se questa non è rimborsata dall'assegno per grandi invalidi secondo l'articolo 26. |
SR 832.102 Ordinanza del 27 giugno 1995 sull'assicurazione malattie (OAMal) OAMal Art. 49 Infermieri - 1 Gli infermieri sono autorizzati se adempiono le seguenti condizioni: |
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1 | Gli infermieri sono autorizzati se adempiono le seguenti condizioni: |
a | disporre di un'autorizzazione cantonale a esercitare la professione di infermiere concessa conformemente all'articolo 11 LPSan186 o riconosciuta conformemente all'articolo 34 capoverso 1 LPSan; |
b | avere esercitato per due anni un'attività pratica: |
b1 | presso un infermiere autorizzato ai sensi della presente ordinanza, |
b2 | in un ospedale o in una casa di cura, sotto la direzione di un infermiere che adempie le condizioni di autorizzazione stabilite nella presente ordinanza, o |
b3 | all'interno di un'organizzazione di cure e d'aiuto a domicilio, sotto la direzione di un infermiere che adempie le condizioni di autorizzazione stabilite nella presente ordinanza; |
c | esercitare a titolo indipendente e per conto proprio; |
d | dimostrare che adempiono i requisiti di qualità definiti nell'articolo 58g. |
2 | Sono fatte salve le limitazioni cantonali relative al numero di infermieri autorizzati (art. 55b LAMal).187 |
SR 832.102 Ordinanza del 27 giugno 1995 sull'assicurazione malattie (OAMal) OAMal Art. 51 Organizzazioni di cure e d'aiuto a domicilio - 1 Le organizzazioni di cure e d'aiuto a domicilio sono autorizzate se adempiono le seguenti condizioni: |
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1 | Le organizzazioni di cure e d'aiuto a domicilio sono autorizzate se adempiono le seguenti condizioni: |
a | essere autorizzate ai sensi della legislazione del Cantone nel quale esercitano la loro attività; |
abis | disporre di un mandato di prestazioni cantonale di cui all'articolo 36a capoverso 3 LAMal; |
b | avere delimitato il loro campo d'attività in relazione al luogo e all'orario degli interventi, alle prestazioni fornite e ai pazienti ai quali forniscono le prestazioni; |
c | disporre del necessario personale specializzato in possesso di una formazione che corrisponde al loro campo d'attività; |
d | disporre delle attrezzature necessarie alla fornitura delle prestazioni; |
e | dimostrare che adempiono i requisiti di qualità definiti nell'articolo 58g. |
2 | Sono fatte salve le limitazioni cantonali relative al numero di organizzazioni di cure e d'aiuto a domicilio autorizzate (art. 55b LAMal).203 |
SR 832.102 Ordinanza del 27 giugno 1995 sull'assicurazione malattie (OAMal) OAMal Art. 49 Infermieri - 1 Gli infermieri sono autorizzati se adempiono le seguenti condizioni: |
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1 | Gli infermieri sono autorizzati se adempiono le seguenti condizioni: |
a | disporre di un'autorizzazione cantonale a esercitare la professione di infermiere concessa conformemente all'articolo 11 LPSan186 o riconosciuta conformemente all'articolo 34 capoverso 1 LPSan; |
b | avere esercitato per due anni un'attività pratica: |
b1 | presso un infermiere autorizzato ai sensi della presente ordinanza, |
b2 | in un ospedale o in una casa di cura, sotto la direzione di un infermiere che adempie le condizioni di autorizzazione stabilite nella presente ordinanza, o |
b3 | all'interno di un'organizzazione di cure e d'aiuto a domicilio, sotto la direzione di un infermiere che adempie le condizioni di autorizzazione stabilite nella presente ordinanza; |
c | esercitare a titolo indipendente e per conto proprio; |
d | dimostrare che adempiono i requisiti di qualità definiti nell'articolo 58g. |
2 | Sono fatte salve le limitazioni cantonali relative al numero di infermieri autorizzati (art. 55b LAMal).187 |
SR 832.102 Ordinanza del 27 giugno 1995 sull'assicurazione malattie (OAMal) OAMal Art. 51 Organizzazioni di cure e d'aiuto a domicilio - 1 Le organizzazioni di cure e d'aiuto a domicilio sono autorizzate se adempiono le seguenti condizioni: |
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1 | Le organizzazioni di cure e d'aiuto a domicilio sono autorizzate se adempiono le seguenti condizioni: |
a | essere autorizzate ai sensi della legislazione del Cantone nel quale esercitano la loro attività; |
abis | disporre di un mandato di prestazioni cantonale di cui all'articolo 36a capoverso 3 LAMal; |
b | avere delimitato il loro campo d'attività in relazione al luogo e all'orario degli interventi, alle prestazioni fornite e ai pazienti ai quali forniscono le prestazioni; |
c | disporre del necessario personale specializzato in possesso di una formazione che corrisponde al loro campo d'attività; |
d | disporre delle attrezzature necessarie alla fornitura delle prestazioni; |
e | dimostrare che adempiono i requisiti di qualità definiti nell'articolo 58g. |
2 | Sono fatte salve le limitazioni cantonali relative al numero di organizzazioni di cure e d'aiuto a domicilio autorizzate (art. 55b LAMal).203 |
SR 832.202 Ordinanza del 20 dicembre 1982 sull'assicurazione contro gli infortuni (OAINF) OAINF Art. 18 Assistenza e cure a domicilio - 1 L'assicurato ha diritto alle cure mediche a domicilio prescritte dal medico, a condizione che queste siano prestate da personale o da organizzazioni autorizzati conformemente agli articoli 49 e 51 dell'ordinanza del 27 giugno 199543 sull'assicurazione malattie. |
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1 | L'assicurato ha diritto alle cure mediche a domicilio prescritte dal medico, a condizione che queste siano prestate da personale o da organizzazioni autorizzati conformemente agli articoli 49 e 51 dell'ordinanza del 27 giugno 199543 sull'assicurazione malattie. |
2 | L'assicuratore assegna un contributo per: |
a | un'assistenza medica a domicilio prescritta dal medico prestata da una persona non autorizzata, a condizione che questa assistenza sia eseguita in modo professionale; |
b | un'assistenza non medica a domicilio, se questa non è rimborsata dall'assegno per grandi invalidi secondo l'articolo 26. |
SR 832.202 Ordinanza del 20 dicembre 1982 sull'assicurazione contro gli infortuni (OAINF) OAINF Art. 18 Assistenza e cure a domicilio - 1 L'assicurato ha diritto alle cure mediche a domicilio prescritte dal medico, a condizione che queste siano prestate da personale o da organizzazioni autorizzati conformemente agli articoli 49 e 51 dell'ordinanza del 27 giugno 199543 sull'assicurazione malattie. |
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1 | L'assicurato ha diritto alle cure mediche a domicilio prescritte dal medico, a condizione che queste siano prestate da personale o da organizzazioni autorizzati conformemente agli articoli 49 e 51 dell'ordinanza del 27 giugno 199543 sull'assicurazione malattie. |
2 | L'assicuratore assegna un contributo per: |
a | un'assistenza medica a domicilio prescritta dal medico prestata da una persona non autorizzata, a condizione che questa assistenza sia eseguita in modo professionale; |
b | un'assistenza non medica a domicilio, se questa non è rimborsata dall'assegno per grandi invalidi secondo l'articolo 26. |
SR 832.202 Ordinanza del 20 dicembre 1982 sull'assicurazione contro gli infortuni (OAINF) OAINF Art. 18 Assistenza e cure a domicilio - 1 L'assicurato ha diritto alle cure mediche a domicilio prescritte dal medico, a condizione che queste siano prestate da personale o da organizzazioni autorizzati conformemente agli articoli 49 e 51 dell'ordinanza del 27 giugno 199543 sull'assicurazione malattie. |
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1 | L'assicurato ha diritto alle cure mediche a domicilio prescritte dal medico, a condizione che queste siano prestate da personale o da organizzazioni autorizzati conformemente agli articoli 49 e 51 dell'ordinanza del 27 giugno 199543 sull'assicurazione malattie. |
2 | L'assicuratore assegna un contributo per: |
a | un'assistenza medica a domicilio prescritta dal medico prestata da una persona non autorizzata, a condizione che questa assistenza sia eseguita in modo professionale; |
b | un'assistenza non medica a domicilio, se questa non è rimborsata dall'assegno per grandi invalidi secondo l'articolo 26. |
SR 832.202 Ordinanza del 20 dicembre 1982 sull'assicurazione contro gli infortuni (OAINF) OAINF Art. 18 Assistenza e cure a domicilio - 1 L'assicurato ha diritto alle cure mediche a domicilio prescritte dal medico, a condizione che queste siano prestate da personale o da organizzazioni autorizzati conformemente agli articoli 49 e 51 dell'ordinanza del 27 giugno 199543 sull'assicurazione malattie. |
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1 | L'assicurato ha diritto alle cure mediche a domicilio prescritte dal medico, a condizione che queste siano prestate da personale o da organizzazioni autorizzati conformemente agli articoli 49 e 51 dell'ordinanza del 27 giugno 199543 sull'assicurazione malattie. |
2 | L'assicuratore assegna un contributo per: |
a | un'assistenza medica a domicilio prescritta dal medico prestata da una persona non autorizzata, a condizione che questa assistenza sia eseguita in modo professionale; |
b | un'assistenza non medica a domicilio, se questa non è rimborsata dall'assegno per grandi invalidi secondo l'articolo 26. |