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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 9 Protezione dall'arbitrio e tutela della buona fede |
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| Ognuno ha diritto d'essere trattato senza arbitrio e secondo il principio della buona fede da parte degli organi dello Stato. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 593 |
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| Ogni erede può chiedere la liquidazione d'officio, anzi che rinunciare all'eredità od accettarla con beneficio d'inventario. | ||||||
| La domanda non è ammessa quando uno dei coeredi abbia dichiarato l'accettazione. | ||||||
| In caso di liquidazione d'officio, gli eredi non sono tenuti per i debiti della successione. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 595 |
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| La liquidazione d'officio è fatta dall'autorità competente o da uno o più amministratori da essa incaricati. | ||||||
| Essa comincia con la compilazione dell'inventario e la pubblicazione della grida. | ||||||
| L'amministratore è soggetto alla vigilanza dell'autorità alla quale gli eredi possono ricorrere contro gli atti che egli compie od intende di compiere. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 595 |
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| La liquidazione d'officio è fatta dall'autorità competente o da uno o più amministratori da essa incaricati. | ||||||
| Essa comincia con la compilazione dell'inventario e la pubblicazione della grida. | ||||||
| L'amministratore è soggetto alla vigilanza dell'autorità alla quale gli eredi possono ricorrere contro gli atti che egli compie od intende di compiere. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 595 |
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| La liquidazione d'officio è fatta dall'autorità competente o da uno o più amministratori da essa incaricati. | ||||||
| Essa comincia con la compilazione dell'inventario e la pubblicazione della grida. | ||||||
| L'amministratore è soggetto alla vigilanza dell'autorità alla quale gli eredi possono ricorrere contro gli atti che egli compie od intende di compiere. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 595 |
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| La liquidazione d'officio è fatta dall'autorità competente o da uno o più amministratori da essa incaricati. | ||||||
| Essa comincia con la compilazione dell'inventario e la pubblicazione della grida. | ||||||
| L'amministratore è soggetto alla vigilanza dell'autorità alla quale gli eredi possono ricorrere contro gli atti che egli compie od intende di compiere. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 593 |
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| Ogni erede può chiedere la liquidazione d'officio, anzi che rinunciare all'eredità od accettarla con beneficio d'inventario. | ||||||
| La domanda non è ammessa quando uno dei coeredi abbia dichiarato l'accettazione. | ||||||
| In caso di liquidazione d'officio, gli eredi non sono tenuti per i debiti della successione. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 593 |
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| Ogni erede può chiedere la liquidazione d'officio, anzi che rinunciare all'eredità od accettarla con beneficio d'inventario. | ||||||
| La domanda non è ammessa quando uno dei coeredi abbia dichiarato l'accettazione. | ||||||
| In caso di liquidazione d'officio, gli eredi non sono tenuti per i debiti della successione. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 597 |
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| La liquidazione delle eredità oberate è fatta dall'ufficio dei fallimenti a norma della legislazione sul fallimento. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 596 |
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| L'amministrazione dell'eredità liquida gli affari in corso del defunto, ne adempie le obbligazioni, ne incassa i crediti, ne soddisfa in quanto sia possibile i legali, ne fa riconoscere giudizialmente se occorre i diritti e le obbligazioni, e ne realizza i beni in quanto sia necessario. | ||||||
| L'alienazione di beni stabili della successione deve farsi ai pubblici incanti, e non può farsi a trattative private senza il consenso di tutti gli eredi. | ||||||
| Gli eredi possono domandare che già durante la liquidazione sieno loro consegnati, del tutto o in parte, le cose o il danaro non indispensabili alla medesima. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 593 |
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| Ogni erede può chiedere la liquidazione d'officio, anzi che rinunciare all'eredità od accettarla con beneficio d'inventario. | ||||||
| La domanda non è ammessa quando uno dei coeredi abbia dichiarato l'accettazione. | ||||||
| In caso di liquidazione d'officio, gli eredi non sono tenuti per i debiti della successione. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 593 |
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| Ogni erede può chiedere la liquidazione d'officio, anzi che rinunciare all'eredità od accettarla con beneficio d'inventario. | ||||||
| La domanda non è ammessa quando uno dei coeredi abbia dichiarato l'accettazione. | ||||||
| In caso di liquidazione d'officio, gli eredi non sono tenuti per i debiti della successione. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 597 |
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| La liquidazione delle eredità oberate è fatta dall'ufficio dei fallimenti a norma della legislazione sul fallimento. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 595 |
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| La liquidazione d'officio è fatta dall'autorità competente o da uno o più amministratori da essa incaricati. | ||||||
| Essa comincia con la compilazione dell'inventario e la pubblicazione della grida. | ||||||
| L'amministratore è soggetto alla vigilanza dell'autorità alla quale gli eredi possono ricorrere contro gli atti che egli compie od intende di compiere. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 595 |
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| La liquidazione d'officio è fatta dall'autorità competente o da uno o più amministratori da essa incaricati. | ||||||
| Essa comincia con la compilazione dell'inventario e la pubblicazione della grida. | ||||||
| L'amministratore è soggetto alla vigilanza dell'autorità alla quale gli eredi possono ricorrere contro gli atti che egli compie od intende di compiere. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 595 |
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| La liquidazione d'officio è fatta dall'autorità competente o da uno o più amministratori da essa incaricati. | ||||||
| Essa comincia con la compilazione dell'inventario e la pubblicazione della grida. | ||||||
| L'amministratore è soggetto alla vigilanza dell'autorità alla quale gli eredi possono ricorrere contro gli atti che egli compie od intende di compiere. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 593 |
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| Ogni erede può chiedere la liquidazione d'officio, anzi che rinunciare all'eredità od accettarla con beneficio d'inventario. | ||||||
| La domanda non è ammessa quando uno dei coeredi abbia dichiarato l'accettazione. | ||||||
| In caso di liquidazione d'officio, gli eredi non sono tenuti per i debiti della successione. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 597 |
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| La liquidazione delle eredità oberate è fatta dall'ufficio dei fallimenti a norma della legislazione sul fallimento. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 595 |
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| La liquidazione d'officio è fatta dall'autorità competente o da uno o più amministratori da essa incaricati. | ||||||
| Essa comincia con la compilazione dell'inventario e la pubblicazione della grida. | ||||||
| L'amministratore è soggetto alla vigilanza dell'autorità alla quale gli eredi possono ricorrere contro gli atti che egli compie od intende di compiere. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 595 |
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| La liquidazione d'officio è fatta dall'autorità competente o da uno o più amministratori da essa incaricati. | ||||||
| Essa comincia con la compilazione dell'inventario e la pubblicazione della grida. | ||||||
| L'amministratore è soggetto alla vigilanza dell'autorità alla quale gli eredi possono ricorrere contro gli atti che egli compie od intende di compiere. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 595 |
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| La liquidazione d'officio è fatta dall'autorità competente o da uno o più amministratori da essa incaricati. | ||||||
| Essa comincia con la compilazione dell'inventario e la pubblicazione della grida. | ||||||
| L'amministratore è soggetto alla vigilanza dell'autorità alla quale gli eredi possono ricorrere contro gli atti che egli compie od intende di compiere. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 595 |
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| La liquidazione d'officio è fatta dall'autorità competente o da uno o più amministratori da essa incaricati. | ||||||
| Essa comincia con la compilazione dell'inventario e la pubblicazione della grida. | ||||||
| L'amministratore è soggetto alla vigilanza dell'autorità alla quale gli eredi possono ricorrere contro gli atti che egli compie od intende di compiere. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 595 |
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| La liquidazione d'officio è fatta dall'autorità competente o da uno o più amministratori da essa incaricati. | ||||||
| Essa comincia con la compilazione dell'inventario e la pubblicazione della grida. | ||||||
| L'amministratore è soggetto alla vigilanza dell'autorità alla quale gli eredi possono ricorrere contro gli atti che egli compie od intende di compiere. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 595 |
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| La liquidazione d'officio è fatta dall'autorità competente o da uno o più amministratori da essa incaricati. | ||||||
| Essa comincia con la compilazione dell'inventario e la pubblicazione della grida. | ||||||
| L'amministratore è soggetto alla vigilanza dell'autorità alla quale gli eredi possono ricorrere contro gli atti che egli compie od intende di compiere. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 595 |
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| La liquidazione d'officio è fatta dall'autorità competente o da uno o più amministratori da essa incaricati. | ||||||
| Essa comincia con la compilazione dell'inventario e la pubblicazione della grida. | ||||||
| L'amministratore è soggetto alla vigilanza dell'autorità alla quale gli eredi possono ricorrere contro gli atti che egli compie od intende di compiere. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 595 |
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| La liquidazione d'officio è fatta dall'autorità competente o da uno o più amministratori da essa incaricati. | ||||||
| Essa comincia con la compilazione dell'inventario e la pubblicazione della grida. | ||||||
| L'amministratore è soggetto alla vigilanza dell'autorità alla quale gli eredi possono ricorrere contro gli atti che egli compie od intende di compiere. | ||||||