Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

4F 26/2017

Sentenza del 23 novembre 2017

I Corte di diritto civile

Composizione
Giudici federali Kiss, Presidente,
Hohl, Niquille,
Cancelliere Piatti.

Partecipanti al procedimento
1. A.A.________,
2. B.A.________,
istanti,

contro

III Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, via Pretorio 16, 6900 Lugano,
controparte.

Oggetto
ricusa,

domanda di revisione della sentenza del Tribunale federale svizzero del 6 settembre 2017 (4G 2/2017).

Ritenuto in fatto e considerando in diritto:

1.
Con sentenza 10 maggio 2017 (4A 205/2017), emanata nella procedura semplificata, la I Corte di diritto civile del Tribunale federale ha dichiarato inammissibile il ricorso inoltrato da A.A.________ e B.A.________ contro il giudizio 16 marzo 2017 con cui la III Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino aveva a sua volta dichiarato inammissibile il reclamo 6 marzo 2017 presentato contro la richiesta di anticipo spese del Pretore per la procedura di ricusa avviata dai ricorrenti nell'ambito della causa incoata nei confronti di C.________. Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono state poste a carico dei ricorrenti in solido.
Il 6 settembre 2017, nella composizione ordinaria a tre giudici, la predetta Corte ha dichiarato inammissibile la domanda di interpretazione della sentenza del 10 maggio 2017 presentata dai menzionati ricorrenti e ha posto le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- a loro carico (sentenza 4G 2/2017).

2.
A.A.________ e B.A.________ sono insorti al Tribunale federale con atto 25 settembre 2017 indicando quale oggetto la ricusa della Presidente della Corte adita e del Cancelliere che ha firmato le menzionate sentenze del Tribunale federale. Nel loro scritto i coniugi A.________ affermano che " si necessita dell'attivazione delle procedure di ricusazione, necessarie a richiedere l'annullamento di tutte le decisioni finora emesse ". La Corte adita ha quindi aperto una procedura di revisione, atteso che con questa può essere chiesta, se una parte ritiene violate le norme concernenti la ricusazione (art. 121 lett. a
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 121 Violazione di norme procedurali - La revisione di una sentenza del Tribunale federale può essere domandata se:
a  sono state violate le norme concernenti la composizione del Tribunale o la ricusazione;
b  il Tribunale ha accordato a una parte sia più di quanto essa abbia domandato, o altra cosa senza che la legge lo consenta, sia meno di quanto riconosciuto dalla controparte;
c  il Tribunale non ha giudicato su singole conclusioni;
d  il Tribunale, per svista, non ha tenuto conto di fatti rilevanti che risultano dagli atti.
LTF), l'annullamento di sentenze già pronunciate da questo Tribunale (art. 128 cpv. 1
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 128 Sentenza - 1 Se ammette il motivo di revisione invocato dall'instante, il Tribunale federale annulla la sentenza precedente e ne pronuncia una nuova.
1    Se ammette il motivo di revisione invocato dall'instante, il Tribunale federale annulla la sentenza precedente e ne pronuncia una nuova.
2    Se annulla una sentenza di rinvio della causa all'autorità inferiore, il Tribunale federale determina gli effetti di tale annullamento nei riguardi della nuova decisione eventualmente già pronunciata dall'autorità inferiore.
3    Se pronuncia una nuova sentenza in una causa penale, si applica per analogia l'articolo 415 CPP114.115
LTF). La natura della procedura incoata dagli istanti non viene modificata dalla richiesta - irrita sia per quanto riguarda l'iter procedurale seguito che per la sua forma - di assegnazione di un risarcimento di fr. 20'000.-- in ragione di quanto avrebbero subito gli istanti dall'agire dei ricusati.

3.
Gli istanti motivano la ricusa menzionando le decisioni a loro sfavorevoli, " l'inadeguatezza procedurale ", " l'incapacità di assegnazione procedurale " e un aumento " dei costi di decisione giudiziaria ", sostenendo pure - in aperta contraddizione con il tenore letterale del dispositivo n. 2 della sentenza 4A 205/2017 - che le spese giudiziarie poste a loro carico in tale decisione ammonterebbero a fr. 600.--. Ora, per costante giurisprudenza si rivela inammissibile una domanda di ricusa basata - come nella fattispecie - sull'emanazione di sentenze sfavorevoli ai ricusanti e su altri motivi astrusi (sentenza 2F 12/2008 del 4 dicembre 2008 consid. 2.1; DTF 114 Ia 278 consid. 1). Le persone ricusate possono quindi partecipare al presente giudizio.
Trattandosi di una domanda di revisione il Tribunale federale è chiamato a statuire nella sua composizione ordinaria, e cioè di regola a 3 giudici (sentenza 2F 20/2012 del 25 settembre 2012 consid. 1.2.2).

4.
Con decreto 27 settembre 2017 gli istanti sono invano stati invitati a versare un anticipo per le spese presunte del processo di fr. 1'000.--. Il 18 ottobre 2017 è quindi stato loro impartito il termine suppletorio dell'art. 62 cpv. 3
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 62 Garanzie per spese giudiziarie e ripetibili - 1 La parte che adisce il Tribunale federale deve versare un anticipo equivalente alle spese giudiziarie presunte. Se motivi particolari lo giustificano, il Tribunale può rinunciare in tutto o in parte a esigere l'anticipo.
1    La parte che adisce il Tribunale federale deve versare un anticipo equivalente alle spese giudiziarie presunte. Se motivi particolari lo giustificano, il Tribunale può rinunciare in tutto o in parte a esigere l'anticipo.
2    Se non ha un domicilio fisso in Svizzera o la sua insolvibilità è accertata, la parte può essere obbligata, su domanda della controparte, a prestare garanzie per eventuali spese ripetibili.
3    Il giudice dell'istruzione stabilisce un congruo termine per il versamento dell'anticipo o la prestazione delle garanzie. Se il termine scade infruttuoso, impartisce un termine suppletorio. Se l'anticipo non è versato o le garanzie non sono prestate nemmeno nel termine suppletorio, il Tribunale federale non entra nel merito dell'istanza.
LTF per effettuare il predetto versamento entro il 2 novembre 2017, con l'indicazione delle conseguenze di un mancato tempestivo pagamento. Il 10 novembre 2017 la Cassa del Tribunale federale ha constatato che il richiesto anticipo non è stato pagato né accreditato sul suo conto postale e che non le è pervenuto alcun avviso di addebito di un conto bancario o postale. Il Tribunale federale non può quindi entrare nel merito della domanda di revisione (art. 48 cpv. 4 e
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 48 Osservanza - 1 Gli atti scritti devono essere consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine.
1    Gli atti scritti devono essere consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine.
2    In caso di trasmissione per via elettronica, per il rispetto di un termine è determinante il momento in cui è rilasciata la ricevuta attestante che la parte ha eseguito tutte le operazioni necessarie per la trasmissione.19
3    Il termine è reputato osservato anche se l'atto scritto perviene in tempo utile all'autorità inferiore o a un'autorità federale o cantonale incompetente. In tal caso, l'atto deve essere trasmesso senza indugio al Tribunale federale.
4    Il termine per il versamento di anticipi o la prestazione di garanzie è osservato se, prima della sua scadenza, l'importo dovuto è versato alla posta svizzera, o addebitato a un conto postale o bancario in Svizzera, in favore del Tribunale federale.
62 cpv. 3 LTF). Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 66 Onere e ripartizione delle spese giudiziarie - 1 Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti.
1    Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti.
2    In caso di desistenza o di transazione, il Tribunale federale può rinunciare in tutto o in parte a riscuotere le spese giudiziarie.
3    Le spese inutili sono pagate da chi le causa.
4    Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non possono di regola essere addossate spese giudiziarie se, senza avere alcun interesse pecuniario, si rivolgono al Tribunale federale nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali o se le loro decisioni in siffatte controversie sono impugnate mediante ricorso.
5    Salvo diversa disposizione, le spese giudiziarie addossate congiuntamente a più persone sono da queste sostenute in parti eguali e con responsabilità solidale.
LTF).

per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
La domanda di ricusa è inammissibile.

2.
La domanda di revisione è inammissibile.

3.
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico degli istanti in solido.

4.
Comunicazione alle parti, alla III Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino e al patrocinatore di C.________.

Losanna, 23 novembre 2017

In nome della I Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero

La Presidente: Kiss

Il Cancelliere: Piatti