SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 29 Garanzie procedurali generali - 1 In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole. |
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1 | In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole. |
2 | Le parti hanno diritto d'essere sentite. |
3 | Chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla gratuità della procedura se la sua causa non sembra priva di probabilità di successo. Ha inoltre diritto al patrocinio gratuito qualora la presenza di un legale sia necessaria per tutelare i suoi diritti. |
SR 642.11 Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD) LIFD Art. 201 Abrogazione del DIFD - È abrogato il decreto del Consiglio federale del 9 dicembre 1940307 concernente la riscossione di un'imposta federale diretta. |
SR 642.11 Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD) LIFD Art. 201 Abrogazione del DIFD - È abrogato il decreto del Consiglio federale del 9 dicembre 1940307 concernente la riscossione di un'imposta federale diretta. |
SR 642.11 Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD) LIFD Art. 201 Abrogazione del DIFD - È abrogato il decreto del Consiglio federale del 9 dicembre 1940307 concernente la riscossione di un'imposta federale diretta. |
SR 642.11 Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD) LIFD Art. 201 Abrogazione del DIFD - È abrogato il decreto del Consiglio federale del 9 dicembre 1940307 concernente la riscossione di un'imposta federale diretta. |
SR 642.11 Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD) LIFD Art. 201 Abrogazione del DIFD - È abrogato il decreto del Consiglio federale del 9 dicembre 1940307 concernente la riscossione di un'imposta federale diretta. |
SR 642.11 Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD) LIFD Art. 201 Abrogazione del DIFD - È abrogato il decreto del Consiglio federale del 9 dicembre 1940307 concernente la riscossione di un'imposta federale diretta. |
SR 642.11 Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD) LIFD Art. 120 Prescrizione del diritto di tassare - 1 Il diritto di tassare si prescrive in cinque anni dalla fine del periodo fiscale. Sono salvi gli articoli 152 e 184. |
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1 | Il diritto di tassare si prescrive in cinque anni dalla fine del periodo fiscale. Sono salvi gli articoli 152 e 184. |
2 | La prescrizione non decorre o è sospesa: |
a | durante una procedura di reclamo, di ricorso o di revisione; |
b | fino a quando il credito fiscale è assicurato da garanzie o fruisce di una dilazione di pagamento; |
c | fino a quando né il contribuente, né il corresponsabile dell'imposta hanno domicilio o dimora fiscale in Svizzera. |
3 | Un nuovo termine di prescrizione decorre con: |
a | ogni atto ufficiale inteso all'accertamento o alla riscossione del credito fiscale, comunicato al contribuente o al corresponsabile dell'imposta; |
b | ogni riconoscimento esplicito del debito fiscale da parte del contribuente o del corresponsabile dell'imposta; |
c | la presentazione di una domanda di condono; |
d | il promovimento di un'azione penale per sottrazione consumata d'imposta o per delitto fiscale. |
4 | Il diritto di tassare si prescrive, in ogni caso, in 15 anni dalla fine del periodo fiscale. |
SR 642.11 Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD) LIFD Art. 121 Prescrizione del diritto di riscossione - 1 I crediti fiscali si prescrivono in cinque anni dalla crescita in giudicato della tassazione. |
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1 | I crediti fiscali si prescrivono in cinque anni dalla crescita in giudicato della tassazione. |
2 | La sospensione e l'interruzione della prescrizione sono disciplinate negli articoli 120 capoversi 2 e 3. |
3 | Il diritto di riscossione si prescrive, in ogni caso, in dieci anni dalla fine dell'anno in cui la tassazione è cresciuta in giudicato. |
SR 642.11 Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD) LIFD Art. 120 Prescrizione del diritto di tassare - 1 Il diritto di tassare si prescrive in cinque anni dalla fine del periodo fiscale. Sono salvi gli articoli 152 e 184. |
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1 | Il diritto di tassare si prescrive in cinque anni dalla fine del periodo fiscale. Sono salvi gli articoli 152 e 184. |
2 | La prescrizione non decorre o è sospesa: |
a | durante una procedura di reclamo, di ricorso o di revisione; |
b | fino a quando il credito fiscale è assicurato da garanzie o fruisce di una dilazione di pagamento; |
c | fino a quando né il contribuente, né il corresponsabile dell'imposta hanno domicilio o dimora fiscale in Svizzera. |
3 | Un nuovo termine di prescrizione decorre con: |
a | ogni atto ufficiale inteso all'accertamento o alla riscossione del credito fiscale, comunicato al contribuente o al corresponsabile dell'imposta; |
b | ogni riconoscimento esplicito del debito fiscale da parte del contribuente o del corresponsabile dell'imposta; |
c | la presentazione di una domanda di condono; |
d | il promovimento di un'azione penale per sottrazione consumata d'imposta o per delitto fiscale. |
4 | Il diritto di tassare si prescrive, in ogni caso, in 15 anni dalla fine del periodo fiscale. |
SR 642.11 Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD) LIFD Art. 121 Prescrizione del diritto di riscossione - 1 I crediti fiscali si prescrivono in cinque anni dalla crescita in giudicato della tassazione. |
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1 | I crediti fiscali si prescrivono in cinque anni dalla crescita in giudicato della tassazione. |
2 | La sospensione e l'interruzione della prescrizione sono disciplinate negli articoli 120 capoversi 2 e 3. |
3 | Il diritto di riscossione si prescrive, in ogni caso, in dieci anni dalla fine dell'anno in cui la tassazione è cresciuta in giudicato. |
SR 642.11 Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD) LIFD Art. 120 Prescrizione del diritto di tassare - 1 Il diritto di tassare si prescrive in cinque anni dalla fine del periodo fiscale. Sono salvi gli articoli 152 e 184. |
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1 | Il diritto di tassare si prescrive in cinque anni dalla fine del periodo fiscale. Sono salvi gli articoli 152 e 184. |
2 | La prescrizione non decorre o è sospesa: |
a | durante una procedura di reclamo, di ricorso o di revisione; |
b | fino a quando il credito fiscale è assicurato da garanzie o fruisce di una dilazione di pagamento; |
c | fino a quando né il contribuente, né il corresponsabile dell'imposta hanno domicilio o dimora fiscale in Svizzera. |
3 | Un nuovo termine di prescrizione decorre con: |
a | ogni atto ufficiale inteso all'accertamento o alla riscossione del credito fiscale, comunicato al contribuente o al corresponsabile dell'imposta; |
b | ogni riconoscimento esplicito del debito fiscale da parte del contribuente o del corresponsabile dell'imposta; |
c | la presentazione di una domanda di condono; |
d | il promovimento di un'azione penale per sottrazione consumata d'imposta o per delitto fiscale. |
4 | Il diritto di tassare si prescrive, in ogni caso, in 15 anni dalla fine del periodo fiscale. |
SR 642.11 Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD) LIFD Art. 121 Prescrizione del diritto di riscossione - 1 I crediti fiscali si prescrivono in cinque anni dalla crescita in giudicato della tassazione. |
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1 | I crediti fiscali si prescrivono in cinque anni dalla crescita in giudicato della tassazione. |
2 | La sospensione e l'interruzione della prescrizione sono disciplinate negli articoli 120 capoversi 2 e 3. |
3 | Il diritto di riscossione si prescrive, in ogni caso, in dieci anni dalla fine dell'anno in cui la tassazione è cresciuta in giudicato. |
SR 642.11 Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD) LIFD Art. 120 Prescrizione del diritto di tassare - 1 Il diritto di tassare si prescrive in cinque anni dalla fine del periodo fiscale. Sono salvi gli articoli 152 e 184. |
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1 | Il diritto di tassare si prescrive in cinque anni dalla fine del periodo fiscale. Sono salvi gli articoli 152 e 184. |
2 | La prescrizione non decorre o è sospesa: |
a | durante una procedura di reclamo, di ricorso o di revisione; |
b | fino a quando il credito fiscale è assicurato da garanzie o fruisce di una dilazione di pagamento; |
c | fino a quando né il contribuente, né il corresponsabile dell'imposta hanno domicilio o dimora fiscale in Svizzera. |
3 | Un nuovo termine di prescrizione decorre con: |
a | ogni atto ufficiale inteso all'accertamento o alla riscossione del credito fiscale, comunicato al contribuente o al corresponsabile dell'imposta; |
b | ogni riconoscimento esplicito del debito fiscale da parte del contribuente o del corresponsabile dell'imposta; |
c | la presentazione di una domanda di condono; |
d | il promovimento di un'azione penale per sottrazione consumata d'imposta o per delitto fiscale. |
4 | Il diritto di tassare si prescrive, in ogni caso, in 15 anni dalla fine del periodo fiscale. |
SR 642.11 Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD) LIFD Art. 121 Prescrizione del diritto di riscossione - 1 I crediti fiscali si prescrivono in cinque anni dalla crescita in giudicato della tassazione. |
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1 | I crediti fiscali si prescrivono in cinque anni dalla crescita in giudicato della tassazione. |
2 | La sospensione e l'interruzione della prescrizione sono disciplinate negli articoli 120 capoversi 2 e 3. |
3 | Il diritto di riscossione si prescrive, in ogni caso, in dieci anni dalla fine dell'anno in cui la tassazione è cresciuta in giudicato. |
SR 642.11 Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD) LIFD Art. 201 Abrogazione del DIFD - È abrogato il decreto del Consiglio federale del 9 dicembre 1940307 concernente la riscossione di un'imposta federale diretta. |
SR 642.11 Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD) LIFD Art. 120 Prescrizione del diritto di tassare - 1 Il diritto di tassare si prescrive in cinque anni dalla fine del periodo fiscale. Sono salvi gli articoli 152 e 184. |
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1 | Il diritto di tassare si prescrive in cinque anni dalla fine del periodo fiscale. Sono salvi gli articoli 152 e 184. |
2 | La prescrizione non decorre o è sospesa: |
a | durante una procedura di reclamo, di ricorso o di revisione; |
b | fino a quando il credito fiscale è assicurato da garanzie o fruisce di una dilazione di pagamento; |
c | fino a quando né il contribuente, né il corresponsabile dell'imposta hanno domicilio o dimora fiscale in Svizzera. |
3 | Un nuovo termine di prescrizione decorre con: |
a | ogni atto ufficiale inteso all'accertamento o alla riscossione del credito fiscale, comunicato al contribuente o al corresponsabile dell'imposta; |
b | ogni riconoscimento esplicito del debito fiscale da parte del contribuente o del corresponsabile dell'imposta; |
c | la presentazione di una domanda di condono; |
d | il promovimento di un'azione penale per sottrazione consumata d'imposta o per delitto fiscale. |
4 | Il diritto di tassare si prescrive, in ogni caso, in 15 anni dalla fine del periodo fiscale. |