|
RS 700 LPT Legge federale del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio (Legge sulla pianificazione del territorio, LPT) - Legge sulla pianificazione del territorio Art. 24 [1] Edifici e impianti a ubicazione vincolata [2] |
||||||
| In deroga all'articolo 22 capoverso 2 lettera a, possono essere rilasciate autorizzazioni per la costruzione o il cambiamento di destinazione di edifici o impianti, se: | ||||||
| la loro destinazione esige un'ubicazione fuori della zona edificabile; e | ||||||
| non vi si oppongono interessi preponderanti. | ||||||
| Il Consiglio federale può autorizzare risanamenti energetici che non sono disciplinati in un'altra base legale. [3] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 20 mar. 1998, in vigore dal 1° set. 2000 (RU 2000 2042; FF 1996 III 457). [2] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 29 set. 2023, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 640; FF 2018 6267). [3] Introdotto dalla cifra I della LF del 29 set. 2023, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 640; FF 2018 6267). | ||||||
|
RS 700 LPT Legge federale del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio (Legge sulla pianificazione del territorio, LPT) - Legge sulla pianificazione del territorio Art. 24 [1] Edifici e impianti a ubicazione vincolata [2] |
||||||
| In deroga all'articolo 22 capoverso 2 lettera a, possono essere rilasciate autorizzazioni per la costruzione o il cambiamento di destinazione di edifici o impianti, se: | ||||||
| la loro destinazione esige un'ubicazione fuori della zona edificabile; e | ||||||
| non vi si oppongono interessi preponderanti. | ||||||
| Il Consiglio federale può autorizzare risanamenti energetici che non sono disciplinati in un'altra base legale. [3] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 20 mar. 1998, in vigore dal 1° set. 2000 (RU 2000 2042; FF 1996 III 457). [2] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 29 set. 2023, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 640; FF 2018 6267). [3] Introdotto dalla cifra I della LF del 29 set. 2023, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 640; FF 2018 6267). | ||||||
|
RS 700 LPT Legge federale del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio (Legge sulla pianificazione del territorio, LPT) - Legge sulla pianificazione del territorio Art. 24 [1] Edifici e impianti a ubicazione vincolata [2] |
||||||
| In deroga all'articolo 22 capoverso 2 lettera a, possono essere rilasciate autorizzazioni per la costruzione o il cambiamento di destinazione di edifici o impianti, se: | ||||||
| la loro destinazione esige un'ubicazione fuori della zona edificabile; e | ||||||
| non vi si oppongono interessi preponderanti. | ||||||
| Il Consiglio federale può autorizzare risanamenti energetici che non sono disciplinati in un'altra base legale. [3] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 20 mar. 1998, in vigore dal 1° set. 2000 (RU 2000 2042; FF 1996 III 457). [2] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 29 set. 2023, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 640; FF 2018 6267). [3] Introdotto dalla cifra I della LF del 29 set. 2023, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 640; FF 2018 6267). | ||||||
|
RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 78 Protezione della natura e del paesaggio |
||||||
| La protezione della natura e del paesaggio compete ai Cantoni. | ||||||
| Nell'adempimento dei suoi compiti, la Confederazione prende in considerazione gli obiettivi della protezione della natura e del paesaggio. Ha cura dei paesaggi, dei siti caratteristici, dei luoghi storici nonché dei monumenti naturali e culturali; quando l'interesse pubblico lo richieda, li conserva integri. | ||||||
| Può sostenere gli sforzi volti a proteggere la natura e il paesaggio nonché, per contratto o per espropriazione, acquistare o salvaguardare opere d'importanza nazionale. | ||||||
| Emana prescrizioni a tutela della fauna e della flora e a salvaguardia dei loro spazi vitali nella loro molteplicità naturale. Protegge le specie minacciate di estinzione. | ||||||
| Le paludi e i paesaggi palustri di particolare bellezza e importanza nazionale sono protetti. Non vi si possono costruire impianti né procedere a modifiche del suolo. Sono eccettuate le installazioni che servono a preservare lo scopo protettivo o l'utilizzazione agricola già esistente. | ||||||
|
RS 451 LPN Legge federale del 1o luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN) Art. 23a |
||||||
| La protezione delle paludi di particolare bellezza e d'importanza nazionale è retta dagli articoli 18a, 18c e 18d. | ||||||
|
RS 451 LPN Legge federale del 1o luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN) Art. 23c |
||||||
| Lo scopo generale della protezione è la salvaguardia di quegli elementi naturali e culturali delle zone palustri che conferiscono loro particolare bellezza e importanza nazionale. Il Consiglio federale fissa scopi di protezione adeguati alle peculiarità delle zone palustri. | ||||||
| I Cantoni provvedono al concretamento e all'esecuzione degli scopi di protezione. Prendono per tempo i provvedimenti di protezione e manutenzione appropriati. Gli articoli 18a capoverso 3 e 18c si applicano per analogia. | ||||||
| Nei limiti dei crediti stanziati e sulla base di accordi di programma, la Confederazione accorda ai Cantoni indennità globali per provvedimenti di protezione e manutenzione. [1] | ||||||
| In casi eccezionali la Confederazione può accordare, mediante decisione formale, indennità a singoli progetti che richiedono una sua valutazione. [2] | ||||||
| L'importo delle indennità è determinato in funzione dell'efficacia dei provvedimenti. [3] | ||||||
| Le indennità sono accordate soltanto se i provvedimenti sono attuati in modo economico e competente. [4] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra II n. 7 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779; FF 2005 5349). [2] Introdotto dalla cifra II n. 7 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779; FF 2005 5349). [3] Introdotto dalla cifra II n. 7 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779; FF 2005 5349). [4] Introdotto dalla cifra II n. 7 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779; FF 2005 5349). | ||||||
|
RS 451.35 Ordinanza del 1° maggio 1996 sulla protezione delle zone palustri di particolare bellezza e di importanza nazionale (Ordinanza sulle zone palustri) - Ordinanza sulle zone palustri Art. 4 Obiettivi della protezione |
||||||
| In tutti gli oggetti: | ||||||
| il paesaggio è protetto dalle modifiche che danneggiano la bellezza o l'importanza nazionale delle zona palustre; | ||||||
| sono salvaguardati gli elementi e le strutture caratteristici delle zone palustri, segnatamente elementi geomorfologici, biotopi, elementi colturali, nonché le tradizionali costruzioni e strutture dell'insediamento; | ||||||
| si ha particolarmente riguardo delle piante e degli animali delle specie protette in virtù dell'articolo 20 dell'ordinanza del 16 gennaio 1991 [1] sulla protezione della natura e del paesaggio (OPN), nonché delle specie vegetali e animali minacciate e rare che figurano nelle Liste rosse pubblicate o approvate dall'UFAM [2]; | ||||||
| è favorita l'utilizzazione sostenibile, tipica delle paludi e delle zone palustri, affinché possa essere mantenuta nella misura del possibile. | ||||||
| La descrizione degli oggetti secondo l'articolo 2 capoverso 1 serve ai Cantoni come base vincolante per concretare gli scopi di protezione. [3] | ||||||
| [1] RS 451.1 [2] Nuova espr. giusta il n. I dell'O del 29 set. 2017, in vigore dal 1° nov. 2017 (RU 2017 5401). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo. [3] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 set. 2017, in vigore dal 1° nov. 2017 (RU 2017 5401). | ||||||
|
RS 451.35 Ordinanza del 1° maggio 1996 sulla protezione delle zone palustri di particolare bellezza e di importanza nazionale (Ordinanza sulle zone palustri) - Ordinanza sulle zone palustri Art. 4 Obiettivi della protezione |
||||||
| In tutti gli oggetti: | ||||||
| il paesaggio è protetto dalle modifiche che danneggiano la bellezza o l'importanza nazionale delle zona palustre; | ||||||
| sono salvaguardati gli elementi e le strutture caratteristici delle zone palustri, segnatamente elementi geomorfologici, biotopi, elementi colturali, nonché le tradizionali costruzioni e strutture dell'insediamento; | ||||||
| si ha particolarmente riguardo delle piante e degli animali delle specie protette in virtù dell'articolo 20 dell'ordinanza del 16 gennaio 1991 [1] sulla protezione della natura e del paesaggio (OPN), nonché delle specie vegetali e animali minacciate e rare che figurano nelle Liste rosse pubblicate o approvate dall'UFAM [2]; | ||||||
| è favorita l'utilizzazione sostenibile, tipica delle paludi e delle zone palustri, affinché possa essere mantenuta nella misura del possibile. | ||||||
| La descrizione degli oggetti secondo l'articolo 2 capoverso 1 serve ai Cantoni come base vincolante per concretare gli scopi di protezione. [3] | ||||||
| [1] RS 451.1 [2] Nuova espr. giusta il n. I dell'O del 29 set. 2017, in vigore dal 1° nov. 2017 (RU 2017 5401). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo. [3] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 set. 2017, in vigore dal 1° nov. 2017 (RU 2017 5401). | ||||||
|
RS 451 LPN Legge federale del 1o luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN) Art. 23d |
||||||
| Gli interventi volti a configurare o utilizzare le zone palustri sono ammissibili per quanto non contrari alla conservazione degli elementi tipici delle zone medesime. | ||||||
| Fermo restando il presupposto del capoverso 1, sono segnatamente ammissibili: | ||||||
| l'utilizzazione agricola e forestale; | ||||||
| la manutenzione e il rinnovo di costruzioni e impianti edificati lecitamente; | ||||||
| misure per proteggere l'uomo da catastrofi naturali; | ||||||
| gli impianti infrastrutturali occorrenti per l'applicazione delle lettere a a c. | ||||||
|
RS 451.35 Ordinanza del 1° maggio 1996 sulla protezione delle zone palustri di particolare bellezza e di importanza nazionale (Ordinanza sulle zone palustri) - Ordinanza sulle zone palustri Art. 5 Provvedimenti di protezione e di manutenzione |
||||||
| I Cantoni, dopo aver sentito gli interessati (art. 3 cpv. 1 e 2), prendono i provvedimenti di protezione e di manutenzione necessari per conseguire gli scopi di protezione. | ||||||
| Essi provvedono segnatamente affinché: | ||||||
| i piani e le prescrizioni che disciplinano l'utilizzazione ammissibile del suolo ai sensi della legislazione in materia di pianificazione del territorio siano conformi alla presente ordinanza; | ||||||
| siano designati i biotopi ai sensi dell'articolo 18 capoverso 1bis LPN che si trovano all'interno di una zona palustre; | ||||||
| la configurazione e l'utilizzazione ammissibili secondo l'articolo 23d capoverso 2 LPN non danneggino gli elementi caratteristici delle zone palustri; | ||||||
| costruzioni e impianti diversi da quelli relativi alla configurazione e all'utilizzazione disciplinati nella lettera c e che non servono né alla manutenzione dei biotopi, né al mantenimento dell'insediamento tipico, siano eretti o ingranditi soltanto se hanno un'importanza nazionale, sono di ubicazione strettamente vincolata e non contraddicono gli obiettivi della protezione; | ||||||
| l'utilizzazione turistica e l'utilizzazione a fini ricreativi siano in accordo con gli scopi della protezione; | ||||||
| laddove il ripristino dello stato originario giusta l'articolo 25b LPN non è possibile o è sproporzionato per il conseguimento degli scopi della protezione, si fornisca una sostituzione o una compensazione adeguate, in particolare creando, ingrandendo e rivitalizzando biotopi, rivalorizzando elementi e strutture caratteristiche delle zone palustri, migliorando lo sfruttamento sostenibile, tipico delle paludi e delle zone palustri o con provvedimenti di compensazione ecologica secondo l'articolo 15 OPN [2]. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. III dell'O del 19 giu. 2000, in vigore dal 1° ago. 2000 (RU 2000 1869). [2] RS 451.1 | ||||||
|
RS 451 LPN Legge federale del 1o luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN) Art. 23d |
||||||
| Gli interventi volti a configurare o utilizzare le zone palustri sono ammissibili per quanto non contrari alla conservazione degli elementi tipici delle zone medesime. | ||||||
| Fermo restando il presupposto del capoverso 1, sono segnatamente ammissibili: | ||||||
| l'utilizzazione agricola e forestale; | ||||||
| la manutenzione e il rinnovo di costruzioni e impianti edificati lecitamente; | ||||||
| misure per proteggere l'uomo da catastrofi naturali; | ||||||
| gli impianti infrastrutturali occorrenti per l'applicazione delle lettere a a c. | ||||||
|
RS 451 LPN Legge federale del 1o luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN) Art. 23d |
||||||
| Gli interventi volti a configurare o utilizzare le zone palustri sono ammissibili per quanto non contrari alla conservazione degli elementi tipici delle zone medesime. | ||||||
| Fermo restando il presupposto del capoverso 1, sono segnatamente ammissibili: | ||||||
| l'utilizzazione agricola e forestale; | ||||||
| la manutenzione e il rinnovo di costruzioni e impianti edificati lecitamente; | ||||||
| misure per proteggere l'uomo da catastrofi naturali; | ||||||
| gli impianti infrastrutturali occorrenti per l'applicazione delle lettere a a c. | ||||||
|
RS 451 LPN Legge federale del 1o luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN) Art. 23d |
||||||
| Gli interventi volti a configurare o utilizzare le zone palustri sono ammissibili per quanto non contrari alla conservazione degli elementi tipici delle zone medesime. | ||||||
| Fermo restando il presupposto del capoverso 1, sono segnatamente ammissibili: | ||||||
| l'utilizzazione agricola e forestale; | ||||||
| la manutenzione e il rinnovo di costruzioni e impianti edificati lecitamente; | ||||||
| misure per proteggere l'uomo da catastrofi naturali; | ||||||
| gli impianti infrastrutturali occorrenti per l'applicazione delle lettere a a c. | ||||||
|
RS 451 LPN Legge federale del 1o luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN) Art. 23d |
||||||
| Gli interventi volti a configurare o utilizzare le zone palustri sono ammissibili per quanto non contrari alla conservazione degli elementi tipici delle zone medesime. | ||||||
| Fermo restando il presupposto del capoverso 1, sono segnatamente ammissibili: | ||||||
| l'utilizzazione agricola e forestale; | ||||||
| la manutenzione e il rinnovo di costruzioni e impianti edificati lecitamente; | ||||||
| misure per proteggere l'uomo da catastrofi naturali; | ||||||
| gli impianti infrastrutturali occorrenti per l'applicazione delle lettere a a c. | ||||||
|
RS 451.35 Ordinanza del 1° maggio 1996 sulla protezione delle zone palustri di particolare bellezza e di importanza nazionale (Ordinanza sulle zone palustri) - Ordinanza sulle zone palustri Art. 5 Provvedimenti di protezione e di manutenzione |
||||||
| I Cantoni, dopo aver sentito gli interessati (art. 3 cpv. 1 e 2), prendono i provvedimenti di protezione e di manutenzione necessari per conseguire gli scopi di protezione. | ||||||
| Essi provvedono segnatamente affinché: | ||||||
| i piani e le prescrizioni che disciplinano l'utilizzazione ammissibile del suolo ai sensi della legislazione in materia di pianificazione del territorio siano conformi alla presente ordinanza; | ||||||
| siano designati i biotopi ai sensi dell'articolo 18 capoverso 1bis LPN che si trovano all'interno di una zona palustre; | ||||||
| la configurazione e l'utilizzazione ammissibili secondo l'articolo 23d capoverso 2 LPN non danneggino gli elementi caratteristici delle zone palustri; | ||||||
| costruzioni e impianti diversi da quelli relativi alla configurazione e all'utilizzazione disciplinati nella lettera c e che non servono né alla manutenzione dei biotopi, né al mantenimento dell'insediamento tipico, siano eretti o ingranditi soltanto se hanno un'importanza nazionale, sono di ubicazione strettamente vincolata e non contraddicono gli obiettivi della protezione; | ||||||
| l'utilizzazione turistica e l'utilizzazione a fini ricreativi siano in accordo con gli scopi della protezione; | ||||||
| laddove il ripristino dello stato originario giusta l'articolo 25b LPN non è possibile o è sproporzionato per il conseguimento degli scopi della protezione, si fornisca una sostituzione o una compensazione adeguate, in particolare creando, ingrandendo e rivitalizzando biotopi, rivalorizzando elementi e strutture caratteristiche delle zone palustri, migliorando lo sfruttamento sostenibile, tipico delle paludi e delle zone palustri o con provvedimenti di compensazione ecologica secondo l'articolo 15 OPN [2]. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. III dell'O del 19 giu. 2000, in vigore dal 1° ago. 2000 (RU 2000 1869). [2] RS 451.1 | ||||||
|
RS 451 LPN Legge federale del 1o luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN) Art. 23d |
||||||
| Gli interventi volti a configurare o utilizzare le zone palustri sono ammissibili per quanto non contrari alla conservazione degli elementi tipici delle zone medesime. | ||||||
| Fermo restando il presupposto del capoverso 1, sono segnatamente ammissibili: | ||||||
| l'utilizzazione agricola e forestale; | ||||||
| la manutenzione e il rinnovo di costruzioni e impianti edificati lecitamente; | ||||||
| misure per proteggere l'uomo da catastrofi naturali; | ||||||
| gli impianti infrastrutturali occorrenti per l'applicazione delle lettere a a c. | ||||||
|
RS 784.10 LTC Legge del 30 aprile 1997 sulle telecomunicazioni (LTC) Art. 1 Scopo |
||||||
| La presente legge ha lo scopo di offrire alla popolazione e all'economia una vasta gamma di servizi di telecomunicazione di qualità, competitivi su scala nazionale e internazionale, a prezzi convenienti. | ||||||
| La presente legge intende in particolare: | ||||||
| garantire a tutte le cerchie della popolazione in tutte le parti del Paese un servizio universale di telecomunicazione affidabile e a prezzi accessibili; | ||||||
| assicurare un traffico delle telecomunicazioni esente da interferenze e rispettoso dei diritti della personalità e della proprietà immateriale; | ||||||
| rendere possibile una concorrenza efficace nella fornitura dei servizi di telecomunicazione; | ||||||
| proteggere gli utenti di servizi di telecomunicazione dalla pubblicità sleale e dall'abuso di servizi a valore aggiunto; | ||||||
| proteggere i fanciulli e gli adolescenti dai pericoli derivanti dall'utilizzazione dei servizi di telecomunicazione. | ||||||
| [1] Introdotta dal n. I della LF del 24 mar. 2006 (RU 2007 921; FF 2003 6883). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2019, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU 2020 6159; FF 2017 5599). [2] Introdotta dal n. I della LF del 22 mar. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6159; FF 2017 5599). | ||||||
|
RS 784.10 LTC Legge del 30 aprile 1997 sulle telecomunicazioni (LTC) Art. 16 Portata del servizio universale [1] |
||||||
| I concessionari del servizio universale forniscono nella loro zona di concessione, tenendo conto dello stato attuale della tecnica e della domanda, una o più delle seguenti prestazioni: [2] | ||||||
| il servizio telefonico pubblico, ossia la trasmissione della voce in tempo reale mediante telecomunicazione, compresa la trasmissione di dati a velocità compatibili con le vie di trasmissione della voce, nonché il collegamento e i servizi supplementari; | ||||||
| l'accesso ai servizi d'emergenza; | ||||||
| un numero sufficiente di telefoni pubblici a pagamento; | ||||||
| l'accesso agli elenchi svizzeri degli abbonati al servizio telefonico pubblico; il Consiglio federale può prevedere che il concessionario del servizio universale tenga un elenco di tutti i clienti di prestazioni del servizio universale (elenco universale); | ||||||
| ... [7] | ||||||
| Le prestazioni attinenti al servizio universale devono essere proposte in modo da poter essere fruite dai disabili a condizioni che dal profilo qualitativo, quantitativo ed economico siano comparabili a quelle offerte ai non disabili. A tal fine il concessionario del servizio universale provvede segnatamente a: | ||||||
| conformare i telefoni pubblici alle esigenze dei disabili sensoriali e di quelli con mobilità ridotta; | ||||||
| mettere a disposizione degli audiolesi un servizio di trasmissione e di commutazione dei messaggi; | ||||||
| mettere a disposizione degli ipovedenti un servizio d'informazione e di trasmissione. [8] | ||||||
| Il Consiglio federale disciplina i dettagli. Può prevedere speciali disposizioni per i collegamenti fuori delle località. Può delegare queste mansioni al Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC). [9] | ||||||
| Il Consiglio federale adegua periodicamente le prestazioni del servizio universale alle esigenze sociali ed economiche e allo stato della tecnica. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 2006, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2007 921; FF 2003 6883). [2] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 2006, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2007 921; FF 2003 6883). [3] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6159; FF 2017 5599). [4] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 2006, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2007 921; FF 2003 6883). [5] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6159; FF 2017 5599). [6] Abrogata dall'all. n. 5 della L del 13 dic. 2002 sui disabili, con effetto dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4487; FF 2001 1477). [7] Questo elenco non è più aggiornato. Vedi ora: il cpv. 3 nonché l'art. 15 dell'O del 9 mar. 2007 sui servizi di telecomunicazione (RS 784.101.1). [8] Introdotto dall'all. n. 5 della L del 13 dic. 2002 sui disabili, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4487; FF 2001 1477). [9] Nuovo testo del per. giusta il n. I della LF del 22 mar. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6159; FF 2017 5599). | ||||||
|
RS 784.101.1 OST Ordinanza del 9 marzo 2007 sui servizi di telecomunicazione (OST) Art. 19 [1] Riduzione della portata della prestazione |
||||||
| Se, per motivi tecnici o economici, il collegamento non permette di fornire il servizio di accesso a Internet di cui all'articolo 15 capoverso 1 lettera d, in casi eccezionali il concessionario del servizio universale può ridurre la portata della prestazione di tale servizio. | ||||||
| In caso di partecipazione finanziaria del cliente secondo l'articolo 18 capoverso 2, la portata della prestazione non può essere ridotta. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 16 dic. 2022, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2022 849). | ||||||
|
RS 451 LPN Legge federale del 1o luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN) Art. 23d |
||||||
| Gli interventi volti a configurare o utilizzare le zone palustri sono ammissibili per quanto non contrari alla conservazione degli elementi tipici delle zone medesime. | ||||||
| Fermo restando il presupposto del capoverso 1, sono segnatamente ammissibili: | ||||||
| l'utilizzazione agricola e forestale; | ||||||
| la manutenzione e il rinnovo di costruzioni e impianti edificati lecitamente; | ||||||
| misure per proteggere l'uomo da catastrofi naturali; | ||||||
| gli impianti infrastrutturali occorrenti per l'applicazione delle lettere a a c. | ||||||
|
RS 451 LPN Legge federale del 1o luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN) Art. 23d |
||||||
| Gli interventi volti a configurare o utilizzare le zone palustri sono ammissibili per quanto non contrari alla conservazione degli elementi tipici delle zone medesime. | ||||||
| Fermo restando il presupposto del capoverso 1, sono segnatamente ammissibili: | ||||||
| l'utilizzazione agricola e forestale; | ||||||
| la manutenzione e il rinnovo di costruzioni e impianti edificati lecitamente; | ||||||
| misure per proteggere l'uomo da catastrofi naturali; | ||||||
| gli impianti infrastrutturali occorrenti per l'applicazione delle lettere a a c. | ||||||
|
RS 700 LPT Legge federale del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio (Legge sulla pianificazione del territorio, LPT) - Legge sulla pianificazione del territorio Art. 22 Autorizzazione edilizia |
||||||
| Edifici o impianti possono essere costruiti o trasformati solo con l'autorizzazione dell'autorità. | ||||||
| L'autorizzazione è rilasciata solo se: | ||||||
| gli edifici o gli impianti sono conformi alla funzione prevista per la zona d'utilizzazione; e | ||||||
| il fondo è urbanizzato. | ||||||
| Sono riservate le altre condizioni previste dal diritto federale e cantonale. | ||||||
|
RS 700 LPT Legge federale del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio (Legge sulla pianificazione del territorio, LPT) - Legge sulla pianificazione del territorio Art. 19 Urbanizzazione |
||||||
| Un fondo è urbanizzato se, ai fini della prevista utilizzazione, vi è accesso sufficiente e le necessarie condotte d'acqua, d'energia e d'evacuazione dei liquami arrivano così vicine da rendere possibile un raccordo senza dispendio rilevante. | ||||||
| L'ente pubblico urbanizza le zone edificabili entro i termini previsti dal programma di urbanizzazione; se necessario, può scaglionare l'urbanizzazione. Il diritto cantonale disciplina i contributi dei proprietari fondiari. [1] | ||||||
| Se l'ente pubblico non urbanizza le zone edificabili nei termini previsti, deve permettere ai proprietari fondiari di provvedere da sé all'urbanizzazione dei fondi secondo i piani approvati dall'ente pubblico oppure di anticipare le spese d'urbanizzazione giusta il diritto cantonale. [2] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° mag. 2014 (RU 2014 899; FF 2010 931). [2] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 6 ott. 1995, in vigore dal 1° apr. 1996 (RU 1996 965; FF 1994 III 971). | ||||||
|
RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 92 Poste e telecomunicazioni |
||||||
| Il settore delle poste e delle telecomunicazioni compete alla Confederazione. | ||||||
| La Confederazione provvede affinché in tutte le regioni del Paese vi siano servizi postali e di telecomunicazione di base sufficienti e a prezzo ragionevole. Le tariffe sono stabilite secondo principi unitari. | ||||||
|
RS 784.10 LTC Legge del 30 aprile 1997 sulle telecomunicazioni (LTC) Art. 16 Portata del servizio universale [1] |
||||||
| I concessionari del servizio universale forniscono nella loro zona di concessione, tenendo conto dello stato attuale della tecnica e della domanda, una o più delle seguenti prestazioni: [2] | ||||||
| il servizio telefonico pubblico, ossia la trasmissione della voce in tempo reale mediante telecomunicazione, compresa la trasmissione di dati a velocità compatibili con le vie di trasmissione della voce, nonché il collegamento e i servizi supplementari; | ||||||
| l'accesso ai servizi d'emergenza; | ||||||
| un numero sufficiente di telefoni pubblici a pagamento; | ||||||
| l'accesso agli elenchi svizzeri degli abbonati al servizio telefonico pubblico; il Consiglio federale può prevedere che il concessionario del servizio universale tenga un elenco di tutti i clienti di prestazioni del servizio universale (elenco universale); | ||||||
| ... [7] | ||||||
| Le prestazioni attinenti al servizio universale devono essere proposte in modo da poter essere fruite dai disabili a condizioni che dal profilo qualitativo, quantitativo ed economico siano comparabili a quelle offerte ai non disabili. A tal fine il concessionario del servizio universale provvede segnatamente a: | ||||||
| conformare i telefoni pubblici alle esigenze dei disabili sensoriali e di quelli con mobilità ridotta; | ||||||
| mettere a disposizione degli audiolesi un servizio di trasmissione e di commutazione dei messaggi; | ||||||
| mettere a disposizione degli ipovedenti un servizio d'informazione e di trasmissione. [8] | ||||||
| Il Consiglio federale disciplina i dettagli. Può prevedere speciali disposizioni per i collegamenti fuori delle località. Può delegare queste mansioni al Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC). [9] | ||||||
| Il Consiglio federale adegua periodicamente le prestazioni del servizio universale alle esigenze sociali ed economiche e allo stato della tecnica. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 2006, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2007 921; FF 2003 6883). [2] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 2006, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2007 921; FF 2003 6883). [3] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6159; FF 2017 5599). [4] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 2006, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2007 921; FF 2003 6883). [5] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6159; FF 2017 5599). [6] Abrogata dall'all. n. 5 della L del 13 dic. 2002 sui disabili, con effetto dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4487; FF 2001 1477). [7] Questo elenco non è più aggiornato. Vedi ora: il cpv. 3 nonché l'art. 15 dell'O del 9 mar. 2007 sui servizi di telecomunicazione (RS 784.101.1). [8] Introdotto dall'all. n. 5 della L del 13 dic. 2002 sui disabili, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4487; FF 2001 1477). [9] Nuovo testo del per. giusta il n. I della LF del 22 mar. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6159; FF 2017 5599). | ||||||
|
RS 784.101.1 OST Ordinanza del 9 marzo 2007 sui servizi di telecomunicazione (OST) Art. 20 [1] Idoneità e modalità di messa a disposizione |
||||||
| Il concessionario del servizio universale decide entro un termine di 45 giorni dal ricevimento della domanda se mettere a disposizione il collegamento ai sensi dell'articolo 16. Se intende rinunciare alla stipula di un contratto ai sensi dell'articolo 14a, esamina l'esistenza di un collegamento gestito da un altro fornitore e, all'occorrenza, verifica se tale fornitore possa mettere a disposizione un'offerta comparabile ai sensi dell'articolo 14b. Il fornitore sollecitato è tenuto a rispondere alla domanda del concessionario del servizio universale entro 15 giorni. | ||||||
| Se la messa a disposizione del collegamento ai sensi dell'articolo 16 genera costi superiori a quelli di cui all'articolo 18 capoverso 2, il concessionario del servizio universale deve fornire gratuitamente un preventivo alla persona interessata entro 90 giorni dopo aver ricevuto le informazioni richieste; la tecnologia utilizzata deve essere precisata. | ||||||
| Il concessionario del servizio universale deve mettere a disposizione il servizio entro 12 mesi dalla stipula del contratto. Se non è necessario alcun lavoro del genio civile, il termine è di sei mesi. | ||||||
| In caso di disaccordo in merito all'importo dei costi aggiuntivi, l'UFCOM può avvalersi della collaborazione di un perito indipendente, a spese della persona interessata, per procedere alla verifica. In caso di abuso manifesto da parte del concessionario del servizio universale, le spese della perizia sono a suo carico. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 16 dic. 2022, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2022 849). | ||||||
|
RS 784.101.1 OST Ordinanza del 9 marzo 2007 sui servizi di telecomunicazione (OST) Art. 22 [1] Limiti massimi di prezzo |
||||||
| Vigono i seguenti limiti massimi di prezzo (IVA esclusa): | ||||||
| servizio telefonico pubblico con un solo numero (art. 15 cpv. 1 lett. a) e una o due iscrizioni nell'elenco (art. 15 cpv. 1 lett. c), incluso il collegamento (art. 16): 23,45 franchi al mese; | ||||||
| servizio di accesso a Internet:con una velocità di trasmissione specificata di 10/1 Mbit/s (art. 15 cpv. 1 lett. d n. 1), incluso il collegamento (art. 16): 45 franchi al mese,con una velocità di trasmissione specificata di 80/8 Mbit/s (art. 15 cpv. 1 lett d n. 2), incluso il collegamento (art. 16): 60 franchi al mese; | ||||||
| con una velocità di trasmissione specificata di 10/1 Mbit/s (art. 15 cpv. 1 lett. d n. 1), incluso il collegamento (art. 16): 45 franchi al mese, | ||||||
| con una velocità di trasmissione specificata di 80/8 Mbit/s (art. 15 cpv. 1 lett d n. 2), incluso il collegamento (art. 16): 60 franchi al mese; | ||||||
| servizio telefonico pubblico con un solo numero (art. 15 cpv. 1 lett. a), una o due iscrizioni nell'elenco (art. 15 cpv. 1 lett. c) e un servizio di accesso a Internet:con una velocità di trasmissione specificata di 10/1 Mbit/s (art. 15 cpv. 1 lett. d n. 1), incluso il collegamento (art. 16): 50 franchi al mese,con velocità di trasmissione specificata di 80/8 Mbit/s (art. 15 cpv. 1 lett. d n. 2), incluso il collegamento (art. 16): 65 franchi al mese; | ||||||
| con una velocità di trasmissione specificata di 10/1 Mbit/s (art. 15 cpv. 1 lett. d n. 1), incluso il collegamento (art. 16): 50 franchi al mese, | ||||||
| con velocità di trasmissione specificata di 80/8 Mbit/s (art. 15 cpv. 1 lett. d n. 2), incluso il collegamento (art. 16): 65 franchi al mese; | ||||||
| fornitura delle prestazioni di cui alle lettere a-c: una tassa unica di 40 franchi al momento della stipula del contratto; il passaggio a un'altra delle prestazioni summenzionate deve essere gratuito; | ||||||
| comunicazioni nazionali stabilite nel quadro del servizio telefonico pubblico (art. 15 cpv. 1 lett. a) verso collegamenti fissi, fatturate al secondo e arrotondate ai successivi 10 centesimi: 7,5 centesimi al minuto; | ||||||
| utilizzazione del servizio di trascrizione (art. 15 cpv. 1 lett. e n. 1), fatturato al secondo e arrotondato ai successivi 10 centesimi: 3,4 centesimi al minuto. | ||||||
| Il concessionario del servizio universale notifica all'UFCOM tutti i cambiamenti delle sue tariffe almeno 30 giorni prima della loro introduzione. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 16 dic. 2022, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2022 849). | ||||||
|
RS 784.101.1 OST Ordinanza del 9 marzo 2007 sui servizi di telecomunicazione (OST) Art. 20 [1] Idoneità e modalità di messa a disposizione |
||||||
| Il concessionario del servizio universale decide entro un termine di 45 giorni dal ricevimento della domanda se mettere a disposizione il collegamento ai sensi dell'articolo 16. Se intende rinunciare alla stipula di un contratto ai sensi dell'articolo 14a, esamina l'esistenza di un collegamento gestito da un altro fornitore e, all'occorrenza, verifica se tale fornitore possa mettere a disposizione un'offerta comparabile ai sensi dell'articolo 14b. Il fornitore sollecitato è tenuto a rispondere alla domanda del concessionario del servizio universale entro 15 giorni. | ||||||
| Se la messa a disposizione del collegamento ai sensi dell'articolo 16 genera costi superiori a quelli di cui all'articolo 18 capoverso 2, il concessionario del servizio universale deve fornire gratuitamente un preventivo alla persona interessata entro 90 giorni dopo aver ricevuto le informazioni richieste; la tecnologia utilizzata deve essere precisata. | ||||||
| Il concessionario del servizio universale deve mettere a disposizione il servizio entro 12 mesi dalla stipula del contratto. Se non è necessario alcun lavoro del genio civile, il termine è di sei mesi. | ||||||
| In caso di disaccordo in merito all'importo dei costi aggiuntivi, l'UFCOM può avvalersi della collaborazione di un perito indipendente, a spese della persona interessata, per procedere alla verifica. In caso di abuso manifesto da parte del concessionario del servizio universale, le spese della perizia sono a suo carico. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 16 dic. 2022, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2022 849). | ||||||
|
RS 451 LPN Legge federale del 1o luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN) Art. 23d |
||||||
| Gli interventi volti a configurare o utilizzare le zone palustri sono ammissibili per quanto non contrari alla conservazione degli elementi tipici delle zone medesime. | ||||||
| Fermo restando il presupposto del capoverso 1, sono segnatamente ammissibili: | ||||||
| l'utilizzazione agricola e forestale; | ||||||
| la manutenzione e il rinnovo di costruzioni e impianti edificati lecitamente; | ||||||
| misure per proteggere l'uomo da catastrofi naturali; | ||||||
| gli impianti infrastrutturali occorrenti per l'applicazione delle lettere a a c. | ||||||
|
RS 451 LPN Legge federale del 1o luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN) Art. 23d |
||||||
| Gli interventi volti a configurare o utilizzare le zone palustri sono ammissibili per quanto non contrari alla conservazione degli elementi tipici delle zone medesime. | ||||||
| Fermo restando il presupposto del capoverso 1, sono segnatamente ammissibili: | ||||||
| l'utilizzazione agricola e forestale; | ||||||
| la manutenzione e il rinnovo di costruzioni e impianti edificati lecitamente; | ||||||
| misure per proteggere l'uomo da catastrofi naturali; | ||||||
| gli impianti infrastrutturali occorrenti per l'applicazione delle lettere a a c. | ||||||
|
RS 451 LPN Legge federale del 1o luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN) Art. 23d |
||||||
| Gli interventi volti a configurare o utilizzare le zone palustri sono ammissibili per quanto non contrari alla conservazione degli elementi tipici delle zone medesime. | ||||||
| Fermo restando il presupposto del capoverso 1, sono segnatamente ammissibili: | ||||||
| l'utilizzazione agricola e forestale; | ||||||
| la manutenzione e il rinnovo di costruzioni e impianti edificati lecitamente; | ||||||
| misure per proteggere l'uomo da catastrofi naturali; | ||||||
| gli impianti infrastrutturali occorrenti per l'applicazione delle lettere a a c. | ||||||
|
RS 451.35 Ordinanza del 1° maggio 1996 sulla protezione delle zone palustri di particolare bellezza e di importanza nazionale (Ordinanza sulle zone palustri) - Ordinanza sulle zone palustri Art. 5 Provvedimenti di protezione e di manutenzione |
||||||
| I Cantoni, dopo aver sentito gli interessati (art. 3 cpv. 1 e 2), prendono i provvedimenti di protezione e di manutenzione necessari per conseguire gli scopi di protezione. | ||||||
| Essi provvedono segnatamente affinché: | ||||||
| i piani e le prescrizioni che disciplinano l'utilizzazione ammissibile del suolo ai sensi della legislazione in materia di pianificazione del territorio siano conformi alla presente ordinanza; | ||||||
| siano designati i biotopi ai sensi dell'articolo 18 capoverso 1bis LPN che si trovano all'interno di una zona palustre; | ||||||
| la configurazione e l'utilizzazione ammissibili secondo l'articolo 23d capoverso 2 LPN non danneggino gli elementi caratteristici delle zone palustri; | ||||||
| costruzioni e impianti diversi da quelli relativi alla configurazione e all'utilizzazione disciplinati nella lettera c e che non servono né alla manutenzione dei biotopi, né al mantenimento dell'insediamento tipico, siano eretti o ingranditi soltanto se hanno un'importanza nazionale, sono di ubicazione strettamente vincolata e non contraddicono gli obiettivi della protezione; | ||||||
| l'utilizzazione turistica e l'utilizzazione a fini ricreativi siano in accordo con gli scopi della protezione; | ||||||
| laddove il ripristino dello stato originario giusta l'articolo 25b LPN non è possibile o è sproporzionato per il conseguimento degli scopi della protezione, si fornisca una sostituzione o una compensazione adeguate, in particolare creando, ingrandendo e rivitalizzando biotopi, rivalorizzando elementi e strutture caratteristiche delle zone palustri, migliorando lo sfruttamento sostenibile, tipico delle paludi e delle zone palustri o con provvedimenti di compensazione ecologica secondo l'articolo 15 OPN [2]. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. III dell'O del 19 giu. 2000, in vigore dal 1° ago. 2000 (RU 2000 1869). [2] RS 451.1 | ||||||
|
RS 451 LPN Legge federale del 1o luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN) Art. 23d |
||||||
| Gli interventi volti a configurare o utilizzare le zone palustri sono ammissibili per quanto non contrari alla conservazione degli elementi tipici delle zone medesime. | ||||||
| Fermo restando il presupposto del capoverso 1, sono segnatamente ammissibili: | ||||||
| l'utilizzazione agricola e forestale; | ||||||
| la manutenzione e il rinnovo di costruzioni e impianti edificati lecitamente; | ||||||
| misure per proteggere l'uomo da catastrofi naturali; | ||||||
| gli impianti infrastrutturali occorrenti per l'applicazione delle lettere a a c. | ||||||
|
RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 78 Protezione della natura e del paesaggio |
||||||
| La protezione della natura e del paesaggio compete ai Cantoni. | ||||||
| Nell'adempimento dei suoi compiti, la Confederazione prende in considerazione gli obiettivi della protezione della natura e del paesaggio. Ha cura dei paesaggi, dei siti caratteristici, dei luoghi storici nonché dei monumenti naturali e culturali; quando l'interesse pubblico lo richieda, li conserva integri. | ||||||
| Può sostenere gli sforzi volti a proteggere la natura e il paesaggio nonché, per contratto o per espropriazione, acquistare o salvaguardare opere d'importanza nazionale. | ||||||
| Emana prescrizioni a tutela della fauna e della flora e a salvaguardia dei loro spazi vitali nella loro molteplicità naturale. Protegge le specie minacciate di estinzione. | ||||||
| Le paludi e i paesaggi palustri di particolare bellezza e importanza nazionale sono protetti. Non vi si possono costruire impianti né procedere a modifiche del suolo. Sono eccettuate le installazioni che servono a preservare lo scopo protettivo o l'utilizzazione agricola già esistente. | ||||||
|
RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 78 Protezione della natura e del paesaggio |
||||||
| La protezione della natura e del paesaggio compete ai Cantoni. | ||||||
| Nell'adempimento dei suoi compiti, la Confederazione prende in considerazione gli obiettivi della protezione della natura e del paesaggio. Ha cura dei paesaggi, dei siti caratteristici, dei luoghi storici nonché dei monumenti naturali e culturali; quando l'interesse pubblico lo richieda, li conserva integri. | ||||||
| Può sostenere gli sforzi volti a proteggere la natura e il paesaggio nonché, per contratto o per espropriazione, acquistare o salvaguardare opere d'importanza nazionale. | ||||||
| Emana prescrizioni a tutela della fauna e della flora e a salvaguardia dei loro spazi vitali nella loro molteplicità naturale. Protegge le specie minacciate di estinzione. | ||||||
| Le paludi e i paesaggi palustri di particolare bellezza e importanza nazionale sono protetti. Non vi si possono costruire impianti né procedere a modifiche del suolo. Sono eccettuate le installazioni che servono a preservare lo scopo protettivo o l'utilizzazione agricola già esistente. | ||||||
|
RS 451.35 Ordinanza del 1° maggio 1996 sulla protezione delle zone palustri di particolare bellezza e di importanza nazionale (Ordinanza sulle zone palustri) - Ordinanza sulle zone palustri Art. 5 Provvedimenti di protezione e di manutenzione |
||||||
| I Cantoni, dopo aver sentito gli interessati (art. 3 cpv. 1 e 2), prendono i provvedimenti di protezione e di manutenzione necessari per conseguire gli scopi di protezione. | ||||||
| Essi provvedono segnatamente affinché: | ||||||
| i piani e le prescrizioni che disciplinano l'utilizzazione ammissibile del suolo ai sensi della legislazione in materia di pianificazione del territorio siano conformi alla presente ordinanza; | ||||||
| siano designati i biotopi ai sensi dell'articolo 18 capoverso 1bis LPN che si trovano all'interno di una zona palustre; | ||||||
| la configurazione e l'utilizzazione ammissibili secondo l'articolo 23d capoverso 2 LPN non danneggino gli elementi caratteristici delle zone palustri; | ||||||
| costruzioni e impianti diversi da quelli relativi alla configurazione e all'utilizzazione disciplinati nella lettera c e che non servono né alla manutenzione dei biotopi, né al mantenimento dell'insediamento tipico, siano eretti o ingranditi soltanto se hanno un'importanza nazionale, sono di ubicazione strettamente vincolata e non contraddicono gli obiettivi della protezione; | ||||||
| l'utilizzazione turistica e l'utilizzazione a fini ricreativi siano in accordo con gli scopi della protezione; | ||||||
| laddove il ripristino dello stato originario giusta l'articolo 25b LPN non è possibile o è sproporzionato per il conseguimento degli scopi della protezione, si fornisca una sostituzione o una compensazione adeguate, in particolare creando, ingrandendo e rivitalizzando biotopi, rivalorizzando elementi e strutture caratteristiche delle zone palustri, migliorando lo sfruttamento sostenibile, tipico delle paludi e delle zone palustri o con provvedimenti di compensazione ecologica secondo l'articolo 15 OPN [2]. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. III dell'O del 19 giu. 2000, in vigore dal 1° ago. 2000 (RU 2000 1869). [2] RS 451.1 | ||||||
|
RS 451.35 Ordinanza del 1° maggio 1996 sulla protezione delle zone palustri di particolare bellezza e di importanza nazionale (Ordinanza sulle zone palustri) - Ordinanza sulle zone palustri Art. 5 Provvedimenti di protezione e di manutenzione |
||||||
| I Cantoni, dopo aver sentito gli interessati (art. 3 cpv. 1 e 2), prendono i provvedimenti di protezione e di manutenzione necessari per conseguire gli scopi di protezione. | ||||||
| Essi provvedono segnatamente affinché: | ||||||
| i piani e le prescrizioni che disciplinano l'utilizzazione ammissibile del suolo ai sensi della legislazione in materia di pianificazione del territorio siano conformi alla presente ordinanza; | ||||||
| siano designati i biotopi ai sensi dell'articolo 18 capoverso 1bis LPN che si trovano all'interno di una zona palustre; | ||||||
| la configurazione e l'utilizzazione ammissibili secondo l'articolo 23d capoverso 2 LPN non danneggino gli elementi caratteristici delle zone palustri; | ||||||
| costruzioni e impianti diversi da quelli relativi alla configurazione e all'utilizzazione disciplinati nella lettera c e che non servono né alla manutenzione dei biotopi, né al mantenimento dell'insediamento tipico, siano eretti o ingranditi soltanto se hanno un'importanza nazionale, sono di ubicazione strettamente vincolata e non contraddicono gli obiettivi della protezione; | ||||||
| l'utilizzazione turistica e l'utilizzazione a fini ricreativi siano in accordo con gli scopi della protezione; | ||||||
| laddove il ripristino dello stato originario giusta l'articolo 25b LPN non è possibile o è sproporzionato per il conseguimento degli scopi della protezione, si fornisca una sostituzione o una compensazione adeguate, in particolare creando, ingrandendo e rivitalizzando biotopi, rivalorizzando elementi e strutture caratteristiche delle zone palustri, migliorando lo sfruttamento sostenibile, tipico delle paludi e delle zone palustri o con provvedimenti di compensazione ecologica secondo l'articolo 15 OPN [2]. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. III dell'O del 19 giu. 2000, in vigore dal 1° ago. 2000 (RU 2000 1869). [2] RS 451.1 | ||||||
|
RS 451 LPN Legge federale del 1o luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN) Art. 23d |
||||||
| Gli interventi volti a configurare o utilizzare le zone palustri sono ammissibili per quanto non contrari alla conservazione degli elementi tipici delle zone medesime. | ||||||
| Fermo restando il presupposto del capoverso 1, sono segnatamente ammissibili: | ||||||
| l'utilizzazione agricola e forestale; | ||||||
| la manutenzione e il rinnovo di costruzioni e impianti edificati lecitamente; | ||||||
| misure per proteggere l'uomo da catastrofi naturali; | ||||||
| gli impianti infrastrutturali occorrenti per l'applicazione delle lettere a a c. | ||||||
|
RS 451.35 Ordinanza del 1° maggio 1996 sulla protezione delle zone palustri di particolare bellezza e di importanza nazionale (Ordinanza sulle zone palustri) - Ordinanza sulle zone palustri Art. 5 Provvedimenti di protezione e di manutenzione |
||||||
| I Cantoni, dopo aver sentito gli interessati (art. 3 cpv. 1 e 2), prendono i provvedimenti di protezione e di manutenzione necessari per conseguire gli scopi di protezione. | ||||||
| Essi provvedono segnatamente affinché: | ||||||
| i piani e le prescrizioni che disciplinano l'utilizzazione ammissibile del suolo ai sensi della legislazione in materia di pianificazione del territorio siano conformi alla presente ordinanza; | ||||||
| siano designati i biotopi ai sensi dell'articolo 18 capoverso 1bis LPN che si trovano all'interno di una zona palustre; | ||||||
| la configurazione e l'utilizzazione ammissibili secondo l'articolo 23d capoverso 2 LPN non danneggino gli elementi caratteristici delle zone palustri; | ||||||
| costruzioni e impianti diversi da quelli relativi alla configurazione e all'utilizzazione disciplinati nella lettera c e che non servono né alla manutenzione dei biotopi, né al mantenimento dell'insediamento tipico, siano eretti o ingranditi soltanto se hanno un'importanza nazionale, sono di ubicazione strettamente vincolata e non contraddicono gli obiettivi della protezione; | ||||||
| l'utilizzazione turistica e l'utilizzazione a fini ricreativi siano in accordo con gli scopi della protezione; | ||||||
| laddove il ripristino dello stato originario giusta l'articolo 25b LPN non è possibile o è sproporzionato per il conseguimento degli scopi della protezione, si fornisca una sostituzione o una compensazione adeguate, in particolare creando, ingrandendo e rivitalizzando biotopi, rivalorizzando elementi e strutture caratteristiche delle zone palustri, migliorando lo sfruttamento sostenibile, tipico delle paludi e delle zone palustri o con provvedimenti di compensazione ecologica secondo l'articolo 15 OPN [2]. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. III dell'O del 19 giu. 2000, in vigore dal 1° ago. 2000 (RU 2000 1869). [2] RS 451.1 | ||||||
|
RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 78 Protezione della natura e del paesaggio |
||||||
| La protezione della natura e del paesaggio compete ai Cantoni. | ||||||
| Nell'adempimento dei suoi compiti, la Confederazione prende in considerazione gli obiettivi della protezione della natura e del paesaggio. Ha cura dei paesaggi, dei siti caratteristici, dei luoghi storici nonché dei monumenti naturali e culturali; quando l'interesse pubblico lo richieda, li conserva integri. | ||||||
| Può sostenere gli sforzi volti a proteggere la natura e il paesaggio nonché, per contratto o per espropriazione, acquistare o salvaguardare opere d'importanza nazionale. | ||||||
| Emana prescrizioni a tutela della fauna e della flora e a salvaguardia dei loro spazi vitali nella loro molteplicità naturale. Protegge le specie minacciate di estinzione. | ||||||
| Le paludi e i paesaggi palustri di particolare bellezza e importanza nazionale sono protetti. Non vi si possono costruire impianti né procedere a modifiche del suolo. Sono eccettuate le installazioni che servono a preservare lo scopo protettivo o l'utilizzazione agricola già esistente. | ||||||
|
RS 451.32 Ordinanza del 21 gennaio 1991 concernente la protezione delle torbiere alte e delle torbiere di transizione di importanza nazionale (Ordinanza sulle torbiere alte) - Ordinanza sulle torbiere alte Art. 5 Provvedimenti di protezione e di manutenzione |
||||||
| I Cantoni, dopo aver sentito il parere dei proprietari fondiari e dei gestori, adottano adeguati provvedimenti di protezione e di manutenzione per conservare intatti gli oggetti. In particolare vigilano affinché: | ||||||
| i piani e le prescrizioni che regolano le modalità di utilizzazione del suolo, ai sensi della legislazione in materia di sistemazione del territorio, siano conformi alla presente ordinanza; | ||||||
| siano vietati gli impianti o le costruzioni e qualsiasi modificazione del terreno, in particolare mediante l'estrazione della torba, l'aratura del suolo paludoso e l'apporto di sostanze o preparati ai sensi dell'ordinanza del 5 giugno 2015 [2] sui prodotti chimici o di biocidi ai sensi dell'ordinanza del 18 maggio 2005 [3] sui biocidi; fanno eccezione, fatta salva la lettera c, unicamente le costruzioni, istallazioni e modificazioni di terreno destinate a preservare la finalità della protezione; | ||||||
| le istallazioni o costruzioni adibite alla gestione agricola e qualsiasi modificazione di terreno per tale scopo siano autorizzate se non contrastano con la finalità della protezione; | ||||||
| siano smantellate le istallazioni o costruzioni edificate dopo il 1° giugno 1983 e ricostituito il terreno modificato dopo tale data, a spese del responsabile, qualora dette opere o modifiche siano in contrasto con la finalità della protezione e non abbiano ottenuto un'autorizzazione passata in giudicato sulla base di zone di utilizzazione conformi alla legge federale del 22 giugno 1979 [5] sulla pianificazione del territorio; se non è possibile ristabilire le condizioni del 1° giugno 1983, occorre provvedere a una sostituzione o a una compensazione adeguate. | ||||||
| sia mantenuto e all'occorrenza migliorato, il regime idrico locale ove favorisse la rigenerazione della torbiera; | ||||||
| la gestione forestale venga orientata nel senso della finalità perseguita dalla protezione; | ||||||
| venga eliminata la sterpaglia e conservata la caratteristica della vegetazione acquitrinosa, se necessario tramite una gestione adeguata; | ||||||
| i fossati siano mantenuti correttamente e con particolare attenzione sempre che compatibili con la finalità della protezione; | ||||||
| le torbiere siano protette contro i danni causati dai calpestamenti; | ||||||
| l'esercizio a fini turistici e ricreativi sia subordinato alla finalità della protezione. | ||||||
| Le disposizioni del capoverso 1 sono applicabili anche alle zone cuscinetto sempre che la finalità perseguita dalla protezione lo esiga. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. 1 dell'all. 6 all'O del 5 giu. 2015 sui prodotti chimici, in vigore dal 1° lug. 2015 (RU 2015 1903). [2] RS 813.11 [3] RS 813.12 [4] Nuovo testo giusta la cifra II n. 3 dell'O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 225). [5] RS 700 | ||||||
|
RS 451.33 Ordinanza del 7 settembre 1994 sulla protezione delle paludi d'importanza nazionale (Ordinanza sulle paludi) - Ordinanza sulle paludi Art. 5 Provvedimenti di protezione e di manutenzione |
||||||
| I Cantoni, dopo aver sentito gli interessati (art. 3 cpv. 1 e 2), adottano adeguati provvedimenti di protezione e di manutenzione per conservare intatti gli oggetti, rivolgendo attenzione particolare alla conservazione e all'incremento di un'utilizzazione agricola adatta. | ||||||
| I Cantoni vigilano in particolare affinché: | ||||||
| i piani e le prescrizioni che regolano le modalità di utilizzazione del suolo, ai sensi della legislazione in materia di pianificazione del territorio, siano conformi alla presente ordinanza; | ||||||
| siano vietati gli impianti o le costruzioni e qualsiasi modificazione del terreno, in particolare prosciugamenti, l'aratura del suolo paludoso e l'apporto di sostanze o preparati ai sensi dell'ordinanza del 5 giugno 2015 [2] sui prodotti chimici o di biocidi ai sensi dell'ordinanza del 18 maggio 2005 [3] sui biocidi; fanno eccezione, fatte salve le lettere d ed e, unicamente le costruzioni, gli impianti e le modificazioni del terreno destinati a preservare la finalità della protezione; | ||||||
| la manutenzione e la riattazione di costruzioni ed impianti edificati lecitamente non compromettano ulteriormente la finalità della protezione; | ||||||
| l'edificazione, la manutenzione e la riattazione di costruzioni e impianti destinati a mantenere l'attuale utilizzazione agricola e qualsiasi modificazione del terreno siano autorizzate soltanto se non contrastano con la finalità della protezione; | ||||||
| provvedimenti direttamente legati all'ubicazione presi per far fronte a catastrofi naturali vengano eseguiti nel pieno rispetto della natura ed esclusivamente per proteggere gli esseri umani; sono vietati i provvedimenti per proteggere costruzioni ed impianti attuati dopo il 1° giugno 1983 in zone delimitate quali pericolose o in regioni notoriamente pericolose; | ||||||
| siano demoliti le costruzioni e gli impianti attuati dopo il 1° giugno 1983 e rimosso il terreno modificato dopo tale data, a spese di chi li ha eseguiti e causati, qualora dette opere o modifiche siano in contrasto con la finalità della protezione e non siano state autorizzate con decisione passata in giudicato in base a zone di utilizzazione conformi alla legge federale del 22 giugno 1979 [4] sulla pianificazione del territorio; ove non fosse possibile ripristinare lo stato originario del 1° giugno 1983 o il ripristino non sia proporzionato alla finalità della protezione occorrerà provvedere ad una sostituzione o ad una compensazione confacente; | ||||||
| sia mantenuto, e all'occorrenza migliorato, il regime idrico locale ove favorisse la rigenerazione della palude; | ||||||
| le gestione forestale corrisponde alla finalità della protezione; | ||||||
| venga eliminata la sterpaglia in ogni occasione che si presenti e conservate le caratteristiche della vegetazione acquitrinosa; | ||||||
| i fossati siano mantenuti correttamente e con particolare attenzione, sempre che compatibili con la finalità della protezione; | ||||||
| le torbiere siano protette da danni duraturi causati da pascoli non adatti e da calpestamenti; | ||||||
| l'esercizio a fini turistici e ricreativi corrisponda alla finalità della protezione. | ||||||
| Costruzioni, impianti e modificazioni del terreno sono ammissibili nelle zone cuscinetto sempre che non ne sia pregiudicata la finalità dalla protezione. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. 6 n. 2 dell'O del 5 giu. 2015 sui prodotti chimici, in vigore dal 1° lug. 2015 (RU 2015 1903). [2] RS 813.11 [3] RS 813.12 [4] RS 700 | ||||||
|
RS 451 LPN Legge federale del 1o luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN) Art. 23d |
||||||
| Gli interventi volti a configurare o utilizzare le zone palustri sono ammissibili per quanto non contrari alla conservazione degli elementi tipici delle zone medesime. | ||||||
| Fermo restando il presupposto del capoverso 1, sono segnatamente ammissibili: | ||||||
| l'utilizzazione agricola e forestale; | ||||||
| la manutenzione e il rinnovo di costruzioni e impianti edificati lecitamente; | ||||||
| misure per proteggere l'uomo da catastrofi naturali; | ||||||
| gli impianti infrastrutturali occorrenti per l'applicazione delle lettere a a c. | ||||||
|
RS 451 LPN Legge federale del 1o luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN) Art. 23d |
||||||
| Gli interventi volti a configurare o utilizzare le zone palustri sono ammissibili per quanto non contrari alla conservazione degli elementi tipici delle zone medesime. | ||||||
| Fermo restando il presupposto del capoverso 1, sono segnatamente ammissibili: | ||||||
| l'utilizzazione agricola e forestale; | ||||||
| la manutenzione e il rinnovo di costruzioni e impianti edificati lecitamente; | ||||||
| misure per proteggere l'uomo da catastrofi naturali; | ||||||
| gli impianti infrastrutturali occorrenti per l'applicazione delle lettere a a c. | ||||||
|
RS 451 LPN Legge federale del 1o luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN) Art. 23d |
||||||
| Gli interventi volti a configurare o utilizzare le zone palustri sono ammissibili per quanto non contrari alla conservazione degli elementi tipici delle zone medesime. | ||||||
| Fermo restando il presupposto del capoverso 1, sono segnatamente ammissibili: | ||||||
| l'utilizzazione agricola e forestale; | ||||||
| la manutenzione e il rinnovo di costruzioni e impianti edificati lecitamente; | ||||||
| misure per proteggere l'uomo da catastrofi naturali; | ||||||
| gli impianti infrastrutturali occorrenti per l'applicazione delle lettere a a c. | ||||||
|
RS 451 LPN Legge federale del 1o luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN) Art. 23d |
||||||
| Gli interventi volti a configurare o utilizzare le zone palustri sono ammissibili per quanto non contrari alla conservazione degli elementi tipici delle zone medesime. | ||||||
| Fermo restando il presupposto del capoverso 1, sono segnatamente ammissibili: | ||||||
| l'utilizzazione agricola e forestale; | ||||||
| la manutenzione e il rinnovo di costruzioni e impianti edificati lecitamente; | ||||||
| misure per proteggere l'uomo da catastrofi naturali; | ||||||
| gli impianti infrastrutturali occorrenti per l'applicazione delle lettere a a c. | ||||||
|
RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 78 Protezione della natura e del paesaggio |
||||||
| La protezione della natura e del paesaggio compete ai Cantoni. | ||||||
| Nell'adempimento dei suoi compiti, la Confederazione prende in considerazione gli obiettivi della protezione della natura e del paesaggio. Ha cura dei paesaggi, dei siti caratteristici, dei luoghi storici nonché dei monumenti naturali e culturali; quando l'interesse pubblico lo richieda, li conserva integri. | ||||||
| Può sostenere gli sforzi volti a proteggere la natura e il paesaggio nonché, per contratto o per espropriazione, acquistare o salvaguardare opere d'importanza nazionale. | ||||||
| Emana prescrizioni a tutela della fauna e della flora e a salvaguardia dei loro spazi vitali nella loro molteplicità naturale. Protegge le specie minacciate di estinzione. | ||||||
| Le paludi e i paesaggi palustri di particolare bellezza e importanza nazionale sono protetti. Non vi si possono costruire impianti né procedere a modifiche del suolo. Sono eccettuate le installazioni che servono a preservare lo scopo protettivo o l'utilizzazione agricola già esistente. | ||||||
|
RS 451.35 Ordinanza del 1° maggio 1996 sulla protezione delle zone palustri di particolare bellezza e di importanza nazionale (Ordinanza sulle zone palustri) - Ordinanza sulle zone palustri Art. 5 Provvedimenti di protezione e di manutenzione |
||||||
| I Cantoni, dopo aver sentito gli interessati (art. 3 cpv. 1 e 2), prendono i provvedimenti di protezione e di manutenzione necessari per conseguire gli scopi di protezione. | ||||||
| Essi provvedono segnatamente affinché: | ||||||
| i piani e le prescrizioni che disciplinano l'utilizzazione ammissibile del suolo ai sensi della legislazione in materia di pianificazione del territorio siano conformi alla presente ordinanza; | ||||||
| siano designati i biotopi ai sensi dell'articolo 18 capoverso 1bis LPN che si trovano all'interno di una zona palustre; | ||||||
| la configurazione e l'utilizzazione ammissibili secondo l'articolo 23d capoverso 2 LPN non danneggino gli elementi caratteristici delle zone palustri; | ||||||
| costruzioni e impianti diversi da quelli relativi alla configurazione e all'utilizzazione disciplinati nella lettera c e che non servono né alla manutenzione dei biotopi, né al mantenimento dell'insediamento tipico, siano eretti o ingranditi soltanto se hanno un'importanza nazionale, sono di ubicazione strettamente vincolata e non contraddicono gli obiettivi della protezione; | ||||||
| l'utilizzazione turistica e l'utilizzazione a fini ricreativi siano in accordo con gli scopi della protezione; | ||||||
| laddove il ripristino dello stato originario giusta l'articolo 25b LPN non è possibile o è sproporzionato per il conseguimento degli scopi della protezione, si fornisca una sostituzione o una compensazione adeguate, in particolare creando, ingrandendo e rivitalizzando biotopi, rivalorizzando elementi e strutture caratteristiche delle zone palustri, migliorando lo sfruttamento sostenibile, tipico delle paludi e delle zone palustri o con provvedimenti di compensazione ecologica secondo l'articolo 15 OPN [2]. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. III dell'O del 19 giu. 2000, in vigore dal 1° ago. 2000 (RU 2000 1869). [2] RS 451.1 | ||||||
|
RS 451.35 Ordinanza del 1° maggio 1996 sulla protezione delle zone palustri di particolare bellezza e di importanza nazionale (Ordinanza sulle zone palustri) - Ordinanza sulle zone palustri Art. 5 Provvedimenti di protezione e di manutenzione |
||||||
| I Cantoni, dopo aver sentito gli interessati (art. 3 cpv. 1 e 2), prendono i provvedimenti di protezione e di manutenzione necessari per conseguire gli scopi di protezione. | ||||||
| Essi provvedono segnatamente affinché: | ||||||
| i piani e le prescrizioni che disciplinano l'utilizzazione ammissibile del suolo ai sensi della legislazione in materia di pianificazione del territorio siano conformi alla presente ordinanza; | ||||||
| siano designati i biotopi ai sensi dell'articolo 18 capoverso 1bis LPN che si trovano all'interno di una zona palustre; | ||||||
| la configurazione e l'utilizzazione ammissibili secondo l'articolo 23d capoverso 2 LPN non danneggino gli elementi caratteristici delle zone palustri; | ||||||
| costruzioni e impianti diversi da quelli relativi alla configurazione e all'utilizzazione disciplinati nella lettera c e che non servono né alla manutenzione dei biotopi, né al mantenimento dell'insediamento tipico, siano eretti o ingranditi soltanto se hanno un'importanza nazionale, sono di ubicazione strettamente vincolata e non contraddicono gli obiettivi della protezione; | ||||||
| l'utilizzazione turistica e l'utilizzazione a fini ricreativi siano in accordo con gli scopi della protezione; | ||||||
| laddove il ripristino dello stato originario giusta l'articolo 25b LPN non è possibile o è sproporzionato per il conseguimento degli scopi della protezione, si fornisca una sostituzione o una compensazione adeguate, in particolare creando, ingrandendo e rivitalizzando biotopi, rivalorizzando elementi e strutture caratteristiche delle zone palustri, migliorando lo sfruttamento sostenibile, tipico delle paludi e delle zone palustri o con provvedimenti di compensazione ecologica secondo l'articolo 15 OPN [2]. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. III dell'O del 19 giu. 2000, in vigore dal 1° ago. 2000 (RU 2000 1869). [2] RS 451.1 | ||||||
|
RS 451.35 Ordinanza del 1° maggio 1996 sulla protezione delle zone palustri di particolare bellezza e di importanza nazionale (Ordinanza sulle zone palustri) - Ordinanza sulle zone palustri Art. 5 Provvedimenti di protezione e di manutenzione |
||||||
| I Cantoni, dopo aver sentito gli interessati (art. 3 cpv. 1 e 2), prendono i provvedimenti di protezione e di manutenzione necessari per conseguire gli scopi di protezione. | ||||||
| Essi provvedono segnatamente affinché: | ||||||
| i piani e le prescrizioni che disciplinano l'utilizzazione ammissibile del suolo ai sensi della legislazione in materia di pianificazione del territorio siano conformi alla presente ordinanza; | ||||||
| siano designati i biotopi ai sensi dell'articolo 18 capoverso 1bis LPN che si trovano all'interno di una zona palustre; | ||||||
| la configurazione e l'utilizzazione ammissibili secondo l'articolo 23d capoverso 2 LPN non danneggino gli elementi caratteristici delle zone palustri; | ||||||
| costruzioni e impianti diversi da quelli relativi alla configurazione e all'utilizzazione disciplinati nella lettera c e che non servono né alla manutenzione dei biotopi, né al mantenimento dell'insediamento tipico, siano eretti o ingranditi soltanto se hanno un'importanza nazionale, sono di ubicazione strettamente vincolata e non contraddicono gli obiettivi della protezione; | ||||||
| l'utilizzazione turistica e l'utilizzazione a fini ricreativi siano in accordo con gli scopi della protezione; | ||||||
| laddove il ripristino dello stato originario giusta l'articolo 25b LPN non è possibile o è sproporzionato per il conseguimento degli scopi della protezione, si fornisca una sostituzione o una compensazione adeguate, in particolare creando, ingrandendo e rivitalizzando biotopi, rivalorizzando elementi e strutture caratteristiche delle zone palustri, migliorando lo sfruttamento sostenibile, tipico delle paludi e delle zone palustri o con provvedimenti di compensazione ecologica secondo l'articolo 15 OPN [2]. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. III dell'O del 19 giu. 2000, in vigore dal 1° ago. 2000 (RU 2000 1869). [2] RS 451.1 | ||||||
|
RS 451 LPN Legge federale del 1o luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN) Art. 23d |
||||||
| Gli interventi volti a configurare o utilizzare le zone palustri sono ammissibili per quanto non contrari alla conservazione degli elementi tipici delle zone medesime. | ||||||
| Fermo restando il presupposto del capoverso 1, sono segnatamente ammissibili: | ||||||
| l'utilizzazione agricola e forestale; | ||||||
| la manutenzione e il rinnovo di costruzioni e impianti edificati lecitamente; | ||||||
| misure per proteggere l'uomo da catastrofi naturali; | ||||||
| gli impianti infrastrutturali occorrenti per l'applicazione delle lettere a a c. | ||||||
|
RS 451 LPN Legge federale del 1o luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN) Art. 23d |
||||||
| Gli interventi volti a configurare o utilizzare le zone palustri sono ammissibili per quanto non contrari alla conservazione degli elementi tipici delle zone medesime. | ||||||
| Fermo restando il presupposto del capoverso 1, sono segnatamente ammissibili: | ||||||
| l'utilizzazione agricola e forestale; | ||||||
| la manutenzione e il rinnovo di costruzioni e impianti edificati lecitamente; | ||||||
| misure per proteggere l'uomo da catastrofi naturali; | ||||||
| gli impianti infrastrutturali occorrenti per l'applicazione delle lettere a a c. | ||||||
|
RS 451.35 Ordinanza del 1° maggio 1996 sulla protezione delle zone palustri di particolare bellezza e di importanza nazionale (Ordinanza sulle zone palustri) - Ordinanza sulle zone palustri Art. 5 Provvedimenti di protezione e di manutenzione |
||||||
| I Cantoni, dopo aver sentito gli interessati (art. 3 cpv. 1 e 2), prendono i provvedimenti di protezione e di manutenzione necessari per conseguire gli scopi di protezione. | ||||||
| Essi provvedono segnatamente affinché: | ||||||
| i piani e le prescrizioni che disciplinano l'utilizzazione ammissibile del suolo ai sensi della legislazione in materia di pianificazione del territorio siano conformi alla presente ordinanza; | ||||||
| siano designati i biotopi ai sensi dell'articolo 18 capoverso 1bis LPN che si trovano all'interno di una zona palustre; | ||||||
| la configurazione e l'utilizzazione ammissibili secondo l'articolo 23d capoverso 2 LPN non danneggino gli elementi caratteristici delle zone palustri; | ||||||
| costruzioni e impianti diversi da quelli relativi alla configurazione e all'utilizzazione disciplinati nella lettera c e che non servono né alla manutenzione dei biotopi, né al mantenimento dell'insediamento tipico, siano eretti o ingranditi soltanto se hanno un'importanza nazionale, sono di ubicazione strettamente vincolata e non contraddicono gli obiettivi della protezione; | ||||||
| l'utilizzazione turistica e l'utilizzazione a fini ricreativi siano in accordo con gli scopi della protezione; | ||||||
| laddove il ripristino dello stato originario giusta l'articolo 25b LPN non è possibile o è sproporzionato per il conseguimento degli scopi della protezione, si fornisca una sostituzione o una compensazione adeguate, in particolare creando, ingrandendo e rivitalizzando biotopi, rivalorizzando elementi e strutture caratteristiche delle zone palustri, migliorando lo sfruttamento sostenibile, tipico delle paludi e delle zone palustri o con provvedimenti di compensazione ecologica secondo l'articolo 15 OPN [2]. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. III dell'O del 19 giu. 2000, in vigore dal 1° ago. 2000 (RU 2000 1869). [2] RS 451.1 | ||||||
|
RS 451 LPN Legge federale del 1o luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN) Art. 23c |
||||||
| Lo scopo generale della protezione è la salvaguardia di quegli elementi naturali e culturali delle zone palustri che conferiscono loro particolare bellezza e importanza nazionale. Il Consiglio federale fissa scopi di protezione adeguati alle peculiarità delle zone palustri. | ||||||
| I Cantoni provvedono al concretamento e all'esecuzione degli scopi di protezione. Prendono per tempo i provvedimenti di protezione e manutenzione appropriati. Gli articoli 18a capoverso 3 e 18c si applicano per analogia. | ||||||
| Nei limiti dei crediti stanziati e sulla base di accordi di programma, la Confederazione accorda ai Cantoni indennità globali per provvedimenti di protezione e manutenzione. [1] | ||||||
| In casi eccezionali la Confederazione può accordare, mediante decisione formale, indennità a singoli progetti che richiedono una sua valutazione. [2] | ||||||
| L'importo delle indennità è determinato in funzione dell'efficacia dei provvedimenti. [3] | ||||||
| Le indennità sono accordate soltanto se i provvedimenti sono attuati in modo economico e competente. [4] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra II n. 7 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779; FF 2005 5349). [2] Introdotto dalla cifra II n. 7 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779; FF 2005 5349). [3] Introdotto dalla cifra II n. 7 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779; FF 2005 5349). [4] Introdotto dalla cifra II n. 7 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779; FF 2005 5349). | ||||||
|
RS 451.35 Ordinanza del 1° maggio 1996 sulla protezione delle zone palustri di particolare bellezza e di importanza nazionale (Ordinanza sulle zone palustri) - Ordinanza sulle zone palustri Art. 4 Obiettivi della protezione |
||||||
| In tutti gli oggetti: | ||||||
| il paesaggio è protetto dalle modifiche che danneggiano la bellezza o l'importanza nazionale delle zona palustre; | ||||||
| sono salvaguardati gli elementi e le strutture caratteristici delle zone palustri, segnatamente elementi geomorfologici, biotopi, elementi colturali, nonché le tradizionali costruzioni e strutture dell'insediamento; | ||||||
| si ha particolarmente riguardo delle piante e degli animali delle specie protette in virtù dell'articolo 20 dell'ordinanza del 16 gennaio 1991 [1] sulla protezione della natura e del paesaggio (OPN), nonché delle specie vegetali e animali minacciate e rare che figurano nelle Liste rosse pubblicate o approvate dall'UFAM [2]; | ||||||
| è favorita l'utilizzazione sostenibile, tipica delle paludi e delle zone palustri, affinché possa essere mantenuta nella misura del possibile. | ||||||
| La descrizione degli oggetti secondo l'articolo 2 capoverso 1 serve ai Cantoni come base vincolante per concretare gli scopi di protezione. [3] | ||||||
| [1] RS 451.1 [2] Nuova espr. giusta il n. I dell'O del 29 set. 2017, in vigore dal 1° nov. 2017 (RU 2017 5401). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo. [3] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 set. 2017, in vigore dal 1° nov. 2017 (RU 2017 5401). | ||||||
|
RS 451.35 Ordinanza del 1° maggio 1996 sulla protezione delle zone palustri di particolare bellezza e di importanza nazionale (Ordinanza sulle zone palustri) - Ordinanza sulle zone palustri Art. 4 Obiettivi della protezione |
||||||
| In tutti gli oggetti: | ||||||
| il paesaggio è protetto dalle modifiche che danneggiano la bellezza o l'importanza nazionale delle zona palustre; | ||||||
| sono salvaguardati gli elementi e le strutture caratteristici delle zone palustri, segnatamente elementi geomorfologici, biotopi, elementi colturali, nonché le tradizionali costruzioni e strutture dell'insediamento; | ||||||
| si ha particolarmente riguardo delle piante e degli animali delle specie protette in virtù dell'articolo 20 dell'ordinanza del 16 gennaio 1991 [1] sulla protezione della natura e del paesaggio (OPN), nonché delle specie vegetali e animali minacciate e rare che figurano nelle Liste rosse pubblicate o approvate dall'UFAM [2]; | ||||||
| è favorita l'utilizzazione sostenibile, tipica delle paludi e delle zone palustri, affinché possa essere mantenuta nella misura del possibile. | ||||||
| La descrizione degli oggetti secondo l'articolo 2 capoverso 1 serve ai Cantoni come base vincolante per concretare gli scopi di protezione. [3] | ||||||
| [1] RS 451.1 [2] Nuova espr. giusta il n. I dell'O del 29 set. 2017, in vigore dal 1° nov. 2017 (RU 2017 5401). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo. [3] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 set. 2017, in vigore dal 1° nov. 2017 (RU 2017 5401). | ||||||
|
RS 451.35 Ordinanza del 1° maggio 1996 sulla protezione delle zone palustri di particolare bellezza e di importanza nazionale (Ordinanza sulle zone palustri) - Ordinanza sulle zone palustri Art. 4 Obiettivi della protezione |
||||||
| In tutti gli oggetti: | ||||||
| il paesaggio è protetto dalle modifiche che danneggiano la bellezza o l'importanza nazionale delle zona palustre; | ||||||
| sono salvaguardati gli elementi e le strutture caratteristici delle zone palustri, segnatamente elementi geomorfologici, biotopi, elementi colturali, nonché le tradizionali costruzioni e strutture dell'insediamento; | ||||||
| si ha particolarmente riguardo delle piante e degli animali delle specie protette in virtù dell'articolo 20 dell'ordinanza del 16 gennaio 1991 [1] sulla protezione della natura e del paesaggio (OPN), nonché delle specie vegetali e animali minacciate e rare che figurano nelle Liste rosse pubblicate o approvate dall'UFAM [2]; | ||||||
| è favorita l'utilizzazione sostenibile, tipica delle paludi e delle zone palustri, affinché possa essere mantenuta nella misura del possibile. | ||||||
| La descrizione degli oggetti secondo l'articolo 2 capoverso 1 serve ai Cantoni come base vincolante per concretare gli scopi di protezione. [3] | ||||||
| [1] RS 451.1 [2] Nuova espr. giusta il n. I dell'O del 29 set. 2017, in vigore dal 1° nov. 2017 (RU 2017 5401). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo. [3] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 set. 2017, in vigore dal 1° nov. 2017 (RU 2017 5401). | ||||||
|
RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 78 Protezione della natura e del paesaggio |
||||||
| La protezione della natura e del paesaggio compete ai Cantoni. | ||||||
| Nell'adempimento dei suoi compiti, la Confederazione prende in considerazione gli obiettivi della protezione della natura e del paesaggio. Ha cura dei paesaggi, dei siti caratteristici, dei luoghi storici nonché dei monumenti naturali e culturali; quando l'interesse pubblico lo richieda, li conserva integri. | ||||||
| Può sostenere gli sforzi volti a proteggere la natura e il paesaggio nonché, per contratto o per espropriazione, acquistare o salvaguardare opere d'importanza nazionale. | ||||||
| Emana prescrizioni a tutela della fauna e della flora e a salvaguardia dei loro spazi vitali nella loro molteplicità naturale. Protegge le specie minacciate di estinzione. | ||||||
| Le paludi e i paesaggi palustri di particolare bellezza e importanza nazionale sono protetti. Non vi si possono costruire impianti né procedere a modifiche del suolo. Sono eccettuate le installazioni che servono a preservare lo scopo protettivo o l'utilizzazione agricola già esistente. | ||||||
|
RS 451 LPN Legge federale del 1o luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN) Art. 23d |
||||||
| Gli interventi volti a configurare o utilizzare le zone palustri sono ammissibili per quanto non contrari alla conservazione degli elementi tipici delle zone medesime. | ||||||
| Fermo restando il presupposto del capoverso 1, sono segnatamente ammissibili: | ||||||
| l'utilizzazione agricola e forestale; | ||||||
| la manutenzione e il rinnovo di costruzioni e impianti edificati lecitamente; | ||||||
| misure per proteggere l'uomo da catastrofi naturali; | ||||||
| gli impianti infrastrutturali occorrenti per l'applicazione delle lettere a a c. | ||||||
|
RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 78 Protezione della natura e del paesaggio |
||||||
| La protezione della natura e del paesaggio compete ai Cantoni. | ||||||
| Nell'adempimento dei suoi compiti, la Confederazione prende in considerazione gli obiettivi della protezione della natura e del paesaggio. Ha cura dei paesaggi, dei siti caratteristici, dei luoghi storici nonché dei monumenti naturali e culturali; quando l'interesse pubblico lo richieda, li conserva integri. | ||||||
| Può sostenere gli sforzi volti a proteggere la natura e il paesaggio nonché, per contratto o per espropriazione, acquistare o salvaguardare opere d'importanza nazionale. | ||||||
| Emana prescrizioni a tutela della fauna e della flora e a salvaguardia dei loro spazi vitali nella loro molteplicità naturale. Protegge le specie minacciate di estinzione. | ||||||
| Le paludi e i paesaggi palustri di particolare bellezza e importanza nazionale sono protetti. Non vi si possono costruire impianti né procedere a modifiche del suolo. Sono eccettuate le installazioni che servono a preservare lo scopo protettivo o l'utilizzazione agricola già esistente. | ||||||
|
RS 451 LPN Legge federale del 1o luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN) Art. 23d |
||||||
| Gli interventi volti a configurare o utilizzare le zone palustri sono ammissibili per quanto non contrari alla conservazione degli elementi tipici delle zone medesime. | ||||||
| Fermo restando il presupposto del capoverso 1, sono segnatamente ammissibili: | ||||||
| l'utilizzazione agricola e forestale; | ||||||
| la manutenzione e il rinnovo di costruzioni e impianti edificati lecitamente; | ||||||
| misure per proteggere l'uomo da catastrofi naturali; | ||||||
| gli impianti infrastrutturali occorrenti per l'applicazione delle lettere a a c. | ||||||
|
RS 451 LPN Legge federale del 1o luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN) Art. 23d |
||||||
| Gli interventi volti a configurare o utilizzare le zone palustri sono ammissibili per quanto non contrari alla conservazione degli elementi tipici delle zone medesime. | ||||||
| Fermo restando il presupposto del capoverso 1, sono segnatamente ammissibili: | ||||||
| l'utilizzazione agricola e forestale; | ||||||
| la manutenzione e il rinnovo di costruzioni e impianti edificati lecitamente; | ||||||
| misure per proteggere l'uomo da catastrofi naturali; | ||||||
| gli impianti infrastrutturali occorrenti per l'applicazione delle lettere a a c. | ||||||
|
RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 8 Uguaglianza giuridica |
||||||
| Tutti sono uguali davanti alla legge. | ||||||
| Nessuno può essere discriminato, in particolare a causa dell'origine, della razza, del sesso, dell'età, della lingua, della posizione sociale, del modo di vita, delle convinzioni religiose, filosofiche o politiche, e di menomazioni fisiche, mentali o psichiche. | ||||||
| Uomo e donna hanno uguali diritti. La legge ne assicura l'uguaglianza, di diritto e di fatto, in particolare per quanto concerne la famiglia, l'istruzione e il lavoro. Uomo e donna hanno diritto a un salario uguale per un lavoro di uguale valore. | ||||||
| La legge prevede provvedimenti per eliminare svantaggi esistenti nei confronti dei disabili. | ||||||
|
RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 27 Libertà economica |
||||||
| La libertà economica è garantita. | ||||||
| Essa include in particolare la libera scelta della professione, il libero accesso a un'attività economica privata e il suo libero esercizio. | ||||||
|
RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 27 Libertà economica |
||||||
| La libertà economica è garantita. | ||||||
| Essa include in particolare la libera scelta della professione, il libero accesso a un'attività economica privata e il suo libero esercizio. | ||||||
|
RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 27 Libertà economica |
||||||
| La libertà economica è garantita. | ||||||
| Essa include in particolare la libera scelta della professione, il libero accesso a un'attività economica privata e il suo libero esercizio. | ||||||