SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 963 - 1 Le iscrizioni hanno luogo in virtù di una dichiarazione scritta del proprietario del fondo al quale si riferisce la disposizione. |
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1 | Le iscrizioni hanno luogo in virtù di una dichiarazione scritta del proprietario del fondo al quale si riferisce la disposizione. |
2 | Non occorre una dichiarazione del proprietario se il richiedente si appoggia ad una disposizione di legge, ad una sentenza esecutiva o ad un documento parificato ad una sentenza. |
3 | I funzionari ai quali è commessa dal diritto cantonale la celebrazione degli atti pubblici, possono essere incaricati dai Cantoni di notificare per l'iscrizione nel registro fondiario i rapporti giuridici risultanti dai loro atti. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 965 - 1 Le operazioni del registro fondiario, come le iscrizioni, le modificazioni, le cancellazioni, possono esser fatte solo quando il richiedente fornisca la prova del diritto di disporre e del titolo giuridico. |
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1 | Le operazioni del registro fondiario, come le iscrizioni, le modificazioni, le cancellazioni, possono esser fatte solo quando il richiedente fornisca la prova del diritto di disporre e del titolo giuridico. |
2 | La prova del diritto di disporre consiste nello stabilire che il richiedente è quella persona che secondo i dati del registro può chiedere l'operazione, od è un suo procuratore. |
3 | La prova del titolo giuridico consiste nella dimostrazione che sono state osservate le forme richieste per la sua validità. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 966 - 1 Quando non siano fornite le prove richieste per un'operazione del registro fondiario, la notificazione deve essere rifiutata. |
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1 | Quando non siano fornite le prove richieste per un'operazione del registro fondiario, la notificazione deve essere rifiutata. |
2 | Se però il titolo giuridico è stabilito e si tratta solo di completare la prova del diritto di disporre, si può far luogo ad un'iscrizione provvisoria col consenso del proprietario o per ordine del giudice. |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 216 - 1 I contratti di vendita che hanno per oggetto un fondo, richiedono per la loro validità un atto pubblico. |
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1 | I contratti di vendita che hanno per oggetto un fondo, richiedono per la loro validità un atto pubblico. |
2 | I contratti preliminari, nonché i patti di prelazione, le promesse di vendita e quelle di ricupera richiedono per la loro validità l'atto pubblico.78 |
3 | I patti di prelazione che non fissano il prezzo sono validi nella forma scritta.79 |
SR 273 Legge del 4 dicembre 1947 di procedura civile federale PC Art. 82 - 1 Se i provvedimenti d'urgenza sono ordinati prima dell'inizio della causa, può essere assegnato all'istante un termine per proporre l'azione. |
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1 | Se i provvedimenti d'urgenza sono ordinati prima dell'inizio della causa, può essere assegnato all'istante un termine per proporre l'azione. |
2 | Il giudice deve esigere che l'istante fornisca garanzie se i provvedimenti d'urgenza o le misure provvisorie sono tali da cagionare danno alla parte avversaria. |
SR 273 Legge del 4 dicembre 1947 di procedura civile federale PC Art. 82 - 1 Se i provvedimenti d'urgenza sono ordinati prima dell'inizio della causa, può essere assegnato all'istante un termine per proporre l'azione. |
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1 | Se i provvedimenti d'urgenza sono ordinati prima dell'inizio della causa, può essere assegnato all'istante un termine per proporre l'azione. |
2 | Il giudice deve esigere che l'istante fornisca garanzie se i provvedimenti d'urgenza o le misure provvisorie sono tali da cagionare danno alla parte avversaria. |
SR 211.432.1 Ordinanza del 23 settembre 2011 sul registro fondiario (ORF) ORF Art. 102 Osservazioni relative alle iscrizioni di pegni immobiliari nel registro fondiario cartaceo - 1 Nel registro fondiario cartaceo le osservazioni relative all'iscrizione di un diritto di pegno immobiliare devono essere iscritte sotto la cifra o la lettera che contraddistingue tale diritto e possibilmente raggruppate. |
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1 | Nel registro fondiario cartaceo le osservazioni relative all'iscrizione di un diritto di pegno immobiliare devono essere iscritte sotto la cifra o la lettera che contraddistingue tale diritto e possibilmente raggruppate. |
2 | Alla fine di ogni iscrizione va lasciata una riga vuota per i rimandi alle osservazioni relative al diritto di pegno immobiliare. |
3 | L'iscrizione rimanda all'osservazione a cui si riferisce. |
SR 211.432.1 Ordinanza del 23 settembre 2011 sul registro fondiario (ORF) ORF Art. 103 Iscrizioni senza gli effetti del registro fondiario - 1 Per quanto riguarda una cartella ipotecaria documentale o un'ipoteca, l'avente diritto può chiedere l'iscrizione, senza che questa abbia gli effetti del registro fondiario, nella rubrica «Diritto di pegno immobiliare» del foglio del libro mastro: |
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1 | Per quanto riguarda una cartella ipotecaria documentale o un'ipoteca, l'avente diritto può chiedere l'iscrizione, senza che questa abbia gli effetti del registro fondiario, nella rubrica «Diritto di pegno immobiliare» del foglio del libro mastro: |
a | il trasferimento del diritto di creditore; |
b | il diritto di pegno mobiliare e di pegno manuale; |
c | un usufrutto. |
2 | Lo statuto giuridico deve essere reso credibile all'ufficio del registro fondiario. |
3 | L'ufficio del registro fondiario indirizza tutti gli avvisi all'avente diritto, se quest'ultimo non ha nominato un procuratore ai sensi dell'articolo 105 capoverso 1 lettera a. |
4 | In un estratto va indicato che la designazione dell'avente diritto iscritto non ha gli effetti del registro fondiario. |
SR 211.432.1 Ordinanza del 23 settembre 2011 sul registro fondiario (ORF) ORF Art. 103 Iscrizioni senza gli effetti del registro fondiario - 1 Per quanto riguarda una cartella ipotecaria documentale o un'ipoteca, l'avente diritto può chiedere l'iscrizione, senza che questa abbia gli effetti del registro fondiario, nella rubrica «Diritto di pegno immobiliare» del foglio del libro mastro: |
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1 | Per quanto riguarda una cartella ipotecaria documentale o un'ipoteca, l'avente diritto può chiedere l'iscrizione, senza che questa abbia gli effetti del registro fondiario, nella rubrica «Diritto di pegno immobiliare» del foglio del libro mastro: |
a | il trasferimento del diritto di creditore; |
b | il diritto di pegno mobiliare e di pegno manuale; |
c | un usufrutto. |
2 | Lo statuto giuridico deve essere reso credibile all'ufficio del registro fondiario. |
3 | L'ufficio del registro fondiario indirizza tutti gli avvisi all'avente diritto, se quest'ultimo non ha nominato un procuratore ai sensi dell'articolo 105 capoverso 1 lettera a. |
4 | In un estratto va indicato che la designazione dell'avente diritto iscritto non ha gli effetti del registro fondiario. |
SR 211.432.1 Ordinanza del 23 settembre 2011 sul registro fondiario (ORF) ORF Art. 103 Iscrizioni senza gli effetti del registro fondiario - 1 Per quanto riguarda una cartella ipotecaria documentale o un'ipoteca, l'avente diritto può chiedere l'iscrizione, senza che questa abbia gli effetti del registro fondiario, nella rubrica «Diritto di pegno immobiliare» del foglio del libro mastro: |
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1 | Per quanto riguarda una cartella ipotecaria documentale o un'ipoteca, l'avente diritto può chiedere l'iscrizione, senza che questa abbia gli effetti del registro fondiario, nella rubrica «Diritto di pegno immobiliare» del foglio del libro mastro: |
a | il trasferimento del diritto di creditore; |
b | il diritto di pegno mobiliare e di pegno manuale; |
c | un usufrutto. |
2 | Lo statuto giuridico deve essere reso credibile all'ufficio del registro fondiario. |
3 | L'ufficio del registro fondiario indirizza tutti gli avvisi all'avente diritto, se quest'ultimo non ha nominato un procuratore ai sensi dell'articolo 105 capoverso 1 lettera a. |
4 | In un estratto va indicato che la designazione dell'avente diritto iscritto non ha gli effetti del registro fondiario. |
SR 211.432.1 Ordinanza del 23 settembre 2011 sul registro fondiario (ORF) ORF Art. 103 Iscrizioni senza gli effetti del registro fondiario - 1 Per quanto riguarda una cartella ipotecaria documentale o un'ipoteca, l'avente diritto può chiedere l'iscrizione, senza che questa abbia gli effetti del registro fondiario, nella rubrica «Diritto di pegno immobiliare» del foglio del libro mastro: |
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1 | Per quanto riguarda una cartella ipotecaria documentale o un'ipoteca, l'avente diritto può chiedere l'iscrizione, senza che questa abbia gli effetti del registro fondiario, nella rubrica «Diritto di pegno immobiliare» del foglio del libro mastro: |
a | il trasferimento del diritto di creditore; |
b | il diritto di pegno mobiliare e di pegno manuale; |
c | un usufrutto. |
2 | Lo statuto giuridico deve essere reso credibile all'ufficio del registro fondiario. |
3 | L'ufficio del registro fondiario indirizza tutti gli avvisi all'avente diritto, se quest'ultimo non ha nominato un procuratore ai sensi dell'articolo 105 capoverso 1 lettera a. |
4 | In un estratto va indicato che la designazione dell'avente diritto iscritto non ha gli effetti del registro fondiario. |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 170 - 1 La cessione del credito comprende gli accessori e i privilegi del credito stesso, ad eccezione di quelli inseparabili dalla persona del cedente. |
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1 | La cessione del credito comprende gli accessori e i privilegi del credito stesso, ad eccezione di quelli inseparabili dalla persona del cedente. |
2 | Il cedente deve consegnare al cessionario il titolo di credito con tutti i mezzi probatori esistenti e fornirgli le informazioni necessarie per far valere il credito. |
3 | Nella cessione del credito si presumono compresi anche gli interessi arretrati. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 965 - 1 Le operazioni del registro fondiario, come le iscrizioni, le modificazioni, le cancellazioni, possono esser fatte solo quando il richiedente fornisca la prova del diritto di disporre e del titolo giuridico. |
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1 | Le operazioni del registro fondiario, come le iscrizioni, le modificazioni, le cancellazioni, possono esser fatte solo quando il richiedente fornisca la prova del diritto di disporre e del titolo giuridico. |
2 | La prova del diritto di disporre consiste nello stabilire che il richiedente è quella persona che secondo i dati del registro può chiedere l'operazione, od è un suo procuratore. |
3 | La prova del titolo giuridico consiste nella dimostrazione che sono state osservate le forme richieste per la sua validità. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 966 - 1 Quando non siano fornite le prove richieste per un'operazione del registro fondiario, la notificazione deve essere rifiutata. |
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1 | Quando non siano fornite le prove richieste per un'operazione del registro fondiario, la notificazione deve essere rifiutata. |
2 | Se però il titolo giuridico è stabilito e si tratta solo di completare la prova del diritto di disporre, si può far luogo ad un'iscrizione provvisoria col consenso del proprietario o per ordine del giudice. |
SR 211.432.1 Ordinanza del 23 settembre 2011 sul registro fondiario (ORF) ORF Art. 12 - 1 Su richiesta dell'avente diritto, nel registro dei creditori del registro fondiario cartaceo sono iscritti: |
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1 | Su richiesta dell'avente diritto, nel registro dei creditori del registro fondiario cartaceo sono iscritti: |
a | il creditore garantito da ipoteca o da cartella ipotecaria documentale; |
b | il creditore titolare di un pegno mobiliare in caso di messa a pegno di un'ipoteca o di una cartella ipotecaria documentale. |
2 | Invece che nel registro dei creditori, tali creditori possono essere iscritti sul foglio del libro mastro alla rubrica «Diritti di pegno». |
SR 211.432.1 Ordinanza del 23 settembre 2011 sul registro fondiario (ORF) ORF Art. 12 - 1 Su richiesta dell'avente diritto, nel registro dei creditori del registro fondiario cartaceo sono iscritti: |
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1 | Su richiesta dell'avente diritto, nel registro dei creditori del registro fondiario cartaceo sono iscritti: |
a | il creditore garantito da ipoteca o da cartella ipotecaria documentale; |
b | il creditore titolare di un pegno mobiliare in caso di messa a pegno di un'ipoteca o di una cartella ipotecaria documentale. |
2 | Invece che nel registro dei creditori, tali creditori possono essere iscritti sul foglio del libro mastro alla rubrica «Diritti di pegno». |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 156 - La condizione si ha per verificata, se il suo adempimento sia stato da una delle parti impedito in urto colla buona fede. |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 156 - La condizione si ha per verificata, se il suo adempimento sia stato da una delle parti impedito in urto colla buona fede. |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 156 - La condizione si ha per verificata, se il suo adempimento sia stato da una delle parti impedito in urto colla buona fede. |
SR 211.432.1 Ordinanza del 23 settembre 2011 sul registro fondiario (ORF) ORF Art. 18 Designazione del fondo - 1 Ogni fondo intavolato nel registro fondiario è designato in modo tale da poter essere identificato in modo inequivocabile in tutta la Svizzera. |
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1 | Ogni fondo intavolato nel registro fondiario è designato in modo tale da poter essere identificato in modo inequivocabile in tutta la Svizzera. |
2 | La designazione contiene: |
a | il Comune e un numero di fondo; se per il registro fondiario il Comune è suddiviso in più unità, vanno indicate anche queste; |
b | un numero di identificazione federale dei fondi (E-GRID), per lo scambio di dati tra sistemi informatici. |
3 | La designazione del fondo nel piano per il registro fondiario corrisponde alla designazione nel libro mastro. |
4 | La designazione contenuta in un foglio del libro mastro che viene chiuso non è utilizzata per un altro fondo. |
SR 211.432.1 Ordinanza del 23 settembre 2011 sul registro fondiario (ORF) ORF Art. 18 Designazione del fondo - 1 Ogni fondo intavolato nel registro fondiario è designato in modo tale da poter essere identificato in modo inequivocabile in tutta la Svizzera. |
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1 | Ogni fondo intavolato nel registro fondiario è designato in modo tale da poter essere identificato in modo inequivocabile in tutta la Svizzera. |
2 | La designazione contiene: |
a | il Comune e un numero di fondo; se per il registro fondiario il Comune è suddiviso in più unità, vanno indicate anche queste; |
b | un numero di identificazione federale dei fondi (E-GRID), per lo scambio di dati tra sistemi informatici. |
3 | La designazione del fondo nel piano per il registro fondiario corrisponde alla designazione nel libro mastro. |
4 | La designazione contenuta in un foglio del libro mastro che viene chiuso non è utilizzata per un altro fondo. |
SR 211.432.1 Ordinanza del 23 settembre 2011 sul registro fondiario (ORF) ORF Art. 18 Designazione del fondo - 1 Ogni fondo intavolato nel registro fondiario è designato in modo tale da poter essere identificato in modo inequivocabile in tutta la Svizzera. |
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1 | Ogni fondo intavolato nel registro fondiario è designato in modo tale da poter essere identificato in modo inequivocabile in tutta la Svizzera. |
2 | La designazione contiene: |
a | il Comune e un numero di fondo; se per il registro fondiario il Comune è suddiviso in più unità, vanno indicate anche queste; |
b | un numero di identificazione federale dei fondi (E-GRID), per lo scambio di dati tra sistemi informatici. |
3 | La designazione del fondo nel piano per il registro fondiario corrisponde alla designazione nel libro mastro. |
4 | La designazione contenuta in un foglio del libro mastro che viene chiuso non è utilizzata per un altro fondo. |
SR 211.432.1 Ordinanza del 23 settembre 2011 sul registro fondiario (ORF) ORF Art. 18 Designazione del fondo - 1 Ogni fondo intavolato nel registro fondiario è designato in modo tale da poter essere identificato in modo inequivocabile in tutta la Svizzera. |
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1 | Ogni fondo intavolato nel registro fondiario è designato in modo tale da poter essere identificato in modo inequivocabile in tutta la Svizzera. |
2 | La designazione contiene: |
a | il Comune e un numero di fondo; se per il registro fondiario il Comune è suddiviso in più unità, vanno indicate anche queste; |
b | un numero di identificazione federale dei fondi (E-GRID), per lo scambio di dati tra sistemi informatici. |
3 | La designazione del fondo nel piano per il registro fondiario corrisponde alla designazione nel libro mastro. |
4 | La designazione contenuta in un foglio del libro mastro che viene chiuso non è utilizzata per un altro fondo. |
SR 273 Legge del 4 dicembre 1947 di procedura civile federale PC Art. 82 - 1 Se i provvedimenti d'urgenza sono ordinati prima dell'inizio della causa, può essere assegnato all'istante un termine per proporre l'azione. |
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1 | Se i provvedimenti d'urgenza sono ordinati prima dell'inizio della causa, può essere assegnato all'istante un termine per proporre l'azione. |
2 | Il giudice deve esigere che l'istante fornisca garanzie se i provvedimenti d'urgenza o le misure provvisorie sono tali da cagionare danno alla parte avversaria. |