SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 5 |
|
1 | Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: |
a | la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi; |
b | l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi; |
c | il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi. |
2 | Sono decisioni anche quelle in materia d'esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45 e 46), le decisioni su opposizione (art. 30 cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su ricorso (art. 61), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l'interpretazione (art. 69).24 |
3 | Le dichiarazioni di un'autorità che rifiuta o solleva pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 5 |
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1 | Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: |
a | la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi; |
b | l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi; |
c | il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi. |
2 | Sono decisioni anche quelle in materia d'esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45 e 46), le decisioni su opposizione (art. 30 cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su ricorso (art. 61), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l'interpretazione (art. 69).24 |
3 | Le dichiarazioni di un'autorità che rifiuta o solleva pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 5 |
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1 | Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: |
a | la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi; |
b | l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi; |
c | il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi. |
2 | Sono decisioni anche quelle in materia d'esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45 e 46), le decisioni su opposizione (art. 30 cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su ricorso (art. 61), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l'interpretazione (art. 69).24 |
3 | Le dichiarazioni di un'autorità che rifiuta o solleva pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni. |
SR 817.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr) - Legge sulle derrate alimentari LDerr Art. 54 Avvertimento al pubblico - 1 Se accertano che a un numero indeterminato di consumatori sono stati consegnati derrate alimentari od oggetti d'uso non sicuri, le autorità di esecuzione provvedono affinché la popolazione sia informata e le sia raccomandato come comportarsi. |
|
1 | Se accertano che a un numero indeterminato di consumatori sono stati consegnati derrate alimentari od oggetti d'uso non sicuri, le autorità di esecuzione provvedono affinché la popolazione sia informata e le sia raccomandato come comportarsi. |
2 | Se è minacciata la popolazione di più Cantoni, l'informazione e le raccomandazioni incombono alle autorità federali. |
3 | Nei casi di minore entità, l'autorità competente può rendere accessibili le informazioni mediante una procedura di richiamo. |
4 | L'autorità consulta, se possibile previamente: |
a | la persona che ha fabbricato, importato o immesso sul mercato il prodotto; |
b | le organizzazioni di consumatori. |
5 | L'autorità competente può incaricare la persona che immette il prodotto sul mercato di informare il pubblico. |
SR 817.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr) - Legge sulle derrate alimentari LDerr Art. 55 Collaborazione di terzi - 1 L'autorità competente può delegare a terzi, segnatamente a imprese e organizzazioni, compiti nell'ambito dei controlli ufficiali. A tale scopo può istituire apposite organizzazioni. |
|
1 | L'autorità competente può delegare a terzi, segnatamente a imprese e organizzazioni, compiti nell'ambito dei controlli ufficiali. A tale scopo può istituire apposite organizzazioni. |
2 | Per esercitare la loro attività i terzi devono essere: |
a | accreditati; |
b | riconosciuti dalla Svizzera nel quadro di un accordo internazionale; o |
c | autorizzati o riconosciuti in altro modo dalla legislazione federale. |
3 | Il Consiglio federale disciplina secondo quale norma deve avvenire l'accreditamento. |
4 | L'autorità competente delimita i compiti e le competenze che delega a terzi. I terzi non possono ordinare misure. |
5 | Il Consiglio federale e i Cantoni possono autorizzare i terzi incaricati a fatturare emolumenti adeguati per la loro attività nel quadro della presente legge. La tariffa di tali emolumenti deve essere approvata dal Dipartimento federale dell'interno. |
6 | La collaborazione di terzi soggiace alla vigilanza statale. I terzi rendono conto all'autorità delegante della gestione e della contabilità relative ai compiti o alle competenze che sono stati loro delegati. |
SR 817.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr) - Legge sulle derrate alimentari LDerr Art. 55 Collaborazione di terzi - 1 L'autorità competente può delegare a terzi, segnatamente a imprese e organizzazioni, compiti nell'ambito dei controlli ufficiali. A tale scopo può istituire apposite organizzazioni. |
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1 | L'autorità competente può delegare a terzi, segnatamente a imprese e organizzazioni, compiti nell'ambito dei controlli ufficiali. A tale scopo può istituire apposite organizzazioni. |
2 | Per esercitare la loro attività i terzi devono essere: |
a | accreditati; |
b | riconosciuti dalla Svizzera nel quadro di un accordo internazionale; o |
c | autorizzati o riconosciuti in altro modo dalla legislazione federale. |
3 | Il Consiglio federale disciplina secondo quale norma deve avvenire l'accreditamento. |
4 | L'autorità competente delimita i compiti e le competenze che delega a terzi. I terzi non possono ordinare misure. |
5 | Il Consiglio federale e i Cantoni possono autorizzare i terzi incaricati a fatturare emolumenti adeguati per la loro attività nel quadro della presente legge. La tariffa di tali emolumenti deve essere approvata dal Dipartimento federale dell'interno. |
6 | La collaborazione di terzi soggiace alla vigilanza statale. I terzi rendono conto all'autorità delegante della gestione e della contabilità relative ai compiti o alle competenze che sono stati loro delegati. |
SR 817.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr) - Legge sulle derrate alimentari LDerr Art. 55 Collaborazione di terzi - 1 L'autorità competente può delegare a terzi, segnatamente a imprese e organizzazioni, compiti nell'ambito dei controlli ufficiali. A tale scopo può istituire apposite organizzazioni. |
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1 | L'autorità competente può delegare a terzi, segnatamente a imprese e organizzazioni, compiti nell'ambito dei controlli ufficiali. A tale scopo può istituire apposite organizzazioni. |
2 | Per esercitare la loro attività i terzi devono essere: |
a | accreditati; |
b | riconosciuti dalla Svizzera nel quadro di un accordo internazionale; o |
c | autorizzati o riconosciuti in altro modo dalla legislazione federale. |
3 | Il Consiglio federale disciplina secondo quale norma deve avvenire l'accreditamento. |
4 | L'autorità competente delimita i compiti e le competenze che delega a terzi. I terzi non possono ordinare misure. |
5 | Il Consiglio federale e i Cantoni possono autorizzare i terzi incaricati a fatturare emolumenti adeguati per la loro attività nel quadro della presente legge. La tariffa di tali emolumenti deve essere approvata dal Dipartimento federale dell'interno. |
6 | La collaborazione di terzi soggiace alla vigilanza statale. I terzi rendono conto all'autorità delegante della gestione e della contabilità relative ai compiti o alle competenze che sono stati loro delegati. |
SR 817.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr) - Legge sulle derrate alimentari LDerr Art. 52 Requisiti del personale degli organi di esecuzione - 1 Il Consiglio federale stabilisce i requisiti professionali per il personale dei diversi organi di esecuzione. |
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1 | Il Consiglio federale stabilisce i requisiti professionali per il personale dei diversi organi di esecuzione. |
2 | Definisce i cicli di formazione e i certificati finali di studio di cui devono disporre i collaboratori degli organi di esecuzione. |
SR 817.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr) - Legge sulle derrate alimentari LDerr Art. 53 Formazione - 1 La Confederazione e i Cantoni provvedono insieme alla formazione delle persone responsabili dell'esecuzione della presente legge. |
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1 | La Confederazione e i Cantoni provvedono insieme alla formazione delle persone responsabili dell'esecuzione della presente legge. |
2 | L'autorità federale competente può nominare commissioni d'esame incaricate di organizzare gli esami per il personale degli organi di esecuzione. |
3 | Il Consiglio federale disciplina lo svolgimento degli esami. |
4 | Può incaricare i Cantoni di organizzare gli esami per i controllori delle derrate alimentari. |
5 | L'ufficio federale competente decide sul riconoscimento di formazioni ed esami. |
SR 817.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr) - Legge sulle derrate alimentari LDerr Art. 53 Formazione - 1 La Confederazione e i Cantoni provvedono insieme alla formazione delle persone responsabili dell'esecuzione della presente legge. |
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1 | La Confederazione e i Cantoni provvedono insieme alla formazione delle persone responsabili dell'esecuzione della presente legge. |
2 | L'autorità federale competente può nominare commissioni d'esame incaricate di organizzare gli esami per il personale degli organi di esecuzione. |
3 | Il Consiglio federale disciplina lo svolgimento degli esami. |
4 | Può incaricare i Cantoni di organizzare gli esami per i controllori delle derrate alimentari. |
5 | L'ufficio federale competente decide sul riconoscimento di formazioni ed esami. |
SR 817.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr) - Legge sulle derrate alimentari LDerr Art. 53 Formazione - 1 La Confederazione e i Cantoni provvedono insieme alla formazione delle persone responsabili dell'esecuzione della presente legge. |
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1 | La Confederazione e i Cantoni provvedono insieme alla formazione delle persone responsabili dell'esecuzione della presente legge. |
2 | L'autorità federale competente può nominare commissioni d'esame incaricate di organizzare gli esami per il personale degli organi di esecuzione. |
3 | Il Consiglio federale disciplina lo svolgimento degli esami. |
4 | Può incaricare i Cantoni di organizzare gli esami per i controllori delle derrate alimentari. |
5 | L'ufficio federale competente decide sul riconoscimento di formazioni ed esami. |
SR 817.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr) - Legge sulle derrate alimentari LDerr Art. 53 Formazione - 1 La Confederazione e i Cantoni provvedono insieme alla formazione delle persone responsabili dell'esecuzione della presente legge. |
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1 | La Confederazione e i Cantoni provvedono insieme alla formazione delle persone responsabili dell'esecuzione della presente legge. |
2 | L'autorità federale competente può nominare commissioni d'esame incaricate di organizzare gli esami per il personale degli organi di esecuzione. |
3 | Il Consiglio federale disciplina lo svolgimento degli esami. |
4 | Può incaricare i Cantoni di organizzare gli esami per i controllori delle derrate alimentari. |
5 | L'ufficio federale competente decide sul riconoscimento di formazioni ed esami. |
SR 817.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr) - Legge sulle derrate alimentari LDerr Art. 5 Oggetti d'uso - Gli oggetti d'uso sono oggetti che rientrano in una delle seguenti categorie di prodotti: |
|
a | materiali e oggetti: |
a1 | destinati a entrare in contatto con derrate alimentari, |
a2 | che entreranno presumibilmente in contatto con derrate alimentari in condizioni d'uso normali o ragionevolmente prevedibili, o |
a3 | destinati a trasferire loro componenti a derrate alimentari; |
b | cosmetici e altri oggetti, sostanze e preparati che, secondo la loro destinazione, entrano in contatto esternamente con il corpo, con i denti o con le mucose; |
c | utensili e colori per tatuaggi e trucco permanente; |
d | capi d'abbigliamento, tessili e altri oggetti che, secondo la loro destinazione, entrano in contatto con il corpo; |
e | giocattoli o altri oggetti destinati a essere utilizzati da bambini; |
f | candele, fiammiferi, accendini e articoli per scherzi; |
g | generatori aerosol che contengono derrate alimentari o altri oggetti d'uso; |
h | materiali e oggetti destinati all'arredamento e al rivestimento di locali d'abitazione, per quanto tali materiali e oggetti non siano sottoposti ad altre norme legislative specifiche; |
i | acqua che, all'interno di impianti accessibili al pubblico o a persone autorizzate e non riservati esclusivamente a privati, è destinata a entrare in contatto con il corpo umano, ma non a essere bevuta, segnatamente l'acqua per docce e piscine in ospedali, case di cura o alberghi. |
SR 817.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr) - Legge sulle derrate alimentari LDerr Art. 1 Scopo - La presente legge si prefigge di: |
|
a | proteggere la salute dei consumatori dai rischi provocati dalle derrate alimentari e dagli oggetti d'uso non sicuri; |
b | assicurare che, nell'impiego di derrate alimentari e oggetti d'uso, siano osservati i principi dell'igiene; |
c | proteggere i consumatori dagli inganni in relazione con le derrate alimentari e gli oggetti d'uso; |
d | mettere a disposizione dei consumatori le informazioni necessarie per l'acquisto di derrate alimentari od oggetti d'uso. |
SR 817.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr) - Legge sulle derrate alimentari LDerr Art. 18 Protezione dagli inganni - 1 Tutte le indicazioni sulle derrate alimentari, su materiali e oggetti ai sensi dell'articolo 5 lettera a, nonché sui cosmetici devono corrispondere alla realtà. |
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1 | Tutte le indicazioni sulle derrate alimentari, su materiali e oggetti ai sensi dell'articolo 5 lettera a, nonché sui cosmetici devono corrispondere alla realtà. |
2 | La presentazione, la caratterizzazione e l'imballaggio dei prodotti di cui al capoverso 1 e la loro pubblicità non devono ingannare i consumatori. Sono fatte salve le disposizioni della legge del 28 agosto 19925 sulla protezione dei marchi relative alle indicazioni sulla provenienza svizzera. |
3 | Sono considerate ingannevoli segnatamente le presentazioni, le caratterizzazioni, gli imballaggi e le pubblicità atti a suscitare nel consumatore idee sbagliate circa la fabbricazione, la composizione, la qualità, il metodo di produzione, la durata di conservazione, il Paese di produzione, l'origine delle materie prime o delle componenti, gli effetti particolari o il valore particolare del prodotto. |
4 | Per garantire la protezione dagli inganni il Consiglio federale può: |
a | descrivere le derrate alimentari e stabilire la loro designazione; |
b | stabilire requisiti per i prodotti di cui al capoverso 1; |
c | emanare prescrizioni sulla caratterizzazione per i settori nei quali i consumatori possono essere assai facilmente ingannati a causa della merce o del tipo di commercio; |
d | definire la Buona prassi di fabbricazione (BPF) per i prodotti di cui al capoverso 1. |
5 | Per la trasposizione di obblighi internazionali il Consiglio federale può sottoporre ulteriori oggetti d'uso alle disposizioni del presente articolo. |
SR 817.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr) - Legge sulle derrate alimentari LDerr Art. 1 Scopo - La presente legge si prefigge di: |
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a | proteggere la salute dei consumatori dai rischi provocati dalle derrate alimentari e dagli oggetti d'uso non sicuri; |
b | assicurare che, nell'impiego di derrate alimentari e oggetti d'uso, siano osservati i principi dell'igiene; |
c | proteggere i consumatori dagli inganni in relazione con le derrate alimentari e gli oggetti d'uso; |
d | mettere a disposizione dei consumatori le informazioni necessarie per l'acquisto di derrate alimentari od oggetti d'uso. |
SR 817.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr) - Legge sulle derrate alimentari LDerr Art. 2 Campo d'applicazione - 1 La presente legge si applica: |
|
1 | La presente legge si applica: |
a | all'impiego di derrate alimentari e oggetti d'uso, vale a dire alla loro fabbricazione, trattamento, deposito, trasporto e immissione sul mercato; |
b | alla caratterizzazione e alla presentazione di derrate alimentari e oggetti d'uso, alla loro pubblicità e all'informazione diffusa su di essi; |
c | all'importazione, all'esportazione e al transito di derrate alimentari e oggetti d'uso. |
2 | La presente legge si applica a tutte le fasi di produzione, trasformazione e distribuzione, compresa la produzione primaria, per quanto finalizzata alla fabbricazione di derrate alimentari od oggetti d'uso. |
3 | La presente legge si applica alle derrate alimentari e agli oggetti d'uso importati, nella misura in cui la Svizzera non abbia assunto altri obblighi in virtù di un trattato internazionale. |
4 | La presente legge non si applica: |
a | alla produzione primaria di derrate alimentari per l'uso domestico privato; |
b | all'importazione di derrate alimentari od oggetti d'uso per l'uso domestico privato; è fatto salvo il capoverso 5; |
c | alla fabbricazione, al trattamento e al deposito domestici di derrate alimentari od oggetti d'uso per l'uso domestico privato; |
d | alle sostanze e ai prodotti che sottostanno alla legislazione sugli agenti terapeutici. |
5 | Il Consiglio federale può limitare l'importazione di derrate alimentari od oggetti d'uso destinati all'uso domestico privato. |
SR 817.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr) - Legge sulle derrate alimentari LDerr Art. 5 Oggetti d'uso - Gli oggetti d'uso sono oggetti che rientrano in una delle seguenti categorie di prodotti: |
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a | materiali e oggetti: |
a1 | destinati a entrare in contatto con derrate alimentari, |
a2 | che entreranno presumibilmente in contatto con derrate alimentari in condizioni d'uso normali o ragionevolmente prevedibili, o |
a3 | destinati a trasferire loro componenti a derrate alimentari; |
b | cosmetici e altri oggetti, sostanze e preparati che, secondo la loro destinazione, entrano in contatto esternamente con il corpo, con i denti o con le mucose; |
c | utensili e colori per tatuaggi e trucco permanente; |
d | capi d'abbigliamento, tessili e altri oggetti che, secondo la loro destinazione, entrano in contatto con il corpo; |
e | giocattoli o altri oggetti destinati a essere utilizzati da bambini; |
f | candele, fiammiferi, accendini e articoli per scherzi; |
g | generatori aerosol che contengono derrate alimentari o altri oggetti d'uso; |
h | materiali e oggetti destinati all'arredamento e al rivestimento di locali d'abitazione, per quanto tali materiali e oggetti non siano sottoposti ad altre norme legislative specifiche; |
i | acqua che, all'interno di impianti accessibili al pubblico o a persone autorizzate e non riservati esclusivamente a privati, è destinata a entrare in contatto con il corpo umano, ma non a essere bevuta, segnatamente l'acqua per docce e piscine in ospedali, case di cura o alberghi. |
SR 817.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr) - Legge sulle derrate alimentari LDerr Art. 14 Restrizioni alla consegna e alla pubblicità di bevande alcoliche - 1 La consegna di bevande alcoliche a minori di 16 anni è vietata. |
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1 | La consegna di bevande alcoliche a minori di 16 anni è vietata. |
2 | Il Consiglio federale può limitare la pubblicità di bevande alcoliche destinata specialmente ai giovani di età inferiore ai 18 anni. |
3 | Sono fatte salve le restrizioni alla consegna e alla pubblicità stabilite dalle seguenti leggi: |
a | legge federale del 24 marzo 20063 sulla radiotelevisione; |
b | legge del 21 giugno 19324 sull'alcool. |
SR 817.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr) - Legge sulle derrate alimentari LDerr Art. 37 Denuncia penale - 1 Le autorità di esecuzione denunciano all'autorità di perseguimento penale le infrazioni alle prescrizioni della legislazione sulle derrate alimentari. |
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1 | Le autorità di esecuzione denunciano all'autorità di perseguimento penale le infrazioni alle prescrizioni della legislazione sulle derrate alimentari. |
2 | Nei casi di lieve entità possono rinunciare a una denuncia penale. |
SR 817.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr) - Legge sulle derrate alimentari LDerr Art. 14 Restrizioni alla consegna e alla pubblicità di bevande alcoliche - 1 La consegna di bevande alcoliche a minori di 16 anni è vietata. |
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1 | La consegna di bevande alcoliche a minori di 16 anni è vietata. |
2 | Il Consiglio federale può limitare la pubblicità di bevande alcoliche destinata specialmente ai giovani di età inferiore ai 18 anni. |
3 | Sono fatte salve le restrizioni alla consegna e alla pubblicità stabilite dalle seguenti leggi: |
a | legge federale del 24 marzo 20063 sulla radiotelevisione; |
b | legge del 21 giugno 19324 sull'alcool. |
SR 817.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr) - Legge sulle derrate alimentari LDerr Art. 2 Campo d'applicazione - 1 La presente legge si applica: |
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1 | La presente legge si applica: |
a | all'impiego di derrate alimentari e oggetti d'uso, vale a dire alla loro fabbricazione, trattamento, deposito, trasporto e immissione sul mercato; |
b | alla caratterizzazione e alla presentazione di derrate alimentari e oggetti d'uso, alla loro pubblicità e all'informazione diffusa su di essi; |
c | all'importazione, all'esportazione e al transito di derrate alimentari e oggetti d'uso. |
2 | La presente legge si applica a tutte le fasi di produzione, trasformazione e distribuzione, compresa la produzione primaria, per quanto finalizzata alla fabbricazione di derrate alimentari od oggetti d'uso. |
3 | La presente legge si applica alle derrate alimentari e agli oggetti d'uso importati, nella misura in cui la Svizzera non abbia assunto altri obblighi in virtù di un trattato internazionale. |
4 | La presente legge non si applica: |
a | alla produzione primaria di derrate alimentari per l'uso domestico privato; |
b | all'importazione di derrate alimentari od oggetti d'uso per l'uso domestico privato; è fatto salvo il capoverso 5; |
c | alla fabbricazione, al trattamento e al deposito domestici di derrate alimentari od oggetti d'uso per l'uso domestico privato; |
d | alle sostanze e ai prodotti che sottostanno alla legislazione sugli agenti terapeutici. |
5 | Il Consiglio federale può limitare l'importazione di derrate alimentari od oggetti d'uso destinati all'uso domestico privato. |
SR 817.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr) - Legge sulle derrate alimentari LDerr Art. 14 Restrizioni alla consegna e alla pubblicità di bevande alcoliche - 1 La consegna di bevande alcoliche a minori di 16 anni è vietata. |
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1 | La consegna di bevande alcoliche a minori di 16 anni è vietata. |
2 | Il Consiglio federale può limitare la pubblicità di bevande alcoliche destinata specialmente ai giovani di età inferiore ai 18 anni. |
3 | Sono fatte salve le restrizioni alla consegna e alla pubblicità stabilite dalle seguenti leggi: |
a | legge federale del 24 marzo 20063 sulla radiotelevisione; |
b | legge del 21 giugno 19324 sull'alcool. |
SR 817.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr) - Legge sulle derrate alimentari LDerr Art. 14 Restrizioni alla consegna e alla pubblicità di bevande alcoliche - 1 La consegna di bevande alcoliche a minori di 16 anni è vietata. |
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1 | La consegna di bevande alcoliche a minori di 16 anni è vietata. |
2 | Il Consiglio federale può limitare la pubblicità di bevande alcoliche destinata specialmente ai giovani di età inferiore ai 18 anni. |
3 | Sono fatte salve le restrizioni alla consegna e alla pubblicità stabilite dalle seguenti leggi: |
a | legge federale del 24 marzo 20063 sulla radiotelevisione; |
b | legge del 21 giugno 19324 sull'alcool. |
SR 817.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr) - Legge sulle derrate alimentari LDerr Art. 2 Campo d'applicazione - 1 La presente legge si applica: |
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1 | La presente legge si applica: |
a | all'impiego di derrate alimentari e oggetti d'uso, vale a dire alla loro fabbricazione, trattamento, deposito, trasporto e immissione sul mercato; |
b | alla caratterizzazione e alla presentazione di derrate alimentari e oggetti d'uso, alla loro pubblicità e all'informazione diffusa su di essi; |
c | all'importazione, all'esportazione e al transito di derrate alimentari e oggetti d'uso. |
2 | La presente legge si applica a tutte le fasi di produzione, trasformazione e distribuzione, compresa la produzione primaria, per quanto finalizzata alla fabbricazione di derrate alimentari od oggetti d'uso. |
3 | La presente legge si applica alle derrate alimentari e agli oggetti d'uso importati, nella misura in cui la Svizzera non abbia assunto altri obblighi in virtù di un trattato internazionale. |
4 | La presente legge non si applica: |
a | alla produzione primaria di derrate alimentari per l'uso domestico privato; |
b | all'importazione di derrate alimentari od oggetti d'uso per l'uso domestico privato; è fatto salvo il capoverso 5; |
c | alla fabbricazione, al trattamento e al deposito domestici di derrate alimentari od oggetti d'uso per l'uso domestico privato; |
d | alle sostanze e ai prodotti che sottostanno alla legislazione sugli agenti terapeutici. |
5 | Il Consiglio federale può limitare l'importazione di derrate alimentari od oggetti d'uso destinati all'uso domestico privato. |
SR 817.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr) - Legge sulle derrate alimentari LDerr Art. 3 Esportazione - 1 Le derrate alimentari destinate all'esportazione devono essere conformi alle disposizioni della presente legge. |
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1 | Le derrate alimentari destinate all'esportazione devono essere conformi alle disposizioni della presente legge. |
2 | Possono derogare alle disposizioni della presente legge se la legislazione o le autorità del Paese di destinazione impongono altre esigenze o ammettono altre regole. |
3 | Le derrate alimentari non conformi alle disposizioni della presente legge possono essere esportate unicamente se le autorità del Paese di destinazione ne approvano l'importazione, dopo essere state informate in maniera esaustiva sui motivi e le circostanze precise per cui tali derrate alimentari non possono essere immesse sul mercato in Svizzera. |
4 | Gli oggetti d'uso destinati all'esportazione devono essere conformi alle disposizioni del Paese di destinazione. Il Consiglio federale può disporre altrimenti. |
5 | Le derrate alimentari e gli oggetti d'uso dannosi per la salute non possono essere esportati. |
SR 817.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr) - Legge sulle derrate alimentari LDerr Art. 3 Esportazione - 1 Le derrate alimentari destinate all'esportazione devono essere conformi alle disposizioni della presente legge. |
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1 | Le derrate alimentari destinate all'esportazione devono essere conformi alle disposizioni della presente legge. |
2 | Possono derogare alle disposizioni della presente legge se la legislazione o le autorità del Paese di destinazione impongono altre esigenze o ammettono altre regole. |
3 | Le derrate alimentari non conformi alle disposizioni della presente legge possono essere esportate unicamente se le autorità del Paese di destinazione ne approvano l'importazione, dopo essere state informate in maniera esaustiva sui motivi e le circostanze precise per cui tali derrate alimentari non possono essere immesse sul mercato in Svizzera. |
4 | Gli oggetti d'uso destinati all'esportazione devono essere conformi alle disposizioni del Paese di destinazione. Il Consiglio federale può disporre altrimenti. |
5 | Le derrate alimentari e gli oggetti d'uso dannosi per la salute non possono essere esportati. |
SR 817.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr) - Legge sulle derrate alimentari LDerr Art. 2 Campo d'applicazione - 1 La presente legge si applica: |
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1 | La presente legge si applica: |
a | all'impiego di derrate alimentari e oggetti d'uso, vale a dire alla loro fabbricazione, trattamento, deposito, trasporto e immissione sul mercato; |
b | alla caratterizzazione e alla presentazione di derrate alimentari e oggetti d'uso, alla loro pubblicità e all'informazione diffusa su di essi; |
c | all'importazione, all'esportazione e al transito di derrate alimentari e oggetti d'uso. |
2 | La presente legge si applica a tutte le fasi di produzione, trasformazione e distribuzione, compresa la produzione primaria, per quanto finalizzata alla fabbricazione di derrate alimentari od oggetti d'uso. |
3 | La presente legge si applica alle derrate alimentari e agli oggetti d'uso importati, nella misura in cui la Svizzera non abbia assunto altri obblighi in virtù di un trattato internazionale. |
4 | La presente legge non si applica: |
a | alla produzione primaria di derrate alimentari per l'uso domestico privato; |
b | all'importazione di derrate alimentari od oggetti d'uso per l'uso domestico privato; è fatto salvo il capoverso 5; |
c | alla fabbricazione, al trattamento e al deposito domestici di derrate alimentari od oggetti d'uso per l'uso domestico privato; |
d | alle sostanze e ai prodotti che sottostanno alla legislazione sugli agenti terapeutici. |
5 | Il Consiglio federale può limitare l'importazione di derrate alimentari od oggetti d'uso destinati all'uso domestico privato. |
SR 817.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr) - Legge sulle derrate alimentari LDerr Art. 14 Restrizioni alla consegna e alla pubblicità di bevande alcoliche - 1 La consegna di bevande alcoliche a minori di 16 anni è vietata. |
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1 | La consegna di bevande alcoliche a minori di 16 anni è vietata. |
2 | Il Consiglio federale può limitare la pubblicità di bevande alcoliche destinata specialmente ai giovani di età inferiore ai 18 anni. |
3 | Sono fatte salve le restrizioni alla consegna e alla pubblicità stabilite dalle seguenti leggi: |
a | legge federale del 24 marzo 20063 sulla radiotelevisione; |
b | legge del 21 giugno 19324 sull'alcool. |
SR 817.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr) - Legge sulle derrate alimentari LDerr Art. 14 Restrizioni alla consegna e alla pubblicità di bevande alcoliche - 1 La consegna di bevande alcoliche a minori di 16 anni è vietata. |
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1 | La consegna di bevande alcoliche a minori di 16 anni è vietata. |
2 | Il Consiglio federale può limitare la pubblicità di bevande alcoliche destinata specialmente ai giovani di età inferiore ai 18 anni. |
3 | Sono fatte salve le restrizioni alla consegna e alla pubblicità stabilite dalle seguenti leggi: |
a | legge federale del 24 marzo 20063 sulla radiotelevisione; |
b | legge del 21 giugno 19324 sull'alcool. |
SR 817.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr) - Legge sulle derrate alimentari LDerr Art. 14 Restrizioni alla consegna e alla pubblicità di bevande alcoliche - 1 La consegna di bevande alcoliche a minori di 16 anni è vietata. |
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1 | La consegna di bevande alcoliche a minori di 16 anni è vietata. |
2 | Il Consiglio federale può limitare la pubblicità di bevande alcoliche destinata specialmente ai giovani di età inferiore ai 18 anni. |
3 | Sono fatte salve le restrizioni alla consegna e alla pubblicità stabilite dalle seguenti leggi: |
a | legge federale del 24 marzo 20063 sulla radiotelevisione; |
b | legge del 21 giugno 19324 sull'alcool. |