SR 910.1 Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura LAgr Art. 166 In generale - 1 Contro le decisioni di organizzazioni e ditte secondo l'articolo 180 è ammissibile il ricorso dinnanzi all'ufficio federale competente. |
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1 | Contro le decisioni di organizzazioni e ditte secondo l'articolo 180 è ammissibile il ricorso dinnanzi all'ufficio federale competente. |
2 | Contro le decisioni prese in applicazione della presente legge e delle relative disposizioni d'esecuzione dagli uffici federali, dai dipartimenti e dalle autorità cantonali di ultima istanza è ammissibile il ricorso al Tribunale amministrativo federale; fanno eccezione le decisioni cantonali concernenti i miglioramenti strutturali.222 |
2bis | Prima di decidere su ricorsi concernenti l'importazione, l'esportazione o l'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, il Tribunale amministrativo federale sente gli organi di valutazione che hanno partecipato alla procedura di precedente istanza.223 |
3 | L'ufficio federale competente può avvalersi dei mezzi di ricorso del diritto federale e cantonale contro le decisioni delle autorità cantonali in applicazione della presente legge e delle relative disposizioni d'esecuzione. |
4 | Le autorità cantonali notificano le loro decisioni sollecitamente e gratuitamente all'ufficio federale competente. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni. |
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 31 Principio - Il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'articolo 5 della legge federale del 20 dicembre 196819 sulla procedura amministrativa (PA). |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 5 - 1 Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: |
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1 | Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: |
a | la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi; |
b | l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi; |
c | il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi. |
2 | Sono decisioni anche quelle in materia d'esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45 e 46), le decisioni su opposizione (art. 30 cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su ricorso (art. 61), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l'interpretazione (art. 69).24 |
3 | Le dichiarazioni di un'autorità che rifiuta o solleva pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni. |
SR 910.1 Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura LAgr Art. 149 Confederazione - 1 La Confederazione promuove un'adeguata pratica fitosanitaria per la protezione delle colture dagli organismi nocivi. |
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1 | La Confederazione promuove un'adeguata pratica fitosanitaria per la protezione delle colture dagli organismi nocivi. |
2 | Il Consiglio federale emana prescrizioni per la protezione delle colture e del materiale vegetale (piante, parti di piante e prodotti vegetali) da organismi nocivi particolarmente pericolosi. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 48 - 1 Ha diritto di ricorrere chi: |
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1 | Ha diritto di ricorrere chi: |
a | ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo; |
b | è particolarmente toccato dalla decisione impugnata; e |
c | ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa. |
2 | Ha inoltre diritto di ricorrere ogni persona, organizzazione o autorità cui un'altra legge federale riconosce tale diritto. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 50 - 1 Il ricorso dev'essere depositato entro 30 giorni dalla notificazione della decisione. |
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1 | Il ricorso dev'essere depositato entro 30 giorni dalla notificazione della decisione. |
2 | Il ricorso per denegata o ritardata giustizia può essere interposto in ogni tempo. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 52 - 1 L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente. |
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1 | L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente. |
2 | Se il ricorso non soddisfa a questi requisiti o se le conclusioni o i motivi del ricorrente non sono sufficientemente chiari, e il ricorso non sembra manifestamente inammissibile, l'autorità di ricorso assegna al ricorrente un breve termine suppletorio per rimediarvi. |
3 | Essa gli assegna questo termine con la comminatoria che, decorrendo infruttuoso, deciderà secondo l'inserto o, qualora manchino le conclusioni, i motivi oppure la firma, non entrerà nel merito del ricorso. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 11 - 1 In ogni stadio del procedimento, la parte può farsi rappresentare, sempreché non sia tenuta ad agire personalmente, o farsi patrocinare, in quanto non sia escluso dall'urgenza di un'inchiesta ufficiale.29 |
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1 | In ogni stadio del procedimento, la parte può farsi rappresentare, sempreché non sia tenuta ad agire personalmente, o farsi patrocinare, in quanto non sia escluso dall'urgenza di un'inchiesta ufficiale.29 |
2 | L'autorità può esigere che il rappresentante giustifichi i suoi poteri con una procura scritta. |
3 | Fintanto che la parte non revochi la procura l'autorità comunica con il rappresentante. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 63 - 1 L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali. |
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1 | L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali. |
2 | Nessuna spesa processuale è messa a carico dell'autorità inferiore ne delle autorità federali, che promuovano il ricorso e soccombano; se l'autorità ricorrente, che soccombe, non è un'autorità federale, le spese processuali le sono addossate in quanto la causa concerna interessi pecuniari di enti o d'istituti autonomi. |
3 | Alla parte vincente possono essere addossate solo le spese processuali che abbia cagionato violando le regole di procedura. |
4 | L'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione esige dal ricorrente un anticipo equivalente alle presunte spese processuali. Stabilisce un congruo termine per il pagamento con la comminatoria che altrimenti non entrerà nel merito. Se sussistono motivi particolari, può rinunciare interamente o in parte a esigere l'anticipo.100 |
4bis | La tassa di decisione è stabilita in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Il suo importo oscilla: |
a | da 100 a 5000 franchi nelle controversie senza interesse pecuniario; |
b | da 100 a 50 000 franchi nelle altre controversie.101 |
5 | Il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi alla determinazione delle tasse.102 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005103 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010104 sull'organizzazione delle autorità penali.105 |
SR 916.20 Ordinanza del 31 ottobre 2018 sulla protezione dei vegetali da organismi nocivi particolarmente pericolosi (Ordinanza sulla salute dei vegetali, OSalV) - Ordinanza sulla salute dei vegetali OSalV Art. 3 Emanazione di disposizioni da parte di uffici federali - Ove la presente ordinanza delega l'emanazione di disposizioni all'ufficio federale competente, la competenza è demandata a: |
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a | Ufficio federale dell'ambiente (UFAM), per le misure in virtù della legge forestale del 4 ottobre 1991; |
b | Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG), per le misure in virtù della legge del 29 aprile 1998 sull'agricoltura. |
SR 916.20 Ordinanza del 31 ottobre 2018 sulla protezione dei vegetali da organismi nocivi particolarmente pericolosi (Ordinanza sulla salute dei vegetali, OSalV) - Ordinanza sulla salute dei vegetali OSalV Art. 42 Autorizzazione eccezionale - 1 Se può essere esclusa la diffusione di organismi da quarantena, il SFF può, su richiesta, autorizzare lo spostamento di una merce ai sensi dell'articolo 40 capoverso 1 lettera a in una zona protetta per gli scopi di cui all'articolo 37 capoverso 1.36 |
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1 | Se può essere esclusa la diffusione di organismi da quarantena, il SFF può, su richiesta, autorizzare lo spostamento di una merce ai sensi dell'articolo 40 capoverso 1 lettera a in una zona protetta per gli scopi di cui all'articolo 37 capoverso 1.36 |
2 | L'autorizzazione disciplina in particolare: |
a | la quantità di merci che può essere spostata nella zona protetta; |
b | la durata dell'autorizzazione; |
c | il luogo e le condizioni in cui le merci vanno conservate; |
d | la stazione di quarantena o la struttura di confinamento (art. 53) in cui le merci vanno conservate; |
e | le competenze scientifiche e tecniche di cui deve disporre il personale addetto; |
f | l'obbligo di allegare l'autorizzazione alla merce in caso di importazione e spostamento; |
g | le condizioni per ridurre al minimo il rischio di insediamento e diffusione di organismi da quarantena. |
SR 916.20 Ordinanza del 31 ottobre 2018 sulla protezione dei vegetali da organismi nocivi particolarmente pericolosi (Ordinanza sulla salute dei vegetali, OSalV) - Ordinanza sulla salute dei vegetali OSalV Art. 42 Autorizzazione eccezionale - 1 Se può essere esclusa la diffusione di organismi da quarantena, il SFF può, su richiesta, autorizzare lo spostamento di una merce ai sensi dell'articolo 40 capoverso 1 lettera a in una zona protetta per gli scopi di cui all'articolo 37 capoverso 1.36 |
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1 | Se può essere esclusa la diffusione di organismi da quarantena, il SFF può, su richiesta, autorizzare lo spostamento di una merce ai sensi dell'articolo 40 capoverso 1 lettera a in una zona protetta per gli scopi di cui all'articolo 37 capoverso 1.36 |
2 | L'autorizzazione disciplina in particolare: |
a | la quantità di merci che può essere spostata nella zona protetta; |
b | la durata dell'autorizzazione; |
c | il luogo e le condizioni in cui le merci vanno conservate; |
d | la stazione di quarantena o la struttura di confinamento (art. 53) in cui le merci vanno conservate; |
e | le competenze scientifiche e tecniche di cui deve disporre il personale addetto; |
f | l'obbligo di allegare l'autorizzazione alla merce in caso di importazione e spostamento; |
g | le condizioni per ridurre al minimo il rischio di insediamento e diffusione di organismi da quarantena. |
SR 916.20 Ordinanza del 31 ottobre 2018 sulla protezione dei vegetali da organismi nocivi particolarmente pericolosi (Ordinanza sulla salute dei vegetali, OSalV) - Ordinanza sulla salute dei vegetali OSalV Art. 42 Autorizzazione eccezionale - 1 Se può essere esclusa la diffusione di organismi da quarantena, il SFF può, su richiesta, autorizzare lo spostamento di una merce ai sensi dell'articolo 40 capoverso 1 lettera a in una zona protetta per gli scopi di cui all'articolo 37 capoverso 1.36 |
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1 | Se può essere esclusa la diffusione di organismi da quarantena, il SFF può, su richiesta, autorizzare lo spostamento di una merce ai sensi dell'articolo 40 capoverso 1 lettera a in una zona protetta per gli scopi di cui all'articolo 37 capoverso 1.36 |
2 | L'autorizzazione disciplina in particolare: |
a | la quantità di merci che può essere spostata nella zona protetta; |
b | la durata dell'autorizzazione; |
c | il luogo e le condizioni in cui le merci vanno conservate; |
d | la stazione di quarantena o la struttura di confinamento (art. 53) in cui le merci vanno conservate; |
e | le competenze scientifiche e tecniche di cui deve disporre il personale addetto; |
f | l'obbligo di allegare l'autorizzazione alla merce in caso di importazione e spostamento; |
g | le condizioni per ridurre al minimo il rischio di insediamento e diffusione di organismi da quarantena. |
SR 916.20 Ordinanza del 31 ottobre 2018 sulla protezione dei vegetali da organismi nocivi particolarmente pericolosi (Ordinanza sulla salute dei vegetali, OSalV) - Ordinanza sulla salute dei vegetali OSalV Art. 2 Definizioni - Ai sensi della presente ordinanza s'intendono per: |
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a | organismi nocivi: specie, ceppi o biotipi di vegetali, animali o agenti patogeni che possono nuocere ai vegetali o ai prodotti vegetali; |
b | organismi nocivi particolarmente pericolosi: organismi nocivi che in caso di introduzione e diffusione possono causare ingenti danni economici, sociali o ecologici; |
c | merci: vegetali, prodotti vegetali e qualsiasi materiale che possono essere portatori di organismi nocivi particolarmente pericolosi o fungere da mezzo per la loro diffusione, inclusa la terra e il terreno di coltura; |
d | vegetali: piante vive e le parti vive di piante indicate qui appresso: |
d1 | frutti in senso botanico, |
d10 | polline vivo e spore, |
d11 | gemme, nesti, talee, marze e innesti, |
d12 | sementi in senso botanico, destinate alla semina; |
d2 | ortaggi, |
d3 | tuberi, bulbi-tuberi, bulbi, rizomi, radici, portinnesti e stoloni, |
d4 | parti aeree, fusti e stoloni epigei, |
d5 | fiori recisi, |
d6 | rami, con o senza foglie o aghi, |
d7 | alberi tagliati, con foglie o aghi, |
d8 | foglie, fogliame, |
d9 | colture di tessuti vegetali, |
e | prodotti vegetali: prodotti di origine vegetale non trasformati o che hanno subito un trattamento semplice, purché non si tratti di vegetali; salvo disposizioni contrarie, il legno è considerato prodotto vegetale soltanto se adempie almeno uno dei criteri seguenti: |
e1 | conserva in tutto o in parte la sua superficie rotonda naturale, con o senza corteccia, |
e2 | non ha conservato la superficie rotonda naturale poiché è stato segato, tagliato o spaccato, |
e3 | è in forma di piccole placche, particelle, segatura, residui, trucioli o cascami e non è stato trasformato mediante l'utilizzo di colla, calore o pressione o una combinazione di tali elementi per produrre pellet, mattonelle, compensato o pannelli di particelle, |
e4 | è utilizzato, o è destinato a essere utilizzato, come materiale da imballaggio, a prescindere dal fatto che sia effettivamente impiegato per il trasporto di merci; |
f | piantagione: ogni operazione di messa a dimora o di innesto di vegetali per assicurarne la successiva crescita, riproduzione o moltiplicazione; |
g | vegetali destinati alla piantagione: vegetali piantati, che saranno piantati o ripiantati; |
gbis | zona infestata: area nella quale un organismo da quarantena è talmente diffuso da non poter più essere eradicato; |
h | focolaio d'infestazione: singoli vegetali infestati da organismi nocivi particolarmente pericolosi e i loro immediati dintorni al di fuori della zona infestata, inclusi i vegetali sospettati di essere infestati; |
i | zona cuscinetto: zona indenne da infestazione circostante una zona infestata o un focolaio d'infestazione; |
j | messa in commercio: trasferimento o cessione a titolo oneroso o gratuito di merci; |
k | Stati terzi: tutti gli Stati al di fuori della Svizzera, del Principato del Liechtenstein e degli Stati membri dell'Unione europea (UE); le isole Canarie, Ceuta, Melilla e i dipartimenti e i territori francesi d'oltremare sono considerati Stati terzi; |
l | utilizzo: ogni attività in relazione a organismi nocivi particolarmente pericolosi e merci, in particolare l'importazione, la messa in commercio, la detenzione, la moltiplicazione e la diffusione; |
m | importazione: introduzione di merci nel territorio svizzero, incluse le enclavi doganali svizzere (art. 3 cpv. 3 della legge del 18 marzo 200510 sulle dogane) e il Principato del Liechtenstein; |
n | transito: trasporto di merci non sdoganate attraverso la Svizzera; |
o | lotto: l'unità più piccola utilizzabile nel commercio o altrimenti sul rispettivo livello di commercializzazione di merci che, in base alla loro omogeneità dal profilo della composizione, dell'origine e di altri elementi rilevanti, è identificabile; |
p | partita: insieme di lotti; |
q | invio: insieme di partite, trasferite con lo stesso mezzo di trasporto, provenienti dallo stesso fornitore e luogo di provenienza e destinate allo stesso destinatario; |
r | passaporto fitosanitario: documento ufficiale per il commercio di merci all'interno della Svizzera e con l'UE che comprova che le merci adempiono le prescrizioni fitosanitarie; |
s | certificato fitosanitario: documento ufficiale per il commercio di merci con Stati terzi che comprova che la merce adempie le prescrizioni fitosanitarie del Paese di destinazione; |
t | vettore: organismo vivente che trasmette organismi nocivi particolarmente pericolosi da un vegetale infetto a un altro. |
SR 916.20 Ordinanza del 31 ottobre 2018 sulla protezione dei vegetali da organismi nocivi particolarmente pericolosi (Ordinanza sulla salute dei vegetali, OSalV) - Ordinanza sulla salute dei vegetali OSalV Art. 42 Autorizzazione eccezionale - 1 Se può essere esclusa la diffusione di organismi da quarantena, il SFF può, su richiesta, autorizzare lo spostamento di una merce ai sensi dell'articolo 40 capoverso 1 lettera a in una zona protetta per gli scopi di cui all'articolo 37 capoverso 1.36 |
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1 | Se può essere esclusa la diffusione di organismi da quarantena, il SFF può, su richiesta, autorizzare lo spostamento di una merce ai sensi dell'articolo 40 capoverso 1 lettera a in una zona protetta per gli scopi di cui all'articolo 37 capoverso 1.36 |
2 | L'autorizzazione disciplina in particolare: |
a | la quantità di merci che può essere spostata nella zona protetta; |
b | la durata dell'autorizzazione; |
c | il luogo e le condizioni in cui le merci vanno conservate; |
d | la stazione di quarantena o la struttura di confinamento (art. 53) in cui le merci vanno conservate; |
e | le competenze scientifiche e tecniche di cui deve disporre il personale addetto; |
f | l'obbligo di allegare l'autorizzazione alla merce in caso di importazione e spostamento; |
g | le condizioni per ridurre al minimo il rischio di insediamento e diffusione di organismi da quarantena. |
SR 916.20 Ordinanza del 31 ottobre 2018 sulla protezione dei vegetali da organismi nocivi particolarmente pericolosi (Ordinanza sulla salute dei vegetali, OSalV) - Ordinanza sulla salute dei vegetali OSalV Art. 43 Principio - 1 Le merci che devono essere scortate da un certificato fitosanitario sono sottoposte a un controllo fitosanitario da parte del SFF prima dell'importazione. |
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1 | Le merci che devono essere scortate da un certificato fitosanitario sono sottoposte a un controllo fitosanitario da parte del SFF prima dell'importazione. |
2 | A tal fine le persone soggette all'obbligo di dichiarazione secondo l'articolo 26 della legge del 18 marzo 200539 sulle dogane prima di dichiarare le merci per l'imposizione doganale le notificano al SFF. |
3 | Le merci possono essere dichiarate per l'imposizione doganale e importate soltanto dopo che il SFF ha dato il via libera all'importazione. |
4 | La Posta e gli altri servizi di corrieri sono esclusi dall'obbligo di notifica di cui al capoverso 2. Prima di dichiarare le merci per l'imposizione doganale essi le consegnano al SFF presso un servizio preposto al controllo della salute dei vegetali abilitato. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 49 - Il ricorrente può far valere: |
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a | la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento; |
b | l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti; |
c | l'inadeguatezza; questa censura non è ammissibile quando un'autorità cantonale ha giudicato come autorità di ricorso. |
SR 916.20 Ordinanza del 31 ottobre 2018 sulla protezione dei vegetali da organismi nocivi particolarmente pericolosi (Ordinanza sulla salute dei vegetali, OSalV) - Ordinanza sulla salute dei vegetali OSalV Art. 2 Definizioni - Ai sensi della presente ordinanza s'intendono per: |
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a | organismi nocivi: specie, ceppi o biotipi di vegetali, animali o agenti patogeni che possono nuocere ai vegetali o ai prodotti vegetali; |
b | organismi nocivi particolarmente pericolosi: organismi nocivi che in caso di introduzione e diffusione possono causare ingenti danni economici, sociali o ecologici; |
c | merci: vegetali, prodotti vegetali e qualsiasi materiale che possono essere portatori di organismi nocivi particolarmente pericolosi o fungere da mezzo per la loro diffusione, inclusa la terra e il terreno di coltura; |
d | vegetali: piante vive e le parti vive di piante indicate qui appresso: |
d1 | frutti in senso botanico, |
d10 | polline vivo e spore, |
d11 | gemme, nesti, talee, marze e innesti, |
d12 | sementi in senso botanico, destinate alla semina; |
d2 | ortaggi, |
d3 | tuberi, bulbi-tuberi, bulbi, rizomi, radici, portinnesti e stoloni, |
d4 | parti aeree, fusti e stoloni epigei, |
d5 | fiori recisi, |
d6 | rami, con o senza foglie o aghi, |
d7 | alberi tagliati, con foglie o aghi, |
d8 | foglie, fogliame, |
d9 | colture di tessuti vegetali, |
e | prodotti vegetali: prodotti di origine vegetale non trasformati o che hanno subito un trattamento semplice, purché non si tratti di vegetali; salvo disposizioni contrarie, il legno è considerato prodotto vegetale soltanto se adempie almeno uno dei criteri seguenti: |
e1 | conserva in tutto o in parte la sua superficie rotonda naturale, con o senza corteccia, |
e2 | non ha conservato la superficie rotonda naturale poiché è stato segato, tagliato o spaccato, |
e3 | è in forma di piccole placche, particelle, segatura, residui, trucioli o cascami e non è stato trasformato mediante l'utilizzo di colla, calore o pressione o una combinazione di tali elementi per produrre pellet, mattonelle, compensato o pannelli di particelle, |
e4 | è utilizzato, o è destinato a essere utilizzato, come materiale da imballaggio, a prescindere dal fatto che sia effettivamente impiegato per il trasporto di merci; |
f | piantagione: ogni operazione di messa a dimora o di innesto di vegetali per assicurarne la successiva crescita, riproduzione o moltiplicazione; |
g | vegetali destinati alla piantagione: vegetali piantati, che saranno piantati o ripiantati; |
gbis | zona infestata: area nella quale un organismo da quarantena è talmente diffuso da non poter più essere eradicato; |
h | focolaio d'infestazione: singoli vegetali infestati da organismi nocivi particolarmente pericolosi e i loro immediati dintorni al di fuori della zona infestata, inclusi i vegetali sospettati di essere infestati; |
i | zona cuscinetto: zona indenne da infestazione circostante una zona infestata o un focolaio d'infestazione; |
j | messa in commercio: trasferimento o cessione a titolo oneroso o gratuito di merci; |
k | Stati terzi: tutti gli Stati al di fuori della Svizzera, del Principato del Liechtenstein e degli Stati membri dell'Unione europea (UE); le isole Canarie, Ceuta, Melilla e i dipartimenti e i territori francesi d'oltremare sono considerati Stati terzi; |
l | utilizzo: ogni attività in relazione a organismi nocivi particolarmente pericolosi e merci, in particolare l'importazione, la messa in commercio, la detenzione, la moltiplicazione e la diffusione; |
m | importazione: introduzione di merci nel territorio svizzero, incluse le enclavi doganali svizzere (art. 3 cpv. 3 della legge del 18 marzo 200510 sulle dogane) e il Principato del Liechtenstein; |
n | transito: trasporto di merci non sdoganate attraverso la Svizzera; |
o | lotto: l'unità più piccola utilizzabile nel commercio o altrimenti sul rispettivo livello di commercializzazione di merci che, in base alla loro omogeneità dal profilo della composizione, dell'origine e di altri elementi rilevanti, è identificabile; |
p | partita: insieme di lotti; |
q | invio: insieme di partite, trasferite con lo stesso mezzo di trasporto, provenienti dallo stesso fornitore e luogo di provenienza e destinate allo stesso destinatario; |
r | passaporto fitosanitario: documento ufficiale per il commercio di merci all'interno della Svizzera e con l'UE che comprova che le merci adempiono le prescrizioni fitosanitarie; |
s | certificato fitosanitario: documento ufficiale per il commercio di merci con Stati terzi che comprova che la merce adempie le prescrizioni fitosanitarie del Paese di destinazione; |
t | vettore: organismo vivente che trasmette organismi nocivi particolarmente pericolosi da un vegetale infetto a un altro. |
SR 916.20 Ordinanza del 31 ottobre 2018 sulla protezione dei vegetali da organismi nocivi particolarmente pericolosi (Ordinanza sulla salute dei vegetali, OSalV) - Ordinanza sulla salute dei vegetali OSalV Art. 43 Principio - 1 Le merci che devono essere scortate da un certificato fitosanitario sono sottoposte a un controllo fitosanitario da parte del SFF prima dell'importazione. |
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1 | Le merci che devono essere scortate da un certificato fitosanitario sono sottoposte a un controllo fitosanitario da parte del SFF prima dell'importazione. |
2 | A tal fine le persone soggette all'obbligo di dichiarazione secondo l'articolo 26 della legge del 18 marzo 200539 sulle dogane prima di dichiarare le merci per l'imposizione doganale le notificano al SFF. |
3 | Le merci possono essere dichiarate per l'imposizione doganale e importate soltanto dopo che il SFF ha dato il via libera all'importazione. |
4 | La Posta e gli altri servizi di corrieri sono esclusi dall'obbligo di notifica di cui al capoverso 2. Prima di dichiarare le merci per l'imposizione doganale essi le consegnano al SFF presso un servizio preposto al controllo della salute dei vegetali abilitato. |
SR 910.1 Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura LAgr Art. 156 Indennità per danni - 1 Se, in seguito a provvedimenti di difesa ordinati dall'autorità oppure a disinfezioni o ad altri procedimenti analoghi, determinati oggetti perdono valore o sono distrutti, al proprietario può essere versata un'equa indennità. |
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1 | Se, in seguito a provvedimenti di difesa ordinati dall'autorità oppure a disinfezioni o ad altri procedimenti analoghi, determinati oggetti perdono valore o sono distrutti, al proprietario può essere versata un'equa indennità. |
2 | L'indennità è fissata definitivamente secondo una procedura quanto più semplice possibile e gratuita per il danneggiato: |
a | dall'UFAG, se si tratta di provvedimenti presi al confine o di provvedimenti ordinati dall'UFAG all'interno del Paese; |
b | dalla competente autorità amministrativa cantonale, se si tratta di altri provvedimenti presi all'interno del Paese.200 |
3 | La Confederazione rimborsa ai Cantoni almeno un terzo delle spese cagionate dal versamento di tali indennità. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 63 - 1 L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali. |
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1 | L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali. |
2 | Nessuna spesa processuale è messa a carico dell'autorità inferiore ne delle autorità federali, che promuovano il ricorso e soccombano; se l'autorità ricorrente, che soccombe, non è un'autorità federale, le spese processuali le sono addossate in quanto la causa concerna interessi pecuniari di enti o d'istituti autonomi. |
3 | Alla parte vincente possono essere addossate solo le spese processuali che abbia cagionato violando le regole di procedura. |
4 | L'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione esige dal ricorrente un anticipo equivalente alle presunte spese processuali. Stabilisce un congruo termine per il pagamento con la comminatoria che altrimenti non entrerà nel merito. Se sussistono motivi particolari, può rinunciare interamente o in parte a esigere l'anticipo.100 |
4bis | La tassa di decisione è stabilita in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Il suo importo oscilla: |
a | da 100 a 5000 franchi nelle controversie senza interesse pecuniario; |
b | da 100 a 50 000 franchi nelle altre controversie.101 |
5 | Il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi alla determinazione delle tasse.102 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005103 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010104 sull'organizzazione delle autorità penali.105 |
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF) TS-TAF Art. 1 Spese processuali - 1 Le spese del procedimento dinanzi al Tribunale amministrativo federale (Tribunale) comprendono la tassa di giustizia e i disborsi. |
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1 | Le spese del procedimento dinanzi al Tribunale amministrativo federale (Tribunale) comprendono la tassa di giustizia e i disborsi. |
2 | La tassa di giustizia copre le spese per la fotocopiatura delle memorie delle parti e gli oneri amministrativi normalmente dovuti per i servizi corrispondenti, quali le spese di personale, di locazione e di materiale, le spese postali, telefoniche e di telefax. |
3 | Sono disborsi, in particolare, le spese di traduzione e di assunzione delle prove. Le spese di traduzione non vengono conteggiate se si tratta di traduzioni tra lingue ufficiali. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente una indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. |
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1 | L'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente una indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. |
2 | Il dispositivo indica l'ammontare dell'indennità e l'addossa all'ente o all'istituto autonomo, nel cui nome l'autorità inferiore ha deciso, in quanto non possa essere messa a carico di una controparte soccombente. |
3 | Se una controparte soccombente ha presentato conclusioni indipendenti, l'indennità può essere messa a suo carico, secondo la propria solvenza. |
4 | L'ente o l'istituto autonomo, nel cui nome l'autorità inferiore ha deciso, risponde dell'indennità addossata a una controparte soccombente, in quanto non possa essere riscossa. |
5 | Il Consiglio federale disciplina la determinazione delle spese ripetibili.106 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005107 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010108 sull'organizzazione delle autorità penali.109 |
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF) TS-TAF Art. 7 Principio - 1 La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa. |
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1 | La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa. |
2 | Se la parte vince solo parzialmente, le spese ripetibili sono ridotte in proporzione. |
3 | Le autorità federali e, di regola, le altre autorità con qualità di parte non hanno diritto a un'indennità a titolo di ripetibili. |
4 | Se le spese sono relativamente modeste, si può rinunciare a concedere alla parte un'indennità a titolo di ripetibili. |
5 | L'articolo 6a è applicabile per analogia.7 |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 82 Principio - Il Tribunale federale giudica i ricorsi: |
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a | contro le decisioni pronunciate in cause di diritto pubblico; |
b | contro gli atti normativi cantonali; |
c | concernenti il diritto di voto dei cittadini nonché le elezioni e votazioni popolari. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 42 Atti scritti - 1 Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. |
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1 | Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. |
2 | Nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. Qualora il ricorso sia ammissibile soltanto se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o un caso particolarmente importante per altri motivi, occorre spiegare perché la causa adempie siffatta condizione.14 15 |
3 | Se sono in possesso della parte, i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati; se l'atto scritto è diretto contro una decisione, anche questa deve essere allegata. |
4 | In caso di trasmissione per via elettronica, la parte o il suo patrocinatore deve munire l'atto scritto di una firma elettronica qualificata secondo la legge del 18 marzo 201616 sulla firma elettronica. Il Tribunale federale determina mediante regolamento: |
a | il formato dell'atto scritto e dei relativi allegati; |
b | le modalità di trasmissione; |
c | le condizioni alle quali può essere richiesta la trasmissione successiva di documenti cartacei in caso di problemi tecnici.17 |
5 | Se mancano la firma della parte o del suo patrocinatore, la procura dello stesso o gli allegati prescritti, o se il patrocinatore non è autorizzato in quanto tale, è fissato un congruo termine per sanare il vizio, con la comminatoria che altrimenti l'atto scritto non sarà preso in considerazione. |
6 | Gli atti illeggibili, sconvenienti, incomprensibili, prolissi o non redatti in una lingua ufficiale possono essere del pari rinviati al loro autore affinché li modifichi. |
7 | Gli atti scritti dovuti a condotta processuale da querulomane o altrimenti abusiva sono inammissibili. |