SR 822.222 Ordinanza del 6 maggio 1981 sulla durata del lavoro e del riposo dei conducenti professionali di veicoli leggeri per il trasporto di persone e di automobili pesanti (OLR 2) OLR-2 Art. 4 Eccezioni - 1 La presente ordinanza non è applicabile ai conducenti che eseguono trasporti professionali di persone: |
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1 | La presente ordinanza non è applicabile ai conducenti che eseguono trasporti professionali di persone: |
a | con veicoli equipaggiati per compiti sanitari secondo la norma SN EN 178928; |
b | con veicoli con una velocità massima, per tipo di costruzione, non superiore ai 30 km/h; |
c | disabili, scolari e operai; |
d | per i quali il prezzo del trasporto è incluso in altre prestazioni e il tragitto non superi i 50 km; |
e | con veicoli senza conducente, se questi sono guidati con strumenti diversi rispetto ai comandi convenzionali.30 |
2 | ...31 |
3 | Se è effettuata una corsa privata con un veicolo giusta l'articolo 3 capoverso 1, sono applicabili soltanto gli articoli 15-16a e 23.32 |
4 | La presente ordinanza non si applica ai conducenti sottoposti alla legislazione federale sul lavoro nelle imprese di trasporti pubblici33 che effettuano solo trasporti retti da detta legislazione. Se essa si applica soltanto a una parte della loro attività professionale, l'insieme di quest'attività non deve tuttavia superare i limiti fissati dalla presente ordinanza. I mezzi di controllo (art. 14) devono essere utilizzati per l'insieme dell'attività professionale. |
SR 741.41 Ordinanza del 19 giugno 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) OETV Art. 100 Tachigrafo - 1 Per permettere di controllare la durata del lavoro e del riposo o di accertare la dinamica di un incidente devono essere muniti: |
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1 | Per permettere di controllare la durata del lavoro e del riposo o di accertare la dinamica di un incidente devono essere muniti: |
a | di un tachigrafo digitale i veicoli i cui conducenti sottostanno all'OLR 1477; |
b | di un tachigrafo analogico o digitale i veicoli i cui conducenti sottostanno all'OLR 2478; |
c | di un apparecchio per la registrazione dei dati oppure di un tachigrafo analogico o digitale gli altri autoveicoli pesanti che non rientrano nel campo d'applicazione della lettera a o b aventi una velocità massima per costruzione superiore a 40 km/h, ad eccezione degli autoveicoli di lavoro, degli autoveicoli adibiti ad abitazione e delle automobili pesanti; |
d | di un apparecchio per la registrazione dei dati oppure di un tachigrafo analogico o digitale i minibus aventi più di 16 posti a sedere, oltre a quello del conducente, adibiti al trasporto professionale di scolari e i veicoli usati per corse professionali secondo l'articolo 4 capoverso 1 lettera c oppure capoverso 4 OLR 2. |
2 | I tachigrafi digitali devono essere conformi al regolamento (UE) n. 165/2014 e all'allegato I C del regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/799 (tachigrafo intelligente). |
3 | Per i veicoli di cui al capoverso 1 lettere b-d, i tachigrafi digitali possono essere conformi all'allegato I B del regolamento (CEE) n. 3821/85. |
4 | I tachigrafi analogici devono essere conformi all'allegato I del regolamento (UE) n. 165/2014 o all'allegato I del regolamento (CEE) n. 3821/85. |
5 | Sulle automobili usate per il trasporto professionale di persone (art. 3 OLR 2) e dotate di un tachimetro di cui all'articolo 55, il tachigrafo può trovarsi al di fuori del campo visivo del conducente. |
6 | Per l'indicazione della velocità in caso di tachigrafi è sufficiente un arco fino a 120 km/h. È fatto salvo l'articolo 55 capoverso 4. |
SR 741.51 Ordinanza del 27 ottobre 1976 sull'ammissione alla circolazione di persone e veicoli (Ordinanza sull'ammissione alla circolazione, OAC) - Ordinanza sull'ammissione alla circolazione OAC Art. 25 Permesso - 1 Chi vuole trasportare a titolo professionale persone (art. 3 cpv. 1bis OLR 2143) con veicoli della categoria B o C, della sottocategoria B1 o C1 oppure della categoria speciale F necessita di un permesso per il trasporto professionale di persone. I trasporti professionali di persone con risciò elettrici non sottostanno all'obbligo del permesso, nemmeno quando il conducente è titolare di una licenza della categoria B o F.144 |
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1 | Chi vuole trasportare a titolo professionale persone (art. 3 cpv. 1bis OLR 2143) con veicoli della categoria B o C, della sottocategoria B1 o C1 oppure della categoria speciale F necessita di un permesso per il trasporto professionale di persone. I trasporti professionali di persone con risciò elettrici non sottostanno all'obbligo del permesso, nemmeno quando il conducente è titolare di una licenza della categoria B o F.144 |
2 | Il permesso per il trasporto professionale di persone non è necessario per: |
a | il trasporto professionale di feriti, malati o disabili in veicoli equipaggiati a tale scopo e con particolari dispositivi di avvertimento (art. 82 cpv. 2 e 110 cpv. 3 lett. a OETV145) se:146 |
a1 | con un veicolo che appartiene all'azienda vengono trasportate esclusivamente persone ammalate, ferite o disabili dipendenti dell'azienda, |
a2 | il conducente del veicolo prende parte al traffico stradale nell'ambito della sua attività di servizio presso la polizia, l'amministrazione militare, la protezione civile o il servizio antincendio e se l'autorità ne ha dato l'autorizzazione; |
b | trasporti professionali di persone, se il prezzo della corsa è computato con altre prestazioni e la tratta non supera i 50 km; |
c | trasporti professionali di persone effettuati con veicoli senza conducente, se questi sono guidati con strumenti diversi rispetto ai comandi convenzionali. |
3 | Il permesso per il trasporto professionale di persone è rilasciato al titolare di una licenza di condurre delle categorie B, della sottocategoria B1 o della categoria speciale F se il candidato: |
a | in un esame teorico complementare dimostra di conoscere la durata del lavoro e del riposo dei conducenti professionali di veicoli leggeri per il trasporto di persone; è dispensato da questo esame chi desidera effettuare unicamente corse di cui all'articolo 4 capoverso 1 lettere a, b o c OLR 2; e |
b | in un esame pratico complementare di guida dimostra di essere in grado di trasportare senza rischi persone in un veicolo a motore della corrispondente categoria, sottocategoria o categoria speciale anche in situazioni di traffico difficili.148 |
4 | Al titolare di una licenza di condurre della categoria D o della sottocategoria D1 il permesso per il trasporto professionale di persone è rilasciato senza ulteriore esame. |
4bis | Al titolare di una licenza di condurre della categoria C il permesso per il trasporto professionale di persone è rilasciato, su richiesta, senza ulteriore esame, a condizione che egli non abbia commesso, almeno nell'anno precedente la presentazione della domanda, infrazioni alle disposizioni del diritto della circolazione stradale implicanti la revoca della licenza di condurre. Questa regola si applica anche al titolare della licenza di condurre della sottocategoria C1, a condizione che abbia superato l'esame teorico complementare di cui all'allegato 11 numero 2.149 |
5 | Il permesso è valido soltanto insieme alla licenza di condurre. |
SR 741.51 Ordinanza del 27 ottobre 1976 sull'ammissione alla circolazione di persone e veicoli (Ordinanza sull'ammissione alla circolazione, OAC) - Ordinanza sull'ammissione alla circolazione OAC Art. 80 Iscrizioni - 1 Valgono come condizioni speciali ai sensi degli articoli 10 capoverso 3303 e 96 numero 1 capoverso 3304 LCStr: |
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1 | Valgono come condizioni speciali ai sensi degli articoli 10 capoverso 3303 e 96 numero 1 capoverso 3304 LCStr: |
a | le decisioni dell'autorità iscritte nella licenza di circolazione, o nell'allegato alla licenza di circolazione, ad esempio, in merito alla velocità massima; |
b | le iscrizioni che stabiliscono il massimo ammesso per i pesi e le dimensioni dei veicoli; |
c | le iscrizioni relative al numero dei posti. |
2 | Nella licenza di circolazione è iscritto l'utilizzo di un veicolo per il trasporto professionale di persone di cui all'articolo 3 OLR 2, eccettuati i veicoli giusta l'articolo 4 capoverso 1 lettera d OLR 2.306 |
3 | La licenza di circolazione dei veicoli eccezionali menziona l'obbligo di possedere un permesso speciale. Se si tratta di veicoli destinati a trainare rimorchi particolarmente pesanti, i pesi del convoglio che derogano alle prescrizioni della LCStr sono indicati nella licenza di circolazione alla rubrica «Decisioni dell'autorità». |
4 | Un detentore che prende in leasing o lascia, spesso o durevolmente, usare a terzi il suo veicolo, può chiedere all'autorità d'immatricolazione, mediante formulario elettronico ufficiale, che un cambiamento di detentore necessiti della sua approvazione o di quella di un'altra persona fisica o giuridica menzionata nel formulario. Se non può ricorrere al formulario elettronico, può presentare la richiesta per iscritto. L'autorità d'immatricolazione riporta questa limitazione nella licenza di circolazione e trasmette i dati al sistema d'informazione all'ammissione alla circolazione se è in possesso della richiesta al momento dell'immatricolazione.307 |
5 | L'autorità d'immatricolazione conserva il formulario in originale o riproducibile in forma elettronica fintanto che esiste l'iscrizione nonché per i dieci anni seguenti.308 |
SR 741.01 Legge federale del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale (LCStr) LCStr Art. 10 - 1 I veicoli a motore e i loro rimorchi, per essere ammessi alla circolazione, devono essere provvisti della licenza di circolazione e delle targhe di controllo. |
SR 741.01 Legge federale del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale (LCStr) LCStr Art. 29 - I veicoli possono circolare soltanto se sono in perfetto stato di sicurezza e conformi alle prescrizioni. Essi devono essere costruiti e tenuti in modo che le norme della circolazione possano essere osservate, che il conducente, i passeggeri e gli altri utenti della strada non siano messi in pericolo e che la strada non venga danneggiata. |
SR 741.01 Legge federale del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale (LCStr) LCStr Art. 56 - 1 Il Consiglio federale disciplina la durata del lavoro e della presenza dei conducenti professionali di veicoli a motore. Esso garantisce loro un sufficiente riposo giornaliero, come pure dei giorni di congedo, in modo che non siano assoggettati a esigenze maggiori di quelle stabilite nella legge per attività simili. Esso provvede affinché sia esercitato un controllo efficace sull'osservanza di queste disposizioni. |
SR 741.01 Legge federale del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale (LCStr) LCStr Art. 93 - 1 È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente, compromette la sicurezza di un veicolo, in modo che ne risulti un pericolo d'incidente. Se l'autore ha agito per negligenza, è punito con la multa. |
SR 741.01 Legge federale del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale (LCStr) LCStr Art. 95 - 1 È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria: |
SR 741.01 Legge federale del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale (LCStr) LCStr Art. 103 - 1 Il Consiglio federale può comminare la multa alle persone che violano le sue prescrizioni d'esecuzione alla presente legge. |
SR 741.51 Ordinanza del 27 ottobre 1976 sull'ammissione alla circolazione di persone e veicoli (Ordinanza sull'ammissione alla circolazione, OAC) - Ordinanza sull'ammissione alla circolazione OAC Art. 80 Iscrizioni - 1 Valgono come condizioni speciali ai sensi degli articoli 10 capoverso 3303 e 96 numero 1 capoverso 3304 LCStr: |
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1 | Valgono come condizioni speciali ai sensi degli articoli 10 capoverso 3303 e 96 numero 1 capoverso 3304 LCStr: |
a | le decisioni dell'autorità iscritte nella licenza di circolazione, o nell'allegato alla licenza di circolazione, ad esempio, in merito alla velocità massima; |
b | le iscrizioni che stabiliscono il massimo ammesso per i pesi e le dimensioni dei veicoli; |
c | le iscrizioni relative al numero dei posti. |
2 | Nella licenza di circolazione è iscritto l'utilizzo di un veicolo per il trasporto professionale di persone di cui all'articolo 3 OLR 2, eccettuati i veicoli giusta l'articolo 4 capoverso 1 lettera d OLR 2.306 |
3 | La licenza di circolazione dei veicoli eccezionali menziona l'obbligo di possedere un permesso speciale. Se si tratta di veicoli destinati a trainare rimorchi particolarmente pesanti, i pesi del convoglio che derogano alle prescrizioni della LCStr sono indicati nella licenza di circolazione alla rubrica «Decisioni dell'autorità». |
4 | Un detentore che prende in leasing o lascia, spesso o durevolmente, usare a terzi il suo veicolo, può chiedere all'autorità d'immatricolazione, mediante formulario elettronico ufficiale, che un cambiamento di detentore necessiti della sua approvazione o di quella di un'altra persona fisica o giuridica menzionata nel formulario. Se non può ricorrere al formulario elettronico, può presentare la richiesta per iscritto. L'autorità d'immatricolazione riporta questa limitazione nella licenza di circolazione e trasmette i dati al sistema d'informazione all'ammissione alla circolazione se è in possesso della richiesta al momento dell'immatricolazione.307 |
5 | L'autorità d'immatricolazione conserva il formulario in originale o riproducibile in forma elettronica fintanto che esiste l'iscrizione nonché per i dieci anni seguenti.308 |
SR 741.41 Ordinanza del 19 giugno 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) OETV Art. 100 Tachigrafo - 1 Per permettere di controllare la durata del lavoro e del riposo o di accertare la dinamica di un incidente devono essere muniti: |
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1 | Per permettere di controllare la durata del lavoro e del riposo o di accertare la dinamica di un incidente devono essere muniti: |
a | di un tachigrafo digitale i veicoli i cui conducenti sottostanno all'OLR 1477; |
b | di un tachigrafo analogico o digitale i veicoli i cui conducenti sottostanno all'OLR 2478; |
c | di un apparecchio per la registrazione dei dati oppure di un tachigrafo analogico o digitale gli altri autoveicoli pesanti che non rientrano nel campo d'applicazione della lettera a o b aventi una velocità massima per costruzione superiore a 40 km/h, ad eccezione degli autoveicoli di lavoro, degli autoveicoli adibiti ad abitazione e delle automobili pesanti; |
d | di un apparecchio per la registrazione dei dati oppure di un tachigrafo analogico o digitale i minibus aventi più di 16 posti a sedere, oltre a quello del conducente, adibiti al trasporto professionale di scolari e i veicoli usati per corse professionali secondo l'articolo 4 capoverso 1 lettera c oppure capoverso 4 OLR 2. |
2 | I tachigrafi digitali devono essere conformi al regolamento (UE) n. 165/2014 e all'allegato I C del regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/799 (tachigrafo intelligente). |
3 | Per i veicoli di cui al capoverso 1 lettere b-d, i tachigrafi digitali possono essere conformi all'allegato I B del regolamento (CEE) n. 3821/85. |
4 | I tachigrafi analogici devono essere conformi all'allegato I del regolamento (UE) n. 165/2014 o all'allegato I del regolamento (CEE) n. 3821/85. |
5 | Sulle automobili usate per il trasporto professionale di persone (art. 3 OLR 2) e dotate di un tachimetro di cui all'articolo 55, il tachigrafo può trovarsi al di fuori del campo visivo del conducente. |
6 | Per l'indicazione della velocità in caso di tachigrafi è sufficiente un arco fino a 120 km/h. È fatto salvo l'articolo 55 capoverso 4. |
SR 741.41 Ordinanza del 19 giugno 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) OETV Art. 219 - 1 Un veicolo è considerato come non conforme e l'articolo 93 capoverso 2 LCStr è applicabile se:891 |
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1 | Un veicolo è considerato come non conforme e l'articolo 93 capoverso 2 LCStr è applicabile se:891 |
a | le parti che devono essere montate stabilmente, temporaneamente o in certi casi determinati, mancano o non corrispondono alle prescrizioni; |
b | il veicolo è provvisto stabilmente o temporaneamente di parti vietate; |
c | sono montate senza permesso parti per cui è necessario un permesso; |
d | il veicolo è provvisto ingiustificatamente di pneumatici chiodati o è provvisto di pneumatici chiodati non ammessi; |
e | il veicolo, benché la sua velocità massima superi 30 km/h, è equipaggiato solo parzialmente con pneumatici chiodati; |
f | manca il contrassegno indicante la velocità massima necessario per gli pneumatici chiodati; |
g | non è equipaggiato con pneumatici chiodati ma reca il disco prescritto, ma non cancellato, indicante la velocità massima. |
2 | È punito con la multa, a meno che non sia applicabile una pena più severa, chiunque:892 |
a | apporta a un veicolo modificazioni non permesse, aiuta o istiga ad apportarle; |
b | cancella o falsifica le indicazioni prescritte, in particolare concernenti il numero del telaio, l'identificazione del motore o le iscrizioni su ganci di traino e ralle; |
c | falsifica i contrassegni o i piombi previsti nella presente ordinanza per ciclomotori o appone a un veicolo un contrassegno o un piombo falsificato; |
d | appone un contrassegno o un piombo senza diritto e senza che le condizioni siano adempiute; |
e | fa commercio di parti di veicoli che servono manifestamente a modificazioni di veicoli non permesse oppure sono state espressamente vietate dall'USTRA, oppure di pneumatici rigommati sprovvisti delle indicazioni necessarie; |
f | come detentore del veicolo non annuncia modificazioni per cui è necessaria una notificazione; |
g | distribuisce componenti elettroniche che influiscono sulle caratteristiche concernenti i gas di scarico, il livello sonoro o le prestazioni del veicolo e che non corrispondono al modello approvato per il tipo di veicolo (allegato 1 n. 2.3 OATV895) senza che esista a questo scopo un'approvazione del tipo oppure pubblicizza tali componenti senza che esista una domanda di approvazione del tipo; |
h | apporta o aiuta ad apportare modifiche a componenti elettroniche che influiscono sulle caratteristiche concernenti i gas di scarico, il livello sonoro o le prestazioni del veicolo senza che esista a questo scopo o per le componenti impiegate un'approvazione del tipo oppure pubblicizza tali modifiche senza che esista una domanda di approvazione del tipo. |
3 | La stessa pena è comminata alle persone autorizzate a effettuare collaudi in officina se:897 |
a | forniscono veicoli in cattivo stato; |
b | non notificano per l'esame ufficiale veicoli modificati; |
c | iscrivono intenzionalmente indicazioni inesatte nel rapporto di perizia. |
4 | Alle contravvenzioni in aziende da parte di incaricati o persone analoghe si applicano gli articoli 6 e 7 DPA. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 99 - 1 Possono essere addotti nuovi fatti e nuovi mezzi di prova soltanto se ne dà motivo la decisione dell'autorità inferiore. |
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1 | Possono essere addotti nuovi fatti e nuovi mezzi di prova soltanto se ne dà motivo la decisione dell'autorità inferiore. |
2 | Non sono ammissibili nuove conclusioni. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 99 - 1 Possono essere addotti nuovi fatti e nuovi mezzi di prova soltanto se ne dà motivo la decisione dell'autorità inferiore. |
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1 | Possono essere addotti nuovi fatti e nuovi mezzi di prova soltanto se ne dà motivo la decisione dell'autorità inferiore. |
2 | Non sono ammissibili nuove conclusioni. |
SR 822.222 Ordinanza del 6 maggio 1981 sulla durata del lavoro e del riposo dei conducenti professionali di veicoli leggeri per il trasporto di persone e di automobili pesanti (OLR 2) OLR-2 Art. 3 Principi - 1 La presente ordinanza si applica ai conducenti di autoveicoli leggeri (art. 10 cpv. 2 OETV), automobili pesanti (art. 11 cpv. 2 lett. b OETV), autobus con non più di 16 posti a sedere, oltre a quello del conducente (art. 11 cpv. 2 lett. d OETV in combinato disposto con l'art. 4 cpv. 2bis OLR 121) e quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore e tricicli a motore (art. 15 OETV), che sono usati per il trasporto professionale di persone.22 |
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1 | La presente ordinanza si applica ai conducenti di autoveicoli leggeri (art. 10 cpv. 2 OETV), automobili pesanti (art. 11 cpv. 2 lett. b OETV), autobus con non più di 16 posti a sedere, oltre a quello del conducente (art. 11 cpv. 2 lett. d OETV in combinato disposto con l'art. 4 cpv. 2bis OLR 121) e quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore e tricicli a motore (art. 15 OETV), che sono usati per il trasporto professionale di persone.22 |
1bis | Sono considerate professionali le corse effettuate regolarmente da un conducente o con un veicolo allo scopo di conseguire un profitto economico. Le corse sono regolari se effettuate almeno due volte a intervalli di tempo inferiori ai 16 giorni. Il profitto economico è dato qualora sia richiesto un prezzo del trasporto che superi le spese del veicolo nonché il rimborso delle spese del conducente.23 |
1ter | Sono equiparati ai trasporti professionali di persone i trasporti di persone con veicoli noleggiati con autista.24 |
2 | Se un conducente circola all'estero con un veicolo immatricolato in Svizzera, per il quale, oltre a quello del conducente, è ammesso un numero di posti a sedere di 8 persone al massimo, la presente ordinanza è applicabile nella misura in cui gli accordi internazionali ratificati dalla Svizzera non contengano prescrizioni più severe. Per conducenti di veicoli con più di 8 posti a sedere oltre a quello del conducente è applicabile l'OLR 1.25 |
3 | I conducenti che circolano in Svizzera con veicoli immatricolati all'estero (conducenti di veicoli stranieri) sono tenuti a osservare gli articoli 7-11 della presente ordinanza; sono fatti salvi gli accordi internazionali che la Svizzera ha ratificato.26 |
4 | La presente ordinanza è applicabile ai datori di lavoro soltanto nella misura in cui essa imponga loro esplicitamente obblighi. |
SR 822.222 Ordinanza del 6 maggio 1981 sulla durata del lavoro e del riposo dei conducenti professionali di veicoli leggeri per il trasporto di persone e di automobili pesanti (OLR 2) OLR-2 Art. 3 Principi - 1 La presente ordinanza si applica ai conducenti di autoveicoli leggeri (art. 10 cpv. 2 OETV), automobili pesanti (art. 11 cpv. 2 lett. b OETV), autobus con non più di 16 posti a sedere, oltre a quello del conducente (art. 11 cpv. 2 lett. d OETV in combinato disposto con l'art. 4 cpv. 2bis OLR 121) e quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore e tricicli a motore (art. 15 OETV), che sono usati per il trasporto professionale di persone.22 |
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1 | La presente ordinanza si applica ai conducenti di autoveicoli leggeri (art. 10 cpv. 2 OETV), automobili pesanti (art. 11 cpv. 2 lett. b OETV), autobus con non più di 16 posti a sedere, oltre a quello del conducente (art. 11 cpv. 2 lett. d OETV in combinato disposto con l'art. 4 cpv. 2bis OLR 121) e quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore e tricicli a motore (art. 15 OETV), che sono usati per il trasporto professionale di persone.22 |
1bis | Sono considerate professionali le corse effettuate regolarmente da un conducente o con un veicolo allo scopo di conseguire un profitto economico. Le corse sono regolari se effettuate almeno due volte a intervalli di tempo inferiori ai 16 giorni. Il profitto economico è dato qualora sia richiesto un prezzo del trasporto che superi le spese del veicolo nonché il rimborso delle spese del conducente.23 |
1ter | Sono equiparati ai trasporti professionali di persone i trasporti di persone con veicoli noleggiati con autista.24 |
2 | Se un conducente circola all'estero con un veicolo immatricolato in Svizzera, per il quale, oltre a quello del conducente, è ammesso un numero di posti a sedere di 8 persone al massimo, la presente ordinanza è applicabile nella misura in cui gli accordi internazionali ratificati dalla Svizzera non contengano prescrizioni più severe. Per conducenti di veicoli con più di 8 posti a sedere oltre a quello del conducente è applicabile l'OLR 1.25 |
3 | I conducenti che circolano in Svizzera con veicoli immatricolati all'estero (conducenti di veicoli stranieri) sono tenuti a osservare gli articoli 7-11 della presente ordinanza; sono fatti salvi gli accordi internazionali che la Svizzera ha ratificato.26 |
4 | La presente ordinanza è applicabile ai datori di lavoro soltanto nella misura in cui essa imponga loro esplicitamente obblighi. |
SR 822.222 Ordinanza del 6 maggio 1981 sulla durata del lavoro e del riposo dei conducenti professionali di veicoli leggeri per il trasporto di persone e di automobili pesanti (OLR 2) OLR-2 Art. 3 Principi - 1 La presente ordinanza si applica ai conducenti di autoveicoli leggeri (art. 10 cpv. 2 OETV), automobili pesanti (art. 11 cpv. 2 lett. b OETV), autobus con non più di 16 posti a sedere, oltre a quello del conducente (art. 11 cpv. 2 lett. d OETV in combinato disposto con l'art. 4 cpv. 2bis OLR 121) e quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore e tricicli a motore (art. 15 OETV), che sono usati per il trasporto professionale di persone.22 |
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1 | La presente ordinanza si applica ai conducenti di autoveicoli leggeri (art. 10 cpv. 2 OETV), automobili pesanti (art. 11 cpv. 2 lett. b OETV), autobus con non più di 16 posti a sedere, oltre a quello del conducente (art. 11 cpv. 2 lett. d OETV in combinato disposto con l'art. 4 cpv. 2bis OLR 121) e quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore e tricicli a motore (art. 15 OETV), che sono usati per il trasporto professionale di persone.22 |
1bis | Sono considerate professionali le corse effettuate regolarmente da un conducente o con un veicolo allo scopo di conseguire un profitto economico. Le corse sono regolari se effettuate almeno due volte a intervalli di tempo inferiori ai 16 giorni. Il profitto economico è dato qualora sia richiesto un prezzo del trasporto che superi le spese del veicolo nonché il rimborso delle spese del conducente.23 |
1ter | Sono equiparati ai trasporti professionali di persone i trasporti di persone con veicoli noleggiati con autista.24 |
2 | Se un conducente circola all'estero con un veicolo immatricolato in Svizzera, per il quale, oltre a quello del conducente, è ammesso un numero di posti a sedere di 8 persone al massimo, la presente ordinanza è applicabile nella misura in cui gli accordi internazionali ratificati dalla Svizzera non contengano prescrizioni più severe. Per conducenti di veicoli con più di 8 posti a sedere oltre a quello del conducente è applicabile l'OLR 1.25 |
3 | I conducenti che circolano in Svizzera con veicoli immatricolati all'estero (conducenti di veicoli stranieri) sono tenuti a osservare gli articoli 7-11 della presente ordinanza; sono fatti salvi gli accordi internazionali che la Svizzera ha ratificato.26 |
4 | La presente ordinanza è applicabile ai datori di lavoro soltanto nella misura in cui essa imponga loro esplicitamente obblighi. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 105 Fatti determinanti - 1 Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore. |
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1 | Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore. |
2 | Può rettificare o completare d'ufficio l'accertamento dei fatti dell'autorità inferiore se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95. |
3 | Se il ricorso è diretto contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni, il Tribunale federale non è vincolato dall'accertamento dei fatti operato dall'autorità inferiore.97 |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 1 Autorità giudiziaria suprema - 1 Il Tribunale federale è l'autorità giudiziaria suprema della Confederazione. |
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1 | Il Tribunale federale è l'autorità giudiziaria suprema della Confederazione. |
2 | Esercita la vigilanza sulla gestione del Tribunale penale federale, del Tribunale amministrativo federale e del Tribunale federale dei brevetti.3 |
3 | Si compone di 35-45 giudici ordinari. |
4 | Si compone inoltre di giudici non di carriera; il loro numero è al massimo pari a due terzi di quello dei giudici ordinari.4 |
5 | L'Assemblea federale stabilisce il numero dei giudici mediante ordinanza. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 107 Sentenza - 1 Il Tribunale federale non può andare oltre le conclusioni delle parti. |
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1 | Il Tribunale federale non può andare oltre le conclusioni delle parti. |
2 | Se accoglie il ricorso, giudica esso stesso nel merito o rinvia la causa all'autorità inferiore affinché pronunci una nuova decisione. Può anche rinviare la causa all'autorità che ha deciso in prima istanza. |
3 | Se ritiene inammissibile un ricorso interposto nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale o dell'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale, il Tribunale federale prende la decisione di non entrare nel merito entro 15 giorni dalla chiusura di un eventuale scambio di scritti. Nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale non è tenuto a rispettare tale termine se la procedura d'estradizione concerne una persona sulla cui domanda d'asilo non è ancora stata pronunciata una decisione finale passata in giudicato.98 |
4 | Sui ricorsi interposti contro le decisioni del Tribunale federale dei brevetti in materia di rilascio di una licenza secondo l'articolo 40d della legge del 25 giugno 195419 sui brevetti, il Tribunale federale decide entro un mese dalla presentazione del ricorso.99 |
SR 822.222 Ordinanza del 6 maggio 1981 sulla durata del lavoro e del riposo dei conducenti professionali di veicoli leggeri per il trasporto di persone e di automobili pesanti (OLR 2) OLR-2 Art. 3 Principi - 1 La presente ordinanza si applica ai conducenti di autoveicoli leggeri (art. 10 cpv. 2 OETV), automobili pesanti (art. 11 cpv. 2 lett. b OETV), autobus con non più di 16 posti a sedere, oltre a quello del conducente (art. 11 cpv. 2 lett. d OETV in combinato disposto con l'art. 4 cpv. 2bis OLR 121) e quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore e tricicli a motore (art. 15 OETV), che sono usati per il trasporto professionale di persone.22 |
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1 | La presente ordinanza si applica ai conducenti di autoveicoli leggeri (art. 10 cpv. 2 OETV), automobili pesanti (art. 11 cpv. 2 lett. b OETV), autobus con non più di 16 posti a sedere, oltre a quello del conducente (art. 11 cpv. 2 lett. d OETV in combinato disposto con l'art. 4 cpv. 2bis OLR 121) e quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore e tricicli a motore (art. 15 OETV), che sono usati per il trasporto professionale di persone.22 |
1bis | Sono considerate professionali le corse effettuate regolarmente da un conducente o con un veicolo allo scopo di conseguire un profitto economico. Le corse sono regolari se effettuate almeno due volte a intervalli di tempo inferiori ai 16 giorni. Il profitto economico è dato qualora sia richiesto un prezzo del trasporto che superi le spese del veicolo nonché il rimborso delle spese del conducente.23 |
1ter | Sono equiparati ai trasporti professionali di persone i trasporti di persone con veicoli noleggiati con autista.24 |
2 | Se un conducente circola all'estero con un veicolo immatricolato in Svizzera, per il quale, oltre a quello del conducente, è ammesso un numero di posti a sedere di 8 persone al massimo, la presente ordinanza è applicabile nella misura in cui gli accordi internazionali ratificati dalla Svizzera non contengano prescrizioni più severe. Per conducenti di veicoli con più di 8 posti a sedere oltre a quello del conducente è applicabile l'OLR 1.25 |
3 | I conducenti che circolano in Svizzera con veicoli immatricolati all'estero (conducenti di veicoli stranieri) sono tenuti a osservare gli articoli 7-11 della presente ordinanza; sono fatti salvi gli accordi internazionali che la Svizzera ha ratificato.26 |
4 | La presente ordinanza è applicabile ai datori di lavoro soltanto nella misura in cui essa imponga loro esplicitamente obblighi. |
SR 822.222 Ordinanza del 6 maggio 1981 sulla durata del lavoro e del riposo dei conducenti professionali di veicoli leggeri per il trasporto di persone e di automobili pesanti (OLR 2) OLR-2 Art. 4 Eccezioni - 1 La presente ordinanza non è applicabile ai conducenti che eseguono trasporti professionali di persone: |
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1 | La presente ordinanza non è applicabile ai conducenti che eseguono trasporti professionali di persone: |
a | con veicoli equipaggiati per compiti sanitari secondo la norma SN EN 178928; |
b | con veicoli con una velocità massima, per tipo di costruzione, non superiore ai 30 km/h; |
c | disabili, scolari e operai; |
d | per i quali il prezzo del trasporto è incluso in altre prestazioni e il tragitto non superi i 50 km; |
e | con veicoli senza conducente, se questi sono guidati con strumenti diversi rispetto ai comandi convenzionali.30 |
2 | ...31 |
3 | Se è effettuata una corsa privata con un veicolo giusta l'articolo 3 capoverso 1, sono applicabili soltanto gli articoli 15-16a e 23.32 |
4 | La presente ordinanza non si applica ai conducenti sottoposti alla legislazione federale sul lavoro nelle imprese di trasporti pubblici33 che effettuano solo trasporti retti da detta legislazione. Se essa si applica soltanto a una parte della loro attività professionale, l'insieme di quest'attività non deve tuttavia superare i limiti fissati dalla presente ordinanza. I mezzi di controllo (art. 14) devono essere utilizzati per l'insieme dell'attività professionale. |
SR 822.222 Ordinanza del 6 maggio 1981 sulla durata del lavoro e del riposo dei conducenti professionali di veicoli leggeri per il trasporto di persone e di automobili pesanti (OLR 2) OLR-2 Art. 3 Principi - 1 La presente ordinanza si applica ai conducenti di autoveicoli leggeri (art. 10 cpv. 2 OETV), automobili pesanti (art. 11 cpv. 2 lett. b OETV), autobus con non più di 16 posti a sedere, oltre a quello del conducente (art. 11 cpv. 2 lett. d OETV in combinato disposto con l'art. 4 cpv. 2bis OLR 121) e quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore e tricicli a motore (art. 15 OETV), che sono usati per il trasporto professionale di persone.22 |
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1 | La presente ordinanza si applica ai conducenti di autoveicoli leggeri (art. 10 cpv. 2 OETV), automobili pesanti (art. 11 cpv. 2 lett. b OETV), autobus con non più di 16 posti a sedere, oltre a quello del conducente (art. 11 cpv. 2 lett. d OETV in combinato disposto con l'art. 4 cpv. 2bis OLR 121) e quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore e tricicli a motore (art. 15 OETV), che sono usati per il trasporto professionale di persone.22 |
1bis | Sono considerate professionali le corse effettuate regolarmente da un conducente o con un veicolo allo scopo di conseguire un profitto economico. Le corse sono regolari se effettuate almeno due volte a intervalli di tempo inferiori ai 16 giorni. Il profitto economico è dato qualora sia richiesto un prezzo del trasporto che superi le spese del veicolo nonché il rimborso delle spese del conducente.23 |
1ter | Sono equiparati ai trasporti professionali di persone i trasporti di persone con veicoli noleggiati con autista.24 |
2 | Se un conducente circola all'estero con un veicolo immatricolato in Svizzera, per il quale, oltre a quello del conducente, è ammesso un numero di posti a sedere di 8 persone al massimo, la presente ordinanza è applicabile nella misura in cui gli accordi internazionali ratificati dalla Svizzera non contengano prescrizioni più severe. Per conducenti di veicoli con più di 8 posti a sedere oltre a quello del conducente è applicabile l'OLR 1.25 |
3 | I conducenti che circolano in Svizzera con veicoli immatricolati all'estero (conducenti di veicoli stranieri) sono tenuti a osservare gli articoli 7-11 della presente ordinanza; sono fatti salvi gli accordi internazionali che la Svizzera ha ratificato.26 |
4 | La presente ordinanza è applicabile ai datori di lavoro soltanto nella misura in cui essa imponga loro esplicitamente obblighi. |
SR 822.222 Ordinanza del 6 maggio 1981 sulla durata del lavoro e del riposo dei conducenti professionali di veicoli leggeri per il trasporto di persone e di automobili pesanti (OLR 2) OLR-2 Art. 4 Eccezioni - 1 La presente ordinanza non è applicabile ai conducenti che eseguono trasporti professionali di persone: |
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1 | La presente ordinanza non è applicabile ai conducenti che eseguono trasporti professionali di persone: |
a | con veicoli equipaggiati per compiti sanitari secondo la norma SN EN 178928; |
b | con veicoli con una velocità massima, per tipo di costruzione, non superiore ai 30 km/h; |
c | disabili, scolari e operai; |
d | per i quali il prezzo del trasporto è incluso in altre prestazioni e il tragitto non superi i 50 km; |
e | con veicoli senza conducente, se questi sono guidati con strumenti diversi rispetto ai comandi convenzionali.30 |
2 | ...31 |
3 | Se è effettuata una corsa privata con un veicolo giusta l'articolo 3 capoverso 1, sono applicabili soltanto gli articoli 15-16a e 23.32 |
4 | La presente ordinanza non si applica ai conducenti sottoposti alla legislazione federale sul lavoro nelle imprese di trasporti pubblici33 che effettuano solo trasporti retti da detta legislazione. Se essa si applica soltanto a una parte della loro attività professionale, l'insieme di quest'attività non deve tuttavia superare i limiti fissati dalla presente ordinanza. I mezzi di controllo (art. 14) devono essere utilizzati per l'insieme dell'attività professionale. |
SR 741.01 Legge federale del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale (LCStr) LCStr Art. 56 - 1 Il Consiglio federale disciplina la durata del lavoro e della presenza dei conducenti professionali di veicoli a motore. Esso garantisce loro un sufficiente riposo giornaliero, come pure dei giorni di congedo, in modo che non siano assoggettati a esigenze maggiori di quelle stabilite nella legge per attività simili. Esso provvede affinché sia esercitato un controllo efficace sull'osservanza di queste disposizioni. |
SR 822.222 Ordinanza del 6 maggio 1981 sulla durata del lavoro e del riposo dei conducenti professionali di veicoli leggeri per il trasporto di persone e di automobili pesanti (OLR 2) OLR-2 Art. 4 Eccezioni - 1 La presente ordinanza non è applicabile ai conducenti che eseguono trasporti professionali di persone: |
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1 | La presente ordinanza non è applicabile ai conducenti che eseguono trasporti professionali di persone: |
a | con veicoli equipaggiati per compiti sanitari secondo la norma SN EN 178928; |
b | con veicoli con una velocità massima, per tipo di costruzione, non superiore ai 30 km/h; |
c | disabili, scolari e operai; |
d | per i quali il prezzo del trasporto è incluso in altre prestazioni e il tragitto non superi i 50 km; |
e | con veicoli senza conducente, se questi sono guidati con strumenti diversi rispetto ai comandi convenzionali.30 |
2 | ...31 |
3 | Se è effettuata una corsa privata con un veicolo giusta l'articolo 3 capoverso 1, sono applicabili soltanto gli articoli 15-16a e 23.32 |
4 | La presente ordinanza non si applica ai conducenti sottoposti alla legislazione federale sul lavoro nelle imprese di trasporti pubblici33 che effettuano solo trasporti retti da detta legislazione. Se essa si applica soltanto a una parte della loro attività professionale, l'insieme di quest'attività non deve tuttavia superare i limiti fissati dalla presente ordinanza. I mezzi di controllo (art. 14) devono essere utilizzati per l'insieme dell'attività professionale. |
SR 822.222 Ordinanza del 6 maggio 1981 sulla durata del lavoro e del riposo dei conducenti professionali di veicoli leggeri per il trasporto di persone e di automobili pesanti (OLR 2) OLR-2 Art. 4 Eccezioni - 1 La presente ordinanza non è applicabile ai conducenti che eseguono trasporti professionali di persone: |
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1 | La presente ordinanza non è applicabile ai conducenti che eseguono trasporti professionali di persone: |
a | con veicoli equipaggiati per compiti sanitari secondo la norma SN EN 178928; |
b | con veicoli con una velocità massima, per tipo di costruzione, non superiore ai 30 km/h; |
c | disabili, scolari e operai; |
d | per i quali il prezzo del trasporto è incluso in altre prestazioni e il tragitto non superi i 50 km; |
e | con veicoli senza conducente, se questi sono guidati con strumenti diversi rispetto ai comandi convenzionali.30 |
2 | ...31 |
3 | Se è effettuata una corsa privata con un veicolo giusta l'articolo 3 capoverso 1, sono applicabili soltanto gli articoli 15-16a e 23.32 |
4 | La presente ordinanza non si applica ai conducenti sottoposti alla legislazione federale sul lavoro nelle imprese di trasporti pubblici33 che effettuano solo trasporti retti da detta legislazione. Se essa si applica soltanto a una parte della loro attività professionale, l'insieme di quest'attività non deve tuttavia superare i limiti fissati dalla presente ordinanza. I mezzi di controllo (art. 14) devono essere utilizzati per l'insieme dell'attività professionale. |
SR 822.222 Ordinanza del 6 maggio 1981 sulla durata del lavoro e del riposo dei conducenti professionali di veicoli leggeri per il trasporto di persone e di automobili pesanti (OLR 2) OLR-2 Art. 4 Eccezioni - 1 La presente ordinanza non è applicabile ai conducenti che eseguono trasporti professionali di persone: |
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1 | La presente ordinanza non è applicabile ai conducenti che eseguono trasporti professionali di persone: |
a | con veicoli equipaggiati per compiti sanitari secondo la norma SN EN 178928; |
b | con veicoli con una velocità massima, per tipo di costruzione, non superiore ai 30 km/h; |
c | disabili, scolari e operai; |
d | per i quali il prezzo del trasporto è incluso in altre prestazioni e il tragitto non superi i 50 km; |
e | con veicoli senza conducente, se questi sono guidati con strumenti diversi rispetto ai comandi convenzionali.30 |
2 | ...31 |
3 | Se è effettuata una corsa privata con un veicolo giusta l'articolo 3 capoverso 1, sono applicabili soltanto gli articoli 15-16a e 23.32 |
4 | La presente ordinanza non si applica ai conducenti sottoposti alla legislazione federale sul lavoro nelle imprese di trasporti pubblici33 che effettuano solo trasporti retti da detta legislazione. Se essa si applica soltanto a una parte della loro attività professionale, l'insieme di quest'attività non deve tuttavia superare i limiti fissati dalla presente ordinanza. I mezzi di controllo (art. 14) devono essere utilizzati per l'insieme dell'attività professionale. |
SR 822.222 Ordinanza del 6 maggio 1981 sulla durata del lavoro e del riposo dei conducenti professionali di veicoli leggeri per il trasporto di persone e di automobili pesanti (OLR 2) OLR-2 Art. 4 Eccezioni - 1 La presente ordinanza non è applicabile ai conducenti che eseguono trasporti professionali di persone: |
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1 | La presente ordinanza non è applicabile ai conducenti che eseguono trasporti professionali di persone: |
a | con veicoli equipaggiati per compiti sanitari secondo la norma SN EN 178928; |
b | con veicoli con una velocità massima, per tipo di costruzione, non superiore ai 30 km/h; |
c | disabili, scolari e operai; |
d | per i quali il prezzo del trasporto è incluso in altre prestazioni e il tragitto non superi i 50 km; |
e | con veicoli senza conducente, se questi sono guidati con strumenti diversi rispetto ai comandi convenzionali.30 |
2 | ...31 |
3 | Se è effettuata una corsa privata con un veicolo giusta l'articolo 3 capoverso 1, sono applicabili soltanto gli articoli 15-16a e 23.32 |
4 | La presente ordinanza non si applica ai conducenti sottoposti alla legislazione federale sul lavoro nelle imprese di trasporti pubblici33 che effettuano solo trasporti retti da detta legislazione. Se essa si applica soltanto a una parte della loro attività professionale, l'insieme di quest'attività non deve tuttavia superare i limiti fissati dalla presente ordinanza. I mezzi di controllo (art. 14) devono essere utilizzati per l'insieme dell'attività professionale. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 66 Onere e ripartizione delle spese giudiziarie - 1 Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti. |
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1 | Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti. |
2 | In caso di desistenza o di transazione, il Tribunale federale può rinunciare in tutto o in parte a riscuotere le spese giudiziarie. |
3 | Le spese inutili sono pagate da chi le causa. |
4 | Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non possono di regola essere addossate spese giudiziarie se, senza avere alcun interesse pecuniario, si rivolgono al Tribunale federale nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali o se le loro decisioni in siffatte controversie sono impugnate mediante ricorso. |
5 | Salvo diversa disposizione, le spese giudiziarie addossate congiuntamente a più persone sono da queste sostenute in parti eguali e con responsabilità solidale. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 68 Spese ripetibili - 1 Nella sentenza il Tribunale federale determina se e in che misura le spese della parte vincente debbano essere sostenute da quella soccombente. |
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1 | Nella sentenza il Tribunale federale determina se e in che misura le spese della parte vincente debbano essere sostenute da quella soccombente. |
2 | La parte soccombente è di regola tenuta a risarcire alla parte vincente, secondo la tariffa del Tribunale federale, tutte le spese necessarie causate dalla controversia. |
3 | Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non sono di regola accordate spese ripetibili se vincono una causa nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali. |
4 | Si applica per analogia l'articolo 66 capoversi 3 e 5. |
5 | Il Tribunale federale conferma, annulla o modifica, a seconda dell'esito del procedimento, la decisione sulle spese ripetibili pronunciata dall'autorità inferiore. Può stabilire esso stesso l'importo di tali spese secondo la tariffa federale o cantonale applicabile o incaricarne l'autorità inferiore. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 66 Onere e ripartizione delle spese giudiziarie - 1 Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti. |
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1 | Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti. |
2 | In caso di desistenza o di transazione, il Tribunale federale può rinunciare in tutto o in parte a riscuotere le spese giudiziarie. |
3 | Le spese inutili sono pagate da chi le causa. |
4 | Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non possono di regola essere addossate spese giudiziarie se, senza avere alcun interesse pecuniario, si rivolgono al Tribunale federale nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali o se le loro decisioni in siffatte controversie sono impugnate mediante ricorso. |
5 | Salvo diversa disposizione, le spese giudiziarie addossate congiuntamente a più persone sono da queste sostenute in parti eguali e con responsabilità solidale. |