ABRG entscheidet die Rekurskommission EVD endgültig, soweit die Verwaltungsgerichtsbeschwerde an das Bundesgericht unzulässig ist. Beim angefochtenen Entscheid handelt es sich um eine auf öffentliches Recht des Bundes (ABRG) gestützte Anordnung im Einzelfall, mit der in die Rechtsstellung des Beschwerdeführers eingegriffen wird (vgl. Art. 97
OG i.V.m. Art. 5
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RS 172.021 PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) Art. 5 |
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| Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: | ||||||
| la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi; | ||||||
| l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi; | ||||||
| il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi. | ||||||
| Sono decisioni anche quelle in materia d'esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45 e 46), le decisioni su opposizione (art. 30 cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su ricorso (art. 61), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l'interpretazione (art. 69). [1] | ||||||
| Le dichiarazioni di un'autorità che rifiuta o solleva pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764). | ||||||
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RS 172.021 PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) Art. 5 |
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| Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: | ||||||
| la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi; | ||||||
| l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi; | ||||||
| il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi. | ||||||
| Sono decisioni anche quelle in materia d'esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45 e 46), le decisioni su opposizione (art. 30 cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su ricorso (art. 61), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l'interpretazione (art. 69). [1] | ||||||
| Le dichiarazioni di un'autorità che rifiuta o solleva pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764). | ||||||
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| Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: | ||||||
| la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi; | ||||||
| l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi; | ||||||
| il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi. | ||||||
| Sono decisioni anche quelle in materia d'esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45 e 46), le decisioni su opposizione (art. 30 cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su ricorso (art. 61), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l'interpretazione (art. 69). [1] | ||||||
| Le dichiarazioni di un'autorità che rifiuta o solleva pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764). | ||||||
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| Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: | ||||||
| la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi; | ||||||
| l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi; | ||||||
| il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi. | ||||||
| Sono decisioni anche quelle in materia d'esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45 e 46), le decisioni su opposizione (art. 30 cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su ricorso (art. 61), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l'interpretazione (art. 69). [1] | ||||||
| Le dichiarazioni di un'autorità che rifiuta o solleva pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764). | ||||||
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| Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: | ||||||
| la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi; | ||||||
| l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi; | ||||||
| il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi. | ||||||
| Sono decisioni anche quelle in materia d'esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45 e 46), le decisioni su opposizione (art. 30 cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su ricorso (art. 61), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l'interpretazione (art. 69). [1] | ||||||
| Le dichiarazioni di un'autorità che rifiuta o solleva pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764). | ||||||
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| Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: | ||||||
| la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi; | ||||||
| l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi; | ||||||
| il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi. | ||||||
| Sono decisioni anche quelle in materia d'esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45 e 46), le decisioni su opposizione (art. 30 cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su ricorso (art. 61), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l'interpretazione (art. 69). [1] | ||||||
| Le dichiarazioni di un'autorità che rifiuta o solleva pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764). | ||||||
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| Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: | ||||||
| la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi; | ||||||
| l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi; | ||||||
| il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi. | ||||||
| Sono decisioni anche quelle in materia d'esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45 e 46), le decisioni su opposizione (art. 30 cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su ricorso (art. 61), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l'interpretazione (art. 69). [1] | ||||||
| Le dichiarazioni di un'autorità che rifiuta o solleva pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764). | ||||||
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RS 172.021 PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) Art. 5 |
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| Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: | ||||||
| la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi; | ||||||
| l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi; | ||||||
| il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi. | ||||||
| Sono decisioni anche quelle in materia d'esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45 e 46), le decisioni su opposizione (art. 30 cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su ricorso (art. 61), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l'interpretazione (art. 69). [1] | ||||||
| Le dichiarazioni di un'autorità che rifiuta o solleva pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764). | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 100 Politica congiunturale |
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| La Confederazione prende provvedimenti per un'equilibrata evoluzione congiunturale, in particolare per prevenire e combattere la disoccupazione e il rincaro. | ||||||
| Prende in considerazione lo sviluppo economico delle singole regioni del Paese. Collabora con i Cantoni e l'economia. | ||||||
| Nei settori finanziario e creditizio, nel commercio estero e delle finanze pubbliche può derogare se necessario al principio della libertà economica. | ||||||
| Nella loro politica in materia di entrate e uscite, la Confederazione, i Cantoni e i Comuni prendono in considerazione la situazione congiunturale. | ||||||
| Per stabilizzare la congiuntura, la Confederazione può, a titolo transitorio, riscuotere supplementi o concedere ribassi su tributi previsti dal diritto federale. I mezzi così prelevati vanno congelati; liberati che siano, i tributi diretti sono restituiti individualmente e quelli indiretti impiegati per la concessione di ribassi o per creare occasioni di lavoro. | ||||||
| La Confederazione può obbligare le imprese a costituire riserve di crisi per procurare lavoro; concede a tal fine agevolazioni fiscali e può obbligare i Cantoni a fare altrettanto. Liberate le riserve, le imprese ne decidono autonomamente l'impiego nei limiti delle destinazioni fissate dalla legge. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 100 Politica congiunturale |
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| La Confederazione prende provvedimenti per un'equilibrata evoluzione congiunturale, in particolare per prevenire e combattere la disoccupazione e il rincaro. | ||||||
| Prende in considerazione lo sviluppo economico delle singole regioni del Paese. Collabora con i Cantoni e l'economia. | ||||||
| Nei settori finanziario e creditizio, nel commercio estero e delle finanze pubbliche può derogare se necessario al principio della libertà economica. | ||||||
| Nella loro politica in materia di entrate e uscite, la Confederazione, i Cantoni e i Comuni prendono in considerazione la situazione congiunturale. | ||||||
| Per stabilizzare la congiuntura, la Confederazione può, a titolo transitorio, riscuotere supplementi o concedere ribassi su tributi previsti dal diritto federale. I mezzi così prelevati vanno congelati; liberati che siano, i tributi diretti sono restituiti individualmente e quelli indiretti impiegati per la concessione di ribassi o per creare occasioni di lavoro. | ||||||
| La Confederazione può obbligare le imprese a costituire riserve di crisi per procurare lavoro; concede a tal fine agevolazioni fiscali e può obbligare i Cantoni a fare altrettanto. Liberate le riserve, le imprese ne decidono autonomamente l'impiego nei limiti delle destinazioni fissate dalla legge. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 100 Politica congiunturale |
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| La Confederazione prende provvedimenti per un'equilibrata evoluzione congiunturale, in particolare per prevenire e combattere la disoccupazione e il rincaro. | ||||||
| Prende in considerazione lo sviluppo economico delle singole regioni del Paese. Collabora con i Cantoni e l'economia. | ||||||
| Nei settori finanziario e creditizio, nel commercio estero e delle finanze pubbliche può derogare se necessario al principio della libertà economica. | ||||||
| Nella loro politica in materia di entrate e uscite, la Confederazione, i Cantoni e i Comuni prendono in considerazione la situazione congiunturale. | ||||||
| Per stabilizzare la congiuntura, la Confederazione può, a titolo transitorio, riscuotere supplementi o concedere ribassi su tributi previsti dal diritto federale. I mezzi così prelevati vanno congelati; liberati che siano, i tributi diretti sono restituiti individualmente e quelli indiretti impiegati per la concessione di ribassi o per creare occasioni di lavoro. | ||||||
| La Confederazione può obbligare le imprese a costituire riserve di crisi per procurare lavoro; concede a tal fine agevolazioni fiscali e può obbligare i Cantoni a fare altrettanto. Liberate le riserve, le imprese ne decidono autonomamente l'impiego nei limiti delle destinazioni fissate dalla legge. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 100 Politica congiunturale |
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| La Confederazione prende provvedimenti per un'equilibrata evoluzione congiunturale, in particolare per prevenire e combattere la disoccupazione e il rincaro. | ||||||
| Prende in considerazione lo sviluppo economico delle singole regioni del Paese. Collabora con i Cantoni e l'economia. | ||||||
| Nei settori finanziario e creditizio, nel commercio estero e delle finanze pubbliche può derogare se necessario al principio della libertà economica. | ||||||
| Nella loro politica in materia di entrate e uscite, la Confederazione, i Cantoni e i Comuni prendono in considerazione la situazione congiunturale. | ||||||
| Per stabilizzare la congiuntura, la Confederazione può, a titolo transitorio, riscuotere supplementi o concedere ribassi su tributi previsti dal diritto federale. I mezzi così prelevati vanno congelati; liberati che siano, i tributi diretti sono restituiti individualmente e quelli indiretti impiegati per la concessione di ribassi o per creare occasioni di lavoro. | ||||||
| La Confederazione può obbligare le imprese a costituire riserve di crisi per procurare lavoro; concede a tal fine agevolazioni fiscali e può obbligare i Cantoni a fare altrettanto. Liberate le riserve, le imprese ne decidono autonomamente l'impiego nei limiti delle destinazioni fissate dalla legge. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 100 Politica congiunturale |
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| La Confederazione prende provvedimenti per un'equilibrata evoluzione congiunturale, in particolare per prevenire e combattere la disoccupazione e il rincaro. | ||||||
| Prende in considerazione lo sviluppo economico delle singole regioni del Paese. Collabora con i Cantoni e l'economia. | ||||||
| Nei settori finanziario e creditizio, nel commercio estero e delle finanze pubbliche può derogare se necessario al principio della libertà economica. | ||||||
| Nella loro politica in materia di entrate e uscite, la Confederazione, i Cantoni e i Comuni prendono in considerazione la situazione congiunturale. | ||||||
| Per stabilizzare la congiuntura, la Confederazione può, a titolo transitorio, riscuotere supplementi o concedere ribassi su tributi previsti dal diritto federale. I mezzi così prelevati vanno congelati; liberati che siano, i tributi diretti sono restituiti individualmente e quelli indiretti impiegati per la concessione di ribassi o per creare occasioni di lavoro. | ||||||
| La Confederazione può obbligare le imprese a costituire riserve di crisi per procurare lavoro; concede a tal fine agevolazioni fiscali e può obbligare i Cantoni a fare altrettanto. Liberate le riserve, le imprese ne decidono autonomamente l'impiego nei limiti delle destinazioni fissate dalla legge. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 100 Politica congiunturale |
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| La Confederazione prende provvedimenti per un'equilibrata evoluzione congiunturale, in particolare per prevenire e combattere la disoccupazione e il rincaro. | ||||||
| Prende in considerazione lo sviluppo economico delle singole regioni del Paese. Collabora con i Cantoni e l'economia. | ||||||
| Nei settori finanziario e creditizio, nel commercio estero e delle finanze pubbliche può derogare se necessario al principio della libertà economica. | ||||||
| Nella loro politica in materia di entrate e uscite, la Confederazione, i Cantoni e i Comuni prendono in considerazione la situazione congiunturale. | ||||||
| Per stabilizzare la congiuntura, la Confederazione può, a titolo transitorio, riscuotere supplementi o concedere ribassi su tributi previsti dal diritto federale. I mezzi così prelevati vanno congelati; liberati che siano, i tributi diretti sono restituiti individualmente e quelli indiretti impiegati per la concessione di ribassi o per creare occasioni di lavoro. | ||||||
| La Confederazione può obbligare le imprese a costituire riserve di crisi per procurare lavoro; concede a tal fine agevolazioni fiscali e può obbligare i Cantoni a fare altrettanto. Liberate le riserve, le imprese ne decidono autonomamente l'impiego nei limiti delle destinazioni fissate dalla legge. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 100 Politica congiunturale |
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| La Confederazione prende provvedimenti per un'equilibrata evoluzione congiunturale, in particolare per prevenire e combattere la disoccupazione e il rincaro. | ||||||
| Prende in considerazione lo sviluppo economico delle singole regioni del Paese. Collabora con i Cantoni e l'economia. | ||||||
| Nei settori finanziario e creditizio, nel commercio estero e delle finanze pubbliche può derogare se necessario al principio della libertà economica. | ||||||
| Nella loro politica in materia di entrate e uscite, la Confederazione, i Cantoni e i Comuni prendono in considerazione la situazione congiunturale. | ||||||
| Per stabilizzare la congiuntura, la Confederazione può, a titolo transitorio, riscuotere supplementi o concedere ribassi su tributi previsti dal diritto federale. I mezzi così prelevati vanno congelati; liberati che siano, i tributi diretti sono restituiti individualmente e quelli indiretti impiegati per la concessione di ribassi o per creare occasioni di lavoro. | ||||||
| La Confederazione può obbligare le imprese a costituire riserve di crisi per procurare lavoro; concede a tal fine agevolazioni fiscali e può obbligare i Cantoni a fare altrettanto. Liberate le riserve, le imprese ne decidono autonomamente l'impiego nei limiti delle destinazioni fissate dalla legge. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 100 Politica congiunturale |
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| La Confederazione prende provvedimenti per un'equilibrata evoluzione congiunturale, in particolare per prevenire e combattere la disoccupazione e il rincaro. | ||||||
| Prende in considerazione lo sviluppo economico delle singole regioni del Paese. Collabora con i Cantoni e l'economia. | ||||||
| Nei settori finanziario e creditizio, nel commercio estero e delle finanze pubbliche può derogare se necessario al principio della libertà economica. | ||||||
| Nella loro politica in materia di entrate e uscite, la Confederazione, i Cantoni e i Comuni prendono in considerazione la situazione congiunturale. | ||||||
| Per stabilizzare la congiuntura, la Confederazione può, a titolo transitorio, riscuotere supplementi o concedere ribassi su tributi previsti dal diritto federale. I mezzi così prelevati vanno congelati; liberati che siano, i tributi diretti sono restituiti individualmente e quelli indiretti impiegati per la concessione di ribassi o per creare occasioni di lavoro. | ||||||
| La Confederazione può obbligare le imprese a costituire riserve di crisi per procurare lavoro; concede a tal fine agevolazioni fiscali e può obbligare i Cantoni a fare altrettanto. Liberate le riserve, le imprese ne decidono autonomamente l'impiego nei limiti delle destinazioni fissate dalla legge. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 100 Politica congiunturale |
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| La Confederazione prende provvedimenti per un'equilibrata evoluzione congiunturale, in particolare per prevenire e combattere la disoccupazione e il rincaro. | ||||||
| Prende in considerazione lo sviluppo economico delle singole regioni del Paese. Collabora con i Cantoni e l'economia. | ||||||
| Nei settori finanziario e creditizio, nel commercio estero e delle finanze pubbliche può derogare se necessario al principio della libertà economica. | ||||||
| Nella loro politica in materia di entrate e uscite, la Confederazione, i Cantoni e i Comuni prendono in considerazione la situazione congiunturale. | ||||||
| Per stabilizzare la congiuntura, la Confederazione può, a titolo transitorio, riscuotere supplementi o concedere ribassi su tributi previsti dal diritto federale. I mezzi così prelevati vanno congelati; liberati che siano, i tributi diretti sono restituiti individualmente e quelli indiretti impiegati per la concessione di ribassi o per creare occasioni di lavoro. | ||||||
| La Confederazione può obbligare le imprese a costituire riserve di crisi per procurare lavoro; concede a tal fine agevolazioni fiscali e può obbligare i Cantoni a fare altrettanto. Liberate le riserve, le imprese ne decidono autonomamente l'impiego nei limiti delle destinazioni fissate dalla legge. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 100 Politica congiunturale |
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| La Confederazione prende provvedimenti per un'equilibrata evoluzione congiunturale, in particolare per prevenire e combattere la disoccupazione e il rincaro. | ||||||
| Prende in considerazione lo sviluppo economico delle singole regioni del Paese. Collabora con i Cantoni e l'economia. | ||||||
| Nei settori finanziario e creditizio, nel commercio estero e delle finanze pubbliche può derogare se necessario al principio della libertà economica. | ||||||
| Nella loro politica in materia di entrate e uscite, la Confederazione, i Cantoni e i Comuni prendono in considerazione la situazione congiunturale. | ||||||
| Per stabilizzare la congiuntura, la Confederazione può, a titolo transitorio, riscuotere supplementi o concedere ribassi su tributi previsti dal diritto federale. I mezzi così prelevati vanno congelati; liberati che siano, i tributi diretti sono restituiti individualmente e quelli indiretti impiegati per la concessione di ribassi o per creare occasioni di lavoro. | ||||||
| La Confederazione può obbligare le imprese a costituire riserve di crisi per procurare lavoro; concede a tal fine agevolazioni fiscali e può obbligare i Cantoni a fare altrettanto. Liberate le riserve, le imprese ne decidono autonomamente l'impiego nei limiti delle destinazioni fissate dalla legge. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 100 Politica congiunturale |
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| La Confederazione prende provvedimenti per un'equilibrata evoluzione congiunturale, in particolare per prevenire e combattere la disoccupazione e il rincaro. | ||||||
| Prende in considerazione lo sviluppo economico delle singole regioni del Paese. Collabora con i Cantoni e l'economia. | ||||||
| Nei settori finanziario e creditizio, nel commercio estero e delle finanze pubbliche può derogare se necessario al principio della libertà economica. | ||||||
| Nella loro politica in materia di entrate e uscite, la Confederazione, i Cantoni e i Comuni prendono in considerazione la situazione congiunturale. | ||||||
| Per stabilizzare la congiuntura, la Confederazione può, a titolo transitorio, riscuotere supplementi o concedere ribassi su tributi previsti dal diritto federale. I mezzi così prelevati vanno congelati; liberati che siano, i tributi diretti sono restituiti individualmente e quelli indiretti impiegati per la concessione di ribassi o per creare occasioni di lavoro. | ||||||
| La Confederazione può obbligare le imprese a costituire riserve di crisi per procurare lavoro; concede a tal fine agevolazioni fiscali e può obbligare i Cantoni a fare altrettanto. Liberate le riserve, le imprese ne decidono autonomamente l'impiego nei limiti delle destinazioni fissate dalla legge. | ||||||
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| La Confederazione prende provvedimenti per un'equilibrata evoluzione congiunturale, in particolare per prevenire e combattere la disoccupazione e il rincaro. | ||||||
| Prende in considerazione lo sviluppo economico delle singole regioni del Paese. Collabora con i Cantoni e l'economia. | ||||||
| Nei settori finanziario e creditizio, nel commercio estero e delle finanze pubbliche può derogare se necessario al principio della libertà economica. | ||||||
| Nella loro politica in materia di entrate e uscite, la Confederazione, i Cantoni e i Comuni prendono in considerazione la situazione congiunturale. | ||||||
| Per stabilizzare la congiuntura, la Confederazione può, a titolo transitorio, riscuotere supplementi o concedere ribassi su tributi previsti dal diritto federale. I mezzi così prelevati vanno congelati; liberati che siano, i tributi diretti sono restituiti individualmente e quelli indiretti impiegati per la concessione di ribassi o per creare occasioni di lavoro. | ||||||
| La Confederazione può obbligare le imprese a costituire riserve di crisi per procurare lavoro; concede a tal fine agevolazioni fiscali e può obbligare i Cantoni a fare altrettanto. Liberate le riserve, le imprese ne decidono autonomamente l'impiego nei limiti delle destinazioni fissate dalla legge. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 100 Politica congiunturale |
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| La Confederazione prende provvedimenti per un'equilibrata evoluzione congiunturale, in particolare per prevenire e combattere la disoccupazione e il rincaro. | ||||||
| Prende in considerazione lo sviluppo economico delle singole regioni del Paese. Collabora con i Cantoni e l'economia. | ||||||
| Nei settori finanziario e creditizio, nel commercio estero e delle finanze pubbliche può derogare se necessario al principio della libertà economica. | ||||||
| Nella loro politica in materia di entrate e uscite, la Confederazione, i Cantoni e i Comuni prendono in considerazione la situazione congiunturale. | ||||||
| Per stabilizzare la congiuntura, la Confederazione può, a titolo transitorio, riscuotere supplementi o concedere ribassi su tributi previsti dal diritto federale. I mezzi così prelevati vanno congelati; liberati che siano, i tributi diretti sono restituiti individualmente e quelli indiretti impiegati per la concessione di ribassi o per creare occasioni di lavoro. | ||||||
| La Confederazione può obbligare le imprese a costituire riserve di crisi per procurare lavoro; concede a tal fine agevolazioni fiscali e può obbligare i Cantoni a fare altrettanto. Liberate le riserve, le imprese ne decidono autonomamente l'impiego nei limiti delle destinazioni fissate dalla legge. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 100 Politica congiunturale |
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| La Confederazione prende provvedimenti per un'equilibrata evoluzione congiunturale, in particolare per prevenire e combattere la disoccupazione e il rincaro. | ||||||
| Prende in considerazione lo sviluppo economico delle singole regioni del Paese. Collabora con i Cantoni e l'economia. | ||||||
| Nei settori finanziario e creditizio, nel commercio estero e delle finanze pubbliche può derogare se necessario al principio della libertà economica. | ||||||
| Nella loro politica in materia di entrate e uscite, la Confederazione, i Cantoni e i Comuni prendono in considerazione la situazione congiunturale. | ||||||
| Per stabilizzare la congiuntura, la Confederazione può, a titolo transitorio, riscuotere supplementi o concedere ribassi su tributi previsti dal diritto federale. I mezzi così prelevati vanno congelati; liberati che siano, i tributi diretti sono restituiti individualmente e quelli indiretti impiegati per la concessione di ribassi o per creare occasioni di lavoro. | ||||||
| La Confederazione può obbligare le imprese a costituire riserve di crisi per procurare lavoro; concede a tal fine agevolazioni fiscali e può obbligare i Cantoni a fare altrettanto. Liberate le riserve, le imprese ne decidono autonomamente l'impiego nei limiti delle destinazioni fissate dalla legge. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 100 Politica congiunturale |
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| La Confederazione prende provvedimenti per un'equilibrata evoluzione congiunturale, in particolare per prevenire e combattere la disoccupazione e il rincaro. | ||||||
| Prende in considerazione lo sviluppo economico delle singole regioni del Paese. Collabora con i Cantoni e l'economia. | ||||||
| Nei settori finanziario e creditizio, nel commercio estero e delle finanze pubbliche può derogare se necessario al principio della libertà economica. | ||||||
| Nella loro politica in materia di entrate e uscite, la Confederazione, i Cantoni e i Comuni prendono in considerazione la situazione congiunturale. | ||||||
| Per stabilizzare la congiuntura, la Confederazione può, a titolo transitorio, riscuotere supplementi o concedere ribassi su tributi previsti dal diritto federale. I mezzi così prelevati vanno congelati; liberati che siano, i tributi diretti sono restituiti individualmente e quelli indiretti impiegati per la concessione di ribassi o per creare occasioni di lavoro. | ||||||
| La Confederazione può obbligare le imprese a costituire riserve di crisi per procurare lavoro; concede a tal fine agevolazioni fiscali e può obbligare i Cantoni a fare altrettanto. Liberate le riserve, le imprese ne decidono autonomamente l'impiego nei limiti delle destinazioni fissate dalla legge. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 100 Politica congiunturale |
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| La Confederazione prende provvedimenti per un'equilibrata evoluzione congiunturale, in particolare per prevenire e combattere la disoccupazione e il rincaro. | ||||||
| Prende in considerazione lo sviluppo economico delle singole regioni del Paese. Collabora con i Cantoni e l'economia. | ||||||
| Nei settori finanziario e creditizio, nel commercio estero e delle finanze pubbliche può derogare se necessario al principio della libertà economica. | ||||||
| Nella loro politica in materia di entrate e uscite, la Confederazione, i Cantoni e i Comuni prendono in considerazione la situazione congiunturale. | ||||||
| Per stabilizzare la congiuntura, la Confederazione può, a titolo transitorio, riscuotere supplementi o concedere ribassi su tributi previsti dal diritto federale. I mezzi così prelevati vanno congelati; liberati che siano, i tributi diretti sono restituiti individualmente e quelli indiretti impiegati per la concessione di ribassi o per creare occasioni di lavoro. | ||||||
| La Confederazione può obbligare le imprese a costituire riserve di crisi per procurare lavoro; concede a tal fine agevolazioni fiscali e può obbligare i Cantoni a fare altrettanto. Liberate le riserve, le imprese ne decidono autonomamente l'impiego nei limiti delle destinazioni fissate dalla legge. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 100 Politica congiunturale |
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| La Confederazione prende provvedimenti per un'equilibrata evoluzione congiunturale, in particolare per prevenire e combattere la disoccupazione e il rincaro. | ||||||
| Prende in considerazione lo sviluppo economico delle singole regioni del Paese. Collabora con i Cantoni e l'economia. | ||||||
| Nei settori finanziario e creditizio, nel commercio estero e delle finanze pubbliche può derogare se necessario al principio della libertà economica. | ||||||
| Nella loro politica in materia di entrate e uscite, la Confederazione, i Cantoni e i Comuni prendono in considerazione la situazione congiunturale. | ||||||
| Per stabilizzare la congiuntura, la Confederazione può, a titolo transitorio, riscuotere supplementi o concedere ribassi su tributi previsti dal diritto federale. I mezzi così prelevati vanno congelati; liberati che siano, i tributi diretti sono restituiti individualmente e quelli indiretti impiegati per la concessione di ribassi o per creare occasioni di lavoro. | ||||||
| La Confederazione può obbligare le imprese a costituire riserve di crisi per procurare lavoro; concede a tal fine agevolazioni fiscali e può obbligare i Cantoni a fare altrettanto. Liberate le riserve, le imprese ne decidono autonomamente l'impiego nei limiti delle destinazioni fissate dalla legge. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 100 Politica congiunturale |
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| La Confederazione prende provvedimenti per un'equilibrata evoluzione congiunturale, in particolare per prevenire e combattere la disoccupazione e il rincaro. | ||||||
| Prende in considerazione lo sviluppo economico delle singole regioni del Paese. Collabora con i Cantoni e l'economia. | ||||||
| Nei settori finanziario e creditizio, nel commercio estero e delle finanze pubbliche può derogare se necessario al principio della libertà economica. | ||||||
| Nella loro politica in materia di entrate e uscite, la Confederazione, i Cantoni e i Comuni prendono in considerazione la situazione congiunturale. | ||||||
| Per stabilizzare la congiuntura, la Confederazione può, a titolo transitorio, riscuotere supplementi o concedere ribassi su tributi previsti dal diritto federale. I mezzi così prelevati vanno congelati; liberati che siano, i tributi diretti sono restituiti individualmente e quelli indiretti impiegati per la concessione di ribassi o per creare occasioni di lavoro. | ||||||
| La Confederazione può obbligare le imprese a costituire riserve di crisi per procurare lavoro; concede a tal fine agevolazioni fiscali e può obbligare i Cantoni a fare altrettanto. Liberate le riserve, le imprese ne decidono autonomamente l'impiego nei limiti delle destinazioni fissate dalla legge. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 100 Politica congiunturale |
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| La Confederazione prende provvedimenti per un'equilibrata evoluzione congiunturale, in particolare per prevenire e combattere la disoccupazione e il rincaro. | ||||||
| Prende in considerazione lo sviluppo economico delle singole regioni del Paese. Collabora con i Cantoni e l'economia. | ||||||
| Nei settori finanziario e creditizio, nel commercio estero e delle finanze pubbliche può derogare se necessario al principio della libertà economica. | ||||||
| Nella loro politica in materia di entrate e uscite, la Confederazione, i Cantoni e i Comuni prendono in considerazione la situazione congiunturale. | ||||||
| Per stabilizzare la congiuntura, la Confederazione può, a titolo transitorio, riscuotere supplementi o concedere ribassi su tributi previsti dal diritto federale. I mezzi così prelevati vanno congelati; liberati che siano, i tributi diretti sono restituiti individualmente e quelli indiretti impiegati per la concessione di ribassi o per creare occasioni di lavoro. | ||||||
| La Confederazione può obbligare le imprese a costituire riserve di crisi per procurare lavoro; concede a tal fine agevolazioni fiscali e può obbligare i Cantoni a fare altrettanto. Liberate le riserve, le imprese ne decidono autonomamente l'impiego nei limiti delle destinazioni fissate dalla legge. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 100 Politica congiunturale |
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| La Confederazione prende provvedimenti per un'equilibrata evoluzione congiunturale, in particolare per prevenire e combattere la disoccupazione e il rincaro. | ||||||
| Prende in considerazione lo sviluppo economico delle singole regioni del Paese. Collabora con i Cantoni e l'economia. | ||||||
| Nei settori finanziario e creditizio, nel commercio estero e delle finanze pubbliche può derogare se necessario al principio della libertà economica. | ||||||
| Nella loro politica in materia di entrate e uscite, la Confederazione, i Cantoni e i Comuni prendono in considerazione la situazione congiunturale. | ||||||
| Per stabilizzare la congiuntura, la Confederazione può, a titolo transitorio, riscuotere supplementi o concedere ribassi su tributi previsti dal diritto federale. I mezzi così prelevati vanno congelati; liberati che siano, i tributi diretti sono restituiti individualmente e quelli indiretti impiegati per la concessione di ribassi o per creare occasioni di lavoro. | ||||||
| La Confederazione può obbligare le imprese a costituire riserve di crisi per procurare lavoro; concede a tal fine agevolazioni fiscali e può obbligare i Cantoni a fare altrettanto. Liberate le riserve, le imprese ne decidono autonomamente l'impiego nei limiti delle destinazioni fissate dalla legge. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 100 Politica congiunturale |
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| La Confederazione prende provvedimenti per un'equilibrata evoluzione congiunturale, in particolare per prevenire e combattere la disoccupazione e il rincaro. | ||||||
| Prende in considerazione lo sviluppo economico delle singole regioni del Paese. Collabora con i Cantoni e l'economia. | ||||||
| Nei settori finanziario e creditizio, nel commercio estero e delle finanze pubbliche può derogare se necessario al principio della libertà economica. | ||||||
| Nella loro politica in materia di entrate e uscite, la Confederazione, i Cantoni e i Comuni prendono in considerazione la situazione congiunturale. | ||||||
| Per stabilizzare la congiuntura, la Confederazione può, a titolo transitorio, riscuotere supplementi o concedere ribassi su tributi previsti dal diritto federale. I mezzi così prelevati vanno congelati; liberati che siano, i tributi diretti sono restituiti individualmente e quelli indiretti impiegati per la concessione di ribassi o per creare occasioni di lavoro. | ||||||
| La Confederazione può obbligare le imprese a costituire riserve di crisi per procurare lavoro; concede a tal fine agevolazioni fiscali e può obbligare i Cantoni a fare altrettanto. Liberate le riserve, le imprese ne decidono autonomamente l'impiego nei limiti delle destinazioni fissate dalla legge. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 100 Politica congiunturale |
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| La Confederazione prende provvedimenti per un'equilibrata evoluzione congiunturale, in particolare per prevenire e combattere la disoccupazione e il rincaro. | ||||||
| Prende in considerazione lo sviluppo economico delle singole regioni del Paese. Collabora con i Cantoni e l'economia. | ||||||
| Nei settori finanziario e creditizio, nel commercio estero e delle finanze pubbliche può derogare se necessario al principio della libertà economica. | ||||||
| Nella loro politica in materia di entrate e uscite, la Confederazione, i Cantoni e i Comuni prendono in considerazione la situazione congiunturale. | ||||||
| Per stabilizzare la congiuntura, la Confederazione può, a titolo transitorio, riscuotere supplementi o concedere ribassi su tributi previsti dal diritto federale. I mezzi così prelevati vanno congelati; liberati che siano, i tributi diretti sono restituiti individualmente e quelli indiretti impiegati per la concessione di ribassi o per creare occasioni di lavoro. | ||||||
| La Confederazione può obbligare le imprese a costituire riserve di crisi per procurare lavoro; concede a tal fine agevolazioni fiscali e può obbligare i Cantoni a fare altrettanto. Liberate le riserve, le imprese ne decidono autonomamente l'impiego nei limiti delle destinazioni fissate dalla legge. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 100 Politica congiunturale |
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| La Confederazione prende provvedimenti per un'equilibrata evoluzione congiunturale, in particolare per prevenire e combattere la disoccupazione e il rincaro. | ||||||
| Prende in considerazione lo sviluppo economico delle singole regioni del Paese. Collabora con i Cantoni e l'economia. | ||||||
| Nei settori finanziario e creditizio, nel commercio estero e delle finanze pubbliche può derogare se necessario al principio della libertà economica. | ||||||
| Nella loro politica in materia di entrate e uscite, la Confederazione, i Cantoni e i Comuni prendono in considerazione la situazione congiunturale. | ||||||
| Per stabilizzare la congiuntura, la Confederazione può, a titolo transitorio, riscuotere supplementi o concedere ribassi su tributi previsti dal diritto federale. I mezzi così prelevati vanno congelati; liberati che siano, i tributi diretti sono restituiti individualmente e quelli indiretti impiegati per la concessione di ribassi o per creare occasioni di lavoro. | ||||||
| La Confederazione può obbligare le imprese a costituire riserve di crisi per procurare lavoro; concede a tal fine agevolazioni fiscali e può obbligare i Cantoni a fare altrettanto. Liberate le riserve, le imprese ne decidono autonomamente l'impiego nei limiti delle destinazioni fissate dalla legge. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 100 Politica congiunturale |
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| La Confederazione prende provvedimenti per un'equilibrata evoluzione congiunturale, in particolare per prevenire e combattere la disoccupazione e il rincaro. | ||||||
| Prende in considerazione lo sviluppo economico delle singole regioni del Paese. Collabora con i Cantoni e l'economia. | ||||||
| Nei settori finanziario e creditizio, nel commercio estero e delle finanze pubbliche può derogare se necessario al principio della libertà economica. | ||||||
| Nella loro politica in materia di entrate e uscite, la Confederazione, i Cantoni e i Comuni prendono in considerazione la situazione congiunturale. | ||||||
| Per stabilizzare la congiuntura, la Confederazione può, a titolo transitorio, riscuotere supplementi o concedere ribassi su tributi previsti dal diritto federale. I mezzi così prelevati vanno congelati; liberati che siano, i tributi diretti sono restituiti individualmente e quelli indiretti impiegati per la concessione di ribassi o per creare occasioni di lavoro. | ||||||
| La Confederazione può obbligare le imprese a costituire riserve di crisi per procurare lavoro; concede a tal fine agevolazioni fiscali e può obbligare i Cantoni a fare altrettanto. Liberate le riserve, le imprese ne decidono autonomamente l'impiego nei limiti delle destinazioni fissate dalla legge. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 100 Politica congiunturale |
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| La Confederazione prende provvedimenti per un'equilibrata evoluzione congiunturale, in particolare per prevenire e combattere la disoccupazione e il rincaro. | ||||||
| Prende in considerazione lo sviluppo economico delle singole regioni del Paese. Collabora con i Cantoni e l'economia. | ||||||
| Nei settori finanziario e creditizio, nel commercio estero e delle finanze pubbliche può derogare se necessario al principio della libertà economica. | ||||||
| Nella loro politica in materia di entrate e uscite, la Confederazione, i Cantoni e i Comuni prendono in considerazione la situazione congiunturale. | ||||||
| Per stabilizzare la congiuntura, la Confederazione può, a titolo transitorio, riscuotere supplementi o concedere ribassi su tributi previsti dal diritto federale. I mezzi così prelevati vanno congelati; liberati che siano, i tributi diretti sono restituiti individualmente e quelli indiretti impiegati per la concessione di ribassi o per creare occasioni di lavoro. | ||||||
| La Confederazione può obbligare le imprese a costituire riserve di crisi per procurare lavoro; concede a tal fine agevolazioni fiscali e può obbligare i Cantoni a fare altrettanto. Liberate le riserve, le imprese ne decidono autonomamente l'impiego nei limiti delle destinazioni fissate dalla legge. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 100 Politica congiunturale |
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| La Confederazione prende provvedimenti per un'equilibrata evoluzione congiunturale, in particolare per prevenire e combattere la disoccupazione e il rincaro. | ||||||
| Prende in considerazione lo sviluppo economico delle singole regioni del Paese. Collabora con i Cantoni e l'economia. | ||||||
| Nei settori finanziario e creditizio, nel commercio estero e delle finanze pubbliche può derogare se necessario al principio della libertà economica. | ||||||
| Nella loro politica in materia di entrate e uscite, la Confederazione, i Cantoni e i Comuni prendono in considerazione la situazione congiunturale. | ||||||
| Per stabilizzare la congiuntura, la Confederazione può, a titolo transitorio, riscuotere supplementi o concedere ribassi su tributi previsti dal diritto federale. I mezzi così prelevati vanno congelati; liberati che siano, i tributi diretti sono restituiti individualmente e quelli indiretti impiegati per la concessione di ribassi o per creare occasioni di lavoro. | ||||||
| La Confederazione può obbligare le imprese a costituire riserve di crisi per procurare lavoro; concede a tal fine agevolazioni fiscali e può obbligare i Cantoni a fare altrettanto. Liberate le riserve, le imprese ne decidono autonomamente l'impiego nei limiti delle destinazioni fissate dalla legge. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 100 Politica congiunturale |
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| La Confederazione prende provvedimenti per un'equilibrata evoluzione congiunturale, in particolare per prevenire e combattere la disoccupazione e il rincaro. | ||||||
| Prende in considerazione lo sviluppo economico delle singole regioni del Paese. Collabora con i Cantoni e l'economia. | ||||||
| Nei settori finanziario e creditizio, nel commercio estero e delle finanze pubbliche può derogare se necessario al principio della libertà economica. | ||||||
| Nella loro politica in materia di entrate e uscite, la Confederazione, i Cantoni e i Comuni prendono in considerazione la situazione congiunturale. | ||||||
| Per stabilizzare la congiuntura, la Confederazione può, a titolo transitorio, riscuotere supplementi o concedere ribassi su tributi previsti dal diritto federale. I mezzi così prelevati vanno congelati; liberati che siano, i tributi diretti sono restituiti individualmente e quelli indiretti impiegati per la concessione di ribassi o per creare occasioni di lavoro. | ||||||
| La Confederazione può obbligare le imprese a costituire riserve di crisi per procurare lavoro; concede a tal fine agevolazioni fiscali e può obbligare i Cantoni a fare altrettanto. Liberate le riserve, le imprese ne decidono autonomamente l'impiego nei limiti delle destinazioni fissate dalla legge. | ||||||