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RS 910.1 LAgr Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura Art. 70 Principio |
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| Per retribuire le prestazioni d'interesse generale sono versati pagamenti diretti ai gestori di aziende agricole. | ||||||
| I pagamenti diretti comprendono: | ||||||
| contributi per il paesaggio rurale; | ||||||
| contributi per la sicurezza dell'approvvigionamento; | ||||||
| contributi per la biodiversità; | ||||||
| contributi per i sistemi di produzione; | ||||||
| contributi per la biodiversità regionale e la qualità del paesaggio; | ||||||
| contributi di transizione. [1] | ||||||
| Il Consiglio federale stabilisce l'importo dei contributi. A tale riguardo tiene conto della portata delle prestazioni d'interesse generale fornite, dell'onere correlato alla fornitura di tali prestazioni e dei ricavi ottenibili sul mercato. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 giu. 2023, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2024 623; FF 2020 3567). | ||||||
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RS 910.1 LAgr Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura Art. 170 Riduzione e diniego di contributi |
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| I contributi possono essere ridotti o negati se il richiedente viola la presente legge, le relative disposizioni d'esecuzione o le decisioni prese in loro applicazione. | ||||||
| La riduzione e il diniego vigono almeno per gli anni durante i quali il richiedente ha violato le disposizioni. | ||||||
| In caso di inosservanza delle disposizioni determinanti per la produzione agricola della legislazione in materia di protezione delle acque, dell'ambiente e degli animali, la riduzione e il diniego possono riguardare tutti i tipi di pagamenti diretti. [1] | ||||||
| Il Consiglio federale disciplina le riduzioni in caso di violazione delle prescrizioni in materia di pagamenti diretti e di produzione vegetale. [2] | ||||||
| [1] Introdotto della cifra I della LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 34633863; FF 2012 1757). [2] Introdotto della cifra I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6095; FF 2006 5815). | ||||||
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RS 910.1 LAgr Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura Art. 171 Rimborso di contributi |
||||||
| Se le condizioni che hanno giustificato l'assegnazione di contributi non sono più adempite o se oneri e condizioni non sono rispettati, i contributi devono essere rimborsati totalmente o parzialmente. | ||||||
| I contributi o i vantaggi patrimoniali percepiti a torto devono essere restituiti o compensati indipendentemente dall'applicazione delle disposizioni penali. | ||||||
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RS 910.1 LAgr Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura Art. 171 Rimborso di contributi |
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| Se le condizioni che hanno giustificato l'assegnazione di contributi non sono più adempite o se oneri e condizioni non sono rispettati, i contributi devono essere rimborsati totalmente o parzialmente. | ||||||
| I contributi o i vantaggi patrimoniali percepiti a torto devono essere restituiti o compensati indipendentemente dall'applicazione delle disposizioni penali. | ||||||
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RS 910.1 LAgr Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura Art. 171 Rimborso di contributi |
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| Se le condizioni che hanno giustificato l'assegnazione di contributi non sono più adempite o se oneri e condizioni non sono rispettati, i contributi devono essere rimborsati totalmente o parzialmente. | ||||||
| I contributi o i vantaggi patrimoniali percepiti a torto devono essere restituiti o compensati indipendentemente dall'applicazione delle disposizioni penali. | ||||||
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RS 910.1 LAgr Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura Art. 171 Rimborso di contributi |
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| Se le condizioni che hanno giustificato l'assegnazione di contributi non sono più adempite o se oneri e condizioni non sono rispettati, i contributi devono essere rimborsati totalmente o parzialmente. | ||||||
| I contributi o i vantaggi patrimoniali percepiti a torto devono essere restituiti o compensati indipendentemente dall'applicazione delle disposizioni penali. | ||||||
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RS 910.1 LAgr Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura Art. 171 Rimborso di contributi |
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| Se le condizioni che hanno giustificato l'assegnazione di contributi non sono più adempite o se oneri e condizioni non sono rispettati, i contributi devono essere rimborsati totalmente o parzialmente. | ||||||
| I contributi o i vantaggi patrimoniali percepiti a torto devono essere restituiti o compensati indipendentemente dall'applicazione delle disposizioni penali. | ||||||
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RS 910.1 LAgr Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura Art. 70 Principio |
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| Per retribuire le prestazioni d'interesse generale sono versati pagamenti diretti ai gestori di aziende agricole. | ||||||
| I pagamenti diretti comprendono: | ||||||
| contributi per il paesaggio rurale; | ||||||
| contributi per la sicurezza dell'approvvigionamento; | ||||||
| contributi per la biodiversità; | ||||||
| contributi per i sistemi di produzione; | ||||||
| contributi per la biodiversità regionale e la qualità del paesaggio; | ||||||
| contributi di transizione. [1] | ||||||
| Il Consiglio federale stabilisce l'importo dei contributi. A tale riguardo tiene conto della portata delle prestazioni d'interesse generale fornite, dell'onere correlato alla fornitura di tali prestazioni e dei ricavi ottenibili sul mercato. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 giu. 2023, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2024 623; FF 2020 3567). | ||||||
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RS 910.1 LAgr Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura Art. 70 Principio |
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| Per retribuire le prestazioni d'interesse generale sono versati pagamenti diretti ai gestori di aziende agricole. | ||||||
| I pagamenti diretti comprendono: | ||||||
| contributi per il paesaggio rurale; | ||||||
| contributi per la sicurezza dell'approvvigionamento; | ||||||
| contributi per la biodiversità; | ||||||
| contributi per i sistemi di produzione; | ||||||
| contributi per la biodiversità regionale e la qualità del paesaggio; | ||||||
| contributi di transizione. [1] | ||||||
| Il Consiglio federale stabilisce l'importo dei contributi. A tale riguardo tiene conto della portata delle prestazioni d'interesse generale fornite, dell'onere correlato alla fornitura di tali prestazioni e dei ricavi ottenibili sul mercato. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 giu. 2023, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2024 623; FF 2020 3567). | ||||||
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RS 910.13 OPD Ordinanza del 23 ottobre 2013 concernente i pagamenti diretti all'agricoltura (Ordinanza sui pagamenti diretti, OPD) - Ordinanza sui pagamenti diretti Art. 6 Quota minima dei lavori della manodopera propria dell'azienda |
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| I pagamenti diretti sono versati soltanto se almeno il 50 per cento dei lavori necessari alla gestione dell'azienda sono svolti con manodopera propria dell'azienda. | ||||||
| Il carico di lavoro è calcolato in base al «Preventivo di lavoro ART 2009» di Agroscope, nella versione del 2013 [1]. | ||||||
| [1] Il preventivo di lavoro può essere scaricato dal sito Internet: www.agroscope.admin.ch /arbeitsvoranschlag. | ||||||
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RS 910.13 OPD Ordinanza del 23 ottobre 2013 concernente i pagamenti diretti all'agricoltura (Ordinanza sui pagamenti diretti, OPD) - Ordinanza sui pagamenti diretti Art. 6 Quota minima dei lavori della manodopera propria dell'azienda |
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| I pagamenti diretti sono versati soltanto se almeno il 50 per cento dei lavori necessari alla gestione dell'azienda sono svolti con manodopera propria dell'azienda. | ||||||
| Il carico di lavoro è calcolato in base al «Preventivo di lavoro ART 2009» di Agroscope, nella versione del 2013 [1]. | ||||||
| [1] Il preventivo di lavoro può essere scaricato dal sito Internet: www.agroscope.admin.ch /arbeitsvoranschlag. | ||||||
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RS 910.13 OPD Ordinanza del 23 ottobre 2013 concernente i pagamenti diretti all'agricoltura (Ordinanza sui pagamenti diretti, OPD) - Ordinanza sui pagamenti diretti Art. 73 Categorie di animali |
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| Per i contributi per il benessere degli animali si considerano le seguenti categorie di animali: | ||||||
| animali della specie bovina e bufali:vacche da latte,altre vacche,animali di sesso femminile, di età superiore a 365 giorni, fino al primo parto,animali di sesso femminile, di età compresa tra 160 e 365 giorni,animali di sesso femminile, di età inferiore a 160 giorni,animali di sesso maschile, di età superiore a 730 giorni,animali di sesso maschile, di età compresa tra 365 e 730 giorni,animali di sesso maschile, di età compresa tra 160 e 365 giorni,animali di sesso maschile, di età inferiore a 160 giorni; | ||||||
| vacche da latte, | ||||||
| altre vacche, | ||||||
| animali di sesso femminile, di età superiore a 365 giorni, fino al primo parto, | ||||||
| animali di sesso femminile, di età compresa tra 160 e 365 giorni, | ||||||
| animali di sesso femminile, di età inferiore a 160 giorni, | ||||||
| animali di sesso maschile, di età superiore a 730 giorni, | ||||||
| animali di sesso maschile, di età compresa tra 365 e 730 giorni, | ||||||
| animali di sesso maschile, di età compresa tra 160 e 365 giorni, | ||||||
| animali di sesso maschile, di età inferiore a 160 giorni; | ||||||
| animali della specie equina:animali di sesso femminile e animali di sesso maschile castrati, di età superiore a 900 giorni,stalloni, di età superiore a 900 giorni,animali, di età inferiore a 900 giorni; | ||||||
| animali di sesso femminile e animali di sesso maschile castrati, di età superiore a 900 giorni, | ||||||
| stalloni, di età superiore a 900 giorni, | ||||||
| animali, di età inferiore a 900 giorni; | ||||||
| animali della specie caprina:animali di sesso femminile, di età superiore a 365 giorni,animali di sesso maschile, di età superiore a 365 giorni; | ||||||
| animali di sesso femminile, di età superiore a 365 giorni, | ||||||
| animali di sesso maschile, di età superiore a 365 giorni; | ||||||
| animali della specie ovina:animali di sesso femminile, di età superiore a 365 giorni,animali di sesso maschile, di età superiore a 365 giorni; | ||||||
| animali di sesso femminile, di età superiore a 365 giorni, | ||||||
| animali di sesso maschile, di età superiore a 365 giorni; | ||||||
| animali della specie suina:verri da allevamento, di età superiore a sei mesi,scrofe da allevamento non in lattazione, di età superiore a sei mesi,scrofe da allevamento in lattazione,suinetti svezzati,rimonte, di età inferiore a sei mesi e suini da ingrasso; | ||||||
| verri da allevamento, di età superiore a sei mesi, | ||||||
| scrofe da allevamento non in lattazione, di età superiore a sei mesi, | ||||||
| scrofe da allevamento in lattazione, | ||||||
| suinetti svezzati, | ||||||
| rimonte, di età inferiore a sei mesi e suini da ingrasso; | ||||||
| conigli:coniglie da riproduzione con almeno quattro figliate all'anno, inclusi gli animali giovani di età inferiore a 35 giorni circa,animali giovani, di età compresa tra circa 35 e 100 giorni; | ||||||
| coniglie da riproduzione con almeno quattro figliate all'anno, inclusi gli animali giovani di età inferiore a 35 giorni circa, | ||||||
| animali giovani, di età compresa tra circa 35 e 100 giorni; | ||||||
| pollame da reddito:galline produttrici di uova da cova e galli,galline produttrici di uova di consumo,pollastrelle, galletti e pulcini per la produzione di uova,polli da ingrasso,tacchini; | ||||||
| galline produttrici di uova da cova e galli, | ||||||
| galline produttrici di uova di consumo, | ||||||
| pollastrelle, galletti e pulcini per la produzione di uova, | ||||||
| polli da ingrasso, | ||||||
| tacchini; | ||||||
| animali selvatici:cervi,bisonti. | ||||||
| cervi, | ||||||
| bisonti. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6033). [2] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 1° nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 743). [3] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 1° nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 743). [4] Introdotto la cifra I dell'O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6033). | ||||||
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RS 910.1 LAgr Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura Art. 171 Rimborso di contributi |
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| Se le condizioni che hanno giustificato l'assegnazione di contributi non sono più adempite o se oneri e condizioni non sono rispettati, i contributi devono essere rimborsati totalmente o parzialmente. | ||||||
| I contributi o i vantaggi patrimoniali percepiti a torto devono essere restituiti o compensati indipendentemente dall'applicazione delle disposizioni penali. | ||||||
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RS 910.1 LAgr Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura Art. 170 Riduzione e diniego di contributi |
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| I contributi possono essere ridotti o negati se il richiedente viola la presente legge, le relative disposizioni d'esecuzione o le decisioni prese in loro applicazione. | ||||||
| La riduzione e il diniego vigono almeno per gli anni durante i quali il richiedente ha violato le disposizioni. | ||||||
| In caso di inosservanza delle disposizioni determinanti per la produzione agricola della legislazione in materia di protezione delle acque, dell'ambiente e degli animali, la riduzione e il diniego possono riguardare tutti i tipi di pagamenti diretti. [1] | ||||||
| Il Consiglio federale disciplina le riduzioni in caso di violazione delle prescrizioni in materia di pagamenti diretti e di produzione vegetale. [2] | ||||||
| [1] Introdotto della cifra I della LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 34633863; FF 2012 1757). [2] Introdotto della cifra I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6095; FF 2006 5815). | ||||||
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RS 616.1 LSu Legge federale del 5 ottobre 1990 sugli aiuti finanziari e le indennità (Legge sui sussidi, LSu) - Legge sui sussidi Art. 30 Revoca di decisioni di aiuto finanziario o di indennità |
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| L'autorità competente revoca la decisione di aiuto finanziario o di indennità qualora la prestazione sia stata concessa, a torto, in violazione di norme giuridiche oppure in virtù di fatti inesatti o incompleti. | ||||||
| Essa rinuncia alla revoca se: | ||||||
| il beneficiario ha preso, in base alla decisione, provvedimenti che non potrebbero essere rimossi senza perdite finanziarie difficilmente sopportabili; | ||||||
| la violazione del diritto non era facilmente riconoscibile per il beneficiario; | ||||||
| un eventuale accertamento inesatto o incompleto dei fatti non è dovuto a colpa del beneficiario. | ||||||
| Gli aiuti finanziari possono essere revocati integralmente o parzialmente o può esserne chiesta la restituzione integrale o parziale se nell'utilizzare questi mezzi il beneficiario viola le prescrizioni del diritto in materia di appalti pubblici. [1] | ||||||
| Con la revoca, l'autorità esige la restituzione delle prestazioni già versate. Se il beneficiario ha agito colpevolmente, essa riscuote inoltre un interesse annuo del 5 per cento dal giorno del versamento. | ||||||
| Sono salve le restituzioni secondo l'articolo 12 della legge federale del 22 marzo 1974 [2] sul diritto penale amministrativo. | ||||||
| [1] Introdotto dall'all. 7 n. II 4 della LF del 21 giu. 2019 sugli appalti pubblici, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 641; FF 2017 1587). [2] RS 313.0 | ||||||
|
RS 910.13 OPD Ordinanza del 23 ottobre 2013 concernente i pagamenti diretti all'agricoltura (Ordinanza sui pagamenti diretti, OPD) - Ordinanza sui pagamenti diretti Art. 70 Contributo per la rinuncia a insetticidi, acaricidi e fungicidi dopo la fioritura nelle colture perenni |
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| Il contributo per la rinuncia a insetticidi, acaricidi e fungicidi dopo la fioritura nelle colture perenni è versato per ettaro nei seguenti settori: | ||||||
| in frutticoltura per i frutteti di cui all'articolo 22 capoverso 2 OTerm [1]; | ||||||
| in viticoltura; | ||||||
| nella coltivazione di bacche. | ||||||
| La coltivazione deve avvenire rinunciando all'impiego di insetticidi, acaricidi e fungicidi dopo la fioritura. È concesso l'impiego dei prodotti fitosanitari autorizzati ai sensi dell'ordinanza del 22 settembre 1997 [2] sull'agricoltura biologica. | ||||||
| L'impiego di rame per ettaro e anno non deve superare: | ||||||
| in viticoltura e nella coltivazione di frutta a granelli: 1,5 kg; | ||||||
| nella coltivazione di frutta a nocciolo e di bacche nonché in quella di altra frutta, esclusa frutta a granelli: 3 kg. | ||||||
| Le esigenze di cui ai capoversi 2 e 3 devono essere adempiute su una superficie per quattro anni consecutivi. | ||||||
| Lo stadio «dopo la fioritura» è definito dagli stadi fenologici seguenti secondo la scala BBCH nella «Monografia Stadi di sviluppo delle piante monocotiledoni e dicotiledoni» [4]: | ||||||
| nella frutticoltura, codice 71: per la frutta a granelli «calibro dei frutticini fino a 10 mm (caduta della frutta successiva alla fioritura)», per la frutta a nocciolo «ingrossamento degli ovari (caduta della frutta successiva alla fioritura)», per altra frutta «crescita della frutta iniziale: sviluppo dei primi frutti di base; caduta di infiorescenze non fecondate»; | ||||||
| in viticoltura, codice 73: «acino della dimensione di un grano di pepe; il grappolo si ripiega verso il basso»; | ||||||
| nella coltivazione di bacche, codice 71: «prime fasi di accrescimento dei frutti: sviluppo dei primi frutti di base; caduta dei fiori non fecondati». | ||||||
| [1] RS 910.91 [2] RS 910.18 [3] Nuovo testo giusta la cifra III dell'O del 2 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 737). [4] La scala BBCH e gli stadi fenologici possono essere consultati in tedesco e in francese su https://api.agrometeo.ch/storage/uploads/bbch-skala_deutsch.pdf o https://api.agrometeo.ch/storage/uploads/bbchshort-1.pdf. [5] Nuovo testo giusta la cifra III dell'O del 2 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 737). | ||||||
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RS 172.021 PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) Art. 62 |
||||||
| L'autorità di ricorso può modificare la decisione impugnata a vantaggio di una parte. | ||||||
| Essa può modificare a pregiudizio di una parte la decisione impugnata quando questa violi il diritto federale o poggi su un accertamento inesatto o incompleto dei fatti; per inadeguatezza, la decisione impugnata non può essere modificata a pregiudizio di una parte, a meno che la modificazione giovi ad una controparte. | ||||||
| L'autorità di ricorso che intenda modificare la decisione impugnata a pregiudizio di una parte deve informarla della sua intenzione e darle la possibilità di esprimersi. | ||||||
| L'autorità di ricorso non è vincolata in nessun caso dai motivi del ricorso. | ||||||
|
RS 172.021 PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) Art. 62 |
||||||
| L'autorità di ricorso può modificare la decisione impugnata a vantaggio di una parte. | ||||||
| Essa può modificare a pregiudizio di una parte la decisione impugnata quando questa violi il diritto federale o poggi su un accertamento inesatto o incompleto dei fatti; per inadeguatezza, la decisione impugnata non può essere modificata a pregiudizio di una parte, a meno che la modificazione giovi ad una controparte. | ||||||
| L'autorità di ricorso che intenda modificare la decisione impugnata a pregiudizio di una parte deve informarla della sua intenzione e darle la possibilità di esprimersi. | ||||||
| L'autorità di ricorso non è vincolata in nessun caso dai motivi del ricorso. | ||||||
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RS 172.021 PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) Art. 1 |
||||||
| La presente legge si applica alla procedura negli affari amministrativi trattati e decisi in prima istanza o su ricorso da un'autorità amministrativa federale. | ||||||
| Sono autorità nel senso del capoverso 1: | ||||||
| il Consiglio federale, i suoi Dipartimenti, la Cancelleria federale, nonché le divisioni, le aziende, gli istituti e gli altri servizi dell'amministrazione federale che da essi dipendono; | ||||||
| gli organi dell'Assemblea federale e dei tribunali federali per le decisioni di prima istanza e le decisioni su ricorso, in conformità all'ordinamento dei funzionari del 30 giugno 1927 [3]; | ||||||
| gli istituti o le aziende federali autonomi; | ||||||
| il Tribunale amministrativo federale; | ||||||
| le commissioni federali; | ||||||
| altre istanze od organismi indipendenti dall'amministrazione federale, in quanto decidano nell'adempimento d'un compito di diritto pubblico a essi affidato dalla Confederazione. | ||||||
| Nella procedura delle autorità cantonali di ultima istanza che non decidono definitivamente in virtù del diritto pubblico federale sono applicabili soltanto gli articoli 34 a 38 e 61 capoversi 2 e 3 concernenti la notificazione delle decisioni e l'articolo 55 capoversi 2 e 4 concernente la revoca dell'effetto sospensivo. È fatto salvo l'articolo 97 capoverso 2 della legge federale del 20 dicembre 1946 [5] sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti concernente la revoca dell'effetto sospensivo a ricorsi contro le decisioni delle casse di compensazione. [6] [7] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. II della LF del 28 giu. 1972 che modifica quella sull'ordinamento dei funzionari federali, in vigore dal 1° gen. 1973 (RU 1972 2265; FF 1971 II 1409). [2] Nuovo testo giusta l'all. n. 4 della LF dell'8 ott. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 2000 273; FF 1999 4178 4961). [3] [CS 1 453; RU 1958 1489art. 27 lett. c, 1997 2465all. n. 4, 2000 411n. II 1853, 2001 894art. 39 cpv. 1 2197art. 2 3292art. 2. RU 2008 3437n. I 1]. Vedi ora la L del 24 mar. 2000 sul personale federale (RS 172.220.1). [4] Introdotta dall'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764). [5] RS 831.10 [6] Nuovo testo del per. giusta l'all. n. 2 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896). [7] Nuovo testo giusta il n. II 7 della LF del 24 giu. 1977 (9a revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 391419; FF 1976 III 1). | ||||||
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RS 172.021 PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) Art. 3 |
||||||
| Non sono regolate dalla presente legge: | ||||||
| la procedura di autorità nel senso dell'articolo 1 capoverso 2 lettera e in quanto contro le loro decisioni non sia ammissibile un ricorso direttamente ad un'autorità federale; | ||||||
| la procedura di prima istanza in materia di personale federale concernente l'istituzione iniziale del rapporto di servizio, la promozione, gli ordini di servizio e l'autorizzazione al procedimento penale contro l'agente; | ||||||
| la procedura di prima istanza nelle cause amministrative penali e la procedura d'accertamento della polizia giudiziaria; | ||||||
| la procedura della giustizia militare, compresa la giustizia militare disciplinare, la procedura in affari in materia di comando giusta l'articolo 37 come pure la procedura speciale giusta gli articoli 38 e 39 della legge militare del 3 febbraio 1995 [2], [3] ... [4]; | ||||||
| la procedura in materia di assicurazioni sociali, sempre che la legge federale del 6 ottobre 2000 [6] sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali sia applicabile; | ||||||
| la procedura d'imposizione doganale; | ||||||
| la procedura di prima istanza in altre cause amministrative, quando la loro natura esige di dirimerle sul posto con decisione immediatamente esecutiva. | ||||||
| ebis. [8] ... | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 1 della LF del 22 giu. 1990, in vigore dal 1° gen. 1991 (RU 1990 1882; FF 1989 II 942). [2] RS 510.10 [3] Nuovo testo del per. giusta l'appendice n. 1 della LF del 3 feb. 1995 sull'esercito e sull'amministrazione militare, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 4093; FF 1993 IV 1). [4] Lemma abrogato dall'all. n. 1 della LF del 4 ott. 2002, con effetto dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3957; FF 2002 768). [5] Introdotta dall'all. n. 2 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896). [6] RS 830.1 [7] Nuovo testo giusta l'all. n. 1 della L del 18 mar. 2005 sulle dogane, in vigore dal 1° mag. 2007 (RU 2007 1411; FF 2004 485). [8] Introdotta dall'art. 26 del DF del 7 ott. 1983 sull'autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva (RU 1984 153; FF 1981 III 85). Abrogata dall'all. n. II 1 della LF del 24 mar. 2006 sulla radiotelevisione, con effetto dal 1° apr. 2007 (RU 2007 737; FF 2003 1399). | ||||||
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RS 910.1 LAgr Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura Art. 171 Rimborso di contributi |
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| Se le condizioni che hanno giustificato l'assegnazione di contributi non sono più adempite o se oneri e condizioni non sono rispettati, i contributi devono essere rimborsati totalmente o parzialmente. | ||||||
| I contributi o i vantaggi patrimoniali percepiti a torto devono essere restituiti o compensati indipendentemente dall'applicazione delle disposizioni penali. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 32 Procedura penale |
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| Ognuno è presunto innocente fintanto che non sia condannato con sentenza passata in giudicato. | ||||||
| L'accusato ha diritto di essere informato il più presto possibile e compiutamente sulle imputazioni contestategli. Deve essergli data la possibilità di far valere i diritti di difesa che gli spettano. | ||||||
| Il condannato ha il diritto di far esaminare la sentenza da un tribunale superiore. Sono eccettuati i casi in cui il Tribunale federale giudica come istanza unica. | ||||||
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RI 0.101 CEDU Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) Art. 6 Diritto ad un processo equo |
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| Ogni persona ha diritto ad un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta. La sentenza deve essere resa pubblicamente, ma l'accesso alla sala d'udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o una parte del processo nell'interesse della morale, dell'ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la tutela della vita privata delle parti nel processo, nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale quando, in speciali circostanze, la pubblicità potrebbe pregiudicare gli interessi della giustizia. | ||||||
| Ogni persona accusata di un reato è presunta innocente sino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata. | ||||||
| Ogni accusato ha segnatamente diritto a: | ||||||
| essere informato, nel più breve tempo possibile, in una lingua a lui comprensibile e in un modo dettagliato, della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico; | ||||||
| disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie per preparare la sua difesa; | ||||||
| difendersi da sé o avere l'assistenza di un difensore di propria scelta e, se non ha i mezzi per ricompensare un difensore, poter essere assistito gratuitamente da un avvocato d'ufficio quando lo esigano gli interessi della giustizia; | ||||||
| interrogare o far interrogare i testimoni a carico ed ottenere la convocazione e l'interrogazione dei testimoni a discarico nelle stesse condizioni dei testimoni a carico; | ||||||
| farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nell'udienza. | ||||||
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RS 910.13 OPD Ordinanza del 23 ottobre 2013 concernente i pagamenti diretti all'agricoltura (Ordinanza sui pagamenti diretti, OPD) - Ordinanza sui pagamenti diretti Art. 73 Categorie di animali |
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| Per i contributi per il benessere degli animali si considerano le seguenti categorie di animali: | ||||||
| animali della specie bovina e bufali:vacche da latte,altre vacche,animali di sesso femminile, di età superiore a 365 giorni, fino al primo parto,animali di sesso femminile, di età compresa tra 160 e 365 giorni,animali di sesso femminile, di età inferiore a 160 giorni,animali di sesso maschile, di età superiore a 730 giorni,animali di sesso maschile, di età compresa tra 365 e 730 giorni,animali di sesso maschile, di età compresa tra 160 e 365 giorni,animali di sesso maschile, di età inferiore a 160 giorni; | ||||||
| vacche da latte, | ||||||
| altre vacche, | ||||||
| animali di sesso femminile, di età superiore a 365 giorni, fino al primo parto, | ||||||
| animali di sesso femminile, di età compresa tra 160 e 365 giorni, | ||||||
| animali di sesso femminile, di età inferiore a 160 giorni, | ||||||
| animali di sesso maschile, di età superiore a 730 giorni, | ||||||
| animali di sesso maschile, di età compresa tra 365 e 730 giorni, | ||||||
| animali di sesso maschile, di età compresa tra 160 e 365 giorni, | ||||||
| animali di sesso maschile, di età inferiore a 160 giorni; | ||||||
| animali della specie equina:animali di sesso femminile e animali di sesso maschile castrati, di età superiore a 900 giorni,stalloni, di età superiore a 900 giorni,animali, di età inferiore a 900 giorni; | ||||||
| animali di sesso femminile e animali di sesso maschile castrati, di età superiore a 900 giorni, | ||||||
| stalloni, di età superiore a 900 giorni, | ||||||
| animali, di età inferiore a 900 giorni; | ||||||
| animali della specie caprina:animali di sesso femminile, di età superiore a 365 giorni,animali di sesso maschile, di età superiore a 365 giorni; | ||||||
| animali di sesso femminile, di età superiore a 365 giorni, | ||||||
| animali di sesso maschile, di età superiore a 365 giorni; | ||||||
| animali della specie ovina:animali di sesso femminile, di età superiore a 365 giorni,animali di sesso maschile, di età superiore a 365 giorni; | ||||||
| animali di sesso femminile, di età superiore a 365 giorni, | ||||||
| animali di sesso maschile, di età superiore a 365 giorni; | ||||||
| animali della specie suina:verri da allevamento, di età superiore a sei mesi,scrofe da allevamento non in lattazione, di età superiore a sei mesi,scrofe da allevamento in lattazione,suinetti svezzati,rimonte, di età inferiore a sei mesi e suini da ingrasso; | ||||||
| verri da allevamento, di età superiore a sei mesi, | ||||||
| scrofe da allevamento non in lattazione, di età superiore a sei mesi, | ||||||
| scrofe da allevamento in lattazione, | ||||||
| suinetti svezzati, | ||||||
| rimonte, di età inferiore a sei mesi e suini da ingrasso; | ||||||
| conigli:coniglie da riproduzione con almeno quattro figliate all'anno, inclusi gli animali giovani di età inferiore a 35 giorni circa,animali giovani, di età compresa tra circa 35 e 100 giorni; | ||||||
| coniglie da riproduzione con almeno quattro figliate all'anno, inclusi gli animali giovani di età inferiore a 35 giorni circa, | ||||||
| animali giovani, di età compresa tra circa 35 e 100 giorni; | ||||||
| pollame da reddito:galline produttrici di uova da cova e galli,galline produttrici di uova di consumo,pollastrelle, galletti e pulcini per la produzione di uova,polli da ingrasso,tacchini; | ||||||
| galline produttrici di uova da cova e galli, | ||||||
| galline produttrici di uova di consumo, | ||||||
| pollastrelle, galletti e pulcini per la produzione di uova, | ||||||
| polli da ingrasso, | ||||||
| tacchini; | ||||||
| animali selvatici:cervi,bisonti. | ||||||
| cervi, | ||||||
| bisonti. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6033). [2] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 1° nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 743). [3] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 1° nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 743). [4] Introdotto la cifra I dell'O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6033). | ||||||
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RS 910.13 OPD Ordinanza del 23 ottobre 2013 concernente i pagamenti diretti all'agricoltura (Ordinanza sui pagamenti diretti, OPD) - Ordinanza sui pagamenti diretti Art. 73 Categorie di animali |
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| Per i contributi per il benessere degli animali si considerano le seguenti categorie di animali: | ||||||
| animali della specie bovina e bufali:vacche da latte,altre vacche,animali di sesso femminile, di età superiore a 365 giorni, fino al primo parto,animali di sesso femminile, di età compresa tra 160 e 365 giorni,animali di sesso femminile, di età inferiore a 160 giorni,animali di sesso maschile, di età superiore a 730 giorni,animali di sesso maschile, di età compresa tra 365 e 730 giorni,animali di sesso maschile, di età compresa tra 160 e 365 giorni,animali di sesso maschile, di età inferiore a 160 giorni; | ||||||
| vacche da latte, | ||||||
| altre vacche, | ||||||
| animali di sesso femminile, di età superiore a 365 giorni, fino al primo parto, | ||||||
| animali di sesso femminile, di età compresa tra 160 e 365 giorni, | ||||||
| animali di sesso femminile, di età inferiore a 160 giorni, | ||||||
| animali di sesso maschile, di età superiore a 730 giorni, | ||||||
| animali di sesso maschile, di età compresa tra 365 e 730 giorni, | ||||||
| animali di sesso maschile, di età compresa tra 160 e 365 giorni, | ||||||
| animali di sesso maschile, di età inferiore a 160 giorni; | ||||||
| animali della specie equina:animali di sesso femminile e animali di sesso maschile castrati, di età superiore a 900 giorni,stalloni, di età superiore a 900 giorni,animali, di età inferiore a 900 giorni; | ||||||
| animali di sesso femminile e animali di sesso maschile castrati, di età superiore a 900 giorni, | ||||||
| stalloni, di età superiore a 900 giorni, | ||||||
| animali, di età inferiore a 900 giorni; | ||||||
| animali della specie caprina:animali di sesso femminile, di età superiore a 365 giorni,animali di sesso maschile, di età superiore a 365 giorni; | ||||||
| animali di sesso femminile, di età superiore a 365 giorni, | ||||||
| animali di sesso maschile, di età superiore a 365 giorni; | ||||||
| animali della specie ovina:animali di sesso femminile, di età superiore a 365 giorni,animali di sesso maschile, di età superiore a 365 giorni; | ||||||
| animali di sesso femminile, di età superiore a 365 giorni, | ||||||
| animali di sesso maschile, di età superiore a 365 giorni; | ||||||
| animali della specie suina:verri da allevamento, di età superiore a sei mesi,scrofe da allevamento non in lattazione, di età superiore a sei mesi,scrofe da allevamento in lattazione,suinetti svezzati,rimonte, di età inferiore a sei mesi e suini da ingrasso; | ||||||
| verri da allevamento, di età superiore a sei mesi, | ||||||
| scrofe da allevamento non in lattazione, di età superiore a sei mesi, | ||||||
| scrofe da allevamento in lattazione, | ||||||
| suinetti svezzati, | ||||||
| rimonte, di età inferiore a sei mesi e suini da ingrasso; | ||||||
| conigli:coniglie da riproduzione con almeno quattro figliate all'anno, inclusi gli animali giovani di età inferiore a 35 giorni circa,animali giovani, di età compresa tra circa 35 e 100 giorni; | ||||||
| coniglie da riproduzione con almeno quattro figliate all'anno, inclusi gli animali giovani di età inferiore a 35 giorni circa, | ||||||
| animali giovani, di età compresa tra circa 35 e 100 giorni; | ||||||
| pollame da reddito:galline produttrici di uova da cova e galli,galline produttrici di uova di consumo,pollastrelle, galletti e pulcini per la produzione di uova,polli da ingrasso,tacchini; | ||||||
| galline produttrici di uova da cova e galli, | ||||||
| galline produttrici di uova di consumo, | ||||||
| pollastrelle, galletti e pulcini per la produzione di uova, | ||||||
| polli da ingrasso, | ||||||
| tacchini; | ||||||
| animali selvatici:cervi,bisonti. | ||||||
| cervi, | ||||||
| bisonti. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6033). [2] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 1° nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 743). [3] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 1° nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 743). [4] Introdotto la cifra I dell'O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6033). | ||||||
|
RS 910.13 OPD Ordinanza del 23 ottobre 2013 concernente i pagamenti diretti all'agricoltura (Ordinanza sui pagamenti diretti, OPD) - Ordinanza sui pagamenti diretti Art. 27 Manutenzione di edifici, impianti e accessi |
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| Gli edifici, gli impianti e gli accessi devono essere in condizioni adeguate e deve essere effettuata la relativa manutenzione. | ||||||
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RS 910.13 OPD Ordinanza del 23 ottobre 2013 concernente i pagamenti diretti all'agricoltura (Ordinanza sui pagamenti diretti, OPD) - Ordinanza sui pagamenti diretti Art. 73 Categorie di animali |
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| Per i contributi per il benessere degli animali si considerano le seguenti categorie di animali: | ||||||
| animali della specie bovina e bufali:vacche da latte,altre vacche,animali di sesso femminile, di età superiore a 365 giorni, fino al primo parto,animali di sesso femminile, di età compresa tra 160 e 365 giorni,animali di sesso femminile, di età inferiore a 160 giorni,animali di sesso maschile, di età superiore a 730 giorni,animali di sesso maschile, di età compresa tra 365 e 730 giorni,animali di sesso maschile, di età compresa tra 160 e 365 giorni,animali di sesso maschile, di età inferiore a 160 giorni; | ||||||
| vacche da latte, | ||||||
| altre vacche, | ||||||
| animali di sesso femminile, di età superiore a 365 giorni, fino al primo parto, | ||||||
| animali di sesso femminile, di età compresa tra 160 e 365 giorni, | ||||||
| animali di sesso femminile, di età inferiore a 160 giorni, | ||||||
| animali di sesso maschile, di età superiore a 730 giorni, | ||||||
| animali di sesso maschile, di età compresa tra 365 e 730 giorni, | ||||||
| animali di sesso maschile, di età compresa tra 160 e 365 giorni, | ||||||
| animali di sesso maschile, di età inferiore a 160 giorni; | ||||||
| animali della specie equina:animali di sesso femminile e animali di sesso maschile castrati, di età superiore a 900 giorni,stalloni, di età superiore a 900 giorni,animali, di età inferiore a 900 giorni; | ||||||
| animali di sesso femminile e animali di sesso maschile castrati, di età superiore a 900 giorni, | ||||||
| stalloni, di età superiore a 900 giorni, | ||||||
| animali, di età inferiore a 900 giorni; | ||||||
| animali della specie caprina:animali di sesso femminile, di età superiore a 365 giorni,animali di sesso maschile, di età superiore a 365 giorni; | ||||||
| animali di sesso femminile, di età superiore a 365 giorni, | ||||||
| animali di sesso maschile, di età superiore a 365 giorni; | ||||||
| animali della specie ovina:animali di sesso femminile, di età superiore a 365 giorni,animali di sesso maschile, di età superiore a 365 giorni; | ||||||
| animali di sesso femminile, di età superiore a 365 giorni, | ||||||
| animali di sesso maschile, di età superiore a 365 giorni; | ||||||
| animali della specie suina:verri da allevamento, di età superiore a sei mesi,scrofe da allevamento non in lattazione, di età superiore a sei mesi,scrofe da allevamento in lattazione,suinetti svezzati,rimonte, di età inferiore a sei mesi e suini da ingrasso; | ||||||
| verri da allevamento, di età superiore a sei mesi, | ||||||
| scrofe da allevamento non in lattazione, di età superiore a sei mesi, | ||||||
| scrofe da allevamento in lattazione, | ||||||
| suinetti svezzati, | ||||||
| rimonte, di età inferiore a sei mesi e suini da ingrasso; | ||||||
| conigli:coniglie da riproduzione con almeno quattro figliate all'anno, inclusi gli animali giovani di età inferiore a 35 giorni circa,animali giovani, di età compresa tra circa 35 e 100 giorni; | ||||||
| coniglie da riproduzione con almeno quattro figliate all'anno, inclusi gli animali giovani di età inferiore a 35 giorni circa, | ||||||
| animali giovani, di età compresa tra circa 35 e 100 giorni; | ||||||
| pollame da reddito:galline produttrici di uova da cova e galli,galline produttrici di uova di consumo,pollastrelle, galletti e pulcini per la produzione di uova,polli da ingrasso,tacchini; | ||||||
| galline produttrici di uova da cova e galli, | ||||||
| galline produttrici di uova di consumo, | ||||||
| pollastrelle, galletti e pulcini per la produzione di uova, | ||||||
| polli da ingrasso, | ||||||
| tacchini; | ||||||
| animali selvatici:cervi,bisonti. | ||||||
| cervi, | ||||||
| bisonti. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6033). [2] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 1° nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 743). [3] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 1° nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 743). [4] Introdotto la cifra I dell'O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6033). | ||||||
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RS 910.13 OPD Ordinanza del 23 ottobre 2013 concernente i pagamenti diretti all'agricoltura (Ordinanza sui pagamenti diretti, OPD) - Ordinanza sui pagamenti diretti Art. 70 Contributo per la rinuncia a insetticidi, acaricidi e fungicidi dopo la fioritura nelle colture perenni |
||||||
| Il contributo per la rinuncia a insetticidi, acaricidi e fungicidi dopo la fioritura nelle colture perenni è versato per ettaro nei seguenti settori: | ||||||
| in frutticoltura per i frutteti di cui all'articolo 22 capoverso 2 OTerm [1]; | ||||||
| in viticoltura; | ||||||
| nella coltivazione di bacche. | ||||||
| La coltivazione deve avvenire rinunciando all'impiego di insetticidi, acaricidi e fungicidi dopo la fioritura. È concesso l'impiego dei prodotti fitosanitari autorizzati ai sensi dell'ordinanza del 22 settembre 1997 [2] sull'agricoltura biologica. | ||||||
| L'impiego di rame per ettaro e anno non deve superare: | ||||||
| in viticoltura e nella coltivazione di frutta a granelli: 1,5 kg; | ||||||
| nella coltivazione di frutta a nocciolo e di bacche nonché in quella di altra frutta, esclusa frutta a granelli: 3 kg. | ||||||
| Le esigenze di cui ai capoversi 2 e 3 devono essere adempiute su una superficie per quattro anni consecutivi. | ||||||
| Lo stadio «dopo la fioritura» è definito dagli stadi fenologici seguenti secondo la scala BBCH nella «Monografia Stadi di sviluppo delle piante monocotiledoni e dicotiledoni» [4]: | ||||||
| nella frutticoltura, codice 71: per la frutta a granelli «calibro dei frutticini fino a 10 mm (caduta della frutta successiva alla fioritura)», per la frutta a nocciolo «ingrossamento degli ovari (caduta della frutta successiva alla fioritura)», per altra frutta «crescita della frutta iniziale: sviluppo dei primi frutti di base; caduta di infiorescenze non fecondate»; | ||||||
| in viticoltura, codice 73: «acino della dimensione di un grano di pepe; il grappolo si ripiega verso il basso»; | ||||||
| nella coltivazione di bacche, codice 71: «prime fasi di accrescimento dei frutti: sviluppo dei primi frutti di base; caduta dei fiori non fecondati». | ||||||
| [1] RS 910.91 [2] RS 910.18 [3] Nuovo testo giusta la cifra III dell'O del 2 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 737). [4] La scala BBCH e gli stadi fenologici possono essere consultati in tedesco e in francese su https://api.agrometeo.ch/storage/uploads/bbch-skala_deutsch.pdf o https://api.agrometeo.ch/storage/uploads/bbchshort-1.pdf. [5] Nuovo testo giusta la cifra III dell'O del 2 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 737). | ||||||
|
RS 910.13 OPD Ordinanza del 23 ottobre 2013 concernente i pagamenti diretti all'agricoltura (Ordinanza sui pagamenti diretti, OPD) - Ordinanza sui pagamenti diretti Art. 70 Contributo per la rinuncia a insetticidi, acaricidi e fungicidi dopo la fioritura nelle colture perenni |
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| Il contributo per la rinuncia a insetticidi, acaricidi e fungicidi dopo la fioritura nelle colture perenni è versato per ettaro nei seguenti settori: | ||||||
| in frutticoltura per i frutteti di cui all'articolo 22 capoverso 2 OTerm [1]; | ||||||
| in viticoltura; | ||||||
| nella coltivazione di bacche. | ||||||
| La coltivazione deve avvenire rinunciando all'impiego di insetticidi, acaricidi e fungicidi dopo la fioritura. È concesso l'impiego dei prodotti fitosanitari autorizzati ai sensi dell'ordinanza del 22 settembre 1997 [2] sull'agricoltura biologica. | ||||||
| L'impiego di rame per ettaro e anno non deve superare: | ||||||
| in viticoltura e nella coltivazione di frutta a granelli: 1,5 kg; | ||||||
| nella coltivazione di frutta a nocciolo e di bacche nonché in quella di altra frutta, esclusa frutta a granelli: 3 kg. | ||||||
| Le esigenze di cui ai capoversi 2 e 3 devono essere adempiute su una superficie per quattro anni consecutivi. | ||||||
| Lo stadio «dopo la fioritura» è definito dagli stadi fenologici seguenti secondo la scala BBCH nella «Monografia Stadi di sviluppo delle piante monocotiledoni e dicotiledoni» [4]: | ||||||
| nella frutticoltura, codice 71: per la frutta a granelli «calibro dei frutticini fino a 10 mm (caduta della frutta successiva alla fioritura)», per la frutta a nocciolo «ingrossamento degli ovari (caduta della frutta successiva alla fioritura)», per altra frutta «crescita della frutta iniziale: sviluppo dei primi frutti di base; caduta di infiorescenze non fecondate»; | ||||||
| in viticoltura, codice 73: «acino della dimensione di un grano di pepe; il grappolo si ripiega verso il basso»; | ||||||
| nella coltivazione di bacche, codice 71: «prime fasi di accrescimento dei frutti: sviluppo dei primi frutti di base; caduta dei fiori non fecondati». | ||||||
| [1] RS 910.91 [2] RS 910.18 [3] Nuovo testo giusta la cifra III dell'O del 2 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 737). [4] La scala BBCH e gli stadi fenologici possono essere consultati in tedesco e in francese su https://api.agrometeo.ch/storage/uploads/bbch-skala_deutsch.pdf o https://api.agrometeo.ch/storage/uploads/bbchshort-1.pdf. [5] Nuovo testo giusta la cifra III dell'O del 2 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 737). | ||||||