SR 131.223 Costituzione del Cantone di Sciaffusa, del 17 giugno 2002 Cost./SH Art. 37a - 1 Le persone fisiche o giuridiche, quali tutti i partiti e altri gruppi politici, i comitati di campagne, i gruppi di interesse e altre organizzazioni che partecipano a campagne in vista di votazioni o elezioni che rientrano nella competenza del Cantone o dei Comuni, devono rendere pubbliche le loro finanze. Devono in particolare essere pubblicati: |
|
1 | Le persone fisiche o giuridiche, quali tutti i partiti e altri gruppi politici, i comitati di campagne, i gruppi di interesse e altre organizzazioni che partecipano a campagne in vista di votazioni o elezioni che rientrano nella competenza del Cantone o dei Comuni, devono rendere pubbliche le loro finanze. Devono in particolare essere pubblicati: |
a | il preventivo globale della campagna in vista di votazioni o elezioni; |
b | la ragione sociale delle persone giuridiche che hanno partecipato al finanziamento, con l'indicazione dell'importo versato; |
c | l'identità delle persone fisiche che hanno partecipato al finanziamento, con l'indicazione dell'importo versato; sono esclusi i donatori le cui liberalità non superano complessivamente 3000 franchi per anno civile. |
2 | Al momento di annunciare la loro candidatura, i candidati a un mandato pubblico sul piano cantonale come pure a livello esecutivo e legislativo comunale segnalano le loro relazioni d'interesse. |
3 | All'inizio dell'anno civile chi è stato eletto per un mandato pubblico ai sensi del capoverso 2 segnala le sue relazioni d'interesse. |
4 | L'amministrazione cantonale o un ente indipendente verificano la correttezza delle informazioni fornite secondo i capoversi 1-3 e compilano un registro pubblico accessibile sul sito Internet del Cantone di Sciaffusa. |
5 | Le persone candidate o elette a un mandato pubblico, nonché le persone fisiche o giuridiche, i partiti, i gruppi politici, i comitati di campagne, i gruppi di interesse e altre organizzazioni che violano gli obblighi di cui ai capoversi 1-3 sono puniti con una multa. |
6 | La legge disciplina i particolari. Tiene conto in particolare del segreto professionale. |
SR 131.223 Costituzione del Cantone di Sciaffusa, del 17 giugno 2002 Cost./SH Art. 37a - 1 Le persone fisiche o giuridiche, quali tutti i partiti e altri gruppi politici, i comitati di campagne, i gruppi di interesse e altre organizzazioni che partecipano a campagne in vista di votazioni o elezioni che rientrano nella competenza del Cantone o dei Comuni, devono rendere pubbliche le loro finanze. Devono in particolare essere pubblicati: |
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1 | Le persone fisiche o giuridiche, quali tutti i partiti e altri gruppi politici, i comitati di campagne, i gruppi di interesse e altre organizzazioni che partecipano a campagne in vista di votazioni o elezioni che rientrano nella competenza del Cantone o dei Comuni, devono rendere pubbliche le loro finanze. Devono in particolare essere pubblicati: |
a | il preventivo globale della campagna in vista di votazioni o elezioni; |
b | la ragione sociale delle persone giuridiche che hanno partecipato al finanziamento, con l'indicazione dell'importo versato; |
c | l'identità delle persone fisiche che hanno partecipato al finanziamento, con l'indicazione dell'importo versato; sono esclusi i donatori le cui liberalità non superano complessivamente 3000 franchi per anno civile. |
2 | Al momento di annunciare la loro candidatura, i candidati a un mandato pubblico sul piano cantonale come pure a livello esecutivo e legislativo comunale segnalano le loro relazioni d'interesse. |
3 | All'inizio dell'anno civile chi è stato eletto per un mandato pubblico ai sensi del capoverso 2 segnala le sue relazioni d'interesse. |
4 | L'amministrazione cantonale o un ente indipendente verificano la correttezza delle informazioni fornite secondo i capoversi 1-3 e compilano un registro pubblico accessibile sul sito Internet del Cantone di Sciaffusa. |
5 | Le persone candidate o elette a un mandato pubblico, nonché le persone fisiche o giuridiche, i partiti, i gruppi politici, i comitati di campagne, i gruppi di interesse e altre organizzazioni che violano gli obblighi di cui ai capoversi 1-3 sono puniti con una multa. |
6 | La legge disciplina i particolari. Tiene conto in particolare del segreto professionale. |
SR 131.223 Costituzione del Cantone di Sciaffusa, del 17 giugno 2002 Cost./SH Art. 37a - 1 Le persone fisiche o giuridiche, quali tutti i partiti e altri gruppi politici, i comitati di campagne, i gruppi di interesse e altre organizzazioni che partecipano a campagne in vista di votazioni o elezioni che rientrano nella competenza del Cantone o dei Comuni, devono rendere pubbliche le loro finanze. Devono in particolare essere pubblicati: |
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1 | Le persone fisiche o giuridiche, quali tutti i partiti e altri gruppi politici, i comitati di campagne, i gruppi di interesse e altre organizzazioni che partecipano a campagne in vista di votazioni o elezioni che rientrano nella competenza del Cantone o dei Comuni, devono rendere pubbliche le loro finanze. Devono in particolare essere pubblicati: |
a | il preventivo globale della campagna in vista di votazioni o elezioni; |
b | la ragione sociale delle persone giuridiche che hanno partecipato al finanziamento, con l'indicazione dell'importo versato; |
c | l'identità delle persone fisiche che hanno partecipato al finanziamento, con l'indicazione dell'importo versato; sono esclusi i donatori le cui liberalità non superano complessivamente 3000 franchi per anno civile. |
2 | Al momento di annunciare la loro candidatura, i candidati a un mandato pubblico sul piano cantonale come pure a livello esecutivo e legislativo comunale segnalano le loro relazioni d'interesse. |
3 | All'inizio dell'anno civile chi è stato eletto per un mandato pubblico ai sensi del capoverso 2 segnala le sue relazioni d'interesse. |
4 | L'amministrazione cantonale o un ente indipendente verificano la correttezza delle informazioni fornite secondo i capoversi 1-3 e compilano un registro pubblico accessibile sul sito Internet del Cantone di Sciaffusa. |
5 | Le persone candidate o elette a un mandato pubblico, nonché le persone fisiche o giuridiche, i partiti, i gruppi politici, i comitati di campagne, i gruppi di interesse e altre organizzazioni che violano gli obblighi di cui ai capoversi 1-3 sono puniti con una multa. |
6 | La legge disciplina i particolari. Tiene conto in particolare del segreto professionale. |
SR 131.223 Costituzione del Cantone di Sciaffusa, del 17 giugno 2002 Cost./SH Art. 37a - 1 Le persone fisiche o giuridiche, quali tutti i partiti e altri gruppi politici, i comitati di campagne, i gruppi di interesse e altre organizzazioni che partecipano a campagne in vista di votazioni o elezioni che rientrano nella competenza del Cantone o dei Comuni, devono rendere pubbliche le loro finanze. Devono in particolare essere pubblicati: |
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1 | Le persone fisiche o giuridiche, quali tutti i partiti e altri gruppi politici, i comitati di campagne, i gruppi di interesse e altre organizzazioni che partecipano a campagne in vista di votazioni o elezioni che rientrano nella competenza del Cantone o dei Comuni, devono rendere pubbliche le loro finanze. Devono in particolare essere pubblicati: |
a | il preventivo globale della campagna in vista di votazioni o elezioni; |
b | la ragione sociale delle persone giuridiche che hanno partecipato al finanziamento, con l'indicazione dell'importo versato; |
c | l'identità delle persone fisiche che hanno partecipato al finanziamento, con l'indicazione dell'importo versato; sono esclusi i donatori le cui liberalità non superano complessivamente 3000 franchi per anno civile. |
2 | Al momento di annunciare la loro candidatura, i candidati a un mandato pubblico sul piano cantonale come pure a livello esecutivo e legislativo comunale segnalano le loro relazioni d'interesse. |
3 | All'inizio dell'anno civile chi è stato eletto per un mandato pubblico ai sensi del capoverso 2 segnala le sue relazioni d'interesse. |
4 | L'amministrazione cantonale o un ente indipendente verificano la correttezza delle informazioni fornite secondo i capoversi 1-3 e compilano un registro pubblico accessibile sul sito Internet del Cantone di Sciaffusa. |
5 | Le persone candidate o elette a un mandato pubblico, nonché le persone fisiche o giuridiche, i partiti, i gruppi politici, i comitati di campagne, i gruppi di interesse e altre organizzazioni che violano gli obblighi di cui ai capoversi 1-3 sono puniti con una multa. |
6 | La legge disciplina i particolari. Tiene conto in particolare del segreto professionale. |
SR 131.223 Costituzione del Cantone di Sciaffusa, del 17 giugno 2002 Cost./SH Art. 37a - 1 Le persone fisiche o giuridiche, quali tutti i partiti e altri gruppi politici, i comitati di campagne, i gruppi di interesse e altre organizzazioni che partecipano a campagne in vista di votazioni o elezioni che rientrano nella competenza del Cantone o dei Comuni, devono rendere pubbliche le loro finanze. Devono in particolare essere pubblicati: |
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1 | Le persone fisiche o giuridiche, quali tutti i partiti e altri gruppi politici, i comitati di campagne, i gruppi di interesse e altre organizzazioni che partecipano a campagne in vista di votazioni o elezioni che rientrano nella competenza del Cantone o dei Comuni, devono rendere pubbliche le loro finanze. Devono in particolare essere pubblicati: |
a | il preventivo globale della campagna in vista di votazioni o elezioni; |
b | la ragione sociale delle persone giuridiche che hanno partecipato al finanziamento, con l'indicazione dell'importo versato; |
c | l'identità delle persone fisiche che hanno partecipato al finanziamento, con l'indicazione dell'importo versato; sono esclusi i donatori le cui liberalità non superano complessivamente 3000 franchi per anno civile. |
2 | Al momento di annunciare la loro candidatura, i candidati a un mandato pubblico sul piano cantonale come pure a livello esecutivo e legislativo comunale segnalano le loro relazioni d'interesse. |
3 | All'inizio dell'anno civile chi è stato eletto per un mandato pubblico ai sensi del capoverso 2 segnala le sue relazioni d'interesse. |
4 | L'amministrazione cantonale o un ente indipendente verificano la correttezza delle informazioni fornite secondo i capoversi 1-3 e compilano un registro pubblico accessibile sul sito Internet del Cantone di Sciaffusa. |
5 | Le persone candidate o elette a un mandato pubblico, nonché le persone fisiche o giuridiche, i partiti, i gruppi politici, i comitati di campagne, i gruppi di interesse e altre organizzazioni che violano gli obblighi di cui ai capoversi 1-3 sono puniti con una multa. |
6 | La legge disciplina i particolari. Tiene conto in particolare del segreto professionale. |
SR 131.223 Costituzione del Cantone di Sciaffusa, del 17 giugno 2002 Cost./SH Art. 30 - 1 Il Gran Consiglio può contrapporre un controprogetto sia a un'iniziativa elaborata sia a un progetto che ha esso stesso elaborato in conformità di un'iniziativa generica. |
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1 | Il Gran Consiglio può contrapporre un controprogetto sia a un'iniziativa elaborata sia a un progetto che ha esso stesso elaborato in conformità di un'iniziativa generica. |
2 | Le votazioni sull'iniziativa e sul controprogetto si svolgono simultaneamente. |
3 | I votanti possono approvare i due testi e decidere a quale dei due danno la preferenza nel caso in cui entrambi risultino accettati. |
SR 131.223 Costituzione del Cantone di Sciaffusa, del 17 giugno 2002 Cost./SH Art. 30 - 1 Il Gran Consiglio può contrapporre un controprogetto sia a un'iniziativa elaborata sia a un progetto che ha esso stesso elaborato in conformità di un'iniziativa generica. |
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1 | Il Gran Consiglio può contrapporre un controprogetto sia a un'iniziativa elaborata sia a un progetto che ha esso stesso elaborato in conformità di un'iniziativa generica. |
2 | Le votazioni sull'iniziativa e sul controprogetto si svolgono simultaneamente. |
3 | I votanti possono approvare i due testi e decidere a quale dei due danno la preferenza nel caso in cui entrambi risultino accettati. |
SR 131.223 Costituzione del Cantone di Sciaffusa, del 17 giugno 2002 Cost./SH Art. 30 - 1 Il Gran Consiglio può contrapporre un controprogetto sia a un'iniziativa elaborata sia a un progetto che ha esso stesso elaborato in conformità di un'iniziativa generica. |
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1 | Il Gran Consiglio può contrapporre un controprogetto sia a un'iniziativa elaborata sia a un progetto che ha esso stesso elaborato in conformità di un'iniziativa generica. |
2 | Le votazioni sull'iniziativa e sul controprogetto si svolgono simultaneamente. |
3 | I votanti possono approvare i due testi e decidere a quale dei due danno la preferenza nel caso in cui entrambi risultino accettati. |
SR 131.223 Costituzione del Cantone di Sciaffusa, del 17 giugno 2002 Cost./SH Art. 37a - 1 Le persone fisiche o giuridiche, quali tutti i partiti e altri gruppi politici, i comitati di campagne, i gruppi di interesse e altre organizzazioni che partecipano a campagne in vista di votazioni o elezioni che rientrano nella competenza del Cantone o dei Comuni, devono rendere pubbliche le loro finanze. Devono in particolare essere pubblicati: |
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1 | Le persone fisiche o giuridiche, quali tutti i partiti e altri gruppi politici, i comitati di campagne, i gruppi di interesse e altre organizzazioni che partecipano a campagne in vista di votazioni o elezioni che rientrano nella competenza del Cantone o dei Comuni, devono rendere pubbliche le loro finanze. Devono in particolare essere pubblicati: |
a | il preventivo globale della campagna in vista di votazioni o elezioni; |
b | la ragione sociale delle persone giuridiche che hanno partecipato al finanziamento, con l'indicazione dell'importo versato; |
c | l'identità delle persone fisiche che hanno partecipato al finanziamento, con l'indicazione dell'importo versato; sono esclusi i donatori le cui liberalità non superano complessivamente 3000 franchi per anno civile. |
2 | Al momento di annunciare la loro candidatura, i candidati a un mandato pubblico sul piano cantonale come pure a livello esecutivo e legislativo comunale segnalano le loro relazioni d'interesse. |
3 | All'inizio dell'anno civile chi è stato eletto per un mandato pubblico ai sensi del capoverso 2 segnala le sue relazioni d'interesse. |
4 | L'amministrazione cantonale o un ente indipendente verificano la correttezza delle informazioni fornite secondo i capoversi 1-3 e compilano un registro pubblico accessibile sul sito Internet del Cantone di Sciaffusa. |
5 | Le persone candidate o elette a un mandato pubblico, nonché le persone fisiche o giuridiche, i partiti, i gruppi politici, i comitati di campagne, i gruppi di interesse e altre organizzazioni che violano gli obblighi di cui ai capoversi 1-3 sono puniti con una multa. |
6 | La legge disciplina i particolari. Tiene conto in particolare del segreto professionale. |
SR 131.223 Costituzione del Cantone di Sciaffusa, del 17 giugno 2002 Cost./SH Art. 37a - 1 Le persone fisiche o giuridiche, quali tutti i partiti e altri gruppi politici, i comitati di campagne, i gruppi di interesse e altre organizzazioni che partecipano a campagne in vista di votazioni o elezioni che rientrano nella competenza del Cantone o dei Comuni, devono rendere pubbliche le loro finanze. Devono in particolare essere pubblicati: |
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1 | Le persone fisiche o giuridiche, quali tutti i partiti e altri gruppi politici, i comitati di campagne, i gruppi di interesse e altre organizzazioni che partecipano a campagne in vista di votazioni o elezioni che rientrano nella competenza del Cantone o dei Comuni, devono rendere pubbliche le loro finanze. Devono in particolare essere pubblicati: |
a | il preventivo globale della campagna in vista di votazioni o elezioni; |
b | la ragione sociale delle persone giuridiche che hanno partecipato al finanziamento, con l'indicazione dell'importo versato; |
c | l'identità delle persone fisiche che hanno partecipato al finanziamento, con l'indicazione dell'importo versato; sono esclusi i donatori le cui liberalità non superano complessivamente 3000 franchi per anno civile. |
2 | Al momento di annunciare la loro candidatura, i candidati a un mandato pubblico sul piano cantonale come pure a livello esecutivo e legislativo comunale segnalano le loro relazioni d'interesse. |
3 | All'inizio dell'anno civile chi è stato eletto per un mandato pubblico ai sensi del capoverso 2 segnala le sue relazioni d'interesse. |
4 | L'amministrazione cantonale o un ente indipendente verificano la correttezza delle informazioni fornite secondo i capoversi 1-3 e compilano un registro pubblico accessibile sul sito Internet del Cantone di Sciaffusa. |
5 | Le persone candidate o elette a un mandato pubblico, nonché le persone fisiche o giuridiche, i partiti, i gruppi politici, i comitati di campagne, i gruppi di interesse e altre organizzazioni che violano gli obblighi di cui ai capoversi 1-3 sono puniti con una multa. |
6 | La legge disciplina i particolari. Tiene conto in particolare del segreto professionale. |
SR 131.223 Costituzione del Cantone di Sciaffusa, del 17 giugno 2002 Cost./SH Art. 37a - 1 Le persone fisiche o giuridiche, quali tutti i partiti e altri gruppi politici, i comitati di campagne, i gruppi di interesse e altre organizzazioni che partecipano a campagne in vista di votazioni o elezioni che rientrano nella competenza del Cantone o dei Comuni, devono rendere pubbliche le loro finanze. Devono in particolare essere pubblicati: |
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1 | Le persone fisiche o giuridiche, quali tutti i partiti e altri gruppi politici, i comitati di campagne, i gruppi di interesse e altre organizzazioni che partecipano a campagne in vista di votazioni o elezioni che rientrano nella competenza del Cantone o dei Comuni, devono rendere pubbliche le loro finanze. Devono in particolare essere pubblicati: |
a | il preventivo globale della campagna in vista di votazioni o elezioni; |
b | la ragione sociale delle persone giuridiche che hanno partecipato al finanziamento, con l'indicazione dell'importo versato; |
c | l'identità delle persone fisiche che hanno partecipato al finanziamento, con l'indicazione dell'importo versato; sono esclusi i donatori le cui liberalità non superano complessivamente 3000 franchi per anno civile. |
2 | Al momento di annunciare la loro candidatura, i candidati a un mandato pubblico sul piano cantonale come pure a livello esecutivo e legislativo comunale segnalano le loro relazioni d'interesse. |
3 | All'inizio dell'anno civile chi è stato eletto per un mandato pubblico ai sensi del capoverso 2 segnala le sue relazioni d'interesse. |
4 | L'amministrazione cantonale o un ente indipendente verificano la correttezza delle informazioni fornite secondo i capoversi 1-3 e compilano un registro pubblico accessibile sul sito Internet del Cantone di Sciaffusa. |
5 | Le persone candidate o elette a un mandato pubblico, nonché le persone fisiche o giuridiche, i partiti, i gruppi politici, i comitati di campagne, i gruppi di interesse e altre organizzazioni che violano gli obblighi di cui ai capoversi 1-3 sono puniti con una multa. |
6 | La legge disciplina i particolari. Tiene conto in particolare del segreto professionale. |
SR 131.223 Costituzione del Cantone di Sciaffusa, del 17 giugno 2002 Cost./SH Art. 37a - 1 Le persone fisiche o giuridiche, quali tutti i partiti e altri gruppi politici, i comitati di campagne, i gruppi di interesse e altre organizzazioni che partecipano a campagne in vista di votazioni o elezioni che rientrano nella competenza del Cantone o dei Comuni, devono rendere pubbliche le loro finanze. Devono in particolare essere pubblicati: |
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1 | Le persone fisiche o giuridiche, quali tutti i partiti e altri gruppi politici, i comitati di campagne, i gruppi di interesse e altre organizzazioni che partecipano a campagne in vista di votazioni o elezioni che rientrano nella competenza del Cantone o dei Comuni, devono rendere pubbliche le loro finanze. Devono in particolare essere pubblicati: |
a | il preventivo globale della campagna in vista di votazioni o elezioni; |
b | la ragione sociale delle persone giuridiche che hanno partecipato al finanziamento, con l'indicazione dell'importo versato; |
c | l'identità delle persone fisiche che hanno partecipato al finanziamento, con l'indicazione dell'importo versato; sono esclusi i donatori le cui liberalità non superano complessivamente 3000 franchi per anno civile. |
2 | Al momento di annunciare la loro candidatura, i candidati a un mandato pubblico sul piano cantonale come pure a livello esecutivo e legislativo comunale segnalano le loro relazioni d'interesse. |
3 | All'inizio dell'anno civile chi è stato eletto per un mandato pubblico ai sensi del capoverso 2 segnala le sue relazioni d'interesse. |
4 | L'amministrazione cantonale o un ente indipendente verificano la correttezza delle informazioni fornite secondo i capoversi 1-3 e compilano un registro pubblico accessibile sul sito Internet del Cantone di Sciaffusa. |
5 | Le persone candidate o elette a un mandato pubblico, nonché le persone fisiche o giuridiche, i partiti, i gruppi politici, i comitati di campagne, i gruppi di interesse e altre organizzazioni che violano gli obblighi di cui ai capoversi 1-3 sono puniti con una multa. |
6 | La legge disciplina i particolari. Tiene conto in particolare del segreto professionale. |
SR 131.223 Costituzione del Cantone di Sciaffusa, del 17 giugno 2002 Cost./SH Art. 37a - 1 Le persone fisiche o giuridiche, quali tutti i partiti e altri gruppi politici, i comitati di campagne, i gruppi di interesse e altre organizzazioni che partecipano a campagne in vista di votazioni o elezioni che rientrano nella competenza del Cantone o dei Comuni, devono rendere pubbliche le loro finanze. Devono in particolare essere pubblicati: |
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1 | Le persone fisiche o giuridiche, quali tutti i partiti e altri gruppi politici, i comitati di campagne, i gruppi di interesse e altre organizzazioni che partecipano a campagne in vista di votazioni o elezioni che rientrano nella competenza del Cantone o dei Comuni, devono rendere pubbliche le loro finanze. Devono in particolare essere pubblicati: |
a | il preventivo globale della campagna in vista di votazioni o elezioni; |
b | la ragione sociale delle persone giuridiche che hanno partecipato al finanziamento, con l'indicazione dell'importo versato; |
c | l'identità delle persone fisiche che hanno partecipato al finanziamento, con l'indicazione dell'importo versato; sono esclusi i donatori le cui liberalità non superano complessivamente 3000 franchi per anno civile. |
2 | Al momento di annunciare la loro candidatura, i candidati a un mandato pubblico sul piano cantonale come pure a livello esecutivo e legislativo comunale segnalano le loro relazioni d'interesse. |
3 | All'inizio dell'anno civile chi è stato eletto per un mandato pubblico ai sensi del capoverso 2 segnala le sue relazioni d'interesse. |
4 | L'amministrazione cantonale o un ente indipendente verificano la correttezza delle informazioni fornite secondo i capoversi 1-3 e compilano un registro pubblico accessibile sul sito Internet del Cantone di Sciaffusa. |
5 | Le persone candidate o elette a un mandato pubblico, nonché le persone fisiche o giuridiche, i partiti, i gruppi politici, i comitati di campagne, i gruppi di interesse e altre organizzazioni che violano gli obblighi di cui ai capoversi 1-3 sono puniti con una multa. |
6 | La legge disciplina i particolari. Tiene conto in particolare del segreto professionale. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 82 Principio - Il Tribunale federale giudica i ricorsi: |
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a | contro le decisioni pronunciate in cause di diritto pubblico; |
b | contro gli atti normativi cantonali; |
c | concernenti il diritto di voto dei cittadini nonché le elezioni e votazioni popolari. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 88 Autorità inferiori in materia di diritti politici - 1 I ricorsi concernenti il diritto di voto dei cittadini nonché le elezioni e votazioni popolari sono ammissibili: |
|
1 | I ricorsi concernenti il diritto di voto dei cittadini nonché le elezioni e votazioni popolari sono ammissibili: |
a | in materia cantonale, contro gli atti delle autorità cantonali di ultima istanza; |
b | in materia federale, contro le decisioni della Cancelleria federale e dei Governi cantonali. |
2 | I Cantoni prevedono un rimedio giuridico contro gli atti delle autorità che possono violare i diritti politici dei cittadini in materia cantonale. Quest'obbligo non si estende agli atti del Parlamento e del Governo. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 88 Autorità inferiori in materia di diritti politici - 1 I ricorsi concernenti il diritto di voto dei cittadini nonché le elezioni e votazioni popolari sono ammissibili: |
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1 | I ricorsi concernenti il diritto di voto dei cittadini nonché le elezioni e votazioni popolari sono ammissibili: |
a | in materia cantonale, contro gli atti delle autorità cantonali di ultima istanza; |
b | in materia federale, contro le decisioni della Cancelleria federale e dei Governi cantonali. |
2 | I Cantoni prevedono un rimedio giuridico contro gli atti delle autorità che possono violare i diritti politici dei cittadini in materia cantonale. Quest'obbligo non si estende agli atti del Parlamento e del Governo. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 88 Autorità inferiori in materia di diritti politici - 1 I ricorsi concernenti il diritto di voto dei cittadini nonché le elezioni e votazioni popolari sono ammissibili: |
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1 | I ricorsi concernenti il diritto di voto dei cittadini nonché le elezioni e votazioni popolari sono ammissibili: |
a | in materia cantonale, contro gli atti delle autorità cantonali di ultima istanza; |
b | in materia federale, contro le decisioni della Cancelleria federale e dei Governi cantonali. |
2 | I Cantoni prevedono un rimedio giuridico contro gli atti delle autorità che possono violare i diritti politici dei cittadini in materia cantonale. Quest'obbligo non si estende agli atti del Parlamento e del Governo. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 89 Diritto di ricorso - 1 Ha diritto di interporre ricorso in materia di diritto pubblico chi: |
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1 | Ha diritto di interporre ricorso in materia di diritto pubblico chi: |
a | ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo; |
b | è particolarmente toccato dalla decisione o dall'atto normativo impugnati; e |
c | ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica degli stessi. |
2 | Hanno inoltre diritto di ricorrere: |
a | la Cancelleria federale, i dipartimenti federali o, in quanto lo preveda il diritto federale, i servizi loro subordinati, se l'atto impugnato può violare la legislazione federale nella sfera dei loro compiti; |
b | in materia di rapporti di lavoro del personale federale, l'organo competente dell'Assemblea federale; |
c | i Comuni e gli altri enti di diritto pubblico, se fanno valere la violazione di garanzie loro conferite dalla costituzione cantonale o dalla Costituzione federale; |
d | le persone, le organizzazioni e le autorità legittimate al ricorso in virtù di un'altra legge federale. |
3 | In materia di diritti politici (art. 82 lett. c), il diritto di ricorrere spetta inoltre a chiunque abbia diritto di voto nell'affare in causa. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 95 Diritto svizzero - Il ricorrente può far valere la violazione: |
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a | del diritto federale; |
b | del diritto internazionale; |
c | dei diritti costituzionali cantonali; |
d | delle disposizioni cantonali in materia di diritto di voto dei cittadini e di elezioni e votazioni popolari; |
e | del diritto intercantonale. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 34 Diritti politici - 1 I diritti politici sono garantiti. |
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1 | I diritti politici sono garantiti. |
2 | La garanzia dei diritti politici protegge la libera formazione della volontà e l'espressione fedele del voto. |
SR 131.223 Costituzione del Cantone di Sciaffusa, del 17 giugno 2002 Cost./SH Art. 27 - 1 Mediante un'iniziativa popolare 1000 aventi diritto di voto possono chiedere: |
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1 | Mediante un'iniziativa popolare 1000 aventi diritto di voto possono chiedere: |
a | la revisione totale o parziale della Costituzione; |
b | l'emanazione, la modifica o l'abrogazione di una legge; |
c | la denuncia o l'avvio di negoziati per la conclusione o la modifica di un trattato internazionale o intercantonale sottostante al voto del Popolo; |
d | il deposito di un'iniziativa del Cantone in sede federale. |
2 | L'iniziativa può rivestire la forma di una proposta generica o, eccetto che chieda la revisione totale della Costituzione, quella di un progetto elaborato. |
SR 131.223 Costituzione del Cantone di Sciaffusa, del 17 giugno 2002 Cost./SH Art. 37a - 1 Le persone fisiche o giuridiche, quali tutti i partiti e altri gruppi politici, i comitati di campagne, i gruppi di interesse e altre organizzazioni che partecipano a campagne in vista di votazioni o elezioni che rientrano nella competenza del Cantone o dei Comuni, devono rendere pubbliche le loro finanze. Devono in particolare essere pubblicati: |
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1 | Le persone fisiche o giuridiche, quali tutti i partiti e altri gruppi politici, i comitati di campagne, i gruppi di interesse e altre organizzazioni che partecipano a campagne in vista di votazioni o elezioni che rientrano nella competenza del Cantone o dei Comuni, devono rendere pubbliche le loro finanze. Devono in particolare essere pubblicati: |
a | il preventivo globale della campagna in vista di votazioni o elezioni; |
b | la ragione sociale delle persone giuridiche che hanno partecipato al finanziamento, con l'indicazione dell'importo versato; |
c | l'identità delle persone fisiche che hanno partecipato al finanziamento, con l'indicazione dell'importo versato; sono esclusi i donatori le cui liberalità non superano complessivamente 3000 franchi per anno civile. |
2 | Al momento di annunciare la loro candidatura, i candidati a un mandato pubblico sul piano cantonale come pure a livello esecutivo e legislativo comunale segnalano le loro relazioni d'interesse. |
3 | All'inizio dell'anno civile chi è stato eletto per un mandato pubblico ai sensi del capoverso 2 segnala le sue relazioni d'interesse. |
4 | L'amministrazione cantonale o un ente indipendente verificano la correttezza delle informazioni fornite secondo i capoversi 1-3 e compilano un registro pubblico accessibile sul sito Internet del Cantone di Sciaffusa. |
5 | Le persone candidate o elette a un mandato pubblico, nonché le persone fisiche o giuridiche, i partiti, i gruppi politici, i comitati di campagne, i gruppi di interesse e altre organizzazioni che violano gli obblighi di cui ai capoversi 1-3 sono puniti con una multa. |
6 | La legge disciplina i particolari. Tiene conto in particolare del segreto professionale. |
SR 131.223 Costituzione del Cantone di Sciaffusa, del 17 giugno 2002 Cost./SH Art. 30 - 1 Il Gran Consiglio può contrapporre un controprogetto sia a un'iniziativa elaborata sia a un progetto che ha esso stesso elaborato in conformità di un'iniziativa generica. |
|
1 | Il Gran Consiglio può contrapporre un controprogetto sia a un'iniziativa elaborata sia a un progetto che ha esso stesso elaborato in conformità di un'iniziativa generica. |
2 | Le votazioni sull'iniziativa e sul controprogetto si svolgono simultaneamente. |
3 | I votanti possono approvare i due testi e decidere a quale dei due danno la preferenza nel caso in cui entrambi risultino accettati. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 34 Diritti politici - 1 I diritti politici sono garantiti. |
|
1 | I diritti politici sono garantiti. |
2 | La garanzia dei diritti politici protegge la libera formazione della volontà e l'espressione fedele del voto. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 34 Diritti politici - 1 I diritti politici sono garantiti. |
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1 | I diritti politici sono garantiti. |
2 | La garanzia dei diritti politici protegge la libera formazione della volontà e l'espressione fedele del voto. |
SR 131.223 Costituzione del Cantone di Sciaffusa, del 17 giugno 2002 Cost./SH Art. 27 - 1 Mediante un'iniziativa popolare 1000 aventi diritto di voto possono chiedere: |
|
1 | Mediante un'iniziativa popolare 1000 aventi diritto di voto possono chiedere: |
a | la revisione totale o parziale della Costituzione; |
b | l'emanazione, la modifica o l'abrogazione di una legge; |
c | la denuncia o l'avvio di negoziati per la conclusione o la modifica di un trattato internazionale o intercantonale sottostante al voto del Popolo; |
d | il deposito di un'iniziativa del Cantone in sede federale. |
2 | L'iniziativa può rivestire la forma di una proposta generica o, eccetto che chieda la revisione totale della Costituzione, quella di un progetto elaborato. |
SR 131.223 Costituzione del Cantone di Sciaffusa, del 17 giugno 2002 Cost./SH Art. 27 - 1 Mediante un'iniziativa popolare 1000 aventi diritto di voto possono chiedere: |
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1 | Mediante un'iniziativa popolare 1000 aventi diritto di voto possono chiedere: |
a | la revisione totale o parziale della Costituzione; |
b | l'emanazione, la modifica o l'abrogazione di una legge; |
c | la denuncia o l'avvio di negoziati per la conclusione o la modifica di un trattato internazionale o intercantonale sottostante al voto del Popolo; |
d | il deposito di un'iniziativa del Cantone in sede federale. |
2 | L'iniziativa può rivestire la forma di una proposta generica o, eccetto che chieda la revisione totale della Costituzione, quella di un progetto elaborato. |
SR 131.223 Costituzione del Cantone di Sciaffusa, del 17 giugno 2002 Cost./SH Art. 28 - 1 Il Consiglio di Stato pronuncia sulla riuscita formale delle iniziative popolari. |
|
1 | Il Consiglio di Stato pronuncia sulla riuscita formale delle iniziative popolari. |
2 | Il Gran Consiglio pronuncia sulla validità delle iniziative popolari. Un'iniziativa è dichiarata interamente o parzialmente nulla se: |
a | contraddice al diritto di rango superiore; |
b | è inattuabile; |
c | viola l'unità della forma o della materia. |
3 | Il Gran Consiglio decide definitivamente circa la forma dell'atto normativo da elaborare in conformità di un'iniziativa generica. |
SR 131.223 Costituzione del Cantone di Sciaffusa, del 17 giugno 2002 Cost./SH Art. 28 - 1 Il Consiglio di Stato pronuncia sulla riuscita formale delle iniziative popolari. |
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1 | Il Consiglio di Stato pronuncia sulla riuscita formale delle iniziative popolari. |
2 | Il Gran Consiglio pronuncia sulla validità delle iniziative popolari. Un'iniziativa è dichiarata interamente o parzialmente nulla se: |
a | contraddice al diritto di rango superiore; |
b | è inattuabile; |
c | viola l'unità della forma o della materia. |
3 | Il Gran Consiglio decide definitivamente circa la forma dell'atto normativo da elaborare in conformità di un'iniziativa generica. |
SR 131.223 Costituzione del Cantone di Sciaffusa, del 17 giugno 2002 Cost./SH Art. 29 - 1 Il Gran Consiglio sottopone le iniziative popolari al voto del Popolo con la raccomandazione di accettarle o respingerle; può anche contrapporre loro un controprogetto. |
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1 | Il Gran Consiglio sottopone le iniziative popolari al voto del Popolo con la raccomandazione di accettarle o respingerle; può anche contrapporre loro un controprogetto. |
2 | Se approva un'iniziativa popolare generica, il Gran Consiglio elabora un progetto conforme al senso della stessa. |
SR 131.223 Costituzione del Cantone di Sciaffusa, del 17 giugno 2002 Cost./SH Art. 30 - 1 Il Gran Consiglio può contrapporre un controprogetto sia a un'iniziativa elaborata sia a un progetto che ha esso stesso elaborato in conformità di un'iniziativa generica. |
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1 | Il Gran Consiglio può contrapporre un controprogetto sia a un'iniziativa elaborata sia a un progetto che ha esso stesso elaborato in conformità di un'iniziativa generica. |
2 | Le votazioni sull'iniziativa e sul controprogetto si svolgono simultaneamente. |
3 | I votanti possono approvare i due testi e decidere a quale dei due danno la preferenza nel caso in cui entrambi risultino accettati. |
SR 131.223 Costituzione del Cantone di Sciaffusa, del 17 giugno 2002 Cost./SH Art. 37a - 1 Le persone fisiche o giuridiche, quali tutti i partiti e altri gruppi politici, i comitati di campagne, i gruppi di interesse e altre organizzazioni che partecipano a campagne in vista di votazioni o elezioni che rientrano nella competenza del Cantone o dei Comuni, devono rendere pubbliche le loro finanze. Devono in particolare essere pubblicati: |
|
1 | Le persone fisiche o giuridiche, quali tutti i partiti e altri gruppi politici, i comitati di campagne, i gruppi di interesse e altre organizzazioni che partecipano a campagne in vista di votazioni o elezioni che rientrano nella competenza del Cantone o dei Comuni, devono rendere pubbliche le loro finanze. Devono in particolare essere pubblicati: |
a | il preventivo globale della campagna in vista di votazioni o elezioni; |
b | la ragione sociale delle persone giuridiche che hanno partecipato al finanziamento, con l'indicazione dell'importo versato; |
c | l'identità delle persone fisiche che hanno partecipato al finanziamento, con l'indicazione dell'importo versato; sono esclusi i donatori le cui liberalità non superano complessivamente 3000 franchi per anno civile. |
2 | Al momento di annunciare la loro candidatura, i candidati a un mandato pubblico sul piano cantonale come pure a livello esecutivo e legislativo comunale segnalano le loro relazioni d'interesse. |
3 | All'inizio dell'anno civile chi è stato eletto per un mandato pubblico ai sensi del capoverso 2 segnala le sue relazioni d'interesse. |
4 | L'amministrazione cantonale o un ente indipendente verificano la correttezza delle informazioni fornite secondo i capoversi 1-3 e compilano un registro pubblico accessibile sul sito Internet del Cantone di Sciaffusa. |
5 | Le persone candidate o elette a un mandato pubblico, nonché le persone fisiche o giuridiche, i partiti, i gruppi politici, i comitati di campagne, i gruppi di interesse e altre organizzazioni che violano gli obblighi di cui ai capoversi 1-3 sono puniti con una multa. |
6 | La legge disciplina i particolari. Tiene conto in particolare del segreto professionale. |
SR 131.223 Costituzione del Cantone di Sciaffusa, del 17 giugno 2002 Cost./SH Art. 37a - 1 Le persone fisiche o giuridiche, quali tutti i partiti e altri gruppi politici, i comitati di campagne, i gruppi di interesse e altre organizzazioni che partecipano a campagne in vista di votazioni o elezioni che rientrano nella competenza del Cantone o dei Comuni, devono rendere pubbliche le loro finanze. Devono in particolare essere pubblicati: |
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1 | Le persone fisiche o giuridiche, quali tutti i partiti e altri gruppi politici, i comitati di campagne, i gruppi di interesse e altre organizzazioni che partecipano a campagne in vista di votazioni o elezioni che rientrano nella competenza del Cantone o dei Comuni, devono rendere pubbliche le loro finanze. Devono in particolare essere pubblicati: |
a | il preventivo globale della campagna in vista di votazioni o elezioni; |
b | la ragione sociale delle persone giuridiche che hanno partecipato al finanziamento, con l'indicazione dell'importo versato; |
c | l'identità delle persone fisiche che hanno partecipato al finanziamento, con l'indicazione dell'importo versato; sono esclusi i donatori le cui liberalità non superano complessivamente 3000 franchi per anno civile. |
2 | Al momento di annunciare la loro candidatura, i candidati a un mandato pubblico sul piano cantonale come pure a livello esecutivo e legislativo comunale segnalano le loro relazioni d'interesse. |
3 | All'inizio dell'anno civile chi è stato eletto per un mandato pubblico ai sensi del capoverso 2 segnala le sue relazioni d'interesse. |
4 | L'amministrazione cantonale o un ente indipendente verificano la correttezza delle informazioni fornite secondo i capoversi 1-3 e compilano un registro pubblico accessibile sul sito Internet del Cantone di Sciaffusa. |
5 | Le persone candidate o elette a un mandato pubblico, nonché le persone fisiche o giuridiche, i partiti, i gruppi politici, i comitati di campagne, i gruppi di interesse e altre organizzazioni che violano gli obblighi di cui ai capoversi 1-3 sono puniti con una multa. |
6 | La legge disciplina i particolari. Tiene conto in particolare del segreto professionale. |
SR 131.223 Costituzione del Cantone di Sciaffusa, del 17 giugno 2002 Cost./SH Art. 37a - 1 Le persone fisiche o giuridiche, quali tutti i partiti e altri gruppi politici, i comitati di campagne, i gruppi di interesse e altre organizzazioni che partecipano a campagne in vista di votazioni o elezioni che rientrano nella competenza del Cantone o dei Comuni, devono rendere pubbliche le loro finanze. Devono in particolare essere pubblicati: |
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1 | Le persone fisiche o giuridiche, quali tutti i partiti e altri gruppi politici, i comitati di campagne, i gruppi di interesse e altre organizzazioni che partecipano a campagne in vista di votazioni o elezioni che rientrano nella competenza del Cantone o dei Comuni, devono rendere pubbliche le loro finanze. Devono in particolare essere pubblicati: |
a | il preventivo globale della campagna in vista di votazioni o elezioni; |
b | la ragione sociale delle persone giuridiche che hanno partecipato al finanziamento, con l'indicazione dell'importo versato; |
c | l'identità delle persone fisiche che hanno partecipato al finanziamento, con l'indicazione dell'importo versato; sono esclusi i donatori le cui liberalità non superano complessivamente 3000 franchi per anno civile. |
2 | Al momento di annunciare la loro candidatura, i candidati a un mandato pubblico sul piano cantonale come pure a livello esecutivo e legislativo comunale segnalano le loro relazioni d'interesse. |
3 | All'inizio dell'anno civile chi è stato eletto per un mandato pubblico ai sensi del capoverso 2 segnala le sue relazioni d'interesse. |
4 | L'amministrazione cantonale o un ente indipendente verificano la correttezza delle informazioni fornite secondo i capoversi 1-3 e compilano un registro pubblico accessibile sul sito Internet del Cantone di Sciaffusa. |
5 | Le persone candidate o elette a un mandato pubblico, nonché le persone fisiche o giuridiche, i partiti, i gruppi politici, i comitati di campagne, i gruppi di interesse e altre organizzazioni che violano gli obblighi di cui ai capoversi 1-3 sono puniti con una multa. |
6 | La legge disciplina i particolari. Tiene conto in particolare del segreto professionale. |
SR 131.223 Costituzione del Cantone di Sciaffusa, del 17 giugno 2002 Cost./SH Art. 37a - 1 Le persone fisiche o giuridiche, quali tutti i partiti e altri gruppi politici, i comitati di campagne, i gruppi di interesse e altre organizzazioni che partecipano a campagne in vista di votazioni o elezioni che rientrano nella competenza del Cantone o dei Comuni, devono rendere pubbliche le loro finanze. Devono in particolare essere pubblicati: |
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1 | Le persone fisiche o giuridiche, quali tutti i partiti e altri gruppi politici, i comitati di campagne, i gruppi di interesse e altre organizzazioni che partecipano a campagne in vista di votazioni o elezioni che rientrano nella competenza del Cantone o dei Comuni, devono rendere pubbliche le loro finanze. Devono in particolare essere pubblicati: |
a | il preventivo globale della campagna in vista di votazioni o elezioni; |
b | la ragione sociale delle persone giuridiche che hanno partecipato al finanziamento, con l'indicazione dell'importo versato; |
c | l'identità delle persone fisiche che hanno partecipato al finanziamento, con l'indicazione dell'importo versato; sono esclusi i donatori le cui liberalità non superano complessivamente 3000 franchi per anno civile. |
2 | Al momento di annunciare la loro candidatura, i candidati a un mandato pubblico sul piano cantonale come pure a livello esecutivo e legislativo comunale segnalano le loro relazioni d'interesse. |
3 | All'inizio dell'anno civile chi è stato eletto per un mandato pubblico ai sensi del capoverso 2 segnala le sue relazioni d'interesse. |
4 | L'amministrazione cantonale o un ente indipendente verificano la correttezza delle informazioni fornite secondo i capoversi 1-3 e compilano un registro pubblico accessibile sul sito Internet del Cantone di Sciaffusa. |
5 | Le persone candidate o elette a un mandato pubblico, nonché le persone fisiche o giuridiche, i partiti, i gruppi politici, i comitati di campagne, i gruppi di interesse e altre organizzazioni che violano gli obblighi di cui ai capoversi 1-3 sono puniti con una multa. |
6 | La legge disciplina i particolari. Tiene conto in particolare del segreto professionale. |
SR 131.223 Costituzione del Cantone di Sciaffusa, del 17 giugno 2002 Cost./SH Art. 37a - 1 Le persone fisiche o giuridiche, quali tutti i partiti e altri gruppi politici, i comitati di campagne, i gruppi di interesse e altre organizzazioni che partecipano a campagne in vista di votazioni o elezioni che rientrano nella competenza del Cantone o dei Comuni, devono rendere pubbliche le loro finanze. Devono in particolare essere pubblicati: |
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1 | Le persone fisiche o giuridiche, quali tutti i partiti e altri gruppi politici, i comitati di campagne, i gruppi di interesse e altre organizzazioni che partecipano a campagne in vista di votazioni o elezioni che rientrano nella competenza del Cantone o dei Comuni, devono rendere pubbliche le loro finanze. Devono in particolare essere pubblicati: |
a | il preventivo globale della campagna in vista di votazioni o elezioni; |
b | la ragione sociale delle persone giuridiche che hanno partecipato al finanziamento, con l'indicazione dell'importo versato; |
c | l'identità delle persone fisiche che hanno partecipato al finanziamento, con l'indicazione dell'importo versato; sono esclusi i donatori le cui liberalità non superano complessivamente 3000 franchi per anno civile. |
2 | Al momento di annunciare la loro candidatura, i candidati a un mandato pubblico sul piano cantonale come pure a livello esecutivo e legislativo comunale segnalano le loro relazioni d'interesse. |
3 | All'inizio dell'anno civile chi è stato eletto per un mandato pubblico ai sensi del capoverso 2 segnala le sue relazioni d'interesse. |
4 | L'amministrazione cantonale o un ente indipendente verificano la correttezza delle informazioni fornite secondo i capoversi 1-3 e compilano un registro pubblico accessibile sul sito Internet del Cantone di Sciaffusa. |
5 | Le persone candidate o elette a un mandato pubblico, nonché le persone fisiche o giuridiche, i partiti, i gruppi politici, i comitati di campagne, i gruppi di interesse e altre organizzazioni che violano gli obblighi di cui ai capoversi 1-3 sono puniti con una multa. |
6 | La legge disciplina i particolari. Tiene conto in particolare del segreto professionale. |
SR 131.223 Costituzione del Cantone di Sciaffusa, del 17 giugno 2002 Cost./SH Art. 37a - 1 Le persone fisiche o giuridiche, quali tutti i partiti e altri gruppi politici, i comitati di campagne, i gruppi di interesse e altre organizzazioni che partecipano a campagne in vista di votazioni o elezioni che rientrano nella competenza del Cantone o dei Comuni, devono rendere pubbliche le loro finanze. Devono in particolare essere pubblicati: |
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1 | Le persone fisiche o giuridiche, quali tutti i partiti e altri gruppi politici, i comitati di campagne, i gruppi di interesse e altre organizzazioni che partecipano a campagne in vista di votazioni o elezioni che rientrano nella competenza del Cantone o dei Comuni, devono rendere pubbliche le loro finanze. Devono in particolare essere pubblicati: |
a | il preventivo globale della campagna in vista di votazioni o elezioni; |
b | la ragione sociale delle persone giuridiche che hanno partecipato al finanziamento, con l'indicazione dell'importo versato; |
c | l'identità delle persone fisiche che hanno partecipato al finanziamento, con l'indicazione dell'importo versato; sono esclusi i donatori le cui liberalità non superano complessivamente 3000 franchi per anno civile. |
2 | Al momento di annunciare la loro candidatura, i candidati a un mandato pubblico sul piano cantonale come pure a livello esecutivo e legislativo comunale segnalano le loro relazioni d'interesse. |
3 | All'inizio dell'anno civile chi è stato eletto per un mandato pubblico ai sensi del capoverso 2 segnala le sue relazioni d'interesse. |
4 | L'amministrazione cantonale o un ente indipendente verificano la correttezza delle informazioni fornite secondo i capoversi 1-3 e compilano un registro pubblico accessibile sul sito Internet del Cantone di Sciaffusa. |
5 | Le persone candidate o elette a un mandato pubblico, nonché le persone fisiche o giuridiche, i partiti, i gruppi politici, i comitati di campagne, i gruppi di interesse e altre organizzazioni che violano gli obblighi di cui ai capoversi 1-3 sono puniti con una multa. |
6 | La legge disciplina i particolari. Tiene conto in particolare del segreto professionale. |
SR 131.223 Costituzione del Cantone di Sciaffusa, del 17 giugno 2002 Cost./SH Art. 37a - 1 Le persone fisiche o giuridiche, quali tutti i partiti e altri gruppi politici, i comitati di campagne, i gruppi di interesse e altre organizzazioni che partecipano a campagne in vista di votazioni o elezioni che rientrano nella competenza del Cantone o dei Comuni, devono rendere pubbliche le loro finanze. Devono in particolare essere pubblicati: |
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1 | Le persone fisiche o giuridiche, quali tutti i partiti e altri gruppi politici, i comitati di campagne, i gruppi di interesse e altre organizzazioni che partecipano a campagne in vista di votazioni o elezioni che rientrano nella competenza del Cantone o dei Comuni, devono rendere pubbliche le loro finanze. Devono in particolare essere pubblicati: |
a | il preventivo globale della campagna in vista di votazioni o elezioni; |
b | la ragione sociale delle persone giuridiche che hanno partecipato al finanziamento, con l'indicazione dell'importo versato; |
c | l'identità delle persone fisiche che hanno partecipato al finanziamento, con l'indicazione dell'importo versato; sono esclusi i donatori le cui liberalità non superano complessivamente 3000 franchi per anno civile. |
2 | Al momento di annunciare la loro candidatura, i candidati a un mandato pubblico sul piano cantonale come pure a livello esecutivo e legislativo comunale segnalano le loro relazioni d'interesse. |
3 | All'inizio dell'anno civile chi è stato eletto per un mandato pubblico ai sensi del capoverso 2 segnala le sue relazioni d'interesse. |
4 | L'amministrazione cantonale o un ente indipendente verificano la correttezza delle informazioni fornite secondo i capoversi 1-3 e compilano un registro pubblico accessibile sul sito Internet del Cantone di Sciaffusa. |
5 | Le persone candidate o elette a un mandato pubblico, nonché le persone fisiche o giuridiche, i partiti, i gruppi politici, i comitati di campagne, i gruppi di interesse e altre organizzazioni che violano gli obblighi di cui ai capoversi 1-3 sono puniti con una multa. |
6 | La legge disciplina i particolari. Tiene conto in particolare del segreto professionale. |
SR 131.223 Costituzione del Cantone di Sciaffusa, del 17 giugno 2002 Cost./SH Art. 37a - 1 Le persone fisiche o giuridiche, quali tutti i partiti e altri gruppi politici, i comitati di campagne, i gruppi di interesse e altre organizzazioni che partecipano a campagne in vista di votazioni o elezioni che rientrano nella competenza del Cantone o dei Comuni, devono rendere pubbliche le loro finanze. Devono in particolare essere pubblicati: |
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1 | Le persone fisiche o giuridiche, quali tutti i partiti e altri gruppi politici, i comitati di campagne, i gruppi di interesse e altre organizzazioni che partecipano a campagne in vista di votazioni o elezioni che rientrano nella competenza del Cantone o dei Comuni, devono rendere pubbliche le loro finanze. Devono in particolare essere pubblicati: |
a | il preventivo globale della campagna in vista di votazioni o elezioni; |
b | la ragione sociale delle persone giuridiche che hanno partecipato al finanziamento, con l'indicazione dell'importo versato; |
c | l'identità delle persone fisiche che hanno partecipato al finanziamento, con l'indicazione dell'importo versato; sono esclusi i donatori le cui liberalità non superano complessivamente 3000 franchi per anno civile. |
2 | Al momento di annunciare la loro candidatura, i candidati a un mandato pubblico sul piano cantonale come pure a livello esecutivo e legislativo comunale segnalano le loro relazioni d'interesse. |
3 | All'inizio dell'anno civile chi è stato eletto per un mandato pubblico ai sensi del capoverso 2 segnala le sue relazioni d'interesse. |
4 | L'amministrazione cantonale o un ente indipendente verificano la correttezza delle informazioni fornite secondo i capoversi 1-3 e compilano un registro pubblico accessibile sul sito Internet del Cantone di Sciaffusa. |
5 | Le persone candidate o elette a un mandato pubblico, nonché le persone fisiche o giuridiche, i partiti, i gruppi politici, i comitati di campagne, i gruppi di interesse e altre organizzazioni che violano gli obblighi di cui ai capoversi 1-3 sono puniti con una multa. |
6 | La legge disciplina i particolari. Tiene conto in particolare del segreto professionale. |
SR 131.223 Costituzione del Cantone di Sciaffusa, del 17 giugno 2002 Cost./SH Art. 37a - 1 Le persone fisiche o giuridiche, quali tutti i partiti e altri gruppi politici, i comitati di campagne, i gruppi di interesse e altre organizzazioni che partecipano a campagne in vista di votazioni o elezioni che rientrano nella competenza del Cantone o dei Comuni, devono rendere pubbliche le loro finanze. Devono in particolare essere pubblicati: |
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1 | Le persone fisiche o giuridiche, quali tutti i partiti e altri gruppi politici, i comitati di campagne, i gruppi di interesse e altre organizzazioni che partecipano a campagne in vista di votazioni o elezioni che rientrano nella competenza del Cantone o dei Comuni, devono rendere pubbliche le loro finanze. Devono in particolare essere pubblicati: |
a | il preventivo globale della campagna in vista di votazioni o elezioni; |
b | la ragione sociale delle persone giuridiche che hanno partecipato al finanziamento, con l'indicazione dell'importo versato; |
c | l'identità delle persone fisiche che hanno partecipato al finanziamento, con l'indicazione dell'importo versato; sono esclusi i donatori le cui liberalità non superano complessivamente 3000 franchi per anno civile. |
2 | Al momento di annunciare la loro candidatura, i candidati a un mandato pubblico sul piano cantonale come pure a livello esecutivo e legislativo comunale segnalano le loro relazioni d'interesse. |
3 | All'inizio dell'anno civile chi è stato eletto per un mandato pubblico ai sensi del capoverso 2 segnala le sue relazioni d'interesse. |
4 | L'amministrazione cantonale o un ente indipendente verificano la correttezza delle informazioni fornite secondo i capoversi 1-3 e compilano un registro pubblico accessibile sul sito Internet del Cantone di Sciaffusa. |
5 | Le persone candidate o elette a un mandato pubblico, nonché le persone fisiche o giuridiche, i partiti, i gruppi politici, i comitati di campagne, i gruppi di interesse e altre organizzazioni che violano gli obblighi di cui ai capoversi 1-3 sono puniti con una multa. |
6 | La legge disciplina i particolari. Tiene conto in particolare del segreto professionale. |
SR 131.223 Costituzione del Cantone di Sciaffusa, del 17 giugno 2002 Cost./SH Art. 37a - 1 Le persone fisiche o giuridiche, quali tutti i partiti e altri gruppi politici, i comitati di campagne, i gruppi di interesse e altre organizzazioni che partecipano a campagne in vista di votazioni o elezioni che rientrano nella competenza del Cantone o dei Comuni, devono rendere pubbliche le loro finanze. Devono in particolare essere pubblicati: |
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1 | Le persone fisiche o giuridiche, quali tutti i partiti e altri gruppi politici, i comitati di campagne, i gruppi di interesse e altre organizzazioni che partecipano a campagne in vista di votazioni o elezioni che rientrano nella competenza del Cantone o dei Comuni, devono rendere pubbliche le loro finanze. Devono in particolare essere pubblicati: |
a | il preventivo globale della campagna in vista di votazioni o elezioni; |
b | la ragione sociale delle persone giuridiche che hanno partecipato al finanziamento, con l'indicazione dell'importo versato; |
c | l'identità delle persone fisiche che hanno partecipato al finanziamento, con l'indicazione dell'importo versato; sono esclusi i donatori le cui liberalità non superano complessivamente 3000 franchi per anno civile. |
2 | Al momento di annunciare la loro candidatura, i candidati a un mandato pubblico sul piano cantonale come pure a livello esecutivo e legislativo comunale segnalano le loro relazioni d'interesse. |
3 | All'inizio dell'anno civile chi è stato eletto per un mandato pubblico ai sensi del capoverso 2 segnala le sue relazioni d'interesse. |
4 | L'amministrazione cantonale o un ente indipendente verificano la correttezza delle informazioni fornite secondo i capoversi 1-3 e compilano un registro pubblico accessibile sul sito Internet del Cantone di Sciaffusa. |
5 | Le persone candidate o elette a un mandato pubblico, nonché le persone fisiche o giuridiche, i partiti, i gruppi politici, i comitati di campagne, i gruppi di interesse e altre organizzazioni che violano gli obblighi di cui ai capoversi 1-3 sono puniti con una multa. |
6 | La legge disciplina i particolari. Tiene conto in particolare del segreto professionale. |
SR 131.223 Costituzione del Cantone di Sciaffusa, del 17 giugno 2002 Cost./SH Art. 37a - 1 Le persone fisiche o giuridiche, quali tutti i partiti e altri gruppi politici, i comitati di campagne, i gruppi di interesse e altre organizzazioni che partecipano a campagne in vista di votazioni o elezioni che rientrano nella competenza del Cantone o dei Comuni, devono rendere pubbliche le loro finanze. Devono in particolare essere pubblicati: |
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1 | Le persone fisiche o giuridiche, quali tutti i partiti e altri gruppi politici, i comitati di campagne, i gruppi di interesse e altre organizzazioni che partecipano a campagne in vista di votazioni o elezioni che rientrano nella competenza del Cantone o dei Comuni, devono rendere pubbliche le loro finanze. Devono in particolare essere pubblicati: |
a | il preventivo globale della campagna in vista di votazioni o elezioni; |
b | la ragione sociale delle persone giuridiche che hanno partecipato al finanziamento, con l'indicazione dell'importo versato; |
c | l'identità delle persone fisiche che hanno partecipato al finanziamento, con l'indicazione dell'importo versato; sono esclusi i donatori le cui liberalità non superano complessivamente 3000 franchi per anno civile. |
2 | Al momento di annunciare la loro candidatura, i candidati a un mandato pubblico sul piano cantonale come pure a livello esecutivo e legislativo comunale segnalano le loro relazioni d'interesse. |
3 | All'inizio dell'anno civile chi è stato eletto per un mandato pubblico ai sensi del capoverso 2 segnala le sue relazioni d'interesse. |
4 | L'amministrazione cantonale o un ente indipendente verificano la correttezza delle informazioni fornite secondo i capoversi 1-3 e compilano un registro pubblico accessibile sul sito Internet del Cantone di Sciaffusa. |
5 | Le persone candidate o elette a un mandato pubblico, nonché le persone fisiche o giuridiche, i partiti, i gruppi politici, i comitati di campagne, i gruppi di interesse e altre organizzazioni che violano gli obblighi di cui ai capoversi 1-3 sono puniti con una multa. |
6 | La legge disciplina i particolari. Tiene conto in particolare del segreto professionale. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 34 Diritti politici - 1 I diritti politici sono garantiti. |
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1 | I diritti politici sono garantiti. |
2 | La garanzia dei diritti politici protegge la libera formazione della volontà e l'espressione fedele del voto. |
SR 131.223 Costituzione del Cantone di Sciaffusa, del 17 giugno 2002 Cost./SH Art. 37a - 1 Le persone fisiche o giuridiche, quali tutti i partiti e altri gruppi politici, i comitati di campagne, i gruppi di interesse e altre organizzazioni che partecipano a campagne in vista di votazioni o elezioni che rientrano nella competenza del Cantone o dei Comuni, devono rendere pubbliche le loro finanze. Devono in particolare essere pubblicati: |
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1 | Le persone fisiche o giuridiche, quali tutti i partiti e altri gruppi politici, i comitati di campagne, i gruppi di interesse e altre organizzazioni che partecipano a campagne in vista di votazioni o elezioni che rientrano nella competenza del Cantone o dei Comuni, devono rendere pubbliche le loro finanze. Devono in particolare essere pubblicati: |
a | il preventivo globale della campagna in vista di votazioni o elezioni; |
b | la ragione sociale delle persone giuridiche che hanno partecipato al finanziamento, con l'indicazione dell'importo versato; |
c | l'identità delle persone fisiche che hanno partecipato al finanziamento, con l'indicazione dell'importo versato; sono esclusi i donatori le cui liberalità non superano complessivamente 3000 franchi per anno civile. |
2 | Al momento di annunciare la loro candidatura, i candidati a un mandato pubblico sul piano cantonale come pure a livello esecutivo e legislativo comunale segnalano le loro relazioni d'interesse. |
3 | All'inizio dell'anno civile chi è stato eletto per un mandato pubblico ai sensi del capoverso 2 segnala le sue relazioni d'interesse. |
4 | L'amministrazione cantonale o un ente indipendente verificano la correttezza delle informazioni fornite secondo i capoversi 1-3 e compilano un registro pubblico accessibile sul sito Internet del Cantone di Sciaffusa. |
5 | Le persone candidate o elette a un mandato pubblico, nonché le persone fisiche o giuridiche, i partiti, i gruppi politici, i comitati di campagne, i gruppi di interesse e altre organizzazioni che violano gli obblighi di cui ai capoversi 1-3 sono puniti con una multa. |
6 | La legge disciplina i particolari. Tiene conto in particolare del segreto professionale. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 34 Diritti politici - 1 I diritti politici sono garantiti. |
|
1 | I diritti politici sono garantiti. |
2 | La garanzia dei diritti politici protegge la libera formazione della volontà e l'espressione fedele del voto. |
SR 131.223 Costituzione del Cantone di Sciaffusa, del 17 giugno 2002 Cost./SH Art. 30 - 1 Il Gran Consiglio può contrapporre un controprogetto sia a un'iniziativa elaborata sia a un progetto che ha esso stesso elaborato in conformità di un'iniziativa generica. |
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1 | Il Gran Consiglio può contrapporre un controprogetto sia a un'iniziativa elaborata sia a un progetto che ha esso stesso elaborato in conformità di un'iniziativa generica. |
2 | Le votazioni sull'iniziativa e sul controprogetto si svolgono simultaneamente. |
3 | I votanti possono approvare i due testi e decidere a quale dei due danno la preferenza nel caso in cui entrambi risultino accettati. |
SR 131.223 Costituzione del Cantone di Sciaffusa, del 17 giugno 2002 Cost./SH Art. 30 - 1 Il Gran Consiglio può contrapporre un controprogetto sia a un'iniziativa elaborata sia a un progetto che ha esso stesso elaborato in conformità di un'iniziativa generica. |
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1 | Il Gran Consiglio può contrapporre un controprogetto sia a un'iniziativa elaborata sia a un progetto che ha esso stesso elaborato in conformità di un'iniziativa generica. |
2 | Le votazioni sull'iniziativa e sul controprogetto si svolgono simultaneamente. |
3 | I votanti possono approvare i due testi e decidere a quale dei due danno la preferenza nel caso in cui entrambi risultino accettati. |
SR 131.223 Costituzione del Cantone di Sciaffusa, del 17 giugno 2002 Cost./SH Art. 30 - 1 Il Gran Consiglio può contrapporre un controprogetto sia a un'iniziativa elaborata sia a un progetto che ha esso stesso elaborato in conformità di un'iniziativa generica. |
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1 | Il Gran Consiglio può contrapporre un controprogetto sia a un'iniziativa elaborata sia a un progetto che ha esso stesso elaborato in conformità di un'iniziativa generica. |
2 | Le votazioni sull'iniziativa e sul controprogetto si svolgono simultaneamente. |
3 | I votanti possono approvare i due testi e decidere a quale dei due danno la preferenza nel caso in cui entrambi risultino accettati. |
SR 131.223 Costituzione del Cantone di Sciaffusa, del 17 giugno 2002 Cost./SH Art. 37a - 1 Le persone fisiche o giuridiche, quali tutti i partiti e altri gruppi politici, i comitati di campagne, i gruppi di interesse e altre organizzazioni che partecipano a campagne in vista di votazioni o elezioni che rientrano nella competenza del Cantone o dei Comuni, devono rendere pubbliche le loro finanze. Devono in particolare essere pubblicati: |
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1 | Le persone fisiche o giuridiche, quali tutti i partiti e altri gruppi politici, i comitati di campagne, i gruppi di interesse e altre organizzazioni che partecipano a campagne in vista di votazioni o elezioni che rientrano nella competenza del Cantone o dei Comuni, devono rendere pubbliche le loro finanze. Devono in particolare essere pubblicati: |
a | il preventivo globale della campagna in vista di votazioni o elezioni; |
b | la ragione sociale delle persone giuridiche che hanno partecipato al finanziamento, con l'indicazione dell'importo versato; |
c | l'identità delle persone fisiche che hanno partecipato al finanziamento, con l'indicazione dell'importo versato; sono esclusi i donatori le cui liberalità non superano complessivamente 3000 franchi per anno civile. |
2 | Al momento di annunciare la loro candidatura, i candidati a un mandato pubblico sul piano cantonale come pure a livello esecutivo e legislativo comunale segnalano le loro relazioni d'interesse. |
3 | All'inizio dell'anno civile chi è stato eletto per un mandato pubblico ai sensi del capoverso 2 segnala le sue relazioni d'interesse. |
4 | L'amministrazione cantonale o un ente indipendente verificano la correttezza delle informazioni fornite secondo i capoversi 1-3 e compilano un registro pubblico accessibile sul sito Internet del Cantone di Sciaffusa. |
5 | Le persone candidate o elette a un mandato pubblico, nonché le persone fisiche o giuridiche, i partiti, i gruppi politici, i comitati di campagne, i gruppi di interesse e altre organizzazioni che violano gli obblighi di cui ai capoversi 1-3 sono puniti con una multa. |
6 | La legge disciplina i particolari. Tiene conto in particolare del segreto professionale. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 34 Diritti politici - 1 I diritti politici sono garantiti. |
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1 | I diritti politici sono garantiti. |
2 | La garanzia dei diritti politici protegge la libera formazione della volontà e l'espressione fedele del voto. |
SR 131.223 Costituzione del Cantone di Sciaffusa, del 17 giugno 2002 Cost./SH Art. 30 - 1 Il Gran Consiglio può contrapporre un controprogetto sia a un'iniziativa elaborata sia a un progetto che ha esso stesso elaborato in conformità di un'iniziativa generica. |
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1 | Il Gran Consiglio può contrapporre un controprogetto sia a un'iniziativa elaborata sia a un progetto che ha esso stesso elaborato in conformità di un'iniziativa generica. |
2 | Le votazioni sull'iniziativa e sul controprogetto si svolgono simultaneamente. |
3 | I votanti possono approvare i due testi e decidere a quale dei due danno la preferenza nel caso in cui entrambi risultino accettati. |
SR 131.223 Costituzione del Cantone di Sciaffusa, del 17 giugno 2002 Cost./SH Art. 37a - 1 Le persone fisiche o giuridiche, quali tutti i partiti e altri gruppi politici, i comitati di campagne, i gruppi di interesse e altre organizzazioni che partecipano a campagne in vista di votazioni o elezioni che rientrano nella competenza del Cantone o dei Comuni, devono rendere pubbliche le loro finanze. Devono in particolare essere pubblicati: |
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1 | Le persone fisiche o giuridiche, quali tutti i partiti e altri gruppi politici, i comitati di campagne, i gruppi di interesse e altre organizzazioni che partecipano a campagne in vista di votazioni o elezioni che rientrano nella competenza del Cantone o dei Comuni, devono rendere pubbliche le loro finanze. Devono in particolare essere pubblicati: |
a | il preventivo globale della campagna in vista di votazioni o elezioni; |
b | la ragione sociale delle persone giuridiche che hanno partecipato al finanziamento, con l'indicazione dell'importo versato; |
c | l'identità delle persone fisiche che hanno partecipato al finanziamento, con l'indicazione dell'importo versato; sono esclusi i donatori le cui liberalità non superano complessivamente 3000 franchi per anno civile. |
2 | Al momento di annunciare la loro candidatura, i candidati a un mandato pubblico sul piano cantonale come pure a livello esecutivo e legislativo comunale segnalano le loro relazioni d'interesse. |
3 | All'inizio dell'anno civile chi è stato eletto per un mandato pubblico ai sensi del capoverso 2 segnala le sue relazioni d'interesse. |
4 | L'amministrazione cantonale o un ente indipendente verificano la correttezza delle informazioni fornite secondo i capoversi 1-3 e compilano un registro pubblico accessibile sul sito Internet del Cantone di Sciaffusa. |
5 | Le persone candidate o elette a un mandato pubblico, nonché le persone fisiche o giuridiche, i partiti, i gruppi politici, i comitati di campagne, i gruppi di interesse e altre organizzazioni che violano gli obblighi di cui ai capoversi 1-3 sono puniti con una multa. |
6 | La legge disciplina i particolari. Tiene conto in particolare del segreto professionale. |
SR 131.223 Costituzione del Cantone di Sciaffusa, del 17 giugno 2002 Cost./SH Art. 37a - 1 Le persone fisiche o giuridiche, quali tutti i partiti e altri gruppi politici, i comitati di campagne, i gruppi di interesse e altre organizzazioni che partecipano a campagne in vista di votazioni o elezioni che rientrano nella competenza del Cantone o dei Comuni, devono rendere pubbliche le loro finanze. Devono in particolare essere pubblicati: |
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1 | Le persone fisiche o giuridiche, quali tutti i partiti e altri gruppi politici, i comitati di campagne, i gruppi di interesse e altre organizzazioni che partecipano a campagne in vista di votazioni o elezioni che rientrano nella competenza del Cantone o dei Comuni, devono rendere pubbliche le loro finanze. Devono in particolare essere pubblicati: |
a | il preventivo globale della campagna in vista di votazioni o elezioni; |
b | la ragione sociale delle persone giuridiche che hanno partecipato al finanziamento, con l'indicazione dell'importo versato; |
c | l'identità delle persone fisiche che hanno partecipato al finanziamento, con l'indicazione dell'importo versato; sono esclusi i donatori le cui liberalità non superano complessivamente 3000 franchi per anno civile. |
2 | Al momento di annunciare la loro candidatura, i candidati a un mandato pubblico sul piano cantonale come pure a livello esecutivo e legislativo comunale segnalano le loro relazioni d'interesse. |
3 | All'inizio dell'anno civile chi è stato eletto per un mandato pubblico ai sensi del capoverso 2 segnala le sue relazioni d'interesse. |
4 | L'amministrazione cantonale o un ente indipendente verificano la correttezza delle informazioni fornite secondo i capoversi 1-3 e compilano un registro pubblico accessibile sul sito Internet del Cantone di Sciaffusa. |
5 | Le persone candidate o elette a un mandato pubblico, nonché le persone fisiche o giuridiche, i partiti, i gruppi politici, i comitati di campagne, i gruppi di interesse e altre organizzazioni che violano gli obblighi di cui ai capoversi 1-3 sono puniti con una multa. |
6 | La legge disciplina i particolari. Tiene conto in particolare del segreto professionale. |
SR 131.223 Costituzione del Cantone di Sciaffusa, del 17 giugno 2002 Cost./SH Art. 37a - 1 Le persone fisiche o giuridiche, quali tutti i partiti e altri gruppi politici, i comitati di campagne, i gruppi di interesse e altre organizzazioni che partecipano a campagne in vista di votazioni o elezioni che rientrano nella competenza del Cantone o dei Comuni, devono rendere pubbliche le loro finanze. Devono in particolare essere pubblicati: |
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1 | Le persone fisiche o giuridiche, quali tutti i partiti e altri gruppi politici, i comitati di campagne, i gruppi di interesse e altre organizzazioni che partecipano a campagne in vista di votazioni o elezioni che rientrano nella competenza del Cantone o dei Comuni, devono rendere pubbliche le loro finanze. Devono in particolare essere pubblicati: |
a | il preventivo globale della campagna in vista di votazioni o elezioni; |
b | la ragione sociale delle persone giuridiche che hanno partecipato al finanziamento, con l'indicazione dell'importo versato; |
c | l'identità delle persone fisiche che hanno partecipato al finanziamento, con l'indicazione dell'importo versato; sono esclusi i donatori le cui liberalità non superano complessivamente 3000 franchi per anno civile. |
2 | Al momento di annunciare la loro candidatura, i candidati a un mandato pubblico sul piano cantonale come pure a livello esecutivo e legislativo comunale segnalano le loro relazioni d'interesse. |
3 | All'inizio dell'anno civile chi è stato eletto per un mandato pubblico ai sensi del capoverso 2 segnala le sue relazioni d'interesse. |
4 | L'amministrazione cantonale o un ente indipendente verificano la correttezza delle informazioni fornite secondo i capoversi 1-3 e compilano un registro pubblico accessibile sul sito Internet del Cantone di Sciaffusa. |
5 | Le persone candidate o elette a un mandato pubblico, nonché le persone fisiche o giuridiche, i partiti, i gruppi politici, i comitati di campagne, i gruppi di interesse e altre organizzazioni che violano gli obblighi di cui ai capoversi 1-3 sono puniti con una multa. |
6 | La legge disciplina i particolari. Tiene conto in particolare del segreto professionale. |
SR 131.223 Costituzione del Cantone di Sciaffusa, del 17 giugno 2002 Cost./SH Art. 37a - 1 Le persone fisiche o giuridiche, quali tutti i partiti e altri gruppi politici, i comitati di campagne, i gruppi di interesse e altre organizzazioni che partecipano a campagne in vista di votazioni o elezioni che rientrano nella competenza del Cantone o dei Comuni, devono rendere pubbliche le loro finanze. Devono in particolare essere pubblicati: |
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1 | Le persone fisiche o giuridiche, quali tutti i partiti e altri gruppi politici, i comitati di campagne, i gruppi di interesse e altre organizzazioni che partecipano a campagne in vista di votazioni o elezioni che rientrano nella competenza del Cantone o dei Comuni, devono rendere pubbliche le loro finanze. Devono in particolare essere pubblicati: |
a | il preventivo globale della campagna in vista di votazioni o elezioni; |
b | la ragione sociale delle persone giuridiche che hanno partecipato al finanziamento, con l'indicazione dell'importo versato; |
c | l'identità delle persone fisiche che hanno partecipato al finanziamento, con l'indicazione dell'importo versato; sono esclusi i donatori le cui liberalità non superano complessivamente 3000 franchi per anno civile. |
2 | Al momento di annunciare la loro candidatura, i candidati a un mandato pubblico sul piano cantonale come pure a livello esecutivo e legislativo comunale segnalano le loro relazioni d'interesse. |
3 | All'inizio dell'anno civile chi è stato eletto per un mandato pubblico ai sensi del capoverso 2 segnala le sue relazioni d'interesse. |
4 | L'amministrazione cantonale o un ente indipendente verificano la correttezza delle informazioni fornite secondo i capoversi 1-3 e compilano un registro pubblico accessibile sul sito Internet del Cantone di Sciaffusa. |
5 | Le persone candidate o elette a un mandato pubblico, nonché le persone fisiche o giuridiche, i partiti, i gruppi politici, i comitati di campagne, i gruppi di interesse e altre organizzazioni che violano gli obblighi di cui ai capoversi 1-3 sono puniti con una multa. |
6 | La legge disciplina i particolari. Tiene conto in particolare del segreto professionale. |
SR 131.223 Costituzione del Cantone di Sciaffusa, del 17 giugno 2002 Cost./SH Art. 37a - 1 Le persone fisiche o giuridiche, quali tutti i partiti e altri gruppi politici, i comitati di campagne, i gruppi di interesse e altre organizzazioni che partecipano a campagne in vista di votazioni o elezioni che rientrano nella competenza del Cantone o dei Comuni, devono rendere pubbliche le loro finanze. Devono in particolare essere pubblicati: |
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1 | Le persone fisiche o giuridiche, quali tutti i partiti e altri gruppi politici, i comitati di campagne, i gruppi di interesse e altre organizzazioni che partecipano a campagne in vista di votazioni o elezioni che rientrano nella competenza del Cantone o dei Comuni, devono rendere pubbliche le loro finanze. Devono in particolare essere pubblicati: |
a | il preventivo globale della campagna in vista di votazioni o elezioni; |
b | la ragione sociale delle persone giuridiche che hanno partecipato al finanziamento, con l'indicazione dell'importo versato; |
c | l'identità delle persone fisiche che hanno partecipato al finanziamento, con l'indicazione dell'importo versato; sono esclusi i donatori le cui liberalità non superano complessivamente 3000 franchi per anno civile. |
2 | Al momento di annunciare la loro candidatura, i candidati a un mandato pubblico sul piano cantonale come pure a livello esecutivo e legislativo comunale segnalano le loro relazioni d'interesse. |
3 | All'inizio dell'anno civile chi è stato eletto per un mandato pubblico ai sensi del capoverso 2 segnala le sue relazioni d'interesse. |
4 | L'amministrazione cantonale o un ente indipendente verificano la correttezza delle informazioni fornite secondo i capoversi 1-3 e compilano un registro pubblico accessibile sul sito Internet del Cantone di Sciaffusa. |
5 | Le persone candidate o elette a un mandato pubblico, nonché le persone fisiche o giuridiche, i partiti, i gruppi politici, i comitati di campagne, i gruppi di interesse e altre organizzazioni che violano gli obblighi di cui ai capoversi 1-3 sono puniti con una multa. |
6 | La legge disciplina i particolari. Tiene conto in particolare del segreto professionale. |
SR 131.223 Costituzione del Cantone di Sciaffusa, del 17 giugno 2002 Cost./SH Art. 30 - 1 Il Gran Consiglio può contrapporre un controprogetto sia a un'iniziativa elaborata sia a un progetto che ha esso stesso elaborato in conformità di un'iniziativa generica. |
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1 | Il Gran Consiglio può contrapporre un controprogetto sia a un'iniziativa elaborata sia a un progetto che ha esso stesso elaborato in conformità di un'iniziativa generica. |
2 | Le votazioni sull'iniziativa e sul controprogetto si svolgono simultaneamente. |
3 | I votanti possono approvare i due testi e decidere a quale dei due danno la preferenza nel caso in cui entrambi risultino accettati. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 34 Diritti politici - 1 I diritti politici sono garantiti. |
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1 | I diritti politici sono garantiti. |
2 | La garanzia dei diritti politici protegge la libera formazione della volontà e l'espressione fedele del voto. |
SR 131.223 Costituzione del Cantone di Sciaffusa, del 17 giugno 2002 Cost./SH Art. 37a - 1 Le persone fisiche o giuridiche, quali tutti i partiti e altri gruppi politici, i comitati di campagne, i gruppi di interesse e altre organizzazioni che partecipano a campagne in vista di votazioni o elezioni che rientrano nella competenza del Cantone o dei Comuni, devono rendere pubbliche le loro finanze. Devono in particolare essere pubblicati: |
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1 | Le persone fisiche o giuridiche, quali tutti i partiti e altri gruppi politici, i comitati di campagne, i gruppi di interesse e altre organizzazioni che partecipano a campagne in vista di votazioni o elezioni che rientrano nella competenza del Cantone o dei Comuni, devono rendere pubbliche le loro finanze. Devono in particolare essere pubblicati: |
a | il preventivo globale della campagna in vista di votazioni o elezioni; |
b | la ragione sociale delle persone giuridiche che hanno partecipato al finanziamento, con l'indicazione dell'importo versato; |
c | l'identità delle persone fisiche che hanno partecipato al finanziamento, con l'indicazione dell'importo versato; sono esclusi i donatori le cui liberalità non superano complessivamente 3000 franchi per anno civile. |
2 | Al momento di annunciare la loro candidatura, i candidati a un mandato pubblico sul piano cantonale come pure a livello esecutivo e legislativo comunale segnalano le loro relazioni d'interesse. |
3 | All'inizio dell'anno civile chi è stato eletto per un mandato pubblico ai sensi del capoverso 2 segnala le sue relazioni d'interesse. |
4 | L'amministrazione cantonale o un ente indipendente verificano la correttezza delle informazioni fornite secondo i capoversi 1-3 e compilano un registro pubblico accessibile sul sito Internet del Cantone di Sciaffusa. |
5 | Le persone candidate o elette a un mandato pubblico, nonché le persone fisiche o giuridiche, i partiti, i gruppi politici, i comitati di campagne, i gruppi di interesse e altre organizzazioni che violano gli obblighi di cui ai capoversi 1-3 sono puniti con una multa. |
6 | La legge disciplina i particolari. Tiene conto in particolare del segreto professionale. |
SR 131.223 Costituzione del Cantone di Sciaffusa, del 17 giugno 2002 Cost./SH Art. 30 - 1 Il Gran Consiglio può contrapporre un controprogetto sia a un'iniziativa elaborata sia a un progetto che ha esso stesso elaborato in conformità di un'iniziativa generica. |
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1 | Il Gran Consiglio può contrapporre un controprogetto sia a un'iniziativa elaborata sia a un progetto che ha esso stesso elaborato in conformità di un'iniziativa generica. |
2 | Le votazioni sull'iniziativa e sul controprogetto si svolgono simultaneamente. |
3 | I votanti possono approvare i due testi e decidere a quale dei due danno la preferenza nel caso in cui entrambi risultino accettati. |
SR 131.223 Costituzione del Cantone di Sciaffusa, del 17 giugno 2002 Cost./SH Art. 28 - 1 Il Consiglio di Stato pronuncia sulla riuscita formale delle iniziative popolari. |
|
1 | Il Consiglio di Stato pronuncia sulla riuscita formale delle iniziative popolari. |
2 | Il Gran Consiglio pronuncia sulla validità delle iniziative popolari. Un'iniziativa è dichiarata interamente o parzialmente nulla se: |
a | contraddice al diritto di rango superiore; |
b | è inattuabile; |
c | viola l'unità della forma o della materia. |
3 | Il Gran Consiglio decide definitivamente circa la forma dell'atto normativo da elaborare in conformità di un'iniziativa generica. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 66 Onere e ripartizione delle spese giudiziarie - 1 Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti. |
|
1 | Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti. |
2 | In caso di desistenza o di transazione, il Tribunale federale può rinunciare in tutto o in parte a riscuotere le spese giudiziarie. |
3 | Le spese inutili sono pagate da chi le causa. |
4 | Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non possono di regola essere addossate spese giudiziarie se, senza avere alcun interesse pecuniario, si rivolgono al Tribunale federale nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali o se le loro decisioni in siffatte controversie sono impugnate mediante ricorso. |
5 | Salvo diversa disposizione, le spese giudiziarie addossate congiuntamente a più persone sono da queste sostenute in parti eguali e con responsabilità solidale. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 68 Spese ripetibili - 1 Nella sentenza il Tribunale federale determina se e in che misura le spese della parte vincente debbano essere sostenute da quella soccombente. |
|
1 | Nella sentenza il Tribunale federale determina se e in che misura le spese della parte vincente debbano essere sostenute da quella soccombente. |
2 | La parte soccombente è di regola tenuta a risarcire alla parte vincente, secondo la tariffa del Tribunale federale, tutte le spese necessarie causate dalla controversia. |
3 | Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non sono di regola accordate spese ripetibili se vincono una causa nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali. |
4 | Si applica per analogia l'articolo 66 capoversi 3 e 5. |
5 | Il Tribunale federale conferma, annulla o modifica, a seconda dell'esito del procedimento, la decisione sulle spese ripetibili pronunciata dall'autorità inferiore. Può stabilire esso stesso l'importo di tali spese secondo la tariffa federale o cantonale applicabile o incaricarne l'autorità inferiore. |