SR 954.1 Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari LIsFi Art. 24 Definizione - 1 Per gestore di patrimoni collettivi s'intende chiunque gestisce a titolo professionale valori patrimoniali, a nome e per conto di: |
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1 | Per gestore di patrimoni collettivi s'intende chiunque gestisce a titolo professionale valori patrimoniali, a nome e per conto di: |
a | investimenti collettivi di capitale; |
b | istituti di previdenza. |
2 | Sono tuttavia considerati gestori patrimoniali ai sensi dell'articolo 17 capoverso 1: |
a | i gestori di patrimoni collettivi secondo il capoverso 1 lettera a i cui investitori sono qualificati ai sensi dell'articolo 10 capoverso 3 o 3ter della legge del 23 giugno 200616 sugli investimenti collettivi e che soddisfano una delle condizioni seguenti: |
a1 | i valori patrimoniali degli investimenti collettivi di capitale gestiti, compresi i valori patrimoniali acquisiti mediante strumenti finanziari con effetto leva, non superano complessivamente i 100 milioni di franchi, |
a2 | i valori patrimoniali degli investimenti collettivi di capitale gestiti non superano complessivamente i 500 milioni di franchi e non contengono strumenti finanziari con effetto leva; gli investimenti collettivi di capitale non prevedono un diritto di riscatto per i primi cinque anni a contare dall'investimento iniziale; |
b | i gestori di patrimoni collettivi secondo il capoverso 1 lettera b che gestiscono valori patrimoniali di istituti di previdenza che non superano complessivamente i 100 milioni di franchi e, nell'ambito della previdenza obbligatoria, il 20 per cento dei valori patrimoniali di un singolo istituto di previdenza. |
3 | Un gestore patrimoniale secondo il capoverso 2 può chiedere l'autorizzazione quale gestore di patrimoni collettivi se lo esige lo Stato in cui l'investimento collettivo di capitale è costituito od offerto o in cui l'istituto di previdenza è gestito. Il Consiglio federale disciplina i dettagli. |
SR 954.1 Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari LIsFi Art. 31 Cambiamento del gestore di patrimoni collettivi - Il gestore di patrimoni collettivi comunica previamente l'assunzione dei suoi diritti e dei suoi obblighi da parte di un altro gestore di patrimoni collettivi all'autorità competente per la vigilanza dell'investimento collettivo di capitale o dell'istituto di previdenza. |
SR 954.1 Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari LIsFi Art. 31 Cambiamento del gestore di patrimoni collettivi - Il gestore di patrimoni collettivi comunica previamente l'assunzione dei suoi diritti e dei suoi obblighi da parte di un altro gestore di patrimoni collettivi all'autorità competente per la vigilanza dell'investimento collettivo di capitale o dell'istituto di previdenza. |
SR 954.1 Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari LIsFi Art. 31 Cambiamento del gestore di patrimoni collettivi - Il gestore di patrimoni collettivi comunica previamente l'assunzione dei suoi diritti e dei suoi obblighi da parte di un altro gestore di patrimoni collettivi all'autorità competente per la vigilanza dell'investimento collettivo di capitale o dell'istituto di previdenza. |
SR 954.1 Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari LIsFi Art. 31 Cambiamento del gestore di patrimoni collettivi - Il gestore di patrimoni collettivi comunica previamente l'assunzione dei suoi diritti e dei suoi obblighi da parte di un altro gestore di patrimoni collettivi all'autorità competente per la vigilanza dell'investimento collettivo di capitale o dell'istituto di previdenza. |
SR 954.1 Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari LIsFi Art. 31 Cambiamento del gestore di patrimoni collettivi - Il gestore di patrimoni collettivi comunica previamente l'assunzione dei suoi diritti e dei suoi obblighi da parte di un altro gestore di patrimoni collettivi all'autorità competente per la vigilanza dell'investimento collettivo di capitale o dell'istituto di previdenza. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 52 - 1 L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente. |
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1 | L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente. |
2 | Se il ricorso non soddisfa a questi requisiti o se le conclusioni o i motivi del ricorrente non sono sufficientemente chiari, e il ricorso non sembra manifestamente inammissibile, l'autorità di ricorso assegna al ricorrente un breve termine suppletorio per rimediarvi. |
3 | Essa gli assegna questo termine con la comminatoria che, decorrendo infruttuoso, deciderà secondo l'inserto o, qualora manchino le conclusioni, i motivi oppure la firma, non entrerà nel merito del ricorso. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 52 - 1 L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente. |
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1 | L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente. |
2 | Se il ricorso non soddisfa a questi requisiti o se le conclusioni o i motivi del ricorrente non sono sufficientemente chiari, e il ricorso non sembra manifestamente inammissibile, l'autorità di ricorso assegna al ricorrente un breve termine suppletorio per rimediarvi. |
3 | Essa gli assegna questo termine con la comminatoria che, decorrendo infruttuoso, deciderà secondo l'inserto o, qualora manchino le conclusioni, i motivi oppure la firma, non entrerà nel merito del ricorso. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 25 - 1 L'autorità competente nel merito può, d'ufficio o a domanda, accertare per decisione l'esistenza, l'inesistenza o la estensione di diritti od obblighi di diritto pubblico. |
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1 | L'autorità competente nel merito può, d'ufficio o a domanda, accertare per decisione l'esistenza, l'inesistenza o la estensione di diritti od obblighi di diritto pubblico. |
2 | La domanda d'una decisione d'accertamento dev'essere accolta qualora il richiedente provi un interesse degno di protezione. |
3 | Nessun pregiudizio può derivare alla parte che abbia agito fidando legittimamente in una decisione d'accertamento. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 29a Garanzia della via giudiziaria - Nelle controversie giuridiche ognuno ha diritto al giudizio da parte di un'autorità giudiziaria. In casi eccezionali, la Confederazione e i Cantoni possono escludere per legge la via giudiziaria. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 29a Garanzia della via giudiziaria - Nelle controversie giuridiche ognuno ha diritto al giudizio da parte di un'autorità giudiziaria. In casi eccezionali, la Confederazione e i Cantoni possono escludere per legge la via giudiziaria. |
SR 954.1 Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari LIsFi Art. 41 Definizione - Per società di intermediazione mobiliare s'intende chiunque, a titolo professionale: |
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a | negozia in nome proprio valori mobiliari per conto di clienti; |
b | negozia per conto proprio e a breve scadenza valori mobiliari, è attivo principalmente sul mercato finanziario e: |
b1 | potrebbe in tal modo compromettere la funzionalità di tale mercato, o |
b2 | opera quale membro di una sede di negoziazione, o |
b3 | gestisce un sistema organizzato di negoziazione secondo l'articolo 42 della legge del 19 giugno 201523 sull'infrastruttura finanziaria; o |
c | negozia per conto proprio e a breve scadenza valori mobiliari e fissa i corsi di singoli valori mobiliari pubblicamente e durevolmente oppure su richiesta (market maker). |
SR 954.1 Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari LIsFi Art. 41 Definizione - Per società di intermediazione mobiliare s'intende chiunque, a titolo professionale: |
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a | negozia in nome proprio valori mobiliari per conto di clienti; |
b | negozia per conto proprio e a breve scadenza valori mobiliari, è attivo principalmente sul mercato finanziario e: |
b1 | potrebbe in tal modo compromettere la funzionalità di tale mercato, o |
b2 | opera quale membro di una sede di negoziazione, o |
b3 | gestisce un sistema organizzato di negoziazione secondo l'articolo 42 della legge del 19 giugno 201523 sull'infrastruttura finanziaria; o |
c | negozia per conto proprio e a breve scadenza valori mobiliari e fissa i corsi di singoli valori mobiliari pubblicamente e durevolmente oppure su richiesta (market maker). |
SR 954.1 Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari LIsFi Art. 41 Definizione - Per società di intermediazione mobiliare s'intende chiunque, a titolo professionale: |
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a | negozia in nome proprio valori mobiliari per conto di clienti; |
b | negozia per conto proprio e a breve scadenza valori mobiliari, è attivo principalmente sul mercato finanziario e: |
b1 | potrebbe in tal modo compromettere la funzionalità di tale mercato, o |
b2 | opera quale membro di una sede di negoziazione, o |
b3 | gestisce un sistema organizzato di negoziazione secondo l'articolo 42 della legge del 19 giugno 201523 sull'infrastruttura finanziaria; o |
c | negozia per conto proprio e a breve scadenza valori mobiliari e fissa i corsi di singoli valori mobiliari pubblicamente e durevolmente oppure su richiesta (market maker). |
SR 954.1 Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari LIsFi Art. 41 Definizione - Per società di intermediazione mobiliare s'intende chiunque, a titolo professionale: |
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a | negozia in nome proprio valori mobiliari per conto di clienti; |
b | negozia per conto proprio e a breve scadenza valori mobiliari, è attivo principalmente sul mercato finanziario e: |
b1 | potrebbe in tal modo compromettere la funzionalità di tale mercato, o |
b2 | opera quale membro di una sede di negoziazione, o |
b3 | gestisce un sistema organizzato di negoziazione secondo l'articolo 42 della legge del 19 giugno 201523 sull'infrastruttura finanziaria; o |
c | negozia per conto proprio e a breve scadenza valori mobiliari e fissa i corsi di singoli valori mobiliari pubblicamente e durevolmente oppure su richiesta (market maker). |
SR 954.1 Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari LIsFi Art. 31 Cambiamento del gestore di patrimoni collettivi - Il gestore di patrimoni collettivi comunica previamente l'assunzione dei suoi diritti e dei suoi obblighi da parte di un altro gestore di patrimoni collettivi all'autorità competente per la vigilanza dell'investimento collettivo di capitale o dell'istituto di previdenza. |
SR 954.1 Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari LIsFi Art. 31 Cambiamento del gestore di patrimoni collettivi - Il gestore di patrimoni collettivi comunica previamente l'assunzione dei suoi diritti e dei suoi obblighi da parte di un altro gestore di patrimoni collettivi all'autorità competente per la vigilanza dell'investimento collettivo di capitale o dell'istituto di previdenza. |
SR 954.1 Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari LIsFi Art. 20 Persone qualificate incaricate della gestione - 1 La gestione dei gestori patrimoniali e dei trustee deve essere esercitata da almeno due persone qualificate. |
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1 | La gestione dei gestori patrimoniali e dei trustee deve essere esercitata da almeno due persone qualificate. |
2 | È sufficiente una persona qualificata se è fornita la prova che la continuità d'esercizio è garantita. |
3 | È considerato qualificato per la gestione chi dispone di una formazione adeguata per l'attività di gestore patrimoniale o trustee e di un'esperienza professionale sufficiente nell'ambito della gestione patrimoniale per conto di terzi o nell'ambito di un trust nel momento in cui assume la gestione. Il Consiglio federale disciplina i dettagli. |
SR 954.1 Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari LIsFi Art. 20 Persone qualificate incaricate della gestione - 1 La gestione dei gestori patrimoniali e dei trustee deve essere esercitata da almeno due persone qualificate. |
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1 | La gestione dei gestori patrimoniali e dei trustee deve essere esercitata da almeno due persone qualificate. |
2 | È sufficiente una persona qualificata se è fornita la prova che la continuità d'esercizio è garantita. |
3 | È considerato qualificato per la gestione chi dispone di una formazione adeguata per l'attività di gestore patrimoniale o trustee e di un'esperienza professionale sufficiente nell'ambito della gestione patrimoniale per conto di terzi o nell'ambito di un trust nel momento in cui assume la gestione. Il Consiglio federale disciplina i dettagli. |
SR 954.1 Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari LIsFi Art. 41 Definizione - Per società di intermediazione mobiliare s'intende chiunque, a titolo professionale: |
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a | negozia in nome proprio valori mobiliari per conto di clienti; |
b | negozia per conto proprio e a breve scadenza valori mobiliari, è attivo principalmente sul mercato finanziario e: |
b1 | potrebbe in tal modo compromettere la funzionalità di tale mercato, o |
b2 | opera quale membro di una sede di negoziazione, o |
b3 | gestisce un sistema organizzato di negoziazione secondo l'articolo 42 della legge del 19 giugno 201523 sull'infrastruttura finanziaria; o |
c | negozia per conto proprio e a breve scadenza valori mobiliari e fissa i corsi di singoli valori mobiliari pubblicamente e durevolmente oppure su richiesta (market maker). |
SR 954.1 Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari LIsFi Art. 24 Definizione - 1 Per gestore di patrimoni collettivi s'intende chiunque gestisce a titolo professionale valori patrimoniali, a nome e per conto di: |
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1 | Per gestore di patrimoni collettivi s'intende chiunque gestisce a titolo professionale valori patrimoniali, a nome e per conto di: |
a | investimenti collettivi di capitale; |
b | istituti di previdenza. |
2 | Sono tuttavia considerati gestori patrimoniali ai sensi dell'articolo 17 capoverso 1: |
a | i gestori di patrimoni collettivi secondo il capoverso 1 lettera a i cui investitori sono qualificati ai sensi dell'articolo 10 capoverso 3 o 3ter della legge del 23 giugno 200616 sugli investimenti collettivi e che soddisfano una delle condizioni seguenti: |
a1 | i valori patrimoniali degli investimenti collettivi di capitale gestiti, compresi i valori patrimoniali acquisiti mediante strumenti finanziari con effetto leva, non superano complessivamente i 100 milioni di franchi, |
a2 | i valori patrimoniali degli investimenti collettivi di capitale gestiti non superano complessivamente i 500 milioni di franchi e non contengono strumenti finanziari con effetto leva; gli investimenti collettivi di capitale non prevedono un diritto di riscatto per i primi cinque anni a contare dall'investimento iniziale; |
b | i gestori di patrimoni collettivi secondo il capoverso 1 lettera b che gestiscono valori patrimoniali di istituti di previdenza che non superano complessivamente i 100 milioni di franchi e, nell'ambito della previdenza obbligatoria, il 20 per cento dei valori patrimoniali di un singolo istituto di previdenza. |
3 | Un gestore patrimoniale secondo il capoverso 2 può chiedere l'autorizzazione quale gestore di patrimoni collettivi se lo esige lo Stato in cui l'investimento collettivo di capitale è costituito od offerto o in cui l'istituto di previdenza è gestito. Il Consiglio federale disciplina i dettagli. |
SR 954.1 Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari LIsFi Art. 31 Cambiamento del gestore di patrimoni collettivi - Il gestore di patrimoni collettivi comunica previamente l'assunzione dei suoi diritti e dei suoi obblighi da parte di un altro gestore di patrimoni collettivi all'autorità competente per la vigilanza dell'investimento collettivo di capitale o dell'istituto di previdenza. |
SR 954.1 Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari LIsFi Art. 20 Persone qualificate incaricate della gestione - 1 La gestione dei gestori patrimoniali e dei trustee deve essere esercitata da almeno due persone qualificate. |
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1 | La gestione dei gestori patrimoniali e dei trustee deve essere esercitata da almeno due persone qualificate. |
2 | È sufficiente una persona qualificata se è fornita la prova che la continuità d'esercizio è garantita. |
3 | È considerato qualificato per la gestione chi dispone di una formazione adeguata per l'attività di gestore patrimoniale o trustee e di un'esperienza professionale sufficiente nell'ambito della gestione patrimoniale per conto di terzi o nell'ambito di un trust nel momento in cui assume la gestione. Il Consiglio federale disciplina i dettagli. |
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 31 Principio - Il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'articolo 5 della legge federale del 20 dicembre 196819 sulla procedura amministrativa (PA). |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 5 - 1 Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: |
|
1 | Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: |
a | la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi; |
b | l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi; |
c | il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi. |
2 | Sono decisioni anche quelle in materia d'esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45 e 46), le decisioni su opposizione (art. 30 cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su ricorso (art. 61), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l'interpretazione (art. 69).24 |
3 | Le dichiarazioni di un'autorità che rifiuta o solleva pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni. |
SR 954.1 Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari LIsFi Art. 23 Fondi propri - 1 I gestori patrimoniali e i trustee devono disporre di fondi propri adeguati. |
|
1 | I gestori patrimoniali e i trustee devono disporre di fondi propri adeguati. |
2 | I fondi propri devono ammontare costantemente ad almeno un quarto dei costi fissi dell'ultimo conto annuale, fino a un massimo di 10 milioni di franchi. |
SR 954.1 Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari LIsFi Art. 34 Compiti - Oltre a esercitare le attività secondo la presente legge, la direzione del fondo può fornire in particolare le seguenti prestazioni di servizi: |
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a | custodia e gestione tecnica di investimenti collettivi di capitale; |
b | amministrazione di una società di investimento a capitale variabile (SICAV). |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 5 - 1 Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: |
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1 | Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: |
a | la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi; |
b | l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi; |
c | il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi. |
2 | Sono decisioni anche quelle in materia d'esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45 e 46), le decisioni su opposizione (art. 30 cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su ricorso (art. 61), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l'interpretazione (art. 69).24 |
3 | Le dichiarazioni di un'autorità che rifiuta o solleva pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni. |
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 32 Eccezioni - 1 Il ricorso è inammissibile contro: |
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1 | Il ricorso è inammissibile contro: |
a | le decisioni in materia di sicurezza interna o esterna del Paese, neutralità, protezione diplomatica e altri affari esteri, in quanto il diritto internazionale pubblico non conferisca un diritto al giudizio da parte di un tribunale; |
b | le decisioni in materia di diritto di voto dei cittadini nonché di elezioni e votazioni popolari; |
c | le decisioni in materia di salario al merito del personale federale, in quanto non concernano la parità dei sessi; |
d | ... |
e | le decisioni nel settore dell'energia nucleare concernenti: |
e1 | le autorizzazioni di massima per impianti nucleari, |
e2 | l'approvazione del programma di smaltimento, |
e3 | la chiusura di depositi geologici in profondità, |
e4 | la prova dello smaltimento; |
f | le decisioni in materia di rilascio o estensione di concessioni di infrastrutture ferroviarie; |
g | le decisioni dell'autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva; |
h | le decisioni in materia di rilascio di concessioni per case da gioco; |
i | le decisioni in materia di rilascio, modifica o rinnovo della concessione della Società svizzera di radiotelevisione (SSR); |
j | le decisioni in materia di diritto ai sussidi di una scuola universitaria o di un altro istituto accademico. |
2 | Il ricorso è inoltre inammissibile contro: |
a | le decisioni che, in virtù di un'altra legge federale, possono essere impugnate mediante opposizione o ricorso dinanzi a un'autorità ai sensi dell'articolo 33 lettere c-f; |
b | le decisioni che, in virtù di un'altra legge federale, possono essere impugnate mediante ricorso dinanzi a un'autorità cantonale. |
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 31 Principio - Il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'articolo 5 della legge federale del 20 dicembre 196819 sulla procedura amministrativa (PA). |
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 33 Autorità inferiori - Il ricorso è ammissibile contro le decisioni: |
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a | del Consiglio federale e degli organi dell'Assemblea federale in materia di rapporti di lavoro del personale federale, compreso il rifiuto dell'autorizzazione a procedere penalmente; |
b | del Consiglio federale concernenti: |
b1 | la destituzione di un membro del Consiglio della banca o della direzione generale o di un loro supplente secondo la legge del 3 ottobre 200325 sulla Banca nazionale, |
b10 | la revoca di un membro del consiglio d'amministrazione del Servizio svizzero di assegnazione delle tracce o l'approvazione della risoluzione del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio d'amministrazione secondo la legge federale del 20 dicembre 195743 sulle ferrovie; |
b2 | la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari o l'approvazione dello scioglimento del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio di amministrazione secondo la legge del 22 giugno 200726 sulla vigilanza dei mercati finanziari, |
b3 | il blocco di valori patrimoniali secondo la legge del 18 dicembre 201528 sui valori patrimoniali di provenienza illecita, |
b4 | il divieto di determinate attività secondo la LAIn30, |
b4bis | il divieto di organizzazioni secondo la LAIn, |
b5 | la revoca di un membro del Consiglio d'istituto dell'Istituto federale di metrologia secondo la legge federale del 17 giugno 201133 sull'Istituto federale di metrologia, |
b6 | la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'Autorità federale di sorveglianza dei revisori o l'approvazione dello scioglimento del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio di amministrazione secondo la legge del 16 dicembre 200535 sui revisori, |
b7 | la revoca di un membro del Consiglio dell'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici secondo la legge del 15 dicembre 200037 sugli agenti terapeutici, |
b8 | la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'istituto secondo la legge del 16 giugno 201739 sui fondi di compensazione, |
b9 | la revoca di un membro del consiglio d'Istituto dell'Istituto svizzero di diritto comparato secondo la legge federale del 28 settembre 201841 sull'Istituto svizzero di diritto comparato, |
c | del Tribunale penale federale in materia di rapporti di lavoro dei suoi giudici e del suo personale; |
cbis | del Tribunale federale dei brevetti in materia di rapporti di lavoro dei suoi giudici e del suo personale; |
cquater | del procuratore generale della Confederazione in materia di rapporti di lavoro dei procuratori pubblici federali da lui nominati e del personale del Ministero pubblico della Confederazione; |
cquinquies | dell'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione in materia di rapporti di lavoro del personale della sua segreteria; |
cter | dell'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione in materia di rapporti di lavoro dei membri del Ministero pubblico della Confederazione eletti dall'Assemblea federale plenaria; |
d | della Cancelleria federale, dei dipartimenti e dei servizi dell'Amministrazione federale loro subordinati o aggregati amministrativamente; |
e | degli stabilimenti e delle aziende della Confederazione; |
f | delle commissioni federali; |
g | dei tribunali arbitrali costituiti in virtù di contratti di diritto pubblico sottoscritti dalla Confederazione, dai suoi stabilimenti o dalle sue aziende; |
h | delle autorità o organizzazioni indipendenti dall'Amministrazione federale che decidono nell'adempimento di compiti di diritto pubblico loro affidati dalla Confederazione; |
i | delle autorità cantonali, in quanto una legge federale preveda che le loro decisioni sono impugnabili mediante ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 48 - 1 Ha diritto di ricorrere chi: |
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1 | Ha diritto di ricorrere chi: |
a | ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo; |
b | è particolarmente toccato dalla decisione impugnata; e |
c | ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa. |
2 | Ha inoltre diritto di ricorrere ogni persona, organizzazione o autorità cui un'altra legge federale riconosce tale diritto. |
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 37 Principio - La procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA56, in quanto la presente legge non disponga altrimenti. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 29a Garanzia della via giudiziaria - Nelle controversie giuridiche ognuno ha diritto al giudizio da parte di un'autorità giudiziaria. In casi eccezionali, la Confederazione e i Cantoni possono escludere per legge la via giudiziaria. |
IR 0.101 Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) CEDU Art. 6 Diritto ad un processo equo - 1. Ogni persona ha diritto ad un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta. La sentenza deve essere resa pubblicamente, ma l'accesso alla sala d'udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o una parte del processo nell'interesse della morale, dell'ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la tutela della vita privata delle parti nel processo, nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale quando, in speciali circostanze, la pubblicità potrebbe pregiudicare gli interessi della giustizia. |
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1 | Ogni persona ha diritto ad un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta. La sentenza deve essere resa pubblicamente, ma l'accesso alla sala d'udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o una parte del processo nell'interesse della morale, dell'ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la tutela della vita privata delle parti nel processo, nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale quando, in speciali circostanze, la pubblicità potrebbe pregiudicare gli interessi della giustizia. |
2 | Ogni persona accusata di un reato è presunta innocente sino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata. |
3 | Ogni accusato ha segnatamente diritto a: |
a | essere informato, nel più breve tempo possibile, in una lingua a lui comprensibile e in un modo dettagliato, della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico; |
b | disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie per preparare la sua difesa; |
c | difendersi da sé o avere l'assistenza di un difensore di propria scelta e, se non ha i mezzi per ricompensare un difensore, poter essere assistito gratuitamente da un avvocato d'ufficio quando lo esigano gli interessi della giustizia; |
d | interrogare o far interrogare i testimoni a carico ed ottenere la convocazione e l'interrogazione dei testimoni a discarico nelle stesse condizioni dei testimoni a carico; |
e | farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nell'udienza. |
IR 0.101 Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) CEDU Art. 13 Diritto ad un ricorso effettivo - Ogni persona i cui diritti e le cui libertà riconosciuti nella presente Convenzione siano stati violati, ha diritto a un ricorso effettivo davanti a un'istanza nazionale, anche quando la violazione sia stata commessa da persone agenti nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali. |
IR 0.103.2 Patto internazionale del 16 dicembre 1966 relativo ai diritti civili e politici Patto-ONU-II Art. 14 - 1. Tutti sono eguali dinanzi ai tribunali e alle corti di giustizia. Ogni individuo ha diritto ad un'equa e pubblica udienza dinanzi a un tribunale competente, indipendente e imparziale, stabilito dalla legge, allorché si tratta di determinare la fondatezza dell'accusa penale che gli venga rivolta, ovvero di accertare i suoi diritti ed obblighi mediante un giudizio civile. Il processo può svolgersi totalmente o parzialmente a porte chiuse, sia per motivi di moralità, di ordine pubblico o di sicurezza nazionale in una società democratica, sia quando lo esiga l'interesse della vita privata delle parti in causa, sia, nella misura ritenuta strettamente necessaria dal tribunale, quando per circostanze particolari la pubblicità nuocerebbe agli interessi della giustizia; tuttavia, qualsiasi sentenza pronunciata in un giudizio penale o civile dovrà essere resa pubblica, salvo che l'interesse di minori esiga il contrario, ovvero che il processo verta su controversie matrimoniali o sulla tutela dei figli. |
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1 | Tutti sono eguali dinanzi ai tribunali e alle corti di giustizia. Ogni individuo ha diritto ad un'equa e pubblica udienza dinanzi a un tribunale competente, indipendente e imparziale, stabilito dalla legge, allorché si tratta di determinare la fondatezza dell'accusa penale che gli venga rivolta, ovvero di accertare i suoi diritti ed obblighi mediante un giudizio civile. Il processo può svolgersi totalmente o parzialmente a porte chiuse, sia per motivi di moralità, di ordine pubblico o di sicurezza nazionale in una società democratica, sia quando lo esiga l'interesse della vita privata delle parti in causa, sia, nella misura ritenuta strettamente necessaria dal tribunale, quando per circostanze particolari la pubblicità nuocerebbe agli interessi della giustizia; tuttavia, qualsiasi sentenza pronunciata in un giudizio penale o civile dovrà essere resa pubblica, salvo che l'interesse di minori esiga il contrario, ovvero che il processo verta su controversie matrimoniali o sulla tutela dei |
2 | Ogni individuo accusato di un reato ha il diritto di essere presunto innocente sino a che la sua colpevolezza non sia stata provata legalmente. |
3 | Ogni individuo accusato di un reato ha diritto, in posizione di piena eguaglianza, come minimo alle seguenti garanzie: |
a | ad essere informato sollecitamente e in modo circostanziato, in una lingua a lui comprensibile, della natura e dei motivi dell'accusa a lui rivolta; |
b | a disporre del tempo e dei mezzi necessari alla preparazione della difesa ed a comunicare con un difensore di sua scelta; |
c | ad essere giudicato senza ingiustificato ritardo; |
d | ad essere presente al processo ed a difendersi personalmente o mediante un difensore di sua scelta; nel caso sia sprovvisto di un difensore, ad essere informato del suo diritto ad averne e, ogni qualvolta l'interesse della giustizia lo esiga, a vedersi assegnato un difensore d'ufficio, a titolo gratuito se egli non dispone di mezzi sufficienti per compensarlo; |
e | a interrogare o far interrogare i testimoni a carico e ad ottenere la citazione e l'interrogatorio dei testimoni a discarico nelle stesse condizioni dei testimoni a carico; |
f | a farsi assistere gratuitamente da un interprete, nel caso egli non comprenda o non parli la lingua usata in udienza; |
g | a non essere costretto a deporre contro se stesso od a confessarsi colpevole. |
4 | La procedura applicabile ai minorenni dovrà tener conto della loro età e dell'interesse a promuovere la loro riabilitazione. |
5 | Ogni individuo condannato per un reato ha diritto a che l'accertamento della sua colpevolezza e la condanna siano riesaminati da un tribunale di seconda istanza in conformità della legge. |
6 | Quando un individuo è stato condannato con sentenza definitiva e successivamente tale condanna viene annullata, ovvero viene accordata la grazia, in quanto un fatto nuovo o scoperto dopo la condanna dimostra che era stato commesso un errore giudiziario, l'individuo che ha scontato una pena in virtù di detta condanna deve essere indennizzato, in conformità della legge, a meno che non venga provato che la mancata scoperta in tempo utile del fatto ignoto è a lui imputabile in tutto o in parte. |
7 | Nessuno può essere sottoposto a nuovo giudizio o a nuova pena, per un reato per il quale sia stato già assolto o condannato con sentenza definitiva in conformità al diritto e alla procedura penale di ciascun Paese. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 29a Garanzia della via giudiziaria - Nelle controversie giuridiche ognuno ha diritto al giudizio da parte di un'autorità giudiziaria. In casi eccezionali, la Confederazione e i Cantoni possono escludere per legge la via giudiziaria. |
IR 0.101 Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) CEDU Art. 13 Diritto ad un ricorso effettivo - Ogni persona i cui diritti e le cui libertà riconosciuti nella presente Convenzione siano stati violati, ha diritto a un ricorso effettivo davanti a un'istanza nazionale, anche quando la violazione sia stata commessa da persone agenti nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali. |
IR 0.101 Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) CEDU Art. 13 Diritto ad un ricorso effettivo - Ogni persona i cui diritti e le cui libertà riconosciuti nella presente Convenzione siano stati violati, ha diritto a un ricorso effettivo davanti a un'istanza nazionale, anche quando la violazione sia stata commessa da persone agenti nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali. |
IR 0.101 Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) CEDU Art. 13 Diritto ad un ricorso effettivo - Ogni persona i cui diritti e le cui libertà riconosciuti nella presente Convenzione siano stati violati, ha diritto a un ricorso effettivo davanti a un'istanza nazionale, anche quando la violazione sia stata commessa da persone agenti nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali. |
IR 0.101 Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) CEDU Art. 13 Diritto ad un ricorso effettivo - Ogni persona i cui diritti e le cui libertà riconosciuti nella presente Convenzione siano stati violati, ha diritto a un ricorso effettivo davanti a un'istanza nazionale, anche quando la violazione sia stata commessa da persone agenti nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 29a Garanzia della via giudiziaria - Nelle controversie giuridiche ognuno ha diritto al giudizio da parte di un'autorità giudiziaria. In casi eccezionali, la Confederazione e i Cantoni possono escludere per legge la via giudiziaria. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 13 Protezione della sfera privata - 1 Ognuno ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, della sua abitazione, della sua corrispondenza epistolare nonché delle sue relazioni via posta e telecomunicazioni. |
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1 | Ognuno ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, della sua abitazione, della sua corrispondenza epistolare nonché delle sue relazioni via posta e telecomunicazioni. |
2 | Ognuno ha diritto d'essere protetto da un impiego abusivo dei suoi dati personali. |
IR 0.101 Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) CEDU Art. 8 Diritto al rispetto della vita privata e familiare - 1. Ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza. |
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1 | Ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza. |
2 | Non può esservi ingerenza della pubblica autorità nell'esercizio di tale diritto se non in quanto tale ingerenza sia prevista dalla legge e in quanto costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, il benessere economico del paese, la prevenzione dei reati, la protezione della salute o della morale, o la protezione dei diritti e delle libertà altrui. |
IR 0.103.2 Patto internazionale del 16 dicembre 1966 relativo ai diritti civili e politici Patto-ONU-II Art. 17 - 1. Nessuno può essere sottoposto ad interferenze arbitrarie o illegittime nella sua vita privata, nella sua famiglia, nella sua casa o nella sua corrispondenza, né a illegittime offese al suo onore e alla sua reputazione. |
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1 | Nessuno può essere sottoposto ad interferenze arbitrarie o illegittime nella sua vita privata, nella sua famiglia, nella sua casa o nella sua corrispondenza, né a illegittime offese al suo onore e alla sua reputazione. |
2 | Ogni individuo ha diritto ad essere tutelato dalla legge contro tali interferenze od offese. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 48 - 1 Ha diritto di ricorrere chi: |
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1 | Ha diritto di ricorrere chi: |
a | ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo; |
b | è particolarmente toccato dalla decisione impugnata; e |
c | ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa. |
2 | Ha inoltre diritto di ricorrere ogni persona, organizzazione o autorità cui un'altra legge federale riconosce tale diritto. |
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 37 Principio - La procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA56, in quanto la presente legge non disponga altrimenti. |
IR 0.101 Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) CEDU Art. 13 Diritto ad un ricorso effettivo - Ogni persona i cui diritti e le cui libertà riconosciuti nella presente Convenzione siano stati violati, ha diritto a un ricorso effettivo davanti a un'istanza nazionale, anche quando la violazione sia stata commessa da persone agenti nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali. |
IR 0.101 Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) CEDU Art. 6 Diritto ad un processo equo - 1. Ogni persona ha diritto ad un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta. La sentenza deve essere resa pubblicamente, ma l'accesso alla sala d'udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o una parte del processo nell'interesse della morale, dell'ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la tutela della vita privata delle parti nel processo, nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale quando, in speciali circostanze, la pubblicità potrebbe pregiudicare gli interessi della giustizia. |
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1 | Ogni persona ha diritto ad un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta. La sentenza deve essere resa pubblicamente, ma l'accesso alla sala d'udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o una parte del processo nell'interesse della morale, dell'ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la tutela della vita privata delle parti nel processo, nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale quando, in speciali circostanze, la pubblicità potrebbe pregiudicare gli interessi della giustizia. |
2 | Ogni persona accusata di un reato è presunta innocente sino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata. |
3 | Ogni accusato ha segnatamente diritto a: |
a | essere informato, nel più breve tempo possibile, in una lingua a lui comprensibile e in un modo dettagliato, della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico; |
b | disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie per preparare la sua difesa; |
c | difendersi da sé o avere l'assistenza di un difensore di propria scelta e, se non ha i mezzi per ricompensare un difensore, poter essere assistito gratuitamente da un avvocato d'ufficio quando lo esigano gli interessi della giustizia; |
d | interrogare o far interrogare i testimoni a carico ed ottenere la convocazione e l'interrogazione dei testimoni a discarico nelle stesse condizioni dei testimoni a carico; |
e | farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nell'udienza. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 50 - 1 Il ricorso dev'essere depositato entro 30 giorni dalla notificazione della decisione. |
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1 | Il ricorso dev'essere depositato entro 30 giorni dalla notificazione della decisione. |
2 | Il ricorso per denegata o ritardata giustizia può essere interposto in ogni tempo. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 52 - 1 L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente. |
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1 | L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente. |
2 | Se il ricorso non soddisfa a questi requisiti o se le conclusioni o i motivi del ricorrente non sono sufficientemente chiari, e il ricorso non sembra manifestamente inammissibile, l'autorità di ricorso assegna al ricorrente un breve termine suppletorio per rimediarvi. |
3 | Essa gli assegna questo termine con la comminatoria che, decorrendo infruttuoso, deciderà secondo l'inserto o, qualora manchino le conclusioni, i motivi oppure la firma, non entrerà nel merito del ricorso. |
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 37 Principio - La procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA56, in quanto la presente legge non disponga altrimenti. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 11 - 1 In ogni stadio del procedimento, la parte può farsi rappresentare, sempreché non sia tenuta ad agire personalmente, o farsi patrocinare, in quanto non sia escluso dall'urgenza di un'inchiesta ufficiale.29 |
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1 | In ogni stadio del procedimento, la parte può farsi rappresentare, sempreché non sia tenuta ad agire personalmente, o farsi patrocinare, in quanto non sia escluso dall'urgenza di un'inchiesta ufficiale.29 |
2 | L'autorità può esigere che il rappresentante giustifichi i suoi poteri con una procura scritta. |
3 | Fintanto che la parte non revochi la procura l'autorità comunica con il rappresentante. |
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 37 Principio - La procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA56, in quanto la presente legge non disponga altrimenti. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 63 - 1 L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali. |
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1 | L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali. |
2 | Nessuna spesa processuale è messa a carico dell'autorità inferiore ne delle autorità federali, che promuovano il ricorso e soccombano; se l'autorità ricorrente, che soccombe, non è un'autorità federale, le spese processuali le sono addossate in quanto la causa concerna interessi pecuniari di enti o d'istituti autonomi. |
3 | Alla parte vincente possono essere addossate solo le spese processuali che abbia cagionato violando le regole di procedura. |
4 | L'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione esige dal ricorrente un anticipo equivalente alle presunte spese processuali. Stabilisce un congruo termine per il pagamento con la comminatoria che altrimenti non entrerà nel merito. Se sussistono motivi particolari, può rinunciare interamente o in parte a esigere l'anticipo.100 |
4bis | La tassa di decisione è stabilita in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Il suo importo oscilla: |
a | da 100 a 5000 franchi nelle controversie senza interesse pecuniario; |
b | da 100 a 50 000 franchi nelle altre controversie.101 |
5 | Il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi alla determinazione delle tasse.102 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005103 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010104 sull'organizzazione delle autorità penali.105 |
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 37 Principio - La procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA56, in quanto la presente legge non disponga altrimenti. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 47 - 1 Sono autorità di ricorso: |
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1 | Sono autorità di ricorso: |
a | il Consiglio federale, giusta gli articoli 72 e seguenti; |
b | il Tribunale amministrativo federale secondo gli articoli 31-34 della legge del 17 giugno 200585 sul Tribunale amministrativo federale; |
c | altre autorità che una legge federale designa come autorità di ricorso; |
d | l'autorità di vigilanza, quando non è ammesso il ricorso al Tribunale amministrativo federale e il diritto federale non designa alcun'altra autorità di ricorso. |
2 | Se un'autorità di ricorso che non giudica in via definitiva ha nel caso singolo prescritto a un'autorità inferiore di prendere una decisione o le ha dato istruzioni circa il contenuto della medesima, la decisione è deferita direttamente all'autorità di ricorso immediatamente superiore; il ricorrente ne è reso attento nell'indicazione dei rimedi giuridici.88 |
3 | ...89 |
4 | Le istruzioni date da un'autorità di ricorso quando decide la causa e la rimanda all'autorità inferiore non sono istruzioni nel senso del capoverso 2. |
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 37 Principio - La procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA56, in quanto la presente legge non disponga altrimenti. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 25 - 1 L'autorità competente nel merito può, d'ufficio o a domanda, accertare per decisione l'esistenza, l'inesistenza o la estensione di diritti od obblighi di diritto pubblico. |
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1 | L'autorità competente nel merito può, d'ufficio o a domanda, accertare per decisione l'esistenza, l'inesistenza o la estensione di diritti od obblighi di diritto pubblico. |
2 | La domanda d'una decisione d'accertamento dev'essere accolta qualora il richiedente provi un interesse degno di protezione. |
3 | Nessun pregiudizio può derivare alla parte che abbia agito fidando legittimamente in una decisione d'accertamento. |
SR 954.1 Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari LIsFi Art. 24 Definizione - 1 Per gestore di patrimoni collettivi s'intende chiunque gestisce a titolo professionale valori patrimoniali, a nome e per conto di: |
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1 | Per gestore di patrimoni collettivi s'intende chiunque gestisce a titolo professionale valori patrimoniali, a nome e per conto di: |
a | investimenti collettivi di capitale; |
b | istituti di previdenza. |
2 | Sono tuttavia considerati gestori patrimoniali ai sensi dell'articolo 17 capoverso 1: |
a | i gestori di patrimoni collettivi secondo il capoverso 1 lettera a i cui investitori sono qualificati ai sensi dell'articolo 10 capoverso 3 o 3ter della legge del 23 giugno 200616 sugli investimenti collettivi e che soddisfano una delle condizioni seguenti: |
a1 | i valori patrimoniali degli investimenti collettivi di capitale gestiti, compresi i valori patrimoniali acquisiti mediante strumenti finanziari con effetto leva, non superano complessivamente i 100 milioni di franchi, |
a2 | i valori patrimoniali degli investimenti collettivi di capitale gestiti non superano complessivamente i 500 milioni di franchi e non contengono strumenti finanziari con effetto leva; gli investimenti collettivi di capitale non prevedono un diritto di riscatto per i primi cinque anni a contare dall'investimento iniziale; |
b | i gestori di patrimoni collettivi secondo il capoverso 1 lettera b che gestiscono valori patrimoniali di istituti di previdenza che non superano complessivamente i 100 milioni di franchi e, nell'ambito della previdenza obbligatoria, il 20 per cento dei valori patrimoniali di un singolo istituto di previdenza. |
3 | Un gestore patrimoniale secondo il capoverso 2 può chiedere l'autorizzazione quale gestore di patrimoni collettivi se lo esige lo Stato in cui l'investimento collettivo di capitale è costituito od offerto o in cui l'istituto di previdenza è gestito. Il Consiglio federale disciplina i dettagli. |
SR 954.1 Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari LIsFi Art. 24 Definizione - 1 Per gestore di patrimoni collettivi s'intende chiunque gestisce a titolo professionale valori patrimoniali, a nome e per conto di: |
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1 | Per gestore di patrimoni collettivi s'intende chiunque gestisce a titolo professionale valori patrimoniali, a nome e per conto di: |
a | investimenti collettivi di capitale; |
b | istituti di previdenza. |
2 | Sono tuttavia considerati gestori patrimoniali ai sensi dell'articolo 17 capoverso 1: |
a | i gestori di patrimoni collettivi secondo il capoverso 1 lettera a i cui investitori sono qualificati ai sensi dell'articolo 10 capoverso 3 o 3ter della legge del 23 giugno 200616 sugli investimenti collettivi e che soddisfano una delle condizioni seguenti: |
a1 | i valori patrimoniali degli investimenti collettivi di capitale gestiti, compresi i valori patrimoniali acquisiti mediante strumenti finanziari con effetto leva, non superano complessivamente i 100 milioni di franchi, |
a2 | i valori patrimoniali degli investimenti collettivi di capitale gestiti non superano complessivamente i 500 milioni di franchi e non contengono strumenti finanziari con effetto leva; gli investimenti collettivi di capitale non prevedono un diritto di riscatto per i primi cinque anni a contare dall'investimento iniziale; |
b | i gestori di patrimoni collettivi secondo il capoverso 1 lettera b che gestiscono valori patrimoniali di istituti di previdenza che non superano complessivamente i 100 milioni di franchi e, nell'ambito della previdenza obbligatoria, il 20 per cento dei valori patrimoniali di un singolo istituto di previdenza. |
3 | Un gestore patrimoniale secondo il capoverso 2 può chiedere l'autorizzazione quale gestore di patrimoni collettivi se lo esige lo Stato in cui l'investimento collettivo di capitale è costituito od offerto o in cui l'istituto di previdenza è gestito. Il Consiglio federale disciplina i dettagli. |
SR 954.1 Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari LIsFi Art. 31 Cambiamento del gestore di patrimoni collettivi - Il gestore di patrimoni collettivi comunica previamente l'assunzione dei suoi diritti e dei suoi obblighi da parte di un altro gestore di patrimoni collettivi all'autorità competente per la vigilanza dell'investimento collettivo di capitale o dell'istituto di previdenza. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 5 - 1 Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: |
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1 | Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: |
a | la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi; |
b | l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi; |
c | il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi. |
2 | Sono decisioni anche quelle in materia d'esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45 e 46), le decisioni su opposizione (art. 30 cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su ricorso (art. 61), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l'interpretazione (art. 69).24 |
3 | Le dichiarazioni di un'autorità che rifiuta o solleva pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 25 - 1 L'autorità competente nel merito può, d'ufficio o a domanda, accertare per decisione l'esistenza, l'inesistenza o la estensione di diritti od obblighi di diritto pubblico. |
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1 | L'autorità competente nel merito può, d'ufficio o a domanda, accertare per decisione l'esistenza, l'inesistenza o la estensione di diritti od obblighi di diritto pubblico. |
2 | La domanda d'una decisione d'accertamento dev'essere accolta qualora il richiedente provi un interesse degno di protezione. |
3 | Nessun pregiudizio può derivare alla parte che abbia agito fidando legittimamente in una decisione d'accertamento. |
SR 954.1 Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari LIsFi Art. 24 Definizione - 1 Per gestore di patrimoni collettivi s'intende chiunque gestisce a titolo professionale valori patrimoniali, a nome e per conto di: |
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1 | Per gestore di patrimoni collettivi s'intende chiunque gestisce a titolo professionale valori patrimoniali, a nome e per conto di: |
a | investimenti collettivi di capitale; |
b | istituti di previdenza. |
2 | Sono tuttavia considerati gestori patrimoniali ai sensi dell'articolo 17 capoverso 1: |
a | i gestori di patrimoni collettivi secondo il capoverso 1 lettera a i cui investitori sono qualificati ai sensi dell'articolo 10 capoverso 3 o 3ter della legge del 23 giugno 200616 sugli investimenti collettivi e che soddisfano una delle condizioni seguenti: |
a1 | i valori patrimoniali degli investimenti collettivi di capitale gestiti, compresi i valori patrimoniali acquisiti mediante strumenti finanziari con effetto leva, non superano complessivamente i 100 milioni di franchi, |
a2 | i valori patrimoniali degli investimenti collettivi di capitale gestiti non superano complessivamente i 500 milioni di franchi e non contengono strumenti finanziari con effetto leva; gli investimenti collettivi di capitale non prevedono un diritto di riscatto per i primi cinque anni a contare dall'investimento iniziale; |
b | i gestori di patrimoni collettivi secondo il capoverso 1 lettera b che gestiscono valori patrimoniali di istituti di previdenza che non superano complessivamente i 100 milioni di franchi e, nell'ambito della previdenza obbligatoria, il 20 per cento dei valori patrimoniali di un singolo istituto di previdenza. |
3 | Un gestore patrimoniale secondo il capoverso 2 può chiedere l'autorizzazione quale gestore di patrimoni collettivi se lo esige lo Stato in cui l'investimento collettivo di capitale è costituito od offerto o in cui l'istituto di previdenza è gestito. Il Consiglio federale disciplina i dettagli. |
SR 954.1 Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari LIsFi Art. 1 Oggetto e scopo - 1 La presente legge disciplina i requisiti per l'esercizio dell'attività degli istituti finanziari. |
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1 | La presente legge disciplina i requisiti per l'esercizio dell'attività degli istituti finanziari. |
2 | Essa ha lo scopo di proteggere gli investitori e i clienti degli istituti finanziari e di garantire la funzionalità del mercato finanziario. |
SR 954.1 Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari LIsFi Art. 23 Fondi propri - 1 I gestori patrimoniali e i trustee devono disporre di fondi propri adeguati. |
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1 | I gestori patrimoniali e i trustee devono disporre di fondi propri adeguati. |
2 | I fondi propri devono ammontare costantemente ad almeno un quarto dei costi fissi dell'ultimo conto annuale, fino a un massimo di 10 milioni di franchi. |
SR 954.1 Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari LIsFi Art. 35 Delega di compiti - 1 La direzione del fondo non può delegare la direzione del fondo di investimento a terzi. Può tuttavia delegare a terzi le decisioni di investimento e altri compiti parziali, sempre che tale delega sia nell'interesse di una gestione adeguata. |
|
1 | La direzione del fondo non può delegare la direzione del fondo di investimento a terzi. Può tuttavia delegare a terzi le decisioni di investimento e altri compiti parziali, sempre che tale delega sia nell'interesse di una gestione adeguata. |
2 | Le decisioni di investimento concernenti investimenti collettivi di capitale le cui quote sono offerte in modo agevolato nell'Unione europea in virtù di un accordo non possono essere delegate né alla banca depositaria né ad altre imprese i cui interessi possano collidere con quelli del gestore di patrimoni collettivi, della direzione del fondo o degli investitori. |
SR 954.1 Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari LIsFi Art. 24 Definizione - 1 Per gestore di patrimoni collettivi s'intende chiunque gestisce a titolo professionale valori patrimoniali, a nome e per conto di: |
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1 | Per gestore di patrimoni collettivi s'intende chiunque gestisce a titolo professionale valori patrimoniali, a nome e per conto di: |
a | investimenti collettivi di capitale; |
b | istituti di previdenza. |
2 | Sono tuttavia considerati gestori patrimoniali ai sensi dell'articolo 17 capoverso 1: |
a | i gestori di patrimoni collettivi secondo il capoverso 1 lettera a i cui investitori sono qualificati ai sensi dell'articolo 10 capoverso 3 o 3ter della legge del 23 giugno 200616 sugli investimenti collettivi e che soddisfano una delle condizioni seguenti: |
a1 | i valori patrimoniali degli investimenti collettivi di capitale gestiti, compresi i valori patrimoniali acquisiti mediante strumenti finanziari con effetto leva, non superano complessivamente i 100 milioni di franchi, |
a2 | i valori patrimoniali degli investimenti collettivi di capitale gestiti non superano complessivamente i 500 milioni di franchi e non contengono strumenti finanziari con effetto leva; gli investimenti collettivi di capitale non prevedono un diritto di riscatto per i primi cinque anni a contare dall'investimento iniziale; |
b | i gestori di patrimoni collettivi secondo il capoverso 1 lettera b che gestiscono valori patrimoniali di istituti di previdenza che non superano complessivamente i 100 milioni di franchi e, nell'ambito della previdenza obbligatoria, il 20 per cento dei valori patrimoniali di un singolo istituto di previdenza. |
3 | Un gestore patrimoniale secondo il capoverso 2 può chiedere l'autorizzazione quale gestore di patrimoni collettivi se lo esige lo Stato in cui l'investimento collettivo di capitale è costituito od offerto o in cui l'istituto di previdenza è gestito. Il Consiglio federale disciplina i dettagli. |
SR 954.1 Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari LIsFi Art. 24 Definizione - 1 Per gestore di patrimoni collettivi s'intende chiunque gestisce a titolo professionale valori patrimoniali, a nome e per conto di: |
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1 | Per gestore di patrimoni collettivi s'intende chiunque gestisce a titolo professionale valori patrimoniali, a nome e per conto di: |
a | investimenti collettivi di capitale; |
b | istituti di previdenza. |
2 | Sono tuttavia considerati gestori patrimoniali ai sensi dell'articolo 17 capoverso 1: |
a | i gestori di patrimoni collettivi secondo il capoverso 1 lettera a i cui investitori sono qualificati ai sensi dell'articolo 10 capoverso 3 o 3ter della legge del 23 giugno 200616 sugli investimenti collettivi e che soddisfano una delle condizioni seguenti: |
a1 | i valori patrimoniali degli investimenti collettivi di capitale gestiti, compresi i valori patrimoniali acquisiti mediante strumenti finanziari con effetto leva, non superano complessivamente i 100 milioni di franchi, |
a2 | i valori patrimoniali degli investimenti collettivi di capitale gestiti non superano complessivamente i 500 milioni di franchi e non contengono strumenti finanziari con effetto leva; gli investimenti collettivi di capitale non prevedono un diritto di riscatto per i primi cinque anni a contare dall'investimento iniziale; |
b | i gestori di patrimoni collettivi secondo il capoverso 1 lettera b che gestiscono valori patrimoniali di istituti di previdenza che non superano complessivamente i 100 milioni di franchi e, nell'ambito della previdenza obbligatoria, il 20 per cento dei valori patrimoniali di un singolo istituto di previdenza. |
3 | Un gestore patrimoniale secondo il capoverso 2 può chiedere l'autorizzazione quale gestore di patrimoni collettivi se lo esige lo Stato in cui l'investimento collettivo di capitale è costituito od offerto o in cui l'istituto di previdenza è gestito. Il Consiglio federale disciplina i dettagli. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 52 - 1 L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente. |
|
1 | L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente. |
2 | Se il ricorso non soddisfa a questi requisiti o se le conclusioni o i motivi del ricorrente non sono sufficientemente chiari, e il ricorso non sembra manifestamente inammissibile, l'autorità di ricorso assegna al ricorrente un breve termine suppletorio per rimediarvi. |
3 | Essa gli assegna questo termine con la comminatoria che, decorrendo infruttuoso, deciderà secondo l'inserto o, qualora manchino le conclusioni, i motivi oppure la firma, non entrerà nel merito del ricorso. |
SR 954.1 Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari LIsFi Art. 41 Definizione - Per società di intermediazione mobiliare s'intende chiunque, a titolo professionale: |
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a | negozia in nome proprio valori mobiliari per conto di clienti; |
b | negozia per conto proprio e a breve scadenza valori mobiliari, è attivo principalmente sul mercato finanziario e: |
b1 | potrebbe in tal modo compromettere la funzionalità di tale mercato, o |
b2 | opera quale membro di una sede di negoziazione, o |
b3 | gestisce un sistema organizzato di negoziazione secondo l'articolo 42 della legge del 19 giugno 201523 sull'infrastruttura finanziaria; o |
c | negozia per conto proprio e a breve scadenza valori mobiliari e fissa i corsi di singoli valori mobiliari pubblicamente e durevolmente oppure su richiesta (market maker). |
SR 954.1 Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari LIsFi Art. 20 Persone qualificate incaricate della gestione - 1 La gestione dei gestori patrimoniali e dei trustee deve essere esercitata da almeno due persone qualificate. |
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1 | La gestione dei gestori patrimoniali e dei trustee deve essere esercitata da almeno due persone qualificate. |
2 | È sufficiente una persona qualificata se è fornita la prova che la continuità d'esercizio è garantita. |
3 | È considerato qualificato per la gestione chi dispone di una formazione adeguata per l'attività di gestore patrimoniale o trustee e di un'esperienza professionale sufficiente nell'ambito della gestione patrimoniale per conto di terzi o nell'ambito di un trust nel momento in cui assume la gestione. Il Consiglio federale disciplina i dettagli. |
SR 954.1 Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari LIsFi Art. 20 Persone qualificate incaricate della gestione - 1 La gestione dei gestori patrimoniali e dei trustee deve essere esercitata da almeno due persone qualificate. |
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1 | La gestione dei gestori patrimoniali e dei trustee deve essere esercitata da almeno due persone qualificate. |
2 | È sufficiente una persona qualificata se è fornita la prova che la continuità d'esercizio è garantita. |
3 | È considerato qualificato per la gestione chi dispone di una formazione adeguata per l'attività di gestore patrimoniale o trustee e di un'esperienza professionale sufficiente nell'ambito della gestione patrimoniale per conto di terzi o nell'ambito di un trust nel momento in cui assume la gestione. Il Consiglio federale disciplina i dettagli. |
SR 954.1 Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari LIsFi Art. 31 Cambiamento del gestore di patrimoni collettivi - Il gestore di patrimoni collettivi comunica previamente l'assunzione dei suoi diritti e dei suoi obblighi da parte di un altro gestore di patrimoni collettivi all'autorità competente per la vigilanza dell'investimento collettivo di capitale o dell'istituto di previdenza. |
SR 954.1 Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari LIsFi Art. 31 Cambiamento del gestore di patrimoni collettivi - Il gestore di patrimoni collettivi comunica previamente l'assunzione dei suoi diritti e dei suoi obblighi da parte di un altro gestore di patrimoni collettivi all'autorità competente per la vigilanza dell'investimento collettivo di capitale o dell'istituto di previdenza. |
SR 954.1 Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari LIsFi Art. 32 Definizione - Per direzione del fondo s'intende chiunque, in nome proprio e per conto degli investitori, gestisce autonomamente fondi di investimento di cui all'articolo 15 capoverso 1 lettera a della legge del 23 giugno 200618 sugli investimenti collettivi (LICol) o esercita l'amministrazione di una SICAV di cui all'articolo 13 capoverso 2 lettera b LICol. |
SR 954.1 Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari LIsFi Art. 32 Definizione - Per direzione del fondo s'intende chiunque, in nome proprio e per conto degli investitori, gestisce autonomamente fondi di investimento di cui all'articolo 15 capoverso 1 lettera a della legge del 23 giugno 200618 sugli investimenti collettivi (LICol) o esercita l'amministrazione di una SICAV di cui all'articolo 13 capoverso 2 lettera b LICol. |
SR 954.1 Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari LIsFi Art. 52 Obbligo di autorizzazione - 1 Gli istituti finanziari con sede all'estero (istituti finanziari esteri) necessitano di un'autorizzazione della FINMA per istituire una succursale in Svizzera nella quale prevedono di occupare persone che, in nome dell'istituto finanziario estero interessato, a titolo professionale e permanente, in Svizzera o dalla Svizzera: |
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1 | Gli istituti finanziari con sede all'estero (istituti finanziari esteri) necessitano di un'autorizzazione della FINMA per istituire una succursale in Svizzera nella quale prevedono di occupare persone che, in nome dell'istituto finanziario estero interessato, a titolo professionale e permanente, in Svizzera o dalla Svizzera: |
a | gestiscono valori patrimoniali o svolgono l'attività di trustee; |
b | esercitano la gestione patrimoniale per investimenti collettivi di capitale o istituti di previdenza; |
c | negoziano valori mobiliari; |
d | concludono affari; o |
e | tengono conti della clientela. |
2 | Le direzioni dei fondi estere non possono istituire succursali in Svizzera. |
3 | Il Consiglio federale può concludere trattati internazionali che prevedono che gli istituti finanziari degli Stati contraenti possano aprire una succursale senza l'autorizzazione della FINMA se entrambi gli Stati contraenti riconoscono come equivalenti le rispettive normative riguardanti l'attività degli istituti finanziari e le misure nel settore della vigilanza. |
SR 954.1 Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari LIsFi Art. 24 Definizione - 1 Per gestore di patrimoni collettivi s'intende chiunque gestisce a titolo professionale valori patrimoniali, a nome e per conto di: |
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1 | Per gestore di patrimoni collettivi s'intende chiunque gestisce a titolo professionale valori patrimoniali, a nome e per conto di: |
a | investimenti collettivi di capitale; |
b | istituti di previdenza. |
2 | Sono tuttavia considerati gestori patrimoniali ai sensi dell'articolo 17 capoverso 1: |
a | i gestori di patrimoni collettivi secondo il capoverso 1 lettera a i cui investitori sono qualificati ai sensi dell'articolo 10 capoverso 3 o 3ter della legge del 23 giugno 200616 sugli investimenti collettivi e che soddisfano una delle condizioni seguenti: |
a1 | i valori patrimoniali degli investimenti collettivi di capitale gestiti, compresi i valori patrimoniali acquisiti mediante strumenti finanziari con effetto leva, non superano complessivamente i 100 milioni di franchi, |
a2 | i valori patrimoniali degli investimenti collettivi di capitale gestiti non superano complessivamente i 500 milioni di franchi e non contengono strumenti finanziari con effetto leva; gli investimenti collettivi di capitale non prevedono un diritto di riscatto per i primi cinque anni a contare dall'investimento iniziale; |
b | i gestori di patrimoni collettivi secondo il capoverso 1 lettera b che gestiscono valori patrimoniali di istituti di previdenza che non superano complessivamente i 100 milioni di franchi e, nell'ambito della previdenza obbligatoria, il 20 per cento dei valori patrimoniali di un singolo istituto di previdenza. |
3 | Un gestore patrimoniale secondo il capoverso 2 può chiedere l'autorizzazione quale gestore di patrimoni collettivi se lo esige lo Stato in cui l'investimento collettivo di capitale è costituito od offerto o in cui l'istituto di previdenza è gestito. Il Consiglio federale disciplina i dettagli. |
SR 954.1 Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari LIsFi Art. 24 Definizione - 1 Per gestore di patrimoni collettivi s'intende chiunque gestisce a titolo professionale valori patrimoniali, a nome e per conto di: |
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1 | Per gestore di patrimoni collettivi s'intende chiunque gestisce a titolo professionale valori patrimoniali, a nome e per conto di: |
a | investimenti collettivi di capitale; |
b | istituti di previdenza. |
2 | Sono tuttavia considerati gestori patrimoniali ai sensi dell'articolo 17 capoverso 1: |
a | i gestori di patrimoni collettivi secondo il capoverso 1 lettera a i cui investitori sono qualificati ai sensi dell'articolo 10 capoverso 3 o 3ter della legge del 23 giugno 200616 sugli investimenti collettivi e che soddisfano una delle condizioni seguenti: |
a1 | i valori patrimoniali degli investimenti collettivi di capitale gestiti, compresi i valori patrimoniali acquisiti mediante strumenti finanziari con effetto leva, non superano complessivamente i 100 milioni di franchi, |
a2 | i valori patrimoniali degli investimenti collettivi di capitale gestiti non superano complessivamente i 500 milioni di franchi e non contengono strumenti finanziari con effetto leva; gli investimenti collettivi di capitale non prevedono un diritto di riscatto per i primi cinque anni a contare dall'investimento iniziale; |
b | i gestori di patrimoni collettivi secondo il capoverso 1 lettera b che gestiscono valori patrimoniali di istituti di previdenza che non superano complessivamente i 100 milioni di franchi e, nell'ambito della previdenza obbligatoria, il 20 per cento dei valori patrimoniali di un singolo istituto di previdenza. |
3 | Un gestore patrimoniale secondo il capoverso 2 può chiedere l'autorizzazione quale gestore di patrimoni collettivi se lo esige lo Stato in cui l'investimento collettivo di capitale è costituito od offerto o in cui l'istituto di previdenza è gestito. Il Consiglio federale disciplina i dettagli. |
SR 954.1 Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari LIsFi Art. 24 Definizione - 1 Per gestore di patrimoni collettivi s'intende chiunque gestisce a titolo professionale valori patrimoniali, a nome e per conto di: |
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1 | Per gestore di patrimoni collettivi s'intende chiunque gestisce a titolo professionale valori patrimoniali, a nome e per conto di: |
a | investimenti collettivi di capitale; |
b | istituti di previdenza. |
2 | Sono tuttavia considerati gestori patrimoniali ai sensi dell'articolo 17 capoverso 1: |
a | i gestori di patrimoni collettivi secondo il capoverso 1 lettera a i cui investitori sono qualificati ai sensi dell'articolo 10 capoverso 3 o 3ter della legge del 23 giugno 200616 sugli investimenti collettivi e che soddisfano una delle condizioni seguenti: |
a1 | i valori patrimoniali degli investimenti collettivi di capitale gestiti, compresi i valori patrimoniali acquisiti mediante strumenti finanziari con effetto leva, non superano complessivamente i 100 milioni di franchi, |
a2 | i valori patrimoniali degli investimenti collettivi di capitale gestiti non superano complessivamente i 500 milioni di franchi e non contengono strumenti finanziari con effetto leva; gli investimenti collettivi di capitale non prevedono un diritto di riscatto per i primi cinque anni a contare dall'investimento iniziale; |
b | i gestori di patrimoni collettivi secondo il capoverso 1 lettera b che gestiscono valori patrimoniali di istituti di previdenza che non superano complessivamente i 100 milioni di franchi e, nell'ambito della previdenza obbligatoria, il 20 per cento dei valori patrimoniali di un singolo istituto di previdenza. |
3 | Un gestore patrimoniale secondo il capoverso 2 può chiedere l'autorizzazione quale gestore di patrimoni collettivi se lo esige lo Stato in cui l'investimento collettivo di capitale è costituito od offerto o in cui l'istituto di previdenza è gestito. Il Consiglio federale disciplina i dettagli. |
SR 954.1 Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari LIsFi Art. 24 Definizione - 1 Per gestore di patrimoni collettivi s'intende chiunque gestisce a titolo professionale valori patrimoniali, a nome e per conto di: |
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1 | Per gestore di patrimoni collettivi s'intende chiunque gestisce a titolo professionale valori patrimoniali, a nome e per conto di: |
a | investimenti collettivi di capitale; |
b | istituti di previdenza. |
2 | Sono tuttavia considerati gestori patrimoniali ai sensi dell'articolo 17 capoverso 1: |
a | i gestori di patrimoni collettivi secondo il capoverso 1 lettera a i cui investitori sono qualificati ai sensi dell'articolo 10 capoverso 3 o 3ter della legge del 23 giugno 200616 sugli investimenti collettivi e che soddisfano una delle condizioni seguenti: |
a1 | i valori patrimoniali degli investimenti collettivi di capitale gestiti, compresi i valori patrimoniali acquisiti mediante strumenti finanziari con effetto leva, non superano complessivamente i 100 milioni di franchi, |
a2 | i valori patrimoniali degli investimenti collettivi di capitale gestiti non superano complessivamente i 500 milioni di franchi e non contengono strumenti finanziari con effetto leva; gli investimenti collettivi di capitale non prevedono un diritto di riscatto per i primi cinque anni a contare dall'investimento iniziale; |
b | i gestori di patrimoni collettivi secondo il capoverso 1 lettera b che gestiscono valori patrimoniali di istituti di previdenza che non superano complessivamente i 100 milioni di franchi e, nell'ambito della previdenza obbligatoria, il 20 per cento dei valori patrimoniali di un singolo istituto di previdenza. |
3 | Un gestore patrimoniale secondo il capoverso 2 può chiedere l'autorizzazione quale gestore di patrimoni collettivi se lo esige lo Stato in cui l'investimento collettivo di capitale è costituito od offerto o in cui l'istituto di previdenza è gestito. Il Consiglio federale disciplina i dettagli. |
SR 954.1 Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari LIsFi Art. 24 Definizione - 1 Per gestore di patrimoni collettivi s'intende chiunque gestisce a titolo professionale valori patrimoniali, a nome e per conto di: |
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1 | Per gestore di patrimoni collettivi s'intende chiunque gestisce a titolo professionale valori patrimoniali, a nome e per conto di: |
a | investimenti collettivi di capitale; |
b | istituti di previdenza. |
2 | Sono tuttavia considerati gestori patrimoniali ai sensi dell'articolo 17 capoverso 1: |
a | i gestori di patrimoni collettivi secondo il capoverso 1 lettera a i cui investitori sono qualificati ai sensi dell'articolo 10 capoverso 3 o 3ter della legge del 23 giugno 200616 sugli investimenti collettivi e che soddisfano una delle condizioni seguenti: |
a1 | i valori patrimoniali degli investimenti collettivi di capitale gestiti, compresi i valori patrimoniali acquisiti mediante strumenti finanziari con effetto leva, non superano complessivamente i 100 milioni di franchi, |
a2 | i valori patrimoniali degli investimenti collettivi di capitale gestiti non superano complessivamente i 500 milioni di franchi e non contengono strumenti finanziari con effetto leva; gli investimenti collettivi di capitale non prevedono un diritto di riscatto per i primi cinque anni a contare dall'investimento iniziale; |
b | i gestori di patrimoni collettivi secondo il capoverso 1 lettera b che gestiscono valori patrimoniali di istituti di previdenza che non superano complessivamente i 100 milioni di franchi e, nell'ambito della previdenza obbligatoria, il 20 per cento dei valori patrimoniali di un singolo istituto di previdenza. |
3 | Un gestore patrimoniale secondo il capoverso 2 può chiedere l'autorizzazione quale gestore di patrimoni collettivi se lo esige lo Stato in cui l'investimento collettivo di capitale è costituito od offerto o in cui l'istituto di previdenza è gestito. Il Consiglio federale disciplina i dettagli. |
SR 954.1 Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari LIsFi Art. 20 Persone qualificate incaricate della gestione - 1 La gestione dei gestori patrimoniali e dei trustee deve essere esercitata da almeno due persone qualificate. |
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1 | La gestione dei gestori patrimoniali e dei trustee deve essere esercitata da almeno due persone qualificate. |
2 | È sufficiente una persona qualificata se è fornita la prova che la continuità d'esercizio è garantita. |
3 | È considerato qualificato per la gestione chi dispone di una formazione adeguata per l'attività di gestore patrimoniale o trustee e di un'esperienza professionale sufficiente nell'ambito della gestione patrimoniale per conto di terzi o nell'ambito di un trust nel momento in cui assume la gestione. Il Consiglio federale disciplina i dettagli. |
SR 954.1 Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari LIsFi Art. 20 Persone qualificate incaricate della gestione - 1 La gestione dei gestori patrimoniali e dei trustee deve essere esercitata da almeno due persone qualificate. |
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1 | La gestione dei gestori patrimoniali e dei trustee deve essere esercitata da almeno due persone qualificate. |
2 | È sufficiente una persona qualificata se è fornita la prova che la continuità d'esercizio è garantita. |
3 | È considerato qualificato per la gestione chi dispone di una formazione adeguata per l'attività di gestore patrimoniale o trustee e di un'esperienza professionale sufficiente nell'ambito della gestione patrimoniale per conto di terzi o nell'ambito di un trust nel momento in cui assume la gestione. Il Consiglio federale disciplina i dettagli. |
SR 954.1 Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari LIsFi Art. 24 Definizione - 1 Per gestore di patrimoni collettivi s'intende chiunque gestisce a titolo professionale valori patrimoniali, a nome e per conto di: |
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1 | Per gestore di patrimoni collettivi s'intende chiunque gestisce a titolo professionale valori patrimoniali, a nome e per conto di: |
a | investimenti collettivi di capitale; |
b | istituti di previdenza. |
2 | Sono tuttavia considerati gestori patrimoniali ai sensi dell'articolo 17 capoverso 1: |
a | i gestori di patrimoni collettivi secondo il capoverso 1 lettera a i cui investitori sono qualificati ai sensi dell'articolo 10 capoverso 3 o 3ter della legge del 23 giugno 200616 sugli investimenti collettivi e che soddisfano una delle condizioni seguenti: |
a1 | i valori patrimoniali degli investimenti collettivi di capitale gestiti, compresi i valori patrimoniali acquisiti mediante strumenti finanziari con effetto leva, non superano complessivamente i 100 milioni di franchi, |
a2 | i valori patrimoniali degli investimenti collettivi di capitale gestiti non superano complessivamente i 500 milioni di franchi e non contengono strumenti finanziari con effetto leva; gli investimenti collettivi di capitale non prevedono un diritto di riscatto per i primi cinque anni a contare dall'investimento iniziale; |
b | i gestori di patrimoni collettivi secondo il capoverso 1 lettera b che gestiscono valori patrimoniali di istituti di previdenza che non superano complessivamente i 100 milioni di franchi e, nell'ambito della previdenza obbligatoria, il 20 per cento dei valori patrimoniali di un singolo istituto di previdenza. |
3 | Un gestore patrimoniale secondo il capoverso 2 può chiedere l'autorizzazione quale gestore di patrimoni collettivi se lo esige lo Stato in cui l'investimento collettivo di capitale è costituito od offerto o in cui l'istituto di previdenza è gestito. Il Consiglio federale disciplina i dettagli. |
SR 954.1 Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari LIsFi Art. 24 Definizione - 1 Per gestore di patrimoni collettivi s'intende chiunque gestisce a titolo professionale valori patrimoniali, a nome e per conto di: |
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1 | Per gestore di patrimoni collettivi s'intende chiunque gestisce a titolo professionale valori patrimoniali, a nome e per conto di: |
a | investimenti collettivi di capitale; |
b | istituti di previdenza. |
2 | Sono tuttavia considerati gestori patrimoniali ai sensi dell'articolo 17 capoverso 1: |
a | i gestori di patrimoni collettivi secondo il capoverso 1 lettera a i cui investitori sono qualificati ai sensi dell'articolo 10 capoverso 3 o 3ter della legge del 23 giugno 200616 sugli investimenti collettivi e che soddisfano una delle condizioni seguenti: |
a1 | i valori patrimoniali degli investimenti collettivi di capitale gestiti, compresi i valori patrimoniali acquisiti mediante strumenti finanziari con effetto leva, non superano complessivamente i 100 milioni di franchi, |
a2 | i valori patrimoniali degli investimenti collettivi di capitale gestiti non superano complessivamente i 500 milioni di franchi e non contengono strumenti finanziari con effetto leva; gli investimenti collettivi di capitale non prevedono un diritto di riscatto per i primi cinque anni a contare dall'investimento iniziale; |
b | i gestori di patrimoni collettivi secondo il capoverso 1 lettera b che gestiscono valori patrimoniali di istituti di previdenza che non superano complessivamente i 100 milioni di franchi e, nell'ambito della previdenza obbligatoria, il 20 per cento dei valori patrimoniali di un singolo istituto di previdenza. |
3 | Un gestore patrimoniale secondo il capoverso 2 può chiedere l'autorizzazione quale gestore di patrimoni collettivi se lo esige lo Stato in cui l'investimento collettivo di capitale è costituito od offerto o in cui l'istituto di previdenza è gestito. Il Consiglio federale disciplina i dettagli. |
SR 954.1 Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari LIsFi Art. 20 Persone qualificate incaricate della gestione - 1 La gestione dei gestori patrimoniali e dei trustee deve essere esercitata da almeno due persone qualificate. |
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1 | La gestione dei gestori patrimoniali e dei trustee deve essere esercitata da almeno due persone qualificate. |
2 | È sufficiente una persona qualificata se è fornita la prova che la continuità d'esercizio è garantita. |
3 | È considerato qualificato per la gestione chi dispone di una formazione adeguata per l'attività di gestore patrimoniale o trustee e di un'esperienza professionale sufficiente nell'ambito della gestione patrimoniale per conto di terzi o nell'ambito di un trust nel momento in cui assume la gestione. Il Consiglio federale disciplina i dettagli. |
SR 954.1 Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari LIsFi Art. 31 Cambiamento del gestore di patrimoni collettivi - Il gestore di patrimoni collettivi comunica previamente l'assunzione dei suoi diritti e dei suoi obblighi da parte di un altro gestore di patrimoni collettivi all'autorità competente per la vigilanza dell'investimento collettivo di capitale o dell'istituto di previdenza. |
SR 954.1 Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari LIsFi Art. 22 Capitale minimo e garanzie - 1 Il capitale minimo dei gestori patrimoniali e dei trustee deve ammontare a 100 000 franchi ed essere versato in contanti. Va mantenuto durevolmente. |
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1 | Il capitale minimo dei gestori patrimoniali e dei trustee deve ammontare a 100 000 franchi ed essere versato in contanti. Va mantenuto durevolmente. |
2 | I gestori patrimoniali e i trustee devono inoltre disporre di adeguate garanzie oppure concludere un'assicurazione di responsabilità civile professionale. |
3 | Il Consiglio federale stabilisce gli importi minimi delle garanzie e la somma assicurata dell'assicurazione di responsabilità civile professionale. |
SR 954.1 Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari LIsFi Art. 32 Definizione - Per direzione del fondo s'intende chiunque, in nome proprio e per conto degli investitori, gestisce autonomamente fondi di investimento di cui all'articolo 15 capoverso 1 lettera a della legge del 23 giugno 200618 sugli investimenti collettivi (LICol) o esercita l'amministrazione di una SICAV di cui all'articolo 13 capoverso 2 lettera b LICol. |
SR 954.1 Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari LIsFi Art. 32 Definizione - Per direzione del fondo s'intende chiunque, in nome proprio e per conto degli investitori, gestisce autonomamente fondi di investimento di cui all'articolo 15 capoverso 1 lettera a della legge del 23 giugno 200618 sugli investimenti collettivi (LICol) o esercita l'amministrazione di una SICAV di cui all'articolo 13 capoverso 2 lettera b LICol. |
SR 954.1 Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari LIsFi Art. 20 Persone qualificate incaricate della gestione - 1 La gestione dei gestori patrimoniali e dei trustee deve essere esercitata da almeno due persone qualificate. |
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1 | La gestione dei gestori patrimoniali e dei trustee deve essere esercitata da almeno due persone qualificate. |
2 | È sufficiente una persona qualificata se è fornita la prova che la continuità d'esercizio è garantita. |
3 | È considerato qualificato per la gestione chi dispone di una formazione adeguata per l'attività di gestore patrimoniale o trustee e di un'esperienza professionale sufficiente nell'ambito della gestione patrimoniale per conto di terzi o nell'ambito di un trust nel momento in cui assume la gestione. Il Consiglio federale disciplina i dettagli. |
SR 954.1 Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari LIsFi Art. 32 Definizione - Per direzione del fondo s'intende chiunque, in nome proprio e per conto degli investitori, gestisce autonomamente fondi di investimento di cui all'articolo 15 capoverso 1 lettera a della legge del 23 giugno 200618 sugli investimenti collettivi (LICol) o esercita l'amministrazione di una SICAV di cui all'articolo 13 capoverso 2 lettera b LICol. |
SR 954.1 Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari LIsFi Art. 24 Definizione - 1 Per gestore di patrimoni collettivi s'intende chiunque gestisce a titolo professionale valori patrimoniali, a nome e per conto di: |
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1 | Per gestore di patrimoni collettivi s'intende chiunque gestisce a titolo professionale valori patrimoniali, a nome e per conto di: |
a | investimenti collettivi di capitale; |
b | istituti di previdenza. |
2 | Sono tuttavia considerati gestori patrimoniali ai sensi dell'articolo 17 capoverso 1: |
a | i gestori di patrimoni collettivi secondo il capoverso 1 lettera a i cui investitori sono qualificati ai sensi dell'articolo 10 capoverso 3 o 3ter della legge del 23 giugno 200616 sugli investimenti collettivi e che soddisfano una delle condizioni seguenti: |
a1 | i valori patrimoniali degli investimenti collettivi di capitale gestiti, compresi i valori patrimoniali acquisiti mediante strumenti finanziari con effetto leva, non superano complessivamente i 100 milioni di franchi, |
a2 | i valori patrimoniali degli investimenti collettivi di capitale gestiti non superano complessivamente i 500 milioni di franchi e non contengono strumenti finanziari con effetto leva; gli investimenti collettivi di capitale non prevedono un diritto di riscatto per i primi cinque anni a contare dall'investimento iniziale; |
b | i gestori di patrimoni collettivi secondo il capoverso 1 lettera b che gestiscono valori patrimoniali di istituti di previdenza che non superano complessivamente i 100 milioni di franchi e, nell'ambito della previdenza obbligatoria, il 20 per cento dei valori patrimoniali di un singolo istituto di previdenza. |
3 | Un gestore patrimoniale secondo il capoverso 2 può chiedere l'autorizzazione quale gestore di patrimoni collettivi se lo esige lo Stato in cui l'investimento collettivo di capitale è costituito od offerto o in cui l'istituto di previdenza è gestito. Il Consiglio federale disciplina i dettagli. |
SR 954.1 Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari LIsFi Art. 20 Persone qualificate incaricate della gestione - 1 La gestione dei gestori patrimoniali e dei trustee deve essere esercitata da almeno due persone qualificate. |
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1 | La gestione dei gestori patrimoniali e dei trustee deve essere esercitata da almeno due persone qualificate. |
2 | È sufficiente una persona qualificata se è fornita la prova che la continuità d'esercizio è garantita. |
3 | È considerato qualificato per la gestione chi dispone di una formazione adeguata per l'attività di gestore patrimoniale o trustee e di un'esperienza professionale sufficiente nell'ambito della gestione patrimoniale per conto di terzi o nell'ambito di un trust nel momento in cui assume la gestione. Il Consiglio federale disciplina i dettagli. |
SR 954.1 Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari LIsFi Art. 32 Definizione - Per direzione del fondo s'intende chiunque, in nome proprio e per conto degli investitori, gestisce autonomamente fondi di investimento di cui all'articolo 15 capoverso 1 lettera a della legge del 23 giugno 200618 sugli investimenti collettivi (LICol) o esercita l'amministrazione di una SICAV di cui all'articolo 13 capoverso 2 lettera b LICol. |
SR 954.1 Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari LIsFi Art. 24 Definizione - 1 Per gestore di patrimoni collettivi s'intende chiunque gestisce a titolo professionale valori patrimoniali, a nome e per conto di: |
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1 | Per gestore di patrimoni collettivi s'intende chiunque gestisce a titolo professionale valori patrimoniali, a nome e per conto di: |
a | investimenti collettivi di capitale; |
b | istituti di previdenza. |
2 | Sono tuttavia considerati gestori patrimoniali ai sensi dell'articolo 17 capoverso 1: |
a | i gestori di patrimoni collettivi secondo il capoverso 1 lettera a i cui investitori sono qualificati ai sensi dell'articolo 10 capoverso 3 o 3ter della legge del 23 giugno 200616 sugli investimenti collettivi e che soddisfano una delle condizioni seguenti: |
a1 | i valori patrimoniali degli investimenti collettivi di capitale gestiti, compresi i valori patrimoniali acquisiti mediante strumenti finanziari con effetto leva, non superano complessivamente i 100 milioni di franchi, |
a2 | i valori patrimoniali degli investimenti collettivi di capitale gestiti non superano complessivamente i 500 milioni di franchi e non contengono strumenti finanziari con effetto leva; gli investimenti collettivi di capitale non prevedono un diritto di riscatto per i primi cinque anni a contare dall'investimento iniziale; |
b | i gestori di patrimoni collettivi secondo il capoverso 1 lettera b che gestiscono valori patrimoniali di istituti di previdenza che non superano complessivamente i 100 milioni di franchi e, nell'ambito della previdenza obbligatoria, il 20 per cento dei valori patrimoniali di un singolo istituto di previdenza. |
3 | Un gestore patrimoniale secondo il capoverso 2 può chiedere l'autorizzazione quale gestore di patrimoni collettivi se lo esige lo Stato in cui l'investimento collettivo di capitale è costituito od offerto o in cui l'istituto di previdenza è gestito. Il Consiglio federale disciplina i dettagli. |
SR 954.1 Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari LIsFi Art. 22 Capitale minimo e garanzie - 1 Il capitale minimo dei gestori patrimoniali e dei trustee deve ammontare a 100 000 franchi ed essere versato in contanti. Va mantenuto durevolmente. |
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1 | Il capitale minimo dei gestori patrimoniali e dei trustee deve ammontare a 100 000 franchi ed essere versato in contanti. Va mantenuto durevolmente. |
2 | I gestori patrimoniali e i trustee devono inoltre disporre di adeguate garanzie oppure concludere un'assicurazione di responsabilità civile professionale. |
3 | Il Consiglio federale stabilisce gli importi minimi delle garanzie e la somma assicurata dell'assicurazione di responsabilità civile professionale. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 4 - Le disposizioni del diritto federale che regolano più compiutamente un procedimento sono applicabili in quanto non siano contrarie alle presente legge. |
SR 273 Legge del 4 dicembre 1947 di procedura civile federale PC Art. 72 - Quando una lite diventa senz'oggetto o priva d'interesse giuridico per le parti, il tribunale, udite le parti, ma senz'ulteriore dibattimento, dichiara il processo terminato e statuisce, con motivazione sommaria, sulle spese, tenendo conto dello stato delle cose prima del verificarsi del motivo che termina la lite. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 32 - 1 Prima di decidere, l'autorità apprezza tutte le allegazioni rilevanti prodotte dalla parte in tempo utile. |
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1 | Prima di decidere, l'autorità apprezza tutte le allegazioni rilevanti prodotte dalla parte in tempo utile. |
2 | Essa può tener conto delle allegazioni tardive che sembrino decisive. |
SR 954.1 Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari LIsFi Art. 24 Definizione - 1 Per gestore di patrimoni collettivi s'intende chiunque gestisce a titolo professionale valori patrimoniali, a nome e per conto di: |
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1 | Per gestore di patrimoni collettivi s'intende chiunque gestisce a titolo professionale valori patrimoniali, a nome e per conto di: |
a | investimenti collettivi di capitale; |
b | istituti di previdenza. |
2 | Sono tuttavia considerati gestori patrimoniali ai sensi dell'articolo 17 capoverso 1: |
a | i gestori di patrimoni collettivi secondo il capoverso 1 lettera a i cui investitori sono qualificati ai sensi dell'articolo 10 capoverso 3 o 3ter della legge del 23 giugno 200616 sugli investimenti collettivi e che soddisfano una delle condizioni seguenti: |
a1 | i valori patrimoniali degli investimenti collettivi di capitale gestiti, compresi i valori patrimoniali acquisiti mediante strumenti finanziari con effetto leva, non superano complessivamente i 100 milioni di franchi, |
a2 | i valori patrimoniali degli investimenti collettivi di capitale gestiti non superano complessivamente i 500 milioni di franchi e non contengono strumenti finanziari con effetto leva; gli investimenti collettivi di capitale non prevedono un diritto di riscatto per i primi cinque anni a contare dall'investimento iniziale; |
b | i gestori di patrimoni collettivi secondo il capoverso 1 lettera b che gestiscono valori patrimoniali di istituti di previdenza che non superano complessivamente i 100 milioni di franchi e, nell'ambito della previdenza obbligatoria, il 20 per cento dei valori patrimoniali di un singolo istituto di previdenza. |
3 | Un gestore patrimoniale secondo il capoverso 2 può chiedere l'autorizzazione quale gestore di patrimoni collettivi se lo esige lo Stato in cui l'investimento collettivo di capitale è costituito od offerto o in cui l'istituto di previdenza è gestito. Il Consiglio federale disciplina i dettagli. |
SR 954.1 Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari LIsFi Art. 24 Definizione - 1 Per gestore di patrimoni collettivi s'intende chiunque gestisce a titolo professionale valori patrimoniali, a nome e per conto di: |
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1 | Per gestore di patrimoni collettivi s'intende chiunque gestisce a titolo professionale valori patrimoniali, a nome e per conto di: |
a | investimenti collettivi di capitale; |
b | istituti di previdenza. |
2 | Sono tuttavia considerati gestori patrimoniali ai sensi dell'articolo 17 capoverso 1: |
a | i gestori di patrimoni collettivi secondo il capoverso 1 lettera a i cui investitori sono qualificati ai sensi dell'articolo 10 capoverso 3 o 3ter della legge del 23 giugno 200616 sugli investimenti collettivi e che soddisfano una delle condizioni seguenti: |
a1 | i valori patrimoniali degli investimenti collettivi di capitale gestiti, compresi i valori patrimoniali acquisiti mediante strumenti finanziari con effetto leva, non superano complessivamente i 100 milioni di franchi, |
a2 | i valori patrimoniali degli investimenti collettivi di capitale gestiti non superano complessivamente i 500 milioni di franchi e non contengono strumenti finanziari con effetto leva; gli investimenti collettivi di capitale non prevedono un diritto di riscatto per i primi cinque anni a contare dall'investimento iniziale; |
b | i gestori di patrimoni collettivi secondo il capoverso 1 lettera b che gestiscono valori patrimoniali di istituti di previdenza che non superano complessivamente i 100 milioni di franchi e, nell'ambito della previdenza obbligatoria, il 20 per cento dei valori patrimoniali di un singolo istituto di previdenza. |
3 | Un gestore patrimoniale secondo il capoverso 2 può chiedere l'autorizzazione quale gestore di patrimoni collettivi se lo esige lo Stato in cui l'investimento collettivo di capitale è costituito od offerto o in cui l'istituto di previdenza è gestito. Il Consiglio federale disciplina i dettagli. |
SR 954.1 Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari LIsFi Art. 24 Definizione - 1 Per gestore di patrimoni collettivi s'intende chiunque gestisce a titolo professionale valori patrimoniali, a nome e per conto di: |
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1 | Per gestore di patrimoni collettivi s'intende chiunque gestisce a titolo professionale valori patrimoniali, a nome e per conto di: |
a | investimenti collettivi di capitale; |
b | istituti di previdenza. |
2 | Sono tuttavia considerati gestori patrimoniali ai sensi dell'articolo 17 capoverso 1: |
a | i gestori di patrimoni collettivi secondo il capoverso 1 lettera a i cui investitori sono qualificati ai sensi dell'articolo 10 capoverso 3 o 3ter della legge del 23 giugno 200616 sugli investimenti collettivi e che soddisfano una delle condizioni seguenti: |
a1 | i valori patrimoniali degli investimenti collettivi di capitale gestiti, compresi i valori patrimoniali acquisiti mediante strumenti finanziari con effetto leva, non superano complessivamente i 100 milioni di franchi, |
a2 | i valori patrimoniali degli investimenti collettivi di capitale gestiti non superano complessivamente i 500 milioni di franchi e non contengono strumenti finanziari con effetto leva; gli investimenti collettivi di capitale non prevedono un diritto di riscatto per i primi cinque anni a contare dall'investimento iniziale; |
b | i gestori di patrimoni collettivi secondo il capoverso 1 lettera b che gestiscono valori patrimoniali di istituti di previdenza che non superano complessivamente i 100 milioni di franchi e, nell'ambito della previdenza obbligatoria, il 20 per cento dei valori patrimoniali di un singolo istituto di previdenza. |
3 | Un gestore patrimoniale secondo il capoverso 2 può chiedere l'autorizzazione quale gestore di patrimoni collettivi se lo esige lo Stato in cui l'investimento collettivo di capitale è costituito od offerto o in cui l'istituto di previdenza è gestito. Il Consiglio federale disciplina i dettagli. |
SR 954.1 Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari LIsFi Art. 24 Definizione - 1 Per gestore di patrimoni collettivi s'intende chiunque gestisce a titolo professionale valori patrimoniali, a nome e per conto di: |
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1 | Per gestore di patrimoni collettivi s'intende chiunque gestisce a titolo professionale valori patrimoniali, a nome e per conto di: |
a | investimenti collettivi di capitale; |
b | istituti di previdenza. |
2 | Sono tuttavia considerati gestori patrimoniali ai sensi dell'articolo 17 capoverso 1: |
a | i gestori di patrimoni collettivi secondo il capoverso 1 lettera a i cui investitori sono qualificati ai sensi dell'articolo 10 capoverso 3 o 3ter della legge del 23 giugno 200616 sugli investimenti collettivi e che soddisfano una delle condizioni seguenti: |
a1 | i valori patrimoniali degli investimenti collettivi di capitale gestiti, compresi i valori patrimoniali acquisiti mediante strumenti finanziari con effetto leva, non superano complessivamente i 100 milioni di franchi, |
a2 | i valori patrimoniali degli investimenti collettivi di capitale gestiti non superano complessivamente i 500 milioni di franchi e non contengono strumenti finanziari con effetto leva; gli investimenti collettivi di capitale non prevedono un diritto di riscatto per i primi cinque anni a contare dall'investimento iniziale; |
b | i gestori di patrimoni collettivi secondo il capoverso 1 lettera b che gestiscono valori patrimoniali di istituti di previdenza che non superano complessivamente i 100 milioni di franchi e, nell'ambito della previdenza obbligatoria, il 20 per cento dei valori patrimoniali di un singolo istituto di previdenza. |
3 | Un gestore patrimoniale secondo il capoverso 2 può chiedere l'autorizzazione quale gestore di patrimoni collettivi se lo esige lo Stato in cui l'investimento collettivo di capitale è costituito od offerto o in cui l'istituto di previdenza è gestito. Il Consiglio federale disciplina i dettagli. |
SR 954.1 Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari LIsFi Art. 12 Offerta pubblica di valori mobiliari sul mercato primario - Chi opera prevalentemente nel settore finanziario può esercitare le seguenti attività soltanto se dispone di un'autorizzazione all'esercizio dell'attività di società di intermediazione mobiliare secondo la presente legge o un'autorizzazione di operare come banca secondo la LBCR11: |
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a | assumere a titolo professionale valori mobiliari emessi da terzi e offrirli pubblicamente sul mercato primario; |
b | creare a titolo professionale derivati sotto forma di valori mobiliari e offrirli pubblicamente sul mercato primario. |
SR 954.1 Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari LIsFi Art. 24 Definizione - 1 Per gestore di patrimoni collettivi s'intende chiunque gestisce a titolo professionale valori patrimoniali, a nome e per conto di: |
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1 | Per gestore di patrimoni collettivi s'intende chiunque gestisce a titolo professionale valori patrimoniali, a nome e per conto di: |
a | investimenti collettivi di capitale; |
b | istituti di previdenza. |
2 | Sono tuttavia considerati gestori patrimoniali ai sensi dell'articolo 17 capoverso 1: |
a | i gestori di patrimoni collettivi secondo il capoverso 1 lettera a i cui investitori sono qualificati ai sensi dell'articolo 10 capoverso 3 o 3ter della legge del 23 giugno 200616 sugli investimenti collettivi e che soddisfano una delle condizioni seguenti: |
a1 | i valori patrimoniali degli investimenti collettivi di capitale gestiti, compresi i valori patrimoniali acquisiti mediante strumenti finanziari con effetto leva, non superano complessivamente i 100 milioni di franchi, |
a2 | i valori patrimoniali degli investimenti collettivi di capitale gestiti non superano complessivamente i 500 milioni di franchi e non contengono strumenti finanziari con effetto leva; gli investimenti collettivi di capitale non prevedono un diritto di riscatto per i primi cinque anni a contare dall'investimento iniziale; |
b | i gestori di patrimoni collettivi secondo il capoverso 1 lettera b che gestiscono valori patrimoniali di istituti di previdenza che non superano complessivamente i 100 milioni di franchi e, nell'ambito della previdenza obbligatoria, il 20 per cento dei valori patrimoniali di un singolo istituto di previdenza. |
3 | Un gestore patrimoniale secondo il capoverso 2 può chiedere l'autorizzazione quale gestore di patrimoni collettivi se lo esige lo Stato in cui l'investimento collettivo di capitale è costituito od offerto o in cui l'istituto di previdenza è gestito. Il Consiglio federale disciplina i dettagli. |
SR 954.1 Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari LIsFi Art. 28 Capitale minimo e garanzie - 1 Il gestore di patrimoni collettivi deve disporre del capitale minimo richiesto. Quest'ultimo deve essere integralmente liberato. |
|
1 | Il gestore di patrimoni collettivi deve disporre del capitale minimo richiesto. Quest'ultimo deve essere integralmente liberato. |
2 | La FINMA può autorizzare i gestori di patrimoni collettivi che rivestono la forma di società di persone a fornire adeguate garanzie al posto del capitale minimo. |
3 | Il Consiglio federale stabilisce l'importo del capitale minimo e delle garanzie. Può inoltre subordinare il rilascio dell'autorizzazione alla conclusione di un'assicurazione di responsabilità civile professionale. |
SR 954.1 Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari LIsFi Art. 19 Compiti - 1 Il gestore patrimoniale gestisce portafogli individuali. |
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1 | Il gestore patrimoniale gestisce portafogli individuali. |
2 | Il trustee gestisce il patrimonio distinto, provvede a salvaguardarne il valore e lo utilizza conformemente alla sua destinazione. |
3 | I gestori patrimoniali e i trustee possono inoltre fornire in particolare i seguenti servizi: |
a | consulenza in investimenti; |
b | analisi di portafoglio; |
c | offerta di strumenti finanziari. |
SR 954.1 Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari LIsFi Art. 43 Società di intermediazione mobiliare sotto dominio straniero - Le disposizioni della LBCR24 relative alle banche sotto dominio straniero si applicano per analogia. |
SR 954.1 Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari LIsFi Art. 24 Definizione - 1 Per gestore di patrimoni collettivi s'intende chiunque gestisce a titolo professionale valori patrimoniali, a nome e per conto di: |
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1 | Per gestore di patrimoni collettivi s'intende chiunque gestisce a titolo professionale valori patrimoniali, a nome e per conto di: |
a | investimenti collettivi di capitale; |
b | istituti di previdenza. |
2 | Sono tuttavia considerati gestori patrimoniali ai sensi dell'articolo 17 capoverso 1: |
a | i gestori di patrimoni collettivi secondo il capoverso 1 lettera a i cui investitori sono qualificati ai sensi dell'articolo 10 capoverso 3 o 3ter della legge del 23 giugno 200616 sugli investimenti collettivi e che soddisfano una delle condizioni seguenti: |
a1 | i valori patrimoniali degli investimenti collettivi di capitale gestiti, compresi i valori patrimoniali acquisiti mediante strumenti finanziari con effetto leva, non superano complessivamente i 100 milioni di franchi, |
a2 | i valori patrimoniali degli investimenti collettivi di capitale gestiti non superano complessivamente i 500 milioni di franchi e non contengono strumenti finanziari con effetto leva; gli investimenti collettivi di capitale non prevedono un diritto di riscatto per i primi cinque anni a contare dall'investimento iniziale; |
b | i gestori di patrimoni collettivi secondo il capoverso 1 lettera b che gestiscono valori patrimoniali di istituti di previdenza che non superano complessivamente i 100 milioni di franchi e, nell'ambito della previdenza obbligatoria, il 20 per cento dei valori patrimoniali di un singolo istituto di previdenza. |
3 | Un gestore patrimoniale secondo il capoverso 2 può chiedere l'autorizzazione quale gestore di patrimoni collettivi se lo esige lo Stato in cui l'investimento collettivo di capitale è costituito od offerto o in cui l'istituto di previdenza è gestito. Il Consiglio federale disciplina i dettagli. |
SR 954.1 Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari LIsFi Art. 24 Definizione - 1 Per gestore di patrimoni collettivi s'intende chiunque gestisce a titolo professionale valori patrimoniali, a nome e per conto di: |
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1 | Per gestore di patrimoni collettivi s'intende chiunque gestisce a titolo professionale valori patrimoniali, a nome e per conto di: |
a | investimenti collettivi di capitale; |
b | istituti di previdenza. |
2 | Sono tuttavia considerati gestori patrimoniali ai sensi dell'articolo 17 capoverso 1: |
a | i gestori di patrimoni collettivi secondo il capoverso 1 lettera a i cui investitori sono qualificati ai sensi dell'articolo 10 capoverso 3 o 3ter della legge del 23 giugno 200616 sugli investimenti collettivi e che soddisfano una delle condizioni seguenti: |
a1 | i valori patrimoniali degli investimenti collettivi di capitale gestiti, compresi i valori patrimoniali acquisiti mediante strumenti finanziari con effetto leva, non superano complessivamente i 100 milioni di franchi, |
a2 | i valori patrimoniali degli investimenti collettivi di capitale gestiti non superano complessivamente i 500 milioni di franchi e non contengono strumenti finanziari con effetto leva; gli investimenti collettivi di capitale non prevedono un diritto di riscatto per i primi cinque anni a contare dall'investimento iniziale; |
b | i gestori di patrimoni collettivi secondo il capoverso 1 lettera b che gestiscono valori patrimoniali di istituti di previdenza che non superano complessivamente i 100 milioni di franchi e, nell'ambito della previdenza obbligatoria, il 20 per cento dei valori patrimoniali di un singolo istituto di previdenza. |
3 | Un gestore patrimoniale secondo il capoverso 2 può chiedere l'autorizzazione quale gestore di patrimoni collettivi se lo esige lo Stato in cui l'investimento collettivo di capitale è costituito od offerto o in cui l'istituto di previdenza è gestito. Il Consiglio federale disciplina i dettagli. |
SR 954.1 Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari LIsFi Art. 24 Definizione - 1 Per gestore di patrimoni collettivi s'intende chiunque gestisce a titolo professionale valori patrimoniali, a nome e per conto di: |
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1 | Per gestore di patrimoni collettivi s'intende chiunque gestisce a titolo professionale valori patrimoniali, a nome e per conto di: |
a | investimenti collettivi di capitale; |
b | istituti di previdenza. |
2 | Sono tuttavia considerati gestori patrimoniali ai sensi dell'articolo 17 capoverso 1: |
a | i gestori di patrimoni collettivi secondo il capoverso 1 lettera a i cui investitori sono qualificati ai sensi dell'articolo 10 capoverso 3 o 3ter della legge del 23 giugno 200616 sugli investimenti collettivi e che soddisfano una delle condizioni seguenti: |
a1 | i valori patrimoniali degli investimenti collettivi di capitale gestiti, compresi i valori patrimoniali acquisiti mediante strumenti finanziari con effetto leva, non superano complessivamente i 100 milioni di franchi, |
a2 | i valori patrimoniali degli investimenti collettivi di capitale gestiti non superano complessivamente i 500 milioni di franchi e non contengono strumenti finanziari con effetto leva; gli investimenti collettivi di capitale non prevedono un diritto di riscatto per i primi cinque anni a contare dall'investimento iniziale; |
b | i gestori di patrimoni collettivi secondo il capoverso 1 lettera b che gestiscono valori patrimoniali di istituti di previdenza che non superano complessivamente i 100 milioni di franchi e, nell'ambito della previdenza obbligatoria, il 20 per cento dei valori patrimoniali di un singolo istituto di previdenza. |
3 | Un gestore patrimoniale secondo il capoverso 2 può chiedere l'autorizzazione quale gestore di patrimoni collettivi se lo esige lo Stato in cui l'investimento collettivo di capitale è costituito od offerto o in cui l'istituto di previdenza è gestito. Il Consiglio federale disciplina i dettagli. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 52 - 1 L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente. |
|
1 | L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente. |
2 | Se il ricorso non soddisfa a questi requisiti o se le conclusioni o i motivi del ricorrente non sono sufficientemente chiari, e il ricorso non sembra manifestamente inammissibile, l'autorità di ricorso assegna al ricorrente un breve termine suppletorio per rimediarvi. |
3 | Essa gli assegna questo termine con la comminatoria che, decorrendo infruttuoso, deciderà secondo l'inserto o, qualora manchino le conclusioni, i motivi oppure la firma, non entrerà nel merito del ricorso. |
SR 954.1 Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari LIsFi Art. 24 Definizione - 1 Per gestore di patrimoni collettivi s'intende chiunque gestisce a titolo professionale valori patrimoniali, a nome e per conto di: |
|
1 | Per gestore di patrimoni collettivi s'intende chiunque gestisce a titolo professionale valori patrimoniali, a nome e per conto di: |
a | investimenti collettivi di capitale; |
b | istituti di previdenza. |
2 | Sono tuttavia considerati gestori patrimoniali ai sensi dell'articolo 17 capoverso 1: |
a | i gestori di patrimoni collettivi secondo il capoverso 1 lettera a i cui investitori sono qualificati ai sensi dell'articolo 10 capoverso 3 o 3ter della legge del 23 giugno 200616 sugli investimenti collettivi e che soddisfano una delle condizioni seguenti: |
a1 | i valori patrimoniali degli investimenti collettivi di capitale gestiti, compresi i valori patrimoniali acquisiti mediante strumenti finanziari con effetto leva, non superano complessivamente i 100 milioni di franchi, |
a2 | i valori patrimoniali degli investimenti collettivi di capitale gestiti non superano complessivamente i 500 milioni di franchi e non contengono strumenti finanziari con effetto leva; gli investimenti collettivi di capitale non prevedono un diritto di riscatto per i primi cinque anni a contare dall'investimento iniziale; |
b | i gestori di patrimoni collettivi secondo il capoverso 1 lettera b che gestiscono valori patrimoniali di istituti di previdenza che non superano complessivamente i 100 milioni di franchi e, nell'ambito della previdenza obbligatoria, il 20 per cento dei valori patrimoniali di un singolo istituto di previdenza. |
3 | Un gestore patrimoniale secondo il capoverso 2 può chiedere l'autorizzazione quale gestore di patrimoni collettivi se lo esige lo Stato in cui l'investimento collettivo di capitale è costituito od offerto o in cui l'istituto di previdenza è gestito. Il Consiglio federale disciplina i dettagli. |
SR 954.1 Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari LIsFi Art. 24 Definizione - 1 Per gestore di patrimoni collettivi s'intende chiunque gestisce a titolo professionale valori patrimoniali, a nome e per conto di: |
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1 | Per gestore di patrimoni collettivi s'intende chiunque gestisce a titolo professionale valori patrimoniali, a nome e per conto di: |
a | investimenti collettivi di capitale; |
b | istituti di previdenza. |
2 | Sono tuttavia considerati gestori patrimoniali ai sensi dell'articolo 17 capoverso 1: |
a | i gestori di patrimoni collettivi secondo il capoverso 1 lettera a i cui investitori sono qualificati ai sensi dell'articolo 10 capoverso 3 o 3ter della legge del 23 giugno 200616 sugli investimenti collettivi e che soddisfano una delle condizioni seguenti: |
a1 | i valori patrimoniali degli investimenti collettivi di capitale gestiti, compresi i valori patrimoniali acquisiti mediante strumenti finanziari con effetto leva, non superano complessivamente i 100 milioni di franchi, |
a2 | i valori patrimoniali degli investimenti collettivi di capitale gestiti non superano complessivamente i 500 milioni di franchi e non contengono strumenti finanziari con effetto leva; gli investimenti collettivi di capitale non prevedono un diritto di riscatto per i primi cinque anni a contare dall'investimento iniziale; |
b | i gestori di patrimoni collettivi secondo il capoverso 1 lettera b che gestiscono valori patrimoniali di istituti di previdenza che non superano complessivamente i 100 milioni di franchi e, nell'ambito della previdenza obbligatoria, il 20 per cento dei valori patrimoniali di un singolo istituto di previdenza. |
3 | Un gestore patrimoniale secondo il capoverso 2 può chiedere l'autorizzazione quale gestore di patrimoni collettivi se lo esige lo Stato in cui l'investimento collettivo di capitale è costituito od offerto o in cui l'istituto di previdenza è gestito. Il Consiglio federale disciplina i dettagli. |
SR 954.1 Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari LIsFi Art. 27 Delega di compiti - 1 Il gestore di patrimoni collettivi può delegare compiti a terzi sempre che tale delega sia nell'interesse di una gestione adeguata. |
|
1 | Il gestore di patrimoni collettivi può delegare compiti a terzi sempre che tale delega sia nell'interesse di una gestione adeguata. |
2 | Chi delega la gestione del patrimonio di un istituto di previdenza o di un investimento collettivo di capitale a un gestore di patrimoni collettivi rimane responsabile dell'osservanza delle relative prescrizioni di investimento applicabili. |
SR 954.1 Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari LIsFi Art. 28 Capitale minimo e garanzie - 1 Il gestore di patrimoni collettivi deve disporre del capitale minimo richiesto. Quest'ultimo deve essere integralmente liberato. |
|
1 | Il gestore di patrimoni collettivi deve disporre del capitale minimo richiesto. Quest'ultimo deve essere integralmente liberato. |
2 | La FINMA può autorizzare i gestori di patrimoni collettivi che rivestono la forma di società di persone a fornire adeguate garanzie al posto del capitale minimo. |
3 | Il Consiglio federale stabilisce l'importo del capitale minimo e delle garanzie. Può inoltre subordinare il rilascio dell'autorizzazione alla conclusione di un'assicurazione di responsabilità civile professionale. |
SR 954.1 Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari LIsFi Art. 28 Capitale minimo e garanzie - 1 Il gestore di patrimoni collettivi deve disporre del capitale minimo richiesto. Quest'ultimo deve essere integralmente liberato. |
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1 | Il gestore di patrimoni collettivi deve disporre del capitale minimo richiesto. Quest'ultimo deve essere integralmente liberato. |
2 | La FINMA può autorizzare i gestori di patrimoni collettivi che rivestono la forma di società di persone a fornire adeguate garanzie al posto del capitale minimo. |
3 | Il Consiglio federale stabilisce l'importo del capitale minimo e delle garanzie. Può inoltre subordinare il rilascio dell'autorizzazione alla conclusione di un'assicurazione di responsabilità civile professionale. |
SR 954.1 Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari LIsFi Art. 27 Delega di compiti - 1 Il gestore di patrimoni collettivi può delegare compiti a terzi sempre che tale delega sia nell'interesse di una gestione adeguata. |
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1 | Il gestore di patrimoni collettivi può delegare compiti a terzi sempre che tale delega sia nell'interesse di una gestione adeguata. |
2 | Chi delega la gestione del patrimonio di un istituto di previdenza o di un investimento collettivo di capitale a un gestore di patrimoni collettivi rimane responsabile dell'osservanza delle relative prescrizioni di investimento applicabili. |
SR 954.1 Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari LIsFi Art. 28 Capitale minimo e garanzie - 1 Il gestore di patrimoni collettivi deve disporre del capitale minimo richiesto. Quest'ultimo deve essere integralmente liberato. |
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1 | Il gestore di patrimoni collettivi deve disporre del capitale minimo richiesto. Quest'ultimo deve essere integralmente liberato. |
2 | La FINMA può autorizzare i gestori di patrimoni collettivi che rivestono la forma di società di persone a fornire adeguate garanzie al posto del capitale minimo. |
3 | Il Consiglio federale stabilisce l'importo del capitale minimo e delle garanzie. Può inoltre subordinare il rilascio dell'autorizzazione alla conclusione di un'assicurazione di responsabilità civile professionale. |
SR 954.1 Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari LIsFi Art. 28 Capitale minimo e garanzie - 1 Il gestore di patrimoni collettivi deve disporre del capitale minimo richiesto. Quest'ultimo deve essere integralmente liberato. |
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1 | Il gestore di patrimoni collettivi deve disporre del capitale minimo richiesto. Quest'ultimo deve essere integralmente liberato. |
2 | La FINMA può autorizzare i gestori di patrimoni collettivi che rivestono la forma di società di persone a fornire adeguate garanzie al posto del capitale minimo. |
3 | Il Consiglio federale stabilisce l'importo del capitale minimo e delle garanzie. Può inoltre subordinare il rilascio dell'autorizzazione alla conclusione di un'assicurazione di responsabilità civile professionale. |
SR 954.1 Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari LIsFi Art. 33 Forma giuridica e organizzazione - 1 La direzione del fondo è una società anonima con sede e amministrazione principale in Svizzera. |
|
1 | La direzione del fondo è una società anonima con sede e amministrazione principale in Svizzera. |
2 | Il capitale azionario è suddiviso in azioni nominative. |
3 | Le persone responsabili della direzione del fondo e della banca depositaria sono reciprocamente indipendenti. |
4 | Lo scopo principale della direzione del fondo è l'esercizio dell'attività del fondo di investimento; essa consiste nell'offerta di quote del fondo di investimento, nella sua direzione e nella sua amministrazione. |
SR 954.1 Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari LIsFi Art. 33 Forma giuridica e organizzazione - 1 La direzione del fondo è una società anonima con sede e amministrazione principale in Svizzera. |
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1 | La direzione del fondo è una società anonima con sede e amministrazione principale in Svizzera. |
2 | Il capitale azionario è suddiviso in azioni nominative. |
3 | Le persone responsabili della direzione del fondo e della banca depositaria sono reciprocamente indipendenti. |
4 | Lo scopo principale della direzione del fondo è l'esercizio dell'attività del fondo di investimento; essa consiste nell'offerta di quote del fondo di investimento, nella sua direzione e nella sua amministrazione. |
SR 954.1 Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari LIsFi Art. 31 Cambiamento del gestore di patrimoni collettivi - Il gestore di patrimoni collettivi comunica previamente l'assunzione dei suoi diritti e dei suoi obblighi da parte di un altro gestore di patrimoni collettivi all'autorità competente per la vigilanza dell'investimento collettivo di capitale o dell'istituto di previdenza. |
SR 954.1 Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari LIsFi Art. 31 Cambiamento del gestore di patrimoni collettivi - Il gestore di patrimoni collettivi comunica previamente l'assunzione dei suoi diritti e dei suoi obblighi da parte di un altro gestore di patrimoni collettivi all'autorità competente per la vigilanza dell'investimento collettivo di capitale o dell'istituto di previdenza. |
SR 954.1 Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari LIsFi Art. 31 Cambiamento del gestore di patrimoni collettivi - Il gestore di patrimoni collettivi comunica previamente l'assunzione dei suoi diritti e dei suoi obblighi da parte di un altro gestore di patrimoni collettivi all'autorità competente per la vigilanza dell'investimento collettivo di capitale o dell'istituto di previdenza. |
SR 954.1 Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari LIsFi Art. 31 Cambiamento del gestore di patrimoni collettivi - Il gestore di patrimoni collettivi comunica previamente l'assunzione dei suoi diritti e dei suoi obblighi da parte di un altro gestore di patrimoni collettivi all'autorità competente per la vigilanza dell'investimento collettivo di capitale o dell'istituto di previdenza. |
SR 954.1 Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari LIsFi Art. 22 Capitale minimo e garanzie - 1 Il capitale minimo dei gestori patrimoniali e dei trustee deve ammontare a 100 000 franchi ed essere versato in contanti. Va mantenuto durevolmente. |
|
1 | Il capitale minimo dei gestori patrimoniali e dei trustee deve ammontare a 100 000 franchi ed essere versato in contanti. Va mantenuto durevolmente. |
2 | I gestori patrimoniali e i trustee devono inoltre disporre di adeguate garanzie oppure concludere un'assicurazione di responsabilità civile professionale. |
3 | Il Consiglio federale stabilisce gli importi minimi delle garanzie e la somma assicurata dell'assicurazione di responsabilità civile professionale. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 63 - 1 L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali. |
|
1 | L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali. |
2 | Nessuna spesa processuale è messa a carico dell'autorità inferiore ne delle autorità federali, che promuovano il ricorso e soccombano; se l'autorità ricorrente, che soccombe, non è un'autorità federale, le spese processuali le sono addossate in quanto la causa concerna interessi pecuniari di enti o d'istituti autonomi. |
3 | Alla parte vincente possono essere addossate solo le spese processuali che abbia cagionato violando le regole di procedura. |
4 | L'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione esige dal ricorrente un anticipo equivalente alle presunte spese processuali. Stabilisce un congruo termine per il pagamento con la comminatoria che altrimenti non entrerà nel merito. Se sussistono motivi particolari, può rinunciare interamente o in parte a esigere l'anticipo.100 |
4bis | La tassa di decisione è stabilita in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Il suo importo oscilla: |
a | da 100 a 5000 franchi nelle controversie senza interesse pecuniario; |
b | da 100 a 50 000 franchi nelle altre controversie.101 |
5 | Il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi alla determinazione delle tasse.102 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005103 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010104 sull'organizzazione delle autorità penali.105 |
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF) TS-TAF Art. 5 Spese per le cause prive di oggetto - Se una causa diviene priva d'oggetto, di regola le spese processuali sono addossate alla parte il cui comportamento rende priva d'oggetto la causa. Se una causa diviene priva d'oggetto senza che ciò sia imputabile ad una parte, le spese sono fissate tenuto conto dello stato delle cose prima del verificarsi del motivo che termina la lite. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente una indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. |
|
1 | L'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente una indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. |
2 | Il dispositivo indica l'ammontare dell'indennità e l'addossa all'ente o all'istituto autonomo, nel cui nome l'autorità inferiore ha deciso, in quanto non possa essere messa a carico di una controparte soccombente. |
3 | Se una controparte soccombente ha presentato conclusioni indipendenti, l'indennità può essere messa a suo carico, secondo la propria solvenza. |
4 | L'ente o l'istituto autonomo, nel cui nome l'autorità inferiore ha deciso, risponde dell'indennità addossata a una controparte soccombente, in quanto non possa essere riscossa. |
5 | Il Consiglio federale disciplina la determinazione delle spese ripetibili.106 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005107 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010108 sull'organizzazione delle autorità penali.109 |
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF) TS-TAF Art. 5 Spese per le cause prive di oggetto - Se una causa diviene priva d'oggetto, di regola le spese processuali sono addossate alla parte il cui comportamento rende priva d'oggetto la causa. Se una causa diviene priva d'oggetto senza che ciò sia imputabile ad una parte, le spese sono fissate tenuto conto dello stato delle cose prima del verificarsi del motivo che termina la lite. |
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF) TS-TAF Art. 15 Spese ripetibili nelle cause prive di oggetto - Se una causa diviene priva d'oggetto, il Tribunale esamina se devono essere accordate alla parte delle spese ripetibili. L'articolo 5 si applica per analogia alla fissazione delle ripetibili. |
SR 954.1 Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari LIsFi Art. 22 Capitale minimo e garanzie - 1 Il capitale minimo dei gestori patrimoniali e dei trustee deve ammontare a 100 000 franchi ed essere versato in contanti. Va mantenuto durevolmente. |
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1 | Il capitale minimo dei gestori patrimoniali e dei trustee deve ammontare a 100 000 franchi ed essere versato in contanti. Va mantenuto durevolmente. |
2 | I gestori patrimoniali e i trustee devono inoltre disporre di adeguate garanzie oppure concludere un'assicurazione di responsabilità civile professionale. |
3 | Il Consiglio federale stabilisce gli importi minimi delle garanzie e la somma assicurata dell'assicurazione di responsabilità civile professionale. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 83 Eccezioni - Il ricorso è inammissibile contro: |
|
a | le decisioni in materia di sicurezza interna o esterna del Paese, neutralità, protezione diplomatica e altri affari esteri, in quanto il diritto internazionale non conferisca un diritto al giudizio da parte di un tribunale; |
b | le decisioni in materia di naturalizzazione ordinaria; |
c | le decisioni in materia di diritto degli stranieri concernenti: |
c1 | l'entrata in Svizzera, |
c2 | i permessi o autorizzazioni al cui ottenimento né il diritto federale né il diritto internazionale conferiscono un diritto, |
c3 | l'ammissione provvisoria, |
c4 | l'espulsione fondata sull'articolo 121 capoverso 2 della Costituzione federale e l'allontanamento, |
c5 | le deroghe alle condizioni d'ammissione, |
c6 | la proroga del permesso per frontalieri, il cambiamento di Cantone, il cambiamento d'impiego del titolare di un permesso per frontalieri, nonché il rilascio di documenti di viaggio a stranieri privi di documenti; |
d | le decisioni in materia d'asilo pronunciate: |
d1 | dal Tribunale amministrativo federale, salvo quelle che concernono persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, |
d2 | da un'autorità cantonale inferiore e concernenti un permesso o un'autorizzazione al cui ottenimento né il diritto federale né il diritto internazionale conferiscono un diritto; |
e | le decisioni concernenti il rifiuto dell'autorizzazione a procedere penalmente contro membri di autorità o contro agenti della Confederazione; |
f | le decisioni in materia di appalti pubblici se: |
fbis | le decisioni del Tribunale amministrativo federale concernenti decisioni secondo l'articolo 32i della legge del 20 marzo 200963 sul trasporto di viaggiatori; |
f1 | non si pone alcuna questione di diritto d'importanza fondamentale; sono fatti salvi i ricorsi contro gli appalti del Tribunale amministrativo federale, del Tribunale penale federale, del Tribunale federale dei brevetti, del Ministero pubblico della Confederazione e delle autorità giudiziarie cantonali superiori, o |
f2 | il valore stimato della commessa non raggiunge il valore soglia determinante secondo l'articolo 52 capoverso 1 in combinato disposto con l'allegato 4 numero 2 della legge federale del 21 giugno 201961 sugli appalti pubblici; |
g | le decisioni in materia di rapporti di lavoro di diritto pubblico, in quanto concernano una controversia non patrimoniale, ma non la parità dei sessi; |
h | le decisioni concernenti l'assistenza amministrativa internazionale, eccettuata l'assistenza amministrativa in materia fiscale; |
i | le decisioni in materia di servizio militare, civile o di protezione civile; |
j | le decisioni in materia di approvvigionamento economico del Paese adottate in situazioni di grave penuria; |
k | le decisioni concernenti i sussidi al cui ottenimento la legislazione non conferisce un diritto; |
l | le decisioni concernenti l'imposizione di dazi operata in base alla classificazione tariffaria o al peso delle merci; |
m | le decisioni concernenti il condono o la dilazione del pagamento di tributi; in deroga alla presente disposizione, il ricorso è ammissibile contro le decisioni concernenti il condono dell'imposta federale diretta o dell'imposta cantonale o comunale sul reddito e sull'utile se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se si tratta per altri motivi di un caso particolarmente importante; |
n | le decisioni in materia di energia nucleare concernenti: |
n1 | l'esigenza di un nulla osta o la modifica di un'autorizzazione o di una decisione, |
n2 | l'approvazione di un piano d'accantonamenti per le spese di smaltimento antecedenti lo spegnimento di un impianto nucleare, |
n3 | i nulla osta; |
o | le decisioni in materia di circolazione stradale concernenti l'omologazione del tipo di veicoli; |
p | le decisioni del Tribunale amministrativo federale in materia di traffico delle telecomunicazioni, radiotelevisione e poste concernenti:68 |
p1 | concessioni oggetto di una pubblica gara, |
p2 | controversie secondo l'articolo 11a della legge del 30 aprile 199769 sulle telecomunicazioni; |
p3 | controversie secondo l'articolo 8 della legge del 17 dicembre 201071 sulle poste; |
q | le decisioni in materia di medicina dei trapianti concernenti: |
q1 | l'iscrizione nella lista d'attesa, |
q2 | l'attribuzione di organi; |
r | le decisioni in materia di assicurazione malattie pronunciate dal Tribunale amministrativo federale in virtù dell'articolo 3472 della legge del 17 giugno 200573 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF); |
s | le decisioni in materia di agricoltura concernenti: |
s1 | ... |
s2 | la delimitazione delle zone nell'ambito del catasto della produzione; |
t | le decisioni concernenti l'esito di esami e di altre valutazioni della capacità, segnatamente nei settori della scuola, della formazione continua e dell'esercizio della professione; |
u | le decisioni in materia di offerte pubbliche di acquisto (art. 125-141 della L del 19 giu. 201577 sull'infrastruttura finanziaria); |
v | le decisioni del Tribunale amministrativo federale concernenti divergenze d'opinione tra autorità in materia di assistenza amministrativa o giudiziaria a livello nazionale; |
w | le decisioni in materia di diritto dell'elettricità concernenti l'approvazione dei piani di impianti elettrici a corrente forte e di impianti elettrici a corrente debole e l'espropriazione dei diritti necessari per la costruzione o l'esercizio di siffatti impianti, se non si pone alcuna questione di diritto d'importanza fondamentale; |
x | le decisioni concernenti la concessione di contributi di solidarietà ai sensi della legge federale del 30 settembre 201681 sulle misure coercitive a scopo assistenziale e i collocamenti extrafamiliari prima del 1981, tranne se si pone una questione di diritto di importanza fondamentale o si tratta di un caso particolarmente importante per altri motivi; |
y | le decisioni pronunciate dal Tribunale amministrativo federale nelle procedure amichevoli per evitare un'imposizione non conforme alla convenzione internazionale applicabile in ambito fiscale; |
z | le decisioni concernenti le autorizzazioni edilizie di impianti eolici d'interesse nazionale secondo l'articolo 71c capoverso 1 lettera b della legge federale del 30 settembre 201684 sull'energia e le autorizzazioni di competenza cantonale a esse necessariamente connesse, se non si pone alcuna questione di diritto d'importanza fondamentale. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 82 Principio - Il Tribunale federale giudica i ricorsi: |
|
a | contro le decisioni pronunciate in cause di diritto pubblico; |
b | contro gli atti normativi cantonali; |
c | concernenti il diritto di voto dei cittadini nonché le elezioni e votazioni popolari. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 42 Atti scritti - 1 Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. |
|
1 | Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. |
2 | Nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. Qualora il ricorso sia ammissibile soltanto se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o un caso particolarmente importante per altri motivi, occorre spiegare perché la causa adempie siffatta condizione.14 15 |
3 | Se sono in possesso della parte, i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati; se l'atto scritto è diretto contro una decisione, anche questa deve essere allegata. |
4 | In caso di trasmissione per via elettronica, la parte o il suo patrocinatore deve munire l'atto scritto di una firma elettronica qualificata secondo la legge del 18 marzo 201616 sulla firma elettronica. Il Tribunale federale determina mediante regolamento: |
a | il formato dell'atto scritto e dei relativi allegati; |
b | le modalità di trasmissione; |
c | le condizioni alle quali può essere richiesta la trasmissione successiva di documenti cartacei in caso di problemi tecnici.17 |
5 | Se mancano la firma della parte o del suo patrocinatore, la procura dello stesso o gli allegati prescritti, o se il patrocinatore non è autorizzato in quanto tale, è fissato un congruo termine per sanare il vizio, con la comminatoria che altrimenti l'atto scritto non sarà preso in considerazione. |
6 | Gli atti illeggibili, sconvenienti, incomprensibili, prolissi o non redatti in una lingua ufficiale possono essere del pari rinviati al loro autore affinché li modifichi. |
7 | Gli atti scritti dovuti a condotta processuale da querulomane o altrimenti abusiva sono inammissibili. |