IR 0.672.936.712 Convenzione dell'8 dicembre 1977 tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito (con Prot. add. e scambio di lettere) RS-0.672.936.712 Art. 1 Persone - La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti. |
IR 0.672.936.712 Convenzione dell'8 dicembre 1977 tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito (con Prot. add. e scambio di lettere) RS-0.672.936.712 Art. 4 Residenza - 1. Ai fini della Convenzione, l'espressione «residente di uno Stato contraente» designa ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, è assoggettata ad imposta nello stesso Stato, a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga. Tuttavia, questa espressione non comprende le persone che sono imponibili in questo Stato soltanto per il reddito che esse ricavano da fonti situate in detto Stato. Per quanto riguarda la Svizzera, essa comprende una società di persone costituita o organizzata secondo il diritto svizzero. |
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1 | Ai fini della Convenzione, l'espressione «residente di uno Stato contraente» designa ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, è assoggettata ad imposta nello stesso Stato, a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga. Tuttavia, questa espressione non comprende le persone che sono imponibili in questo Stato soltanto per il reddito che esse ricavano da fonti situate in detto Stato. Per quanto riguarda la Svizzera, essa comprende una società di persone costituita o organizzata secondo il diritto svizzero. |
2 | Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, la sua situazione è determinata nel modo seguente: |
a | detta persona è considerata residente dello Stato nel quale ha un'abitazione permanente; quand'essa dispone di un'abitazione permanente in ciascuno degli Stati, essa è considerata residente dello Stato nel quale le sue relazioni personali e economiche sono più strette (centro degli interessi vitali); |
b | se non si può determinare lo Stato nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima non ha un'abitazione permanente in alcuno degli Stati, essa è considerata residente dello Stato in cui soggiorna abitualmente; |
c | se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati oppure non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa è considerata residente dello Stato del quale ha la nazionalità; |
d | se detta persona ha la nazionalità di entrambi gli Stati o se non ha la nazionalità di alcuno di essi, le autorità competenti degli Stati contraenti risolvono la questione di comune accordo. |
3 | Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, si ritiene che essa sia residente dello Stato in cui si trova la sede della sua direzione effettiva. In caso di dubbio le autorità competenti di entrambi gli Stati contraenti si impegnano a definire, in via di amichevole composizione, il luogo in cui è esercitata la direzione effettiva tenendo conto di tutti gli aspetti rilevanti. Qualora non si giunga a un accordo, la persona non ha diritto a far valere vantaggi ai sensi della presente convenzione, ad eccezione dei vantaggi di cui all'articolo 22 paragrafo 1 (Eliminazione della doppia imposizione), all'articolo 23 (Parità di trattamento) e all'articolo 24 (Procedura amichevole).5 |
IR 0.672.936.712 Convenzione dell'8 dicembre 1977 tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito (con Prot. add. e scambio di lettere) RS-0.672.936.712 Art. 10 Dividendi - 1. I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente a un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.7 |
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1 | I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente a un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.7 |
2 | Questi dividendi |
a | sono esenti da imposta nello Stato contraente di cui è residente la società che paga i dividendi, a patto che il beneficiario effettivo dei dividendi: |
ai | sia una società residente dell'altro Stato contraente che controlla direttamente o indirettamente almeno il 10 per cento del capitale sociale della società che paga i dividendi, oppure |
aii | sia un istituto di previdenza; |
b | ad eccezione dei casi di cui alla lettera a, possono essere tassati anche nello Stato contraente di cui è residente la società che paga i dividendi in base al diritto di detto Stato contraente; l'imposta non può tuttavia eccedere il 15 per cento dell'importo lordo dei dividendi, se il beneficiario effettivo dei dividendi è residente dell'altro Stato contraente. |
3 | Il termine «dividendi» di cui al presente articolo designa i redditi provenienti da azioni o buoni di godimento, quote di fondatore o altre quote di partecipazione agli utili ad eccezione dei crediti, come anche i redditi di altre quote sociali assimilati ai redditi di azioni dalla legislazione fiscale dello Stato di residenza della società distributrice, e comprende, per quanto riguarda il Regno Unito, ogni reddito che secondo la legislazione del Regno Unito, è considerato distribuzione di una società.9 |
4 | Le disposizioni dei paragrafi 1, 2 ...10 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei dividendi, residente in uno Stato contraente, svolge nell'altro Stato contraente di cui è residente la società che paga i dividendi sia un'attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una libera professione mediante una base fissa ivi situata, e che la partecipazione generatrice dei dividendi vi sia effettivamente connessa. In tal caso, sono applicabili a seconda dei casi le disposizioni dell'articolo 7 o dell'articolo 14.11 |
5 | Qualora una società residente di uno Stato contraente ricava utili o redditi dall'altro Stato contraente, detto altro Stato non può applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società, salvo nella misura in cui questi dividendi sono pagati a un residente di questo altro Stato o nella misura in cui la partecipazione generatrice dei dividendi è effettivamente connessa ad una stabile organizzazione o ad una base fissa situate in questo altro Stato, né prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti della società, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscono in tutto o in parte utili o redditi realizzati in detto altro Stato.12 |
6 | ...13 |
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1 | Qualora, in virtù delle disposizioni della presente Convenzione, uno sgravio dell'imposta svizzera è consentito su di un reddito proveniente dalla Svizzera, e che, secondo la legislazione in vigore nel Regno Unito, una persona fisica è assoggettata all'imposta su detto reddito solo per la parte trasferita o riscossa nel Regno Unito e non per l'ammontare complessivo, lo sgravio da concedersi in Svizzera giusta la Convenzione si applica soltanto alla parte di detto reddito trasferita o riscossa nel Regno Unito. |
2 | Qualora una disposizione della Convenzione prevede che una società di persone, in quanto residente della Svizzera, è esentata dall'imposta dei Regno Unito per un reddito qualsiasi, detta disposizione non limita il diritto dei Regno Unito di tassare sulla sua quota al reddito della società ogni membro della società di persone che è residente del Regno Unito; tuttavia, ai fini dell'applicazione dell'articolo 22, detto reddito è considerato reddito proveniente da fonte svizzera. |
3 | Qualora una disposizione della Convenzione prevede che la successione di un defunto è esentata dall'imposta del Regno Unito per un reddito qualsiasi, in quanto residente della Svizzera, detta disposizione non obbliga il Regno Unito ad esentare dall'imposta del Regno Unito un erede della successione che non è residente della Svizzera per la quota di reddito che gli è attribuita, se la quota di questo erede non è soggetta all'imposta svizzera né a titolo personale, né a quello della successione. |
4 | Salvo le disposizioni dei paragrafo 6, le persone fisiche che sono residenti della Svizzera hanno diritto, per quanto riguarda l'applicazione dell'imposta del Regno Unito, ai medesimi alleviamenti personali, agli sgravi ed alle riduzioni di cui godono i soggetti britannici che non risiedono nel Regno Unito. |
5 | Salvo le disposizioni del paragrafo 6, le persone fisiche, che sono residenti dei Regno Unito hanno diritto, per quanto riguarda l'applicazione dell'imposta svizzera, ai medesimi alleviamenti personali, agli sgravi e alle riduzioni di cui godono i cittadini svizzeri che risiedono nel Regno Unito. |
6 | Nessuna disposizione della Convenzione conferisce ad una persona fisica che è residente dì uno Stato contraente e i cui redditi provenienti dall'altro Stato contraente sono costituiti unicamente da dividendi, interessi o canoni (o da più di detti diritti), il diritto di pretendere gli alleviamenti personali, gli sgravi e le riduzioni menzionati ai paragrafi 4 e 5 ai fini dell'applicazione delle imposte in detto altro Stato. |
7 | Qualora la Convenzione preveda la concessione di alleviamenti fiscali per un reddito qualunque nello Stato contraente dal quale proviene, una disposizione di questo genere non significa che la deduzione dell'imposta alla fonte possa essere fatta all'aliquota intera. Qualora l'imposta alla fonte sia stata dedotta da detto reddito, le autorità fiscali dello Stato nel quale gli sgravi devono essere concessi prendono i provvedimenti necessari ai fini di un rimborso adeguato, se il beneficiario del reddito prova in modo soddisfacente, entro i termini stabiliti in detto Stato, di avere diritto a detti sgravi. |
8 | Nello stabilire quali sgravi ...34 possono essere concessi in virtù dell'articolo 10 e dei paragrafi 4 e 5 del presente articolo, i redditi di una società di persone sono considerati redditi dei suoi diversi membri. |
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1 | Qualora, in virtù delle disposizioni della presente Convenzione, uno sgravio dell'imposta svizzera è consentito su di un reddito proveniente dalla Svizzera, e che, secondo la legislazione in vigore nel Regno Unito, una persona fisica è assoggettata all'imposta su detto reddito solo per la parte trasferita o riscossa nel Regno Unito e non per l'ammontare complessivo, lo sgravio da concedersi in Svizzera giusta la Convenzione si applica soltanto alla parte di detto reddito trasferita o riscossa nel Regno Unito. |
2 | Qualora una disposizione della Convenzione prevede che una società di persone, in quanto residente della Svizzera, è esentata dall'imposta dei Regno Unito per un reddito qualsiasi, detta disposizione non limita il diritto dei Regno Unito di tassare sulla sua quota al reddito della società ogni membro della società di persone che è residente del Regno Unito; tuttavia, ai fini dell'applicazione dell'articolo 22, detto reddito è considerato reddito proveniente da fonte svizzera. |
3 | Qualora una disposizione della Convenzione prevede che la successione di un defunto è esentata dall'imposta del Regno Unito per un reddito qualsiasi, in quanto residente della Svizzera, detta disposizione non obbliga il Regno Unito ad esentare dall'imposta del Regno Unito un erede della successione che non è residente della Svizzera per la quota di reddito che gli è attribuita, se la quota di questo erede non è soggetta all'imposta svizzera né a titolo personale, né a quello della successione. |
4 | Salvo le disposizioni dei paragrafo 6, le persone fisiche che sono residenti della Svizzera hanno diritto, per quanto riguarda l'applicazione dell'imposta del Regno Unito, ai medesimi alleviamenti personali, agli sgravi ed alle riduzioni di cui godono i soggetti britannici che non risiedono nel Regno Unito. |
5 | Salvo le disposizioni del paragrafo 6, le persone fisiche, che sono residenti dei Regno Unito hanno diritto, per quanto riguarda l'applicazione dell'imposta svizzera, ai medesimi alleviamenti personali, agli sgravi e alle riduzioni di cui godono i cittadini svizzeri che risiedono nel Regno Unito. |
6 | Nessuna disposizione della Convenzione conferisce ad una persona fisica che è residente dì uno Stato contraente e i cui redditi provenienti dall'altro Stato contraente sono costituiti unicamente da dividendi, interessi o canoni (o da più di detti diritti), il diritto di pretendere gli alleviamenti personali, gli sgravi e le riduzioni menzionati ai paragrafi 4 e 5 ai fini dell'applicazione delle imposte in detto altro Stato. |
7 | Qualora la Convenzione preveda la concessione di alleviamenti fiscali per un reddito qualunque nello Stato contraente dal quale proviene, una disposizione di questo genere non significa che la deduzione dell'imposta alla fonte possa essere fatta all'aliquota intera. Qualora l'imposta alla fonte sia stata dedotta da detto reddito, le autorità fiscali dello Stato nel quale gli sgravi devono essere concessi prendono i provvedimenti necessari ai fini di un rimborso adeguato, se il beneficiario del reddito prova in modo soddisfacente, entro i termini stabiliti in detto Stato, di avere diritto a detti sgravi. |
8 | Nello stabilire quali sgravi ...34 possono essere concessi in virtù dell'articolo 10 e dei paragrafi 4 e 5 del presente articolo, i redditi di una società di persone sono considerati redditi dei suoi diversi membri. |
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1 | Qualora, in virtù delle disposizioni della presente Convenzione, uno sgravio dell'imposta svizzera è consentito su di un reddito proveniente dalla Svizzera, e che, secondo la legislazione in vigore nel Regno Unito, una persona fisica è assoggettata all'imposta su detto reddito solo per la parte trasferita o riscossa nel Regno Unito e non per l'ammontare complessivo, lo sgravio da concedersi in Svizzera giusta la Convenzione si applica soltanto alla parte di detto reddito trasferita o riscossa nel Regno Unito. |
2 | Qualora una disposizione della Convenzione prevede che una società di persone, in quanto residente della Svizzera, è esentata dall'imposta dei Regno Unito per un reddito qualsiasi, detta disposizione non limita il diritto dei Regno Unito di tassare sulla sua quota al reddito della società ogni membro della società di persone che è residente del Regno Unito; tuttavia, ai fini dell'applicazione dell'articolo 22, detto reddito è considerato reddito proveniente da fonte svizzera. |
3 | Qualora una disposizione della Convenzione prevede che la successione di un defunto è esentata dall'imposta del Regno Unito per un reddito qualsiasi, in quanto residente della Svizzera, detta disposizione non obbliga il Regno Unito ad esentare dall'imposta del Regno Unito un erede della successione che non è residente della Svizzera per la quota di reddito che gli è attribuita, se la quota di questo erede non è soggetta all'imposta svizzera né a titolo personale, né a quello della successione. |
4 | Salvo le disposizioni dei paragrafo 6, le persone fisiche che sono residenti della Svizzera hanno diritto, per quanto riguarda l'applicazione dell'imposta del Regno Unito, ai medesimi alleviamenti personali, agli sgravi ed alle riduzioni di cui godono i soggetti britannici che non risiedono nel Regno Unito. |
5 | Salvo le disposizioni del paragrafo 6, le persone fisiche, che sono residenti dei Regno Unito hanno diritto, per quanto riguarda l'applicazione dell'imposta svizzera, ai medesimi alleviamenti personali, agli sgravi e alle riduzioni di cui godono i cittadini svizzeri che risiedono nel Regno Unito. |
6 | Nessuna disposizione della Convenzione conferisce ad una persona fisica che è residente dì uno Stato contraente e i cui redditi provenienti dall'altro Stato contraente sono costituiti unicamente da dividendi, interessi o canoni (o da più di detti diritti), il diritto di pretendere gli alleviamenti personali, gli sgravi e le riduzioni menzionati ai paragrafi 4 e 5 ai fini dell'applicazione delle imposte in detto altro Stato. |
7 | Qualora la Convenzione preveda la concessione di alleviamenti fiscali per un reddito qualunque nello Stato contraente dal quale proviene, una disposizione di questo genere non significa che la deduzione dell'imposta alla fonte possa essere fatta all'aliquota intera. Qualora l'imposta alla fonte sia stata dedotta da detto reddito, le autorità fiscali dello Stato nel quale gli sgravi devono essere concessi prendono i provvedimenti necessari ai fini di un rimborso adeguato, se il beneficiario del reddito prova in modo soddisfacente, entro i termini stabiliti in detto Stato, di avere diritto a detti sgravi. |
8 | Nello stabilire quali sgravi ...34 possono essere concessi in virtù dell'articolo 10 e dei paragrafi 4 e 5 del presente articolo, i redditi di una società di persone sono considerati redditi dei suoi diversi membri. |
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1 | Qualora, in virtù delle disposizioni della presente Convenzione, uno sgravio dell'imposta svizzera è consentito su di un reddito proveniente dalla Svizzera, e che, secondo la legislazione in vigore nel Regno Unito, una persona fisica è assoggettata all'imposta su detto reddito solo per la parte trasferita o riscossa nel Regno Unito e non per l'ammontare complessivo, lo sgravio da concedersi in Svizzera giusta la Convenzione si applica soltanto alla parte di detto reddito trasferita o riscossa nel Regno Unito. |
2 | Qualora una disposizione della Convenzione prevede che una società di persone, in quanto residente della Svizzera, è esentata dall'imposta dei Regno Unito per un reddito qualsiasi, detta disposizione non limita il diritto dei Regno Unito di tassare sulla sua quota al reddito della società ogni membro della società di persone che è residente del Regno Unito; tuttavia, ai fini dell'applicazione dell'articolo 22, detto reddito è considerato reddito proveniente da fonte svizzera. |
3 | Qualora una disposizione della Convenzione prevede che la successione di un defunto è esentata dall'imposta del Regno Unito per un reddito qualsiasi, in quanto residente della Svizzera, detta disposizione non obbliga il Regno Unito ad esentare dall'imposta del Regno Unito un erede della successione che non è residente della Svizzera per la quota di reddito che gli è attribuita, se la quota di questo erede non è soggetta all'imposta svizzera né a titolo personale, né a quello della successione. |
4 | Salvo le disposizioni dei paragrafo 6, le persone fisiche che sono residenti della Svizzera hanno diritto, per quanto riguarda l'applicazione dell'imposta del Regno Unito, ai medesimi alleviamenti personali, agli sgravi ed alle riduzioni di cui godono i soggetti britannici che non risiedono nel Regno Unito. |
5 | Salvo le disposizioni del paragrafo 6, le persone fisiche, che sono residenti dei Regno Unito hanno diritto, per quanto riguarda l'applicazione dell'imposta svizzera, ai medesimi alleviamenti personali, agli sgravi e alle riduzioni di cui godono i cittadini svizzeri che risiedono nel Regno Unito. |
6 | Nessuna disposizione della Convenzione conferisce ad una persona fisica che è residente dì uno Stato contraente e i cui redditi provenienti dall'altro Stato contraente sono costituiti unicamente da dividendi, interessi o canoni (o da più di detti diritti), il diritto di pretendere gli alleviamenti personali, gli sgravi e le riduzioni menzionati ai paragrafi 4 e 5 ai fini dell'applicazione delle imposte in detto altro Stato. |
7 | Qualora la Convenzione preveda la concessione di alleviamenti fiscali per un reddito qualunque nello Stato contraente dal quale proviene, una disposizione di questo genere non significa che la deduzione dell'imposta alla fonte possa essere fatta all'aliquota intera. Qualora l'imposta alla fonte sia stata dedotta da detto reddito, le autorità fiscali dello Stato nel quale gli sgravi devono essere concessi prendono i provvedimenti necessari ai fini di un rimborso adeguato, se il beneficiario del reddito prova in modo soddisfacente, entro i termini stabiliti in detto Stato, di avere diritto a detti sgravi. |
8 | Nello stabilire quali sgravi ...34 possono essere concessi in virtù dell'articolo 10 e dei paragrafi 4 e 5 del presente articolo, i redditi di una società di persone sono considerati redditi dei suoi diversi membri. |
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1 | Qualora, in virtù delle disposizioni della presente Convenzione, uno sgravio dell'imposta svizzera è consentito su di un reddito proveniente dalla Svizzera, e che, secondo la legislazione in vigore nel Regno Unito, una persona fisica è assoggettata all'imposta su detto reddito solo per la parte trasferita o riscossa nel Regno Unito e non per l'ammontare complessivo, lo sgravio da concedersi in Svizzera giusta la Convenzione si applica soltanto alla parte di detto reddito trasferita o riscossa nel Regno Unito. |
2 | Qualora una disposizione della Convenzione prevede che una società di persone, in quanto residente della Svizzera, è esentata dall'imposta dei Regno Unito per un reddito qualsiasi, detta disposizione non limita il diritto dei Regno Unito di tassare sulla sua quota al reddito della società ogni membro della società di persone che è residente del Regno Unito; tuttavia, ai fini dell'applicazione dell'articolo 22, detto reddito è considerato reddito proveniente da fonte svizzera. |
3 | Qualora una disposizione della Convenzione prevede che la successione di un defunto è esentata dall'imposta del Regno Unito per un reddito qualsiasi, in quanto residente della Svizzera, detta disposizione non obbliga il Regno Unito ad esentare dall'imposta del Regno Unito un erede della successione che non è residente della Svizzera per la quota di reddito che gli è attribuita, se la quota di questo erede non è soggetta all'imposta svizzera né a titolo personale, né a quello della successione. |
4 | Salvo le disposizioni dei paragrafo 6, le persone fisiche che sono residenti della Svizzera hanno diritto, per quanto riguarda l'applicazione dell'imposta del Regno Unito, ai medesimi alleviamenti personali, agli sgravi ed alle riduzioni di cui godono i soggetti britannici che non risiedono nel Regno Unito. |
5 | Salvo le disposizioni del paragrafo 6, le persone fisiche, che sono residenti dei Regno Unito hanno diritto, per quanto riguarda l'applicazione dell'imposta svizzera, ai medesimi alleviamenti personali, agli sgravi e alle riduzioni di cui godono i cittadini svizzeri che risiedono nel Regno Unito. |
6 | Nessuna disposizione della Convenzione conferisce ad una persona fisica che è residente dì uno Stato contraente e i cui redditi provenienti dall'altro Stato contraente sono costituiti unicamente da dividendi, interessi o canoni (o da più di detti diritti), il diritto di pretendere gli alleviamenti personali, gli sgravi e le riduzioni menzionati ai paragrafi 4 e 5 ai fini dell'applicazione delle imposte in detto altro Stato. |
7 | Qualora la Convenzione preveda la concessione di alleviamenti fiscali per un reddito qualunque nello Stato contraente dal quale proviene, una disposizione di questo genere non significa che la deduzione dell'imposta alla fonte possa essere fatta all'aliquota intera. Qualora l'imposta alla fonte sia stata dedotta da detto reddito, le autorità fiscali dello Stato nel quale gli sgravi devono essere concessi prendono i provvedimenti necessari ai fini di un rimborso adeguato, se il beneficiario del reddito prova in modo soddisfacente, entro i termini stabiliti in detto Stato, di avere diritto a detti sgravi. |
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1 | Qualora, in virtù delle disposizioni della presente Convenzione, uno sgravio dell'imposta svizzera è consentito su di un reddito proveniente dalla Svizzera, e che, secondo la legislazione in vigore nel Regno Unito, una persona fisica è assoggettata all'imposta su detto reddito solo per la parte trasferita o riscossa nel Regno Unito e non per l'ammontare complessivo, lo sgravio da concedersi in Svizzera giusta la Convenzione si applica soltanto alla parte di detto reddito trasferita o riscossa nel Regno Unito. |
2 | Qualora una disposizione della Convenzione prevede che una società di persone, in quanto residente della Svizzera, è esentata dall'imposta dei Regno Unito per un reddito qualsiasi, detta disposizione non limita il diritto dei Regno Unito di tassare sulla sua quota al reddito della società ogni membro della società di persone che è residente del Regno Unito; tuttavia, ai fini dell'applicazione dell'articolo 22, detto reddito è considerato reddito proveniente da fonte svizzera. |
3 | Qualora una disposizione della Convenzione prevede che la successione di un defunto è esentata dall'imposta del Regno Unito per un reddito qualsiasi, in quanto residente della Svizzera, detta disposizione non obbliga il Regno Unito ad esentare dall'imposta del Regno Unito un erede della successione che non è residente della Svizzera per la quota di reddito che gli è attribuita, se la quota di questo erede non è soggetta all'imposta svizzera né a titolo personale, né a quello della successione. |
4 | Salvo le disposizioni dei paragrafo 6, le persone fisiche che sono residenti della Svizzera hanno diritto, per quanto riguarda l'applicazione dell'imposta del Regno Unito, ai medesimi alleviamenti personali, agli sgravi ed alle riduzioni di cui godono i soggetti britannici che non risiedono nel Regno Unito. |
5 | Salvo le disposizioni del paragrafo 6, le persone fisiche, che sono residenti dei Regno Unito hanno diritto, per quanto riguarda l'applicazione dell'imposta svizzera, ai medesimi alleviamenti personali, agli sgravi e alle riduzioni di cui godono i cittadini svizzeri che risiedono nel Regno Unito. |
6 | Nessuna disposizione della Convenzione conferisce ad una persona fisica che è residente dì uno Stato contraente e i cui redditi provenienti dall'altro Stato contraente sono costituiti unicamente da dividendi, interessi o canoni (o da più di detti diritti), il diritto di pretendere gli alleviamenti personali, gli sgravi e le riduzioni menzionati ai paragrafi 4 e 5 ai fini dell'applicazione delle imposte in detto altro Stato. |
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8 | Nello stabilire quali sgravi ...34 possono essere concessi in virtù dell'articolo 10 e dei paragrafi 4 e 5 del presente articolo, i redditi di una società di persone sono considerati redditi dei suoi diversi membri. |
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IR 0.672.936.712 Convenzione dell'8 dicembre 1977 tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito (con Prot. add. e scambio di lettere) RS-0.672.936.712 Art. 27 Disposizioni diverse - 1. Qualora, in virtù delle disposizioni della presente Convenzione, uno sgravio dell'imposta svizzera è consentito su di un reddito proveniente dalla Svizzera, e che, secondo la legislazione in vigore nel Regno Unito, una persona fisica è assoggettata all'imposta su detto reddito solo per la parte trasferita o riscossa nel Regno Unito e non per l'ammontare complessivo, lo sgravio da concedersi in Svizzera giusta la Convenzione si applica soltanto alla parte di detto reddito trasferita o riscossa nel Regno Unito. |
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1 | Qualora, in virtù delle disposizioni della presente Convenzione, uno sgravio dell'imposta svizzera è consentito su di un reddito proveniente dalla Svizzera, e che, secondo la legislazione in vigore nel Regno Unito, una persona fisica è assoggettata all'imposta su detto reddito solo per la parte trasferita o riscossa nel Regno Unito e non per l'ammontare complessivo, lo sgravio da concedersi in Svizzera giusta la Convenzione si applica soltanto alla parte di detto reddito trasferita o riscossa nel Regno Unito. |
2 | Qualora una disposizione della Convenzione prevede che una società di persone, in quanto residente della Svizzera, è esentata dall'imposta dei Regno Unito per un reddito qualsiasi, detta disposizione non limita il diritto dei Regno Unito di tassare sulla sua quota al reddito della società ogni membro della società di persone che è residente del Regno Unito; tuttavia, ai fini dell'applicazione dell'articolo 22, detto reddito è considerato reddito proveniente da fonte svizzera. |
3 | Qualora una disposizione della Convenzione prevede che la successione di un defunto è esentata dall'imposta del Regno Unito per un reddito qualsiasi, in quanto residente della Svizzera, detta disposizione non obbliga il Regno Unito ad esentare dall'imposta del Regno Unito un erede della successione che non è residente della Svizzera per la quota di reddito che gli è attribuita, se la quota di questo erede non è soggetta all'imposta svizzera né a titolo personale, né a quello della successione. |
4 | Salvo le disposizioni dei paragrafo 6, le persone fisiche che sono residenti della Svizzera hanno diritto, per quanto riguarda l'applicazione dell'imposta del Regno Unito, ai medesimi alleviamenti personali, agli sgravi ed alle riduzioni di cui godono i soggetti britannici che non risiedono nel Regno Unito. |
5 | Salvo le disposizioni del paragrafo 6, le persone fisiche, che sono residenti dei Regno Unito hanno diritto, per quanto riguarda l'applicazione dell'imposta svizzera, ai medesimi alleviamenti personali, agli sgravi e alle riduzioni di cui godono i cittadini svizzeri che risiedono nel Regno Unito. |
6 | Nessuna disposizione della Convenzione conferisce ad una persona fisica che è residente dì uno Stato contraente e i cui redditi provenienti dall'altro Stato contraente sono costituiti unicamente da dividendi, interessi o canoni (o da più di detti diritti), il diritto di pretendere gli alleviamenti personali, gli sgravi e le riduzioni menzionati ai paragrafi 4 e 5 ai fini dell'applicazione delle imposte in detto altro Stato. |
7 | Qualora la Convenzione preveda la concessione di alleviamenti fiscali per un reddito qualunque nello Stato contraente dal quale proviene, una disposizione di questo genere non significa che la deduzione dell'imposta alla fonte possa essere fatta all'aliquota intera. Qualora l'imposta alla fonte sia stata dedotta da detto reddito, le autorità fiscali dello Stato nel quale gli sgravi devono essere concessi prendono i provvedimenti necessari ai fini di un rimborso adeguato, se il beneficiario del reddito prova in modo soddisfacente, entro i termini stabiliti in detto Stato, di avere diritto a detti sgravi. |
8 | Nello stabilire quali sgravi ...34 possono essere concessi in virtù dell'articolo 10 e dei paragrafi 4 e 5 del presente articolo, i redditi di una società di persone sono considerati redditi dei suoi diversi membri. |
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IR 0.672.936.712 Convenzione dell'8 dicembre 1977 tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito (con Prot. add. e scambio di lettere) RS-0.672.936.712 Art. 27 Disposizioni diverse - 1. Qualora, in virtù delle disposizioni della presente Convenzione, uno sgravio dell'imposta svizzera è consentito su di un reddito proveniente dalla Svizzera, e che, secondo la legislazione in vigore nel Regno Unito, una persona fisica è assoggettata all'imposta su detto reddito solo per la parte trasferita o riscossa nel Regno Unito e non per l'ammontare complessivo, lo sgravio da concedersi in Svizzera giusta la Convenzione si applica soltanto alla parte di detto reddito trasferita o riscossa nel Regno Unito. |
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1 | Qualora, in virtù delle disposizioni della presente Convenzione, uno sgravio dell'imposta svizzera è consentito su di un reddito proveniente dalla Svizzera, e che, secondo la legislazione in vigore nel Regno Unito, una persona fisica è assoggettata all'imposta su detto reddito solo per la parte trasferita o riscossa nel Regno Unito e non per l'ammontare complessivo, lo sgravio da concedersi in Svizzera giusta la Convenzione si applica soltanto alla parte di detto reddito trasferita o riscossa nel Regno Unito. |
2 | Qualora una disposizione della Convenzione prevede che una società di persone, in quanto residente della Svizzera, è esentata dall'imposta dei Regno Unito per un reddito qualsiasi, detta disposizione non limita il diritto dei Regno Unito di tassare sulla sua quota al reddito della società ogni membro della società di persone che è residente del Regno Unito; tuttavia, ai fini dell'applicazione dell'articolo 22, detto reddito è considerato reddito proveniente da fonte svizzera. |
3 | Qualora una disposizione della Convenzione prevede che la successione di un defunto è esentata dall'imposta del Regno Unito per un reddito qualsiasi, in quanto residente della Svizzera, detta disposizione non obbliga il Regno Unito ad esentare dall'imposta del Regno Unito un erede della successione che non è residente della Svizzera per la quota di reddito che gli è attribuita, se la quota di questo erede non è soggetta all'imposta svizzera né a titolo personale, né a quello della successione. |
4 | Salvo le disposizioni dei paragrafo 6, le persone fisiche che sono residenti della Svizzera hanno diritto, per quanto riguarda l'applicazione dell'imposta del Regno Unito, ai medesimi alleviamenti personali, agli sgravi ed alle riduzioni di cui godono i soggetti britannici che non risiedono nel Regno Unito. |
5 | Salvo le disposizioni del paragrafo 6, le persone fisiche, che sono residenti dei Regno Unito hanno diritto, per quanto riguarda l'applicazione dell'imposta svizzera, ai medesimi alleviamenti personali, agli sgravi e alle riduzioni di cui godono i cittadini svizzeri che risiedono nel Regno Unito. |
6 | Nessuna disposizione della Convenzione conferisce ad una persona fisica che è residente dì uno Stato contraente e i cui redditi provenienti dall'altro Stato contraente sono costituiti unicamente da dividendi, interessi o canoni (o da più di detti diritti), il diritto di pretendere gli alleviamenti personali, gli sgravi e le riduzioni menzionati ai paragrafi 4 e 5 ai fini dell'applicazione delle imposte in detto altro Stato. |
7 | Qualora la Convenzione preveda la concessione di alleviamenti fiscali per un reddito qualunque nello Stato contraente dal quale proviene, una disposizione di questo genere non significa che la deduzione dell'imposta alla fonte possa essere fatta all'aliquota intera. Qualora l'imposta alla fonte sia stata dedotta da detto reddito, le autorità fiscali dello Stato nel quale gli sgravi devono essere concessi prendono i provvedimenti necessari ai fini di un rimborso adeguato, se il beneficiario del reddito prova in modo soddisfacente, entro i termini stabiliti in detto Stato, di avere diritto a detti sgravi. |
8 | Nello stabilire quali sgravi ...34 possono essere concessi in virtù dell'articolo 10 e dei paragrafi 4 e 5 del presente articolo, i redditi di una società di persone sono considerati redditi dei suoi diversi membri. |
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IR 0.672.936.712 Convenzione dell'8 dicembre 1977 tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito (con Prot. add. e scambio di lettere) RS-0.672.936.712 Art. 27 Disposizioni diverse - 1. Qualora, in virtù delle disposizioni della presente Convenzione, uno sgravio dell'imposta svizzera è consentito su di un reddito proveniente dalla Svizzera, e che, secondo la legislazione in vigore nel Regno Unito, una persona fisica è assoggettata all'imposta su detto reddito solo per la parte trasferita o riscossa nel Regno Unito e non per l'ammontare complessivo, lo sgravio da concedersi in Svizzera giusta la Convenzione si applica soltanto alla parte di detto reddito trasferita o riscossa nel Regno Unito. |
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1 | Qualora, in virtù delle disposizioni della presente Convenzione, uno sgravio dell'imposta svizzera è consentito su di un reddito proveniente dalla Svizzera, e che, secondo la legislazione in vigore nel Regno Unito, una persona fisica è assoggettata all'imposta su detto reddito solo per la parte trasferita o riscossa nel Regno Unito e non per l'ammontare complessivo, lo sgravio da concedersi in Svizzera giusta la Convenzione si applica soltanto alla parte di detto reddito trasferita o riscossa nel Regno Unito. |
2 | Qualora una disposizione della Convenzione prevede che una società di persone, in quanto residente della Svizzera, è esentata dall'imposta dei Regno Unito per un reddito qualsiasi, detta disposizione non limita il diritto dei Regno Unito di tassare sulla sua quota al reddito della società ogni membro della società di persone che è residente del Regno Unito; tuttavia, ai fini dell'applicazione dell'articolo 22, detto reddito è considerato reddito proveniente da fonte svizzera. |
3 | Qualora una disposizione della Convenzione prevede che la successione di un defunto è esentata dall'imposta del Regno Unito per un reddito qualsiasi, in quanto residente della Svizzera, detta disposizione non obbliga il Regno Unito ad esentare dall'imposta del Regno Unito un erede della successione che non è residente della Svizzera per la quota di reddito che gli è attribuita, se la quota di questo erede non è soggetta all'imposta svizzera né a titolo personale, né a quello della successione. |
4 | Salvo le disposizioni dei paragrafo 6, le persone fisiche che sono residenti della Svizzera hanno diritto, per quanto riguarda l'applicazione dell'imposta del Regno Unito, ai medesimi alleviamenti personali, agli sgravi ed alle riduzioni di cui godono i soggetti britannici che non risiedono nel Regno Unito. |
5 | Salvo le disposizioni del paragrafo 6, le persone fisiche, che sono residenti dei Regno Unito hanno diritto, per quanto riguarda l'applicazione dell'imposta svizzera, ai medesimi alleviamenti personali, agli sgravi e alle riduzioni di cui godono i cittadini svizzeri che risiedono nel Regno Unito. |
6 | Nessuna disposizione della Convenzione conferisce ad una persona fisica che è residente dì uno Stato contraente e i cui redditi provenienti dall'altro Stato contraente sono costituiti unicamente da dividendi, interessi o canoni (o da più di detti diritti), il diritto di pretendere gli alleviamenti personali, gli sgravi e le riduzioni menzionati ai paragrafi 4 e 5 ai fini dell'applicazione delle imposte in detto altro Stato. |
7 | Qualora la Convenzione preveda la concessione di alleviamenti fiscali per un reddito qualunque nello Stato contraente dal quale proviene, una disposizione di questo genere non significa che la deduzione dell'imposta alla fonte possa essere fatta all'aliquota intera. Qualora l'imposta alla fonte sia stata dedotta da detto reddito, le autorità fiscali dello Stato nel quale gli sgravi devono essere concessi prendono i provvedimenti necessari ai fini di un rimborso adeguato, se il beneficiario del reddito prova in modo soddisfacente, entro i termini stabiliti in detto Stato, di avere diritto a detti sgravi. |
8 | Nello stabilire quali sgravi ...34 possono essere concessi in virtù dell'articolo 10 e dei paragrafi 4 e 5 del presente articolo, i redditi di una società di persone sono considerati redditi dei suoi diversi membri. |
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IR 0.672.936.712 Convenzione dell'8 dicembre 1977 tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito (con Prot. add. e scambio di lettere) RS-0.672.936.712 Art. 27 Disposizioni diverse - 1. Qualora, in virtù delle disposizioni della presente Convenzione, uno sgravio dell'imposta svizzera è consentito su di un reddito proveniente dalla Svizzera, e che, secondo la legislazione in vigore nel Regno Unito, una persona fisica è assoggettata all'imposta su detto reddito solo per la parte trasferita o riscossa nel Regno Unito e non per l'ammontare complessivo, lo sgravio da concedersi in Svizzera giusta la Convenzione si applica soltanto alla parte di detto reddito trasferita o riscossa nel Regno Unito. |
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1 | Qualora, in virtù delle disposizioni della presente Convenzione, uno sgravio dell'imposta svizzera è consentito su di un reddito proveniente dalla Svizzera, e che, secondo la legislazione in vigore nel Regno Unito, una persona fisica è assoggettata all'imposta su detto reddito solo per la parte trasferita o riscossa nel Regno Unito e non per l'ammontare complessivo, lo sgravio da concedersi in Svizzera giusta la Convenzione si applica soltanto alla parte di detto reddito trasferita o riscossa nel Regno Unito. |
2 | Qualora una disposizione della Convenzione prevede che una società di persone, in quanto residente della Svizzera, è esentata dall'imposta dei Regno Unito per un reddito qualsiasi, detta disposizione non limita il diritto dei Regno Unito di tassare sulla sua quota al reddito della società ogni membro della società di persone che è residente del Regno Unito; tuttavia, ai fini dell'applicazione dell'articolo 22, detto reddito è considerato reddito proveniente da fonte svizzera. |
3 | Qualora una disposizione della Convenzione prevede che la successione di un defunto è esentata dall'imposta del Regno Unito per un reddito qualsiasi, in quanto residente della Svizzera, detta disposizione non obbliga il Regno Unito ad esentare dall'imposta del Regno Unito un erede della successione che non è residente della Svizzera per la quota di reddito che gli è attribuita, se la quota di questo erede non è soggetta all'imposta svizzera né a titolo personale, né a quello della successione. |
4 | Salvo le disposizioni dei paragrafo 6, le persone fisiche che sono residenti della Svizzera hanno diritto, per quanto riguarda l'applicazione dell'imposta del Regno Unito, ai medesimi alleviamenti personali, agli sgravi ed alle riduzioni di cui godono i soggetti britannici che non risiedono nel Regno Unito. |
5 | Salvo le disposizioni del paragrafo 6, le persone fisiche, che sono residenti dei Regno Unito hanno diritto, per quanto riguarda l'applicazione dell'imposta svizzera, ai medesimi alleviamenti personali, agli sgravi e alle riduzioni di cui godono i cittadini svizzeri che risiedono nel Regno Unito. |
6 | Nessuna disposizione della Convenzione conferisce ad una persona fisica che è residente dì uno Stato contraente e i cui redditi provenienti dall'altro Stato contraente sono costituiti unicamente da dividendi, interessi o canoni (o da più di detti diritti), il diritto di pretendere gli alleviamenti personali, gli sgravi e le riduzioni menzionati ai paragrafi 4 e 5 ai fini dell'applicazione delle imposte in detto altro Stato. |
7 | Qualora la Convenzione preveda la concessione di alleviamenti fiscali per un reddito qualunque nello Stato contraente dal quale proviene, una disposizione di questo genere non significa che la deduzione dell'imposta alla fonte possa essere fatta all'aliquota intera. Qualora l'imposta alla fonte sia stata dedotta da detto reddito, le autorità fiscali dello Stato nel quale gli sgravi devono essere concessi prendono i provvedimenti necessari ai fini di un rimborso adeguato, se il beneficiario del reddito prova in modo soddisfacente, entro i termini stabiliti in detto Stato, di avere diritto a detti sgravi. |
8 | Nello stabilire quali sgravi ...34 possono essere concessi in virtù dell'articolo 10 e dei paragrafi 4 e 5 del presente articolo, i redditi di una società di persone sono considerati redditi dei suoi diversi membri. |
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IR 0.672.936.712 Convenzione dell'8 dicembre 1977 tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito (con Prot. add. e scambio di lettere) RS-0.672.936.712 Art. 27 Disposizioni diverse - 1. Qualora, in virtù delle disposizioni della presente Convenzione, uno sgravio dell'imposta svizzera è consentito su di un reddito proveniente dalla Svizzera, e che, secondo la legislazione in vigore nel Regno Unito, una persona fisica è assoggettata all'imposta su detto reddito solo per la parte trasferita o riscossa nel Regno Unito e non per l'ammontare complessivo, lo sgravio da concedersi in Svizzera giusta la Convenzione si applica soltanto alla parte di detto reddito trasferita o riscossa nel Regno Unito. |
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1 | Qualora, in virtù delle disposizioni della presente Convenzione, uno sgravio dell'imposta svizzera è consentito su di un reddito proveniente dalla Svizzera, e che, secondo la legislazione in vigore nel Regno Unito, una persona fisica è assoggettata all'imposta su detto reddito solo per la parte trasferita o riscossa nel Regno Unito e non per l'ammontare complessivo, lo sgravio da concedersi in Svizzera giusta la Convenzione si applica soltanto alla parte di detto reddito trasferita o riscossa nel Regno Unito. |
2 | Qualora una disposizione della Convenzione prevede che una società di persone, in quanto residente della Svizzera, è esentata dall'imposta dei Regno Unito per un reddito qualsiasi, detta disposizione non limita il diritto dei Regno Unito di tassare sulla sua quota al reddito della società ogni membro della società di persone che è residente del Regno Unito; tuttavia, ai fini dell'applicazione dell'articolo 22, detto reddito è considerato reddito proveniente da fonte svizzera. |
3 | Qualora una disposizione della Convenzione prevede che la successione di un defunto è esentata dall'imposta del Regno Unito per un reddito qualsiasi, in quanto residente della Svizzera, detta disposizione non obbliga il Regno Unito ad esentare dall'imposta del Regno Unito un erede della successione che non è residente della Svizzera per la quota di reddito che gli è attribuita, se la quota di questo erede non è soggetta all'imposta svizzera né a titolo personale, né a quello della successione. |
4 | Salvo le disposizioni dei paragrafo 6, le persone fisiche che sono residenti della Svizzera hanno diritto, per quanto riguarda l'applicazione dell'imposta del Regno Unito, ai medesimi alleviamenti personali, agli sgravi ed alle riduzioni di cui godono i soggetti britannici che non risiedono nel Regno Unito. |
5 | Salvo le disposizioni del paragrafo 6, le persone fisiche, che sono residenti dei Regno Unito hanno diritto, per quanto riguarda l'applicazione dell'imposta svizzera, ai medesimi alleviamenti personali, agli sgravi e alle riduzioni di cui godono i cittadini svizzeri che risiedono nel Regno Unito. |
6 | Nessuna disposizione della Convenzione conferisce ad una persona fisica che è residente dì uno Stato contraente e i cui redditi provenienti dall'altro Stato contraente sono costituiti unicamente da dividendi, interessi o canoni (o da più di detti diritti), il diritto di pretendere gli alleviamenti personali, gli sgravi e le riduzioni menzionati ai paragrafi 4 e 5 ai fini dell'applicazione delle imposte in detto altro Stato. |
7 | Qualora la Convenzione preveda la concessione di alleviamenti fiscali per un reddito qualunque nello Stato contraente dal quale proviene, una disposizione di questo genere non significa che la deduzione dell'imposta alla fonte possa essere fatta all'aliquota intera. Qualora l'imposta alla fonte sia stata dedotta da detto reddito, le autorità fiscali dello Stato nel quale gli sgravi devono essere concessi prendono i provvedimenti necessari ai fini di un rimborso adeguato, se il beneficiario del reddito prova in modo soddisfacente, entro i termini stabiliti in detto Stato, di avere diritto a detti sgravi. |
8 | Nello stabilire quali sgravi ...34 possono essere concessi in virtù dell'articolo 10 e dei paragrafi 4 e 5 del presente articolo, i redditi di una società di persone sono considerati redditi dei suoi diversi membri. |
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IR 0.672.936.712 Convenzione dell'8 dicembre 1977 tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito (con Prot. add. e scambio di lettere) RS-0.672.936.712 Art. 27 Disposizioni diverse - 1. Qualora, in virtù delle disposizioni della presente Convenzione, uno sgravio dell'imposta svizzera è consentito su di un reddito proveniente dalla Svizzera, e che, secondo la legislazione in vigore nel Regno Unito, una persona fisica è assoggettata all'imposta su detto reddito solo per la parte trasferita o riscossa nel Regno Unito e non per l'ammontare complessivo, lo sgravio da concedersi in Svizzera giusta la Convenzione si applica soltanto alla parte di detto reddito trasferita o riscossa nel Regno Unito. |
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1 | Qualora, in virtù delle disposizioni della presente Convenzione, uno sgravio dell'imposta svizzera è consentito su di un reddito proveniente dalla Svizzera, e che, secondo la legislazione in vigore nel Regno Unito, una persona fisica è assoggettata all'imposta su detto reddito solo per la parte trasferita o riscossa nel Regno Unito e non per l'ammontare complessivo, lo sgravio da concedersi in Svizzera giusta la Convenzione si applica soltanto alla parte di detto reddito trasferita o riscossa nel Regno Unito. |
2 | Qualora una disposizione della Convenzione prevede che una società di persone, in quanto residente della Svizzera, è esentata dall'imposta dei Regno Unito per un reddito qualsiasi, detta disposizione non limita il diritto dei Regno Unito di tassare sulla sua quota al reddito della società ogni membro della società di persone che è residente del Regno Unito; tuttavia, ai fini dell'applicazione dell'articolo 22, detto reddito è considerato reddito proveniente da fonte svizzera. |
3 | Qualora una disposizione della Convenzione prevede che la successione di un defunto è esentata dall'imposta del Regno Unito per un reddito qualsiasi, in quanto residente della Svizzera, detta disposizione non obbliga il Regno Unito ad esentare dall'imposta del Regno Unito un erede della successione che non è residente della Svizzera per la quota di reddito che gli è attribuita, se la quota di questo erede non è soggetta all'imposta svizzera né a titolo personale, né a quello della successione. |
4 | Salvo le disposizioni dei paragrafo 6, le persone fisiche che sono residenti della Svizzera hanno diritto, per quanto riguarda l'applicazione dell'imposta del Regno Unito, ai medesimi alleviamenti personali, agli sgravi ed alle riduzioni di cui godono i soggetti britannici che non risiedono nel Regno Unito. |
5 | Salvo le disposizioni del paragrafo 6, le persone fisiche, che sono residenti dei Regno Unito hanno diritto, per quanto riguarda l'applicazione dell'imposta svizzera, ai medesimi alleviamenti personali, agli sgravi e alle riduzioni di cui godono i cittadini svizzeri che risiedono nel Regno Unito. |
6 | Nessuna disposizione della Convenzione conferisce ad una persona fisica che è residente dì uno Stato contraente e i cui redditi provenienti dall'altro Stato contraente sono costituiti unicamente da dividendi, interessi o canoni (o da più di detti diritti), il diritto di pretendere gli alleviamenti personali, gli sgravi e le riduzioni menzionati ai paragrafi 4 e 5 ai fini dell'applicazione delle imposte in detto altro Stato. |
7 | Qualora la Convenzione preveda la concessione di alleviamenti fiscali per un reddito qualunque nello Stato contraente dal quale proviene, una disposizione di questo genere non significa che la deduzione dell'imposta alla fonte possa essere fatta all'aliquota intera. Qualora l'imposta alla fonte sia stata dedotta da detto reddito, le autorità fiscali dello Stato nel quale gli sgravi devono essere concessi prendono i provvedimenti necessari ai fini di un rimborso adeguato, se il beneficiario del reddito prova in modo soddisfacente, entro i termini stabiliti in detto Stato, di avere diritto a detti sgravi. |
8 | Nello stabilire quali sgravi ...34 possono essere concessi in virtù dell'articolo 10 e dei paragrafi 4 e 5 del presente articolo, i redditi di una società di persone sono considerati redditi dei suoi diversi membri. |
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IR 0.672.936.712 Convenzione dell'8 dicembre 1977 tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito (con Prot. add. e scambio di lettere) RS-0.672.936.712 Art. 27 Disposizioni diverse - 1. Qualora, in virtù delle disposizioni della presente Convenzione, uno sgravio dell'imposta svizzera è consentito su di un reddito proveniente dalla Svizzera, e che, secondo la legislazione in vigore nel Regno Unito, una persona fisica è assoggettata all'imposta su detto reddito solo per la parte trasferita o riscossa nel Regno Unito e non per l'ammontare complessivo, lo sgravio da concedersi in Svizzera giusta la Convenzione si applica soltanto alla parte di detto reddito trasferita o riscossa nel Regno Unito. |
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1 | Qualora, in virtù delle disposizioni della presente Convenzione, uno sgravio dell'imposta svizzera è consentito su di un reddito proveniente dalla Svizzera, e che, secondo la legislazione in vigore nel Regno Unito, una persona fisica è assoggettata all'imposta su detto reddito solo per la parte trasferita o riscossa nel Regno Unito e non per l'ammontare complessivo, lo sgravio da concedersi in Svizzera giusta la Convenzione si applica soltanto alla parte di detto reddito trasferita o riscossa nel Regno Unito. |
2 | Qualora una disposizione della Convenzione prevede che una società di persone, in quanto residente della Svizzera, è esentata dall'imposta dei Regno Unito per un reddito qualsiasi, detta disposizione non limita il diritto dei Regno Unito di tassare sulla sua quota al reddito della società ogni membro della società di persone che è residente del Regno Unito; tuttavia, ai fini dell'applicazione dell'articolo 22, detto reddito è considerato reddito proveniente da fonte svizzera. |
3 | Qualora una disposizione della Convenzione prevede che la successione di un defunto è esentata dall'imposta del Regno Unito per un reddito qualsiasi, in quanto residente della Svizzera, detta disposizione non obbliga il Regno Unito ad esentare dall'imposta del Regno Unito un erede della successione che non è residente della Svizzera per la quota di reddito che gli è attribuita, se la quota di questo erede non è soggetta all'imposta svizzera né a titolo personale, né a quello della successione. |
4 | Salvo le disposizioni dei paragrafo 6, le persone fisiche che sono residenti della Svizzera hanno diritto, per quanto riguarda l'applicazione dell'imposta del Regno Unito, ai medesimi alleviamenti personali, agli sgravi ed alle riduzioni di cui godono i soggetti britannici che non risiedono nel Regno Unito. |
5 | Salvo le disposizioni del paragrafo 6, le persone fisiche, che sono residenti dei Regno Unito hanno diritto, per quanto riguarda l'applicazione dell'imposta svizzera, ai medesimi alleviamenti personali, agli sgravi e alle riduzioni di cui godono i cittadini svizzeri che risiedono nel Regno Unito. |
6 | Nessuna disposizione della Convenzione conferisce ad una persona fisica che è residente dì uno Stato contraente e i cui redditi provenienti dall'altro Stato contraente sono costituiti unicamente da dividendi, interessi o canoni (o da più di detti diritti), il diritto di pretendere gli alleviamenti personali, gli sgravi e le riduzioni menzionati ai paragrafi 4 e 5 ai fini dell'applicazione delle imposte in detto altro Stato. |
7 | Qualora la Convenzione preveda la concessione di alleviamenti fiscali per un reddito qualunque nello Stato contraente dal quale proviene, una disposizione di questo genere non significa che la deduzione dell'imposta alla fonte possa essere fatta all'aliquota intera. Qualora l'imposta alla fonte sia stata dedotta da detto reddito, le autorità fiscali dello Stato nel quale gli sgravi devono essere concessi prendono i provvedimenti necessari ai fini di un rimborso adeguato, se il beneficiario del reddito prova in modo soddisfacente, entro i termini stabiliti in detto Stato, di avere diritto a detti sgravi. |
8 | Nello stabilire quali sgravi ...34 possono essere concessi in virtù dell'articolo 10 e dei paragrafi 4 e 5 del presente articolo, i redditi di una società di persone sono considerati redditi dei suoi diversi membri. |
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IR 0.672.936.712 Convenzione dell'8 dicembre 1977 tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito (con Prot. add. e scambio di lettere) RS-0.672.936.712 Art. 27 Disposizioni diverse - 1. Qualora, in virtù delle disposizioni della presente Convenzione, uno sgravio dell'imposta svizzera è consentito su di un reddito proveniente dalla Svizzera, e che, secondo la legislazione in vigore nel Regno Unito, una persona fisica è assoggettata all'imposta su detto reddito solo per la parte trasferita o riscossa nel Regno Unito e non per l'ammontare complessivo, lo sgravio da concedersi in Svizzera giusta la Convenzione si applica soltanto alla parte di detto reddito trasferita o riscossa nel Regno Unito. |
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1 | Qualora, in virtù delle disposizioni della presente Convenzione, uno sgravio dell'imposta svizzera è consentito su di un reddito proveniente dalla Svizzera, e che, secondo la legislazione in vigore nel Regno Unito, una persona fisica è assoggettata all'imposta su detto reddito solo per la parte trasferita o riscossa nel Regno Unito e non per l'ammontare complessivo, lo sgravio da concedersi in Svizzera giusta la Convenzione si applica soltanto alla parte di detto reddito trasferita o riscossa nel Regno Unito. |
2 | Qualora una disposizione della Convenzione prevede che una società di persone, in quanto residente della Svizzera, è esentata dall'imposta dei Regno Unito per un reddito qualsiasi, detta disposizione non limita il diritto dei Regno Unito di tassare sulla sua quota al reddito della società ogni membro della società di persone che è residente del Regno Unito; tuttavia, ai fini dell'applicazione dell'articolo 22, detto reddito è considerato reddito proveniente da fonte svizzera. |
3 | Qualora una disposizione della Convenzione prevede che la successione di un defunto è esentata dall'imposta del Regno Unito per un reddito qualsiasi, in quanto residente della Svizzera, detta disposizione non obbliga il Regno Unito ad esentare dall'imposta del Regno Unito un erede della successione che non è residente della Svizzera per la quota di reddito che gli è attribuita, se la quota di questo erede non è soggetta all'imposta svizzera né a titolo personale, né a quello della successione. |
4 | Salvo le disposizioni dei paragrafo 6, le persone fisiche che sono residenti della Svizzera hanno diritto, per quanto riguarda l'applicazione dell'imposta del Regno Unito, ai medesimi alleviamenti personali, agli sgravi ed alle riduzioni di cui godono i soggetti britannici che non risiedono nel Regno Unito. |
5 | Salvo le disposizioni del paragrafo 6, le persone fisiche, che sono residenti dei Regno Unito hanno diritto, per quanto riguarda l'applicazione dell'imposta svizzera, ai medesimi alleviamenti personali, agli sgravi e alle riduzioni di cui godono i cittadini svizzeri che risiedono nel Regno Unito. |
6 | Nessuna disposizione della Convenzione conferisce ad una persona fisica che è residente dì uno Stato contraente e i cui redditi provenienti dall'altro Stato contraente sono costituiti unicamente da dividendi, interessi o canoni (o da più di detti diritti), il diritto di pretendere gli alleviamenti personali, gli sgravi e le riduzioni menzionati ai paragrafi 4 e 5 ai fini dell'applicazione delle imposte in detto altro Stato. |
7 | Qualora la Convenzione preveda la concessione di alleviamenti fiscali per un reddito qualunque nello Stato contraente dal quale proviene, una disposizione di questo genere non significa che la deduzione dell'imposta alla fonte possa essere fatta all'aliquota intera. Qualora l'imposta alla fonte sia stata dedotta da detto reddito, le autorità fiscali dello Stato nel quale gli sgravi devono essere concessi prendono i provvedimenti necessari ai fini di un rimborso adeguato, se il beneficiario del reddito prova in modo soddisfacente, entro i termini stabiliti in detto Stato, di avere diritto a detti sgravi. |
8 | Nello stabilire quali sgravi ...34 possono essere concessi in virtù dell'articolo 10 e dei paragrafi 4 e 5 del presente articolo, i redditi di una società di persone sono considerati redditi dei suoi diversi membri. |
9 | ...35 |
IR 0.672.936.712 Convenzione dell'8 dicembre 1977 tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito (con Prot. add. e scambio di lettere) RS-0.672.936.712 Art. 27 Disposizioni diverse - 1. Qualora, in virtù delle disposizioni della presente Convenzione, uno sgravio dell'imposta svizzera è consentito su di un reddito proveniente dalla Svizzera, e che, secondo la legislazione in vigore nel Regno Unito, una persona fisica è assoggettata all'imposta su detto reddito solo per la parte trasferita o riscossa nel Regno Unito e non per l'ammontare complessivo, lo sgravio da concedersi in Svizzera giusta la Convenzione si applica soltanto alla parte di detto reddito trasferita o riscossa nel Regno Unito. |
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1 | Qualora, in virtù delle disposizioni della presente Convenzione, uno sgravio dell'imposta svizzera è consentito su di un reddito proveniente dalla Svizzera, e che, secondo la legislazione in vigore nel Regno Unito, una persona fisica è assoggettata all'imposta su detto reddito solo per la parte trasferita o riscossa nel Regno Unito e non per l'ammontare complessivo, lo sgravio da concedersi in Svizzera giusta la Convenzione si applica soltanto alla parte di detto reddito trasferita o riscossa nel Regno Unito. |
2 | Qualora una disposizione della Convenzione prevede che una società di persone, in quanto residente della Svizzera, è esentata dall'imposta dei Regno Unito per un reddito qualsiasi, detta disposizione non limita il diritto dei Regno Unito di tassare sulla sua quota al reddito della società ogni membro della società di persone che è residente del Regno Unito; tuttavia, ai fini dell'applicazione dell'articolo 22, detto reddito è considerato reddito proveniente da fonte svizzera. |
3 | Qualora una disposizione della Convenzione prevede che la successione di un defunto è esentata dall'imposta del Regno Unito per un reddito qualsiasi, in quanto residente della Svizzera, detta disposizione non obbliga il Regno Unito ad esentare dall'imposta del Regno Unito un erede della successione che non è residente della Svizzera per la quota di reddito che gli è attribuita, se la quota di questo erede non è soggetta all'imposta svizzera né a titolo personale, né a quello della successione. |
4 | Salvo le disposizioni dei paragrafo 6, le persone fisiche che sono residenti della Svizzera hanno diritto, per quanto riguarda l'applicazione dell'imposta del Regno Unito, ai medesimi alleviamenti personali, agli sgravi ed alle riduzioni di cui godono i soggetti britannici che non risiedono nel Regno Unito. |
5 | Salvo le disposizioni del paragrafo 6, le persone fisiche, che sono residenti dei Regno Unito hanno diritto, per quanto riguarda l'applicazione dell'imposta svizzera, ai medesimi alleviamenti personali, agli sgravi e alle riduzioni di cui godono i cittadini svizzeri che risiedono nel Regno Unito. |
6 | Nessuna disposizione della Convenzione conferisce ad una persona fisica che è residente dì uno Stato contraente e i cui redditi provenienti dall'altro Stato contraente sono costituiti unicamente da dividendi, interessi o canoni (o da più di detti diritti), il diritto di pretendere gli alleviamenti personali, gli sgravi e le riduzioni menzionati ai paragrafi 4 e 5 ai fini dell'applicazione delle imposte in detto altro Stato. |
7 | Qualora la Convenzione preveda la concessione di alleviamenti fiscali per un reddito qualunque nello Stato contraente dal quale proviene, una disposizione di questo genere non significa che la deduzione dell'imposta alla fonte possa essere fatta all'aliquota intera. Qualora l'imposta alla fonte sia stata dedotta da detto reddito, le autorità fiscali dello Stato nel quale gli sgravi devono essere concessi prendono i provvedimenti necessari ai fini di un rimborso adeguato, se il beneficiario del reddito prova in modo soddisfacente, entro i termini stabiliti in detto Stato, di avere diritto a detti sgravi. |
8 | Nello stabilire quali sgravi ...34 possono essere concessi in virtù dell'articolo 10 e dei paragrafi 4 e 5 del presente articolo, i redditi di una società di persone sono considerati redditi dei suoi diversi membri. |
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IR 0.672.936.712 Convenzione dell'8 dicembre 1977 tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito (con Prot. add. e scambio di lettere) RS-0.672.936.712 Art. 27 Disposizioni diverse - 1. Qualora, in virtù delle disposizioni della presente Convenzione, uno sgravio dell'imposta svizzera è consentito su di un reddito proveniente dalla Svizzera, e che, secondo la legislazione in vigore nel Regno Unito, una persona fisica è assoggettata all'imposta su detto reddito solo per la parte trasferita o riscossa nel Regno Unito e non per l'ammontare complessivo, lo sgravio da concedersi in Svizzera giusta la Convenzione si applica soltanto alla parte di detto reddito trasferita o riscossa nel Regno Unito. |
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1 | Qualora, in virtù delle disposizioni della presente Convenzione, uno sgravio dell'imposta svizzera è consentito su di un reddito proveniente dalla Svizzera, e che, secondo la legislazione in vigore nel Regno Unito, una persona fisica è assoggettata all'imposta su detto reddito solo per la parte trasferita o riscossa nel Regno Unito e non per l'ammontare complessivo, lo sgravio da concedersi in Svizzera giusta la Convenzione si applica soltanto alla parte di detto reddito trasferita o riscossa nel Regno Unito. |
2 | Qualora una disposizione della Convenzione prevede che una società di persone, in quanto residente della Svizzera, è esentata dall'imposta dei Regno Unito per un reddito qualsiasi, detta disposizione non limita il diritto dei Regno Unito di tassare sulla sua quota al reddito della società ogni membro della società di persone che è residente del Regno Unito; tuttavia, ai fini dell'applicazione dell'articolo 22, detto reddito è considerato reddito proveniente da fonte svizzera. |
3 | Qualora una disposizione della Convenzione prevede che la successione di un defunto è esentata dall'imposta del Regno Unito per un reddito qualsiasi, in quanto residente della Svizzera, detta disposizione non obbliga il Regno Unito ad esentare dall'imposta del Regno Unito un erede della successione che non è residente della Svizzera per la quota di reddito che gli è attribuita, se la quota di questo erede non è soggetta all'imposta svizzera né a titolo personale, né a quello della successione. |
4 | Salvo le disposizioni dei paragrafo 6, le persone fisiche che sono residenti della Svizzera hanno diritto, per quanto riguarda l'applicazione dell'imposta del Regno Unito, ai medesimi alleviamenti personali, agli sgravi ed alle riduzioni di cui godono i soggetti britannici che non risiedono nel Regno Unito. |
5 | Salvo le disposizioni del paragrafo 6, le persone fisiche, che sono residenti dei Regno Unito hanno diritto, per quanto riguarda l'applicazione dell'imposta svizzera, ai medesimi alleviamenti personali, agli sgravi e alle riduzioni di cui godono i cittadini svizzeri che risiedono nel Regno Unito. |
6 | Nessuna disposizione della Convenzione conferisce ad una persona fisica che è residente dì uno Stato contraente e i cui redditi provenienti dall'altro Stato contraente sono costituiti unicamente da dividendi, interessi o canoni (o da più di detti diritti), il diritto di pretendere gli alleviamenti personali, gli sgravi e le riduzioni menzionati ai paragrafi 4 e 5 ai fini dell'applicazione delle imposte in detto altro Stato. |
7 | Qualora la Convenzione preveda la concessione di alleviamenti fiscali per un reddito qualunque nello Stato contraente dal quale proviene, una disposizione di questo genere non significa che la deduzione dell'imposta alla fonte possa essere fatta all'aliquota intera. Qualora l'imposta alla fonte sia stata dedotta da detto reddito, le autorità fiscali dello Stato nel quale gli sgravi devono essere concessi prendono i provvedimenti necessari ai fini di un rimborso adeguato, se il beneficiario del reddito prova in modo soddisfacente, entro i termini stabiliti in detto Stato, di avere diritto a detti sgravi. |
8 | Nello stabilire quali sgravi ...34 possono essere concessi in virtù dell'articolo 10 e dei paragrafi 4 e 5 del presente articolo, i redditi di una società di persone sono considerati redditi dei suoi diversi membri. |
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IR 0.672.936.712 Convenzione dell'8 dicembre 1977 tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito (con Prot. add. e scambio di lettere) RS-0.672.936.712 Art. 27 Disposizioni diverse - 1. Qualora, in virtù delle disposizioni della presente Convenzione, uno sgravio dell'imposta svizzera è consentito su di un reddito proveniente dalla Svizzera, e che, secondo la legislazione in vigore nel Regno Unito, una persona fisica è assoggettata all'imposta su detto reddito solo per la parte trasferita o riscossa nel Regno Unito e non per l'ammontare complessivo, lo sgravio da concedersi in Svizzera giusta la Convenzione si applica soltanto alla parte di detto reddito trasferita o riscossa nel Regno Unito. |
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1 | Qualora, in virtù delle disposizioni della presente Convenzione, uno sgravio dell'imposta svizzera è consentito su di un reddito proveniente dalla Svizzera, e che, secondo la legislazione in vigore nel Regno Unito, una persona fisica è assoggettata all'imposta su detto reddito solo per la parte trasferita o riscossa nel Regno Unito e non per l'ammontare complessivo, lo sgravio da concedersi in Svizzera giusta la Convenzione si applica soltanto alla parte di detto reddito trasferita o riscossa nel Regno Unito. |
2 | Qualora una disposizione della Convenzione prevede che una società di persone, in quanto residente della Svizzera, è esentata dall'imposta dei Regno Unito per un reddito qualsiasi, detta disposizione non limita il diritto dei Regno Unito di tassare sulla sua quota al reddito della società ogni membro della società di persone che è residente del Regno Unito; tuttavia, ai fini dell'applicazione dell'articolo 22, detto reddito è considerato reddito proveniente da fonte svizzera. |
3 | Qualora una disposizione della Convenzione prevede che la successione di un defunto è esentata dall'imposta del Regno Unito per un reddito qualsiasi, in quanto residente della Svizzera, detta disposizione non obbliga il Regno Unito ad esentare dall'imposta del Regno Unito un erede della successione che non è residente della Svizzera per la quota di reddito che gli è attribuita, se la quota di questo erede non è soggetta all'imposta svizzera né a titolo personale, né a quello della successione. |
4 | Salvo le disposizioni dei paragrafo 6, le persone fisiche che sono residenti della Svizzera hanno diritto, per quanto riguarda l'applicazione dell'imposta del Regno Unito, ai medesimi alleviamenti personali, agli sgravi ed alle riduzioni di cui godono i soggetti britannici che non risiedono nel Regno Unito. |
5 | Salvo le disposizioni del paragrafo 6, le persone fisiche, che sono residenti dei Regno Unito hanno diritto, per quanto riguarda l'applicazione dell'imposta svizzera, ai medesimi alleviamenti personali, agli sgravi e alle riduzioni di cui godono i cittadini svizzeri che risiedono nel Regno Unito. |
6 | Nessuna disposizione della Convenzione conferisce ad una persona fisica che è residente dì uno Stato contraente e i cui redditi provenienti dall'altro Stato contraente sono costituiti unicamente da dividendi, interessi o canoni (o da più di detti diritti), il diritto di pretendere gli alleviamenti personali, gli sgravi e le riduzioni menzionati ai paragrafi 4 e 5 ai fini dell'applicazione delle imposte in detto altro Stato. |
7 | Qualora la Convenzione preveda la concessione di alleviamenti fiscali per un reddito qualunque nello Stato contraente dal quale proviene, una disposizione di questo genere non significa che la deduzione dell'imposta alla fonte possa essere fatta all'aliquota intera. Qualora l'imposta alla fonte sia stata dedotta da detto reddito, le autorità fiscali dello Stato nel quale gli sgravi devono essere concessi prendono i provvedimenti necessari ai fini di un rimborso adeguato, se il beneficiario del reddito prova in modo soddisfacente, entro i termini stabiliti in detto Stato, di avere diritto a detti sgravi. |
8 | Nello stabilire quali sgravi ...34 possono essere concessi in virtù dell'articolo 10 e dei paragrafi 4 e 5 del presente articolo, i redditi di una società di persone sono considerati redditi dei suoi diversi membri. |
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IR 0.672.936.712 Convenzione dell'8 dicembre 1977 tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito (con Prot. add. e scambio di lettere) RS-0.672.936.712 Art. 27 Disposizioni diverse - 1. Qualora, in virtù delle disposizioni della presente Convenzione, uno sgravio dell'imposta svizzera è consentito su di un reddito proveniente dalla Svizzera, e che, secondo la legislazione in vigore nel Regno Unito, una persona fisica è assoggettata all'imposta su detto reddito solo per la parte trasferita o riscossa nel Regno Unito e non per l'ammontare complessivo, lo sgravio da concedersi in Svizzera giusta la Convenzione si applica soltanto alla parte di detto reddito trasferita o riscossa nel Regno Unito. |
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1 | Qualora, in virtù delle disposizioni della presente Convenzione, uno sgravio dell'imposta svizzera è consentito su di un reddito proveniente dalla Svizzera, e che, secondo la legislazione in vigore nel Regno Unito, una persona fisica è assoggettata all'imposta su detto reddito solo per la parte trasferita o riscossa nel Regno Unito e non per l'ammontare complessivo, lo sgravio da concedersi in Svizzera giusta la Convenzione si applica soltanto alla parte di detto reddito trasferita o riscossa nel Regno Unito. |
2 | Qualora una disposizione della Convenzione prevede che una società di persone, in quanto residente della Svizzera, è esentata dall'imposta dei Regno Unito per un reddito qualsiasi, detta disposizione non limita il diritto dei Regno Unito di tassare sulla sua quota al reddito della società ogni membro della società di persone che è residente del Regno Unito; tuttavia, ai fini dell'applicazione dell'articolo 22, detto reddito è considerato reddito proveniente da fonte svizzera. |
3 | Qualora una disposizione della Convenzione prevede che la successione di un defunto è esentata dall'imposta del Regno Unito per un reddito qualsiasi, in quanto residente della Svizzera, detta disposizione non obbliga il Regno Unito ad esentare dall'imposta del Regno Unito un erede della successione che non è residente della Svizzera per la quota di reddito che gli è attribuita, se la quota di questo erede non è soggetta all'imposta svizzera né a titolo personale, né a quello della successione. |
4 | Salvo le disposizioni dei paragrafo 6, le persone fisiche che sono residenti della Svizzera hanno diritto, per quanto riguarda l'applicazione dell'imposta del Regno Unito, ai medesimi alleviamenti personali, agli sgravi ed alle riduzioni di cui godono i soggetti britannici che non risiedono nel Regno Unito. |
5 | Salvo le disposizioni del paragrafo 6, le persone fisiche, che sono residenti dei Regno Unito hanno diritto, per quanto riguarda l'applicazione dell'imposta svizzera, ai medesimi alleviamenti personali, agli sgravi e alle riduzioni di cui godono i cittadini svizzeri che risiedono nel Regno Unito. |
6 | Nessuna disposizione della Convenzione conferisce ad una persona fisica che è residente dì uno Stato contraente e i cui redditi provenienti dall'altro Stato contraente sono costituiti unicamente da dividendi, interessi o canoni (o da più di detti diritti), il diritto di pretendere gli alleviamenti personali, gli sgravi e le riduzioni menzionati ai paragrafi 4 e 5 ai fini dell'applicazione delle imposte in detto altro Stato. |
7 | Qualora la Convenzione preveda la concessione di alleviamenti fiscali per un reddito qualunque nello Stato contraente dal quale proviene, una disposizione di questo genere non significa che la deduzione dell'imposta alla fonte possa essere fatta all'aliquota intera. Qualora l'imposta alla fonte sia stata dedotta da detto reddito, le autorità fiscali dello Stato nel quale gli sgravi devono essere concessi prendono i provvedimenti necessari ai fini di un rimborso adeguato, se il beneficiario del reddito prova in modo soddisfacente, entro i termini stabiliti in detto Stato, di avere diritto a detti sgravi. |
8 | Nello stabilire quali sgravi ...34 possono essere concessi in virtù dell'articolo 10 e dei paragrafi 4 e 5 del presente articolo, i redditi di una società di persone sono considerati redditi dei suoi diversi membri. |
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IR 0.672.936.712 Convenzione dell'8 dicembre 1977 tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito (con Prot. add. e scambio di lettere) RS-0.672.936.712 Art. 27 Disposizioni diverse - 1. Qualora, in virtù delle disposizioni della presente Convenzione, uno sgravio dell'imposta svizzera è consentito su di un reddito proveniente dalla Svizzera, e che, secondo la legislazione in vigore nel Regno Unito, una persona fisica è assoggettata all'imposta su detto reddito solo per la parte trasferita o riscossa nel Regno Unito e non per l'ammontare complessivo, lo sgravio da concedersi in Svizzera giusta la Convenzione si applica soltanto alla parte di detto reddito trasferita o riscossa nel Regno Unito. |
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1 | Qualora, in virtù delle disposizioni della presente Convenzione, uno sgravio dell'imposta svizzera è consentito su di un reddito proveniente dalla Svizzera, e che, secondo la legislazione in vigore nel Regno Unito, una persona fisica è assoggettata all'imposta su detto reddito solo per la parte trasferita o riscossa nel Regno Unito e non per l'ammontare complessivo, lo sgravio da concedersi in Svizzera giusta la Convenzione si applica soltanto alla parte di detto reddito trasferita o riscossa nel Regno Unito. |
2 | Qualora una disposizione della Convenzione prevede che una società di persone, in quanto residente della Svizzera, è esentata dall'imposta dei Regno Unito per un reddito qualsiasi, detta disposizione non limita il diritto dei Regno Unito di tassare sulla sua quota al reddito della società ogni membro della società di persone che è residente del Regno Unito; tuttavia, ai fini dell'applicazione dell'articolo 22, detto reddito è considerato reddito proveniente da fonte svizzera. |
3 | Qualora una disposizione della Convenzione prevede che la successione di un defunto è esentata dall'imposta del Regno Unito per un reddito qualsiasi, in quanto residente della Svizzera, detta disposizione non obbliga il Regno Unito ad esentare dall'imposta del Regno Unito un erede della successione che non è residente della Svizzera per la quota di reddito che gli è attribuita, se la quota di questo erede non è soggetta all'imposta svizzera né a titolo personale, né a quello della successione. |
4 | Salvo le disposizioni dei paragrafo 6, le persone fisiche che sono residenti della Svizzera hanno diritto, per quanto riguarda l'applicazione dell'imposta del Regno Unito, ai medesimi alleviamenti personali, agli sgravi ed alle riduzioni di cui godono i soggetti britannici che non risiedono nel Regno Unito. |
5 | Salvo le disposizioni del paragrafo 6, le persone fisiche, che sono residenti dei Regno Unito hanno diritto, per quanto riguarda l'applicazione dell'imposta svizzera, ai medesimi alleviamenti personali, agli sgravi e alle riduzioni di cui godono i cittadini svizzeri che risiedono nel Regno Unito. |
6 | Nessuna disposizione della Convenzione conferisce ad una persona fisica che è residente dì uno Stato contraente e i cui redditi provenienti dall'altro Stato contraente sono costituiti unicamente da dividendi, interessi o canoni (o da più di detti diritti), il diritto di pretendere gli alleviamenti personali, gli sgravi e le riduzioni menzionati ai paragrafi 4 e 5 ai fini dell'applicazione delle imposte in detto altro Stato. |
7 | Qualora la Convenzione preveda la concessione di alleviamenti fiscali per un reddito qualunque nello Stato contraente dal quale proviene, una disposizione di questo genere non significa che la deduzione dell'imposta alla fonte possa essere fatta all'aliquota intera. Qualora l'imposta alla fonte sia stata dedotta da detto reddito, le autorità fiscali dello Stato nel quale gli sgravi devono essere concessi prendono i provvedimenti necessari ai fini di un rimborso adeguato, se il beneficiario del reddito prova in modo soddisfacente, entro i termini stabiliti in detto Stato, di avere diritto a detti sgravi. |
8 | Nello stabilire quali sgravi ...34 possono essere concessi in virtù dell'articolo 10 e dei paragrafi 4 e 5 del presente articolo, i redditi di una società di persone sono considerati redditi dei suoi diversi membri. |
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IR 0.672.936.712 Convenzione dell'8 dicembre 1977 tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito (con Prot. add. e scambio di lettere) RS-0.672.936.712 Art. 27 Disposizioni diverse - 1. Qualora, in virtù delle disposizioni della presente Convenzione, uno sgravio dell'imposta svizzera è consentito su di un reddito proveniente dalla Svizzera, e che, secondo la legislazione in vigore nel Regno Unito, una persona fisica è assoggettata all'imposta su detto reddito solo per la parte trasferita o riscossa nel Regno Unito e non per l'ammontare complessivo, lo sgravio da concedersi in Svizzera giusta la Convenzione si applica soltanto alla parte di detto reddito trasferita o riscossa nel Regno Unito. |
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1 | Qualora, in virtù delle disposizioni della presente Convenzione, uno sgravio dell'imposta svizzera è consentito su di un reddito proveniente dalla Svizzera, e che, secondo la legislazione in vigore nel Regno Unito, una persona fisica è assoggettata all'imposta su detto reddito solo per la parte trasferita o riscossa nel Regno Unito e non per l'ammontare complessivo, lo sgravio da concedersi in Svizzera giusta la Convenzione si applica soltanto alla parte di detto reddito trasferita o riscossa nel Regno Unito. |
2 | Qualora una disposizione della Convenzione prevede che una società di persone, in quanto residente della Svizzera, è esentata dall'imposta dei Regno Unito per un reddito qualsiasi, detta disposizione non limita il diritto dei Regno Unito di tassare sulla sua quota al reddito della società ogni membro della società di persone che è residente del Regno Unito; tuttavia, ai fini dell'applicazione dell'articolo 22, detto reddito è considerato reddito proveniente da fonte svizzera. |
3 | Qualora una disposizione della Convenzione prevede che la successione di un defunto è esentata dall'imposta del Regno Unito per un reddito qualsiasi, in quanto residente della Svizzera, detta disposizione non obbliga il Regno Unito ad esentare dall'imposta del Regno Unito un erede della successione che non è residente della Svizzera per la quota di reddito che gli è attribuita, se la quota di questo erede non è soggetta all'imposta svizzera né a titolo personale, né a quello della successione. |
4 | Salvo le disposizioni dei paragrafo 6, le persone fisiche che sono residenti della Svizzera hanno diritto, per quanto riguarda l'applicazione dell'imposta del Regno Unito, ai medesimi alleviamenti personali, agli sgravi ed alle riduzioni di cui godono i soggetti britannici che non risiedono nel Regno Unito. |
5 | Salvo le disposizioni del paragrafo 6, le persone fisiche, che sono residenti dei Regno Unito hanno diritto, per quanto riguarda l'applicazione dell'imposta svizzera, ai medesimi alleviamenti personali, agli sgravi e alle riduzioni di cui godono i cittadini svizzeri che risiedono nel Regno Unito. |
6 | Nessuna disposizione della Convenzione conferisce ad una persona fisica che è residente dì uno Stato contraente e i cui redditi provenienti dall'altro Stato contraente sono costituiti unicamente da dividendi, interessi o canoni (o da più di detti diritti), il diritto di pretendere gli alleviamenti personali, gli sgravi e le riduzioni menzionati ai paragrafi 4 e 5 ai fini dell'applicazione delle imposte in detto altro Stato. |
7 | Qualora la Convenzione preveda la concessione di alleviamenti fiscali per un reddito qualunque nello Stato contraente dal quale proviene, una disposizione di questo genere non significa che la deduzione dell'imposta alla fonte possa essere fatta all'aliquota intera. Qualora l'imposta alla fonte sia stata dedotta da detto reddito, le autorità fiscali dello Stato nel quale gli sgravi devono essere concessi prendono i provvedimenti necessari ai fini di un rimborso adeguato, se il beneficiario del reddito prova in modo soddisfacente, entro i termini stabiliti in detto Stato, di avere diritto a detti sgravi. |
8 | Nello stabilire quali sgravi ...34 possono essere concessi in virtù dell'articolo 10 e dei paragrafi 4 e 5 del presente articolo, i redditi di una società di persone sono considerati redditi dei suoi diversi membri. |
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IR 0.672.936.712 Convenzione dell'8 dicembre 1977 tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito (con Prot. add. e scambio di lettere) RS-0.672.936.712 Art. 27 Disposizioni diverse - 1. Qualora, in virtù delle disposizioni della presente Convenzione, uno sgravio dell'imposta svizzera è consentito su di un reddito proveniente dalla Svizzera, e che, secondo la legislazione in vigore nel Regno Unito, una persona fisica è assoggettata all'imposta su detto reddito solo per la parte trasferita o riscossa nel Regno Unito e non per l'ammontare complessivo, lo sgravio da concedersi in Svizzera giusta la Convenzione si applica soltanto alla parte di detto reddito trasferita o riscossa nel Regno Unito. |
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1 | Qualora, in virtù delle disposizioni della presente Convenzione, uno sgravio dell'imposta svizzera è consentito su di un reddito proveniente dalla Svizzera, e che, secondo la legislazione in vigore nel Regno Unito, una persona fisica è assoggettata all'imposta su detto reddito solo per la parte trasferita o riscossa nel Regno Unito e non per l'ammontare complessivo, lo sgravio da concedersi in Svizzera giusta la Convenzione si applica soltanto alla parte di detto reddito trasferita o riscossa nel Regno Unito. |
2 | Qualora una disposizione della Convenzione prevede che una società di persone, in quanto residente della Svizzera, è esentata dall'imposta dei Regno Unito per un reddito qualsiasi, detta disposizione non limita il diritto dei Regno Unito di tassare sulla sua quota al reddito della società ogni membro della società di persone che è residente del Regno Unito; tuttavia, ai fini dell'applicazione dell'articolo 22, detto reddito è considerato reddito proveniente da fonte svizzera. |
3 | Qualora una disposizione della Convenzione prevede che la successione di un defunto è esentata dall'imposta del Regno Unito per un reddito qualsiasi, in quanto residente della Svizzera, detta disposizione non obbliga il Regno Unito ad esentare dall'imposta del Regno Unito un erede della successione che non è residente della Svizzera per la quota di reddito che gli è attribuita, se la quota di questo erede non è soggetta all'imposta svizzera né a titolo personale, né a quello della successione. |
4 | Salvo le disposizioni dei paragrafo 6, le persone fisiche che sono residenti della Svizzera hanno diritto, per quanto riguarda l'applicazione dell'imposta del Regno Unito, ai medesimi alleviamenti personali, agli sgravi ed alle riduzioni di cui godono i soggetti britannici che non risiedono nel Regno Unito. |
5 | Salvo le disposizioni del paragrafo 6, le persone fisiche, che sono residenti dei Regno Unito hanno diritto, per quanto riguarda l'applicazione dell'imposta svizzera, ai medesimi alleviamenti personali, agli sgravi e alle riduzioni di cui godono i cittadini svizzeri che risiedono nel Regno Unito. |
6 | Nessuna disposizione della Convenzione conferisce ad una persona fisica che è residente dì uno Stato contraente e i cui redditi provenienti dall'altro Stato contraente sono costituiti unicamente da dividendi, interessi o canoni (o da più di detti diritti), il diritto di pretendere gli alleviamenti personali, gli sgravi e le riduzioni menzionati ai paragrafi 4 e 5 ai fini dell'applicazione delle imposte in detto altro Stato. |
7 | Qualora la Convenzione preveda la concessione di alleviamenti fiscali per un reddito qualunque nello Stato contraente dal quale proviene, una disposizione di questo genere non significa che la deduzione dell'imposta alla fonte possa essere fatta all'aliquota intera. Qualora l'imposta alla fonte sia stata dedotta da detto reddito, le autorità fiscali dello Stato nel quale gli sgravi devono essere concessi prendono i provvedimenti necessari ai fini di un rimborso adeguato, se il beneficiario del reddito prova in modo soddisfacente, entro i termini stabiliti in detto Stato, di avere diritto a detti sgravi. |
8 | Nello stabilire quali sgravi ...34 possono essere concessi in virtù dell'articolo 10 e dei paragrafi 4 e 5 del presente articolo, i redditi di una società di persone sono considerati redditi dei suoi diversi membri. |
9 | ...35 |
IR 0.672.936.712 Convenzione dell'8 dicembre 1977 tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito (con Prot. add. e scambio di lettere) RS-0.672.936.712 Art. 27 Disposizioni diverse - 1. Qualora, in virtù delle disposizioni della presente Convenzione, uno sgravio dell'imposta svizzera è consentito su di un reddito proveniente dalla Svizzera, e che, secondo la legislazione in vigore nel Regno Unito, una persona fisica è assoggettata all'imposta su detto reddito solo per la parte trasferita o riscossa nel Regno Unito e non per l'ammontare complessivo, lo sgravio da concedersi in Svizzera giusta la Convenzione si applica soltanto alla parte di detto reddito trasferita o riscossa nel Regno Unito. |
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1 | Qualora, in virtù delle disposizioni della presente Convenzione, uno sgravio dell'imposta svizzera è consentito su di un reddito proveniente dalla Svizzera, e che, secondo la legislazione in vigore nel Regno Unito, una persona fisica è assoggettata all'imposta su detto reddito solo per la parte trasferita o riscossa nel Regno Unito e non per l'ammontare complessivo, lo sgravio da concedersi in Svizzera giusta la Convenzione si applica soltanto alla parte di detto reddito trasferita o riscossa nel Regno Unito. |
2 | Qualora una disposizione della Convenzione prevede che una società di persone, in quanto residente della Svizzera, è esentata dall'imposta dei Regno Unito per un reddito qualsiasi, detta disposizione non limita il diritto dei Regno Unito di tassare sulla sua quota al reddito della società ogni membro della società di persone che è residente del Regno Unito; tuttavia, ai fini dell'applicazione dell'articolo 22, detto reddito è considerato reddito proveniente da fonte svizzera. |
3 | Qualora una disposizione della Convenzione prevede che la successione di un defunto è esentata dall'imposta del Regno Unito per un reddito qualsiasi, in quanto residente della Svizzera, detta disposizione non obbliga il Regno Unito ad esentare dall'imposta del Regno Unito un erede della successione che non è residente della Svizzera per la quota di reddito che gli è attribuita, se la quota di questo erede non è soggetta all'imposta svizzera né a titolo personale, né a quello della successione. |
4 | Salvo le disposizioni dei paragrafo 6, le persone fisiche che sono residenti della Svizzera hanno diritto, per quanto riguarda l'applicazione dell'imposta del Regno Unito, ai medesimi alleviamenti personali, agli sgravi ed alle riduzioni di cui godono i soggetti britannici che non risiedono nel Regno Unito. |
5 | Salvo le disposizioni del paragrafo 6, le persone fisiche, che sono residenti dei Regno Unito hanno diritto, per quanto riguarda l'applicazione dell'imposta svizzera, ai medesimi alleviamenti personali, agli sgravi e alle riduzioni di cui godono i cittadini svizzeri che risiedono nel Regno Unito. |
6 | Nessuna disposizione della Convenzione conferisce ad una persona fisica che è residente dì uno Stato contraente e i cui redditi provenienti dall'altro Stato contraente sono costituiti unicamente da dividendi, interessi o canoni (o da più di detti diritti), il diritto di pretendere gli alleviamenti personali, gli sgravi e le riduzioni menzionati ai paragrafi 4 e 5 ai fini dell'applicazione delle imposte in detto altro Stato. |
7 | Qualora la Convenzione preveda la concessione di alleviamenti fiscali per un reddito qualunque nello Stato contraente dal quale proviene, una disposizione di questo genere non significa che la deduzione dell'imposta alla fonte possa essere fatta all'aliquota intera. Qualora l'imposta alla fonte sia stata dedotta da detto reddito, le autorità fiscali dello Stato nel quale gli sgravi devono essere concessi prendono i provvedimenti necessari ai fini di un rimborso adeguato, se il beneficiario del reddito prova in modo soddisfacente, entro i termini stabiliti in detto Stato, di avere diritto a detti sgravi. |
8 | Nello stabilire quali sgravi ...34 possono essere concessi in virtù dell'articolo 10 e dei paragrafi 4 e 5 del presente articolo, i redditi di una società di persone sono considerati redditi dei suoi diversi membri. |
9 | ...35 |
IR 0.672.936.712 Convenzione dell'8 dicembre 1977 tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito (con Prot. add. e scambio di lettere) RS-0.672.936.712 Art. 27 Disposizioni diverse - 1. Qualora, in virtù delle disposizioni della presente Convenzione, uno sgravio dell'imposta svizzera è consentito su di un reddito proveniente dalla Svizzera, e che, secondo la legislazione in vigore nel Regno Unito, una persona fisica è assoggettata all'imposta su detto reddito solo per la parte trasferita o riscossa nel Regno Unito e non per l'ammontare complessivo, lo sgravio da concedersi in Svizzera giusta la Convenzione si applica soltanto alla parte di detto reddito trasferita o riscossa nel Regno Unito. |
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1 | Qualora, in virtù delle disposizioni della presente Convenzione, uno sgravio dell'imposta svizzera è consentito su di un reddito proveniente dalla Svizzera, e che, secondo la legislazione in vigore nel Regno Unito, una persona fisica è assoggettata all'imposta su detto reddito solo per la parte trasferita o riscossa nel Regno Unito e non per l'ammontare complessivo, lo sgravio da concedersi in Svizzera giusta la Convenzione si applica soltanto alla parte di detto reddito trasferita o riscossa nel Regno Unito. |
2 | Qualora una disposizione della Convenzione prevede che una società di persone, in quanto residente della Svizzera, è esentata dall'imposta dei Regno Unito per un reddito qualsiasi, detta disposizione non limita il diritto dei Regno Unito di tassare sulla sua quota al reddito della società ogni membro della società di persone che è residente del Regno Unito; tuttavia, ai fini dell'applicazione dell'articolo 22, detto reddito è considerato reddito proveniente da fonte svizzera. |
3 | Qualora una disposizione della Convenzione prevede che la successione di un defunto è esentata dall'imposta del Regno Unito per un reddito qualsiasi, in quanto residente della Svizzera, detta disposizione non obbliga il Regno Unito ad esentare dall'imposta del Regno Unito un erede della successione che non è residente della Svizzera per la quota di reddito che gli è attribuita, se la quota di questo erede non è soggetta all'imposta svizzera né a titolo personale, né a quello della successione. |
4 | Salvo le disposizioni dei paragrafo 6, le persone fisiche che sono residenti della Svizzera hanno diritto, per quanto riguarda l'applicazione dell'imposta del Regno Unito, ai medesimi alleviamenti personali, agli sgravi ed alle riduzioni di cui godono i soggetti britannici che non risiedono nel Regno Unito. |
5 | Salvo le disposizioni del paragrafo 6, le persone fisiche, che sono residenti dei Regno Unito hanno diritto, per quanto riguarda l'applicazione dell'imposta svizzera, ai medesimi alleviamenti personali, agli sgravi e alle riduzioni di cui godono i cittadini svizzeri che risiedono nel Regno Unito. |
6 | Nessuna disposizione della Convenzione conferisce ad una persona fisica che è residente dì uno Stato contraente e i cui redditi provenienti dall'altro Stato contraente sono costituiti unicamente da dividendi, interessi o canoni (o da più di detti diritti), il diritto di pretendere gli alleviamenti personali, gli sgravi e le riduzioni menzionati ai paragrafi 4 e 5 ai fini dell'applicazione delle imposte in detto altro Stato. |
7 | Qualora la Convenzione preveda la concessione di alleviamenti fiscali per un reddito qualunque nello Stato contraente dal quale proviene, una disposizione di questo genere non significa che la deduzione dell'imposta alla fonte possa essere fatta all'aliquota intera. Qualora l'imposta alla fonte sia stata dedotta da detto reddito, le autorità fiscali dello Stato nel quale gli sgravi devono essere concessi prendono i provvedimenti necessari ai fini di un rimborso adeguato, se il beneficiario del reddito prova in modo soddisfacente, entro i termini stabiliti in detto Stato, di avere diritto a detti sgravi. |
8 | Nello stabilire quali sgravi ...34 possono essere concessi in virtù dell'articolo 10 e dei paragrafi 4 e 5 del presente articolo, i redditi di una società di persone sono considerati redditi dei suoi diversi membri. |
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IR 0.672.936.712 Convenzione dell'8 dicembre 1977 tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito (con Prot. add. e scambio di lettere) RS-0.672.936.712 Art. 27 Disposizioni diverse - 1. Qualora, in virtù delle disposizioni della presente Convenzione, uno sgravio dell'imposta svizzera è consentito su di un reddito proveniente dalla Svizzera, e che, secondo la legislazione in vigore nel Regno Unito, una persona fisica è assoggettata all'imposta su detto reddito solo per la parte trasferita o riscossa nel Regno Unito e non per l'ammontare complessivo, lo sgravio da concedersi in Svizzera giusta la Convenzione si applica soltanto alla parte di detto reddito trasferita o riscossa nel Regno Unito. |
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1 | Qualora, in virtù delle disposizioni della presente Convenzione, uno sgravio dell'imposta svizzera è consentito su di un reddito proveniente dalla Svizzera, e che, secondo la legislazione in vigore nel Regno Unito, una persona fisica è assoggettata all'imposta su detto reddito solo per la parte trasferita o riscossa nel Regno Unito e non per l'ammontare complessivo, lo sgravio da concedersi in Svizzera giusta la Convenzione si applica soltanto alla parte di detto reddito trasferita o riscossa nel Regno Unito. |
2 | Qualora una disposizione della Convenzione prevede che una società di persone, in quanto residente della Svizzera, è esentata dall'imposta dei Regno Unito per un reddito qualsiasi, detta disposizione non limita il diritto dei Regno Unito di tassare sulla sua quota al reddito della società ogni membro della società di persone che è residente del Regno Unito; tuttavia, ai fini dell'applicazione dell'articolo 22, detto reddito è considerato reddito proveniente da fonte svizzera. |
3 | Qualora una disposizione della Convenzione prevede che la successione di un defunto è esentata dall'imposta del Regno Unito per un reddito qualsiasi, in quanto residente della Svizzera, detta disposizione non obbliga il Regno Unito ad esentare dall'imposta del Regno Unito un erede della successione che non è residente della Svizzera per la quota di reddito che gli è attribuita, se la quota di questo erede non è soggetta all'imposta svizzera né a titolo personale, né a quello della successione. |
4 | Salvo le disposizioni dei paragrafo 6, le persone fisiche che sono residenti della Svizzera hanno diritto, per quanto riguarda l'applicazione dell'imposta del Regno Unito, ai medesimi alleviamenti personali, agli sgravi ed alle riduzioni di cui godono i soggetti britannici che non risiedono nel Regno Unito. |
5 | Salvo le disposizioni del paragrafo 6, le persone fisiche, che sono residenti dei Regno Unito hanno diritto, per quanto riguarda l'applicazione dell'imposta svizzera, ai medesimi alleviamenti personali, agli sgravi e alle riduzioni di cui godono i cittadini svizzeri che risiedono nel Regno Unito. |
6 | Nessuna disposizione della Convenzione conferisce ad una persona fisica che è residente dì uno Stato contraente e i cui redditi provenienti dall'altro Stato contraente sono costituiti unicamente da dividendi, interessi o canoni (o da più di detti diritti), il diritto di pretendere gli alleviamenti personali, gli sgravi e le riduzioni menzionati ai paragrafi 4 e 5 ai fini dell'applicazione delle imposte in detto altro Stato. |
7 | Qualora la Convenzione preveda la concessione di alleviamenti fiscali per un reddito qualunque nello Stato contraente dal quale proviene, una disposizione di questo genere non significa che la deduzione dell'imposta alla fonte possa essere fatta all'aliquota intera. Qualora l'imposta alla fonte sia stata dedotta da detto reddito, le autorità fiscali dello Stato nel quale gli sgravi devono essere concessi prendono i provvedimenti necessari ai fini di un rimborso adeguato, se il beneficiario del reddito prova in modo soddisfacente, entro i termini stabiliti in detto Stato, di avere diritto a detti sgravi. |
8 | Nello stabilire quali sgravi ...34 possono essere concessi in virtù dell'articolo 10 e dei paragrafi 4 e 5 del presente articolo, i redditi di una società di persone sono considerati redditi dei suoi diversi membri. |
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IR 0.672.936.712 Convenzione dell'8 dicembre 1977 tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito (con Prot. add. e scambio di lettere) RS-0.672.936.712 Art. 27 Disposizioni diverse - 1. Qualora, in virtù delle disposizioni della presente Convenzione, uno sgravio dell'imposta svizzera è consentito su di un reddito proveniente dalla Svizzera, e che, secondo la legislazione in vigore nel Regno Unito, una persona fisica è assoggettata all'imposta su detto reddito solo per la parte trasferita o riscossa nel Regno Unito e non per l'ammontare complessivo, lo sgravio da concedersi in Svizzera giusta la Convenzione si applica soltanto alla parte di detto reddito trasferita o riscossa nel Regno Unito. |
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1 | Qualora, in virtù delle disposizioni della presente Convenzione, uno sgravio dell'imposta svizzera è consentito su di un reddito proveniente dalla Svizzera, e che, secondo la legislazione in vigore nel Regno Unito, una persona fisica è assoggettata all'imposta su detto reddito solo per la parte trasferita o riscossa nel Regno Unito e non per l'ammontare complessivo, lo sgravio da concedersi in Svizzera giusta la Convenzione si applica soltanto alla parte di detto reddito trasferita o riscossa nel Regno Unito. |
2 | Qualora una disposizione della Convenzione prevede che una società di persone, in quanto residente della Svizzera, è esentata dall'imposta dei Regno Unito per un reddito qualsiasi, detta disposizione non limita il diritto dei Regno Unito di tassare sulla sua quota al reddito della società ogni membro della società di persone che è residente del Regno Unito; tuttavia, ai fini dell'applicazione dell'articolo 22, detto reddito è considerato reddito proveniente da fonte svizzera. |
3 | Qualora una disposizione della Convenzione prevede che la successione di un defunto è esentata dall'imposta del Regno Unito per un reddito qualsiasi, in quanto residente della Svizzera, detta disposizione non obbliga il Regno Unito ad esentare dall'imposta del Regno Unito un erede della successione che non è residente della Svizzera per la quota di reddito che gli è attribuita, se la quota di questo erede non è soggetta all'imposta svizzera né a titolo personale, né a quello della successione. |
4 | Salvo le disposizioni dei paragrafo 6, le persone fisiche che sono residenti della Svizzera hanno diritto, per quanto riguarda l'applicazione dell'imposta del Regno Unito, ai medesimi alleviamenti personali, agli sgravi ed alle riduzioni di cui godono i soggetti britannici che non risiedono nel Regno Unito. |
5 | Salvo le disposizioni del paragrafo 6, le persone fisiche, che sono residenti dei Regno Unito hanno diritto, per quanto riguarda l'applicazione dell'imposta svizzera, ai medesimi alleviamenti personali, agli sgravi e alle riduzioni di cui godono i cittadini svizzeri che risiedono nel Regno Unito. |
6 | Nessuna disposizione della Convenzione conferisce ad una persona fisica che è residente dì uno Stato contraente e i cui redditi provenienti dall'altro Stato contraente sono costituiti unicamente da dividendi, interessi o canoni (o da più di detti diritti), il diritto di pretendere gli alleviamenti personali, gli sgravi e le riduzioni menzionati ai paragrafi 4 e 5 ai fini dell'applicazione delle imposte in detto altro Stato. |
7 | Qualora la Convenzione preveda la concessione di alleviamenti fiscali per un reddito qualunque nello Stato contraente dal quale proviene, una disposizione di questo genere non significa che la deduzione dell'imposta alla fonte possa essere fatta all'aliquota intera. Qualora l'imposta alla fonte sia stata dedotta da detto reddito, le autorità fiscali dello Stato nel quale gli sgravi devono essere concessi prendono i provvedimenti necessari ai fini di un rimborso adeguato, se il beneficiario del reddito prova in modo soddisfacente, entro i termini stabiliti in detto Stato, di avere diritto a detti sgravi. |
8 | Nello stabilire quali sgravi ...34 possono essere concessi in virtù dell'articolo 10 e dei paragrafi 4 e 5 del presente articolo, i redditi di una società di persone sono considerati redditi dei suoi diversi membri. |
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IR 0.672.936.712 Convenzione dell'8 dicembre 1977 tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito (con Prot. add. e scambio di lettere) RS-0.672.936.712 Art. 27 Disposizioni diverse - 1. Qualora, in virtù delle disposizioni della presente Convenzione, uno sgravio dell'imposta svizzera è consentito su di un reddito proveniente dalla Svizzera, e che, secondo la legislazione in vigore nel Regno Unito, una persona fisica è assoggettata all'imposta su detto reddito solo per la parte trasferita o riscossa nel Regno Unito e non per l'ammontare complessivo, lo sgravio da concedersi in Svizzera giusta la Convenzione si applica soltanto alla parte di detto reddito trasferita o riscossa nel Regno Unito. |
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1 | Qualora, in virtù delle disposizioni della presente Convenzione, uno sgravio dell'imposta svizzera è consentito su di un reddito proveniente dalla Svizzera, e che, secondo la legislazione in vigore nel Regno Unito, una persona fisica è assoggettata all'imposta su detto reddito solo per la parte trasferita o riscossa nel Regno Unito e non per l'ammontare complessivo, lo sgravio da concedersi in Svizzera giusta la Convenzione si applica soltanto alla parte di detto reddito trasferita o riscossa nel Regno Unito. |
2 | Qualora una disposizione della Convenzione prevede che una società di persone, in quanto residente della Svizzera, è esentata dall'imposta dei Regno Unito per un reddito qualsiasi, detta disposizione non limita il diritto dei Regno Unito di tassare sulla sua quota al reddito della società ogni membro della società di persone che è residente del Regno Unito; tuttavia, ai fini dell'applicazione dell'articolo 22, detto reddito è considerato reddito proveniente da fonte svizzera. |
3 | Qualora una disposizione della Convenzione prevede che la successione di un defunto è esentata dall'imposta del Regno Unito per un reddito qualsiasi, in quanto residente della Svizzera, detta disposizione non obbliga il Regno Unito ad esentare dall'imposta del Regno Unito un erede della successione che non è residente della Svizzera per la quota di reddito che gli è attribuita, se la quota di questo erede non è soggetta all'imposta svizzera né a titolo personale, né a quello della successione. |
4 | Salvo le disposizioni dei paragrafo 6, le persone fisiche che sono residenti della Svizzera hanno diritto, per quanto riguarda l'applicazione dell'imposta del Regno Unito, ai medesimi alleviamenti personali, agli sgravi ed alle riduzioni di cui godono i soggetti britannici che non risiedono nel Regno Unito. |
5 | Salvo le disposizioni del paragrafo 6, le persone fisiche, che sono residenti dei Regno Unito hanno diritto, per quanto riguarda l'applicazione dell'imposta svizzera, ai medesimi alleviamenti personali, agli sgravi e alle riduzioni di cui godono i cittadini svizzeri che risiedono nel Regno Unito. |
6 | Nessuna disposizione della Convenzione conferisce ad una persona fisica che è residente dì uno Stato contraente e i cui redditi provenienti dall'altro Stato contraente sono costituiti unicamente da dividendi, interessi o canoni (o da più di detti diritti), il diritto di pretendere gli alleviamenti personali, gli sgravi e le riduzioni menzionati ai paragrafi 4 e 5 ai fini dell'applicazione delle imposte in detto altro Stato. |
7 | Qualora la Convenzione preveda la concessione di alleviamenti fiscali per un reddito qualunque nello Stato contraente dal quale proviene, una disposizione di questo genere non significa che la deduzione dell'imposta alla fonte possa essere fatta all'aliquota intera. Qualora l'imposta alla fonte sia stata dedotta da detto reddito, le autorità fiscali dello Stato nel quale gli sgravi devono essere concessi prendono i provvedimenti necessari ai fini di un rimborso adeguato, se il beneficiario del reddito prova in modo soddisfacente, entro i termini stabiliti in detto Stato, di avere diritto a detti sgravi. |
8 | Nello stabilire quali sgravi ...34 possono essere concessi in virtù dell'articolo 10 e dei paragrafi 4 e 5 del presente articolo, i redditi di una società di persone sono considerati redditi dei suoi diversi membri. |
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1 | Qualora, in virtù delle disposizioni della presente Convenzione, uno sgravio dell'imposta svizzera è consentito su di un reddito proveniente dalla Svizzera, e che, secondo la legislazione in vigore nel Regno Unito, una persona fisica è assoggettata all'imposta su detto reddito solo per la parte trasferita o riscossa nel Regno Unito e non per l'ammontare complessivo, lo sgravio da concedersi in Svizzera giusta la Convenzione si applica soltanto alla parte di detto reddito trasferita o riscossa nel Regno Unito. |
2 | Qualora una disposizione della Convenzione prevede che una società di persone, in quanto residente della Svizzera, è esentata dall'imposta dei Regno Unito per un reddito qualsiasi, detta disposizione non limita il diritto dei Regno Unito di tassare sulla sua quota al reddito della società ogni membro della società di persone che è residente del Regno Unito; tuttavia, ai fini dell'applicazione dell'articolo 22, detto reddito è considerato reddito proveniente da fonte svizzera. |
3 | Qualora una disposizione della Convenzione prevede che la successione di un defunto è esentata dall'imposta del Regno Unito per un reddito qualsiasi, in quanto residente della Svizzera, detta disposizione non obbliga il Regno Unito ad esentare dall'imposta del Regno Unito un erede della successione che non è residente della Svizzera per la quota di reddito che gli è attribuita, se la quota di questo erede non è soggetta all'imposta svizzera né a titolo personale, né a quello della successione. |
4 | Salvo le disposizioni dei paragrafo 6, le persone fisiche che sono residenti della Svizzera hanno diritto, per quanto riguarda l'applicazione dell'imposta del Regno Unito, ai medesimi alleviamenti personali, agli sgravi ed alle riduzioni di cui godono i soggetti britannici che non risiedono nel Regno Unito. |
5 | Salvo le disposizioni del paragrafo 6, le persone fisiche, che sono residenti dei Regno Unito hanno diritto, per quanto riguarda l'applicazione dell'imposta svizzera, ai medesimi alleviamenti personali, agli sgravi e alle riduzioni di cui godono i cittadini svizzeri che risiedono nel Regno Unito. |
6 | Nessuna disposizione della Convenzione conferisce ad una persona fisica che è residente dì uno Stato contraente e i cui redditi provenienti dall'altro Stato contraente sono costituiti unicamente da dividendi, interessi o canoni (o da più di detti diritti), il diritto di pretendere gli alleviamenti personali, gli sgravi e le riduzioni menzionati ai paragrafi 4 e 5 ai fini dell'applicazione delle imposte in detto altro Stato. |
7 | Qualora la Convenzione preveda la concessione di alleviamenti fiscali per un reddito qualunque nello Stato contraente dal quale proviene, una disposizione di questo genere non significa che la deduzione dell'imposta alla fonte possa essere fatta all'aliquota intera. Qualora l'imposta alla fonte sia stata dedotta da detto reddito, le autorità fiscali dello Stato nel quale gli sgravi devono essere concessi prendono i provvedimenti necessari ai fini di un rimborso adeguato, se il beneficiario del reddito prova in modo soddisfacente, entro i termini stabiliti in detto Stato, di avere diritto a detti sgravi. |
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2 | Qualora una disposizione della Convenzione prevede che una società di persone, in quanto residente della Svizzera, è esentata dall'imposta dei Regno Unito per un reddito qualsiasi, detta disposizione non limita il diritto dei Regno Unito di tassare sulla sua quota al reddito della società ogni membro della società di persone che è residente del Regno Unito; tuttavia, ai fini dell'applicazione dell'articolo 22, detto reddito è considerato reddito proveniente da fonte svizzera. |
3 | Qualora una disposizione della Convenzione prevede che la successione di un defunto è esentata dall'imposta del Regno Unito per un reddito qualsiasi, in quanto residente della Svizzera, detta disposizione non obbliga il Regno Unito ad esentare dall'imposta del Regno Unito un erede della successione che non è residente della Svizzera per la quota di reddito che gli è attribuita, se la quota di questo erede non è soggetta all'imposta svizzera né a titolo personale, né a quello della successione. |
4 | Salvo le disposizioni dei paragrafo 6, le persone fisiche che sono residenti della Svizzera hanno diritto, per quanto riguarda l'applicazione dell'imposta del Regno Unito, ai medesimi alleviamenti personali, agli sgravi ed alle riduzioni di cui godono i soggetti britannici che non risiedono nel Regno Unito. |
5 | Salvo le disposizioni del paragrafo 6, le persone fisiche, che sono residenti dei Regno Unito hanno diritto, per quanto riguarda l'applicazione dell'imposta svizzera, ai medesimi alleviamenti personali, agli sgravi e alle riduzioni di cui godono i cittadini svizzeri che risiedono nel Regno Unito. |
6 | Nessuna disposizione della Convenzione conferisce ad una persona fisica che è residente dì uno Stato contraente e i cui redditi provenienti dall'altro Stato contraente sono costituiti unicamente da dividendi, interessi o canoni (o da più di detti diritti), il diritto di pretendere gli alleviamenti personali, gli sgravi e le riduzioni menzionati ai paragrafi 4 e 5 ai fini dell'applicazione delle imposte in detto altro Stato. |
7 | Qualora la Convenzione preveda la concessione di alleviamenti fiscali per un reddito qualunque nello Stato contraente dal quale proviene, una disposizione di questo genere non significa che la deduzione dell'imposta alla fonte possa essere fatta all'aliquota intera. Qualora l'imposta alla fonte sia stata dedotta da detto reddito, le autorità fiscali dello Stato nel quale gli sgravi devono essere concessi prendono i provvedimenti necessari ai fini di un rimborso adeguato, se il beneficiario del reddito prova in modo soddisfacente, entro i termini stabiliti in detto Stato, di avere diritto a detti sgravi. |
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1 | Qualora, in virtù delle disposizioni della presente Convenzione, uno sgravio dell'imposta svizzera è consentito su di un reddito proveniente dalla Svizzera, e che, secondo la legislazione in vigore nel Regno Unito, una persona fisica è assoggettata all'imposta su detto reddito solo per la parte trasferita o riscossa nel Regno Unito e non per l'ammontare complessivo, lo sgravio da concedersi in Svizzera giusta la Convenzione si applica soltanto alla parte di detto reddito trasferita o riscossa nel Regno Unito. |
2 | Qualora una disposizione della Convenzione prevede che una società di persone, in quanto residente della Svizzera, è esentata dall'imposta dei Regno Unito per un reddito qualsiasi, detta disposizione non limita il diritto dei Regno Unito di tassare sulla sua quota al reddito della società ogni membro della società di persone che è residente del Regno Unito; tuttavia, ai fini dell'applicazione dell'articolo 22, detto reddito è considerato reddito proveniente da fonte svizzera. |
3 | Qualora una disposizione della Convenzione prevede che la successione di un defunto è esentata dall'imposta del Regno Unito per un reddito qualsiasi, in quanto residente della Svizzera, detta disposizione non obbliga il Regno Unito ad esentare dall'imposta del Regno Unito un erede della successione che non è residente della Svizzera per la quota di reddito che gli è attribuita, se la quota di questo erede non è soggetta all'imposta svizzera né a titolo personale, né a quello della successione. |
4 | Salvo le disposizioni dei paragrafo 6, le persone fisiche che sono residenti della Svizzera hanno diritto, per quanto riguarda l'applicazione dell'imposta del Regno Unito, ai medesimi alleviamenti personali, agli sgravi ed alle riduzioni di cui godono i soggetti britannici che non risiedono nel Regno Unito. |
5 | Salvo le disposizioni del paragrafo 6, le persone fisiche, che sono residenti dei Regno Unito hanno diritto, per quanto riguarda l'applicazione dell'imposta svizzera, ai medesimi alleviamenti personali, agli sgravi e alle riduzioni di cui godono i cittadini svizzeri che risiedono nel Regno Unito. |
6 | Nessuna disposizione della Convenzione conferisce ad una persona fisica che è residente dì uno Stato contraente e i cui redditi provenienti dall'altro Stato contraente sono costituiti unicamente da dividendi, interessi o canoni (o da più di detti diritti), il diritto di pretendere gli alleviamenti personali, gli sgravi e le riduzioni menzionati ai paragrafi 4 e 5 ai fini dell'applicazione delle imposte in detto altro Stato. |
7 | Qualora la Convenzione preveda la concessione di alleviamenti fiscali per un reddito qualunque nello Stato contraente dal quale proviene, una disposizione di questo genere non significa che la deduzione dell'imposta alla fonte possa essere fatta all'aliquota intera. Qualora l'imposta alla fonte sia stata dedotta da detto reddito, le autorità fiscali dello Stato nel quale gli sgravi devono essere concessi prendono i provvedimenti necessari ai fini di un rimborso adeguato, se il beneficiario del reddito prova in modo soddisfacente, entro i termini stabiliti in detto Stato, di avere diritto a detti sgravi. |
8 | Nello stabilire quali sgravi ...34 possono essere concessi in virtù dell'articolo 10 e dei paragrafi 4 e 5 del presente articolo, i redditi di una società di persone sono considerati redditi dei suoi diversi membri. |
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IR 0.672.936.712 Convenzione dell'8 dicembre 1977 tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito (con Prot. add. e scambio di lettere) RS-0.672.936.712 Art. 27 Disposizioni diverse - 1. Qualora, in virtù delle disposizioni della presente Convenzione, uno sgravio dell'imposta svizzera è consentito su di un reddito proveniente dalla Svizzera, e che, secondo la legislazione in vigore nel Regno Unito, una persona fisica è assoggettata all'imposta su detto reddito solo per la parte trasferita o riscossa nel Regno Unito e non per l'ammontare complessivo, lo sgravio da concedersi in Svizzera giusta la Convenzione si applica soltanto alla parte di detto reddito trasferita o riscossa nel Regno Unito. |
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1 | Qualora, in virtù delle disposizioni della presente Convenzione, uno sgravio dell'imposta svizzera è consentito su di un reddito proveniente dalla Svizzera, e che, secondo la legislazione in vigore nel Regno Unito, una persona fisica è assoggettata all'imposta su detto reddito solo per la parte trasferita o riscossa nel Regno Unito e non per l'ammontare complessivo, lo sgravio da concedersi in Svizzera giusta la Convenzione si applica soltanto alla parte di detto reddito trasferita o riscossa nel Regno Unito. |
2 | Qualora una disposizione della Convenzione prevede che una società di persone, in quanto residente della Svizzera, è esentata dall'imposta dei Regno Unito per un reddito qualsiasi, detta disposizione non limita il diritto dei Regno Unito di tassare sulla sua quota al reddito della società ogni membro della società di persone che è residente del Regno Unito; tuttavia, ai fini dell'applicazione dell'articolo 22, detto reddito è considerato reddito proveniente da fonte svizzera. |
3 | Qualora una disposizione della Convenzione prevede che la successione di un defunto è esentata dall'imposta del Regno Unito per un reddito qualsiasi, in quanto residente della Svizzera, detta disposizione non obbliga il Regno Unito ad esentare dall'imposta del Regno Unito un erede della successione che non è residente della Svizzera per la quota di reddito che gli è attribuita, se la quota di questo erede non è soggetta all'imposta svizzera né a titolo personale, né a quello della successione. |
4 | Salvo le disposizioni dei paragrafo 6, le persone fisiche che sono residenti della Svizzera hanno diritto, per quanto riguarda l'applicazione dell'imposta del Regno Unito, ai medesimi alleviamenti personali, agli sgravi ed alle riduzioni di cui godono i soggetti britannici che non risiedono nel Regno Unito. |
5 | Salvo le disposizioni del paragrafo 6, le persone fisiche, che sono residenti dei Regno Unito hanno diritto, per quanto riguarda l'applicazione dell'imposta svizzera, ai medesimi alleviamenti personali, agli sgravi e alle riduzioni di cui godono i cittadini svizzeri che risiedono nel Regno Unito. |
6 | Nessuna disposizione della Convenzione conferisce ad una persona fisica che è residente dì uno Stato contraente e i cui redditi provenienti dall'altro Stato contraente sono costituiti unicamente da dividendi, interessi o canoni (o da più di detti diritti), il diritto di pretendere gli alleviamenti personali, gli sgravi e le riduzioni menzionati ai paragrafi 4 e 5 ai fini dell'applicazione delle imposte in detto altro Stato. |
7 | Qualora la Convenzione preveda la concessione di alleviamenti fiscali per un reddito qualunque nello Stato contraente dal quale proviene, una disposizione di questo genere non significa che la deduzione dell'imposta alla fonte possa essere fatta all'aliquota intera. Qualora l'imposta alla fonte sia stata dedotta da detto reddito, le autorità fiscali dello Stato nel quale gli sgravi devono essere concessi prendono i provvedimenti necessari ai fini di un rimborso adeguato, se il beneficiario del reddito prova in modo soddisfacente, entro i termini stabiliti in detto Stato, di avere diritto a detti sgravi. |
8 | Nello stabilire quali sgravi ...34 possono essere concessi in virtù dell'articolo 10 e dei paragrafi 4 e 5 del presente articolo, i redditi di una società di persone sono considerati redditi dei suoi diversi membri. |
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IR 0.672.936.712 Convenzione dell'8 dicembre 1977 tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito (con Prot. add. e scambio di lettere) RS-0.672.936.712 Art. 27 Disposizioni diverse - 1. Qualora, in virtù delle disposizioni della presente Convenzione, uno sgravio dell'imposta svizzera è consentito su di un reddito proveniente dalla Svizzera, e che, secondo la legislazione in vigore nel Regno Unito, una persona fisica è assoggettata all'imposta su detto reddito solo per la parte trasferita o riscossa nel Regno Unito e non per l'ammontare complessivo, lo sgravio da concedersi in Svizzera giusta la Convenzione si applica soltanto alla parte di detto reddito trasferita o riscossa nel Regno Unito. |
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1 | Qualora, in virtù delle disposizioni della presente Convenzione, uno sgravio dell'imposta svizzera è consentito su di un reddito proveniente dalla Svizzera, e che, secondo la legislazione in vigore nel Regno Unito, una persona fisica è assoggettata all'imposta su detto reddito solo per la parte trasferita o riscossa nel Regno Unito e non per l'ammontare complessivo, lo sgravio da concedersi in Svizzera giusta la Convenzione si applica soltanto alla parte di detto reddito trasferita o riscossa nel Regno Unito. |
2 | Qualora una disposizione della Convenzione prevede che una società di persone, in quanto residente della Svizzera, è esentata dall'imposta dei Regno Unito per un reddito qualsiasi, detta disposizione non limita il diritto dei Regno Unito di tassare sulla sua quota al reddito della società ogni membro della società di persone che è residente del Regno Unito; tuttavia, ai fini dell'applicazione dell'articolo 22, detto reddito è considerato reddito proveniente da fonte svizzera. |
3 | Qualora una disposizione della Convenzione prevede che la successione di un defunto è esentata dall'imposta del Regno Unito per un reddito qualsiasi, in quanto residente della Svizzera, detta disposizione non obbliga il Regno Unito ad esentare dall'imposta del Regno Unito un erede della successione che non è residente della Svizzera per la quota di reddito che gli è attribuita, se la quota di questo erede non è soggetta all'imposta svizzera né a titolo personale, né a quello della successione. |
4 | Salvo le disposizioni dei paragrafo 6, le persone fisiche che sono residenti della Svizzera hanno diritto, per quanto riguarda l'applicazione dell'imposta del Regno Unito, ai medesimi alleviamenti personali, agli sgravi ed alle riduzioni di cui godono i soggetti britannici che non risiedono nel Regno Unito. |
5 | Salvo le disposizioni del paragrafo 6, le persone fisiche, che sono residenti dei Regno Unito hanno diritto, per quanto riguarda l'applicazione dell'imposta svizzera, ai medesimi alleviamenti personali, agli sgravi e alle riduzioni di cui godono i cittadini svizzeri che risiedono nel Regno Unito. |
6 | Nessuna disposizione della Convenzione conferisce ad una persona fisica che è residente dì uno Stato contraente e i cui redditi provenienti dall'altro Stato contraente sono costituiti unicamente da dividendi, interessi o canoni (o da più di detti diritti), il diritto di pretendere gli alleviamenti personali, gli sgravi e le riduzioni menzionati ai paragrafi 4 e 5 ai fini dell'applicazione delle imposte in detto altro Stato. |
7 | Qualora la Convenzione preveda la concessione di alleviamenti fiscali per un reddito qualunque nello Stato contraente dal quale proviene, una disposizione di questo genere non significa che la deduzione dell'imposta alla fonte possa essere fatta all'aliquota intera. Qualora l'imposta alla fonte sia stata dedotta da detto reddito, le autorità fiscali dello Stato nel quale gli sgravi devono essere concessi prendono i provvedimenti necessari ai fini di un rimborso adeguato, se il beneficiario del reddito prova in modo soddisfacente, entro i termini stabiliti in detto Stato, di avere diritto a detti sgravi. |
8 | Nello stabilire quali sgravi ...34 possono essere concessi in virtù dell'articolo 10 e dei paragrafi 4 e 5 del presente articolo, i redditi di una società di persone sono considerati redditi dei suoi diversi membri. |
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IR 0.672.936.712 Convenzione dell'8 dicembre 1977 tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito (con Prot. add. e scambio di lettere) RS-0.672.936.712 Art. 27 Disposizioni diverse - 1. Qualora, in virtù delle disposizioni della presente Convenzione, uno sgravio dell'imposta svizzera è consentito su di un reddito proveniente dalla Svizzera, e che, secondo la legislazione in vigore nel Regno Unito, una persona fisica è assoggettata all'imposta su detto reddito solo per la parte trasferita o riscossa nel Regno Unito e non per l'ammontare complessivo, lo sgravio da concedersi in Svizzera giusta la Convenzione si applica soltanto alla parte di detto reddito trasferita o riscossa nel Regno Unito. |
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1 | Qualora, in virtù delle disposizioni della presente Convenzione, uno sgravio dell'imposta svizzera è consentito su di un reddito proveniente dalla Svizzera, e che, secondo la legislazione in vigore nel Regno Unito, una persona fisica è assoggettata all'imposta su detto reddito solo per la parte trasferita o riscossa nel Regno Unito e non per l'ammontare complessivo, lo sgravio da concedersi in Svizzera giusta la Convenzione si applica soltanto alla parte di detto reddito trasferita o riscossa nel Regno Unito. |
2 | Qualora una disposizione della Convenzione prevede che una società di persone, in quanto residente della Svizzera, è esentata dall'imposta dei Regno Unito per un reddito qualsiasi, detta disposizione non limita il diritto dei Regno Unito di tassare sulla sua quota al reddito della società ogni membro della società di persone che è residente del Regno Unito; tuttavia, ai fini dell'applicazione dell'articolo 22, detto reddito è considerato reddito proveniente da fonte svizzera. |
3 | Qualora una disposizione della Convenzione prevede che la successione di un defunto è esentata dall'imposta del Regno Unito per un reddito qualsiasi, in quanto residente della Svizzera, detta disposizione non obbliga il Regno Unito ad esentare dall'imposta del Regno Unito un erede della successione che non è residente della Svizzera per la quota di reddito che gli è attribuita, se la quota di questo erede non è soggetta all'imposta svizzera né a titolo personale, né a quello della successione. |
4 | Salvo le disposizioni dei paragrafo 6, le persone fisiche che sono residenti della Svizzera hanno diritto, per quanto riguarda l'applicazione dell'imposta del Regno Unito, ai medesimi alleviamenti personali, agli sgravi ed alle riduzioni di cui godono i soggetti britannici che non risiedono nel Regno Unito. |
5 | Salvo le disposizioni del paragrafo 6, le persone fisiche, che sono residenti dei Regno Unito hanno diritto, per quanto riguarda l'applicazione dell'imposta svizzera, ai medesimi alleviamenti personali, agli sgravi e alle riduzioni di cui godono i cittadini svizzeri che risiedono nel Regno Unito. |
6 | Nessuna disposizione della Convenzione conferisce ad una persona fisica che è residente dì uno Stato contraente e i cui redditi provenienti dall'altro Stato contraente sono costituiti unicamente da dividendi, interessi o canoni (o da più di detti diritti), il diritto di pretendere gli alleviamenti personali, gli sgravi e le riduzioni menzionati ai paragrafi 4 e 5 ai fini dell'applicazione delle imposte in detto altro Stato. |
7 | Qualora la Convenzione preveda la concessione di alleviamenti fiscali per un reddito qualunque nello Stato contraente dal quale proviene, una disposizione di questo genere non significa che la deduzione dell'imposta alla fonte possa essere fatta all'aliquota intera. Qualora l'imposta alla fonte sia stata dedotta da detto reddito, le autorità fiscali dello Stato nel quale gli sgravi devono essere concessi prendono i provvedimenti necessari ai fini di un rimborso adeguato, se il beneficiario del reddito prova in modo soddisfacente, entro i termini stabiliti in detto Stato, di avere diritto a detti sgravi. |
8 | Nello stabilire quali sgravi ...34 possono essere concessi in virtù dell'articolo 10 e dei paragrafi 4 e 5 del presente articolo, i redditi di una società di persone sono considerati redditi dei suoi diversi membri. |
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IR 0.672.936.712 Convenzione dell'8 dicembre 1977 tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito (con Prot. add. e scambio di lettere) RS-0.672.936.712 Art. 27 Disposizioni diverse - 1. Qualora, in virtù delle disposizioni della presente Convenzione, uno sgravio dell'imposta svizzera è consentito su di un reddito proveniente dalla Svizzera, e che, secondo la legislazione in vigore nel Regno Unito, una persona fisica è assoggettata all'imposta su detto reddito solo per la parte trasferita o riscossa nel Regno Unito e non per l'ammontare complessivo, lo sgravio da concedersi in Svizzera giusta la Convenzione si applica soltanto alla parte di detto reddito trasferita o riscossa nel Regno Unito. |
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1 | Qualora, in virtù delle disposizioni della presente Convenzione, uno sgravio dell'imposta svizzera è consentito su di un reddito proveniente dalla Svizzera, e che, secondo la legislazione in vigore nel Regno Unito, una persona fisica è assoggettata all'imposta su detto reddito solo per la parte trasferita o riscossa nel Regno Unito e non per l'ammontare complessivo, lo sgravio da concedersi in Svizzera giusta la Convenzione si applica soltanto alla parte di detto reddito trasferita o riscossa nel Regno Unito. |
2 | Qualora una disposizione della Convenzione prevede che una società di persone, in quanto residente della Svizzera, è esentata dall'imposta dei Regno Unito per un reddito qualsiasi, detta disposizione non limita il diritto dei Regno Unito di tassare sulla sua quota al reddito della società ogni membro della società di persone che è residente del Regno Unito; tuttavia, ai fini dell'applicazione dell'articolo 22, detto reddito è considerato reddito proveniente da fonte svizzera. |
3 | Qualora una disposizione della Convenzione prevede che la successione di un defunto è esentata dall'imposta del Regno Unito per un reddito qualsiasi, in quanto residente della Svizzera, detta disposizione non obbliga il Regno Unito ad esentare dall'imposta del Regno Unito un erede della successione che non è residente della Svizzera per la quota di reddito che gli è attribuita, se la quota di questo erede non è soggetta all'imposta svizzera né a titolo personale, né a quello della successione. |
4 | Salvo le disposizioni dei paragrafo 6, le persone fisiche che sono residenti della Svizzera hanno diritto, per quanto riguarda l'applicazione dell'imposta del Regno Unito, ai medesimi alleviamenti personali, agli sgravi ed alle riduzioni di cui godono i soggetti britannici che non risiedono nel Regno Unito. |
5 | Salvo le disposizioni del paragrafo 6, le persone fisiche, che sono residenti dei Regno Unito hanno diritto, per quanto riguarda l'applicazione dell'imposta svizzera, ai medesimi alleviamenti personali, agli sgravi e alle riduzioni di cui godono i cittadini svizzeri che risiedono nel Regno Unito. |
6 | Nessuna disposizione della Convenzione conferisce ad una persona fisica che è residente dì uno Stato contraente e i cui redditi provenienti dall'altro Stato contraente sono costituiti unicamente da dividendi, interessi o canoni (o da più di detti diritti), il diritto di pretendere gli alleviamenti personali, gli sgravi e le riduzioni menzionati ai paragrafi 4 e 5 ai fini dell'applicazione delle imposte in detto altro Stato. |
7 | Qualora la Convenzione preveda la concessione di alleviamenti fiscali per un reddito qualunque nello Stato contraente dal quale proviene, una disposizione di questo genere non significa che la deduzione dell'imposta alla fonte possa essere fatta all'aliquota intera. Qualora l'imposta alla fonte sia stata dedotta da detto reddito, le autorità fiscali dello Stato nel quale gli sgravi devono essere concessi prendono i provvedimenti necessari ai fini di un rimborso adeguato, se il beneficiario del reddito prova in modo soddisfacente, entro i termini stabiliti in detto Stato, di avere diritto a detti sgravi. |
8 | Nello stabilire quali sgravi ...34 possono essere concessi in virtù dell'articolo 10 e dei paragrafi 4 e 5 del presente articolo, i redditi di una società di persone sono considerati redditi dei suoi diversi membri. |
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IR 0.672.936.712 Convenzione dell'8 dicembre 1977 tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito (con Prot. add. e scambio di lettere) RS-0.672.936.712 Art. 27 Disposizioni diverse - 1. Qualora, in virtù delle disposizioni della presente Convenzione, uno sgravio dell'imposta svizzera è consentito su di un reddito proveniente dalla Svizzera, e che, secondo la legislazione in vigore nel Regno Unito, una persona fisica è assoggettata all'imposta su detto reddito solo per la parte trasferita o riscossa nel Regno Unito e non per l'ammontare complessivo, lo sgravio da concedersi in Svizzera giusta la Convenzione si applica soltanto alla parte di detto reddito trasferita o riscossa nel Regno Unito. |
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1 | Qualora, in virtù delle disposizioni della presente Convenzione, uno sgravio dell'imposta svizzera è consentito su di un reddito proveniente dalla Svizzera, e che, secondo la legislazione in vigore nel Regno Unito, una persona fisica è assoggettata all'imposta su detto reddito solo per la parte trasferita o riscossa nel Regno Unito e non per l'ammontare complessivo, lo sgravio da concedersi in Svizzera giusta la Convenzione si applica soltanto alla parte di detto reddito trasferita o riscossa nel Regno Unito. |
2 | Qualora una disposizione della Convenzione prevede che una società di persone, in quanto residente della Svizzera, è esentata dall'imposta dei Regno Unito per un reddito qualsiasi, detta disposizione non limita il diritto dei Regno Unito di tassare sulla sua quota al reddito della società ogni membro della società di persone che è residente del Regno Unito; tuttavia, ai fini dell'applicazione dell'articolo 22, detto reddito è considerato reddito proveniente da fonte svizzera. |
3 | Qualora una disposizione della Convenzione prevede che la successione di un defunto è esentata dall'imposta del Regno Unito per un reddito qualsiasi, in quanto residente della Svizzera, detta disposizione non obbliga il Regno Unito ad esentare dall'imposta del Regno Unito un erede della successione che non è residente della Svizzera per la quota di reddito che gli è attribuita, se la quota di questo erede non è soggetta all'imposta svizzera né a titolo personale, né a quello della successione. |
4 | Salvo le disposizioni dei paragrafo 6, le persone fisiche che sono residenti della Svizzera hanno diritto, per quanto riguarda l'applicazione dell'imposta del Regno Unito, ai medesimi alleviamenti personali, agli sgravi ed alle riduzioni di cui godono i soggetti britannici che non risiedono nel Regno Unito. |
5 | Salvo le disposizioni del paragrafo 6, le persone fisiche, che sono residenti dei Regno Unito hanno diritto, per quanto riguarda l'applicazione dell'imposta svizzera, ai medesimi alleviamenti personali, agli sgravi e alle riduzioni di cui godono i cittadini svizzeri che risiedono nel Regno Unito. |
6 | Nessuna disposizione della Convenzione conferisce ad una persona fisica che è residente dì uno Stato contraente e i cui redditi provenienti dall'altro Stato contraente sono costituiti unicamente da dividendi, interessi o canoni (o da più di detti diritti), il diritto di pretendere gli alleviamenti personali, gli sgravi e le riduzioni menzionati ai paragrafi 4 e 5 ai fini dell'applicazione delle imposte in detto altro Stato. |
7 | Qualora la Convenzione preveda la concessione di alleviamenti fiscali per un reddito qualunque nello Stato contraente dal quale proviene, una disposizione di questo genere non significa che la deduzione dell'imposta alla fonte possa essere fatta all'aliquota intera. Qualora l'imposta alla fonte sia stata dedotta da detto reddito, le autorità fiscali dello Stato nel quale gli sgravi devono essere concessi prendono i provvedimenti necessari ai fini di un rimborso adeguato, se il beneficiario del reddito prova in modo soddisfacente, entro i termini stabiliti in detto Stato, di avere diritto a detti sgravi. |
8 | Nello stabilire quali sgravi ...34 possono essere concessi in virtù dell'articolo 10 e dei paragrafi 4 e 5 del presente articolo, i redditi di una società di persone sono considerati redditi dei suoi diversi membri. |
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IR 0.672.936.712 Convenzione dell'8 dicembre 1977 tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito (con Prot. add. e scambio di lettere) RS-0.672.936.712 Art. 3 Definizioni generali - 1. Nella presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione: |
|
1 | Nella presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione: |
a | il termine «Regno Unito» designa la Gran Bretagna e l'Irlanda del Nord come anche il territorio adiacente alle acque territoriali del Regno Unito che, in accordo con il diritto internazionale, è stato o potrà essere ulteriormente designato dalla legislazione del Regno Unito concernente lo zoccolo continentale come un territorio sul quale il Regno Unito può esercitare diritti sovrani per quanto concerne il fondo ed il sottosuolo marini, così come le loro risorse naturali; |
b | il termine «Svizzera» designa la Confederazione Svizzera; |
c | le espressioni «uno Stato contraente» e l'altro Stato contraente» designano, secondo il contesto, la Svizzera o il Regno Unito; |
d | il termine «imposta», designa, secondo il contesto, l'imposta svizzera o l'imposta del Regno Unito; |
e | il termine «persona» designa ogni persona fisica, società, gruppo di persone senza personalità giuridica e ogni altro ente con o senza personalità giuridica; |
f | il termine «società» designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che è considerato persona giuridica ai fini della imposizione; |
g | le espressioni «impresa di uno Stato contraente» e «impresa dell'altro Stato contraente» designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente; |
h | il termine «nazionale» designa: |
hi | per quanto concerne il Regno Unito, ogni cittadino del Regno Unito o delle Colonie o ogni soggetto britannico che non possiede questa cittadinanza o la cittadinanza di qualsiasi altro Paese o territorio del Commonwealth, purché nell'uno o nell'altro caso abbia il diritto di soggiornare nel Regno Unito e ogni persona giuridica, società di persone, associazione o altro ente costituiti in conformità del diritto vigente nel Regno Unito; |
hii | per quanto concerne la Svizzera, ogni cittadino svizzero e ogni persona giuridica, società di persone, associazione o altro ente costituiti in conformità del diritto vigente in Svizzera; |
i | per «traffico internazionale» s'intende qualsiasi attività di trasporto effettuata per mezzo di una nave o di un aeromobile da parte di un'impresa la cui sede di direzione effettiva è situata in uno Stato contraente, ad eccezione del caso in cui la nave o l'aeromobile sia utilizzato esclusivamente tra località situate nell'altro Stato contraente; |
j | l'espressione «autorità competenti» designa: in Svizzera, il direttore dell'Amministrazione federale delle contribuzioni o il suo rappresentante debitamente autorizzato e, nel Regno Unito, i «Commissioners of Inland Revenue» o il loro rappresentante debitamente autorizzato; |
k | per quanto concerne il Regno Unito, l'espressione «suddivisione politica» comprende l'Irlanda del Nord; |
l | ... |
2 | Per l'applicazione della Convenzione da parte di uno Stato contraente, le espressioni non diversamente definite hanno il significato che ad esse è attribuito dalla legislazione di detto Stato relativa alle imposte oggetto della Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione. |
IR 0.672.936.712 Convenzione dell'8 dicembre 1977 tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito (con Prot. add. e scambio di lettere) RS-0.672.936.712 Art. 3 Definizioni generali - 1. Nella presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione: |
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1 | Nella presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione: |
a | il termine «Regno Unito» designa la Gran Bretagna e l'Irlanda del Nord come anche il territorio adiacente alle acque territoriali del Regno Unito che, in accordo con il diritto internazionale, è stato o potrà essere ulteriormente designato dalla legislazione del Regno Unito concernente lo zoccolo continentale come un territorio sul quale il Regno Unito può esercitare diritti sovrani per quanto concerne il fondo ed il sottosuolo marini, così come le loro risorse naturali; |
b | il termine «Svizzera» designa la Confederazione Svizzera; |
c | le espressioni «uno Stato contraente» e l'altro Stato contraente» designano, secondo il contesto, la Svizzera o il Regno Unito; |
d | il termine «imposta», designa, secondo il contesto, l'imposta svizzera o l'imposta del Regno Unito; |
e | il termine «persona» designa ogni persona fisica, società, gruppo di persone senza personalità giuridica e ogni altro ente con o senza personalità giuridica; |
f | il termine «società» designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che è considerato persona giuridica ai fini della imposizione; |
g | le espressioni «impresa di uno Stato contraente» e «impresa dell'altro Stato contraente» designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente; |
h | il termine «nazionale» designa: |
hi | per quanto concerne il Regno Unito, ogni cittadino del Regno Unito o delle Colonie o ogni soggetto britannico che non possiede questa cittadinanza o la cittadinanza di qualsiasi altro Paese o territorio del Commonwealth, purché nell'uno o nell'altro caso abbia il diritto di soggiornare nel Regno Unito e ogni persona giuridica, società di persone, associazione o altro ente costituiti in conformità del diritto vigente nel Regno Unito; |
hii | per quanto concerne la Svizzera, ogni cittadino svizzero e ogni persona giuridica, società di persone, associazione o altro ente costituiti in conformità del diritto vigente in Svizzera; |
i | per «traffico internazionale» s'intende qualsiasi attività di trasporto effettuata per mezzo di una nave o di un aeromobile da parte di un'impresa la cui sede di direzione effettiva è situata in uno Stato contraente, ad eccezione del caso in cui la nave o l'aeromobile sia utilizzato esclusivamente tra località situate nell'altro Stato contraente; |
j | l'espressione «autorità competenti» designa: in Svizzera, il direttore dell'Amministrazione federale delle contribuzioni o il suo rappresentante debitamente autorizzato e, nel Regno Unito, i «Commissioners of Inland Revenue» o il loro rappresentante debitamente autorizzato; |
k | per quanto concerne il Regno Unito, l'espressione «suddivisione politica» comprende l'Irlanda del Nord; |
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2 | Per l'applicazione della Convenzione da parte di uno Stato contraente, le espressioni non diversamente definite hanno il significato che ad esse è attribuito dalla legislazione di detto Stato relativa alle imposte oggetto della Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione. |
IR 0.672.936.712 Convenzione dell'8 dicembre 1977 tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito (con Prot. add. e scambio di lettere) RS-0.672.936.712 Art. 3 Definizioni generali - 1. Nella presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione: |
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1 | Nella presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione: |
a | il termine «Regno Unito» designa la Gran Bretagna e l'Irlanda del Nord come anche il territorio adiacente alle acque territoriali del Regno Unito che, in accordo con il diritto internazionale, è stato o potrà essere ulteriormente designato dalla legislazione del Regno Unito concernente lo zoccolo continentale come un territorio sul quale il Regno Unito può esercitare diritti sovrani per quanto concerne il fondo ed il sottosuolo marini, così come le loro risorse naturali; |
b | il termine «Svizzera» designa la Confederazione Svizzera; |
c | le espressioni «uno Stato contraente» e l'altro Stato contraente» designano, secondo il contesto, la Svizzera o il Regno Unito; |
d | il termine «imposta», designa, secondo il contesto, l'imposta svizzera o l'imposta del Regno Unito; |
e | il termine «persona» designa ogni persona fisica, società, gruppo di persone senza personalità giuridica e ogni altro ente con o senza personalità giuridica; |
f | il termine «società» designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che è considerato persona giuridica ai fini della imposizione; |
g | le espressioni «impresa di uno Stato contraente» e «impresa dell'altro Stato contraente» designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente; |
h | il termine «nazionale» designa: |
hi | per quanto concerne il Regno Unito, ogni cittadino del Regno Unito o delle Colonie o ogni soggetto britannico che non possiede questa cittadinanza o la cittadinanza di qualsiasi altro Paese o territorio del Commonwealth, purché nell'uno o nell'altro caso abbia il diritto di soggiornare nel Regno Unito e ogni persona giuridica, società di persone, associazione o altro ente costituiti in conformità del diritto vigente nel Regno Unito; |
hii | per quanto concerne la Svizzera, ogni cittadino svizzero e ogni persona giuridica, società di persone, associazione o altro ente costituiti in conformità del diritto vigente in Svizzera; |
i | per «traffico internazionale» s'intende qualsiasi attività di trasporto effettuata per mezzo di una nave o di un aeromobile da parte di un'impresa la cui sede di direzione effettiva è situata in uno Stato contraente, ad eccezione del caso in cui la nave o l'aeromobile sia utilizzato esclusivamente tra località situate nell'altro Stato contraente; |
j | l'espressione «autorità competenti» designa: in Svizzera, il direttore dell'Amministrazione federale delle contribuzioni o il suo rappresentante debitamente autorizzato e, nel Regno Unito, i «Commissioners of Inland Revenue» o il loro rappresentante debitamente autorizzato; |
k | per quanto concerne il Regno Unito, l'espressione «suddivisione politica» comprende l'Irlanda del Nord; |
l | ... |
2 | Per l'applicazione della Convenzione da parte di uno Stato contraente, le espressioni non diversamente definite hanno il significato che ad esse è attribuito dalla legislazione di detto Stato relativa alle imposte oggetto della Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione. |
IR 0.672.936.712 Convenzione dell'8 dicembre 1977 tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito (con Prot. add. e scambio di lettere) RS-0.672.936.712 Art. 3 Definizioni generali - 1. Nella presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione: |
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1 | Nella presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione: |
a | il termine «Regno Unito» designa la Gran Bretagna e l'Irlanda del Nord come anche il territorio adiacente alle acque territoriali del Regno Unito che, in accordo con il diritto internazionale, è stato o potrà essere ulteriormente designato dalla legislazione del Regno Unito concernente lo zoccolo continentale come un territorio sul quale il Regno Unito può esercitare diritti sovrani per quanto concerne il fondo ed il sottosuolo marini, così come le loro risorse naturali; |
b | il termine «Svizzera» designa la Confederazione Svizzera; |
c | le espressioni «uno Stato contraente» e l'altro Stato contraente» designano, secondo il contesto, la Svizzera o il Regno Unito; |
d | il termine «imposta», designa, secondo il contesto, l'imposta svizzera o l'imposta del Regno Unito; |
e | il termine «persona» designa ogni persona fisica, società, gruppo di persone senza personalità giuridica e ogni altro ente con o senza personalità giuridica; |
f | il termine «società» designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che è considerato persona giuridica ai fini della imposizione; |
g | le espressioni «impresa di uno Stato contraente» e «impresa dell'altro Stato contraente» designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente; |
h | il termine «nazionale» designa: |
hi | per quanto concerne il Regno Unito, ogni cittadino del Regno Unito o delle Colonie o ogni soggetto britannico che non possiede questa cittadinanza o la cittadinanza di qualsiasi altro Paese o territorio del Commonwealth, purché nell'uno o nell'altro caso abbia il diritto di soggiornare nel Regno Unito e ogni persona giuridica, società di persone, associazione o altro ente costituiti in conformità del diritto vigente nel Regno Unito; |
hii | per quanto concerne la Svizzera, ogni cittadino svizzero e ogni persona giuridica, società di persone, associazione o altro ente costituiti in conformità del diritto vigente in Svizzera; |
i | per «traffico internazionale» s'intende qualsiasi attività di trasporto effettuata per mezzo di una nave o di un aeromobile da parte di un'impresa la cui sede di direzione effettiva è situata in uno Stato contraente, ad eccezione del caso in cui la nave o l'aeromobile sia utilizzato esclusivamente tra località situate nell'altro Stato contraente; |
j | l'espressione «autorità competenti» designa: in Svizzera, il direttore dell'Amministrazione federale delle contribuzioni o il suo rappresentante debitamente autorizzato e, nel Regno Unito, i «Commissioners of Inland Revenue» o il loro rappresentante debitamente autorizzato; |
k | per quanto concerne il Regno Unito, l'espressione «suddivisione politica» comprende l'Irlanda del Nord; |
l | ... |
2 | Per l'applicazione della Convenzione da parte di uno Stato contraente, le espressioni non diversamente definite hanno il significato che ad esse è attribuito dalla legislazione di detto Stato relativa alle imposte oggetto della Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione. |
IR 0.672.936.712 Convenzione dell'8 dicembre 1977 tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito (con Prot. add. e scambio di lettere) RS-0.672.936.712 Art. 3 Definizioni generali - 1. Nella presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione: |
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1 | Nella presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione: |
a | il termine «Regno Unito» designa la Gran Bretagna e l'Irlanda del Nord come anche il territorio adiacente alle acque territoriali del Regno Unito che, in accordo con il diritto internazionale, è stato o potrà essere ulteriormente designato dalla legislazione del Regno Unito concernente lo zoccolo continentale come un territorio sul quale il Regno Unito può esercitare diritti sovrani per quanto concerne il fondo ed il sottosuolo marini, così come le loro risorse naturali; |
b | il termine «Svizzera» designa la Confederazione Svizzera; |
c | le espressioni «uno Stato contraente» e l'altro Stato contraente» designano, secondo il contesto, la Svizzera o il Regno Unito; |
d | il termine «imposta», designa, secondo il contesto, l'imposta svizzera o l'imposta del Regno Unito; |
e | il termine «persona» designa ogni persona fisica, società, gruppo di persone senza personalità giuridica e ogni altro ente con o senza personalità giuridica; |
f | il termine «società» designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che è considerato persona giuridica ai fini della imposizione; |
g | le espressioni «impresa di uno Stato contraente» e «impresa dell'altro Stato contraente» designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente; |
h | il termine «nazionale» designa: |
hi | per quanto concerne il Regno Unito, ogni cittadino del Regno Unito o delle Colonie o ogni soggetto britannico che non possiede questa cittadinanza o la cittadinanza di qualsiasi altro Paese o territorio del Commonwealth, purché nell'uno o nell'altro caso abbia il diritto di soggiornare nel Regno Unito e ogni persona giuridica, società di persone, associazione o altro ente costituiti in conformità del diritto vigente nel Regno Unito; |
hii | per quanto concerne la Svizzera, ogni cittadino svizzero e ogni persona giuridica, società di persone, associazione o altro ente costituiti in conformità del diritto vigente in Svizzera; |
i | per «traffico internazionale» s'intende qualsiasi attività di trasporto effettuata per mezzo di una nave o di un aeromobile da parte di un'impresa la cui sede di direzione effettiva è situata in uno Stato contraente, ad eccezione del caso in cui la nave o l'aeromobile sia utilizzato esclusivamente tra località situate nell'altro Stato contraente; |
j | l'espressione «autorità competenti» designa: in Svizzera, il direttore dell'Amministrazione federale delle contribuzioni o il suo rappresentante debitamente autorizzato e, nel Regno Unito, i «Commissioners of Inland Revenue» o il loro rappresentante debitamente autorizzato; |
k | per quanto concerne il Regno Unito, l'espressione «suddivisione politica» comprende l'Irlanda del Nord; |
l | ... |
2 | Per l'applicazione della Convenzione da parte di uno Stato contraente, le espressioni non diversamente definite hanno il significato che ad esse è attribuito dalla legislazione di detto Stato relativa alle imposte oggetto della Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione. |
IR 0.672.936.712 Convenzione dell'8 dicembre 1977 tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito (con Prot. add. e scambio di lettere) RS-0.672.936.712 Art. 22 Eliminazione della doppia imposizione - 1. Conformemente alle disposizioni della legislazione del Regno Unito concernenti il computo nell'imposta del Regno Unito delle imposte riscosse nei territori situati al di fuori del Regno Unito (e che non possono pregiudicare i principi generali seguenti): |
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1 | Conformemente alle disposizioni della legislazione del Regno Unito concernenti il computo nell'imposta del Regno Unito delle imposte riscosse nei territori situati al di fuori del Regno Unito (e che non possono pregiudicare i principi generali seguenti): |
a | l'imposta svizzera che, sia direttamente sia mediante ritenuta, è dovuta in virtù della legislazione svizzera e conformemente alle disposizioni della presente Convenzione sugli utili, redditi o guadagni da capitali provenienti da fonte svizzera (ad eccezione, quando trattasi di dividendi, dell'imposta dovuta sugli utili che servono al pagamento del dividendo) è computata in ogni imposta del Regno Unito che è calcolata sugli utili, reddito o guadagni da capitali sui quali è calcolata l'imposta svizzera; |
b | quando un dividendo è pagato da una società residente della Svizzera a una Società residente del Regno Unito che controlla, direttamente o indirettamente, almeno il 10 per cento del capitale o dei diritti di voto della società svizzera, nel computo si terrà conto (oltre a ogni imposta svizzera computabile giusta la lettera a) dell'imposta svizzera che la società deve pagare sugli utili che servono al pagamento di tale dividendo. |
2 | Se un residente della Svizzera riceve dei redditi che, in virtù della legislazione del Regno Unito e conformemente alle disposizioni della Convenzione, sono imponibili nel Regno Unito, la Svizzera esenta, salvo le disposizioni dei paragrafi 3, 4 e 6, detti redditi dall'imposta svizzera; tuttavia, questa esenzione non si applica ai guadagni trattati al paragrafo 4 dell'articolo 13 che previa giustificazione dell'imposizione di questi guadagni nel Regno Unito. |
3 | Se un residente della Svizzera riceve dividendi che, conformemente alle disposizioni dell'articolo 10 paragrafo 2, sono imponibili nel Regno Unito, la Svizzera concede, a richiesta, uno sgravio a detto residente. Questo sgravio consiste: |
a | nel computo dell'imposta pagata nel Regno Unito conformemente alle disposizioni dell'articolo 10 paragrafo 2, nell'imposta svizzera sul reddito dovuta da tale residente; la somma così computata non può tuttavia eccedere la frazione dell'imposta svizzera, calcolata prima del computo, corrispondente ai redditi imponibili nel Regno Unito; o |
b | in una riduzione globale dell'imposta; o |
c | in un'esenzione parziale di detti dividendi dall'imposta svizzera, ma almeno in una deduzione dell'imposta pagata nel Regno Unito dall'ammontare lordo di tali dividendi. |
4 | Una società che è residente della Svizzera e che riceve dei dividendi da una società che è residente del Regno Unito fruisce, per quanto riguarda l'imposta svizzera afferente a detti dividendi, dei medesimi vantaggi di cui fruirebbe se la società che paga i dividendi fosse un residente della Svizzera. |
5 | Ai fini dell'applicazione dei paragrafi precedenti, gli utili, i redditi e i guadagni da capitali che riscuote un residente di uno Stato contraente e che sono imponibili nell'altro Stato contraente conformemente alle disposizioni della Convenzione, sono considerati provenienti da detto altro Stato. |
6 | Qualora dei redditi sono esenti da imposta giusta una qualsiasi disposizione della Convenzione, essi possono tuttavia essere presi in considerazione per il calcolo dell'imposta sugli altri redditi o per fissare l'aliquota di detta imposta. |
7 | Le disposizioni del paragrafo 2 non sono applicabili ai redditi di un residente della Svizzera se il Regno Unito applica le disposizioni della presente Convenzione per esentare questi redditi dall'imposta oppure applica a questi redditi le disposizioni di cui al paragrafo 2 dell'articolo 10.28 |
IR 0.672.936.712 Convenzione dell'8 dicembre 1977 tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito (con Prot. add. e scambio di lettere) RS-0.672.936.712 Art. 10 Dividendi - 1. I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente a un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.7 |
|
1 | I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente a un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.7 |
2 | Questi dividendi |
a | sono esenti da imposta nello Stato contraente di cui è residente la società che paga i dividendi, a patto che il beneficiario effettivo dei dividendi: |
ai | sia una società residente dell'altro Stato contraente che controlla direttamente o indirettamente almeno il 10 per cento del capitale sociale della società che paga i dividendi, oppure |
aii | sia un istituto di previdenza; |
b | ad eccezione dei casi di cui alla lettera a, possono essere tassati anche nello Stato contraente di cui è residente la società che paga i dividendi in base al diritto di detto Stato contraente; l'imposta non può tuttavia eccedere il 15 per cento dell'importo lordo dei dividendi, se il beneficiario effettivo dei dividendi è residente dell'altro Stato contraente. |
3 | Il termine «dividendi» di cui al presente articolo designa i redditi provenienti da azioni o buoni di godimento, quote di fondatore o altre quote di partecipazione agli utili ad eccezione dei crediti, come anche i redditi di altre quote sociali assimilati ai redditi di azioni dalla legislazione fiscale dello Stato di residenza della società distributrice, e comprende, per quanto riguarda il Regno Unito, ogni reddito che secondo la legislazione del Regno Unito, è considerato distribuzione di una società.9 |
4 | Le disposizioni dei paragrafi 1, 2 ...10 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei dividendi, residente in uno Stato contraente, svolge nell'altro Stato contraente di cui è residente la società che paga i dividendi sia un'attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una libera professione mediante una base fissa ivi situata, e che la partecipazione generatrice dei dividendi vi sia effettivamente connessa. In tal caso, sono applicabili a seconda dei casi le disposizioni dell'articolo 7 o dell'articolo 14.11 |
5 | Qualora una società residente di uno Stato contraente ricava utili o redditi dall'altro Stato contraente, detto altro Stato non può applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società, salvo nella misura in cui questi dividendi sono pagati a un residente di questo altro Stato o nella misura in cui la partecipazione generatrice dei dividendi è effettivamente connessa ad una stabile organizzazione o ad una base fissa situate in questo altro Stato, né prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti della società, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscono in tutto o in parte utili o redditi realizzati in detto altro Stato.12 |
6 | ...13 |
IR 0.672.936.712 Convenzione dell'8 dicembre 1977 tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito (con Prot. add. e scambio di lettere) RS-0.672.936.712 Art. 10 Dividendi - 1. I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente a un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.7 |
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1 | I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente a un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.7 |
2 | Questi dividendi |
a | sono esenti da imposta nello Stato contraente di cui è residente la società che paga i dividendi, a patto che il beneficiario effettivo dei dividendi: |
ai | sia una società residente dell'altro Stato contraente che controlla direttamente o indirettamente almeno il 10 per cento del capitale sociale della società che paga i dividendi, oppure |
aii | sia un istituto di previdenza; |
b | ad eccezione dei casi di cui alla lettera a, possono essere tassati anche nello Stato contraente di cui è residente la società che paga i dividendi in base al diritto di detto Stato contraente; l'imposta non può tuttavia eccedere il 15 per cento dell'importo lordo dei dividendi, se il beneficiario effettivo dei dividendi è residente dell'altro Stato contraente. |
3 | Il termine «dividendi» di cui al presente articolo designa i redditi provenienti da azioni o buoni di godimento, quote di fondatore o altre quote di partecipazione agli utili ad eccezione dei crediti, come anche i redditi di altre quote sociali assimilati ai redditi di azioni dalla legislazione fiscale dello Stato di residenza della società distributrice, e comprende, per quanto riguarda il Regno Unito, ogni reddito che secondo la legislazione del Regno Unito, è considerato distribuzione di una società.9 |
4 | Le disposizioni dei paragrafi 1, 2 ...10 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei dividendi, residente in uno Stato contraente, svolge nell'altro Stato contraente di cui è residente la società che paga i dividendi sia un'attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una libera professione mediante una base fissa ivi situata, e che la partecipazione generatrice dei dividendi vi sia effettivamente connessa. In tal caso, sono applicabili a seconda dei casi le disposizioni dell'articolo 7 o dell'articolo 14.11 |
5 | Qualora una società residente di uno Stato contraente ricava utili o redditi dall'altro Stato contraente, detto altro Stato non può applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società, salvo nella misura in cui questi dividendi sono pagati a un residente di questo altro Stato o nella misura in cui la partecipazione generatrice dei dividendi è effettivamente connessa ad una stabile organizzazione o ad una base fissa situate in questo altro Stato, né prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti della società, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscono in tutto o in parte utili o redditi realizzati in detto altro Stato.12 |
6 | ...13 |
IR 0.672.936.712 Convenzione dell'8 dicembre 1977 tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito (con Prot. add. e scambio di lettere) RS-0.672.936.712 Art. 10 Dividendi - 1. I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente a un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.7 |
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1 | I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente a un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.7 |
2 | Questi dividendi |
a | sono esenti da imposta nello Stato contraente di cui è residente la società che paga i dividendi, a patto che il beneficiario effettivo dei dividendi: |
ai | sia una società residente dell'altro Stato contraente che controlla direttamente o indirettamente almeno il 10 per cento del capitale sociale della società che paga i dividendi, oppure |
aii | sia un istituto di previdenza; |
b | ad eccezione dei casi di cui alla lettera a, possono essere tassati anche nello Stato contraente di cui è residente la società che paga i dividendi in base al diritto di detto Stato contraente; l'imposta non può tuttavia eccedere il 15 per cento dell'importo lordo dei dividendi, se il beneficiario effettivo dei dividendi è residente dell'altro Stato contraente. |
3 | Il termine «dividendi» di cui al presente articolo designa i redditi provenienti da azioni o buoni di godimento, quote di fondatore o altre quote di partecipazione agli utili ad eccezione dei crediti, come anche i redditi di altre quote sociali assimilati ai redditi di azioni dalla legislazione fiscale dello Stato di residenza della società distributrice, e comprende, per quanto riguarda il Regno Unito, ogni reddito che secondo la legislazione del Regno Unito, è considerato distribuzione di una società.9 |
4 | Le disposizioni dei paragrafi 1, 2 ...10 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei dividendi, residente in uno Stato contraente, svolge nell'altro Stato contraente di cui è residente la società che paga i dividendi sia un'attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una libera professione mediante una base fissa ivi situata, e che la partecipazione generatrice dei dividendi vi sia effettivamente connessa. In tal caso, sono applicabili a seconda dei casi le disposizioni dell'articolo 7 o dell'articolo 14.11 |
5 | Qualora una società residente di uno Stato contraente ricava utili o redditi dall'altro Stato contraente, detto altro Stato non può applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società, salvo nella misura in cui questi dividendi sono pagati a un residente di questo altro Stato o nella misura in cui la partecipazione generatrice dei dividendi è effettivamente connessa ad una stabile organizzazione o ad una base fissa situate in questo altro Stato, né prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti della società, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscono in tutto o in parte utili o redditi realizzati in detto altro Stato.12 |
6 | ...13 |
IR 0.672.936.712 Convenzione dell'8 dicembre 1977 tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito (con Prot. add. e scambio di lettere) RS-0.672.936.712 Art. 10 Dividendi - 1. I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente a un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.7 |
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1 | I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente a un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.7 |
2 | Questi dividendi |
a | sono esenti da imposta nello Stato contraente di cui è residente la società che paga i dividendi, a patto che il beneficiario effettivo dei dividendi: |
ai | sia una società residente dell'altro Stato contraente che controlla direttamente o indirettamente almeno il 10 per cento del capitale sociale della società che paga i dividendi, oppure |
aii | sia un istituto di previdenza; |
b | ad eccezione dei casi di cui alla lettera a, possono essere tassati anche nello Stato contraente di cui è residente la società che paga i dividendi in base al diritto di detto Stato contraente; l'imposta non può tuttavia eccedere il 15 per cento dell'importo lordo dei dividendi, se il beneficiario effettivo dei dividendi è residente dell'altro Stato contraente. |
3 | Il termine «dividendi» di cui al presente articolo designa i redditi provenienti da azioni o buoni di godimento, quote di fondatore o altre quote di partecipazione agli utili ad eccezione dei crediti, come anche i redditi di altre quote sociali assimilati ai redditi di azioni dalla legislazione fiscale dello Stato di residenza della società distributrice, e comprende, per quanto riguarda il Regno Unito, ogni reddito che secondo la legislazione del Regno Unito, è considerato distribuzione di una società.9 |
4 | Le disposizioni dei paragrafi 1, 2 ...10 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei dividendi, residente in uno Stato contraente, svolge nell'altro Stato contraente di cui è residente la società che paga i dividendi sia un'attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una libera professione mediante una base fissa ivi situata, e che la partecipazione generatrice dei dividendi vi sia effettivamente connessa. In tal caso, sono applicabili a seconda dei casi le disposizioni dell'articolo 7 o dell'articolo 14.11 |
5 | Qualora una società residente di uno Stato contraente ricava utili o redditi dall'altro Stato contraente, detto altro Stato non può applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società, salvo nella misura in cui questi dividendi sono pagati a un residente di questo altro Stato o nella misura in cui la partecipazione generatrice dei dividendi è effettivamente connessa ad una stabile organizzazione o ad una base fissa situate in questo altro Stato, né prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti della società, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscono in tutto o in parte utili o redditi realizzati in detto altro Stato.12 |
6 | ...13 |
IR 0.672.936.712 Convenzione dell'8 dicembre 1977 tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito (con Prot. add. e scambio di lettere) RS-0.672.936.712 Art. 27 Disposizioni diverse - 1. Qualora, in virtù delle disposizioni della presente Convenzione, uno sgravio dell'imposta svizzera è consentito su di un reddito proveniente dalla Svizzera, e che, secondo la legislazione in vigore nel Regno Unito, una persona fisica è assoggettata all'imposta su detto reddito solo per la parte trasferita o riscossa nel Regno Unito e non per l'ammontare complessivo, lo sgravio da concedersi in Svizzera giusta la Convenzione si applica soltanto alla parte di detto reddito trasferita o riscossa nel Regno Unito. |
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1 | Qualora, in virtù delle disposizioni della presente Convenzione, uno sgravio dell'imposta svizzera è consentito su di un reddito proveniente dalla Svizzera, e che, secondo la legislazione in vigore nel Regno Unito, una persona fisica è assoggettata all'imposta su detto reddito solo per la parte trasferita o riscossa nel Regno Unito e non per l'ammontare complessivo, lo sgravio da concedersi in Svizzera giusta la Convenzione si applica soltanto alla parte di detto reddito trasferita o riscossa nel Regno Unito. |
2 | Qualora una disposizione della Convenzione prevede che una società di persone, in quanto residente della Svizzera, è esentata dall'imposta dei Regno Unito per un reddito qualsiasi, detta disposizione non limita il diritto dei Regno Unito di tassare sulla sua quota al reddito della società ogni membro della società di persone che è residente del Regno Unito; tuttavia, ai fini dell'applicazione dell'articolo 22, detto reddito è considerato reddito proveniente da fonte svizzera. |
3 | Qualora una disposizione della Convenzione prevede che la successione di un defunto è esentata dall'imposta del Regno Unito per un reddito qualsiasi, in quanto residente della Svizzera, detta disposizione non obbliga il Regno Unito ad esentare dall'imposta del Regno Unito un erede della successione che non è residente della Svizzera per la quota di reddito che gli è attribuita, se la quota di questo erede non è soggetta all'imposta svizzera né a titolo personale, né a quello della successione. |
4 | Salvo le disposizioni dei paragrafo 6, le persone fisiche che sono residenti della Svizzera hanno diritto, per quanto riguarda l'applicazione dell'imposta del Regno Unito, ai medesimi alleviamenti personali, agli sgravi ed alle riduzioni di cui godono i soggetti britannici che non risiedono nel Regno Unito. |
5 | Salvo le disposizioni del paragrafo 6, le persone fisiche, che sono residenti dei Regno Unito hanno diritto, per quanto riguarda l'applicazione dell'imposta svizzera, ai medesimi alleviamenti personali, agli sgravi e alle riduzioni di cui godono i cittadini svizzeri che risiedono nel Regno Unito. |
6 | Nessuna disposizione della Convenzione conferisce ad una persona fisica che è residente dì uno Stato contraente e i cui redditi provenienti dall'altro Stato contraente sono costituiti unicamente da dividendi, interessi o canoni (o da più di detti diritti), il diritto di pretendere gli alleviamenti personali, gli sgravi e le riduzioni menzionati ai paragrafi 4 e 5 ai fini dell'applicazione delle imposte in detto altro Stato. |
7 | Qualora la Convenzione preveda la concessione di alleviamenti fiscali per un reddito qualunque nello Stato contraente dal quale proviene, una disposizione di questo genere non significa che la deduzione dell'imposta alla fonte possa essere fatta all'aliquota intera. Qualora l'imposta alla fonte sia stata dedotta da detto reddito, le autorità fiscali dello Stato nel quale gli sgravi devono essere concessi prendono i provvedimenti necessari ai fini di un rimborso adeguato, se il beneficiario del reddito prova in modo soddisfacente, entro i termini stabiliti in detto Stato, di avere diritto a detti sgravi. |
8 | Nello stabilire quali sgravi ...34 possono essere concessi in virtù dell'articolo 10 e dei paragrafi 4 e 5 del presente articolo, i redditi di una società di persone sono considerati redditi dei suoi diversi membri. |
9 | ...35 |
IR 0.672.936.712 Convenzione dell'8 dicembre 1977 tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito (con Prot. add. e scambio di lettere) RS-0.672.936.712 Art. 10 Dividendi - 1. I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente a un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.7 |
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1 | I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente a un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.7 |
2 | Questi dividendi |
a | sono esenti da imposta nello Stato contraente di cui è residente la società che paga i dividendi, a patto che il beneficiario effettivo dei dividendi: |
ai | sia una società residente dell'altro Stato contraente che controlla direttamente o indirettamente almeno il 10 per cento del capitale sociale della società che paga i dividendi, oppure |
aii | sia un istituto di previdenza; |
b | ad eccezione dei casi di cui alla lettera a, possono essere tassati anche nello Stato contraente di cui è residente la società che paga i dividendi in base al diritto di detto Stato contraente; l'imposta non può tuttavia eccedere il 15 per cento dell'importo lordo dei dividendi, se il beneficiario effettivo dei dividendi è residente dell'altro Stato contraente. |
3 | Il termine «dividendi» di cui al presente articolo designa i redditi provenienti da azioni o buoni di godimento, quote di fondatore o altre quote di partecipazione agli utili ad eccezione dei crediti, come anche i redditi di altre quote sociali assimilati ai redditi di azioni dalla legislazione fiscale dello Stato di residenza della società distributrice, e comprende, per quanto riguarda il Regno Unito, ogni reddito che secondo la legislazione del Regno Unito, è considerato distribuzione di una società.9 |
4 | Le disposizioni dei paragrafi 1, 2 ...10 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei dividendi, residente in uno Stato contraente, svolge nell'altro Stato contraente di cui è residente la società che paga i dividendi sia un'attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una libera professione mediante una base fissa ivi situata, e che la partecipazione generatrice dei dividendi vi sia effettivamente connessa. In tal caso, sono applicabili a seconda dei casi le disposizioni dell'articolo 7 o dell'articolo 14.11 |
5 | Qualora una società residente di uno Stato contraente ricava utili o redditi dall'altro Stato contraente, detto altro Stato non può applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società, salvo nella misura in cui questi dividendi sono pagati a un residente di questo altro Stato o nella misura in cui la partecipazione generatrice dei dividendi è effettivamente connessa ad una stabile organizzazione o ad una base fissa situate in questo altro Stato, né prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti della società, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscono in tutto o in parte utili o redditi realizzati in detto altro Stato.12 |
6 | ...13 |
IR 0.672.936.712 Convenzione dell'8 dicembre 1977 tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito (con Prot. add. e scambio di lettere) RS-0.672.936.712 Art. 27 Disposizioni diverse - 1. Qualora, in virtù delle disposizioni della presente Convenzione, uno sgravio dell'imposta svizzera è consentito su di un reddito proveniente dalla Svizzera, e che, secondo la legislazione in vigore nel Regno Unito, una persona fisica è assoggettata all'imposta su detto reddito solo per la parte trasferita o riscossa nel Regno Unito e non per l'ammontare complessivo, lo sgravio da concedersi in Svizzera giusta la Convenzione si applica soltanto alla parte di detto reddito trasferita o riscossa nel Regno Unito. |
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1 | Qualora, in virtù delle disposizioni della presente Convenzione, uno sgravio dell'imposta svizzera è consentito su di un reddito proveniente dalla Svizzera, e che, secondo la legislazione in vigore nel Regno Unito, una persona fisica è assoggettata all'imposta su detto reddito solo per la parte trasferita o riscossa nel Regno Unito e non per l'ammontare complessivo, lo sgravio da concedersi in Svizzera giusta la Convenzione si applica soltanto alla parte di detto reddito trasferita o riscossa nel Regno Unito. |
2 | Qualora una disposizione della Convenzione prevede che una società di persone, in quanto residente della Svizzera, è esentata dall'imposta dei Regno Unito per un reddito qualsiasi, detta disposizione non limita il diritto dei Regno Unito di tassare sulla sua quota al reddito della società ogni membro della società di persone che è residente del Regno Unito; tuttavia, ai fini dell'applicazione dell'articolo 22, detto reddito è considerato reddito proveniente da fonte svizzera. |
3 | Qualora una disposizione della Convenzione prevede che la successione di un defunto è esentata dall'imposta del Regno Unito per un reddito qualsiasi, in quanto residente della Svizzera, detta disposizione non obbliga il Regno Unito ad esentare dall'imposta del Regno Unito un erede della successione che non è residente della Svizzera per la quota di reddito che gli è attribuita, se la quota di questo erede non è soggetta all'imposta svizzera né a titolo personale, né a quello della successione. |
4 | Salvo le disposizioni dei paragrafo 6, le persone fisiche che sono residenti della Svizzera hanno diritto, per quanto riguarda l'applicazione dell'imposta del Regno Unito, ai medesimi alleviamenti personali, agli sgravi ed alle riduzioni di cui godono i soggetti britannici che non risiedono nel Regno Unito. |
5 | Salvo le disposizioni del paragrafo 6, le persone fisiche, che sono residenti dei Regno Unito hanno diritto, per quanto riguarda l'applicazione dell'imposta svizzera, ai medesimi alleviamenti personali, agli sgravi e alle riduzioni di cui godono i cittadini svizzeri che risiedono nel Regno Unito. |
6 | Nessuna disposizione della Convenzione conferisce ad una persona fisica che è residente dì uno Stato contraente e i cui redditi provenienti dall'altro Stato contraente sono costituiti unicamente da dividendi, interessi o canoni (o da più di detti diritti), il diritto di pretendere gli alleviamenti personali, gli sgravi e le riduzioni menzionati ai paragrafi 4 e 5 ai fini dell'applicazione delle imposte in detto altro Stato. |
7 | Qualora la Convenzione preveda la concessione di alleviamenti fiscali per un reddito qualunque nello Stato contraente dal quale proviene, una disposizione di questo genere non significa che la deduzione dell'imposta alla fonte possa essere fatta all'aliquota intera. Qualora l'imposta alla fonte sia stata dedotta da detto reddito, le autorità fiscali dello Stato nel quale gli sgravi devono essere concessi prendono i provvedimenti necessari ai fini di un rimborso adeguato, se il beneficiario del reddito prova in modo soddisfacente, entro i termini stabiliti in detto Stato, di avere diritto a detti sgravi. |
8 | Nello stabilire quali sgravi ...34 possono essere concessi in virtù dell'articolo 10 e dei paragrafi 4 e 5 del presente articolo, i redditi di una società di persone sono considerati redditi dei suoi diversi membri. |
9 | ...35 |
IR 0.672.936.712 Convenzione dell'8 dicembre 1977 tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito (con Prot. add. e scambio di lettere) RS-0.672.936.712 Art. 3 Definizioni generali - 1. Nella presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione: |
|
1 | Nella presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione: |
a | il termine «Regno Unito» designa la Gran Bretagna e l'Irlanda del Nord come anche il territorio adiacente alle acque territoriali del Regno Unito che, in accordo con il diritto internazionale, è stato o potrà essere ulteriormente designato dalla legislazione del Regno Unito concernente lo zoccolo continentale come un territorio sul quale il Regno Unito può esercitare diritti sovrani per quanto concerne il fondo ed il sottosuolo marini, così come le loro risorse naturali; |
b | il termine «Svizzera» designa la Confederazione Svizzera; |
c | le espressioni «uno Stato contraente» e l'altro Stato contraente» designano, secondo il contesto, la Svizzera o il Regno Unito; |
d | il termine «imposta», designa, secondo il contesto, l'imposta svizzera o l'imposta del Regno Unito; |
e | il termine «persona» designa ogni persona fisica, società, gruppo di persone senza personalità giuridica e ogni altro ente con o senza personalità giuridica; |
f | il termine «società» designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che è considerato persona giuridica ai fini della imposizione; |
g | le espressioni «impresa di uno Stato contraente» e «impresa dell'altro Stato contraente» designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente; |
h | il termine «nazionale» designa: |
hi | per quanto concerne il Regno Unito, ogni cittadino del Regno Unito o delle Colonie o ogni soggetto britannico che non possiede questa cittadinanza o la cittadinanza di qualsiasi altro Paese o territorio del Commonwealth, purché nell'uno o nell'altro caso abbia il diritto di soggiornare nel Regno Unito e ogni persona giuridica, società di persone, associazione o altro ente costituiti in conformità del diritto vigente nel Regno Unito; |
hii | per quanto concerne la Svizzera, ogni cittadino svizzero e ogni persona giuridica, società di persone, associazione o altro ente costituiti in conformità del diritto vigente in Svizzera; |
i | per «traffico internazionale» s'intende qualsiasi attività di trasporto effettuata per mezzo di una nave o di un aeromobile da parte di un'impresa la cui sede di direzione effettiva è situata in uno Stato contraente, ad eccezione del caso in cui la nave o l'aeromobile sia utilizzato esclusivamente tra località situate nell'altro Stato contraente; |
j | l'espressione «autorità competenti» designa: in Svizzera, il direttore dell'Amministrazione federale delle contribuzioni o il suo rappresentante debitamente autorizzato e, nel Regno Unito, i «Commissioners of Inland Revenue» o il loro rappresentante debitamente autorizzato; |
k | per quanto concerne il Regno Unito, l'espressione «suddivisione politica» comprende l'Irlanda del Nord; |
l | ... |
2 | Per l'applicazione della Convenzione da parte di uno Stato contraente, le espressioni non diversamente definite hanno il significato che ad esse è attribuito dalla legislazione di detto Stato relativa alle imposte oggetto della Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione. |
IR 0.672.936.712 Convenzione dell'8 dicembre 1977 tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito (con Prot. add. e scambio di lettere) RS-0.672.936.712 Art. 3 Definizioni generali - 1. Nella presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione: |
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1 | Nella presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione: |
a | il termine «Regno Unito» designa la Gran Bretagna e l'Irlanda del Nord come anche il territorio adiacente alle acque territoriali del Regno Unito che, in accordo con il diritto internazionale, è stato o potrà essere ulteriormente designato dalla legislazione del Regno Unito concernente lo zoccolo continentale come un territorio sul quale il Regno Unito può esercitare diritti sovrani per quanto concerne il fondo ed il sottosuolo marini, così come le loro risorse naturali; |
b | il termine «Svizzera» designa la Confederazione Svizzera; |
c | le espressioni «uno Stato contraente» e l'altro Stato contraente» designano, secondo il contesto, la Svizzera o il Regno Unito; |
d | il termine «imposta», designa, secondo il contesto, l'imposta svizzera o l'imposta del Regno Unito; |
e | il termine «persona» designa ogni persona fisica, società, gruppo di persone senza personalità giuridica e ogni altro ente con o senza personalità giuridica; |
f | il termine «società» designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che è considerato persona giuridica ai fini della imposizione; |
g | le espressioni «impresa di uno Stato contraente» e «impresa dell'altro Stato contraente» designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente; |
h | il termine «nazionale» designa: |
hi | per quanto concerne il Regno Unito, ogni cittadino del Regno Unito o delle Colonie o ogni soggetto britannico che non possiede questa cittadinanza o la cittadinanza di qualsiasi altro Paese o territorio del Commonwealth, purché nell'uno o nell'altro caso abbia il diritto di soggiornare nel Regno Unito e ogni persona giuridica, società di persone, associazione o altro ente costituiti in conformità del diritto vigente nel Regno Unito; |
hii | per quanto concerne la Svizzera, ogni cittadino svizzero e ogni persona giuridica, società di persone, associazione o altro ente costituiti in conformità del diritto vigente in Svizzera; |
i | per «traffico internazionale» s'intende qualsiasi attività di trasporto effettuata per mezzo di una nave o di un aeromobile da parte di un'impresa la cui sede di direzione effettiva è situata in uno Stato contraente, ad eccezione del caso in cui la nave o l'aeromobile sia utilizzato esclusivamente tra località situate nell'altro Stato contraente; |
j | l'espressione «autorità competenti» designa: in Svizzera, il direttore dell'Amministrazione federale delle contribuzioni o il suo rappresentante debitamente autorizzato e, nel Regno Unito, i «Commissioners of Inland Revenue» o il loro rappresentante debitamente autorizzato; |
k | per quanto concerne il Regno Unito, l'espressione «suddivisione politica» comprende l'Irlanda del Nord; |
l | ... |
2 | Per l'applicazione della Convenzione da parte di uno Stato contraente, le espressioni non diversamente definite hanno il significato che ad esse è attribuito dalla legislazione di detto Stato relativa alle imposte oggetto della Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione. |
IR 0.672.936.712 Convenzione dell'8 dicembre 1977 tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito (con Prot. add. e scambio di lettere) RS-0.672.936.712 Art. 3 Definizioni generali - 1. Nella presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione: |
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1 | Nella presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione: |
a | il termine «Regno Unito» designa la Gran Bretagna e l'Irlanda del Nord come anche il territorio adiacente alle acque territoriali del Regno Unito che, in accordo con il diritto internazionale, è stato o potrà essere ulteriormente designato dalla legislazione del Regno Unito concernente lo zoccolo continentale come un territorio sul quale il Regno Unito può esercitare diritti sovrani per quanto concerne il fondo ed il sottosuolo marini, così come le loro risorse naturali; |
b | il termine «Svizzera» designa la Confederazione Svizzera; |
c | le espressioni «uno Stato contraente» e l'altro Stato contraente» designano, secondo il contesto, la Svizzera o il Regno Unito; |
d | il termine «imposta», designa, secondo il contesto, l'imposta svizzera o l'imposta del Regno Unito; |
e | il termine «persona» designa ogni persona fisica, società, gruppo di persone senza personalità giuridica e ogni altro ente con o senza personalità giuridica; |
f | il termine «società» designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che è considerato persona giuridica ai fini della imposizione; |
g | le espressioni «impresa di uno Stato contraente» e «impresa dell'altro Stato contraente» designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente; |
h | il termine «nazionale» designa: |
hi | per quanto concerne il Regno Unito, ogni cittadino del Regno Unito o delle Colonie o ogni soggetto britannico che non possiede questa cittadinanza o la cittadinanza di qualsiasi altro Paese o territorio del Commonwealth, purché nell'uno o nell'altro caso abbia il diritto di soggiornare nel Regno Unito e ogni persona giuridica, società di persone, associazione o altro ente costituiti in conformità del diritto vigente nel Regno Unito; |
hii | per quanto concerne la Svizzera, ogni cittadino svizzero e ogni persona giuridica, società di persone, associazione o altro ente costituiti in conformità del diritto vigente in Svizzera; |
i | per «traffico internazionale» s'intende qualsiasi attività di trasporto effettuata per mezzo di una nave o di un aeromobile da parte di un'impresa la cui sede di direzione effettiva è situata in uno Stato contraente, ad eccezione del caso in cui la nave o l'aeromobile sia utilizzato esclusivamente tra località situate nell'altro Stato contraente; |
j | l'espressione «autorità competenti» designa: in Svizzera, il direttore dell'Amministrazione federale delle contribuzioni o il suo rappresentante debitamente autorizzato e, nel Regno Unito, i «Commissioners of Inland Revenue» o il loro rappresentante debitamente autorizzato; |
k | per quanto concerne il Regno Unito, l'espressione «suddivisione politica» comprende l'Irlanda del Nord; |
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2 | Per l'applicazione della Convenzione da parte di uno Stato contraente, le espressioni non diversamente definite hanno il significato che ad esse è attribuito dalla legislazione di detto Stato relativa alle imposte oggetto della Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione. |
IR 0.672.936.712 Convenzione dell'8 dicembre 1977 tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito (con Prot. add. e scambio di lettere) RS-0.672.936.712 Art. 3 Definizioni generali - 1. Nella presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione: |
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1 | Nella presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione: |
a | il termine «Regno Unito» designa la Gran Bretagna e l'Irlanda del Nord come anche il territorio adiacente alle acque territoriali del Regno Unito che, in accordo con il diritto internazionale, è stato o potrà essere ulteriormente designato dalla legislazione del Regno Unito concernente lo zoccolo continentale come un territorio sul quale il Regno Unito può esercitare diritti sovrani per quanto concerne il fondo ed il sottosuolo marini, così come le loro risorse naturali; |
b | il termine «Svizzera» designa la Confederazione Svizzera; |
c | le espressioni «uno Stato contraente» e l'altro Stato contraente» designano, secondo il contesto, la Svizzera o il Regno Unito; |
d | il termine «imposta», designa, secondo il contesto, l'imposta svizzera o l'imposta del Regno Unito; |
e | il termine «persona» designa ogni persona fisica, società, gruppo di persone senza personalità giuridica e ogni altro ente con o senza personalità giuridica; |
f | il termine «società» designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che è considerato persona giuridica ai fini della imposizione; |
g | le espressioni «impresa di uno Stato contraente» e «impresa dell'altro Stato contraente» designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente; |
h | il termine «nazionale» designa: |
hi | per quanto concerne il Regno Unito, ogni cittadino del Regno Unito o delle Colonie o ogni soggetto britannico che non possiede questa cittadinanza o la cittadinanza di qualsiasi altro Paese o territorio del Commonwealth, purché nell'uno o nell'altro caso abbia il diritto di soggiornare nel Regno Unito e ogni persona giuridica, società di persone, associazione o altro ente costituiti in conformità del diritto vigente nel Regno Unito; |
hii | per quanto concerne la Svizzera, ogni cittadino svizzero e ogni persona giuridica, società di persone, associazione o altro ente costituiti in conformità del diritto vigente in Svizzera; |
i | per «traffico internazionale» s'intende qualsiasi attività di trasporto effettuata per mezzo di una nave o di un aeromobile da parte di un'impresa la cui sede di direzione effettiva è situata in uno Stato contraente, ad eccezione del caso in cui la nave o l'aeromobile sia utilizzato esclusivamente tra località situate nell'altro Stato contraente; |
j | l'espressione «autorità competenti» designa: in Svizzera, il direttore dell'Amministrazione federale delle contribuzioni o il suo rappresentante debitamente autorizzato e, nel Regno Unito, i «Commissioners of Inland Revenue» o il loro rappresentante debitamente autorizzato; |
k | per quanto concerne il Regno Unito, l'espressione «suddivisione politica» comprende l'Irlanda del Nord; |
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2 | Per l'applicazione della Convenzione da parte di uno Stato contraente, le espressioni non diversamente definite hanno il significato che ad esse è attribuito dalla legislazione di detto Stato relativa alle imposte oggetto della Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione. |
IR 0.672.936.712 Convenzione dell'8 dicembre 1977 tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito (con Prot. add. e scambio di lettere) RS-0.672.936.712 Art. 3 Definizioni generali - 1. Nella presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione: |
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1 | Nella presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione: |
a | il termine «Regno Unito» designa la Gran Bretagna e l'Irlanda del Nord come anche il territorio adiacente alle acque territoriali del Regno Unito che, in accordo con il diritto internazionale, è stato o potrà essere ulteriormente designato dalla legislazione del Regno Unito concernente lo zoccolo continentale come un territorio sul quale il Regno Unito può esercitare diritti sovrani per quanto concerne il fondo ed il sottosuolo marini, così come le loro risorse naturali; |
b | il termine «Svizzera» designa la Confederazione Svizzera; |
c | le espressioni «uno Stato contraente» e l'altro Stato contraente» designano, secondo il contesto, la Svizzera o il Regno Unito; |
d | il termine «imposta», designa, secondo il contesto, l'imposta svizzera o l'imposta del Regno Unito; |
e | il termine «persona» designa ogni persona fisica, società, gruppo di persone senza personalità giuridica e ogni altro ente con o senza personalità giuridica; |
f | il termine «società» designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che è considerato persona giuridica ai fini della imposizione; |
g | le espressioni «impresa di uno Stato contraente» e «impresa dell'altro Stato contraente» designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente; |
h | il termine «nazionale» designa: |
hi | per quanto concerne il Regno Unito, ogni cittadino del Regno Unito o delle Colonie o ogni soggetto britannico che non possiede questa cittadinanza o la cittadinanza di qualsiasi altro Paese o territorio del Commonwealth, purché nell'uno o nell'altro caso abbia il diritto di soggiornare nel Regno Unito e ogni persona giuridica, società di persone, associazione o altro ente costituiti in conformità del diritto vigente nel Regno Unito; |
hii | per quanto concerne la Svizzera, ogni cittadino svizzero e ogni persona giuridica, società di persone, associazione o altro ente costituiti in conformità del diritto vigente in Svizzera; |
i | per «traffico internazionale» s'intende qualsiasi attività di trasporto effettuata per mezzo di una nave o di un aeromobile da parte di un'impresa la cui sede di direzione effettiva è situata in uno Stato contraente, ad eccezione del caso in cui la nave o l'aeromobile sia utilizzato esclusivamente tra località situate nell'altro Stato contraente; |
j | l'espressione «autorità competenti» designa: in Svizzera, il direttore dell'Amministrazione federale delle contribuzioni o il suo rappresentante debitamente autorizzato e, nel Regno Unito, i «Commissioners of Inland Revenue» o il loro rappresentante debitamente autorizzato; |
k | per quanto concerne il Regno Unito, l'espressione «suddivisione politica» comprende l'Irlanda del Nord; |
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2 | Per l'applicazione della Convenzione da parte di uno Stato contraente, le espressioni non diversamente definite hanno il significato che ad esse è attribuito dalla legislazione di detto Stato relativa alle imposte oggetto della Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione. |
IR 0.672.936.712 Convenzione dell'8 dicembre 1977 tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito (con Prot. add. e scambio di lettere) RS-0.672.936.712 Art. 3 Definizioni generali - 1. Nella presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione: |
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1 | Nella presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione: |
a | il termine «Regno Unito» designa la Gran Bretagna e l'Irlanda del Nord come anche il territorio adiacente alle acque territoriali del Regno Unito che, in accordo con il diritto internazionale, è stato o potrà essere ulteriormente designato dalla legislazione del Regno Unito concernente lo zoccolo continentale come un territorio sul quale il Regno Unito può esercitare diritti sovrani per quanto concerne il fondo ed il sottosuolo marini, così come le loro risorse naturali; |
b | il termine «Svizzera» designa la Confederazione Svizzera; |
c | le espressioni «uno Stato contraente» e l'altro Stato contraente» designano, secondo il contesto, la Svizzera o il Regno Unito; |
d | il termine «imposta», designa, secondo il contesto, l'imposta svizzera o l'imposta del Regno Unito; |
e | il termine «persona» designa ogni persona fisica, società, gruppo di persone senza personalità giuridica e ogni altro ente con o senza personalità giuridica; |
f | il termine «società» designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che è considerato persona giuridica ai fini della imposizione; |
g | le espressioni «impresa di uno Stato contraente» e «impresa dell'altro Stato contraente» designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente; |
h | il termine «nazionale» designa: |
hi | per quanto concerne il Regno Unito, ogni cittadino del Regno Unito o delle Colonie o ogni soggetto britannico che non possiede questa cittadinanza o la cittadinanza di qualsiasi altro Paese o territorio del Commonwealth, purché nell'uno o nell'altro caso abbia il diritto di soggiornare nel Regno Unito e ogni persona giuridica, società di persone, associazione o altro ente costituiti in conformità del diritto vigente nel Regno Unito; |
hii | per quanto concerne la Svizzera, ogni cittadino svizzero e ogni persona giuridica, società di persone, associazione o altro ente costituiti in conformità del diritto vigente in Svizzera; |
i | per «traffico internazionale» s'intende qualsiasi attività di trasporto effettuata per mezzo di una nave o di un aeromobile da parte di un'impresa la cui sede di direzione effettiva è situata in uno Stato contraente, ad eccezione del caso in cui la nave o l'aeromobile sia utilizzato esclusivamente tra località situate nell'altro Stato contraente; |
j | l'espressione «autorità competenti» designa: in Svizzera, il direttore dell'Amministrazione federale delle contribuzioni o il suo rappresentante debitamente autorizzato e, nel Regno Unito, i «Commissioners of Inland Revenue» o il loro rappresentante debitamente autorizzato; |
k | per quanto concerne il Regno Unito, l'espressione «suddivisione politica» comprende l'Irlanda del Nord; |
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2 | Per l'applicazione della Convenzione da parte di uno Stato contraente, le espressioni non diversamente definite hanno il significato che ad esse è attribuito dalla legislazione di detto Stato relativa alle imposte oggetto della Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione. |
IR 0.672.936.712 Convenzione dell'8 dicembre 1977 tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito (con Prot. add. e scambio di lettere) RS-0.672.936.712 Art. 3 Definizioni generali - 1. Nella presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione: |
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1 | Nella presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione: |
a | il termine «Regno Unito» designa la Gran Bretagna e l'Irlanda del Nord come anche il territorio adiacente alle acque territoriali del Regno Unito che, in accordo con il diritto internazionale, è stato o potrà essere ulteriormente designato dalla legislazione del Regno Unito concernente lo zoccolo continentale come un territorio sul quale il Regno Unito può esercitare diritti sovrani per quanto concerne il fondo ed il sottosuolo marini, così come le loro risorse naturali; |
b | il termine «Svizzera» designa la Confederazione Svizzera; |
c | le espressioni «uno Stato contraente» e l'altro Stato contraente» designano, secondo il contesto, la Svizzera o il Regno Unito; |
d | il termine «imposta», designa, secondo il contesto, l'imposta svizzera o l'imposta del Regno Unito; |
e | il termine «persona» designa ogni persona fisica, società, gruppo di persone senza personalità giuridica e ogni altro ente con o senza personalità giuridica; |
f | il termine «società» designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che è considerato persona giuridica ai fini della imposizione; |
g | le espressioni «impresa di uno Stato contraente» e «impresa dell'altro Stato contraente» designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente; |
h | il termine «nazionale» designa: |
hi | per quanto concerne il Regno Unito, ogni cittadino del Regno Unito o delle Colonie o ogni soggetto britannico che non possiede questa cittadinanza o la cittadinanza di qualsiasi altro Paese o territorio del Commonwealth, purché nell'uno o nell'altro caso abbia il diritto di soggiornare nel Regno Unito e ogni persona giuridica, società di persone, associazione o altro ente costituiti in conformità del diritto vigente nel Regno Unito; |
hii | per quanto concerne la Svizzera, ogni cittadino svizzero e ogni persona giuridica, società di persone, associazione o altro ente costituiti in conformità del diritto vigente in Svizzera; |
i | per «traffico internazionale» s'intende qualsiasi attività di trasporto effettuata per mezzo di una nave o di un aeromobile da parte di un'impresa la cui sede di direzione effettiva è situata in uno Stato contraente, ad eccezione del caso in cui la nave o l'aeromobile sia utilizzato esclusivamente tra località situate nell'altro Stato contraente; |
j | l'espressione «autorità competenti» designa: in Svizzera, il direttore dell'Amministrazione federale delle contribuzioni o il suo rappresentante debitamente autorizzato e, nel Regno Unito, i «Commissioners of Inland Revenue» o il loro rappresentante debitamente autorizzato; |
k | per quanto concerne il Regno Unito, l'espressione «suddivisione politica» comprende l'Irlanda del Nord; |
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2 | Per l'applicazione della Convenzione da parte di uno Stato contraente, le espressioni non diversamente definite hanno il significato che ad esse è attribuito dalla legislazione di detto Stato relativa alle imposte oggetto della Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione. |
IR 0.672.931.41 Convenzione del 23 novembre 1973 tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Danimarca intesa ad evitare la doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito e sulla sostanza (con Protocollo dei negoziati e scambio di lettere) RS-0.672.931.41 Art. 3 In generale - 1. Ai fini della presente convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione: |
|
1 | Ai fini della presente convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione: |
a | il termine «Danimarca» designa il Regno di Danimarca comprese le acque territoriali fissate conformemente al diritto internazionale; non sono comprese né le Isole Färöer né la Groenlandia»; |
b | l'espressione «Svizzera» designa la Confederazione Svizzera; |
c | le espressioni «Stato contraente» e «l'altro Stato contraente» designano, secondo il contesto la Danimarca o la Svizzera; |
d | il termine «persona» comprende le persone fisiche e quelle giuridiche; |
e | il termine «società» designa le persone giuridiche o gli enti assimilati alle persone giuridiche, ai fini del trattamento fiscale; |
f | le espressioni «impresa di uno Stato contraente» e «impresa dell'altro Stato contraente» designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente; |
g | l'espressione «traffico internazionale» designa i trasporti effettuati per nave o aereo da un'impresa la cui direzione effettiva ha sede in uno Stato contraente, salvo se la nave o l'aereo è esercitato unicamente fra punti situati nell'altro Stato contraente; |
h | l'espressione «autorità competente» designa: |
h1 | in Danimarca: il ministro delle finanze o il suo rappresentante; |
h2 | in Svizzera: il direttore dell'Amministrazione federale delle finanze o il suo rappresentante. |
2 | Per quanto concerne l'applicazione della convenzione da parte di uno Stato contraente, ogni altra espressione non altrimenti definita ha, a meno che il contesto non richieda un'interpretazione diversa, il senso attribuito dalla legge dello Stato rispettivo. |
IR 0.672.931.41 Convenzione del 23 novembre 1973 tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Danimarca intesa ad evitare la doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito e sulla sostanza (con Protocollo dei negoziati e scambio di lettere) RS-0.672.931.41 Art. 3 In generale - 1. Ai fini della presente convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione: |
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1 | Ai fini della presente convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione: |
a | il termine «Danimarca» designa il Regno di Danimarca comprese le acque territoriali fissate conformemente al diritto internazionale; non sono comprese né le Isole Färöer né la Groenlandia»; |
b | l'espressione «Svizzera» designa la Confederazione Svizzera; |
c | le espressioni «Stato contraente» e «l'altro Stato contraente» designano, secondo il contesto la Danimarca o la Svizzera; |
d | il termine «persona» comprende le persone fisiche e quelle giuridiche; |
e | il termine «società» designa le persone giuridiche o gli enti assimilati alle persone giuridiche, ai fini del trattamento fiscale; |
f | le espressioni «impresa di uno Stato contraente» e «impresa dell'altro Stato contraente» designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente; |
g | l'espressione «traffico internazionale» designa i trasporti effettuati per nave o aereo da un'impresa la cui direzione effettiva ha sede in uno Stato contraente, salvo se la nave o l'aereo è esercitato unicamente fra punti situati nell'altro Stato contraente; |
h | l'espressione «autorità competente» designa: |
h1 | in Danimarca: il ministro delle finanze o il suo rappresentante; |
h2 | in Svizzera: il direttore dell'Amministrazione federale delle finanze o il suo rappresentante. |
2 | Per quanto concerne l'applicazione della convenzione da parte di uno Stato contraente, ogni altra espressione non altrimenti definita ha, a meno che il contesto non richieda un'interpretazione diversa, il senso attribuito dalla legge dello Stato rispettivo. |
SR 642.11 Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD) LIFD Art. 174 - 1 Chiunque, nonostante diffida, viola intenzionalmente o per negligenza un obbligo che gli incombe giusta la presente legge oppure una disposizione presa in applicazione di quest'ultima, in particolare: |
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1 | Chiunque, nonostante diffida, viola intenzionalmente o per negligenza un obbligo che gli incombe giusta la presente legge oppure una disposizione presa in applicazione di quest'ultima, in particolare: |
a | non consegna la dichiarazione d'imposta o gli allegati di cui dev'essere corredata; |
b | non adempie l'obbligo di fornire attestazioni, informazioni o comunicazioni; |
c | viola gli obblighi che gli incombono come erede o terzo nella procedura d'inventario, |
2 | La multa è di 1000 franchi al massimo e, in casi gravi o di recidiva, di 10 000 franchi al massimo. |
SR 642.11 Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD) LIFD Art. 174 - 1 Chiunque, nonostante diffida, viola intenzionalmente o per negligenza un obbligo che gli incombe giusta la presente legge oppure una disposizione presa in applicazione di quest'ultima, in particolare: |
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1 | Chiunque, nonostante diffida, viola intenzionalmente o per negligenza un obbligo che gli incombe giusta la presente legge oppure una disposizione presa in applicazione di quest'ultima, in particolare: |
a | non consegna la dichiarazione d'imposta o gli allegati di cui dev'essere corredata; |
b | non adempie l'obbligo di fornire attestazioni, informazioni o comunicazioni; |
c | viola gli obblighi che gli incombono come erede o terzo nella procedura d'inventario, |
2 | La multa è di 1000 franchi al massimo e, in casi gravi o di recidiva, di 10 000 franchi al massimo. |
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF) TS-TAF Art. 2 Calcolo della tassa di giustizia |
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1 | La tassa di giustizia è calcolata in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Sono fatte salve le norme in materia di tasse e spese previste da leggi speciali. |
2 | Il Tribunale può aumentare la tassa di giustizia al di là degli importi massimi previsti dagli articoli 3 e 4 se particolari motivi, segnatamente un procedimento temerario o necessitante un lavoro fuori dall'ordinario, lo giustificano.2 |
3 | In caso di procedimenti che hanno causato un lavoro trascurabile, la tassa di giustizia può essere ridotta se si tratta di decisioni concernenti le misure provvisionali, la ricusazione, la restituzione di un termine, la revisione o l'interpretazione, come pure di ricorsi contro le decisioni incidentali. L'importo minimo previsto dall'articolo 3 o dall'articolo 4 deve essere rispettato. |
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF) TS-TAF Art. 4 Tassa di giustizia per le cause con interesse pecuniario - Nelle cause con interesse pecuniario, la tassa di giustizia ammonta a: |
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF) TS-TAF Art. 4 Tassa di giustizia per le cause con interesse pecuniario - Nelle cause con interesse pecuniario, la tassa di giustizia ammonta a: |
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF) TS-TAF Art. 7 Principio |
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1 | La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa. |
2 | Se la parte vince solo parzialmente, le spese ripetibili sono ridotte in proporzione. |
3 | Le autorità federali e, di regola, le altre autorità con qualità di parte non hanno diritto a un'indennità a titolo di ripetibili. |
4 | Se le spese sono relativamente modeste, si può rinunciare a concedere alla parte un'indennità a titolo di ripetibili. |
5 | L'articolo 6a è applicabile per analogia.7 |
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF) TS-TAF Art. 7 Principio |
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1 | La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa. |
2 | Se la parte vince solo parzialmente, le spese ripetibili sono ridotte in proporzione. |
3 | Le autorità federali e, di regola, le altre autorità con qualità di parte non hanno diritto a un'indennità a titolo di ripetibili. |
4 | Se le spese sono relativamente modeste, si può rinunciare a concedere alla parte un'indennità a titolo di ripetibili. |
5 | L'articolo 6a è applicabile per analogia.7 |
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF) TS-TAF Art. 7 Principio |
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1 | La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa. |
2 | Se la parte vince solo parzialmente, le spese ripetibili sono ridotte in proporzione. |
3 | Le autorità federali e, di regola, le altre autorità con qualità di parte non hanno diritto a un'indennità a titolo di ripetibili. |
4 | Se le spese sono relativamente modeste, si può rinunciare a concedere alla parte un'indennità a titolo di ripetibili. |
5 | L'articolo 6a è applicabile per analogia.7 |
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF) TS-TAF Art. 7 Principio |
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1 | La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa. |
2 | Se la parte vince solo parzialmente, le spese ripetibili sono ridotte in proporzione. |
3 | Le autorità federali e, di regola, le altre autorità con qualità di parte non hanno diritto a un'indennità a titolo di ripetibili. |
4 | Se le spese sono relativamente modeste, si può rinunciare a concedere alla parte un'indennità a titolo di ripetibili. |
5 | L'articolo 6a è applicabile per analogia.7 |