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RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 Art. 254 |
||||||
| Chiunque, al fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona o di procacciare a sé o ad un terzo un indebito profitto, deteriora, distrugge, sopprime o sottrae un documento del quale non ha il diritto di disporre da solo, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria. | ||||||
| La soppressione di documenti a pregiudizio di un congiunto o di un membro della comunione domestica è perseguita soltanto a querela di parte. | ||||||
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RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 Art. 322quater |
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| Chiunque, in qualità di membro di un'autorità giudiziaria o di un'altra autorità, di funzionario, di perito, traduttore o interprete delegato dall'autorità o di arbitro, domanda, si fa promettere o accetta un indebito vantaggio, per sé o per terzi, per commettere un atto o un'omissione in relazione con la sua attività ufficiale e contrastante coi doveri d'ufficio o sottostante al suo potere d'apprezzamento, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria. | ||||||
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RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 Art. 63 |
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| Se l'autore è affetto da una grave turba psichica, è tossicomane o altrimenti affetto da dipendenza, il giudice può, invece del trattamento stazionario, ordinare un trattamento ambulatoriale qualora: | ||||||
| l'autore abbia commesso un reato in connessione con questo suo stato; e | ||||||
| vi sia da attendersi che in tal modo si potrà ovviare al rischio che l'autore commetta nuovi reati in connessione con il suo stato. | ||||||
| Per consentire il trattamento ambulatoriale e tener conto del genere di trattamento, il giudice può sospendere l'esecuzione di una pena detentiva senza condizionale e pronunciata contemporaneamente, di una pena detentiva dichiarata esecutiva in seguito a revoca nonché di una pena residua divenuta esecutiva in seguito a ripristino dell'esecuzione. Per la durata del trattamento può ordinare un'assistenza riabilitativa e impartire norme di condotta. | ||||||
| L'autorità competente può disporre che l'autore venga temporaneamente sottoposto a trattamento stazionario, se necessario per dare inizio al trattamento ambulatoriale. Il trattamento stazionario non deve complessivamente durare più di due mesi. | ||||||
| Di regola, il trattamento ambulatoriale non può durare più di cinque anni. Se, trascorsa la durata massima, risulta necessaria una protrazione per ovviare al rischio che l'autore commetta nuovi crimini e delitti connessi alla sua turba psichica, il giudice può di volta in volta protrarre il trattamento da uno a cinque anni su proposta dell'autorità d'esecuzione. | ||||||
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RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 Art. 254 |
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| Chiunque, al fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona o di procacciare a sé o ad un terzo un indebito profitto, deteriora, distrugge, sopprime o sottrae un documento del quale non ha il diritto di disporre da solo, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria. | ||||||
| La soppressione di documenti a pregiudizio di un congiunto o di un membro della comunione domestica è perseguita soltanto a querela di parte. | ||||||
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RS 170.32 LResp Legge federale del 14 marzo 1958 su la responsabilità della Confederazione, dei membri delle autorità federali e dei funzionari federali (Legge sulla responsabilità, LResp) - Legge sulla responsabilità Art. 16 |
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| Se un funzionario ha commesso un reato contro i doveri d'ufficio, è applicabile il diritto svizzero, ancorché l'atto sia stato commesso all'estero. | ||||||
| Se un funzionario ha commesso all'estero un reato diverso, ma attenente alla sua attività o condizione ufficiale, il diritto svizzero è applicabile soltanto se l'atto sia punibile anche nel luogo in cui fu commesso; in tale caso, è nondimeno applicabile per analogia l'articolo 6 capoverso 2 [1] del Codice penale svizzero [2]. | ||||||
| È riservato l'articolo 4 del Codice penale svizzero. | ||||||
| [1] Vedi ora l'art. 7. [2] RS 311.0 | ||||||
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RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 Art. 269 [1] |
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| Chiunque penetra sul territorio svizzero contrariamente al diritto delle genti è punito con una pena detentiva o pecuniaria. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 5 ott. 1950, in vigore dal 5 gen. 1951 (RU 1951 1, 16; FF 1949 613). Vedi anche RU 57 1408. | ||||||
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RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 Art. 269 [1] |
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| Chiunque penetra sul territorio svizzero contrariamente al diritto delle genti è punito con una pena detentiva o pecuniaria. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 5 ott. 1950, in vigore dal 5 gen. 1951 (RU 1951 1, 16; FF 1949 613). Vedi anche RU 57 1408. | ||||||
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RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 Art. 269 [1] |
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| Chiunque penetra sul territorio svizzero contrariamente al diritto delle genti è punito con una pena detentiva o pecuniaria. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 5 ott. 1950, in vigore dal 5 gen. 1951 (RU 1951 1, 16; FF 1949 613). Vedi anche RU 57 1408. | ||||||
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RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 Art. 269 [1] |
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| Chiunque penetra sul territorio svizzero contrariamente al diritto delle genti è punito con una pena detentiva o pecuniaria. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 5 ott. 1950, in vigore dal 5 gen. 1951 (RU 1951 1, 16; FF 1949 613). Vedi anche RU 57 1408. | ||||||
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RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 Art. 269 [1] |
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| Chiunque penetra sul territorio svizzero contrariamente al diritto delle genti è punito con una pena detentiva o pecuniaria. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 5 ott. 1950, in vigore dal 5 gen. 1951 (RU 1951 1, 16; FF 1949 613). Vedi anche RU 57 1408. | ||||||
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RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 Art. 269 [1] |
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| Chiunque penetra sul territorio svizzero contrariamente al diritto delle genti è punito con una pena detentiva o pecuniaria. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 5 ott. 1950, in vigore dal 5 gen. 1951 (RU 1951 1, 16; FF 1949 613). Vedi anche RU 57 1408. | ||||||
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RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 Art. 269 [1] |
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| Chiunque penetra sul territorio svizzero contrariamente al diritto delle genti è punito con una pena detentiva o pecuniaria. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 5 ott. 1950, in vigore dal 5 gen. 1951 (RU 1951 1, 16; FF 1949 613). Vedi anche RU 57 1408. | ||||||
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RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 Art. 269 [1] |
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| Chiunque penetra sul territorio svizzero contrariamente al diritto delle genti è punito con una pena detentiva o pecuniaria. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 5 ott. 1950, in vigore dal 5 gen. 1951 (RU 1951 1, 16; FF 1949 613). Vedi anche RU 57 1408. | ||||||
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RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 Art. 269 [1] |
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| Chiunque penetra sul territorio svizzero contrariamente al diritto delle genti è punito con una pena detentiva o pecuniaria. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 5 ott. 1950, in vigore dal 5 gen. 1951 (RU 1951 1, 16; FF 1949 613). Vedi anche RU 57 1408. | ||||||
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RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 Art. 269 [1] |
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| Chiunque penetra sul territorio svizzero contrariamente al diritto delle genti è punito con una pena detentiva o pecuniaria. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 5 ott. 1950, in vigore dal 5 gen. 1951 (RU 1951 1, 16; FF 1949 613). Vedi anche RU 57 1408. | ||||||
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RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 Art. 269 [1] |
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| Chiunque penetra sul territorio svizzero contrariamente al diritto delle genti è punito con una pena detentiva o pecuniaria. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 5 ott. 1950, in vigore dal 5 gen. 1951 (RU 1951 1, 16; FF 1949 613). Vedi anche RU 57 1408. | ||||||
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RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 Art. 269 [1] |
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| Chiunque penetra sul territorio svizzero contrariamente al diritto delle genti è punito con una pena detentiva o pecuniaria. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 5 ott. 1950, in vigore dal 5 gen. 1951 (RU 1951 1, 16; FF 1949 613). Vedi anche RU 57 1408. | ||||||
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RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 Art. 269 [1] |
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| Chiunque penetra sul territorio svizzero contrariamente al diritto delle genti è punito con una pena detentiva o pecuniaria. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 5 ott. 1950, in vigore dal 5 gen. 1951 (RU 1951 1, 16; FF 1949 613). Vedi anche RU 57 1408. | ||||||
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RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 Art. 269 [1] |
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| Chiunque penetra sul territorio svizzero contrariamente al diritto delle genti è punito con una pena detentiva o pecuniaria. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 5 ott. 1950, in vigore dal 5 gen. 1951 (RU 1951 1, 16; FF 1949 613). Vedi anche RU 57 1408. | ||||||
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RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 Art. 269 [1] |
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| Chiunque penetra sul territorio svizzero contrariamente al diritto delle genti è punito con una pena detentiva o pecuniaria. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 5 ott. 1950, in vigore dal 5 gen. 1951 (RU 1951 1, 16; FF 1949 613). Vedi anche RU 57 1408. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 9 Protezione dall'arbitrio e tutela della buona fede |
||||||
| Ognuno ha diritto d'essere trattato senza arbitrio e secondo il principio della buona fede da parte degli organi dello Stato. | ||||||
|
RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 191a [1] Altre autorità giudiziarie della Confederazione |
||||||
| La Confederazione istituisce una Corte penale; la Corte giudica in prima istanza le cause penali che la legge attribuisce alla giurisdizione federale. La legge può conferirle altre competenze. | ||||||
| La Confederazione istituisce autorità giudiziarie per giudicare le controversie di diritto pubblico inerenti alla sfera di competenze dell'amministrazione federale. | ||||||
| La legge può prevedere altre autorità giudiziarie della Confederazione. | ||||||
| [1] Accettato nella votazione popolare del 12 mar. 2000, in vigore per il cpv. 1 dal 1° apr. 2003, per i cpv. 2 e 3 dal 1° set. 2005 (DF dell'8 ott. 1999, DCF del 17 mag. 2000, DF del 24 set. 2002, DF del 2 mar. 2005 - RU 2002 3148, 2005 1475; FF 1997 I 1, 1999 7454, 2000 2656, 2001 3764e 2004 4228). | ||||||
|
RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 191a [1] Altre autorità giudiziarie della Confederazione |
||||||
| La Confederazione istituisce una Corte penale; la Corte giudica in prima istanza le cause penali che la legge attribuisce alla giurisdizione federale. La legge può conferirle altre competenze. | ||||||
| La Confederazione istituisce autorità giudiziarie per giudicare le controversie di diritto pubblico inerenti alla sfera di competenze dell'amministrazione federale. | ||||||
| La legge può prevedere altre autorità giudiziarie della Confederazione. | ||||||
| [1] Accettato nella votazione popolare del 12 mar. 2000, in vigore per il cpv. 1 dal 1° apr. 2003, per i cpv. 2 e 3 dal 1° set. 2005 (DF dell'8 ott. 1999, DCF del 17 mag. 2000, DF del 24 set. 2002, DF del 2 mar. 2005 - RU 2002 3148, 2005 1475; FF 1997 I 1, 1999 7454, 2000 2656, 2001 3764e 2004 4228). | ||||||
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RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 Art. 269 [1] |
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| Chiunque penetra sul territorio svizzero contrariamente al diritto delle genti è punito con una pena detentiva o pecuniaria. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 5 ott. 1950, in vigore dal 5 gen. 1951 (RU 1951 1, 16; FF 1949 613). Vedi anche RU 57 1408. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 191a [1] Altre autorità giudiziarie della Confederazione |
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| La Confederazione istituisce una Corte penale; la Corte giudica in prima istanza le cause penali che la legge attribuisce alla giurisdizione federale. La legge può conferirle altre competenze. | ||||||
| La Confederazione istituisce autorità giudiziarie per giudicare le controversie di diritto pubblico inerenti alla sfera di competenze dell'amministrazione federale. | ||||||
| La legge può prevedere altre autorità giudiziarie della Confederazione. | ||||||
| [1] Accettato nella votazione popolare del 12 mar. 2000, in vigore per il cpv. 1 dal 1° apr. 2003, per i cpv. 2 e 3 dal 1° set. 2005 (DF dell'8 ott. 1999, DCF del 17 mag. 2000, DF del 24 set. 2002, DF del 2 mar. 2005 - RU 2002 3148, 2005 1475; FF 1997 I 1, 1999 7454, 2000 2656, 2001 3764e 2004 4228). | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 191a [1] Altre autorità giudiziarie della Confederazione |
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| La Confederazione istituisce una Corte penale; la Corte giudica in prima istanza le cause penali che la legge attribuisce alla giurisdizione federale. La legge può conferirle altre competenze. | ||||||
| La Confederazione istituisce autorità giudiziarie per giudicare le controversie di diritto pubblico inerenti alla sfera di competenze dell'amministrazione federale. | ||||||
| La legge può prevedere altre autorità giudiziarie della Confederazione. | ||||||
| [1] Accettato nella votazione popolare del 12 mar. 2000, in vigore per il cpv. 1 dal 1° apr. 2003, per i cpv. 2 e 3 dal 1° set. 2005 (DF dell'8 ott. 1999, DCF del 17 mag. 2000, DF del 24 set. 2002, DF del 2 mar. 2005 - RU 2002 3148, 2005 1475; FF 1997 I 1, 1999 7454, 2000 2656, 2001 3764e 2004 4228). | ||||||
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RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 Art. 269 [1] |
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| Chiunque penetra sul territorio svizzero contrariamente al diritto delle genti è punito con una pena detentiva o pecuniaria. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 5 ott. 1950, in vigore dal 5 gen. 1951 (RU 1951 1, 16; FF 1949 613). Vedi anche RU 57 1408. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 191a [1] Altre autorità giudiziarie della Confederazione |
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| La Confederazione istituisce una Corte penale; la Corte giudica in prima istanza le cause penali che la legge attribuisce alla giurisdizione federale. La legge può conferirle altre competenze. | ||||||
| La Confederazione istituisce autorità giudiziarie per giudicare le controversie di diritto pubblico inerenti alla sfera di competenze dell'amministrazione federale. | ||||||
| La legge può prevedere altre autorità giudiziarie della Confederazione. | ||||||
| [1] Accettato nella votazione popolare del 12 mar. 2000, in vigore per il cpv. 1 dal 1° apr. 2003, per i cpv. 2 e 3 dal 1° set. 2005 (DF dell'8 ott. 1999, DCF del 17 mag. 2000, DF del 24 set. 2002, DF del 2 mar. 2005 - RU 2002 3148, 2005 1475; FF 1997 I 1, 1999 7454, 2000 2656, 2001 3764e 2004 4228). | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 191a [1] Altre autorità giudiziarie della Confederazione |
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| La Confederazione istituisce una Corte penale; la Corte giudica in prima istanza le cause penali che la legge attribuisce alla giurisdizione federale. La legge può conferirle altre competenze. | ||||||
| La Confederazione istituisce autorità giudiziarie per giudicare le controversie di diritto pubblico inerenti alla sfera di competenze dell'amministrazione federale. | ||||||
| La legge può prevedere altre autorità giudiziarie della Confederazione. | ||||||
| [1] Accettato nella votazione popolare del 12 mar. 2000, in vigore per il cpv. 1 dal 1° apr. 2003, per i cpv. 2 e 3 dal 1° set. 2005 (DF dell'8 ott. 1999, DCF del 17 mag. 2000, DF del 24 set. 2002, DF del 2 mar. 2005 - RU 2002 3148, 2005 1475; FF 1997 I 1, 1999 7454, 2000 2656, 2001 3764e 2004 4228). | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 191a [1] Altre autorità giudiziarie della Confederazione |
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| La Confederazione istituisce una Corte penale; la Corte giudica in prima istanza le cause penali che la legge attribuisce alla giurisdizione federale. La legge può conferirle altre competenze. | ||||||
| La Confederazione istituisce autorità giudiziarie per giudicare le controversie di diritto pubblico inerenti alla sfera di competenze dell'amministrazione federale. | ||||||
| La legge può prevedere altre autorità giudiziarie della Confederazione. | ||||||
| [1] Accettato nella votazione popolare del 12 mar. 2000, in vigore per il cpv. 1 dal 1° apr. 2003, per i cpv. 2 e 3 dal 1° set. 2005 (DF dell'8 ott. 1999, DCF del 17 mag. 2000, DF del 24 set. 2002, DF del 2 mar. 2005 - RU 2002 3148, 2005 1475; FF 1997 I 1, 1999 7454, 2000 2656, 2001 3764e 2004 4228). | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 191a [1] Altre autorità giudiziarie della Confederazione |
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| La Confederazione istituisce una Corte penale; la Corte giudica in prima istanza le cause penali che la legge attribuisce alla giurisdizione federale. La legge può conferirle altre competenze. | ||||||
| La Confederazione istituisce autorità giudiziarie per giudicare le controversie di diritto pubblico inerenti alla sfera di competenze dell'amministrazione federale. | ||||||
| La legge può prevedere altre autorità giudiziarie della Confederazione. | ||||||
| [1] Accettato nella votazione popolare del 12 mar. 2000, in vigore per il cpv. 1 dal 1° apr. 2003, per i cpv. 2 e 3 dal 1° set. 2005 (DF dell'8 ott. 1999, DCF del 17 mag. 2000, DF del 24 set. 2002, DF del 2 mar. 2005 - RU 2002 3148, 2005 1475; FF 1997 I 1, 1999 7454, 2000 2656, 2001 3764e 2004 4228). | ||||||
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RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 Art. 269 [1] |
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| Chiunque penetra sul territorio svizzero contrariamente al diritto delle genti è punito con una pena detentiva o pecuniaria. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 5 ott. 1950, in vigore dal 5 gen. 1951 (RU 1951 1, 16; FF 1949 613). Vedi anche RU 57 1408. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 191a [1] Altre autorità giudiziarie della Confederazione |
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| La Confederazione istituisce una Corte penale; la Corte giudica in prima istanza le cause penali che la legge attribuisce alla giurisdizione federale. La legge può conferirle altre competenze. | ||||||
| La Confederazione istituisce autorità giudiziarie per giudicare le controversie di diritto pubblico inerenti alla sfera di competenze dell'amministrazione federale. | ||||||
| La legge può prevedere altre autorità giudiziarie della Confederazione. | ||||||
| [1] Accettato nella votazione popolare del 12 mar. 2000, in vigore per il cpv. 1 dal 1° apr. 2003, per i cpv. 2 e 3 dal 1° set. 2005 (DF dell'8 ott. 1999, DCF del 17 mag. 2000, DF del 24 set. 2002, DF del 2 mar. 2005 - RU 2002 3148, 2005 1475; FF 1997 I 1, 1999 7454, 2000 2656, 2001 3764e 2004 4228). | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 191a [1] Altre autorità giudiziarie della Confederazione |
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| La Confederazione istituisce una Corte penale; la Corte giudica in prima istanza le cause penali che la legge attribuisce alla giurisdizione federale. La legge può conferirle altre competenze. | ||||||
| La Confederazione istituisce autorità giudiziarie per giudicare le controversie di diritto pubblico inerenti alla sfera di competenze dell'amministrazione federale. | ||||||
| La legge può prevedere altre autorità giudiziarie della Confederazione. | ||||||
| [1] Accettato nella votazione popolare del 12 mar. 2000, in vigore per il cpv. 1 dal 1° apr. 2003, per i cpv. 2 e 3 dal 1° set. 2005 (DF dell'8 ott. 1999, DCF del 17 mag. 2000, DF del 24 set. 2002, DF del 2 mar. 2005 - RU 2002 3148, 2005 1475; FF 1997 I 1, 1999 7454, 2000 2656, 2001 3764e 2004 4228). | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 191a [1] Altre autorità giudiziarie della Confederazione |
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| La Confederazione istituisce una Corte penale; la Corte giudica in prima istanza le cause penali che la legge attribuisce alla giurisdizione federale. La legge può conferirle altre competenze. | ||||||
| La Confederazione istituisce autorità giudiziarie per giudicare le controversie di diritto pubblico inerenti alla sfera di competenze dell'amministrazione federale. | ||||||
| La legge può prevedere altre autorità giudiziarie della Confederazione. | ||||||
| [1] Accettato nella votazione popolare del 12 mar. 2000, in vigore per il cpv. 1 dal 1° apr. 2003, per i cpv. 2 e 3 dal 1° set. 2005 (DF dell'8 ott. 1999, DCF del 17 mag. 2000, DF del 24 set. 2002, DF del 2 mar. 2005 - RU 2002 3148, 2005 1475; FF 1997 I 1, 1999 7454, 2000 2656, 2001 3764e 2004 4228). | ||||||