SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 29 Garanzie procedurali generali - 1 In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 29 Garanzie procedurali generali - 1 In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 9 Protezione dall'arbitrio e tutela della buona fede - Ognuno ha diritto d'essere trattato senza arbitrio e secondo il principio della buona fede da parte degli organi dello Stato. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 779 - 1 Il proprietario può costituire una servitù a favore di alcuno, consistente nel diritto di fare e mantenere una costruzione sul suo fondo, sopra o sotto la superficie del suolo. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 779a - 1 Il negozio giuridico di costituzione di un diritto di superficie richiede per la sua validità l'atto pubblico. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 779l - 1 Il diritto di superficie, come diritto per sé stante, può essere costituito per cento anni al massimo. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 779l - 1 Il diritto di superficie, come diritto per sé stante, può essere costituito per cento anni al massimo. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 779a - 1 Il negozio giuridico di costituzione di un diritto di superficie richiede per la sua validità l'atto pubblico. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 779c - All'estinzione del diritto di superficie, le costruzioni sono devolute al proprietario del fondo, di cui diventano parti costitutive. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 779d - 1 Il proprietario del fondo deve al superficiario una equa indennità per le costruzioni devolute; tuttavia, l'indennità garantisce i creditori, in favore dei quali il diritto di superficie era costituito in pegno, per il saldo dei loro crediti e non può essere pagata al superficiario senza il loro consenso. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 779d - 1 Il proprietario del fondo deve al superficiario una equa indennità per le costruzioni devolute; tuttavia, l'indennità garantisce i creditori, in favore dei quali il diritto di superficie era costituito in pegno, per il saldo dei loro crediti e non può essere pagata al superficiario senza il loro consenso. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 779d - 1 Il proprietario del fondo deve al superficiario una equa indennità per le costruzioni devolute; tuttavia, l'indennità garantisce i creditori, in favore dei quali il diritto di superficie era costituito in pegno, per il saldo dei loro crediti e non può essere pagata al superficiario senza il loro consenso. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 779d - 1 Il proprietario del fondo deve al superficiario una equa indennità per le costruzioni devolute; tuttavia, l'indennità garantisce i creditori, in favore dei quali il diritto di superficie era costituito in pegno, per il saldo dei loro crediti e non può essere pagata al superficiario senza il loro consenso. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 779d - 1 Il proprietario del fondo deve al superficiario una equa indennità per le costruzioni devolute; tuttavia, l'indennità garantisce i creditori, in favore dei quali il diritto di superficie era costituito in pegno, per il saldo dei loro crediti e non può essere pagata al superficiario senza il loro consenso. |