SR 814.41 Ordinanza del 15 dicembre 1986 contro l'inquinamento fonico (OIF) OIF Art. 14 Facilitazioni in materia di risanamento - 1 L'autorità esecutiva accorda facilitazioni nella misura in cui: |
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1 | L'autorità esecutiva accorda facilitazioni nella misura in cui: |
a | il risanamento provoca limitazioni dell'esercizio sproporzionate o costi sproporzionati; |
b | interessi preponderanti, segnatamente nel campo della protezione dei siti, della natura e del paesaggio, della sicurezza del traffico o dell'esercizio, come pure della difesa integrata, si oppongono al risanamento. |
2 | I valori d'allarme non devono tuttavia essere superati dagli impianti privati non concessionati. |
SR 814.01 Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente LPAmb Art. 16 Obbligo di risanamento - 1 Gli impianti, che non soddisfano le prescrizioni della presente legge o quelle, ecologiche, di altre leggi federali, devono essere risanati. |
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1 | Gli impianti, che non soddisfano le prescrizioni della presente legge o quelle, ecologiche, di altre leggi federali, devono essere risanati. |
2 | Il Consiglio federale emana prescrizioni su gli impianti, l'estensione dei provvedimenti da adottare, i termini e il procedimento. |
3 | Prima di ordinare considerevoli misure di risanamento, l'autorità chiede al titolare dell'impianto di presentarle proposte in merito. |
4 | In casi urgenti, le autorità ordinano il risanamento a titolo preventivo. Se necessario, possono decidere la chiusura dell'impianto. |
SR 814.01 Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente LPAmb Art. 16 Obbligo di risanamento - 1 Gli impianti, che non soddisfano le prescrizioni della presente legge o quelle, ecologiche, di altre leggi federali, devono essere risanati. |
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1 | Gli impianti, che non soddisfano le prescrizioni della presente legge o quelle, ecologiche, di altre leggi federali, devono essere risanati. |
2 | Il Consiglio federale emana prescrizioni su gli impianti, l'estensione dei provvedimenti da adottare, i termini e il procedimento. |
3 | Prima di ordinare considerevoli misure di risanamento, l'autorità chiede al titolare dell'impianto di presentarle proposte in merito. |
4 | In casi urgenti, le autorità ordinano il risanamento a titolo preventivo. Se necessario, possono decidere la chiusura dell'impianto. |
SR 814.01 Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente LPAmb Art. 16 Obbligo di risanamento - 1 Gli impianti, che non soddisfano le prescrizioni della presente legge o quelle, ecologiche, di altre leggi federali, devono essere risanati. |
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1 | Gli impianti, che non soddisfano le prescrizioni della presente legge o quelle, ecologiche, di altre leggi federali, devono essere risanati. |
2 | Il Consiglio federale emana prescrizioni su gli impianti, l'estensione dei provvedimenti da adottare, i termini e il procedimento. |
3 | Prima di ordinare considerevoli misure di risanamento, l'autorità chiede al titolare dell'impianto di presentarle proposte in merito. |
4 | In casi urgenti, le autorità ordinano il risanamento a titolo preventivo. Se necessario, possono decidere la chiusura dell'impianto. |
SR 814.01 Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente LPAmb Art. 16 Obbligo di risanamento - 1 Gli impianti, che non soddisfano le prescrizioni della presente legge o quelle, ecologiche, di altre leggi federali, devono essere risanati. |
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1 | Gli impianti, che non soddisfano le prescrizioni della presente legge o quelle, ecologiche, di altre leggi federali, devono essere risanati. |
2 | Il Consiglio federale emana prescrizioni su gli impianti, l'estensione dei provvedimenti da adottare, i termini e il procedimento. |
3 | Prima di ordinare considerevoli misure di risanamento, l'autorità chiede al titolare dell'impianto di presentarle proposte in merito. |
4 | In casi urgenti, le autorità ordinano il risanamento a titolo preventivo. Se necessario, possono decidere la chiusura dell'impianto. |
SR 814.01 Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente LPAmb Art. 16 Obbligo di risanamento - 1 Gli impianti, che non soddisfano le prescrizioni della presente legge o quelle, ecologiche, di altre leggi federali, devono essere risanati. |
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1 | Gli impianti, che non soddisfano le prescrizioni della presente legge o quelle, ecologiche, di altre leggi federali, devono essere risanati. |
2 | Il Consiglio federale emana prescrizioni su gli impianti, l'estensione dei provvedimenti da adottare, i termini e il procedimento. |
3 | Prima di ordinare considerevoli misure di risanamento, l'autorità chiede al titolare dell'impianto di presentarle proposte in merito. |
4 | In casi urgenti, le autorità ordinano il risanamento a titolo preventivo. Se necessario, possono decidere la chiusura dell'impianto. |
SR 814.01 Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente LPAmb Art. 16 Obbligo di risanamento - 1 Gli impianti, che non soddisfano le prescrizioni della presente legge o quelle, ecologiche, di altre leggi federali, devono essere risanati. |
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1 | Gli impianti, che non soddisfano le prescrizioni della presente legge o quelle, ecologiche, di altre leggi federali, devono essere risanati. |
2 | Il Consiglio federale emana prescrizioni su gli impianti, l'estensione dei provvedimenti da adottare, i termini e il procedimento. |
3 | Prima di ordinare considerevoli misure di risanamento, l'autorità chiede al titolare dell'impianto di presentarle proposte in merito. |
4 | In casi urgenti, le autorità ordinano il risanamento a titolo preventivo. Se necessario, possono decidere la chiusura dell'impianto. |
SR 814.41 Ordinanza del 15 dicembre 1986 contro l'inquinamento fonico (OIF) OIF Art. 43 Gradi di sensibilità - 1 Nelle zone d'utilizzazione ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge federale del 22 giugno 197941 sulla pianificazione del territorio sono applicabili i seguenti gradi di sensibilità: |
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1 | Nelle zone d'utilizzazione ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge federale del 22 giugno 197941 sulla pianificazione del territorio sono applicabili i seguenti gradi di sensibilità: |
a | il grado di sensibilità I nelle zone che richiedono una protezione fonica elevata, segnatamente nelle zone ricreative; |
b | il grado di sensibilità II nelle zone in cui non sono ammesse aziende moleste, segnatamente le zone destinate all'abitazione e quelle riservate agli edifici e impianti pubblici; |
c | il grado di sensibilità III nelle zone in cui sono ammesse aziende mediamente moleste, segnatamente le zone destinate all'abitazione e alle aziende artigianali (zone miste) e quelle agricole; |
d | il grado di sensibilità IV nelle zone in cui sono ammesse aziende fortemente moleste, segnatamente le zone industriali. |
2 | Parti delle zone d'utilizzazione con grado di sensibilità I o II possono essere declassate di un grado, se sono già esposte al rumore. |
SR 814.01 Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente LPAmb Art. 16 Obbligo di risanamento - 1 Gli impianti, che non soddisfano le prescrizioni della presente legge o quelle, ecologiche, di altre leggi federali, devono essere risanati. |
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1 | Gli impianti, che non soddisfano le prescrizioni della presente legge o quelle, ecologiche, di altre leggi federali, devono essere risanati. |
2 | Il Consiglio federale emana prescrizioni su gli impianti, l'estensione dei provvedimenti da adottare, i termini e il procedimento. |
3 | Prima di ordinare considerevoli misure di risanamento, l'autorità chiede al titolare dell'impianto di presentarle proposte in merito. |
4 | In casi urgenti, le autorità ordinano il risanamento a titolo preventivo. Se necessario, possono decidere la chiusura dell'impianto. |
SR 814.41 Ordinanza del 15 dicembre 1986 contro l'inquinamento fonico (OIF) OIF Art. 13 Risanamenti - 1 Per gli impianti fissi che contribuiscono in modo determinante al superamento dei valori limite d'immissione l'autorità esecutiva ordina, dopo aver sentito il detentore dell'impianto, i risanamenti necessari. |
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1 | Per gli impianti fissi che contribuiscono in modo determinante al superamento dei valori limite d'immissione l'autorità esecutiva ordina, dopo aver sentito il detentore dell'impianto, i risanamenti necessari. |
2 | Gli impianti devono essere risanati: |
a | nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e dell'esercizio e sopportabile sotto il profilo economico, e |
b | in modo che i valori limite d'immissione non siano superati. |
3 | Se nessun interesse preponderante vi si oppone, l'autorità esecutiva dà la preferenza ai provvedimenti che impediscono o riducono la produzione del rumore rispetto a quelli che ne impediscono o ne riducono semplicemente la propagazione. |
4 | Nessun risanamento deve essere effettuato, se: |
a | i valori limite d'immissione sono superati solo in zone di costruzione non ancora urbanizzate; |
b | sulla base del diritto cantonale di costruzione e di pianificazione del territorio, sul luogo delle immissioni foniche saranno prese misure di pianificazione, sistemazione o costruzione che permetteranno, prima dello scadere dei termini fissati (art. 17), di rispettare i valori limite d'immissione. |
SR 814.01 Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente LPAmb Art. 7 Definizioni - 1 Per effetti si intendono gli inquinamenti atmosferici, il rumore, le vibrazioni, le radiazioni, gli inquinamenti delle acque o altri interventi su corsi d'acqua, il deterioramento del suolo, le modificazioni del materiale genetico di organismi o le modificazioni della diversità biologica, prodotti dalla costruzione o dall'esercizio di impianti, dall'utilizzazione di sostanze, organismi o rifiuti, oppure dalla coltivazione del suolo.10 |
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1 | Per effetti si intendono gli inquinamenti atmosferici, il rumore, le vibrazioni, le radiazioni, gli inquinamenti delle acque o altri interventi su corsi d'acqua, il deterioramento del suolo, le modificazioni del materiale genetico di organismi o le modificazioni della diversità biologica, prodotti dalla costruzione o dall'esercizio di impianti, dall'utilizzazione di sostanze, organismi o rifiuti, oppure dalla coltivazione del suolo.10 |
2 | Gli inquinamenti atmosferici, il rumore, le vibrazioni e le radiazioni sono, all'uscita da un impianto, definiti emissioni e, nel luogo di impatto, immissioni. |
3 | Per inquinamenti atmosferici s'intendono le alterazioni delle condizioni naturali dell'aria dovute, segnatamente, a fumo, fuliggine, polvere, gas, aerosol, vapori, odore o calore disperso.11 |
4 | Gli infra e gli ultrasuoni sono equiparati al rumore. |
4bis | Per deterioramento del suolo si intendono le modificazioni fisiche, chimiche o biologiche delle caratteristiche naturali del suolo. Per suolo si intende soltanto lo strato superficiale di terra, in quanto mobile e adatto alla crescita delle piante.12 |
5 | Per sostanze s'intendono gli elementi chimici e i loro composti allo stato naturale o ottenuti mediante un processo produttivo. Sono loro equiparati i preparati (composti, miscele, soluzioni) e gli oggetti che contengono tali sostanze.13 |
5bis | Per organismi si intendono le unità biologiche cellulari o acellulari capaci di riprodursi o di trasmettere materiale genetico. Sono loro equiparati le combinazioni e gli oggetti che contengono tali unità.14 |
5ter | Gli organismi modificati mediante la tecnologia genetica (organismi geneticamente modificati) sono organismi il cui materiale genetico è stato modificato in un modo non ottenibile naturalmente mediante incroci o ricombinazioni naturali.15 |
5quater | Gli organismi patogeni sono organismi che possono causare malattie.16 |
6 | Per rifiuti si intendono le cose mobili delle quali il detentore si libera o che devono essere smaltite nell'interesse pubblico.17 |
6bis | Lo smaltimento dei rifiuti comprende il loro riciclaggio o deposito definitivo nonché le operazioni preliminari di raccolta, trasporto, deposito provvisorio e trattamento. Per trattamento si intende qualsiasi modificazione fisica, biologica o chimica dei rifiuti.18 |
6ter | Per utilizzazione si intende qualsiasi attività relativa a sostanze, organismi o rifiuti, segnatamente la produzione, l'importazione, l'esportazione, la messa in commercio, l'impiego, il deposito, il trasporto o lo smaltimento.19 |
7 | Per impianti s'intendono le costruzioni, le vie di comunicazione, altre installazioni fisse e modificazioni del terreno. Sono loro equiparati gli attrezzi, le macchine, i veicoli, i battelli e gli aeromobili. |
8 | Per informazioni ambientali s'intendono le informazioni che rientrano nell'ambito disciplinato dalla presente legge e nell'ambito della legislazione sulla protezione della natura e del paesaggio, sulla protezione delle acque, sulla protezione contro i pericoli naturali, sulla conservazione della foresta, sulla caccia, sulla pesca, sull'ingegneria genetica, nonché sulla protezione del clima.20 |
9 | Per biocarburanti e biocombustibili si intendono i carburanti e i combustibili liquidi o gassosi prodotti a partire da biomassa o da altri agenti energetici rinnovabili.21 |
SR 814.41 Ordinanza del 15 dicembre 1986 contro l'inquinamento fonico (OIF) OIF Art. 2 Definizioni - 1 Sono impianti fissi gli edifici, le infrastrutture per il traffico, gli impianti tecnici degli edifici e le altre installazioni non mobili il cui esercizio provoca rumore esterno. Ne fanno segnatamente parte le strade, gli impianti ferroviari, gli aeroporti, gli impianti dell'industria, delle arti e mestieri e dell'agricoltura, i poligoni di tiro nonché le piazze di tiro e d'esercizio militari permanenti. |
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1 | Sono impianti fissi gli edifici, le infrastrutture per il traffico, gli impianti tecnici degli edifici e le altre installazioni non mobili il cui esercizio provoca rumore esterno. Ne fanno segnatamente parte le strade, gli impianti ferroviari, gli aeroporti, gli impianti dell'industria, delle arti e mestieri e dell'agricoltura, i poligoni di tiro nonché le piazze di tiro e d'esercizio militari permanenti. |
2 | Sono considerati impianti fissi nuovi anche gli impianti fissi e gli edifici di cui viene cambiata completamente l'utilizzazione. |
3 | Per limitazione delle emissioni si intendono sia i provvedimenti tecnici, di costruzione, d'esercizio, compresi quelli dirigistici, limitativi o moderativi del traffico realizzati sugli impianti stessi, sia i provvedimenti di costruzione messi in opera sulla via di propagazione delle emissioni, che servono a prevenire o a ridurre la formazione o la propagazione del rumore esterno. |
4 | Il risanamento è la limitazione delle emissioni di un impianto fisso esistente. |
5 | Sono valori limite d'esposizione i valori limite d'immissione, i valori di pianificazione e i valori d'allarme. Sono stabiliti in funzione del tipo di rumore, del periodo della giornata, dell'utilizzazione dell'edificio e della zona da proteggere. |
6 | Per i locali sensibili al rumore si intendono: |
a | i locali delle abitazioni, tranne le cucine senza tinello, i servizi e i ripostigli; |
b | i locali delle aziende nei quali persone soggiornano regolarmente per un periodo prolungato, tranne i locali nei quali si tengono animali da reddito e i locali con notevole rumore aziendale. |
SR 814.01 Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente LPAmb Art. 16 Obbligo di risanamento - 1 Gli impianti, che non soddisfano le prescrizioni della presente legge o quelle, ecologiche, di altre leggi federali, devono essere risanati. |
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1 | Gli impianti, che non soddisfano le prescrizioni della presente legge o quelle, ecologiche, di altre leggi federali, devono essere risanati. |
2 | Il Consiglio federale emana prescrizioni su gli impianti, l'estensione dei provvedimenti da adottare, i termini e il procedimento. |
3 | Prima di ordinare considerevoli misure di risanamento, l'autorità chiede al titolare dell'impianto di presentarle proposte in merito. |
4 | In casi urgenti, le autorità ordinano il risanamento a titolo preventivo. Se necessario, possono decidere la chiusura dell'impianto. |
SR 814.41 Ordinanza del 15 dicembre 1986 contro l'inquinamento fonico (OIF) OIF Art. 13 Risanamenti - 1 Per gli impianti fissi che contribuiscono in modo determinante al superamento dei valori limite d'immissione l'autorità esecutiva ordina, dopo aver sentito il detentore dell'impianto, i risanamenti necessari. |
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1 | Per gli impianti fissi che contribuiscono in modo determinante al superamento dei valori limite d'immissione l'autorità esecutiva ordina, dopo aver sentito il detentore dell'impianto, i risanamenti necessari. |
2 | Gli impianti devono essere risanati: |
a | nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e dell'esercizio e sopportabile sotto il profilo economico, e |
b | in modo che i valori limite d'immissione non siano superati. |
3 | Se nessun interesse preponderante vi si oppone, l'autorità esecutiva dà la preferenza ai provvedimenti che impediscono o riducono la produzione del rumore rispetto a quelli che ne impediscono o ne riducono semplicemente la propagazione. |
4 | Nessun risanamento deve essere effettuato, se: |
a | i valori limite d'immissione sono superati solo in zone di costruzione non ancora urbanizzate; |
b | sulla base del diritto cantonale di costruzione e di pianificazione del territorio, sul luogo delle immissioni foniche saranno prese misure di pianificazione, sistemazione o costruzione che permetteranno, prima dello scadere dei termini fissati (art. 17), di rispettare i valori limite d'immissione. |
SR 814.41 Ordinanza del 15 dicembre 1986 contro l'inquinamento fonico (OIF) OIF Art. 13 Risanamenti - 1 Per gli impianti fissi che contribuiscono in modo determinante al superamento dei valori limite d'immissione l'autorità esecutiva ordina, dopo aver sentito il detentore dell'impianto, i risanamenti necessari. |
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1 | Per gli impianti fissi che contribuiscono in modo determinante al superamento dei valori limite d'immissione l'autorità esecutiva ordina, dopo aver sentito il detentore dell'impianto, i risanamenti necessari. |
2 | Gli impianti devono essere risanati: |
a | nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e dell'esercizio e sopportabile sotto il profilo economico, e |
b | in modo che i valori limite d'immissione non siano superati. |
3 | Se nessun interesse preponderante vi si oppone, l'autorità esecutiva dà la preferenza ai provvedimenti che impediscono o riducono la produzione del rumore rispetto a quelli che ne impediscono o ne riducono semplicemente la propagazione. |
4 | Nessun risanamento deve essere effettuato, se: |
a | i valori limite d'immissione sono superati solo in zone di costruzione non ancora urbanizzate; |
b | sulla base del diritto cantonale di costruzione e di pianificazione del territorio, sul luogo delle immissioni foniche saranno prese misure di pianificazione, sistemazione o costruzione che permetteranno, prima dello scadere dei termini fissati (art. 17), di rispettare i valori limite d'immissione. |
SR 814.41 Ordinanza del 15 dicembre 1986 contro l'inquinamento fonico (OIF) OIF Art. 14 Facilitazioni in materia di risanamento - 1 L'autorità esecutiva accorda facilitazioni nella misura in cui: |
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1 | L'autorità esecutiva accorda facilitazioni nella misura in cui: |
a | il risanamento provoca limitazioni dell'esercizio sproporzionate o costi sproporzionati; |
b | interessi preponderanti, segnatamente nel campo della protezione dei siti, della natura e del paesaggio, della sicurezza del traffico o dell'esercizio, come pure della difesa integrata, si oppongono al risanamento. |
2 | I valori d'allarme non devono tuttavia essere superati dagli impianti privati non concessionati. |
SR 814.41 Ordinanza del 15 dicembre 1986 contro l'inquinamento fonico (OIF) OIF Art. 14 Facilitazioni in materia di risanamento - 1 L'autorità esecutiva accorda facilitazioni nella misura in cui: |
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1 | L'autorità esecutiva accorda facilitazioni nella misura in cui: |
a | il risanamento provoca limitazioni dell'esercizio sproporzionate o costi sproporzionati; |
b | interessi preponderanti, segnatamente nel campo della protezione dei siti, della natura e del paesaggio, della sicurezza del traffico o dell'esercizio, come pure della difesa integrata, si oppongono al risanamento. |
2 | I valori d'allarme non devono tuttavia essere superati dagli impianti privati non concessionati. |
SR 510.10 Legge federale del 3 febbraio 1995 sull'esercito e sull'amministrazione militare (Legge militare, LM) - Legge militare LM Art. 63 Tiro obbligatorio - 1 Finché soggiacciono all'obbligo di prestare servizio militare, i seguenti militari devono assolvere annualmente gli esercizi di tiro obbligatorio fuori del servizio: |
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1 | Finché soggiacciono all'obbligo di prestare servizio militare, i seguenti militari devono assolvere annualmente gli esercizi di tiro obbligatorio fuori del servizio: |
a | sottufficiali superiori, sottufficiali, appuntati e soldati equipaggiati con il fucile d'assalto; |
b | ufficiali subalterni che fanno parte di un'Arma o di un servizio ausiliario equipaggiati con il fucile d'assalto. |
2 | Questi esercizi di tiro vengono organizzati da società di tiro e sono gratuiti per i tiratori. |
3 | Il Consiglio federale può prevedere che ufficiali subalterni adempiano il tiro obbligatorio con la pistola invece che con il fucile d'assalto. |
4 | Il Consiglio federale può disciplinare altrimenti la durata di quest'obbligo e prevedere eccezioni. |
5 | Chi non assolve il tiro obbligatorio o non consegue i risultati minimi richiesti deve assolvere un corso di tiro senza soldo.143 |
6 | La Confederazione indennizza le associazioni e le società di tiro riconosciute per l'organizzazione e lo svolgimento degli esercizi federali. |
SR 510.10 Legge federale del 3 febbraio 1995 sull'esercito e sull'amministrazione militare (Legge militare, LM) - Legge militare LM Art. 62 Sussidi della Confederazione - 1 La Confederazione sostiene le attività delle associazioni e società militari riconosciute a favore dell'istruzione e del perfezionamento premilitari e fuori del servizio svolte a beneficio dell'esercito.140 |
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1 | La Confederazione sostiene le attività delle associazioni e società militari riconosciute a favore dell'istruzione e del perfezionamento premilitari e fuori del servizio svolte a beneficio dell'esercito.140 |
2 | Sussidia le associazioni di tiro riconosciute nell'organizzazione degli esercizi di tiro con armi e munizione di ordinanza. |
3 | Il Consiglio federale disciplina le condizioni per il riconoscimento di cui ai capoversi 1 e 2. Esso designa ulteriori attività sostenute dalla Confederazione.141 |
4 | La Confederazione organizza corsi d'istruzione. |
SR 512.31 Ordinanza del 5 dicembre 2003 sul tiro fuori del servizio (Ordinanza sul tiro) - Ordinanza sul tiro Otir Art. 4 Definizioni |
|
1 | Sono considerati esercizi di tiro e corsi d'istruzione nell'interesse della difesa nazionale: |
a | gli esercizi federali: |
a1 | programmi obbligatori a 25 m, 50 m e 300 m, |
a2 | tiro in campagna a 25 m, 50 m e 300 m; |
b | gli esercizi di tiro facoltativi: |
b1 | allenamenti delle società, gare di tiro ed esercizi preliminari agli esercizi federali. Secondo la grandezza dell'impianto di tiro, il numero dei tiratori che lo utilizzano, il numero di membri delle società che vi si allenano nonché il livello di emissioni foniche, si possono prevedere annualmente: |
b2 | gare di tiro delle associazioni e delle società militari; |
c | i corsi di tiro: |
c1 | corsi per monitori di tiro, |
c2 | corsi per capi dei giovani tiratori5, |
c3 | corsi di ripetizione per monitori di tiro e per capi dei giovani tiratori, |
c4 | corsi per giovani tiratori, |
c5 | corsi di tiro per ritardatari, |
c6 | corsi di tiro per «rimasti». |
2 | Sono considerate armi d'ordinanza le armi personali e le armi in prestito utilizzate nell'esercito, non modificate ed elencate qui di seguito: |
a | armi da fuoco portatili: |
a1 | il fucile d'assalto 57, |
a2 | il fucile d'assalto 90; |
b | armi corte da fuoco: |
b1 | la pistola 49 (SIG P 210), |
b2 | la pistola 75 (SIG P 220), |
b3 | la pistola 12/15 (Glock 17 Gen 4).8 |
3 | Sono considerate armi d'ordinanza anche le armi punzonate con una «P», cedute in proprietà ai militari in occasione del proscioglimento dagli obblighi militari.9 |
4 | Sono considerate munizioni d'ordinanza: |
a | le cartucce per fucile 11 e 90; |
b | le cartucce per pistola 14.10 |
SR 512.31 Ordinanza del 5 dicembre 2003 sul tiro fuori del servizio (Ordinanza sul tiro) - Ordinanza sul tiro Otir Art. 4 Definizioni |
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1 | Sono considerati esercizi di tiro e corsi d'istruzione nell'interesse della difesa nazionale: |
a | gli esercizi federali: |
a1 | programmi obbligatori a 25 m, 50 m e 300 m, |
a2 | tiro in campagna a 25 m, 50 m e 300 m; |
b | gli esercizi di tiro facoltativi: |
b1 | allenamenti delle società, gare di tiro ed esercizi preliminari agli esercizi federali. Secondo la grandezza dell'impianto di tiro, il numero dei tiratori che lo utilizzano, il numero di membri delle società che vi si allenano nonché il livello di emissioni foniche, si possono prevedere annualmente: |
b2 | gare di tiro delle associazioni e delle società militari; |
c | i corsi di tiro: |
c1 | corsi per monitori di tiro, |
c2 | corsi per capi dei giovani tiratori5, |
c3 | corsi di ripetizione per monitori di tiro e per capi dei giovani tiratori, |
c4 | corsi per giovani tiratori, |
c5 | corsi di tiro per ritardatari, |
c6 | corsi di tiro per «rimasti». |
2 | Sono considerate armi d'ordinanza le armi personali e le armi in prestito utilizzate nell'esercito, non modificate ed elencate qui di seguito: |
a | armi da fuoco portatili: |
a1 | il fucile d'assalto 57, |
a2 | il fucile d'assalto 90; |
b | armi corte da fuoco: |
b1 | la pistola 49 (SIG P 210), |
b2 | la pistola 75 (SIG P 220), |
b3 | la pistola 12/15 (Glock 17 Gen 4).8 |
3 | Sono considerate armi d'ordinanza anche le armi punzonate con una «P», cedute in proprietà ai militari in occasione del proscioglimento dagli obblighi militari.9 |
4 | Sono considerate munizioni d'ordinanza: |
a | le cartucce per fucile 11 e 90; |
b | le cartucce per pistola 14.10 |
SR 512.31 Ordinanza del 5 dicembre 2003 sul tiro fuori del servizio (Ordinanza sul tiro) - Ordinanza sul tiro Otir Art. 4 Definizioni |
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1 | Sono considerati esercizi di tiro e corsi d'istruzione nell'interesse della difesa nazionale: |
a | gli esercizi federali: |
a1 | programmi obbligatori a 25 m, 50 m e 300 m, |
a2 | tiro in campagna a 25 m, 50 m e 300 m; |
b | gli esercizi di tiro facoltativi: |
b1 | allenamenti delle società, gare di tiro ed esercizi preliminari agli esercizi federali. Secondo la grandezza dell'impianto di tiro, il numero dei tiratori che lo utilizzano, il numero di membri delle società che vi si allenano nonché il livello di emissioni foniche, si possono prevedere annualmente: |
b2 | gare di tiro delle associazioni e delle società militari; |
c | i corsi di tiro: |
c1 | corsi per monitori di tiro, |
c2 | corsi per capi dei giovani tiratori5, |
c3 | corsi di ripetizione per monitori di tiro e per capi dei giovani tiratori, |
c4 | corsi per giovani tiratori, |
c5 | corsi di tiro per ritardatari, |
c6 | corsi di tiro per «rimasti». |
2 | Sono considerate armi d'ordinanza le armi personali e le armi in prestito utilizzate nell'esercito, non modificate ed elencate qui di seguito: |
a | armi da fuoco portatili: |
a1 | il fucile d'assalto 57, |
a2 | il fucile d'assalto 90; |
b | armi corte da fuoco: |
b1 | la pistola 49 (SIG P 210), |
b2 | la pistola 75 (SIG P 220), |
b3 | la pistola 12/15 (Glock 17 Gen 4).8 |
3 | Sono considerate armi d'ordinanza anche le armi punzonate con una «P», cedute in proprietà ai militari in occasione del proscioglimento dagli obblighi militari.9 |
4 | Sono considerate munizioni d'ordinanza: |
a | le cartucce per fucile 11 e 90; |
b | le cartucce per pistola 14.10 |
SR 512.31 Ordinanza del 5 dicembre 2003 sul tiro fuori del servizio (Ordinanza sul tiro) - Ordinanza sul tiro Otir Art. 4 Definizioni |
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1 | Sono considerati esercizi di tiro e corsi d'istruzione nell'interesse della difesa nazionale: |
a | gli esercizi federali: |
a1 | programmi obbligatori a 25 m, 50 m e 300 m, |
a2 | tiro in campagna a 25 m, 50 m e 300 m; |
b | gli esercizi di tiro facoltativi: |
b1 | allenamenti delle società, gare di tiro ed esercizi preliminari agli esercizi federali. Secondo la grandezza dell'impianto di tiro, il numero dei tiratori che lo utilizzano, il numero di membri delle società che vi si allenano nonché il livello di emissioni foniche, si possono prevedere annualmente: |
b2 | gare di tiro delle associazioni e delle società militari; |
c | i corsi di tiro: |
c1 | corsi per monitori di tiro, |
c2 | corsi per capi dei giovani tiratori5, |
c3 | corsi di ripetizione per monitori di tiro e per capi dei giovani tiratori, |
c4 | corsi per giovani tiratori, |
c5 | corsi di tiro per ritardatari, |
c6 | corsi di tiro per «rimasti». |
2 | Sono considerate armi d'ordinanza le armi personali e le armi in prestito utilizzate nell'esercito, non modificate ed elencate qui di seguito: |
a | armi da fuoco portatili: |
a1 | il fucile d'assalto 57, |
a2 | il fucile d'assalto 90; |
b | armi corte da fuoco: |
b1 | la pistola 49 (SIG P 210), |
b2 | la pistola 75 (SIG P 220), |
b3 | la pistola 12/15 (Glock 17 Gen 4).8 |
3 | Sono considerate armi d'ordinanza anche le armi punzonate con una «P», cedute in proprietà ai militari in occasione del proscioglimento dagli obblighi militari.9 |
4 | Sono considerate munizioni d'ordinanza: |
a | le cartucce per fucile 11 e 90; |
b | le cartucce per pistola 14.10 |
SR 512.31 Ordinanza del 5 dicembre 2003 sul tiro fuori del servizio (Ordinanza sul tiro) - Ordinanza sul tiro Otir Art. 4 Definizioni |
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1 | Sono considerati esercizi di tiro e corsi d'istruzione nell'interesse della difesa nazionale: |
a | gli esercizi federali: |
a1 | programmi obbligatori a 25 m, 50 m e 300 m, |
a2 | tiro in campagna a 25 m, 50 m e 300 m; |
b | gli esercizi di tiro facoltativi: |
b1 | allenamenti delle società, gare di tiro ed esercizi preliminari agli esercizi federali. Secondo la grandezza dell'impianto di tiro, il numero dei tiratori che lo utilizzano, il numero di membri delle società che vi si allenano nonché il livello di emissioni foniche, si possono prevedere annualmente: |
b2 | gare di tiro delle associazioni e delle società militari; |
c | i corsi di tiro: |
c1 | corsi per monitori di tiro, |
c2 | corsi per capi dei giovani tiratori5, |
c3 | corsi di ripetizione per monitori di tiro e per capi dei giovani tiratori, |
c4 | corsi per giovani tiratori, |
c5 | corsi di tiro per ritardatari, |
c6 | corsi di tiro per «rimasti». |
2 | Sono considerate armi d'ordinanza le armi personali e le armi in prestito utilizzate nell'esercito, non modificate ed elencate qui di seguito: |
a | armi da fuoco portatili: |
a1 | il fucile d'assalto 57, |
a2 | il fucile d'assalto 90; |
b | armi corte da fuoco: |
b1 | la pistola 49 (SIG P 210), |
b2 | la pistola 75 (SIG P 220), |
b3 | la pistola 12/15 (Glock 17 Gen 4).8 |
3 | Sono considerate armi d'ordinanza anche le armi punzonate con una «P», cedute in proprietà ai militari in occasione del proscioglimento dagli obblighi militari.9 |
4 | Sono considerate munizioni d'ordinanza: |
a | le cartucce per fucile 11 e 90; |
b | le cartucce per pistola 14.10 |
SR 510.10 Legge federale del 3 febbraio 1995 sull'esercito e sull'amministrazione militare (Legge militare, LM) - Legge militare LM Art. 133 Impianti di tiro - 1 I Comuni provvedono affinché gli impianti di tiro necessari per gli esercizi di tiro militare fuori del servizio nonché per la corrispondente attività delle società di tiro siano a disposizione gratuitamente. Detti impianti vanno messi a disposizione, contro indennizzo, per gli esercizi di tiro della truppa. |
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1 | I Comuni provvedono affinché gli impianti di tiro necessari per gli esercizi di tiro militare fuori del servizio nonché per la corrispondente attività delle società di tiro siano a disposizione gratuitamente. Detti impianti vanno messi a disposizione, contro indennizzo, per gli esercizi di tiro della truppa. |
2 | Per la costruzione di impianti di tiro, il DDPS può conferire ai Comuni il diritto di espropriazione giusta la LEspr275, sempre che non dispongano già di tale facoltà in virtù del diritto cantonale. |
3 | Il DDPS emana prescrizioni sull'ubicazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti per il tiro fuori del servizio, come pure sulle installazioni a carico delle società di tiro. Tiene conto delle esigenze di sicurezza, di protezione dell'ambiente e di protezione della natura e del paesaggio. |
SR 510.10 Legge federale del 3 febbraio 1995 sull'esercito e sull'amministrazione militare (Legge militare, LM) - Legge militare LM Art. 125 Tiro fuori del servizio - 1 I Cantoni nominano le commissioni cantonali di tiro e riconoscono le società di tiro. |
|
1 | I Cantoni nominano le commissioni cantonali di tiro e riconoscono le società di tiro. |
2 | I Cantoni decidono circa l'esercizio di impianti di tiro per il tiro fuori del servizio e assegnano gli impianti alle società di tiro. Tengono conto degli impianti di tiro compatibili con l'ambiente e promuovono impianti di tiro collettivi o regionali. |
3 | Il Consiglio federale disciplina l'ambito di competenza e gli obblighi dei Cantoni. |
4 | Contro le decisioni delle autorità cantonali di ultimo grado nel settore del tiro fuori del servizio è ammesso il ricorso al Tribunale amministrativo federale. Il DDPS è parimenti legittimato a ricorrere. Le autorità cantonali di ultimo grado inviano immediatamente e gratuitamente le loro decisioni al DDPS.251 |
SR 510.10 Legge federale del 3 febbraio 1995 sull'esercito e sull'amministrazione militare (Legge militare, LM) - Legge militare LM Art. 125 Tiro fuori del servizio - 1 I Cantoni nominano le commissioni cantonali di tiro e riconoscono le società di tiro. |
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1 | I Cantoni nominano le commissioni cantonali di tiro e riconoscono le società di tiro. |
2 | I Cantoni decidono circa l'esercizio di impianti di tiro per il tiro fuori del servizio e assegnano gli impianti alle società di tiro. Tengono conto degli impianti di tiro compatibili con l'ambiente e promuovono impianti di tiro collettivi o regionali. |
3 | Il Consiglio federale disciplina l'ambito di competenza e gli obblighi dei Cantoni. |
4 | Contro le decisioni delle autorità cantonali di ultimo grado nel settore del tiro fuori del servizio è ammesso il ricorso al Tribunale amministrativo federale. Il DDPS è parimenti legittimato a ricorrere. Le autorità cantonali di ultimo grado inviano immediatamente e gratuitamente le loro decisioni al DDPS.251 |
SR 512.31 Ordinanza del 5 dicembre 2003 sul tiro fuori del servizio (Ordinanza sul tiro) - Ordinanza sul tiro Otir Art. 29 |
|
1 | Se in un Comune un impianto di tiro esistente non può più essere mantenuto in funzione o non può essere costruito un nuovo impianto di tiro e non è possibile l'unione con un altro Comune, l'autorità militare cantonale, dopo aver sentito l'ufficiale federale di tiro competente, ordina:44 |
a | l'assegnazione di un impianto di tiro di un altro Comune; |
b | la costituzione di un consorzio intercomunale per la costruzione di un impianto di tiro collettivo; |
c | la costruzione di un impianto di tiro comunale sul territorio di un altro Comune. |
2 | Alle società neocostituite può essere assegnato un impianto di tiro comunale esistente, anche se detto impianto è già utilizzato o è stato ampliato da altre società di tiro. |
SR 510.10 Legge federale del 3 febbraio 1995 sull'esercito e sull'amministrazione militare (Legge militare, LM) - Legge militare LM Art. 125 Tiro fuori del servizio - 1 I Cantoni nominano le commissioni cantonali di tiro e riconoscono le società di tiro. |
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1 | I Cantoni nominano le commissioni cantonali di tiro e riconoscono le società di tiro. |
2 | I Cantoni decidono circa l'esercizio di impianti di tiro per il tiro fuori del servizio e assegnano gli impianti alle società di tiro. Tengono conto degli impianti di tiro compatibili con l'ambiente e promuovono impianti di tiro collettivi o regionali. |
3 | Il Consiglio federale disciplina l'ambito di competenza e gli obblighi dei Cantoni. |
4 | Contro le decisioni delle autorità cantonali di ultimo grado nel settore del tiro fuori del servizio è ammesso il ricorso al Tribunale amministrativo federale. Il DDPS è parimenti legittimato a ricorrere. Le autorità cantonali di ultimo grado inviano immediatamente e gratuitamente le loro decisioni al DDPS.251 |
SR 512.31 Ordinanza del 5 dicembre 2003 sul tiro fuori del servizio (Ordinanza sul tiro) - Ordinanza sul tiro Otir Art. 29 |
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1 | Se in un Comune un impianto di tiro esistente non può più essere mantenuto in funzione o non può essere costruito un nuovo impianto di tiro e non è possibile l'unione con un altro Comune, l'autorità militare cantonale, dopo aver sentito l'ufficiale federale di tiro competente, ordina:44 |
a | l'assegnazione di un impianto di tiro di un altro Comune; |
b | la costituzione di un consorzio intercomunale per la costruzione di un impianto di tiro collettivo; |
c | la costruzione di un impianto di tiro comunale sul territorio di un altro Comune. |
2 | Alle società neocostituite può essere assegnato un impianto di tiro comunale esistente, anche se detto impianto è già utilizzato o è stato ampliato da altre società di tiro. |
SR 512.31 Ordinanza del 5 dicembre 2003 sul tiro fuori del servizio (Ordinanza sul tiro) - Ordinanza sul tiro Otir Art. 4 Definizioni |
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1 | Sono considerati esercizi di tiro e corsi d'istruzione nell'interesse della difesa nazionale: |
a | gli esercizi federali: |
a1 | programmi obbligatori a 25 m, 50 m e 300 m, |
a2 | tiro in campagna a 25 m, 50 m e 300 m; |
b | gli esercizi di tiro facoltativi: |
b1 | allenamenti delle società, gare di tiro ed esercizi preliminari agli esercizi federali. Secondo la grandezza dell'impianto di tiro, il numero dei tiratori che lo utilizzano, il numero di membri delle società che vi si allenano nonché il livello di emissioni foniche, si possono prevedere annualmente: |
b2 | gare di tiro delle associazioni e delle società militari; |
c | i corsi di tiro: |
c1 | corsi per monitori di tiro, |
c2 | corsi per capi dei giovani tiratori5, |
c3 | corsi di ripetizione per monitori di tiro e per capi dei giovani tiratori, |
c4 | corsi per giovani tiratori, |
c5 | corsi di tiro per ritardatari, |
c6 | corsi di tiro per «rimasti». |
2 | Sono considerate armi d'ordinanza le armi personali e le armi in prestito utilizzate nell'esercito, non modificate ed elencate qui di seguito: |
a | armi da fuoco portatili: |
a1 | il fucile d'assalto 57, |
a2 | il fucile d'assalto 90; |
b | armi corte da fuoco: |
b1 | la pistola 49 (SIG P 210), |
b2 | la pistola 75 (SIG P 220), |
b3 | la pistola 12/15 (Glock 17 Gen 4).8 |
3 | Sono considerate armi d'ordinanza anche le armi punzonate con una «P», cedute in proprietà ai militari in occasione del proscioglimento dagli obblighi militari.9 |
4 | Sono considerate munizioni d'ordinanza: |
a | le cartucce per fucile 11 e 90; |
b | le cartucce per pistola 14.10 |
SR 512.31 Ordinanza del 5 dicembre 2003 sul tiro fuori del servizio (Ordinanza sul tiro) - Ordinanza sul tiro Otir Art. 9 Entità dell'obbligo al tiro |
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1 | Il tiro obbligatorio è adempito in una società di tiro riconosciuta. |
2 | Le autorità militari cantonali pubblicano ogni anno le indicazioni necessarie concernenti l'adempimento del tiro obbligatorio. |
3 | Gli ufficiali subalterni, i sottufficiali e i militari di truppa obbligati al tiro adempiono annualmente un esercizio di tiro obbligatorio fino alla fine dell'anno precedente il proscioglimento dagli obblighi militari, ma al più tardi fino alla fine dell'anno in cui compiono 35 anni.16 |
4 | È gratuita la partecipazione: |
a | agli esercizi federali, per i militari e i partecipanti ai corsi per giovani tiratori o ai corsi di tiro con la pistola per giovani; |
b | ai tiri in campagna, per i partecipanti di nazionalità svizzera; |
c | ai corsi di tiro. |
SR 512.31 Ordinanza del 5 dicembre 2003 sul tiro fuori del servizio (Ordinanza sul tiro) - Ordinanza sul tiro Otir Art. 4 Definizioni |
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1 | Sono considerati esercizi di tiro e corsi d'istruzione nell'interesse della difesa nazionale: |
a | gli esercizi federali: |
a1 | programmi obbligatori a 25 m, 50 m e 300 m, |
a2 | tiro in campagna a 25 m, 50 m e 300 m; |
b | gli esercizi di tiro facoltativi: |
b1 | allenamenti delle società, gare di tiro ed esercizi preliminari agli esercizi federali. Secondo la grandezza dell'impianto di tiro, il numero dei tiratori che lo utilizzano, il numero di membri delle società che vi si allenano nonché il livello di emissioni foniche, si possono prevedere annualmente: |
b2 | gare di tiro delle associazioni e delle società militari; |
c | i corsi di tiro: |
c1 | corsi per monitori di tiro, |
c2 | corsi per capi dei giovani tiratori5, |
c3 | corsi di ripetizione per monitori di tiro e per capi dei giovani tiratori, |
c4 | corsi per giovani tiratori, |
c5 | corsi di tiro per ritardatari, |
c6 | corsi di tiro per «rimasti». |
2 | Sono considerate armi d'ordinanza le armi personali e le armi in prestito utilizzate nell'esercito, non modificate ed elencate qui di seguito: |
a | armi da fuoco portatili: |
a1 | il fucile d'assalto 57, |
a2 | il fucile d'assalto 90; |
b | armi corte da fuoco: |
b1 | la pistola 49 (SIG P 210), |
b2 | la pistola 75 (SIG P 220), |
b3 | la pistola 12/15 (Glock 17 Gen 4).8 |
3 | Sono considerate armi d'ordinanza anche le armi punzonate con una «P», cedute in proprietà ai militari in occasione del proscioglimento dagli obblighi militari.9 |
4 | Sono considerate munizioni d'ordinanza: |
a | le cartucce per fucile 11 e 90; |
b | le cartucce per pistola 14.10 |
SR 814.41 Ordinanza del 15 dicembre 1986 contro l'inquinamento fonico (OIF) OIF Art. 13 Risanamenti - 1 Per gli impianti fissi che contribuiscono in modo determinante al superamento dei valori limite d'immissione l'autorità esecutiva ordina, dopo aver sentito il detentore dell'impianto, i risanamenti necessari. |
|
1 | Per gli impianti fissi che contribuiscono in modo determinante al superamento dei valori limite d'immissione l'autorità esecutiva ordina, dopo aver sentito il detentore dell'impianto, i risanamenti necessari. |
2 | Gli impianti devono essere risanati: |
a | nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e dell'esercizio e sopportabile sotto il profilo economico, e |
b | in modo che i valori limite d'immissione non siano superati. |
3 | Se nessun interesse preponderante vi si oppone, l'autorità esecutiva dà la preferenza ai provvedimenti che impediscono o riducono la produzione del rumore rispetto a quelli che ne impediscono o ne riducono semplicemente la propagazione. |
4 | Nessun risanamento deve essere effettuato, se: |
a | i valori limite d'immissione sono superati solo in zone di costruzione non ancora urbanizzate; |
b | sulla base del diritto cantonale di costruzione e di pianificazione del territorio, sul luogo delle immissioni foniche saranno prese misure di pianificazione, sistemazione o costruzione che permetteranno, prima dello scadere dei termini fissati (art. 17), di rispettare i valori limite d'immissione. |
SR 814.41 Ordinanza del 15 dicembre 1986 contro l'inquinamento fonico (OIF) OIF Art. 14 Facilitazioni in materia di risanamento - 1 L'autorità esecutiva accorda facilitazioni nella misura in cui: |
|
1 | L'autorità esecutiva accorda facilitazioni nella misura in cui: |
a | il risanamento provoca limitazioni dell'esercizio sproporzionate o costi sproporzionati; |
b | interessi preponderanti, segnatamente nel campo della protezione dei siti, della natura e del paesaggio, della sicurezza del traffico o dell'esercizio, come pure della difesa integrata, si oppongono al risanamento. |
2 | I valori d'allarme non devono tuttavia essere superati dagli impianti privati non concessionati. |
SR 512.31 Ordinanza del 5 dicembre 2003 sul tiro fuori del servizio (Ordinanza sul tiro) - Ordinanza sul tiro Otir Art. 4 Definizioni |
|
1 | Sono considerati esercizi di tiro e corsi d'istruzione nell'interesse della difesa nazionale: |
a | gli esercizi federali: |
a1 | programmi obbligatori a 25 m, 50 m e 300 m, |
a2 | tiro in campagna a 25 m, 50 m e 300 m; |
b | gli esercizi di tiro facoltativi: |
b1 | allenamenti delle società, gare di tiro ed esercizi preliminari agli esercizi federali. Secondo la grandezza dell'impianto di tiro, il numero dei tiratori che lo utilizzano, il numero di membri delle società che vi si allenano nonché il livello di emissioni foniche, si possono prevedere annualmente: |
b2 | gare di tiro delle associazioni e delle società militari; |
c | i corsi di tiro: |
c1 | corsi per monitori di tiro, |
c2 | corsi per capi dei giovani tiratori5, |
c3 | corsi di ripetizione per monitori di tiro e per capi dei giovani tiratori, |
c4 | corsi per giovani tiratori, |
c5 | corsi di tiro per ritardatari, |
c6 | corsi di tiro per «rimasti». |
2 | Sono considerate armi d'ordinanza le armi personali e le armi in prestito utilizzate nell'esercito, non modificate ed elencate qui di seguito: |
a | armi da fuoco portatili: |
a1 | il fucile d'assalto 57, |
a2 | il fucile d'assalto 90; |
b | armi corte da fuoco: |
b1 | la pistola 49 (SIG P 210), |
b2 | la pistola 75 (SIG P 220), |
b3 | la pistola 12/15 (Glock 17 Gen 4).8 |
3 | Sono considerate armi d'ordinanza anche le armi punzonate con una «P», cedute in proprietà ai militari in occasione del proscioglimento dagli obblighi militari.9 |
4 | Sono considerate munizioni d'ordinanza: |
a | le cartucce per fucile 11 e 90; |
b | le cartucce per pistola 14.10 |
SR 814.41 Ordinanza del 15 dicembre 1986 contro l'inquinamento fonico (OIF) OIF Art. 13 Risanamenti - 1 Per gli impianti fissi che contribuiscono in modo determinante al superamento dei valori limite d'immissione l'autorità esecutiva ordina, dopo aver sentito il detentore dell'impianto, i risanamenti necessari. |
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1 | Per gli impianti fissi che contribuiscono in modo determinante al superamento dei valori limite d'immissione l'autorità esecutiva ordina, dopo aver sentito il detentore dell'impianto, i risanamenti necessari. |
2 | Gli impianti devono essere risanati: |
a | nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e dell'esercizio e sopportabile sotto il profilo economico, e |
b | in modo che i valori limite d'immissione non siano superati. |
3 | Se nessun interesse preponderante vi si oppone, l'autorità esecutiva dà la preferenza ai provvedimenti che impediscono o riducono la produzione del rumore rispetto a quelli che ne impediscono o ne riducono semplicemente la propagazione. |
4 | Nessun risanamento deve essere effettuato, se: |
a | i valori limite d'immissione sono superati solo in zone di costruzione non ancora urbanizzate; |
b | sulla base del diritto cantonale di costruzione e di pianificazione del territorio, sul luogo delle immissioni foniche saranno prese misure di pianificazione, sistemazione o costruzione che permetteranno, prima dello scadere dei termini fissati (art. 17), di rispettare i valori limite d'immissione. |
SR 814.41 Ordinanza del 15 dicembre 1986 contro l'inquinamento fonico (OIF) OIF Art. 14 Facilitazioni in materia di risanamento - 1 L'autorità esecutiva accorda facilitazioni nella misura in cui: |
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1 | L'autorità esecutiva accorda facilitazioni nella misura in cui: |
a | il risanamento provoca limitazioni dell'esercizio sproporzionate o costi sproporzionati; |
b | interessi preponderanti, segnatamente nel campo della protezione dei siti, della natura e del paesaggio, della sicurezza del traffico o dell'esercizio, come pure della difesa integrata, si oppongono al risanamento. |
2 | I valori d'allarme non devono tuttavia essere superati dagli impianti privati non concessionati. |
SR 814.41 Ordinanza del 15 dicembre 1986 contro l'inquinamento fonico (OIF) OIF Art. 14 Facilitazioni in materia di risanamento - 1 L'autorità esecutiva accorda facilitazioni nella misura in cui: |
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1 | L'autorità esecutiva accorda facilitazioni nella misura in cui: |
a | il risanamento provoca limitazioni dell'esercizio sproporzionate o costi sproporzionati; |
b | interessi preponderanti, segnatamente nel campo della protezione dei siti, della natura e del paesaggio, della sicurezza del traffico o dell'esercizio, come pure della difesa integrata, si oppongono al risanamento. |
2 | I valori d'allarme non devono tuttavia essere superati dagli impianti privati non concessionati. |
SR 814.41 Ordinanza del 15 dicembre 1986 contro l'inquinamento fonico (OIF) OIF Art. 14 Facilitazioni in materia di risanamento - 1 L'autorità esecutiva accorda facilitazioni nella misura in cui: |
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1 | L'autorità esecutiva accorda facilitazioni nella misura in cui: |
a | il risanamento provoca limitazioni dell'esercizio sproporzionate o costi sproporzionati; |
b | interessi preponderanti, segnatamente nel campo della protezione dei siti, della natura e del paesaggio, della sicurezza del traffico o dell'esercizio, come pure della difesa integrata, si oppongono al risanamento. |
2 | I valori d'allarme non devono tuttavia essere superati dagli impianti privati non concessionati. |
SR 814.41 Ordinanza del 15 dicembre 1986 contro l'inquinamento fonico (OIF) OIF Art. 14 Facilitazioni in materia di risanamento - 1 L'autorità esecutiva accorda facilitazioni nella misura in cui: |
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1 | L'autorità esecutiva accorda facilitazioni nella misura in cui: |
a | il risanamento provoca limitazioni dell'esercizio sproporzionate o costi sproporzionati; |
b | interessi preponderanti, segnatamente nel campo della protezione dei siti, della natura e del paesaggio, della sicurezza del traffico o dell'esercizio, come pure della difesa integrata, si oppongono al risanamento. |
2 | I valori d'allarme non devono tuttavia essere superati dagli impianti privati non concessionati. |