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RI 0.672.933.61 Convenzione del 2 ottobre 1996 tra la Confederazione Svizzera e gli Stati Uniti d'America per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito (con Prot., Prot. d'Accordo e allegato) Art. 26 [1] Scambio di informazioni |
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| Le autorità competenti degli Stati contraenti si scambiano le informazioni che potrebbero essere rilevanti per l'applicazione della presente Convenzione o per l'applicazione del diritto interno alle imposte contemplate dalla Convenzione, per quanto un'imposizione secondo questo diritto non sia contraria alla presente Convenzione. Lo scambio di informazioni non è limitato dall'articolo 1. | ||||||
| Le informazioni ottenute in virtù del paragrafo 1 da uno Stato contraente sono tenute segrete allo stesso modo di quelle ottenute in applicazione della legislazione fiscale di questo Stato e sono accessibili soltanto alle persone o autorità (compresi i tribunali e le autorità amministrative) che si occupano dell'applicazione, dell'accertamento, della riscossione o dell'amministrazione delle imposte di cui al paragrafo 1, della messa in esecuzione e del perseguimento penale di queste imposte oppure della decisione di ricorrere a rimedi giuridici relativi a queste imposte. Queste persone o autorità possono utilizzare le informazioni solo per i suddetti scopi. Possono rivelarle nell'ambito di una procedura giudiziaria pubblica o in una decisione giudiziaria. Nonostante le disposizioni precedenti, uno Stato contraente può utilizzare le informazioni ricevute per altri fini, se tali informazioni possono essere impiegate secondo la legislazione di entrambi gli Stati per altri scopi e le autorità competenti dello Stato richiesto ne hanno approvato l'impiego. | ||||||
| I paragrafi 1 e 2 non possono essere interpretati nel senso che facciano obbligo a uno Stato contraente: | ||||||
| di eseguire misure amministrative in deroga alle norme legali e alla prassi amministrativa di uno o dell'altro Stato contraente; | ||||||
| di fornire informazioni, che non possono essere ottenute in virtù della sua legislazione o di quella dello Stato che le chiede; | ||||||
| di fornire informazioni suscettibili di rivelare segreti commerciali o d'affari, industriali o professionali oppure metodi commerciali o informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico. | ||||||
| Qualora, ai sensi del presente articolo, uno Stato contraente chiede informazioni, l'altro Stato contraente usa le possibilità a sua disposizione al fine di ottenere le informazioni richieste, anche qualora queste informazioni non gli siano utili a fini fiscali propri. L'obbligo di cui al periodo precedente è soggetto alle limitazioni previste nel paragrafo 3; esse non sono tuttavia da interpretare come il rifiuto di comunicare informazioni a uno Stato contraente unicamente poggiandosi sul fatto che queste ultime non presentano per lui alcun interesse per la sua legislazione fiscale nazionale. | ||||||
| In nessun caso il paragrafo 3 è da interpretare come il rifiuto di comunicare informazioni a uno Stato unicamente perché queste sono detenute da una banca, un altro istituto finanziario, un mandatario o una persona operante come agente o fiduciario o perché dette informazioni si rifanno ai diritti di proprietà di una persona. Nonostante le disposizioni del paragrafo 3 o le disposizioni contrarie del diritto interno, le autorità fiscali dello Stato richiesto, per quanto necessario per l'adempimento degli obblighi del presente paragrafo, sono autorizzate a divulgare le informazioni menzionate in questo paragrafo. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'art. 3 del Prot. del 23 set. 2009, approvato dall'AF il 18 giu. 2010, in vigore dal 20 set. 2019 (RU 2019 31453143; FF 2010 217). | ||||||
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RI 0.672.933.61 Convenzione del 2 ottobre 1996 tra la Confederazione Svizzera e gli Stati Uniti d'America per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito (con Prot., Prot. d'Accordo e allegato) Art. 26 [1] Scambio di informazioni |
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| Le autorità competenti degli Stati contraenti si scambiano le informazioni che potrebbero essere rilevanti per l'applicazione della presente Convenzione o per l'applicazione del diritto interno alle imposte contemplate dalla Convenzione, per quanto un'imposizione secondo questo diritto non sia contraria alla presente Convenzione. Lo scambio di informazioni non è limitato dall'articolo 1. | ||||||
| Le informazioni ottenute in virtù del paragrafo 1 da uno Stato contraente sono tenute segrete allo stesso modo di quelle ottenute in applicazione della legislazione fiscale di questo Stato e sono accessibili soltanto alle persone o autorità (compresi i tribunali e le autorità amministrative) che si occupano dell'applicazione, dell'accertamento, della riscossione o dell'amministrazione delle imposte di cui al paragrafo 1, della messa in esecuzione e del perseguimento penale di queste imposte oppure della decisione di ricorrere a rimedi giuridici relativi a queste imposte. Queste persone o autorità possono utilizzare le informazioni solo per i suddetti scopi. Possono rivelarle nell'ambito di una procedura giudiziaria pubblica o in una decisione giudiziaria. Nonostante le disposizioni precedenti, uno Stato contraente può utilizzare le informazioni ricevute per altri fini, se tali informazioni possono essere impiegate secondo la legislazione di entrambi gli Stati per altri scopi e le autorità competenti dello Stato richiesto ne hanno approvato l'impiego. | ||||||
| I paragrafi 1 e 2 non possono essere interpretati nel senso che facciano obbligo a uno Stato contraente: | ||||||
| di eseguire misure amministrative in deroga alle norme legali e alla prassi amministrativa di uno o dell'altro Stato contraente; | ||||||
| di fornire informazioni, che non possono essere ottenute in virtù della sua legislazione o di quella dello Stato che le chiede; | ||||||
| di fornire informazioni suscettibili di rivelare segreti commerciali o d'affari, industriali o professionali oppure metodi commerciali o informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico. | ||||||
| Qualora, ai sensi del presente articolo, uno Stato contraente chiede informazioni, l'altro Stato contraente usa le possibilità a sua disposizione al fine di ottenere le informazioni richieste, anche qualora queste informazioni non gli siano utili a fini fiscali propri. L'obbligo di cui al periodo precedente è soggetto alle limitazioni previste nel paragrafo 3; esse non sono tuttavia da interpretare come il rifiuto di comunicare informazioni a uno Stato contraente unicamente poggiandosi sul fatto che queste ultime non presentano per lui alcun interesse per la sua legislazione fiscale nazionale. | ||||||
| In nessun caso il paragrafo 3 è da interpretare come il rifiuto di comunicare informazioni a uno Stato unicamente perché queste sono detenute da una banca, un altro istituto finanziario, un mandatario o una persona operante come agente o fiduciario o perché dette informazioni si rifanno ai diritti di proprietà di una persona. Nonostante le disposizioni del paragrafo 3 o le disposizioni contrarie del diritto interno, le autorità fiscali dello Stato richiesto, per quanto necessario per l'adempimento degli obblighi del presente paragrafo, sono autorizzate a divulgare le informazioni menzionate in questo paragrafo. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'art. 3 del Prot. del 23 set. 2009, approvato dall'AF il 18 giu. 2010, in vigore dal 20 set. 2019 (RU 2019 31453143; FF 2010 217). | ||||||
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RI 0.672.933.61 Convenzione del 2 ottobre 1996 tra la Confederazione Svizzera e gli Stati Uniti d'America per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito (con Prot., Prot. d'Accordo e allegato) Art. 26 [1] Scambio di informazioni |
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| Le autorità competenti degli Stati contraenti si scambiano le informazioni che potrebbero essere rilevanti per l'applicazione della presente Convenzione o per l'applicazione del diritto interno alle imposte contemplate dalla Convenzione, per quanto un'imposizione secondo questo diritto non sia contraria alla presente Convenzione. Lo scambio di informazioni non è limitato dall'articolo 1. | ||||||
| Le informazioni ottenute in virtù del paragrafo 1 da uno Stato contraente sono tenute segrete allo stesso modo di quelle ottenute in applicazione della legislazione fiscale di questo Stato e sono accessibili soltanto alle persone o autorità (compresi i tribunali e le autorità amministrative) che si occupano dell'applicazione, dell'accertamento, della riscossione o dell'amministrazione delle imposte di cui al paragrafo 1, della messa in esecuzione e del perseguimento penale di queste imposte oppure della decisione di ricorrere a rimedi giuridici relativi a queste imposte. Queste persone o autorità possono utilizzare le informazioni solo per i suddetti scopi. Possono rivelarle nell'ambito di una procedura giudiziaria pubblica o in una decisione giudiziaria. Nonostante le disposizioni precedenti, uno Stato contraente può utilizzare le informazioni ricevute per altri fini, se tali informazioni possono essere impiegate secondo la legislazione di entrambi gli Stati per altri scopi e le autorità competenti dello Stato richiesto ne hanno approvato l'impiego. | ||||||
| I paragrafi 1 e 2 non possono essere interpretati nel senso che facciano obbligo a uno Stato contraente: | ||||||
| di eseguire misure amministrative in deroga alle norme legali e alla prassi amministrativa di uno o dell'altro Stato contraente; | ||||||
| di fornire informazioni, che non possono essere ottenute in virtù della sua legislazione o di quella dello Stato che le chiede; | ||||||
| di fornire informazioni suscettibili di rivelare segreti commerciali o d'affari, industriali o professionali oppure metodi commerciali o informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico. | ||||||
| Qualora, ai sensi del presente articolo, uno Stato contraente chiede informazioni, l'altro Stato contraente usa le possibilità a sua disposizione al fine di ottenere le informazioni richieste, anche qualora queste informazioni non gli siano utili a fini fiscali propri. L'obbligo di cui al periodo precedente è soggetto alle limitazioni previste nel paragrafo 3; esse non sono tuttavia da interpretare come il rifiuto di comunicare informazioni a uno Stato contraente unicamente poggiandosi sul fatto che queste ultime non presentano per lui alcun interesse per la sua legislazione fiscale nazionale. | ||||||
| In nessun caso il paragrafo 3 è da interpretare come il rifiuto di comunicare informazioni a uno Stato unicamente perché queste sono detenute da una banca, un altro istituto finanziario, un mandatario o una persona operante come agente o fiduciario o perché dette informazioni si rifanno ai diritti di proprietà di una persona. Nonostante le disposizioni del paragrafo 3 o le disposizioni contrarie del diritto interno, le autorità fiscali dello Stato richiesto, per quanto necessario per l'adempimento degli obblighi del presente paragrafo, sono autorizzate a divulgare le informazioni menzionate in questo paragrafo. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'art. 3 del Prot. del 23 set. 2009, approvato dall'AF il 18 giu. 2010, in vigore dal 20 set. 2019 (RU 2019 31453143; FF 2010 217). | ||||||
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RS 173.32 LTAF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) Art. 31 Principio |
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| Il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'articolo 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 [1] sulla procedura amministrativa (PA). | ||||||
| [1] RS 172.021 | ||||||
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RS 172.021 PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) Art. 5 |
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| Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: | ||||||
| la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi; | ||||||
| l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi; | ||||||
| il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi. | ||||||
| Sono decisioni anche quelle in materia d'esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45 e 46), le decisioni su opposizione (art. 30 cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su ricorso (art. 61), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l'interpretazione (art. 69). [1] | ||||||
| Le dichiarazioni di un'autorità che rifiuta o solleva pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764). | ||||||
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RS 173.32 LTAF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) Art. 32 Eccezioni |
||||||
| Il ricorso è inammissibile contro: | ||||||
| le decisioni in materia di sicurezza interna o esterna del Paese, neutralità, protezione diplomatica e altri affari esteri, in quanto il diritto internazionale pubblico non conferisca un diritto al giudizio da parte di un tribunale; | ||||||
| le decisioni in materia di diritto di voto dei cittadini nonché di elezioni e votazioni popolari; | ||||||
| le decisioni in materia di salario al merito del personale federale, in quanto non concernano la parità dei sessi; | ||||||
| ... | ||||||
| le decisioni nel settore dell'energia nucleare concernenti:le autorizzazioni di massima per impianti nucleari,l'approvazione del programma di smaltimento,la chiusura di depositi geologici in profondità,la prova dello smaltimento; | ||||||
| le autorizzazioni di massima per impianti nucleari, | ||||||
| l'approvazione del programma di smaltimento, | ||||||
| la chiusura di depositi geologici in profondità, | ||||||
| la prova dello smaltimento; | ||||||
| le decisioni in materia di rilascio o estensione di concessioni di infrastrutture ferroviarie; | ||||||
| le decisioni dell'autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva; | ||||||
| le decisioni in materia di rilascio di concessioni per case da gioco; | ||||||
| le decisioni in materia di rilascio, modifica o rinnovo della concessione della Società svizzera di radiotelevisione (SSR); | ||||||
| le decisioni in materia di diritto ai sussidi di una scuola universitaria o di un altro istituto accademico. | ||||||
| Il ricorso è inoltre inammissibile contro: | ||||||
| le decisioni che, in virtù di un'altra legge federale, possono essere impugnate mediante opposizione o ricorso dinanzi a un'autorità ai sensi dell'articolo 33 lettere c-f; | ||||||
| le decisioni che, in virtù di un'altra legge federale, possono essere impugnate mediante ricorso dinanzi a un'autorità cantonale. | ||||||
| [1] Abrogata dall'all. cifra II n. 1 della LF del 30 set. 2011 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero, con effetto dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4103; FF 2009 3925). [2] Nuovo testo giusta la cifra I n. 3 della LF del 16 mar. 2012 sulla seconda fase della Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 823). [3] Introdotta dall'all. n. 2 della LF del 26 set. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 2131; FF 2013 2131). [4] Introdotta dalla cifra II della LF del 25 set. 2020, in vigore dal 1° mar. 2021 (RU 2021 68; FF 2020 3235). | ||||||
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RS 173.32 LTAF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) Art. 32 Eccezioni |
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| Il ricorso è inammissibile contro: | ||||||
| le decisioni in materia di sicurezza interna o esterna del Paese, neutralità, protezione diplomatica e altri affari esteri, in quanto il diritto internazionale pubblico non conferisca un diritto al giudizio da parte di un tribunale; | ||||||
| le decisioni in materia di diritto di voto dei cittadini nonché di elezioni e votazioni popolari; | ||||||
| le decisioni in materia di salario al merito del personale federale, in quanto non concernano la parità dei sessi; | ||||||
| ... | ||||||
| le decisioni nel settore dell'energia nucleare concernenti:le autorizzazioni di massima per impianti nucleari,l'approvazione del programma di smaltimento,la chiusura di depositi geologici in profondità,la prova dello smaltimento; | ||||||
| le autorizzazioni di massima per impianti nucleari, | ||||||
| l'approvazione del programma di smaltimento, | ||||||
| la chiusura di depositi geologici in profondità, | ||||||
| la prova dello smaltimento; | ||||||
| le decisioni in materia di rilascio o estensione di concessioni di infrastrutture ferroviarie; | ||||||
| le decisioni dell'autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva; | ||||||
| le decisioni in materia di rilascio di concessioni per case da gioco; | ||||||
| le decisioni in materia di rilascio, modifica o rinnovo della concessione della Società svizzera di radiotelevisione (SSR); | ||||||
| le decisioni in materia di diritto ai sussidi di una scuola universitaria o di un altro istituto accademico. | ||||||
| Il ricorso è inoltre inammissibile contro: | ||||||
| le decisioni che, in virtù di un'altra legge federale, possono essere impugnate mediante opposizione o ricorso dinanzi a un'autorità ai sensi dell'articolo 33 lettere c-f; | ||||||
| le decisioni che, in virtù di un'altra legge federale, possono essere impugnate mediante ricorso dinanzi a un'autorità cantonale. | ||||||
| [1] Abrogata dall'all. cifra II n. 1 della LF del 30 set. 2011 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero, con effetto dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4103; FF 2009 3925). [2] Nuovo testo giusta la cifra I n. 3 della LF del 16 mar. 2012 sulla seconda fase della Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 823). [3] Introdotta dall'all. n. 2 della LF del 26 set. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 2131; FF 2013 2131). [4] Introdotta dalla cifra II della LF del 25 set. 2020, in vigore dal 1° mar. 2021 (RU 2021 68; FF 2020 3235). | ||||||
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RS 173.32 LTAF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) Art. 32 Eccezioni |
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| Il ricorso è inammissibile contro: | ||||||
| le decisioni in materia di sicurezza interna o esterna del Paese, neutralità, protezione diplomatica e altri affari esteri, in quanto il diritto internazionale pubblico non conferisca un diritto al giudizio da parte di un tribunale; | ||||||
| le decisioni in materia di diritto di voto dei cittadini nonché di elezioni e votazioni popolari; | ||||||
| le decisioni in materia di salario al merito del personale federale, in quanto non concernano la parità dei sessi; | ||||||
| ... | ||||||
| le decisioni nel settore dell'energia nucleare concernenti:le autorizzazioni di massima per impianti nucleari,l'approvazione del programma di smaltimento,la chiusura di depositi geologici in profondità,la prova dello smaltimento; | ||||||
| le autorizzazioni di massima per impianti nucleari, | ||||||
| l'approvazione del programma di smaltimento, | ||||||
| la chiusura di depositi geologici in profondità, | ||||||
| la prova dello smaltimento; | ||||||
| le decisioni in materia di rilascio o estensione di concessioni di infrastrutture ferroviarie; | ||||||
| le decisioni dell'autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva; | ||||||
| le decisioni in materia di rilascio di concessioni per case da gioco; | ||||||
| le decisioni in materia di rilascio, modifica o rinnovo della concessione della Società svizzera di radiotelevisione (SSR); | ||||||
| le decisioni in materia di diritto ai sussidi di una scuola universitaria o di un altro istituto accademico. | ||||||
| Il ricorso è inoltre inammissibile contro: | ||||||
| le decisioni che, in virtù di un'altra legge federale, possono essere impugnate mediante opposizione o ricorso dinanzi a un'autorità ai sensi dell'articolo 33 lettere c-f; | ||||||
| le decisioni che, in virtù di un'altra legge federale, possono essere impugnate mediante ricorso dinanzi a un'autorità cantonale. | ||||||
| [1] Abrogata dall'all. cifra II n. 1 della LF del 30 set. 2011 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero, con effetto dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4103; FF 2009 3925). [2] Nuovo testo giusta la cifra I n. 3 della LF del 16 mar. 2012 sulla seconda fase della Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 823). [3] Introdotta dall'all. n. 2 della LF del 26 set. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 2131; FF 2013 2131). [4] Introdotta dalla cifra II della LF del 25 set. 2020, in vigore dal 1° mar. 2021 (RU 2021 68; FF 2020 3235). | ||||||
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RS 173.32 LTAF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) Art. 32 Eccezioni |
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| Il ricorso è inammissibile contro: | ||||||
| le decisioni in materia di sicurezza interna o esterna del Paese, neutralità, protezione diplomatica e altri affari esteri, in quanto il diritto internazionale pubblico non conferisca un diritto al giudizio da parte di un tribunale; | ||||||
| le decisioni in materia di diritto di voto dei cittadini nonché di elezioni e votazioni popolari; | ||||||
| le decisioni in materia di salario al merito del personale federale, in quanto non concernano la parità dei sessi; | ||||||
| ... | ||||||
| le decisioni nel settore dell'energia nucleare concernenti:le autorizzazioni di massima per impianti nucleari,l'approvazione del programma di smaltimento,la chiusura di depositi geologici in profondità,la prova dello smaltimento; | ||||||
| le autorizzazioni di massima per impianti nucleari, | ||||||
| l'approvazione del programma di smaltimento, | ||||||
| la chiusura di depositi geologici in profondità, | ||||||
| la prova dello smaltimento; | ||||||
| le decisioni in materia di rilascio o estensione di concessioni di infrastrutture ferroviarie; | ||||||
| le decisioni dell'autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva; | ||||||
| le decisioni in materia di rilascio di concessioni per case da gioco; | ||||||
| le decisioni in materia di rilascio, modifica o rinnovo della concessione della Società svizzera di radiotelevisione (SSR); | ||||||
| le decisioni in materia di diritto ai sussidi di una scuola universitaria o di un altro istituto accademico. | ||||||
| Il ricorso è inoltre inammissibile contro: | ||||||
| le decisioni che, in virtù di un'altra legge federale, possono essere impugnate mediante opposizione o ricorso dinanzi a un'autorità ai sensi dell'articolo 33 lettere c-f; | ||||||
| le decisioni che, in virtù di un'altra legge federale, possono essere impugnate mediante ricorso dinanzi a un'autorità cantonale. | ||||||
| [1] Abrogata dall'all. cifra II n. 1 della LF del 30 set. 2011 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero, con effetto dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4103; FF 2009 3925). [2] Nuovo testo giusta la cifra I n. 3 della LF del 16 mar. 2012 sulla seconda fase della Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 823). [3] Introdotta dall'all. n. 2 della LF del 26 set. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 2131; FF 2013 2131). [4] Introdotta dalla cifra II della LF del 25 set. 2020, in vigore dal 1° mar. 2021 (RU 2021 68; FF 2020 3235). | ||||||
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RS 173.110 LTF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria Art. 83 Eccezioni |
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| Il ricorso è inammissibile contro: | ||||||
| le decisioni in materia di sicurezza interna o esterna del Paese, neutralità, protezione diplomatica e altri affari esteri, in quanto il diritto internazionale non conferisca un diritto al giudizio da parte di un tribunale; | ||||||
| le decisioni in materia di naturalizzazione ordinaria; | ||||||
| le decisioni in materia di diritto degli stranieri concernenti:l'entrata in Svizzera,i permessi o autorizzazioni al cui ottenimento né il diritto federale né il diritto internazionale conferiscono un diritto,l'ammissione provvisoria,l'espulsione fondata sull'articolo 121 capoverso 2 della Costituzione federale e l'allontanamento,le deroghe alle condizioni d'ammissione,la proroga del permesso per frontalieri, il cambiamento di Cantone, il cambiamento d'impiego del titolare di un permesso per frontalieri, nonché il rilascio di documenti di viaggio a stranieri privi di documenti; | ||||||
| l'entrata in Svizzera, | ||||||
| i permessi o autorizzazioni al cui ottenimento né il diritto federale né il diritto internazionale conferiscono un diritto, | ||||||
| l'ammissione provvisoria, | ||||||
| l'espulsione fondata sull'articolo 121 capoverso 2 della Costituzione federale e l'allontanamento, | ||||||
| le deroghe alle condizioni d'ammissione, | ||||||
| la proroga del permesso per frontalieri, il cambiamento di Cantone, il cambiamento d'impiego del titolare di un permesso per frontalieri, nonché il rilascio di documenti di viaggio a stranieri privi di documenti; | ||||||
| le decisioni in materia d'asilo pronunciate:dal Tribunale amministrativo federale, salvo quelle che concernono persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione,da un'autorità cantonale inferiore e concernenti un permesso o un'autorizzazione al cui ottenimento né il diritto federale né il diritto internazionale conferiscono un diritto; | ||||||
| dal Tribunale amministrativo federale, salvo quelle che concernono persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, | ||||||
| da un'autorità cantonale inferiore e concernenti un permesso o un'autorizzazione al cui ottenimento né il diritto federale né il diritto internazionale conferiscono un diritto; | ||||||
| le decisioni concernenti il rifiuto dell'autorizzazione a procedere penalmente contro membri di autorità o contro agenti della Confederazione; | ||||||
| le decisioni in materia di appalti pubblici se:non si pone alcuna questione di diritto d'importanza fondamentale; sono fatti salvi i ricorsi contro gli appalti del Tribunale amministrativo federale, del Tribunale penale federale, del Tribunale federale dei brevetti, del Ministero pubblico della Confederazione e delle autorità giudiziarie cantonali superiori, oil valore stimato della commessa non raggiunge il valore soglia determinante secondo l'articolo 52 capoverso 1 in combinato disposto con l'allegato 4 numero 2 della legge federale del 21 giugno 2019 [5] sugli appalti pubblici; | ||||||
| non si pone alcuna questione di diritto d'importanza fondamentale; sono fatti salvi i ricorsi contro gli appalti del Tribunale amministrativo federale, del Tribunale penale federale, del Tribunale federale dei brevetti, del Ministero pubblico della Confederazione e delle autorità giudiziarie cantonali superiori, o | ||||||
| il valore stimato della commessa non raggiunge il valore soglia determinante secondo l'articolo 52 capoverso 1 in combinato disposto con l'allegato 4 numero 2 della legge federale del 21 giugno 2019 [5] sugli appalti pubblici; | ||||||
| le decisioni del Tribunale amministrativo federale concernenti decisioni secondo l'articolo 32i della legge del 20 marzo 2009 [7] sul trasporto di viaggiatori; | ||||||
| le decisioni in materia di rapporti di lavoro di diritto pubblico, in quanto concernano una controversia non patrimoniale, ma non la parità dei sessi; | ||||||
| le decisioni concernenti l'assistenza amministrativa internazionale, eccettuata l'assistenza amministrativa in materia fiscale; | ||||||
| le decisioni in materia di servizio militare, civile o di protezione civile; | ||||||
| le decisioni in materia di approvvigionamento economico del Paese adottate in situazioni di grave penuria; | ||||||
| le decisioni concernenti i sussidi al cui ottenimento la legislazione non conferisce un diritto; | ||||||
| le decisioni concernenti l'imposizione di dazi operata in base alla classificazione tariffaria o al peso delle merci; | ||||||
| le decisioni concernenti il condono o la dilazione del pagamento di tributi; in deroga alla presente disposizione, il ricorso è ammissibile contro le decisioni concernenti il condono dell'imposta federale diretta o dell'imposta cantonale o comunale sul reddito e sull'utile se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se si tratta per altri motivi di un caso particolarmente importante; | ||||||
| le decisioni in materia di energia nucleare concernenti:l'esigenza di un nulla osta o la modifica di un'autorizzazione o di una decisione,l'approvazione di un piano d'accantonamenti per le spese di smaltimento antecedenti lo spegnimento di un impianto nucleare,i nulla osta; | ||||||
| l'esigenza di un nulla osta o la modifica di un'autorizzazione o di una decisione, | ||||||
| l'approvazione di un piano d'accantonamenti per le spese di smaltimento antecedenti lo spegnimento di un impianto nucleare, | ||||||
| i nulla osta; | ||||||
| le decisioni in materia di circolazione stradale concernenti l'omologazione del tipo di veicoli; | ||||||
| le decisioni del Tribunale amministrativo federale in materia di traffico delle telecomunicazioni, radiotelevisione e poste concernenti: [12]concessioni oggetto di una pubblica gara,controversie secondo l'articolo 11a della legge del 30 aprile 1997 [13] sulle telecomunicazioni;controversie secondo l'articolo 8 della legge del 17 dicembre 2010 [15] sulle poste; | ||||||
| concessioni oggetto di una pubblica gara, | ||||||
| controversie secondo l'articolo 11a della legge del 30 aprile 1997 [13] sulle telecomunicazioni; | ||||||
| controversie secondo l'articolo 8 della legge del 17 dicembre 2010 [15] sulle poste; | ||||||
| le decisioni in materia di medicina dei trapianti concernenti:l'iscrizione nella lista d'attesa,l'attribuzione di organi; | ||||||
| l'iscrizione nella lista d'attesa, | ||||||
| l'attribuzione di organi; | ||||||
| le decisioni in materia di assicurazione malattie pronunciate dal Tribunale amministrativo federale in virtù dell'articolo 34 [16] della legge del 17 giugno 2005 [17] sul Tribunale amministrativo federale (LTAF); | ||||||
| le decisioni in materia di agricoltura concernenti:...la delimitazione delle zone nell'ambito del catasto della produzione; | ||||||
| ... | ||||||
| la delimitazione delle zone nell'ambito del catasto della produzione; | ||||||
| le decisioni concernenti l'esito di esami e di altre valutazioni della capacità, segnatamente nei settori della scuola, della formazione continua e dell'esercizio della professione; | ||||||
| le decisioni in materia di offerte pubbliche di acquisto (art. 125-141 della L del 19 giu. 2015 [21] sull'infrastruttura finanziaria); | ||||||
| le decisioni del Tribunale amministrativo federale concernenti divergenze d'opinione tra autorità in materia di assistenza amministrativa o giudiziaria a livello nazionale; | ||||||
| le decisioni in materia di diritto dell'elettricità concernenti l'approvazione dei piani di impianti elettrici a corrente forte e di impianti elettrici a corrente debole e l'espropriazione dei diritti necessari per la costruzione o l'esercizio di siffatti impianti, se non si pone alcuna questione di diritto d'importanza fondamentale; | ||||||
| le decisioni concernenti la concessione di contributi di solidarietà ai sensi della legge federale del 30 settembre 2016 [25] sulle misure coercitive a scopo assistenziale e i collocamenti extrafamiliari prima del 1981, tranne se si pone una questione di diritto di importanza fondamentale o si tratta di un caso particolarmente importante per altri motivi; | ||||||
| le decisioni pronunciate dal Tribunale amministrativo federale nelle procedure amichevoli per evitare un'imposizione non conforme alla convenzione internazionale applicabile in ambito fiscale; | ||||||
| le decisioni concernenti le autorizzazioni edilizie di impianti eolici d'interesse nazionale secondo l'articolo 71c capoverso 1 lettera b della legge federale del 30 settembre 2016 [28] sull'energia e le autorizzazioni di competenza cantonale a esse necessariamente connesse, se non si pone alcuna questione di diritto d'importanza fondamentale. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 dell'O dell'AF del 20 dic. 2006 che adegua taluni atti normativi alle disposizioni della legge sul Tribunale federale e della legge sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2006 5599; FF 2006 7109). [2] Introdotta dalla cifraI n. 1 dell'O dell'AF del 20 dic. 2006 che adegua taluni atti normativi alle disposizioni della legge sul Tribunale federale e della legge sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2006 5599; FF 2006 7109). [3] Nuovo testo giusta la cifra I n. 2 della LF del 1° ott. 2010 sul coordinamento tra la procedura d'asilo e la procedura d'estradizione, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 925; FF 2010 1295). [4] Nuovo testo giusta l'all. 7 cifra II n. 2 della LF del 21 giu. 2019 sugli appalti pubblici, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 641; FF 2017 1587). [5] RS 172.056.1 [6] Introdotta dalla cifra I n. 2 della LF del 16 mar. 2012 sulla seconda fase della Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 823). [7] RS 745.1 [8] Nuovo testo giusta l'all. n. 1 della L del 28 set. 2012 sull'assistenza amministrativa fiscale, in vigore dal 1° feb. 2013 (RU 2013 231; FF 2011 5587). [9] Nuovo testo giusta l'all. 2 cifra II n. 1 della L del 17 giu. 2016 sull'approvvigionamento del Paese, in vigore dal 1° giu. 2017 (RU 2017 3097; FF 2014 6105). [10] Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della L del 20 giu. 2014 sul condono dell'imposta, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 9; FF 2013 7239). [11] Nuovo testo giusta l'art. 106 n. 3 della LF del 24 mar. 2006 sulla radiotelevisione, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2007 737; FF 2003 1399). [12] Nuovo testo giusta l'all. cifra II n. 1 della LF del 17 dic. 2010 sulle poste, in vigore dal 1° ott. 2012 (RU 2012 4993; FF 2009 4493). [13] RS 784.10 [14] Introdotto dall'all. cifra II n. 1 della LF del 17 dic. 2010 sulle poste, in vigore dal 1° ott. 2012 (RU 2012 4993; FF 2009 4493). [15] RS 783.0 [16] Rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF (art. 58 cpv. 1 LParl; RS 171.10). [17] RS 173.32. Quest'art. è abrogato. Vedi ora: l'art. 33 lett. i LTAF in connessione con l'art. 53 cpv. 1 della LF del 18 marzo 1994 sull'assicurazione malattie (RS 832.10). [18] Abrogata dall'all. n. 1 della LF del 22 mar. 2013, con effetto dal 1° gen. 2014 (RU 2013 34633863; FF 2012 1757). [19] Nuovo testo giusta l'all. n. 5 della LF del 20 giu. 2014 sulla formazione continua, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 689; FF 2013 3085). [20] Introdotta dall'all. n. 3 della LF del 22 giu. 2007 concernente l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (RU 2008 5207; FF 2006 2625). Nuovo testo giusta l'all. n. 1 della L del 19 giu. 2015 sull'infrastruttura finanziaria, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5339; FF 2014 6445). [21] RS 958.1 [22] Introdotta dall'all. n. 3 della LF del 22 giu. 2007 concernente l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5207; FF 2006 2625). [23] Introdotta dall'all. cifra II n. 1 della LF del 30 set. 2016 sull'energia, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6839; FF 2013 6489). [24] Introdotta dall'art. 21 cpv. 2 della LF del 30 set. 2016 sulle misure coercitive a scopo assistenziale e i collocamenti extrafamiliari prima del1981, in vigore dal 1° apr. 2017 (RU 2017 753; FF 2016 73). [25] RS 211.223.13 [26] Introdotta dall'art 36 cpv. 2 della LF del 18 giu. 2021 concernente l'esecuzione delle convenzioni internazionali in ambito fiscale, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 703; FF 2020 8063). [27] Introdotta dalla cifra I n. 2 della LF del 16 giu. 2023 concernente l'accelerazione della procedura di autorizzazione degli impianti eolici, in vigore dal 1° feb. 2024 (RU 2023 804; FF 2023 344, 588). [28] RS 730.0 | ||||||
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RS 172.021 PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) Art. 49 |
||||||
| Il ricorrente può far valere: | ||||||
| la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento; | ||||||
| l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti; | ||||||
| l'inadeguatezza; questa censura non è ammissibile quando un'autorità cantonale ha giudicato come autorità di ricorso. | ||||||
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RS 172.021 PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) Art. 49 |
||||||
| Il ricorrente può far valere: | ||||||
| la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento; | ||||||
| l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti; | ||||||
| l'inadeguatezza; questa censura non è ammissibile quando un'autorità cantonale ha giudicato come autorità di ricorso. | ||||||
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RS 172.021 PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) Art. 49 |
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| Il ricorrente può far valere: | ||||||
| la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento; | ||||||
| l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti; | ||||||
| l'inadeguatezza; questa censura non è ammissibile quando un'autorità cantonale ha giudicato come autorità di ricorso. | ||||||
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RS 172.021 PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) Art. 62 |
||||||
| L'autorità di ricorso può modificare la decisione impugnata a vantaggio di una parte. | ||||||
| Essa può modificare a pregiudizio di una parte la decisione impugnata quando questa violi il diritto federale o poggi su un accertamento inesatto o incompleto dei fatti; per inadeguatezza, la decisione impugnata non può essere modificata a pregiudizio di una parte, a meno che la modificazione giovi ad una controparte. | ||||||
| L'autorità di ricorso che intenda modificare la decisione impugnata a pregiudizio di una parte deve informarla della sua intenzione e darle la possibilità di esprimersi. | ||||||
| L'autorità di ricorso non è vincolata in nessun caso dai motivi del ricorso. | ||||||
|
RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 29 Garanzie procedurali generali |
||||||
| In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole. | ||||||
| Le parti hanno diritto d'essere sentite. | ||||||
| Chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla gratuità della procedura se la sua causa non sembra priva di probabilità di successo. Ha inoltre diritto al patrocinio gratuito qualora la presenza di un legale sia necessaria per tutelare i suoi diritti. | ||||||
|
RI 0.672.933.61 Convenzione del 2 ottobre 1996 tra la Confederazione Svizzera e gli Stati Uniti d'America per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito (con Prot., Prot. d'Accordo e allegato) Art. 26 [1] Scambio di informazioni |
||||||
| Le autorità competenti degli Stati contraenti si scambiano le informazioni che potrebbero essere rilevanti per l'applicazione della presente Convenzione o per l'applicazione del diritto interno alle imposte contemplate dalla Convenzione, per quanto un'imposizione secondo questo diritto non sia contraria alla presente Convenzione. Lo scambio di informazioni non è limitato dall'articolo 1. | ||||||
| Le informazioni ottenute in virtù del paragrafo 1 da uno Stato contraente sono tenute segrete allo stesso modo di quelle ottenute in applicazione della legislazione fiscale di questo Stato e sono accessibili soltanto alle persone o autorità (compresi i tribunali e le autorità amministrative) che si occupano dell'applicazione, dell'accertamento, della riscossione o dell'amministrazione delle imposte di cui al paragrafo 1, della messa in esecuzione e del perseguimento penale di queste imposte oppure della decisione di ricorrere a rimedi giuridici relativi a queste imposte. Queste persone o autorità possono utilizzare le informazioni solo per i suddetti scopi. Possono rivelarle nell'ambito di una procedura giudiziaria pubblica o in una decisione giudiziaria. Nonostante le disposizioni precedenti, uno Stato contraente può utilizzare le informazioni ricevute per altri fini, se tali informazioni possono essere impiegate secondo la legislazione di entrambi gli Stati per altri scopi e le autorità competenti dello Stato richiesto ne hanno approvato l'impiego. | ||||||
| I paragrafi 1 e 2 non possono essere interpretati nel senso che facciano obbligo a uno Stato contraente: | ||||||
| di eseguire misure amministrative in deroga alle norme legali e alla prassi amministrativa di uno o dell'altro Stato contraente; | ||||||
| di fornire informazioni, che non possono essere ottenute in virtù della sua legislazione o di quella dello Stato che le chiede; | ||||||
| di fornire informazioni suscettibili di rivelare segreti commerciali o d'affari, industriali o professionali oppure metodi commerciali o informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico. | ||||||
| Qualora, ai sensi del presente articolo, uno Stato contraente chiede informazioni, l'altro Stato contraente usa le possibilità a sua disposizione al fine di ottenere le informazioni richieste, anche qualora queste informazioni non gli siano utili a fini fiscali propri. L'obbligo di cui al periodo precedente è soggetto alle limitazioni previste nel paragrafo 3; esse non sono tuttavia da interpretare come il rifiuto di comunicare informazioni a uno Stato contraente unicamente poggiandosi sul fatto che queste ultime non presentano per lui alcun interesse per la sua legislazione fiscale nazionale. | ||||||
| In nessun caso il paragrafo 3 è da interpretare come il rifiuto di comunicare informazioni a uno Stato unicamente perché queste sono detenute da una banca, un altro istituto finanziario, un mandatario o una persona operante come agente o fiduciario o perché dette informazioni si rifanno ai diritti di proprietà di una persona. Nonostante le disposizioni del paragrafo 3 o le disposizioni contrarie del diritto interno, le autorità fiscali dello Stato richiesto, per quanto necessario per l'adempimento degli obblighi del presente paragrafo, sono autorizzate a divulgare le informazioni menzionate in questo paragrafo. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'art. 3 del Prot. del 23 set. 2009, approvato dall'AF il 18 giu. 2010, in vigore dal 20 set. 2019 (RU 2019 31453143; FF 2010 217). | ||||||
|
RI 0.672.933.61 Convenzione del 2 ottobre 1996 tra la Confederazione Svizzera e gli Stati Uniti d'America per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito (con Prot., Prot. d'Accordo e allegato) Art. 26 [1] Scambio di informazioni |
||||||
| Le autorità competenti degli Stati contraenti si scambiano le informazioni che potrebbero essere rilevanti per l'applicazione della presente Convenzione o per l'applicazione del diritto interno alle imposte contemplate dalla Convenzione, per quanto un'imposizione secondo questo diritto non sia contraria alla presente Convenzione. Lo scambio di informazioni non è limitato dall'articolo 1. | ||||||
| Le informazioni ottenute in virtù del paragrafo 1 da uno Stato contraente sono tenute segrete allo stesso modo di quelle ottenute in applicazione della legislazione fiscale di questo Stato e sono accessibili soltanto alle persone o autorità (compresi i tribunali e le autorità amministrative) che si occupano dell'applicazione, dell'accertamento, della riscossione o dell'amministrazione delle imposte di cui al paragrafo 1, della messa in esecuzione e del perseguimento penale di queste imposte oppure della decisione di ricorrere a rimedi giuridici relativi a queste imposte. Queste persone o autorità possono utilizzare le informazioni solo per i suddetti scopi. Possono rivelarle nell'ambito di una procedura giudiziaria pubblica o in una decisione giudiziaria. Nonostante le disposizioni precedenti, uno Stato contraente può utilizzare le informazioni ricevute per altri fini, se tali informazioni possono essere impiegate secondo la legislazione di entrambi gli Stati per altri scopi e le autorità competenti dello Stato richiesto ne hanno approvato l'impiego. | ||||||
| I paragrafi 1 e 2 non possono essere interpretati nel senso che facciano obbligo a uno Stato contraente: | ||||||
| di eseguire misure amministrative in deroga alle norme legali e alla prassi amministrativa di uno o dell'altro Stato contraente; | ||||||
| di fornire informazioni, che non possono essere ottenute in virtù della sua legislazione o di quella dello Stato che le chiede; | ||||||
| di fornire informazioni suscettibili di rivelare segreti commerciali o d'affari, industriali o professionali oppure metodi commerciali o informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico. | ||||||
| Qualora, ai sensi del presente articolo, uno Stato contraente chiede informazioni, l'altro Stato contraente usa le possibilità a sua disposizione al fine di ottenere le informazioni richieste, anche qualora queste informazioni non gli siano utili a fini fiscali propri. L'obbligo di cui al periodo precedente è soggetto alle limitazioni previste nel paragrafo 3; esse non sono tuttavia da interpretare come il rifiuto di comunicare informazioni a uno Stato contraente unicamente poggiandosi sul fatto che queste ultime non presentano per lui alcun interesse per la sua legislazione fiscale nazionale. | ||||||
| In nessun caso il paragrafo 3 è da interpretare come il rifiuto di comunicare informazioni a uno Stato unicamente perché queste sono detenute da una banca, un altro istituto finanziario, un mandatario o una persona operante come agente o fiduciario o perché dette informazioni si rifanno ai diritti di proprietà di una persona. Nonostante le disposizioni del paragrafo 3 o le disposizioni contrarie del diritto interno, le autorità fiscali dello Stato richiesto, per quanto necessario per l'adempimento degli obblighi del presente paragrafo, sono autorizzate a divulgare le informazioni menzionate in questo paragrafo. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'art. 3 del Prot. del 23 set. 2009, approvato dall'AF il 18 giu. 2010, in vigore dal 20 set. 2019 (RU 2019 31453143; FF 2010 217). | ||||||
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RI 0.672.933.61 Convenzione del 2 ottobre 1996 tra la Confederazione Svizzera e gli Stati Uniti d'America per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito (con Prot., Prot. d'Accordo e allegato) Art. 26 [1] Scambio di informazioni |
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| Le autorità competenti degli Stati contraenti si scambiano le informazioni che potrebbero essere rilevanti per l'applicazione della presente Convenzione o per l'applicazione del diritto interno alle imposte contemplate dalla Convenzione, per quanto un'imposizione secondo questo diritto non sia contraria alla presente Convenzione. Lo scambio di informazioni non è limitato dall'articolo 1. | ||||||
| Le informazioni ottenute in virtù del paragrafo 1 da uno Stato contraente sono tenute segrete allo stesso modo di quelle ottenute in applicazione della legislazione fiscale di questo Stato e sono accessibili soltanto alle persone o autorità (compresi i tribunali e le autorità amministrative) che si occupano dell'applicazione, dell'accertamento, della riscossione o dell'amministrazione delle imposte di cui al paragrafo 1, della messa in esecuzione e del perseguimento penale di queste imposte oppure della decisione di ricorrere a rimedi giuridici relativi a queste imposte. Queste persone o autorità possono utilizzare le informazioni solo per i suddetti scopi. Possono rivelarle nell'ambito di una procedura giudiziaria pubblica o in una decisione giudiziaria. Nonostante le disposizioni precedenti, uno Stato contraente può utilizzare le informazioni ricevute per altri fini, se tali informazioni possono essere impiegate secondo la legislazione di entrambi gli Stati per altri scopi e le autorità competenti dello Stato richiesto ne hanno approvato l'impiego. | ||||||
| I paragrafi 1 e 2 non possono essere interpretati nel senso che facciano obbligo a uno Stato contraente: | ||||||
| di eseguire misure amministrative in deroga alle norme legali e alla prassi amministrativa di uno o dell'altro Stato contraente; | ||||||
| di fornire informazioni, che non possono essere ottenute in virtù della sua legislazione o di quella dello Stato che le chiede; | ||||||
| di fornire informazioni suscettibili di rivelare segreti commerciali o d'affari, industriali o professionali oppure metodi commerciali o informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico. | ||||||
| Qualora, ai sensi del presente articolo, uno Stato contraente chiede informazioni, l'altro Stato contraente usa le possibilità a sua disposizione al fine di ottenere le informazioni richieste, anche qualora queste informazioni non gli siano utili a fini fiscali propri. L'obbligo di cui al periodo precedente è soggetto alle limitazioni previste nel paragrafo 3; esse non sono tuttavia da interpretare come il rifiuto di comunicare informazioni a uno Stato contraente unicamente poggiandosi sul fatto che queste ultime non presentano per lui alcun interesse per la sua legislazione fiscale nazionale. | ||||||
| In nessun caso il paragrafo 3 è da interpretare come il rifiuto di comunicare informazioni a uno Stato unicamente perché queste sono detenute da una banca, un altro istituto finanziario, un mandatario o una persona operante come agente o fiduciario o perché dette informazioni si rifanno ai diritti di proprietà di una persona. Nonostante le disposizioni del paragrafo 3 o le disposizioni contrarie del diritto interno, le autorità fiscali dello Stato richiesto, per quanto necessario per l'adempimento degli obblighi del presente paragrafo, sono autorizzate a divulgare le informazioni menzionate in questo paragrafo. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'art. 3 del Prot. del 23 set. 2009, approvato dall'AF il 18 giu. 2010, in vigore dal 20 set. 2019 (RU 2019 31453143; FF 2010 217). | ||||||
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RI 0.672.933.61 Convenzione del 2 ottobre 1996 tra la Confederazione Svizzera e gli Stati Uniti d'America per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito (con Prot., Prot. d'Accordo e allegato) Art. 26 [1] Scambio di informazioni |
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| Le autorità competenti degli Stati contraenti si scambiano le informazioni che potrebbero essere rilevanti per l'applicazione della presente Convenzione o per l'applicazione del diritto interno alle imposte contemplate dalla Convenzione, per quanto un'imposizione secondo questo diritto non sia contraria alla presente Convenzione. Lo scambio di informazioni non è limitato dall'articolo 1. | ||||||
| Le informazioni ottenute in virtù del paragrafo 1 da uno Stato contraente sono tenute segrete allo stesso modo di quelle ottenute in applicazione della legislazione fiscale di questo Stato e sono accessibili soltanto alle persone o autorità (compresi i tribunali e le autorità amministrative) che si occupano dell'applicazione, dell'accertamento, della riscossione o dell'amministrazione delle imposte di cui al paragrafo 1, della messa in esecuzione e del perseguimento penale di queste imposte oppure della decisione di ricorrere a rimedi giuridici relativi a queste imposte. Queste persone o autorità possono utilizzare le informazioni solo per i suddetti scopi. Possono rivelarle nell'ambito di una procedura giudiziaria pubblica o in una decisione giudiziaria. Nonostante le disposizioni precedenti, uno Stato contraente può utilizzare le informazioni ricevute per altri fini, se tali informazioni possono essere impiegate secondo la legislazione di entrambi gli Stati per altri scopi e le autorità competenti dello Stato richiesto ne hanno approvato l'impiego. | ||||||
| I paragrafi 1 e 2 non possono essere interpretati nel senso che facciano obbligo a uno Stato contraente: | ||||||
| di eseguire misure amministrative in deroga alle norme legali e alla prassi amministrativa di uno o dell'altro Stato contraente; | ||||||
| di fornire informazioni, che non possono essere ottenute in virtù della sua legislazione o di quella dello Stato che le chiede; | ||||||
| di fornire informazioni suscettibili di rivelare segreti commerciali o d'affari, industriali o professionali oppure metodi commerciali o informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico. | ||||||
| Qualora, ai sensi del presente articolo, uno Stato contraente chiede informazioni, l'altro Stato contraente usa le possibilità a sua disposizione al fine di ottenere le informazioni richieste, anche qualora queste informazioni non gli siano utili a fini fiscali propri. L'obbligo di cui al periodo precedente è soggetto alle limitazioni previste nel paragrafo 3; esse non sono tuttavia da interpretare come il rifiuto di comunicare informazioni a uno Stato contraente unicamente poggiandosi sul fatto che queste ultime non presentano per lui alcun interesse per la sua legislazione fiscale nazionale. | ||||||
| In nessun caso il paragrafo 3 è da interpretare come il rifiuto di comunicare informazioni a uno Stato unicamente perché queste sono detenute da una banca, un altro istituto finanziario, un mandatario o una persona operante come agente o fiduciario o perché dette informazioni si rifanno ai diritti di proprietà di una persona. Nonostante le disposizioni del paragrafo 3 o le disposizioni contrarie del diritto interno, le autorità fiscali dello Stato richiesto, per quanto necessario per l'adempimento degli obblighi del presente paragrafo, sono autorizzate a divulgare le informazioni menzionate in questo paragrafo. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'art. 3 del Prot. del 23 set. 2009, approvato dall'AF il 18 giu. 2010, in vigore dal 20 set. 2019 (RU 2019 31453143; FF 2010 217). | ||||||
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RI 0.672.933.61 Convenzione del 2 ottobre 1996 tra la Confederazione Svizzera e gli Stati Uniti d'America per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito (con Prot., Prot. d'Accordo e allegato) Art. 26 [1] Scambio di informazioni |
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| Le autorità competenti degli Stati contraenti si scambiano le informazioni che potrebbero essere rilevanti per l'applicazione della presente Convenzione o per l'applicazione del diritto interno alle imposte contemplate dalla Convenzione, per quanto un'imposizione secondo questo diritto non sia contraria alla presente Convenzione. Lo scambio di informazioni non è limitato dall'articolo 1. | ||||||
| Le informazioni ottenute in virtù del paragrafo 1 da uno Stato contraente sono tenute segrete allo stesso modo di quelle ottenute in applicazione della legislazione fiscale di questo Stato e sono accessibili soltanto alle persone o autorità (compresi i tribunali e le autorità amministrative) che si occupano dell'applicazione, dell'accertamento, della riscossione o dell'amministrazione delle imposte di cui al paragrafo 1, della messa in esecuzione e del perseguimento penale di queste imposte oppure della decisione di ricorrere a rimedi giuridici relativi a queste imposte. Queste persone o autorità possono utilizzare le informazioni solo per i suddetti scopi. Possono rivelarle nell'ambito di una procedura giudiziaria pubblica o in una decisione giudiziaria. Nonostante le disposizioni precedenti, uno Stato contraente può utilizzare le informazioni ricevute per altri fini, se tali informazioni possono essere impiegate secondo la legislazione di entrambi gli Stati per altri scopi e le autorità competenti dello Stato richiesto ne hanno approvato l'impiego. | ||||||
| I paragrafi 1 e 2 non possono essere interpretati nel senso che facciano obbligo a uno Stato contraente: | ||||||
| di eseguire misure amministrative in deroga alle norme legali e alla prassi amministrativa di uno o dell'altro Stato contraente; | ||||||
| di fornire informazioni, che non possono essere ottenute in virtù della sua legislazione o di quella dello Stato che le chiede; | ||||||
| di fornire informazioni suscettibili di rivelare segreti commerciali o d'affari, industriali o professionali oppure metodi commerciali o informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico. | ||||||
| Qualora, ai sensi del presente articolo, uno Stato contraente chiede informazioni, l'altro Stato contraente usa le possibilità a sua disposizione al fine di ottenere le informazioni richieste, anche qualora queste informazioni non gli siano utili a fini fiscali propri. L'obbligo di cui al periodo precedente è soggetto alle limitazioni previste nel paragrafo 3; esse non sono tuttavia da interpretare come il rifiuto di comunicare informazioni a uno Stato contraente unicamente poggiandosi sul fatto che queste ultime non presentano per lui alcun interesse per la sua legislazione fiscale nazionale. | ||||||
| In nessun caso il paragrafo 3 è da interpretare come il rifiuto di comunicare informazioni a uno Stato unicamente perché queste sono detenute da una banca, un altro istituto finanziario, un mandatario o una persona operante come agente o fiduciario o perché dette informazioni si rifanno ai diritti di proprietà di una persona. Nonostante le disposizioni del paragrafo 3 o le disposizioni contrarie del diritto interno, le autorità fiscali dello Stato richiesto, per quanto necessario per l'adempimento degli obblighi del presente paragrafo, sono autorizzate a divulgare le informazioni menzionate in questo paragrafo. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'art. 3 del Prot. del 23 set. 2009, approvato dall'AF il 18 giu. 2010, in vigore dal 20 set. 2019 (RU 2019 31453143; FF 2010 217). | ||||||
|
RS 173.32 LTAF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) Art. 32 Eccezioni |
||||||
| Il ricorso è inammissibile contro: | ||||||
| le decisioni in materia di sicurezza interna o esterna del Paese, neutralità, protezione diplomatica e altri affari esteri, in quanto il diritto internazionale pubblico non conferisca un diritto al giudizio da parte di un tribunale; | ||||||
| le decisioni in materia di diritto di voto dei cittadini nonché di elezioni e votazioni popolari; | ||||||
| le decisioni in materia di salario al merito del personale federale, in quanto non concernano la parità dei sessi; | ||||||
| ... | ||||||
| le decisioni nel settore dell'energia nucleare concernenti:le autorizzazioni di massima per impianti nucleari,l'approvazione del programma di smaltimento,la chiusura di depositi geologici in profondità,la prova dello smaltimento; | ||||||
| le autorizzazioni di massima per impianti nucleari, | ||||||
| l'approvazione del programma di smaltimento, | ||||||
| la chiusura di depositi geologici in profondità, | ||||||
| la prova dello smaltimento; | ||||||
| le decisioni in materia di rilascio o estensione di concessioni di infrastrutture ferroviarie; | ||||||
| le decisioni dell'autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva; | ||||||
| le decisioni in materia di rilascio di concessioni per case da gioco; | ||||||
| le decisioni in materia di rilascio, modifica o rinnovo della concessione della Società svizzera di radiotelevisione (SSR); | ||||||
| le decisioni in materia di diritto ai sussidi di una scuola universitaria o di un altro istituto accademico. | ||||||
| Il ricorso è inoltre inammissibile contro: | ||||||
| le decisioni che, in virtù di un'altra legge federale, possono essere impugnate mediante opposizione o ricorso dinanzi a un'autorità ai sensi dell'articolo 33 lettere c-f; | ||||||
| le decisioni che, in virtù di un'altra legge federale, possono essere impugnate mediante ricorso dinanzi a un'autorità cantonale. | ||||||
| [1] Abrogata dall'all. cifra II n. 1 della LF del 30 set. 2011 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero, con effetto dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4103; FF 2009 3925). [2] Nuovo testo giusta la cifra I n. 3 della LF del 16 mar. 2012 sulla seconda fase della Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 823). [3] Introdotta dall'all. n. 2 della LF del 26 set. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 2131; FF 2013 2131). [4] Introdotta dalla cifra II della LF del 25 set. 2020, in vigore dal 1° mar. 2021 (RU 2021 68; FF 2020 3235). | ||||||
|
RI 0.672.933.61 Convenzione del 2 ottobre 1996 tra la Confederazione Svizzera e gli Stati Uniti d'America per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito (con Prot., Prot. d'Accordo e allegato) Art. 26 [1] Scambio di informazioni |
||||||
| Le autorità competenti degli Stati contraenti si scambiano le informazioni che potrebbero essere rilevanti per l'applicazione della presente Convenzione o per l'applicazione del diritto interno alle imposte contemplate dalla Convenzione, per quanto un'imposizione secondo questo diritto non sia contraria alla presente Convenzione. Lo scambio di informazioni non è limitato dall'articolo 1. | ||||||
| Le informazioni ottenute in virtù del paragrafo 1 da uno Stato contraente sono tenute segrete allo stesso modo di quelle ottenute in applicazione della legislazione fiscale di questo Stato e sono accessibili soltanto alle persone o autorità (compresi i tribunali e le autorità amministrative) che si occupano dell'applicazione, dell'accertamento, della riscossione o dell'amministrazione delle imposte di cui al paragrafo 1, della messa in esecuzione e del perseguimento penale di queste imposte oppure della decisione di ricorrere a rimedi giuridici relativi a queste imposte. Queste persone o autorità possono utilizzare le informazioni solo per i suddetti scopi. Possono rivelarle nell'ambito di una procedura giudiziaria pubblica o in una decisione giudiziaria. Nonostante le disposizioni precedenti, uno Stato contraente può utilizzare le informazioni ricevute per altri fini, se tali informazioni possono essere impiegate secondo la legislazione di entrambi gli Stati per altri scopi e le autorità competenti dello Stato richiesto ne hanno approvato l'impiego. | ||||||
| I paragrafi 1 e 2 non possono essere interpretati nel senso che facciano obbligo a uno Stato contraente: | ||||||
| di eseguire misure amministrative in deroga alle norme legali e alla prassi amministrativa di uno o dell'altro Stato contraente; | ||||||
| di fornire informazioni, che non possono essere ottenute in virtù della sua legislazione o di quella dello Stato che le chiede; | ||||||
| di fornire informazioni suscettibili di rivelare segreti commerciali o d'affari, industriali o professionali oppure metodi commerciali o informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico. | ||||||
| Qualora, ai sensi del presente articolo, uno Stato contraente chiede informazioni, l'altro Stato contraente usa le possibilità a sua disposizione al fine di ottenere le informazioni richieste, anche qualora queste informazioni non gli siano utili a fini fiscali propri. L'obbligo di cui al periodo precedente è soggetto alle limitazioni previste nel paragrafo 3; esse non sono tuttavia da interpretare come il rifiuto di comunicare informazioni a uno Stato contraente unicamente poggiandosi sul fatto che queste ultime non presentano per lui alcun interesse per la sua legislazione fiscale nazionale. | ||||||
| In nessun caso il paragrafo 3 è da interpretare come il rifiuto di comunicare informazioni a uno Stato unicamente perché queste sono detenute da una banca, un altro istituto finanziario, un mandatario o una persona operante come agente o fiduciario o perché dette informazioni si rifanno ai diritti di proprietà di una persona. Nonostante le disposizioni del paragrafo 3 o le disposizioni contrarie del diritto interno, le autorità fiscali dello Stato richiesto, per quanto necessario per l'adempimento degli obblighi del presente paragrafo, sono autorizzate a divulgare le informazioni menzionate in questo paragrafo. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'art. 3 del Prot. del 23 set. 2009, approvato dall'AF il 18 giu. 2010, in vigore dal 20 set. 2019 (RU 2019 31453143; FF 2010 217). | ||||||
|
RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 190 Diritto determinante |
||||||
| Le leggi federali e il diritto internazionale sono determinanti per il Tribunale federale e per le altre autorità incaricate dell'applicazione del diritto. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 190 Diritto determinante |
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| Le leggi federali e il diritto internazionale sono determinanti per il Tribunale federale e per le altre autorità incaricate dell'applicazione del diritto. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 190 Diritto determinante |
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| Le leggi federali e il diritto internazionale sono determinanti per il Tribunale federale e per le altre autorità incaricate dell'applicazione del diritto. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 190 Diritto determinante |
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| Le leggi federali e il diritto internazionale sono determinanti per il Tribunale federale e per le altre autorità incaricate dell'applicazione del diritto. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 190 Diritto determinante |
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| Le leggi federali e il diritto internazionale sono determinanti per il Tribunale federale e per le altre autorità incaricate dell'applicazione del diritto. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 190 Diritto determinante |
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| Le leggi federali e il diritto internazionale sono determinanti per il Tribunale federale e per le altre autorità incaricate dell'applicazione del diritto. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 5 Stato di diritto |
||||||
| Il diritto è fondamento e limite dell'attività dello Stato. | ||||||
| L'attività dello Stato deve rispondere al pubblico interesse ed essere proporzionata allo scopo. | ||||||
| Organi dello Stato, autorità e privati agiscono secondo il principio della buona fede. | ||||||
| La Confederazione e i Cantoni rispettano il diritto internazionale. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 190 Diritto determinante |
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| Le leggi federali e il diritto internazionale sono determinanti per il Tribunale federale e per le altre autorità incaricate dell'applicazione del diritto. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 190 Diritto determinante |
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| Le leggi federali e il diritto internazionale sono determinanti per il Tribunale federale e per le altre autorità incaricate dell'applicazione del diritto. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 190 Diritto determinante |
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| Le leggi federali e il diritto internazionale sono determinanti per il Tribunale federale e per le altre autorità incaricate dell'applicazione del diritto. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 190 Diritto determinante |
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| Le leggi federali e il diritto internazionale sono determinanti per il Tribunale federale e per le altre autorità incaricate dell'applicazione del diritto. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 190 Diritto determinante |
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| Le leggi federali e il diritto internazionale sono determinanti per il Tribunale federale e per le altre autorità incaricate dell'applicazione del diritto. | ||||||
|
RS 170.512 LPubb Legge federale del 18 giugno 2004 sulle raccolte del diritto federale e sul Foglio federale (Legge sulle pubblicazioni ufficiali, LPubb) - Legge sulle pubblicazioni ufficiali Art. 3 Trattati e risoluzioni internazionali |
||||||
| Nella misura in cui siano vincolanti per la Svizzera, nella RU sono pubblicati: | ||||||
| i trattati e le risoluzioni internazionali che sottostanno a referendum obbligatorio secondo l'articolo 140 capoverso 1 lettera b Cost. o a referendum facoltativo secondo l'articolo 141 capoverso 1 lettera d Cost.; | ||||||
| gli altri trattati e risoluzioni internazionali che contengono norme di diritto o che autorizzano ad emanarne. [1] | ||||||
| Il Consiglio federale può decidere di pubblicare nella RU anche trattati e risoluzioni che non contengono norme di diritto. | ||||||
| Il Consiglio federale stabilisce le condizioni secondo cui i trattati e le risoluzioni con durata di validità non superiore ai sei mesi nonché quelli di portata limitata non sono pubblicati nella RU. [2] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 3977; FF 2013 6069). [2] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 3977; FF 2013 6069). | ||||||
|
RS 170.512 LPubb Legge federale del 18 giugno 2004 sulle raccolte del diritto federale e sul Foglio federale (Legge sulle pubblicazioni ufficiali, LPubb) - Legge sulle pubblicazioni ufficiali Art. 3 Trattati e risoluzioni internazionali |
||||||
| Nella misura in cui siano vincolanti per la Svizzera, nella RU sono pubblicati: | ||||||
| i trattati e le risoluzioni internazionali che sottostanno a referendum obbligatorio secondo l'articolo 140 capoverso 1 lettera b Cost. o a referendum facoltativo secondo l'articolo 141 capoverso 1 lettera d Cost.; | ||||||
| gli altri trattati e risoluzioni internazionali che contengono norme di diritto o che autorizzano ad emanarne. [1] | ||||||
| Il Consiglio federale può decidere di pubblicare nella RU anche trattati e risoluzioni che non contengono norme di diritto. | ||||||
| Il Consiglio federale stabilisce le condizioni secondo cui i trattati e le risoluzioni con durata di validità non superiore ai sei mesi nonché quelli di portata limitata non sono pubblicati nella RU. [2] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 3977; FF 2013 6069). [2] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 3977; FF 2013 6069). | ||||||
|
RS 172.010 LOGA Legge del 21 marzo 1997 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA) - Legge sull'organizzazione dell'ammininistrazione Art. 7a [1] Conclusione, modifica e denuncia di trattati internazionali da parte del Consiglio federale [2] |
||||||
| Il Consiglio federale può concludere, modificare o denunciare autonomamente trattati internazionali sempre che ne sia autorizzato da una legge federale o da un trattato internazionale approvato dall'Assemblea federale. L'autorizzazione a concludere il trattato internazionale comprende anche l'autorizzazione a modificarlo e a denunciarlo. [3] | ||||||
| Il Consiglio federale denuncia autonomamente i trattati internazionali di cui la Costituzione federale prescrive la denuncia. [4] | ||||||
| Può concludere autonomamente trattati internazionali di portata limitata. Può procedere in modo autonomo a modifiche o denunce di portata limitata. [5] | ||||||
| Sono considerati di portata limitata segnatamente i trattati internazionali o le modifiche di trattati internazionali che: [6] | ||||||
| non istituiscono nuovi obblighi per la Svizzera, né comportano la rinuncia a diritti esistenti; | ||||||
| servono all'esecuzione di trattati già approvati dall'Assemblea federale e si limitano a precisare i diritti, gli obblighi o i principi organizzativi già sanciti nel trattato di base; | ||||||
| sono diretti alle autorità e disciplinano questioni tecnico-amministrative. [7] | ||||||
| Non sono considerati di portata limitata segnatamente i trattati internazionali o le modifiche di trattati internazionali che: [8] | ||||||
| adempiono una delle condizioni di applicazione del referendum facoltativo di cui all'articolo 141 capoverso 1 lettera d della Costituzione federale; | ||||||
| contengono disposizioni concernenti materie il cui disciplinamento è di esclusiva competenza dei Cantoni; | ||||||
| comportano spese uniche di oltre cinque milioni di franchi o spese ricorrenti di oltre due milioni di franchi all'anno. [9] | ||||||
| [1] Introdotto dall'all. cifra II n. 3 della L del 13 dic. 2002 sul Parlamento, in vigore dal 1° dic. 2003 (RU 2003 3543; FF 2001 30974867). [2] Nuovo testo giusta la cifra I n. 2 della LF del 21 giu. 2019 sulle competenze di concludere, modificare e denunciare trattati internazionali, in vigore dal 2 dic. 2019 (RU 2019 3119; FF 2018 29294491). [3] Nuovo testo giusta la cifra I n. 2 della LF del 21 giu. 2019 sulle competenze di concludere, modificare e denunciare trattati internazionali, in vigore dal 2 dic. 2019 (RU 2019 3119; FF 2018 29294491). [4] Introdotto dalla cifra I n. 2 della LF della LF del 21 giu. 2019 sulle competenze di concludere, modificare e denunciare trattati internazionali, in vigore dal 2 dic. 2019 (RU 2019 3119; FF 2018 29294491). [5] Nuovo testo giusta la cifra I n. 2 della LF del 21 giu. 2019 sulle competenze di concludere, modificare e denunciare trattati internazionali, in vigore dal 2 dic. 2019 (RU 2019 3119; FF 2018 29294491). [6] Nuovo testo giusta la cifra I n. 2 della LF del 21 giu. 2019 sulle competenze di concludere, modificare e denunciare trattati internazionali, in vigore dal 2 dic. 2019 (RU 2019 3119; FF 2018 29294491). [7] Introdotto dalla cifra I n. 1 della LF del 26 set. 2014 sulla competenza di concludere trattati internazionali di portata limitata e sull'applicazione provvisoria dei trattati internazionali, in vigore dal 1° mag. 2015 (RU 2015 969; FF 2012 6669). [8] Nuovo testo giusta la cifra I n. 2 della LF del 21 giu. 2019 sulle competenze di concludere, modificare e denunciare trattati internazionali, in vigore dal 2 dic. 2019 (RU 2019 3119; FF 2018 29294491). [9] Introdotto dalla cifra I n. 1 della LF del 26 set. 2014 sulla competenza di concludere trattati internazionali di portata limitata e sull'applicazione provvisoria dei trattati internazionali, in vigore dal 1° mag. 2015 (RU 2015 969; FF 2012 6669). | ||||||
|
RS 172.010 LOGA Legge del 21 marzo 1997 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA) - Legge sull'organizzazione dell'ammininistrazione Art. 7a [1] Conclusione, modifica e denuncia di trattati internazionali da parte del Consiglio federale [2] |
||||||
| Il Consiglio federale può concludere, modificare o denunciare autonomamente trattati internazionali sempre che ne sia autorizzato da una legge federale o da un trattato internazionale approvato dall'Assemblea federale. L'autorizzazione a concludere il trattato internazionale comprende anche l'autorizzazione a modificarlo e a denunciarlo. [3] | ||||||
| Il Consiglio federale denuncia autonomamente i trattati internazionali di cui la Costituzione federale prescrive la denuncia. [4] | ||||||
| Può concludere autonomamente trattati internazionali di portata limitata. Può procedere in modo autonomo a modifiche o denunce di portata limitata. [5] | ||||||
| Sono considerati di portata limitata segnatamente i trattati internazionali o le modifiche di trattati internazionali che: [6] | ||||||
| non istituiscono nuovi obblighi per la Svizzera, né comportano la rinuncia a diritti esistenti; | ||||||
| servono all'esecuzione di trattati già approvati dall'Assemblea federale e si limitano a precisare i diritti, gli obblighi o i principi organizzativi già sanciti nel trattato di base; | ||||||
| sono diretti alle autorità e disciplinano questioni tecnico-amministrative. [7] | ||||||
| Non sono considerati di portata limitata segnatamente i trattati internazionali o le modifiche di trattati internazionali che: [8] | ||||||
| adempiono una delle condizioni di applicazione del referendum facoltativo di cui all'articolo 141 capoverso 1 lettera d della Costituzione federale; | ||||||
| contengono disposizioni concernenti materie il cui disciplinamento è di esclusiva competenza dei Cantoni; | ||||||
| comportano spese uniche di oltre cinque milioni di franchi o spese ricorrenti di oltre due milioni di franchi all'anno. [9] | ||||||
| [1] Introdotto dall'all. cifra II n. 3 della L del 13 dic. 2002 sul Parlamento, in vigore dal 1° dic. 2003 (RU 2003 3543; FF 2001 30974867). [2] Nuovo testo giusta la cifra I n. 2 della LF del 21 giu. 2019 sulle competenze di concludere, modificare e denunciare trattati internazionali, in vigore dal 2 dic. 2019 (RU 2019 3119; FF 2018 29294491). [3] Nuovo testo giusta la cifra I n. 2 della LF del 21 giu. 2019 sulle competenze di concludere, modificare e denunciare trattati internazionali, in vigore dal 2 dic. 2019 (RU 2019 3119; FF 2018 29294491). [4] Introdotto dalla cifra I n. 2 della LF della LF del 21 giu. 2019 sulle competenze di concludere, modificare e denunciare trattati internazionali, in vigore dal 2 dic. 2019 (RU 2019 3119; FF 2018 29294491). [5] Nuovo testo giusta la cifra I n. 2 della LF del 21 giu. 2019 sulle competenze di concludere, modificare e denunciare trattati internazionali, in vigore dal 2 dic. 2019 (RU 2019 3119; FF 2018 29294491). [6] Nuovo testo giusta la cifra I n. 2 della LF del 21 giu. 2019 sulle competenze di concludere, modificare e denunciare trattati internazionali, in vigore dal 2 dic. 2019 (RU 2019 3119; FF 2018 29294491). [7] Introdotto dalla cifra I n. 1 della LF del 26 set. 2014 sulla competenza di concludere trattati internazionali di portata limitata e sull'applicazione provvisoria dei trattati internazionali, in vigore dal 1° mag. 2015 (RU 2015 969; FF 2012 6669). [8] Nuovo testo giusta la cifra I n. 2 della LF del 21 giu. 2019 sulle competenze di concludere, modificare e denunciare trattati internazionali, in vigore dal 2 dic. 2019 (RU 2019 3119; FF 2018 29294491). [9] Introdotto dalla cifra I n. 1 della LF del 26 set. 2014 sulla competenza di concludere trattati internazionali di portata limitata e sull'applicazione provvisoria dei trattati internazionali, in vigore dal 1° mag. 2015 (RU 2015 969; FF 2012 6669). | ||||||
|
RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 184 Relazioni con l'estero |
||||||
| Il Consiglio federale cura gli affari esteri salvaguardando i diritti di partecipazione dell'Assemblea federale; rappresenta la Svizzera nei confronti dell'estero. | ||||||
| Firma e ratifica i trattati internazionali. Li sottopone per approvazione all'Assemblea federale. | ||||||
| Se la tutela degli interessi del Paese lo richiede, può emanare ordinanze e decisioni. La validità delle ordinanze dev'essere limitata nel tempo. | ||||||
|
RI 0.111 Convenzione di Vienna del 23 maggio 1969 sul diritto dei trattati (con. All.) Art. 2 Espressioni e termini usati |
||||||
| Ai fini della presente convenzione: | ||||||
| il termine «trattato» indica un accordo internazionale concluso per iscritto tra Stati e regolato dal diritto internazionale, che sia costituito da un solo strumento o da due o più strumenti connessi, qualunque ne sia la particolare denominazione; | ||||||
| i termini «ratifica», «accettazione», «approvazione» ed «adesione» indicano, a seconda dei casi, l'atto internazionale così chiamato con il quale uno Stato sancisce sul piano internazionale il proprio consenso ad essere vincolato da un trattato; | ||||||
| l'espressione «pieni poteri» indica un documento emanato dall'autorità competente di uno Stato che designi una o più persone a rappresentare lo Stato nel corso dei negoziati, l'adozione o l'autenticazione del testo di un trattato, per esprimere il consenso dello Stato stesso ad essere vincolato da un trattato o per compiere ogni altro atto riguardante il trattato stesso; | ||||||
| il termine «riserva» indica una dichiarazione unilaterale, quale che sia la sua formulazione o indicazione, fatta da uno Stato al momento in cui firma, ratifica, accetta, approva un trattato o vi aderisce, mediante la quale mira ad escludere o a modificare l'effetto giuridico di alcune disposizioni del trattato nella loro applicazione a tale Stato; | ||||||
| l'espressione «Stato che ha partecipato ai negoziati» indica uno Stato che abbia partecipato all'elaborazione e all'adozione del testo del trattato; | ||||||
| l'espressione «Stato contraente» indica uno Stato che ha acconsentito ad essere vincolato dal trattato, indipendentemente dal fatto che il trattato sia entrato in vigore o meno; | ||||||
| il termine «parte» indica uno Stato che ha consentito ad essere vincolato dal trattato e nei cui confronti il trattato sia in vigore; | ||||||
| l'espressione «terzo Stato» indica uno Stato che non è parte del trattato; | ||||||
| l'espressione «Organizzazione internazionale» indica una organizzazione fra governi. | ||||||
| Le disposizioni del paragrafo 1 concernenti i termini e le espressioni usati nella presente convenzione non pregiudicano l'impiego di tali espressioni né il senso che può venir loro dato nel diritto interno di uno Stato. | ||||||
|
RI 0.111 Convenzione di Vienna del 23 maggio 1969 sul diritto dei trattati (con. All.) Art. 2 Espressioni e termini usati |
||||||
| Ai fini della presente convenzione: | ||||||
| il termine «trattato» indica un accordo internazionale concluso per iscritto tra Stati e regolato dal diritto internazionale, che sia costituito da un solo strumento o da due o più strumenti connessi, qualunque ne sia la particolare denominazione; | ||||||
| i termini «ratifica», «accettazione», «approvazione» ed «adesione» indicano, a seconda dei casi, l'atto internazionale così chiamato con il quale uno Stato sancisce sul piano internazionale il proprio consenso ad essere vincolato da un trattato; | ||||||
| l'espressione «pieni poteri» indica un documento emanato dall'autorità competente di uno Stato che designi una o più persone a rappresentare lo Stato nel corso dei negoziati, l'adozione o l'autenticazione del testo di un trattato, per esprimere il consenso dello Stato stesso ad essere vincolato da un trattato o per compiere ogni altro atto riguardante il trattato stesso; | ||||||
| il termine «riserva» indica una dichiarazione unilaterale, quale che sia la sua formulazione o indicazione, fatta da uno Stato al momento in cui firma, ratifica, accetta, approva un trattato o vi aderisce, mediante la quale mira ad escludere o a modificare l'effetto giuridico di alcune disposizioni del trattato nella loro applicazione a tale Stato; | ||||||
| l'espressione «Stato che ha partecipato ai negoziati» indica uno Stato che abbia partecipato all'elaborazione e all'adozione del testo del trattato; | ||||||
| l'espressione «Stato contraente» indica uno Stato che ha acconsentito ad essere vincolato dal trattato, indipendentemente dal fatto che il trattato sia entrato in vigore o meno; | ||||||
| il termine «parte» indica uno Stato che ha consentito ad essere vincolato dal trattato e nei cui confronti il trattato sia in vigore; | ||||||
| l'espressione «terzo Stato» indica uno Stato che non è parte del trattato; | ||||||
| l'espressione «Organizzazione internazionale» indica una organizzazione fra governi. | ||||||
| Le disposizioni del paragrafo 1 concernenti i termini e le espressioni usati nella presente convenzione non pregiudicano l'impiego di tali espressioni né il senso che può venir loro dato nel diritto interno di uno Stato. | ||||||
|
RI 0.111 Convenzione di Vienna del 23 maggio 1969 sul diritto dei trattati (con. All.) Art. 2 Espressioni e termini usati |
||||||
| Ai fini della presente convenzione: | ||||||
| il termine «trattato» indica un accordo internazionale concluso per iscritto tra Stati e regolato dal diritto internazionale, che sia costituito da un solo strumento o da due o più strumenti connessi, qualunque ne sia la particolare denominazione; | ||||||
| i termini «ratifica», «accettazione», «approvazione» ed «adesione» indicano, a seconda dei casi, l'atto internazionale così chiamato con il quale uno Stato sancisce sul piano internazionale il proprio consenso ad essere vincolato da un trattato; | ||||||
| l'espressione «pieni poteri» indica un documento emanato dall'autorità competente di uno Stato che designi una o più persone a rappresentare lo Stato nel corso dei negoziati, l'adozione o l'autenticazione del testo di un trattato, per esprimere il consenso dello Stato stesso ad essere vincolato da un trattato o per compiere ogni altro atto riguardante il trattato stesso; | ||||||
| il termine «riserva» indica una dichiarazione unilaterale, quale che sia la sua formulazione o indicazione, fatta da uno Stato al momento in cui firma, ratifica, accetta, approva un trattato o vi aderisce, mediante la quale mira ad escludere o a modificare l'effetto giuridico di alcune disposizioni del trattato nella loro applicazione a tale Stato; | ||||||
| l'espressione «Stato che ha partecipato ai negoziati» indica uno Stato che abbia partecipato all'elaborazione e all'adozione del testo del trattato; | ||||||
| l'espressione «Stato contraente» indica uno Stato che ha acconsentito ad essere vincolato dal trattato, indipendentemente dal fatto che il trattato sia entrato in vigore o meno; | ||||||
| il termine «parte» indica uno Stato che ha consentito ad essere vincolato dal trattato e nei cui confronti il trattato sia in vigore; | ||||||
| l'espressione «terzo Stato» indica uno Stato che non è parte del trattato; | ||||||
| l'espressione «Organizzazione internazionale» indica una organizzazione fra governi. | ||||||
| Le disposizioni del paragrafo 1 concernenti i termini e le espressioni usati nella presente convenzione non pregiudicano l'impiego di tali espressioni né il senso che può venir loro dato nel diritto interno di uno Stato. | ||||||
|
RI 0.111 Convenzione di Vienna del 23 maggio 1969 sul diritto dei trattati (con. All.) Art. 7 Pieni poteri |
||||||
| Un individuo viene considerato il rappresentante di uno Stato per l'adozione o l'autenticazione del testo di un trattato o per esprimere il consenso dello Stato ad essere vincolato da un trattato: | ||||||
| quando presenti i pieni poteri del caso; | ||||||
| quando risulti dalla pratica degli Stati interessati o da altre circostanze che detti Stati avevano l'intenzione di considerare tale individuo come rappresentante dello Stato a tali fini e di non richiedere perciò la presentazione dei pieni poteri. | ||||||
| Sono considerati rappresentanti dello Stato al quale appartengono, in virtù delle loro funzioni, e senza dover presentare i pieni poteri: | ||||||
| i Capi di Stato, i Capi di Governo ed i Ministri degli affari esteri, per tutti gli atti relativi alla conclusione di un trattato; | ||||||
| i capi di missioni diplomatiche, per l'adozione del testo di un trattato tra lo Stato accreditante e lo Stato accreditatario; | ||||||
| i rappresentanti accreditati degli Stati ad una conferenza internazionale o presso un'organizzazione internazionale o uno dei suoi organi, per l'adozione del testo di un trattato nel corso di detta conferenza, presso detta organizzazione o detto organo. | ||||||
|
RI 0.111 Convenzione di Vienna del 23 maggio 1969 sul diritto dei trattati (con. All.) Art. 7 Pieni poteri |
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| Un individuo viene considerato il rappresentante di uno Stato per l'adozione o l'autenticazione del testo di un trattato o per esprimere il consenso dello Stato ad essere vincolato da un trattato: | ||||||
| quando presenti i pieni poteri del caso; | ||||||
| quando risulti dalla pratica degli Stati interessati o da altre circostanze che detti Stati avevano l'intenzione di considerare tale individuo come rappresentante dello Stato a tali fini e di non richiedere perciò la presentazione dei pieni poteri. | ||||||
| Sono considerati rappresentanti dello Stato al quale appartengono, in virtù delle loro funzioni, e senza dover presentare i pieni poteri: | ||||||
| i Capi di Stato, i Capi di Governo ed i Ministri degli affari esteri, per tutti gli atti relativi alla conclusione di un trattato; | ||||||
| i capi di missioni diplomatiche, per l'adozione del testo di un trattato tra lo Stato accreditante e lo Stato accreditatario; | ||||||
| i rappresentanti accreditati degli Stati ad una conferenza internazionale o presso un'organizzazione internazionale o uno dei suoi organi, per l'adozione del testo di un trattato nel corso di detta conferenza, presso detta organizzazione o detto organo. | ||||||
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RI 0.111 Convenzione di Vienna del 23 maggio 1969 sul diritto dei trattati (con. All.) Art. 11 Modi di esprimere il consenso ad essere vincolati da un trattato |
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| Il consenso di uno Stato ad essere vincolato da un trattato può essere espresso con la firma, lo scambio di strumenti che formano il trattato, la ratifica, l'accettazione, l'approvazione o l'adesione, o con ogni altro mezzo convenuto. | ||||||
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RI 0.111 Convenzione di Vienna del 23 maggio 1969 sul diritto dei trattati (con. All.) Art. 24 Entrata in vigore |
||||||
| Un trattato entra in vigore in base alle modalità ed alla data fissate dalle disposizioni in esso contenute o mediante accordo tra gli Stati che hanno partecipato ai negoziati. | ||||||
| In mancanza di tali disposizioni o di un tale accordo, un trattato entra in vigore quando sia stato accertato il consenso di tutti gli Stati che hanno partecipato ai negoziati ad essere vincolati dal trattato. | ||||||
| Quando il consenso di uno Stato ad essere vincolato da un trattato sia stato accertato in una data posteriore all'entrata in vigore di detto trattato, esso, a meno che non sia disposto altrimenti, entra in vigore nei confronti di tale Stato in quella stessa data. | ||||||
| Le disposizioni di un trattato che regolamentano l'autenticazione del testo, l'accertamento dei consenso degli Stati ad esserne vincolati, le modalità o la data della sua entrata in vigore, le riserve, le funzioni del depositario, nonché tutti gli altri problemi che vengono necessariamente a porsi prima dell'entrata in vigore del trattato stesso, sono applicabili a partire dalla data dell'adozione del testo. | ||||||
|
RI 0.111 Convenzione di Vienna del 23 maggio 1969 sul diritto dei trattati (con. All.) Art. 24 Entrata in vigore |
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| Un trattato entra in vigore in base alle modalità ed alla data fissate dalle disposizioni in esso contenute o mediante accordo tra gli Stati che hanno partecipato ai negoziati. | ||||||
| In mancanza di tali disposizioni o di un tale accordo, un trattato entra in vigore quando sia stato accertato il consenso di tutti gli Stati che hanno partecipato ai negoziati ad essere vincolati dal trattato. | ||||||
| Quando il consenso di uno Stato ad essere vincolato da un trattato sia stato accertato in una data posteriore all'entrata in vigore di detto trattato, esso, a meno che non sia disposto altrimenti, entra in vigore nei confronti di tale Stato in quella stessa data. | ||||||
| Le disposizioni di un trattato che regolamentano l'autenticazione del testo, l'accertamento dei consenso degli Stati ad esserne vincolati, le modalità o la data della sua entrata in vigore, le riserve, le funzioni del depositario, nonché tutti gli altri problemi che vengono necessariamente a porsi prima dell'entrata in vigore del trattato stesso, sono applicabili a partire dalla data dell'adozione del testo. | ||||||
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RI 0.111 Convenzione di Vienna del 23 maggio 1969 sul diritto dei trattati (con. All.) Art. 26 Pacta sunt servanda |
||||||
| Ogni trattato in vigore vincola le parti e queste devono eseguirlo in buona fede. | ||||||
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RI 0.111 Convenzione di Vienna del 23 maggio 1969 sul diritto dei trattati (con. All.) Art. 2 Espressioni e termini usati |
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| Ai fini della presente convenzione: | ||||||
| il termine «trattato» indica un accordo internazionale concluso per iscritto tra Stati e regolato dal diritto internazionale, che sia costituito da un solo strumento o da due o più strumenti connessi, qualunque ne sia la particolare denominazione; | ||||||
| i termini «ratifica», «accettazione», «approvazione» ed «adesione» indicano, a seconda dei casi, l'atto internazionale così chiamato con il quale uno Stato sancisce sul piano internazionale il proprio consenso ad essere vincolato da un trattato; | ||||||
| l'espressione «pieni poteri» indica un documento emanato dall'autorità competente di uno Stato che designi una o più persone a rappresentare lo Stato nel corso dei negoziati, l'adozione o l'autenticazione del testo di un trattato, per esprimere il consenso dello Stato stesso ad essere vincolato da un trattato o per compiere ogni altro atto riguardante il trattato stesso; | ||||||
| il termine «riserva» indica una dichiarazione unilaterale, quale che sia la sua formulazione o indicazione, fatta da uno Stato al momento in cui firma, ratifica, accetta, approva un trattato o vi aderisce, mediante la quale mira ad escludere o a modificare l'effetto giuridico di alcune disposizioni del trattato nella loro applicazione a tale Stato; | ||||||
| l'espressione «Stato che ha partecipato ai negoziati» indica uno Stato che abbia partecipato all'elaborazione e all'adozione del testo del trattato; | ||||||
| l'espressione «Stato contraente» indica uno Stato che ha acconsentito ad essere vincolato dal trattato, indipendentemente dal fatto che il trattato sia entrato in vigore o meno; | ||||||
| il termine «parte» indica uno Stato che ha consentito ad essere vincolato dal trattato e nei cui confronti il trattato sia in vigore; | ||||||
| l'espressione «terzo Stato» indica uno Stato che non è parte del trattato; | ||||||
| l'espressione «Organizzazione internazionale» indica una organizzazione fra governi. | ||||||
| Le disposizioni del paragrafo 1 concernenti i termini e le espressioni usati nella presente convenzione non pregiudicano l'impiego di tali espressioni né il senso che può venir loro dato nel diritto interno di uno Stato. | ||||||
|
RI 0.111 Convenzione di Vienna del 23 maggio 1969 sul diritto dei trattati (con. All.) Art. 27 Diritto interno e rispetto dei trattati |
||||||
| Una parte non può invocare le disposizioni della propria legislazione interna per giustificare la mancata esecuzione di un trattato. Tale norma non pregiudica in alcun modo le disposizioni dell'articolo 46. | ||||||
|
RI 0.111 Convenzione di Vienna del 23 maggio 1969 sul diritto dei trattati (con. All.) Art. 46 Disposizioni di diritto interno concernenti la competenza a concludere trattati |
||||||
| Il fatto che il consenso di uno Stato ad essere vincolato da un trattato sia stato espresso violando una disposizione del suo diritto interno concernente la competenza a concludere trattati, non può essere invocato da tale Stato per infirmare il proprio consenso, a meno che tale violazione non sia stata manifesta e non concerna una norma di importanza fondamentale del proprio diritto interno. | ||||||
| Una violazione è manifesta quando essa appaia obiettivamente evidente ad ogni Stato che si comporti, in materia, in base alla normale prassi ed in buona fede. | ||||||
|
RI 0.111 Convenzione di Vienna del 23 maggio 1969 sul diritto dei trattati (con. All.) Art. 27 Diritto interno e rispetto dei trattati |
||||||
| Una parte non può invocare le disposizioni della propria legislazione interna per giustificare la mancata esecuzione di un trattato. Tale norma non pregiudica in alcun modo le disposizioni dell'articolo 46. | ||||||
|
RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 5 Stato di diritto |
||||||
| Il diritto è fondamento e limite dell'attività dello Stato. | ||||||
| L'attività dello Stato deve rispondere al pubblico interesse ed essere proporzionata allo scopo. | ||||||
| Organi dello Stato, autorità e privati agiscono secondo il principio della buona fede. | ||||||
| La Confederazione e i Cantoni rispettano il diritto internazionale. | ||||||
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RI 0.111 Convenzione di Vienna del 23 maggio 1969 sul diritto dei trattati (con. All.) Art. 27 Diritto interno e rispetto dei trattati |
||||||
| Una parte non può invocare le disposizioni della propria legislazione interna per giustificare la mancata esecuzione di un trattato. Tale norma non pregiudica in alcun modo le disposizioni dell'articolo 46. | ||||||
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RI 0.111 Convenzione di Vienna del 23 maggio 1969 sul diritto dei trattati (con. All.) Art. 27 Diritto interno e rispetto dei trattati |
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| Una parte non può invocare le disposizioni della propria legislazione interna per giustificare la mancata esecuzione di un trattato. Tale norma non pregiudica in alcun modo le disposizioni dell'articolo 46. | ||||||
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RI 0.111 Convenzione di Vienna del 23 maggio 1969 sul diritto dei trattati (con. All.) Art. 30 Applicazione di trattati successivi vertenti sulla stessa materia |
||||||
| Fatte salve le disposizioni dell'articolo 103 della Carta delle Nazioni Unite, i diritti e gli obblighi degli Stati parti di trattati successivi vertenti sulla stessa materia, sono definiti conformemente ai paragrafi seguenti. | ||||||
| Quando un trattato precisa di essere subordinato ad un trattato anteriore o posteriore o non debba essere considerato come incompatibile con quest'altro trattato, prevalgono le disposizioni contenute in quest'ultimo. | ||||||
| Quando tutte le parti del trattato anteriore sono dei pari parti del trattato posteriore, senza che il trattato anteriore abbia avuto termine o la sua applicazione sia stata sospesa in base all'articolo 59, il trattato anteriore non si applica che nella misura in cui le sue disposizioni siano compatibili con quelle del trattato posteriore. | ||||||
| Quando le parti di un trattato anteriore non sono tutte parti del trattato posteriore: | ||||||
| nelle relazioni fra gli Stati parti di entrambi i trattati, la norma da applicarsi è quella enunciata al paragrafo 3; | ||||||
| nelle relazioni tra uno Stato parte di entrambi i trattati e uno Stato parte di uno solo dei due, il trattato del quale entrambi gli Stati sono parti regola i reciproci diritti ed obblighi. | ||||||
| Il paragrafo 4 si applica, senza pregiudizio delle disposizioni dell'articolo 41, di ogni problema relativo alla estinzione o alla sospensione dell'applicazione di un trattato ai sensi dell'articolo 60 e di ogni questione di responsabilità che può sorgere per uno Stato dalla conclusione o dall'applicazione di un trattato le cui disposizioni siano incompatibili con gli obblighi che ad esso incombono nei confronti di un altro Stato in base ad un altro trattato. | ||||||
|
RI 0.111 Convenzione di Vienna del 23 maggio 1969 sul diritto dei trattati (con. All.) Art. 30 Applicazione di trattati successivi vertenti sulla stessa materia |
||||||
| Fatte salve le disposizioni dell'articolo 103 della Carta delle Nazioni Unite, i diritti e gli obblighi degli Stati parti di trattati successivi vertenti sulla stessa materia, sono definiti conformemente ai paragrafi seguenti. | ||||||
| Quando un trattato precisa di essere subordinato ad un trattato anteriore o posteriore o non debba essere considerato come incompatibile con quest'altro trattato, prevalgono le disposizioni contenute in quest'ultimo. | ||||||
| Quando tutte le parti del trattato anteriore sono dei pari parti del trattato posteriore, senza che il trattato anteriore abbia avuto termine o la sua applicazione sia stata sospesa in base all'articolo 59, il trattato anteriore non si applica che nella misura in cui le sue disposizioni siano compatibili con quelle del trattato posteriore. | ||||||
| Quando le parti di un trattato anteriore non sono tutte parti del trattato posteriore: | ||||||
| nelle relazioni fra gli Stati parti di entrambi i trattati, la norma da applicarsi è quella enunciata al paragrafo 3; | ||||||
| nelle relazioni tra uno Stato parte di entrambi i trattati e uno Stato parte di uno solo dei due, il trattato del quale entrambi gli Stati sono parti regola i reciproci diritti ed obblighi. | ||||||
| Il paragrafo 4 si applica, senza pregiudizio delle disposizioni dell'articolo 41, di ogni problema relativo alla estinzione o alla sospensione dell'applicazione di un trattato ai sensi dell'articolo 60 e di ogni questione di responsabilità che può sorgere per uno Stato dalla conclusione o dall'applicazione di un trattato le cui disposizioni siano incompatibili con gli obblighi che ad esso incombono nei confronti di un altro Stato in base ad un altro trattato. | ||||||
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RI 0.111 Convenzione di Vienna del 23 maggio 1969 sul diritto dei trattati (con. All.) Art. 30 Applicazione di trattati successivi vertenti sulla stessa materia |
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| Fatte salve le disposizioni dell'articolo 103 della Carta delle Nazioni Unite, i diritti e gli obblighi degli Stati parti di trattati successivi vertenti sulla stessa materia, sono definiti conformemente ai paragrafi seguenti. | ||||||
| Quando un trattato precisa di essere subordinato ad un trattato anteriore o posteriore o non debba essere considerato come incompatibile con quest'altro trattato, prevalgono le disposizioni contenute in quest'ultimo. | ||||||
| Quando tutte le parti del trattato anteriore sono dei pari parti del trattato posteriore, senza che il trattato anteriore abbia avuto termine o la sua applicazione sia stata sospesa in base all'articolo 59, il trattato anteriore non si applica che nella misura in cui le sue disposizioni siano compatibili con quelle del trattato posteriore. | ||||||
| Quando le parti di un trattato anteriore non sono tutte parti del trattato posteriore: | ||||||
| nelle relazioni fra gli Stati parti di entrambi i trattati, la norma da applicarsi è quella enunciata al paragrafo 3; | ||||||
| nelle relazioni tra uno Stato parte di entrambi i trattati e uno Stato parte di uno solo dei due, il trattato del quale entrambi gli Stati sono parti regola i reciproci diritti ed obblighi. | ||||||
| Il paragrafo 4 si applica, senza pregiudizio delle disposizioni dell'articolo 41, di ogni problema relativo alla estinzione o alla sospensione dell'applicazione di un trattato ai sensi dell'articolo 60 e di ogni questione di responsabilità che può sorgere per uno Stato dalla conclusione o dall'applicazione di un trattato le cui disposizioni siano incompatibili con gli obblighi che ad esso incombono nei confronti di un altro Stato in base ad un altro trattato. | ||||||
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RI 0.111 Convenzione di Vienna del 23 maggio 1969 sul diritto dei trattati (con. All.) Art. 30 Applicazione di trattati successivi vertenti sulla stessa materia |
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| Fatte salve le disposizioni dell'articolo 103 della Carta delle Nazioni Unite, i diritti e gli obblighi degli Stati parti di trattati successivi vertenti sulla stessa materia, sono definiti conformemente ai paragrafi seguenti. | ||||||
| Quando un trattato precisa di essere subordinato ad un trattato anteriore o posteriore o non debba essere considerato come incompatibile con quest'altro trattato, prevalgono le disposizioni contenute in quest'ultimo. | ||||||
| Quando tutte le parti del trattato anteriore sono dei pari parti del trattato posteriore, senza che il trattato anteriore abbia avuto termine o la sua applicazione sia stata sospesa in base all'articolo 59, il trattato anteriore non si applica che nella misura in cui le sue disposizioni siano compatibili con quelle del trattato posteriore. | ||||||
| Quando le parti di un trattato anteriore non sono tutte parti del trattato posteriore: | ||||||
| nelle relazioni fra gli Stati parti di entrambi i trattati, la norma da applicarsi è quella enunciata al paragrafo 3; | ||||||
| nelle relazioni tra uno Stato parte di entrambi i trattati e uno Stato parte di uno solo dei due, il trattato del quale entrambi gli Stati sono parti regola i reciproci diritti ed obblighi. | ||||||
| Il paragrafo 4 si applica, senza pregiudizio delle disposizioni dell'articolo 41, di ogni problema relativo alla estinzione o alla sospensione dell'applicazione di un trattato ai sensi dell'articolo 60 e di ogni questione di responsabilità che può sorgere per uno Stato dalla conclusione o dall'applicazione di un trattato le cui disposizioni siano incompatibili con gli obblighi che ad esso incombono nei confronti di un altro Stato in base ad un altro trattato. | ||||||
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RI 0.111 Convenzione di Vienna del 23 maggio 1969 sul diritto dei trattati (con. All.) Art. 30 Applicazione di trattati successivi vertenti sulla stessa materia |
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| Fatte salve le disposizioni dell'articolo 103 della Carta delle Nazioni Unite, i diritti e gli obblighi degli Stati parti di trattati successivi vertenti sulla stessa materia, sono definiti conformemente ai paragrafi seguenti. | ||||||
| Quando un trattato precisa di essere subordinato ad un trattato anteriore o posteriore o non debba essere considerato come incompatibile con quest'altro trattato, prevalgono le disposizioni contenute in quest'ultimo. | ||||||
| Quando tutte le parti del trattato anteriore sono dei pari parti del trattato posteriore, senza che il trattato anteriore abbia avuto termine o la sua applicazione sia stata sospesa in base all'articolo 59, il trattato anteriore non si applica che nella misura in cui le sue disposizioni siano compatibili con quelle del trattato posteriore. | ||||||
| Quando le parti di un trattato anteriore non sono tutte parti del trattato posteriore: | ||||||
| nelle relazioni fra gli Stati parti di entrambi i trattati, la norma da applicarsi è quella enunciata al paragrafo 3; | ||||||
| nelle relazioni tra uno Stato parte di entrambi i trattati e uno Stato parte di uno solo dei due, il trattato del quale entrambi gli Stati sono parti regola i reciproci diritti ed obblighi. | ||||||
| Il paragrafo 4 si applica, senza pregiudizio delle disposizioni dell'articolo 41, di ogni problema relativo alla estinzione o alla sospensione dell'applicazione di un trattato ai sensi dell'articolo 60 e di ogni questione di responsabilità che può sorgere per uno Stato dalla conclusione o dall'applicazione di un trattato le cui disposizioni siano incompatibili con gli obblighi che ad esso incombono nei confronti di un altro Stato in base ad un altro trattato. | ||||||
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RI 0.111 Convenzione di Vienna del 23 maggio 1969 sul diritto dei trattati (con. All.) Art. 30 Applicazione di trattati successivi vertenti sulla stessa materia |
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| Fatte salve le disposizioni dell'articolo 103 della Carta delle Nazioni Unite, i diritti e gli obblighi degli Stati parti di trattati successivi vertenti sulla stessa materia, sono definiti conformemente ai paragrafi seguenti. | ||||||
| Quando un trattato precisa di essere subordinato ad un trattato anteriore o posteriore o non debba essere considerato come incompatibile con quest'altro trattato, prevalgono le disposizioni contenute in quest'ultimo. | ||||||
| Quando tutte le parti del trattato anteriore sono dei pari parti del trattato posteriore, senza che il trattato anteriore abbia avuto termine o la sua applicazione sia stata sospesa in base all'articolo 59, il trattato anteriore non si applica che nella misura in cui le sue disposizioni siano compatibili con quelle del trattato posteriore. | ||||||
| Quando le parti di un trattato anteriore non sono tutte parti del trattato posteriore: | ||||||
| nelle relazioni fra gli Stati parti di entrambi i trattati, la norma da applicarsi è quella enunciata al paragrafo 3; | ||||||
| nelle relazioni tra uno Stato parte di entrambi i trattati e uno Stato parte di uno solo dei due, il trattato del quale entrambi gli Stati sono parti regola i reciproci diritti ed obblighi. | ||||||
| Il paragrafo 4 si applica, senza pregiudizio delle disposizioni dell'articolo 41, di ogni problema relativo alla estinzione o alla sospensione dell'applicazione di un trattato ai sensi dell'articolo 60 e di ogni questione di responsabilità che può sorgere per uno Stato dalla conclusione o dall'applicazione di un trattato le cui disposizioni siano incompatibili con gli obblighi che ad esso incombono nei confronti di un altro Stato in base ad un altro trattato. | ||||||
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RI 0.111 Convenzione di Vienna del 23 maggio 1969 sul diritto dei trattati (con. All.) Art. 30 Applicazione di trattati successivi vertenti sulla stessa materia |
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| Fatte salve le disposizioni dell'articolo 103 della Carta delle Nazioni Unite, i diritti e gli obblighi degli Stati parti di trattati successivi vertenti sulla stessa materia, sono definiti conformemente ai paragrafi seguenti. | ||||||
| Quando un trattato precisa di essere subordinato ad un trattato anteriore o posteriore o non debba essere considerato come incompatibile con quest'altro trattato, prevalgono le disposizioni contenute in quest'ultimo. | ||||||
| Quando tutte le parti del trattato anteriore sono dei pari parti del trattato posteriore, senza che il trattato anteriore abbia avuto termine o la sua applicazione sia stata sospesa in base all'articolo 59, il trattato anteriore non si applica che nella misura in cui le sue disposizioni siano compatibili con quelle del trattato posteriore. | ||||||
| Quando le parti di un trattato anteriore non sono tutte parti del trattato posteriore: | ||||||
| nelle relazioni fra gli Stati parti di entrambi i trattati, la norma da applicarsi è quella enunciata al paragrafo 3; | ||||||
| nelle relazioni tra uno Stato parte di entrambi i trattati e uno Stato parte di uno solo dei due, il trattato del quale entrambi gli Stati sono parti regola i reciproci diritti ed obblighi. | ||||||
| Il paragrafo 4 si applica, senza pregiudizio delle disposizioni dell'articolo 41, di ogni problema relativo alla estinzione o alla sospensione dell'applicazione di un trattato ai sensi dell'articolo 60 e di ogni questione di responsabilità che può sorgere per uno Stato dalla conclusione o dall'applicazione di un trattato le cui disposizioni siano incompatibili con gli obblighi che ad esso incombono nei confronti di un altro Stato in base ad un altro trattato. | ||||||
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RI 0.111 Convenzione di Vienna del 23 maggio 1969 sul diritto dei trattati (con. All.) Art. 30 Applicazione di trattati successivi vertenti sulla stessa materia |
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| Fatte salve le disposizioni dell'articolo 103 della Carta delle Nazioni Unite, i diritti e gli obblighi degli Stati parti di trattati successivi vertenti sulla stessa materia, sono definiti conformemente ai paragrafi seguenti. | ||||||
| Quando un trattato precisa di essere subordinato ad un trattato anteriore o posteriore o non debba essere considerato come incompatibile con quest'altro trattato, prevalgono le disposizioni contenute in quest'ultimo. | ||||||
| Quando tutte le parti del trattato anteriore sono dei pari parti del trattato posteriore, senza che il trattato anteriore abbia avuto termine o la sua applicazione sia stata sospesa in base all'articolo 59, il trattato anteriore non si applica che nella misura in cui le sue disposizioni siano compatibili con quelle del trattato posteriore. | ||||||
| Quando le parti di un trattato anteriore non sono tutte parti del trattato posteriore: | ||||||
| nelle relazioni fra gli Stati parti di entrambi i trattati, la norma da applicarsi è quella enunciata al paragrafo 3; | ||||||
| nelle relazioni tra uno Stato parte di entrambi i trattati e uno Stato parte di uno solo dei due, il trattato del quale entrambi gli Stati sono parti regola i reciproci diritti ed obblighi. | ||||||
| Il paragrafo 4 si applica, senza pregiudizio delle disposizioni dell'articolo 41, di ogni problema relativo alla estinzione o alla sospensione dell'applicazione di un trattato ai sensi dell'articolo 60 e di ogni questione di responsabilità che può sorgere per uno Stato dalla conclusione o dall'applicazione di un trattato le cui disposizioni siano incompatibili con gli obblighi che ad esso incombono nei confronti di un altro Stato in base ad un altro trattato. | ||||||
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RI 0.111 Convenzione di Vienna del 23 maggio 1969 sul diritto dei trattati (con. All.) Art. 30 Applicazione di trattati successivi vertenti sulla stessa materia |
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| Fatte salve le disposizioni dell'articolo 103 della Carta delle Nazioni Unite, i diritti e gli obblighi degli Stati parti di trattati successivi vertenti sulla stessa materia, sono definiti conformemente ai paragrafi seguenti. | ||||||
| Quando un trattato precisa di essere subordinato ad un trattato anteriore o posteriore o non debba essere considerato come incompatibile con quest'altro trattato, prevalgono le disposizioni contenute in quest'ultimo. | ||||||
| Quando tutte le parti del trattato anteriore sono dei pari parti del trattato posteriore, senza che il trattato anteriore abbia avuto termine o la sua applicazione sia stata sospesa in base all'articolo 59, il trattato anteriore non si applica che nella misura in cui le sue disposizioni siano compatibili con quelle del trattato posteriore. | ||||||
| Quando le parti di un trattato anteriore non sono tutte parti del trattato posteriore: | ||||||
| nelle relazioni fra gli Stati parti di entrambi i trattati, la norma da applicarsi è quella enunciata al paragrafo 3; | ||||||
| nelle relazioni tra uno Stato parte di entrambi i trattati e uno Stato parte di uno solo dei due, il trattato del quale entrambi gli Stati sono parti regola i reciproci diritti ed obblighi. | ||||||
| Il paragrafo 4 si applica, senza pregiudizio delle disposizioni dell'articolo 41, di ogni problema relativo alla estinzione o alla sospensione dell'applicazione di un trattato ai sensi dell'articolo 60 e di ogni questione di responsabilità che può sorgere per uno Stato dalla conclusione o dall'applicazione di un trattato le cui disposizioni siano incompatibili con gli obblighi che ad esso incombono nei confronti di un altro Stato in base ad un altro trattato. | ||||||
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RI 0.111 Convenzione di Vienna del 23 maggio 1969 sul diritto dei trattati (con. All.) Art. 30 Applicazione di trattati successivi vertenti sulla stessa materia |
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| Fatte salve le disposizioni dell'articolo 103 della Carta delle Nazioni Unite, i diritti e gli obblighi degli Stati parti di trattati successivi vertenti sulla stessa materia, sono definiti conformemente ai paragrafi seguenti. | ||||||
| Quando un trattato precisa di essere subordinato ad un trattato anteriore o posteriore o non debba essere considerato come incompatibile con quest'altro trattato, prevalgono le disposizioni contenute in quest'ultimo. | ||||||
| Quando tutte le parti del trattato anteriore sono dei pari parti del trattato posteriore, senza che il trattato anteriore abbia avuto termine o la sua applicazione sia stata sospesa in base all'articolo 59, il trattato anteriore non si applica che nella misura in cui le sue disposizioni siano compatibili con quelle del trattato posteriore. | ||||||
| Quando le parti di un trattato anteriore non sono tutte parti del trattato posteriore: | ||||||
| nelle relazioni fra gli Stati parti di entrambi i trattati, la norma da applicarsi è quella enunciata al paragrafo 3; | ||||||
| nelle relazioni tra uno Stato parte di entrambi i trattati e uno Stato parte di uno solo dei due, il trattato del quale entrambi gli Stati sono parti regola i reciproci diritti ed obblighi. | ||||||
| Il paragrafo 4 si applica, senza pregiudizio delle disposizioni dell'articolo 41, di ogni problema relativo alla estinzione o alla sospensione dell'applicazione di un trattato ai sensi dell'articolo 60 e di ogni questione di responsabilità che può sorgere per uno Stato dalla conclusione o dall'applicazione di un trattato le cui disposizioni siano incompatibili con gli obblighi che ad esso incombono nei confronti di un altro Stato in base ad un altro trattato. | ||||||
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RI 0.111 Convenzione di Vienna del 23 maggio 1969 sul diritto dei trattati (con. All.) Art. 30 Applicazione di trattati successivi vertenti sulla stessa materia |
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| Fatte salve le disposizioni dell'articolo 103 della Carta delle Nazioni Unite, i diritti e gli obblighi degli Stati parti di trattati successivi vertenti sulla stessa materia, sono definiti conformemente ai paragrafi seguenti. | ||||||
| Quando un trattato precisa di essere subordinato ad un trattato anteriore o posteriore o non debba essere considerato come incompatibile con quest'altro trattato, prevalgono le disposizioni contenute in quest'ultimo. | ||||||
| Quando tutte le parti del trattato anteriore sono dei pari parti del trattato posteriore, senza che il trattato anteriore abbia avuto termine o la sua applicazione sia stata sospesa in base all'articolo 59, il trattato anteriore non si applica che nella misura in cui le sue disposizioni siano compatibili con quelle del trattato posteriore. | ||||||
| Quando le parti di un trattato anteriore non sono tutte parti del trattato posteriore: | ||||||
| nelle relazioni fra gli Stati parti di entrambi i trattati, la norma da applicarsi è quella enunciata al paragrafo 3; | ||||||
| nelle relazioni tra uno Stato parte di entrambi i trattati e uno Stato parte di uno solo dei due, il trattato del quale entrambi gli Stati sono parti regola i reciproci diritti ed obblighi. | ||||||
| Il paragrafo 4 si applica, senza pregiudizio delle disposizioni dell'articolo 41, di ogni problema relativo alla estinzione o alla sospensione dell'applicazione di un trattato ai sensi dell'articolo 60 e di ogni questione di responsabilità che può sorgere per uno Stato dalla conclusione o dall'applicazione di un trattato le cui disposizioni siano incompatibili con gli obblighi che ad esso incombono nei confronti di un altro Stato in base ad un altro trattato. | ||||||
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RI 0.111 Convenzione di Vienna del 23 maggio 1969 sul diritto dei trattati (con. All.) Art. 30 Applicazione di trattati successivi vertenti sulla stessa materia |
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| Fatte salve le disposizioni dell'articolo 103 della Carta delle Nazioni Unite, i diritti e gli obblighi degli Stati parti di trattati successivi vertenti sulla stessa materia, sono definiti conformemente ai paragrafi seguenti. | ||||||
| Quando un trattato precisa di essere subordinato ad un trattato anteriore o posteriore o non debba essere considerato come incompatibile con quest'altro trattato, prevalgono le disposizioni contenute in quest'ultimo. | ||||||
| Quando tutte le parti del trattato anteriore sono dei pari parti del trattato posteriore, senza che il trattato anteriore abbia avuto termine o la sua applicazione sia stata sospesa in base all'articolo 59, il trattato anteriore non si applica che nella misura in cui le sue disposizioni siano compatibili con quelle del trattato posteriore. | ||||||
| Quando le parti di un trattato anteriore non sono tutte parti del trattato posteriore: | ||||||
| nelle relazioni fra gli Stati parti di entrambi i trattati, la norma da applicarsi è quella enunciata al paragrafo 3; | ||||||
| nelle relazioni tra uno Stato parte di entrambi i trattati e uno Stato parte di uno solo dei due, il trattato del quale entrambi gli Stati sono parti regola i reciproci diritti ed obblighi. | ||||||
| Il paragrafo 4 si applica, senza pregiudizio delle disposizioni dell'articolo 41, di ogni problema relativo alla estinzione o alla sospensione dell'applicazione di un trattato ai sensi dell'articolo 60 e di ogni questione di responsabilità che può sorgere per uno Stato dalla conclusione o dall'applicazione di un trattato le cui disposizioni siano incompatibili con gli obblighi che ad esso incombono nei confronti di un altro Stato in base ad un altro trattato. | ||||||
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RI 0.111 Convenzione di Vienna del 23 maggio 1969 sul diritto dei trattati (con. All.) Art. 30 Applicazione di trattati successivi vertenti sulla stessa materia |
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| Fatte salve le disposizioni dell'articolo 103 della Carta delle Nazioni Unite, i diritti e gli obblighi degli Stati parti di trattati successivi vertenti sulla stessa materia, sono definiti conformemente ai paragrafi seguenti. | ||||||
| Quando un trattato precisa di essere subordinato ad un trattato anteriore o posteriore o non debba essere considerato come incompatibile con quest'altro trattato, prevalgono le disposizioni contenute in quest'ultimo. | ||||||
| Quando tutte le parti del trattato anteriore sono dei pari parti del trattato posteriore, senza che il trattato anteriore abbia avuto termine o la sua applicazione sia stata sospesa in base all'articolo 59, il trattato anteriore non si applica che nella misura in cui le sue disposizioni siano compatibili con quelle del trattato posteriore. | ||||||
| Quando le parti di un trattato anteriore non sono tutte parti del trattato posteriore: | ||||||
| nelle relazioni fra gli Stati parti di entrambi i trattati, la norma da applicarsi è quella enunciata al paragrafo 3; | ||||||
| nelle relazioni tra uno Stato parte di entrambi i trattati e uno Stato parte di uno solo dei due, il trattato del quale entrambi gli Stati sono parti regola i reciproci diritti ed obblighi. | ||||||
| Il paragrafo 4 si applica, senza pregiudizio delle disposizioni dell'articolo 41, di ogni problema relativo alla estinzione o alla sospensione dell'applicazione di un trattato ai sensi dell'articolo 60 e di ogni questione di responsabilità che può sorgere per uno Stato dalla conclusione o dall'applicazione di un trattato le cui disposizioni siano incompatibili con gli obblighi che ad esso incombono nei confronti di un altro Stato in base ad un altro trattato. | ||||||
|
RI 0.111 Convenzione di Vienna del 23 maggio 1969 sul diritto dei trattati (con. All.) Art. 31 Regola generale per l'interpretazione |
||||||
| Un trattato deve essere interpretato in buona fede in base al senso comune da attribuire ai termini del trattato nel loro contesto ed alla luce dei suo oggetto e del suo scopo. | ||||||
| Ai fini dell'interpretazione di un trattato, il contesto comprende, oltre al testo, preambolo e allegati inclusi: | ||||||
| ogni accordo relativo al trattato e che sia intervenuto tra tutte le parti in occasione della sua conclusione; | ||||||
| ogni strumento disposto da una o più parti in occasione della conclusione del trattato ed accettato dalle altre parti in quanto strumento relativo al trattato. | ||||||
| Verrà tenuto conto, oltre che del contesto: | ||||||
| di ogni accordo ulteriore intervenuto tra le parti circa l'interpretazione del trattato o l'attuazione delle disposizioni in esso contenute; | ||||||
| di ogni ulteriore pratica seguita nell'applicazione del trattato con la quale venga accertato l'accordo delle parti relativamente all'interpretazione del trattato; | ||||||
| di ogni norma pertinente di diritto internazionale, applicabile alle relazioni fra le parti. | ||||||
| Si ritiene che un termine o un'espressione abbiano un significato particolare se verrà accertato che tale era l'intenzione delle parti. | ||||||
|
RI 0.111 Convenzione di Vienna del 23 maggio 1969 sul diritto dei trattati (con. All.) Art. 31 Regola generale per l'interpretazione |
||||||
| Un trattato deve essere interpretato in buona fede in base al senso comune da attribuire ai termini del trattato nel loro contesto ed alla luce dei suo oggetto e del suo scopo. | ||||||
| Ai fini dell'interpretazione di un trattato, il contesto comprende, oltre al testo, preambolo e allegati inclusi: | ||||||
| ogni accordo relativo al trattato e che sia intervenuto tra tutte le parti in occasione della sua conclusione; | ||||||
| ogni strumento disposto da una o più parti in occasione della conclusione del trattato ed accettato dalle altre parti in quanto strumento relativo al trattato. | ||||||
| Verrà tenuto conto, oltre che del contesto: | ||||||
| di ogni accordo ulteriore intervenuto tra le parti circa l'interpretazione del trattato o l'attuazione delle disposizioni in esso contenute; | ||||||
| di ogni ulteriore pratica seguita nell'applicazione del trattato con la quale venga accertato l'accordo delle parti relativamente all'interpretazione del trattato; | ||||||
| di ogni norma pertinente di diritto internazionale, applicabile alle relazioni fra le parti. | ||||||
| Si ritiene che un termine o un'espressione abbiano un significato particolare se verrà accertato che tale era l'intenzione delle parti. | ||||||
|
RI 0.111 Convenzione di Vienna del 23 maggio 1969 sul diritto dei trattati (con. All.) Art. 32 Mezzi complementari di interpretazione |
||||||
| Si potrà ricorrere a mezzi complementari d'interpretazione, ed in particolare ai lavori preparatori ed alle circostanze nelle quali il trattato è stato concluso, allo scopo, sia di confermare il significato risultante dall'applicazione dell'articolo 31, che di definire un significato quando l'interpretazione data in base all'articolo 31: | ||||||
| lasci il significato ambiguo od oscuro; o | ||||||
| porti ad un risultato chiaramente assurdo o non ragionevole. | ||||||
|
RI 0.111 Convenzione di Vienna del 23 maggio 1969 sul diritto dei trattati (con. All.) Art. 33 Interpretazione di trattati autenticati in due o più lingue |
||||||
| Quando un trattato è stato autenticato in due o più lingue, il suo testo fa fede in ciascuna di tali lingue, a meno che il trattato non preveda o le parti non convengano fra loro che, in caso di divergenza, prevarrà un determinato testo. | ||||||
| La traduzione di un trattato in una lingua diversa da una di quelle nelle quali il testo è stato autenticato non sarà ritenuta testo autentico qualora il trattato non lo preveda o le parti non abbiano così convenuto. | ||||||
| Si presume che i termini e le espressioni di un trattato abbiano lo stesso senso nei vari testi autentici. | ||||||
| Ad eccezione del caso in cui un determinato testo prevalga in conformità del paragrafo 1, quando il confronto fra i testi autentici renda evidente una differenza di significato che l'applicazione degli articoli 31 e 32 non permette di eliminare, verrà adottato il significato che, tenuto conto dell'oggetto e dello scopo del trattato, concili nel migliore dei modi i testi in questione. | ||||||
|
RI 0.111 Convenzione di Vienna del 23 maggio 1969 sul diritto dei trattati (con. All.) Art. 31 Regola generale per l'interpretazione |
||||||
| Un trattato deve essere interpretato in buona fede in base al senso comune da attribuire ai termini del trattato nel loro contesto ed alla luce dei suo oggetto e del suo scopo. | ||||||
| Ai fini dell'interpretazione di un trattato, il contesto comprende, oltre al testo, preambolo e allegati inclusi: | ||||||
| ogni accordo relativo al trattato e che sia intervenuto tra tutte le parti in occasione della sua conclusione; | ||||||
| ogni strumento disposto da una o più parti in occasione della conclusione del trattato ed accettato dalle altre parti in quanto strumento relativo al trattato. | ||||||
| Verrà tenuto conto, oltre che del contesto: | ||||||
| di ogni accordo ulteriore intervenuto tra le parti circa l'interpretazione del trattato o l'attuazione delle disposizioni in esso contenute; | ||||||
| di ogni ulteriore pratica seguita nell'applicazione del trattato con la quale venga accertato l'accordo delle parti relativamente all'interpretazione del trattato; | ||||||
| di ogni norma pertinente di diritto internazionale, applicabile alle relazioni fra le parti. | ||||||
| Si ritiene che un termine o un'espressione abbiano un significato particolare se verrà accertato che tale era l'intenzione delle parti. | ||||||
|
RI 0.111 Convenzione di Vienna del 23 maggio 1969 sul diritto dei trattati (con. All.) Art. 31 Regola generale per l'interpretazione |
||||||
| Un trattato deve essere interpretato in buona fede in base al senso comune da attribuire ai termini del trattato nel loro contesto ed alla luce dei suo oggetto e del suo scopo. | ||||||
| Ai fini dell'interpretazione di un trattato, il contesto comprende, oltre al testo, preambolo e allegati inclusi: | ||||||
| ogni accordo relativo al trattato e che sia intervenuto tra tutte le parti in occasione della sua conclusione; | ||||||
| ogni strumento disposto da una o più parti in occasione della conclusione del trattato ed accettato dalle altre parti in quanto strumento relativo al trattato. | ||||||
| Verrà tenuto conto, oltre che del contesto: | ||||||
| di ogni accordo ulteriore intervenuto tra le parti circa l'interpretazione del trattato o l'attuazione delle disposizioni in esso contenute; | ||||||
| di ogni ulteriore pratica seguita nell'applicazione del trattato con la quale venga accertato l'accordo delle parti relativamente all'interpretazione del trattato; | ||||||
| di ogni norma pertinente di diritto internazionale, applicabile alle relazioni fra le parti. | ||||||
| Si ritiene che un termine o un'espressione abbiano un significato particolare se verrà accertato che tale era l'intenzione delle parti. | ||||||
|
RI 0.111 Convenzione di Vienna del 23 maggio 1969 sul diritto dei trattati (con. All.) Art. 31 Regola generale per l'interpretazione |
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| Un trattato deve essere interpretato in buona fede in base al senso comune da attribuire ai termini del trattato nel loro contesto ed alla luce dei suo oggetto e del suo scopo. | ||||||
| Ai fini dell'interpretazione di un trattato, il contesto comprende, oltre al testo, preambolo e allegati inclusi: | ||||||
| ogni accordo relativo al trattato e che sia intervenuto tra tutte le parti in occasione della sua conclusione; | ||||||
| ogni strumento disposto da una o più parti in occasione della conclusione del trattato ed accettato dalle altre parti in quanto strumento relativo al trattato. | ||||||
| Verrà tenuto conto, oltre che del contesto: | ||||||
| di ogni accordo ulteriore intervenuto tra le parti circa l'interpretazione del trattato o l'attuazione delle disposizioni in esso contenute; | ||||||
| di ogni ulteriore pratica seguita nell'applicazione del trattato con la quale venga accertato l'accordo delle parti relativamente all'interpretazione del trattato; | ||||||
| di ogni norma pertinente di diritto internazionale, applicabile alle relazioni fra le parti. | ||||||
| Si ritiene che un termine o un'espressione abbiano un significato particolare se verrà accertato che tale era l'intenzione delle parti. | ||||||
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RI 0.111 Convenzione di Vienna del 23 maggio 1969 sul diritto dei trattati (con. All.) Art. 31 Regola generale per l'interpretazione |
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| Un trattato deve essere interpretato in buona fede in base al senso comune da attribuire ai termini del trattato nel loro contesto ed alla luce dei suo oggetto e del suo scopo. | ||||||
| Ai fini dell'interpretazione di un trattato, il contesto comprende, oltre al testo, preambolo e allegati inclusi: | ||||||
| ogni accordo relativo al trattato e che sia intervenuto tra tutte le parti in occasione della sua conclusione; | ||||||
| ogni strumento disposto da una o più parti in occasione della conclusione del trattato ed accettato dalle altre parti in quanto strumento relativo al trattato. | ||||||
| Verrà tenuto conto, oltre che del contesto: | ||||||
| di ogni accordo ulteriore intervenuto tra le parti circa l'interpretazione del trattato o l'attuazione delle disposizioni in esso contenute; | ||||||
| di ogni ulteriore pratica seguita nell'applicazione del trattato con la quale venga accertato l'accordo delle parti relativamente all'interpretazione del trattato; | ||||||
| di ogni norma pertinente di diritto internazionale, applicabile alle relazioni fra le parti. | ||||||
| Si ritiene che un termine o un'espressione abbiano un significato particolare se verrà accertato che tale era l'intenzione delle parti. | ||||||
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RI 0.111 Convenzione di Vienna del 23 maggio 1969 sul diritto dei trattati (con. All.) Art. 31 Regola generale per l'interpretazione |
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| Un trattato deve essere interpretato in buona fede in base al senso comune da attribuire ai termini del trattato nel loro contesto ed alla luce dei suo oggetto e del suo scopo. | ||||||
| Ai fini dell'interpretazione di un trattato, il contesto comprende, oltre al testo, preambolo e allegati inclusi: | ||||||
| ogni accordo relativo al trattato e che sia intervenuto tra tutte le parti in occasione della sua conclusione; | ||||||
| ogni strumento disposto da una o più parti in occasione della conclusione del trattato ed accettato dalle altre parti in quanto strumento relativo al trattato. | ||||||
| Verrà tenuto conto, oltre che del contesto: | ||||||
| di ogni accordo ulteriore intervenuto tra le parti circa l'interpretazione del trattato o l'attuazione delle disposizioni in esso contenute; | ||||||
| di ogni ulteriore pratica seguita nell'applicazione del trattato con la quale venga accertato l'accordo delle parti relativamente all'interpretazione del trattato; | ||||||
| di ogni norma pertinente di diritto internazionale, applicabile alle relazioni fra le parti. | ||||||
| Si ritiene che un termine o un'espressione abbiano un significato particolare se verrà accertato che tale era l'intenzione delle parti. | ||||||
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RI 0.111 Convenzione di Vienna del 23 maggio 1969 sul diritto dei trattati (con. All.) Art. 31 Regola generale per l'interpretazione |
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| Un trattato deve essere interpretato in buona fede in base al senso comune da attribuire ai termini del trattato nel loro contesto ed alla luce dei suo oggetto e del suo scopo. | ||||||
| Ai fini dell'interpretazione di un trattato, il contesto comprende, oltre al testo, preambolo e allegati inclusi: | ||||||
| ogni accordo relativo al trattato e che sia intervenuto tra tutte le parti in occasione della sua conclusione; | ||||||
| ogni strumento disposto da una o più parti in occasione della conclusione del trattato ed accettato dalle altre parti in quanto strumento relativo al trattato. | ||||||
| Verrà tenuto conto, oltre che del contesto: | ||||||
| di ogni accordo ulteriore intervenuto tra le parti circa l'interpretazione del trattato o l'attuazione delle disposizioni in esso contenute; | ||||||
| di ogni ulteriore pratica seguita nell'applicazione del trattato con la quale venga accertato l'accordo delle parti relativamente all'interpretazione del trattato; | ||||||
| di ogni norma pertinente di diritto internazionale, applicabile alle relazioni fra le parti. | ||||||
| Si ritiene che un termine o un'espressione abbiano un significato particolare se verrà accertato che tale era l'intenzione delle parti. | ||||||
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RI 0.111 Convenzione di Vienna del 23 maggio 1969 sul diritto dei trattati (con. All.) Art. 31 Regola generale per l'interpretazione |
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| Un trattato deve essere interpretato in buona fede in base al senso comune da attribuire ai termini del trattato nel loro contesto ed alla luce dei suo oggetto e del suo scopo. | ||||||
| Ai fini dell'interpretazione di un trattato, il contesto comprende, oltre al testo, preambolo e allegati inclusi: | ||||||
| ogni accordo relativo al trattato e che sia intervenuto tra tutte le parti in occasione della sua conclusione; | ||||||
| ogni strumento disposto da una o più parti in occasione della conclusione del trattato ed accettato dalle altre parti in quanto strumento relativo al trattato. | ||||||
| Verrà tenuto conto, oltre che del contesto: | ||||||
| di ogni accordo ulteriore intervenuto tra le parti circa l'interpretazione del trattato o l'attuazione delle disposizioni in esso contenute; | ||||||
| di ogni ulteriore pratica seguita nell'applicazione del trattato con la quale venga accertato l'accordo delle parti relativamente all'interpretazione del trattato; | ||||||
| di ogni norma pertinente di diritto internazionale, applicabile alle relazioni fra le parti. | ||||||
| Si ritiene che un termine o un'espressione abbiano un significato particolare se verrà accertato che tale era l'intenzione delle parti. | ||||||
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RI 0.111 Convenzione di Vienna del 23 maggio 1969 sul diritto dei trattati (con. All.) Art. 31 Regola generale per l'interpretazione |
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| Un trattato deve essere interpretato in buona fede in base al senso comune da attribuire ai termini del trattato nel loro contesto ed alla luce dei suo oggetto e del suo scopo. | ||||||
| Ai fini dell'interpretazione di un trattato, il contesto comprende, oltre al testo, preambolo e allegati inclusi: | ||||||
| ogni accordo relativo al trattato e che sia intervenuto tra tutte le parti in occasione della sua conclusione; | ||||||
| ogni strumento disposto da una o più parti in occasione della conclusione del trattato ed accettato dalle altre parti in quanto strumento relativo al trattato. | ||||||
| Verrà tenuto conto, oltre che del contesto: | ||||||
| di ogni accordo ulteriore intervenuto tra le parti circa l'interpretazione del trattato o l'attuazione delle disposizioni in esso contenute; | ||||||
| di ogni ulteriore pratica seguita nell'applicazione del trattato con la quale venga accertato l'accordo delle parti relativamente all'interpretazione del trattato; | ||||||
| di ogni norma pertinente di diritto internazionale, applicabile alle relazioni fra le parti. | ||||||
| Si ritiene che un termine o un'espressione abbiano un significato particolare se verrà accertato che tale era l'intenzione delle parti. | ||||||
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RI 0.111 Convenzione di Vienna del 23 maggio 1969 sul diritto dei trattati (con. All.) Art. 31 Regola generale per l'interpretazione |
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| Un trattato deve essere interpretato in buona fede in base al senso comune da attribuire ai termini del trattato nel loro contesto ed alla luce dei suo oggetto e del suo scopo. | ||||||
| Ai fini dell'interpretazione di un trattato, il contesto comprende, oltre al testo, preambolo e allegati inclusi: | ||||||
| ogni accordo relativo al trattato e che sia intervenuto tra tutte le parti in occasione della sua conclusione; | ||||||
| ogni strumento disposto da una o più parti in occasione della conclusione del trattato ed accettato dalle altre parti in quanto strumento relativo al trattato. | ||||||
| Verrà tenuto conto, oltre che del contesto: | ||||||
| di ogni accordo ulteriore intervenuto tra le parti circa l'interpretazione del trattato o l'attuazione delle disposizioni in esso contenute; | ||||||
| di ogni ulteriore pratica seguita nell'applicazione del trattato con la quale venga accertato l'accordo delle parti relativamente all'interpretazione del trattato; | ||||||
| di ogni norma pertinente di diritto internazionale, applicabile alle relazioni fra le parti. | ||||||
| Si ritiene che un termine o un'espressione abbiano un significato particolare se verrà accertato che tale era l'intenzione delle parti. | ||||||
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RI 0.111 Convenzione di Vienna del 23 maggio 1969 sul diritto dei trattati (con. All.) Art. 31 Regola generale per l'interpretazione |
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| Un trattato deve essere interpretato in buona fede in base al senso comune da attribuire ai termini del trattato nel loro contesto ed alla luce dei suo oggetto e del suo scopo. | ||||||
| Ai fini dell'interpretazione di un trattato, il contesto comprende, oltre al testo, preambolo e allegati inclusi: | ||||||
| ogni accordo relativo al trattato e che sia intervenuto tra tutte le parti in occasione della sua conclusione; | ||||||
| ogni strumento disposto da una o più parti in occasione della conclusione del trattato ed accettato dalle altre parti in quanto strumento relativo al trattato. | ||||||
| Verrà tenuto conto, oltre che del contesto: | ||||||
| di ogni accordo ulteriore intervenuto tra le parti circa l'interpretazione del trattato o l'attuazione delle disposizioni in esso contenute; | ||||||
| di ogni ulteriore pratica seguita nell'applicazione del trattato con la quale venga accertato l'accordo delle parti relativamente all'interpretazione del trattato; | ||||||
| di ogni norma pertinente di diritto internazionale, applicabile alle relazioni fra le parti. | ||||||
| Si ritiene che un termine o un'espressione abbiano un significato particolare se verrà accertato che tale era l'intenzione delle parti. | ||||||
|
RI 0.111 Convenzione di Vienna del 23 maggio 1969 sul diritto dei trattati (con. All.) Art. 32 Mezzi complementari di interpretazione |
||||||
| Si potrà ricorrere a mezzi complementari d'interpretazione, ed in particolare ai lavori preparatori ed alle circostanze nelle quali il trattato è stato concluso, allo scopo, sia di confermare il significato risultante dall'applicazione dell'articolo 31, che di definire un significato quando l'interpretazione data in base all'articolo 31: | ||||||
| lasci il significato ambiguo od oscuro; o | ||||||
| porti ad un risultato chiaramente assurdo o non ragionevole. | ||||||
|
RI 0.111 Convenzione di Vienna del 23 maggio 1969 sul diritto dei trattati (con. All.) Art. 31 Regola generale per l'interpretazione |
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| Un trattato deve essere interpretato in buona fede in base al senso comune da attribuire ai termini del trattato nel loro contesto ed alla luce dei suo oggetto e del suo scopo. | ||||||
| Ai fini dell'interpretazione di un trattato, il contesto comprende, oltre al testo, preambolo e allegati inclusi: | ||||||
| ogni accordo relativo al trattato e che sia intervenuto tra tutte le parti in occasione della sua conclusione; | ||||||
| ogni strumento disposto da una o più parti in occasione della conclusione del trattato ed accettato dalle altre parti in quanto strumento relativo al trattato. | ||||||
| Verrà tenuto conto, oltre che del contesto: | ||||||
| di ogni accordo ulteriore intervenuto tra le parti circa l'interpretazione del trattato o l'attuazione delle disposizioni in esso contenute; | ||||||
| di ogni ulteriore pratica seguita nell'applicazione del trattato con la quale venga accertato l'accordo delle parti relativamente all'interpretazione del trattato; | ||||||
| di ogni norma pertinente di diritto internazionale, applicabile alle relazioni fra le parti. | ||||||
| Si ritiene che un termine o un'espressione abbiano un significato particolare se verrà accertato che tale era l'intenzione delle parti. | ||||||
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RI 0.111 Convenzione di Vienna del 23 maggio 1969 sul diritto dei trattati (con. All.) Art. 31 Regola generale per l'interpretazione |
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| Un trattato deve essere interpretato in buona fede in base al senso comune da attribuire ai termini del trattato nel loro contesto ed alla luce dei suo oggetto e del suo scopo. | ||||||
| Ai fini dell'interpretazione di un trattato, il contesto comprende, oltre al testo, preambolo e allegati inclusi: | ||||||
| ogni accordo relativo al trattato e che sia intervenuto tra tutte le parti in occasione della sua conclusione; | ||||||
| ogni strumento disposto da una o più parti in occasione della conclusione del trattato ed accettato dalle altre parti in quanto strumento relativo al trattato. | ||||||
| Verrà tenuto conto, oltre che del contesto: | ||||||
| di ogni accordo ulteriore intervenuto tra le parti circa l'interpretazione del trattato o l'attuazione delle disposizioni in esso contenute; | ||||||
| di ogni ulteriore pratica seguita nell'applicazione del trattato con la quale venga accertato l'accordo delle parti relativamente all'interpretazione del trattato; | ||||||
| di ogni norma pertinente di diritto internazionale, applicabile alle relazioni fra le parti. | ||||||
| Si ritiene che un termine o un'espressione abbiano un significato particolare se verrà accertato che tale era l'intenzione delle parti. | ||||||
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RI 0.111 Convenzione di Vienna del 23 maggio 1969 sul diritto dei trattati (con. All.) Art. 32 Mezzi complementari di interpretazione |
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| Si potrà ricorrere a mezzi complementari d'interpretazione, ed in particolare ai lavori preparatori ed alle circostanze nelle quali il trattato è stato concluso, allo scopo, sia di confermare il significato risultante dall'applicazione dell'articolo 31, che di definire un significato quando l'interpretazione data in base all'articolo 31: | ||||||
| lasci il significato ambiguo od oscuro; o | ||||||
| porti ad un risultato chiaramente assurdo o non ragionevole. | ||||||
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RI 0.111 Convenzione di Vienna del 23 maggio 1969 sul diritto dei trattati (con. All.) Art. 31 Regola generale per l'interpretazione |
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| Un trattato deve essere interpretato in buona fede in base al senso comune da attribuire ai termini del trattato nel loro contesto ed alla luce dei suo oggetto e del suo scopo. | ||||||
| Ai fini dell'interpretazione di un trattato, il contesto comprende, oltre al testo, preambolo e allegati inclusi: | ||||||
| ogni accordo relativo al trattato e che sia intervenuto tra tutte le parti in occasione della sua conclusione; | ||||||
| ogni strumento disposto da una o più parti in occasione della conclusione del trattato ed accettato dalle altre parti in quanto strumento relativo al trattato. | ||||||
| Verrà tenuto conto, oltre che del contesto: | ||||||
| di ogni accordo ulteriore intervenuto tra le parti circa l'interpretazione del trattato o l'attuazione delle disposizioni in esso contenute; | ||||||
| di ogni ulteriore pratica seguita nell'applicazione del trattato con la quale venga accertato l'accordo delle parti relativamente all'interpretazione del trattato; | ||||||
| di ogni norma pertinente di diritto internazionale, applicabile alle relazioni fra le parti. | ||||||
| Si ritiene che un termine o un'espressione abbiano un significato particolare se verrà accertato che tale era l'intenzione delle parti. | ||||||
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RI 0.111 Convenzione di Vienna del 23 maggio 1969 sul diritto dei trattati (con. All.) Art. 31 Regola generale per l'interpretazione |
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| Un trattato deve essere interpretato in buona fede in base al senso comune da attribuire ai termini del trattato nel loro contesto ed alla luce dei suo oggetto e del suo scopo. | ||||||
| Ai fini dell'interpretazione di un trattato, il contesto comprende, oltre al testo, preambolo e allegati inclusi: | ||||||
| ogni accordo relativo al trattato e che sia intervenuto tra tutte le parti in occasione della sua conclusione; | ||||||
| ogni strumento disposto da una o più parti in occasione della conclusione del trattato ed accettato dalle altre parti in quanto strumento relativo al trattato. | ||||||
| Verrà tenuto conto, oltre che del contesto: | ||||||
| di ogni accordo ulteriore intervenuto tra le parti circa l'interpretazione del trattato o l'attuazione delle disposizioni in esso contenute; | ||||||
| di ogni ulteriore pratica seguita nell'applicazione del trattato con la quale venga accertato l'accordo delle parti relativamente all'interpretazione del trattato; | ||||||
| di ogni norma pertinente di diritto internazionale, applicabile alle relazioni fra le parti. | ||||||
| Si ritiene che un termine o un'espressione abbiano un significato particolare se verrà accertato che tale era l'intenzione delle parti. | ||||||
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RI 0.111 Convenzione di Vienna del 23 maggio 1969 sul diritto dei trattati (con. All.) Art. 31 Regola generale per l'interpretazione |
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| Un trattato deve essere interpretato in buona fede in base al senso comune da attribuire ai termini del trattato nel loro contesto ed alla luce dei suo oggetto e del suo scopo. | ||||||
| Ai fini dell'interpretazione di un trattato, il contesto comprende, oltre al testo, preambolo e allegati inclusi: | ||||||
| ogni accordo relativo al trattato e che sia intervenuto tra tutte le parti in occasione della sua conclusione; | ||||||
| ogni strumento disposto da una o più parti in occasione della conclusione del trattato ed accettato dalle altre parti in quanto strumento relativo al trattato. | ||||||
| Verrà tenuto conto, oltre che del contesto: | ||||||
| di ogni accordo ulteriore intervenuto tra le parti circa l'interpretazione del trattato o l'attuazione delle disposizioni in esso contenute; | ||||||
| di ogni ulteriore pratica seguita nell'applicazione del trattato con la quale venga accertato l'accordo delle parti relativamente all'interpretazione del trattato; | ||||||
| di ogni norma pertinente di diritto internazionale, applicabile alle relazioni fra le parti. | ||||||
| Si ritiene che un termine o un'espressione abbiano un significato particolare se verrà accertato che tale era l'intenzione delle parti. | ||||||
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RI 0.111 Convenzione di Vienna del 23 maggio 1969 sul diritto dei trattati (con. All.) Art. 31 Regola generale per l'interpretazione |
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| Un trattato deve essere interpretato in buona fede in base al senso comune da attribuire ai termini del trattato nel loro contesto ed alla luce dei suo oggetto e del suo scopo. | ||||||
| Ai fini dell'interpretazione di un trattato, il contesto comprende, oltre al testo, preambolo e allegati inclusi: | ||||||
| ogni accordo relativo al trattato e che sia intervenuto tra tutte le parti in occasione della sua conclusione; | ||||||
| ogni strumento disposto da una o più parti in occasione della conclusione del trattato ed accettato dalle altre parti in quanto strumento relativo al trattato. | ||||||
| Verrà tenuto conto, oltre che del contesto: | ||||||
| di ogni accordo ulteriore intervenuto tra le parti circa l'interpretazione del trattato o l'attuazione delle disposizioni in esso contenute; | ||||||
| di ogni ulteriore pratica seguita nell'applicazione del trattato con la quale venga accertato l'accordo delle parti relativamente all'interpretazione del trattato; | ||||||
| di ogni norma pertinente di diritto internazionale, applicabile alle relazioni fra le parti. | ||||||
| Si ritiene che un termine o un'espressione abbiano un significato particolare se verrà accertato che tale era l'intenzione delle parti. | ||||||
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RI 0.111 Convenzione di Vienna del 23 maggio 1969 sul diritto dei trattati (con. All.) Art. 26 Pacta sunt servanda |
||||||
| Ogni trattato in vigore vincola le parti e queste devono eseguirlo in buona fede. | ||||||
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RI 0.111 Convenzione di Vienna del 23 maggio 1969 sul diritto dei trattati (con. All.) Art. 26 Pacta sunt servanda |
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| Ogni trattato in vigore vincola le parti e queste devono eseguirlo in buona fede. | ||||||
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RI 0.111 Convenzione di Vienna del 23 maggio 1969 sul diritto dei trattati (con. All.) Art. 31 Regola generale per l'interpretazione |
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| Un trattato deve essere interpretato in buona fede in base al senso comune da attribuire ai termini del trattato nel loro contesto ed alla luce dei suo oggetto e del suo scopo. | ||||||
| Ai fini dell'interpretazione di un trattato, il contesto comprende, oltre al testo, preambolo e allegati inclusi: | ||||||
| ogni accordo relativo al trattato e che sia intervenuto tra tutte le parti in occasione della sua conclusione; | ||||||
| ogni strumento disposto da una o più parti in occasione della conclusione del trattato ed accettato dalle altre parti in quanto strumento relativo al trattato. | ||||||
| Verrà tenuto conto, oltre che del contesto: | ||||||
| di ogni accordo ulteriore intervenuto tra le parti circa l'interpretazione del trattato o l'attuazione delle disposizioni in esso contenute; | ||||||
| di ogni ulteriore pratica seguita nell'applicazione del trattato con la quale venga accertato l'accordo delle parti relativamente all'interpretazione del trattato; | ||||||
| di ogni norma pertinente di diritto internazionale, applicabile alle relazioni fra le parti. | ||||||
| Si ritiene che un termine o un'espressione abbiano un significato particolare se verrà accertato che tale era l'intenzione delle parti. | ||||||
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RI 0.111 Convenzione di Vienna del 23 maggio 1969 sul diritto dei trattati (con. All.) Art. 31 Regola generale per l'interpretazione |
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| Un trattato deve essere interpretato in buona fede in base al senso comune da attribuire ai termini del trattato nel loro contesto ed alla luce dei suo oggetto e del suo scopo. | ||||||
| Ai fini dell'interpretazione di un trattato, il contesto comprende, oltre al testo, preambolo e allegati inclusi: | ||||||
| ogni accordo relativo al trattato e che sia intervenuto tra tutte le parti in occasione della sua conclusione; | ||||||
| ogni strumento disposto da una o più parti in occasione della conclusione del trattato ed accettato dalle altre parti in quanto strumento relativo al trattato. | ||||||
| Verrà tenuto conto, oltre che del contesto: | ||||||
| di ogni accordo ulteriore intervenuto tra le parti circa l'interpretazione del trattato o l'attuazione delle disposizioni in esso contenute; | ||||||
| di ogni ulteriore pratica seguita nell'applicazione del trattato con la quale venga accertato l'accordo delle parti relativamente all'interpretazione del trattato; | ||||||
| di ogni norma pertinente di diritto internazionale, applicabile alle relazioni fra le parti. | ||||||
| Si ritiene che un termine o un'espressione abbiano un significato particolare se verrà accertato che tale era l'intenzione delle parti. | ||||||
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RI 0.111 Convenzione di Vienna del 23 maggio 1969 sul diritto dei trattati (con. All.) Art. 31 Regola generale per l'interpretazione |
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| Un trattato deve essere interpretato in buona fede in base al senso comune da attribuire ai termini del trattato nel loro contesto ed alla luce dei suo oggetto e del suo scopo. | ||||||
| Ai fini dell'interpretazione di un trattato, il contesto comprende, oltre al testo, preambolo e allegati inclusi: | ||||||
| ogni accordo relativo al trattato e che sia intervenuto tra tutte le parti in occasione della sua conclusione; | ||||||
| ogni strumento disposto da una o più parti in occasione della conclusione del trattato ed accettato dalle altre parti in quanto strumento relativo al trattato. | ||||||
| Verrà tenuto conto, oltre che del contesto: | ||||||
| di ogni accordo ulteriore intervenuto tra le parti circa l'interpretazione del trattato o l'attuazione delle disposizioni in esso contenute; | ||||||
| di ogni ulteriore pratica seguita nell'applicazione del trattato con la quale venga accertato l'accordo delle parti relativamente all'interpretazione del trattato; | ||||||
| di ogni norma pertinente di diritto internazionale, applicabile alle relazioni fra le parti. | ||||||
| Si ritiene che un termine o un'espressione abbiano un significato particolare se verrà accertato che tale era l'intenzione delle parti. | ||||||
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RI 0.111 Convenzione di Vienna del 23 maggio 1969 sul diritto dei trattati (con. All.) Art. 31 Regola generale per l'interpretazione |
||||||
| Un trattato deve essere interpretato in buona fede in base al senso comune da attribuire ai termini del trattato nel loro contesto ed alla luce dei suo oggetto e del suo scopo. | ||||||
| Ai fini dell'interpretazione di un trattato, il contesto comprende, oltre al testo, preambolo e allegati inclusi: | ||||||
| ogni accordo relativo al trattato e che sia intervenuto tra tutte le parti in occasione della sua conclusione; | ||||||
| ogni strumento disposto da una o più parti in occasione della conclusione del trattato ed accettato dalle altre parti in quanto strumento relativo al trattato. | ||||||
| Verrà tenuto conto, oltre che del contesto: | ||||||
| di ogni accordo ulteriore intervenuto tra le parti circa l'interpretazione del trattato o l'attuazione delle disposizioni in esso contenute; | ||||||
| di ogni ulteriore pratica seguita nell'applicazione del trattato con la quale venga accertato l'accordo delle parti relativamente all'interpretazione del trattato; | ||||||
| di ogni norma pertinente di diritto internazionale, applicabile alle relazioni fra le parti. | ||||||
| Si ritiene che un termine o un'espressione abbiano un significato particolare se verrà accertato che tale era l'intenzione delle parti. | ||||||
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RI 0.111 Convenzione di Vienna del 23 maggio 1969 sul diritto dei trattati (con. All.) Art. 31 Regola generale per l'interpretazione |
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| Un trattato deve essere interpretato in buona fede in base al senso comune da attribuire ai termini del trattato nel loro contesto ed alla luce dei suo oggetto e del suo scopo. | ||||||
| Ai fini dell'interpretazione di un trattato, il contesto comprende, oltre al testo, preambolo e allegati inclusi: | ||||||
| ogni accordo relativo al trattato e che sia intervenuto tra tutte le parti in occasione della sua conclusione; | ||||||
| ogni strumento disposto da una o più parti in occasione della conclusione del trattato ed accettato dalle altre parti in quanto strumento relativo al trattato. | ||||||
| Verrà tenuto conto, oltre che del contesto: | ||||||
| di ogni accordo ulteriore intervenuto tra le parti circa l'interpretazione del trattato o l'attuazione delle disposizioni in esso contenute; | ||||||
| di ogni ulteriore pratica seguita nell'applicazione del trattato con la quale venga accertato l'accordo delle parti relativamente all'interpretazione del trattato; | ||||||
| di ogni norma pertinente di diritto internazionale, applicabile alle relazioni fra le parti. | ||||||
| Si ritiene che un termine o un'espressione abbiano un significato particolare se verrà accertato che tale era l'intenzione delle parti. | ||||||
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RI 0.111 Convenzione di Vienna del 23 maggio 1969 sul diritto dei trattati (con. All.) Art. 32 Mezzi complementari di interpretazione |
||||||
| Si potrà ricorrere a mezzi complementari d'interpretazione, ed in particolare ai lavori preparatori ed alle circostanze nelle quali il trattato è stato concluso, allo scopo, sia di confermare il significato risultante dall'applicazione dell'articolo 31, che di definire un significato quando l'interpretazione data in base all'articolo 31: | ||||||
| lasci il significato ambiguo od oscuro; o | ||||||
| porti ad un risultato chiaramente assurdo o non ragionevole. | ||||||
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RI 0.111 Convenzione di Vienna del 23 maggio 1969 sul diritto dei trattati (con. All.) Art. 31 Regola generale per l'interpretazione |
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| Un trattato deve essere interpretato in buona fede in base al senso comune da attribuire ai termini del trattato nel loro contesto ed alla luce dei suo oggetto e del suo scopo. | ||||||
| Ai fini dell'interpretazione di un trattato, il contesto comprende, oltre al testo, preambolo e allegati inclusi: | ||||||
| ogni accordo relativo al trattato e che sia intervenuto tra tutte le parti in occasione della sua conclusione; | ||||||
| ogni strumento disposto da una o più parti in occasione della conclusione del trattato ed accettato dalle altre parti in quanto strumento relativo al trattato. | ||||||
| Verrà tenuto conto, oltre che del contesto: | ||||||
| di ogni accordo ulteriore intervenuto tra le parti circa l'interpretazione del trattato o l'attuazione delle disposizioni in esso contenute; | ||||||
| di ogni ulteriore pratica seguita nell'applicazione del trattato con la quale venga accertato l'accordo delle parti relativamente all'interpretazione del trattato; | ||||||
| di ogni norma pertinente di diritto internazionale, applicabile alle relazioni fra le parti. | ||||||
| Si ritiene che un termine o un'espressione abbiano un significato particolare se verrà accertato che tale era l'intenzione delle parti. | ||||||
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RI 0.111 Convenzione di Vienna del 23 maggio 1969 sul diritto dei trattati (con. All.) Art. 31 Regola generale per l'interpretazione |
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| Un trattato deve essere interpretato in buona fede in base al senso comune da attribuire ai termini del trattato nel loro contesto ed alla luce dei suo oggetto e del suo scopo. | ||||||
| Ai fini dell'interpretazione di un trattato, il contesto comprende, oltre al testo, preambolo e allegati inclusi: | ||||||
| ogni accordo relativo al trattato e che sia intervenuto tra tutte le parti in occasione della sua conclusione; | ||||||
| ogni strumento disposto da una o più parti in occasione della conclusione del trattato ed accettato dalle altre parti in quanto strumento relativo al trattato. | ||||||
| Verrà tenuto conto, oltre che del contesto: | ||||||
| di ogni accordo ulteriore intervenuto tra le parti circa l'interpretazione del trattato o l'attuazione delle disposizioni in esso contenute; | ||||||
| di ogni ulteriore pratica seguita nell'applicazione del trattato con la quale venga accertato l'accordo delle parti relativamente all'interpretazione del trattato; | ||||||
| di ogni norma pertinente di diritto internazionale, applicabile alle relazioni fra le parti. | ||||||
| Si ritiene che un termine o un'espressione abbiano un significato particolare se verrà accertato che tale era l'intenzione delle parti. | ||||||
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RI 0.111 Convenzione di Vienna del 23 maggio 1969 sul diritto dei trattati (con. All.) Art. 31 Regola generale per l'interpretazione |
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| Un trattato deve essere interpretato in buona fede in base al senso comune da attribuire ai termini del trattato nel loro contesto ed alla luce dei suo oggetto e del suo scopo. | ||||||
| Ai fini dell'interpretazione di un trattato, il contesto comprende, oltre al testo, preambolo e allegati inclusi: | ||||||
| ogni accordo relativo al trattato e che sia intervenuto tra tutte le parti in occasione della sua conclusione; | ||||||
| ogni strumento disposto da una o più parti in occasione della conclusione del trattato ed accettato dalle altre parti in quanto strumento relativo al trattato. | ||||||
| Verrà tenuto conto, oltre che del contesto: | ||||||
| di ogni accordo ulteriore intervenuto tra le parti circa l'interpretazione del trattato o l'attuazione delle disposizioni in esso contenute; | ||||||
| di ogni ulteriore pratica seguita nell'applicazione del trattato con la quale venga accertato l'accordo delle parti relativamente all'interpretazione del trattato; | ||||||
| di ogni norma pertinente di diritto internazionale, applicabile alle relazioni fra le parti. | ||||||
| Si ritiene che un termine o un'espressione abbiano un significato particolare se verrà accertato che tale era l'intenzione delle parti. | ||||||
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RI 0.111 Convenzione di Vienna del 23 maggio 1969 sul diritto dei trattati (con. All.) Art. 31 Regola generale per l'interpretazione |
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| Un trattato deve essere interpretato in buona fede in base al senso comune da attribuire ai termini del trattato nel loro contesto ed alla luce dei suo oggetto e del suo scopo. | ||||||
| Ai fini dell'interpretazione di un trattato, il contesto comprende, oltre al testo, preambolo e allegati inclusi: | ||||||
| ogni accordo relativo al trattato e che sia intervenuto tra tutte le parti in occasione della sua conclusione; | ||||||
| ogni strumento disposto da una o più parti in occasione della conclusione del trattato ed accettato dalle altre parti in quanto strumento relativo al trattato. | ||||||
| Verrà tenuto conto, oltre che del contesto: | ||||||
| di ogni accordo ulteriore intervenuto tra le parti circa l'interpretazione del trattato o l'attuazione delle disposizioni in esso contenute; | ||||||
| di ogni ulteriore pratica seguita nell'applicazione del trattato con la quale venga accertato l'accordo delle parti relativamente all'interpretazione del trattato; | ||||||
| di ogni norma pertinente di diritto internazionale, applicabile alle relazioni fra le parti. | ||||||
| Si ritiene che un termine o un'espressione abbiano un significato particolare se verrà accertato che tale era l'intenzione delle parti. | ||||||
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RI 0.111 Convenzione di Vienna del 23 maggio 1969 sul diritto dei trattati (con. All.) Art. 31 Regola generale per l'interpretazione |
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| Un trattato deve essere interpretato in buona fede in base al senso comune da attribuire ai termini del trattato nel loro contesto ed alla luce dei suo oggetto e del suo scopo. | ||||||
| Ai fini dell'interpretazione di un trattato, il contesto comprende, oltre al testo, preambolo e allegati inclusi: | ||||||
| ogni accordo relativo al trattato e che sia intervenuto tra tutte le parti in occasione della sua conclusione; | ||||||
| ogni strumento disposto da una o più parti in occasione della conclusione del trattato ed accettato dalle altre parti in quanto strumento relativo al trattato. | ||||||
| Verrà tenuto conto, oltre che del contesto: | ||||||
| di ogni accordo ulteriore intervenuto tra le parti circa l'interpretazione del trattato o l'attuazione delle disposizioni in esso contenute; | ||||||
| di ogni ulteriore pratica seguita nell'applicazione del trattato con la quale venga accertato l'accordo delle parti relativamente all'interpretazione del trattato; | ||||||
| di ogni norma pertinente di diritto internazionale, applicabile alle relazioni fra le parti. | ||||||
| Si ritiene che un termine o un'espressione abbiano un significato particolare se verrà accertato che tale era l'intenzione delle parti. | ||||||
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RI 0.111 Convenzione di Vienna del 23 maggio 1969 sul diritto dei trattati (con. All.) Art. 31 Regola generale per l'interpretazione |
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| Un trattato deve essere interpretato in buona fede in base al senso comune da attribuire ai termini del trattato nel loro contesto ed alla luce dei suo oggetto e del suo scopo. | ||||||
| Ai fini dell'interpretazione di un trattato, il contesto comprende, oltre al testo, preambolo e allegati inclusi: | ||||||
| ogni accordo relativo al trattato e che sia intervenuto tra tutte le parti in occasione della sua conclusione; | ||||||
| ogni strumento disposto da una o più parti in occasione della conclusione del trattato ed accettato dalle altre parti in quanto strumento relativo al trattato. | ||||||
| Verrà tenuto conto, oltre che del contesto: | ||||||
| di ogni accordo ulteriore intervenuto tra le parti circa l'interpretazione del trattato o l'attuazione delle disposizioni in esso contenute; | ||||||
| di ogni ulteriore pratica seguita nell'applicazione del trattato con la quale venga accertato l'accordo delle parti relativamente all'interpretazione del trattato; | ||||||
| di ogni norma pertinente di diritto internazionale, applicabile alle relazioni fra le parti. | ||||||
| Si ritiene che un termine o un'espressione abbiano un significato particolare se verrà accertato che tale era l'intenzione delle parti. | ||||||
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RI 0.111 Convenzione di Vienna del 23 maggio 1969 sul diritto dei trattati (con. All.) Art. 33 Interpretazione di trattati autenticati in due o più lingue |
||||||
| Quando un trattato è stato autenticato in due o più lingue, il suo testo fa fede in ciascuna di tali lingue, a meno che il trattato non preveda o le parti non convengano fra loro che, in caso di divergenza, prevarrà un determinato testo. | ||||||
| La traduzione di un trattato in una lingua diversa da una di quelle nelle quali il testo è stato autenticato non sarà ritenuta testo autentico qualora il trattato non lo preveda o le parti non abbiano così convenuto. | ||||||
| Si presume che i termini e le espressioni di un trattato abbiano lo stesso senso nei vari testi autentici. | ||||||
| Ad eccezione del caso in cui un determinato testo prevalga in conformità del paragrafo 1, quando il confronto fra i testi autentici renda evidente una differenza di significato che l'applicazione degli articoli 31 e 32 non permette di eliminare, verrà adottato il significato che, tenuto conto dell'oggetto e dello scopo del trattato, concili nel migliore dei modi i testi in questione. | ||||||
|
RI 0.111 Convenzione di Vienna del 23 maggio 1969 sul diritto dei trattati (con. All.) Art. 33 Interpretazione di trattati autenticati in due o più lingue |
||||||
| Quando un trattato è stato autenticato in due o più lingue, il suo testo fa fede in ciascuna di tali lingue, a meno che il trattato non preveda o le parti non convengano fra loro che, in caso di divergenza, prevarrà un determinato testo. | ||||||
| La traduzione di un trattato in una lingua diversa da una di quelle nelle quali il testo è stato autenticato non sarà ritenuta testo autentico qualora il trattato non lo preveda o le parti non abbiano così convenuto. | ||||||
| Si presume che i termini e le espressioni di un trattato abbiano lo stesso senso nei vari testi autentici. | ||||||
| Ad eccezione del caso in cui un determinato testo prevalga in conformità del paragrafo 1, quando il confronto fra i testi autentici renda evidente una differenza di significato che l'applicazione degli articoli 31 e 32 non permette di eliminare, verrà adottato il significato che, tenuto conto dell'oggetto e dello scopo del trattato, concili nel migliore dei modi i testi in questione. | ||||||
|
RI 0.111 Convenzione di Vienna del 23 maggio 1969 sul diritto dei trattati (con. All.) Art. 85 Testi autentici |
||||||
| L'originale della presente convenzione, i cui testi inglese, cinese, spagnolo, francese e russo sono ugualmente autentici, sarà depositata presso il Segretario generale delle Nazioni Unite. | ||||||
|
RI 0.111 Convenzione di Vienna del 23 maggio 1969 sul diritto dei trattati (con. All.) Art. 33 Interpretazione di trattati autenticati in due o più lingue |
||||||
| Quando un trattato è stato autenticato in due o più lingue, il suo testo fa fede in ciascuna di tali lingue, a meno che il trattato non preveda o le parti non convengano fra loro che, in caso di divergenza, prevarrà un determinato testo. | ||||||
| La traduzione di un trattato in una lingua diversa da una di quelle nelle quali il testo è stato autenticato non sarà ritenuta testo autentico qualora il trattato non lo preveda o le parti non abbiano così convenuto. | ||||||
| Si presume che i termini e le espressioni di un trattato abbiano lo stesso senso nei vari testi autentici. | ||||||
| Ad eccezione del caso in cui un determinato testo prevalga in conformità del paragrafo 1, quando il confronto fra i testi autentici renda evidente una differenza di significato che l'applicazione degli articoli 31 e 32 non permette di eliminare, verrà adottato il significato che, tenuto conto dell'oggetto e dello scopo del trattato, concili nel migliore dei modi i testi in questione. | ||||||
|
RI 0.111 Convenzione di Vienna del 23 maggio 1969 sul diritto dei trattati (con. All.) Art. 2 Espressioni e termini usati |
||||||
| Ai fini della presente convenzione: | ||||||
| il termine «trattato» indica un accordo internazionale concluso per iscritto tra Stati e regolato dal diritto internazionale, che sia costituito da un solo strumento o da due o più strumenti connessi, qualunque ne sia la particolare denominazione; | ||||||
| i termini «ratifica», «accettazione», «approvazione» ed «adesione» indicano, a seconda dei casi, l'atto internazionale così chiamato con il quale uno Stato sancisce sul piano internazionale il proprio consenso ad essere vincolato da un trattato; | ||||||
| l'espressione «pieni poteri» indica un documento emanato dall'autorità competente di uno Stato che designi una o più persone a rappresentare lo Stato nel corso dei negoziati, l'adozione o l'autenticazione del testo di un trattato, per esprimere il consenso dello Stato stesso ad essere vincolato da un trattato o per compiere ogni altro atto riguardante il trattato stesso; | ||||||
| il termine «riserva» indica una dichiarazione unilaterale, quale che sia la sua formulazione o indicazione, fatta da uno Stato al momento in cui firma, ratifica, accetta, approva un trattato o vi aderisce, mediante la quale mira ad escludere o a modificare l'effetto giuridico di alcune disposizioni del trattato nella loro applicazione a tale Stato; | ||||||
| l'espressione «Stato che ha partecipato ai negoziati» indica uno Stato che abbia partecipato all'elaborazione e all'adozione del testo del trattato; | ||||||
| l'espressione «Stato contraente» indica uno Stato che ha acconsentito ad essere vincolato dal trattato, indipendentemente dal fatto che il trattato sia entrato in vigore o meno; | ||||||
| il termine «parte» indica uno Stato che ha consentito ad essere vincolato dal trattato e nei cui confronti il trattato sia in vigore; | ||||||
| l'espressione «terzo Stato» indica uno Stato che non è parte del trattato; | ||||||
| l'espressione «Organizzazione internazionale» indica una organizzazione fra governi. | ||||||
| Le disposizioni del paragrafo 1 concernenti i termini e le espressioni usati nella presente convenzione non pregiudicano l'impiego di tali espressioni né il senso che può venir loro dato nel diritto interno di uno Stato. | ||||||
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RI 0.111 Convenzione di Vienna del 23 maggio 1969 sul diritto dei trattati (con. All.) Art. 31 Regola generale per l'interpretazione |
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| Un trattato deve essere interpretato in buona fede in base al senso comune da attribuire ai termini del trattato nel loro contesto ed alla luce dei suo oggetto e del suo scopo. | ||||||
| Ai fini dell'interpretazione di un trattato, il contesto comprende, oltre al testo, preambolo e allegati inclusi: | ||||||
| ogni accordo relativo al trattato e che sia intervenuto tra tutte le parti in occasione della sua conclusione; | ||||||
| ogni strumento disposto da una o più parti in occasione della conclusione del trattato ed accettato dalle altre parti in quanto strumento relativo al trattato. | ||||||
| Verrà tenuto conto, oltre che del contesto: | ||||||
| di ogni accordo ulteriore intervenuto tra le parti circa l'interpretazione del trattato o l'attuazione delle disposizioni in esso contenute; | ||||||
| di ogni ulteriore pratica seguita nell'applicazione del trattato con la quale venga accertato l'accordo delle parti relativamente all'interpretazione del trattato; | ||||||
| di ogni norma pertinente di diritto internazionale, applicabile alle relazioni fra le parti. | ||||||
| Si ritiene che un termine o un'espressione abbiano un significato particolare se verrà accertato che tale era l'intenzione delle parti. | ||||||
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RI 0.111 Convenzione di Vienna del 23 maggio 1969 sul diritto dei trattati (con. All.) Art. 31 Regola generale per l'interpretazione |
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| Un trattato deve essere interpretato in buona fede in base al senso comune da attribuire ai termini del trattato nel loro contesto ed alla luce dei suo oggetto e del suo scopo. | ||||||
| Ai fini dell'interpretazione di un trattato, il contesto comprende, oltre al testo, preambolo e allegati inclusi: | ||||||
| ogni accordo relativo al trattato e che sia intervenuto tra tutte le parti in occasione della sua conclusione; | ||||||
| ogni strumento disposto da una o più parti in occasione della conclusione del trattato ed accettato dalle altre parti in quanto strumento relativo al trattato. | ||||||
| Verrà tenuto conto, oltre che del contesto: | ||||||
| di ogni accordo ulteriore intervenuto tra le parti circa l'interpretazione del trattato o l'attuazione delle disposizioni in esso contenute; | ||||||
| di ogni ulteriore pratica seguita nell'applicazione del trattato con la quale venga accertato l'accordo delle parti relativamente all'interpretazione del trattato; | ||||||
| di ogni norma pertinente di diritto internazionale, applicabile alle relazioni fra le parti. | ||||||
| Si ritiene che un termine o un'espressione abbiano un significato particolare se verrà accertato che tale era l'intenzione delle parti. | ||||||
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RI 0.111 Convenzione di Vienna del 23 maggio 1969 sul diritto dei trattati (con. All.) Art. 31 Regola generale per l'interpretazione |
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| Un trattato deve essere interpretato in buona fede in base al senso comune da attribuire ai termini del trattato nel loro contesto ed alla luce dei suo oggetto e del suo scopo. | ||||||
| Ai fini dell'interpretazione di un trattato, il contesto comprende, oltre al testo, preambolo e allegati inclusi: | ||||||
| ogni accordo relativo al trattato e che sia intervenuto tra tutte le parti in occasione della sua conclusione; | ||||||
| ogni strumento disposto da una o più parti in occasione della conclusione del trattato ed accettato dalle altre parti in quanto strumento relativo al trattato. | ||||||
| Verrà tenuto conto, oltre che del contesto: | ||||||
| di ogni accordo ulteriore intervenuto tra le parti circa l'interpretazione del trattato o l'attuazione delle disposizioni in esso contenute; | ||||||
| di ogni ulteriore pratica seguita nell'applicazione del trattato con la quale venga accertato l'accordo delle parti relativamente all'interpretazione del trattato; | ||||||
| di ogni norma pertinente di diritto internazionale, applicabile alle relazioni fra le parti. | ||||||
| Si ritiene che un termine o un'espressione abbiano un significato particolare se verrà accertato che tale era l'intenzione delle parti. | ||||||
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RI 0.111 Convenzione di Vienna del 23 maggio 1969 sul diritto dei trattati (con. All.) Art. 31 Regola generale per l'interpretazione |
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| Un trattato deve essere interpretato in buona fede in base al senso comune da attribuire ai termini del trattato nel loro contesto ed alla luce dei suo oggetto e del suo scopo. | ||||||
| Ai fini dell'interpretazione di un trattato, il contesto comprende, oltre al testo, preambolo e allegati inclusi: | ||||||
| ogni accordo relativo al trattato e che sia intervenuto tra tutte le parti in occasione della sua conclusione; | ||||||
| ogni strumento disposto da una o più parti in occasione della conclusione del trattato ed accettato dalle altre parti in quanto strumento relativo al trattato. | ||||||
| Verrà tenuto conto, oltre che del contesto: | ||||||
| di ogni accordo ulteriore intervenuto tra le parti circa l'interpretazione del trattato o l'attuazione delle disposizioni in esso contenute; | ||||||
| di ogni ulteriore pratica seguita nell'applicazione del trattato con la quale venga accertato l'accordo delle parti relativamente all'interpretazione del trattato; | ||||||
| di ogni norma pertinente di diritto internazionale, applicabile alle relazioni fra le parti. | ||||||
| Si ritiene che un termine o un'espressione abbiano un significato particolare se verrà accertato che tale era l'intenzione delle parti. | ||||||
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RI 0.111 Convenzione di Vienna del 23 maggio 1969 sul diritto dei trattati (con. All.) Art. 32 Mezzi complementari di interpretazione |
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| Si potrà ricorrere a mezzi complementari d'interpretazione, ed in particolare ai lavori preparatori ed alle circostanze nelle quali il trattato è stato concluso, allo scopo, sia di confermare il significato risultante dall'applicazione dell'articolo 31, che di definire un significato quando l'interpretazione data in base all'articolo 31: | ||||||
| lasci il significato ambiguo od oscuro; o | ||||||
| porti ad un risultato chiaramente assurdo o non ragionevole. | ||||||
|
RI 0.672.933.61 Convenzione del 2 ottobre 1996 tra la Confederazione Svizzera e gli Stati Uniti d'America per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito (con Prot., Prot. d'Accordo e allegato) Art. 25 Procedura amichevole |
||||||
| Quando una persona ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti comportino o comporteranno per lei un'imposizione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione, può, indipendentemente dai mezzi giuridici previsti dalla legislazione nazionale di detti Stati, sottoporre il suo caso all'autorità competente dello Stato contraente di cui è residente o cittadina. | ||||||
| L'autorità competente, se il reclamo le appare fondato e se essa non è in grado di giungere a una soluzione soddisfacente, farà del suo meglio per regolare il caso per via di amichevole composizione con l'autorità competente dell'altro Stato contraente, al fine di evitare una tassazione non conforme alla Convenzione. | ||||||
| Le autorità competenti degli Stati contraenti si adoperano per risolvere in via di amichevole composizione le difficoltà o dissipare i dubbi inerenti all'interpretazione o all'applicazione della presente Convenzione. In particolare, le autorità competenti degli Stati contraenti possono consultarsi per trovare un accordo al fine di:Le autorità competenti degli Stati contraenti possono concordare insieme il modo di eliminare la doppia imposizione nei casi non previsti dalla Convenzione. | ||||||
| attribuire in maniera identica i redditi, le riduzioni nonché gli accrediti o gli importi non imponibili spettanti a un residente di uno Stato contraente e quelli spettanti alla sua stabile organizzazione situata nell'altro Stato contraente; | ||||||
| delimitare in maniera identica i redditi, le riduzioni nonché gli accrediti e gli importi non imponibili fra un residente di uno Stato contraente e una persona a lui associata di cui all'articolo 9 (Imprese associate); | ||||||
| qualificare allo stesso modo la natura di determinati redditi; | ||||||
| qualificare allo stesso modo la natura delle persone; | ||||||
| applicare le stesse regolamentazioni concernenti la fonte di determinati redditi; | ||||||
| dare la stessa interpretazione di una determinata parola; | ||||||
| applicare conformemente agli scopi della presente Convenzione le disposizioni del diritto interno concernenti le maggiorazioni, le multe e gli interessi. | ||||||
| Le autorità competenti degli Stati contraenti possono comunicare direttamente fra di loro al fine di pervenire a un accordo come indicato nei paragrafi precedenti. | ||||||
| Le autorità competenti degli Stati contraenti possono emanare disposizioni per l'applicazione della presente Convenzione. | ||||||
| Qualora, nel quadro di una procedura amichevole, nonostante i loro sforzi ai sensi del presente articolo, le autorità competenti non sono in grado di trovare un accordo completo, la controversia sarà decisa da una procedura d'arbitrato, secondo le disposizioni del paragrafo 7 e di altre prescrizioni o regole procedurali convenute tra gli Stati contraenti, a condizione che:Una controversia irrisolta non può tuttavia essere sottoposta a una procedura d'arbitrato se è già stata emessa una decisione di un tribunale o di un tribunale amministrativo di uno dei due Stati. [1] | ||||||
| almeno in uno Stato contraente sia stata presentata una dichiarazione d'imposta concernente gli anni fiscali relativi alla controversia; | ||||||
| le autorità competenti non siano concordi, prima del giorno in cui la procedura d'arbitrato avrebbe dovuto essere avviata, che la controversia rappresenti un caso unico non adatto per un lodo arbitrale; e | ||||||
| tutte le persone interessate abbiano aderito alle disposizioni della lettera d del paragrafo 7. | ||||||
| Le seguenti disposizioni e definizioni sono applicabili al paragrafo 6 e al presente paragrafo: | ||||||
| l'espressione «persona interessata» designa la persona che ha sottoposto la controversia all'autorità competente per decisione secondo il presente articolo nonché, all'occorrenza, ogni altra persona il cui assoggettamento viene direttamente pregiudicato in uno degli Stati contraenti dalla soluzione amichevole scaturita da tale decisione; | ||||||
| l'espressione «data d'inizio» di una controversia è la prima data in cui entrambe le autorità competenti hanno ricevuto le informazioni necessarie per la valutazione materiale di una procedura amichevole; | ||||||
| una procedura d'arbitrato per una controversia inizia:due anni dopo la data d'inizio della controversia, purché le autorità competenti non si siano previamente accordate su un'altra data, oppureappena entrambe le autorità competenti hanno ricevuto l'approvazione richiesta nella lettera d,a seconda di quale di queste due date subentri per ultima; | ||||||
| due anni dopo la data d'inizio della controversia, purché le autorità competenti non si siano previamente accordate su un'altra data, oppure | ||||||
| appena entrambe le autorità competenti hanno ricevuto l'approvazione richiesta nella lettera d, | ||||||
| a seconda di quale di queste due date subentri per ultima; | ||||||
| prima dell'inizio della procedura d'arbitrato le persone interessate e i loro rappresentanti autorizzati devono acconsentire a non trasmettere, fatta eccezione del lodo arbitrale, a terzi le informazioni che ricevono durante la procedura d'arbitrato da uno degli Stati contraenti o dal tribunale arbitrale; | ||||||
| se non è respinto da una delle persone interessate, il lodo arbitrale costituisce una soluzione amichevole ai sensi del presente articolo, che vincola i due Stati contraenti solo riguardo a questa controversia; e | ||||||
| ai fini della procedura d'arbitrato ai sensi del paragrafo 6 e del presente paragrafo, i membri del tribunale arbitrale e i loro collaboratori sono da considerare come «persone o autorità» a cui devono essere rese accessibili le informazioni secondo l'articolo 26. [2] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'art. 2 del Prot. del 23 set. 2009, approvato dall'AF il 18 giu. 2010, in vigore dal 20 set. 2019 (RU 2019 31453143; FF 2010 217). [2] Introdotto dall'art. 2 del Prot. del 23 set. 2009, approvato dall'AF il 18 giu. 2010, in vigore dal 20 set. 2019 (RU 2019 31453143; FF 2010 217). | ||||||
|
RI 0.672.933.61 Convenzione del 2 ottobre 1996 tra la Confederazione Svizzera e gli Stati Uniti d'America per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito (con Prot., Prot. d'Accordo e allegato) Art. 25 Procedura amichevole |
||||||
| Quando una persona ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti comportino o comporteranno per lei un'imposizione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione, può, indipendentemente dai mezzi giuridici previsti dalla legislazione nazionale di detti Stati, sottoporre il suo caso all'autorità competente dello Stato contraente di cui è residente o cittadina. | ||||||
| L'autorità competente, se il reclamo le appare fondato e se essa non è in grado di giungere a una soluzione soddisfacente, farà del suo meglio per regolare il caso per via di amichevole composizione con l'autorità competente dell'altro Stato contraente, al fine di evitare una tassazione non conforme alla Convenzione. | ||||||
| Le autorità competenti degli Stati contraenti si adoperano per risolvere in via di amichevole composizione le difficoltà o dissipare i dubbi inerenti all'interpretazione o all'applicazione della presente Convenzione. In particolare, le autorità competenti degli Stati contraenti possono consultarsi per trovare un accordo al fine di:Le autorità competenti degli Stati contraenti possono concordare insieme il modo di eliminare la doppia imposizione nei casi non previsti dalla Convenzione. | ||||||
| attribuire in maniera identica i redditi, le riduzioni nonché gli accrediti o gli importi non imponibili spettanti a un residente di uno Stato contraente e quelli spettanti alla sua stabile organizzazione situata nell'altro Stato contraente; | ||||||
| delimitare in maniera identica i redditi, le riduzioni nonché gli accrediti e gli importi non imponibili fra un residente di uno Stato contraente e una persona a lui associata di cui all'articolo 9 (Imprese associate); | ||||||
| qualificare allo stesso modo la natura di determinati redditi; | ||||||
| qualificare allo stesso modo la natura delle persone; | ||||||
| applicare le stesse regolamentazioni concernenti la fonte di determinati redditi; | ||||||
| dare la stessa interpretazione di una determinata parola; | ||||||
| applicare conformemente agli scopi della presente Convenzione le disposizioni del diritto interno concernenti le maggiorazioni, le multe e gli interessi. | ||||||
| Le autorità competenti degli Stati contraenti possono comunicare direttamente fra di loro al fine di pervenire a un accordo come indicato nei paragrafi precedenti. | ||||||
| Le autorità competenti degli Stati contraenti possono emanare disposizioni per l'applicazione della presente Convenzione. | ||||||
| Qualora, nel quadro di una procedura amichevole, nonostante i loro sforzi ai sensi del presente articolo, le autorità competenti non sono in grado di trovare un accordo completo, la controversia sarà decisa da una procedura d'arbitrato, secondo le disposizioni del paragrafo 7 e di altre prescrizioni o regole procedurali convenute tra gli Stati contraenti, a condizione che:Una controversia irrisolta non può tuttavia essere sottoposta a una procedura d'arbitrato se è già stata emessa una decisione di un tribunale o di un tribunale amministrativo di uno dei due Stati. [1] | ||||||
| almeno in uno Stato contraente sia stata presentata una dichiarazione d'imposta concernente gli anni fiscali relativi alla controversia; | ||||||
| le autorità competenti non siano concordi, prima del giorno in cui la procedura d'arbitrato avrebbe dovuto essere avviata, che la controversia rappresenti un caso unico non adatto per un lodo arbitrale; e | ||||||
| tutte le persone interessate abbiano aderito alle disposizioni della lettera d del paragrafo 7. | ||||||
| Le seguenti disposizioni e definizioni sono applicabili al paragrafo 6 e al presente paragrafo: | ||||||
| l'espressione «persona interessata» designa la persona che ha sottoposto la controversia all'autorità competente per decisione secondo il presente articolo nonché, all'occorrenza, ogni altra persona il cui assoggettamento viene direttamente pregiudicato in uno degli Stati contraenti dalla soluzione amichevole scaturita da tale decisione; | ||||||
| l'espressione «data d'inizio» di una controversia è la prima data in cui entrambe le autorità competenti hanno ricevuto le informazioni necessarie per la valutazione materiale di una procedura amichevole; | ||||||
| una procedura d'arbitrato per una controversia inizia:due anni dopo la data d'inizio della controversia, purché le autorità competenti non si siano previamente accordate su un'altra data, oppureappena entrambe le autorità competenti hanno ricevuto l'approvazione richiesta nella lettera d,a seconda di quale di queste due date subentri per ultima; | ||||||
| due anni dopo la data d'inizio della controversia, purché le autorità competenti non si siano previamente accordate su un'altra data, oppure | ||||||
| appena entrambe le autorità competenti hanno ricevuto l'approvazione richiesta nella lettera d, | ||||||
| a seconda di quale di queste due date subentri per ultima; | ||||||
| prima dell'inizio della procedura d'arbitrato le persone interessate e i loro rappresentanti autorizzati devono acconsentire a non trasmettere, fatta eccezione del lodo arbitrale, a terzi le informazioni che ricevono durante la procedura d'arbitrato da uno degli Stati contraenti o dal tribunale arbitrale; | ||||||
| se non è respinto da una delle persone interessate, il lodo arbitrale costituisce una soluzione amichevole ai sensi del presente articolo, che vincola i due Stati contraenti solo riguardo a questa controversia; e | ||||||
| ai fini della procedura d'arbitrato ai sensi del paragrafo 6 e del presente paragrafo, i membri del tribunale arbitrale e i loro collaboratori sono da considerare come «persone o autorità» a cui devono essere rese accessibili le informazioni secondo l'articolo 26. [2] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'art. 2 del Prot. del 23 set. 2009, approvato dall'AF il 18 giu. 2010, in vigore dal 20 set. 2019 (RU 2019 31453143; FF 2010 217). [2] Introdotto dall'art. 2 del Prot. del 23 set. 2009, approvato dall'AF il 18 giu. 2010, in vigore dal 20 set. 2019 (RU 2019 31453143; FF 2010 217). | ||||||
|
RI 0.672.933.61 Convenzione del 2 ottobre 1996 tra la Confederazione Svizzera e gli Stati Uniti d'America per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito (con Prot., Prot. d'Accordo e allegato) Art. 25 Procedura amichevole |
||||||
| Quando una persona ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti comportino o comporteranno per lei un'imposizione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione, può, indipendentemente dai mezzi giuridici previsti dalla legislazione nazionale di detti Stati, sottoporre il suo caso all'autorità competente dello Stato contraente di cui è residente o cittadina. | ||||||
| L'autorità competente, se il reclamo le appare fondato e se essa non è in grado di giungere a una soluzione soddisfacente, farà del suo meglio per regolare il caso per via di amichevole composizione con l'autorità competente dell'altro Stato contraente, al fine di evitare una tassazione non conforme alla Convenzione. | ||||||
| Le autorità competenti degli Stati contraenti si adoperano per risolvere in via di amichevole composizione le difficoltà o dissipare i dubbi inerenti all'interpretazione o all'applicazione della presente Convenzione. In particolare, le autorità competenti degli Stati contraenti possono consultarsi per trovare un accordo al fine di:Le autorità competenti degli Stati contraenti possono concordare insieme il modo di eliminare la doppia imposizione nei casi non previsti dalla Convenzione. | ||||||
| attribuire in maniera identica i redditi, le riduzioni nonché gli accrediti o gli importi non imponibili spettanti a un residente di uno Stato contraente e quelli spettanti alla sua stabile organizzazione situata nell'altro Stato contraente; | ||||||
| delimitare in maniera identica i redditi, le riduzioni nonché gli accrediti e gli importi non imponibili fra un residente di uno Stato contraente e una persona a lui associata di cui all'articolo 9 (Imprese associate); | ||||||
| qualificare allo stesso modo la natura di determinati redditi; | ||||||
| qualificare allo stesso modo la natura delle persone; | ||||||
| applicare le stesse regolamentazioni concernenti la fonte di determinati redditi; | ||||||
| dare la stessa interpretazione di una determinata parola; | ||||||
| applicare conformemente agli scopi della presente Convenzione le disposizioni del diritto interno concernenti le maggiorazioni, le multe e gli interessi. | ||||||
| Le autorità competenti degli Stati contraenti possono comunicare direttamente fra di loro al fine di pervenire a un accordo come indicato nei paragrafi precedenti. | ||||||
| Le autorità competenti degli Stati contraenti possono emanare disposizioni per l'applicazione della presente Convenzione. | ||||||
| Qualora, nel quadro di una procedura amichevole, nonostante i loro sforzi ai sensi del presente articolo, le autorità competenti non sono in grado di trovare un accordo completo, la controversia sarà decisa da una procedura d'arbitrato, secondo le disposizioni del paragrafo 7 e di altre prescrizioni o regole procedurali convenute tra gli Stati contraenti, a condizione che:Una controversia irrisolta non può tuttavia essere sottoposta a una procedura d'arbitrato se è già stata emessa una decisione di un tribunale o di un tribunale amministrativo di uno dei due Stati. [1] | ||||||
| almeno in uno Stato contraente sia stata presentata una dichiarazione d'imposta concernente gli anni fiscali relativi alla controversia; | ||||||
| le autorità competenti non siano concordi, prima del giorno in cui la procedura d'arbitrato avrebbe dovuto essere avviata, che la controversia rappresenti un caso unico non adatto per un lodo arbitrale; e | ||||||
| tutte le persone interessate abbiano aderito alle disposizioni della lettera d del paragrafo 7. | ||||||
| Le seguenti disposizioni e definizioni sono applicabili al paragrafo 6 e al presente paragrafo: | ||||||
| l'espressione «persona interessata» designa la persona che ha sottoposto la controversia all'autorità competente per decisione secondo il presente articolo nonché, all'occorrenza, ogni altra persona il cui assoggettamento viene direttamente pregiudicato in uno degli Stati contraenti dalla soluzione amichevole scaturita da tale decisione; | ||||||
| l'espressione «data d'inizio» di una controversia è la prima data in cui entrambe le autorità competenti hanno ricevuto le informazioni necessarie per la valutazione materiale di una procedura amichevole; | ||||||
| una procedura d'arbitrato per una controversia inizia:due anni dopo la data d'inizio della controversia, purché le autorità competenti non si siano previamente accordate su un'altra data, oppureappena entrambe le autorità competenti hanno ricevuto l'approvazione richiesta nella lettera d,a seconda di quale di queste due date subentri per ultima; | ||||||
| due anni dopo la data d'inizio della controversia, purché le autorità competenti non si siano previamente accordate su un'altra data, oppure | ||||||
| appena entrambe le autorità competenti hanno ricevuto l'approvazione richiesta nella lettera d, | ||||||
| a seconda di quale di queste due date subentri per ultima; | ||||||
| prima dell'inizio della procedura d'arbitrato le persone interessate e i loro rappresentanti autorizzati devono acconsentire a non trasmettere, fatta eccezione del lodo arbitrale, a terzi le informazioni che ricevono durante la procedura d'arbitrato da uno degli Stati contraenti o dal tribunale arbitrale; | ||||||
| se non è respinto da una delle persone interessate, il lodo arbitrale costituisce una soluzione amichevole ai sensi del presente articolo, che vincola i due Stati contraenti solo riguardo a questa controversia; e | ||||||
| ai fini della procedura d'arbitrato ai sensi del paragrafo 6 e del presente paragrafo, i membri del tribunale arbitrale e i loro collaboratori sono da considerare come «persone o autorità» a cui devono essere rese accessibili le informazioni secondo l'articolo 26. [2] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'art. 2 del Prot. del 23 set. 2009, approvato dall'AF il 18 giu. 2010, in vigore dal 20 set. 2019 (RU 2019 31453143; FF 2010 217). [2] Introdotto dall'art. 2 del Prot. del 23 set. 2009, approvato dall'AF il 18 giu. 2010, in vigore dal 20 set. 2019 (RU 2019 31453143; FF 2010 217). | ||||||
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RI 0.672.933.61 Convenzione del 2 ottobre 1996 tra la Confederazione Svizzera e gli Stati Uniti d'America per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito (con Prot., Prot. d'Accordo e allegato) Art. 25 Procedura amichevole |
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| Quando una persona ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti comportino o comporteranno per lei un'imposizione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione, può, indipendentemente dai mezzi giuridici previsti dalla legislazione nazionale di detti Stati, sottoporre il suo caso all'autorità competente dello Stato contraente di cui è residente o cittadina. | ||||||
| L'autorità competente, se il reclamo le appare fondato e se essa non è in grado di giungere a una soluzione soddisfacente, farà del suo meglio per regolare il caso per via di amichevole composizione con l'autorità competente dell'altro Stato contraente, al fine di evitare una tassazione non conforme alla Convenzione. | ||||||
| Le autorità competenti degli Stati contraenti si adoperano per risolvere in via di amichevole composizione le difficoltà o dissipare i dubbi inerenti all'interpretazione o all'applicazione della presente Convenzione. In particolare, le autorità competenti degli Stati contraenti possono consultarsi per trovare un accordo al fine di:Le autorità competenti degli Stati contraenti possono concordare insieme il modo di eliminare la doppia imposizione nei casi non previsti dalla Convenzione. | ||||||
| attribuire in maniera identica i redditi, le riduzioni nonché gli accrediti o gli importi non imponibili spettanti a un residente di uno Stato contraente e quelli spettanti alla sua stabile organizzazione situata nell'altro Stato contraente; | ||||||
| delimitare in maniera identica i redditi, le riduzioni nonché gli accrediti e gli importi non imponibili fra un residente di uno Stato contraente e una persona a lui associata di cui all'articolo 9 (Imprese associate); | ||||||
| qualificare allo stesso modo la natura di determinati redditi; | ||||||
| qualificare allo stesso modo la natura delle persone; | ||||||
| applicare le stesse regolamentazioni concernenti la fonte di determinati redditi; | ||||||
| dare la stessa interpretazione di una determinata parola; | ||||||
| applicare conformemente agli scopi della presente Convenzione le disposizioni del diritto interno concernenti le maggiorazioni, le multe e gli interessi. | ||||||
| Le autorità competenti degli Stati contraenti possono comunicare direttamente fra di loro al fine di pervenire a un accordo come indicato nei paragrafi precedenti. | ||||||
| Le autorità competenti degli Stati contraenti possono emanare disposizioni per l'applicazione della presente Convenzione. | ||||||
| Qualora, nel quadro di una procedura amichevole, nonostante i loro sforzi ai sensi del presente articolo, le autorità competenti non sono in grado di trovare un accordo completo, la controversia sarà decisa da una procedura d'arbitrato, secondo le disposizioni del paragrafo 7 e di altre prescrizioni o regole procedurali convenute tra gli Stati contraenti, a condizione che:Una controversia irrisolta non può tuttavia essere sottoposta a una procedura d'arbitrato se è già stata emessa una decisione di un tribunale o di un tribunale amministrativo di uno dei due Stati. [1] | ||||||
| almeno in uno Stato contraente sia stata presentata una dichiarazione d'imposta concernente gli anni fiscali relativi alla controversia; | ||||||
| le autorità competenti non siano concordi, prima del giorno in cui la procedura d'arbitrato avrebbe dovuto essere avviata, che la controversia rappresenti un caso unico non adatto per un lodo arbitrale; e | ||||||
| tutte le persone interessate abbiano aderito alle disposizioni della lettera d del paragrafo 7. | ||||||
| Le seguenti disposizioni e definizioni sono applicabili al paragrafo 6 e al presente paragrafo: | ||||||
| l'espressione «persona interessata» designa la persona che ha sottoposto la controversia all'autorità competente per decisione secondo il presente articolo nonché, all'occorrenza, ogni altra persona il cui assoggettamento viene direttamente pregiudicato in uno degli Stati contraenti dalla soluzione amichevole scaturita da tale decisione; | ||||||
| l'espressione «data d'inizio» di una controversia è la prima data in cui entrambe le autorità competenti hanno ricevuto le informazioni necessarie per la valutazione materiale di una procedura amichevole; | ||||||
| una procedura d'arbitrato per una controversia inizia:due anni dopo la data d'inizio della controversia, purché le autorità competenti non si siano previamente accordate su un'altra data, oppureappena entrambe le autorità competenti hanno ricevuto l'approvazione richiesta nella lettera d,a seconda di quale di queste due date subentri per ultima; | ||||||
| due anni dopo la data d'inizio della controversia, purché le autorità competenti non si siano previamente accordate su un'altra data, oppure | ||||||
| appena entrambe le autorità competenti hanno ricevuto l'approvazione richiesta nella lettera d, | ||||||
| a seconda di quale di queste due date subentri per ultima; | ||||||
| prima dell'inizio della procedura d'arbitrato le persone interessate e i loro rappresentanti autorizzati devono acconsentire a non trasmettere, fatta eccezione del lodo arbitrale, a terzi le informazioni che ricevono durante la procedura d'arbitrato da uno degli Stati contraenti o dal tribunale arbitrale; | ||||||
| se non è respinto da una delle persone interessate, il lodo arbitrale costituisce una soluzione amichevole ai sensi del presente articolo, che vincola i due Stati contraenti solo riguardo a questa controversia; e | ||||||
| ai fini della procedura d'arbitrato ai sensi del paragrafo 6 e del presente paragrafo, i membri del tribunale arbitrale e i loro collaboratori sono da considerare come «persone o autorità» a cui devono essere rese accessibili le informazioni secondo l'articolo 26. [2] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'art. 2 del Prot. del 23 set. 2009, approvato dall'AF il 18 giu. 2010, in vigore dal 20 set. 2019 (RU 2019 31453143; FF 2010 217). [2] Introdotto dall'art. 2 del Prot. del 23 set. 2009, approvato dall'AF il 18 giu. 2010, in vigore dal 20 set. 2019 (RU 2019 31453143; FF 2010 217). | ||||||
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RI 0.672.933.61 Convenzione del 2 ottobre 1996 tra la Confederazione Svizzera e gli Stati Uniti d'America per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito (con Prot., Prot. d'Accordo e allegato) Art. 25 Procedura amichevole |
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| Quando una persona ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti comportino o comporteranno per lei un'imposizione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione, può, indipendentemente dai mezzi giuridici previsti dalla legislazione nazionale di detti Stati, sottoporre il suo caso all'autorità competente dello Stato contraente di cui è residente o cittadina. | ||||||
| L'autorità competente, se il reclamo le appare fondato e se essa non è in grado di giungere a una soluzione soddisfacente, farà del suo meglio per regolare il caso per via di amichevole composizione con l'autorità competente dell'altro Stato contraente, al fine di evitare una tassazione non conforme alla Convenzione. | ||||||
| Le autorità competenti degli Stati contraenti si adoperano per risolvere in via di amichevole composizione le difficoltà o dissipare i dubbi inerenti all'interpretazione o all'applicazione della presente Convenzione. In particolare, le autorità competenti degli Stati contraenti possono consultarsi per trovare un accordo al fine di:Le autorità competenti degli Stati contraenti possono concordare insieme il modo di eliminare la doppia imposizione nei casi non previsti dalla Convenzione. | ||||||
| attribuire in maniera identica i redditi, le riduzioni nonché gli accrediti o gli importi non imponibili spettanti a un residente di uno Stato contraente e quelli spettanti alla sua stabile organizzazione situata nell'altro Stato contraente; | ||||||
| delimitare in maniera identica i redditi, le riduzioni nonché gli accrediti e gli importi non imponibili fra un residente di uno Stato contraente e una persona a lui associata di cui all'articolo 9 (Imprese associate); | ||||||
| qualificare allo stesso modo la natura di determinati redditi; | ||||||
| qualificare allo stesso modo la natura delle persone; | ||||||
| applicare le stesse regolamentazioni concernenti la fonte di determinati redditi; | ||||||
| dare la stessa interpretazione di una determinata parola; | ||||||
| applicare conformemente agli scopi della presente Convenzione le disposizioni del diritto interno concernenti le maggiorazioni, le multe e gli interessi. | ||||||
| Le autorità competenti degli Stati contraenti possono comunicare direttamente fra di loro al fine di pervenire a un accordo come indicato nei paragrafi precedenti. | ||||||
| Le autorità competenti degli Stati contraenti possono emanare disposizioni per l'applicazione della presente Convenzione. | ||||||
| Qualora, nel quadro di una procedura amichevole, nonostante i loro sforzi ai sensi del presente articolo, le autorità competenti non sono in grado di trovare un accordo completo, la controversia sarà decisa da una procedura d'arbitrato, secondo le disposizioni del paragrafo 7 e di altre prescrizioni o regole procedurali convenute tra gli Stati contraenti, a condizione che:Una controversia irrisolta non può tuttavia essere sottoposta a una procedura d'arbitrato se è già stata emessa una decisione di un tribunale o di un tribunale amministrativo di uno dei due Stati. [1] | ||||||
| almeno in uno Stato contraente sia stata presentata una dichiarazione d'imposta concernente gli anni fiscali relativi alla controversia; | ||||||
| le autorità competenti non siano concordi, prima del giorno in cui la procedura d'arbitrato avrebbe dovuto essere avviata, che la controversia rappresenti un caso unico non adatto per un lodo arbitrale; e | ||||||
| tutte le persone interessate abbiano aderito alle disposizioni della lettera d del paragrafo 7. | ||||||
| Le seguenti disposizioni e definizioni sono applicabili al paragrafo 6 e al presente paragrafo: | ||||||
| l'espressione «persona interessata» designa la persona che ha sottoposto la controversia all'autorità competente per decisione secondo il presente articolo nonché, all'occorrenza, ogni altra persona il cui assoggettamento viene direttamente pregiudicato in uno degli Stati contraenti dalla soluzione amichevole scaturita da tale decisione; | ||||||
| l'espressione «data d'inizio» di una controversia è la prima data in cui entrambe le autorità competenti hanno ricevuto le informazioni necessarie per la valutazione materiale di una procedura amichevole; | ||||||
| una procedura d'arbitrato per una controversia inizia:due anni dopo la data d'inizio della controversia, purché le autorità competenti non si siano previamente accordate su un'altra data, oppureappena entrambe le autorità competenti hanno ricevuto l'approvazione richiesta nella lettera d,a seconda di quale di queste due date subentri per ultima; | ||||||
| due anni dopo la data d'inizio della controversia, purché le autorità competenti non si siano previamente accordate su un'altra data, oppure | ||||||
| appena entrambe le autorità competenti hanno ricevuto l'approvazione richiesta nella lettera d, | ||||||
| a seconda di quale di queste due date subentri per ultima; | ||||||
| prima dell'inizio della procedura d'arbitrato le persone interessate e i loro rappresentanti autorizzati devono acconsentire a non trasmettere, fatta eccezione del lodo arbitrale, a terzi le informazioni che ricevono durante la procedura d'arbitrato da uno degli Stati contraenti o dal tribunale arbitrale; | ||||||
| se non è respinto da una delle persone interessate, il lodo arbitrale costituisce una soluzione amichevole ai sensi del presente articolo, che vincola i due Stati contraenti solo riguardo a questa controversia; e | ||||||
| ai fini della procedura d'arbitrato ai sensi del paragrafo 6 e del presente paragrafo, i membri del tribunale arbitrale e i loro collaboratori sono da considerare come «persone o autorità» a cui devono essere rese accessibili le informazioni secondo l'articolo 26. [2] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'art. 2 del Prot. del 23 set. 2009, approvato dall'AF il 18 giu. 2010, in vigore dal 20 set. 2019 (RU 2019 31453143; FF 2010 217). [2] Introdotto dall'art. 2 del Prot. del 23 set. 2009, approvato dall'AF il 18 giu. 2010, in vigore dal 20 set. 2019 (RU 2019 31453143; FF 2010 217). | ||||||
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RI 0.672.933.61 Convenzione del 2 ottobre 1996 tra la Confederazione Svizzera e gli Stati Uniti d'America per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito (con Prot., Prot. d'Accordo e allegato) Art. 25 Procedura amichevole |
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| Quando una persona ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti comportino o comporteranno per lei un'imposizione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione, può, indipendentemente dai mezzi giuridici previsti dalla legislazione nazionale di detti Stati, sottoporre il suo caso all'autorità competente dello Stato contraente di cui è residente o cittadina. | ||||||
| L'autorità competente, se il reclamo le appare fondato e se essa non è in grado di giungere a una soluzione soddisfacente, farà del suo meglio per regolare il caso per via di amichevole composizione con l'autorità competente dell'altro Stato contraente, al fine di evitare una tassazione non conforme alla Convenzione. | ||||||
| Le autorità competenti degli Stati contraenti si adoperano per risolvere in via di amichevole composizione le difficoltà o dissipare i dubbi inerenti all'interpretazione o all'applicazione della presente Convenzione. In particolare, le autorità competenti degli Stati contraenti possono consultarsi per trovare un accordo al fine di:Le autorità competenti degli Stati contraenti possono concordare insieme il modo di eliminare la doppia imposizione nei casi non previsti dalla Convenzione. | ||||||
| attribuire in maniera identica i redditi, le riduzioni nonché gli accrediti o gli importi non imponibili spettanti a un residente di uno Stato contraente e quelli spettanti alla sua stabile organizzazione situata nell'altro Stato contraente; | ||||||
| delimitare in maniera identica i redditi, le riduzioni nonché gli accrediti e gli importi non imponibili fra un residente di uno Stato contraente e una persona a lui associata di cui all'articolo 9 (Imprese associate); | ||||||
| qualificare allo stesso modo la natura di determinati redditi; | ||||||
| qualificare allo stesso modo la natura delle persone; | ||||||
| applicare le stesse regolamentazioni concernenti la fonte di determinati redditi; | ||||||
| dare la stessa interpretazione di una determinata parola; | ||||||
| applicare conformemente agli scopi della presente Convenzione le disposizioni del diritto interno concernenti le maggiorazioni, le multe e gli interessi. | ||||||
| Le autorità competenti degli Stati contraenti possono comunicare direttamente fra di loro al fine di pervenire a un accordo come indicato nei paragrafi precedenti. | ||||||
| Le autorità competenti degli Stati contraenti possono emanare disposizioni per l'applicazione della presente Convenzione. | ||||||
| Qualora, nel quadro di una procedura amichevole, nonostante i loro sforzi ai sensi del presente articolo, le autorità competenti non sono in grado di trovare un accordo completo, la controversia sarà decisa da una procedura d'arbitrato, secondo le disposizioni del paragrafo 7 e di altre prescrizioni o regole procedurali convenute tra gli Stati contraenti, a condizione che:Una controversia irrisolta non può tuttavia essere sottoposta a una procedura d'arbitrato se è già stata emessa una decisione di un tribunale o di un tribunale amministrativo di uno dei due Stati. [1] | ||||||
| almeno in uno Stato contraente sia stata presentata una dichiarazione d'imposta concernente gli anni fiscali relativi alla controversia; | ||||||
| le autorità competenti non siano concordi, prima del giorno in cui la procedura d'arbitrato avrebbe dovuto essere avviata, che la controversia rappresenti un caso unico non adatto per un lodo arbitrale; e | ||||||
| tutte le persone interessate abbiano aderito alle disposizioni della lettera d del paragrafo 7. | ||||||
| Le seguenti disposizioni e definizioni sono applicabili al paragrafo 6 e al presente paragrafo: | ||||||
| l'espressione «persona interessata» designa la persona che ha sottoposto la controversia all'autorità competente per decisione secondo il presente articolo nonché, all'occorrenza, ogni altra persona il cui assoggettamento viene direttamente pregiudicato in uno degli Stati contraenti dalla soluzione amichevole scaturita da tale decisione; | ||||||
| l'espressione «data d'inizio» di una controversia è la prima data in cui entrambe le autorità competenti hanno ricevuto le informazioni necessarie per la valutazione materiale di una procedura amichevole; | ||||||
| una procedura d'arbitrato per una controversia inizia:due anni dopo la data d'inizio della controversia, purché le autorità competenti non si siano previamente accordate su un'altra data, oppureappena entrambe le autorità competenti hanno ricevuto l'approvazione richiesta nella lettera d,a seconda di quale di queste due date subentri per ultima; | ||||||
| due anni dopo la data d'inizio della controversia, purché le autorità competenti non si siano previamente accordate su un'altra data, oppure | ||||||
| appena entrambe le autorità competenti hanno ricevuto l'approvazione richiesta nella lettera d, | ||||||
| a seconda di quale di queste due date subentri per ultima; | ||||||
| prima dell'inizio della procedura d'arbitrato le persone interessate e i loro rappresentanti autorizzati devono acconsentire a non trasmettere, fatta eccezione del lodo arbitrale, a terzi le informazioni che ricevono durante la procedura d'arbitrato da uno degli Stati contraenti o dal tribunale arbitrale; | ||||||
| se non è respinto da una delle persone interessate, il lodo arbitrale costituisce una soluzione amichevole ai sensi del presente articolo, che vincola i due Stati contraenti solo riguardo a questa controversia; e | ||||||
| ai fini della procedura d'arbitrato ai sensi del paragrafo 6 e del presente paragrafo, i membri del tribunale arbitrale e i loro collaboratori sono da considerare come «persone o autorità» a cui devono essere rese accessibili le informazioni secondo l'articolo 26. [2] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'art. 2 del Prot. del 23 set. 2009, approvato dall'AF il 18 giu. 2010, in vigore dal 20 set. 2019 (RU 2019 31453143; FF 2010 217). [2] Introdotto dall'art. 2 del Prot. del 23 set. 2009, approvato dall'AF il 18 giu. 2010, in vigore dal 20 set. 2019 (RU 2019 31453143; FF 2010 217). | ||||||
|
RI 0.672.933.61 Convenzione del 2 ottobre 1996 tra la Confederazione Svizzera e gli Stati Uniti d'America per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito (con Prot., Prot. d'Accordo e allegato) Art. 3 Definizioni generali |
||||||
| Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione: | ||||||
| il termine «persona» comprende le persone fisiche, le società di persone, le società, le successioni, i trust e ogni altra associazione di persone; | ||||||
| il termine «società» designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che, conformemente al diritto dello Stato contraente nel quale è stato costituito, è considerato persona giuridica ai fini dell'imposizione; | ||||||
| le espressioni «impresa di uno Stato contraente» e «impresa dell'altro Stato contraente» designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente; | ||||||
| il termine «cittadini» designa:tutte le persone fisiche che hanno la cittadinanza di uno Stato contraente (cioè la nazionalità nel caso degli Stati Uniti); etutte le persone giuridiche, società di persone e associazioni costituite in conformità della legislazione in vigore in uno Stato contraente; | ||||||
| tutte le persone fisiche che hanno la cittadinanza di uno Stato contraente (cioè la nazionalità nel caso degli Stati Uniti); e | ||||||
| tutte le persone giuridiche, società di persone e associazioni costituite in conformità della legislazione in vigore in uno Stato contraente; | ||||||
| l'espressione «traffico internazionale» designa qualsiasi attività di trasporto effettuata per mezzo di una nave o di un aeromobile, ad eccezione del caso in cui questa attività avvenga esclusivamente tra località situate nell'altro Stato contraente; | ||||||
| l'espressione «autorità competente» designa:per quanto concerne la Svizzera, il Direttore dell'Amministrazione federale delle contribuzioni o il suo rappresentante autorizzato;per quanto concerne gli Stati Uniti, il Secretary of the Treasury oppure il suo rappresentante autorizzato; | ||||||
| per quanto concerne la Svizzera, il Direttore dell'Amministrazione federale delle contribuzioni o il suo rappresentante autorizzato; | ||||||
| per quanto concerne gli Stati Uniti, il Secretary of the Treasury oppure il suo rappresentante autorizzato; | ||||||
| il termine «Svizzera» designa la Confederazione Svizzera; | ||||||
| il termine «Stati Uniti» designa gli Stati Uniti d'America, tuttavia non comprende Puerto Rico, le Isole Vergini, Guam e gli altri possedimenti e territori degli Stati Uniti. | ||||||
| Per l'applicazione della Convenzione da parte di uno Stato contraente, le espressioni non diversamente definite hanno il significato che a esse è attribuito dalla legislazione di detto Stato relativa alle imposte oggetto della Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione o le autorità competenti non concordino un'interpretazione comune conformemente all'articolo 25 (Procedura amichevole). | ||||||
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RS 172.010 LOGA Legge del 21 marzo 1997 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA) - Legge sull'organizzazione dell'ammininistrazione Art. 7a [1] Conclusione, modifica e denuncia di trattati internazionali da parte del Consiglio federale [2] |
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| Il Consiglio federale può concludere, modificare o denunciare autonomamente trattati internazionali sempre che ne sia autorizzato da una legge federale o da un trattato internazionale approvato dall'Assemblea federale. L'autorizzazione a concludere il trattato internazionale comprende anche l'autorizzazione a modificarlo e a denunciarlo. [3] | ||||||
| Il Consiglio federale denuncia autonomamente i trattati internazionali di cui la Costituzione federale prescrive la denuncia. [4] | ||||||
| Può concludere autonomamente trattati internazionali di portata limitata. Può procedere in modo autonomo a modifiche o denunce di portata limitata. [5] | ||||||
| Sono considerati di portata limitata segnatamente i trattati internazionali o le modifiche di trattati internazionali che: [6] | ||||||
| non istituiscono nuovi obblighi per la Svizzera, né comportano la rinuncia a diritti esistenti; | ||||||
| servono all'esecuzione di trattati già approvati dall'Assemblea federale e si limitano a precisare i diritti, gli obblighi o i principi organizzativi già sanciti nel trattato di base; | ||||||
| sono diretti alle autorità e disciplinano questioni tecnico-amministrative. [7] | ||||||
| Non sono considerati di portata limitata segnatamente i trattati internazionali o le modifiche di trattati internazionali che: [8] | ||||||
| adempiono una delle condizioni di applicazione del referendum facoltativo di cui all'articolo 141 capoverso 1 lettera d della Costituzione federale; | ||||||
| contengono disposizioni concernenti materie il cui disciplinamento è di esclusiva competenza dei Cantoni; | ||||||
| comportano spese uniche di oltre cinque milioni di franchi o spese ricorrenti di oltre due milioni di franchi all'anno. [9] | ||||||
| [1] Introdotto dall'all. cifra II n. 3 della L del 13 dic. 2002 sul Parlamento, in vigore dal 1° dic. 2003 (RU 2003 3543; FF 2001 30974867). [2] Nuovo testo giusta la cifra I n. 2 della LF del 21 giu. 2019 sulle competenze di concludere, modificare e denunciare trattati internazionali, in vigore dal 2 dic. 2019 (RU 2019 3119; FF 2018 29294491). [3] Nuovo testo giusta la cifra I n. 2 della LF del 21 giu. 2019 sulle competenze di concludere, modificare e denunciare trattati internazionali, in vigore dal 2 dic. 2019 (RU 2019 3119; FF 2018 29294491). [4] Introdotto dalla cifra I n. 2 della LF della LF del 21 giu. 2019 sulle competenze di concludere, modificare e denunciare trattati internazionali, in vigore dal 2 dic. 2019 (RU 2019 3119; FF 2018 29294491). [5] Nuovo testo giusta la cifra I n. 2 della LF del 21 giu. 2019 sulle competenze di concludere, modificare e denunciare trattati internazionali, in vigore dal 2 dic. 2019 (RU 2019 3119; FF 2018 29294491). [6] Nuovo testo giusta la cifra I n. 2 della LF del 21 giu. 2019 sulle competenze di concludere, modificare e denunciare trattati internazionali, in vigore dal 2 dic. 2019 (RU 2019 3119; FF 2018 29294491). [7] Introdotto dalla cifra I n. 1 della LF del 26 set. 2014 sulla competenza di concludere trattati internazionali di portata limitata e sull'applicazione provvisoria dei trattati internazionali, in vigore dal 1° mag. 2015 (RU 2015 969; FF 2012 6669). [8] Nuovo testo giusta la cifra I n. 2 della LF del 21 giu. 2019 sulle competenze di concludere, modificare e denunciare trattati internazionali, in vigore dal 2 dic. 2019 (RU 2019 3119; FF 2018 29294491). [9] Introdotto dalla cifra I n. 1 della LF del 26 set. 2014 sulla competenza di concludere trattati internazionali di portata limitata e sull'applicazione provvisoria dei trattati internazionali, in vigore dal 1° mag. 2015 (RU 2015 969; FF 2012 6669). | ||||||
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RS 172.010 LOGA Legge del 21 marzo 1997 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA) - Legge sull'organizzazione dell'ammininistrazione Art. 48a [1] Conclusione, modifica e denuncia di trattati internazionali |
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| Il Consiglio federale può delegare a un dipartimento la competenza di concludere, modificare e denunciare trattati internazionali. Per trattati di portata limitata o per modifiche e denunce di portata limitata può delegare questa competenza anche a un gruppo o a un ufficio federale. | ||||||
| Riferisce annualmente all'Assemblea federale sui trattati conclusi, modificati e denunciati da esso stesso, dai dipartimenti, dai gruppi o dagli uffici federali. Soltanto la Delegazione delle Commissioni della gestione viene informata dei trattati confidenziali o segreti. | ||||||
| [1] Introdotto dall'all. cifra II n. 3 della L del 13 dic. 2002 sul Parlamento (RU 2003 3543; FF 2001 30974867). Nuovo testo giusta la cifra I n. 2 della LF del 21 giu. 2019 sulle competenze di concludere, modificare e denunciare trattati internazionali, in vigore dal 2 dic. 2019 (RU 2019 3119; FF 2018 29294491). | ||||||
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RS 172.010 LOGA Legge del 21 marzo 1997 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA) - Legge sull'organizzazione dell'ammininistrazione Art. 47 Decisioni |
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| La decisione di un affare spetta, secondo l'entità del medesimo, al Consiglio federale, a un dipartimento, a un gruppo oppure a un ufficio. | ||||||
| Il Consiglio federale stabilisce mediante ordinanza quale unità amministrativa sia legittimata a decidere in singoli affari oppure in un insieme di settori. | ||||||
| Nel caso in cui i dipartimenti non si accordino sulla competenza, decide il presidente della Confederazione. | ||||||
| Le unità amministrative superiori e il Consiglio federale possono in ogni tempo avocare a sé la decisione su singole questioni. | ||||||
| Rimangono salve le competenze stabilite imperativamente dalla legislazione federale sull'organizzazione giudiziaria. Se il ricorso al Consiglio federale è inammissibile, quest'ultimo può dare istruzioni all'autorità federale amministrativa competente su come interpretare la legge. | ||||||
| Gli affari del Consiglio federale spettano di diritto al dipartimento competente per materia, in quanto le relative decisioni siano impugnabili con ricorso al Tribunale amministrativo federale. Rimane salvo il ricorso contro le decisioni del Consiglio federale di cui all'articolo 33 lettere a e b della legge del 17 giugno 2005 [1] sul Tribunale amministrativo federale. [2] | ||||||
| [1] RS 173.32 [2] Nuovo testo giusta l'all n. 9 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764). | ||||||
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RS 172.010 LOGA Legge del 21 marzo 1997 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA) - Legge sull'organizzazione dell'ammininistrazione Art. 38 Strumenti di direzione |
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| In seno al dipartimento il capo di dipartimento ha per principio il diritto illimitato di dare istruzioni, procedere a controlli e intervenire personalmente. Sono salve le disposizioni particolari concernenti talune unità amministrative o le competenze specifiche conferite dalla legislazione federale. | ||||||
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RS 172.010 LOGA Legge del 21 marzo 1997 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA) - Legge sull'organizzazione dell'ammininistrazione Art. 47 Decisioni |
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| La decisione di un affare spetta, secondo l'entità del medesimo, al Consiglio federale, a un dipartimento, a un gruppo oppure a un ufficio. | ||||||
| Il Consiglio federale stabilisce mediante ordinanza quale unità amministrativa sia legittimata a decidere in singoli affari oppure in un insieme di settori. | ||||||
| Nel caso in cui i dipartimenti non si accordino sulla competenza, decide il presidente della Confederazione. | ||||||
| Le unità amministrative superiori e il Consiglio federale possono in ogni tempo avocare a sé la decisione su singole questioni. | ||||||
| Rimangono salve le competenze stabilite imperativamente dalla legislazione federale sull'organizzazione giudiziaria. Se il ricorso al Consiglio federale è inammissibile, quest'ultimo può dare istruzioni all'autorità federale amministrativa competente su come interpretare la legge. | ||||||
| Gli affari del Consiglio federale spettano di diritto al dipartimento competente per materia, in quanto le relative decisioni siano impugnabili con ricorso al Tribunale amministrativo federale. Rimane salvo il ricorso contro le decisioni del Consiglio federale di cui all'articolo 33 lettere a e b della legge del 17 giugno 2005 [1] sul Tribunale amministrativo federale. [2] | ||||||
| [1] RS 173.32 [2] Nuovo testo giusta l'all n. 9 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764). | ||||||
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RI 0.111 Convenzione di Vienna del 23 maggio 1969 sul diritto dei trattati (con. All.) Art. 31 Regola generale per l'interpretazione |
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| Un trattato deve essere interpretato in buona fede in base al senso comune da attribuire ai termini del trattato nel loro contesto ed alla luce dei suo oggetto e del suo scopo. | ||||||
| Ai fini dell'interpretazione di un trattato, il contesto comprende, oltre al testo, preambolo e allegati inclusi: | ||||||
| ogni accordo relativo al trattato e che sia intervenuto tra tutte le parti in occasione della sua conclusione; | ||||||
| ogni strumento disposto da una o più parti in occasione della conclusione del trattato ed accettato dalle altre parti in quanto strumento relativo al trattato. | ||||||
| Verrà tenuto conto, oltre che del contesto: | ||||||
| di ogni accordo ulteriore intervenuto tra le parti circa l'interpretazione del trattato o l'attuazione delle disposizioni in esso contenute; | ||||||
| di ogni ulteriore pratica seguita nell'applicazione del trattato con la quale venga accertato l'accordo delle parti relativamente all'interpretazione del trattato; | ||||||
| di ogni norma pertinente di diritto internazionale, applicabile alle relazioni fra le parti. | ||||||
| Si ritiene che un termine o un'espressione abbiano un significato particolare se verrà accertato che tale era l'intenzione delle parti. | ||||||
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RI 0.672.933.61 Convenzione del 2 ottobre 1996 tra la Confederazione Svizzera e gli Stati Uniti d'America per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito (con Prot., Prot. d'Accordo e allegato) Art. 25 Procedura amichevole |
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| Quando una persona ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti comportino o comporteranno per lei un'imposizione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione, può, indipendentemente dai mezzi giuridici previsti dalla legislazione nazionale di detti Stati, sottoporre il suo caso all'autorità competente dello Stato contraente di cui è residente o cittadina. | ||||||
| L'autorità competente, se il reclamo le appare fondato e se essa non è in grado di giungere a una soluzione soddisfacente, farà del suo meglio per regolare il caso per via di amichevole composizione con l'autorità competente dell'altro Stato contraente, al fine di evitare una tassazione non conforme alla Convenzione. | ||||||
| Le autorità competenti degli Stati contraenti si adoperano per risolvere in via di amichevole composizione le difficoltà o dissipare i dubbi inerenti all'interpretazione o all'applicazione della presente Convenzione. In particolare, le autorità competenti degli Stati contraenti possono consultarsi per trovare un accordo al fine di:Le autorità competenti degli Stati contraenti possono concordare insieme il modo di eliminare la doppia imposizione nei casi non previsti dalla Convenzione. | ||||||
| attribuire in maniera identica i redditi, le riduzioni nonché gli accrediti o gli importi non imponibili spettanti a un residente di uno Stato contraente e quelli spettanti alla sua stabile organizzazione situata nell'altro Stato contraente; | ||||||
| delimitare in maniera identica i redditi, le riduzioni nonché gli accrediti e gli importi non imponibili fra un residente di uno Stato contraente e una persona a lui associata di cui all'articolo 9 (Imprese associate); | ||||||
| qualificare allo stesso modo la natura di determinati redditi; | ||||||
| qualificare allo stesso modo la natura delle persone; | ||||||
| applicare le stesse regolamentazioni concernenti la fonte di determinati redditi; | ||||||
| dare la stessa interpretazione di una determinata parola; | ||||||
| applicare conformemente agli scopi della presente Convenzione le disposizioni del diritto interno concernenti le maggiorazioni, le multe e gli interessi. | ||||||
| Le autorità competenti degli Stati contraenti possono comunicare direttamente fra di loro al fine di pervenire a un accordo come indicato nei paragrafi precedenti. | ||||||
| Le autorità competenti degli Stati contraenti possono emanare disposizioni per l'applicazione della presente Convenzione. | ||||||
| Qualora, nel quadro di una procedura amichevole, nonostante i loro sforzi ai sensi del presente articolo, le autorità competenti non sono in grado di trovare un accordo completo, la controversia sarà decisa da una procedura d'arbitrato, secondo le disposizioni del paragrafo 7 e di altre prescrizioni o regole procedurali convenute tra gli Stati contraenti, a condizione che:Una controversia irrisolta non può tuttavia essere sottoposta a una procedura d'arbitrato se è già stata emessa una decisione di un tribunale o di un tribunale amministrativo di uno dei due Stati. [1] | ||||||
| almeno in uno Stato contraente sia stata presentata una dichiarazione d'imposta concernente gli anni fiscali relativi alla controversia; | ||||||
| le autorità competenti non siano concordi, prima del giorno in cui la procedura d'arbitrato avrebbe dovuto essere avviata, che la controversia rappresenti un caso unico non adatto per un lodo arbitrale; e | ||||||
| tutte le persone interessate abbiano aderito alle disposizioni della lettera d del paragrafo 7. | ||||||
| Le seguenti disposizioni e definizioni sono applicabili al paragrafo 6 e al presente paragrafo: | ||||||
| l'espressione «persona interessata» designa la persona che ha sottoposto la controversia all'autorità competente per decisione secondo il presente articolo nonché, all'occorrenza, ogni altra persona il cui assoggettamento viene direttamente pregiudicato in uno degli Stati contraenti dalla soluzione amichevole scaturita da tale decisione; | ||||||
| l'espressione «data d'inizio» di una controversia è la prima data in cui entrambe le autorità competenti hanno ricevuto le informazioni necessarie per la valutazione materiale di una procedura amichevole; | ||||||
| una procedura d'arbitrato per una controversia inizia:due anni dopo la data d'inizio della controversia, purché le autorità competenti non si siano previamente accordate su un'altra data, oppureappena entrambe le autorità competenti hanno ricevuto l'approvazione richiesta nella lettera d,a seconda di quale di queste due date subentri per ultima; | ||||||
| due anni dopo la data d'inizio della controversia, purché le autorità competenti non si siano previamente accordate su un'altra data, oppure | ||||||
| appena entrambe le autorità competenti hanno ricevuto l'approvazione richiesta nella lettera d, | ||||||
| a seconda di quale di queste due date subentri per ultima; | ||||||
| prima dell'inizio della procedura d'arbitrato le persone interessate e i loro rappresentanti autorizzati devono acconsentire a non trasmettere, fatta eccezione del lodo arbitrale, a terzi le informazioni che ricevono durante la procedura d'arbitrato da uno degli Stati contraenti o dal tribunale arbitrale; | ||||||
| se non è respinto da una delle persone interessate, il lodo arbitrale costituisce una soluzione amichevole ai sensi del presente articolo, che vincola i due Stati contraenti solo riguardo a questa controversia; e | ||||||
| ai fini della procedura d'arbitrato ai sensi del paragrafo 6 e del presente paragrafo, i membri del tribunale arbitrale e i loro collaboratori sono da considerare come «persone o autorità» a cui devono essere rese accessibili le informazioni secondo l'articolo 26. [2] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'art. 2 del Prot. del 23 set. 2009, approvato dall'AF il 18 giu. 2010, in vigore dal 20 set. 2019 (RU 2019 31453143; FF 2010 217). [2] Introdotto dall'art. 2 del Prot. del 23 set. 2009, approvato dall'AF il 18 giu. 2010, in vigore dal 20 set. 2019 (RU 2019 31453143; FF 2010 217). | ||||||
|
RI 0.672.913.62 Convenzione dell'11 agosto 1971 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sulla sostanza (con scambio di lettere, di note, protocolli e acc. amichevole) Art. 26 |
||||||
| Quando un residente di uno Stato contraente ritiene che i provvedimenti adottati da uno a da entrambi gli Stati contraenti implicano o implicheranno per lui un'imposizione non conforme alle disposizioni della presente convenzione, egli può, indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale di detti Stati, sottoporre il caso all'autorità competente dello Stato contraente del quale è residente, o, se il suo caso rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 25 paragrafo 1, sottoporre il caso all'autorità competente dello Stato contraente di cui possiede la cittadinanza. Il caso deve essere sottoposto entro i tre anni che seguono la prima notificazione del provvedimento che comporta un'imposizione non conforme alle disposizioni della presente convenzione. [1] | ||||||
| Detta autorità competente, se il reclamo le appare fondato ed essa stessa non è in grado di trovare una soluzione soddisfacente, si sforzerà di risolvere il caso in via di amichevole composizione con l'autorità competente dell'altro Stato contraente, al fine di evitare un'imposizione non conforme alla convenzione. | ||||||
| Le autorità competenti degli Stati contraenti si sforzeranno, in via di amichevole composizione, di appianare le difficoltà e di dissipare i dubbi che potessero sorgere in ordine all'interpretazione o all'applicazione della convenzione. Esse possono altresì concertarsi al fine di evitare la doppia imposizione nei casi non previsti dalla convenzione. | ||||||
| Le autorità competenti degli Stati contraenti possono comunicare direttamente fra di loro al fine di pervenire ad un accordo nel senso dei paragrafi precedenti. Se per facilitare detto accordo appaia consigliabile uno scambio orale dei rispettivi punti di vista, esso può aver luogo in seno ad una commissione composta di rappresentanti delle autorità competenti degli Stati contraenti. | ||||||
| Qualora nel quadro di una procedura amichevole ai sensi del paragrafo 1 [2] le autorità competenti non siano riuscite a trovare un accordo globale su un caso, le questioni non risolte relative al caso sono sottoposte a una procedura arbitrale, se la persona che ha presentato il caso all'autorità competente di uno Stato contraente conformemente al paragrafo 1 ne fa richiesta per scritto [3] eseguita secondo le esigenze del paragrafo 6 nonché le prescrizioni o procedure convenute dagli Stati contraenti, se: | ||||||
| in almeno uno Stato contraente è stata presentata una dichiarazione d'imposta concernente gli anni fiscali per il caso controverso o è stata operata una deduzione fiscale; | ||||||
| le autorità competenti non convengono, entro tre anni dall'inizio del caso, che quest'ultimo non sia idoneo a una procedura arbitrale; e | ||||||
| tutte le persone interessate hanno approvato le disposizioni del paragrafo 6 lettera d). [5] | ||||||
| Ai fini del paragrafo 5 e del presente paragrafo si applicano le seguenti disposizioni e definizioni: | ||||||
| l'espressione «persona interessata» designa la persona che ha sottoposto all'autorità competente il caso ai fini della valutazione secondo il presente articolo come pure, se del caso, qualsiasi altra persona il cui obbligo fiscale in uno dei due Stati contraenti è direttamente toccato dall'accordo amichevole che risulta da tale valutazione; | ||||||
| per «inizio» di un caso s'intende la data in cui entrambe le autorità competenti hanno ricevuto le prime informazioni necessarie alla valutazione materiale di una procedura amichevole; | ||||||
| fatte salve le disposizioni del paragrafo 5 lettera b), è possibile presentare una richiesta per lo svolgimento di una procedura arbitrale secondo il paragrafo 5 almeno tre anni dopo l'inizio del caso, nella misura in cui le autorità competenti non si siano accordate prima su un altro termine. La richiesta deve essere presentata all'autorità competente a cui è stata presentata una richiesta di cui al paragrafo 1 e deve contenere il consenso richiesto dalla lettera d). Le autorità competenti possono stabilire di comune accordo un termine per la presentazione delle richieste. Qualora la richiesta non pervenga entro tale termine, si esclude la procedura arbitrale; | ||||||
| le persone interessate e i loro rappresentanti autorizzati devono acconsentire prima dell'inizio della procedura arbitrale a non rivelare a terzi informazioni ottenute da uno degli Stati contraenti nel corso della procedura arbitrale o dall'istanza arbitrale ad eccezione del lodo arbitrale; | ||||||
| la decisione arbitrale concernente le questioni sottoposte ad arbitrato è attuata mediante accordo amichevole ai sensi del presente articolo; la decisione è vincolante per entrambi gli Stati contraenti per quanto concerne tali questioni del caso, salvo nel caso in cui una persona interessata non riconosca l'accordo amichevole da attuare. Se una persona direttamente interessata dal caso non accetta l'accordo amichevole definitivo entro 60 giorni dalla data in cui l'accordo le è stato trasmesso, questo è da ritenersi rifiutato; | ||||||
| ai fini della procedura arbitrale conformemente al paragrafo 5 e al presente paragrafo, i membri dell'istanza arbitrale e i suoi collaboratori sono considerati «persone o autorità» coinvolte le cui informazioni devono essere rese accessibili secondo l'articolo 27 della Convenzione. [8] | ||||||
| Le autorità competenti degli Stati contraenti disciplinano le altre modalità di applicazione ed esecuzione della procedura arbitrale per mezzo di un accordo amichevole. [9] | ||||||
| [1] Per. introdotti dall'art. 21 par. 1 del Prot. del 21 ago. 2023, approvato dall'AF il 21 mar. 2025 ed in vigore dal 27 nov. 2025 (RU 2025 791, 790; FF 2024 1487). [2] Nuova indicazione giusta l'art. 21 par 2 del Prot. del 21 ago. 2023, approvato dall'AF il 21 mar. 2025 ed in vigore dal 27 nov. 2025 (RU 2025 791, 790; FF 2024 1487). [3] Nuova espr. giusta l'art. 21 par 2 del Prot. del 21 ago. 2023, approvato dall'AF il 21 mar. 2025 ed in vigore dal 27 nov. 2025 (RU 2025 791, 790; FF 2024 1487). [4] Nuovo testo giusta l'art. 21 par. 3 del Prot. del 21 ago. 2023, approvato dall'AF il 21 mar. 2025 ed in vigore dal 27 nov. 2025 (RU 2025 791, 790; FF 2024 1487). [5] Introdotto dall'art. 3 del Prot. del 27 ott. 2010, approvato dall'AF il 17 giu. 2011 ed in vigore dal 21 dic. 2011 (RU 2012 825823; FF 2011 453). [6] Nuovo testo giusta l'art. 21 par. 4 del Prot. del 21 ago. 2023, approvato dall'AF il 21 mar. 2025 ed in vigore dal 27 nov. 2025 (RU 2025 791, 790; FF 2024 1487). [7] Nuovo testo giusta l'art. 21 par. 5 del Prot. del 21 ago. 2023, approvato dall'AF il 21 mar. 2025 ed in vigore dal 27 nov. 2025 (RU 2025 791, 790; FF 2024 1487). [8] Introdotto dall'art. 3 del Prot. del 27 ott. 2010, approvato dall'AF il 17 giu. 2011 ed in vigore dal 21 dic. 2011 (RU 2012 825823; FF 2011 453). [9] Introdotto dall'art. 3 del Prot. del 27 ott. 2010, approvato dall'AF il 17 giu. 2011 ed in vigore dal 21 dic. 2011 (RU 2012 825823; FF 2011 453). | ||||||
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RI 0.672.913.62 Convenzione dell'11 agosto 1971 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sulla sostanza (con scambio di lettere, di note, protocolli e acc. amichevole) Art. 26 |
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| Quando un residente di uno Stato contraente ritiene che i provvedimenti adottati da uno a da entrambi gli Stati contraenti implicano o implicheranno per lui un'imposizione non conforme alle disposizioni della presente convenzione, egli può, indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale di detti Stati, sottoporre il caso all'autorità competente dello Stato contraente del quale è residente, o, se il suo caso rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 25 paragrafo 1, sottoporre il caso all'autorità competente dello Stato contraente di cui possiede la cittadinanza. Il caso deve essere sottoposto entro i tre anni che seguono la prima notificazione del provvedimento che comporta un'imposizione non conforme alle disposizioni della presente convenzione. [1] | ||||||
| Detta autorità competente, se il reclamo le appare fondato ed essa stessa non è in grado di trovare una soluzione soddisfacente, si sforzerà di risolvere il caso in via di amichevole composizione con l'autorità competente dell'altro Stato contraente, al fine di evitare un'imposizione non conforme alla convenzione. | ||||||
| Le autorità competenti degli Stati contraenti si sforzeranno, in via di amichevole composizione, di appianare le difficoltà e di dissipare i dubbi che potessero sorgere in ordine all'interpretazione o all'applicazione della convenzione. Esse possono altresì concertarsi al fine di evitare la doppia imposizione nei casi non previsti dalla convenzione. | ||||||
| Le autorità competenti degli Stati contraenti possono comunicare direttamente fra di loro al fine di pervenire ad un accordo nel senso dei paragrafi precedenti. Se per facilitare detto accordo appaia consigliabile uno scambio orale dei rispettivi punti di vista, esso può aver luogo in seno ad una commissione composta di rappresentanti delle autorità competenti degli Stati contraenti. | ||||||
| Qualora nel quadro di una procedura amichevole ai sensi del paragrafo 1 [2] le autorità competenti non siano riuscite a trovare un accordo globale su un caso, le questioni non risolte relative al caso sono sottoposte a una procedura arbitrale, se la persona che ha presentato il caso all'autorità competente di uno Stato contraente conformemente al paragrafo 1 ne fa richiesta per scritto [3] eseguita secondo le esigenze del paragrafo 6 nonché le prescrizioni o procedure convenute dagli Stati contraenti, se: | ||||||
| in almeno uno Stato contraente è stata presentata una dichiarazione d'imposta concernente gli anni fiscali per il caso controverso o è stata operata una deduzione fiscale; | ||||||
| le autorità competenti non convengono, entro tre anni dall'inizio del caso, che quest'ultimo non sia idoneo a una procedura arbitrale; e | ||||||
| tutte le persone interessate hanno approvato le disposizioni del paragrafo 6 lettera d). [5] | ||||||
| Ai fini del paragrafo 5 e del presente paragrafo si applicano le seguenti disposizioni e definizioni: | ||||||
| l'espressione «persona interessata» designa la persona che ha sottoposto all'autorità competente il caso ai fini della valutazione secondo il presente articolo come pure, se del caso, qualsiasi altra persona il cui obbligo fiscale in uno dei due Stati contraenti è direttamente toccato dall'accordo amichevole che risulta da tale valutazione; | ||||||
| per «inizio» di un caso s'intende la data in cui entrambe le autorità competenti hanno ricevuto le prime informazioni necessarie alla valutazione materiale di una procedura amichevole; | ||||||
| fatte salve le disposizioni del paragrafo 5 lettera b), è possibile presentare una richiesta per lo svolgimento di una procedura arbitrale secondo il paragrafo 5 almeno tre anni dopo l'inizio del caso, nella misura in cui le autorità competenti non si siano accordate prima su un altro termine. La richiesta deve essere presentata all'autorità competente a cui è stata presentata una richiesta di cui al paragrafo 1 e deve contenere il consenso richiesto dalla lettera d). Le autorità competenti possono stabilire di comune accordo un termine per la presentazione delle richieste. Qualora la richiesta non pervenga entro tale termine, si esclude la procedura arbitrale; | ||||||
| le persone interessate e i loro rappresentanti autorizzati devono acconsentire prima dell'inizio della procedura arbitrale a non rivelare a terzi informazioni ottenute da uno degli Stati contraenti nel corso della procedura arbitrale o dall'istanza arbitrale ad eccezione del lodo arbitrale; | ||||||
| la decisione arbitrale concernente le questioni sottoposte ad arbitrato è attuata mediante accordo amichevole ai sensi del presente articolo; la decisione è vincolante per entrambi gli Stati contraenti per quanto concerne tali questioni del caso, salvo nel caso in cui una persona interessata non riconosca l'accordo amichevole da attuare. Se una persona direttamente interessata dal caso non accetta l'accordo amichevole definitivo entro 60 giorni dalla data in cui l'accordo le è stato trasmesso, questo è da ritenersi rifiutato; | ||||||
| ai fini della procedura arbitrale conformemente al paragrafo 5 e al presente paragrafo, i membri dell'istanza arbitrale e i suoi collaboratori sono considerati «persone o autorità» coinvolte le cui informazioni devono essere rese accessibili secondo l'articolo 27 della Convenzione. [8] | ||||||
| Le autorità competenti degli Stati contraenti disciplinano le altre modalità di applicazione ed esecuzione della procedura arbitrale per mezzo di un accordo amichevole. [9] | ||||||
| [1] Per. introdotti dall'art. 21 par. 1 del Prot. del 21 ago. 2023, approvato dall'AF il 21 mar. 2025 ed in vigore dal 27 nov. 2025 (RU 2025 791, 790; FF 2024 1487). [2] Nuova indicazione giusta l'art. 21 par 2 del Prot. del 21 ago. 2023, approvato dall'AF il 21 mar. 2025 ed in vigore dal 27 nov. 2025 (RU 2025 791, 790; FF 2024 1487). [3] Nuova espr. giusta l'art. 21 par 2 del Prot. del 21 ago. 2023, approvato dall'AF il 21 mar. 2025 ed in vigore dal 27 nov. 2025 (RU 2025 791, 790; FF 2024 1487). [4] Nuovo testo giusta l'art. 21 par. 3 del Prot. del 21 ago. 2023, approvato dall'AF il 21 mar. 2025 ed in vigore dal 27 nov. 2025 (RU 2025 791, 790; FF 2024 1487). [5] Introdotto dall'art. 3 del Prot. del 27 ott. 2010, approvato dall'AF il 17 giu. 2011 ed in vigore dal 21 dic. 2011 (RU 2012 825823; FF 2011 453). [6] Nuovo testo giusta l'art. 21 par. 4 del Prot. del 21 ago. 2023, approvato dall'AF il 21 mar. 2025 ed in vigore dal 27 nov. 2025 (RU 2025 791, 790; FF 2024 1487). [7] Nuovo testo giusta l'art. 21 par. 5 del Prot. del 21 ago. 2023, approvato dall'AF il 21 mar. 2025 ed in vigore dal 27 nov. 2025 (RU 2025 791, 790; FF 2024 1487). [8] Introdotto dall'art. 3 del Prot. del 27 ott. 2010, approvato dall'AF il 17 giu. 2011 ed in vigore dal 21 dic. 2011 (RU 2012 825823; FF 2011 453). [9] Introdotto dall'art. 3 del Prot. del 27 ott. 2010, approvato dall'AF il 17 giu. 2011 ed in vigore dal 21 dic. 2011 (RU 2012 825823; FF 2011 453). | ||||||
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RI 0.672.933.61 Convenzione del 2 ottobre 1996 tra la Confederazione Svizzera e gli Stati Uniti d'America per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito (con Prot., Prot. d'Accordo e allegato) Art. 26 [1] Scambio di informazioni |
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| Le autorità competenti degli Stati contraenti si scambiano le informazioni che potrebbero essere rilevanti per l'applicazione della presente Convenzione o per l'applicazione del diritto interno alle imposte contemplate dalla Convenzione, per quanto un'imposizione secondo questo diritto non sia contraria alla presente Convenzione. Lo scambio di informazioni non è limitato dall'articolo 1. | ||||||
| Le informazioni ottenute in virtù del paragrafo 1 da uno Stato contraente sono tenute segrete allo stesso modo di quelle ottenute in applicazione della legislazione fiscale di questo Stato e sono accessibili soltanto alle persone o autorità (compresi i tribunali e le autorità amministrative) che si occupano dell'applicazione, dell'accertamento, della riscossione o dell'amministrazione delle imposte di cui al paragrafo 1, della messa in esecuzione e del perseguimento penale di queste imposte oppure della decisione di ricorrere a rimedi giuridici relativi a queste imposte. Queste persone o autorità possono utilizzare le informazioni solo per i suddetti scopi. Possono rivelarle nell'ambito di una procedura giudiziaria pubblica o in una decisione giudiziaria. Nonostante le disposizioni precedenti, uno Stato contraente può utilizzare le informazioni ricevute per altri fini, se tali informazioni possono essere impiegate secondo la legislazione di entrambi gli Stati per altri scopi e le autorità competenti dello Stato richiesto ne hanno approvato l'impiego. | ||||||
| I paragrafi 1 e 2 non possono essere interpretati nel senso che facciano obbligo a uno Stato contraente: | ||||||
| di eseguire misure amministrative in deroga alle norme legali e alla prassi amministrativa di uno o dell'altro Stato contraente; | ||||||
| di fornire informazioni, che non possono essere ottenute in virtù della sua legislazione o di quella dello Stato che le chiede; | ||||||
| di fornire informazioni suscettibili di rivelare segreti commerciali o d'affari, industriali o professionali oppure metodi commerciali o informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico. | ||||||
| Qualora, ai sensi del presente articolo, uno Stato contraente chiede informazioni, l'altro Stato contraente usa le possibilità a sua disposizione al fine di ottenere le informazioni richieste, anche qualora queste informazioni non gli siano utili a fini fiscali propri. L'obbligo di cui al periodo precedente è soggetto alle limitazioni previste nel paragrafo 3; esse non sono tuttavia da interpretare come il rifiuto di comunicare informazioni a uno Stato contraente unicamente poggiandosi sul fatto che queste ultime non presentano per lui alcun interesse per la sua legislazione fiscale nazionale. | ||||||
| In nessun caso il paragrafo 3 è da interpretare come il rifiuto di comunicare informazioni a uno Stato unicamente perché queste sono detenute da una banca, un altro istituto finanziario, un mandatario o una persona operante come agente o fiduciario o perché dette informazioni si rifanno ai diritti di proprietà di una persona. Nonostante le disposizioni del paragrafo 3 o le disposizioni contrarie del diritto interno, le autorità fiscali dello Stato richiesto, per quanto necessario per l'adempimento degli obblighi del presente paragrafo, sono autorizzate a divulgare le informazioni menzionate in questo paragrafo. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'art. 3 del Prot. del 23 set. 2009, approvato dall'AF il 18 giu. 2010, in vigore dal 20 set. 2019 (RU 2019 31453143; FF 2010 217). | ||||||
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RI 0.111 Convenzione di Vienna del 23 maggio 1969 sul diritto dei trattati (con. All.) Art. 30 Applicazione di trattati successivi vertenti sulla stessa materia |
||||||
| Fatte salve le disposizioni dell'articolo 103 della Carta delle Nazioni Unite, i diritti e gli obblighi degli Stati parti di trattati successivi vertenti sulla stessa materia, sono definiti conformemente ai paragrafi seguenti. | ||||||
| Quando un trattato precisa di essere subordinato ad un trattato anteriore o posteriore o non debba essere considerato come incompatibile con quest'altro trattato, prevalgono le disposizioni contenute in quest'ultimo. | ||||||
| Quando tutte le parti del trattato anteriore sono dei pari parti del trattato posteriore, senza che il trattato anteriore abbia avuto termine o la sua applicazione sia stata sospesa in base all'articolo 59, il trattato anteriore non si applica che nella misura in cui le sue disposizioni siano compatibili con quelle del trattato posteriore. | ||||||
| Quando le parti di un trattato anteriore non sono tutte parti del trattato posteriore: | ||||||
| nelle relazioni fra gli Stati parti di entrambi i trattati, la norma da applicarsi è quella enunciata al paragrafo 3; | ||||||
| nelle relazioni tra uno Stato parte di entrambi i trattati e uno Stato parte di uno solo dei due, il trattato del quale entrambi gli Stati sono parti regola i reciproci diritti ed obblighi. | ||||||
| Il paragrafo 4 si applica, senza pregiudizio delle disposizioni dell'articolo 41, di ogni problema relativo alla estinzione o alla sospensione dell'applicazione di un trattato ai sensi dell'articolo 60 e di ogni questione di responsabilità che può sorgere per uno Stato dalla conclusione o dall'applicazione di un trattato le cui disposizioni siano incompatibili con gli obblighi che ad esso incombono nei confronti di un altro Stato in base ad un altro trattato. | ||||||
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RI 0.111 Convenzione di Vienna del 23 maggio 1969 sul diritto dei trattati (con. All.) Art. 31 Regola generale per l'interpretazione |
||||||
| Un trattato deve essere interpretato in buona fede in base al senso comune da attribuire ai termini del trattato nel loro contesto ed alla luce dei suo oggetto e del suo scopo. | ||||||
| Ai fini dell'interpretazione di un trattato, il contesto comprende, oltre al testo, preambolo e allegati inclusi: | ||||||
| ogni accordo relativo al trattato e che sia intervenuto tra tutte le parti in occasione della sua conclusione; | ||||||
| ogni strumento disposto da una o più parti in occasione della conclusione del trattato ed accettato dalle altre parti in quanto strumento relativo al trattato. | ||||||
| Verrà tenuto conto, oltre che del contesto: | ||||||
| di ogni accordo ulteriore intervenuto tra le parti circa l'interpretazione del trattato o l'attuazione delle disposizioni in esso contenute; | ||||||
| di ogni ulteriore pratica seguita nell'applicazione del trattato con la quale venga accertato l'accordo delle parti relativamente all'interpretazione del trattato; | ||||||
| di ogni norma pertinente di diritto internazionale, applicabile alle relazioni fra le parti. | ||||||
| Si ritiene che un termine o un'espressione abbiano un significato particolare se verrà accertato che tale era l'intenzione delle parti. | ||||||
|
RI 0.672.933.61 Convenzione del 2 ottobre 1996 tra la Confederazione Svizzera e gli Stati Uniti d'America per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito (con Prot., Prot. d'Accordo e allegato) Art. 25 Procedura amichevole |
||||||
| Quando una persona ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti comportino o comporteranno per lei un'imposizione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione, può, indipendentemente dai mezzi giuridici previsti dalla legislazione nazionale di detti Stati, sottoporre il suo caso all'autorità competente dello Stato contraente di cui è residente o cittadina. | ||||||
| L'autorità competente, se il reclamo le appare fondato e se essa non è in grado di giungere a una soluzione soddisfacente, farà del suo meglio per regolare il caso per via di amichevole composizione con l'autorità competente dell'altro Stato contraente, al fine di evitare una tassazione non conforme alla Convenzione. | ||||||
| Le autorità competenti degli Stati contraenti si adoperano per risolvere in via di amichevole composizione le difficoltà o dissipare i dubbi inerenti all'interpretazione o all'applicazione della presente Convenzione. In particolare, le autorità competenti degli Stati contraenti possono consultarsi per trovare un accordo al fine di:Le autorità competenti degli Stati contraenti possono concordare insieme il modo di eliminare la doppia imposizione nei casi non previsti dalla Convenzione. | ||||||
| attribuire in maniera identica i redditi, le riduzioni nonché gli accrediti o gli importi non imponibili spettanti a un residente di uno Stato contraente e quelli spettanti alla sua stabile organizzazione situata nell'altro Stato contraente; | ||||||
| delimitare in maniera identica i redditi, le riduzioni nonché gli accrediti e gli importi non imponibili fra un residente di uno Stato contraente e una persona a lui associata di cui all'articolo 9 (Imprese associate); | ||||||
| qualificare allo stesso modo la natura di determinati redditi; | ||||||
| qualificare allo stesso modo la natura delle persone; | ||||||
| applicare le stesse regolamentazioni concernenti la fonte di determinati redditi; | ||||||
| dare la stessa interpretazione di una determinata parola; | ||||||
| applicare conformemente agli scopi della presente Convenzione le disposizioni del diritto interno concernenti le maggiorazioni, le multe e gli interessi. | ||||||
| Le autorità competenti degli Stati contraenti possono comunicare direttamente fra di loro al fine di pervenire a un accordo come indicato nei paragrafi precedenti. | ||||||
| Le autorità competenti degli Stati contraenti possono emanare disposizioni per l'applicazione della presente Convenzione. | ||||||
| Qualora, nel quadro di una procedura amichevole, nonostante i loro sforzi ai sensi del presente articolo, le autorità competenti non sono in grado di trovare un accordo completo, la controversia sarà decisa da una procedura d'arbitrato, secondo le disposizioni del paragrafo 7 e di altre prescrizioni o regole procedurali convenute tra gli Stati contraenti, a condizione che:Una controversia irrisolta non può tuttavia essere sottoposta a una procedura d'arbitrato se è già stata emessa una decisione di un tribunale o di un tribunale amministrativo di uno dei due Stati. [1] | ||||||
| almeno in uno Stato contraente sia stata presentata una dichiarazione d'imposta concernente gli anni fiscali relativi alla controversia; | ||||||
| le autorità competenti non siano concordi, prima del giorno in cui la procedura d'arbitrato avrebbe dovuto essere avviata, che la controversia rappresenti un caso unico non adatto per un lodo arbitrale; e | ||||||
| tutte le persone interessate abbiano aderito alle disposizioni della lettera d del paragrafo 7. | ||||||
| Le seguenti disposizioni e definizioni sono applicabili al paragrafo 6 e al presente paragrafo: | ||||||
| l'espressione «persona interessata» designa la persona che ha sottoposto la controversia all'autorità competente per decisione secondo il presente articolo nonché, all'occorrenza, ogni altra persona il cui assoggettamento viene direttamente pregiudicato in uno degli Stati contraenti dalla soluzione amichevole scaturita da tale decisione; | ||||||
| l'espressione «data d'inizio» di una controversia è la prima data in cui entrambe le autorità competenti hanno ricevuto le informazioni necessarie per la valutazione materiale di una procedura amichevole; | ||||||
| una procedura d'arbitrato per una controversia inizia:due anni dopo la data d'inizio della controversia, purché le autorità competenti non si siano previamente accordate su un'altra data, oppureappena entrambe le autorità competenti hanno ricevuto l'approvazione richiesta nella lettera d,a seconda di quale di queste due date subentri per ultima; | ||||||
| due anni dopo la data d'inizio della controversia, purché le autorità competenti non si siano previamente accordate su un'altra data, oppure | ||||||
| appena entrambe le autorità competenti hanno ricevuto l'approvazione richiesta nella lettera d, | ||||||
| a seconda di quale di queste due date subentri per ultima; | ||||||
| prima dell'inizio della procedura d'arbitrato le persone interessate e i loro rappresentanti autorizzati devono acconsentire a non trasmettere, fatta eccezione del lodo arbitrale, a terzi le informazioni che ricevono durante la procedura d'arbitrato da uno degli Stati contraenti o dal tribunale arbitrale; | ||||||
| se non è respinto da una delle persone interessate, il lodo arbitrale costituisce una soluzione amichevole ai sensi del presente articolo, che vincola i due Stati contraenti solo riguardo a questa controversia; e | ||||||
| ai fini della procedura d'arbitrato ai sensi del paragrafo 6 e del presente paragrafo, i membri del tribunale arbitrale e i loro collaboratori sono da considerare come «persone o autorità» a cui devono essere rese accessibili le informazioni secondo l'articolo 26. [2] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'art. 2 del Prot. del 23 set. 2009, approvato dall'AF il 18 giu. 2010, in vigore dal 20 set. 2019 (RU 2019 31453143; FF 2010 217). [2] Introdotto dall'art. 2 del Prot. del 23 set. 2009, approvato dall'AF il 18 giu. 2010, in vigore dal 20 set. 2019 (RU 2019 31453143; FF 2010 217). | ||||||
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RI 0.672.933.61 Convenzione del 2 ottobre 1996 tra la Confederazione Svizzera e gli Stati Uniti d'America per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito (con Prot., Prot. d'Accordo e allegato) Art. 25 Procedura amichevole |
||||||
| Quando una persona ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti comportino o comporteranno per lei un'imposizione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione, può, indipendentemente dai mezzi giuridici previsti dalla legislazione nazionale di detti Stati, sottoporre il suo caso all'autorità competente dello Stato contraente di cui è residente o cittadina. | ||||||
| L'autorità competente, se il reclamo le appare fondato e se essa non è in grado di giungere a una soluzione soddisfacente, farà del suo meglio per regolare il caso per via di amichevole composizione con l'autorità competente dell'altro Stato contraente, al fine di evitare una tassazione non conforme alla Convenzione. | ||||||
| Le autorità competenti degli Stati contraenti si adoperano per risolvere in via di amichevole composizione le difficoltà o dissipare i dubbi inerenti all'interpretazione o all'applicazione della presente Convenzione. In particolare, le autorità competenti degli Stati contraenti possono consultarsi per trovare un accordo al fine di:Le autorità competenti degli Stati contraenti possono concordare insieme il modo di eliminare la doppia imposizione nei casi non previsti dalla Convenzione. | ||||||
| attribuire in maniera identica i redditi, le riduzioni nonché gli accrediti o gli importi non imponibili spettanti a un residente di uno Stato contraente e quelli spettanti alla sua stabile organizzazione situata nell'altro Stato contraente; | ||||||
| delimitare in maniera identica i redditi, le riduzioni nonché gli accrediti e gli importi non imponibili fra un residente di uno Stato contraente e una persona a lui associata di cui all'articolo 9 (Imprese associate); | ||||||
| qualificare allo stesso modo la natura di determinati redditi; | ||||||
| qualificare allo stesso modo la natura delle persone; | ||||||
| applicare le stesse regolamentazioni concernenti la fonte di determinati redditi; | ||||||
| dare la stessa interpretazione di una determinata parola; | ||||||
| applicare conformemente agli scopi della presente Convenzione le disposizioni del diritto interno concernenti le maggiorazioni, le multe e gli interessi. | ||||||
| Le autorità competenti degli Stati contraenti possono comunicare direttamente fra di loro al fine di pervenire a un accordo come indicato nei paragrafi precedenti. | ||||||
| Le autorità competenti degli Stati contraenti possono emanare disposizioni per l'applicazione della presente Convenzione. | ||||||
| Qualora, nel quadro di una procedura amichevole, nonostante i loro sforzi ai sensi del presente articolo, le autorità competenti non sono in grado di trovare un accordo completo, la controversia sarà decisa da una procedura d'arbitrato, secondo le disposizioni del paragrafo 7 e di altre prescrizioni o regole procedurali convenute tra gli Stati contraenti, a condizione che:Una controversia irrisolta non può tuttavia essere sottoposta a una procedura d'arbitrato se è già stata emessa una decisione di un tribunale o di un tribunale amministrativo di uno dei due Stati. [1] | ||||||
| almeno in uno Stato contraente sia stata presentata una dichiarazione d'imposta concernente gli anni fiscali relativi alla controversia; | ||||||
| le autorità competenti non siano concordi, prima del giorno in cui la procedura d'arbitrato avrebbe dovuto essere avviata, che la controversia rappresenti un caso unico non adatto per un lodo arbitrale; e | ||||||
| tutte le persone interessate abbiano aderito alle disposizioni della lettera d del paragrafo 7. | ||||||
| Le seguenti disposizioni e definizioni sono applicabili al paragrafo 6 e al presente paragrafo: | ||||||
| l'espressione «persona interessata» designa la persona che ha sottoposto la controversia all'autorità competente per decisione secondo il presente articolo nonché, all'occorrenza, ogni altra persona il cui assoggettamento viene direttamente pregiudicato in uno degli Stati contraenti dalla soluzione amichevole scaturita da tale decisione; | ||||||
| l'espressione «data d'inizio» di una controversia è la prima data in cui entrambe le autorità competenti hanno ricevuto le informazioni necessarie per la valutazione materiale di una procedura amichevole; | ||||||
| una procedura d'arbitrato per una controversia inizia:due anni dopo la data d'inizio della controversia, purché le autorità competenti non si siano previamente accordate su un'altra data, oppureappena entrambe le autorità competenti hanno ricevuto l'approvazione richiesta nella lettera d,a seconda di quale di queste due date subentri per ultima; | ||||||
| due anni dopo la data d'inizio della controversia, purché le autorità competenti non si siano previamente accordate su un'altra data, oppure | ||||||
| appena entrambe le autorità competenti hanno ricevuto l'approvazione richiesta nella lettera d, | ||||||
| a seconda di quale di queste due date subentri per ultima; | ||||||
| prima dell'inizio della procedura d'arbitrato le persone interessate e i loro rappresentanti autorizzati devono acconsentire a non trasmettere, fatta eccezione del lodo arbitrale, a terzi le informazioni che ricevono durante la procedura d'arbitrato da uno degli Stati contraenti o dal tribunale arbitrale; | ||||||
| se non è respinto da una delle persone interessate, il lodo arbitrale costituisce una soluzione amichevole ai sensi del presente articolo, che vincola i due Stati contraenti solo riguardo a questa controversia; e | ||||||
| ai fini della procedura d'arbitrato ai sensi del paragrafo 6 e del presente paragrafo, i membri del tribunale arbitrale e i loro collaboratori sono da considerare come «persone o autorità» a cui devono essere rese accessibili le informazioni secondo l'articolo 26. [2] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'art. 2 del Prot. del 23 set. 2009, approvato dall'AF il 18 giu. 2010, in vigore dal 20 set. 2019 (RU 2019 31453143; FF 2010 217). [2] Introdotto dall'art. 2 del Prot. del 23 set. 2009, approvato dall'AF il 18 giu. 2010, in vigore dal 20 set. 2019 (RU 2019 31453143; FF 2010 217). | ||||||
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RI 0.111 Convenzione di Vienna del 23 maggio 1969 sul diritto dei trattati (con. All.) Art. 31 Regola generale per l'interpretazione |
||||||
| Un trattato deve essere interpretato in buona fede in base al senso comune da attribuire ai termini del trattato nel loro contesto ed alla luce dei suo oggetto e del suo scopo. | ||||||
| Ai fini dell'interpretazione di un trattato, il contesto comprende, oltre al testo, preambolo e allegati inclusi: | ||||||
| ogni accordo relativo al trattato e che sia intervenuto tra tutte le parti in occasione della sua conclusione; | ||||||
| ogni strumento disposto da una o più parti in occasione della conclusione del trattato ed accettato dalle altre parti in quanto strumento relativo al trattato. | ||||||
| Verrà tenuto conto, oltre che del contesto: | ||||||
| di ogni accordo ulteriore intervenuto tra le parti circa l'interpretazione del trattato o l'attuazione delle disposizioni in esso contenute; | ||||||
| di ogni ulteriore pratica seguita nell'applicazione del trattato con la quale venga accertato l'accordo delle parti relativamente all'interpretazione del trattato; | ||||||
| di ogni norma pertinente di diritto internazionale, applicabile alle relazioni fra le parti. | ||||||
| Si ritiene che un termine o un'espressione abbiano un significato particolare se verrà accertato che tale era l'intenzione delle parti. | ||||||
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RI 0.111 Convenzione di Vienna del 23 maggio 1969 sul diritto dei trattati (con. All.) Art. 31 Regola generale per l'interpretazione |
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| Un trattato deve essere interpretato in buona fede in base al senso comune da attribuire ai termini del trattato nel loro contesto ed alla luce dei suo oggetto e del suo scopo. | ||||||
| Ai fini dell'interpretazione di un trattato, il contesto comprende, oltre al testo, preambolo e allegati inclusi: | ||||||
| ogni accordo relativo al trattato e che sia intervenuto tra tutte le parti in occasione della sua conclusione; | ||||||
| ogni strumento disposto da una o più parti in occasione della conclusione del trattato ed accettato dalle altre parti in quanto strumento relativo al trattato. | ||||||
| Verrà tenuto conto, oltre che del contesto: | ||||||
| di ogni accordo ulteriore intervenuto tra le parti circa l'interpretazione del trattato o l'attuazione delle disposizioni in esso contenute; | ||||||
| di ogni ulteriore pratica seguita nell'applicazione del trattato con la quale venga accertato l'accordo delle parti relativamente all'interpretazione del trattato; | ||||||
| di ogni norma pertinente di diritto internazionale, applicabile alle relazioni fra le parti. | ||||||
| Si ritiene che un termine o un'espressione abbiano un significato particolare se verrà accertato che tale era l'intenzione delle parti. | ||||||
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RI 0.672.913.62 Convenzione dell'11 agosto 1971 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sulla sostanza (con scambio di lettere, di note, protocolli e acc. amichevole) Art. 26 |
||||||
| Quando un residente di uno Stato contraente ritiene che i provvedimenti adottati da uno a da entrambi gli Stati contraenti implicano o implicheranno per lui un'imposizione non conforme alle disposizioni della presente convenzione, egli può, indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale di detti Stati, sottoporre il caso all'autorità competente dello Stato contraente del quale è residente, o, se il suo caso rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 25 paragrafo 1, sottoporre il caso all'autorità competente dello Stato contraente di cui possiede la cittadinanza. Il caso deve essere sottoposto entro i tre anni che seguono la prima notificazione del provvedimento che comporta un'imposizione non conforme alle disposizioni della presente convenzione. [1] | ||||||
| Detta autorità competente, se il reclamo le appare fondato ed essa stessa non è in grado di trovare una soluzione soddisfacente, si sforzerà di risolvere il caso in via di amichevole composizione con l'autorità competente dell'altro Stato contraente, al fine di evitare un'imposizione non conforme alla convenzione. | ||||||
| Le autorità competenti degli Stati contraenti si sforzeranno, in via di amichevole composizione, di appianare le difficoltà e di dissipare i dubbi che potessero sorgere in ordine all'interpretazione o all'applicazione della convenzione. Esse possono altresì concertarsi al fine di evitare la doppia imposizione nei casi non previsti dalla convenzione. | ||||||
| Le autorità competenti degli Stati contraenti possono comunicare direttamente fra di loro al fine di pervenire ad un accordo nel senso dei paragrafi precedenti. Se per facilitare detto accordo appaia consigliabile uno scambio orale dei rispettivi punti di vista, esso può aver luogo in seno ad una commissione composta di rappresentanti delle autorità competenti degli Stati contraenti. | ||||||
| Qualora nel quadro di una procedura amichevole ai sensi del paragrafo 1 [2] le autorità competenti non siano riuscite a trovare un accordo globale su un caso, le questioni non risolte relative al caso sono sottoposte a una procedura arbitrale, se la persona che ha presentato il caso all'autorità competente di uno Stato contraente conformemente al paragrafo 1 ne fa richiesta per scritto [3] eseguita secondo le esigenze del paragrafo 6 nonché le prescrizioni o procedure convenute dagli Stati contraenti, se: | ||||||
| in almeno uno Stato contraente è stata presentata una dichiarazione d'imposta concernente gli anni fiscali per il caso controverso o è stata operata una deduzione fiscale; | ||||||
| le autorità competenti non convengono, entro tre anni dall'inizio del caso, che quest'ultimo non sia idoneo a una procedura arbitrale; e | ||||||
| tutte le persone interessate hanno approvato le disposizioni del paragrafo 6 lettera d). [5] | ||||||
| Ai fini del paragrafo 5 e del presente paragrafo si applicano le seguenti disposizioni e definizioni: | ||||||
| l'espressione «persona interessata» designa la persona che ha sottoposto all'autorità competente il caso ai fini della valutazione secondo il presente articolo come pure, se del caso, qualsiasi altra persona il cui obbligo fiscale in uno dei due Stati contraenti è direttamente toccato dall'accordo amichevole che risulta da tale valutazione; | ||||||
| per «inizio» di un caso s'intende la data in cui entrambe le autorità competenti hanno ricevuto le prime informazioni necessarie alla valutazione materiale di una procedura amichevole; | ||||||
| fatte salve le disposizioni del paragrafo 5 lettera b), è possibile presentare una richiesta per lo svolgimento di una procedura arbitrale secondo il paragrafo 5 almeno tre anni dopo l'inizio del caso, nella misura in cui le autorità competenti non si siano accordate prima su un altro termine. La richiesta deve essere presentata all'autorità competente a cui è stata presentata una richiesta di cui al paragrafo 1 e deve contenere il consenso richiesto dalla lettera d). Le autorità competenti possono stabilire di comune accordo un termine per la presentazione delle richieste. Qualora la richiesta non pervenga entro tale termine, si esclude la procedura arbitrale; | ||||||
| le persone interessate e i loro rappresentanti autorizzati devono acconsentire prima dell'inizio della procedura arbitrale a non rivelare a terzi informazioni ottenute da uno degli Stati contraenti nel corso della procedura arbitrale o dall'istanza arbitrale ad eccezione del lodo arbitrale; | ||||||
| la decisione arbitrale concernente le questioni sottoposte ad arbitrato è attuata mediante accordo amichevole ai sensi del presente articolo; la decisione è vincolante per entrambi gli Stati contraenti per quanto concerne tali questioni del caso, salvo nel caso in cui una persona interessata non riconosca l'accordo amichevole da attuare. Se una persona direttamente interessata dal caso non accetta l'accordo amichevole definitivo entro 60 giorni dalla data in cui l'accordo le è stato trasmesso, questo è da ritenersi rifiutato; | ||||||
| ai fini della procedura arbitrale conformemente al paragrafo 5 e al presente paragrafo, i membri dell'istanza arbitrale e i suoi collaboratori sono considerati «persone o autorità» coinvolte le cui informazioni devono essere rese accessibili secondo l'articolo 27 della Convenzione. [8] | ||||||
| Le autorità competenti degli Stati contraenti disciplinano le altre modalità di applicazione ed esecuzione della procedura arbitrale per mezzo di un accordo amichevole. [9] | ||||||
| [1] Per. introdotti dall'art. 21 par. 1 del Prot. del 21 ago. 2023, approvato dall'AF il 21 mar. 2025 ed in vigore dal 27 nov. 2025 (RU 2025 791, 790; FF 2024 1487). [2] Nuova indicazione giusta l'art. 21 par 2 del Prot. del 21 ago. 2023, approvato dall'AF il 21 mar. 2025 ed in vigore dal 27 nov. 2025 (RU 2025 791, 790; FF 2024 1487). [3] Nuova espr. giusta l'art. 21 par 2 del Prot. del 21 ago. 2023, approvato dall'AF il 21 mar. 2025 ed in vigore dal 27 nov. 2025 (RU 2025 791, 790; FF 2024 1487). [4] Nuovo testo giusta l'art. 21 par. 3 del Prot. del 21 ago. 2023, approvato dall'AF il 21 mar. 2025 ed in vigore dal 27 nov. 2025 (RU 2025 791, 790; FF 2024 1487). [5] Introdotto dall'art. 3 del Prot. del 27 ott. 2010, approvato dall'AF il 17 giu. 2011 ed in vigore dal 21 dic. 2011 (RU 2012 825823; FF 2011 453). [6] Nuovo testo giusta l'art. 21 par. 4 del Prot. del 21 ago. 2023, approvato dall'AF il 21 mar. 2025 ed in vigore dal 27 nov. 2025 (RU 2025 791, 790; FF 2024 1487). [7] Nuovo testo giusta l'art. 21 par. 5 del Prot. del 21 ago. 2023, approvato dall'AF il 21 mar. 2025 ed in vigore dal 27 nov. 2025 (RU 2025 791, 790; FF 2024 1487). [8] Introdotto dall'art. 3 del Prot. del 27 ott. 2010, approvato dall'AF il 17 giu. 2011 ed in vigore dal 21 dic. 2011 (RU 2012 825823; FF 2011 453). [9] Introdotto dall'art. 3 del Prot. del 27 ott. 2010, approvato dall'AF il 17 giu. 2011 ed in vigore dal 21 dic. 2011 (RU 2012 825823; FF 2011 453). | ||||||
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RI 0.111 Convenzione di Vienna del 23 maggio 1969 sul diritto dei trattati (con. All.) Art. 31 Regola generale per l'interpretazione |
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| Un trattato deve essere interpretato in buona fede in base al senso comune da attribuire ai termini del trattato nel loro contesto ed alla luce dei suo oggetto e del suo scopo. | ||||||
| Ai fini dell'interpretazione di un trattato, il contesto comprende, oltre al testo, preambolo e allegati inclusi: | ||||||
| ogni accordo relativo al trattato e che sia intervenuto tra tutte le parti in occasione della sua conclusione; | ||||||
| ogni strumento disposto da una o più parti in occasione della conclusione del trattato ed accettato dalle altre parti in quanto strumento relativo al trattato. | ||||||
| Verrà tenuto conto, oltre che del contesto: | ||||||
| di ogni accordo ulteriore intervenuto tra le parti circa l'interpretazione del trattato o l'attuazione delle disposizioni in esso contenute; | ||||||
| di ogni ulteriore pratica seguita nell'applicazione del trattato con la quale venga accertato l'accordo delle parti relativamente all'interpretazione del trattato; | ||||||
| di ogni norma pertinente di diritto internazionale, applicabile alle relazioni fra le parti. | ||||||
| Si ritiene che un termine o un'espressione abbiano un significato particolare se verrà accertato che tale era l'intenzione delle parti. | ||||||
|
RI 0.672.933.61 Convenzione del 2 ottobre 1996 tra la Confederazione Svizzera e gli Stati Uniti d'America per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito (con Prot., Prot. d'Accordo e allegato) Art. 26 [1] Scambio di informazioni |
||||||
| Le autorità competenti degli Stati contraenti si scambiano le informazioni che potrebbero essere rilevanti per l'applicazione della presente Convenzione o per l'applicazione del diritto interno alle imposte contemplate dalla Convenzione, per quanto un'imposizione secondo questo diritto non sia contraria alla presente Convenzione. Lo scambio di informazioni non è limitato dall'articolo 1. | ||||||
| Le informazioni ottenute in virtù del paragrafo 1 da uno Stato contraente sono tenute segrete allo stesso modo di quelle ottenute in applicazione della legislazione fiscale di questo Stato e sono accessibili soltanto alle persone o autorità (compresi i tribunali e le autorità amministrative) che si occupano dell'applicazione, dell'accertamento, della riscossione o dell'amministrazione delle imposte di cui al paragrafo 1, della messa in esecuzione e del perseguimento penale di queste imposte oppure della decisione di ricorrere a rimedi giuridici relativi a queste imposte. Queste persone o autorità possono utilizzare le informazioni solo per i suddetti scopi. Possono rivelarle nell'ambito di una procedura giudiziaria pubblica o in una decisione giudiziaria. Nonostante le disposizioni precedenti, uno Stato contraente può utilizzare le informazioni ricevute per altri fini, se tali informazioni possono essere impiegate secondo la legislazione di entrambi gli Stati per altri scopi e le autorità competenti dello Stato richiesto ne hanno approvato l'impiego. | ||||||
| I paragrafi 1 e 2 non possono essere interpretati nel senso che facciano obbligo a uno Stato contraente: | ||||||
| di eseguire misure amministrative in deroga alle norme legali e alla prassi amministrativa di uno o dell'altro Stato contraente; | ||||||
| di fornire informazioni, che non possono essere ottenute in virtù della sua legislazione o di quella dello Stato che le chiede; | ||||||
| di fornire informazioni suscettibili di rivelare segreti commerciali o d'affari, industriali o professionali oppure metodi commerciali o informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico. | ||||||
| Qualora, ai sensi del presente articolo, uno Stato contraente chiede informazioni, l'altro Stato contraente usa le possibilità a sua disposizione al fine di ottenere le informazioni richieste, anche qualora queste informazioni non gli siano utili a fini fiscali propri. L'obbligo di cui al periodo precedente è soggetto alle limitazioni previste nel paragrafo 3; esse non sono tuttavia da interpretare come il rifiuto di comunicare informazioni a uno Stato contraente unicamente poggiandosi sul fatto che queste ultime non presentano per lui alcun interesse per la sua legislazione fiscale nazionale. | ||||||
| In nessun caso il paragrafo 3 è da interpretare come il rifiuto di comunicare informazioni a uno Stato unicamente perché queste sono detenute da una banca, un altro istituto finanziario, un mandatario o una persona operante come agente o fiduciario o perché dette informazioni si rifanno ai diritti di proprietà di una persona. Nonostante le disposizioni del paragrafo 3 o le disposizioni contrarie del diritto interno, le autorità fiscali dello Stato richiesto, per quanto necessario per l'adempimento degli obblighi del presente paragrafo, sono autorizzate a divulgare le informazioni menzionate in questo paragrafo. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'art. 3 del Prot. del 23 set. 2009, approvato dall'AF il 18 giu. 2010, in vigore dal 20 set. 2019 (RU 2019 31453143; FF 2010 217). | ||||||
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RI 0.672.933.61 Convenzione del 2 ottobre 1996 tra la Confederazione Svizzera e gli Stati Uniti d'America per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito (con Prot., Prot. d'Accordo e allegato) Art. 26 [1] Scambio di informazioni |
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| Le autorità competenti degli Stati contraenti si scambiano le informazioni che potrebbero essere rilevanti per l'applicazione della presente Convenzione o per l'applicazione del diritto interno alle imposte contemplate dalla Convenzione, per quanto un'imposizione secondo questo diritto non sia contraria alla presente Convenzione. Lo scambio di informazioni non è limitato dall'articolo 1. | ||||||
| Le informazioni ottenute in virtù del paragrafo 1 da uno Stato contraente sono tenute segrete allo stesso modo di quelle ottenute in applicazione della legislazione fiscale di questo Stato e sono accessibili soltanto alle persone o autorità (compresi i tribunali e le autorità amministrative) che si occupano dell'applicazione, dell'accertamento, della riscossione o dell'amministrazione delle imposte di cui al paragrafo 1, della messa in esecuzione e del perseguimento penale di queste imposte oppure della decisione di ricorrere a rimedi giuridici relativi a queste imposte. Queste persone o autorità possono utilizzare le informazioni solo per i suddetti scopi. Possono rivelarle nell'ambito di una procedura giudiziaria pubblica o in una decisione giudiziaria. Nonostante le disposizioni precedenti, uno Stato contraente può utilizzare le informazioni ricevute per altri fini, se tali informazioni possono essere impiegate secondo la legislazione di entrambi gli Stati per altri scopi e le autorità competenti dello Stato richiesto ne hanno approvato l'impiego. | ||||||
| I paragrafi 1 e 2 non possono essere interpretati nel senso che facciano obbligo a uno Stato contraente: | ||||||
| di eseguire misure amministrative in deroga alle norme legali e alla prassi amministrativa di uno o dell'altro Stato contraente; | ||||||
| di fornire informazioni, che non possono essere ottenute in virtù della sua legislazione o di quella dello Stato che le chiede; | ||||||
| di fornire informazioni suscettibili di rivelare segreti commerciali o d'affari, industriali o professionali oppure metodi commerciali o informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico. | ||||||
| Qualora, ai sensi del presente articolo, uno Stato contraente chiede informazioni, l'altro Stato contraente usa le possibilità a sua disposizione al fine di ottenere le informazioni richieste, anche qualora queste informazioni non gli siano utili a fini fiscali propri. L'obbligo di cui al periodo precedente è soggetto alle limitazioni previste nel paragrafo 3; esse non sono tuttavia da interpretare come il rifiuto di comunicare informazioni a uno Stato contraente unicamente poggiandosi sul fatto che queste ultime non presentano per lui alcun interesse per la sua legislazione fiscale nazionale. | ||||||
| In nessun caso il paragrafo 3 è da interpretare come il rifiuto di comunicare informazioni a uno Stato unicamente perché queste sono detenute da una banca, un altro istituto finanziario, un mandatario o una persona operante come agente o fiduciario o perché dette informazioni si rifanno ai diritti di proprietà di una persona. Nonostante le disposizioni del paragrafo 3 o le disposizioni contrarie del diritto interno, le autorità fiscali dello Stato richiesto, per quanto necessario per l'adempimento degli obblighi del presente paragrafo, sono autorizzate a divulgare le informazioni menzionate in questo paragrafo. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'art. 3 del Prot. del 23 set. 2009, approvato dall'AF il 18 giu. 2010, in vigore dal 20 set. 2019 (RU 2019 31453143; FF 2010 217). | ||||||
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RI 0.672.933.61 Convenzione del 2 ottobre 1996 tra la Confederazione Svizzera e gli Stati Uniti d'America per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito (con Prot., Prot. d'Accordo e allegato) Art. 1 Soggetti |
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| La presente Convenzione si applica, nella misura in cui non preveda altro, alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti. | ||||||
| Nella misura in cui non si applichi il paragrafo 3 del presente articolo, gli Stati Uniti possono, nonostante altre disposizioni della presente Convenzione, imporre una persona considerata residente in base al suo diritto fiscale - ad esclusione di una persona residente di Svizzera secondo i paragrafi 3 e 4 dell'articolo 4 (Residente) -come se la Convenzione non fosse in vigore. | ||||||
| Le disposizioni del paragrafo 2 non pregiudicano: | ||||||
| i vantaggi fiscali che gli Stati Uniti accordano in base al paragrafo 2 dell'articolo 9 (Imprese associate), ai paragrafi 6 e 7 dell'articolo 13 (Utili di capitale) e all'articolo 23 (Eliminazione della doppia imposizione), 24 (Non discriminazione) e 25 (Procedura amichevole); e | ||||||
| i vantaggi fiscali che gli Stati Uniti accordano in base ai paragrafi 1 e 2 dell'articolo 19 (Funzioni pubbliche e assicurazioni sociali), agli articoli 20 (Studenti e apprendisti) e 27 (Membri di una missione diplomatica e di una rappresentanza consolare) come pure al paragrafo 4 dell'articolo 28 (Diversi) a persone fisiche che non siano né cittadini degli Stati Uniti né persone con lo statuto di emigranti. | ||||||
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RI 0.672.933.61 Convenzione del 2 ottobre 1996 tra la Confederazione Svizzera e gli Stati Uniti d'America per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito (con Prot., Prot. d'Accordo e allegato) Art. 26 [1] Scambio di informazioni |
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| Le autorità competenti degli Stati contraenti si scambiano le informazioni che potrebbero essere rilevanti per l'applicazione della presente Convenzione o per l'applicazione del diritto interno alle imposte contemplate dalla Convenzione, per quanto un'imposizione secondo questo diritto non sia contraria alla presente Convenzione. Lo scambio di informazioni non è limitato dall'articolo 1. | ||||||
| Le informazioni ottenute in virtù del paragrafo 1 da uno Stato contraente sono tenute segrete allo stesso modo di quelle ottenute in applicazione della legislazione fiscale di questo Stato e sono accessibili soltanto alle persone o autorità (compresi i tribunali e le autorità amministrative) che si occupano dell'applicazione, dell'accertamento, della riscossione o dell'amministrazione delle imposte di cui al paragrafo 1, della messa in esecuzione e del perseguimento penale di queste imposte oppure della decisione di ricorrere a rimedi giuridici relativi a queste imposte. Queste persone o autorità possono utilizzare le informazioni solo per i suddetti scopi. Possono rivelarle nell'ambito di una procedura giudiziaria pubblica o in una decisione giudiziaria. Nonostante le disposizioni precedenti, uno Stato contraente può utilizzare le informazioni ricevute per altri fini, se tali informazioni possono essere impiegate secondo la legislazione di entrambi gli Stati per altri scopi e le autorità competenti dello Stato richiesto ne hanno approvato l'impiego. | ||||||
| I paragrafi 1 e 2 non possono essere interpretati nel senso che facciano obbligo a uno Stato contraente: | ||||||
| di eseguire misure amministrative in deroga alle norme legali e alla prassi amministrativa di uno o dell'altro Stato contraente; | ||||||
| di fornire informazioni, che non possono essere ottenute in virtù della sua legislazione o di quella dello Stato che le chiede; | ||||||
| di fornire informazioni suscettibili di rivelare segreti commerciali o d'affari, industriali o professionali oppure metodi commerciali o informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico. | ||||||
| Qualora, ai sensi del presente articolo, uno Stato contraente chiede informazioni, l'altro Stato contraente usa le possibilità a sua disposizione al fine di ottenere le informazioni richieste, anche qualora queste informazioni non gli siano utili a fini fiscali propri. L'obbligo di cui al periodo precedente è soggetto alle limitazioni previste nel paragrafo 3; esse non sono tuttavia da interpretare come il rifiuto di comunicare informazioni a uno Stato contraente unicamente poggiandosi sul fatto che queste ultime non presentano per lui alcun interesse per la sua legislazione fiscale nazionale. | ||||||
| In nessun caso il paragrafo 3 è da interpretare come il rifiuto di comunicare informazioni a uno Stato unicamente perché queste sono detenute da una banca, un altro istituto finanziario, un mandatario o una persona operante come agente o fiduciario o perché dette informazioni si rifanno ai diritti di proprietà di una persona. Nonostante le disposizioni del paragrafo 3 o le disposizioni contrarie del diritto interno, le autorità fiscali dello Stato richiesto, per quanto necessario per l'adempimento degli obblighi del presente paragrafo, sono autorizzate a divulgare le informazioni menzionate in questo paragrafo. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'art. 3 del Prot. del 23 set. 2009, approvato dall'AF il 18 giu. 2010, in vigore dal 20 set. 2019 (RU 2019 31453143; FF 2010 217). | ||||||
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RI 0.672.933.61 Convenzione del 2 ottobre 1996 tra la Confederazione Svizzera e gli Stati Uniti d'America per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito (con Prot., Prot. d'Accordo e allegato) Art. 26 [1] Scambio di informazioni |
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| Le autorità competenti degli Stati contraenti si scambiano le informazioni che potrebbero essere rilevanti per l'applicazione della presente Convenzione o per l'applicazione del diritto interno alle imposte contemplate dalla Convenzione, per quanto un'imposizione secondo questo diritto non sia contraria alla presente Convenzione. Lo scambio di informazioni non è limitato dall'articolo 1. | ||||||
| Le informazioni ottenute in virtù del paragrafo 1 da uno Stato contraente sono tenute segrete allo stesso modo di quelle ottenute in applicazione della legislazione fiscale di questo Stato e sono accessibili soltanto alle persone o autorità (compresi i tribunali e le autorità amministrative) che si occupano dell'applicazione, dell'accertamento, della riscossione o dell'amministrazione delle imposte di cui al paragrafo 1, della messa in esecuzione e del perseguimento penale di queste imposte oppure della decisione di ricorrere a rimedi giuridici relativi a queste imposte. Queste persone o autorità possono utilizzare le informazioni solo per i suddetti scopi. Possono rivelarle nell'ambito di una procedura giudiziaria pubblica o in una decisione giudiziaria. Nonostante le disposizioni precedenti, uno Stato contraente può utilizzare le informazioni ricevute per altri fini, se tali informazioni possono essere impiegate secondo la legislazione di entrambi gli Stati per altri scopi e le autorità competenti dello Stato richiesto ne hanno approvato l'impiego. | ||||||
| I paragrafi 1 e 2 non possono essere interpretati nel senso che facciano obbligo a uno Stato contraente: | ||||||
| di eseguire misure amministrative in deroga alle norme legali e alla prassi amministrativa di uno o dell'altro Stato contraente; | ||||||
| di fornire informazioni, che non possono essere ottenute in virtù della sua legislazione o di quella dello Stato che le chiede; | ||||||
| di fornire informazioni suscettibili di rivelare segreti commerciali o d'affari, industriali o professionali oppure metodi commerciali o informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico. | ||||||
| Qualora, ai sensi del presente articolo, uno Stato contraente chiede informazioni, l'altro Stato contraente usa le possibilità a sua disposizione al fine di ottenere le informazioni richieste, anche qualora queste informazioni non gli siano utili a fini fiscali propri. L'obbligo di cui al periodo precedente è soggetto alle limitazioni previste nel paragrafo 3; esse non sono tuttavia da interpretare come il rifiuto di comunicare informazioni a uno Stato contraente unicamente poggiandosi sul fatto che queste ultime non presentano per lui alcun interesse per la sua legislazione fiscale nazionale. | ||||||
| In nessun caso il paragrafo 3 è da interpretare come il rifiuto di comunicare informazioni a uno Stato unicamente perché queste sono detenute da una banca, un altro istituto finanziario, un mandatario o una persona operante come agente o fiduciario o perché dette informazioni si rifanno ai diritti di proprietà di una persona. Nonostante le disposizioni del paragrafo 3 o le disposizioni contrarie del diritto interno, le autorità fiscali dello Stato richiesto, per quanto necessario per l'adempimento degli obblighi del presente paragrafo, sono autorizzate a divulgare le informazioni menzionate in questo paragrafo. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'art. 3 del Prot. del 23 set. 2009, approvato dall'AF il 18 giu. 2010, in vigore dal 20 set. 2019 (RU 2019 31453143; FF 2010 217). | ||||||
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RI 0.672.933.61 Convenzione del 2 ottobre 1996 tra la Confederazione Svizzera e gli Stati Uniti d'America per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito (con Prot., Prot. d'Accordo e allegato) Art. 26 [1] Scambio di informazioni |
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| Le autorità competenti degli Stati contraenti si scambiano le informazioni che potrebbero essere rilevanti per l'applicazione della presente Convenzione o per l'applicazione del diritto interno alle imposte contemplate dalla Convenzione, per quanto un'imposizione secondo questo diritto non sia contraria alla presente Convenzione. Lo scambio di informazioni non è limitato dall'articolo 1. | ||||||
| Le informazioni ottenute in virtù del paragrafo 1 da uno Stato contraente sono tenute segrete allo stesso modo di quelle ottenute in applicazione della legislazione fiscale di questo Stato e sono accessibili soltanto alle persone o autorità (compresi i tribunali e le autorità amministrative) che si occupano dell'applicazione, dell'accertamento, della riscossione o dell'amministrazione delle imposte di cui al paragrafo 1, della messa in esecuzione e del perseguimento penale di queste imposte oppure della decisione di ricorrere a rimedi giuridici relativi a queste imposte. Queste persone o autorità possono utilizzare le informazioni solo per i suddetti scopi. Possono rivelarle nell'ambito di una procedura giudiziaria pubblica o in una decisione giudiziaria. Nonostante le disposizioni precedenti, uno Stato contraente può utilizzare le informazioni ricevute per altri fini, se tali informazioni possono essere impiegate secondo la legislazione di entrambi gli Stati per altri scopi e le autorità competenti dello Stato richiesto ne hanno approvato l'impiego. | ||||||
| I paragrafi 1 e 2 non possono essere interpretati nel senso che facciano obbligo a uno Stato contraente: | ||||||
| di eseguire misure amministrative in deroga alle norme legali e alla prassi amministrativa di uno o dell'altro Stato contraente; | ||||||
| di fornire informazioni, che non possono essere ottenute in virtù della sua legislazione o di quella dello Stato che le chiede; | ||||||
| di fornire informazioni suscettibili di rivelare segreti commerciali o d'affari, industriali o professionali oppure metodi commerciali o informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico. | ||||||
| Qualora, ai sensi del presente articolo, uno Stato contraente chiede informazioni, l'altro Stato contraente usa le possibilità a sua disposizione al fine di ottenere le informazioni richieste, anche qualora queste informazioni non gli siano utili a fini fiscali propri. L'obbligo di cui al periodo precedente è soggetto alle limitazioni previste nel paragrafo 3; esse non sono tuttavia da interpretare come il rifiuto di comunicare informazioni a uno Stato contraente unicamente poggiandosi sul fatto che queste ultime non presentano per lui alcun interesse per la sua legislazione fiscale nazionale. | ||||||
| In nessun caso il paragrafo 3 è da interpretare come il rifiuto di comunicare informazioni a uno Stato unicamente perché queste sono detenute da una banca, un altro istituto finanziario, un mandatario o una persona operante come agente o fiduciario o perché dette informazioni si rifanno ai diritti di proprietà di una persona. Nonostante le disposizioni del paragrafo 3 o le disposizioni contrarie del diritto interno, le autorità fiscali dello Stato richiesto, per quanto necessario per l'adempimento degli obblighi del presente paragrafo, sono autorizzate a divulgare le informazioni menzionate in questo paragrafo. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'art. 3 del Prot. del 23 set. 2009, approvato dall'AF il 18 giu. 2010, in vigore dal 20 set. 2019 (RU 2019 31453143; FF 2010 217). | ||||||
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RI 0.672.933.61 Convenzione del 2 ottobre 1996 tra la Confederazione Svizzera e gli Stati Uniti d'America per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito (con Prot., Prot. d'Accordo e allegato) Art. 26 [1] Scambio di informazioni |
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| Le autorità competenti degli Stati contraenti si scambiano le informazioni che potrebbero essere rilevanti per l'applicazione della presente Convenzione o per l'applicazione del diritto interno alle imposte contemplate dalla Convenzione, per quanto un'imposizione secondo questo diritto non sia contraria alla presente Convenzione. Lo scambio di informazioni non è limitato dall'articolo 1. | ||||||
| Le informazioni ottenute in virtù del paragrafo 1 da uno Stato contraente sono tenute segrete allo stesso modo di quelle ottenute in applicazione della legislazione fiscale di questo Stato e sono accessibili soltanto alle persone o autorità (compresi i tribunali e le autorità amministrative) che si occupano dell'applicazione, dell'accertamento, della riscossione o dell'amministrazione delle imposte di cui al paragrafo 1, della messa in esecuzione e del perseguimento penale di queste imposte oppure della decisione di ricorrere a rimedi giuridici relativi a queste imposte. Queste persone o autorità possono utilizzare le informazioni solo per i suddetti scopi. Possono rivelarle nell'ambito di una procedura giudiziaria pubblica o in una decisione giudiziaria. Nonostante le disposizioni precedenti, uno Stato contraente può utilizzare le informazioni ricevute per altri fini, se tali informazioni possono essere impiegate secondo la legislazione di entrambi gli Stati per altri scopi e le autorità competenti dello Stato richiesto ne hanno approvato l'impiego. | ||||||
| I paragrafi 1 e 2 non possono essere interpretati nel senso che facciano obbligo a uno Stato contraente: | ||||||
| di eseguire misure amministrative in deroga alle norme legali e alla prassi amministrativa di uno o dell'altro Stato contraente; | ||||||
| di fornire informazioni, che non possono essere ottenute in virtù della sua legislazione o di quella dello Stato che le chiede; | ||||||
| di fornire informazioni suscettibili di rivelare segreti commerciali o d'affari, industriali o professionali oppure metodi commerciali o informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico. | ||||||
| Qualora, ai sensi del presente articolo, uno Stato contraente chiede informazioni, l'altro Stato contraente usa le possibilità a sua disposizione al fine di ottenere le informazioni richieste, anche qualora queste informazioni non gli siano utili a fini fiscali propri. L'obbligo di cui al periodo precedente è soggetto alle limitazioni previste nel paragrafo 3; esse non sono tuttavia da interpretare come il rifiuto di comunicare informazioni a uno Stato contraente unicamente poggiandosi sul fatto che queste ultime non presentano per lui alcun interesse per la sua legislazione fiscale nazionale. | ||||||
| In nessun caso il paragrafo 3 è da interpretare come il rifiuto di comunicare informazioni a uno Stato unicamente perché queste sono detenute da una banca, un altro istituto finanziario, un mandatario o una persona operante come agente o fiduciario o perché dette informazioni si rifanno ai diritti di proprietà di una persona. Nonostante le disposizioni del paragrafo 3 o le disposizioni contrarie del diritto interno, le autorità fiscali dello Stato richiesto, per quanto necessario per l'adempimento degli obblighi del presente paragrafo, sono autorizzate a divulgare le informazioni menzionate in questo paragrafo. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'art. 3 del Prot. del 23 set. 2009, approvato dall'AF il 18 giu. 2010, in vigore dal 20 set. 2019 (RU 2019 31453143; FF 2010 217). | ||||||
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RI 0.672.933.61 Convenzione del 2 ottobre 1996 tra la Confederazione Svizzera e gli Stati Uniti d'America per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito (con Prot., Prot. d'Accordo e allegato) Art. 3 Definizioni generali |
||||||
| Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione: | ||||||
| il termine «persona» comprende le persone fisiche, le società di persone, le società, le successioni, i trust e ogni altra associazione di persone; | ||||||
| il termine «società» designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che, conformemente al diritto dello Stato contraente nel quale è stato costituito, è considerato persona giuridica ai fini dell'imposizione; | ||||||
| le espressioni «impresa di uno Stato contraente» e «impresa dell'altro Stato contraente» designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente; | ||||||
| il termine «cittadini» designa:tutte le persone fisiche che hanno la cittadinanza di uno Stato contraente (cioè la nazionalità nel caso degli Stati Uniti); etutte le persone giuridiche, società di persone e associazioni costituite in conformità della legislazione in vigore in uno Stato contraente; | ||||||
| tutte le persone fisiche che hanno la cittadinanza di uno Stato contraente (cioè la nazionalità nel caso degli Stati Uniti); e | ||||||
| tutte le persone giuridiche, società di persone e associazioni costituite in conformità della legislazione in vigore in uno Stato contraente; | ||||||
| l'espressione «traffico internazionale» designa qualsiasi attività di trasporto effettuata per mezzo di una nave o di un aeromobile, ad eccezione del caso in cui questa attività avvenga esclusivamente tra località situate nell'altro Stato contraente; | ||||||
| l'espressione «autorità competente» designa:per quanto concerne la Svizzera, il Direttore dell'Amministrazione federale delle contribuzioni o il suo rappresentante autorizzato;per quanto concerne gli Stati Uniti, il Secretary of the Treasury oppure il suo rappresentante autorizzato; | ||||||
| per quanto concerne la Svizzera, il Direttore dell'Amministrazione federale delle contribuzioni o il suo rappresentante autorizzato; | ||||||
| per quanto concerne gli Stati Uniti, il Secretary of the Treasury oppure il suo rappresentante autorizzato; | ||||||
| il termine «Svizzera» designa la Confederazione Svizzera; | ||||||
| il termine «Stati Uniti» designa gli Stati Uniti d'America, tuttavia non comprende Puerto Rico, le Isole Vergini, Guam e gli altri possedimenti e territori degli Stati Uniti. | ||||||
| Per l'applicazione della Convenzione da parte di uno Stato contraente, le espressioni non diversamente definite hanno il significato che a esse è attribuito dalla legislazione di detto Stato relativa alle imposte oggetto della Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione o le autorità competenti non concordino un'interpretazione comune conformemente all'articolo 25 (Procedura amichevole). | ||||||
|
RI 0.672.933.61 Convenzione del 2 ottobre 1996 tra la Confederazione Svizzera e gli Stati Uniti d'America per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito (con Prot., Prot. d'Accordo e allegato) Art. 3 Definizioni generali |
||||||
| Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione: | ||||||
| il termine «persona» comprende le persone fisiche, le società di persone, le società, le successioni, i trust e ogni altra associazione di persone; | ||||||
| il termine «società» designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che, conformemente al diritto dello Stato contraente nel quale è stato costituito, è considerato persona giuridica ai fini dell'imposizione; | ||||||
| le espressioni «impresa di uno Stato contraente» e «impresa dell'altro Stato contraente» designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente; | ||||||
| il termine «cittadini» designa:tutte le persone fisiche che hanno la cittadinanza di uno Stato contraente (cioè la nazionalità nel caso degli Stati Uniti); etutte le persone giuridiche, società di persone e associazioni costituite in conformità della legislazione in vigore in uno Stato contraente; | ||||||
| tutte le persone fisiche che hanno la cittadinanza di uno Stato contraente (cioè la nazionalità nel caso degli Stati Uniti); e | ||||||
| tutte le persone giuridiche, società di persone e associazioni costituite in conformità della legislazione in vigore in uno Stato contraente; | ||||||
| l'espressione «traffico internazionale» designa qualsiasi attività di trasporto effettuata per mezzo di una nave o di un aeromobile, ad eccezione del caso in cui questa attività avvenga esclusivamente tra località situate nell'altro Stato contraente; | ||||||
| l'espressione «autorità competente» designa:per quanto concerne la Svizzera, il Direttore dell'Amministrazione federale delle contribuzioni o il suo rappresentante autorizzato;per quanto concerne gli Stati Uniti, il Secretary of the Treasury oppure il suo rappresentante autorizzato; | ||||||
| per quanto concerne la Svizzera, il Direttore dell'Amministrazione federale delle contribuzioni o il suo rappresentante autorizzato; | ||||||
| per quanto concerne gli Stati Uniti, il Secretary of the Treasury oppure il suo rappresentante autorizzato; | ||||||
| il termine «Svizzera» designa la Confederazione Svizzera; | ||||||
| il termine «Stati Uniti» designa gli Stati Uniti d'America, tuttavia non comprende Puerto Rico, le Isole Vergini, Guam e gli altri possedimenti e territori degli Stati Uniti. | ||||||
| Per l'applicazione della Convenzione da parte di uno Stato contraente, le espressioni non diversamente definite hanno il significato che a esse è attribuito dalla legislazione di detto Stato relativa alle imposte oggetto della Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione o le autorità competenti non concordino un'interpretazione comune conformemente all'articolo 25 (Procedura amichevole). | ||||||
|
RI 0.672.933.61 Convenzione del 2 ottobre 1996 tra la Confederazione Svizzera e gli Stati Uniti d'America per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito (con Prot., Prot. d'Accordo e allegato) Art. 26 [1] Scambio di informazioni |
||||||
| Le autorità competenti degli Stati contraenti si scambiano le informazioni che potrebbero essere rilevanti per l'applicazione della presente Convenzione o per l'applicazione del diritto interno alle imposte contemplate dalla Convenzione, per quanto un'imposizione secondo questo diritto non sia contraria alla presente Convenzione. Lo scambio di informazioni non è limitato dall'articolo 1. | ||||||
| Le informazioni ottenute in virtù del paragrafo 1 da uno Stato contraente sono tenute segrete allo stesso modo di quelle ottenute in applicazione della legislazione fiscale di questo Stato e sono accessibili soltanto alle persone o autorità (compresi i tribunali e le autorità amministrative) che si occupano dell'applicazione, dell'accertamento, della riscossione o dell'amministrazione delle imposte di cui al paragrafo 1, della messa in esecuzione e del perseguimento penale di queste imposte oppure della decisione di ricorrere a rimedi giuridici relativi a queste imposte. Queste persone o autorità possono utilizzare le informazioni solo per i suddetti scopi. Possono rivelarle nell'ambito di una procedura giudiziaria pubblica o in una decisione giudiziaria. Nonostante le disposizioni precedenti, uno Stato contraente può utilizzare le informazioni ricevute per altri fini, se tali informazioni possono essere impiegate secondo la legislazione di entrambi gli Stati per altri scopi e le autorità competenti dello Stato richiesto ne hanno approvato l'impiego. | ||||||
| I paragrafi 1 e 2 non possono essere interpretati nel senso che facciano obbligo a uno Stato contraente: | ||||||
| di eseguire misure amministrative in deroga alle norme legali e alla prassi amministrativa di uno o dell'altro Stato contraente; | ||||||
| di fornire informazioni, che non possono essere ottenute in virtù della sua legislazione o di quella dello Stato che le chiede; | ||||||
| di fornire informazioni suscettibili di rivelare segreti commerciali o d'affari, industriali o professionali oppure metodi commerciali o informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico. | ||||||
| Qualora, ai sensi del presente articolo, uno Stato contraente chiede informazioni, l'altro Stato contraente usa le possibilità a sua disposizione al fine di ottenere le informazioni richieste, anche qualora queste informazioni non gli siano utili a fini fiscali propri. L'obbligo di cui al periodo precedente è soggetto alle limitazioni previste nel paragrafo 3; esse non sono tuttavia da interpretare come il rifiuto di comunicare informazioni a uno Stato contraente unicamente poggiandosi sul fatto che queste ultime non presentano per lui alcun interesse per la sua legislazione fiscale nazionale. | ||||||
| In nessun caso il paragrafo 3 è da interpretare come il rifiuto di comunicare informazioni a uno Stato unicamente perché queste sono detenute da una banca, un altro istituto finanziario, un mandatario o una persona operante come agente o fiduciario o perché dette informazioni si rifanno ai diritti di proprietà di una persona. Nonostante le disposizioni del paragrafo 3 o le disposizioni contrarie del diritto interno, le autorità fiscali dello Stato richiesto, per quanto necessario per l'adempimento degli obblighi del presente paragrafo, sono autorizzate a divulgare le informazioni menzionate in questo paragrafo. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'art. 3 del Prot. del 23 set. 2009, approvato dall'AF il 18 giu. 2010, in vigore dal 20 set. 2019 (RU 2019 31453143; FF 2010 217). | ||||||
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RI 0.672.933.61 Convenzione del 2 ottobre 1996 tra la Confederazione Svizzera e gli Stati Uniti d'America per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito (con Prot., Prot. d'Accordo e allegato) Art. 26 [1] Scambio di informazioni |
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| Le autorità competenti degli Stati contraenti si scambiano le informazioni che potrebbero essere rilevanti per l'applicazione della presente Convenzione o per l'applicazione del diritto interno alle imposte contemplate dalla Convenzione, per quanto un'imposizione secondo questo diritto non sia contraria alla presente Convenzione. Lo scambio di informazioni non è limitato dall'articolo 1. | ||||||
| Le informazioni ottenute in virtù del paragrafo 1 da uno Stato contraente sono tenute segrete allo stesso modo di quelle ottenute in applicazione della legislazione fiscale di questo Stato e sono accessibili soltanto alle persone o autorità (compresi i tribunali e le autorità amministrative) che si occupano dell'applicazione, dell'accertamento, della riscossione o dell'amministrazione delle imposte di cui al paragrafo 1, della messa in esecuzione e del perseguimento penale di queste imposte oppure della decisione di ricorrere a rimedi giuridici relativi a queste imposte. Queste persone o autorità possono utilizzare le informazioni solo per i suddetti scopi. Possono rivelarle nell'ambito di una procedura giudiziaria pubblica o in una decisione giudiziaria. Nonostante le disposizioni precedenti, uno Stato contraente può utilizzare le informazioni ricevute per altri fini, se tali informazioni possono essere impiegate secondo la legislazione di entrambi gli Stati per altri scopi e le autorità competenti dello Stato richiesto ne hanno approvato l'impiego. | ||||||
| I paragrafi 1 e 2 non possono essere interpretati nel senso che facciano obbligo a uno Stato contraente: | ||||||
| di eseguire misure amministrative in deroga alle norme legali e alla prassi amministrativa di uno o dell'altro Stato contraente; | ||||||
| di fornire informazioni, che non possono essere ottenute in virtù della sua legislazione o di quella dello Stato che le chiede; | ||||||
| di fornire informazioni suscettibili di rivelare segreti commerciali o d'affari, industriali o professionali oppure metodi commerciali o informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico. | ||||||
| Qualora, ai sensi del presente articolo, uno Stato contraente chiede informazioni, l'altro Stato contraente usa le possibilità a sua disposizione al fine di ottenere le informazioni richieste, anche qualora queste informazioni non gli siano utili a fini fiscali propri. L'obbligo di cui al periodo precedente è soggetto alle limitazioni previste nel paragrafo 3; esse non sono tuttavia da interpretare come il rifiuto di comunicare informazioni a uno Stato contraente unicamente poggiandosi sul fatto che queste ultime non presentano per lui alcun interesse per la sua legislazione fiscale nazionale. | ||||||
| In nessun caso il paragrafo 3 è da interpretare come il rifiuto di comunicare informazioni a uno Stato unicamente perché queste sono detenute da una banca, un altro istituto finanziario, un mandatario o una persona operante come agente o fiduciario o perché dette informazioni si rifanno ai diritti di proprietà di una persona. Nonostante le disposizioni del paragrafo 3 o le disposizioni contrarie del diritto interno, le autorità fiscali dello Stato richiesto, per quanto necessario per l'adempimento degli obblighi del presente paragrafo, sono autorizzate a divulgare le informazioni menzionate in questo paragrafo. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'art. 3 del Prot. del 23 set. 2009, approvato dall'AF il 18 giu. 2010, in vigore dal 20 set. 2019 (RU 2019 31453143; FF 2010 217). | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 190 Diritto determinante |
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| Le leggi federali e il diritto internazionale sono determinanti per il Tribunale federale e per le altre autorità incaricate dell'applicazione del diritto. | ||||||
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RI 0.672.933.61 Convenzione del 2 ottobre 1996 tra la Confederazione Svizzera e gli Stati Uniti d'America per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito (con Prot., Prot. d'Accordo e allegato) Art. 26 [1] Scambio di informazioni |
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| Le autorità competenti degli Stati contraenti si scambiano le informazioni che potrebbero essere rilevanti per l'applicazione della presente Convenzione o per l'applicazione del diritto interno alle imposte contemplate dalla Convenzione, per quanto un'imposizione secondo questo diritto non sia contraria alla presente Convenzione. Lo scambio di informazioni non è limitato dall'articolo 1. | ||||||
| Le informazioni ottenute in virtù del paragrafo 1 da uno Stato contraente sono tenute segrete allo stesso modo di quelle ottenute in applicazione della legislazione fiscale di questo Stato e sono accessibili soltanto alle persone o autorità (compresi i tribunali e le autorità amministrative) che si occupano dell'applicazione, dell'accertamento, della riscossione o dell'amministrazione delle imposte di cui al paragrafo 1, della messa in esecuzione e del perseguimento penale di queste imposte oppure della decisione di ricorrere a rimedi giuridici relativi a queste imposte. Queste persone o autorità possono utilizzare le informazioni solo per i suddetti scopi. Possono rivelarle nell'ambito di una procedura giudiziaria pubblica o in una decisione giudiziaria. Nonostante le disposizioni precedenti, uno Stato contraente può utilizzare le informazioni ricevute per altri fini, se tali informazioni possono essere impiegate secondo la legislazione di entrambi gli Stati per altri scopi e le autorità competenti dello Stato richiesto ne hanno approvato l'impiego. | ||||||
| I paragrafi 1 e 2 non possono essere interpretati nel senso che facciano obbligo a uno Stato contraente: | ||||||
| di eseguire misure amministrative in deroga alle norme legali e alla prassi amministrativa di uno o dell'altro Stato contraente; | ||||||
| di fornire informazioni, che non possono essere ottenute in virtù della sua legislazione o di quella dello Stato che le chiede; | ||||||
| di fornire informazioni suscettibili di rivelare segreti commerciali o d'affari, industriali o professionali oppure metodi commerciali o informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico. | ||||||
| Qualora, ai sensi del presente articolo, uno Stato contraente chiede informazioni, l'altro Stato contraente usa le possibilità a sua disposizione al fine di ottenere le informazioni richieste, anche qualora queste informazioni non gli siano utili a fini fiscali propri. L'obbligo di cui al periodo precedente è soggetto alle limitazioni previste nel paragrafo 3; esse non sono tuttavia da interpretare come il rifiuto di comunicare informazioni a uno Stato contraente unicamente poggiandosi sul fatto che queste ultime non presentano per lui alcun interesse per la sua legislazione fiscale nazionale. | ||||||
| In nessun caso il paragrafo 3 è da interpretare come il rifiuto di comunicare informazioni a uno Stato unicamente perché queste sono detenute da una banca, un altro istituto finanziario, un mandatario o una persona operante come agente o fiduciario o perché dette informazioni si rifanno ai diritti di proprietà di una persona. Nonostante le disposizioni del paragrafo 3 o le disposizioni contrarie del diritto interno, le autorità fiscali dello Stato richiesto, per quanto necessario per l'adempimento degli obblighi del presente paragrafo, sono autorizzate a divulgare le informazioni menzionate in questo paragrafo. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'art. 3 del Prot. del 23 set. 2009, approvato dall'AF il 18 giu. 2010, in vigore dal 20 set. 2019 (RU 2019 31453143; FF 2010 217). | ||||||
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RI 0.672.933.61 Convenzione del 2 ottobre 1996 tra la Confederazione Svizzera e gli Stati Uniti d'America per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito (con Prot., Prot. d'Accordo e allegato) Art. 3 Definizioni generali |
||||||
| Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione: | ||||||
| il termine «persona» comprende le persone fisiche, le società di persone, le società, le successioni, i trust e ogni altra associazione di persone; | ||||||
| il termine «società» designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che, conformemente al diritto dello Stato contraente nel quale è stato costituito, è considerato persona giuridica ai fini dell'imposizione; | ||||||
| le espressioni «impresa di uno Stato contraente» e «impresa dell'altro Stato contraente» designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente; | ||||||
| il termine «cittadini» designa:tutte le persone fisiche che hanno la cittadinanza di uno Stato contraente (cioè la nazionalità nel caso degli Stati Uniti); etutte le persone giuridiche, società di persone e associazioni costituite in conformità della legislazione in vigore in uno Stato contraente; | ||||||
| tutte le persone fisiche che hanno la cittadinanza di uno Stato contraente (cioè la nazionalità nel caso degli Stati Uniti); e | ||||||
| tutte le persone giuridiche, società di persone e associazioni costituite in conformità della legislazione in vigore in uno Stato contraente; | ||||||
| l'espressione «traffico internazionale» designa qualsiasi attività di trasporto effettuata per mezzo di una nave o di un aeromobile, ad eccezione del caso in cui questa attività avvenga esclusivamente tra località situate nell'altro Stato contraente; | ||||||
| l'espressione «autorità competente» designa:per quanto concerne la Svizzera, il Direttore dell'Amministrazione federale delle contribuzioni o il suo rappresentante autorizzato;per quanto concerne gli Stati Uniti, il Secretary of the Treasury oppure il suo rappresentante autorizzato; | ||||||
| per quanto concerne la Svizzera, il Direttore dell'Amministrazione federale delle contribuzioni o il suo rappresentante autorizzato; | ||||||
| per quanto concerne gli Stati Uniti, il Secretary of the Treasury oppure il suo rappresentante autorizzato; | ||||||
| il termine «Svizzera» designa la Confederazione Svizzera; | ||||||
| il termine «Stati Uniti» designa gli Stati Uniti d'America, tuttavia non comprende Puerto Rico, le Isole Vergini, Guam e gli altri possedimenti e territori degli Stati Uniti. | ||||||
| Per l'applicazione della Convenzione da parte di uno Stato contraente, le espressioni non diversamente definite hanno il significato che a esse è attribuito dalla legislazione di detto Stato relativa alle imposte oggetto della Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione o le autorità competenti non concordino un'interpretazione comune conformemente all'articolo 25 (Procedura amichevole). | ||||||
|
RI 0.672.933.61 Convenzione del 2 ottobre 1996 tra la Confederazione Svizzera e gli Stati Uniti d'America per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito (con Prot., Prot. d'Accordo e allegato) Art. 25 Procedura amichevole |
||||||
| Quando una persona ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti comportino o comporteranno per lei un'imposizione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione, può, indipendentemente dai mezzi giuridici previsti dalla legislazione nazionale di detti Stati, sottoporre il suo caso all'autorità competente dello Stato contraente di cui è residente o cittadina. | ||||||
| L'autorità competente, se il reclamo le appare fondato e se essa non è in grado di giungere a una soluzione soddisfacente, farà del suo meglio per regolare il caso per via di amichevole composizione con l'autorità competente dell'altro Stato contraente, al fine di evitare una tassazione non conforme alla Convenzione. | ||||||
| Le autorità competenti degli Stati contraenti si adoperano per risolvere in via di amichevole composizione le difficoltà o dissipare i dubbi inerenti all'interpretazione o all'applicazione della presente Convenzione. In particolare, le autorità competenti degli Stati contraenti possono consultarsi per trovare un accordo al fine di:Le autorità competenti degli Stati contraenti possono concordare insieme il modo di eliminare la doppia imposizione nei casi non previsti dalla Convenzione. | ||||||
| attribuire in maniera identica i redditi, le riduzioni nonché gli accrediti o gli importi non imponibili spettanti a un residente di uno Stato contraente e quelli spettanti alla sua stabile organizzazione situata nell'altro Stato contraente; | ||||||
| delimitare in maniera identica i redditi, le riduzioni nonché gli accrediti e gli importi non imponibili fra un residente di uno Stato contraente e una persona a lui associata di cui all'articolo 9 (Imprese associate); | ||||||
| qualificare allo stesso modo la natura di determinati redditi; | ||||||
| qualificare allo stesso modo la natura delle persone; | ||||||
| applicare le stesse regolamentazioni concernenti la fonte di determinati redditi; | ||||||
| dare la stessa interpretazione di una determinata parola; | ||||||
| applicare conformemente agli scopi della presente Convenzione le disposizioni del diritto interno concernenti le maggiorazioni, le multe e gli interessi. | ||||||
| Le autorità competenti degli Stati contraenti possono comunicare direttamente fra di loro al fine di pervenire a un accordo come indicato nei paragrafi precedenti. | ||||||
| Le autorità competenti degli Stati contraenti possono emanare disposizioni per l'applicazione della presente Convenzione. | ||||||
| Qualora, nel quadro di una procedura amichevole, nonostante i loro sforzi ai sensi del presente articolo, le autorità competenti non sono in grado di trovare un accordo completo, la controversia sarà decisa da una procedura d'arbitrato, secondo le disposizioni del paragrafo 7 e di altre prescrizioni o regole procedurali convenute tra gli Stati contraenti, a condizione che:Una controversia irrisolta non può tuttavia essere sottoposta a una procedura d'arbitrato se è già stata emessa una decisione di un tribunale o di un tribunale amministrativo di uno dei due Stati. [1] | ||||||
| almeno in uno Stato contraente sia stata presentata una dichiarazione d'imposta concernente gli anni fiscali relativi alla controversia; | ||||||
| le autorità competenti non siano concordi, prima del giorno in cui la procedura d'arbitrato avrebbe dovuto essere avviata, che la controversia rappresenti un caso unico non adatto per un lodo arbitrale; e | ||||||
| tutte le persone interessate abbiano aderito alle disposizioni della lettera d del paragrafo 7. | ||||||
| Le seguenti disposizioni e definizioni sono applicabili al paragrafo 6 e al presente paragrafo: | ||||||
| l'espressione «persona interessata» designa la persona che ha sottoposto la controversia all'autorità competente per decisione secondo il presente articolo nonché, all'occorrenza, ogni altra persona il cui assoggettamento viene direttamente pregiudicato in uno degli Stati contraenti dalla soluzione amichevole scaturita da tale decisione; | ||||||
| l'espressione «data d'inizio» di una controversia è la prima data in cui entrambe le autorità competenti hanno ricevuto le informazioni necessarie per la valutazione materiale di una procedura amichevole; | ||||||
| una procedura d'arbitrato per una controversia inizia:due anni dopo la data d'inizio della controversia, purché le autorità competenti non si siano previamente accordate su un'altra data, oppureappena entrambe le autorità competenti hanno ricevuto l'approvazione richiesta nella lettera d,a seconda di quale di queste due date subentri per ultima; | ||||||
| due anni dopo la data d'inizio della controversia, purché le autorità competenti non si siano previamente accordate su un'altra data, oppure | ||||||
| appena entrambe le autorità competenti hanno ricevuto l'approvazione richiesta nella lettera d, | ||||||
| a seconda di quale di queste due date subentri per ultima; | ||||||
| prima dell'inizio della procedura d'arbitrato le persone interessate e i loro rappresentanti autorizzati devono acconsentire a non trasmettere, fatta eccezione del lodo arbitrale, a terzi le informazioni che ricevono durante la procedura d'arbitrato da uno degli Stati contraenti o dal tribunale arbitrale; | ||||||
| se non è respinto da una delle persone interessate, il lodo arbitrale costituisce una soluzione amichevole ai sensi del presente articolo, che vincola i due Stati contraenti solo riguardo a questa controversia; e | ||||||
| ai fini della procedura d'arbitrato ai sensi del paragrafo 6 e del presente paragrafo, i membri del tribunale arbitrale e i loro collaboratori sono da considerare come «persone o autorità» a cui devono essere rese accessibili le informazioni secondo l'articolo 26. [2] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'art. 2 del Prot. del 23 set. 2009, approvato dall'AF il 18 giu. 2010, in vigore dal 20 set. 2019 (RU 2019 31453143; FF 2010 217). [2] Introdotto dall'art. 2 del Prot. del 23 set. 2009, approvato dall'AF il 18 giu. 2010, in vigore dal 20 set. 2019 (RU 2019 31453143; FF 2010 217). | ||||||
|
RI 0.672.933.61 Convenzione del 2 ottobre 1996 tra la Confederazione Svizzera e gli Stati Uniti d'America per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito (con Prot., Prot. d'Accordo e allegato) Art. 3 Definizioni generali |
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| Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione: | ||||||
| il termine «persona» comprende le persone fisiche, le società di persone, le società, le successioni, i trust e ogni altra associazione di persone; | ||||||
| il termine «società» designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che, conformemente al diritto dello Stato contraente nel quale è stato costituito, è considerato persona giuridica ai fini dell'imposizione; | ||||||
| le espressioni «impresa di uno Stato contraente» e «impresa dell'altro Stato contraente» designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente; | ||||||
| il termine «cittadini» designa:tutte le persone fisiche che hanno la cittadinanza di uno Stato contraente (cioè la nazionalità nel caso degli Stati Uniti); etutte le persone giuridiche, società di persone e associazioni costituite in conformità della legislazione in vigore in uno Stato contraente; | ||||||
| tutte le persone fisiche che hanno la cittadinanza di uno Stato contraente (cioè la nazionalità nel caso degli Stati Uniti); e | ||||||
| tutte le persone giuridiche, società di persone e associazioni costituite in conformità della legislazione in vigore in uno Stato contraente; | ||||||
| l'espressione «traffico internazionale» designa qualsiasi attività di trasporto effettuata per mezzo di una nave o di un aeromobile, ad eccezione del caso in cui questa attività avvenga esclusivamente tra località situate nell'altro Stato contraente; | ||||||
| l'espressione «autorità competente» designa:per quanto concerne la Svizzera, il Direttore dell'Amministrazione federale delle contribuzioni o il suo rappresentante autorizzato;per quanto concerne gli Stati Uniti, il Secretary of the Treasury oppure il suo rappresentante autorizzato; | ||||||
| per quanto concerne la Svizzera, il Direttore dell'Amministrazione federale delle contribuzioni o il suo rappresentante autorizzato; | ||||||
| per quanto concerne gli Stati Uniti, il Secretary of the Treasury oppure il suo rappresentante autorizzato; | ||||||
| il termine «Svizzera» designa la Confederazione Svizzera; | ||||||
| il termine «Stati Uniti» designa gli Stati Uniti d'America, tuttavia non comprende Puerto Rico, le Isole Vergini, Guam e gli altri possedimenti e territori degli Stati Uniti. | ||||||
| Per l'applicazione della Convenzione da parte di uno Stato contraente, le espressioni non diversamente definite hanno il significato che a esse è attribuito dalla legislazione di detto Stato relativa alle imposte oggetto della Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione o le autorità competenti non concordino un'interpretazione comune conformemente all'articolo 25 (Procedura amichevole). | ||||||
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RI 0.672.933.61 Convenzione del 2 ottobre 1996 tra la Confederazione Svizzera e gli Stati Uniti d'America per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito (con Prot., Prot. d'Accordo e allegato) Art. 3 Definizioni generali |
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| Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione: | ||||||
| il termine «persona» comprende le persone fisiche, le società di persone, le società, le successioni, i trust e ogni altra associazione di persone; | ||||||
| il termine «società» designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che, conformemente al diritto dello Stato contraente nel quale è stato costituito, è considerato persona giuridica ai fini dell'imposizione; | ||||||
| le espressioni «impresa di uno Stato contraente» e «impresa dell'altro Stato contraente» designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente; | ||||||
| il termine «cittadini» designa:tutte le persone fisiche che hanno la cittadinanza di uno Stato contraente (cioè la nazionalità nel caso degli Stati Uniti); etutte le persone giuridiche, società di persone e associazioni costituite in conformità della legislazione in vigore in uno Stato contraente; | ||||||
| tutte le persone fisiche che hanno la cittadinanza di uno Stato contraente (cioè la nazionalità nel caso degli Stati Uniti); e | ||||||
| tutte le persone giuridiche, società di persone e associazioni costituite in conformità della legislazione in vigore in uno Stato contraente; | ||||||
| l'espressione «traffico internazionale» designa qualsiasi attività di trasporto effettuata per mezzo di una nave o di un aeromobile, ad eccezione del caso in cui questa attività avvenga esclusivamente tra località situate nell'altro Stato contraente; | ||||||
| l'espressione «autorità competente» designa:per quanto concerne la Svizzera, il Direttore dell'Amministrazione federale delle contribuzioni o il suo rappresentante autorizzato;per quanto concerne gli Stati Uniti, il Secretary of the Treasury oppure il suo rappresentante autorizzato; | ||||||
| per quanto concerne la Svizzera, il Direttore dell'Amministrazione federale delle contribuzioni o il suo rappresentante autorizzato; | ||||||
| per quanto concerne gli Stati Uniti, il Secretary of the Treasury oppure il suo rappresentante autorizzato; | ||||||
| il termine «Svizzera» designa la Confederazione Svizzera; | ||||||
| il termine «Stati Uniti» designa gli Stati Uniti d'America, tuttavia non comprende Puerto Rico, le Isole Vergini, Guam e gli altri possedimenti e territori degli Stati Uniti. | ||||||
| Per l'applicazione della Convenzione da parte di uno Stato contraente, le espressioni non diversamente definite hanno il significato che a esse è attribuito dalla legislazione di detto Stato relativa alle imposte oggetto della Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione o le autorità competenti non concordino un'interpretazione comune conformemente all'articolo 25 (Procedura amichevole). | ||||||
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RI 0.672.933.61 Convenzione del 2 ottobre 1996 tra la Confederazione Svizzera e gli Stati Uniti d'America per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito (con Prot., Prot. d'Accordo e allegato) Art. 3 Definizioni generali |
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| Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione: | ||||||
| il termine «persona» comprende le persone fisiche, le società di persone, le società, le successioni, i trust e ogni altra associazione di persone; | ||||||
| il termine «società» designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che, conformemente al diritto dello Stato contraente nel quale è stato costituito, è considerato persona giuridica ai fini dell'imposizione; | ||||||
| le espressioni «impresa di uno Stato contraente» e «impresa dell'altro Stato contraente» designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente; | ||||||
| il termine «cittadini» designa:tutte le persone fisiche che hanno la cittadinanza di uno Stato contraente (cioè la nazionalità nel caso degli Stati Uniti); etutte le persone giuridiche, società di persone e associazioni costituite in conformità della legislazione in vigore in uno Stato contraente; | ||||||
| tutte le persone fisiche che hanno la cittadinanza di uno Stato contraente (cioè la nazionalità nel caso degli Stati Uniti); e | ||||||
| tutte le persone giuridiche, società di persone e associazioni costituite in conformità della legislazione in vigore in uno Stato contraente; | ||||||
| l'espressione «traffico internazionale» designa qualsiasi attività di trasporto effettuata per mezzo di una nave o di un aeromobile, ad eccezione del caso in cui questa attività avvenga esclusivamente tra località situate nell'altro Stato contraente; | ||||||
| l'espressione «autorità competente» designa:per quanto concerne la Svizzera, il Direttore dell'Amministrazione federale delle contribuzioni o il suo rappresentante autorizzato;per quanto concerne gli Stati Uniti, il Secretary of the Treasury oppure il suo rappresentante autorizzato; | ||||||
| per quanto concerne la Svizzera, il Direttore dell'Amministrazione federale delle contribuzioni o il suo rappresentante autorizzato; | ||||||
| per quanto concerne gli Stati Uniti, il Secretary of the Treasury oppure il suo rappresentante autorizzato; | ||||||
| il termine «Svizzera» designa la Confederazione Svizzera; | ||||||
| il termine «Stati Uniti» designa gli Stati Uniti d'America, tuttavia non comprende Puerto Rico, le Isole Vergini, Guam e gli altri possedimenti e territori degli Stati Uniti. | ||||||
| Per l'applicazione della Convenzione da parte di uno Stato contraente, le espressioni non diversamente definite hanno il significato che a esse è attribuito dalla legislazione di detto Stato relativa alle imposte oggetto della Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione o le autorità competenti non concordino un'interpretazione comune conformemente all'articolo 25 (Procedura amichevole). | ||||||
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RI 0.111 Convenzione di Vienna del 23 maggio 1969 sul diritto dei trattati (con. All.) Art. 31 Regola generale per l'interpretazione |
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| Un trattato deve essere interpretato in buona fede in base al senso comune da attribuire ai termini del trattato nel loro contesto ed alla luce dei suo oggetto e del suo scopo. | ||||||
| Ai fini dell'interpretazione di un trattato, il contesto comprende, oltre al testo, preambolo e allegati inclusi: | ||||||
| ogni accordo relativo al trattato e che sia intervenuto tra tutte le parti in occasione della sua conclusione; | ||||||
| ogni strumento disposto da una o più parti in occasione della conclusione del trattato ed accettato dalle altre parti in quanto strumento relativo al trattato. | ||||||
| Verrà tenuto conto, oltre che del contesto: | ||||||
| di ogni accordo ulteriore intervenuto tra le parti circa l'interpretazione del trattato o l'attuazione delle disposizioni in esso contenute; | ||||||
| di ogni ulteriore pratica seguita nell'applicazione del trattato con la quale venga accertato l'accordo delle parti relativamente all'interpretazione del trattato; | ||||||
| di ogni norma pertinente di diritto internazionale, applicabile alle relazioni fra le parti. | ||||||
| Si ritiene che un termine o un'espressione abbiano un significato particolare se verrà accertato che tale era l'intenzione delle parti. | ||||||
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RI 0.111 Convenzione di Vienna del 23 maggio 1969 sul diritto dei trattati (con. All.) Art. 32 Mezzi complementari di interpretazione |
||||||
| Si potrà ricorrere a mezzi complementari d'interpretazione, ed in particolare ai lavori preparatori ed alle circostanze nelle quali il trattato è stato concluso, allo scopo, sia di confermare il significato risultante dall'applicazione dell'articolo 31, che di definire un significato quando l'interpretazione data in base all'articolo 31: | ||||||
| lasci il significato ambiguo od oscuro; o | ||||||
| porti ad un risultato chiaramente assurdo o non ragionevole. | ||||||
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RI 0.672.933.61 Convenzione del 2 ottobre 1996 tra la Confederazione Svizzera e gli Stati Uniti d'America per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito (con Prot., Prot. d'Accordo e allegato) Art. 3 Definizioni generali |
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| Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione: | ||||||
| il termine «persona» comprende le persone fisiche, le società di persone, le società, le successioni, i trust e ogni altra associazione di persone; | ||||||
| il termine «società» designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che, conformemente al diritto dello Stato contraente nel quale è stato costituito, è considerato persona giuridica ai fini dell'imposizione; | ||||||
| le espressioni «impresa di uno Stato contraente» e «impresa dell'altro Stato contraente» designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente; | ||||||
| il termine «cittadini» designa:tutte le persone fisiche che hanno la cittadinanza di uno Stato contraente (cioè la nazionalità nel caso degli Stati Uniti); etutte le persone giuridiche, società di persone e associazioni costituite in conformità della legislazione in vigore in uno Stato contraente; | ||||||
| tutte le persone fisiche che hanno la cittadinanza di uno Stato contraente (cioè la nazionalità nel caso degli Stati Uniti); e | ||||||
| tutte le persone giuridiche, società di persone e associazioni costituite in conformità della legislazione in vigore in uno Stato contraente; | ||||||
| l'espressione «traffico internazionale» designa qualsiasi attività di trasporto effettuata per mezzo di una nave o di un aeromobile, ad eccezione del caso in cui questa attività avvenga esclusivamente tra località situate nell'altro Stato contraente; | ||||||
| l'espressione «autorità competente» designa:per quanto concerne la Svizzera, il Direttore dell'Amministrazione federale delle contribuzioni o il suo rappresentante autorizzato;per quanto concerne gli Stati Uniti, il Secretary of the Treasury oppure il suo rappresentante autorizzato; | ||||||
| per quanto concerne la Svizzera, il Direttore dell'Amministrazione federale delle contribuzioni o il suo rappresentante autorizzato; | ||||||
| per quanto concerne gli Stati Uniti, il Secretary of the Treasury oppure il suo rappresentante autorizzato; | ||||||
| il termine «Svizzera» designa la Confederazione Svizzera; | ||||||
| il termine «Stati Uniti» designa gli Stati Uniti d'America, tuttavia non comprende Puerto Rico, le Isole Vergini, Guam e gli altri possedimenti e territori degli Stati Uniti. | ||||||
| Per l'applicazione della Convenzione da parte di uno Stato contraente, le espressioni non diversamente definite hanno il significato che a esse è attribuito dalla legislazione di detto Stato relativa alle imposte oggetto della Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione o le autorità competenti non concordino un'interpretazione comune conformemente all'articolo 25 (Procedura amichevole). | ||||||
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RI 0.672.933.61 Convenzione del 2 ottobre 1996 tra la Confederazione Svizzera e gli Stati Uniti d'America per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito (con Prot., Prot. d'Accordo e allegato) Art. 3 Definizioni generali |
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| Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione: | ||||||
| il termine «persona» comprende le persone fisiche, le società di persone, le società, le successioni, i trust e ogni altra associazione di persone; | ||||||
| il termine «società» designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che, conformemente al diritto dello Stato contraente nel quale è stato costituito, è considerato persona giuridica ai fini dell'imposizione; | ||||||
| le espressioni «impresa di uno Stato contraente» e «impresa dell'altro Stato contraente» designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente; | ||||||
| il termine «cittadini» designa:tutte le persone fisiche che hanno la cittadinanza di uno Stato contraente (cioè la nazionalità nel caso degli Stati Uniti); etutte le persone giuridiche, società di persone e associazioni costituite in conformità della legislazione in vigore in uno Stato contraente; | ||||||
| tutte le persone fisiche che hanno la cittadinanza di uno Stato contraente (cioè la nazionalità nel caso degli Stati Uniti); e | ||||||
| tutte le persone giuridiche, società di persone e associazioni costituite in conformità della legislazione in vigore in uno Stato contraente; | ||||||
| l'espressione «traffico internazionale» designa qualsiasi attività di trasporto effettuata per mezzo di una nave o di un aeromobile, ad eccezione del caso in cui questa attività avvenga esclusivamente tra località situate nell'altro Stato contraente; | ||||||
| l'espressione «autorità competente» designa:per quanto concerne la Svizzera, il Direttore dell'Amministrazione federale delle contribuzioni o il suo rappresentante autorizzato;per quanto concerne gli Stati Uniti, il Secretary of the Treasury oppure il suo rappresentante autorizzato; | ||||||
| per quanto concerne la Svizzera, il Direttore dell'Amministrazione federale delle contribuzioni o il suo rappresentante autorizzato; | ||||||
| per quanto concerne gli Stati Uniti, il Secretary of the Treasury oppure il suo rappresentante autorizzato; | ||||||
| il termine «Svizzera» designa la Confederazione Svizzera; | ||||||
| il termine «Stati Uniti» designa gli Stati Uniti d'America, tuttavia non comprende Puerto Rico, le Isole Vergini, Guam e gli altri possedimenti e territori degli Stati Uniti. | ||||||
| Per l'applicazione della Convenzione da parte di uno Stato contraente, le espressioni non diversamente definite hanno il significato che a esse è attribuito dalla legislazione di detto Stato relativa alle imposte oggetto della Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione o le autorità competenti non concordino un'interpretazione comune conformemente all'articolo 25 (Procedura amichevole). | ||||||
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RI 0.672.933.61 Convenzione del 2 ottobre 1996 tra la Confederazione Svizzera e gli Stati Uniti d'America per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito (con Prot., Prot. d'Accordo e allegato) Art. 3 Definizioni generali |
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| Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione: | ||||||
| il termine «persona» comprende le persone fisiche, le società di persone, le società, le successioni, i trust e ogni altra associazione di persone; | ||||||
| il termine «società» designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che, conformemente al diritto dello Stato contraente nel quale è stato costituito, è considerato persona giuridica ai fini dell'imposizione; | ||||||
| le espressioni «impresa di uno Stato contraente» e «impresa dell'altro Stato contraente» designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente; | ||||||
| il termine «cittadini» designa:tutte le persone fisiche che hanno la cittadinanza di uno Stato contraente (cioè la nazionalità nel caso degli Stati Uniti); etutte le persone giuridiche, società di persone e associazioni costituite in conformità della legislazione in vigore in uno Stato contraente; | ||||||
| tutte le persone fisiche che hanno la cittadinanza di uno Stato contraente (cioè la nazionalità nel caso degli Stati Uniti); e | ||||||
| tutte le persone giuridiche, società di persone e associazioni costituite in conformità della legislazione in vigore in uno Stato contraente; | ||||||
| l'espressione «traffico internazionale» designa qualsiasi attività di trasporto effettuata per mezzo di una nave o di un aeromobile, ad eccezione del caso in cui questa attività avvenga esclusivamente tra località situate nell'altro Stato contraente; | ||||||
| l'espressione «autorità competente» designa:per quanto concerne la Svizzera, il Direttore dell'Amministrazione federale delle contribuzioni o il suo rappresentante autorizzato;per quanto concerne gli Stati Uniti, il Secretary of the Treasury oppure il suo rappresentante autorizzato; | ||||||
| per quanto concerne la Svizzera, il Direttore dell'Amministrazione federale delle contribuzioni o il suo rappresentante autorizzato; | ||||||
| per quanto concerne gli Stati Uniti, il Secretary of the Treasury oppure il suo rappresentante autorizzato; | ||||||
| il termine «Svizzera» designa la Confederazione Svizzera; | ||||||
| il termine «Stati Uniti» designa gli Stati Uniti d'America, tuttavia non comprende Puerto Rico, le Isole Vergini, Guam e gli altri possedimenti e territori degli Stati Uniti. | ||||||
| Per l'applicazione della Convenzione da parte di uno Stato contraente, le espressioni non diversamente definite hanno il significato che a esse è attribuito dalla legislazione di detto Stato relativa alle imposte oggetto della Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione o le autorità competenti non concordino un'interpretazione comune conformemente all'articolo 25 (Procedura amichevole). | ||||||
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RI 0.672.933.61 Convenzione del 2 ottobre 1996 tra la Confederazione Svizzera e gli Stati Uniti d'America per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito (con Prot., Prot. d'Accordo e allegato) Art. 26 [1] Scambio di informazioni |
||||||
| Le autorità competenti degli Stati contraenti si scambiano le informazioni che potrebbero essere rilevanti per l'applicazione della presente Convenzione o per l'applicazione del diritto interno alle imposte contemplate dalla Convenzione, per quanto un'imposizione secondo questo diritto non sia contraria alla presente Convenzione. Lo scambio di informazioni non è limitato dall'articolo 1. | ||||||
| Le informazioni ottenute in virtù del paragrafo 1 da uno Stato contraente sono tenute segrete allo stesso modo di quelle ottenute in applicazione della legislazione fiscale di questo Stato e sono accessibili soltanto alle persone o autorità (compresi i tribunali e le autorità amministrative) che si occupano dell'applicazione, dell'accertamento, della riscossione o dell'amministrazione delle imposte di cui al paragrafo 1, della messa in esecuzione e del perseguimento penale di queste imposte oppure della decisione di ricorrere a rimedi giuridici relativi a queste imposte. Queste persone o autorità possono utilizzare le informazioni solo per i suddetti scopi. Possono rivelarle nell'ambito di una procedura giudiziaria pubblica o in una decisione giudiziaria. Nonostante le disposizioni precedenti, uno Stato contraente può utilizzare le informazioni ricevute per altri fini, se tali informazioni possono essere impiegate secondo la legislazione di entrambi gli Stati per altri scopi e le autorità competenti dello Stato richiesto ne hanno approvato l'impiego. | ||||||
| I paragrafi 1 e 2 non possono essere interpretati nel senso che facciano obbligo a uno Stato contraente: | ||||||
| di eseguire misure amministrative in deroga alle norme legali e alla prassi amministrativa di uno o dell'altro Stato contraente; | ||||||
| di fornire informazioni, che non possono essere ottenute in virtù della sua legislazione o di quella dello Stato che le chiede; | ||||||
| di fornire informazioni suscettibili di rivelare segreti commerciali o d'affari, industriali o professionali oppure metodi commerciali o informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico. | ||||||
| Qualora, ai sensi del presente articolo, uno Stato contraente chiede informazioni, l'altro Stato contraente usa le possibilità a sua disposizione al fine di ottenere le informazioni richieste, anche qualora queste informazioni non gli siano utili a fini fiscali propri. L'obbligo di cui al periodo precedente è soggetto alle limitazioni previste nel paragrafo 3; esse non sono tuttavia da interpretare come il rifiuto di comunicare informazioni a uno Stato contraente unicamente poggiandosi sul fatto che queste ultime non presentano per lui alcun interesse per la sua legislazione fiscale nazionale. | ||||||
| In nessun caso il paragrafo 3 è da interpretare come il rifiuto di comunicare informazioni a uno Stato unicamente perché queste sono detenute da una banca, un altro istituto finanziario, un mandatario o una persona operante come agente o fiduciario o perché dette informazioni si rifanno ai diritti di proprietà di una persona. Nonostante le disposizioni del paragrafo 3 o le disposizioni contrarie del diritto interno, le autorità fiscali dello Stato richiesto, per quanto necessario per l'adempimento degli obblighi del presente paragrafo, sono autorizzate a divulgare le informazioni menzionate in questo paragrafo. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'art. 3 del Prot. del 23 set. 2009, approvato dall'AF il 18 giu. 2010, in vigore dal 20 set. 2019 (RU 2019 31453143; FF 2010 217). | ||||||
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RI 0.672.933.61 Convenzione del 2 ottobre 1996 tra la Confederazione Svizzera e gli Stati Uniti d'America per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito (con Prot., Prot. d'Accordo e allegato) Art. 3 Definizioni generali |
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| Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione: | ||||||
| il termine «persona» comprende le persone fisiche, le società di persone, le società, le successioni, i trust e ogni altra associazione di persone; | ||||||
| il termine «società» designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che, conformemente al diritto dello Stato contraente nel quale è stato costituito, è considerato persona giuridica ai fini dell'imposizione; | ||||||
| le espressioni «impresa di uno Stato contraente» e «impresa dell'altro Stato contraente» designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente; | ||||||
| il termine «cittadini» designa:tutte le persone fisiche che hanno la cittadinanza di uno Stato contraente (cioè la nazionalità nel caso degli Stati Uniti); etutte le persone giuridiche, società di persone e associazioni costituite in conformità della legislazione in vigore in uno Stato contraente; | ||||||
| tutte le persone fisiche che hanno la cittadinanza di uno Stato contraente (cioè la nazionalità nel caso degli Stati Uniti); e | ||||||
| tutte le persone giuridiche, società di persone e associazioni costituite in conformità della legislazione in vigore in uno Stato contraente; | ||||||
| l'espressione «traffico internazionale» designa qualsiasi attività di trasporto effettuata per mezzo di una nave o di un aeromobile, ad eccezione del caso in cui questa attività avvenga esclusivamente tra località situate nell'altro Stato contraente; | ||||||
| l'espressione «autorità competente» designa:per quanto concerne la Svizzera, il Direttore dell'Amministrazione federale delle contribuzioni o il suo rappresentante autorizzato;per quanto concerne gli Stati Uniti, il Secretary of the Treasury oppure il suo rappresentante autorizzato; | ||||||
| per quanto concerne la Svizzera, il Direttore dell'Amministrazione federale delle contribuzioni o il suo rappresentante autorizzato; | ||||||
| per quanto concerne gli Stati Uniti, il Secretary of the Treasury oppure il suo rappresentante autorizzato; | ||||||
| il termine «Svizzera» designa la Confederazione Svizzera; | ||||||
| il termine «Stati Uniti» designa gli Stati Uniti d'America, tuttavia non comprende Puerto Rico, le Isole Vergini, Guam e gli altri possedimenti e territori degli Stati Uniti. | ||||||
| Per l'applicazione della Convenzione da parte di uno Stato contraente, le espressioni non diversamente definite hanno il significato che a esse è attribuito dalla legislazione di detto Stato relativa alle imposte oggetto della Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione o le autorità competenti non concordino un'interpretazione comune conformemente all'articolo 25 (Procedura amichevole). | ||||||
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RI 0.672.933.61 Convenzione del 2 ottobre 1996 tra la Confederazione Svizzera e gli Stati Uniti d'America per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito (con Prot., Prot. d'Accordo e allegato) Art. 3 Definizioni generali |
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| Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione: | ||||||
| il termine «persona» comprende le persone fisiche, le società di persone, le società, le successioni, i trust e ogni altra associazione di persone; | ||||||
| il termine «società» designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che, conformemente al diritto dello Stato contraente nel quale è stato costituito, è considerato persona giuridica ai fini dell'imposizione; | ||||||
| le espressioni «impresa di uno Stato contraente» e «impresa dell'altro Stato contraente» designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente; | ||||||
| il termine «cittadini» designa:tutte le persone fisiche che hanno la cittadinanza di uno Stato contraente (cioè la nazionalità nel caso degli Stati Uniti); etutte le persone giuridiche, società di persone e associazioni costituite in conformità della legislazione in vigore in uno Stato contraente; | ||||||
| tutte le persone fisiche che hanno la cittadinanza di uno Stato contraente (cioè la nazionalità nel caso degli Stati Uniti); e | ||||||
| tutte le persone giuridiche, società di persone e associazioni costituite in conformità della legislazione in vigore in uno Stato contraente; | ||||||
| l'espressione «traffico internazionale» designa qualsiasi attività di trasporto effettuata per mezzo di una nave o di un aeromobile, ad eccezione del caso in cui questa attività avvenga esclusivamente tra località situate nell'altro Stato contraente; | ||||||
| l'espressione «autorità competente» designa:per quanto concerne la Svizzera, il Direttore dell'Amministrazione federale delle contribuzioni o il suo rappresentante autorizzato;per quanto concerne gli Stati Uniti, il Secretary of the Treasury oppure il suo rappresentante autorizzato; | ||||||
| per quanto concerne la Svizzera, il Direttore dell'Amministrazione federale delle contribuzioni o il suo rappresentante autorizzato; | ||||||
| per quanto concerne gli Stati Uniti, il Secretary of the Treasury oppure il suo rappresentante autorizzato; | ||||||
| il termine «Svizzera» designa la Confederazione Svizzera; | ||||||
| il termine «Stati Uniti» designa gli Stati Uniti d'America, tuttavia non comprende Puerto Rico, le Isole Vergini, Guam e gli altri possedimenti e territori degli Stati Uniti. | ||||||
| Per l'applicazione della Convenzione da parte di uno Stato contraente, le espressioni non diversamente definite hanno il significato che a esse è attribuito dalla legislazione di detto Stato relativa alle imposte oggetto della Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione o le autorità competenti non concordino un'interpretazione comune conformemente all'articolo 25 (Procedura amichevole). | ||||||
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RI 0.672.933.61 Convenzione del 2 ottobre 1996 tra la Confederazione Svizzera e gli Stati Uniti d'America per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito (con Prot., Prot. d'Accordo e allegato) Art. 3 Definizioni generali |
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| Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione: | ||||||
| il termine «persona» comprende le persone fisiche, le società di persone, le società, le successioni, i trust e ogni altra associazione di persone; | ||||||
| il termine «società» designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che, conformemente al diritto dello Stato contraente nel quale è stato costituito, è considerato persona giuridica ai fini dell'imposizione; | ||||||
| le espressioni «impresa di uno Stato contraente» e «impresa dell'altro Stato contraente» designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente; | ||||||
| il termine «cittadini» designa:tutte le persone fisiche che hanno la cittadinanza di uno Stato contraente (cioè la nazionalità nel caso degli Stati Uniti); etutte le persone giuridiche, società di persone e associazioni costituite in conformità della legislazione in vigore in uno Stato contraente; | ||||||
| tutte le persone fisiche che hanno la cittadinanza di uno Stato contraente (cioè la nazionalità nel caso degli Stati Uniti); e | ||||||
| tutte le persone giuridiche, società di persone e associazioni costituite in conformità della legislazione in vigore in uno Stato contraente; | ||||||
| l'espressione «traffico internazionale» designa qualsiasi attività di trasporto effettuata per mezzo di una nave o di un aeromobile, ad eccezione del caso in cui questa attività avvenga esclusivamente tra località situate nell'altro Stato contraente; | ||||||
| l'espressione «autorità competente» designa:per quanto concerne la Svizzera, il Direttore dell'Amministrazione federale delle contribuzioni o il suo rappresentante autorizzato;per quanto concerne gli Stati Uniti, il Secretary of the Treasury oppure il suo rappresentante autorizzato; | ||||||
| per quanto concerne la Svizzera, il Direttore dell'Amministrazione federale delle contribuzioni o il suo rappresentante autorizzato; | ||||||
| per quanto concerne gli Stati Uniti, il Secretary of the Treasury oppure il suo rappresentante autorizzato; | ||||||
| il termine «Svizzera» designa la Confederazione Svizzera; | ||||||
| il termine «Stati Uniti» designa gli Stati Uniti d'America, tuttavia non comprende Puerto Rico, le Isole Vergini, Guam e gli altri possedimenti e territori degli Stati Uniti. | ||||||
| Per l'applicazione della Convenzione da parte di uno Stato contraente, le espressioni non diversamente definite hanno il significato che a esse è attribuito dalla legislazione di detto Stato relativa alle imposte oggetto della Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione o le autorità competenti non concordino un'interpretazione comune conformemente all'articolo 25 (Procedura amichevole). | ||||||
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RI 0.672.933.61 Convenzione del 2 ottobre 1996 tra la Confederazione Svizzera e gli Stati Uniti d'America per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito (con Prot., Prot. d'Accordo e allegato) Art. 3 Definizioni generali |
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| Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione: | ||||||
| il termine «persona» comprende le persone fisiche, le società di persone, le società, le successioni, i trust e ogni altra associazione di persone; | ||||||
| il termine «società» designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che, conformemente al diritto dello Stato contraente nel quale è stato costituito, è considerato persona giuridica ai fini dell'imposizione; | ||||||
| le espressioni «impresa di uno Stato contraente» e «impresa dell'altro Stato contraente» designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente; | ||||||
| il termine «cittadini» designa:tutte le persone fisiche che hanno la cittadinanza di uno Stato contraente (cioè la nazionalità nel caso degli Stati Uniti); etutte le persone giuridiche, società di persone e associazioni costituite in conformità della legislazione in vigore in uno Stato contraente; | ||||||
| tutte le persone fisiche che hanno la cittadinanza di uno Stato contraente (cioè la nazionalità nel caso degli Stati Uniti); e | ||||||
| tutte le persone giuridiche, società di persone e associazioni costituite in conformità della legislazione in vigore in uno Stato contraente; | ||||||
| l'espressione «traffico internazionale» designa qualsiasi attività di trasporto effettuata per mezzo di una nave o di un aeromobile, ad eccezione del caso in cui questa attività avvenga esclusivamente tra località situate nell'altro Stato contraente; | ||||||
| l'espressione «autorità competente» designa:per quanto concerne la Svizzera, il Direttore dell'Amministrazione federale delle contribuzioni o il suo rappresentante autorizzato;per quanto concerne gli Stati Uniti, il Secretary of the Treasury oppure il suo rappresentante autorizzato; | ||||||
| per quanto concerne la Svizzera, il Direttore dell'Amministrazione federale delle contribuzioni o il suo rappresentante autorizzato; | ||||||
| per quanto concerne gli Stati Uniti, il Secretary of the Treasury oppure il suo rappresentante autorizzato; | ||||||
| il termine «Svizzera» designa la Confederazione Svizzera; | ||||||
| il termine «Stati Uniti» designa gli Stati Uniti d'America, tuttavia non comprende Puerto Rico, le Isole Vergini, Guam e gli altri possedimenti e territori degli Stati Uniti. | ||||||
| Per l'applicazione della Convenzione da parte di uno Stato contraente, le espressioni non diversamente definite hanno il significato che a esse è attribuito dalla legislazione di detto Stato relativa alle imposte oggetto della Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione o le autorità competenti non concordino un'interpretazione comune conformemente all'articolo 25 (Procedura amichevole). | ||||||
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RI 0.672.933.61 Convenzione del 2 ottobre 1996 tra la Confederazione Svizzera e gli Stati Uniti d'America per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito (con Prot., Prot. d'Accordo e allegato) Art. 3 Definizioni generali |
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| Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione: | ||||||
| il termine «persona» comprende le persone fisiche, le società di persone, le società, le successioni, i trust e ogni altra associazione di persone; | ||||||
| il termine «società» designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che, conformemente al diritto dello Stato contraente nel quale è stato costituito, è considerato persona giuridica ai fini dell'imposizione; | ||||||
| le espressioni «impresa di uno Stato contraente» e «impresa dell'altro Stato contraente» designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente; | ||||||
| il termine «cittadini» designa:tutte le persone fisiche che hanno la cittadinanza di uno Stato contraente (cioè la nazionalità nel caso degli Stati Uniti); etutte le persone giuridiche, società di persone e associazioni costituite in conformità della legislazione in vigore in uno Stato contraente; | ||||||
| tutte le persone fisiche che hanno la cittadinanza di uno Stato contraente (cioè la nazionalità nel caso degli Stati Uniti); e | ||||||
| tutte le persone giuridiche, società di persone e associazioni costituite in conformità della legislazione in vigore in uno Stato contraente; | ||||||
| l'espressione «traffico internazionale» designa qualsiasi attività di trasporto effettuata per mezzo di una nave o di un aeromobile, ad eccezione del caso in cui questa attività avvenga esclusivamente tra località situate nell'altro Stato contraente; | ||||||
| l'espressione «autorità competente» designa:per quanto concerne la Svizzera, il Direttore dell'Amministrazione federale delle contribuzioni o il suo rappresentante autorizzato;per quanto concerne gli Stati Uniti, il Secretary of the Treasury oppure il suo rappresentante autorizzato; | ||||||
| per quanto concerne la Svizzera, il Direttore dell'Amministrazione federale delle contribuzioni o il suo rappresentante autorizzato; | ||||||
| per quanto concerne gli Stati Uniti, il Secretary of the Treasury oppure il suo rappresentante autorizzato; | ||||||
| il termine «Svizzera» designa la Confederazione Svizzera; | ||||||
| il termine «Stati Uniti» designa gli Stati Uniti d'America, tuttavia non comprende Puerto Rico, le Isole Vergini, Guam e gli altri possedimenti e territori degli Stati Uniti. | ||||||
| Per l'applicazione della Convenzione da parte di uno Stato contraente, le espressioni non diversamente definite hanno il significato che a esse è attribuito dalla legislazione di detto Stato relativa alle imposte oggetto della Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione o le autorità competenti non concordino un'interpretazione comune conformemente all'articolo 25 (Procedura amichevole). | ||||||
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RI 0.672.933.61 Convenzione del 2 ottobre 1996 tra la Confederazione Svizzera e gli Stati Uniti d'America per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito (con Prot., Prot. d'Accordo e allegato) Art. 26 [1] Scambio di informazioni |
||||||
| Le autorità competenti degli Stati contraenti si scambiano le informazioni che potrebbero essere rilevanti per l'applicazione della presente Convenzione o per l'applicazione del diritto interno alle imposte contemplate dalla Convenzione, per quanto un'imposizione secondo questo diritto non sia contraria alla presente Convenzione. Lo scambio di informazioni non è limitato dall'articolo 1. | ||||||
| Le informazioni ottenute in virtù del paragrafo 1 da uno Stato contraente sono tenute segrete allo stesso modo di quelle ottenute in applicazione della legislazione fiscale di questo Stato e sono accessibili soltanto alle persone o autorità (compresi i tribunali e le autorità amministrative) che si occupano dell'applicazione, dell'accertamento, della riscossione o dell'amministrazione delle imposte di cui al paragrafo 1, della messa in esecuzione e del perseguimento penale di queste imposte oppure della decisione di ricorrere a rimedi giuridici relativi a queste imposte. Queste persone o autorità possono utilizzare le informazioni solo per i suddetti scopi. Possono rivelarle nell'ambito di una procedura giudiziaria pubblica o in una decisione giudiziaria. Nonostante le disposizioni precedenti, uno Stato contraente può utilizzare le informazioni ricevute per altri fini, se tali informazioni possono essere impiegate secondo la legislazione di entrambi gli Stati per altri scopi e le autorità competenti dello Stato richiesto ne hanno approvato l'impiego. | ||||||
| I paragrafi 1 e 2 non possono essere interpretati nel senso che facciano obbligo a uno Stato contraente: | ||||||
| di eseguire misure amministrative in deroga alle norme legali e alla prassi amministrativa di uno o dell'altro Stato contraente; | ||||||
| di fornire informazioni, che non possono essere ottenute in virtù della sua legislazione o di quella dello Stato che le chiede; | ||||||
| di fornire informazioni suscettibili di rivelare segreti commerciali o d'affari, industriali o professionali oppure metodi commerciali o informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico. | ||||||
| Qualora, ai sensi del presente articolo, uno Stato contraente chiede informazioni, l'altro Stato contraente usa le possibilità a sua disposizione al fine di ottenere le informazioni richieste, anche qualora queste informazioni non gli siano utili a fini fiscali propri. L'obbligo di cui al periodo precedente è soggetto alle limitazioni previste nel paragrafo 3; esse non sono tuttavia da interpretare come il rifiuto di comunicare informazioni a uno Stato contraente unicamente poggiandosi sul fatto che queste ultime non presentano per lui alcun interesse per la sua legislazione fiscale nazionale. | ||||||
| In nessun caso il paragrafo 3 è da interpretare come il rifiuto di comunicare informazioni a uno Stato unicamente perché queste sono detenute da una banca, un altro istituto finanziario, un mandatario o una persona operante come agente o fiduciario o perché dette informazioni si rifanno ai diritti di proprietà di una persona. Nonostante le disposizioni del paragrafo 3 o le disposizioni contrarie del diritto interno, le autorità fiscali dello Stato richiesto, per quanto necessario per l'adempimento degli obblighi del presente paragrafo, sono autorizzate a divulgare le informazioni menzionate in questo paragrafo. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'art. 3 del Prot. del 23 set. 2009, approvato dall'AF il 18 giu. 2010, in vigore dal 20 set. 2019 (RU 2019 31453143; FF 2010 217). | ||||||
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RI 0.111 Convenzione di Vienna del 23 maggio 1969 sul diritto dei trattati (con. All.) Art. 31 Regola generale per l'interpretazione |
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| Un trattato deve essere interpretato in buona fede in base al senso comune da attribuire ai termini del trattato nel loro contesto ed alla luce dei suo oggetto e del suo scopo. | ||||||
| Ai fini dell'interpretazione di un trattato, il contesto comprende, oltre al testo, preambolo e allegati inclusi: | ||||||
| ogni accordo relativo al trattato e che sia intervenuto tra tutte le parti in occasione della sua conclusione; | ||||||
| ogni strumento disposto da una o più parti in occasione della conclusione del trattato ed accettato dalle altre parti in quanto strumento relativo al trattato. | ||||||
| Verrà tenuto conto, oltre che del contesto: | ||||||
| di ogni accordo ulteriore intervenuto tra le parti circa l'interpretazione del trattato o l'attuazione delle disposizioni in esso contenute; | ||||||
| di ogni ulteriore pratica seguita nell'applicazione del trattato con la quale venga accertato l'accordo delle parti relativamente all'interpretazione del trattato; | ||||||
| di ogni norma pertinente di diritto internazionale, applicabile alle relazioni fra le parti. | ||||||
| Si ritiene che un termine o un'espressione abbiano un significato particolare se verrà accertato che tale era l'intenzione delle parti. | ||||||
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RI 0.111 Convenzione di Vienna del 23 maggio 1969 sul diritto dei trattati (con. All.) Art. 31 Regola generale per l'interpretazione |
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| Un trattato deve essere interpretato in buona fede in base al senso comune da attribuire ai termini del trattato nel loro contesto ed alla luce dei suo oggetto e del suo scopo. | ||||||
| Ai fini dell'interpretazione di un trattato, il contesto comprende, oltre al testo, preambolo e allegati inclusi: | ||||||
| ogni accordo relativo al trattato e che sia intervenuto tra tutte le parti in occasione della sua conclusione; | ||||||
| ogni strumento disposto da una o più parti in occasione della conclusione del trattato ed accettato dalle altre parti in quanto strumento relativo al trattato. | ||||||
| Verrà tenuto conto, oltre che del contesto: | ||||||
| di ogni accordo ulteriore intervenuto tra le parti circa l'interpretazione del trattato o l'attuazione delle disposizioni in esso contenute; | ||||||
| di ogni ulteriore pratica seguita nell'applicazione del trattato con la quale venga accertato l'accordo delle parti relativamente all'interpretazione del trattato; | ||||||
| di ogni norma pertinente di diritto internazionale, applicabile alle relazioni fra le parti. | ||||||
| Si ritiene che un termine o un'espressione abbiano un significato particolare se verrà accertato che tale era l'intenzione delle parti. | ||||||
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RI 0.672.933.61 Convenzione del 2 ottobre 1996 tra la Confederazione Svizzera e gli Stati Uniti d'America per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito (con Prot., Prot. d'Accordo e allegato) Art. 25 Procedura amichevole |
||||||
| Quando una persona ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti comportino o comporteranno per lei un'imposizione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione, può, indipendentemente dai mezzi giuridici previsti dalla legislazione nazionale di detti Stati, sottoporre il suo caso all'autorità competente dello Stato contraente di cui è residente o cittadina. | ||||||
| L'autorità competente, se il reclamo le appare fondato e se essa non è in grado di giungere a una soluzione soddisfacente, farà del suo meglio per regolare il caso per via di amichevole composizione con l'autorità competente dell'altro Stato contraente, al fine di evitare una tassazione non conforme alla Convenzione. | ||||||
| Le autorità competenti degli Stati contraenti si adoperano per risolvere in via di amichevole composizione le difficoltà o dissipare i dubbi inerenti all'interpretazione o all'applicazione della presente Convenzione. In particolare, le autorità competenti degli Stati contraenti possono consultarsi per trovare un accordo al fine di:Le autorità competenti degli Stati contraenti possono concordare insieme il modo di eliminare la doppia imposizione nei casi non previsti dalla Convenzione. | ||||||
| attribuire in maniera identica i redditi, le riduzioni nonché gli accrediti o gli importi non imponibili spettanti a un residente di uno Stato contraente e quelli spettanti alla sua stabile organizzazione situata nell'altro Stato contraente; | ||||||
| delimitare in maniera identica i redditi, le riduzioni nonché gli accrediti e gli importi non imponibili fra un residente di uno Stato contraente e una persona a lui associata di cui all'articolo 9 (Imprese associate); | ||||||
| qualificare allo stesso modo la natura di determinati redditi; | ||||||
| qualificare allo stesso modo la natura delle persone; | ||||||
| applicare le stesse regolamentazioni concernenti la fonte di determinati redditi; | ||||||
| dare la stessa interpretazione di una determinata parola; | ||||||
| applicare conformemente agli scopi della presente Convenzione le disposizioni del diritto interno concernenti le maggiorazioni, le multe e gli interessi. | ||||||
| Le autorità competenti degli Stati contraenti possono comunicare direttamente fra di loro al fine di pervenire a un accordo come indicato nei paragrafi precedenti. | ||||||
| Le autorità competenti degli Stati contraenti possono emanare disposizioni per l'applicazione della presente Convenzione. | ||||||
| Qualora, nel quadro di una procedura amichevole, nonostante i loro sforzi ai sensi del presente articolo, le autorità competenti non sono in grado di trovare un accordo completo, la controversia sarà decisa da una procedura d'arbitrato, secondo le disposizioni del paragrafo 7 e di altre prescrizioni o regole procedurali convenute tra gli Stati contraenti, a condizione che:Una controversia irrisolta non può tuttavia essere sottoposta a una procedura d'arbitrato se è già stata emessa una decisione di un tribunale o di un tribunale amministrativo di uno dei due Stati. [1] | ||||||
| almeno in uno Stato contraente sia stata presentata una dichiarazione d'imposta concernente gli anni fiscali relativi alla controversia; | ||||||
| le autorità competenti non siano concordi, prima del giorno in cui la procedura d'arbitrato avrebbe dovuto essere avviata, che la controversia rappresenti un caso unico non adatto per un lodo arbitrale; e | ||||||
| tutte le persone interessate abbiano aderito alle disposizioni della lettera d del paragrafo 7. | ||||||
| Le seguenti disposizioni e definizioni sono applicabili al paragrafo 6 e al presente paragrafo: | ||||||
| l'espressione «persona interessata» designa la persona che ha sottoposto la controversia all'autorità competente per decisione secondo il presente articolo nonché, all'occorrenza, ogni altra persona il cui assoggettamento viene direttamente pregiudicato in uno degli Stati contraenti dalla soluzione amichevole scaturita da tale decisione; | ||||||
| l'espressione «data d'inizio» di una controversia è la prima data in cui entrambe le autorità competenti hanno ricevuto le informazioni necessarie per la valutazione materiale di una procedura amichevole; | ||||||
| una procedura d'arbitrato per una controversia inizia:due anni dopo la data d'inizio della controversia, purché le autorità competenti non si siano previamente accordate su un'altra data, oppureappena entrambe le autorità competenti hanno ricevuto l'approvazione richiesta nella lettera d,a seconda di quale di queste due date subentri per ultima; | ||||||
| due anni dopo la data d'inizio della controversia, purché le autorità competenti non si siano previamente accordate su un'altra data, oppure | ||||||
| appena entrambe le autorità competenti hanno ricevuto l'approvazione richiesta nella lettera d, | ||||||
| a seconda di quale di queste due date subentri per ultima; | ||||||
| prima dell'inizio della procedura d'arbitrato le persone interessate e i loro rappresentanti autorizzati devono acconsentire a non trasmettere, fatta eccezione del lodo arbitrale, a terzi le informazioni che ricevono durante la procedura d'arbitrato da uno degli Stati contraenti o dal tribunale arbitrale; | ||||||
| se non è respinto da una delle persone interessate, il lodo arbitrale costituisce una soluzione amichevole ai sensi del presente articolo, che vincola i due Stati contraenti solo riguardo a questa controversia; e | ||||||
| ai fini della procedura d'arbitrato ai sensi del paragrafo 6 e del presente paragrafo, i membri del tribunale arbitrale e i loro collaboratori sono da considerare come «persone o autorità» a cui devono essere rese accessibili le informazioni secondo l'articolo 26. [2] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'art. 2 del Prot. del 23 set. 2009, approvato dall'AF il 18 giu. 2010, in vigore dal 20 set. 2019 (RU 2019 31453143; FF 2010 217). [2] Introdotto dall'art. 2 del Prot. del 23 set. 2009, approvato dall'AF il 18 giu. 2010, in vigore dal 20 set. 2019 (RU 2019 31453143; FF 2010 217). | ||||||
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RI 0.672.933.61 Convenzione del 2 ottobre 1996 tra la Confederazione Svizzera e gli Stati Uniti d'America per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito (con Prot., Prot. d'Accordo e allegato) Art. 25 Procedura amichevole |
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| Quando una persona ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti comportino o comporteranno per lei un'imposizione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione, può, indipendentemente dai mezzi giuridici previsti dalla legislazione nazionale di detti Stati, sottoporre il suo caso all'autorità competente dello Stato contraente di cui è residente o cittadina. | ||||||
| L'autorità competente, se il reclamo le appare fondato e se essa non è in grado di giungere a una soluzione soddisfacente, farà del suo meglio per regolare il caso per via di amichevole composizione con l'autorità competente dell'altro Stato contraente, al fine di evitare una tassazione non conforme alla Convenzione. | ||||||
| Le autorità competenti degli Stati contraenti si adoperano per risolvere in via di amichevole composizione le difficoltà o dissipare i dubbi inerenti all'interpretazione o all'applicazione della presente Convenzione. In particolare, le autorità competenti degli Stati contraenti possono consultarsi per trovare un accordo al fine di:Le autorità competenti degli Stati contraenti possono concordare insieme il modo di eliminare la doppia imposizione nei casi non previsti dalla Convenzione. | ||||||
| attribuire in maniera identica i redditi, le riduzioni nonché gli accrediti o gli importi non imponibili spettanti a un residente di uno Stato contraente e quelli spettanti alla sua stabile organizzazione situata nell'altro Stato contraente; | ||||||
| delimitare in maniera identica i redditi, le riduzioni nonché gli accrediti e gli importi non imponibili fra un residente di uno Stato contraente e una persona a lui associata di cui all'articolo 9 (Imprese associate); | ||||||
| qualificare allo stesso modo la natura di determinati redditi; | ||||||
| qualificare allo stesso modo la natura delle persone; | ||||||
| applicare le stesse regolamentazioni concernenti la fonte di determinati redditi; | ||||||
| dare la stessa interpretazione di una determinata parola; | ||||||
| applicare conformemente agli scopi della presente Convenzione le disposizioni del diritto interno concernenti le maggiorazioni, le multe e gli interessi. | ||||||
| Le autorità competenti degli Stati contraenti possono comunicare direttamente fra di loro al fine di pervenire a un accordo come indicato nei paragrafi precedenti. | ||||||
| Le autorità competenti degli Stati contraenti possono emanare disposizioni per l'applicazione della presente Convenzione. | ||||||
| Qualora, nel quadro di una procedura amichevole, nonostante i loro sforzi ai sensi del presente articolo, le autorità competenti non sono in grado di trovare un accordo completo, la controversia sarà decisa da una procedura d'arbitrato, secondo le disposizioni del paragrafo 7 e di altre prescrizioni o regole procedurali convenute tra gli Stati contraenti, a condizione che:Una controversia irrisolta non può tuttavia essere sottoposta a una procedura d'arbitrato se è già stata emessa una decisione di un tribunale o di un tribunale amministrativo di uno dei due Stati. [1] | ||||||
| almeno in uno Stato contraente sia stata presentata una dichiarazione d'imposta concernente gli anni fiscali relativi alla controversia; | ||||||
| le autorità competenti non siano concordi, prima del giorno in cui la procedura d'arbitrato avrebbe dovuto essere avviata, che la controversia rappresenti un caso unico non adatto per un lodo arbitrale; e | ||||||
| tutte le persone interessate abbiano aderito alle disposizioni della lettera d del paragrafo 7. | ||||||
| Le seguenti disposizioni e definizioni sono applicabili al paragrafo 6 e al presente paragrafo: | ||||||
| l'espressione «persona interessata» designa la persona che ha sottoposto la controversia all'autorità competente per decisione secondo il presente articolo nonché, all'occorrenza, ogni altra persona il cui assoggettamento viene direttamente pregiudicato in uno degli Stati contraenti dalla soluzione amichevole scaturita da tale decisione; | ||||||
| l'espressione «data d'inizio» di una controversia è la prima data in cui entrambe le autorità competenti hanno ricevuto le informazioni necessarie per la valutazione materiale di una procedura amichevole; | ||||||
| una procedura d'arbitrato per una controversia inizia:due anni dopo la data d'inizio della controversia, purché le autorità competenti non si siano previamente accordate su un'altra data, oppureappena entrambe le autorità competenti hanno ricevuto l'approvazione richiesta nella lettera d,a seconda di quale di queste due date subentri per ultima; | ||||||
| due anni dopo la data d'inizio della controversia, purché le autorità competenti non si siano previamente accordate su un'altra data, oppure | ||||||
| appena entrambe le autorità competenti hanno ricevuto l'approvazione richiesta nella lettera d, | ||||||
| a seconda di quale di queste due date subentri per ultima; | ||||||
| prima dell'inizio della procedura d'arbitrato le persone interessate e i loro rappresentanti autorizzati devono acconsentire a non trasmettere, fatta eccezione del lodo arbitrale, a terzi le informazioni che ricevono durante la procedura d'arbitrato da uno degli Stati contraenti o dal tribunale arbitrale; | ||||||
| se non è respinto da una delle persone interessate, il lodo arbitrale costituisce una soluzione amichevole ai sensi del presente articolo, che vincola i due Stati contraenti solo riguardo a questa controversia; e | ||||||
| ai fini della procedura d'arbitrato ai sensi del paragrafo 6 e del presente paragrafo, i membri del tribunale arbitrale e i loro collaboratori sono da considerare come «persone o autorità» a cui devono essere rese accessibili le informazioni secondo l'articolo 26. [2] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'art. 2 del Prot. del 23 set. 2009, approvato dall'AF il 18 giu. 2010, in vigore dal 20 set. 2019 (RU 2019 31453143; FF 2010 217). [2] Introdotto dall'art. 2 del Prot. del 23 set. 2009, approvato dall'AF il 18 giu. 2010, in vigore dal 20 set. 2019 (RU 2019 31453143; FF 2010 217). | ||||||
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RI 0.672.933.61 Convenzione del 2 ottobre 1996 tra la Confederazione Svizzera e gli Stati Uniti d'America per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito (con Prot., Prot. d'Accordo e allegato) Art. 26 [1] Scambio di informazioni |
||||||
| Le autorità competenti degli Stati contraenti si scambiano le informazioni che potrebbero essere rilevanti per l'applicazione della presente Convenzione o per l'applicazione del diritto interno alle imposte contemplate dalla Convenzione, per quanto un'imposizione secondo questo diritto non sia contraria alla presente Convenzione. Lo scambio di informazioni non è limitato dall'articolo 1. | ||||||
| Le informazioni ottenute in virtù del paragrafo 1 da uno Stato contraente sono tenute segrete allo stesso modo di quelle ottenute in applicazione della legislazione fiscale di questo Stato e sono accessibili soltanto alle persone o autorità (compresi i tribunali e le autorità amministrative) che si occupano dell'applicazione, dell'accertamento, della riscossione o dell'amministrazione delle imposte di cui al paragrafo 1, della messa in esecuzione e del perseguimento penale di queste imposte oppure della decisione di ricorrere a rimedi giuridici relativi a queste imposte. Queste persone o autorità possono utilizzare le informazioni solo per i suddetti scopi. Possono rivelarle nell'ambito di una procedura giudiziaria pubblica o in una decisione giudiziaria. Nonostante le disposizioni precedenti, uno Stato contraente può utilizzare le informazioni ricevute per altri fini, se tali informazioni possono essere impiegate secondo la legislazione di entrambi gli Stati per altri scopi e le autorità competenti dello Stato richiesto ne hanno approvato l'impiego. | ||||||
| I paragrafi 1 e 2 non possono essere interpretati nel senso che facciano obbligo a uno Stato contraente: | ||||||
| di eseguire misure amministrative in deroga alle norme legali e alla prassi amministrativa di uno o dell'altro Stato contraente; | ||||||
| di fornire informazioni, che non possono essere ottenute in virtù della sua legislazione o di quella dello Stato che le chiede; | ||||||
| di fornire informazioni suscettibili di rivelare segreti commerciali o d'affari, industriali o professionali oppure metodi commerciali o informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico. | ||||||
| Qualora, ai sensi del presente articolo, uno Stato contraente chiede informazioni, l'altro Stato contraente usa le possibilità a sua disposizione al fine di ottenere le informazioni richieste, anche qualora queste informazioni non gli siano utili a fini fiscali propri. L'obbligo di cui al periodo precedente è soggetto alle limitazioni previste nel paragrafo 3; esse non sono tuttavia da interpretare come il rifiuto di comunicare informazioni a uno Stato contraente unicamente poggiandosi sul fatto che queste ultime non presentano per lui alcun interesse per la sua legislazione fiscale nazionale. | ||||||
| In nessun caso il paragrafo 3 è da interpretare come il rifiuto di comunicare informazioni a uno Stato unicamente perché queste sono detenute da una banca, un altro istituto finanziario, un mandatario o una persona operante come agente o fiduciario o perché dette informazioni si rifanno ai diritti di proprietà di una persona. Nonostante le disposizioni del paragrafo 3 o le disposizioni contrarie del diritto interno, le autorità fiscali dello Stato richiesto, per quanto necessario per l'adempimento degli obblighi del presente paragrafo, sono autorizzate a divulgare le informazioni menzionate in questo paragrafo. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'art. 3 del Prot. del 23 set. 2009, approvato dall'AF il 18 giu. 2010, in vigore dal 20 set. 2019 (RU 2019 31453143; FF 2010 217). | ||||||
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RI 0.672.933.61 Convenzione del 2 ottobre 1996 tra la Confederazione Svizzera e gli Stati Uniti d'America per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito (con Prot., Prot. d'Accordo e allegato) Art. 2 Imposte considerate |
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| La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito prelevate per conto di ciascuno degli Stati contraenti. | ||||||
| Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono: | ||||||
| per quanto concerne la Svizzera, le imposte federali, cantonali e comunali sul reddito (complessivo, reddito del lavoro, reddito del patrimonio, utili industriali e commerciali ecc.); | ||||||
| per quanto concerne gli Stati Uniti, le imposte federali sul reddito prelevate in base all'Internal Revue Code e le tasse prelevate sui premi assicurativi pagati ad assicuratori stranieri e quelle prelevate nei confronti di fondazioni private. La Convenzione si applica tuttavia alle tasse sui premi assicurativi pagati ad assicuratori stranieri soltanto nella misura in cui i rischi coperti dai premi non siano riassicurati presso una persona che non abbia il diritto di valersi dei vantaggi fiscali della presente o di un'altra Convenzione che prevede un'esenzione da questa imposta. | ||||||
| La Convenzione si applica anche alle imposte di natura identica o analoga che verranno istituite dopo la firma della Convenzione in aggiunta o in sostituzione delle imposte attuali. Le autorità competenti degli Stati contraenti si comunicano le modifiche importanti apportate alle loro rispettive legislazioni fiscali. | ||||||
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RI 0.672.933.61 Convenzione del 2 ottobre 1996 tra la Confederazione Svizzera e gli Stati Uniti d'America per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito (con Prot., Prot. d'Accordo e allegato) Art. 26 [1] Scambio di informazioni |
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| Le autorità competenti degli Stati contraenti si scambiano le informazioni che potrebbero essere rilevanti per l'applicazione della presente Convenzione o per l'applicazione del diritto interno alle imposte contemplate dalla Convenzione, per quanto un'imposizione secondo questo diritto non sia contraria alla presente Convenzione. Lo scambio di informazioni non è limitato dall'articolo 1. | ||||||
| Le informazioni ottenute in virtù del paragrafo 1 da uno Stato contraente sono tenute segrete allo stesso modo di quelle ottenute in applicazione della legislazione fiscale di questo Stato e sono accessibili soltanto alle persone o autorità (compresi i tribunali e le autorità amministrative) che si occupano dell'applicazione, dell'accertamento, della riscossione o dell'amministrazione delle imposte di cui al paragrafo 1, della messa in esecuzione e del perseguimento penale di queste imposte oppure della decisione di ricorrere a rimedi giuridici relativi a queste imposte. Queste persone o autorità possono utilizzare le informazioni solo per i suddetti scopi. Possono rivelarle nell'ambito di una procedura giudiziaria pubblica o in una decisione giudiziaria. Nonostante le disposizioni precedenti, uno Stato contraente può utilizzare le informazioni ricevute per altri fini, se tali informazioni possono essere impiegate secondo la legislazione di entrambi gli Stati per altri scopi e le autorità competenti dello Stato richiesto ne hanno approvato l'impiego. | ||||||
| I paragrafi 1 e 2 non possono essere interpretati nel senso che facciano obbligo a uno Stato contraente: | ||||||
| di eseguire misure amministrative in deroga alle norme legali e alla prassi amministrativa di uno o dell'altro Stato contraente; | ||||||
| di fornire informazioni, che non possono essere ottenute in virtù della sua legislazione o di quella dello Stato che le chiede; | ||||||
| di fornire informazioni suscettibili di rivelare segreti commerciali o d'affari, industriali o professionali oppure metodi commerciali o informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico. | ||||||
| Qualora, ai sensi del presente articolo, uno Stato contraente chiede informazioni, l'altro Stato contraente usa le possibilità a sua disposizione al fine di ottenere le informazioni richieste, anche qualora queste informazioni non gli siano utili a fini fiscali propri. L'obbligo di cui al periodo precedente è soggetto alle limitazioni previste nel paragrafo 3; esse non sono tuttavia da interpretare come il rifiuto di comunicare informazioni a uno Stato contraente unicamente poggiandosi sul fatto che queste ultime non presentano per lui alcun interesse per la sua legislazione fiscale nazionale. | ||||||
| In nessun caso il paragrafo 3 è da interpretare come il rifiuto di comunicare informazioni a uno Stato unicamente perché queste sono detenute da una banca, un altro istituto finanziario, un mandatario o una persona operante come agente o fiduciario o perché dette informazioni si rifanno ai diritti di proprietà di una persona. Nonostante le disposizioni del paragrafo 3 o le disposizioni contrarie del diritto interno, le autorità fiscali dello Stato richiesto, per quanto necessario per l'adempimento degli obblighi del presente paragrafo, sono autorizzate a divulgare le informazioni menzionate in questo paragrafo. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'art. 3 del Prot. del 23 set. 2009, approvato dall'AF il 18 giu. 2010, in vigore dal 20 set. 2019 (RU 2019 31453143; FF 2010 217). | ||||||
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RI 0.672.933.61 Convenzione del 2 ottobre 1996 tra la Confederazione Svizzera e gli Stati Uniti d'America per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito (con Prot., Prot. d'Accordo e allegato) Art. 25 Procedura amichevole |
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| Quando una persona ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti comportino o comporteranno per lei un'imposizione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione, può, indipendentemente dai mezzi giuridici previsti dalla legislazione nazionale di detti Stati, sottoporre il suo caso all'autorità competente dello Stato contraente di cui è residente o cittadina. | ||||||
| L'autorità competente, se il reclamo le appare fondato e se essa non è in grado di giungere a una soluzione soddisfacente, farà del suo meglio per regolare il caso per via di amichevole composizione con l'autorità competente dell'altro Stato contraente, al fine di evitare una tassazione non conforme alla Convenzione. | ||||||
| Le autorità competenti degli Stati contraenti si adoperano per risolvere in via di amichevole composizione le difficoltà o dissipare i dubbi inerenti all'interpretazione o all'applicazione della presente Convenzione. In particolare, le autorità competenti degli Stati contraenti possono consultarsi per trovare un accordo al fine di:Le autorità competenti degli Stati contraenti possono concordare insieme il modo di eliminare la doppia imposizione nei casi non previsti dalla Convenzione. | ||||||
| attribuire in maniera identica i redditi, le riduzioni nonché gli accrediti o gli importi non imponibili spettanti a un residente di uno Stato contraente e quelli spettanti alla sua stabile organizzazione situata nell'altro Stato contraente; | ||||||
| delimitare in maniera identica i redditi, le riduzioni nonché gli accrediti e gli importi non imponibili fra un residente di uno Stato contraente e una persona a lui associata di cui all'articolo 9 (Imprese associate); | ||||||
| qualificare allo stesso modo la natura di determinati redditi; | ||||||
| qualificare allo stesso modo la natura delle persone; | ||||||
| applicare le stesse regolamentazioni concernenti la fonte di determinati redditi; | ||||||
| dare la stessa interpretazione di una determinata parola; | ||||||
| applicare conformemente agli scopi della presente Convenzione le disposizioni del diritto interno concernenti le maggiorazioni, le multe e gli interessi. | ||||||
| Le autorità competenti degli Stati contraenti possono comunicare direttamente fra di loro al fine di pervenire a un accordo come indicato nei paragrafi precedenti. | ||||||
| Le autorità competenti degli Stati contraenti possono emanare disposizioni per l'applicazione della presente Convenzione. | ||||||
| Qualora, nel quadro di una procedura amichevole, nonostante i loro sforzi ai sensi del presente articolo, le autorità competenti non sono in grado di trovare un accordo completo, la controversia sarà decisa da una procedura d'arbitrato, secondo le disposizioni del paragrafo 7 e di altre prescrizioni o regole procedurali convenute tra gli Stati contraenti, a condizione che:Una controversia irrisolta non può tuttavia essere sottoposta a una procedura d'arbitrato se è già stata emessa una decisione di un tribunale o di un tribunale amministrativo di uno dei due Stati. [1] | ||||||
| almeno in uno Stato contraente sia stata presentata una dichiarazione d'imposta concernente gli anni fiscali relativi alla controversia; | ||||||
| le autorità competenti non siano concordi, prima del giorno in cui la procedura d'arbitrato avrebbe dovuto essere avviata, che la controversia rappresenti un caso unico non adatto per un lodo arbitrale; e | ||||||
| tutte le persone interessate abbiano aderito alle disposizioni della lettera d del paragrafo 7. | ||||||
| Le seguenti disposizioni e definizioni sono applicabili al paragrafo 6 e al presente paragrafo: | ||||||
| l'espressione «persona interessata» designa la persona che ha sottoposto la controversia all'autorità competente per decisione secondo il presente articolo nonché, all'occorrenza, ogni altra persona il cui assoggettamento viene direttamente pregiudicato in uno degli Stati contraenti dalla soluzione amichevole scaturita da tale decisione; | ||||||
| l'espressione «data d'inizio» di una controversia è la prima data in cui entrambe le autorità competenti hanno ricevuto le informazioni necessarie per la valutazione materiale di una procedura amichevole; | ||||||
| una procedura d'arbitrato per una controversia inizia:due anni dopo la data d'inizio della controversia, purché le autorità competenti non si siano previamente accordate su un'altra data, oppureappena entrambe le autorità competenti hanno ricevuto l'approvazione richiesta nella lettera d,a seconda di quale di queste due date subentri per ultima; | ||||||
| due anni dopo la data d'inizio della controversia, purché le autorità competenti non si siano previamente accordate su un'altra data, oppure | ||||||
| appena entrambe le autorità competenti hanno ricevuto l'approvazione richiesta nella lettera d, | ||||||
| a seconda di quale di queste due date subentri per ultima; | ||||||
| prima dell'inizio della procedura d'arbitrato le persone interessate e i loro rappresentanti autorizzati devono acconsentire a non trasmettere, fatta eccezione del lodo arbitrale, a terzi le informazioni che ricevono durante la procedura d'arbitrato da uno degli Stati contraenti o dal tribunale arbitrale; | ||||||
| se non è respinto da una delle persone interessate, il lodo arbitrale costituisce una soluzione amichevole ai sensi del presente articolo, che vincola i due Stati contraenti solo riguardo a questa controversia; e | ||||||
| ai fini della procedura d'arbitrato ai sensi del paragrafo 6 e del presente paragrafo, i membri del tribunale arbitrale e i loro collaboratori sono da considerare come «persone o autorità» a cui devono essere rese accessibili le informazioni secondo l'articolo 26. [2] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'art. 2 del Prot. del 23 set. 2009, approvato dall'AF il 18 giu. 2010, in vigore dal 20 set. 2019 (RU 2019 31453143; FF 2010 217). [2] Introdotto dall'art. 2 del Prot. del 23 set. 2009, approvato dall'AF il 18 giu. 2010, in vigore dal 20 set. 2019 (RU 2019 31453143; FF 2010 217). | ||||||
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RI 0.672.933.61 Convenzione del 2 ottobre 1996 tra la Confederazione Svizzera e gli Stati Uniti d'America per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito (con Prot., Prot. d'Accordo e allegato) Art. 26 [1] Scambio di informazioni |
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| Le autorità competenti degli Stati contraenti si scambiano le informazioni che potrebbero essere rilevanti per l'applicazione della presente Convenzione o per l'applicazione del diritto interno alle imposte contemplate dalla Convenzione, per quanto un'imposizione secondo questo diritto non sia contraria alla presente Convenzione. Lo scambio di informazioni non è limitato dall'articolo 1. | ||||||
| Le informazioni ottenute in virtù del paragrafo 1 da uno Stato contraente sono tenute segrete allo stesso modo di quelle ottenute in applicazione della legislazione fiscale di questo Stato e sono accessibili soltanto alle persone o autorità (compresi i tribunali e le autorità amministrative) che si occupano dell'applicazione, dell'accertamento, della riscossione o dell'amministrazione delle imposte di cui al paragrafo 1, della messa in esecuzione e del perseguimento penale di queste imposte oppure della decisione di ricorrere a rimedi giuridici relativi a queste imposte. Queste persone o autorità possono utilizzare le informazioni solo per i suddetti scopi. Possono rivelarle nell'ambito di una procedura giudiziaria pubblica o in una decisione giudiziaria. Nonostante le disposizioni precedenti, uno Stato contraente può utilizzare le informazioni ricevute per altri fini, se tali informazioni possono essere impiegate secondo la legislazione di entrambi gli Stati per altri scopi e le autorità competenti dello Stato richiesto ne hanno approvato l'impiego. | ||||||
| I paragrafi 1 e 2 non possono essere interpretati nel senso che facciano obbligo a uno Stato contraente: | ||||||
| di eseguire misure amministrative in deroga alle norme legali e alla prassi amministrativa di uno o dell'altro Stato contraente; | ||||||
| di fornire informazioni, che non possono essere ottenute in virtù della sua legislazione o di quella dello Stato che le chiede; | ||||||
| di fornire informazioni suscettibili di rivelare segreti commerciali o d'affari, industriali o professionali oppure metodi commerciali o informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico. | ||||||
| Qualora, ai sensi del presente articolo, uno Stato contraente chiede informazioni, l'altro Stato contraente usa le possibilità a sua disposizione al fine di ottenere le informazioni richieste, anche qualora queste informazioni non gli siano utili a fini fiscali propri. L'obbligo di cui al periodo precedente è soggetto alle limitazioni previste nel paragrafo 3; esse non sono tuttavia da interpretare come il rifiuto di comunicare informazioni a uno Stato contraente unicamente poggiandosi sul fatto che queste ultime non presentano per lui alcun interesse per la sua legislazione fiscale nazionale. | ||||||
| In nessun caso il paragrafo 3 è da interpretare come il rifiuto di comunicare informazioni a uno Stato unicamente perché queste sono detenute da una banca, un altro istituto finanziario, un mandatario o una persona operante come agente o fiduciario o perché dette informazioni si rifanno ai diritti di proprietà di una persona. Nonostante le disposizioni del paragrafo 3 o le disposizioni contrarie del diritto interno, le autorità fiscali dello Stato richiesto, per quanto necessario per l'adempimento degli obblighi del presente paragrafo, sono autorizzate a divulgare le informazioni menzionate in questo paragrafo. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'art. 3 del Prot. del 23 set. 2009, approvato dall'AF il 18 giu. 2010, in vigore dal 20 set. 2019 (RU 2019 31453143; FF 2010 217). | ||||||
|
RI 0.111 Convenzione di Vienna del 23 maggio 1969 sul diritto dei trattati (con. All.) Art. 31 Regola generale per l'interpretazione |
||||||
| Un trattato deve essere interpretato in buona fede in base al senso comune da attribuire ai termini del trattato nel loro contesto ed alla luce dei suo oggetto e del suo scopo. | ||||||
| Ai fini dell'interpretazione di un trattato, il contesto comprende, oltre al testo, preambolo e allegati inclusi: | ||||||
| ogni accordo relativo al trattato e che sia intervenuto tra tutte le parti in occasione della sua conclusione; | ||||||
| ogni strumento disposto da una o più parti in occasione della conclusione del trattato ed accettato dalle altre parti in quanto strumento relativo al trattato. | ||||||
| Verrà tenuto conto, oltre che del contesto: | ||||||
| di ogni accordo ulteriore intervenuto tra le parti circa l'interpretazione del trattato o l'attuazione delle disposizioni in esso contenute; | ||||||
| di ogni ulteriore pratica seguita nell'applicazione del trattato con la quale venga accertato l'accordo delle parti relativamente all'interpretazione del trattato; | ||||||
| di ogni norma pertinente di diritto internazionale, applicabile alle relazioni fra le parti. | ||||||
| Si ritiene che un termine o un'espressione abbiano un significato particolare se verrà accertato che tale era l'intenzione delle parti. | ||||||
|
RI 0.672.933.61 Convenzione del 2 ottobre 1996 tra la Confederazione Svizzera e gli Stati Uniti d'America per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito (con Prot., Prot. d'Accordo e allegato) Art. 26 [1] Scambio di informazioni |
||||||
| Le autorità competenti degli Stati contraenti si scambiano le informazioni che potrebbero essere rilevanti per l'applicazione della presente Convenzione o per l'applicazione del diritto interno alle imposte contemplate dalla Convenzione, per quanto un'imposizione secondo questo diritto non sia contraria alla presente Convenzione. Lo scambio di informazioni non è limitato dall'articolo 1. | ||||||
| Le informazioni ottenute in virtù del paragrafo 1 da uno Stato contraente sono tenute segrete allo stesso modo di quelle ottenute in applicazione della legislazione fiscale di questo Stato e sono accessibili soltanto alle persone o autorità (compresi i tribunali e le autorità amministrative) che si occupano dell'applicazione, dell'accertamento, della riscossione o dell'amministrazione delle imposte di cui al paragrafo 1, della messa in esecuzione e del perseguimento penale di queste imposte oppure della decisione di ricorrere a rimedi giuridici relativi a queste imposte. Queste persone o autorità possono utilizzare le informazioni solo per i suddetti scopi. Possono rivelarle nell'ambito di una procedura giudiziaria pubblica o in una decisione giudiziaria. Nonostante le disposizioni precedenti, uno Stato contraente può utilizzare le informazioni ricevute per altri fini, se tali informazioni possono essere impiegate secondo la legislazione di entrambi gli Stati per altri scopi e le autorità competenti dello Stato richiesto ne hanno approvato l'impiego. | ||||||
| I paragrafi 1 e 2 non possono essere interpretati nel senso che facciano obbligo a uno Stato contraente: | ||||||
| di eseguire misure amministrative in deroga alle norme legali e alla prassi amministrativa di uno o dell'altro Stato contraente; | ||||||
| di fornire informazioni, che non possono essere ottenute in virtù della sua legislazione o di quella dello Stato che le chiede; | ||||||
| di fornire informazioni suscettibili di rivelare segreti commerciali o d'affari, industriali o professionali oppure metodi commerciali o informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico. | ||||||
| Qualora, ai sensi del presente articolo, uno Stato contraente chiede informazioni, l'altro Stato contraente usa le possibilità a sua disposizione al fine di ottenere le informazioni richieste, anche qualora queste informazioni non gli siano utili a fini fiscali propri. L'obbligo di cui al periodo precedente è soggetto alle limitazioni previste nel paragrafo 3; esse non sono tuttavia da interpretare come il rifiuto di comunicare informazioni a uno Stato contraente unicamente poggiandosi sul fatto che queste ultime non presentano per lui alcun interesse per la sua legislazione fiscale nazionale. | ||||||
| In nessun caso il paragrafo 3 è da interpretare come il rifiuto di comunicare informazioni a uno Stato unicamente perché queste sono detenute da una banca, un altro istituto finanziario, un mandatario o una persona operante come agente o fiduciario o perché dette informazioni si rifanno ai diritti di proprietà di una persona. Nonostante le disposizioni del paragrafo 3 o le disposizioni contrarie del diritto interno, le autorità fiscali dello Stato richiesto, per quanto necessario per l'adempimento degli obblighi del presente paragrafo, sono autorizzate a divulgare le informazioni menzionate in questo paragrafo. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'art. 3 del Prot. del 23 set. 2009, approvato dall'AF il 18 giu. 2010, in vigore dal 20 set. 2019 (RU 2019 31453143; FF 2010 217). | ||||||
|
RI 0.111 Convenzione di Vienna del 23 maggio 1969 sul diritto dei trattati (con. All.) Art. 31 Regola generale per l'interpretazione |
||||||
| Un trattato deve essere interpretato in buona fede in base al senso comune da attribuire ai termini del trattato nel loro contesto ed alla luce dei suo oggetto e del suo scopo. | ||||||
| Ai fini dell'interpretazione di un trattato, il contesto comprende, oltre al testo, preambolo e allegati inclusi: | ||||||
| ogni accordo relativo al trattato e che sia intervenuto tra tutte le parti in occasione della sua conclusione; | ||||||
| ogni strumento disposto da una o più parti in occasione della conclusione del trattato ed accettato dalle altre parti in quanto strumento relativo al trattato. | ||||||
| Verrà tenuto conto, oltre che del contesto: | ||||||
| di ogni accordo ulteriore intervenuto tra le parti circa l'interpretazione del trattato o l'attuazione delle disposizioni in esso contenute; | ||||||
| di ogni ulteriore pratica seguita nell'applicazione del trattato con la quale venga accertato l'accordo delle parti relativamente all'interpretazione del trattato; | ||||||
| di ogni norma pertinente di diritto internazionale, applicabile alle relazioni fra le parti. | ||||||
| Si ritiene che un termine o un'espressione abbiano un significato particolare se verrà accertato che tale era l'intenzione delle parti. | ||||||
|
RI 0.111 Convenzione di Vienna del 23 maggio 1969 sul diritto dei trattati (con. All.) Art. 26 Pacta sunt servanda |
||||||
| Ogni trattato in vigore vincola le parti e queste devono eseguirlo in buona fede. | ||||||
|
RI 0.111 Convenzione di Vienna del 23 maggio 1969 sul diritto dei trattati (con. All.) Art. 46 Disposizioni di diritto interno concernenti la competenza a concludere trattati |
||||||
| Il fatto che il consenso di uno Stato ad essere vincolato da un trattato sia stato espresso violando una disposizione del suo diritto interno concernente la competenza a concludere trattati, non può essere invocato da tale Stato per infirmare il proprio consenso, a meno che tale violazione non sia stata manifesta e non concerna una norma di importanza fondamentale del proprio diritto interno. | ||||||
| Una violazione è manifesta quando essa appaia obiettivamente evidente ad ogni Stato che si comporti, in materia, in base alla normale prassi ed in buona fede. | ||||||
|
RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 190 Diritto determinante |
||||||
| Le leggi federali e il diritto internazionale sono determinanti per il Tribunale federale e per le altre autorità incaricate dell'applicazione del diritto. | ||||||
|
RS 172.010 LOGA Legge del 21 marzo 1997 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA) - Legge sull'organizzazione dell'ammininistrazione Art. 48a [1] Conclusione, modifica e denuncia di trattati internazionali |
||||||
| Il Consiglio federale può delegare a un dipartimento la competenza di concludere, modificare e denunciare trattati internazionali. Per trattati di portata limitata o per modifiche e denunce di portata limitata può delegare questa competenza anche a un gruppo o a un ufficio federale. | ||||||
| Riferisce annualmente all'Assemblea federale sui trattati conclusi, modificati e denunciati da esso stesso, dai dipartimenti, dai gruppi o dagli uffici federali. Soltanto la Delegazione delle Commissioni della gestione viene informata dei trattati confidenziali o segreti. | ||||||
| [1] Introdotto dall'all. cifra II n. 3 della L del 13 dic. 2002 sul Parlamento (RU 2003 3543; FF 2001 30974867). Nuovo testo giusta la cifra I n. 2 della LF del 21 giu. 2019 sulle competenze di concludere, modificare e denunciare trattati internazionali, in vigore dal 2 dic. 2019 (RU 2019 3119; FF 2018 29294491). | ||||||
|
RI 0.111 Convenzione di Vienna del 23 maggio 1969 sul diritto dei trattati (con. All.) Art. 46 Disposizioni di diritto interno concernenti la competenza a concludere trattati |
||||||
| Il fatto che il consenso di uno Stato ad essere vincolato da un trattato sia stato espresso violando una disposizione del suo diritto interno concernente la competenza a concludere trattati, non può essere invocato da tale Stato per infirmare il proprio consenso, a meno che tale violazione non sia stata manifesta e non concerna una norma di importanza fondamentale del proprio diritto interno. | ||||||
| Una violazione è manifesta quando essa appaia obiettivamente evidente ad ogni Stato che si comporti, in materia, in base alla normale prassi ed in buona fede. | ||||||
|
RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 190 Diritto determinante |
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| Le leggi federali e il diritto internazionale sono determinanti per il Tribunale federale e per le altre autorità incaricate dell'applicazione del diritto. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 190 Diritto determinante |
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| Le leggi federali e il diritto internazionale sono determinanti per il Tribunale federale e per le altre autorità incaricate dell'applicazione del diritto. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 190 Diritto determinante |
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| Le leggi federali e il diritto internazionale sono determinanti per il Tribunale federale e per le altre autorità incaricate dell'applicazione del diritto. | ||||||
|
RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 166 Relazioni con l'estero e trattati internazionali |
||||||
| L'Assemblea federale partecipa all'elaborazione della politica estera e vigila sulla cura delle relazioni con l'estero. | ||||||
| Approva i trattati internazionali; sono esclusi quelli la cui conclusione è di competenza del Consiglio federale in virtù della legge o di un trattato internazionale. | ||||||
|
RS 172.010 LOGA Legge del 21 marzo 1997 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA) - Legge sull'organizzazione dell'ammininistrazione Art. 48a [1] Conclusione, modifica e denuncia di trattati internazionali |
||||||
| Il Consiglio federale può delegare a un dipartimento la competenza di concludere, modificare e denunciare trattati internazionali. Per trattati di portata limitata o per modifiche e denunce di portata limitata può delegare questa competenza anche a un gruppo o a un ufficio federale. | ||||||
| Riferisce annualmente all'Assemblea federale sui trattati conclusi, modificati e denunciati da esso stesso, dai dipartimenti, dai gruppi o dagli uffici federali. Soltanto la Delegazione delle Commissioni della gestione viene informata dei trattati confidenziali o segreti. | ||||||
| [1] Introdotto dall'all. cifra II n. 3 della L del 13 dic. 2002 sul Parlamento (RU 2003 3543; FF 2001 30974867). Nuovo testo giusta la cifra I n. 2 della LF del 21 giu. 2019 sulle competenze di concludere, modificare e denunciare trattati internazionali, in vigore dal 2 dic. 2019 (RU 2019 3119; FF 2018 29294491). | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 166 Relazioni con l'estero e trattati internazionali |
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| L'Assemblea federale partecipa all'elaborazione della politica estera e vigila sulla cura delle relazioni con l'estero. | ||||||
| Approva i trattati internazionali; sono esclusi quelli la cui conclusione è di competenza del Consiglio federale in virtù della legge o di un trattato internazionale. | ||||||
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RI 0.672.933.61 Convenzione del 2 ottobre 1996 tra la Confederazione Svizzera e gli Stati Uniti d'America per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito (con Prot., Prot. d'Accordo e allegato) Art. 26 [1] Scambio di informazioni |
||||||
| Le autorità competenti degli Stati contraenti si scambiano le informazioni che potrebbero essere rilevanti per l'applicazione della presente Convenzione o per l'applicazione del diritto interno alle imposte contemplate dalla Convenzione, per quanto un'imposizione secondo questo diritto non sia contraria alla presente Convenzione. Lo scambio di informazioni non è limitato dall'articolo 1. | ||||||
| Le informazioni ottenute in virtù del paragrafo 1 da uno Stato contraente sono tenute segrete allo stesso modo di quelle ottenute in applicazione della legislazione fiscale di questo Stato e sono accessibili soltanto alle persone o autorità (compresi i tribunali e le autorità amministrative) che si occupano dell'applicazione, dell'accertamento, della riscossione o dell'amministrazione delle imposte di cui al paragrafo 1, della messa in esecuzione e del perseguimento penale di queste imposte oppure della decisione di ricorrere a rimedi giuridici relativi a queste imposte. Queste persone o autorità possono utilizzare le informazioni solo per i suddetti scopi. Possono rivelarle nell'ambito di una procedura giudiziaria pubblica o in una decisione giudiziaria. Nonostante le disposizioni precedenti, uno Stato contraente può utilizzare le informazioni ricevute per altri fini, se tali informazioni possono essere impiegate secondo la legislazione di entrambi gli Stati per altri scopi e le autorità competenti dello Stato richiesto ne hanno approvato l'impiego. | ||||||
| I paragrafi 1 e 2 non possono essere interpretati nel senso che facciano obbligo a uno Stato contraente: | ||||||
| di eseguire misure amministrative in deroga alle norme legali e alla prassi amministrativa di uno o dell'altro Stato contraente; | ||||||
| di fornire informazioni, che non possono essere ottenute in virtù della sua legislazione o di quella dello Stato che le chiede; | ||||||
| di fornire informazioni suscettibili di rivelare segreti commerciali o d'affari, industriali o professionali oppure metodi commerciali o informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico. | ||||||
| Qualora, ai sensi del presente articolo, uno Stato contraente chiede informazioni, l'altro Stato contraente usa le possibilità a sua disposizione al fine di ottenere le informazioni richieste, anche qualora queste informazioni non gli siano utili a fini fiscali propri. L'obbligo di cui al periodo precedente è soggetto alle limitazioni previste nel paragrafo 3; esse non sono tuttavia da interpretare come il rifiuto di comunicare informazioni a uno Stato contraente unicamente poggiandosi sul fatto che queste ultime non presentano per lui alcun interesse per la sua legislazione fiscale nazionale. | ||||||
| In nessun caso il paragrafo 3 è da interpretare come il rifiuto di comunicare informazioni a uno Stato unicamente perché queste sono detenute da una banca, un altro istituto finanziario, un mandatario o una persona operante come agente o fiduciario o perché dette informazioni si rifanno ai diritti di proprietà di una persona. Nonostante le disposizioni del paragrafo 3 o le disposizioni contrarie del diritto interno, le autorità fiscali dello Stato richiesto, per quanto necessario per l'adempimento degli obblighi del presente paragrafo, sono autorizzate a divulgare le informazioni menzionate in questo paragrafo. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'art. 3 del Prot. del 23 set. 2009, approvato dall'AF il 18 giu. 2010, in vigore dal 20 set. 2019 (RU 2019 31453143; FF 2010 217). | ||||||
|
RI 0.672.933.61 Convenzione del 2 ottobre 1996 tra la Confederazione Svizzera e gli Stati Uniti d'America per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito (con Prot., Prot. d'Accordo e allegato) Art. 25 Procedura amichevole |
||||||
| Quando una persona ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti comportino o comporteranno per lei un'imposizione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione, può, indipendentemente dai mezzi giuridici previsti dalla legislazione nazionale di detti Stati, sottoporre il suo caso all'autorità competente dello Stato contraente di cui è residente o cittadina. | ||||||
| L'autorità competente, se il reclamo le appare fondato e se essa non è in grado di giungere a una soluzione soddisfacente, farà del suo meglio per regolare il caso per via di amichevole composizione con l'autorità competente dell'altro Stato contraente, al fine di evitare una tassazione non conforme alla Convenzione. | ||||||
| Le autorità competenti degli Stati contraenti si adoperano per risolvere in via di amichevole composizione le difficoltà o dissipare i dubbi inerenti all'interpretazione o all'applicazione della presente Convenzione. In particolare, le autorità competenti degli Stati contraenti possono consultarsi per trovare un accordo al fine di:Le autorità competenti degli Stati contraenti possono concordare insieme il modo di eliminare la doppia imposizione nei casi non previsti dalla Convenzione. | ||||||
| attribuire in maniera identica i redditi, le riduzioni nonché gli accrediti o gli importi non imponibili spettanti a un residente di uno Stato contraente e quelli spettanti alla sua stabile organizzazione situata nell'altro Stato contraente; | ||||||
| delimitare in maniera identica i redditi, le riduzioni nonché gli accrediti e gli importi non imponibili fra un residente di uno Stato contraente e una persona a lui associata di cui all'articolo 9 (Imprese associate); | ||||||
| qualificare allo stesso modo la natura di determinati redditi; | ||||||
| qualificare allo stesso modo la natura delle persone; | ||||||
| applicare le stesse regolamentazioni concernenti la fonte di determinati redditi; | ||||||
| dare la stessa interpretazione di una determinata parola; | ||||||
| applicare conformemente agli scopi della presente Convenzione le disposizioni del diritto interno concernenti le maggiorazioni, le multe e gli interessi. | ||||||
| Le autorità competenti degli Stati contraenti possono comunicare direttamente fra di loro al fine di pervenire a un accordo come indicato nei paragrafi precedenti. | ||||||
| Le autorità competenti degli Stati contraenti possono emanare disposizioni per l'applicazione della presente Convenzione. | ||||||
| Qualora, nel quadro di una procedura amichevole, nonostante i loro sforzi ai sensi del presente articolo, le autorità competenti non sono in grado di trovare un accordo completo, la controversia sarà decisa da una procedura d'arbitrato, secondo le disposizioni del paragrafo 7 e di altre prescrizioni o regole procedurali convenute tra gli Stati contraenti, a condizione che:Una controversia irrisolta non può tuttavia essere sottoposta a una procedura d'arbitrato se è già stata emessa una decisione di un tribunale o di un tribunale amministrativo di uno dei due Stati. [1] | ||||||
| almeno in uno Stato contraente sia stata presentata una dichiarazione d'imposta concernente gli anni fiscali relativi alla controversia; | ||||||
| le autorità competenti non siano concordi, prima del giorno in cui la procedura d'arbitrato avrebbe dovuto essere avviata, che la controversia rappresenti un caso unico non adatto per un lodo arbitrale; e | ||||||
| tutte le persone interessate abbiano aderito alle disposizioni della lettera d del paragrafo 7. | ||||||
| Le seguenti disposizioni e definizioni sono applicabili al paragrafo 6 e al presente paragrafo: | ||||||
| l'espressione «persona interessata» designa la persona che ha sottoposto la controversia all'autorità competente per decisione secondo il presente articolo nonché, all'occorrenza, ogni altra persona il cui assoggettamento viene direttamente pregiudicato in uno degli Stati contraenti dalla soluzione amichevole scaturita da tale decisione; | ||||||
| l'espressione «data d'inizio» di una controversia è la prima data in cui entrambe le autorità competenti hanno ricevuto le informazioni necessarie per la valutazione materiale di una procedura amichevole; | ||||||
| una procedura d'arbitrato per una controversia inizia:due anni dopo la data d'inizio della controversia, purché le autorità competenti non si siano previamente accordate su un'altra data, oppureappena entrambe le autorità competenti hanno ricevuto l'approvazione richiesta nella lettera d,a seconda di quale di queste due date subentri per ultima; | ||||||
| due anni dopo la data d'inizio della controversia, purché le autorità competenti non si siano previamente accordate su un'altra data, oppure | ||||||
| appena entrambe le autorità competenti hanno ricevuto l'approvazione richiesta nella lettera d, | ||||||
| a seconda di quale di queste due date subentri per ultima; | ||||||
| prima dell'inizio della procedura d'arbitrato le persone interessate e i loro rappresentanti autorizzati devono acconsentire a non trasmettere, fatta eccezione del lodo arbitrale, a terzi le informazioni che ricevono durante la procedura d'arbitrato da uno degli Stati contraenti o dal tribunale arbitrale; | ||||||
| se non è respinto da una delle persone interessate, il lodo arbitrale costituisce una soluzione amichevole ai sensi del presente articolo, che vincola i due Stati contraenti solo riguardo a questa controversia; e | ||||||
| ai fini della procedura d'arbitrato ai sensi del paragrafo 6 e del presente paragrafo, i membri del tribunale arbitrale e i loro collaboratori sono da considerare come «persone o autorità» a cui devono essere rese accessibili le informazioni secondo l'articolo 26. [2] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'art. 2 del Prot. del 23 set. 2009, approvato dall'AF il 18 giu. 2010, in vigore dal 20 set. 2019 (RU 2019 31453143; FF 2010 217). [2] Introdotto dall'art. 2 del Prot. del 23 set. 2009, approvato dall'AF il 18 giu. 2010, in vigore dal 20 set. 2019 (RU 2019 31453143; FF 2010 217). | ||||||
|
RI 0.672.933.61 Convenzione del 2 ottobre 1996 tra la Confederazione Svizzera e gli Stati Uniti d'America per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito (con Prot., Prot. d'Accordo e allegato) Art. 26 [1] Scambio di informazioni |
||||||
| Le autorità competenti degli Stati contraenti si scambiano le informazioni che potrebbero essere rilevanti per l'applicazione della presente Convenzione o per l'applicazione del diritto interno alle imposte contemplate dalla Convenzione, per quanto un'imposizione secondo questo diritto non sia contraria alla presente Convenzione. Lo scambio di informazioni non è limitato dall'articolo 1. | ||||||
| Le informazioni ottenute in virtù del paragrafo 1 da uno Stato contraente sono tenute segrete allo stesso modo di quelle ottenute in applicazione della legislazione fiscale di questo Stato e sono accessibili soltanto alle persone o autorità (compresi i tribunali e le autorità amministrative) che si occupano dell'applicazione, dell'accertamento, della riscossione o dell'amministrazione delle imposte di cui al paragrafo 1, della messa in esecuzione e del perseguimento penale di queste imposte oppure della decisione di ricorrere a rimedi giuridici relativi a queste imposte. Queste persone o autorità possono utilizzare le informazioni solo per i suddetti scopi. Possono rivelarle nell'ambito di una procedura giudiziaria pubblica o in una decisione giudiziaria. Nonostante le disposizioni precedenti, uno Stato contraente può utilizzare le informazioni ricevute per altri fini, se tali informazioni possono essere impiegate secondo la legislazione di entrambi gli Stati per altri scopi e le autorità competenti dello Stato richiesto ne hanno approvato l'impiego. | ||||||
| I paragrafi 1 e 2 non possono essere interpretati nel senso che facciano obbligo a uno Stato contraente: | ||||||
| di eseguire misure amministrative in deroga alle norme legali e alla prassi amministrativa di uno o dell'altro Stato contraente; | ||||||
| di fornire informazioni, che non possono essere ottenute in virtù della sua legislazione o di quella dello Stato che le chiede; | ||||||
| di fornire informazioni suscettibili di rivelare segreti commerciali o d'affari, industriali o professionali oppure metodi commerciali o informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico. | ||||||
| Qualora, ai sensi del presente articolo, uno Stato contraente chiede informazioni, l'altro Stato contraente usa le possibilità a sua disposizione al fine di ottenere le informazioni richieste, anche qualora queste informazioni non gli siano utili a fini fiscali propri. L'obbligo di cui al periodo precedente è soggetto alle limitazioni previste nel paragrafo 3; esse non sono tuttavia da interpretare come il rifiuto di comunicare informazioni a uno Stato contraente unicamente poggiandosi sul fatto che queste ultime non presentano per lui alcun interesse per la sua legislazione fiscale nazionale. | ||||||
| In nessun caso il paragrafo 3 è da interpretare come il rifiuto di comunicare informazioni a uno Stato unicamente perché queste sono detenute da una banca, un altro istituto finanziario, un mandatario o una persona operante come agente o fiduciario o perché dette informazioni si rifanno ai diritti di proprietà di una persona. Nonostante le disposizioni del paragrafo 3 o le disposizioni contrarie del diritto interno, le autorità fiscali dello Stato richiesto, per quanto necessario per l'adempimento degli obblighi del presente paragrafo, sono autorizzate a divulgare le informazioni menzionate in questo paragrafo. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'art. 3 del Prot. del 23 set. 2009, approvato dall'AF il 18 giu. 2010, in vigore dal 20 set. 2019 (RU 2019 31453143; FF 2010 217). | ||||||
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RI 0.111 Convenzione di Vienna del 23 maggio 1969 sul diritto dei trattati (con. All.) Art. 31 Regola generale per l'interpretazione |
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| Un trattato deve essere interpretato in buona fede in base al senso comune da attribuire ai termini del trattato nel loro contesto ed alla luce dei suo oggetto e del suo scopo. | ||||||
| Ai fini dell'interpretazione di un trattato, il contesto comprende, oltre al testo, preambolo e allegati inclusi: | ||||||
| ogni accordo relativo al trattato e che sia intervenuto tra tutte le parti in occasione della sua conclusione; | ||||||
| ogni strumento disposto da una o più parti in occasione della conclusione del trattato ed accettato dalle altre parti in quanto strumento relativo al trattato. | ||||||
| Verrà tenuto conto, oltre che del contesto: | ||||||
| di ogni accordo ulteriore intervenuto tra le parti circa l'interpretazione del trattato o l'attuazione delle disposizioni in esso contenute; | ||||||
| di ogni ulteriore pratica seguita nell'applicazione del trattato con la quale venga accertato l'accordo delle parti relativamente all'interpretazione del trattato; | ||||||
| di ogni norma pertinente di diritto internazionale, applicabile alle relazioni fra le parti. | ||||||
| Si ritiene che un termine o un'espressione abbiano un significato particolare se verrà accertato che tale era l'intenzione delle parti. | ||||||
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RI 0.672.933.61 Convenzione del 2 ottobre 1996 tra la Confederazione Svizzera e gli Stati Uniti d'America per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito (con Prot., Prot. d'Accordo e allegato) Art. 26 [1] Scambio di informazioni |
||||||
| Le autorità competenti degli Stati contraenti si scambiano le informazioni che potrebbero essere rilevanti per l'applicazione della presente Convenzione o per l'applicazione del diritto interno alle imposte contemplate dalla Convenzione, per quanto un'imposizione secondo questo diritto non sia contraria alla presente Convenzione. Lo scambio di informazioni non è limitato dall'articolo 1. | ||||||
| Le informazioni ottenute in virtù del paragrafo 1 da uno Stato contraente sono tenute segrete allo stesso modo di quelle ottenute in applicazione della legislazione fiscale di questo Stato e sono accessibili soltanto alle persone o autorità (compresi i tribunali e le autorità amministrative) che si occupano dell'applicazione, dell'accertamento, della riscossione o dell'amministrazione delle imposte di cui al paragrafo 1, della messa in esecuzione e del perseguimento penale di queste imposte oppure della decisione di ricorrere a rimedi giuridici relativi a queste imposte. Queste persone o autorità possono utilizzare le informazioni solo per i suddetti scopi. Possono rivelarle nell'ambito di una procedura giudiziaria pubblica o in una decisione giudiziaria. Nonostante le disposizioni precedenti, uno Stato contraente può utilizzare le informazioni ricevute per altri fini, se tali informazioni possono essere impiegate secondo la legislazione di entrambi gli Stati per altri scopi e le autorità competenti dello Stato richiesto ne hanno approvato l'impiego. | ||||||
| I paragrafi 1 e 2 non possono essere interpretati nel senso che facciano obbligo a uno Stato contraente: | ||||||
| di eseguire misure amministrative in deroga alle norme legali e alla prassi amministrativa di uno o dell'altro Stato contraente; | ||||||
| di fornire informazioni, che non possono essere ottenute in virtù della sua legislazione o di quella dello Stato che le chiede; | ||||||
| di fornire informazioni suscettibili di rivelare segreti commerciali o d'affari, industriali o professionali oppure metodi commerciali o informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico. | ||||||
| Qualora, ai sensi del presente articolo, uno Stato contraente chiede informazioni, l'altro Stato contraente usa le possibilità a sua disposizione al fine di ottenere le informazioni richieste, anche qualora queste informazioni non gli siano utili a fini fiscali propri. L'obbligo di cui al periodo precedente è soggetto alle limitazioni previste nel paragrafo 3; esse non sono tuttavia da interpretare come il rifiuto di comunicare informazioni a uno Stato contraente unicamente poggiandosi sul fatto che queste ultime non presentano per lui alcun interesse per la sua legislazione fiscale nazionale. | ||||||
| In nessun caso il paragrafo 3 è da interpretare come il rifiuto di comunicare informazioni a uno Stato unicamente perché queste sono detenute da una banca, un altro istituto finanziario, un mandatario o una persona operante come agente o fiduciario o perché dette informazioni si rifanno ai diritti di proprietà di una persona. Nonostante le disposizioni del paragrafo 3 o le disposizioni contrarie del diritto interno, le autorità fiscali dello Stato richiesto, per quanto necessario per l'adempimento degli obblighi del presente paragrafo, sono autorizzate a divulgare le informazioni menzionate in questo paragrafo. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'art. 3 del Prot. del 23 set. 2009, approvato dall'AF il 18 giu. 2010, in vigore dal 20 set. 2019 (RU 2019 31453143; FF 2010 217). | ||||||
|
RI 0.111 Convenzione di Vienna del 23 maggio 1969 sul diritto dei trattati (con. All.) Art. 33 Interpretazione di trattati autenticati in due o più lingue |
||||||
| Quando un trattato è stato autenticato in due o più lingue, il suo testo fa fede in ciascuna di tali lingue, a meno che il trattato non preveda o le parti non convengano fra loro che, in caso di divergenza, prevarrà un determinato testo. | ||||||
| La traduzione di un trattato in una lingua diversa da una di quelle nelle quali il testo è stato autenticato non sarà ritenuta testo autentico qualora il trattato non lo preveda o le parti non abbiano così convenuto. | ||||||
| Si presume che i termini e le espressioni di un trattato abbiano lo stesso senso nei vari testi autentici. | ||||||
| Ad eccezione del caso in cui un determinato testo prevalga in conformità del paragrafo 1, quando il confronto fra i testi autentici renda evidente una differenza di significato che l'applicazione degli articoli 31 e 32 non permette di eliminare, verrà adottato il significato che, tenuto conto dell'oggetto e dello scopo del trattato, concili nel migliore dei modi i testi in questione. | ||||||
|
RI 0.672.933.61 Convenzione del 2 ottobre 1996 tra la Confederazione Svizzera e gli Stati Uniti d'America per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito (con Prot., Prot. d'Accordo e allegato) Art. 26 [1] Scambio di informazioni |
||||||
| Le autorità competenti degli Stati contraenti si scambiano le informazioni che potrebbero essere rilevanti per l'applicazione della presente Convenzione o per l'applicazione del diritto interno alle imposte contemplate dalla Convenzione, per quanto un'imposizione secondo questo diritto non sia contraria alla presente Convenzione. Lo scambio di informazioni non è limitato dall'articolo 1. | ||||||
| Le informazioni ottenute in virtù del paragrafo 1 da uno Stato contraente sono tenute segrete allo stesso modo di quelle ottenute in applicazione della legislazione fiscale di questo Stato e sono accessibili soltanto alle persone o autorità (compresi i tribunali e le autorità amministrative) che si occupano dell'applicazione, dell'accertamento, della riscossione o dell'amministrazione delle imposte di cui al paragrafo 1, della messa in esecuzione e del perseguimento penale di queste imposte oppure della decisione di ricorrere a rimedi giuridici relativi a queste imposte. Queste persone o autorità possono utilizzare le informazioni solo per i suddetti scopi. Possono rivelarle nell'ambito di una procedura giudiziaria pubblica o in una decisione giudiziaria. Nonostante le disposizioni precedenti, uno Stato contraente può utilizzare le informazioni ricevute per altri fini, se tali informazioni possono essere impiegate secondo la legislazione di entrambi gli Stati per altri scopi e le autorità competenti dello Stato richiesto ne hanno approvato l'impiego. | ||||||
| I paragrafi 1 e 2 non possono essere interpretati nel senso che facciano obbligo a uno Stato contraente: | ||||||
| di eseguire misure amministrative in deroga alle norme legali e alla prassi amministrativa di uno o dell'altro Stato contraente; | ||||||
| di fornire informazioni, che non possono essere ottenute in virtù della sua legislazione o di quella dello Stato che le chiede; | ||||||
| di fornire informazioni suscettibili di rivelare segreti commerciali o d'affari, industriali o professionali oppure metodi commerciali o informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico. | ||||||
| Qualora, ai sensi del presente articolo, uno Stato contraente chiede informazioni, l'altro Stato contraente usa le possibilità a sua disposizione al fine di ottenere le informazioni richieste, anche qualora queste informazioni non gli siano utili a fini fiscali propri. L'obbligo di cui al periodo precedente è soggetto alle limitazioni previste nel paragrafo 3; esse non sono tuttavia da interpretare come il rifiuto di comunicare informazioni a uno Stato contraente unicamente poggiandosi sul fatto che queste ultime non presentano per lui alcun interesse per la sua legislazione fiscale nazionale. | ||||||
| In nessun caso il paragrafo 3 è da interpretare come il rifiuto di comunicare informazioni a uno Stato unicamente perché queste sono detenute da una banca, un altro istituto finanziario, un mandatario o una persona operante come agente o fiduciario o perché dette informazioni si rifanno ai diritti di proprietà di una persona. Nonostante le disposizioni del paragrafo 3 o le disposizioni contrarie del diritto interno, le autorità fiscali dello Stato richiesto, per quanto necessario per l'adempimento degli obblighi del presente paragrafo, sono autorizzate a divulgare le informazioni menzionate in questo paragrafo. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'art. 3 del Prot. del 23 set. 2009, approvato dall'AF il 18 giu. 2010, in vigore dal 20 set. 2019 (RU 2019 31453143; FF 2010 217). | ||||||
|
RI 0.111 Convenzione di Vienna del 23 maggio 1969 sul diritto dei trattati (con. All.) Art. 31 Regola generale per l'interpretazione |
||||||
| Un trattato deve essere interpretato in buona fede in base al senso comune da attribuire ai termini del trattato nel loro contesto ed alla luce dei suo oggetto e del suo scopo. | ||||||
| Ai fini dell'interpretazione di un trattato, il contesto comprende, oltre al testo, preambolo e allegati inclusi: | ||||||
| ogni accordo relativo al trattato e che sia intervenuto tra tutte le parti in occasione della sua conclusione; | ||||||
| ogni strumento disposto da una o più parti in occasione della conclusione del trattato ed accettato dalle altre parti in quanto strumento relativo al trattato. | ||||||
| Verrà tenuto conto, oltre che del contesto: | ||||||
| di ogni accordo ulteriore intervenuto tra le parti circa l'interpretazione del trattato o l'attuazione delle disposizioni in esso contenute; | ||||||
| di ogni ulteriore pratica seguita nell'applicazione del trattato con la quale venga accertato l'accordo delle parti relativamente all'interpretazione del trattato; | ||||||
| di ogni norma pertinente di diritto internazionale, applicabile alle relazioni fra le parti. | ||||||
| Si ritiene che un termine o un'espressione abbiano un significato particolare se verrà accertato che tale era l'intenzione delle parti. | ||||||
|
RS 642.11 LIFD Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD) Art. 186 Frode fiscale |
||||||
| Chiunque, per commettere una sottrazione d'imposta ai sensi degli articoli 175-177, fa uso, a scopo d'inganno, di documenti falsi, alterati o contenutisticamente inesatti, quali libri contabili, bilanci, conti economici o certificati di salario e altre attestazioni di terzi, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. Oltre alla pena condizionalmente sospesa il giudice può infliggere una multa sino a 10 000 franchi. [1] | ||||||
| È salva la pena per sottrazione d'imposta. | ||||||
| In caso di autodenuncia ai sensi degli articoli 175 capoverso 3 o 181a capoverso 1, si prescinde dall'aprire un procedimento penale per tutti gli altri reati commessi allo scopo della sottrazione d'imposta di cui si tratta. La presente disposizione è applicabile anche ai casi di cui agli articoli 177 capoverso 3 e 181a capoversi 3 e 4. [2] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 26 set. 2014 (Adeguamento alle disposizioni generali del CP), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2015 779; FF 2012 2521). [2] Introdotto dalla cifra I n. 1 della LF del 20 mar. 2008 relativa alla semplificazione del ricupero d'imposta in caso di successione e all'introduzione dell'autodenuncia esente da pena, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2008 4453; FF 2006 8079). | ||||||
des Bundesgesetzes vom 14. Dezember 1990 über die Harmonisierung der direkten Steuern der Kantone und Gemeinden [StHG, SR 642.14]), hinausgehen und Delikte mit ähnlichem Unrechtsgehalt dem Steuerbetrug gleichstellen wollte. Hätten die Vertragsparteien genau das, was nach schweizerischem Recht Steuerbetrug darstellt, als amtshilfefähig erklären wollen, so hätte es der Passage «und dergleichen» nicht bedurft. Es ist aber ebenso offenkundig, dass der Passus «und dergleichen» für sich allein noch überhaupt nichts besagt, weshalb er im Protokoll genauer umschrieben werden musste. In Ziff. 10 des Protokolls, die sich ausdrücklich auf Art. 26
|
RI 0.672.933.61 Convenzione del 2 ottobre 1996 tra la Confederazione Svizzera e gli Stati Uniti d'America per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito (con Prot., Prot. d'Accordo e allegato) Art. 26 [1] Scambio di informazioni |
||||||
| Le autorità competenti degli Stati contraenti si scambiano le informazioni che potrebbero essere rilevanti per l'applicazione della presente Convenzione o per l'applicazione del diritto interno alle imposte contemplate dalla Convenzione, per quanto un'imposizione secondo questo diritto non sia contraria alla presente Convenzione. Lo scambio di informazioni non è limitato dall'articolo 1. | ||||||
| Le informazioni ottenute in virtù del paragrafo 1 da uno Stato contraente sono tenute segrete allo stesso modo di quelle ottenute in applicazione della legislazione fiscale di questo Stato e sono accessibili soltanto alle persone o autorità (compresi i tribunali e le autorità amministrative) che si occupano dell'applicazione, dell'accertamento, della riscossione o dell'amministrazione delle imposte di cui al paragrafo 1, della messa in esecuzione e del perseguimento penale di queste imposte oppure della decisione di ricorrere a rimedi giuridici relativi a queste imposte. Queste persone o autorità possono utilizzare le informazioni solo per i suddetti scopi. Possono rivelarle nell'ambito di una procedura giudiziaria pubblica o in una decisione giudiziaria. Nonostante le disposizioni precedenti, uno Stato contraente può utilizzare le informazioni ricevute per altri fini, se tali informazioni possono essere impiegate secondo la legislazione di entrambi gli Stati per altri scopi e le autorità competenti dello Stato richiesto ne hanno approvato l'impiego. | ||||||
| I paragrafi 1 e 2 non possono essere interpretati nel senso che facciano obbligo a uno Stato contraente: | ||||||
| di eseguire misure amministrative in deroga alle norme legali e alla prassi amministrativa di uno o dell'altro Stato contraente; | ||||||
| di fornire informazioni, che non possono essere ottenute in virtù della sua legislazione o di quella dello Stato che le chiede; | ||||||
| di fornire informazioni suscettibili di rivelare segreti commerciali o d'affari, industriali o professionali oppure metodi commerciali o informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico. | ||||||
| Qualora, ai sensi del presente articolo, uno Stato contraente chiede informazioni, l'altro Stato contraente usa le possibilità a sua disposizione al fine di ottenere le informazioni richieste, anche qualora queste informazioni non gli siano utili a fini fiscali propri. L'obbligo di cui al periodo precedente è soggetto alle limitazioni previste nel paragrafo 3; esse non sono tuttavia da interpretare come il rifiuto di comunicare informazioni a uno Stato contraente unicamente poggiandosi sul fatto che queste ultime non presentano per lui alcun interesse per la sua legislazione fiscale nazionale. | ||||||
| In nessun caso il paragrafo 3 è da interpretare come il rifiuto di comunicare informazioni a uno Stato unicamente perché queste sono detenute da una banca, un altro istituto finanziario, un mandatario o una persona operante come agente o fiduciario o perché dette informazioni si rifanno ai diritti di proprietà di una persona. Nonostante le disposizioni del paragrafo 3 o le disposizioni contrarie del diritto interno, le autorità fiscali dello Stato richiesto, per quanto necessario per l'adempimento degli obblighi del presente paragrafo, sono autorizzate a divulgare le informazioni menzionate in questo paragrafo. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'art. 3 del Prot. del 23 set. 2009, approvato dall'AF il 18 giu. 2010, in vigore dal 20 set. 2019 (RU 2019 31453143; FF 2010 217). | ||||||
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RI 0.672.933.61 Convenzione del 2 ottobre 1996 tra la Confederazione Svizzera e gli Stati Uniti d'America per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito (con Prot., Prot. d'Accordo e allegato) Art. 26 [1] Scambio di informazioni |
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| Le autorità competenti degli Stati contraenti si scambiano le informazioni che potrebbero essere rilevanti per l'applicazione della presente Convenzione o per l'applicazione del diritto interno alle imposte contemplate dalla Convenzione, per quanto un'imposizione secondo questo diritto non sia contraria alla presente Convenzione. Lo scambio di informazioni non è limitato dall'articolo 1. | ||||||
| Le informazioni ottenute in virtù del paragrafo 1 da uno Stato contraente sono tenute segrete allo stesso modo di quelle ottenute in applicazione della legislazione fiscale di questo Stato e sono accessibili soltanto alle persone o autorità (compresi i tribunali e le autorità amministrative) che si occupano dell'applicazione, dell'accertamento, della riscossione o dell'amministrazione delle imposte di cui al paragrafo 1, della messa in esecuzione e del perseguimento penale di queste imposte oppure della decisione di ricorrere a rimedi giuridici relativi a queste imposte. Queste persone o autorità possono utilizzare le informazioni solo per i suddetti scopi. Possono rivelarle nell'ambito di una procedura giudiziaria pubblica o in una decisione giudiziaria. Nonostante le disposizioni precedenti, uno Stato contraente può utilizzare le informazioni ricevute per altri fini, se tali informazioni possono essere impiegate secondo la legislazione di entrambi gli Stati per altri scopi e le autorità competenti dello Stato richiesto ne hanno approvato l'impiego. | ||||||
| I paragrafi 1 e 2 non possono essere interpretati nel senso che facciano obbligo a uno Stato contraente: | ||||||
| di eseguire misure amministrative in deroga alle norme legali e alla prassi amministrativa di uno o dell'altro Stato contraente; | ||||||
| di fornire informazioni, che non possono essere ottenute in virtù della sua legislazione o di quella dello Stato che le chiede; | ||||||
| di fornire informazioni suscettibili di rivelare segreti commerciali o d'affari, industriali o professionali oppure metodi commerciali o informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico. | ||||||
| Qualora, ai sensi del presente articolo, uno Stato contraente chiede informazioni, l'altro Stato contraente usa le possibilità a sua disposizione al fine di ottenere le informazioni richieste, anche qualora queste informazioni non gli siano utili a fini fiscali propri. L'obbligo di cui al periodo precedente è soggetto alle limitazioni previste nel paragrafo 3; esse non sono tuttavia da interpretare come il rifiuto di comunicare informazioni a uno Stato contraente unicamente poggiandosi sul fatto che queste ultime non presentano per lui alcun interesse per la sua legislazione fiscale nazionale. | ||||||
| In nessun caso il paragrafo 3 è da interpretare come il rifiuto di comunicare informazioni a uno Stato unicamente perché queste sono detenute da una banca, un altro istituto finanziario, un mandatario o una persona operante come agente o fiduciario o perché dette informazioni si rifanno ai diritti di proprietà di una persona. Nonostante le disposizioni del paragrafo 3 o le disposizioni contrarie del diritto interno, le autorità fiscali dello Stato richiesto, per quanto necessario per l'adempimento degli obblighi del presente paragrafo, sono autorizzate a divulgare le informazioni menzionate in questo paragrafo. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'art. 3 del Prot. del 23 set. 2009, approvato dall'AF il 18 giu. 2010, in vigore dal 20 set. 2019 (RU 2019 31453143; FF 2010 217). | ||||||
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RI 0.111 Convenzione di Vienna del 23 maggio 1969 sul diritto dei trattati (con. All.) Art. 33 Interpretazione di trattati autenticati in due o più lingue |
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| Quando un trattato è stato autenticato in due o più lingue, il suo testo fa fede in ciascuna di tali lingue, a meno che il trattato non preveda o le parti non convengano fra loro che, in caso di divergenza, prevarrà un determinato testo. | ||||||
| La traduzione di un trattato in una lingua diversa da una di quelle nelle quali il testo è stato autenticato non sarà ritenuta testo autentico qualora il trattato non lo preveda o le parti non abbiano così convenuto. | ||||||
| Si presume che i termini e le espressioni di un trattato abbiano lo stesso senso nei vari testi autentici. | ||||||
| Ad eccezione del caso in cui un determinato testo prevalga in conformità del paragrafo 1, quando il confronto fra i testi autentici renda evidente una differenza di significato che l'applicazione degli articoli 31 e 32 non permette di eliminare, verrà adottato il significato che, tenuto conto dell'oggetto e dello scopo del trattato, concili nel migliore dei modi i testi in questione. | ||||||
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RI 0.111 Convenzione di Vienna del 23 maggio 1969 sul diritto dei trattati (con. All.) Art. 31 Regola generale per l'interpretazione |
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| Un trattato deve essere interpretato in buona fede in base al senso comune da attribuire ai termini del trattato nel loro contesto ed alla luce dei suo oggetto e del suo scopo. | ||||||
| Ai fini dell'interpretazione di un trattato, il contesto comprende, oltre al testo, preambolo e allegati inclusi: | ||||||
| ogni accordo relativo al trattato e che sia intervenuto tra tutte le parti in occasione della sua conclusione; | ||||||
| ogni strumento disposto da una o più parti in occasione della conclusione del trattato ed accettato dalle altre parti in quanto strumento relativo al trattato. | ||||||
| Verrà tenuto conto, oltre che del contesto: | ||||||
| di ogni accordo ulteriore intervenuto tra le parti circa l'interpretazione del trattato o l'attuazione delle disposizioni in esso contenute; | ||||||
| di ogni ulteriore pratica seguita nell'applicazione del trattato con la quale venga accertato l'accordo delle parti relativamente all'interpretazione del trattato; | ||||||
| di ogni norma pertinente di diritto internazionale, applicabile alle relazioni fra le parti. | ||||||
| Si ritiene che un termine o un'espressione abbiano un significato particolare se verrà accertato che tale era l'intenzione delle parti. | ||||||
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RS 642.11 LIFD Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD) Art. 186 Frode fiscale |
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| Chiunque, per commettere una sottrazione d'imposta ai sensi degli articoli 175-177, fa uso, a scopo d'inganno, di documenti falsi, alterati o contenutisticamente inesatti, quali libri contabili, bilanci, conti economici o certificati di salario e altre attestazioni di terzi, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. Oltre alla pena condizionalmente sospesa il giudice può infliggere una multa sino a 10 000 franchi. [1] | ||||||
| È salva la pena per sottrazione d'imposta. | ||||||
| In caso di autodenuncia ai sensi degli articoli 175 capoverso 3 o 181a capoverso 1, si prescinde dall'aprire un procedimento penale per tutti gli altri reati commessi allo scopo della sottrazione d'imposta di cui si tratta. La presente disposizione è applicabile anche ai casi di cui agli articoli 177 capoverso 3 e 181a capoversi 3 e 4. [2] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 26 set. 2014 (Adeguamento alle disposizioni generali del CP), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2015 779; FF 2012 2521). [2] Introdotto dalla cifra I n. 1 della LF del 20 mar. 2008 relativa alla semplificazione del ricupero d'imposta in caso di successione e all'introduzione dell'autodenuncia esente da pena, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2008 4453; FF 2006 8079). | ||||||
StHG) weiteren Betrugsbegriff von Art. 14 Abs. 2
des Bundesgesetzes vom 22. März 1974 über das Verwaltungsstrafrecht (VStrR, SR 313.0) auszugehen ist. Dies entspricht denn auch ständiger Auslegung der schweizerischen Gerichte zu Amtshilfefragen (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts A-7342/2008 vom 5. März 2009, a.a.O., E. 5.3; anstelle aller Urteil des Bundesgerichts 2A.608/2005 vom 10. August 2006 E. 1 in fine mit zahlreichen weiteren Hinweisen; vgl. auch anstelle vieler WALTER FREI/TOBIAS ROHNER, US-Amtshilfe in Steuersachen, Zürcher Steuerpraxis 2009 S. 271 ff., 279 f.; a.M., den Einbezug des Abgabe-
VStrR ablehnend BEHNISCH, Durcheinandertal, S. 741 f. mit weiteren Hinweisen; vgl. auch DERS., Aktuelle Entwicklungen in der Amts- und Rechtshilfe im Steuerbereich, in: Stephan Breitenmoser/Bernhard Ehrenzeller [Hrsg.], Aktuelle Fragen der internationalen Amts- und Rechtshilfe, St. Gallen 2009, S. 249 ff., 252 f., der auch hier einzig den Steuerbetrug als amtshilfefähig bezeichnet). Ziff. 10 des Protokolls bezieht sich dabei auf den ganzen Art. 26
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RI 0.672.933.61 Convenzione del 2 ottobre 1996 tra la Confederazione Svizzera e gli Stati Uniti d'America per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito (con Prot., Prot. d'Accordo e allegato) Art. 26 [1] Scambio di informazioni |
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| Le autorità competenti degli Stati contraenti si scambiano le informazioni che potrebbero essere rilevanti per l'applicazione della presente Convenzione o per l'applicazione del diritto interno alle imposte contemplate dalla Convenzione, per quanto un'imposizione secondo questo diritto non sia contraria alla presente Convenzione. Lo scambio di informazioni non è limitato dall'articolo 1. | ||||||
| Le informazioni ottenute in virtù del paragrafo 1 da uno Stato contraente sono tenute segrete allo stesso modo di quelle ottenute in applicazione della legislazione fiscale di questo Stato e sono accessibili soltanto alle persone o autorità (compresi i tribunali e le autorità amministrative) che si occupano dell'applicazione, dell'accertamento, della riscossione o dell'amministrazione delle imposte di cui al paragrafo 1, della messa in esecuzione e del perseguimento penale di queste imposte oppure della decisione di ricorrere a rimedi giuridici relativi a queste imposte. Queste persone o autorità possono utilizzare le informazioni solo per i suddetti scopi. Possono rivelarle nell'ambito di una procedura giudiziaria pubblica o in una decisione giudiziaria. Nonostante le disposizioni precedenti, uno Stato contraente può utilizzare le informazioni ricevute per altri fini, se tali informazioni possono essere impiegate secondo la legislazione di entrambi gli Stati per altri scopi e le autorità competenti dello Stato richiesto ne hanno approvato l'impiego. | ||||||
| I paragrafi 1 e 2 non possono essere interpretati nel senso che facciano obbligo a uno Stato contraente: | ||||||
| di eseguire misure amministrative in deroga alle norme legali e alla prassi amministrativa di uno o dell'altro Stato contraente; | ||||||
| di fornire informazioni, che non possono essere ottenute in virtù della sua legislazione o di quella dello Stato che le chiede; | ||||||
| di fornire informazioni suscettibili di rivelare segreti commerciali o d'affari, industriali o professionali oppure metodi commerciali o informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico. | ||||||
| Qualora, ai sensi del presente articolo, uno Stato contraente chiede informazioni, l'altro Stato contraente usa le possibilità a sua disposizione al fine di ottenere le informazioni richieste, anche qualora queste informazioni non gli siano utili a fini fiscali propri. L'obbligo di cui al periodo precedente è soggetto alle limitazioni previste nel paragrafo 3; esse non sono tuttavia da interpretare come il rifiuto di comunicare informazioni a uno Stato contraente unicamente poggiandosi sul fatto che queste ultime non presentano per lui alcun interesse per la sua legislazione fiscale nazionale. | ||||||
| In nessun caso il paragrafo 3 è da interpretare come il rifiuto di comunicare informazioni a uno Stato unicamente perché queste sono detenute da una banca, un altro istituto finanziario, un mandatario o una persona operante come agente o fiduciario o perché dette informazioni si rifanno ai diritti di proprietà di una persona. Nonostante le disposizioni del paragrafo 3 o le disposizioni contrarie del diritto interno, le autorità fiscali dello Stato richiesto, per quanto necessario per l'adempimento degli obblighi del presente paragrafo, sono autorizzate a divulgare le informazioni menzionate in questo paragrafo. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'art. 3 del Prot. del 23 set. 2009, approvato dall'AF il 18 giu. 2010, in vigore dal 20 set. 2019 (RU 2019 31453143; FF 2010 217). | ||||||
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RI 0.111 Convenzione di Vienna del 23 maggio 1969 sul diritto dei trattati (con. All.) Art. 31 Regola generale per l'interpretazione |
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| Un trattato deve essere interpretato in buona fede in base al senso comune da attribuire ai termini del trattato nel loro contesto ed alla luce dei suo oggetto e del suo scopo. | ||||||
| Ai fini dell'interpretazione di un trattato, il contesto comprende, oltre al testo, preambolo e allegati inclusi: | ||||||
| ogni accordo relativo al trattato e che sia intervenuto tra tutte le parti in occasione della sua conclusione; | ||||||
| ogni strumento disposto da una o più parti in occasione della conclusione del trattato ed accettato dalle altre parti in quanto strumento relativo al trattato. | ||||||
| Verrà tenuto conto, oltre che del contesto: | ||||||
| di ogni accordo ulteriore intervenuto tra le parti circa l'interpretazione del trattato o l'attuazione delle disposizioni in esso contenute; | ||||||
| di ogni ulteriore pratica seguita nell'applicazione del trattato con la quale venga accertato l'accordo delle parti relativamente all'interpretazione del trattato; | ||||||
| di ogni norma pertinente di diritto internazionale, applicabile alle relazioni fra le parti. | ||||||
| Si ritiene che un termine o un'espressione abbiano un significato particolare se verrà accertato che tale era l'intenzione delle parti. | ||||||
VStrR miteinbezogen. Das entspricht im Übrigen auch der bundesgerichtlichen Rechtsprechung, wonach ein Abgabebetrug nicht notwendigerweise durch Verwendung falscher oder gefälschter Urkunden begangen werden muss. Ein betrügerisches Verhalten wird nämlich bereits dann angenommen, wenn ein Steuerpflichtiger zum Zweck der Täuschung der Steuerbehörden sich schwer durchschaubarer Machenschaften bedient, um eine gesetzwidrige und wesentliche Herabsetzung der Steuer zu bewirken. Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts sind jedoch immer besondere Machenschaften, Kniffe oder ein eigentliches Lügengebäude erforderlich. Eine einfache Lüge erfüllt das Arglistelement demnach grundsätzlich nicht (anstelle aller Urteil des Bundesgerichts 2A.608/2005 vom 10. August 2006 E. 1 in fine mit zahlreichen weiteren Hinweisen; vgl. auch HOLENSTEIN, a.a.O., S. 1050). Schweigen gilt dann als Arglist, «wenn der Täuschende den Getäuschten von einer möglichen Überprüfung abhält oder voraussieht, dass dieser mit Rücksicht auf ein besonderes Vertrauensverhältnis von einer Überprüfung absehen wird» (Urteil des Bundesgerichts 1A.244/2002 vom 24. Oktober 2003 E. 3.1, besprochen von URS. R. BEHNISCH, Neuere Entwicklungen in der internationalen Rechtshilfe im Steuerstrafrecht, Festschrift für Walter Ryser, Bern 2005, S. 289 ff., 296 ff.). Erneut geht es aber auch hier angesichts des an Klarheit nichts offen lassenden Wortlauts von Satz 3 des zweiten Absatzes von Ziff. 10 des Protokolls nicht an, die Kausalität umzudrehen: Aus
. DBG) Auskünfte beschafft werden, entsprechend und in Verbindung mit Art. 26
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RI 0.672.933.61 Convenzione del 2 ottobre 1996 tra la Confederazione Svizzera e gli Stati Uniti d'America per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito (con Prot., Prot. d'Accordo e allegato) Art. 26 [1] Scambio di informazioni |
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| Le autorità competenti degli Stati contraenti si scambiano le informazioni che potrebbero essere rilevanti per l'applicazione della presente Convenzione o per l'applicazione del diritto interno alle imposte contemplate dalla Convenzione, per quanto un'imposizione secondo questo diritto non sia contraria alla presente Convenzione. Lo scambio di informazioni non è limitato dall'articolo 1. | ||||||
| Le informazioni ottenute in virtù del paragrafo 1 da uno Stato contraente sono tenute segrete allo stesso modo di quelle ottenute in applicazione della legislazione fiscale di questo Stato e sono accessibili soltanto alle persone o autorità (compresi i tribunali e le autorità amministrative) che si occupano dell'applicazione, dell'accertamento, della riscossione o dell'amministrazione delle imposte di cui al paragrafo 1, della messa in esecuzione e del perseguimento penale di queste imposte oppure della decisione di ricorrere a rimedi giuridici relativi a queste imposte. Queste persone o autorità possono utilizzare le informazioni solo per i suddetti scopi. Possono rivelarle nell'ambito di una procedura giudiziaria pubblica o in una decisione giudiziaria. Nonostante le disposizioni precedenti, uno Stato contraente può utilizzare le informazioni ricevute per altri fini, se tali informazioni possono essere impiegate secondo la legislazione di entrambi gli Stati per altri scopi e le autorità competenti dello Stato richiesto ne hanno approvato l'impiego. | ||||||
| I paragrafi 1 e 2 non possono essere interpretati nel senso che facciano obbligo a uno Stato contraente: | ||||||
| di eseguire misure amministrative in deroga alle norme legali e alla prassi amministrativa di uno o dell'altro Stato contraente; | ||||||
| di fornire informazioni, che non possono essere ottenute in virtù della sua legislazione o di quella dello Stato che le chiede; | ||||||
| di fornire informazioni suscettibili di rivelare segreti commerciali o d'affari, industriali o professionali oppure metodi commerciali o informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico. | ||||||
| Qualora, ai sensi del presente articolo, uno Stato contraente chiede informazioni, l'altro Stato contraente usa le possibilità a sua disposizione al fine di ottenere le informazioni richieste, anche qualora queste informazioni non gli siano utili a fini fiscali propri. L'obbligo di cui al periodo precedente è soggetto alle limitazioni previste nel paragrafo 3; esse non sono tuttavia da interpretare come il rifiuto di comunicare informazioni a uno Stato contraente unicamente poggiandosi sul fatto che queste ultime non presentano per lui alcun interesse per la sua legislazione fiscale nazionale. | ||||||
| In nessun caso il paragrafo 3 è da interpretare come il rifiuto di comunicare informazioni a uno Stato unicamente perché queste sono detenute da una banca, un altro istituto finanziario, un mandatario o una persona operante come agente o fiduciario o perché dette informazioni si rifanno ai diritti di proprietà di una persona. Nonostante le disposizioni del paragrafo 3 o le disposizioni contrarie del diritto interno, le autorità fiscali dello Stato richiesto, per quanto necessario per l'adempimento degli obblighi del presente paragrafo, sono autorizzate a divulgare le informazioni menzionate in questo paragrafo. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'art. 3 del Prot. del 23 set. 2009, approvato dall'AF il 18 giu. 2010, in vigore dal 20 set. 2019 (RU 2019 31453143; FF 2010 217). | ||||||
. DBG fallen könnte (so auch BEHNISCH, Durcheinandertal, S. 775). Die Grösse der betroffenen Steuerbeträge ist denn auch nicht entscheidend für die Anwendung der Regelungen von Art. 190 ff
. DBG (FELIX RICHNER/WALTER FREI/STEFAN KAUFMANN/HANS ULRICH MEUTER, Handkommentar zum DBG, 2. Aufl., Zürich 2009, N. 3 zu Art. 190
DBG; ANDREAS DONATSCH, in: Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, Bd. I/2b, 2. Aufl., Basel 2008, N. 16 zu Art. 190
DBG). Daran ändert auch Satz 3 des zweiten Absatzes von Ziff. 10 des Protokolls nichts. Die in diesem statuierte dynamische Komponente bedeutet aufgrund des klaren Wortlauts ausschliesslich, dass etwa bei einer künftigen Ausweitung der einschlägigen Rechtsprechung des Bundesgerichts, zum Beispiel durch Subsumtion einer «einfachen» Lüge unter den Begriff der Arglist (vgl. oben E. 6.4.2), auch solche Konstellationen (bei gegebenen weiteren Voraussetzungen) amtshilfefähig würden (OBERSON, Précis, N. 982; vgl. auch HAROLD G RÜNINGER/ANDREAS KELLER, Exchange of information in fiscal matters, in: ASA 65 S. 127 ff., 143; bezüglich des Inhalts des erwähnten Satzes von Ziff. 10 des Protokolls a.M. WALDBURGER, Amtshilfe, S. 13 ff. Ziff. 43.1). Nicht zu teilen vermag das Bundesverwaltungsgericht damit die nach seiner Auffassung auf einer unzutreffenden Auslegung von Satz 3 des zweiten Absatzes von Ziff. 10 des Protokolls beruhenden Aussage, dass «betrügerisches Verhalten auch Handlungen einschliessen kann, bei denen sich der ersuchte Staat im Zeitpunkt der Gesuchstellung gemäss Gesetz und Verwaltungspraxis die Auskünfte [...] beschaffen kann» (so WALDBURGER, Amtshilfe, S. 2 Ziff. 1.2 Bst. e, vgl. auch S. 13 ff. Ziff. 43.1, der seine Auslegung allerdings entgegen den hier einzig massgebenden, anerkannten völkerrechtlichen Auslegungsregeln [vgl. oben E. 3.5] vor-
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RI 0.672.933.61 Convenzione del 2 ottobre 1996 tra la Confederazione Svizzera e gli Stati Uniti d'America per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito (con Prot., Prot. d'Accordo e allegato) Art. 26 [1] Scambio di informazioni |
||||||
| Le autorità competenti degli Stati contraenti si scambiano le informazioni che potrebbero essere rilevanti per l'applicazione della presente Convenzione o per l'applicazione del diritto interno alle imposte contemplate dalla Convenzione, per quanto un'imposizione secondo questo diritto non sia contraria alla presente Convenzione. Lo scambio di informazioni non è limitato dall'articolo 1. | ||||||
| Le informazioni ottenute in virtù del paragrafo 1 da uno Stato contraente sono tenute segrete allo stesso modo di quelle ottenute in applicazione della legislazione fiscale di questo Stato e sono accessibili soltanto alle persone o autorità (compresi i tribunali e le autorità amministrative) che si occupano dell'applicazione, dell'accertamento, della riscossione o dell'amministrazione delle imposte di cui al paragrafo 1, della messa in esecuzione e del perseguimento penale di queste imposte oppure della decisione di ricorrere a rimedi giuridici relativi a queste imposte. Queste persone o autorità possono utilizzare le informazioni solo per i suddetti scopi. Possono rivelarle nell'ambito di una procedura giudiziaria pubblica o in una decisione giudiziaria. Nonostante le disposizioni precedenti, uno Stato contraente può utilizzare le informazioni ricevute per altri fini, se tali informazioni possono essere impiegate secondo la legislazione di entrambi gli Stati per altri scopi e le autorità competenti dello Stato richiesto ne hanno approvato l'impiego. | ||||||
| I paragrafi 1 e 2 non possono essere interpretati nel senso che facciano obbligo a uno Stato contraente: | ||||||
| di eseguire misure amministrative in deroga alle norme legali e alla prassi amministrativa di uno o dell'altro Stato contraente; | ||||||
| di fornire informazioni, che non possono essere ottenute in virtù della sua legislazione o di quella dello Stato che le chiede; | ||||||
| di fornire informazioni suscettibili di rivelare segreti commerciali o d'affari, industriali o professionali oppure metodi commerciali o informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico. | ||||||
| Qualora, ai sensi del presente articolo, uno Stato contraente chiede informazioni, l'altro Stato contraente usa le possibilità a sua disposizione al fine di ottenere le informazioni richieste, anche qualora queste informazioni non gli siano utili a fini fiscali propri. L'obbligo di cui al periodo precedente è soggetto alle limitazioni previste nel paragrafo 3; esse non sono tuttavia da interpretare come il rifiuto di comunicare informazioni a uno Stato contraente unicamente poggiandosi sul fatto che queste ultime non presentano per lui alcun interesse per la sua legislazione fiscale nazionale. | ||||||
| In nessun caso il paragrafo 3 è da interpretare come il rifiuto di comunicare informazioni a uno Stato unicamente perché queste sono detenute da una banca, un altro istituto finanziario, un mandatario o una persona operante come agente o fiduciario o perché dette informazioni si rifanno ai diritti di proprietà di una persona. Nonostante le disposizioni del paragrafo 3 o le disposizioni contrarie del diritto interno, le autorità fiscali dello Stato richiesto, per quanto necessario per l'adempimento degli obblighi del presente paragrafo, sono autorizzate a divulgare le informazioni menzionate in questo paragrafo. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'art. 3 del Prot. del 23 set. 2009, approvato dall'AF il 18 giu. 2010, in vigore dal 20 set. 2019 (RU 2019 31453143; FF 2010 217). | ||||||
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RI 0.672.933.61 Convenzione del 2 ottobre 1996 tra la Confederazione Svizzera e gli Stati Uniti d'America per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito (con Prot., Prot. d'Accordo e allegato) Art. 26 [1] Scambio di informazioni |
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| Le autorità competenti degli Stati contraenti si scambiano le informazioni che potrebbero essere rilevanti per l'applicazione della presente Convenzione o per l'applicazione del diritto interno alle imposte contemplate dalla Convenzione, per quanto un'imposizione secondo questo diritto non sia contraria alla presente Convenzione. Lo scambio di informazioni non è limitato dall'articolo 1. | ||||||
| Le informazioni ottenute in virtù del paragrafo 1 da uno Stato contraente sono tenute segrete allo stesso modo di quelle ottenute in applicazione della legislazione fiscale di questo Stato e sono accessibili soltanto alle persone o autorità (compresi i tribunali e le autorità amministrative) che si occupano dell'applicazione, dell'accertamento, della riscossione o dell'amministrazione delle imposte di cui al paragrafo 1, della messa in esecuzione e del perseguimento penale di queste imposte oppure della decisione di ricorrere a rimedi giuridici relativi a queste imposte. Queste persone o autorità possono utilizzare le informazioni solo per i suddetti scopi. Possono rivelarle nell'ambito di una procedura giudiziaria pubblica o in una decisione giudiziaria. Nonostante le disposizioni precedenti, uno Stato contraente può utilizzare le informazioni ricevute per altri fini, se tali informazioni possono essere impiegate secondo la legislazione di entrambi gli Stati per altri scopi e le autorità competenti dello Stato richiesto ne hanno approvato l'impiego. | ||||||
| I paragrafi 1 e 2 non possono essere interpretati nel senso che facciano obbligo a uno Stato contraente: | ||||||
| di eseguire misure amministrative in deroga alle norme legali e alla prassi amministrativa di uno o dell'altro Stato contraente; | ||||||
| di fornire informazioni, che non possono essere ottenute in virtù della sua legislazione o di quella dello Stato che le chiede; | ||||||
| di fornire informazioni suscettibili di rivelare segreti commerciali o d'affari, industriali o professionali oppure metodi commerciali o informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico. | ||||||
| Qualora, ai sensi del presente articolo, uno Stato contraente chiede informazioni, l'altro Stato contraente usa le possibilità a sua disposizione al fine di ottenere le informazioni richieste, anche qualora queste informazioni non gli siano utili a fini fiscali propri. L'obbligo di cui al periodo precedente è soggetto alle limitazioni previste nel paragrafo 3; esse non sono tuttavia da interpretare come il rifiuto di comunicare informazioni a uno Stato contraente unicamente poggiandosi sul fatto che queste ultime non presentano per lui alcun interesse per la sua legislazione fiscale nazionale. | ||||||
| In nessun caso il paragrafo 3 è da interpretare come il rifiuto di comunicare informazioni a uno Stato unicamente perché queste sono detenute da una banca, un altro istituto finanziario, un mandatario o una persona operante come agente o fiduciario o perché dette informazioni si rifanno ai diritti di proprietà di una persona. Nonostante le disposizioni del paragrafo 3 o le disposizioni contrarie del diritto interno, le autorità fiscali dello Stato richiesto, per quanto necessario per l'adempimento degli obblighi del presente paragrafo, sono autorizzate a divulgare le informazioni menzionate in questo paragrafo. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'art. 3 del Prot. del 23 set. 2009, approvato dall'AF il 18 giu. 2010, in vigore dal 20 set. 2019 (RU 2019 31453143; FF 2010 217). | ||||||
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| Le autorità competenti degli Stati contraenti si scambiano le informazioni che potrebbero essere rilevanti per l'applicazione della presente Convenzione o per l'applicazione del diritto interno alle imposte contemplate dalla Convenzione, per quanto un'imposizione secondo questo diritto non sia contraria alla presente Convenzione. Lo scambio di informazioni non è limitato dall'articolo 1. | ||||||
| Le informazioni ottenute in virtù del paragrafo 1 da uno Stato contraente sono tenute segrete allo stesso modo di quelle ottenute in applicazione della legislazione fiscale di questo Stato e sono accessibili soltanto alle persone o autorità (compresi i tribunali e le autorità amministrative) che si occupano dell'applicazione, dell'accertamento, della riscossione o dell'amministrazione delle imposte di cui al paragrafo 1, della messa in esecuzione e del perseguimento penale di queste imposte oppure della decisione di ricorrere a rimedi giuridici relativi a queste imposte. Queste persone o autorità possono utilizzare le informazioni solo per i suddetti scopi. Possono rivelarle nell'ambito di una procedura giudiziaria pubblica o in una decisione giudiziaria. Nonostante le disposizioni precedenti, uno Stato contraente può utilizzare le informazioni ricevute per altri fini, se tali informazioni possono essere impiegate secondo la legislazione di entrambi gli Stati per altri scopi e le autorità competenti dello Stato richiesto ne hanno approvato l'impiego. | ||||||
| I paragrafi 1 e 2 non possono essere interpretati nel senso che facciano obbligo a uno Stato contraente: | ||||||
| di eseguire misure amministrative in deroga alle norme legali e alla prassi amministrativa di uno o dell'altro Stato contraente; | ||||||
| di fornire informazioni, che non possono essere ottenute in virtù della sua legislazione o di quella dello Stato che le chiede; | ||||||
| di fornire informazioni suscettibili di rivelare segreti commerciali o d'affari, industriali o professionali oppure metodi commerciali o informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico. | ||||||
| Qualora, ai sensi del presente articolo, uno Stato contraente chiede informazioni, l'altro Stato contraente usa le possibilità a sua disposizione al fine di ottenere le informazioni richieste, anche qualora queste informazioni non gli siano utili a fini fiscali propri. L'obbligo di cui al periodo precedente è soggetto alle limitazioni previste nel paragrafo 3; esse non sono tuttavia da interpretare come il rifiuto di comunicare informazioni a uno Stato contraente unicamente poggiandosi sul fatto che queste ultime non presentano per lui alcun interesse per la sua legislazione fiscale nazionale. | ||||||
| In nessun caso il paragrafo 3 è da interpretare come il rifiuto di comunicare informazioni a uno Stato unicamente perché queste sono detenute da una banca, un altro istituto finanziario, un mandatario o una persona operante come agente o fiduciario o perché dette informazioni si rifanno ai diritti di proprietà di una persona. Nonostante le disposizioni del paragrafo 3 o le disposizioni contrarie del diritto interno, le autorità fiscali dello Stato richiesto, per quanto necessario per l'adempimento degli obblighi del presente paragrafo, sono autorizzate a divulgare le informazioni menzionate in questo paragrafo. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'art. 3 del Prot. del 23 set. 2009, approvato dall'AF il 18 giu. 2010, in vigore dal 20 set. 2019 (RU 2019 31453143; FF 2010 217). | ||||||
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RI 0.672.933.61 Convenzione del 2 ottobre 1996 tra la Confederazione Svizzera e gli Stati Uniti d'America per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito (con Prot., Prot. d'Accordo e allegato) Art. 26 [1] Scambio di informazioni |
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| Le autorità competenti degli Stati contraenti si scambiano le informazioni che potrebbero essere rilevanti per l'applicazione della presente Convenzione o per l'applicazione del diritto interno alle imposte contemplate dalla Convenzione, per quanto un'imposizione secondo questo diritto non sia contraria alla presente Convenzione. Lo scambio di informazioni non è limitato dall'articolo 1. | ||||||
| Le informazioni ottenute in virtù del paragrafo 1 da uno Stato contraente sono tenute segrete allo stesso modo di quelle ottenute in applicazione della legislazione fiscale di questo Stato e sono accessibili soltanto alle persone o autorità (compresi i tribunali e le autorità amministrative) che si occupano dell'applicazione, dell'accertamento, della riscossione o dell'amministrazione delle imposte di cui al paragrafo 1, della messa in esecuzione e del perseguimento penale di queste imposte oppure della decisione di ricorrere a rimedi giuridici relativi a queste imposte. Queste persone o autorità possono utilizzare le informazioni solo per i suddetti scopi. Possono rivelarle nell'ambito di una procedura giudiziaria pubblica o in una decisione giudiziaria. Nonostante le disposizioni precedenti, uno Stato contraente può utilizzare le informazioni ricevute per altri fini, se tali informazioni possono essere impiegate secondo la legislazione di entrambi gli Stati per altri scopi e le autorità competenti dello Stato richiesto ne hanno approvato l'impiego. | ||||||
| I paragrafi 1 e 2 non possono essere interpretati nel senso che facciano obbligo a uno Stato contraente: | ||||||
| di eseguire misure amministrative in deroga alle norme legali e alla prassi amministrativa di uno o dell'altro Stato contraente; | ||||||
| di fornire informazioni, che non possono essere ottenute in virtù della sua legislazione o di quella dello Stato che le chiede; | ||||||
| di fornire informazioni suscettibili di rivelare segreti commerciali o d'affari, industriali o professionali oppure metodi commerciali o informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico. | ||||||
| Qualora, ai sensi del presente articolo, uno Stato contraente chiede informazioni, l'altro Stato contraente usa le possibilità a sua disposizione al fine di ottenere le informazioni richieste, anche qualora queste informazioni non gli siano utili a fini fiscali propri. L'obbligo di cui al periodo precedente è soggetto alle limitazioni previste nel paragrafo 3; esse non sono tuttavia da interpretare come il rifiuto di comunicare informazioni a uno Stato contraente unicamente poggiandosi sul fatto che queste ultime non presentano per lui alcun interesse per la sua legislazione fiscale nazionale. | ||||||
| In nessun caso il paragrafo 3 è da interpretare come il rifiuto di comunicare informazioni a uno Stato unicamente perché queste sono detenute da una banca, un altro istituto finanziario, un mandatario o una persona operante come agente o fiduciario o perché dette informazioni si rifanno ai diritti di proprietà di una persona. Nonostante le disposizioni del paragrafo 3 o le disposizioni contrarie del diritto interno, le autorità fiscali dello Stato richiesto, per quanto necessario per l'adempimento degli obblighi del presente paragrafo, sono autorizzate a divulgare le informazioni menzionate in questo paragrafo. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'art. 3 del Prot. del 23 set. 2009, approvato dall'AF il 18 giu. 2010, in vigore dal 20 set. 2019 (RU 2019 31453143; FF 2010 217). | ||||||
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| Le autorità competenti degli Stati contraenti si scambiano le informazioni che potrebbero essere rilevanti per l'applicazione della presente Convenzione o per l'applicazione del diritto interno alle imposte contemplate dalla Convenzione, per quanto un'imposizione secondo questo diritto non sia contraria alla presente Convenzione. Lo scambio di informazioni non è limitato dall'articolo 1. | ||||||
| Le informazioni ottenute in virtù del paragrafo 1 da uno Stato contraente sono tenute segrete allo stesso modo di quelle ottenute in applicazione della legislazione fiscale di questo Stato e sono accessibili soltanto alle persone o autorità (compresi i tribunali e le autorità amministrative) che si occupano dell'applicazione, dell'accertamento, della riscossione o dell'amministrazione delle imposte di cui al paragrafo 1, della messa in esecuzione e del perseguimento penale di queste imposte oppure della decisione di ricorrere a rimedi giuridici relativi a queste imposte. Queste persone o autorità possono utilizzare le informazioni solo per i suddetti scopi. Possono rivelarle nell'ambito di una procedura giudiziaria pubblica o in una decisione giudiziaria. Nonostante le disposizioni precedenti, uno Stato contraente può utilizzare le informazioni ricevute per altri fini, se tali informazioni possono essere impiegate secondo la legislazione di entrambi gli Stati per altri scopi e le autorità competenti dello Stato richiesto ne hanno approvato l'impiego. | ||||||
| I paragrafi 1 e 2 non possono essere interpretati nel senso che facciano obbligo a uno Stato contraente: | ||||||
| di eseguire misure amministrative in deroga alle norme legali e alla prassi amministrativa di uno o dell'altro Stato contraente; | ||||||
| di fornire informazioni, che non possono essere ottenute in virtù della sua legislazione o di quella dello Stato che le chiede; | ||||||
| di fornire informazioni suscettibili di rivelare segreti commerciali o d'affari, industriali o professionali oppure metodi commerciali o informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico. | ||||||
| Qualora, ai sensi del presente articolo, uno Stato contraente chiede informazioni, l'altro Stato contraente usa le possibilità a sua disposizione al fine di ottenere le informazioni richieste, anche qualora queste informazioni non gli siano utili a fini fiscali propri. L'obbligo di cui al periodo precedente è soggetto alle limitazioni previste nel paragrafo 3; esse non sono tuttavia da interpretare come il rifiuto di comunicare informazioni a uno Stato contraente unicamente poggiandosi sul fatto che queste ultime non presentano per lui alcun interesse per la sua legislazione fiscale nazionale. | ||||||
| In nessun caso il paragrafo 3 è da interpretare come il rifiuto di comunicare informazioni a uno Stato unicamente perché queste sono detenute da una banca, un altro istituto finanziario, un mandatario o una persona operante come agente o fiduciario o perché dette informazioni si rifanno ai diritti di proprietà di una persona. Nonostante le disposizioni del paragrafo 3 o le disposizioni contrarie del diritto interno, le autorità fiscali dello Stato richiesto, per quanto necessario per l'adempimento degli obblighi del presente paragrafo, sono autorizzate a divulgare le informazioni menzionate in questo paragrafo. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'art. 3 del Prot. del 23 set. 2009, approvato dall'AF il 18 giu. 2010, in vigore dal 20 set. 2019 (RU 2019 31453143; FF 2010 217). | ||||||
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| Le autorità competenti degli Stati contraenti si scambiano le informazioni che potrebbero essere rilevanti per l'applicazione della presente Convenzione o per l'applicazione del diritto interno alle imposte contemplate dalla Convenzione, per quanto un'imposizione secondo questo diritto non sia contraria alla presente Convenzione. Lo scambio di informazioni non è limitato dall'articolo 1. | ||||||
| Le informazioni ottenute in virtù del paragrafo 1 da uno Stato contraente sono tenute segrete allo stesso modo di quelle ottenute in applicazione della legislazione fiscale di questo Stato e sono accessibili soltanto alle persone o autorità (compresi i tribunali e le autorità amministrative) che si occupano dell'applicazione, dell'accertamento, della riscossione o dell'amministrazione delle imposte di cui al paragrafo 1, della messa in esecuzione e del perseguimento penale di queste imposte oppure della decisione di ricorrere a rimedi giuridici relativi a queste imposte. Queste persone o autorità possono utilizzare le informazioni solo per i suddetti scopi. Possono rivelarle nell'ambito di una procedura giudiziaria pubblica o in una decisione giudiziaria. Nonostante le disposizioni precedenti, uno Stato contraente può utilizzare le informazioni ricevute per altri fini, se tali informazioni possono essere impiegate secondo la legislazione di entrambi gli Stati per altri scopi e le autorità competenti dello Stato richiesto ne hanno approvato l'impiego. | ||||||
| I paragrafi 1 e 2 non possono essere interpretati nel senso che facciano obbligo a uno Stato contraente: | ||||||
| di eseguire misure amministrative in deroga alle norme legali e alla prassi amministrativa di uno o dell'altro Stato contraente; | ||||||
| di fornire informazioni, che non possono essere ottenute in virtù della sua legislazione o di quella dello Stato che le chiede; | ||||||
| di fornire informazioni suscettibili di rivelare segreti commerciali o d'affari, industriali o professionali oppure metodi commerciali o informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico. | ||||||
| Qualora, ai sensi del presente articolo, uno Stato contraente chiede informazioni, l'altro Stato contraente usa le possibilità a sua disposizione al fine di ottenere le informazioni richieste, anche qualora queste informazioni non gli siano utili a fini fiscali propri. L'obbligo di cui al periodo precedente è soggetto alle limitazioni previste nel paragrafo 3; esse non sono tuttavia da interpretare come il rifiuto di comunicare informazioni a uno Stato contraente unicamente poggiandosi sul fatto che queste ultime non presentano per lui alcun interesse per la sua legislazione fiscale nazionale. | ||||||
| In nessun caso il paragrafo 3 è da interpretare come il rifiuto di comunicare informazioni a uno Stato unicamente perché queste sono detenute da una banca, un altro istituto finanziario, un mandatario o una persona operante come agente o fiduciario o perché dette informazioni si rifanno ai diritti di proprietà di una persona. Nonostante le disposizioni del paragrafo 3 o le disposizioni contrarie del diritto interno, le autorità fiscali dello Stato richiesto, per quanto necessario per l'adempimento degli obblighi del presente paragrafo, sono autorizzate a divulgare le informazioni menzionate in questo paragrafo. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'art. 3 del Prot. del 23 set. 2009, approvato dall'AF il 18 giu. 2010, in vigore dal 20 set. 2019 (RU 2019 31453143; FF 2010 217). | ||||||
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RI 0.672.933.61 Convenzione del 2 ottobre 1996 tra la Confederazione Svizzera e gli Stati Uniti d'America per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito (con Prot., Prot. d'Accordo e allegato) Art. 26 [1] Scambio di informazioni |
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| Le autorità competenti degli Stati contraenti si scambiano le informazioni che potrebbero essere rilevanti per l'applicazione della presente Convenzione o per l'applicazione del diritto interno alle imposte contemplate dalla Convenzione, per quanto un'imposizione secondo questo diritto non sia contraria alla presente Convenzione. Lo scambio di informazioni non è limitato dall'articolo 1. | ||||||
| Le informazioni ottenute in virtù del paragrafo 1 da uno Stato contraente sono tenute segrete allo stesso modo di quelle ottenute in applicazione della legislazione fiscale di questo Stato e sono accessibili soltanto alle persone o autorità (compresi i tribunali e le autorità amministrative) che si occupano dell'applicazione, dell'accertamento, della riscossione o dell'amministrazione delle imposte di cui al paragrafo 1, della messa in esecuzione e del perseguimento penale di queste imposte oppure della decisione di ricorrere a rimedi giuridici relativi a queste imposte. Queste persone o autorità possono utilizzare le informazioni solo per i suddetti scopi. Possono rivelarle nell'ambito di una procedura giudiziaria pubblica o in una decisione giudiziaria. Nonostante le disposizioni precedenti, uno Stato contraente può utilizzare le informazioni ricevute per altri fini, se tali informazioni possono essere impiegate secondo la legislazione di entrambi gli Stati per altri scopi e le autorità competenti dello Stato richiesto ne hanno approvato l'impiego. | ||||||
| I paragrafi 1 e 2 non possono essere interpretati nel senso che facciano obbligo a uno Stato contraente: | ||||||
| di eseguire misure amministrative in deroga alle norme legali e alla prassi amministrativa di uno o dell'altro Stato contraente; | ||||||
| di fornire informazioni, che non possono essere ottenute in virtù della sua legislazione o di quella dello Stato che le chiede; | ||||||
| di fornire informazioni suscettibili di rivelare segreti commerciali o d'affari, industriali o professionali oppure metodi commerciali o informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico. | ||||||
| Qualora, ai sensi del presente articolo, uno Stato contraente chiede informazioni, l'altro Stato contraente usa le possibilità a sua disposizione al fine di ottenere le informazioni richieste, anche qualora queste informazioni non gli siano utili a fini fiscali propri. L'obbligo di cui al periodo precedente è soggetto alle limitazioni previste nel paragrafo 3; esse non sono tuttavia da interpretare come il rifiuto di comunicare informazioni a uno Stato contraente unicamente poggiandosi sul fatto che queste ultime non presentano per lui alcun interesse per la sua legislazione fiscale nazionale. | ||||||
| In nessun caso il paragrafo 3 è da interpretare come il rifiuto di comunicare informazioni a uno Stato unicamente perché queste sono detenute da una banca, un altro istituto finanziario, un mandatario o una persona operante come agente o fiduciario o perché dette informazioni si rifanno ai diritti di proprietà di una persona. Nonostante le disposizioni del paragrafo 3 o le disposizioni contrarie del diritto interno, le autorità fiscali dello Stato richiesto, per quanto necessario per l'adempimento degli obblighi del presente paragrafo, sono autorizzate a divulgare le informazioni menzionate in questo paragrafo. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'art. 3 del Prot. del 23 set. 2009, approvato dall'AF il 18 giu. 2010, in vigore dal 20 set. 2019 (RU 2019 31453143; FF 2010 217). | ||||||
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RI 0.111 Convenzione di Vienna del 23 maggio 1969 sul diritto dei trattati (con. All.) Art. 32 Mezzi complementari di interpretazione |
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| Si potrà ricorrere a mezzi complementari d'interpretazione, ed in particolare ai lavori preparatori ed alle circostanze nelle quali il trattato è stato concluso, allo scopo, sia di confermare il significato risultante dall'applicazione dell'articolo 31, che di definire un significato quando l'interpretazione data in base all'articolo 31: | ||||||
| lasci il significato ambiguo od oscuro; o | ||||||
| porti ad un risultato chiaramente assurdo o non ragionevole. | ||||||
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RI 0.672.933.61 Convenzione del 2 ottobre 1996 tra la Confederazione Svizzera e gli Stati Uniti d'America per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito (con Prot., Prot. d'Accordo e allegato) Art. 26 [1] Scambio di informazioni |
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| Le autorità competenti degli Stati contraenti si scambiano le informazioni che potrebbero essere rilevanti per l'applicazione della presente Convenzione o per l'applicazione del diritto interno alle imposte contemplate dalla Convenzione, per quanto un'imposizione secondo questo diritto non sia contraria alla presente Convenzione. Lo scambio di informazioni non è limitato dall'articolo 1. | ||||||
| Le informazioni ottenute in virtù del paragrafo 1 da uno Stato contraente sono tenute segrete allo stesso modo di quelle ottenute in applicazione della legislazione fiscale di questo Stato e sono accessibili soltanto alle persone o autorità (compresi i tribunali e le autorità amministrative) che si occupano dell'applicazione, dell'accertamento, della riscossione o dell'amministrazione delle imposte di cui al paragrafo 1, della messa in esecuzione e del perseguimento penale di queste imposte oppure della decisione di ricorrere a rimedi giuridici relativi a queste imposte. Queste persone o autorità possono utilizzare le informazioni solo per i suddetti scopi. Possono rivelarle nell'ambito di una procedura giudiziaria pubblica o in una decisione giudiziaria. Nonostante le disposizioni precedenti, uno Stato contraente può utilizzare le informazioni ricevute per altri fini, se tali informazioni possono essere impiegate secondo la legislazione di entrambi gli Stati per altri scopi e le autorità competenti dello Stato richiesto ne hanno approvato l'impiego. | ||||||
| I paragrafi 1 e 2 non possono essere interpretati nel senso che facciano obbligo a uno Stato contraente: | ||||||
| di eseguire misure amministrative in deroga alle norme legali e alla prassi amministrativa di uno o dell'altro Stato contraente; | ||||||
| di fornire informazioni, che non possono essere ottenute in virtù della sua legislazione o di quella dello Stato che le chiede; | ||||||
| di fornire informazioni suscettibili di rivelare segreti commerciali o d'affari, industriali o professionali oppure metodi commerciali o informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico. | ||||||
| Qualora, ai sensi del presente articolo, uno Stato contraente chiede informazioni, l'altro Stato contraente usa le possibilità a sua disposizione al fine di ottenere le informazioni richieste, anche qualora queste informazioni non gli siano utili a fini fiscali propri. L'obbligo di cui al periodo precedente è soggetto alle limitazioni previste nel paragrafo 3; esse non sono tuttavia da interpretare come il rifiuto di comunicare informazioni a uno Stato contraente unicamente poggiandosi sul fatto che queste ultime non presentano per lui alcun interesse per la sua legislazione fiscale nazionale. | ||||||
| In nessun caso il paragrafo 3 è da interpretare come il rifiuto di comunicare informazioni a uno Stato unicamente perché queste sono detenute da una banca, un altro istituto finanziario, un mandatario o una persona operante come agente o fiduciario o perché dette informazioni si rifanno ai diritti di proprietà di una persona. Nonostante le disposizioni del paragrafo 3 o le disposizioni contrarie del diritto interno, le autorità fiscali dello Stato richiesto, per quanto necessario per l'adempimento degli obblighi del presente paragrafo, sono autorizzate a divulgare le informazioni menzionate in questo paragrafo. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'art. 3 del Prot. del 23 set. 2009, approvato dall'AF il 18 giu. 2010, in vigore dal 20 set. 2019 (RU 2019 31453143; FF 2010 217). | ||||||
VwVG). Der Beschwerdeführerin wird eine Parteientschädigung von Fr. 25'000.-zugesprochen (Art. 64 Abs. 1
VwVG; Art. 8 ff. sowie Art. 13 f. des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht, SR 173.320.2). 8.
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RS 173.110 LTF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria Art. 83 Eccezioni |
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| Il ricorso è inammissibile contro: | ||||||
| le decisioni in materia di sicurezza interna o esterna del Paese, neutralità, protezione diplomatica e altri affari esteri, in quanto il diritto internazionale non conferisca un diritto al giudizio da parte di un tribunale; | ||||||
| le decisioni in materia di naturalizzazione ordinaria; | ||||||
| le decisioni in materia di diritto degli stranieri concernenti:l'entrata in Svizzera,i permessi o autorizzazioni al cui ottenimento né il diritto federale né il diritto internazionale conferiscono un diritto,l'ammissione provvisoria,l'espulsione fondata sull'articolo 121 capoverso 2 della Costituzione federale e l'allontanamento,le deroghe alle condizioni d'ammissione,la proroga del permesso per frontalieri, il cambiamento di Cantone, il cambiamento d'impiego del titolare di un permesso per frontalieri, nonché il rilascio di documenti di viaggio a stranieri privi di documenti; | ||||||
| l'entrata in Svizzera, | ||||||
| i permessi o autorizzazioni al cui ottenimento né il diritto federale né il diritto internazionale conferiscono un diritto, | ||||||
| l'ammissione provvisoria, | ||||||
| l'espulsione fondata sull'articolo 121 capoverso 2 della Costituzione federale e l'allontanamento, | ||||||
| le deroghe alle condizioni d'ammissione, | ||||||
| la proroga del permesso per frontalieri, il cambiamento di Cantone, il cambiamento d'impiego del titolare di un permesso per frontalieri, nonché il rilascio di documenti di viaggio a stranieri privi di documenti; | ||||||
| le decisioni in materia d'asilo pronunciate:dal Tribunale amministrativo federale, salvo quelle che concernono persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione,da un'autorità cantonale inferiore e concernenti un permesso o un'autorizzazione al cui ottenimento né il diritto federale né il diritto internazionale conferiscono un diritto; | ||||||
| dal Tribunale amministrativo federale, salvo quelle che concernono persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, | ||||||
| da un'autorità cantonale inferiore e concernenti un permesso o un'autorizzazione al cui ottenimento né il diritto federale né il diritto internazionale conferiscono un diritto; | ||||||
| le decisioni concernenti il rifiuto dell'autorizzazione a procedere penalmente contro membri di autorità o contro agenti della Confederazione; | ||||||
| le decisioni in materia di appalti pubblici se:non si pone alcuna questione di diritto d'importanza fondamentale; sono fatti salvi i ricorsi contro gli appalti del Tribunale amministrativo federale, del Tribunale penale federale, del Tribunale federale dei brevetti, del Ministero pubblico della Confederazione e delle autorità giudiziarie cantonali superiori, oil valore stimato della commessa non raggiunge il valore soglia determinante secondo l'articolo 52 capoverso 1 in combinato disposto con l'allegato 4 numero 2 della legge federale del 21 giugno 2019 [5] sugli appalti pubblici; | ||||||
| non si pone alcuna questione di diritto d'importanza fondamentale; sono fatti salvi i ricorsi contro gli appalti del Tribunale amministrativo federale, del Tribunale penale federale, del Tribunale federale dei brevetti, del Ministero pubblico della Confederazione e delle autorità giudiziarie cantonali superiori, o | ||||||
| il valore stimato della commessa non raggiunge il valore soglia determinante secondo l'articolo 52 capoverso 1 in combinato disposto con l'allegato 4 numero 2 della legge federale del 21 giugno 2019 [5] sugli appalti pubblici; | ||||||
| le decisioni del Tribunale amministrativo federale concernenti decisioni secondo l'articolo 32i della legge del 20 marzo 2009 [7] sul trasporto di viaggiatori; | ||||||
| le decisioni in materia di rapporti di lavoro di diritto pubblico, in quanto concernano una controversia non patrimoniale, ma non la parità dei sessi; | ||||||
| le decisioni concernenti l'assistenza amministrativa internazionale, eccettuata l'assistenza amministrativa in materia fiscale; | ||||||
| le decisioni in materia di servizio militare, civile o di protezione civile; | ||||||
| le decisioni in materia di approvvigionamento economico del Paese adottate in situazioni di grave penuria; | ||||||
| le decisioni concernenti i sussidi al cui ottenimento la legislazione non conferisce un diritto; | ||||||
| le decisioni concernenti l'imposizione di dazi operata in base alla classificazione tariffaria o al peso delle merci; | ||||||
| le decisioni concernenti il condono o la dilazione del pagamento di tributi; in deroga alla presente disposizione, il ricorso è ammissibile contro le decisioni concernenti il condono dell'imposta federale diretta o dell'imposta cantonale o comunale sul reddito e sull'utile se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se si tratta per altri motivi di un caso particolarmente importante; | ||||||
| le decisioni in materia di energia nucleare concernenti:l'esigenza di un nulla osta o la modifica di un'autorizzazione o di una decisione,l'approvazione di un piano d'accantonamenti per le spese di smaltimento antecedenti lo spegnimento di un impianto nucleare,i nulla osta; | ||||||
| l'esigenza di un nulla osta o la modifica di un'autorizzazione o di una decisione, | ||||||
| l'approvazione di un piano d'accantonamenti per le spese di smaltimento antecedenti lo spegnimento di un impianto nucleare, | ||||||
| i nulla osta; | ||||||
| le decisioni in materia di circolazione stradale concernenti l'omologazione del tipo di veicoli; | ||||||
| le decisioni del Tribunale amministrativo federale in materia di traffico delle telecomunicazioni, radiotelevisione e poste concernenti: [12]concessioni oggetto di una pubblica gara,controversie secondo l'articolo 11a della legge del 30 aprile 1997 [13] sulle telecomunicazioni;controversie secondo l'articolo 8 della legge del 17 dicembre 2010 [15] sulle poste; | ||||||
| concessioni oggetto di una pubblica gara, | ||||||
| controversie secondo l'articolo 11a della legge del 30 aprile 1997 [13] sulle telecomunicazioni; | ||||||
| controversie secondo l'articolo 8 della legge del 17 dicembre 2010 [15] sulle poste; | ||||||
| le decisioni in materia di medicina dei trapianti concernenti:l'iscrizione nella lista d'attesa,l'attribuzione di organi; | ||||||
| l'iscrizione nella lista d'attesa, | ||||||
| l'attribuzione di organi; | ||||||
| le decisioni in materia di assicurazione malattie pronunciate dal Tribunale amministrativo federale in virtù dell'articolo 34 [16] della legge del 17 giugno 2005 [17] sul Tribunale amministrativo federale (LTAF); | ||||||
| le decisioni in materia di agricoltura concernenti:...la delimitazione delle zone nell'ambito del catasto della produzione; | ||||||
| ... | ||||||
| la delimitazione delle zone nell'ambito del catasto della produzione; | ||||||
| le decisioni concernenti l'esito di esami e di altre valutazioni della capacità, segnatamente nei settori della scuola, della formazione continua e dell'esercizio della professione; | ||||||
| le decisioni in materia di offerte pubbliche di acquisto (art. 125-141 della L del 19 giu. 2015 [21] sull'infrastruttura finanziaria); | ||||||
| le decisioni del Tribunale amministrativo federale concernenti divergenze d'opinione tra autorità in materia di assistenza amministrativa o giudiziaria a livello nazionale; | ||||||
| le decisioni in materia di diritto dell'elettricità concernenti l'approvazione dei piani di impianti elettrici a corrente forte e di impianti elettrici a corrente debole e l'espropriazione dei diritti necessari per la costruzione o l'esercizio di siffatti impianti, se non si pone alcuna questione di diritto d'importanza fondamentale; | ||||||
| le decisioni concernenti la concessione di contributi di solidarietà ai sensi della legge federale del 30 settembre 2016 [25] sulle misure coercitive a scopo assistenziale e i collocamenti extrafamiliari prima del 1981, tranne se si pone una questione di diritto di importanza fondamentale o si tratta di un caso particolarmente importante per altri motivi; | ||||||
| le decisioni pronunciate dal Tribunale amministrativo federale nelle procedure amichevoli per evitare un'imposizione non conforme alla convenzione internazionale applicabile in ambito fiscale; | ||||||
| le decisioni concernenti le autorizzazioni edilizie di impianti eolici d'interesse nazionale secondo l'articolo 71c capoverso 1 lettera b della legge federale del 30 settembre 2016 [28] sull'energia e le autorizzazioni di competenza cantonale a esse necessariamente connesse, se non si pone alcuna questione di diritto d'importanza fondamentale. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 dell'O dell'AF del 20 dic. 2006 che adegua taluni atti normativi alle disposizioni della legge sul Tribunale federale e della legge sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2006 5599; FF 2006 7109). [2] Introdotta dalla cifraI n. 1 dell'O dell'AF del 20 dic. 2006 che adegua taluni atti normativi alle disposizioni della legge sul Tribunale federale e della legge sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2006 5599; FF 2006 7109). [3] Nuovo testo giusta la cifra I n. 2 della LF del 1° ott. 2010 sul coordinamento tra la procedura d'asilo e la procedura d'estradizione, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 925; FF 2010 1295). [4] Nuovo testo giusta l'all. 7 cifra II n. 2 della LF del 21 giu. 2019 sugli appalti pubblici, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 641; FF 2017 1587). [5] RS 172.056.1 [6] Introdotta dalla cifra I n. 2 della LF del 16 mar. 2012 sulla seconda fase della Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 823). [7] RS 745.1 [8] Nuovo testo giusta l'all. n. 1 della L del 28 set. 2012 sull'assistenza amministrativa fiscale, in vigore dal 1° feb. 2013 (RU 2013 231; FF 2011 5587). [9] Nuovo testo giusta l'all. 2 cifra II n. 1 della L del 17 giu. 2016 sull'approvvigionamento del Paese, in vigore dal 1° giu. 2017 (RU 2017 3097; FF 2014 6105). [10] Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della L del 20 giu. 2014 sul condono dell'imposta, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 9; FF 2013 7239). [11] Nuovo testo giusta l'art. 106 n. 3 della LF del 24 mar. 2006 sulla radiotelevisione, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2007 737; FF 2003 1399). [12] Nuovo testo giusta l'all. cifra II n. 1 della LF del 17 dic. 2010 sulle poste, in vigore dal 1° ott. 2012 (RU 2012 4993; FF 2009 4493). [13] RS 784.10 [14] Introdotto dall'all. cifra II n. 1 della LF del 17 dic. 2010 sulle poste, in vigore dal 1° ott. 2012 (RU 2012 4993; FF 2009 4493). [15] RS 783.0 [16] Rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF (art. 58 cpv. 1 LParl; RS 171.10). [17] RS 173.32. Quest'art. è abrogato. Vedi ora: l'art. 33 lett. i LTAF in connessione con l'art. 53 cpv. 1 della LF del 18 marzo 1994 sull'assicurazione malattie (RS 832.10). [18] Abrogata dall'all. n. 1 della LF del 22 mar. 2013, con effetto dal 1° gen. 2014 (RU 2013 34633863; FF 2012 1757). [19] Nuovo testo giusta l'all. n. 5 della LF del 20 giu. 2014 sulla formazione continua, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 689; FF 2013 3085). [20] Introdotta dall'all. n. 3 della LF del 22 giu. 2007 concernente l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (RU 2008 5207; FF 2006 2625). Nuovo testo giusta l'all. n. 1 della L del 19 giu. 2015 sull'infrastruttura finanziaria, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5339; FF 2014 6445). [21] RS 958.1 [22] Introdotta dall'all. n. 3 della LF del 22 giu. 2007 concernente l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5207; FF 2006 2625). [23] Introdotta dall'all. cifra II n. 1 della LF del 30 set. 2016 sull'energia, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6839; FF 2013 6489). [24] Introdotta dall'art. 21 cpv. 2 della LF del 30 set. 2016 sulle misure coercitive a scopo assistenziale e i collocamenti extrafamiliari prima del1981, in vigore dal 1° apr. 2017 (RU 2017 753; FF 2016 73). [25] RS 211.223.13 [26] Introdotta dall'art 36 cpv. 2 della LF del 18 giu. 2021 concernente l'esecuzione delle convenzioni internazionali in ambito fiscale, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 703; FF 2020 8063). [27] Introdotta dalla cifra I n. 2 della LF del 16 giu. 2023 concernente l'accelerazione della procedura di autorizzazione degli impianti eolici, in vigore dal 1° feb. 2024 (RU 2023 804; FF 2023 344, 588). [28] RS 730.0 | ||||||