SR 952.03 Ordinanza del 1° giugno 2012 sui fondi propri e sulla ripartizione dei rischi delle banche e delle società di intermediazione mobiliare (Ordinanza sui fondi propri, OFoP) - Ordinanza sui fondi propri OFoP Art. 8 Tipi di consolidamento e opzioni della banca - 1 Le partecipazioni maggioritarie a imprese soggette all'obbligo di consolidamento devono essere integralmente consolidate. |
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1 | Le partecipazioni maggioritarie a imprese soggette all'obbligo di consolidamento devono essere integralmente consolidate. |
2 | Per le partecipazioni detenute dalla banca unitamente a un secondo azionista o un secondo socio in ragione del 50 per cento dei voti ognuno («joint venture»), la banca può scegliere tra il consolidamento integrale, il consolidamento per quote o l'approccio di deduzione corrispondente. |
3 | Per le partecipazioni minoritarie di almeno il 20 per cento a imprese soggette all'obbligo di consolidamento sulle quali la banca esercita direttamente o indirettamente un influsso dominante unitamente ad altri proprietari, la banca può scegliere tra il consolidamento per quote o l'approccio di deduzione corrispondente. |
4 | Alle altre partecipazioni minoritarie si applica l'approccio di deduzione corrispondente. |
5 | Nel consolidamento per quote si tiene conto dei fondi propri computabili e necessari, nonché dei grandi rischi, in modo corrispondente alla quota di partecipazione. |
6 | Le partecipazioni cui è stato applicato l'approccio di deduzione corrispondente non sono considerate nella ripartizione dei rischi. |
7 | Nei casi di cui ai capoversi 2 e 3, l'approccio di deduzione corrispondente si applica senza riferimento a una franchigia. |