IR 0.221.211.1 Convenzione delle Nazioni Unite dell'11 aprile 1980 sui contratti di compravendita internazionale di merci CVIM Art. 1 |
|
1 | La presente Convenzione è applicabile ai contratti di compravendita di merci tra parti che hanno stabile organizzazione in Stati diversi: |
a | se tali Stati sono Stati contraenti; o |
b | se le norme di diritto internazionale privato sfociano nell'applicazione della legge di uno Stato contraente. |
2 | Non si tiene conto del fatto che le parti hanno stabile organizzazione in Stati diversi se tale fatto non risulta né dal contratto, né da transazioni anteriori tra le parti, né da informazioni fornite dalle stesse in un momento qualsiasi prima della conclusione o in occasione della conclusione del contratto. |
3 | Né la cittadinanza delle parti né il carattere civile o commerciale delle parti o del contratto sono presi in considerazione per l'applicazione della presente Convenzione. |
IR 0.221.211.1 Convenzione delle Nazioni Unite dell'11 aprile 1980 sui contratti di compravendita internazionale di merci CVIM Art. 6 - Le parti possono escludere l'applicazione della presente Convenzione o, fatte salve le disposizioni dell'articolo 12, derogare a una qualsiasi delle sue disposizioni o modificarne gli effetti. |
IR 0.221.211.1 Convenzione delle Nazioni Unite dell'11 aprile 1980 sui contratti di compravendita internazionale di merci CVIM Art. 6 - Le parti possono escludere l'applicazione della presente Convenzione o, fatte salve le disposizioni dell'articolo 12, derogare a una qualsiasi delle sue disposizioni o modificarne gli effetti. |
IR 0.221.211.1 Convenzione delle Nazioni Unite dell'11 aprile 1980 sui contratti di compravendita internazionale di merci CVIM Art. 6 - Le parti possono escludere l'applicazione della presente Convenzione o, fatte salve le disposizioni dell'articolo 12, derogare a una qualsiasi delle sue disposizioni o modificarne gli effetti. |
IR 0.221.211.1 Convenzione delle Nazioni Unite dell'11 aprile 1980 sui contratti di compravendita internazionale di merci CVIM Art. 6 - Le parti possono escludere l'applicazione della presente Convenzione o, fatte salve le disposizioni dell'articolo 12, derogare a una qualsiasi delle sue disposizioni o modificarne gli effetti. |
IR 0.221.211.1 Convenzione delle Nazioni Unite dell'11 aprile 1980 sui contratti di compravendita internazionale di merci CVIM Art. 6 - Le parti possono escludere l'applicazione della presente Convenzione o, fatte salve le disposizioni dell'articolo 12, derogare a una qualsiasi delle sue disposizioni o modificarne gli effetti. |
IR 0.221.211.1 Convenzione delle Nazioni Unite dell'11 aprile 1980 sui contratti di compravendita internazionale di merci CVIM Art. 6 - Le parti possono escludere l'applicazione della presente Convenzione o, fatte salve le disposizioni dell'articolo 12, derogare a una qualsiasi delle sue disposizioni o modificarne gli effetti. |
IR 0.221.211.1 Convenzione delle Nazioni Unite dell'11 aprile 1980 sui contratti di compravendita internazionale di merci CVIM Art. 49 |
|
1 | Il compratore può dichiarare sciolto il contratto: |
a | se l'inadempimento da parte del venditore di uno degli obblighi risultanti dal contratto o dalla presente Convenzione costituisce una violazione essenziale del contratto; o |
b | in caso di mancata fornitura, se il venditore non fornisce le merci entro il termine suppletivo impartito dal compratore conformemente all'articolo 47 capoverso 1 o se dichiara che non le fornirà entro il termine impartito. |
2 | Tuttavia se il venditore ha fornito le merci, il compratore perde il diritto di dichiarare sciolto il contratto se non l'ha fatto valere: |
a | in caso di fornitura tardiva, entro un termine ragionevole a partire dal momento nel quale ha saputo che la fornitura è avvenuta; |
b | in caso di violazione diversa dalla fornitura tardiva, entro un termine ragionevole: |
bi | a partire dal momento nel quale ha avuto o avrebbe dovuto avere conoscenza di tale violazione; |
bii | spirato il termine suppletivo impartito dal compratore conformemente all'articolo 47 capoverso 1 o dopo che il venditore abbia dichiarato che non adempirà gli obblighi entro tale termine suppletivo; o |
biii | spirato il termine suppletivo impartito dal venditore conformemente all'articolo 48 capoverso 2 o dopo che il compratore abbia dichiarato che non accetterà l'adempimento. |
IR 0.221.211.1 Convenzione delle Nazioni Unite dell'11 aprile 1980 sui contratti di compravendita internazionale di merci CVIM Art. 6 - Le parti possono escludere l'applicazione della presente Convenzione o, fatte salve le disposizioni dell'articolo 12, derogare a una qualsiasi delle sue disposizioni o modificarne gli effetti. |
IR 0.221.211.1 Convenzione delle Nazioni Unite dell'11 aprile 1980 sui contratti di compravendita internazionale di merci CVIM Art. 49 |
|
1 | Il compratore può dichiarare sciolto il contratto: |
a | se l'inadempimento da parte del venditore di uno degli obblighi risultanti dal contratto o dalla presente Convenzione costituisce una violazione essenziale del contratto; o |
b | in caso di mancata fornitura, se il venditore non fornisce le merci entro il termine suppletivo impartito dal compratore conformemente all'articolo 47 capoverso 1 o se dichiara che non le fornirà entro il termine impartito. |
2 | Tuttavia se il venditore ha fornito le merci, il compratore perde il diritto di dichiarare sciolto il contratto se non l'ha fatto valere: |
a | in caso di fornitura tardiva, entro un termine ragionevole a partire dal momento nel quale ha saputo che la fornitura è avvenuta; |
b | in caso di violazione diversa dalla fornitura tardiva, entro un termine ragionevole: |
bi | a partire dal momento nel quale ha avuto o avrebbe dovuto avere conoscenza di tale violazione; |
bii | spirato il termine suppletivo impartito dal compratore conformemente all'articolo 47 capoverso 1 o dopo che il venditore abbia dichiarato che non adempirà gli obblighi entro tale termine suppletivo; o |
biii | spirato il termine suppletivo impartito dal venditore conformemente all'articolo 48 capoverso 2 o dopo che il compratore abbia dichiarato che non accetterà l'adempimento. |
IR 0.221.211.1 Convenzione delle Nazioni Unite dell'11 aprile 1980 sui contratti di compravendita internazionale di merci CVIM Art. 49 |
|
1 | Il compratore può dichiarare sciolto il contratto: |
a | se l'inadempimento da parte del venditore di uno degli obblighi risultanti dal contratto o dalla presente Convenzione costituisce una violazione essenziale del contratto; o |
b | in caso di mancata fornitura, se il venditore non fornisce le merci entro il termine suppletivo impartito dal compratore conformemente all'articolo 47 capoverso 1 o se dichiara che non le fornirà entro il termine impartito. |
2 | Tuttavia se il venditore ha fornito le merci, il compratore perde il diritto di dichiarare sciolto il contratto se non l'ha fatto valere: |
a | in caso di fornitura tardiva, entro un termine ragionevole a partire dal momento nel quale ha saputo che la fornitura è avvenuta; |
b | in caso di violazione diversa dalla fornitura tardiva, entro un termine ragionevole: |
bi | a partire dal momento nel quale ha avuto o avrebbe dovuto avere conoscenza di tale violazione; |
bii | spirato il termine suppletivo impartito dal compratore conformemente all'articolo 47 capoverso 1 o dopo che il venditore abbia dichiarato che non adempirà gli obblighi entro tale termine suppletivo; o |
biii | spirato il termine suppletivo impartito dal venditore conformemente all'articolo 48 capoverso 2 o dopo che il compratore abbia dichiarato che non accetterà l'adempimento. |
IR 0.221.211.1 Convenzione delle Nazioni Unite dell'11 aprile 1980 sui contratti di compravendita internazionale di merci CVIM Art. 53 - Il compratore è obbligato, nelle condizioni previste dal contratto e dalla presente Convenzione, a pagare il prezzo e ad accettare la fornitura. |
IR 0.221.211.1 Convenzione delle Nazioni Unite dell'11 aprile 1980 sui contratti di compravendita internazionale di merci CVIM Art. 54 - L'obbligo del compratore di pagare il prezzo comprende quello di prendere le misure e di compiere le formalità destinate a permettere il pagamento del prezzo che sono previste dal contratto o dalle leggi e dai regolamenti. |
IR 0.221.211.1 Convenzione delle Nazioni Unite dell'11 aprile 1980 sui contratti di compravendita internazionale di merci CVIM Art. 71 |
|
1 | Una parte può differire l'esecuzione degli obblighi ove risulti, dopo la conclusione del contratto, che l'altra parte non adempirà una porzione essenziale dei suoi obblighi in ragione: |
a | di una grave insufficienza nella capacità d'adempimento di questa parte della sua insolvibilità; o |
b | della maniera in cui s'accinge ad adempiere o adempie il contratto. |
2 | Il venditore, se ha spedito la merce prima che risultino i motivi previsti nel capoverso 1, può opporsi alla consegna delle merci al compratore anche se quest'ultimo ha un documento che gli permette di ottenerle. Il presente capoverso concerne soltanto i diritti rispettivi del venditore e del compratore sulle merci. |
3 | La parte che differisce l'adempimento, prima o dopo la spedizione delle merci, deve inviare immediatamente una notificazione a tale effetto all'altra parte e procedere all'adempimento se l'altra parte fornisce assicurazioni sufficienti di buon adempimento degli obblighi. |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 82 - Chi domanda l'adempimento di un contratto bilaterale deve averlo per parte sua già adempito od offrire di adempirlo, a meno che pel tenore o per la natura del contratto sia tenuto ad adempirlo soltanto più tardi. |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 120 - 1 Quando due persone sono debitrici l'una verso l'altra di somme di denaro o di altre prestazioni della stessa specie, ciascuna di esse, purché i due crediti siano scaduti, può compensare il proprio debito col proprio credito. |
|
1 | Quando due persone sono debitrici l'una verso l'altra di somme di denaro o di altre prestazioni della stessa specie, ciascuna di esse, purché i due crediti siano scaduti, può compensare il proprio debito col proprio credito. |
2 | Il debitore può opporre la compensazione sebbene il suo credito sia contestato. |
3 | Un credito prescritto può essere opposto in compensazione, se non era ancora prescritto al momento in cui poteva essere compensato coll'altro credito. |
IR 0.221.211.1 Convenzione delle Nazioni Unite dell'11 aprile 1980 sui contratti di compravendita internazionale di merci CVIM Art. 58 |
|
1 | Se il compratore non è tenuto a pagare il prezzo in un altro momento determinato, deve effettuare il pagamento non appena, conformemente al contratto e alla presente Convenzione, il venditore mette a sua disposizione sia le merci sia i documenti rappresentativi delle merci. Il venditore può fare del pagamento una condizione della consegna delle merci o dei documenti. |
2 | Se il contratto implica un trasporto delle merci, il venditore può farne la spedizione a condizione che le merci o i documenti rappresentativi saranno consegnati al compratore soltanto dietro pagamento del prezzo. |
3 | Il compratore non è tenuto a pagare il prezzo prima di avere avuto la possibilità di esaminare le merci, a meno che le modalità di fornitura o di pagamento convenute tra le parti non gli lascino tale possibilità. |
IR 0.221.211.1 Convenzione delle Nazioni Unite dell'11 aprile 1980 sui contratti di compravendita internazionale di merci CVIM Art. 49 |
|
1 | Il compratore può dichiarare sciolto il contratto: |
a | se l'inadempimento da parte del venditore di uno degli obblighi risultanti dal contratto o dalla presente Convenzione costituisce una violazione essenziale del contratto; o |
b | in caso di mancata fornitura, se il venditore non fornisce le merci entro il termine suppletivo impartito dal compratore conformemente all'articolo 47 capoverso 1 o se dichiara che non le fornirà entro il termine impartito. |
2 | Tuttavia se il venditore ha fornito le merci, il compratore perde il diritto di dichiarare sciolto il contratto se non l'ha fatto valere: |
a | in caso di fornitura tardiva, entro un termine ragionevole a partire dal momento nel quale ha saputo che la fornitura è avvenuta; |
b | in caso di violazione diversa dalla fornitura tardiva, entro un termine ragionevole: |
bi | a partire dal momento nel quale ha avuto o avrebbe dovuto avere conoscenza di tale violazione; |
bii | spirato il termine suppletivo impartito dal compratore conformemente all'articolo 47 capoverso 1 o dopo che il venditore abbia dichiarato che non adempirà gli obblighi entro tale termine suppletivo; o |
biii | spirato il termine suppletivo impartito dal venditore conformemente all'articolo 48 capoverso 2 o dopo che il compratore abbia dichiarato che non accetterà l'adempimento. |
IR 0.221.211.1 Convenzione delle Nazioni Unite dell'11 aprile 1980 sui contratti di compravendita internazionale di merci CVIM Art. 49 |
|
1 | Il compratore può dichiarare sciolto il contratto: |
a | se l'inadempimento da parte del venditore di uno degli obblighi risultanti dal contratto o dalla presente Convenzione costituisce una violazione essenziale del contratto; o |
b | in caso di mancata fornitura, se il venditore non fornisce le merci entro il termine suppletivo impartito dal compratore conformemente all'articolo 47 capoverso 1 o se dichiara che non le fornirà entro il termine impartito. |
2 | Tuttavia se il venditore ha fornito le merci, il compratore perde il diritto di dichiarare sciolto il contratto se non l'ha fatto valere: |
a | in caso di fornitura tardiva, entro un termine ragionevole a partire dal momento nel quale ha saputo che la fornitura è avvenuta; |
b | in caso di violazione diversa dalla fornitura tardiva, entro un termine ragionevole: |
bi | a partire dal momento nel quale ha avuto o avrebbe dovuto avere conoscenza di tale violazione; |
bii | spirato il termine suppletivo impartito dal compratore conformemente all'articolo 47 capoverso 1 o dopo che il venditore abbia dichiarato che non adempirà gli obblighi entro tale termine suppletivo; o |
biii | spirato il termine suppletivo impartito dal venditore conformemente all'articolo 48 capoverso 2 o dopo che il compratore abbia dichiarato che non accetterà l'adempimento. |
IR 0.221.211.1 Convenzione delle Nazioni Unite dell'11 aprile 1980 sui contratti di compravendita internazionale di merci CVIM Art. 49 |
|
1 | Il compratore può dichiarare sciolto il contratto: |
a | se l'inadempimento da parte del venditore di uno degli obblighi risultanti dal contratto o dalla presente Convenzione costituisce una violazione essenziale del contratto; o |
b | in caso di mancata fornitura, se il venditore non fornisce le merci entro il termine suppletivo impartito dal compratore conformemente all'articolo 47 capoverso 1 o se dichiara che non le fornirà entro il termine impartito. |
2 | Tuttavia se il venditore ha fornito le merci, il compratore perde il diritto di dichiarare sciolto il contratto se non l'ha fatto valere: |
a | in caso di fornitura tardiva, entro un termine ragionevole a partire dal momento nel quale ha saputo che la fornitura è avvenuta; |
b | in caso di violazione diversa dalla fornitura tardiva, entro un termine ragionevole: |
bi | a partire dal momento nel quale ha avuto o avrebbe dovuto avere conoscenza di tale violazione; |
bii | spirato il termine suppletivo impartito dal compratore conformemente all'articolo 47 capoverso 1 o dopo che il venditore abbia dichiarato che non adempirà gli obblighi entro tale termine suppletivo; o |
biii | spirato il termine suppletivo impartito dal venditore conformemente all'articolo 48 capoverso 2 o dopo che il compratore abbia dichiarato che non accetterà l'adempimento. |
IR 0.221.211.1 Convenzione delle Nazioni Unite dell'11 aprile 1980 sui contratti di compravendita internazionale di merci CVIM Art. 6 - Le parti possono escludere l'applicazione della presente Convenzione o, fatte salve le disposizioni dell'articolo 12, derogare a una qualsiasi delle sue disposizioni o modificarne gli effetti. |
IR 0.221.211.1 Convenzione delle Nazioni Unite dell'11 aprile 1980 sui contratti di compravendita internazionale di merci CVIM Art. 4 - La presente Convenzione disciplina esclusivamente la formazione del contratto di compravendita e i diritti e gli obblighi che un tale contratto fa sorgere tra il venditore e il compratore. In particolare, salvo disposizione contraria esplicita della presente Convenzione, questa non concerne: |
|
a | la validità del contratto o di singole disposizioni del contratto o la validità degli usi; |
b | gli effetti che il contratto può avere sulla proprietà delle merci vendute. |
IR 0.221.211.1 Convenzione delle Nazioni Unite dell'11 aprile 1980 sui contratti di compravendita internazionale di merci CVIM Art. 4 - La presente Convenzione disciplina esclusivamente la formazione del contratto di compravendita e i diritti e gli obblighi che un tale contratto fa sorgere tra il venditore e il compratore. In particolare, salvo disposizione contraria esplicita della presente Convenzione, questa non concerne: |
|
a | la validità del contratto o di singole disposizioni del contratto o la validità degli usi; |
b | gli effetti che il contratto può avere sulla proprietà delle merci vendute. |
IR 0.221.211.1 Convenzione delle Nazioni Unite dell'11 aprile 1980 sui contratti di compravendita internazionale di merci CVIM Art. 81 |
|
1 | Lo scioglimento del contratto libera le due parti dai loro obblighi, ad eccezione del risarcimento che può essere dovuto. Esso non ha effetti sulle stipulazioni del contratto relative al regolamento delle controversie o ai diritti e obblighi delle parti in caso di scioglimento. |
2 | La parte che ha adempiuto il contratto totalmente o parzialmente può esigere dall'altra parte restituzione di quanto essa ha fornito o pagato in adempimento del contratto. Se le due parti sono tenute a effettuare restituzioni, esse vi devono procedere simultaneamente. |
SR 291 Legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato (LDIP) LDIP Art. 148 - 1 La prescrizione e l'estinzione di un credito sono regolate dal diritto applicabile a quest'ultimo. |
|
1 | La prescrizione e l'estinzione di un credito sono regolate dal diritto applicabile a quest'ultimo. |
2 | In caso di compensazione, l'estinzione è regolata dal diritto applicabile al credito che s'intende estinguere in tal modo. |
3 | La novazione, il contratto di remissione e quello di compensazione sono regolati dalle disposizioni della presente legge concernenti il diritto applicabile ai contratti (art. 116 segg.). |
SR 291 Legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato (LDIP) LDIP Art. 148 - 1 La prescrizione e l'estinzione di un credito sono regolate dal diritto applicabile a quest'ultimo. |
|
1 | La prescrizione e l'estinzione di un credito sono regolate dal diritto applicabile a quest'ultimo. |
2 | In caso di compensazione, l'estinzione è regolata dal diritto applicabile al credito che s'intende estinguere in tal modo. |
3 | La novazione, il contratto di remissione e quello di compensazione sono regolati dalle disposizioni della presente legge concernenti il diritto applicabile ai contratti (art. 116 segg.). |
SR 291 Legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato (LDIP) LDIP Art. 118 - 1 La compravendita di cose mobili corporee è regolata dalla convenzione dell'Aia del 15 giugno 195570 concernente la legge applicabile ai contratti di compravendita a carattere internazionale di cose mobili corporee. |
|
1 | La compravendita di cose mobili corporee è regolata dalla convenzione dell'Aia del 15 giugno 195570 concernente la legge applicabile ai contratti di compravendita a carattere internazionale di cose mobili corporee. |
2 | È fatto salvo l'articolo 120. |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 124 - 1 Non vi ha compensazione se non quando il debitore manifesti al creditore la sua intenzione di usare del diritto di opporla. |
|
1 | Non vi ha compensazione se non quando il debitore manifesti al creditore la sua intenzione di usare del diritto di opporla. |
2 | I due crediti si riterranno allora reciprocamente estinti, per le quantità corrispondenti, al momento stesso in cui divennero a vicenda compensabili. |
3 | Restano fermi gli usi speciali dei conti correnti commerciali. |
IR 0.221.211.1 Convenzione delle Nazioni Unite dell'11 aprile 1980 sui contratti di compravendita internazionale di merci CVIM Art. 6 - Le parti possono escludere l'applicazione della presente Convenzione o, fatte salve le disposizioni dell'articolo 12, derogare a una qualsiasi delle sue disposizioni o modificarne gli effetti. |
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) LEF Art. 287 - 1 Sono revocabili i seguenti atti che il debitore in stato d'insolvenza avesse compiuto nell'anno precedente il pignoramento o la dichiarazione di fallimento:508 |
|
1 | Sono revocabili i seguenti atti che il debitore in stato d'insolvenza avesse compiuto nell'anno precedente il pignoramento o la dichiarazione di fallimento:508 |
2 | l'estinzione di un debito pecuniario che non sia stata eseguita con danaro o con altri mezzi usuali di pagamento; |
3 | il pagamento di un debito non scaduto. |
2 | Tuttavia la revocazione non è ammessa se colui che ha profittato dell'atto prova di non aver conosciuto né di aver dovuto conoscere l'insolvenza del debitore.510 |
3 | La revocazione non è in particolare ammessa se valori mobiliari, titoli contabili o altri strumenti finanziari negoziati su un mercato rappresentativo sono stati costituiti in garanzia e in precedenza il debitore: |
1 | si è impegnato ad aumentare la garanzia in caso di cambiamenti del valore della garanzia o dell'importo dell'impegno garantito; o |
2 | si è fatto concedere il diritto di sostituire una garanzia con una garanzia dello stesso valore.511 |
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) LEF Art. 287 - 1 Sono revocabili i seguenti atti che il debitore in stato d'insolvenza avesse compiuto nell'anno precedente il pignoramento o la dichiarazione di fallimento:508 |
|
1 | Sono revocabili i seguenti atti che il debitore in stato d'insolvenza avesse compiuto nell'anno precedente il pignoramento o la dichiarazione di fallimento:508 |
2 | l'estinzione di un debito pecuniario che non sia stata eseguita con danaro o con altri mezzi usuali di pagamento; |
3 | il pagamento di un debito non scaduto. |
2 | Tuttavia la revocazione non è ammessa se colui che ha profittato dell'atto prova di non aver conosciuto né di aver dovuto conoscere l'insolvenza del debitore.510 |
3 | La revocazione non è in particolare ammessa se valori mobiliari, titoli contabili o altri strumenti finanziari negoziati su un mercato rappresentativo sono stati costituiti in garanzia e in precedenza il debitore: |
1 | si è impegnato ad aumentare la garanzia in caso di cambiamenti del valore della garanzia o dell'importo dell'impegno garantito; o |
2 | si è fatto concedere il diritto di sostituire una garanzia con una garanzia dello stesso valore.511 |
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) LEF Art. 287 - 1 Sono revocabili i seguenti atti che il debitore in stato d'insolvenza avesse compiuto nell'anno precedente il pignoramento o la dichiarazione di fallimento:508 |
|
1 | Sono revocabili i seguenti atti che il debitore in stato d'insolvenza avesse compiuto nell'anno precedente il pignoramento o la dichiarazione di fallimento:508 |
2 | l'estinzione di un debito pecuniario che non sia stata eseguita con danaro o con altri mezzi usuali di pagamento; |
3 | il pagamento di un debito non scaduto. |
2 | Tuttavia la revocazione non è ammessa se colui che ha profittato dell'atto prova di non aver conosciuto né di aver dovuto conoscere l'insolvenza del debitore.510 |
3 | La revocazione non è in particolare ammessa se valori mobiliari, titoli contabili o altri strumenti finanziari negoziati su un mercato rappresentativo sono stati costituiti in garanzia e in precedenza il debitore: |
1 | si è impegnato ad aumentare la garanzia in caso di cambiamenti del valore della garanzia o dell'importo dell'impegno garantito; o |
2 | si è fatto concedere il diritto di sostituire una garanzia con una garanzia dello stesso valore.511 |
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) LEF Art. 287 - 1 Sono revocabili i seguenti atti che il debitore in stato d'insolvenza avesse compiuto nell'anno precedente il pignoramento o la dichiarazione di fallimento:508 |
|
1 | Sono revocabili i seguenti atti che il debitore in stato d'insolvenza avesse compiuto nell'anno precedente il pignoramento o la dichiarazione di fallimento:508 |
2 | l'estinzione di un debito pecuniario che non sia stata eseguita con danaro o con altri mezzi usuali di pagamento; |
3 | il pagamento di un debito non scaduto. |
2 | Tuttavia la revocazione non è ammessa se colui che ha profittato dell'atto prova di non aver conosciuto né di aver dovuto conoscere l'insolvenza del debitore.510 |
3 | La revocazione non è in particolare ammessa se valori mobiliari, titoli contabili o altri strumenti finanziari negoziati su un mercato rappresentativo sono stati costituiti in garanzia e in precedenza il debitore: |
1 | si è impegnato ad aumentare la garanzia in caso di cambiamenti del valore della garanzia o dell'importo dell'impegno garantito; o |
2 | si è fatto concedere il diritto di sostituire una garanzia con una garanzia dello stesso valore.511 |