Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

1C 354/2018

Sentenza del 20 luglio 2018

I Corte di diritto pubblico

Composizione
Giudici federali Merkli, Presidente,
Eusebio, Chaix,
Cancelliere Crameri.

Partecipanti al procedimento
A.________ e B.________,
ricorrenti,

contro

Commissione cantonale per la protezione dei dati, palazzo amministrativo, 6501 Bellinzona.

Oggetto
Protezione dei dati; richiesta di anticipo,

ricorso contro la decisione emanata l'8 giugno 2018
dal giudice delegato del Tribunale amministrativo
del Cantone Ticino (52.2018.289).

Fatti:

A.
Il 7 giugno 2018 A.________ e B.________ hanno presentato un ricorso per ritardata e denegata giustizia al Tribunale cantonale amministrativo nei confronti della Commissione cantonale per la protezione dei dati e della trasparenza. Quest'ultima, statuendo il 12 giugno 2018, ha respinto il loro ricorso. Con decisione dell'8 giugno 2018 il giudice delegato del Tribunale cantonale amministrativo ha invitato gli insorgenti a versare un anticipo di fr. 800.-- entro il 27 giugno 2018.

B.
Contro quest'ultima pronuncia, A.________ e B.________ presentano un ricorso al Tribunale federale. Chiedono di annullare la decisione della Commissione cantonale per la protezione dei dati e della trasparenza e quella del giudice delegato, nonché di assegnare loro un "risarcimento economico" di fr. 155'000.--.

Non è stato ordinato uno scambio di scritti.

Diritto:

1.

1.1. Il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 143 IV 357 consid. 1).

1.2. Impugnata è una decisione pronunciata in una causa di diritto pubblico dall'autorità cantonale di ultima istanza (art. 82 lett. a
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 82 Principio - Il Tribunale federale giudica i ricorsi:
a  contro le decisioni pronunciate in cause di diritto pubblico;
b  contro gli atti normativi cantonali;
c  concernenti il diritto di voto dei cittadini nonché le elezioni e votazioni popolari.
e 86 cpv. 1
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 86 Autorità inferiori in generale - 1 Il ricorso è ammissibile contro le decisioni:
1    Il ricorso è ammissibile contro le decisioni:
a  del Tribunale amministrativo federale;
b  del Tribunale penale federale;
c  dell'autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva;
d  delle autorità cantonali di ultima istanza, sempreché non sia ammissibile il ricorso al Tribunale amministrativo federale.
2    I Cantoni istituiscono tribunali superiori che giudicano quali autorità di grado immediatamente inferiore al Tribunale federale, in quanto un'altra legge federale non preveda che le decisioni di altre autorità giudiziarie sono impugnabili mediante ricorso al Tribunale federale.
3    Per le decisioni di carattere prevalentemente politico i Cantoni possono istituire quale autorità di grado immediatamente inferiore al Tribunale federale un'autorità diversa da un tribunale.
lett. d LTF). I ricorrenti hanno partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore (art 89 cpv. 1 lett. e) e la loro legittimazione è pacifica.

1.3. Nella misura in cui essi chiedono, in maniera del tutto generica con richiamo alla sentenza 1C 228/2017 del 27 aprile 2017, con la quale un loro ricorso era stato dichiarato inammissibile, l'astensione di giudici federali e cancellieri, senza specificare e sostanziare alcun motivo di ricusazione ai sensi dell'art. 34
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 34 Motivi di ricusazione - 1 I giudici e i cancellieri si ricusano se:
1    I giudici e i cancellieri si ricusano se:
a  hanno un interesse personale nella causa;
b  hanno partecipato alla medesima causa in altra veste, segnatamente come membri di un'autorità, consulenti giuridici di una parte, periti o testimoni;
c  sono coniugi o partner registrati di una parte, del suo patrocinatore o di una persona che ha partecipato alla medesima causa come membro dell'autorità inferiore ovvero convivono stabilmente con loro;
d  sono parenti o affini in linea retta, o in linea collaterale fino al terzo grado, con una parte, il suo patrocinatore o una persona che ha partecipato alla medesima causa come membro dell'autorità inferiore;
e  per altri motivi, segnatamente a causa di rapporti di stretta amicizia o di personale inimicizia con una parte o il suo patrocinatore, potrebbero avere una prevenzione nella causa.
2    La partecipazione a un procedimento anteriore del Tribunale federale non è in sé un motivo di ricusazione.
LTF, la domanda, priva di fondamento, dev'essere respinta. La dichiarazione di inammissibilità di un gravame non implica infatti una parvenza di imparzialità (sentenza 1B 112/2017 del 3 aprile 2017 consid. 2.1 che li riguarda).

1.4. I ricorrenti accennano ad altre vertenze oggetto di ricorsi da loro presentati dinanzi a diverse autorità giudiziarie. Queste cause esulano dall'oggetto del litigio in esame, circoscritto alla richiesta di un anticipo. Nella misura in cui criticano la decisione della Commissione cantonale per la protezione dei dati e della trasparenza, chiedendo di annullarla, il ricorso è inammissibile, poiché non si tratta di una decisione dell'autorità cantonale di ultima istanza.

2.

2.1. Come noto ai ricorrenti (sentenze 4A 205/2017 del 10 maggio 2017 consid. 5 e 1C 325/2017 del 15 giugno 2017 consid. 1.3, che li riguardavano), la decisione con cui viene chiesto un anticipo per le spese presunte del processo è una decisione incidentale, che può essere impugnata soltanto qualora possa causare un pregiudizio irreparabile di natura giuridica, nocumenti di mero fatto non essendo sufficienti. Ne segue che i ricorrenti che impugnano una tale decisione e che affermano di non poter accedere a un tribunale, devono dimostrare nella motivazione del gravame che questo pregiudizio li minacci effettivamente, in quanto non finanziariamente in grado di fornire l'anticipo richiesto (DTF 142 III 798 consid. 2 e riferimenti). Il riferimento all'effettuato versamento di anticipi nel quadro di altre procedure ricorsuali cantonali è ininfluente.

2.2. Accennando al termine per presentare un ricorso in materia di diritto pubblico (art. 101 cpv. 1
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 101 Ricorso contro atti normativi - Il ricorso contro un atto normativo deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla pubblicazione di tale atto secondo il diritto cantonale.
LTF) e al fatto ch'essi, in seguito, hanno chiesto d'essere esonerati dal versamento litigioso e di prorogare il termine di pagamento, i ricorrenti non dimostrano la loro indigenza. Certo, con scritto del 27 giugno 2018 il giudice delegato li ha invitati a comprovare minuziosamente la loro situazione finanziaria entro dieci giorni, rilevando che nel caso contrario sono tenuti a versare l'importo di fr. 400.-- con la comminatoria d'irricevibilità nel caso di mancato ossequio. Il rilievo di una pretesa "inadeguatezza procedurale" di detta comunicazione chiaramente non comporta l'annullamento della decisione impugnata, rilevato che, prima dell'emanazione di una decisione d'irricevibilità o di merito, le relative critiche ricorsuali sono premature. Spetta infatti dapprima alla Corte cantonale pronunciarsi al riguardo e, se del caso, sulle censure di merito.

3.
Non si è quindi in presenza di un pregiudizio irreparabile, motivo per cui il ricorso è inammissibile. Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 66 Onere e ripartizione delle spese giudiziarie - 1 Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti.
1    Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti.
2    In caso di desistenza o di transazione, il Tribunale federale può rinunciare in tutto o in parte a riscuotere le spese giudiziarie.
3    Le spese inutili sono pagate da chi le causa.
4    Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non possono di regola essere addossate spese giudiziarie se, senza avere alcun interesse pecuniario, si rivolgono al Tribunale federale nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali o se le loro decisioni in siffatte controversie sono impugnate mediante ricorso.
5    Salvo diversa disposizione, le spese giudiziarie addossate congiuntamente a più persone sono da queste sostenute in parti eguali e con responsabilità solidale.
LTF).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

2.
Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico dei ricorrenti.

3.
Comunicazione ai ricorrenti, alla Commissione cantonale per la protezione dei dati e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.

Losanna, 20 luglio 2018

In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Merkli

Il Cancelliere: Crameri