SR 725.116.2 Legge federale del 22 marzo 1985 concernente l'utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata e di altri mezzi a destinazione vincolata per il traffico stradale e aereo (LUMin) LUMin Art. 3 |
SR 725.116.2 Legge federale del 22 marzo 1985 concernente l'utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata e di altri mezzi a destinazione vincolata per il traffico stradale e aereo (LUMin) LUMin Art. 12 Rete delle strade principali |
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1 | Dopo avere sentito i Cantoni, il Consiglio federale designa la rete delle strade principali per la quale la Confederazione accorda contributi.34 |
2 | La rete delle strade principali comprende le vie di comunicazione d'importanza nazionale o internazionale, che non appartengono alla rete delle strade nazionali. |
3 | Nella regione delle Alpi e nel Giura possono essere dichiarate principali le strade la cui sistemazione o la cui costruzione è di particolare importanza per: |
a | il traffico di transito nazionale o internazionale; |
b | il promovimento del turismo; |
c | il mantenimento o il rafforzamento della struttura economica di regioni periferiche. |
4 | Fuori della regione delle Alpi e del Giura possono essere dichiarate strade principali: |
a | importanti strade di transito, collegate con corrispondenti strade estere; |
b | strade che collegano strade nazionali e città, nonché regioni o parti del Paese; |
c | strade d'accesso alla regione delle Alpi e al Giura, che collegano le strade nazionali a queste regioni. |
SR 725.116.2 Legge federale del 22 marzo 1985 concernente l'utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata e di altri mezzi a destinazione vincolata per il traffico stradale e aereo (LUMin) LUMin Art. 4 Ripartizione tra i singoli settori di compiti |
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1 | Nell'ambito del preventivo, l'Assemblea federale ripartisce i mezzi di cui all'articolo 1 capoverso 1 tra i singoli settori di compiti menzionati all'articolo 86 capoversi 1 e 3 Cost. |
2 | La quota per i contributi di cui all'articolo 86 capoverso 3 lettere d ed e Cost. (contributi non direttamente vincolati alle opere) è stabilita di volta in volta per quattro anni; essa ammonta ad almeno il 27 per cento della metà del prodotto netto dell'imposta di consumo sui carburanti, eccetto i carburanti per l'aviazione, di cui all'articolo 131 capoverso 1 lettera e Cost. |
3 | Nel finanziamento speciale per il traffico stradale di cui all'articolo 86 capoverso 3 Cost. è prevista una riserva adeguata per assicurare un'evoluzione equilibrata delle entrate e delle uscite. Le uscite non possono superare i mezzi a destinazione vincolata. |
SR 725.116.2 Legge federale del 22 marzo 1985 concernente l'utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata e di altri mezzi a destinazione vincolata per il traffico stradale e aereo (LUMin) LUMin Art. 4 Ripartizione tra i singoli settori di compiti |
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1 | Nell'ambito del preventivo, l'Assemblea federale ripartisce i mezzi di cui all'articolo 1 capoverso 1 tra i singoli settori di compiti menzionati all'articolo 86 capoversi 1 e 3 Cost. |
2 | La quota per i contributi di cui all'articolo 86 capoverso 3 lettere d ed e Cost. (contributi non direttamente vincolati alle opere) è stabilita di volta in volta per quattro anni; essa ammonta ad almeno il 27 per cento della metà del prodotto netto dell'imposta di consumo sui carburanti, eccetto i carburanti per l'aviazione, di cui all'articolo 131 capoverso 1 lettera e Cost. |
3 | Nel finanziamento speciale per il traffico stradale di cui all'articolo 86 capoverso 3 Cost. è prevista una riserva adeguata per assicurare un'evoluzione equilibrata delle entrate e delle uscite. Le uscite non possono superare i mezzi a destinazione vincolata. |
SR 725.116.2 Legge federale del 22 marzo 1985 concernente l'utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata e di altri mezzi a destinazione vincolata per il traffico stradale e aereo (LUMin) LUMin Art. 4 Ripartizione tra i singoli settori di compiti |
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1 | Nell'ambito del preventivo, l'Assemblea federale ripartisce i mezzi di cui all'articolo 1 capoverso 1 tra i singoli settori di compiti menzionati all'articolo 86 capoversi 1 e 3 Cost. |
2 | La quota per i contributi di cui all'articolo 86 capoverso 3 lettere d ed e Cost. (contributi non direttamente vincolati alle opere) è stabilita di volta in volta per quattro anni; essa ammonta ad almeno il 27 per cento della metà del prodotto netto dell'imposta di consumo sui carburanti, eccetto i carburanti per l'aviazione, di cui all'articolo 131 capoverso 1 lettera e Cost. |
3 | Nel finanziamento speciale per il traffico stradale di cui all'articolo 86 capoverso 3 Cost. è prevista una riserva adeguata per assicurare un'evoluzione equilibrata delle entrate e delle uscite. Le uscite non possono superare i mezzi a destinazione vincolata. |
SR 725.116.2 Legge federale del 22 marzo 1985 concernente l'utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata e di altri mezzi a destinazione vincolata per il traffico stradale e aereo (LUMin) LUMin Art. 4 Ripartizione tra i singoli settori di compiti |
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1 | Nell'ambito del preventivo, l'Assemblea federale ripartisce i mezzi di cui all'articolo 1 capoverso 1 tra i singoli settori di compiti menzionati all'articolo 86 capoversi 1 e 3 Cost. |
2 | La quota per i contributi di cui all'articolo 86 capoverso 3 lettere d ed e Cost. (contributi non direttamente vincolati alle opere) è stabilita di volta in volta per quattro anni; essa ammonta ad almeno il 27 per cento della metà del prodotto netto dell'imposta di consumo sui carburanti, eccetto i carburanti per l'aviazione, di cui all'articolo 131 capoverso 1 lettera e Cost. |
3 | Nel finanziamento speciale per il traffico stradale di cui all'articolo 86 capoverso 3 Cost. è prevista una riserva adeguata per assicurare un'evoluzione equilibrata delle entrate e delle uscite. Le uscite non possono superare i mezzi a destinazione vincolata. |
SR 725.116.2 Legge federale del 22 marzo 1985 concernente l'utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata e di altri mezzi a destinazione vincolata per il traffico stradale e aereo (LUMin) LUMin Art. 4 Ripartizione tra i singoli settori di compiti |
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1 | Nell'ambito del preventivo, l'Assemblea federale ripartisce i mezzi di cui all'articolo 1 capoverso 1 tra i singoli settori di compiti menzionati all'articolo 86 capoversi 1 e 3 Cost. |
2 | La quota per i contributi di cui all'articolo 86 capoverso 3 lettere d ed e Cost. (contributi non direttamente vincolati alle opere) è stabilita di volta in volta per quattro anni; essa ammonta ad almeno il 27 per cento della metà del prodotto netto dell'imposta di consumo sui carburanti, eccetto i carburanti per l'aviazione, di cui all'articolo 131 capoverso 1 lettera e Cost. |
3 | Nel finanziamento speciale per il traffico stradale di cui all'articolo 86 capoverso 3 Cost. è prevista una riserva adeguata per assicurare un'evoluzione equilibrata delle entrate e delle uscite. Le uscite non possono superare i mezzi a destinazione vincolata. |