SR 351.93 Legge federale del 3 ottobre 1975 relativa al Trattato conchiuso con gli Stati Uniti d'America sull'assistenza giudiziaria in materia penale LTAGSU Art. 37b Disposizione transitoria relativa alla modifica del 17 giugno 2005 - Alle procedure di ricorso e d'opposizione contro decisioni di prima istanza emanate prima dell'entrata in vigore della modifica della presente legge del 17 giugno 2005 si applica il diritto anteriore. |
SR 351.93 Legge federale del 3 ottobre 1975 relativa al Trattato conchiuso con gli Stati Uniti d'America sull'assistenza giudiziaria in materia penale LTAGSU Art. 5 Ufficio centrale - 1 L'Ufficio centrale emana le istruzioni necessarie all'applicazione del Trattato e prende le decisioni che gli incombono in virtù della legge o del Trattato.13 |
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1 | L'Ufficio centrale emana le istruzioni necessarie all'applicazione del Trattato e prende le decisioni che gli incombono in virtù della legge o del Trattato.13 |
2 | Nel singolo caso, all'Ufficio centrale incombono segnatamente i compiti seguenti: |
a | esaminare se i reati per il cui perseguimento è richiesta l'assistenza giudiziaria sono punibili secondo il diritto svizzero; |
b | decidere se, e eventualmente a quali condizioni, sarà accordata l'assistenza giudiziaria, in quanto non ne sia competente il Dipartimento; |
c | decidere, d'intesa con le autorità americane, se una deposizione debba essere convalidata con giuramento o affermazione solenne; |
d | autorizzare la presenza di un rappresentante delle autorità americane all'esecuzione della domanda (art. 12 cpv. 3 o art. 18 cpv. 5 del Trattato); |
e | ordinare se del caso la soppressione di informazioni segrete nei documenti da consegnare; |
f | designare il rappresentante svizzero nella procedura di autenticazione (art. 18 cpv. 5 e art. 20 cpv. 2 del Trattato); |
g | decidere se debbano essere applicate forme speciali di notificazione previste dal diritto americano; |
h | decidere se sia ammesso un ulteriore impiego delle informazioni in virtù dell'articolo 5 capoverso 2 del Trattato e dare avvio se del caso a uno scambio di opinioni giusta l'articolo 39 del Trattato. |
IR 0.351.933.6 Trattato del 25 maggio 1973 fra la Confederazione Svizzera e gli Stati Uniti d'America sull'assistenza giudiziaria in materia penale (con Scambio di lettere) TAGSU Art. 16 Incarti di tribunali e di procedura istruttoria - 1. Ove lo Stato richiedente lo desideri, lo Stato richiesto gli mette a disposizione i seguenti documenti e oggetti, alle stesse condizioni e nella stessa misura come alle proprie autorità esplicanti funzioni analoghe: |
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1 | Ove lo Stato richiedente lo desideri, lo Stato richiesto gli mette a disposizione i seguenti documenti e oggetti, alle stesse condizioni e nella stessa misura come alle proprie autorità esplicanti funzioni analoghe: |
a | le sentenze e le decisioni dei tribunali, e |
b | gli atti scritti, gli incarti e i mezzi di prova, inclusi i processi verbali e i riassunti ufficiali di testimonianze che si trovano negli incarti di un tribunale o di un'autorità incaricata delle indagini, anche se sono stati ottenuti da un «grand jury». |
2 | I documenti indicati al capoverso 1 lettera b saranno consegnati soltanto se si riferiscono esclusivamente ad un affare liquidato oppure nella misura determinata dall'apprezzamento dell'ufficio centrale dello Stato richiesto. |
IR 0.351.933.6 Trattato del 25 maggio 1973 fra la Confederazione Svizzera e gli Stati Uniti d'America sull'assistenza giudiziaria in materia penale (con Scambio di lettere) TAGSU Art. 17 Completezza degli atti scritti - Tutti gli atti scritti e gli incarti da consegnare, che si tratti di originali, di copie o di estratti, devono essere completi e immutati, a meno che sia applicabile l'articolo 3 capoverso 1 o che gli atti scritti e gli incarti portino a conoscenza un fatto indicato dall'articolo 10 capoverso 2 e le condizioni stabilite alle lettere a, b e c di tale capoverso non siano soddisfatte. Su domanda dello Stato richiedente, lo Stato richiesto provvederà, nella misura del possibile, a trasmettere l'originale degli atti scritti e degli incarti. |
SR 351.1 Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale (Assistenza in materia penale, AIMP) - Assistenza in materia penale AIMP Art. 80h Diritto di ricorrere - Ha diritto di ricorrere: |
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a | l'UFG; |
b | chiunque è toccato personalmente e direttamente da una misura d'assistenza giudiziaria e ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica della stessa. |
SR 351.11 Ordinanza del 24 febbraio 1982 sull'assistenza internazionale in materia penale (OAIMP) OAIMP Art. 9a Persona toccata - Sono considerati personalmente e direttamente toccati ai sensi degli articoli 21 capoverso 3 e 80h della legge, segnatamente: |
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a | nel caso di richiesta d'informazioni su un conto, il titolare del conto; |
b | nel caso di perquisizioni domiciliari, il proprietario o il locatario; |
c | nel caso di misure concernenti un veicolo a motore, il detentore. |
SR 351.1 Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale (Assistenza in materia penale, AIMP) - Assistenza in materia penale AIMP Art. 80h Diritto di ricorrere - Ha diritto di ricorrere: |
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a | l'UFG; |
b | chiunque è toccato personalmente e direttamente da una misura d'assistenza giudiziaria e ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica della stessa. |
SR 351.1 Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale (Assistenza in materia penale, AIMP) - Assistenza in materia penale AIMP Art. 80h Diritto di ricorrere - Ha diritto di ricorrere: |
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a | l'UFG; |
b | chiunque è toccato personalmente e direttamente da una misura d'assistenza giudiziaria e ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica della stessa. |
IR 0.351.933.6 Trattato del 25 maggio 1973 fra la Confederazione Svizzera e gli Stati Uniti d'America sull'assistenza giudiziaria in materia penale (con Scambio di lettere) TAGSU Art. 31 Esecuzione della domanda - 1. Se l'ufficio centrale dello Stato richiesto ritiene che la domanda non è conforme alle disposizioni del presente Trattato, ne dà avviso senza indugio, motivandolo, all'ufficio centrale dello Stato richiedente. L'ufficio centrale dello Stato richiesto può ordinare le misure provvisionali che ritiene opportune. |
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1 | Se l'ufficio centrale dello Stato richiesto ritiene che la domanda non è conforme alle disposizioni del presente Trattato, ne dà avviso senza indugio, motivandolo, all'ufficio centrale dello Stato richiedente. L'ufficio centrale dello Stato richiesto può ordinare le misure provvisionali che ritiene opportune. |
2 | Se la domanda è conforme al Trattato, l'ufficio centrale dello Stato richiesto la trasmette per esecuzione all'autorità competente dello Stato federale o di uno dei suoi Stati membri, o all'autorità da esso designata. L'autorità alla quale la domanda è trasmessa per l'esecuzione dispone di tutte le competenze e di tutti i poteri che essa ha in un'indagine o in un procedimento penale relativo ad un reato soggetto alla sua giurisdizione. Se la domanda è presentata dalla Svizzera, questo capoverso autorizza a rivolgersi ad un «grand jury», onde ottenere con mezzi coercitivi la comparsa o la deposizione di un testimonio, come pure la produzione di atti scritti, incarti e mezzi di prova. |
3 | L'autorità alla quale la domanda è trasmessa, secondo il capoverso 2, stabilisce, conformemente alla propria legislazione, gli atti procedurali per ottenere la comparsa, la dichiarazione o la testimonianza di persone, così come la produzione o la messa al sicuro di atti scritti, incarti o mezzi di prova. |
4 | Se le circostanze lo esigono e l'ufficio centrale dello Stato richiedente vi acconsente, l'esecuzione della domanda può essere affidata ad un privato che abbia le qualità richieste. |
5 | La domanda dev'essere eseguita, tenuto conto delle circostanze, il più rapidamente possibile. |
SR 351.1 Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale (Assistenza in materia penale, AIMP) - Assistenza in materia penale AIMP Art. 17a Obbligo di celerità - 1 L'autorità competente tratta le domande con celerità. Essa decide senza indugio. |
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1 | L'autorità competente tratta le domande con celerità. Essa decide senza indugio. |
2 | A domanda dell'UFG, lo informa sullo stato del procedimento, sui motivi di un eventuale ritardo e sulle misure prospettate. In caso di ritardo ingiustificato, l'UFG può intervenire presso l'autorità di vigilanza competente. |
3 | Qualora l'autorità competente neghi o ritardi senza motivo una decisione, il suo silenzio equivale a una decisione negativa impugnabile. |
IR 0.351.933.6 Trattato del 25 maggio 1973 fra la Confederazione Svizzera e gli Stati Uniti d'America sull'assistenza giudiziaria in materia penale (con Scambio di lettere) TAGSU Art. 1 Obbligo d'accordare l'assistenza giudiziaria - 1. Le Parti contraenti si obbligano, conformemente alle disposizioni del presente Trattato, ad accordarsi l'assistenza giudiziaria: |
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1 | Le Parti contraenti si obbligano, conformemente alle disposizioni del presente Trattato, ad accordarsi l'assistenza giudiziaria: |
a | nel caso di inchieste o procedure giudiziarie relative a reati la cui punizione cade sotto la giurisdizione dello Stato richiedente o di uno dei suoi Stati membri; |
b | per la restituzione allo Stato richiedente o a uno dei suoi Stati membri di oggetti o valori patrimoniali che gli appartengono e provenienti da tali reati; |
c | in procedure concernenti il risarcimento dovuto per detenzione ingiustificata in seguito a misure pronunciate in base al presente Trattato. |
2 | Ai sensi del presente Trattato è considerato reato nello Stato richiedente ogni atto per il quale vi sia in questo Stato fondato sospetto che sia stato commesso e che soddisfi ai requisiti di una fattispecie penale. |
3 | Le autorità competenti delle Parti contraenti possono stabilire che l'assistenza giudiziaria, prevista nel presente Trattato, sarà parimenti accordata nel caso di procedure amministrative complementari relative a misure che possono essere pronunciate nei confronti dell'autore di un reato previsto dal Trattato. Accordi in questo senso dovranno essere conclusi con uno scambio di note diplomatiche4. |
4 | L'assistenza giudiziaria comprende, senza tuttavia limitarvisi: |
a | l'accertamento della dimora e dell'indirizzo di persone; |
b | l'audizione di testimonianze o di altre dichiarazioni; |
c | la produzione o la messa in sicurezza di atti giudiziari, di atti scritti o altri mezzi di prova; |
d | la notificazione di atti giudiziari o amministrativi; |
e | l'autenticazione di documenti. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 187 Altri compiti e attribuzioni - 1 Il Consiglio federale ha inoltre i compiti e le attribuzioni seguenti: |
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1 | Il Consiglio federale ha inoltre i compiti e le attribuzioni seguenti: |
a | sorveglia l'amministrazione federale e gli altri enti incaricati di compiti federali; |
b | fa periodicamente rapporto all'Assemblea federale sulla sua gestione nonché sulla situazione del Paese; |
c | procede alle nomine ed elezioni che non competono a un'altra autorità; |
d | tratta i ricorsi nei casi previsti dalla legge. |
2 | La legge può conferire al Consiglio federale altri compiti e attribuzioni. |
SR 172.010 Legge del 21 marzo 1997 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA) - Legge sull'organizzazione dell'ammininistrazione LOGA Art. 8 - 1 Il Consiglio federale definisce un'organizzazione razionale dell'Amministrazione federale e la modifica quando le circostanze lo richiedono. In questo contesto può derogare a disposizioni organizzative di altre leggi federali; sono esclusi i casi nei quali l'Assemblea federale limita espressamente la competenza organizzativa del Consiglio federale.21 |
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1 | Il Consiglio federale definisce un'organizzazione razionale dell'Amministrazione federale e la modifica quando le circostanze lo richiedono. In questo contesto può derogare a disposizioni organizzative di altre leggi federali; sono esclusi i casi nei quali l'Assemblea federale limita espressamente la competenza organizzativa del Consiglio federale.21 |
2 | Aumenta l'efficienza dell'Amministrazione federale e ne incoraggia le capacità d'innovazione. |
3 | Vigila costantemente e sistematicamente sull'Amministrazione federale. |
4 | Controlla, conformemente alle disposizioni particolari, le unità amministrative decentrate e gli organi esterni all'Amministrazione incaricati di compiti amministrativi della Confederazione. |
5 | Ove sia opportuno, definisce gli obiettivi strategici delle seguenti unità rese autonome: |
a | persone di diritto pubblico o privato: |
a1 | non appartenenti all'Amministrazione federale centrale, |
a2 | istituite dalla legislazione federale o in cui la Confederazione detiene la maggioranza del capitale e dei voti, e |
a3 | incaricate di compiti amministrativi; |
b | il settore dei politecnici federali.22 |