SR 273 Legge del 4 dicembre 1947 di procedura civile federale PC Art. 10 - 1 Le comunicazioni giudiziali sono notificate alla parte; se la parte ha un procuratore, esse sono notificate a quest'ultimo. Se una parte è tenuta a comparire personalmente, la citazione deve indicarlo. |
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1 | Le comunicazioni giudiziali sono notificate alla parte; se la parte ha un procuratore, esse sono notificate a quest'ultimo. Se una parte è tenuta a comparire personalmente, la citazione deve indicarlo. |
2 | Le ordinanze e le sentenze sono di regola notificate per mezzo della posta, nel modo previsto per gli atti giudiziali; possono essere notificate anche in altro modo, contro ricevuta. |
3 | Per le notifiche da fare all'estero, si procede secondo i trattati internazionali; in mancanza di questi, la notifica è fatta per il tramite del Dipartimento federale di giustizia e polizia. |
SR 273 Legge del 4 dicembre 1947 di procedura civile federale PC Art. 10 - 1 Le comunicazioni giudiziali sono notificate alla parte; se la parte ha un procuratore, esse sono notificate a quest'ultimo. Se una parte è tenuta a comparire personalmente, la citazione deve indicarlo. |
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1 | Le comunicazioni giudiziali sono notificate alla parte; se la parte ha un procuratore, esse sono notificate a quest'ultimo. Se una parte è tenuta a comparire personalmente, la citazione deve indicarlo. |
2 | Le ordinanze e le sentenze sono di regola notificate per mezzo della posta, nel modo previsto per gli atti giudiziali; possono essere notificate anche in altro modo, contro ricevuta. |
3 | Per le notifiche da fare all'estero, si procede secondo i trattati internazionali; in mancanza di questi, la notifica è fatta per il tramite del Dipartimento federale di giustizia e polizia. |