SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 82 Principio - Il Tribunale federale giudica i ricorsi: |
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a | contro le decisioni pronunciate in cause di diritto pubblico; |
b | contro gli atti normativi cantonali; |
c | concernenti il diritto di voto dei cittadini nonché le elezioni e votazioni popolari. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 88 Autorità inferiori in materia di diritti politici - 1 I ricorsi concernenti il diritto di voto dei cittadini nonché le elezioni e votazioni popolari sono ammissibili: |
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1 | I ricorsi concernenti il diritto di voto dei cittadini nonché le elezioni e votazioni popolari sono ammissibili: |
a | in materia cantonale, contro gli atti delle autorità cantonali di ultima istanza; |
b | in materia federale, contro le decisioni della Cancelleria federale e dei Governi cantonali. |
2 | I Cantoni prevedono un rimedio giuridico contro gli atti delle autorità che possono violare i diritti politici dei cittadini in materia cantonale. Quest'obbligo non si estende agli atti del Parlamento e del Governo. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 89 Diritto di ricorso - 1 Ha diritto di interporre ricorso in materia di diritto pubblico chi: |
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1 | Ha diritto di interporre ricorso in materia di diritto pubblico chi: |
a | ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo; |
b | è particolarmente toccato dalla decisione o dall'atto normativo impugnati; e |
c | ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica degli stessi. |
2 | Hanno inoltre diritto di ricorrere: |
a | la Cancelleria federale, i dipartimenti federali o, in quanto lo preveda il diritto federale, i servizi loro subordinati, se l'atto impugnato può violare la legislazione federale nella sfera dei loro compiti; |
b | in materia di rapporti di lavoro del personale federale, l'organo competente dell'Assemblea federale; |
c | i Comuni e gli altri enti di diritto pubblico, se fanno valere la violazione di garanzie loro conferite dalla costituzione cantonale o dalla Costituzione federale; |
d | le persone, le organizzazioni e le autorità legittimate al ricorso in virtù di un'altra legge federale. |
3 | In materia di diritti politici (art. 82 lett. c), il diritto di ricorrere spetta inoltre a chiunque abbia diritto di voto nell'affare in causa. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 100 Ricorso contro decisioni - 1 Il ricorso contro una decisione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione. |
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1 | Il ricorso contro una decisione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione. |
2 | Il termine è di dieci giorni per i ricorsi contro le decisioni: |
a | delle autorità cantonali di vigilanza in materia di esecuzione e fallimento; |
b | nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale e dell'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale; |
c | in materia di ritorno di un minore secondo la Convenzione europea del 20 maggio 198091 sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di affidamento di minori e sul ristabilimento dell'affidamento oppure secondo la Convenzione del 25 ottobre 198092 sugli aspetti civili del rapimento internazionale di minori; |
d | del Tribunale federale dei brevetti in materia di rilascio di una licenza secondo l'articolo 40d della legge del 25 giugno 195494 sui brevetti. |
3 | Il termine è di cinque giorni per i ricorsi contro le decisioni: |
a | delle autorità cantonali di vigilanza in materia di esecuzione e fallimento pronunciate nell'ambito dell'esecuzione cambiaria; |
b | dei Governi cantonali su ricorsi concernenti votazioni federali. |
4 | Il termine è di tre giorni per i ricorsi contro le decisioni dei Governi cantonali su ricorsi concernenti le elezioni al Consiglio nazionale. |
5 | Per i ricorsi concernenti conflitti di competenza tra due Cantoni, il termine decorre al più tardi dal giorno in cui in ciascun Cantone sono state pronunciate decisioni impugnabili mediante ricorso al Tribunale federale. |
6 | ...95 |
7 | Il ricorso per denegata o ritardata giustizia può essere interposto in ogni tempo. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 42 Atti scritti - 1 Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. |
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1 | Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. |
1bis | Se un procedimento in materia civile si è svolto in inglese dinanzi all'autorità inferiore, gli atti scritti possono essere redatti in tale lingua.14 |
2 | Nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. Qualora il ricorso sia ammissibile soltanto se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o un caso particolarmente importante per altri motivi, occorre spiegare perché la causa adempie siffatta condizione.15 16 |
3 | Se sono in possesso della parte, i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati; se l'atto scritto è diretto contro una decisione, anche questa deve essere allegata. |
4 | In caso di trasmissione per via elettronica, la parte o il suo patrocinatore deve munire l'atto scritto di una firma elettronica qualificata secondo la legge del 18 marzo 201617 sulla firma elettronica. Il Tribunale federale determina mediante regolamento: |
a | il formato dell'atto scritto e dei relativi allegati; |
b | le modalità di trasmissione; |
c | le condizioni alle quali può essere richiesta la trasmissione successiva di documenti cartacei in caso di problemi tecnici.18 |
5 | Se mancano la firma della parte o del suo patrocinatore, la procura dello stesso o gli allegati prescritti, o se il patrocinatore non è autorizzato in quanto tale, è fissato un congruo termine per sanare il vizio, con la comminatoria che altrimenti l'atto scritto non sarà preso in considerazione. |
6 | Gli atti illeggibili, sconvenienti, incomprensibili, prolissi o non redatti in una lingua ufficiale possono essere del pari rinviati al loro autore affinché li modifichi. |
7 | Gli atti scritti dovuti a condotta processuale da querulomane o altrimenti abusiva sono inammissibili. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 106 Applicazione del diritto - 1 Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto. |
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1 | Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto. |
2 | Esamina la violazione di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 95 Diritto svizzero - Il ricorrente può far valere la violazione: |
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a | del diritto federale; |
b | del diritto internazionale; |
c | dei diritti costituzionali cantonali; |
d | delle disposizioni cantonali in materia di diritto di voto dei cittadini e di elezioni e votazioni popolari; |
e | del diritto intercantonale. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 95 Diritto svizzero - Il ricorrente può far valere la violazione: |
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a | del diritto federale; |
b | del diritto internazionale; |
c | dei diritti costituzionali cantonali; |
d | delle disposizioni cantonali in materia di diritto di voto dei cittadini e di elezioni e votazioni popolari; |
e | del diritto intercantonale. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 95 Diritto svizzero - Il ricorrente può far valere la violazione: |
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a | del diritto federale; |
b | del diritto internazionale; |
c | dei diritti costituzionali cantonali; |
d | delle disposizioni cantonali in materia di diritto di voto dei cittadini e di elezioni e votazioni popolari; |
e | del diritto intercantonale. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 34 Diritti politici - 1 I diritti politici sono garantiti. |
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1 | I diritti politici sono garantiti. |
2 | La garanzia dei diritti politici protegge la libera formazione della volontà e l'espressione fedele del voto. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 39 Esercizio dei diritti politici - 1 La Confederazione disciplina l'esercizio dei diritti politici in materia federale e i Cantoni in materia cantonale e comunale. |
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1 | La Confederazione disciplina l'esercizio dei diritti politici in materia federale e i Cantoni in materia cantonale e comunale. |
2 | I diritti politici si esercitano nel luogo di domicilio. La Confederazione e i Cantoni possono prevedere eccezioni. |
3 | Nessuno può esercitare i diritti politici in più di un Cantone. |
4 | I Cantoni possono prevedere che i neodomiciliati esercitino il diritto di voto in materia cantonale e comunale soltanto dopo un termine d'attesa che non può superare tre mesi. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 34 Diritti politici - 1 I diritti politici sono garantiti. |
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1 | I diritti politici sono garantiti. |
2 | La garanzia dei diritti politici protegge la libera formazione della volontà e l'espressione fedele del voto. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 34 Diritti politici - 1 I diritti politici sono garantiti. |
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1 | I diritti politici sono garantiti. |
2 | La garanzia dei diritti politici protegge la libera formazione della volontà e l'espressione fedele del voto. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 34 Diritti politici - 1 I diritti politici sono garantiti. |
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1 | I diritti politici sono garantiti. |
2 | La garanzia dei diritti politici protegge la libera formazione della volontà e l'espressione fedele del voto. |
SR 131.221 Costituzione del Cantone di Soletta, dell'8 giugno 1986 Cost./SO Art. 74 - 1 Il Gran Consiglio: |
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1 | Il Gran Consiglio: |
a | decide in materia di nuove spese, ferma restando la competenza del Popolo secondo gli articoli 35 e 36; |
b | determina periodicamente la struttura e il grado di precisione del bilancio pubblico, decide sulle questioni importanti relative al budget globale e approva il bilancio di previsione; |
c | approva il rapporto di gestione. |
2 | Il Gran Consiglio connette le decisioni finanziarie alle prestazioni da fornire. Si assicura dell'efficacia di tutte le misure cantonali.40 |
3 | La legge può conferire alla Commissione delle finanze l'autorizzazione provvisoria di procedere a una spesa che non consenta dilazioni. L'autorizzazione richiede l'approvazione del Gran Consiglio.41 |
SR 131.221 Costituzione del Cantone di Soletta, dell'8 giugno 1986 Cost./SO Art. 80 Attribuzioni finanziarie - 1 Il Consiglio di Stato può decidere nuove spese uniche sino a un importo di 250 000 franchi e spese annue ricorrenti sino a un importo di 50 000 franchi.49 |
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1 | Il Consiglio di Stato può decidere nuove spese uniche sino a un importo di 250 000 franchi e spese annue ricorrenti sino a un importo di 50 000 franchi.49 |
2 | Esso può assumere e rinnovare prestiti. |
3 | Il Consiglio di Stato dispone circa il patrimonio finanziario. Per quanto non costituiscano meri investimenti, le partecipazioni finanziarie a imprese di diritto privato sottostanno alle disposizioni sulle attribuzioni in materia di spese. |
SR 131.221 Costituzione del Cantone di Soletta, dell'8 giugno 1986 Cost./SO Art. 35 Votazioni popolari obbligatorie - 1 Sono obbligatoriamente sottoposti al voto del Popolo: |
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1 | Sono obbligatoriamente sottoposti al voto del Popolo: |
a | le modifiche costituzionali; |
b | le decisioni del Gran Consiglio e le iniziative per la revisione totale della Costituzione; |
c | i trattati internazionali e intercantonali il cui contenuto modifichi la Costituzione o che comportino spese secondo la lettera e; |
d | le leggi, i trattati internazionali e i trattati intercantonali il cui contenuto abbia forza di legge, se sono stati adottati a una maggioranza inferiore ai due terzi dei membri presenti del Gran Consiglio; |
e | le decisioni del Gran Consiglio vertenti su nuove spese uniche il cui importo superi i 5 milioni di franchi o su spese annue ricorrenti il cui importo superi i 500 000 franchi; |
f | le iniziative costituzionali e legislative elaborate e i relativi controprogetti; |
g | le iniziative generiche cui il Gran Consiglio non intenda dare seguito; |
h | le iniziative cantonali in sede federale, previste dall'articolo 29 capoverso 1 lettera d, e le iniziative per l'emanazione di un decreto del Gran Consiglio, se quest'ultimo non le approva; |
i | le iniziative per la revoca del Gran Consiglio o del Consiglio di Stato; |
k | le decisioni che il Gran Consiglio medesimo sottopone al voto del Popolo; |
l | altre decisioni che per legge devono essere sottoposte al voto del Popolo. |
2 | Se il Popolo è chiamato a pronunciarsi su una legge o su un decreto, il Gran Consiglio può decidere di sottoporre al voto, oltre all'atto normativo nel suo complesso, anche singole disposizioni, con o senza varianti. |
SR 131.221 Costituzione del Cantone di Soletta, dell'8 giugno 1986 Cost./SO Art. 36 Votazioni popolari facoltative - 1 Sono sottoposti al voto del Popolo, su richiesta di 1500 aventi diritto di voto o di cinque Comuni politici: |
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1 | Sono sottoposti al voto del Popolo, su richiesta di 1500 aventi diritto di voto o di cinque Comuni politici: |
a | le decisioni del Gran Consiglio vertenti su nuove spese uniche di oltre un milione di franchi o su spese annue ricorrenti di oltre 100 000 franchi; |
b | tutte le leggi, i trattati internazionali o intercantonali e le decisioni del Gran Consiglio che non sottostanno a votazione popolare obbligatoria; è fatto salvo l'articolo 37. |
2 | La votazione popolare è indetta qualora ne sia fatta richiesta nei 90 giorni dopo la pubblicazione ufficiale della decisione del Gran Consiglio. |
SR 131.221 Costituzione del Cantone di Soletta, dell'8 giugno 1986 Cost./SO Art. 35 Votazioni popolari obbligatorie - 1 Sono obbligatoriamente sottoposti al voto del Popolo: |
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1 | Sono obbligatoriamente sottoposti al voto del Popolo: |
a | le modifiche costituzionali; |
b | le decisioni del Gran Consiglio e le iniziative per la revisione totale della Costituzione; |
c | i trattati internazionali e intercantonali il cui contenuto modifichi la Costituzione o che comportino spese secondo la lettera e; |
d | le leggi, i trattati internazionali e i trattati intercantonali il cui contenuto abbia forza di legge, se sono stati adottati a una maggioranza inferiore ai due terzi dei membri presenti del Gran Consiglio; |
e | le decisioni del Gran Consiglio vertenti su nuove spese uniche il cui importo superi i 5 milioni di franchi o su spese annue ricorrenti il cui importo superi i 500 000 franchi; |
f | le iniziative costituzionali e legislative elaborate e i relativi controprogetti; |
g | le iniziative generiche cui il Gran Consiglio non intenda dare seguito; |
h | le iniziative cantonali in sede federale, previste dall'articolo 29 capoverso 1 lettera d, e le iniziative per l'emanazione di un decreto del Gran Consiglio, se quest'ultimo non le approva; |
i | le iniziative per la revoca del Gran Consiglio o del Consiglio di Stato; |
k | le decisioni che il Gran Consiglio medesimo sottopone al voto del Popolo; |
l | altre decisioni che per legge devono essere sottoposte al voto del Popolo. |
2 | Se il Popolo è chiamato a pronunciarsi su una legge o su un decreto, il Gran Consiglio può decidere di sottoporre al voto, oltre all'atto normativo nel suo complesso, anche singole disposizioni, con o senza varianti. |
SR 131.221 Costituzione del Cantone di Soletta, dell'8 giugno 1986 Cost./SO Art. 36 Votazioni popolari facoltative - 1 Sono sottoposti al voto del Popolo, su richiesta di 1500 aventi diritto di voto o di cinque Comuni politici: |
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1 | Sono sottoposti al voto del Popolo, su richiesta di 1500 aventi diritto di voto o di cinque Comuni politici: |
a | le decisioni del Gran Consiglio vertenti su nuove spese uniche di oltre un milione di franchi o su spese annue ricorrenti di oltre 100 000 franchi; |
b | tutte le leggi, i trattati internazionali o intercantonali e le decisioni del Gran Consiglio che non sottostanno a votazione popolare obbligatoria; è fatto salvo l'articolo 37. |
2 | La votazione popolare è indetta qualora ne sia fatta richiesta nei 90 giorni dopo la pubblicazione ufficiale della decisione del Gran Consiglio. |
SR 131.221 Costituzione del Cantone di Soletta, dell'8 giugno 1986 Cost./SO Art. 40 - 1 Il legislatore non può delegare ad altri organi la competenza di emanare disposizioni fondamentali e importanti. |
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1 | Il legislatore non può delegare ad altri organi la competenza di emanare disposizioni fondamentali e importanti. |
2 | Il Gran Consiglio o, in casi eccezionali, il Consiglio di Stato può essere abilitato dalla legge a deliberare definitivamente in materia di spese. Il massimale delle nuove spese uniche oggetto della delega finanziaria dev'essere specificato nella legge. |
SR 741.11 Ordinanza del 13 novembre 1962 sulle norme della circolazione stradale (ONC) ONC Art. 1 - (art. 1 LCStr5) |
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1 | Le strade sono aree utilizzate dai veicoli a motore, dai veicoli senza motore o dai pedoni. |
2 | Sono strade pubbliche quelle che non servono esclusivamente all'uso privato. |
3 | Le autostrade e le semiautostrade sono le strade riservate alla circolazione dei veicoli a motore e segnalate come tali (art. 45 cpv. 1 O del 5 set. 19796 sulla circolazione stradale, OSStr).7 Le autostrade hanno carreggiate separate per ogni senso e non hanno crocevia a raso. |
4 | La carreggiata è la parte della strada destinata alla circolazione dei veicoli. |
5 | Le corsie sono parti demarcate della carreggiata e sufficientemente larghe per permettere la circolazione di una colonna di veicoli (art. 74 OSStr).8 |
6 | Le ciclopiste sono strade destinate ai ciclisti, costruite in modo da essere separate dalla carreggiata e segnalate come tali (art. 33 cpv. 1 OSStr).9 |
7 | Le corsie ciclabili sono corsie destinate ai ciclisti, delimitate da linee gialle discontinue oppure eccezionalmente continue (art. 74 cpv. 5 OSStr10).11 |
8 | Le intersezioni sono i crocevia, le biforcazioni o gli sbocchi di carreggiate. I punti in cui le ciclopiste, le strade dei campi, l'uscita da una autorimessa, da un parcheggio, da una fabbrica o da un cortile ecc. incontrano la carreggiata non sono intersezioni. |
9 | Regolazione* del traffico è l'ordine di arresto e di movimento del traffico per mezzo della polizia o di segnali luminosi. |
10 | I mezzi simili a veicoli sono pattini a rotelle, pattini in linea, monopattini o mezzi di spostamento analoghi muniti di ruote o rotelle che vengono azionati dalla sola forza fisica dell'utente. I velocipedi per bambini sono equiparati ai mezzi simili a veicoli.12 |
SR 131.221 Costituzione del Cantone di Soletta, dell'8 giugno 1986 Cost./SO Art. 35 Votazioni popolari obbligatorie - 1 Sono obbligatoriamente sottoposti al voto del Popolo: |
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1 | Sono obbligatoriamente sottoposti al voto del Popolo: |
a | le modifiche costituzionali; |
b | le decisioni del Gran Consiglio e le iniziative per la revisione totale della Costituzione; |
c | i trattati internazionali e intercantonali il cui contenuto modifichi la Costituzione o che comportino spese secondo la lettera e; |
d | le leggi, i trattati internazionali e i trattati intercantonali il cui contenuto abbia forza di legge, se sono stati adottati a una maggioranza inferiore ai due terzi dei membri presenti del Gran Consiglio; |
e | le decisioni del Gran Consiglio vertenti su nuove spese uniche il cui importo superi i 5 milioni di franchi o su spese annue ricorrenti il cui importo superi i 500 000 franchi; |
f | le iniziative costituzionali e legislative elaborate e i relativi controprogetti; |
g | le iniziative generiche cui il Gran Consiglio non intenda dare seguito; |
h | le iniziative cantonali in sede federale, previste dall'articolo 29 capoverso 1 lettera d, e le iniziative per l'emanazione di un decreto del Gran Consiglio, se quest'ultimo non le approva; |
i | le iniziative per la revoca del Gran Consiglio o del Consiglio di Stato; |
k | le decisioni che il Gran Consiglio medesimo sottopone al voto del Popolo; |
l | altre decisioni che per legge devono essere sottoposte al voto del Popolo. |
2 | Se il Popolo è chiamato a pronunciarsi su una legge o su un decreto, il Gran Consiglio può decidere di sottoporre al voto, oltre all'atto normativo nel suo complesso, anche singole disposizioni, con o senza varianti. |
SR 131.221 Costituzione del Cantone di Soletta, dell'8 giugno 1986 Cost./SO Art. 36 Votazioni popolari facoltative - 1 Sono sottoposti al voto del Popolo, su richiesta di 1500 aventi diritto di voto o di cinque Comuni politici: |
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1 | Sono sottoposti al voto del Popolo, su richiesta di 1500 aventi diritto di voto o di cinque Comuni politici: |
a | le decisioni del Gran Consiglio vertenti su nuove spese uniche di oltre un milione di franchi o su spese annue ricorrenti di oltre 100 000 franchi; |
b | tutte le leggi, i trattati internazionali o intercantonali e le decisioni del Gran Consiglio che non sottostanno a votazione popolare obbligatoria; è fatto salvo l'articolo 37. |
2 | La votazione popolare è indetta qualora ne sia fatta richiesta nei 90 giorni dopo la pubblicazione ufficiale della decisione del Gran Consiglio. |
SR 131.221 Costituzione del Cantone di Soletta, dell'8 giugno 1986 Cost./SO Art. 35 Votazioni popolari obbligatorie - 1 Sono obbligatoriamente sottoposti al voto del Popolo: |
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1 | Sono obbligatoriamente sottoposti al voto del Popolo: |
a | le modifiche costituzionali; |
b | le decisioni del Gran Consiglio e le iniziative per la revisione totale della Costituzione; |
c | i trattati internazionali e intercantonali il cui contenuto modifichi la Costituzione o che comportino spese secondo la lettera e; |
d | le leggi, i trattati internazionali e i trattati intercantonali il cui contenuto abbia forza di legge, se sono stati adottati a una maggioranza inferiore ai due terzi dei membri presenti del Gran Consiglio; |
e | le decisioni del Gran Consiglio vertenti su nuove spese uniche il cui importo superi i 5 milioni di franchi o su spese annue ricorrenti il cui importo superi i 500 000 franchi; |
f | le iniziative costituzionali e legislative elaborate e i relativi controprogetti; |
g | le iniziative generiche cui il Gran Consiglio non intenda dare seguito; |
h | le iniziative cantonali in sede federale, previste dall'articolo 29 capoverso 1 lettera d, e le iniziative per l'emanazione di un decreto del Gran Consiglio, se quest'ultimo non le approva; |
i | le iniziative per la revoca del Gran Consiglio o del Consiglio di Stato; |
k | le decisioni che il Gran Consiglio medesimo sottopone al voto del Popolo; |
l | altre decisioni che per legge devono essere sottoposte al voto del Popolo. |
2 | Se il Popolo è chiamato a pronunciarsi su una legge o su un decreto, il Gran Consiglio può decidere di sottoporre al voto, oltre all'atto normativo nel suo complesso, anche singole disposizioni, con o senza varianti. |
SR 742.101 Legge federale del 20 dicembre 1957 sulle ferrovie (Lferr) Lferr Art. 18 Principio - 1 Le costruzioni e gli impianti destinati esclusivamente o prevalentemente alla costruzione e all'esercizio di una ferrovia (impianti ferroviari) possono essere costruiti o modificati unicamente previa approvazione dei piani da parte dell'autorità competente. |
|
1 | Le costruzioni e gli impianti destinati esclusivamente o prevalentemente alla costruzione e all'esercizio di una ferrovia (impianti ferroviari) possono essere costruiti o modificati unicamente previa approvazione dei piani da parte dell'autorità competente. |
1bis | È considerata modifica di un impianto ferroviario anche l'integrazione di costruzioni e impianti non ferroviari, purché l'impianto ferroviario continui a essere destinato prevalentemente alla costruzione o all'esercizio della ferrovia.104 |
2 | L'autorità competente per l'approvazione dei piani è l'UFT.105 |
3 | Con l'approvazione dei piani sono rilasciate tutte le autorizzazioni necessarie secondo il diritto federale. |
4 | Non è necessaria alcuna autorizzazione o piano del diritto cantonale. Va tenuto conto del diritto cantonale per quanto esso non limiti in modo sproporzionato l'adempimento dei compiti dell'impresa ferroviaria. |
5 | Per l'approvazione dei piani di progetti che incidono considerevolmente sulla pianificazione del territorio e sull'ambiente, occorre di principio un piano settoriale secondo la legge federale del 22 giugno 1979106 sulla pianificazione del territorio. |
6 | Sono considerati impianti ferroviari anche le strutture di raccordo e gli impianti connessi con la costruzione e l'esercizio nonché le ubicazioni per il riciclaggio e il deposito di materiale di scavo o di detriti che sono in uno stretto rapporto spaziale e funzionale con l'impianto progettato. |
SR 742.101 Legge federale del 20 dicembre 1957 sulle ferrovie (Lferr) Lferr Art. 18 Principio - 1 Le costruzioni e gli impianti destinati esclusivamente o prevalentemente alla costruzione e all'esercizio di una ferrovia (impianti ferroviari) possono essere costruiti o modificati unicamente previa approvazione dei piani da parte dell'autorità competente. |
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1 | Le costruzioni e gli impianti destinati esclusivamente o prevalentemente alla costruzione e all'esercizio di una ferrovia (impianti ferroviari) possono essere costruiti o modificati unicamente previa approvazione dei piani da parte dell'autorità competente. |
1bis | È considerata modifica di un impianto ferroviario anche l'integrazione di costruzioni e impianti non ferroviari, purché l'impianto ferroviario continui a essere destinato prevalentemente alla costruzione o all'esercizio della ferrovia.104 |
2 | L'autorità competente per l'approvazione dei piani è l'UFT.105 |
3 | Con l'approvazione dei piani sono rilasciate tutte le autorizzazioni necessarie secondo il diritto federale. |
4 | Non è necessaria alcuna autorizzazione o piano del diritto cantonale. Va tenuto conto del diritto cantonale per quanto esso non limiti in modo sproporzionato l'adempimento dei compiti dell'impresa ferroviaria. |
5 | Per l'approvazione dei piani di progetti che incidono considerevolmente sulla pianificazione del territorio e sull'ambiente, occorre di principio un piano settoriale secondo la legge federale del 22 giugno 1979106 sulla pianificazione del territorio. |
6 | Sono considerati impianti ferroviari anche le strutture di raccordo e gli impianti connessi con la costruzione e l'esercizio nonché le ubicazioni per il riciclaggio e il deposito di materiale di scavo o di detriti che sono in uno stretto rapporto spaziale e funzionale con l'impianto progettato. |
SR 131.221 Costituzione del Cantone di Soletta, dell'8 giugno 1986 Cost./SO Art. 35 Votazioni popolari obbligatorie - 1 Sono obbligatoriamente sottoposti al voto del Popolo: |
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1 | Sono obbligatoriamente sottoposti al voto del Popolo: |
a | le modifiche costituzionali; |
b | le decisioni del Gran Consiglio e le iniziative per la revisione totale della Costituzione; |
c | i trattati internazionali e intercantonali il cui contenuto modifichi la Costituzione o che comportino spese secondo la lettera e; |
d | le leggi, i trattati internazionali e i trattati intercantonali il cui contenuto abbia forza di legge, se sono stati adottati a una maggioranza inferiore ai due terzi dei membri presenti del Gran Consiglio; |
e | le decisioni del Gran Consiglio vertenti su nuove spese uniche il cui importo superi i 5 milioni di franchi o su spese annue ricorrenti il cui importo superi i 500 000 franchi; |
f | le iniziative costituzionali e legislative elaborate e i relativi controprogetti; |
g | le iniziative generiche cui il Gran Consiglio non intenda dare seguito; |
h | le iniziative cantonali in sede federale, previste dall'articolo 29 capoverso 1 lettera d, e le iniziative per l'emanazione di un decreto del Gran Consiglio, se quest'ultimo non le approva; |
i | le iniziative per la revoca del Gran Consiglio o del Consiglio di Stato; |
k | le decisioni che il Gran Consiglio medesimo sottopone al voto del Popolo; |
l | altre decisioni che per legge devono essere sottoposte al voto del Popolo. |
2 | Se il Popolo è chiamato a pronunciarsi su una legge o su un decreto, il Gran Consiglio può decidere di sottoporre al voto, oltre all'atto normativo nel suo complesso, anche singole disposizioni, con o senza varianti. |
SR 131.221 Costituzione del Cantone di Soletta, dell'8 giugno 1986 Cost./SO Art. 36 Votazioni popolari facoltative - 1 Sono sottoposti al voto del Popolo, su richiesta di 1500 aventi diritto di voto o di cinque Comuni politici: |
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1 | Sono sottoposti al voto del Popolo, su richiesta di 1500 aventi diritto di voto o di cinque Comuni politici: |
a | le decisioni del Gran Consiglio vertenti su nuove spese uniche di oltre un milione di franchi o su spese annue ricorrenti di oltre 100 000 franchi; |
b | tutte le leggi, i trattati internazionali o intercantonali e le decisioni del Gran Consiglio che non sottostanno a votazione popolare obbligatoria; è fatto salvo l'articolo 37. |
2 | La votazione popolare è indetta qualora ne sia fatta richiesta nei 90 giorni dopo la pubblicazione ufficiale della decisione del Gran Consiglio. |
SR 131.221 Costituzione del Cantone di Soletta, dell'8 giugno 1986 Cost./SO Art. 40 - 1 Il legislatore non può delegare ad altri organi la competenza di emanare disposizioni fondamentali e importanti. |
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1 | Il legislatore non può delegare ad altri organi la competenza di emanare disposizioni fondamentali e importanti. |
2 | Il Gran Consiglio o, in casi eccezionali, il Consiglio di Stato può essere abilitato dalla legge a deliberare definitivamente in materia di spese. Il massimale delle nuove spese uniche oggetto della delega finanziaria dev'essere specificato nella legge. |
SR 131.221 Costituzione del Cantone di Soletta, dell'8 giugno 1986 Cost./SO Art. 35 Votazioni popolari obbligatorie - 1 Sono obbligatoriamente sottoposti al voto del Popolo: |
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1 | Sono obbligatoriamente sottoposti al voto del Popolo: |
a | le modifiche costituzionali; |
b | le decisioni del Gran Consiglio e le iniziative per la revisione totale della Costituzione; |
c | i trattati internazionali e intercantonali il cui contenuto modifichi la Costituzione o che comportino spese secondo la lettera e; |
d | le leggi, i trattati internazionali e i trattati intercantonali il cui contenuto abbia forza di legge, se sono stati adottati a una maggioranza inferiore ai due terzi dei membri presenti del Gran Consiglio; |
e | le decisioni del Gran Consiglio vertenti su nuove spese uniche il cui importo superi i 5 milioni di franchi o su spese annue ricorrenti il cui importo superi i 500 000 franchi; |
f | le iniziative costituzionali e legislative elaborate e i relativi controprogetti; |
g | le iniziative generiche cui il Gran Consiglio non intenda dare seguito; |
h | le iniziative cantonali in sede federale, previste dall'articolo 29 capoverso 1 lettera d, e le iniziative per l'emanazione di un decreto del Gran Consiglio, se quest'ultimo non le approva; |
i | le iniziative per la revoca del Gran Consiglio o del Consiglio di Stato; |
k | le decisioni che il Gran Consiglio medesimo sottopone al voto del Popolo; |
l | altre decisioni che per legge devono essere sottoposte al voto del Popolo. |
2 | Se il Popolo è chiamato a pronunciarsi su una legge o su un decreto, il Gran Consiglio può decidere di sottoporre al voto, oltre all'atto normativo nel suo complesso, anche singole disposizioni, con o senza varianti. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 66 Onere e ripartizione delle spese giudiziarie - 1 Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti. |
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1 | Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti. |
2 | In caso di desistenza o di transazione, il Tribunale federale può rinunciare in tutto o in parte a riscuotere le spese giudiziarie. |
3 | Le spese inutili sono pagate da chi le causa. |
4 | Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non possono di regola essere addossate spese giudiziarie se, senza avere alcun interesse pecuniario, si rivolgono al Tribunale federale nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali o se le loro decisioni in siffatte controversie sono impugnate mediante ricorso. |
5 | Salvo diversa disposizione, le spese giudiziarie addossate congiuntamente a più persone sono da queste sostenute in parti eguali e con responsabilità solidale. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 68 Spese ripetibili - 1 Nella sentenza il Tribunale federale determina se e in che misura le spese della parte vincente debbano essere sostenute da quella soccombente. |
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1 | Nella sentenza il Tribunale federale determina se e in che misura le spese della parte vincente debbano essere sostenute da quella soccombente. |
2 | La parte soccombente è di regola tenuta a risarcire alla parte vincente, secondo la tariffa del Tribunale federale, tutte le spese necessarie causate dalla controversia. |
3 | Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non sono di regola accordate spese ripetibili se vincono una causa nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali. |
4 | Si applica per analogia l'articolo 66 capoversi 3 e 5. |
5 | Il Tribunale federale conferma, annulla o modifica, a seconda dell'esito del procedimento, la decisione sulle spese ripetibili pronunciata dall'autorità inferiore. Può stabilire esso stesso l'importo di tali spese secondo la tariffa federale o cantonale applicabile o incaricarne l'autorità inferiore. |