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RS 173.110 LTF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria Art. 90 Decisioni finali |
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| Il ricorso è ammissibile contro le decisioni che pongono fine al procedimento. | ||||||
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RS 721.80 LUFI Legge federale del 22 dicembre 1916 sull'utilizzazione delle forze idriche (Legge sulle forze idriche, LUFI) - Legge sulle forze idriche Art. 54 [1] |
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| Ciascun atto di concessione deve indicare: | ||||||
| la persona del concessionario; | ||||||
| la portata del diritto d'utilizzazione concesso, con indicazione del deflusso utile e della portata di dotazione al secondo, come pure del modo d'utilizzazione; | ||||||
| per le derivazioni e accumulazioni, il deflusso residuale da mantenere al secondo, il luogo e il modo di registrazione; | ||||||
| altre condizioni e oneri, basati su altre leggi federali; | ||||||
| la durata della concessione; | ||||||
| le prestazioni economiche imposte al concessionario, come il canone annuo, la tassa sugli impianti di pompaggio, come pure sulla fornitura d'acqua o d'energia elettrica, e altre prestazioni risultanti dall'utilizzazione della forza idrica in virtù di prescrizioni speciali; | ||||||
| la partecipazione del concessionario alla manutenzione e alla correzione del corso d'acqua; | ||||||
| i termini per l'inizio dei lavori di costruzione e per l'apertura dell'esercizio; | ||||||
| gli eventuali diritti di riversione e di riscatto; | ||||||
| il futuro degli impianti al termine della concessione; | ||||||
| il futuro di eventuali prestazioni d'indennità dovute ad altri concessionari al termine della loro concessione. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 13 dic. 1996, in vigore dal 1° mag. 1997 (RU 1997 991; FF 1995 IV 903). | ||||||
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RS 721.80 LUFI Legge federale del 22 dicembre 1916 sull'utilizzazione delle forze idriche (Legge sulle forze idriche, LUFI) - Legge sulle forze idriche Art. 54 [1] |
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| Ciascun atto di concessione deve indicare: | ||||||
| la persona del concessionario; | ||||||
| la portata del diritto d'utilizzazione concesso, con indicazione del deflusso utile e della portata di dotazione al secondo, come pure del modo d'utilizzazione; | ||||||
| per le derivazioni e accumulazioni, il deflusso residuale da mantenere al secondo, il luogo e il modo di registrazione; | ||||||
| altre condizioni e oneri, basati su altre leggi federali; | ||||||
| la durata della concessione; | ||||||
| le prestazioni economiche imposte al concessionario, come il canone annuo, la tassa sugli impianti di pompaggio, come pure sulla fornitura d'acqua o d'energia elettrica, e altre prestazioni risultanti dall'utilizzazione della forza idrica in virtù di prescrizioni speciali; | ||||||
| la partecipazione del concessionario alla manutenzione e alla correzione del corso d'acqua; | ||||||
| i termini per l'inizio dei lavori di costruzione e per l'apertura dell'esercizio; | ||||||
| gli eventuali diritti di riversione e di riscatto; | ||||||
| il futuro degli impianti al termine della concessione; | ||||||
| il futuro di eventuali prestazioni d'indennità dovute ad altri concessionari al termine della loro concessione. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 13 dic. 1996, in vigore dal 1° mag. 1997 (RU 1997 991; FF 1995 IV 903). | ||||||
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RS 721.80 LUFI Legge federale del 22 dicembre 1916 sull'utilizzazione delle forze idriche (Legge sulle forze idriche, LUFI) - Legge sulle forze idriche Art. 43 |
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| Colla concessione il concessionario acquista, nei limiti dell'atto di concessione, il diritto all'utilizzazione del corso d'acqua. | ||||||
| Il diritto d'utilizzazione, una volta concesso, può esser revocato o ridotto solo per motivi di pubblica utilità e verso piena indennità. | ||||||
| ... [1] | ||||||
| [1] Abrogato dall'all. n. 29 della LF del 4 ott. 1991, con effetto dal 1o gen. 1994 (RU 1992 288, 1993 877art. 2 cpv. 1; FF 1991 II 413). | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 26 Garanzia della proprietà |
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| La proprietà è garantita. | ||||||
| In caso d'espropriazione o di restrizione equivalente della proprietà è dovuta piena indennità. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 5 Stato di diritto |
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| Il diritto è fondamento e limite dell'attività dello Stato. | ||||||
| L'attività dello Stato deve rispondere al pubblico interesse ed essere proporzionata allo scopo. | ||||||
| Organi dello Stato, autorità e privati agiscono secondo il principio della buona fede. | ||||||
| La Confederazione e i Cantoni rispettano il diritto internazionale. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 9 Protezione dall'arbitrio e tutela della buona fede |
||||||
| Ognuno ha diritto d'essere trattato senza arbitrio e secondo il principio della buona fede da parte degli organi dello Stato. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 9 Protezione dall'arbitrio e tutela della buona fede |
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| Ognuno ha diritto d'essere trattato senza arbitrio e secondo il principio della buona fede da parte degli organi dello Stato. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 27 Libertà economica |
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| La libertà economica è garantita. | ||||||
| Essa include in particolare la libera scelta della professione, il libero accesso a un'attività economica privata e il suo libero esercizio. | ||||||
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RS 721.80 LUFI Legge federale del 22 dicembre 1916 sull'utilizzazione delle forze idriche (Legge sulle forze idriche, LUFI) - Legge sulle forze idriche Art. 43 |
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| Colla concessione il concessionario acquista, nei limiti dell'atto di concessione, il diritto all'utilizzazione del corso d'acqua. | ||||||
| Il diritto d'utilizzazione, una volta concesso, può esser revocato o ridotto solo per motivi di pubblica utilità e verso piena indennità. | ||||||
| ... [1] | ||||||
| [1] Abrogato dall'all. n. 29 della LF del 4 ott. 1991, con effetto dal 1o gen. 1994 (RU 1992 288, 1993 877art. 2 cpv. 1; FF 1991 II 413). | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 76 Acque |
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| Nell'ambito delle sue competenze, la Confederazione provvede all'utilizzazione parsimoniosa e alla protezione delle risorse idriche nonché alla difesa dagli effetti dannosi delle acque. | ||||||
| Emana principi sulla conservazione e lo sfruttamento delle riserve idriche, sull'utilizzazione delle acque a scopi di produzione energetica e di raffreddamento e su altri interventi nel ciclo idrologico. | ||||||
| Emana prescrizioni sulla protezione delle acque, sulla garanzia di adeguati deflussi minimi, sulle opere idrauliche, sulla sicurezza dei bacini di accumulazione e sul modo di influire sulle precipitazioni atmosferiche. | ||||||
| I Cantoni dispongono delle risorse idriche. Entro i limiti della legislazione federale possono riscuotere canoni per l'utilizzazione delle acque. La Confederazione ha il diritto di utilizzare le acque per le sue aziende di trasporto; in corrispettivo versa un canone e un'indennità. | ||||||
| Per quanto riguarda i diritti e i canoni relativi a risorse idriche internazionali, la Confederazione decide d'intesa con i Cantoni interessati. Decide pure nel caso in cui i Cantoni non riescano ad accordarsi in merito ai diritti concernenti riserve idriche intercantonali. | ||||||
| Nell'adempimento dei suoi compiti, la Confederazione prende in considerazione gli interessi dei Cantoni da cui le acque provengono. | ||||||
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RS 721.80 LUFI Legge federale del 22 dicembre 1916 sull'utilizzazione delle forze idriche (Legge sulle forze idriche, LUFI) - Legge sulle forze idriche Art. 54 [1] |
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| Ciascun atto di concessione deve indicare: | ||||||
| la persona del concessionario; | ||||||
| la portata del diritto d'utilizzazione concesso, con indicazione del deflusso utile e della portata di dotazione al secondo, come pure del modo d'utilizzazione; | ||||||
| per le derivazioni e accumulazioni, il deflusso residuale da mantenere al secondo, il luogo e il modo di registrazione; | ||||||
| altre condizioni e oneri, basati su altre leggi federali; | ||||||
| la durata della concessione; | ||||||
| le prestazioni economiche imposte al concessionario, come il canone annuo, la tassa sugli impianti di pompaggio, come pure sulla fornitura d'acqua o d'energia elettrica, e altre prestazioni risultanti dall'utilizzazione della forza idrica in virtù di prescrizioni speciali; | ||||||
| la partecipazione del concessionario alla manutenzione e alla correzione del corso d'acqua; | ||||||
| i termini per l'inizio dei lavori di costruzione e per l'apertura dell'esercizio; | ||||||
| gli eventuali diritti di riversione e di riscatto; | ||||||
| il futuro degli impianti al termine della concessione; | ||||||
| il futuro di eventuali prestazioni d'indennità dovute ad altri concessionari al termine della loro concessione. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 13 dic. 1996, in vigore dal 1° mag. 1997 (RU 1997 991; FF 1995 IV 903). | ||||||
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RS 721.80 LUFI Legge federale del 22 dicembre 1916 sull'utilizzazione delle forze idriche (Legge sulle forze idriche, LUFI) - Legge sulle forze idriche Art. 54 [1] |
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| Ciascun atto di concessione deve indicare: | ||||||
| la persona del concessionario; | ||||||
| la portata del diritto d'utilizzazione concesso, con indicazione del deflusso utile e della portata di dotazione al secondo, come pure del modo d'utilizzazione; | ||||||
| per le derivazioni e accumulazioni, il deflusso residuale da mantenere al secondo, il luogo e il modo di registrazione; | ||||||
| altre condizioni e oneri, basati su altre leggi federali; | ||||||
| la durata della concessione; | ||||||
| le prestazioni economiche imposte al concessionario, come il canone annuo, la tassa sugli impianti di pompaggio, come pure sulla fornitura d'acqua o d'energia elettrica, e altre prestazioni risultanti dall'utilizzazione della forza idrica in virtù di prescrizioni speciali; | ||||||
| la partecipazione del concessionario alla manutenzione e alla correzione del corso d'acqua; | ||||||
| i termini per l'inizio dei lavori di costruzione e per l'apertura dell'esercizio; | ||||||
| gli eventuali diritti di riversione e di riscatto; | ||||||
| il futuro degli impianti al termine della concessione; | ||||||
| il futuro di eventuali prestazioni d'indennità dovute ad altri concessionari al termine della loro concessione. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 13 dic. 1996, in vigore dal 1° mag. 1997 (RU 1997 991; FF 1995 IV 903). | ||||||
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RS 721.80 LUFI Legge federale del 22 dicembre 1916 sull'utilizzazione delle forze idriche (Legge sulle forze idriche, LUFI) - Legge sulle forze idriche Art. 54 [1] |
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| Ciascun atto di concessione deve indicare: | ||||||
| la persona del concessionario; | ||||||
| la portata del diritto d'utilizzazione concesso, con indicazione del deflusso utile e della portata di dotazione al secondo, come pure del modo d'utilizzazione; | ||||||
| per le derivazioni e accumulazioni, il deflusso residuale da mantenere al secondo, il luogo e il modo di registrazione; | ||||||
| altre condizioni e oneri, basati su altre leggi federali; | ||||||
| la durata della concessione; | ||||||
| le prestazioni economiche imposte al concessionario, come il canone annuo, la tassa sugli impianti di pompaggio, come pure sulla fornitura d'acqua o d'energia elettrica, e altre prestazioni risultanti dall'utilizzazione della forza idrica in virtù di prescrizioni speciali; | ||||||
| la partecipazione del concessionario alla manutenzione e alla correzione del corso d'acqua; | ||||||
| i termini per l'inizio dei lavori di costruzione e per l'apertura dell'esercizio; | ||||||
| gli eventuali diritti di riversione e di riscatto; | ||||||
| il futuro degli impianti al termine della concessione; | ||||||
| il futuro di eventuali prestazioni d'indennità dovute ad altri concessionari al termine della loro concessione. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 13 dic. 1996, in vigore dal 1° mag. 1997 (RU 1997 991; FF 1995 IV 903). | ||||||
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RS 721.80 LUFI Legge federale del 22 dicembre 1916 sull'utilizzazione delle forze idriche (Legge sulle forze idriche, LUFI) - Legge sulle forze idriche Art. 54 [1] |
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| Ciascun atto di concessione deve indicare: | ||||||
| la persona del concessionario; | ||||||
| la portata del diritto d'utilizzazione concesso, con indicazione del deflusso utile e della portata di dotazione al secondo, come pure del modo d'utilizzazione; | ||||||
| per le derivazioni e accumulazioni, il deflusso residuale da mantenere al secondo, il luogo e il modo di registrazione; | ||||||
| altre condizioni e oneri, basati su altre leggi federali; | ||||||
| la durata della concessione; | ||||||
| le prestazioni economiche imposte al concessionario, come il canone annuo, la tassa sugli impianti di pompaggio, come pure sulla fornitura d'acqua o d'energia elettrica, e altre prestazioni risultanti dall'utilizzazione della forza idrica in virtù di prescrizioni speciali; | ||||||
| la partecipazione del concessionario alla manutenzione e alla correzione del corso d'acqua; | ||||||
| i termini per l'inizio dei lavori di costruzione e per l'apertura dell'esercizio; | ||||||
| gli eventuali diritti di riversione e di riscatto; | ||||||
| il futuro degli impianti al termine della concessione; | ||||||
| il futuro di eventuali prestazioni d'indennità dovute ad altri concessionari al termine della loro concessione. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 13 dic. 1996, in vigore dal 1° mag. 1997 (RU 1997 991; FF 1995 IV 903). | ||||||
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RS 721.80 LUFI Legge federale del 22 dicembre 1916 sull'utilizzazione delle forze idriche (Legge sulle forze idriche, LUFI) - Legge sulle forze idriche Art. 54 [1] |
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| Ciascun atto di concessione deve indicare: | ||||||
| la persona del concessionario; | ||||||
| la portata del diritto d'utilizzazione concesso, con indicazione del deflusso utile e della portata di dotazione al secondo, come pure del modo d'utilizzazione; | ||||||
| per le derivazioni e accumulazioni, il deflusso residuale da mantenere al secondo, il luogo e il modo di registrazione; | ||||||
| altre condizioni e oneri, basati su altre leggi federali; | ||||||
| la durata della concessione; | ||||||
| le prestazioni economiche imposte al concessionario, come il canone annuo, la tassa sugli impianti di pompaggio, come pure sulla fornitura d'acqua o d'energia elettrica, e altre prestazioni risultanti dall'utilizzazione della forza idrica in virtù di prescrizioni speciali; | ||||||
| la partecipazione del concessionario alla manutenzione e alla correzione del corso d'acqua; | ||||||
| i termini per l'inizio dei lavori di costruzione e per l'apertura dell'esercizio; | ||||||
| gli eventuali diritti di riversione e di riscatto; | ||||||
| il futuro degli impianti al termine della concessione; | ||||||
| il futuro di eventuali prestazioni d'indennità dovute ad altri concessionari al termine della loro concessione. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 13 dic. 1996, in vigore dal 1° mag. 1997 (RU 1997 991; FF 1995 IV 903). | ||||||
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RS 173.110 LTF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria Art. 66 Onere e ripartizione delle spese giudiziarie |
||||||
| Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti. | ||||||
| In caso di desistenza o di transazione, il Tribunale federale può rinunciare in tutto o in parte a riscuotere le spese giudiziarie. | ||||||
| Le spese inutili sono pagate da chi le causa. | ||||||
| Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non possono di regola essere addossate spese giudiziarie se, senza avere alcun interesse pecuniario, si rivolgono al Tribunale federale nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali o se le loro decisioni in siffatte controversie sono impugnate mediante ricorso. | ||||||
| Salvo diversa disposizione, le spese giudiziarie addossate congiuntamente a più persone sono da queste sostenute in parti eguali e con responsabilità solidale. | ||||||
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RS 173.110 LTF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria Art. 68 Spese ripetibili |
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| Nella sentenza il Tribunale federale determina se e in che misura le spese della parte vincente debbano essere sostenute da quella soccombente. | ||||||
| La parte soccombente è di regola tenuta a risarcire alla parte vincente, secondo la tariffa del Tribunale federale, tutte le spese necessarie causate dalla controversia. | ||||||
| Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non sono di regola accordate spese ripetibili se vincono una causa nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali. | ||||||
| Si applica per analogia l'articolo 66 capoversi 3 e 5. | ||||||
| Il Tribunale federale conferma, annulla o modifica, a seconda dell'esito del procedimento, la decisione sulle spese ripetibili pronunciata dall'autorità inferiore. Può stabilire esso stesso l'importo di tali spese secondo la tariffa federale o cantonale applicabile o incaricarne l'autorità inferiore. | ||||||