SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 5 - 1 Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: |
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1 | Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: |
a | la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi; |
b | l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi; |
c | il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi. |
2 | Sono decisioni anche quelle in materia d'esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45 e 46), le decisioni su opposizione (art. 30 cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su ricorso (art. 61), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l'interpretazione (art. 69).24 |
3 | Le dichiarazioni di un'autorità che rifiuta o solleva pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni. |
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 31 Principio - Il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'articolo 5 della legge federale del 20 dicembre 196819 sulla procedura amministrativa (PA). |
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 33 Autorità inferiori - Il ricorso è ammissibile contro le decisioni: |
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 37 Principio - La procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA58, in quanto la presente legge non disponga altrimenti. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 44 - La decisione soggiace a ricorso. |
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 32 Eccezioni - 1 Il ricorso è inammissibile contro: |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 50 - 1 Il ricorso dev'essere depositato entro 30 giorni dalla notificazione della decisione. |
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1 | Il ricorso dev'essere depositato entro 30 giorni dalla notificazione della decisione. |
2 | Il ricorso per denegata o ritardata giustizia può essere interposto in ogni tempo. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 52 - 1 L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente. |
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1 | L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente. |
2 | Se il ricorso non soddisfa a questi requisiti o se le conclusioni o i motivi del ricorrente non sono sufficientemente chiari, e il ricorso non sembra manifestamente inammissibile, l'autorità di ricorso assegna al ricorrente un breve termine suppletorio per rimediarvi. |
3 | Essa gli assegna questo termine con la comminatoria che, decorrendo infruttuoso, deciderà secondo l'inserto o, qualora manchino le conclusioni, i motivi oppure la firma, non entrerà nel merito del ricorso. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 48 - 1 Ha diritto di ricorrere chi: |
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1 | Ha diritto di ricorrere chi: |
a | ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo; |
b | è particolarmente toccato dalla decisione impugnata; e |
c | ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa. |
2 | Ha inoltre diritto di ricorrere ogni persona, organizzazione o autorità cui un'altra legge federale riconosce tale diritto. |
SR 946.101 Ordinanza del 25 ottobre 2006 concernente l'Assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni (OARE) OARE Art. 21 Presentazione dei conti - 1 Il consiglio d'amministrazione definisce i principi di bilancio e di valutazione dell'ASRE. Le pertinenti disposizioni sulle finanze della Confederazione rappresentano l'esigenza minima. |
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1 | Il consiglio d'amministrazione definisce i principi di bilancio e di valutazione dell'ASRE. Le pertinenti disposizioni sulle finanze della Confederazione rappresentano l'esigenza minima. |
2 | I singoli principi contabili, i cambiamenti e le conseguenze di tali principi nonché il riferimento a norme contabili riconosciute e i valori di riferimento per le valutazioni devono essere specificati nell'allegato del conto annuale. |
3 | Vengono costituiti accantonamenti soltanto per gli obblighi in essere fondati su un evento verificatosi nel passato. |
4 | I rischi latenti insiti nell'attività dell'ASRE e suscettibili di generare obblighi in futuro vengono coperti dal capitale proprio. I principi applicabili alla determinazione del capitale proprio necessario a garantire all'ASRE una capacità di rischio duratura e il relativo calcolo sono esposti nell'allegato del conto annuale. |
SR 946.10 Legge federale del 16 dicembre 2005 concernente l'Assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni (Legge sull'assicurazione contro i rischi delle esportazioni, LARE) - Legge sull'assicurazione contro i rischi delle esportazioni LARE Art. 38 Disposizioni transitorie - 1 La legge federale del 26 settembre 195824 concernente la garanzia dei rischi delle esportazioni rimane applicabile alle garanzie accordate prima dell'entrata in vigore della presente legge. |
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1 | La legge federale del 26 settembre 195824 concernente la garanzia dei rischi delle esportazioni rimane applicabile alle garanzie accordate prima dell'entrata in vigore della presente legge. |
2 | Il capoverso 1 si applica anche alle promesse di garanzia, a condizione ch'esse non siano state fatte con riserva delle disposizioni del nuovo diritto. |
SR 946.10 Legge federale del 16 dicembre 2005 concernente l'Assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni (Legge sull'assicurazione contro i rischi delle esportazioni, LARE) - Legge sull'assicurazione contro i rischi delle esportazioni LARE Art. 39 Istituzione dell'ASRE - 1 L'ASRE acquisisce la personalità giuridica con l'entrata in vigore della presente legge. Essa sostituisce il Fondo per la garanzia dei rischi delle esportazioni. |
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1 | L'ASRE acquisisce la personalità giuridica con l'entrata in vigore della presente legge. Essa sostituisce il Fondo per la garanzia dei rischi delle esportazioni. |
2 | L'ASRE riprende gli attivi e i passivi del Fondo come anche i diritti e gli obblighi della Garanzia dei rischi delle esportazioni (GRE) istituita dalla pertinente legge federale del 26 settembre 195825. |
3 | Il Consiglio federale: |
a | determina il momento del trasferimento degli attivi e dei passivi come anche dei diritti e degli obblighi. Il trasferimento e le iscrizioni necessarie sono esenti da imposte e tasse; |
b | approva l'elenco di passivi, attivi, diritti e obblighi da riprendere e di eventuali impegni, condizioni e oneri obbligatori ad essi connessi; |
c | approva il bilancio d'apertura dell'ASRE; |
d | prende tutti gli altri provvedimenti necessari al trasferimento. |
SR 946.10 Legge federale del 16 dicembre 2005 concernente l'Assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni (Legge sull'assicurazione contro i rischi delle esportazioni, LARE) - Legge sull'assicurazione contro i rischi delle esportazioni LARE Art. 39 Istituzione dell'ASRE - 1 L'ASRE acquisisce la personalità giuridica con l'entrata in vigore della presente legge. Essa sostituisce il Fondo per la garanzia dei rischi delle esportazioni. |
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1 | L'ASRE acquisisce la personalità giuridica con l'entrata in vigore della presente legge. Essa sostituisce il Fondo per la garanzia dei rischi delle esportazioni. |
2 | L'ASRE riprende gli attivi e i passivi del Fondo come anche i diritti e gli obblighi della Garanzia dei rischi delle esportazioni (GRE) istituita dalla pertinente legge federale del 26 settembre 195825. |
3 | Il Consiglio federale: |
a | determina il momento del trasferimento degli attivi e dei passivi come anche dei diritti e degli obblighi. Il trasferimento e le iscrizioni necessarie sono esenti da imposte e tasse; |
b | approva l'elenco di passivi, attivi, diritti e obblighi da riprendere e di eventuali impegni, condizioni e oneri obbligatori ad essi connessi; |
c | approva il bilancio d'apertura dell'ASRE; |
d | prende tutti gli altri provvedimenti necessari al trasferimento. |
SR 946.10 Legge federale del 16 dicembre 2005 concernente l'Assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni (Legge sull'assicurazione contro i rischi delle esportazioni, LARE) - Legge sull'assicurazione contro i rischi delle esportazioni LARE Art. 39 Istituzione dell'ASRE - 1 L'ASRE acquisisce la personalità giuridica con l'entrata in vigore della presente legge. Essa sostituisce il Fondo per la garanzia dei rischi delle esportazioni. |
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1 | L'ASRE acquisisce la personalità giuridica con l'entrata in vigore della presente legge. Essa sostituisce il Fondo per la garanzia dei rischi delle esportazioni. |
2 | L'ASRE riprende gli attivi e i passivi del Fondo come anche i diritti e gli obblighi della Garanzia dei rischi delle esportazioni (GRE) istituita dalla pertinente legge federale del 26 settembre 195825. |
3 | Il Consiglio federale: |
a | determina il momento del trasferimento degli attivi e dei passivi come anche dei diritti e degli obblighi. Il trasferimento e le iscrizioni necessarie sono esenti da imposte e tasse; |
b | approva l'elenco di passivi, attivi, diritti e obblighi da riprendere e di eventuali impegni, condizioni e oneri obbligatori ad essi connessi; |
c | approva il bilancio d'apertura dell'ASRE; |
d | prende tutti gli altri provvedimenti necessari al trasferimento. |
SR 946.10 Legge federale del 16 dicembre 2005 concernente l'Assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni (Legge sull'assicurazione contro i rischi delle esportazioni, LARE) - Legge sull'assicurazione contro i rischi delle esportazioni LARE Art. 39 Istituzione dell'ASRE - 1 L'ASRE acquisisce la personalità giuridica con l'entrata in vigore della presente legge. Essa sostituisce il Fondo per la garanzia dei rischi delle esportazioni. |
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1 | L'ASRE acquisisce la personalità giuridica con l'entrata in vigore della presente legge. Essa sostituisce il Fondo per la garanzia dei rischi delle esportazioni. |
2 | L'ASRE riprende gli attivi e i passivi del Fondo come anche i diritti e gli obblighi della Garanzia dei rischi delle esportazioni (GRE) istituita dalla pertinente legge federale del 26 settembre 195825. |
3 | Il Consiglio federale: |
a | determina il momento del trasferimento degli attivi e dei passivi come anche dei diritti e degli obblighi. Il trasferimento e le iscrizioni necessarie sono esenti da imposte e tasse; |
b | approva l'elenco di passivi, attivi, diritti e obblighi da riprendere e di eventuali impegni, condizioni e oneri obbligatori ad essi connessi; |
c | approva il bilancio d'apertura dell'ASRE; |
d | prende tutti gli altri provvedimenti necessari al trasferimento. |
SR 946.10 Legge federale del 16 dicembre 2005 concernente l'Assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni (Legge sull'assicurazione contro i rischi delle esportazioni, LARE) - Legge sull'assicurazione contro i rischi delle esportazioni LARE Art. 39 Istituzione dell'ASRE - 1 L'ASRE acquisisce la personalità giuridica con l'entrata in vigore della presente legge. Essa sostituisce il Fondo per la garanzia dei rischi delle esportazioni. |
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1 | L'ASRE acquisisce la personalità giuridica con l'entrata in vigore della presente legge. Essa sostituisce il Fondo per la garanzia dei rischi delle esportazioni. |
2 | L'ASRE riprende gli attivi e i passivi del Fondo come anche i diritti e gli obblighi della Garanzia dei rischi delle esportazioni (GRE) istituita dalla pertinente legge federale del 26 settembre 195825. |
3 | Il Consiglio federale: |
a | determina il momento del trasferimento degli attivi e dei passivi come anche dei diritti e degli obblighi. Il trasferimento e le iscrizioni necessarie sono esenti da imposte e tasse; |
b | approva l'elenco di passivi, attivi, diritti e obblighi da riprendere e di eventuali impegni, condizioni e oneri obbligatori ad essi connessi; |
c | approva il bilancio d'apertura dell'ASRE; |
d | prende tutti gli altri provvedimenti necessari al trasferimento. |
SR 946.10 Legge federale del 16 dicembre 2005 concernente l'Assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni (Legge sull'assicurazione contro i rischi delle esportazioni, LARE) - Legge sull'assicurazione contro i rischi delle esportazioni LARE Art. 39 Istituzione dell'ASRE - 1 L'ASRE acquisisce la personalità giuridica con l'entrata in vigore della presente legge. Essa sostituisce il Fondo per la garanzia dei rischi delle esportazioni. |
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1 | L'ASRE acquisisce la personalità giuridica con l'entrata in vigore della presente legge. Essa sostituisce il Fondo per la garanzia dei rischi delle esportazioni. |
2 | L'ASRE riprende gli attivi e i passivi del Fondo come anche i diritti e gli obblighi della Garanzia dei rischi delle esportazioni (GRE) istituita dalla pertinente legge federale del 26 settembre 195825. |
3 | Il Consiglio federale: |
a | determina il momento del trasferimento degli attivi e dei passivi come anche dei diritti e degli obblighi. Il trasferimento e le iscrizioni necessarie sono esenti da imposte e tasse; |
b | approva l'elenco di passivi, attivi, diritti e obblighi da riprendere e di eventuali impegni, condizioni e oneri obbligatori ad essi connessi; |
c | approva il bilancio d'apertura dell'ASRE; |
d | prende tutti gli altri provvedimenti necessari al trasferimento. |
SR 946.10 Legge federale del 16 dicembre 2005 concernente l'Assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni (Legge sull'assicurazione contro i rischi delle esportazioni, LARE) - Legge sull'assicurazione contro i rischi delle esportazioni LARE Art. 39 Istituzione dell'ASRE - 1 L'ASRE acquisisce la personalità giuridica con l'entrata in vigore della presente legge. Essa sostituisce il Fondo per la garanzia dei rischi delle esportazioni. |
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1 | L'ASRE acquisisce la personalità giuridica con l'entrata in vigore della presente legge. Essa sostituisce il Fondo per la garanzia dei rischi delle esportazioni. |
2 | L'ASRE riprende gli attivi e i passivi del Fondo come anche i diritti e gli obblighi della Garanzia dei rischi delle esportazioni (GRE) istituita dalla pertinente legge federale del 26 settembre 195825. |
3 | Il Consiglio federale: |
a | determina il momento del trasferimento degli attivi e dei passivi come anche dei diritti e degli obblighi. Il trasferimento e le iscrizioni necessarie sono esenti da imposte e tasse; |
b | approva l'elenco di passivi, attivi, diritti e obblighi da riprendere e di eventuali impegni, condizioni e oneri obbligatori ad essi connessi; |
c | approva il bilancio d'apertura dell'ASRE; |
d | prende tutti gli altri provvedimenti necessari al trasferimento. |
SR 946.10 Legge federale del 16 dicembre 2005 concernente l'Assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni (Legge sull'assicurazione contro i rischi delle esportazioni, LARE) - Legge sull'assicurazione contro i rischi delle esportazioni LARE Art. 39 Istituzione dell'ASRE - 1 L'ASRE acquisisce la personalità giuridica con l'entrata in vigore della presente legge. Essa sostituisce il Fondo per la garanzia dei rischi delle esportazioni. |
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1 | L'ASRE acquisisce la personalità giuridica con l'entrata in vigore della presente legge. Essa sostituisce il Fondo per la garanzia dei rischi delle esportazioni. |
2 | L'ASRE riprende gli attivi e i passivi del Fondo come anche i diritti e gli obblighi della Garanzia dei rischi delle esportazioni (GRE) istituita dalla pertinente legge federale del 26 settembre 195825. |
3 | Il Consiglio federale: |
a | determina il momento del trasferimento degli attivi e dei passivi come anche dei diritti e degli obblighi. Il trasferimento e le iscrizioni necessarie sono esenti da imposte e tasse; |
b | approva l'elenco di passivi, attivi, diritti e obblighi da riprendere e di eventuali impegni, condizioni e oneri obbligatori ad essi connessi; |
c | approva il bilancio d'apertura dell'ASRE; |
d | prende tutti gli altri provvedimenti necessari al trasferimento. |
SR 946.10 Legge federale del 16 dicembre 2005 concernente l'Assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni (Legge sull'assicurazione contro i rischi delle esportazioni, LARE) - Legge sull'assicurazione contro i rischi delle esportazioni LARE Art. 39 Istituzione dell'ASRE - 1 L'ASRE acquisisce la personalità giuridica con l'entrata in vigore della presente legge. Essa sostituisce il Fondo per la garanzia dei rischi delle esportazioni. |
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1 | L'ASRE acquisisce la personalità giuridica con l'entrata in vigore della presente legge. Essa sostituisce il Fondo per la garanzia dei rischi delle esportazioni. |
2 | L'ASRE riprende gli attivi e i passivi del Fondo come anche i diritti e gli obblighi della Garanzia dei rischi delle esportazioni (GRE) istituita dalla pertinente legge federale del 26 settembre 195825. |
3 | Il Consiglio federale: |
a | determina il momento del trasferimento degli attivi e dei passivi come anche dei diritti e degli obblighi. Il trasferimento e le iscrizioni necessarie sono esenti da imposte e tasse; |
b | approva l'elenco di passivi, attivi, diritti e obblighi da riprendere e di eventuali impegni, condizioni e oneri obbligatori ad essi connessi; |
c | approva il bilancio d'apertura dell'ASRE; |
d | prende tutti gli altri provvedimenti necessari al trasferimento. |
SR 946.10 Legge federale del 16 dicembre 2005 concernente l'Assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni (Legge sull'assicurazione contro i rischi delle esportazioni, LARE) - Legge sull'assicurazione contro i rischi delle esportazioni LARE Art. 39 Istituzione dell'ASRE - 1 L'ASRE acquisisce la personalità giuridica con l'entrata in vigore della presente legge. Essa sostituisce il Fondo per la garanzia dei rischi delle esportazioni. |
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1 | L'ASRE acquisisce la personalità giuridica con l'entrata in vigore della presente legge. Essa sostituisce il Fondo per la garanzia dei rischi delle esportazioni. |
2 | L'ASRE riprende gli attivi e i passivi del Fondo come anche i diritti e gli obblighi della Garanzia dei rischi delle esportazioni (GRE) istituita dalla pertinente legge federale del 26 settembre 195825. |
3 | Il Consiglio federale: |
a | determina il momento del trasferimento degli attivi e dei passivi come anche dei diritti e degli obblighi. Il trasferimento e le iscrizioni necessarie sono esenti da imposte e tasse; |
b | approva l'elenco di passivi, attivi, diritti e obblighi da riprendere e di eventuali impegni, condizioni e oneri obbligatori ad essi connessi; |
c | approva il bilancio d'apertura dell'ASRE; |
d | prende tutti gli altri provvedimenti necessari al trasferimento. |
SR 946.10 Legge federale del 16 dicembre 2005 concernente l'Assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni (Legge sull'assicurazione contro i rischi delle esportazioni, LARE) - Legge sull'assicurazione contro i rischi delle esportazioni LARE Art. 39 Istituzione dell'ASRE - 1 L'ASRE acquisisce la personalità giuridica con l'entrata in vigore della presente legge. Essa sostituisce il Fondo per la garanzia dei rischi delle esportazioni. |
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1 | L'ASRE acquisisce la personalità giuridica con l'entrata in vigore della presente legge. Essa sostituisce il Fondo per la garanzia dei rischi delle esportazioni. |
2 | L'ASRE riprende gli attivi e i passivi del Fondo come anche i diritti e gli obblighi della Garanzia dei rischi delle esportazioni (GRE) istituita dalla pertinente legge federale del 26 settembre 195825. |
3 | Il Consiglio federale: |
a | determina il momento del trasferimento degli attivi e dei passivi come anche dei diritti e degli obblighi. Il trasferimento e le iscrizioni necessarie sono esenti da imposte e tasse; |
b | approva l'elenco di passivi, attivi, diritti e obblighi da riprendere e di eventuali impegni, condizioni e oneri obbligatori ad essi connessi; |
c | approva il bilancio d'apertura dell'ASRE; |
d | prende tutti gli altri provvedimenti necessari al trasferimento. |
SR 946.10 Legge federale del 16 dicembre 2005 concernente l'Assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni (Legge sull'assicurazione contro i rischi delle esportazioni, LARE) - Legge sull'assicurazione contro i rischi delle esportazioni LARE Art. 39 Istituzione dell'ASRE - 1 L'ASRE acquisisce la personalità giuridica con l'entrata in vigore della presente legge. Essa sostituisce il Fondo per la garanzia dei rischi delle esportazioni. |
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1 | L'ASRE acquisisce la personalità giuridica con l'entrata in vigore della presente legge. Essa sostituisce il Fondo per la garanzia dei rischi delle esportazioni. |
2 | L'ASRE riprende gli attivi e i passivi del Fondo come anche i diritti e gli obblighi della Garanzia dei rischi delle esportazioni (GRE) istituita dalla pertinente legge federale del 26 settembre 195825. |
3 | Il Consiglio federale: |
a | determina il momento del trasferimento degli attivi e dei passivi come anche dei diritti e degli obblighi. Il trasferimento e le iscrizioni necessarie sono esenti da imposte e tasse; |
b | approva l'elenco di passivi, attivi, diritti e obblighi da riprendere e di eventuali impegni, condizioni e oneri obbligatori ad essi connessi; |
c | approva il bilancio d'apertura dell'ASRE; |
d | prende tutti gli altri provvedimenti necessari al trasferimento. |
SR 946.10 Legge federale del 16 dicembre 2005 concernente l'Assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni (Legge sull'assicurazione contro i rischi delle esportazioni, LARE) - Legge sull'assicurazione contro i rischi delle esportazioni LARE Art. 39 Istituzione dell'ASRE - 1 L'ASRE acquisisce la personalità giuridica con l'entrata in vigore della presente legge. Essa sostituisce il Fondo per la garanzia dei rischi delle esportazioni. |
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1 | L'ASRE acquisisce la personalità giuridica con l'entrata in vigore della presente legge. Essa sostituisce il Fondo per la garanzia dei rischi delle esportazioni. |
2 | L'ASRE riprende gli attivi e i passivi del Fondo come anche i diritti e gli obblighi della Garanzia dei rischi delle esportazioni (GRE) istituita dalla pertinente legge federale del 26 settembre 195825. |
3 | Il Consiglio federale: |
a | determina il momento del trasferimento degli attivi e dei passivi come anche dei diritti e degli obblighi. Il trasferimento e le iscrizioni necessarie sono esenti da imposte e tasse; |
b | approva l'elenco di passivi, attivi, diritti e obblighi da riprendere e di eventuali impegni, condizioni e oneri obbligatori ad essi connessi; |
c | approva il bilancio d'apertura dell'ASRE; |
d | prende tutti gli altri provvedimenti necessari al trasferimento. |
SR 946.10 Legge federale del 16 dicembre 2005 concernente l'Assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni (Legge sull'assicurazione contro i rischi delle esportazioni, LARE) - Legge sull'assicurazione contro i rischi delle esportazioni LARE Art. 39 Istituzione dell'ASRE - 1 L'ASRE acquisisce la personalità giuridica con l'entrata in vigore della presente legge. Essa sostituisce il Fondo per la garanzia dei rischi delle esportazioni. |
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1 | L'ASRE acquisisce la personalità giuridica con l'entrata in vigore della presente legge. Essa sostituisce il Fondo per la garanzia dei rischi delle esportazioni. |
2 | L'ASRE riprende gli attivi e i passivi del Fondo come anche i diritti e gli obblighi della Garanzia dei rischi delle esportazioni (GRE) istituita dalla pertinente legge federale del 26 settembre 195825. |
3 | Il Consiglio federale: |
a | determina il momento del trasferimento degli attivi e dei passivi come anche dei diritti e degli obblighi. Il trasferimento e le iscrizioni necessarie sono esenti da imposte e tasse; |
b | approva l'elenco di passivi, attivi, diritti e obblighi da riprendere e di eventuali impegni, condizioni e oneri obbligatori ad essi connessi; |
c | approva il bilancio d'apertura dell'ASRE; |
d | prende tutti gli altri provvedimenti necessari al trasferimento. |
SR 946.10 Legge federale del 16 dicembre 2005 concernente l'Assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni (Legge sull'assicurazione contro i rischi delle esportazioni, LARE) - Legge sull'assicurazione contro i rischi delle esportazioni LARE Art. 39 Istituzione dell'ASRE - 1 L'ASRE acquisisce la personalità giuridica con l'entrata in vigore della presente legge. Essa sostituisce il Fondo per la garanzia dei rischi delle esportazioni. |
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1 | L'ASRE acquisisce la personalità giuridica con l'entrata in vigore della presente legge. Essa sostituisce il Fondo per la garanzia dei rischi delle esportazioni. |
2 | L'ASRE riprende gli attivi e i passivi del Fondo come anche i diritti e gli obblighi della Garanzia dei rischi delle esportazioni (GRE) istituita dalla pertinente legge federale del 26 settembre 195825. |
3 | Il Consiglio federale: |
a | determina il momento del trasferimento degli attivi e dei passivi come anche dei diritti e degli obblighi. Il trasferimento e le iscrizioni necessarie sono esenti da imposte e tasse; |
b | approva l'elenco di passivi, attivi, diritti e obblighi da riprendere e di eventuali impegni, condizioni e oneri obbligatori ad essi connessi; |
c | approva il bilancio d'apertura dell'ASRE; |
d | prende tutti gli altri provvedimenti necessari al trasferimento. |
SR 946.10 Legge federale del 16 dicembre 2005 concernente l'Assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni (Legge sull'assicurazione contro i rischi delle esportazioni, LARE) - Legge sull'assicurazione contro i rischi delle esportazioni LARE Art. 39 Istituzione dell'ASRE - 1 L'ASRE acquisisce la personalità giuridica con l'entrata in vigore della presente legge. Essa sostituisce il Fondo per la garanzia dei rischi delle esportazioni. |
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1 | L'ASRE acquisisce la personalità giuridica con l'entrata in vigore della presente legge. Essa sostituisce il Fondo per la garanzia dei rischi delle esportazioni. |
2 | L'ASRE riprende gli attivi e i passivi del Fondo come anche i diritti e gli obblighi della Garanzia dei rischi delle esportazioni (GRE) istituita dalla pertinente legge federale del 26 settembre 195825. |
3 | Il Consiglio federale: |
a | determina il momento del trasferimento degli attivi e dei passivi come anche dei diritti e degli obblighi. Il trasferimento e le iscrizioni necessarie sono esenti da imposte e tasse; |
b | approva l'elenco di passivi, attivi, diritti e obblighi da riprendere e di eventuali impegni, condizioni e oneri obbligatori ad essi connessi; |
c | approva il bilancio d'apertura dell'ASRE; |
d | prende tutti gli altri provvedimenti necessari al trasferimento. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 63 - 1 L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali. |
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1 | L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali. |
2 | Nessuna spesa processuale è messa a carico dell'autorità inferiore ne delle autorità federali, che promuovano il ricorso e soccombano; se l'autorità ricorrente, che soccombe, non è un'autorità federale, le spese processuali le sono addossate in quanto la causa concerna interessi pecuniari di enti o d'istituti autonomi. |
3 | Alla parte vincente possono essere addossate solo le spese processuali che abbia cagionato violando le regole di procedura. |
4 | L'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione esige dal ricorrente un anticipo equivalente alle presunte spese processuali. Stabilisce un congruo termine per il pagamento con la comminatoria che altrimenti non entrerà nel merito. Se sussistono motivi particolari, può rinunciare interamente o in parte a esigere l'anticipo.100 |
4bis | La tassa di decisione è stabilita in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Il suo importo oscilla: |
a | da 100 a 5000 franchi nelle controversie senza interesse pecuniario; |
b | da 100 a 50 000 franchi nelle altre controversie.101 |
5 | Il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi alla determinazione delle tasse.102 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005103 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010104 sull'organizzazione delle autorità penali.105 |
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF) TS-TAF Art. 7 Principio - 1 La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa. |
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1 | La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa. |
2 | Se la parte vince solo parzialmente, le spese ripetibili sono ridotte in proporzione. |
3 | Le autorità federali e, di regola, le altre autorità con qualità di parte non hanno diritto a un'indennità a titolo di ripetibili. |
4 | Se le spese sono relativamente modeste, si può rinunciare a concedere alla parte un'indennità a titolo di ripetibili. |
5 | L'articolo 6a è applicabile per analogia.7 |
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF) TS-TAF Art. 7 Principio - 1 La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa. |
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1 | La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa. |
2 | Se la parte vince solo parzialmente, le spese ripetibili sono ridotte in proporzione. |
3 | Le autorità federali e, di regola, le altre autorità con qualità di parte non hanno diritto a un'indennità a titolo di ripetibili. |
4 | Se le spese sono relativamente modeste, si può rinunciare a concedere alla parte un'indennità a titolo di ripetibili. |
5 | L'articolo 6a è applicabile per analogia.7 |
SR 946.10 Legge federale del 16 dicembre 2005 concernente l'Assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni (Legge sull'assicurazione contro i rischi delle esportazioni, LARE) - Legge sull'assicurazione contro i rischi delle esportazioni LARE Art. 3 Forma giuridica - 1 L'ASRE è un istituto di diritto pubblico dotato di personalità giuridica. |
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1 | L'ASRE è un istituto di diritto pubblico dotato di personalità giuridica. |
2 | L'ASRE è autonoma nella sua organizzazione e nella sua gestione aziendale e tiene una propria contabilità. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 1 - 1 La presente legge si applica alla procedura negli affari amministrativi trattati e decisi in prima istanza o su ricorso da un'autorità amministrativa federale. |
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1 | La presente legge si applica alla procedura negli affari amministrativi trattati e decisi in prima istanza o su ricorso da un'autorità amministrativa federale. |
2 | Sono autorità nel senso del capoverso 1: |
a | il Consiglio federale, i suoi Dipartimenti, la Cancelleria federale, nonché le divisioni, le aziende, gli istituti e gli altri servizi dell'amministrazione federale che da essi dipendono; |
b | gli organi dell'Assemblea federale e dei tribunali federali per le decisioni di prima istanza e le decisioni su ricorso, in conformità all'ordinamento dei funzionari del 30 giugno 19277; |
c | gli istituti o le aziende federali autonomi; |
cbis | il Tribunale amministrativo federale; |
d | le commissioni federali; |
e | altre istanze od organismi indipendenti dall'amministrazione federale, in quanto decidano nell'adempimento d'un compito di diritto pubblico a essi affidato dalla Confederazione. |
3 | Nella procedura delle autorità cantonali di ultima istanza che non decidono definitivamente in virtù del diritto pubblico federale sono applicabili soltanto gli articoli 34 a 38 e 61 capoversi 2 e 3 concernenti la notificazione delle decisioni e l'articolo 55 capoversi 2 e 4 concernente la revoca dell'effetto sospensivo. È fatto salvo l'articolo 97 capoverso 2 della legge federale del 20 dicembre 19469 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti concernente la revoca dell'effetto sospensivo a ricorsi contro le decisioni delle casse di compensazione.10 11 |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 82 Principio - Il Tribunale federale giudica i ricorsi: |
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a | contro le decisioni pronunciate in cause di diritto pubblico; |
b | contro gli atti normativi cantonali; |
c | concernenti il diritto di voto dei cittadini nonché le elezioni e votazioni popolari. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 42 Atti scritti - 1 Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. |
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1 | Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. |
1bis | Se un procedimento in materia civile si è svolto in inglese dinanzi all'autorità inferiore, gli atti scritti possono essere redatti in tale lingua.14 |
2 | Nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. Qualora il ricorso sia ammissibile soltanto se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o un caso particolarmente importante per altri motivi, occorre spiegare perché la causa adempie siffatta condizione.15 16 |
3 | Se sono in possesso della parte, i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati; se l'atto scritto è diretto contro una decisione, anche questa deve essere allegata. |
4 | In caso di trasmissione per via elettronica, la parte o il suo patrocinatore deve munire l'atto scritto di una firma elettronica qualificata secondo la legge del 18 marzo 201617 sulla firma elettronica. Il Tribunale federale determina mediante regolamento: |
a | il formato dell'atto scritto e dei relativi allegati; |
b | le modalità di trasmissione; |
c | le condizioni alle quali può essere richiesta la trasmissione successiva di documenti cartacei in caso di problemi tecnici.18 |
5 | Se mancano la firma della parte o del suo patrocinatore, la procura dello stesso o gli allegati prescritti, o se il patrocinatore non è autorizzato in quanto tale, è fissato un congruo termine per sanare il vizio, con la comminatoria che altrimenti l'atto scritto non sarà preso in considerazione. |
6 | Gli atti illeggibili, sconvenienti, incomprensibili, prolissi o non redatti in una lingua ufficiale possono essere del pari rinviati al loro autore affinché li modifichi. |
7 | Gli atti scritti dovuti a condotta processuale da querulomane o altrimenti abusiva sono inammissibili. |