OG zunächst eine bislang nicht bezeichnete richterliche Behörde befinden. Nach der Logik von §
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RS 363 Legge federale del 20 giugno 2003 sull'utilizzo di profili del DNA nel procedimento penale e per l'identificazione di persone sconosciute o scomparse (Legge sui profili del DNA) - Legge sui profili del DNA Art. 23 Disposizioni transitorie |
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| La presente legge è parimenti applicabile ai profili del DNA già registrati nel sistema d'informazione in virtù dell'ordinanza del 31 maggio 2000 [1] concernente il sistema d'informazione basato sui profili di DNA (ordinanza SIDNA). | ||||||
| Il riconoscimento provvisorio dei laboratori secondo l'articolo 20 dell'ordinanza SIDNA permane valido per due anni dopo l'entrata in vigore della presente legge. | ||||||
| Nei confronti di persone che, prima dell'entrata in vigore della presente legge, sono state condannate senza condizionale a una pena detentiva superiore a un anno o contro le quali è stata ordinata una misura privativa della libertà secondo gli articoli secondo gli articoli 59, 61 o 64 CP [2], può essere prelevato un campione, nonché allestito e registrato nel sistema d'informazione un profilo del DNA, fintanto che dura la pena o la misura, ma comunque non oltre un anno dopo l'entrata in vigore della presente legge. | ||||||
| [1] [RU 2000 1715, 2002 111art. 19 n. 1] [2] RS 311.0 | ||||||
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RS 363 Legge federale del 20 giugno 2003 sull'utilizzo di profili del DNA nel procedimento penale e per l'identificazione di persone sconosciute o scomparse (Legge sui profili del DNA) - Legge sui profili del DNA Art. 23 Disposizioni transitorie |
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| La presente legge è parimenti applicabile ai profili del DNA già registrati nel sistema d'informazione in virtù dell'ordinanza del 31 maggio 2000 [1] concernente il sistema d'informazione basato sui profili di DNA (ordinanza SIDNA). | ||||||
| Il riconoscimento provvisorio dei laboratori secondo l'articolo 20 dell'ordinanza SIDNA permane valido per due anni dopo l'entrata in vigore della presente legge. | ||||||
| Nei confronti di persone che, prima dell'entrata in vigore della presente legge, sono state condannate senza condizionale a una pena detentiva superiore a un anno o contro le quali è stata ordinata una misura privativa della libertà secondo gli articoli secondo gli articoli 59, 61 o 64 CP [2], può essere prelevato un campione, nonché allestito e registrato nel sistema d'informazione un profilo del DNA, fintanto che dura la pena o la misura, ma comunque non oltre un anno dopo l'entrata in vigore della presente legge. | ||||||
| [1] [RU 2000 1715, 2002 111art. 19 n. 1] [2] RS 311.0 | ||||||
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RS 363 Legge federale del 20 giugno 2003 sull'utilizzo di profili del DNA nel procedimento penale e per l'identificazione di persone sconosciute o scomparse (Legge sui profili del DNA) - Legge sui profili del DNA Art. 7 [1] |
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| [1] Abrogato dal n. I della LF del 17 dic. 2021, con effetto dal 1° ago. 2023 (RU 2023 309; FF 2021 44). |
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RS 363 Legge federale del 20 giugno 2003 sull'utilizzo di profili del DNA nel procedimento penale e per l'identificazione di persone sconosciute o scomparse (Legge sui profili del DNA) - Legge sui profili del DNA Art. 23 Disposizioni transitorie |
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| La presente legge è parimenti applicabile ai profili del DNA già registrati nel sistema d'informazione in virtù dell'ordinanza del 31 maggio 2000 [1] concernente il sistema d'informazione basato sui profili di DNA (ordinanza SIDNA). | ||||||
| Il riconoscimento provvisorio dei laboratori secondo l'articolo 20 dell'ordinanza SIDNA permane valido per due anni dopo l'entrata in vigore della presente legge. | ||||||
| Nei confronti di persone che, prima dell'entrata in vigore della presente legge, sono state condannate senza condizionale a una pena detentiva superiore a un anno o contro le quali è stata ordinata una misura privativa della libertà secondo gli articoli secondo gli articoli 59, 61 o 64 CP [2], può essere prelevato un campione, nonché allestito e registrato nel sistema d'informazione un profilo del DNA, fintanto che dura la pena o la misura, ma comunque non oltre un anno dopo l'entrata in vigore della presente legge. | ||||||
| [1] [RU 2000 1715, 2002 111art. 19 n. 1] [2] RS 311.0 | ||||||
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RS 363 Legge federale del 20 giugno 2003 sull'utilizzo di profili del DNA nel procedimento penale e per l'identificazione di persone sconosciute o scomparse (Legge sui profili del DNA) - Legge sui profili del DNA Art. 23 Disposizioni transitorie |
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| La presente legge è parimenti applicabile ai profili del DNA già registrati nel sistema d'informazione in virtù dell'ordinanza del 31 maggio 2000 [1] concernente il sistema d'informazione basato sui profili di DNA (ordinanza SIDNA). | ||||||
| Il riconoscimento provvisorio dei laboratori secondo l'articolo 20 dell'ordinanza SIDNA permane valido per due anni dopo l'entrata in vigore della presente legge. | ||||||
| Nei confronti di persone che, prima dell'entrata in vigore della presente legge, sono state condannate senza condizionale a una pena detentiva superiore a un anno o contro le quali è stata ordinata una misura privativa della libertà secondo gli articoli secondo gli articoli 59, 61 o 64 CP [2], può essere prelevato un campione, nonché allestito e registrato nel sistema d'informazione un profilo del DNA, fintanto che dura la pena o la misura, ma comunque non oltre un anno dopo l'entrata in vigore della presente legge. | ||||||
| [1] [RU 2000 1715, 2002 111art. 19 n. 1] [2] RS 311.0 | ||||||
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RS 363 Legge federale del 20 giugno 2003 sull'utilizzo di profili del DNA nel procedimento penale e per l'identificazione di persone sconosciute o scomparse (Legge sui profili del DNA) - Legge sui profili del DNA Art. 23 Disposizioni transitorie |
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| La presente legge è parimenti applicabile ai profili del DNA già registrati nel sistema d'informazione in virtù dell'ordinanza del 31 maggio 2000 [1] concernente il sistema d'informazione basato sui profili di DNA (ordinanza SIDNA). | ||||||
| Il riconoscimento provvisorio dei laboratori secondo l'articolo 20 dell'ordinanza SIDNA permane valido per due anni dopo l'entrata in vigore della presente legge. | ||||||
| Nei confronti di persone che, prima dell'entrata in vigore della presente legge, sono state condannate senza condizionale a una pena detentiva superiore a un anno o contro le quali è stata ordinata una misura privativa della libertà secondo gli articoli secondo gli articoli 59, 61 o 64 CP [2], può essere prelevato un campione, nonché allestito e registrato nel sistema d'informazione un profilo del DNA, fintanto che dura la pena o la misura, ma comunque non oltre un anno dopo l'entrata in vigore della presente legge. | ||||||
| [1] [RU 2000 1715, 2002 111art. 19 n. 1] [2] RS 311.0 | ||||||
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RS 363 Legge federale del 20 giugno 2003 sull'utilizzo di profili del DNA nel procedimento penale e per l'identificazione di persone sconosciute o scomparse (Legge sui profili del DNA) - Legge sui profili del DNA Art. 23 Disposizioni transitorie |
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| La presente legge è parimenti applicabile ai profili del DNA già registrati nel sistema d'informazione in virtù dell'ordinanza del 31 maggio 2000 [1] concernente il sistema d'informazione basato sui profili di DNA (ordinanza SIDNA). | ||||||
| Il riconoscimento provvisorio dei laboratori secondo l'articolo 20 dell'ordinanza SIDNA permane valido per due anni dopo l'entrata in vigore della presente legge. | ||||||
| Nei confronti di persone che, prima dell'entrata in vigore della presente legge, sono state condannate senza condizionale a una pena detentiva superiore a un anno o contro le quali è stata ordinata una misura privativa della libertà secondo gli articoli secondo gli articoli 59, 61 o 64 CP [2], può essere prelevato un campione, nonché allestito e registrato nel sistema d'informazione un profilo del DNA, fintanto che dura la pena o la misura, ma comunque non oltre un anno dopo l'entrata in vigore della presente legge. | ||||||
| [1] [RU 2000 1715, 2002 111art. 19 n. 1] [2] RS 311.0 | ||||||
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RS 363 Legge federale del 20 giugno 2003 sull'utilizzo di profili del DNA nel procedimento penale e per l'identificazione di persone sconosciute o scomparse (Legge sui profili del DNA) - Legge sui profili del DNA Art. 23 Disposizioni transitorie |
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| La presente legge è parimenti applicabile ai profili del DNA già registrati nel sistema d'informazione in virtù dell'ordinanza del 31 maggio 2000 [1] concernente il sistema d'informazione basato sui profili di DNA (ordinanza SIDNA). | ||||||
| Il riconoscimento provvisorio dei laboratori secondo l'articolo 20 dell'ordinanza SIDNA permane valido per due anni dopo l'entrata in vigore della presente legge. | ||||||
| Nei confronti di persone che, prima dell'entrata in vigore della presente legge, sono state condannate senza condizionale a una pena detentiva superiore a un anno o contro le quali è stata ordinata una misura privativa della libertà secondo gli articoli secondo gli articoli 59, 61 o 64 CP [2], può essere prelevato un campione, nonché allestito e registrato nel sistema d'informazione un profilo del DNA, fintanto che dura la pena o la misura, ma comunque non oltre un anno dopo l'entrata in vigore della presente legge. | ||||||
| [1] [RU 2000 1715, 2002 111art. 19 n. 1] [2] RS 311.0 | ||||||
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RS 363 Legge federale del 20 giugno 2003 sull'utilizzo di profili del DNA nel procedimento penale e per l'identificazione di persone sconosciute o scomparse (Legge sui profili del DNA) - Legge sui profili del DNA Art. 23 Disposizioni transitorie |
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| La presente legge è parimenti applicabile ai profili del DNA già registrati nel sistema d'informazione in virtù dell'ordinanza del 31 maggio 2000 [1] concernente il sistema d'informazione basato sui profili di DNA (ordinanza SIDNA). | ||||||
| Il riconoscimento provvisorio dei laboratori secondo l'articolo 20 dell'ordinanza SIDNA permane valido per due anni dopo l'entrata in vigore della presente legge. | ||||||
| Nei confronti di persone che, prima dell'entrata in vigore della presente legge, sono state condannate senza condizionale a una pena detentiva superiore a un anno o contro le quali è stata ordinata una misura privativa della libertà secondo gli articoli secondo gli articoli 59, 61 o 64 CP [2], può essere prelevato un campione, nonché allestito e registrato nel sistema d'informazione un profilo del DNA, fintanto che dura la pena o la misura, ma comunque non oltre un anno dopo l'entrata in vigore della presente legge. | ||||||
| [1] [RU 2000 1715, 2002 111art. 19 n. 1] [2] RS 311.0 | ||||||
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RS 363 Legge federale del 20 giugno 2003 sull'utilizzo di profili del DNA nel procedimento penale e per l'identificazione di persone sconosciute o scomparse (Legge sui profili del DNA) - Legge sui profili del DNA Art. 23 Disposizioni transitorie |
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| La presente legge è parimenti applicabile ai profili del DNA già registrati nel sistema d'informazione in virtù dell'ordinanza del 31 maggio 2000 [1] concernente il sistema d'informazione basato sui profili di DNA (ordinanza SIDNA). | ||||||
| Il riconoscimento provvisorio dei laboratori secondo l'articolo 20 dell'ordinanza SIDNA permane valido per due anni dopo l'entrata in vigore della presente legge. | ||||||
| Nei confronti di persone che, prima dell'entrata in vigore della presente legge, sono state condannate senza condizionale a una pena detentiva superiore a un anno o contro le quali è stata ordinata una misura privativa della libertà secondo gli articoli secondo gli articoli 59, 61 o 64 CP [2], può essere prelevato un campione, nonché allestito e registrato nel sistema d'informazione un profilo del DNA, fintanto che dura la pena o la misura, ma comunque non oltre un anno dopo l'entrata in vigore della presente legge. | ||||||
| [1] [RU 2000 1715, 2002 111art. 19 n. 1] [2] RS 311.0 | ||||||
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RS 363 Legge federale del 20 giugno 2003 sull'utilizzo di profili del DNA nel procedimento penale e per l'identificazione di persone sconosciute o scomparse (Legge sui profili del DNA) - Legge sui profili del DNA Art. 16 [1] Cancellazione dei profili del DNA |
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| Fedpol cancella i profili del DNA allestiti giusta gli articoli 255 e 257 CPP [2] o 73s e 73u PPM [3]: | ||||||
| non appena, nel corso del procedimento, si è potuto scagionare la persona implicata; | ||||||
| dieci anni dopo la morte della persona implicata; | ||||||
| non appena il procedimento in corso si è concluso con una sentenza d'assoluzione passata in giudicato; | ||||||
| un anno dopo il passaggio in giudicato di un decreto di abbandono o di non luogo a procedere. | ||||||
| Fedpol cancella il profilo del DNA allestito giusta gli articoli 255 e 257 CPP o 73s e 73u PPM: | ||||||
| in caso di condanna a una pena detentiva con la condizionale, a una pena pecuniaria con la condizionale o a un lavoro di pubblica utilità, dopo dieci anni; | ||||||
| in caso di condanna a una pena detentiva sino a tre anni senza condizionale, a una pena detentiva sostitutiva o a una pena pecuniaria senza condizionale, dopo 20 anni; | ||||||
| in caso di condanna a una pena detentiva superiore a tre anni ma non eccedente dieci anni, dopo 30 anni; | ||||||
| in caso di condanna a una pena detentiva superiore a dieci anni, dopo 40 anni; | ||||||
| in caso di misura protettiva ai sensi degli articoli 12-14 del diritto penale minorile del 20 giugno 2003 [4] (DPMin), di ammonizione oppure di condanna a una prestazione personale o a una multa ai sensi degli articoli 22-24 DPMin, dopo cinque anni; | ||||||
| in caso di privazione della libertà ai sensi dell'articolo 25 DPMin o di collocamento ai sensi dell'articolo 15 DPMin, dopo dieci anni; | ||||||
| in caso di interdizione di esercitare un'attività o di divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate ai sensi degli articoli 67 o 67b CP [5], 50 o 50b del Codice penale militare del 13 giugno 1927 [6] (CPM) oppure 16a DPMin, se non sono state inflitte altre sanzioni, dopo cinque anni; | ||||||
| in caso di espulsione ai sensi degli articoli 66a o 66abis CP oppure 49a o 49abis CPM, dopo 30 anni; se la misura è stata pronunciata a vita, dopo la morte della persona implicata. | ||||||
| I termini di cancellazione di cui al capoverso 2 decorrono dalla data della sentenza, sempre che quest'ultima sia passata in giudicato. | ||||||
| Se in uno dei casi di cui al capoverso 1 lettera c o d determinati fatti inducono a supporre che il profilo del DNA dell'imputato potrebbe servire a far luce su reati futuri, con il consenso di chi dirige il procedimento tale profilo può essere conservato e utilizzato al massimo per dieci anni dal passaggio in giudicato della decisione di assoluzione, di abbandono o di non luogo a procedere. | ||||||
| Se le decisioni di cui al capoverso 1 lettere c e d derivano dalla non imputabilità dell'autore, il profilo del DNA viene cancellato 20 anni dopo la decisione. | ||||||
| In caso di internamento o di misure terapeutiche, il profilo del DNA allestito giusta gli articoli 255 e 257 CPP o 73s e 73u PPM è cancellato 20 anni dopo la liberazione definitiva dall'internamento o dopo che si sia conclusa l'esecuzione della misura terapeutica. | ||||||
| In tutti i casi non contemplati dai capoversi 2-6, il profilo del DNA è cancellato dopo dieci anni a partire dalla data in cui la sentenza è passata in giudicato. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 2021, in vigore dal 1° ago. 2023 (RU 2023 309; FF 2021 44). [2] RS 312.0 [3] RS 322.1 [4] RS 311.1 [5] RS 311.0 [6] RS 321.0 | ||||||
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RS 363 Legge federale del 20 giugno 2003 sull'utilizzo di profili del DNA nel procedimento penale e per l'identificazione di persone sconosciute o scomparse (Legge sui profili del DNA) - Legge sui profili del DNA Art. 23 Disposizioni transitorie |
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| La presente legge è parimenti applicabile ai profili del DNA già registrati nel sistema d'informazione in virtù dell'ordinanza del 31 maggio 2000 [1] concernente il sistema d'informazione basato sui profili di DNA (ordinanza SIDNA). | ||||||
| Il riconoscimento provvisorio dei laboratori secondo l'articolo 20 dell'ordinanza SIDNA permane valido per due anni dopo l'entrata in vigore della presente legge. | ||||||
| Nei confronti di persone che, prima dell'entrata in vigore della presente legge, sono state condannate senza condizionale a una pena detentiva superiore a un anno o contro le quali è stata ordinata una misura privativa della libertà secondo gli articoli secondo gli articoli 59, 61 o 64 CP [2], può essere prelevato un campione, nonché allestito e registrato nel sistema d'informazione un profilo del DNA, fintanto che dura la pena o la misura, ma comunque non oltre un anno dopo l'entrata in vigore della presente legge. | ||||||
| [1] [RU 2000 1715, 2002 111art. 19 n. 1] [2] RS 311.0 | ||||||
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RS 363 Legge federale del 20 giugno 2003 sull'utilizzo di profili del DNA nel procedimento penale e per l'identificazione di persone sconosciute o scomparse (Legge sui profili del DNA) - Legge sui profili del DNA Art. 16 [1] Cancellazione dei profili del DNA |
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| Fedpol cancella i profili del DNA allestiti giusta gli articoli 255 e 257 CPP [2] o 73s e 73u PPM [3]: | ||||||
| non appena, nel corso del procedimento, si è potuto scagionare la persona implicata; | ||||||
| dieci anni dopo la morte della persona implicata; | ||||||
| non appena il procedimento in corso si è concluso con una sentenza d'assoluzione passata in giudicato; | ||||||
| un anno dopo il passaggio in giudicato di un decreto di abbandono o di non luogo a procedere. | ||||||
| Fedpol cancella il profilo del DNA allestito giusta gli articoli 255 e 257 CPP o 73s e 73u PPM: | ||||||
| in caso di condanna a una pena detentiva con la condizionale, a una pena pecuniaria con la condizionale o a un lavoro di pubblica utilità, dopo dieci anni; | ||||||
| in caso di condanna a una pena detentiva sino a tre anni senza condizionale, a una pena detentiva sostitutiva o a una pena pecuniaria senza condizionale, dopo 20 anni; | ||||||
| in caso di condanna a una pena detentiva superiore a tre anni ma non eccedente dieci anni, dopo 30 anni; | ||||||
| in caso di condanna a una pena detentiva superiore a dieci anni, dopo 40 anni; | ||||||
| in caso di misura protettiva ai sensi degli articoli 12-14 del diritto penale minorile del 20 giugno 2003 [4] (DPMin), di ammonizione oppure di condanna a una prestazione personale o a una multa ai sensi degli articoli 22-24 DPMin, dopo cinque anni; | ||||||
| in caso di privazione della libertà ai sensi dell'articolo 25 DPMin o di collocamento ai sensi dell'articolo 15 DPMin, dopo dieci anni; | ||||||
| in caso di interdizione di esercitare un'attività o di divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate ai sensi degli articoli 67 o 67b CP [5], 50 o 50b del Codice penale militare del 13 giugno 1927 [6] (CPM) oppure 16a DPMin, se non sono state inflitte altre sanzioni, dopo cinque anni; | ||||||
| in caso di espulsione ai sensi degli articoli 66a o 66abis CP oppure 49a o 49abis CPM, dopo 30 anni; se la misura è stata pronunciata a vita, dopo la morte della persona implicata. | ||||||
| I termini di cancellazione di cui al capoverso 2 decorrono dalla data della sentenza, sempre che quest'ultima sia passata in giudicato. | ||||||
| Se in uno dei casi di cui al capoverso 1 lettera c o d determinati fatti inducono a supporre che il profilo del DNA dell'imputato potrebbe servire a far luce su reati futuri, con il consenso di chi dirige il procedimento tale profilo può essere conservato e utilizzato al massimo per dieci anni dal passaggio in giudicato della decisione di assoluzione, di abbandono o di non luogo a procedere. | ||||||
| Se le decisioni di cui al capoverso 1 lettere c e d derivano dalla non imputabilità dell'autore, il profilo del DNA viene cancellato 20 anni dopo la decisione. | ||||||
| In caso di internamento o di misure terapeutiche, il profilo del DNA allestito giusta gli articoli 255 e 257 CPP o 73s e 73u PPM è cancellato 20 anni dopo la liberazione definitiva dall'internamento o dopo che si sia conclusa l'esecuzione della misura terapeutica. | ||||||
| In tutti i casi non contemplati dai capoversi 2-6, il profilo del DNA è cancellato dopo dieci anni a partire dalla data in cui la sentenza è passata in giudicato. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 2021, in vigore dal 1° ago. 2023 (RU 2023 309; FF 2021 44). [2] RS 312.0 [3] RS 322.1 [4] RS 311.1 [5] RS 311.0 [6] RS 321.0 | ||||||
OG bestellen die Kantone insoweit, als die Verwaltungsgerichtsbeschwerde ans Bundesgericht in Betracht fällt, als letzte kantonale Instanz eine richterliche Behörde, für deren Anrufung die Beschwerdelegitimation und die Beschwerdegründe mindestens im gleichen Umfang wie für die Verwaltungsgerichtsbeschwerde ans Bundesgericht zu gewährleisten sind (Art. 98a Abs. 3
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RS 363 Legge federale del 20 giugno 2003 sull'utilizzo di profili del DNA nel procedimento penale e per l'identificazione di persone sconosciute o scomparse (Legge sui profili del DNA) - Legge sui profili del DNA Art. 16 [1] Cancellazione dei profili del DNA |
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| Fedpol cancella i profili del DNA allestiti giusta gli articoli 255 e 257 CPP [2] o 73s e 73u PPM [3]: | ||||||
| non appena, nel corso del procedimento, si è potuto scagionare la persona implicata; | ||||||
| dieci anni dopo la morte della persona implicata; | ||||||
| non appena il procedimento in corso si è concluso con una sentenza d'assoluzione passata in giudicato; | ||||||
| un anno dopo il passaggio in giudicato di un decreto di abbandono o di non luogo a procedere. | ||||||
| Fedpol cancella il profilo del DNA allestito giusta gli articoli 255 e 257 CPP o 73s e 73u PPM: | ||||||
| in caso di condanna a una pena detentiva con la condizionale, a una pena pecuniaria con la condizionale o a un lavoro di pubblica utilità, dopo dieci anni; | ||||||
| in caso di condanna a una pena detentiva sino a tre anni senza condizionale, a una pena detentiva sostitutiva o a una pena pecuniaria senza condizionale, dopo 20 anni; | ||||||
| in caso di condanna a una pena detentiva superiore a tre anni ma non eccedente dieci anni, dopo 30 anni; | ||||||
| in caso di condanna a una pena detentiva superiore a dieci anni, dopo 40 anni; | ||||||
| in caso di misura protettiva ai sensi degli articoli 12-14 del diritto penale minorile del 20 giugno 2003 [4] (DPMin), di ammonizione oppure di condanna a una prestazione personale o a una multa ai sensi degli articoli 22-24 DPMin, dopo cinque anni; | ||||||
| in caso di privazione della libertà ai sensi dell'articolo 25 DPMin o di collocamento ai sensi dell'articolo 15 DPMin, dopo dieci anni; | ||||||
| in caso di interdizione di esercitare un'attività o di divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate ai sensi degli articoli 67 o 67b CP [5], 50 o 50b del Codice penale militare del 13 giugno 1927 [6] (CPM) oppure 16a DPMin, se non sono state inflitte altre sanzioni, dopo cinque anni; | ||||||
| in caso di espulsione ai sensi degli articoli 66a o 66abis CP oppure 49a o 49abis CPM, dopo 30 anni; se la misura è stata pronunciata a vita, dopo la morte della persona implicata. | ||||||
| I termini di cancellazione di cui al capoverso 2 decorrono dalla data della sentenza, sempre che quest'ultima sia passata in giudicato. | ||||||
| Se in uno dei casi di cui al capoverso 1 lettera c o d determinati fatti inducono a supporre che il profilo del DNA dell'imputato potrebbe servire a far luce su reati futuri, con il consenso di chi dirige il procedimento tale profilo può essere conservato e utilizzato al massimo per dieci anni dal passaggio in giudicato della decisione di assoluzione, di abbandono o di non luogo a procedere. | ||||||
| Se le decisioni di cui al capoverso 1 lettere c e d derivano dalla non imputabilità dell'autore, il profilo del DNA viene cancellato 20 anni dopo la decisione. | ||||||
| In caso di internamento o di misure terapeutiche, il profilo del DNA allestito giusta gli articoli 255 e 257 CPP o 73s e 73u PPM è cancellato 20 anni dopo la liberazione definitiva dall'internamento o dopo che si sia conclusa l'esecuzione della misura terapeutica. | ||||||
| In tutti i casi non contemplati dai capoversi 2-6, il profilo del DNA è cancellato dopo dieci anni a partire dalla data in cui la sentenza è passata in giudicato. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 2021, in vigore dal 1° ago. 2023 (RU 2023 309; FF 2021 44). [2] RS 312.0 [3] RS 322.1 [4] RS 311.1 [5] RS 311.0 [6] RS 321.0 | ||||||
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RS 173.110 LTF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria Art. 80 Autorità inferiori |
||||||
| Il ricorso è ammissibile contro le decisioni delle autorità cantonali di ultima istanza e contro le decisioni della Corte dei reclami penali e della Corte d'appello del Tribunale penale federale. [1] | ||||||
| I Cantoni istituiscono tribunali superiori quali autorità cantonali di ultima istanza. Tali tribunali giudicano su ricorso. Sono fatti salvi i casi in cui secondo il Codice di procedura penale (CPP) [2] si pronuncia, quale istanza cantonale unica, un tribunale superiore o un giudice dei provvedimenti coercitivi. [3] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra II n. 1 della LF del 17 mar. 2017 (Istituzione di una corte d'appello in seno al Tribunale penale federale), in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2017 5769; FF 2013 6121, 2016 5587). [2] RS 312.0 [3] Nuovo testo giusta la cifra II della LF del 16 giu. 2023 sulla revisione del diritto penale in materia sessuale, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 27; FF 2018 2345, 2022 687, 1011). | ||||||
|
RS 173.110 LTF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria Art. 86 Autorità inferiori in generale |
||||||
| Il ricorso è ammissibile contro le decisioni: | ||||||
| del Tribunale amministrativo federale; | ||||||
| del Tribunale penale federale; | ||||||
| dell'autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva; | ||||||
| delle autorità cantonali di ultima istanza, sempreché non sia ammissibile il ricorso al Tribunale amministrativo federale. | ||||||
| I Cantoni istituiscono tribunali superiori che giudicano quali autorità di grado immediatamente inferiore al Tribunale federale, in quanto un'altra legge federale non preveda che le decisioni di altre autorità giudiziarie sono impugnabili mediante ricorso al Tribunale federale. | ||||||
| Per le decisioni di carattere prevalentemente politico i Cantoni possono istituire quale autorità di grado immediatamente inferiore al Tribunale federale un'autorità diversa da un tribunale. | ||||||
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RS 363 Legge federale del 20 giugno 2003 sull'utilizzo di profili del DNA nel procedimento penale e per l'identificazione di persone sconosciute o scomparse (Legge sui profili del DNA) - Legge sui profili del DNA Art. 23 Disposizioni transitorie |
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| La presente legge è parimenti applicabile ai profili del DNA già registrati nel sistema d'informazione in virtù dell'ordinanza del 31 maggio 2000 [1] concernente il sistema d'informazione basato sui profili di DNA (ordinanza SIDNA). | ||||||
| Il riconoscimento provvisorio dei laboratori secondo l'articolo 20 dell'ordinanza SIDNA permane valido per due anni dopo l'entrata in vigore della presente legge. | ||||||
| Nei confronti di persone che, prima dell'entrata in vigore della presente legge, sono state condannate senza condizionale a una pena detentiva superiore a un anno o contro le quali è stata ordinata una misura privativa della libertà secondo gli articoli secondo gli articoli 59, 61 o 64 CP [2], può essere prelevato un campione, nonché allestito e registrato nel sistema d'informazione un profilo del DNA, fintanto che dura la pena o la misura, ma comunque non oltre un anno dopo l'entrata in vigore della presente legge. | ||||||
| [1] [RU 2000 1715, 2002 111art. 19 n. 1] [2] RS 311.0 | ||||||