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RS 814.710 ORNI Ordinanza del 23 dicembre 1999 sulla protezione dalle radiazioni non ionizzanti (ORNI) Art. 3 Definizioni |
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| Gli impianti sono considerati vecchi se, all'entrata in vigore della presente ordinanza, la decisione che autorizza i lavori di costruzione o l'inizio dell'esercizio era già passata in giudicato. Gli impianti di cui all'allegato 1 numero 1 comprendenti più linee sono considerati vecchi se, all'entrata in vigore della presente ordinanza, l'autorizzazione di almeno una linea era già passata in giudicato. [1] | ||||||
| Gli impianti sono considerati nuovi se: | ||||||
| non soddisfano le condizioni di cui al capoverso 1; | ||||||
| sono trasferiti in un altro sito; oppure | ||||||
| sono sostituiti nel medesimo sito; fanno eccezione le ferrovie (all. 1 n. 5). [2] | ||||||
| Sono considerati luoghi a utilizzazione sensibile: | ||||||
| i locali situati in edifici, nei quali persone soggiornano regolarmente per un periodo prolungato; | ||||||
| i terreni da gioco per bambini, pubblici o privati, definiti come tali nella legislazione sulla pianificazione del territorio; | ||||||
| i settori di parcelle non occupati da costruzioni, per i quali sono ammesse le utilizzazioni giusta le lettere a e b. | ||||||
| Sono definite possibili dal punto di vista tecnico e dell'esercizio le misure per la limitazione delle emissioni che: | ||||||
| sono state sperimentate con successo su impianti comparabili in Svizzera o all'estero; o | ||||||
| sono state impiegate con successo in via sperimentale e possono, secondo le regole della tecnica, essere applicate ad altri impianti. | ||||||
| Sono economicamente sopportabili le misure per la limitazione delle emissioni che si possono ragionevolmente esigere da un'azienda media ed economicamente sana del ramo in questione. Se in un ramo vi sono aziende di categorie molto differenti, si fa riferimento ad un'azienda media della rispettiva categoria. | ||||||
| Il valore limite dell'impianto è la limitazione delle emissioni relativa alle radiazioni prodotte da un singolo impianto. | ||||||
| La corrente di contatto è la corrente elettrica che scorre quando una persona tocca un oggetto conduttore non collegato alla sorgente di tensione, il quale si carica attraverso un campo elettrico o magnetico. | ||||||
| La corrente attraverso il corpo [5] è la corrente elettrica che si scarica a terra da una persona situata in un campo elettrico, senza che vi sia contatto con un oggetto conduttore. | ||||||
| La potenza equivalente irradiata (ERP) è la potenza immessa in un'antenna, moltiplicata per il fattore di guadagno dell'antenna nella direzione principale d'irradiazione, riferito al dipolo semionda. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 mar. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1135). [2] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 mar. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1135). [3] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° lug. 2009, in vigore dal 1° set. 2009 (RU 2009 3565). [4] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° lug. 2009, in vigore dal 1° set. 2009 (RU 2009 3565). [5] Nuova espr. giusta il n. I dell'O del 23 mar. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1135). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo. | ||||||
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RS 814.710 ORNI Ordinanza del 23 dicembre 1999 sulla protezione dalle radiazioni non ionizzanti (ORNI) Art. 3 Definizioni |
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| Gli impianti sono considerati vecchi se, all'entrata in vigore della presente ordinanza, la decisione che autorizza i lavori di costruzione o l'inizio dell'esercizio era già passata in giudicato. Gli impianti di cui all'allegato 1 numero 1 comprendenti più linee sono considerati vecchi se, all'entrata in vigore della presente ordinanza, l'autorizzazione di almeno una linea era già passata in giudicato. [1] | ||||||
| Gli impianti sono considerati nuovi se: | ||||||
| non soddisfano le condizioni di cui al capoverso 1; | ||||||
| sono trasferiti in un altro sito; oppure | ||||||
| sono sostituiti nel medesimo sito; fanno eccezione le ferrovie (all. 1 n. 5). [2] | ||||||
| Sono considerati luoghi a utilizzazione sensibile: | ||||||
| i locali situati in edifici, nei quali persone soggiornano regolarmente per un periodo prolungato; | ||||||
| i terreni da gioco per bambini, pubblici o privati, definiti come tali nella legislazione sulla pianificazione del territorio; | ||||||
| i settori di parcelle non occupati da costruzioni, per i quali sono ammesse le utilizzazioni giusta le lettere a e b. | ||||||
| Sono definite possibili dal punto di vista tecnico e dell'esercizio le misure per la limitazione delle emissioni che: | ||||||
| sono state sperimentate con successo su impianti comparabili in Svizzera o all'estero; o | ||||||
| sono state impiegate con successo in via sperimentale e possono, secondo le regole della tecnica, essere applicate ad altri impianti. | ||||||
| Sono economicamente sopportabili le misure per la limitazione delle emissioni che si possono ragionevolmente esigere da un'azienda media ed economicamente sana del ramo in questione. Se in un ramo vi sono aziende di categorie molto differenti, si fa riferimento ad un'azienda media della rispettiva categoria. | ||||||
| Il valore limite dell'impianto è la limitazione delle emissioni relativa alle radiazioni prodotte da un singolo impianto. | ||||||
| La corrente di contatto è la corrente elettrica che scorre quando una persona tocca un oggetto conduttore non collegato alla sorgente di tensione, il quale si carica attraverso un campo elettrico o magnetico. | ||||||
| La corrente attraverso il corpo [5] è la corrente elettrica che si scarica a terra da una persona situata in un campo elettrico, senza che vi sia contatto con un oggetto conduttore. | ||||||
| La potenza equivalente irradiata (ERP) è la potenza immessa in un'antenna, moltiplicata per il fattore di guadagno dell'antenna nella direzione principale d'irradiazione, riferito al dipolo semionda. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 mar. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1135). [2] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 mar. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1135). [3] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° lug. 2009, in vigore dal 1° set. 2009 (RU 2009 3565). [4] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° lug. 2009, in vigore dal 1° set. 2009 (RU 2009 3565). [5] Nuova espr. giusta il n. I dell'O del 23 mar. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1135). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo. | ||||||
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| Gli impianti sono considerati vecchi se, all'entrata in vigore della presente ordinanza, la decisione che autorizza i lavori di costruzione o l'inizio dell'esercizio era già passata in giudicato. Gli impianti di cui all'allegato 1 numero 1 comprendenti più linee sono considerati vecchi se, all'entrata in vigore della presente ordinanza, l'autorizzazione di almeno una linea era già passata in giudicato. [1] | ||||||
| Gli impianti sono considerati nuovi se: | ||||||
| non soddisfano le condizioni di cui al capoverso 1; | ||||||
| sono trasferiti in un altro sito; oppure | ||||||
| sono sostituiti nel medesimo sito; fanno eccezione le ferrovie (all. 1 n. 5). [2] | ||||||
| Sono considerati luoghi a utilizzazione sensibile: | ||||||
| i locali situati in edifici, nei quali persone soggiornano regolarmente per un periodo prolungato; | ||||||
| i terreni da gioco per bambini, pubblici o privati, definiti come tali nella legislazione sulla pianificazione del territorio; | ||||||
| i settori di parcelle non occupati da costruzioni, per i quali sono ammesse le utilizzazioni giusta le lettere a e b. | ||||||
| Sono definite possibili dal punto di vista tecnico e dell'esercizio le misure per la limitazione delle emissioni che: | ||||||
| sono state sperimentate con successo su impianti comparabili in Svizzera o all'estero; o | ||||||
| sono state impiegate con successo in via sperimentale e possono, secondo le regole della tecnica, essere applicate ad altri impianti. | ||||||
| Sono economicamente sopportabili le misure per la limitazione delle emissioni che si possono ragionevolmente esigere da un'azienda media ed economicamente sana del ramo in questione. Se in un ramo vi sono aziende di categorie molto differenti, si fa riferimento ad un'azienda media della rispettiva categoria. | ||||||
| Il valore limite dell'impianto è la limitazione delle emissioni relativa alle radiazioni prodotte da un singolo impianto. | ||||||
| La corrente di contatto è la corrente elettrica che scorre quando una persona tocca un oggetto conduttore non collegato alla sorgente di tensione, il quale si carica attraverso un campo elettrico o magnetico. | ||||||
| La corrente attraverso il corpo [5] è la corrente elettrica che si scarica a terra da una persona situata in un campo elettrico, senza che vi sia contatto con un oggetto conduttore. | ||||||
| La potenza equivalente irradiata (ERP) è la potenza immessa in un'antenna, moltiplicata per il fattore di guadagno dell'antenna nella direzione principale d'irradiazione, riferito al dipolo semionda. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 mar. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1135). [2] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 mar. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1135). [3] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° lug. 2009, in vigore dal 1° set. 2009 (RU 2009 3565). [4] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° lug. 2009, in vigore dal 1° set. 2009 (RU 2009 3565). [5] Nuova espr. giusta il n. I dell'O del 23 mar. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1135). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo. | ||||||
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| Gli impianti sono considerati vecchi se, all'entrata in vigore della presente ordinanza, la decisione che autorizza i lavori di costruzione o l'inizio dell'esercizio era già passata in giudicato. Gli impianti di cui all'allegato 1 numero 1 comprendenti più linee sono considerati vecchi se, all'entrata in vigore della presente ordinanza, l'autorizzazione di almeno una linea era già passata in giudicato. [1] | ||||||
| Gli impianti sono considerati nuovi se: | ||||||
| non soddisfano le condizioni di cui al capoverso 1; | ||||||
| sono trasferiti in un altro sito; oppure | ||||||
| sono sostituiti nel medesimo sito; fanno eccezione le ferrovie (all. 1 n. 5). [2] | ||||||
| Sono considerati luoghi a utilizzazione sensibile: | ||||||
| i locali situati in edifici, nei quali persone soggiornano regolarmente per un periodo prolungato; | ||||||
| i terreni da gioco per bambini, pubblici o privati, definiti come tali nella legislazione sulla pianificazione del territorio; | ||||||
| i settori di parcelle non occupati da costruzioni, per i quali sono ammesse le utilizzazioni giusta le lettere a e b. | ||||||
| Sono definite possibili dal punto di vista tecnico e dell'esercizio le misure per la limitazione delle emissioni che: | ||||||
| sono state sperimentate con successo su impianti comparabili in Svizzera o all'estero; o | ||||||
| sono state impiegate con successo in via sperimentale e possono, secondo le regole della tecnica, essere applicate ad altri impianti. | ||||||
| Sono economicamente sopportabili le misure per la limitazione delle emissioni che si possono ragionevolmente esigere da un'azienda media ed economicamente sana del ramo in questione. Se in un ramo vi sono aziende di categorie molto differenti, si fa riferimento ad un'azienda media della rispettiva categoria. | ||||||
| Il valore limite dell'impianto è la limitazione delle emissioni relativa alle radiazioni prodotte da un singolo impianto. | ||||||
| La corrente di contatto è la corrente elettrica che scorre quando una persona tocca un oggetto conduttore non collegato alla sorgente di tensione, il quale si carica attraverso un campo elettrico o magnetico. | ||||||
| La corrente attraverso il corpo [5] è la corrente elettrica che si scarica a terra da una persona situata in un campo elettrico, senza che vi sia contatto con un oggetto conduttore. | ||||||
| La potenza equivalente irradiata (ERP) è la potenza immessa in un'antenna, moltiplicata per il fattore di guadagno dell'antenna nella direzione principale d'irradiazione, riferito al dipolo semionda. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 mar. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1135). [2] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 mar. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1135). [3] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° lug. 2009, in vigore dal 1° set. 2009 (RU 2009 3565). [4] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° lug. 2009, in vigore dal 1° set. 2009 (RU 2009 3565). [5] Nuova espr. giusta il n. I dell'O del 23 mar. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1135). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo. | ||||||
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| Gli impianti sono considerati vecchi se, all'entrata in vigore della presente ordinanza, la decisione che autorizza i lavori di costruzione o l'inizio dell'esercizio era già passata in giudicato. Gli impianti di cui all'allegato 1 numero 1 comprendenti più linee sono considerati vecchi se, all'entrata in vigore della presente ordinanza, l'autorizzazione di almeno una linea era già passata in giudicato. [1] | ||||||
| Gli impianti sono considerati nuovi se: | ||||||
| non soddisfano le condizioni di cui al capoverso 1; | ||||||
| sono trasferiti in un altro sito; oppure | ||||||
| sono sostituiti nel medesimo sito; fanno eccezione le ferrovie (all. 1 n. 5). [2] | ||||||
| Sono considerati luoghi a utilizzazione sensibile: | ||||||
| i locali situati in edifici, nei quali persone soggiornano regolarmente per un periodo prolungato; | ||||||
| i terreni da gioco per bambini, pubblici o privati, definiti come tali nella legislazione sulla pianificazione del territorio; | ||||||
| i settori di parcelle non occupati da costruzioni, per i quali sono ammesse le utilizzazioni giusta le lettere a e b. | ||||||
| Sono definite possibili dal punto di vista tecnico e dell'esercizio le misure per la limitazione delle emissioni che: | ||||||
| sono state sperimentate con successo su impianti comparabili in Svizzera o all'estero; o | ||||||
| sono state impiegate con successo in via sperimentale e possono, secondo le regole della tecnica, essere applicate ad altri impianti. | ||||||
| Sono economicamente sopportabili le misure per la limitazione delle emissioni che si possono ragionevolmente esigere da un'azienda media ed economicamente sana del ramo in questione. Se in un ramo vi sono aziende di categorie molto differenti, si fa riferimento ad un'azienda media della rispettiva categoria. | ||||||
| Il valore limite dell'impianto è la limitazione delle emissioni relativa alle radiazioni prodotte da un singolo impianto. | ||||||
| La corrente di contatto è la corrente elettrica che scorre quando una persona tocca un oggetto conduttore non collegato alla sorgente di tensione, il quale si carica attraverso un campo elettrico o magnetico. | ||||||
| La corrente attraverso il corpo [5] è la corrente elettrica che si scarica a terra da una persona situata in un campo elettrico, senza che vi sia contatto con un oggetto conduttore. | ||||||
| La potenza equivalente irradiata (ERP) è la potenza immessa in un'antenna, moltiplicata per il fattore di guadagno dell'antenna nella direzione principale d'irradiazione, riferito al dipolo semionda. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 mar. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1135). [2] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 mar. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1135). [3] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° lug. 2009, in vigore dal 1° set. 2009 (RU 2009 3565). [4] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° lug. 2009, in vigore dal 1° set. 2009 (RU 2009 3565). [5] Nuova espr. giusta il n. I dell'O del 23 mar. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1135). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo. | ||||||
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RS 814.710 ORNI Ordinanza del 23 dicembre 1999 sulla protezione dalle radiazioni non ionizzanti (ORNI) Art. 3 Definizioni |
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| Gli impianti sono considerati vecchi se, all'entrata in vigore della presente ordinanza, la decisione che autorizza i lavori di costruzione o l'inizio dell'esercizio era già passata in giudicato. Gli impianti di cui all'allegato 1 numero 1 comprendenti più linee sono considerati vecchi se, all'entrata in vigore della presente ordinanza, l'autorizzazione di almeno una linea era già passata in giudicato. [1] | ||||||
| Gli impianti sono considerati nuovi se: | ||||||
| non soddisfano le condizioni di cui al capoverso 1; | ||||||
| sono trasferiti in un altro sito; oppure | ||||||
| sono sostituiti nel medesimo sito; fanno eccezione le ferrovie (all. 1 n. 5). [2] | ||||||
| Sono considerati luoghi a utilizzazione sensibile: | ||||||
| i locali situati in edifici, nei quali persone soggiornano regolarmente per un periodo prolungato; | ||||||
| i terreni da gioco per bambini, pubblici o privati, definiti come tali nella legislazione sulla pianificazione del territorio; | ||||||
| i settori di parcelle non occupati da costruzioni, per i quali sono ammesse le utilizzazioni giusta le lettere a e b. | ||||||
| Sono definite possibili dal punto di vista tecnico e dell'esercizio le misure per la limitazione delle emissioni che: | ||||||
| sono state sperimentate con successo su impianti comparabili in Svizzera o all'estero; o | ||||||
| sono state impiegate con successo in via sperimentale e possono, secondo le regole della tecnica, essere applicate ad altri impianti. | ||||||
| Sono economicamente sopportabili le misure per la limitazione delle emissioni che si possono ragionevolmente esigere da un'azienda media ed economicamente sana del ramo in questione. Se in un ramo vi sono aziende di categorie molto differenti, si fa riferimento ad un'azienda media della rispettiva categoria. | ||||||
| Il valore limite dell'impianto è la limitazione delle emissioni relativa alle radiazioni prodotte da un singolo impianto. | ||||||
| La corrente di contatto è la corrente elettrica che scorre quando una persona tocca un oggetto conduttore non collegato alla sorgente di tensione, il quale si carica attraverso un campo elettrico o magnetico. | ||||||
| La corrente attraverso il corpo [5] è la corrente elettrica che si scarica a terra da una persona situata in un campo elettrico, senza che vi sia contatto con un oggetto conduttore. | ||||||
| La potenza equivalente irradiata (ERP) è la potenza immessa in un'antenna, moltiplicata per il fattore di guadagno dell'antenna nella direzione principale d'irradiazione, riferito al dipolo semionda. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 mar. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1135). [2] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 mar. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1135). [3] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° lug. 2009, in vigore dal 1° set. 2009 (RU 2009 3565). [4] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° lug. 2009, in vigore dal 1° set. 2009 (RU 2009 3565). [5] Nuova espr. giusta il n. I dell'O del 23 mar. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1135). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo. | ||||||
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RS 814.710 ORNI Ordinanza del 23 dicembre 1999 sulla protezione dalle radiazioni non ionizzanti (ORNI) Art. 3 Definizioni |
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| Gli impianti sono considerati vecchi se, all'entrata in vigore della presente ordinanza, la decisione che autorizza i lavori di costruzione o l'inizio dell'esercizio era già passata in giudicato. Gli impianti di cui all'allegato 1 numero 1 comprendenti più linee sono considerati vecchi se, all'entrata in vigore della presente ordinanza, l'autorizzazione di almeno una linea era già passata in giudicato. [1] | ||||||
| Gli impianti sono considerati nuovi se: | ||||||
| non soddisfano le condizioni di cui al capoverso 1; | ||||||
| sono trasferiti in un altro sito; oppure | ||||||
| sono sostituiti nel medesimo sito; fanno eccezione le ferrovie (all. 1 n. 5). [2] | ||||||
| Sono considerati luoghi a utilizzazione sensibile: | ||||||
| i locali situati in edifici, nei quali persone soggiornano regolarmente per un periodo prolungato; | ||||||
| i terreni da gioco per bambini, pubblici o privati, definiti come tali nella legislazione sulla pianificazione del territorio; | ||||||
| i settori di parcelle non occupati da costruzioni, per i quali sono ammesse le utilizzazioni giusta le lettere a e b. | ||||||
| Sono definite possibili dal punto di vista tecnico e dell'esercizio le misure per la limitazione delle emissioni che: | ||||||
| sono state sperimentate con successo su impianti comparabili in Svizzera o all'estero; o | ||||||
| sono state impiegate con successo in via sperimentale e possono, secondo le regole della tecnica, essere applicate ad altri impianti. | ||||||
| Sono economicamente sopportabili le misure per la limitazione delle emissioni che si possono ragionevolmente esigere da un'azienda media ed economicamente sana del ramo in questione. Se in un ramo vi sono aziende di categorie molto differenti, si fa riferimento ad un'azienda media della rispettiva categoria. | ||||||
| Il valore limite dell'impianto è la limitazione delle emissioni relativa alle radiazioni prodotte da un singolo impianto. | ||||||
| La corrente di contatto è la corrente elettrica che scorre quando una persona tocca un oggetto conduttore non collegato alla sorgente di tensione, il quale si carica attraverso un campo elettrico o magnetico. | ||||||
| La corrente attraverso il corpo [5] è la corrente elettrica che si scarica a terra da una persona situata in un campo elettrico, senza che vi sia contatto con un oggetto conduttore. | ||||||
| La potenza equivalente irradiata (ERP) è la potenza immessa in un'antenna, moltiplicata per il fattore di guadagno dell'antenna nella direzione principale d'irradiazione, riferito al dipolo semionda. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 mar. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1135). [2] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 mar. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1135). [3] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° lug. 2009, in vigore dal 1° set. 2009 (RU 2009 3565). [4] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° lug. 2009, in vigore dal 1° set. 2009 (RU 2009 3565). [5] Nuova espr. giusta il n. I dell'O del 23 mar. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1135). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo. | ||||||
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RS 814.710 ORNI Ordinanza del 23 dicembre 1999 sulla protezione dalle radiazioni non ionizzanti (ORNI) Art. 3 Definizioni |
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| Gli impianti sono considerati vecchi se, all'entrata in vigore della presente ordinanza, la decisione che autorizza i lavori di costruzione o l'inizio dell'esercizio era già passata in giudicato. Gli impianti di cui all'allegato 1 numero 1 comprendenti più linee sono considerati vecchi se, all'entrata in vigore della presente ordinanza, l'autorizzazione di almeno una linea era già passata in giudicato. [1] | ||||||
| Gli impianti sono considerati nuovi se: | ||||||
| non soddisfano le condizioni di cui al capoverso 1; | ||||||
| sono trasferiti in un altro sito; oppure | ||||||
| sono sostituiti nel medesimo sito; fanno eccezione le ferrovie (all. 1 n. 5). [2] | ||||||
| Sono considerati luoghi a utilizzazione sensibile: | ||||||
| i locali situati in edifici, nei quali persone soggiornano regolarmente per un periodo prolungato; | ||||||
| i terreni da gioco per bambini, pubblici o privati, definiti come tali nella legislazione sulla pianificazione del territorio; | ||||||
| i settori di parcelle non occupati da costruzioni, per i quali sono ammesse le utilizzazioni giusta le lettere a e b. | ||||||
| Sono definite possibili dal punto di vista tecnico e dell'esercizio le misure per la limitazione delle emissioni che: | ||||||
| sono state sperimentate con successo su impianti comparabili in Svizzera o all'estero; o | ||||||
| sono state impiegate con successo in via sperimentale e possono, secondo le regole della tecnica, essere applicate ad altri impianti. | ||||||
| Sono economicamente sopportabili le misure per la limitazione delle emissioni che si possono ragionevolmente esigere da un'azienda media ed economicamente sana del ramo in questione. Se in un ramo vi sono aziende di categorie molto differenti, si fa riferimento ad un'azienda media della rispettiva categoria. | ||||||
| Il valore limite dell'impianto è la limitazione delle emissioni relativa alle radiazioni prodotte da un singolo impianto. | ||||||
| La corrente di contatto è la corrente elettrica che scorre quando una persona tocca un oggetto conduttore non collegato alla sorgente di tensione, il quale si carica attraverso un campo elettrico o magnetico. | ||||||
| La corrente attraverso il corpo [5] è la corrente elettrica che si scarica a terra da una persona situata in un campo elettrico, senza che vi sia contatto con un oggetto conduttore. | ||||||
| La potenza equivalente irradiata (ERP) è la potenza immessa in un'antenna, moltiplicata per il fattore di guadagno dell'antenna nella direzione principale d'irradiazione, riferito al dipolo semionda. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 mar. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1135). [2] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 mar. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1135). [3] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° lug. 2009, in vigore dal 1° set. 2009 (RU 2009 3565). [4] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° lug. 2009, in vigore dal 1° set. 2009 (RU 2009 3565). [5] Nuova espr. giusta il n. I dell'O del 23 mar. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1135). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo. | ||||||
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RS 814.710 ORNI Ordinanza del 23 dicembre 1999 sulla protezione dalle radiazioni non ionizzanti (ORNI) Art. 3 Definizioni |
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| Gli impianti sono considerati vecchi se, all'entrata in vigore della presente ordinanza, la decisione che autorizza i lavori di costruzione o l'inizio dell'esercizio era già passata in giudicato. Gli impianti di cui all'allegato 1 numero 1 comprendenti più linee sono considerati vecchi se, all'entrata in vigore della presente ordinanza, l'autorizzazione di almeno una linea era già passata in giudicato. [1] | ||||||
| Gli impianti sono considerati nuovi se: | ||||||
| non soddisfano le condizioni di cui al capoverso 1; | ||||||
| sono trasferiti in un altro sito; oppure | ||||||
| sono sostituiti nel medesimo sito; fanno eccezione le ferrovie (all. 1 n. 5). [2] | ||||||
| Sono considerati luoghi a utilizzazione sensibile: | ||||||
| i locali situati in edifici, nei quali persone soggiornano regolarmente per un periodo prolungato; | ||||||
| i terreni da gioco per bambini, pubblici o privati, definiti come tali nella legislazione sulla pianificazione del territorio; | ||||||
| i settori di parcelle non occupati da costruzioni, per i quali sono ammesse le utilizzazioni giusta le lettere a e b. | ||||||
| Sono definite possibili dal punto di vista tecnico e dell'esercizio le misure per la limitazione delle emissioni che: | ||||||
| sono state sperimentate con successo su impianti comparabili in Svizzera o all'estero; o | ||||||
| sono state impiegate con successo in via sperimentale e possono, secondo le regole della tecnica, essere applicate ad altri impianti. | ||||||
| Sono economicamente sopportabili le misure per la limitazione delle emissioni che si possono ragionevolmente esigere da un'azienda media ed economicamente sana del ramo in questione. Se in un ramo vi sono aziende di categorie molto differenti, si fa riferimento ad un'azienda media della rispettiva categoria. | ||||||
| Il valore limite dell'impianto è la limitazione delle emissioni relativa alle radiazioni prodotte da un singolo impianto. | ||||||
| La corrente di contatto è la corrente elettrica che scorre quando una persona tocca un oggetto conduttore non collegato alla sorgente di tensione, il quale si carica attraverso un campo elettrico o magnetico. | ||||||
| La corrente attraverso il corpo [5] è la corrente elettrica che si scarica a terra da una persona situata in un campo elettrico, senza che vi sia contatto con un oggetto conduttore. | ||||||
| La potenza equivalente irradiata (ERP) è la potenza immessa in un'antenna, moltiplicata per il fattore di guadagno dell'antenna nella direzione principale d'irradiazione, riferito al dipolo semionda. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 mar. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1135). [2] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 mar. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1135). [3] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° lug. 2009, in vigore dal 1° set. 2009 (RU 2009 3565). [4] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° lug. 2009, in vigore dal 1° set. 2009 (RU 2009 3565). [5] Nuova espr. giusta il n. I dell'O del 23 mar. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1135). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo. | ||||||
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RS 814.710 ORNI Ordinanza del 23 dicembre 1999 sulla protezione dalle radiazioni non ionizzanti (ORNI) Art. 3 Definizioni |
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| Gli impianti sono considerati vecchi se, all'entrata in vigore della presente ordinanza, la decisione che autorizza i lavori di costruzione o l'inizio dell'esercizio era già passata in giudicato. Gli impianti di cui all'allegato 1 numero 1 comprendenti più linee sono considerati vecchi se, all'entrata in vigore della presente ordinanza, l'autorizzazione di almeno una linea era già passata in giudicato. [1] | ||||||
| Gli impianti sono considerati nuovi se: | ||||||
| non soddisfano le condizioni di cui al capoverso 1; | ||||||
| sono trasferiti in un altro sito; oppure | ||||||
| sono sostituiti nel medesimo sito; fanno eccezione le ferrovie (all. 1 n. 5). [2] | ||||||
| Sono considerati luoghi a utilizzazione sensibile: | ||||||
| i locali situati in edifici, nei quali persone soggiornano regolarmente per un periodo prolungato; | ||||||
| i terreni da gioco per bambini, pubblici o privati, definiti come tali nella legislazione sulla pianificazione del territorio; | ||||||
| i settori di parcelle non occupati da costruzioni, per i quali sono ammesse le utilizzazioni giusta le lettere a e b. | ||||||
| Sono definite possibili dal punto di vista tecnico e dell'esercizio le misure per la limitazione delle emissioni che: | ||||||
| sono state sperimentate con successo su impianti comparabili in Svizzera o all'estero; o | ||||||
| sono state impiegate con successo in via sperimentale e possono, secondo le regole della tecnica, essere applicate ad altri impianti. | ||||||
| Sono economicamente sopportabili le misure per la limitazione delle emissioni che si possono ragionevolmente esigere da un'azienda media ed economicamente sana del ramo in questione. Se in un ramo vi sono aziende di categorie molto differenti, si fa riferimento ad un'azienda media della rispettiva categoria. | ||||||
| Il valore limite dell'impianto è la limitazione delle emissioni relativa alle radiazioni prodotte da un singolo impianto. | ||||||
| La corrente di contatto è la corrente elettrica che scorre quando una persona tocca un oggetto conduttore non collegato alla sorgente di tensione, il quale si carica attraverso un campo elettrico o magnetico. | ||||||
| La corrente attraverso il corpo [5] è la corrente elettrica che si scarica a terra da una persona situata in un campo elettrico, senza che vi sia contatto con un oggetto conduttore. | ||||||
| La potenza equivalente irradiata (ERP) è la potenza immessa in un'antenna, moltiplicata per il fattore di guadagno dell'antenna nella direzione principale d'irradiazione, riferito al dipolo semionda. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 mar. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1135). [2] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 mar. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1135). [3] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° lug. 2009, in vigore dal 1° set. 2009 (RU 2009 3565). [4] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° lug. 2009, in vigore dal 1° set. 2009 (RU 2009 3565). [5] Nuova espr. giusta il n. I dell'O del 23 mar. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1135). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo. | ||||||
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RS 814.41 OIF Ordinanza del 15 dicembre 1986 contro l'inquinamento fonico (OIF) Art. 2 Definizioni |
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| Sono impianti fissi gli edifici, le infrastrutture per il traffico, gli impianti tecnici degli edifici e le altre installazioni non mobili il cui esercizio provoca rumore esterno. Ne fanno segnatamente parte le strade, gli impianti ferroviari, gli aeroporti, gli impianti dell'industria, delle arti e mestieri e dell'agricoltura, i poligoni di tiro nonché le piazze di tiro e d'esercizio militari permanenti. | ||||||
| Sono considerati impianti fissi nuovi anche gli impianti fissi e gli edifici di cui viene cambiata completamente l'utilizzazione. | ||||||
| Per limitazione delle emissioni si intendono sia i provvedimenti tecnici, di costruzione, d'esercizio, compresi quelli dirigistici, limitativi o moderativi del traffico realizzati sugli impianti stessi, sia i provvedimenti di costruzione messi in opera sulla via di propagazione delle emissioni, che servono a prevenire o a ridurre la formazione o la propagazione del rumore esterno. | ||||||
| Il risanamento è la limitazione delle emissioni di un impianto fisso esistente. | ||||||
| Sono valori limite d'esposizione i valori limite d'immissione, i valori di pianificazione e i valori d'allarme. Sono stabiliti in funzione del tipo di rumore, del periodo della giornata, dell'utilizzazione dell'edificio e della zona da proteggere. | ||||||
| Per i locali sensibili al rumore si intendono: | ||||||
| i locali delle abitazioni, tranne le cucine senza tinello, i servizi e i ripostigli; | ||||||
| i locali delle aziende nei quali persone soggiornano regolarmente per un periodo prolungato, tranne i locali nei quali si tengono animali da reddito e i locali con notevole rumore aziendale. | ||||||
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RS 814.710 ORNI Ordinanza del 23 dicembre 1999 sulla protezione dalle radiazioni non ionizzanti (ORNI) Art. 3 Definizioni |
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| Gli impianti sono considerati vecchi se, all'entrata in vigore della presente ordinanza, la decisione che autorizza i lavori di costruzione o l'inizio dell'esercizio era già passata in giudicato. Gli impianti di cui all'allegato 1 numero 1 comprendenti più linee sono considerati vecchi se, all'entrata in vigore della presente ordinanza, l'autorizzazione di almeno una linea era già passata in giudicato. [1] | ||||||
| Gli impianti sono considerati nuovi se: | ||||||
| non soddisfano le condizioni di cui al capoverso 1; | ||||||
| sono trasferiti in un altro sito; oppure | ||||||
| sono sostituiti nel medesimo sito; fanno eccezione le ferrovie (all. 1 n. 5). [2] | ||||||
| Sono considerati luoghi a utilizzazione sensibile: | ||||||
| i locali situati in edifici, nei quali persone soggiornano regolarmente per un periodo prolungato; | ||||||
| i terreni da gioco per bambini, pubblici o privati, definiti come tali nella legislazione sulla pianificazione del territorio; | ||||||
| i settori di parcelle non occupati da costruzioni, per i quali sono ammesse le utilizzazioni giusta le lettere a e b. | ||||||
| Sono definite possibili dal punto di vista tecnico e dell'esercizio le misure per la limitazione delle emissioni che: | ||||||
| sono state sperimentate con successo su impianti comparabili in Svizzera o all'estero; o | ||||||
| sono state impiegate con successo in via sperimentale e possono, secondo le regole della tecnica, essere applicate ad altri impianti. | ||||||
| Sono economicamente sopportabili le misure per la limitazione delle emissioni che si possono ragionevolmente esigere da un'azienda media ed economicamente sana del ramo in questione. Se in un ramo vi sono aziende di categorie molto differenti, si fa riferimento ad un'azienda media della rispettiva categoria. | ||||||
| Il valore limite dell'impianto è la limitazione delle emissioni relativa alle radiazioni prodotte da un singolo impianto. | ||||||
| La corrente di contatto è la corrente elettrica che scorre quando una persona tocca un oggetto conduttore non collegato alla sorgente di tensione, il quale si carica attraverso un campo elettrico o magnetico. | ||||||
| La corrente attraverso il corpo [5] è la corrente elettrica che si scarica a terra da una persona situata in un campo elettrico, senza che vi sia contatto con un oggetto conduttore. | ||||||
| La potenza equivalente irradiata (ERP) è la potenza immessa in un'antenna, moltiplicata per il fattore di guadagno dell'antenna nella direzione principale d'irradiazione, riferito al dipolo semionda. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 mar. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1135). [2] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 mar. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1135). [3] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° lug. 2009, in vigore dal 1° set. 2009 (RU 2009 3565). [4] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° lug. 2009, in vigore dal 1° set. 2009 (RU 2009 3565). [5] Nuova espr. giusta il n. I dell'O del 23 mar. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1135). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo. | ||||||
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RS 814.01 LPAmb Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente Art. 1 Scopo |
||||||
| Scopo della presente legge è di proteggere l'uomo, la fauna e la flora, le loro biocenosi e i loro biotopi dagli effetti dannosi e molesti, e di conservare in modo duraturo le basi naturali della vita, in particolare la diversità biologica e la fertilità del suolo. [1] | ||||||
| A scopo di prevenzione, gli effetti che potrebbero divenire dannosi o molesti devono essere limitati tempestivamente. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 4 della LF del 21 mar. 2003 sull'ingegneria genetica, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4803; FF 2000 2145). | ||||||
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RS 814.01 LPAmb Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente Art. 1 Scopo |
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| Scopo della presente legge è di proteggere l'uomo, la fauna e la flora, le loro biocenosi e i loro biotopi dagli effetti dannosi e molesti, e di conservare in modo duraturo le basi naturali della vita, in particolare la diversità biologica e la fertilità del suolo. [1] | ||||||
| A scopo di prevenzione, gli effetti che potrebbero divenire dannosi o molesti devono essere limitati tempestivamente. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 4 della LF del 21 mar. 2003 sull'ingegneria genetica, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4803; FF 2000 2145). | ||||||
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RS 814.01 LPAmb Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente Art. 1 Scopo |
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| Scopo della presente legge è di proteggere l'uomo, la fauna e la flora, le loro biocenosi e i loro biotopi dagli effetti dannosi e molesti, e di conservare in modo duraturo le basi naturali della vita, in particolare la diversità biologica e la fertilità del suolo. [1] | ||||||
| A scopo di prevenzione, gli effetti che potrebbero divenire dannosi o molesti devono essere limitati tempestivamente. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 4 della LF del 21 mar. 2003 sull'ingegneria genetica, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4803; FF 2000 2145). | ||||||
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RS 814.01 LPAmb Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente Art. 7 Definizioni |
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| Per effetti si intendono gli inquinamenti atmosferici, il rumore, le vibrazioni, le radiazioni, gli inquinamenti delle acque o altri interventi su corsi d'acqua, il deterioramento del suolo, le modificazioni del materiale genetico di organismi o le modificazioni della diversità biologica, prodotti dalla costruzione o dall'esercizio di im pianti , dall'utilizzazione di sostanze, organismi o rifiuti, oppure dalla coltivazione del suolo. [1] | ||||||
| Gli inquinamenti atmosferici, il rumore, le vibrazioni e le radiazioni sono, all'uscita da un impianto, definiti emissioni e, nel luogo di impatto, immissioni. | ||||||
| Per inquinamenti atmosferici s'intendono le alterazioni delle condizioni naturali dell'aria dovute, segnatamente, a fumo, fuliggine, polvere, gas, aerosol, vapori, odore o calore disperso. [2] | ||||||
| Gli infra e gli ultrasuoni sono equiparati al rumore. | ||||||
| Per deterioramento del suolo si intendono le modificazioni fisiche, chimiche o biologiche delle caratteristiche naturali del suolo. Per suolo si intende soltanto lo strato superficiale di terra, in quanto mobile e adatto alla crescita delle piante. [3] | ||||||
| Per sostanze s'intendono gli elementi chimici e i loro composti allo stato naturale o ottenuti mediante un processo produttivo. Sono loro equiparati i preparati (composti, miscele, soluzioni) e gli oggetti che contengono tali sostanze. [4] | ||||||
| Per organismi si intendono le unità biologiche cellulari o acellulari capaci di riprodursi o di trasmettere materiale genetico. Sono loro equiparati le combinazioni e gli oggetti che contengono tali unità. [5] | ||||||
| Gli organismi modificati mediante la tecnologia genetica (organismi geneticamente modificati) sono organismi il cui materiale genetico è stato modificato in un modo non ottenibile naturalmente mediante incroci o ricombinazioni naturali. [6] | ||||||
| Gli organismi patogeni sono organismi che possono causare malattie. [7] | ||||||
| Per rifiuti si intendono le cose mobili delle quali il detentore si libera o che devono essere smaltite nell'interesse pubblico. [8] | ||||||
| Lo smaltimento dei rifiuti comprende il loro riciclaggio o deposito definitivo nonché le operazioni preliminari di raccolta, trasporto, deposito provvisorio e trattamento. Per trattamento si intendono qualsiasi modificazione fisica, biologica o chimica dei rifiuti nonché la preparazione degli stessi per il riutilizzo. [9] [10] | ||||||
| Per utilizzazione si intende qualsiasi attività relativa a sostanze, organismi o rifiuti, segnatamente la produzione, l'importazione, l'esportazione, la messa in commercio, l'impiego, il deposito, il trasporto o lo smaltimento. [11] | ||||||
| Per impianti s'intendono le costruzioni, le vie di comunicazione, altre installazioni fisse e modificazioni del terreno. Sono loro equiparati gli attrezzi, le macchine, i veicoli, i battelli e gli aeromobili. | ||||||
| Per informazioni ambientali s'intendono le informazioni che rientrano nell'ambito disciplinato dalla presente legge e nell'ambito della legislazione sulla protezione della natura e del paesaggio, sulla protezione delle acque, sulla protezione contro i pericoli naturali, sulla conservazione della foresta, sulla caccia, sulla pesca, sull'ingegneria genetica, nonché sulla protezione del clima. [12] | ||||||
| Per carburanti rinnovabili si intendono i carburanti liquidi o gassosi prodotti a partire da biomassa o utilizzando altri vettori energetici rinnovabili. [13] | ||||||
| Per combustibili rinnovabili si intendono i combustibili solidi, liquidi o gassosi prodotti a partire da biomassa o utilizzando altri vettori energetici rinnovabili. [14] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 4 della LF del 21 mar. 2003 sull'ingegneria genetica, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4803; FF 2000 2145). [2] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 21 dic. 1995, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1155; FF 1993 II 1213). [3] Introdotto dalla cifra I della LF del 21 dic. 1995, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1155; FF 1993 II 1213). [4] Nuovo testo giusta l'all. cifra II n. 2 della L del 15 dic. 2000 sui prodotti chimici, in vigore dal 1° ago. 2005 (RU 2004 4763, 2005 2293, ##8##; FF 2000 590). [5] Introdotto dalla cifra I della LF del 21 dic. 1995, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1155; FF 1993 II 1213). [6] Introdotto dalla cifra I della LF del 21 dic. 1995, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1155; FF 1993 II 1213). [7] Introdotto dall'all. n. 4 della LF del 21 mar. 2003 sull'ingegneria genetica, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4803; FF 2000 2145). [8] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 21 dic. 1995, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1155; FF 1993 II 1213). [9] Nuovo testo del secondo per. giusta la cifra I della LF del 15 mar. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 648; FF 2023 13, 437). [10] Introdotto dalla cifra I della LF del 21 dic. 1995, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1155; FF 1993 II 1213). [11] Introdotto dalla cifra I della LF del 21 dic. 1995 (RU 1997 1155; FF 1993 II 1213). Nuovo testo giusta l'all. n. 4 della L del 21 mar. 2003 sull'ingegneria genetica, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4803; FF 2000 2145). [12] Introdotto dall'art. 2 n. 1 del DF del 27 set. 2013 (Convenzione di Aarhus), in vigore dal 1° giu. 2014 (RU 2014 1021; FF 2012 3841). [13] Introdotto dall'all. della LF del 21 mar. 2014 (RU 2016 2661; FF 2013 49635007). Nuovo testo giusta l'all. n. 4 della LF del 15 mar. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 376; FF 2022 2651). [14] Introdotto dall'all. n. 4 della LF del 15 mar. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 376; FF 2022 2651). | ||||||
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RS 814.01 LPAmb Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente Art. 11 Principio |
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| Gli inquinamenti atmosferici, il rumore, le vibrazioni e le radiazioni sono limitati da misure applicate alla fonte (limitazione delle emissioni). | ||||||
| Indipendentemente dal carico ambientale esistente, le emissioni, nell'ambito della prevenzione, devono essere limitate nella misura massima consentita dal progresso tecnico, dalle condizioni d'esercizio e dalle possibilità economiche. | ||||||
| Le limitazioni delle emissioni sono inasprite se è certo o probabile che gli effetti, tenuto conto del carico ambientale esistente, divengano dannosi o molesti. | ||||||
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RS 814.01 LPAmb Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente Art. 12 Limitazione delle emissioni |
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| Le emissioni sono limitate da: | ||||||
| valori limite; | ||||||
| prescrizioni di costruzione e attrezzatura; | ||||||
| prescrizioni di traffico o d'esercizio; | ||||||
| prescrizioni sull'isolazione termica degli edifici; | ||||||
| prescrizioni su combustibili e carburanti. | ||||||
| Le limitazioni sono prescritte da ordinanze o, per i casi che non vi sono contemplati, da decisioni fondate direttamente sulla presente legge. | ||||||
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RS 814.01 LPAmb Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente Art. 11 Principio |
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| Gli inquinamenti atmosferici, il rumore, le vibrazioni e le radiazioni sono limitati da misure applicate alla fonte (limitazione delle emissioni). | ||||||
| Indipendentemente dal carico ambientale esistente, le emissioni, nell'ambito della prevenzione, devono essere limitate nella misura massima consentita dal progresso tecnico, dalle condizioni d'esercizio e dalle possibilità economiche. | ||||||
| Le limitazioni delle emissioni sono inasprite se è certo o probabile che gli effetti, tenuto conto del carico ambientale esistente, divengano dannosi o molesti. | ||||||
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RS 814.01 LPAmb Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente Art. 13 Valori limite delle immissioni |
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| Il Consiglio federale fissa, mediante ordinanza, i valori limite delle immissioni per la valutazione degli effetti dannosi o molesti. | ||||||
| Al riguardo, tiene conto anche degli effetti delle immissioni su categorie di persone particolarmente sensibili, come i bambini, i malati, gli anziani e le donne incinte. | ||||||
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RS 814.01 LPAmb Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente Art. 11 Principio |
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| Gli inquinamenti atmosferici, il rumore, le vibrazioni e le radiazioni sono limitati da misure applicate alla fonte (limitazione delle emissioni). | ||||||
| Indipendentemente dal carico ambientale esistente, le emissioni, nell'ambito della prevenzione, devono essere limitate nella misura massima consentita dal progresso tecnico, dalle condizioni d'esercizio e dalle possibilità economiche. | ||||||
| Le limitazioni delle emissioni sono inasprite se è certo o probabile che gli effetti, tenuto conto del carico ambientale esistente, divengano dannosi o molesti. | ||||||
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RS 814.710 ORNI Ordinanza del 23 dicembre 1999 sulla protezione dalle radiazioni non ionizzanti (ORNI) Art. 13 Validità dei valori limite d'immissione |
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| I valori limite d'immissione giusta l'allegato 2 devono essere rispettati ovunque possano soggiornare persone. [1] | ||||||
| Essi si applicano soltanto alle radiazioni che agiscono in modo omogeneo su tutto il corpo umano. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° lug. 2009, in vigore dal 1° set. 2009 (RU 2009 3565). | ||||||
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RS 814.710 ORNI Ordinanza del 23 dicembre 1999 sulla protezione dalle radiazioni non ionizzanti (ORNI) Art. 3 Definizioni |
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| Gli impianti sono considerati vecchi se, all'entrata in vigore della presente ordinanza, la decisione che autorizza i lavori di costruzione o l'inizio dell'esercizio era già passata in giudicato. Gli impianti di cui all'allegato 1 numero 1 comprendenti più linee sono considerati vecchi se, all'entrata in vigore della presente ordinanza, l'autorizzazione di almeno una linea era già passata in giudicato. [1] | ||||||
| Gli impianti sono considerati nuovi se: | ||||||
| non soddisfano le condizioni di cui al capoverso 1; | ||||||
| sono trasferiti in un altro sito; oppure | ||||||
| sono sostituiti nel medesimo sito; fanno eccezione le ferrovie (all. 1 n. 5). [2] | ||||||
| Sono considerati luoghi a utilizzazione sensibile: | ||||||
| i locali situati in edifici, nei quali persone soggiornano regolarmente per un periodo prolungato; | ||||||
| i terreni da gioco per bambini, pubblici o privati, definiti come tali nella legislazione sulla pianificazione del territorio; | ||||||
| i settori di parcelle non occupati da costruzioni, per i quali sono ammesse le utilizzazioni giusta le lettere a e b. | ||||||
| Sono definite possibili dal punto di vista tecnico e dell'esercizio le misure per la limitazione delle emissioni che: | ||||||
| sono state sperimentate con successo su impianti comparabili in Svizzera o all'estero; o | ||||||
| sono state impiegate con successo in via sperimentale e possono, secondo le regole della tecnica, essere applicate ad altri impianti. | ||||||
| Sono economicamente sopportabili le misure per la limitazione delle emissioni che si possono ragionevolmente esigere da un'azienda media ed economicamente sana del ramo in questione. Se in un ramo vi sono aziende di categorie molto differenti, si fa riferimento ad un'azienda media della rispettiva categoria. | ||||||
| Il valore limite dell'impianto è la limitazione delle emissioni relativa alle radiazioni prodotte da un singolo impianto. | ||||||
| La corrente di contatto è la corrente elettrica che scorre quando una persona tocca un oggetto conduttore non collegato alla sorgente di tensione, il quale si carica attraverso un campo elettrico o magnetico. | ||||||
| La corrente attraverso il corpo [5] è la corrente elettrica che si scarica a terra da una persona situata in un campo elettrico, senza che vi sia contatto con un oggetto conduttore. | ||||||
| La potenza equivalente irradiata (ERP) è la potenza immessa in un'antenna, moltiplicata per il fattore di guadagno dell'antenna nella direzione principale d'irradiazione, riferito al dipolo semionda. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 mar. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1135). [2] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 mar. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1135). [3] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° lug. 2009, in vigore dal 1° set. 2009 (RU 2009 3565). [4] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° lug. 2009, in vigore dal 1° set. 2009 (RU 2009 3565). [5] Nuova espr. giusta il n. I dell'O del 23 mar. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1135). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo. | ||||||
|
RS 814.01 LPAmb Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente Art. 11 Principio |
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| Gli inquinamenti atmosferici, il rumore, le vibrazioni e le radiazioni sono limitati da misure applicate alla fonte (limitazione delle emissioni). | ||||||
| Indipendentemente dal carico ambientale esistente, le emissioni, nell'ambito della prevenzione, devono essere limitate nella misura massima consentita dal progresso tecnico, dalle condizioni d'esercizio e dalle possibilità economiche. | ||||||
| Le limitazioni delle emissioni sono inasprite se è certo o probabile che gli effetti, tenuto conto del carico ambientale esistente, divengano dannosi o molesti. | ||||||
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RS 814.01 LPAmb Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente Art. 11 Principio |
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| Gli inquinamenti atmosferici, il rumore, le vibrazioni e le radiazioni sono limitati da misure applicate alla fonte (limitazione delle emissioni). | ||||||
| Indipendentemente dal carico ambientale esistente, le emissioni, nell'ambito della prevenzione, devono essere limitate nella misura massima consentita dal progresso tecnico, dalle condizioni d'esercizio e dalle possibilità economiche. | ||||||
| Le limitazioni delle emissioni sono inasprite se è certo o probabile che gli effetti, tenuto conto del carico ambientale esistente, divengano dannosi o molesti. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 159 Quorum e maggioranza richiesta |
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| Le Camere deliberano validamente se è presente la maggioranza dei loro membri. | ||||||
| Nelle due Camere e nell'Assemblea federale plenaria decide la maggioranza dei votanti. | ||||||
| Richiedono tuttavia il consenso della maggioranza dei membri di ciascuna Camera: | ||||||
| la dichiarazione dell'urgenza di leggi federali; | ||||||
| le disposizioni in materia di sussidi contenute in leggi e decreti federali di obbligatorietà generale nonché i crediti d'impegno e le dotazioni finanziarie implicanti nuove spese uniche di oltre 20 milioni di franchi o nuove spese ricorrenti di oltre 2 milioni di franchi; | ||||||
| l'aumento delle uscite totali in caso di fabbisogno finanziario eccezionale ai sensi dell'articolo 126 capoverso 3. | ||||||
| L'Assemblea federale può adeguare al rincaro mediante ordinanza gli importi di cui al capoverso 3 lettera b. [2] | ||||||
| [1] Accettata nella votazione popolare del 2 dic. 2001, in vigore dal 2 dic. 2001 (DF del 22 giu. 2001, DCF del 4 feb. 2002 - RU 2002 241; FF 2000 4047, 2001 20932565, 2002 1101). [2] Accettato nella votazione popolare del 2 dic. 2001, in vigore dal 2 dic. 2001 (DF del 22 giu. 2001, DCF del 4 feb. 2002 - RU 2002 241; FF 2000 4047, 2001 20932565, 2002 1101). | ||||||