SR 784.10 Legge del 30 aprile 1997 sulle telecomunicazioni (LTC) LTC Art. 35 - 1 Il proprietario di un'area d'uso comune (quali strade, sentieri, piazze pubbliche, fiumi, laghi e rive) è tenuto ad autorizzare i fornitori di servizi di telecomunicazione a utilizzare tale area per la costruzione e l'esercizio di linee e di telefoni pubblici, per quanto tali installazioni non pregiudichino l'uso comune.129 |
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1 | Il proprietario di un'area d'uso comune (quali strade, sentieri, piazze pubbliche, fiumi, laghi e rive) è tenuto ad autorizzare i fornitori di servizi di telecomunicazione a utilizzare tale area per la costruzione e l'esercizio di linee e di telefoni pubblici, per quanto tali installazioni non pregiudichino l'uso comune.129 |
2 | I fornitori di servizi di telecomunicazione prendono in considerazione la destinazione e l'utilizzazione del fondo interessato e sopportano le spese per il ripristino dello stato originario.130 Sono tenuti a spostare le loro linee se il proprietario del fondo intende utilizzarlo in un modo incompatibile con la presenza delle stesse. |
3 | Il Consiglio federale disciplina i dettagli, in particolare l'obbligo di coordinazione dei fornitori, nonché le condizioni per lo spostamento delle linee e dei telefoni pubblici.131 |
4 | L'autorizzazione va concessa con procedura semplice e rapida. Oltre alle tasse a copertura delle spese, non è possibile chiedere un indennizzo per l'utilizzazione di un'area d'uso comune, a meno che tale uso ne sia pregiudicato.132 |
SR 784.10 Legge del 30 aprile 1997 sulle telecomunicazioni (LTC) LTC Art. 37 Proprietà di linee - 1 Le linee per la trasmissione di informazioni mediante telecomunicazione e le canalizzazioni di cavi sono di proprietà dei fornitori di servizi di telecomunicazione che le hanno installate o acquisite da terzi. |
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1 | Le linee per la trasmissione di informazioni mediante telecomunicazione e le canalizzazioni di cavi sono di proprietà dei fornitori di servizi di telecomunicazione che le hanno installate o acquisite da terzi. |
2 | Il proprietario che sul proprio fondo danneggia la linea o la canalizzazione dei cavi di un fornitore di servizi di telecomunicazione è responsabile del danno se causato intenzionalmente o per negligenza grave. |
SR 784.10 Legge del 30 aprile 1997 sulle telecomunicazioni (LTC) LTC Art. 35 - 1 Il proprietario di un'area d'uso comune (quali strade, sentieri, piazze pubbliche, fiumi, laghi e rive) è tenuto ad autorizzare i fornitori di servizi di telecomunicazione a utilizzare tale area per la costruzione e l'esercizio di linee e di telefoni pubblici, per quanto tali installazioni non pregiudichino l'uso comune.129 |
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1 | Il proprietario di un'area d'uso comune (quali strade, sentieri, piazze pubbliche, fiumi, laghi e rive) è tenuto ad autorizzare i fornitori di servizi di telecomunicazione a utilizzare tale area per la costruzione e l'esercizio di linee e di telefoni pubblici, per quanto tali installazioni non pregiudichino l'uso comune.129 |
2 | I fornitori di servizi di telecomunicazione prendono in considerazione la destinazione e l'utilizzazione del fondo interessato e sopportano le spese per il ripristino dello stato originario.130 Sono tenuti a spostare le loro linee se il proprietario del fondo intende utilizzarlo in un modo incompatibile con la presenza delle stesse. |
3 | Il Consiglio federale disciplina i dettagli, in particolare l'obbligo di coordinazione dei fornitori, nonché le condizioni per lo spostamento delle linee e dei telefoni pubblici.131 |
4 | L'autorizzazione va concessa con procedura semplice e rapida. Oltre alle tasse a copertura delle spese, non è possibile chiedere un indennizzo per l'utilizzazione di un'area d'uso comune, a meno che tale uso ne sia pregiudicato.132 |
SR 784.10 Legge del 30 aprile 1997 sulle telecomunicazioni (LTC) LTC Art. 37 Proprietà di linee - 1 Le linee per la trasmissione di informazioni mediante telecomunicazione e le canalizzazioni di cavi sono di proprietà dei fornitori di servizi di telecomunicazione che le hanno installate o acquisite da terzi. |
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1 | Le linee per la trasmissione di informazioni mediante telecomunicazione e le canalizzazioni di cavi sono di proprietà dei fornitori di servizi di telecomunicazione che le hanno installate o acquisite da terzi. |
2 | Il proprietario che sul proprio fondo danneggia la linea o la canalizzazione dei cavi di un fornitore di servizi di telecomunicazione è responsabile del danno se causato intenzionalmente o per negligenza grave. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 132 Disposizioni transitorie - 1 La presente legge si applica ai procedimenti promossi dinanzi al Tribunale federale dopo la sua entrata in vigore; ai procedimenti su ricorso si applica soltanto se la decisione impugnata è stata pronunciata dopo la sua entrata in vigore. |
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1 | La presente legge si applica ai procedimenti promossi dinanzi al Tribunale federale dopo la sua entrata in vigore; ai procedimenti su ricorso si applica soltanto se la decisione impugnata è stata pronunciata dopo la sua entrata in vigore. |
2 | ...118 |
3 | I giudici ordinari e i giudici supplenti eletti in base alla legge del 16 dicembre 1943119 sull'organizzazione giudiziaria o al decreto federale del 23 marzo 1984120 concernente l'aumento del numero dei giudici supplenti del Tribunale federale e quelli eletti nel 2007 e nel 2008 restano in carica fino al 31 dicembre 2008.121 |
4 | La limitazione del numero dei giudici supplenti secondo l'articolo 1 capoverso 4 si applica dal 2009.122 |
SR 784.10 Legge del 30 aprile 1997 sulle telecomunicazioni (LTC) LTC Art. 35 - 1 Il proprietario di un'area d'uso comune (quali strade, sentieri, piazze pubbliche, fiumi, laghi e rive) è tenuto ad autorizzare i fornitori di servizi di telecomunicazione a utilizzare tale area per la costruzione e l'esercizio di linee e di telefoni pubblici, per quanto tali installazioni non pregiudichino l'uso comune.129 |
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1 | Il proprietario di un'area d'uso comune (quali strade, sentieri, piazze pubbliche, fiumi, laghi e rive) è tenuto ad autorizzare i fornitori di servizi di telecomunicazione a utilizzare tale area per la costruzione e l'esercizio di linee e di telefoni pubblici, per quanto tali installazioni non pregiudichino l'uso comune.129 |
2 | I fornitori di servizi di telecomunicazione prendono in considerazione la destinazione e l'utilizzazione del fondo interessato e sopportano le spese per il ripristino dello stato originario.130 Sono tenuti a spostare le loro linee se il proprietario del fondo intende utilizzarlo in un modo incompatibile con la presenza delle stesse. |
3 | Il Consiglio federale disciplina i dettagli, in particolare l'obbligo di coordinazione dei fornitori, nonché le condizioni per lo spostamento delle linee e dei telefoni pubblici.131 |
4 | L'autorizzazione va concessa con procedura semplice e rapida. Oltre alle tasse a copertura delle spese, non è possibile chiedere un indennizzo per l'utilizzazione di un'area d'uso comune, a meno che tale uso ne sia pregiudicato.132 |
SR 784.10 Legge del 30 aprile 1997 sulle telecomunicazioni (LTC) LTC Art. 37 Proprietà di linee - 1 Le linee per la trasmissione di informazioni mediante telecomunicazione e le canalizzazioni di cavi sono di proprietà dei fornitori di servizi di telecomunicazione che le hanno installate o acquisite da terzi. |
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1 | Le linee per la trasmissione di informazioni mediante telecomunicazione e le canalizzazioni di cavi sono di proprietà dei fornitori di servizi di telecomunicazione che le hanno installate o acquisite da terzi. |
2 | Il proprietario che sul proprio fondo danneggia la linea o la canalizzazione dei cavi di un fornitore di servizi di telecomunicazione è responsabile del danno se causato intenzionalmente o per negligenza grave. |
SR 784.10 Legge del 30 aprile 1997 sulle telecomunicazioni (LTC) LTC Art. 37 Proprietà di linee - 1 Le linee per la trasmissione di informazioni mediante telecomunicazione e le canalizzazioni di cavi sono di proprietà dei fornitori di servizi di telecomunicazione che le hanno installate o acquisite da terzi. |
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1 | Le linee per la trasmissione di informazioni mediante telecomunicazione e le canalizzazioni di cavi sono di proprietà dei fornitori di servizi di telecomunicazione che le hanno installate o acquisite da terzi. |
2 | Il proprietario che sul proprio fondo danneggia la linea o la canalizzazione dei cavi di un fornitore di servizi di telecomunicazione è responsabile del danno se causato intenzionalmente o per negligenza grave. |
SR 784.10 Legge del 30 aprile 1997 sulle telecomunicazioni (LTC) LTC Art. 37 Proprietà di linee - 1 Le linee per la trasmissione di informazioni mediante telecomunicazione e le canalizzazioni di cavi sono di proprietà dei fornitori di servizi di telecomunicazione che le hanno installate o acquisite da terzi. |
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1 | Le linee per la trasmissione di informazioni mediante telecomunicazione e le canalizzazioni di cavi sono di proprietà dei fornitori di servizi di telecomunicazione che le hanno installate o acquisite da terzi. |
2 | Il proprietario che sul proprio fondo danneggia la linea o la canalizzazione dei cavi di un fornitore di servizi di telecomunicazione è responsabile del danno se causato intenzionalmente o per negligenza grave. |
SR 784.10 Legge del 30 aprile 1997 sulle telecomunicazioni (LTC) LTC Art. 37 Proprietà di linee - 1 Le linee per la trasmissione di informazioni mediante telecomunicazione e le canalizzazioni di cavi sono di proprietà dei fornitori di servizi di telecomunicazione che le hanno installate o acquisite da terzi. |
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1 | Le linee per la trasmissione di informazioni mediante telecomunicazione e le canalizzazioni di cavi sono di proprietà dei fornitori di servizi di telecomunicazione che le hanno installate o acquisite da terzi. |
2 | Il proprietario che sul proprio fondo danneggia la linea o la canalizzazione dei cavi di un fornitore di servizi di telecomunicazione è responsabile del danno se causato intenzionalmente o per negligenza grave. |
SR 784.10 Legge del 30 aprile 1997 sulle telecomunicazioni (LTC) LTC Art. 37 Proprietà di linee - 1 Le linee per la trasmissione di informazioni mediante telecomunicazione e le canalizzazioni di cavi sono di proprietà dei fornitori di servizi di telecomunicazione che le hanno installate o acquisite da terzi. |
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1 | Le linee per la trasmissione di informazioni mediante telecomunicazione e le canalizzazioni di cavi sono di proprietà dei fornitori di servizi di telecomunicazione che le hanno installate o acquisite da terzi. |
2 | Il proprietario che sul proprio fondo danneggia la linea o la canalizzazione dei cavi di un fornitore di servizi di telecomunicazione è responsabile del danno se causato intenzionalmente o per negligenza grave. |
SR 784.10 Legge del 30 aprile 1997 sulle telecomunicazioni (LTC) LTC Art. 37 Proprietà di linee - 1 Le linee per la trasmissione di informazioni mediante telecomunicazione e le canalizzazioni di cavi sono di proprietà dei fornitori di servizi di telecomunicazione che le hanno installate o acquisite da terzi. |
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1 | Le linee per la trasmissione di informazioni mediante telecomunicazione e le canalizzazioni di cavi sono di proprietà dei fornitori di servizi di telecomunicazione che le hanno installate o acquisite da terzi. |
2 | Il proprietario che sul proprio fondo danneggia la linea o la canalizzazione dei cavi di un fornitore di servizi di telecomunicazione è responsabile del danno se causato intenzionalmente o per negligenza grave. |
SR 784.10 Legge del 30 aprile 1997 sulle telecomunicazioni (LTC) LTC Art. 37 Proprietà di linee - 1 Le linee per la trasmissione di informazioni mediante telecomunicazione e le canalizzazioni di cavi sono di proprietà dei fornitori di servizi di telecomunicazione che le hanno installate o acquisite da terzi. |
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1 | Le linee per la trasmissione di informazioni mediante telecomunicazione e le canalizzazioni di cavi sono di proprietà dei fornitori di servizi di telecomunicazione che le hanno installate o acquisite da terzi. |
2 | Il proprietario che sul proprio fondo danneggia la linea o la canalizzazione dei cavi di un fornitore di servizi di telecomunicazione è responsabile del danno se causato intenzionalmente o per negligenza grave. |
SR 784.10 Legge del 30 aprile 1997 sulle telecomunicazioni (LTC) LTC Art. 37 Proprietà di linee - 1 Le linee per la trasmissione di informazioni mediante telecomunicazione e le canalizzazioni di cavi sono di proprietà dei fornitori di servizi di telecomunicazione che le hanno installate o acquisite da terzi. |
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1 | Le linee per la trasmissione di informazioni mediante telecomunicazione e le canalizzazioni di cavi sono di proprietà dei fornitori di servizi di telecomunicazione che le hanno installate o acquisite da terzi. |
2 | Il proprietario che sul proprio fondo danneggia la linea o la canalizzazione dei cavi di un fornitore di servizi di telecomunicazione è responsabile del danno se causato intenzionalmente o per negligenza grave. |
SR 784.10 Legge del 30 aprile 1997 sulle telecomunicazioni (LTC) LTC Art. 37 Proprietà di linee - 1 Le linee per la trasmissione di informazioni mediante telecomunicazione e le canalizzazioni di cavi sono di proprietà dei fornitori di servizi di telecomunicazione che le hanno installate o acquisite da terzi. |
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1 | Le linee per la trasmissione di informazioni mediante telecomunicazione e le canalizzazioni di cavi sono di proprietà dei fornitori di servizi di telecomunicazione che le hanno installate o acquisite da terzi. |
2 | Il proprietario che sul proprio fondo danneggia la linea o la canalizzazione dei cavi di un fornitore di servizi di telecomunicazione è responsabile del danno se causato intenzionalmente o per negligenza grave. |
SR 784.10 Legge del 30 aprile 1997 sulle telecomunicazioni (LTC) LTC Art. 35 - 1 Il proprietario di un'area d'uso comune (quali strade, sentieri, piazze pubbliche, fiumi, laghi e rive) è tenuto ad autorizzare i fornitori di servizi di telecomunicazione a utilizzare tale area per la costruzione e l'esercizio di linee e di telefoni pubblici, per quanto tali installazioni non pregiudichino l'uso comune.129 |
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1 | Il proprietario di un'area d'uso comune (quali strade, sentieri, piazze pubbliche, fiumi, laghi e rive) è tenuto ad autorizzare i fornitori di servizi di telecomunicazione a utilizzare tale area per la costruzione e l'esercizio di linee e di telefoni pubblici, per quanto tali installazioni non pregiudichino l'uso comune.129 |
2 | I fornitori di servizi di telecomunicazione prendono in considerazione la destinazione e l'utilizzazione del fondo interessato e sopportano le spese per il ripristino dello stato originario.130 Sono tenuti a spostare le loro linee se il proprietario del fondo intende utilizzarlo in un modo incompatibile con la presenza delle stesse. |
3 | Il Consiglio federale disciplina i dettagli, in particolare l'obbligo di coordinazione dei fornitori, nonché le condizioni per lo spostamento delle linee e dei telefoni pubblici.131 |
4 | L'autorizzazione va concessa con procedura semplice e rapida. Oltre alle tasse a copertura delle spese, non è possibile chiedere un indennizzo per l'utilizzazione di un'area d'uso comune, a meno che tale uso ne sia pregiudicato.132 |
SR 784.10 Legge del 30 aprile 1997 sulle telecomunicazioni (LTC) LTC Art. 37 Proprietà di linee - 1 Le linee per la trasmissione di informazioni mediante telecomunicazione e le canalizzazioni di cavi sono di proprietà dei fornitori di servizi di telecomunicazione che le hanno installate o acquisite da terzi. |
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1 | Le linee per la trasmissione di informazioni mediante telecomunicazione e le canalizzazioni di cavi sono di proprietà dei fornitori di servizi di telecomunicazione che le hanno installate o acquisite da terzi. |
2 | Il proprietario che sul proprio fondo danneggia la linea o la canalizzazione dei cavi di un fornitore di servizi di telecomunicazione è responsabile del danno se causato intenzionalmente o per negligenza grave. |
SR 784.10 Legge del 30 aprile 1997 sulle telecomunicazioni (LTC) LTC Art. 37 Proprietà di linee - 1 Le linee per la trasmissione di informazioni mediante telecomunicazione e le canalizzazioni di cavi sono di proprietà dei fornitori di servizi di telecomunicazione che le hanno installate o acquisite da terzi. |
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1 | Le linee per la trasmissione di informazioni mediante telecomunicazione e le canalizzazioni di cavi sono di proprietà dei fornitori di servizi di telecomunicazione che le hanno installate o acquisite da terzi. |
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SR 784.10 Legge del 30 aprile 1997 sulle telecomunicazioni (LTC) LTC Art. 37 Proprietà di linee - 1 Le linee per la trasmissione di informazioni mediante telecomunicazione e le canalizzazioni di cavi sono di proprietà dei fornitori di servizi di telecomunicazione che le hanno installate o acquisite da terzi. |
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1 | Le linee per la trasmissione di informazioni mediante telecomunicazione e le canalizzazioni di cavi sono di proprietà dei fornitori di servizi di telecomunicazione che le hanno installate o acquisite da terzi. |
2 | Il proprietario che sul proprio fondo danneggia la linea o la canalizzazione dei cavi di un fornitore di servizi di telecomunicazione è responsabile del danno se causato intenzionalmente o per negligenza grave. |
SR 784.10 Legge del 30 aprile 1997 sulle telecomunicazioni (LTC) LTC Art. 37 Proprietà di linee - 1 Le linee per la trasmissione di informazioni mediante telecomunicazione e le canalizzazioni di cavi sono di proprietà dei fornitori di servizi di telecomunicazione che le hanno installate o acquisite da terzi. |
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1 | Le linee per la trasmissione di informazioni mediante telecomunicazione e le canalizzazioni di cavi sono di proprietà dei fornitori di servizi di telecomunicazione che le hanno installate o acquisite da terzi. |
2 | Il proprietario che sul proprio fondo danneggia la linea o la canalizzazione dei cavi di un fornitore di servizi di telecomunicazione è responsabile del danno se causato intenzionalmente o per negligenza grave. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 667 - 1 La proprietà del fondo si estende superiormente nello spazio ed inferiormente nella terra fin dove esiste per il proprietario un interesse ad esercitarla. |
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1 | La proprietà del fondo si estende superiormente nello spazio ed inferiormente nella terra fin dove esiste per il proprietario un interesse ad esercitarla. |
2 | Essa comprende, salvo le restrizioni legali, tutto ciò che è piantato o costrutto sul terreno ed anche le sorgenti. |
SR 784.10 Legge del 30 aprile 1997 sulle telecomunicazioni (LTC) LTC Art. 37 Proprietà di linee - 1 Le linee per la trasmissione di informazioni mediante telecomunicazione e le canalizzazioni di cavi sono di proprietà dei fornitori di servizi di telecomunicazione che le hanno installate o acquisite da terzi. |
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1 | Le linee per la trasmissione di informazioni mediante telecomunicazione e le canalizzazioni di cavi sono di proprietà dei fornitori di servizi di telecomunicazione che le hanno installate o acquisite da terzi. |
2 | Il proprietario che sul proprio fondo danneggia la linea o la canalizzazione dei cavi di un fornitore di servizi di telecomunicazione è responsabile del danno se causato intenzionalmente o per negligenza grave. |
SR 784.10 Legge del 30 aprile 1997 sulle telecomunicazioni (LTC) LTC Art. 37 Proprietà di linee - 1 Le linee per la trasmissione di informazioni mediante telecomunicazione e le canalizzazioni di cavi sono di proprietà dei fornitori di servizi di telecomunicazione che le hanno installate o acquisite da terzi. |
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1 | Le linee per la trasmissione di informazioni mediante telecomunicazione e le canalizzazioni di cavi sono di proprietà dei fornitori di servizi di telecomunicazione che le hanno installate o acquisite da terzi. |
2 | Il proprietario che sul proprio fondo danneggia la linea o la canalizzazione dei cavi di un fornitore di servizi di telecomunicazione è responsabile del danno se causato intenzionalmente o per negligenza grave. |
SR 784.101.1 Ordinanza del 9 marzo 2007 sui servizi di telecomunicazione (OST) OST Art. 78 Utilizzazione di strade - 1 I proprietari di strade, ad eccezione delle strade di accesso, decidono il luogo in cui i fornitori di servizi di telecomunicazione posano le loro linee all'interno del perimetro stradale. |
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1 | I proprietari di strade, ad eccezione delle strade di accesso, decidono il luogo in cui i fornitori di servizi di telecomunicazione posano le loro linee all'interno del perimetro stradale. |
2 | Purché sia accettabile per i fornitori, i proprietari di cui al capoverso 1 possono esigere che questi utilizzino le loro infrastrutture, se disponibili, contro adeguato indennizzo. L'indennizzo non deve superare i costi che il fornitore avrebbe assunto per posare altrimenti le sue linee. |
3 | Sono fatti salvi accordi contrari conclusi tra le parti sull'utilizzazione dei fondi. |
4 | L'articolo 76 capoverso 2 lettera a non si applica alle strade, ad eccezione delle strade di accesso. |
SR 784.101.1 Ordinanza del 9 marzo 2007 sui servizi di telecomunicazione (OST) OST Art. 78 Utilizzazione di strade - 1 I proprietari di strade, ad eccezione delle strade di accesso, decidono il luogo in cui i fornitori di servizi di telecomunicazione posano le loro linee all'interno del perimetro stradale. |
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1 | I proprietari di strade, ad eccezione delle strade di accesso, decidono il luogo in cui i fornitori di servizi di telecomunicazione posano le loro linee all'interno del perimetro stradale. |
2 | Purché sia accettabile per i fornitori, i proprietari di cui al capoverso 1 possono esigere che questi utilizzino le loro infrastrutture, se disponibili, contro adeguato indennizzo. L'indennizzo non deve superare i costi che il fornitore avrebbe assunto per posare altrimenti le sue linee. |
3 | Sono fatti salvi accordi contrari conclusi tra le parti sull'utilizzazione dei fondi. |
4 | L'articolo 76 capoverso 2 lettera a non si applica alle strade, ad eccezione delle strade di accesso. |
SR 784.10 Legge del 30 aprile 1997 sulle telecomunicazioni (LTC) LTC Art. 37 Proprietà di linee - 1 Le linee per la trasmissione di informazioni mediante telecomunicazione e le canalizzazioni di cavi sono di proprietà dei fornitori di servizi di telecomunicazione che le hanno installate o acquisite da terzi. |
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1 | Le linee per la trasmissione di informazioni mediante telecomunicazione e le canalizzazioni di cavi sono di proprietà dei fornitori di servizi di telecomunicazione che le hanno installate o acquisite da terzi. |
2 | Il proprietario che sul proprio fondo danneggia la linea o la canalizzazione dei cavi di un fornitore di servizi di telecomunicazione è responsabile del danno se causato intenzionalmente o per negligenza grave. |
SR 784.10 Legge del 30 aprile 1997 sulle telecomunicazioni (LTC) LTC Art. 37 Proprietà di linee - 1 Le linee per la trasmissione di informazioni mediante telecomunicazione e le canalizzazioni di cavi sono di proprietà dei fornitori di servizi di telecomunicazione che le hanno installate o acquisite da terzi. |
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1 | Le linee per la trasmissione di informazioni mediante telecomunicazione e le canalizzazioni di cavi sono di proprietà dei fornitori di servizi di telecomunicazione che le hanno installate o acquisite da terzi. |
2 | Il proprietario che sul proprio fondo danneggia la linea o la canalizzazione dei cavi di un fornitore di servizi di telecomunicazione è responsabile del danno se causato intenzionalmente o per negligenza grave. |
SR 784.10 Legge del 30 aprile 1997 sulle telecomunicazioni (LTC) LTC Art. 37 Proprietà di linee - 1 Le linee per la trasmissione di informazioni mediante telecomunicazione e le canalizzazioni di cavi sono di proprietà dei fornitori di servizi di telecomunicazione che le hanno installate o acquisite da terzi. |
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1 | Le linee per la trasmissione di informazioni mediante telecomunicazione e le canalizzazioni di cavi sono di proprietà dei fornitori di servizi di telecomunicazione che le hanno installate o acquisite da terzi. |
2 | Il proprietario che sul proprio fondo danneggia la linea o la canalizzazione dei cavi di un fornitore di servizi di telecomunicazione è responsabile del danno se causato intenzionalmente o per negligenza grave. |
SR 784.10 Legge del 30 aprile 1997 sulle telecomunicazioni (LTC) LTC Art. 37 Proprietà di linee - 1 Le linee per la trasmissione di informazioni mediante telecomunicazione e le canalizzazioni di cavi sono di proprietà dei fornitori di servizi di telecomunicazione che le hanno installate o acquisite da terzi. |
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1 | Le linee per la trasmissione di informazioni mediante telecomunicazione e le canalizzazioni di cavi sono di proprietà dei fornitori di servizi di telecomunicazione che le hanno installate o acquisite da terzi. |
2 | Il proprietario che sul proprio fondo danneggia la linea o la canalizzazione dei cavi di un fornitore di servizi di telecomunicazione è responsabile del danno se causato intenzionalmente o per negligenza grave. |
SR 784.10 Legge del 30 aprile 1997 sulle telecomunicazioni (LTC) LTC Art. 35 - 1 Il proprietario di un'area d'uso comune (quali strade, sentieri, piazze pubbliche, fiumi, laghi e rive) è tenuto ad autorizzare i fornitori di servizi di telecomunicazione a utilizzare tale area per la costruzione e l'esercizio di linee e di telefoni pubblici, per quanto tali installazioni non pregiudichino l'uso comune.129 |
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1 | Il proprietario di un'area d'uso comune (quali strade, sentieri, piazze pubbliche, fiumi, laghi e rive) è tenuto ad autorizzare i fornitori di servizi di telecomunicazione a utilizzare tale area per la costruzione e l'esercizio di linee e di telefoni pubblici, per quanto tali installazioni non pregiudichino l'uso comune.129 |
2 | I fornitori di servizi di telecomunicazione prendono in considerazione la destinazione e l'utilizzazione del fondo interessato e sopportano le spese per il ripristino dello stato originario.130 Sono tenuti a spostare le loro linee se il proprietario del fondo intende utilizzarlo in un modo incompatibile con la presenza delle stesse. |
3 | Il Consiglio federale disciplina i dettagli, in particolare l'obbligo di coordinazione dei fornitori, nonché le condizioni per lo spostamento delle linee e dei telefoni pubblici.131 |
4 | L'autorizzazione va concessa con procedura semplice e rapida. Oltre alle tasse a copertura delle spese, non è possibile chiedere un indennizzo per l'utilizzazione di un'area d'uso comune, a meno che tale uso ne sia pregiudicato.132 |
SR 784.10 Legge del 30 aprile 1997 sulle telecomunicazioni (LTC) LTC Art. 35 - 1 Il proprietario di un'area d'uso comune (quali strade, sentieri, piazze pubbliche, fiumi, laghi e rive) è tenuto ad autorizzare i fornitori di servizi di telecomunicazione a utilizzare tale area per la costruzione e l'esercizio di linee e di telefoni pubblici, per quanto tali installazioni non pregiudichino l'uso comune.129 |
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1 | Il proprietario di un'area d'uso comune (quali strade, sentieri, piazze pubbliche, fiumi, laghi e rive) è tenuto ad autorizzare i fornitori di servizi di telecomunicazione a utilizzare tale area per la costruzione e l'esercizio di linee e di telefoni pubblici, per quanto tali installazioni non pregiudichino l'uso comune.129 |
2 | I fornitori di servizi di telecomunicazione prendono in considerazione la destinazione e l'utilizzazione del fondo interessato e sopportano le spese per il ripristino dello stato originario.130 Sono tenuti a spostare le loro linee se il proprietario del fondo intende utilizzarlo in un modo incompatibile con la presenza delle stesse. |
3 | Il Consiglio federale disciplina i dettagli, in particolare l'obbligo di coordinazione dei fornitori, nonché le condizioni per lo spostamento delle linee e dei telefoni pubblici.131 |
4 | L'autorizzazione va concessa con procedura semplice e rapida. Oltre alle tasse a copertura delle spese, non è possibile chiedere un indennizzo per l'utilizzazione di un'area d'uso comune, a meno che tale uso ne sia pregiudicato.132 |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 9 Protezione dall'arbitrio e tutela della buona fede - Ognuno ha diritto d'essere trattato senza arbitrio e secondo il principio della buona fede da parte degli organi dello Stato. |
SR 784.10 Legge del 30 aprile 1997 sulle telecomunicazioni (LTC) LTC Art. 35 - 1 Il proprietario di un'area d'uso comune (quali strade, sentieri, piazze pubbliche, fiumi, laghi e rive) è tenuto ad autorizzare i fornitori di servizi di telecomunicazione a utilizzare tale area per la costruzione e l'esercizio di linee e di telefoni pubblici, per quanto tali installazioni non pregiudichino l'uso comune.129 |
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1 | Il proprietario di un'area d'uso comune (quali strade, sentieri, piazze pubbliche, fiumi, laghi e rive) è tenuto ad autorizzare i fornitori di servizi di telecomunicazione a utilizzare tale area per la costruzione e l'esercizio di linee e di telefoni pubblici, per quanto tali installazioni non pregiudichino l'uso comune.129 |
2 | I fornitori di servizi di telecomunicazione prendono in considerazione la destinazione e l'utilizzazione del fondo interessato e sopportano le spese per il ripristino dello stato originario.130 Sono tenuti a spostare le loro linee se il proprietario del fondo intende utilizzarlo in un modo incompatibile con la presenza delle stesse. |
3 | Il Consiglio federale disciplina i dettagli, in particolare l'obbligo di coordinazione dei fornitori, nonché le condizioni per lo spostamento delle linee e dei telefoni pubblici.131 |
4 | L'autorizzazione va concessa con procedura semplice e rapida. Oltre alle tasse a copertura delle spese, non è possibile chiedere un indennizzo per l'utilizzazione di un'area d'uso comune, a meno che tale uso ne sia pregiudicato.132 |
SR 784.10 Legge del 30 aprile 1997 sulle telecomunicazioni (LTC) LTC Art. 35 - 1 Il proprietario di un'area d'uso comune (quali strade, sentieri, piazze pubbliche, fiumi, laghi e rive) è tenuto ad autorizzare i fornitori di servizi di telecomunicazione a utilizzare tale area per la costruzione e l'esercizio di linee e di telefoni pubblici, per quanto tali installazioni non pregiudichino l'uso comune.129 |
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1 | Il proprietario di un'area d'uso comune (quali strade, sentieri, piazze pubbliche, fiumi, laghi e rive) è tenuto ad autorizzare i fornitori di servizi di telecomunicazione a utilizzare tale area per la costruzione e l'esercizio di linee e di telefoni pubblici, per quanto tali installazioni non pregiudichino l'uso comune.129 |
2 | I fornitori di servizi di telecomunicazione prendono in considerazione la destinazione e l'utilizzazione del fondo interessato e sopportano le spese per il ripristino dello stato originario.130 Sono tenuti a spostare le loro linee se il proprietario del fondo intende utilizzarlo in un modo incompatibile con la presenza delle stesse. |
3 | Il Consiglio federale disciplina i dettagli, in particolare l'obbligo di coordinazione dei fornitori, nonché le condizioni per lo spostamento delle linee e dei telefoni pubblici.131 |
4 | L'autorizzazione va concessa con procedura semplice e rapida. Oltre alle tasse a copertura delle spese, non è possibile chiedere un indennizzo per l'utilizzazione di un'area d'uso comune, a meno che tale uso ne sia pregiudicato.132 |
SR 784.10 Legge del 30 aprile 1997 sulle telecomunicazioni (LTC) LTC Art. 35 - 1 Il proprietario di un'area d'uso comune (quali strade, sentieri, piazze pubbliche, fiumi, laghi e rive) è tenuto ad autorizzare i fornitori di servizi di telecomunicazione a utilizzare tale area per la costruzione e l'esercizio di linee e di telefoni pubblici, per quanto tali installazioni non pregiudichino l'uso comune.129 |
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1 | Il proprietario di un'area d'uso comune (quali strade, sentieri, piazze pubbliche, fiumi, laghi e rive) è tenuto ad autorizzare i fornitori di servizi di telecomunicazione a utilizzare tale area per la costruzione e l'esercizio di linee e di telefoni pubblici, per quanto tali installazioni non pregiudichino l'uso comune.129 |
2 | I fornitori di servizi di telecomunicazione prendono in considerazione la destinazione e l'utilizzazione del fondo interessato e sopportano le spese per il ripristino dello stato originario.130 Sono tenuti a spostare le loro linee se il proprietario del fondo intende utilizzarlo in un modo incompatibile con la presenza delle stesse. |
3 | Il Consiglio federale disciplina i dettagli, in particolare l'obbligo di coordinazione dei fornitori, nonché le condizioni per lo spostamento delle linee e dei telefoni pubblici.131 |
4 | L'autorizzazione va concessa con procedura semplice e rapida. Oltre alle tasse a copertura delle spese, non è possibile chiedere un indennizzo per l'utilizzazione di un'area d'uso comune, a meno che tale uso ne sia pregiudicato.132 |
SR 725.111 Ordinanza del 7 novembre 2007 sulle strade nazionali (OSN) OSN Art. 30 Progetti di costruzione di terzi nel settore delle strade nazionali - 1 L'USTRA rilascia i permessi per i progetti di costruzione all'interno degli allineamenti conformemente all'articolo 44 LSN. |
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1 | L'USTRA rilascia i permessi per i progetti di costruzione all'interno degli allineamenti conformemente all'articolo 44 LSN. |
2 | I progetti di costruzione non devono pregiudicare la sicurezza del traffico, la destinazione dell'opera né un'eventuale futura sistemazione della strada. Ciò vale segnatamente per: |
a | la costruzione, la modifica o lo spostamento di incroci di strade nazionali con altre vie di traffico, corsi d'acqua, teleferiche, condotte e simili impianti; |
b | la costruzione di condotte lungo le strade nazionali; o |
c | le modifiche del terreno, per esempio le cave di sabbia. |
3 | L'USTRA stabilisce le misure necessarie per tutelare la sicurezza del traffico sulla strada nazionale e per evitare pericoli alle persone e alle cose. Le spese sono a carico del titolare del permesso. |
SR 784.10 Legge del 30 aprile 1997 sulle telecomunicazioni (LTC) LTC Art. 35 - 1 Il proprietario di un'area d'uso comune (quali strade, sentieri, piazze pubbliche, fiumi, laghi e rive) è tenuto ad autorizzare i fornitori di servizi di telecomunicazione a utilizzare tale area per la costruzione e l'esercizio di linee e di telefoni pubblici, per quanto tali installazioni non pregiudichino l'uso comune.129 |
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1 | Il proprietario di un'area d'uso comune (quali strade, sentieri, piazze pubbliche, fiumi, laghi e rive) è tenuto ad autorizzare i fornitori di servizi di telecomunicazione a utilizzare tale area per la costruzione e l'esercizio di linee e di telefoni pubblici, per quanto tali installazioni non pregiudichino l'uso comune.129 |
2 | I fornitori di servizi di telecomunicazione prendono in considerazione la destinazione e l'utilizzazione del fondo interessato e sopportano le spese per il ripristino dello stato originario.130 Sono tenuti a spostare le loro linee se il proprietario del fondo intende utilizzarlo in un modo incompatibile con la presenza delle stesse. |
3 | Il Consiglio federale disciplina i dettagli, in particolare l'obbligo di coordinazione dei fornitori, nonché le condizioni per lo spostamento delle linee e dei telefoni pubblici.131 |
4 | L'autorizzazione va concessa con procedura semplice e rapida. Oltre alle tasse a copertura delle spese, non è possibile chiedere un indennizzo per l'utilizzazione di un'area d'uso comune, a meno che tale uso ne sia pregiudicato.132 |
SR 725.111 Ordinanza del 7 novembre 2007 sulle strade nazionali (OSN) OSN Art. 30 Progetti di costruzione di terzi nel settore delle strade nazionali - 1 L'USTRA rilascia i permessi per i progetti di costruzione all'interno degli allineamenti conformemente all'articolo 44 LSN. |
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1 | L'USTRA rilascia i permessi per i progetti di costruzione all'interno degli allineamenti conformemente all'articolo 44 LSN. |
2 | I progetti di costruzione non devono pregiudicare la sicurezza del traffico, la destinazione dell'opera né un'eventuale futura sistemazione della strada. Ciò vale segnatamente per: |
a | la costruzione, la modifica o lo spostamento di incroci di strade nazionali con altre vie di traffico, corsi d'acqua, teleferiche, condotte e simili impianti; |
b | la costruzione di condotte lungo le strade nazionali; o |
c | le modifiche del terreno, per esempio le cave di sabbia. |
3 | L'USTRA stabilisce le misure necessarie per tutelare la sicurezza del traffico sulla strada nazionale e per evitare pericoli alle persone e alle cose. Le spese sono a carico del titolare del permesso. |
SR 784.101.1 Ordinanza del 9 marzo 2007 sui servizi di telecomunicazione (OST) OST Art. 78 Utilizzazione di strade - 1 I proprietari di strade, ad eccezione delle strade di accesso, decidono il luogo in cui i fornitori di servizi di telecomunicazione posano le loro linee all'interno del perimetro stradale. |
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1 | I proprietari di strade, ad eccezione delle strade di accesso, decidono il luogo in cui i fornitori di servizi di telecomunicazione posano le loro linee all'interno del perimetro stradale. |
2 | Purché sia accettabile per i fornitori, i proprietari di cui al capoverso 1 possono esigere che questi utilizzino le loro infrastrutture, se disponibili, contro adeguato indennizzo. L'indennizzo non deve superare i costi che il fornitore avrebbe assunto per posare altrimenti le sue linee. |
3 | Sono fatti salvi accordi contrari conclusi tra le parti sull'utilizzazione dei fondi. |
4 | L'articolo 76 capoverso 2 lettera a non si applica alle strade, ad eccezione delle strade di accesso. |
SR 784.101.1 Ordinanza del 9 marzo 2007 sui servizi di telecomunicazione (OST) OST Art. 78 Utilizzazione di strade - 1 I proprietari di strade, ad eccezione delle strade di accesso, decidono il luogo in cui i fornitori di servizi di telecomunicazione posano le loro linee all'interno del perimetro stradale. |
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1 | I proprietari di strade, ad eccezione delle strade di accesso, decidono il luogo in cui i fornitori di servizi di telecomunicazione posano le loro linee all'interno del perimetro stradale. |
2 | Purché sia accettabile per i fornitori, i proprietari di cui al capoverso 1 possono esigere che questi utilizzino le loro infrastrutture, se disponibili, contro adeguato indennizzo. L'indennizzo non deve superare i costi che il fornitore avrebbe assunto per posare altrimenti le sue linee. |
3 | Sono fatti salvi accordi contrari conclusi tra le parti sull'utilizzazione dei fondi. |
4 | L'articolo 76 capoverso 2 lettera a non si applica alle strade, ad eccezione delle strade di accesso. |
SR 725.111 Ordinanza del 7 novembre 2007 sulle strade nazionali (OSN) OSN Art. 30 Progetti di costruzione di terzi nel settore delle strade nazionali - 1 L'USTRA rilascia i permessi per i progetti di costruzione all'interno degli allineamenti conformemente all'articolo 44 LSN. |
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1 | L'USTRA rilascia i permessi per i progetti di costruzione all'interno degli allineamenti conformemente all'articolo 44 LSN. |
2 | I progetti di costruzione non devono pregiudicare la sicurezza del traffico, la destinazione dell'opera né un'eventuale futura sistemazione della strada. Ciò vale segnatamente per: |
a | la costruzione, la modifica o lo spostamento di incroci di strade nazionali con altre vie di traffico, corsi d'acqua, teleferiche, condotte e simili impianti; |
b | la costruzione di condotte lungo le strade nazionali; o |
c | le modifiche del terreno, per esempio le cave di sabbia. |
3 | L'USTRA stabilisce le misure necessarie per tutelare la sicurezza del traffico sulla strada nazionale e per evitare pericoli alle persone e alle cose. Le spese sono a carico del titolare del permesso. |
SR 784.101.1 Ordinanza del 9 marzo 2007 sui servizi di telecomunicazione (OST) OST Art. 78 Utilizzazione di strade - 1 I proprietari di strade, ad eccezione delle strade di accesso, decidono il luogo in cui i fornitori di servizi di telecomunicazione posano le loro linee all'interno del perimetro stradale. |
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1 | I proprietari di strade, ad eccezione delle strade di accesso, decidono il luogo in cui i fornitori di servizi di telecomunicazione posano le loro linee all'interno del perimetro stradale. |
2 | Purché sia accettabile per i fornitori, i proprietari di cui al capoverso 1 possono esigere che questi utilizzino le loro infrastrutture, se disponibili, contro adeguato indennizzo. L'indennizzo non deve superare i costi che il fornitore avrebbe assunto per posare altrimenti le sue linee. |
3 | Sono fatti salvi accordi contrari conclusi tra le parti sull'utilizzazione dei fondi. |
4 | L'articolo 76 capoverso 2 lettera a non si applica alle strade, ad eccezione delle strade di accesso. |
SR 784.101.1 Ordinanza del 9 marzo 2007 sui servizi di telecomunicazione (OST) OST Art. 78 Utilizzazione di strade - 1 I proprietari di strade, ad eccezione delle strade di accesso, decidono il luogo in cui i fornitori di servizi di telecomunicazione posano le loro linee all'interno del perimetro stradale. |
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1 | I proprietari di strade, ad eccezione delle strade di accesso, decidono il luogo in cui i fornitori di servizi di telecomunicazione posano le loro linee all'interno del perimetro stradale. |
2 | Purché sia accettabile per i fornitori, i proprietari di cui al capoverso 1 possono esigere che questi utilizzino le loro infrastrutture, se disponibili, contro adeguato indennizzo. L'indennizzo non deve superare i costi che il fornitore avrebbe assunto per posare altrimenti le sue linee. |
3 | Sono fatti salvi accordi contrari conclusi tra le parti sull'utilizzazione dei fondi. |
4 | L'articolo 76 capoverso 2 lettera a non si applica alle strade, ad eccezione delle strade di accesso. |
SR 784.10 Legge del 30 aprile 1997 sulle telecomunicazioni (LTC) LTC Art. 37 Proprietà di linee - 1 Le linee per la trasmissione di informazioni mediante telecomunicazione e le canalizzazioni di cavi sono di proprietà dei fornitori di servizi di telecomunicazione che le hanno installate o acquisite da terzi. |
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1 | Le linee per la trasmissione di informazioni mediante telecomunicazione e le canalizzazioni di cavi sono di proprietà dei fornitori di servizi di telecomunicazione che le hanno installate o acquisite da terzi. |
2 | Il proprietario che sul proprio fondo danneggia la linea o la canalizzazione dei cavi di un fornitore di servizi di telecomunicazione è responsabile del danno se causato intenzionalmente o per negligenza grave. |
SR 784.101.1 Ordinanza del 9 marzo 2007 sui servizi di telecomunicazione (OST) OST Art. 78 Utilizzazione di strade - 1 I proprietari di strade, ad eccezione delle strade di accesso, decidono il luogo in cui i fornitori di servizi di telecomunicazione posano le loro linee all'interno del perimetro stradale. |
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1 | I proprietari di strade, ad eccezione delle strade di accesso, decidono il luogo in cui i fornitori di servizi di telecomunicazione posano le loro linee all'interno del perimetro stradale. |
2 | Purché sia accettabile per i fornitori, i proprietari di cui al capoverso 1 possono esigere che questi utilizzino le loro infrastrutture, se disponibili, contro adeguato indennizzo. L'indennizzo non deve superare i costi che il fornitore avrebbe assunto per posare altrimenti le sue linee. |
3 | Sono fatti salvi accordi contrari conclusi tra le parti sull'utilizzazione dei fondi. |
4 | L'articolo 76 capoverso 2 lettera a non si applica alle strade, ad eccezione delle strade di accesso. |
SR 784.101.1 Ordinanza del 9 marzo 2007 sui servizi di telecomunicazione (OST) OST Art. 78 Utilizzazione di strade - 1 I proprietari di strade, ad eccezione delle strade di accesso, decidono il luogo in cui i fornitori di servizi di telecomunicazione posano le loro linee all'interno del perimetro stradale. |
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1 | I proprietari di strade, ad eccezione delle strade di accesso, decidono il luogo in cui i fornitori di servizi di telecomunicazione posano le loro linee all'interno del perimetro stradale. |
2 | Purché sia accettabile per i fornitori, i proprietari di cui al capoverso 1 possono esigere che questi utilizzino le loro infrastrutture, se disponibili, contro adeguato indennizzo. L'indennizzo non deve superare i costi che il fornitore avrebbe assunto per posare altrimenti le sue linee. |
3 | Sono fatti salvi accordi contrari conclusi tra le parti sull'utilizzazione dei fondi. |
4 | L'articolo 76 capoverso 2 lettera a non si applica alle strade, ad eccezione delle strade di accesso. |
SR 784.10 Legge del 30 aprile 1997 sulle telecomunicazioni (LTC) LTC Art. 35 - 1 Il proprietario di un'area d'uso comune (quali strade, sentieri, piazze pubbliche, fiumi, laghi e rive) è tenuto ad autorizzare i fornitori di servizi di telecomunicazione a utilizzare tale area per la costruzione e l'esercizio di linee e di telefoni pubblici, per quanto tali installazioni non pregiudichino l'uso comune.129 |
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1 | Il proprietario di un'area d'uso comune (quali strade, sentieri, piazze pubbliche, fiumi, laghi e rive) è tenuto ad autorizzare i fornitori di servizi di telecomunicazione a utilizzare tale area per la costruzione e l'esercizio di linee e di telefoni pubblici, per quanto tali installazioni non pregiudichino l'uso comune.129 |
2 | I fornitori di servizi di telecomunicazione prendono in considerazione la destinazione e l'utilizzazione del fondo interessato e sopportano le spese per il ripristino dello stato originario.130 Sono tenuti a spostare le loro linee se il proprietario del fondo intende utilizzarlo in un modo incompatibile con la presenza delle stesse. |
3 | Il Consiglio federale disciplina i dettagli, in particolare l'obbligo di coordinazione dei fornitori, nonché le condizioni per lo spostamento delle linee e dei telefoni pubblici.131 |
4 | L'autorizzazione va concessa con procedura semplice e rapida. Oltre alle tasse a copertura delle spese, non è possibile chiedere un indennizzo per l'utilizzazione di un'area d'uso comune, a meno che tale uso ne sia pregiudicato.132 |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 531 - 1 Ogni socio deve conferire una quota consistente in denaro, in cose, in crediti o nel lavoro. |
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1 | Ogni socio deve conferire una quota consistente in denaro, in cose, in crediti o nel lavoro. |
2 | Salvo patto contrario, i soci devono conferire quote eguali, la cui specie e l'ammontare sono determinati dallo scopo della società. |
3 | Circa i rischi e l'obbligo della garanzia si applicano per analogia le regole del contratto di locazione se il socio conferisce l'uso di una cosa, e quelle del contratto di vendita se ne conferisce la proprietà. |
SR 784.101.1 Ordinanza del 9 marzo 2007 sui servizi di telecomunicazione (OST) OST Art. 78 Utilizzazione di strade - 1 I proprietari di strade, ad eccezione delle strade di accesso, decidono il luogo in cui i fornitori di servizi di telecomunicazione posano le loro linee all'interno del perimetro stradale. |
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1 | I proprietari di strade, ad eccezione delle strade di accesso, decidono il luogo in cui i fornitori di servizi di telecomunicazione posano le loro linee all'interno del perimetro stradale. |
2 | Purché sia accettabile per i fornitori, i proprietari di cui al capoverso 1 possono esigere che questi utilizzino le loro infrastrutture, se disponibili, contro adeguato indennizzo. L'indennizzo non deve superare i costi che il fornitore avrebbe assunto per posare altrimenti le sue linee. |
3 | Sono fatti salvi accordi contrari conclusi tra le parti sull'utilizzazione dei fondi. |
4 | L'articolo 76 capoverso 2 lettera a non si applica alle strade, ad eccezione delle strade di accesso. |
SR 784.101.1 Ordinanza del 9 marzo 2007 sui servizi di telecomunicazione (OST) OST Art. 78 Utilizzazione di strade - 1 I proprietari di strade, ad eccezione delle strade di accesso, decidono il luogo in cui i fornitori di servizi di telecomunicazione posano le loro linee all'interno del perimetro stradale. |
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1 | I proprietari di strade, ad eccezione delle strade di accesso, decidono il luogo in cui i fornitori di servizi di telecomunicazione posano le loro linee all'interno del perimetro stradale. |
2 | Purché sia accettabile per i fornitori, i proprietari di cui al capoverso 1 possono esigere che questi utilizzino le loro infrastrutture, se disponibili, contro adeguato indennizzo. L'indennizzo non deve superare i costi che il fornitore avrebbe assunto per posare altrimenti le sue linee. |
3 | Sono fatti salvi accordi contrari conclusi tra le parti sull'utilizzazione dei fondi. |
4 | L'articolo 76 capoverso 2 lettera a non si applica alle strade, ad eccezione delle strade di accesso. |
SR 784.101.1 Ordinanza del 9 marzo 2007 sui servizi di telecomunicazione (OST) OST Art. 78 Utilizzazione di strade - 1 I proprietari di strade, ad eccezione delle strade di accesso, decidono il luogo in cui i fornitori di servizi di telecomunicazione posano le loro linee all'interno del perimetro stradale. |
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1 | I proprietari di strade, ad eccezione delle strade di accesso, decidono il luogo in cui i fornitori di servizi di telecomunicazione posano le loro linee all'interno del perimetro stradale. |
2 | Purché sia accettabile per i fornitori, i proprietari di cui al capoverso 1 possono esigere che questi utilizzino le loro infrastrutture, se disponibili, contro adeguato indennizzo. L'indennizzo non deve superare i costi che il fornitore avrebbe assunto per posare altrimenti le sue linee. |
3 | Sono fatti salvi accordi contrari conclusi tra le parti sull'utilizzazione dei fondi. |
4 | L'articolo 76 capoverso 2 lettera a non si applica alle strade, ad eccezione delle strade di accesso. |
SR 784.101.1 Ordinanza del 9 marzo 2007 sui servizi di telecomunicazione (OST) OST Art. 78 Utilizzazione di strade - 1 I proprietari di strade, ad eccezione delle strade di accesso, decidono il luogo in cui i fornitori di servizi di telecomunicazione posano le loro linee all'interno del perimetro stradale. |
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1 | I proprietari di strade, ad eccezione delle strade di accesso, decidono il luogo in cui i fornitori di servizi di telecomunicazione posano le loro linee all'interno del perimetro stradale. |
2 | Purché sia accettabile per i fornitori, i proprietari di cui al capoverso 1 possono esigere che questi utilizzino le loro infrastrutture, se disponibili, contro adeguato indennizzo. L'indennizzo non deve superare i costi che il fornitore avrebbe assunto per posare altrimenti le sue linee. |
3 | Sono fatti salvi accordi contrari conclusi tra le parti sull'utilizzazione dei fondi. |
4 | L'articolo 76 capoverso 2 lettera a non si applica alle strade, ad eccezione delle strade di accesso. |
SR 784.101.1 Ordinanza del 9 marzo 2007 sui servizi di telecomunicazione (OST) OST Art. 78 Utilizzazione di strade - 1 I proprietari di strade, ad eccezione delle strade di accesso, decidono il luogo in cui i fornitori di servizi di telecomunicazione posano le loro linee all'interno del perimetro stradale. |
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1 | I proprietari di strade, ad eccezione delle strade di accesso, decidono il luogo in cui i fornitori di servizi di telecomunicazione posano le loro linee all'interno del perimetro stradale. |
2 | Purché sia accettabile per i fornitori, i proprietari di cui al capoverso 1 possono esigere che questi utilizzino le loro infrastrutture, se disponibili, contro adeguato indennizzo. L'indennizzo non deve superare i costi che il fornitore avrebbe assunto per posare altrimenti le sue linee. |
3 | Sono fatti salvi accordi contrari conclusi tra le parti sull'utilizzazione dei fondi. |
4 | L'articolo 76 capoverso 2 lettera a non si applica alle strade, ad eccezione delle strade di accesso. |