SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 31 Principio - Il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'articolo 5 della legge federale del 20 dicembre 196819 sulla procedura amministrativa (PA). |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 5 - 1 Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: |
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1 | Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: |
a | la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi; |
b | l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi; |
c | il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi. |
2 | Sono decisioni anche quelle in materia d'esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45 e 46), le decisioni su opposizione (art. 30 cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su ricorso (art. 61), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l'interpretazione (art. 69).24 |
3 | Le dichiarazioni di un'autorità che rifiuta o solleva pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni. |
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 33 Autorità inferiori - Il ricorso è ammissibile contro le decisioni: |
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a | del Consiglio federale e degli organi dell'Assemblea federale in materia di rapporti di lavoro del personale federale, compreso il rifiuto dell'autorizzazione a procedere penalmente; |
b | del Consiglio federale concernenti: |
b1 | la destituzione di un membro del Consiglio della banca o della direzione generale o di un loro supplente secondo la legge del 3 ottobre 200325 sulla Banca nazionale, |
b10 | la revoca di un membro del consiglio d'amministrazione del Servizio svizzero di assegnazione delle tracce o l'approvazione della risoluzione del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio d'amministrazione secondo la legge federale del 20 dicembre 195743 sulle ferrovie; |
b2 | la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari o l'approvazione dello scioglimento del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio di amministrazione secondo la legge del 22 giugno 200726 sulla vigilanza dei mercati finanziari, |
b3 | il blocco di valori patrimoniali secondo la legge del 18 dicembre 201528 sui valori patrimoniali di provenienza illecita, |
b4 | il divieto di determinate attività secondo la LAIn30, |
b4bis | il divieto di organizzazioni secondo la LAIn, |
b5 | la revoca di un membro del Consiglio d'istituto dell'Istituto federale di metrologia secondo la legge federale del 17 giugno 201133 sull'Istituto federale di metrologia, |
b6 | la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'Autorità federale di sorveglianza dei revisori o l'approvazione dello scioglimento del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio di amministrazione secondo la legge del 16 dicembre 200535 sui revisori, |
b7 | la revoca di un membro del Consiglio dell'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici secondo la legge del 15 dicembre 200037 sugli agenti terapeutici, |
b8 | la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'istituto secondo la legge del 16 giugno 201739 sui fondi di compensazione, |
b9 | la revoca di un membro del consiglio d'Istituto dell'Istituto svizzero di diritto comparato secondo la legge federale del 28 settembre 201841 sull'Istituto svizzero di diritto comparato, |
c | del Tribunale penale federale in materia di rapporti di lavoro dei suoi giudici e del suo personale; |
cbis | del Tribunale federale dei brevetti in materia di rapporti di lavoro dei suoi giudici e del suo personale; |
cquater | del procuratore generale della Confederazione in materia di rapporti di lavoro dei procuratori pubblici federali da lui nominati e del personale del Ministero pubblico della Confederazione; |
cquinquies | dell'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione in materia di rapporti di lavoro del personale della sua segreteria; |
cter | dell'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione in materia di rapporti di lavoro dei membri del Ministero pubblico della Confederazione eletti dall'Assemblea federale plenaria; |
d | della Cancelleria federale, dei dipartimenti e dei servizi dell'Amministrazione federale loro subordinati o aggregati amministrativamente; |
e | degli stabilimenti e delle aziende della Confederazione; |
f | delle commissioni federali; |
g | dei tribunali arbitrali costituiti in virtù di contratti di diritto pubblico sottoscritti dalla Confederazione, dai suoi stabilimenti o dalle sue aziende; |
h | delle autorità o organizzazioni indipendenti dall'Amministrazione federale che decidono nell'adempimento di compiti di diritto pubblico loro affidati dalla Confederazione; |
i | delle autorità cantonali, in quanto una legge federale preveda che le loro decisioni sono impugnabili mediante ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale. |
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 32 Eccezioni - 1 Il ricorso è inammissibile contro: |
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1 | Il ricorso è inammissibile contro: |
a | le decisioni in materia di sicurezza interna o esterna del Paese, neutralità, protezione diplomatica e altri affari esteri, in quanto il diritto internazionale pubblico non conferisca un diritto al giudizio da parte di un tribunale; |
b | le decisioni in materia di diritto di voto dei cittadini nonché di elezioni e votazioni popolari; |
c | le decisioni in materia di salario al merito del personale federale, in quanto non concernano la parità dei sessi; |
d | ... |
e | le decisioni nel settore dell'energia nucleare concernenti: |
e1 | le autorizzazioni di massima per impianti nucleari, |
e2 | l'approvazione del programma di smaltimento, |
e3 | la chiusura di depositi geologici in profondità, |
e4 | la prova dello smaltimento; |
f | le decisioni in materia di rilascio o estensione di concessioni di infrastrutture ferroviarie; |
g | le decisioni dell'autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva; |
h | le decisioni in materia di rilascio di concessioni per case da gioco; |
i | le decisioni in materia di rilascio, modifica o rinnovo della concessione della Società svizzera di radiotelevisione (SSR); |
j | le decisioni in materia di diritto ai sussidi di una scuola universitaria o di un altro istituto accademico. |
2 | Il ricorso è inoltre inammissibile contro: |
a | le decisioni che, in virtù di un'altra legge federale, possono essere impugnate mediante opposizione o ricorso dinanzi a un'autorità ai sensi dell'articolo 33 lettere c-f; |
b | le decisioni che, in virtù di un'altra legge federale, possono essere impugnate mediante ricorso dinanzi a un'autorità cantonale. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 48 - 1 Ha diritto di ricorrere chi: |
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1 | Ha diritto di ricorrere chi: |
a | ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo; |
b | è particolarmente toccato dalla decisione impugnata; e |
c | ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa. |
2 | Ha inoltre diritto di ricorrere ogni persona, organizzazione o autorità cui un'altra legge federale riconosce tale diritto. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 50 - 1 Il ricorso dev'essere depositato entro 30 giorni dalla notificazione della decisione. |
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1 | Il ricorso dev'essere depositato entro 30 giorni dalla notificazione della decisione. |
2 | Il ricorso per denegata o ritardata giustizia può essere interposto in ogni tempo. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 52 - 1 L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente. |
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1 | L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente. |
2 | Se il ricorso non soddisfa a questi requisiti o se le conclusioni o i motivi del ricorrente non sono sufficientemente chiari, e il ricorso non sembra manifestamente inammissibile, l'autorità di ricorso assegna al ricorrente un breve termine suppletorio per rimediarvi. |
3 | Essa gli assegna questo termine con la comminatoria che, decorrendo infruttuoso, deciderà secondo l'inserto o, qualora manchino le conclusioni, i motivi oppure la firma, non entrerà nel merito del ricorso. |
SR 743.011 Ordinanza del 21 dicembre 2006 sugli impianti a fune adibiti al trasporto di persone (Ordinanza sugli impianti a fune; OIFT) - Ordinanza sugli impianti a fune OIFT Art. 29 Rapporti di periti - 1 Occorre un rapporto di perizia per verificare |
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1 | Occorre un rapporto di perizia per verificare |
a | la convenzione d'utilizzazione71 e la base del progetto; |
b | i punti di contatto tra i sottosistemi e tra i sottosistemi e l'infrastruttura; |
c | le prove della solidità, della resistenza alla fatica e dell'idoneità dei componenti rilevanti ai fini della sicurezza. |
2 | Nel redigere il rapporto di perizia secondo il capoverso 1 lettera a devono essere considerate le conclusioni delle perizie sui fattori ambientali.72 |
3 | Nel caso di trasformazioni e modifiche il rapporto di perizia è necessario unicamente: |
a | per la parte dell'impianto trasformata o modificata; |
b | se la trasformazione o la modifica può ripercuotersi sul resto dell'impianto o sull'esercizio.73 |
SR 743.01 Legge federale del 23 giugno 2006 sugli impianti a fune adibiti al trasporto di persone (Legge sugli impianti a fune, LIFT) - Legge sugli impianti a fune LIFT Art. 3 Principi - 1 Chi intende costruire o gestire un impianto a fune destinato al trasporto regolare e commerciale di persone, che necessita di una concessione per il trasporto di persone secondo la legge del 18 giugno 19933 sul trasporto viaggiatori (impianto a fune soggetto a concessione federale), deve ottenere dall'Ufficio federale dei trasporti (UFT4): |
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1 | Chi intende costruire o gestire un impianto a fune destinato al trasporto regolare e commerciale di persone, che necessita di una concessione per il trasporto di persone secondo la legge del 18 giugno 19933 sul trasporto viaggiatori (impianto a fune soggetto a concessione federale), deve ottenere dall'Ufficio federale dei trasporti (UFT4): |
a | un'approvazione dei piani; |
b | un'autorizzazione di esercizio. |
2 | Chi intende costruire o gestire un impianto a fune che non richiede una concessione per il trasporto di persone secondo la legge sul trasporto viaggiatori, in particolare una sciovia o una piccola funivia, necessita di un'autorizzazione cantonale. |
2ter | L'autorizzazione secondo il capoverso 2bis lascia impregiudicata la competenza cantonale concernente la vigilanza in fase d'esercizio, nonché il rinnovo e il ritiro dell'autorizzazione di esercizio.6 |
3 | La costruzione e l'esercizio degli impianti a fune sono autorizzati soltanto nella misura in cui essi siano sicuri per l'essere umano, compatibili con le esigenze ambientali e conformi alla pianificazione del territorio. |
4 | Chi intende costruire e gestire un impianto a fune è responsabile dell'adeguata formazione del personale addetto alla sicurezza. Il Consiglio federale disciplina i particolari. |
5 | ...7 |
SR 743.01 Legge federale del 23 giugno 2006 sugli impianti a fune adibiti al trasporto di persone (Legge sugli impianti a fune, LIFT) - Legge sugli impianti a fune LIFT Art. 3 Principi - 1 Chi intende costruire o gestire un impianto a fune destinato al trasporto regolare e commerciale di persone, che necessita di una concessione per il trasporto di persone secondo la legge del 18 giugno 19933 sul trasporto viaggiatori (impianto a fune soggetto a concessione federale), deve ottenere dall'Ufficio federale dei trasporti (UFT4): |
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1 | Chi intende costruire o gestire un impianto a fune destinato al trasporto regolare e commerciale di persone, che necessita di una concessione per il trasporto di persone secondo la legge del 18 giugno 19933 sul trasporto viaggiatori (impianto a fune soggetto a concessione federale), deve ottenere dall'Ufficio federale dei trasporti (UFT4): |
a | un'approvazione dei piani; |
b | un'autorizzazione di esercizio. |
2 | Chi intende costruire o gestire un impianto a fune che non richiede una concessione per il trasporto di persone secondo la legge sul trasporto viaggiatori, in particolare una sciovia o una piccola funivia, necessita di un'autorizzazione cantonale. |
2ter | L'autorizzazione secondo il capoverso 2bis lascia impregiudicata la competenza cantonale concernente la vigilanza in fase d'esercizio, nonché il rinnovo e il ritiro dell'autorizzazione di esercizio.6 |
3 | La costruzione e l'esercizio degli impianti a fune sono autorizzati soltanto nella misura in cui essi siano sicuri per l'essere umano, compatibili con le esigenze ambientali e conformi alla pianificazione del territorio. |
4 | Chi intende costruire e gestire un impianto a fune è responsabile dell'adeguata formazione del personale addetto alla sicurezza. Il Consiglio federale disciplina i particolari. |
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SR 743.01 Legge federale del 23 giugno 2006 sugli impianti a fune adibiti al trasporto di persone (Legge sugli impianti a fune, LIFT) - Legge sugli impianti a fune LIFT Art. 3 Principi - 1 Chi intende costruire o gestire un impianto a fune destinato al trasporto regolare e commerciale di persone, che necessita di una concessione per il trasporto di persone secondo la legge del 18 giugno 19933 sul trasporto viaggiatori (impianto a fune soggetto a concessione federale), deve ottenere dall'Ufficio federale dei trasporti (UFT4): |
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1 | Chi intende costruire o gestire un impianto a fune destinato al trasporto regolare e commerciale di persone, che necessita di una concessione per il trasporto di persone secondo la legge del 18 giugno 19933 sul trasporto viaggiatori (impianto a fune soggetto a concessione federale), deve ottenere dall'Ufficio federale dei trasporti (UFT4): |
a | un'approvazione dei piani; |
b | un'autorizzazione di esercizio. |
2 | Chi intende costruire o gestire un impianto a fune che non richiede una concessione per il trasporto di persone secondo la legge sul trasporto viaggiatori, in particolare una sciovia o una piccola funivia, necessita di un'autorizzazione cantonale. |
2ter | L'autorizzazione secondo il capoverso 2bis lascia impregiudicata la competenza cantonale concernente la vigilanza in fase d'esercizio, nonché il rinnovo e il ritiro dell'autorizzazione di esercizio.6 |
3 | La costruzione e l'esercizio degli impianti a fune sono autorizzati soltanto nella misura in cui essi siano sicuri per l'essere umano, compatibili con le esigenze ambientali e conformi alla pianificazione del territorio. |
4 | Chi intende costruire e gestire un impianto a fune è responsabile dell'adeguata formazione del personale addetto alla sicurezza. Il Consiglio federale disciplina i particolari. |
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SR 743.011 Ordinanza del 21 dicembre 2006 sugli impianti a fune adibiti al trasporto di persone (Ordinanza sugli impianti a fune; OIFT) - Ordinanza sugli impianti a fune OIFT Art. 5 Requisiti essenziali - 1 Gli impianti a fune come pure la loro infrastruttura, i loro componenti di sicurezza e i loro sottosistemi devono soddisfare i requisiti essenziali di cui all'allegato II del regolamento UE sugli impianti a fune30.31 |
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1 | Gli impianti a fune come pure la loro infrastruttura, i loro componenti di sicurezza e i loro sottosistemi devono soddisfare i requisiti essenziali di cui all'allegato II del regolamento UE sugli impianti a fune30.31 |
2 | L'autorità competente può accogliere le domande di approvazione dei piani o di autorizzazione di costruzione e di autorizzazione d'esercizio sulla base delle prescrizioni e delle norme vigenti alla data di ricevimento della domanda completa.32 |
3 | Componenti di sicurezza e sottosistemi possono essere messi a disposizione sul mercato solo se soddisfano i requisiti essenziali.33 |
4 | L'apposizione della marcatura CE non è obbligatoria. La marcatura CE è ammissibile purché avvenga in conformità con il diritto dell'Unione europea. L'apposizione di ulteriori indicazioni e marcature è disciplinata dall'articolo 21 punti 3 e 4 del regolamento UE sugli impianti a fune.34 |
SR 743.01 Legge federale del 23 giugno 2006 sugli impianti a fune adibiti al trasporto di persone (Legge sugli impianti a fune, LIFT) - Legge sugli impianti a fune LIFT Art. 17 Autorizzazione d'esercizio - 1 L'esercizio di un impianto a fune necessita dell'autorizzazione d'esercizio, rilasciata da: |
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1 | L'esercizio di un impianto a fune necessita dell'autorizzazione d'esercizio, rilasciata da: |
a | l'UFT per gli impianti a fune soggetti a concessione federale; |
b | l'autorità cantonale competente per gli altri impianti a fune. |
2 | L'autorità competente per il rilascio dell'autorizzazione valuta il progetto sotto il profilo dei rischi ai sensi dell'articolo 6. Determina gli aspetti per i quali il richiedente è tenuto a fornire perizie sulla sicurezza. |
3 | L'autorizzazione d'esercizio è rilasciata se: |
a | è fornita la prova circa la sicurezza ed esistono le necessarie perizie sulla sicurezza; |
b | il progetto soddisfa i requisiti essenziali e le altre prescrizioni determinanti; |
c | sono adempiuti gli oneri importanti per la messa in esercizio formulate nell'approvazione dei piani e nella concessione o nell'autorizzazione cantonale; |
d | è fornito un attestato d'assicurazione secondo l'articolo 21; |
e | è stata predisposta l'organizzazione dell'esercizio, della manutenzione e del salvataggio, e vi è personale formato a tal fine. |
4 | Le autorizzazioni di esercizio degli impianti a fune che beneficiano di una concessione sono di regola rilasciate per una durata indeterminata. L'autorizzazione di esercizio decade tuttavia con la scadenza della concessione.22 |
SR 743.01 Legge federale del 23 giugno 2006 sugli impianti a fune adibiti al trasporto di persone (Legge sugli impianti a fune, LIFT) - Legge sugli impianti a fune LIFT Art. 17 Autorizzazione d'esercizio - 1 L'esercizio di un impianto a fune necessita dell'autorizzazione d'esercizio, rilasciata da: |
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1 | L'esercizio di un impianto a fune necessita dell'autorizzazione d'esercizio, rilasciata da: |
a | l'UFT per gli impianti a fune soggetti a concessione federale; |
b | l'autorità cantonale competente per gli altri impianti a fune. |
2 | L'autorità competente per il rilascio dell'autorizzazione valuta il progetto sotto il profilo dei rischi ai sensi dell'articolo 6. Determina gli aspetti per i quali il richiedente è tenuto a fornire perizie sulla sicurezza. |
3 | L'autorizzazione d'esercizio è rilasciata se: |
a | è fornita la prova circa la sicurezza ed esistono le necessarie perizie sulla sicurezza; |
b | il progetto soddisfa i requisiti essenziali e le altre prescrizioni determinanti; |
c | sono adempiuti gli oneri importanti per la messa in esercizio formulate nell'approvazione dei piani e nella concessione o nell'autorizzazione cantonale; |
d | è fornito un attestato d'assicurazione secondo l'articolo 21; |
e | è stata predisposta l'organizzazione dell'esercizio, della manutenzione e del salvataggio, e vi è personale formato a tal fine. |
4 | Le autorizzazioni di esercizio degli impianti a fune che beneficiano di una concessione sono di regola rilasciate per una durata indeterminata. L'autorizzazione di esercizio decade tuttavia con la scadenza della concessione.22 |
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 37 Principio - La procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA56, in quanto la presente legge non disponga altrimenti. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 49 - Il ricorrente può far valere: |
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a | la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento; |
b | l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti; |
c | l'inadeguatezza; questa censura non è ammissibile quando un'autorità cantonale ha giudicato come autorità di ricorso. |
SR 743.011 Ordinanza del 21 dicembre 2006 sugli impianti a fune adibiti al trasporto di persone (Ordinanza sugli impianti a fune; OIFT) - Ordinanza sugli impianti a fune OIFT Art. 3 Definizioni - 1 Sono piccoli impianti a fune gli impianti a fune autorizzati a trasportare otto persone al massimo per direzione di marcia. |
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1 | Sono piccoli impianti a fune gli impianti a fune autorizzati a trasportare otto persone al massimo per direzione di marcia. |
2 | È professionale il trasporto di viaggiatori effettuato a scopi di lucro. |
3 | Sono componenti rilevanti per la sicurezza tutti i componenti dell'impianto il cui guasto o mancato funzionamento minaccia la sicurezza e la salute delle persone. |
4 | Si applicano le definizioni di cui all'articolo 3 punti 1-10, 12, 13, 16-18 e 22-27 del regolamento (UE) 2016/42412 (regolamento UE sugli impianti a fune).13 |
5 | L'immissione sul mercato è la prima messa a disposizione di un sottosistema o di un componente di sicurezza sul mercato svizzero.14 |
6 | Il mandatario è una persona stabilita in Svizzera che ha ricevuto da un fabbricante il mandato scritto di svolgere per suo conto determinati compiti.15 |
7 | L'importatore è una persona stabilita in Svizzera che immette sul mercato svizzero un sottosistema o un componente di sicurezza proveniente dall'estero.16 |
8 | Le definizioni di cui all'articolo 3 punti 19-21 del regolamento UE sugli impianti a fune sono da intendersi ai sensi della legislazione svizzera in materia di sicurezza dei prodotti e accreditamento.17 |
9 | Sono attività rilevanti per la sicurezza: |
a | l'adozione delle disposizioni necessarie in caso di guasti o incidenti; |
b | la guida e la sorveglianza delle cabine; |
c | la sorveglianza dell'imbarco e sbarco dei passeggeri; |
d | il recupero di passeggeri.18 |
10 | L'impresa di trasporto a fune è il titolare dell'autorizzazione di esercizio.19 |
11 | Dispone di esperienza d'esercizio nel settore degli impianti a fune chi è addetto all'esercizio e alla manutenzione di tali tipi d'impianto.20 |
SR 743.011 Ordinanza del 21 dicembre 2006 sugli impianti a fune adibiti al trasporto di persone (Ordinanza sugli impianti a fune; OIFT) - Ordinanza sugli impianti a fune OIFT Art. 12 - 1 L'analisi di sicurezza e il rapporto di sicurezza sono disciplinati dall'articolo 8 del regolamento UE sugli impianti a fune50.51 |
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1 | L'analisi di sicurezza e il rapporto di sicurezza sono disciplinati dall'articolo 8 del regolamento UE sugli impianti a fune50.51 |
2 | Il rapporto di sicurezza illustra le misure in grado di ovviare ai rischi e di garantire che l'impianto a fune previsto rispetti le disposizioni di sicurezza e ottenga il relativo attestato (art. 26). |
3 | Il rapporto di sicurezza elenca tutti i componenti di sicurezza e i sottosistemi dell'impianto a fune e tutti i componenti dell'infrastruttura rilevanti ai fini della sicurezza. |
SR 743.011 Ordinanza del 21 dicembre 2006 sugli impianti a fune adibiti al trasporto di persone (Ordinanza sugli impianti a fune; OIFT) - Ordinanza sugli impianti a fune OIFT Art. 29 Rapporti di periti - 1 Occorre un rapporto di perizia per verificare |
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1 | Occorre un rapporto di perizia per verificare |
a | la convenzione d'utilizzazione71 e la base del progetto; |
b | i punti di contatto tra i sottosistemi e tra i sottosistemi e l'infrastruttura; |
c | le prove della solidità, della resistenza alla fatica e dell'idoneità dei componenti rilevanti ai fini della sicurezza. |
2 | Nel redigere il rapporto di perizia secondo il capoverso 1 lettera a devono essere considerate le conclusioni delle perizie sui fattori ambientali.72 |
3 | Nel caso di trasformazioni e modifiche il rapporto di perizia è necessario unicamente: |
a | per la parte dell'impianto trasformata o modificata; |
b | se la trasformazione o la modifica può ripercuotersi sul resto dell'impianto o sull'esercizio.73 |
SR 743.011 Ordinanza del 21 dicembre 2006 sugli impianti a fune adibiti al trasporto di persone (Ordinanza sugli impianti a fune; OIFT) - Ordinanza sugli impianti a fune OIFT Art. 74 Disposizioni transitorie concernenti la modifica dell'11 ottobre 2017 - 1 Fino al 20 aprile 2018 le domande di approvazione dei piani, debitamente documentate, possono essere presentate conformemente alle disposizioni applicabili fino all'entrata in vigore della modifica dell'11 ottobre 2017. Nel quadro della procedura di approvazione dei piani e di rilascio dell'autorizzazione d'esercizio, esse saranno valutate conformemente al diritto previgente. |
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1 | Fino al 20 aprile 2018 le domande di approvazione dei piani, debitamente documentate, possono essere presentate conformemente alle disposizioni applicabili fino all'entrata in vigore della modifica dell'11 ottobre 2017. Nel quadro della procedura di approvazione dei piani e di rilascio dell'autorizzazione d'esercizio, esse saranno valutate conformemente al diritto previgente. |
2 | Gli attestati di conformità di componenti di sicurezza rilasciati fino al 20 aprile 2018 secondo la direttiva 2000/9/CE158 restano validi. |
3 | Su domanda, le autorizzazioni d'esercizio rilasciate o rinnovate per una durata inferiore a quella della concessione vengono rinnovate a tempo indeterminato. Restano salve le misure di cui all'articolo 60. |
4 | Per i capitecnici riconosciuti come tali prima dell'entrata in vigore della presente ordinanza, la competenza professionale di cui all'articolo 46a capoverso 1 è ritenuta comprovata. |
SR 743.011 Ordinanza del 21 dicembre 2006 sugli impianti a fune adibiti al trasporto di persone (Ordinanza sugli impianti a fune; OIFT) - Ordinanza sugli impianti a fune OIFT Art. 28 Attestato di conformità - 1 Occorre un attestato di conformità per: |
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1 | Occorre un attestato di conformità per: |
a | ogni componente di sicurezza; |
b | ogni sottosistema. |
2 | All'attestato di conformità per un sottosistema devono essere allegati i seguenti documenti tecnici: |
a | le dichiarazioni di conformità per i componenti di sicurezza presenti nel sottosistema; |
b | un disegno d'insieme del sottosistema che mostri le possibili disposizioni dei componenti di sicurezza al suo interno; |
c | un elenco delle caratteristiche che definiscono il campo di impiego del sottosistema; |
d | le istruzioni di funzionamento e di manutenzione, oppure le indicazioni per la loro redazione. |
3 | Se necessario, l'autorità competente per il rilascio dell'autorizzazione può richiedere altri documenti, in conformità con l'articolo 11 paragrafo 2 e l'allegato VIII del regolamento UE sugli impianti a fune70. |
4 | I documenti presentati devono essere redatti in una lingua ufficiale della Confederazione oppure in inglese. |
SR 743.01 Legge federale del 23 giugno 2006 sugli impianti a fune adibiti al trasporto di persone (Legge sugli impianti a fune, LIFT) - Legge sugli impianti a fune LIFT Art. 9 Approvazione dei piani - 1 L'approvazione dei piani conferisce il diritto di costruire l'impianto a fune. Con essa sono rilasciate tutte le autorizzazioni necessarie alla costruzione dell'impianto. Il diritto cantonale è preso in considerazione nella misura in cui non ostacoli in modo sproporzionato l'impresa di trasporto a fune nell'adempimento dei suoi compiti. |
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1 | L'approvazione dei piani conferisce il diritto di costruire l'impianto a fune. Con essa sono rilasciate tutte le autorizzazioni necessarie alla costruzione dell'impianto. Il diritto cantonale è preso in considerazione nella misura in cui non ostacoli in modo sproporzionato l'impresa di trasporto a fune nell'adempimento dei suoi compiti. |
2 | Contemporaneamente all'approvazione dei piani è rilasciata la corrispondente concessione per il trasporto di persone secondo la legge del 18 giugno 19939 sul trasporto viaggiatori. |
3 | L'approvazione dei piani è rilasciata quando: |
a | i requisiti essenziali, nonché le altre prescrizioni determinanti sono adempiuti; |
b | nessun interesse pubblico rilevante, segnatamente in materia di pianificazione del territorio, di protezione della natura e del paesaggio o di protezione dell'ambiente, vi si oppone; e |
c | le condizioni di rilascio della concessione per il trasporto di persone sono adempiute. |
4 | I bisogni dei disabili devono essere presi in considerazione ai sensi della legge del 13 dicembre 200210 sui disabili. |
5 | Le procedure d'approvazione dei piani devono essere svolte speditamente da tutte le autorità coinvolte. Il Consiglio federale stabilisce termini a tal fine. |
SR 743.01 Legge federale del 23 giugno 2006 sugli impianti a fune adibiti al trasporto di persone (Legge sugli impianti a fune, LIFT) - Legge sugli impianti a fune LIFT Art. 17 Autorizzazione d'esercizio - 1 L'esercizio di un impianto a fune necessita dell'autorizzazione d'esercizio, rilasciata da: |
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1 | L'esercizio di un impianto a fune necessita dell'autorizzazione d'esercizio, rilasciata da: |
a | l'UFT per gli impianti a fune soggetti a concessione federale; |
b | l'autorità cantonale competente per gli altri impianti a fune. |
2 | L'autorità competente per il rilascio dell'autorizzazione valuta il progetto sotto il profilo dei rischi ai sensi dell'articolo 6. Determina gli aspetti per i quali il richiedente è tenuto a fornire perizie sulla sicurezza. |
3 | L'autorizzazione d'esercizio è rilasciata se: |
a | è fornita la prova circa la sicurezza ed esistono le necessarie perizie sulla sicurezza; |
b | il progetto soddisfa i requisiti essenziali e le altre prescrizioni determinanti; |
c | sono adempiuti gli oneri importanti per la messa in esercizio formulate nell'approvazione dei piani e nella concessione o nell'autorizzazione cantonale; |
d | è fornito un attestato d'assicurazione secondo l'articolo 21; |
e | è stata predisposta l'organizzazione dell'esercizio, della manutenzione e del salvataggio, e vi è personale formato a tal fine. |
4 | Le autorizzazioni di esercizio degli impianti a fune che beneficiano di una concessione sono di regola rilasciate per una durata indeterminata. L'autorizzazione di esercizio decade tuttavia con la scadenza della concessione.22 |
SR 743.01 Legge federale del 23 giugno 2006 sugli impianti a fune adibiti al trasporto di persone (Legge sugli impianti a fune, LIFT) - Legge sugli impianti a fune LIFT Art. 17 Autorizzazione d'esercizio - 1 L'esercizio di un impianto a fune necessita dell'autorizzazione d'esercizio, rilasciata da: |
|
1 | L'esercizio di un impianto a fune necessita dell'autorizzazione d'esercizio, rilasciata da: |
a | l'UFT per gli impianti a fune soggetti a concessione federale; |
b | l'autorità cantonale competente per gli altri impianti a fune. |
2 | L'autorità competente per il rilascio dell'autorizzazione valuta il progetto sotto il profilo dei rischi ai sensi dell'articolo 6. Determina gli aspetti per i quali il richiedente è tenuto a fornire perizie sulla sicurezza. |
3 | L'autorizzazione d'esercizio è rilasciata se: |
a | è fornita la prova circa la sicurezza ed esistono le necessarie perizie sulla sicurezza; |
b | il progetto soddisfa i requisiti essenziali e le altre prescrizioni determinanti; |
c | sono adempiuti gli oneri importanti per la messa in esercizio formulate nell'approvazione dei piani e nella concessione o nell'autorizzazione cantonale; |
d | è fornito un attestato d'assicurazione secondo l'articolo 21; |
e | è stata predisposta l'organizzazione dell'esercizio, della manutenzione e del salvataggio, e vi è personale formato a tal fine. |
4 | Le autorizzazioni di esercizio degli impianti a fune che beneficiano di una concessione sono di regola rilasciate per una durata indeterminata. L'autorizzazione di esercizio decade tuttavia con la scadenza della concessione.22 |
SR 743.01 Legge federale del 23 giugno 2006 sugli impianti a fune adibiti al trasporto di persone (Legge sugli impianti a fune, LIFT) - Legge sugli impianti a fune LIFT Art. 17 Autorizzazione d'esercizio - 1 L'esercizio di un impianto a fune necessita dell'autorizzazione d'esercizio, rilasciata da: |
|
1 | L'esercizio di un impianto a fune necessita dell'autorizzazione d'esercizio, rilasciata da: |
a | l'UFT per gli impianti a fune soggetti a concessione federale; |
b | l'autorità cantonale competente per gli altri impianti a fune. |
2 | L'autorità competente per il rilascio dell'autorizzazione valuta il progetto sotto il profilo dei rischi ai sensi dell'articolo 6. Determina gli aspetti per i quali il richiedente è tenuto a fornire perizie sulla sicurezza. |
3 | L'autorizzazione d'esercizio è rilasciata se: |
a | è fornita la prova circa la sicurezza ed esistono le necessarie perizie sulla sicurezza; |
b | il progetto soddisfa i requisiti essenziali e le altre prescrizioni determinanti; |
c | sono adempiuti gli oneri importanti per la messa in esercizio formulate nell'approvazione dei piani e nella concessione o nell'autorizzazione cantonale; |
d | è fornito un attestato d'assicurazione secondo l'articolo 21; |
e | è stata predisposta l'organizzazione dell'esercizio, della manutenzione e del salvataggio, e vi è personale formato a tal fine. |
4 | Le autorizzazioni di esercizio degli impianti a fune che beneficiano di una concessione sono di regola rilasciate per una durata indeterminata. L'autorizzazione di esercizio decade tuttavia con la scadenza della concessione.22 |
SR 743.011 Ordinanza del 21 dicembre 2006 sugli impianti a fune adibiti al trasporto di persone (Ordinanza sugli impianti a fune; OIFT) - Ordinanza sugli impianti a fune OIFT Art. 28 Attestato di conformità - 1 Occorre un attestato di conformità per: |
|
1 | Occorre un attestato di conformità per: |
a | ogni componente di sicurezza; |
b | ogni sottosistema. |
2 | All'attestato di conformità per un sottosistema devono essere allegati i seguenti documenti tecnici: |
a | le dichiarazioni di conformità per i componenti di sicurezza presenti nel sottosistema; |
b | un disegno d'insieme del sottosistema che mostri le possibili disposizioni dei componenti di sicurezza al suo interno; |
c | un elenco delle caratteristiche che definiscono il campo di impiego del sottosistema; |
d | le istruzioni di funzionamento e di manutenzione, oppure le indicazioni per la loro redazione. |
3 | Se necessario, l'autorità competente per il rilascio dell'autorizzazione può richiedere altri documenti, in conformità con l'articolo 11 paragrafo 2 e l'allegato VIII del regolamento UE sugli impianti a fune70. |
4 | I documenti presentati devono essere redatti in una lingua ufficiale della Confederazione oppure in inglese. |
SR 743.011 Ordinanza del 21 dicembre 2006 sugli impianti a fune adibiti al trasporto di persone (Ordinanza sugli impianti a fune; OIFT) - Ordinanza sugli impianti a fune OIFT Art. 65 Sottosistemi e componenti di sicurezza - 1 Sottosistemi e componenti di sicurezza possono essere immessi sul mercato solo dopo che ne è stata valutata e certificata la conformità. |
|
1 | Sottosistemi e componenti di sicurezza possono essere immessi sul mercato solo dopo che ne è stata valutata e certificata la conformità. |
2 | A scelta del fabbricante, la valutazione della conformità di sottosistemi e componenti di sicurezza è eseguita secondo una delle procedure di cui all'articolo 18 paragrafo 2 del regolamento UE sugli impianti a fune140, ossia: |
a | esame UE del tipo (modulo B) di cui all'allegato III del regolamento UE sugli impianti a fune, in combinazione con una delle seguenti procedure: |
a1 | garanzia di qualità del processo di produzione (modulo D) di cui all'allegato IV del regolamento UE sugli impianti a fune, oppure |
a2 | verifica del sottosistema o del componente di sicurezza (modulo F) di cui all'allegato V del regolamento UE sugli impianti a fune; |
b | conformità basata sulla verifica di un unico prodotto (modulo G) di cui all'allegato VI del regolamento UE sugli impianti a fune; |
c | conformità basata sulla garanzia di qualità totale e sull'esame del progetto (modulo H 1) di cui all'allegato VII del regolamento UE sugli impianti a fune. |
SR 743.011 Ordinanza del 21 dicembre 2006 sugli impianti a fune adibiti al trasporto di persone (Ordinanza sugli impianti a fune; OIFT) - Ordinanza sugli impianti a fune OIFT Art. 29 Rapporti di periti - 1 Occorre un rapporto di perizia per verificare |
|
1 | Occorre un rapporto di perizia per verificare |
a | la convenzione d'utilizzazione71 e la base del progetto; |
b | i punti di contatto tra i sottosistemi e tra i sottosistemi e l'infrastruttura; |
c | le prove della solidità, della resistenza alla fatica e dell'idoneità dei componenti rilevanti ai fini della sicurezza. |
2 | Nel redigere il rapporto di perizia secondo il capoverso 1 lettera a devono essere considerate le conclusioni delle perizie sui fattori ambientali.72 |
3 | Nel caso di trasformazioni e modifiche il rapporto di perizia è necessario unicamente: |
a | per la parte dell'impianto trasformata o modificata; |
b | se la trasformazione o la modifica può ripercuotersi sul resto dell'impianto o sull'esercizio.73 |
SR 743.011 Ordinanza del 21 dicembre 2006 sugli impianti a fune adibiti al trasporto di persone (Ordinanza sugli impianti a fune; OIFT) - Ordinanza sugli impianti a fune OIFT Art. 27 Controlli svolti da organismi indipendenti - I componenti rilevanti ai fini della sicurezza devono essere controllati da un organismo indipendente; esso verifica che tali componenti soddisfino i requisiti essenziali. Fornisce un attestato di conformità o un rapporto di perizia68. |
SR 743.011 Ordinanza del 21 dicembre 2006 sugli impianti a fune adibiti al trasporto di persone (Ordinanza sugli impianti a fune; OIFT) - Ordinanza sugli impianti a fune OIFT Art. 29 Rapporti di periti - 1 Occorre un rapporto di perizia per verificare |
|
1 | Occorre un rapporto di perizia per verificare |
a | la convenzione d'utilizzazione71 e la base del progetto; |
b | i punti di contatto tra i sottosistemi e tra i sottosistemi e l'infrastruttura; |
c | le prove della solidità, della resistenza alla fatica e dell'idoneità dei componenti rilevanti ai fini della sicurezza. |
2 | Nel redigere il rapporto di perizia secondo il capoverso 1 lettera a devono essere considerate le conclusioni delle perizie sui fattori ambientali.72 |
3 | Nel caso di trasformazioni e modifiche il rapporto di perizia è necessario unicamente: |
a | per la parte dell'impianto trasformata o modificata; |
b | se la trasformazione o la modifica può ripercuotersi sul resto dell'impianto o sull'esercizio.73 |
SR 743.011 Ordinanza del 21 dicembre 2006 sugli impianti a fune adibiti al trasporto di persone (Ordinanza sugli impianti a fune; OIFT) - Ordinanza sugli impianti a fune OIFT Art. 26 Attestato di sicurezza - 1 Il richiedente è tenuto a dimostrare che l'impianto a fune soddisfa i requisiti essenziali e le altre disposizioni. |
|
1 | Il richiedente è tenuto a dimostrare che l'impianto a fune soddisfa i requisiti essenziali e le altre disposizioni. |
2 | A tal fine: |
a | presenta gli attestati di conformità (art. 28) e i rapporti di periti (art. 29) necessari; |
b | prova che l'impianto a fune è stato costruito, trasformato o modificato conformemente alle disposizioni (art. 30); |
c | presenta gli ulteriori documenti di cui all'allegato 3. |
SR 743.011 Ordinanza del 21 dicembre 2006 sugli impianti a fune adibiti al trasporto di persone (Ordinanza sugli impianti a fune; OIFT) - Ordinanza sugli impianti a fune OIFT Art. 3 Definizioni - 1 Sono piccoli impianti a fune gli impianti a fune autorizzati a trasportare otto persone al massimo per direzione di marcia. |
|
1 | Sono piccoli impianti a fune gli impianti a fune autorizzati a trasportare otto persone al massimo per direzione di marcia. |
2 | È professionale il trasporto di viaggiatori effettuato a scopi di lucro. |
3 | Sono componenti rilevanti per la sicurezza tutti i componenti dell'impianto il cui guasto o mancato funzionamento minaccia la sicurezza e la salute delle persone. |
4 | Si applicano le definizioni di cui all'articolo 3 punti 1-10, 12, 13, 16-18 e 22-27 del regolamento (UE) 2016/42412 (regolamento UE sugli impianti a fune).13 |
5 | L'immissione sul mercato è la prima messa a disposizione di un sottosistema o di un componente di sicurezza sul mercato svizzero.14 |
6 | Il mandatario è una persona stabilita in Svizzera che ha ricevuto da un fabbricante il mandato scritto di svolgere per suo conto determinati compiti.15 |
7 | L'importatore è una persona stabilita in Svizzera che immette sul mercato svizzero un sottosistema o un componente di sicurezza proveniente dall'estero.16 |
8 | Le definizioni di cui all'articolo 3 punti 19-21 del regolamento UE sugli impianti a fune sono da intendersi ai sensi della legislazione svizzera in materia di sicurezza dei prodotti e accreditamento.17 |
9 | Sono attività rilevanti per la sicurezza: |
a | l'adozione delle disposizioni necessarie in caso di guasti o incidenti; |
b | la guida e la sorveglianza delle cabine; |
c | la sorveglianza dell'imbarco e sbarco dei passeggeri; |
d | il recupero di passeggeri.18 |
10 | L'impresa di trasporto a fune è il titolare dell'autorizzazione di esercizio.19 |
11 | Dispone di esperienza d'esercizio nel settore degli impianti a fune chi è addetto all'esercizio e alla manutenzione di tali tipi d'impianto.20 |
SR 743.011 Ordinanza del 21 dicembre 2006 sugli impianti a fune adibiti al trasporto di persone (Ordinanza sugli impianti a fune; OIFT) - Ordinanza sugli impianti a fune OIFT Art. 27 Controlli svolti da organismi indipendenti - I componenti rilevanti ai fini della sicurezza devono essere controllati da un organismo indipendente; esso verifica che tali componenti soddisfino i requisiti essenziali. Fornisce un attestato di conformità o un rapporto di perizia68. |
SR 743.01 Legge federale del 23 giugno 2006 sugli impianti a fune adibiti al trasporto di persone (Legge sugli impianti a fune, LIFT) - Legge sugli impianti a fune LIFT Art. 5 Adempimento dei requisiti essenziali - 1 Chi mette in servizio un impianto a fune o intende immettere in commercio sottosistemi o componenti di sicurezza di un impianto a fune deve poter dimostrare che i requisiti essenziali sono adempiuti. |
|
1 | Chi mette in servizio un impianto a fune o intende immettere in commercio sottosistemi o componenti di sicurezza di un impianto a fune deve poter dimostrare che i requisiti essenziali sono adempiuti. |
2 | Se un impianto a fune, un sottosistema o una componente di sicurezza di un impianto a fune è allestito o fabbricato conformemente alle norme tecniche, si presume che i requisiti essenziali siano adempiuti. |
3 | Chi mette in servizio un impianto a fune o immette in commercio sottosistemi o componenti di sicurezza di un impianto a fune non conformi alle norme tecniche deve poter dimostrare che i requisiti essenziali sono adempiuti in altro modo. |
4 | Qualora non siano stati stabiliti requisiti essenziali, si deve poter dimostrare che l'impianto a fune, il sottosistema o la componente di sicurezza è stato fabbricato secondo le regole tecniche riconosciute. |
SR 743.01 Legge federale del 23 giugno 2006 sugli impianti a fune adibiti al trasporto di persone (Legge sugli impianti a fune, LIFT) - Legge sugli impianti a fune LIFT Art. 11 Apertura della procedura d'approvazione dei piani - 1 La domanda di approvazione dei piani deve essere presentata all'UFT corredata dei documenti richiesti. |
|
1 | La domanda di approvazione dei piani deve essere presentata all'UFT corredata dei documenti richiesti. |
2 | L'UFT verifica se il dossier è completo e, se del caso, ne chiede il completamento. |
3 | Il Consiglio federale determina i documenti che il richiedente deve presentare. |
SR 743.01 Legge federale del 23 giugno 2006 sugli impianti a fune adibiti al trasporto di persone (Legge sugli impianti a fune, LIFT) - Legge sugli impianti a fune LIFT Art. 12 Consultazione, pubblicazione e deposito dei piani - 1 L'UFT trasmette la domanda ai Cantoni interessati, invitandoli a esprimere il loro parere entro tre mesi. In casi motivati, può eccezionalmente ridurre o prorogare tale termine. |
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1 | L'UFT trasmette la domanda ai Cantoni interessati, invitandoli a esprimere il loro parere entro tre mesi. In casi motivati, può eccezionalmente ridurre o prorogare tale termine. |
2 | La domanda dev'essere pubblicata negli organi ufficiali dei Cantoni e dei Comuni interessati e depositata pubblicamente durante 30 giorni. |
SR 743.01 Legge federale del 23 giugno 2006 sugli impianti a fune adibiti al trasporto di persone (Legge sugli impianti a fune, LIFT) - Legge sugli impianti a fune LIFT Art. 6 Valutazione degli aspetti rilevanti ai fini della sicurezza - 1 L'autorità valuta, nel quadro delle procedure di autorizzazione, gli aspetti rilevanti in materia di sicurezza in funzione dei rischi e sulla base di perizie sulla sicurezza o di rilevamenti per campione. |
|
1 | L'autorità valuta, nel quadro delle procedure di autorizzazione, gli aspetti rilevanti in materia di sicurezza in funzione dei rischi e sulla base di perizie sulla sicurezza o di rilevamenti per campione. |
2 | L'autorità stabilisce per quali aspetti il richiedente deve fornire perizie sulla sicurezza. |
3 | Le perizie sulla sicurezza devono essere elaborate da servizi indipendenti. |
SR 743.011 Ordinanza del 21 dicembre 2006 sugli impianti a fune adibiti al trasporto di persone (Ordinanza sugli impianti a fune; OIFT) - Ordinanza sugli impianti a fune OIFT Art. 16 Valutazione dei documenti da parte dell'UFT - Nel quadro della procedura di approvazione dei piani, l'UFT valuta la documentazione presentata come segue: |
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a | per accertare la sicurezza, esegue i controlli di cui all'allegato 2; |
b | esamina il rispetto delle altre disposizioni. |
SR 743.011 Ordinanza del 21 dicembre 2006 sugli impianti a fune adibiti al trasporto di persone (Ordinanza sugli impianti a fune; OIFT) - Ordinanza sugli impianti a fune OIFT Art. 28 Attestato di conformità - 1 Occorre un attestato di conformità per: |
|
1 | Occorre un attestato di conformità per: |
a | ogni componente di sicurezza; |
b | ogni sottosistema. |
2 | All'attestato di conformità per un sottosistema devono essere allegati i seguenti documenti tecnici: |
a | le dichiarazioni di conformità per i componenti di sicurezza presenti nel sottosistema; |
b | un disegno d'insieme del sottosistema che mostri le possibili disposizioni dei componenti di sicurezza al suo interno; |
c | un elenco delle caratteristiche che definiscono il campo di impiego del sottosistema; |
d | le istruzioni di funzionamento e di manutenzione, oppure le indicazioni per la loro redazione. |
3 | Se necessario, l'autorità competente per il rilascio dell'autorizzazione può richiedere altri documenti, in conformità con l'articolo 11 paragrafo 2 e l'allegato VIII del regolamento UE sugli impianti a fune70. |
4 | I documenti presentati devono essere redatti in una lingua ufficiale della Confederazione oppure in inglese. |
SR 743.011 Ordinanza del 21 dicembre 2006 sugli impianti a fune adibiti al trasporto di persone (Ordinanza sugli impianti a fune; OIFT) - Ordinanza sugli impianti a fune OIFT Art. 29 Rapporti di periti - 1 Occorre un rapporto di perizia per verificare |
|
1 | Occorre un rapporto di perizia per verificare |
a | la convenzione d'utilizzazione71 e la base del progetto; |
b | i punti di contatto tra i sottosistemi e tra i sottosistemi e l'infrastruttura; |
c | le prove della solidità, della resistenza alla fatica e dell'idoneità dei componenti rilevanti ai fini della sicurezza. |
2 | Nel redigere il rapporto di perizia secondo il capoverso 1 lettera a devono essere considerate le conclusioni delle perizie sui fattori ambientali.72 |
3 | Nel caso di trasformazioni e modifiche il rapporto di perizia è necessario unicamente: |
a | per la parte dell'impianto trasformata o modificata; |
b | se la trasformazione o la modifica può ripercuotersi sul resto dell'impianto o sull'esercizio.73 |
SR 743.011 Ordinanza del 21 dicembre 2006 sugli impianti a fune adibiti al trasporto di persone (Ordinanza sugli impianti a fune; OIFT) - Ordinanza sugli impianti a fune OIFT Art. 27 Controlli svolti da organismi indipendenti - I componenti rilevanti ai fini della sicurezza devono essere controllati da un organismo indipendente; esso verifica che tali componenti soddisfino i requisiti essenziali. Fornisce un attestato di conformità o un rapporto di perizia68. |
SR 743.011 Ordinanza del 21 dicembre 2006 sugli impianti a fune adibiti al trasporto di persone (Ordinanza sugli impianti a fune; OIFT) - Ordinanza sugli impianti a fune OIFT Art. 33 Controllo da parte dell'autorità competente per il rilascio dell'autorizzazione - 1 L'autorità competente per il rilascio dell'autorizzazione controlla che siano stati presentati tutti i documenti necessari per l'attestato di sicurezza.78 |
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1 | L'autorità competente per il rilascio dell'autorizzazione controlla che siano stati presentati tutti i documenti necessari per l'attestato di sicurezza.78 |
2 | Controlla, per campionatura e in funzione dei rischi: |
a | i rapporti di periti; |
b | che i componenti di sicurezza e i sottosistemi siano utilizzati in modo conforme; |
c | che l'impianto, così come è stato costruito, soddisfi i requisiti essenziali. |
SR 743.011 Ordinanza del 21 dicembre 2006 sugli impianti a fune adibiti al trasporto di persone (Ordinanza sugli impianti a fune; OIFT) - Ordinanza sugli impianti a fune OIFT Art. 3 Definizioni - 1 Sono piccoli impianti a fune gli impianti a fune autorizzati a trasportare otto persone al massimo per direzione di marcia. |
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1 | Sono piccoli impianti a fune gli impianti a fune autorizzati a trasportare otto persone al massimo per direzione di marcia. |
2 | È professionale il trasporto di viaggiatori effettuato a scopi di lucro. |
3 | Sono componenti rilevanti per la sicurezza tutti i componenti dell'impianto il cui guasto o mancato funzionamento minaccia la sicurezza e la salute delle persone. |
4 | Si applicano le definizioni di cui all'articolo 3 punti 1-10, 12, 13, 16-18 e 22-27 del regolamento (UE) 2016/42412 (regolamento UE sugli impianti a fune).13 |
5 | L'immissione sul mercato è la prima messa a disposizione di un sottosistema o di un componente di sicurezza sul mercato svizzero.14 |
6 | Il mandatario è una persona stabilita in Svizzera che ha ricevuto da un fabbricante il mandato scritto di svolgere per suo conto determinati compiti.15 |
7 | L'importatore è una persona stabilita in Svizzera che immette sul mercato svizzero un sottosistema o un componente di sicurezza proveniente dall'estero.16 |
8 | Le definizioni di cui all'articolo 3 punti 19-21 del regolamento UE sugli impianti a fune sono da intendersi ai sensi della legislazione svizzera in materia di sicurezza dei prodotti e accreditamento.17 |
9 | Sono attività rilevanti per la sicurezza: |
a | l'adozione delle disposizioni necessarie in caso di guasti o incidenti; |
b | la guida e la sorveglianza delle cabine; |
c | la sorveglianza dell'imbarco e sbarco dei passeggeri; |
d | il recupero di passeggeri.18 |
10 | L'impresa di trasporto a fune è il titolare dell'autorizzazione di esercizio.19 |
11 | Dispone di esperienza d'esercizio nel settore degli impianti a fune chi è addetto all'esercizio e alla manutenzione di tali tipi d'impianto.20 |
SR 743.011 Ordinanza del 21 dicembre 2006 sugli impianti a fune adibiti al trasporto di persone (Ordinanza sugli impianti a fune; OIFT) - Ordinanza sugli impianti a fune OIFT Art. 28 Attestato di conformità - 1 Occorre un attestato di conformità per: |
|
1 | Occorre un attestato di conformità per: |
a | ogni componente di sicurezza; |
b | ogni sottosistema. |
2 | All'attestato di conformità per un sottosistema devono essere allegati i seguenti documenti tecnici: |
a | le dichiarazioni di conformità per i componenti di sicurezza presenti nel sottosistema; |
b | un disegno d'insieme del sottosistema che mostri le possibili disposizioni dei componenti di sicurezza al suo interno; |
c | un elenco delle caratteristiche che definiscono il campo di impiego del sottosistema; |
d | le istruzioni di funzionamento e di manutenzione, oppure le indicazioni per la loro redazione. |
3 | Se necessario, l'autorità competente per il rilascio dell'autorizzazione può richiedere altri documenti, in conformità con l'articolo 11 paragrafo 2 e l'allegato VIII del regolamento UE sugli impianti a fune70. |
4 | I documenti presentati devono essere redatti in una lingua ufficiale della Confederazione oppure in inglese. |
SR 743.011 Ordinanza del 21 dicembre 2006 sugli impianti a fune adibiti al trasporto di persone (Ordinanza sugli impianti a fune; OIFT) - Ordinanza sugli impianti a fune OIFT Art. 29 Rapporti di periti - 1 Occorre un rapporto di perizia per verificare |
|
1 | Occorre un rapporto di perizia per verificare |
a | la convenzione d'utilizzazione71 e la base del progetto; |
b | i punti di contatto tra i sottosistemi e tra i sottosistemi e l'infrastruttura; |
c | le prove della solidità, della resistenza alla fatica e dell'idoneità dei componenti rilevanti ai fini della sicurezza. |
2 | Nel redigere il rapporto di perizia secondo il capoverso 1 lettera a devono essere considerate le conclusioni delle perizie sui fattori ambientali.72 |
3 | Nel caso di trasformazioni e modifiche il rapporto di perizia è necessario unicamente: |
a | per la parte dell'impianto trasformata o modificata; |
b | se la trasformazione o la modifica può ripercuotersi sul resto dell'impianto o sull'esercizio.73 |
SR 743.011 Ordinanza del 21 dicembre 2006 sugli impianti a fune adibiti al trasporto di persone (Ordinanza sugli impianti a fune; OIFT) - Ordinanza sugli impianti a fune OIFT Art. 29 Rapporti di periti - 1 Occorre un rapporto di perizia per verificare |
|
1 | Occorre un rapporto di perizia per verificare |
a | la convenzione d'utilizzazione71 e la base del progetto; |
b | i punti di contatto tra i sottosistemi e tra i sottosistemi e l'infrastruttura; |
c | le prove della solidità, della resistenza alla fatica e dell'idoneità dei componenti rilevanti ai fini della sicurezza. |
2 | Nel redigere il rapporto di perizia secondo il capoverso 1 lettera a devono essere considerate le conclusioni delle perizie sui fattori ambientali.72 |
3 | Nel caso di trasformazioni e modifiche il rapporto di perizia è necessario unicamente: |
a | per la parte dell'impianto trasformata o modificata; |
b | se la trasformazione o la modifica può ripercuotersi sul resto dell'impianto o sull'esercizio.73 |
SR 743.011 Ordinanza del 21 dicembre 2006 sugli impianti a fune adibiti al trasporto di persone (Ordinanza sugli impianti a fune; OIFT) - Ordinanza sugli impianti a fune OIFT Art. 28 Attestato di conformità - 1 Occorre un attestato di conformità per: |
|
1 | Occorre un attestato di conformità per: |
a | ogni componente di sicurezza; |
b | ogni sottosistema. |
2 | All'attestato di conformità per un sottosistema devono essere allegati i seguenti documenti tecnici: |
a | le dichiarazioni di conformità per i componenti di sicurezza presenti nel sottosistema; |
b | un disegno d'insieme del sottosistema che mostri le possibili disposizioni dei componenti di sicurezza al suo interno; |
c | un elenco delle caratteristiche che definiscono il campo di impiego del sottosistema; |
d | le istruzioni di funzionamento e di manutenzione, oppure le indicazioni per la loro redazione. |
3 | Se necessario, l'autorità competente per il rilascio dell'autorizzazione può richiedere altri documenti, in conformità con l'articolo 11 paragrafo 2 e l'allegato VIII del regolamento UE sugli impianti a fune70. |
4 | I documenti presentati devono essere redatti in una lingua ufficiale della Confederazione oppure in inglese. |
SR 743.01 Legge federale del 23 giugno 2006 sugli impianti a fune adibiti al trasporto di persone (Legge sugli impianti a fune, LIFT) - Legge sugli impianti a fune LIFT Art. 17 Autorizzazione d'esercizio - 1 L'esercizio di un impianto a fune necessita dell'autorizzazione d'esercizio, rilasciata da: |
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1 | L'esercizio di un impianto a fune necessita dell'autorizzazione d'esercizio, rilasciata da: |
a | l'UFT per gli impianti a fune soggetti a concessione federale; |
b | l'autorità cantonale competente per gli altri impianti a fune. |
2 | L'autorità competente per il rilascio dell'autorizzazione valuta il progetto sotto il profilo dei rischi ai sensi dell'articolo 6. Determina gli aspetti per i quali il richiedente è tenuto a fornire perizie sulla sicurezza. |
3 | L'autorizzazione d'esercizio è rilasciata se: |
a | è fornita la prova circa la sicurezza ed esistono le necessarie perizie sulla sicurezza; |
b | il progetto soddisfa i requisiti essenziali e le altre prescrizioni determinanti; |
c | sono adempiuti gli oneri importanti per la messa in esercizio formulate nell'approvazione dei piani e nella concessione o nell'autorizzazione cantonale; |
d | è fornito un attestato d'assicurazione secondo l'articolo 21; |
e | è stata predisposta l'organizzazione dell'esercizio, della manutenzione e del salvataggio, e vi è personale formato a tal fine. |
4 | Le autorizzazioni di esercizio degli impianti a fune che beneficiano di una concessione sono di regola rilasciate per una durata indeterminata. L'autorizzazione di esercizio decade tuttavia con la scadenza della concessione.22 |
SR 743.01 Legge federale del 23 giugno 2006 sugli impianti a fune adibiti al trasporto di persone (Legge sugli impianti a fune, LIFT) - Legge sugli impianti a fune LIFT Art. 5 Adempimento dei requisiti essenziali - 1 Chi mette in servizio un impianto a fune o intende immettere in commercio sottosistemi o componenti di sicurezza di un impianto a fune deve poter dimostrare che i requisiti essenziali sono adempiuti. |
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1 | Chi mette in servizio un impianto a fune o intende immettere in commercio sottosistemi o componenti di sicurezza di un impianto a fune deve poter dimostrare che i requisiti essenziali sono adempiuti. |
2 | Se un impianto a fune, un sottosistema o una componente di sicurezza di un impianto a fune è allestito o fabbricato conformemente alle norme tecniche, si presume che i requisiti essenziali siano adempiuti. |
3 | Chi mette in servizio un impianto a fune o immette in commercio sottosistemi o componenti di sicurezza di un impianto a fune non conformi alle norme tecniche deve poter dimostrare che i requisiti essenziali sono adempiuti in altro modo. |
4 | Qualora non siano stati stabiliti requisiti essenziali, si deve poter dimostrare che l'impianto a fune, il sottosistema o la componente di sicurezza è stato fabbricato secondo le regole tecniche riconosciute. |
SR 743.01 Legge federale del 23 giugno 2006 sugli impianti a fune adibiti al trasporto di persone (Legge sugli impianti a fune, LIFT) - Legge sugli impianti a fune LIFT Art. 17 Autorizzazione d'esercizio - 1 L'esercizio di un impianto a fune necessita dell'autorizzazione d'esercizio, rilasciata da: |
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1 | L'esercizio di un impianto a fune necessita dell'autorizzazione d'esercizio, rilasciata da: |
a | l'UFT per gli impianti a fune soggetti a concessione federale; |
b | l'autorità cantonale competente per gli altri impianti a fune. |
2 | L'autorità competente per il rilascio dell'autorizzazione valuta il progetto sotto il profilo dei rischi ai sensi dell'articolo 6. Determina gli aspetti per i quali il richiedente è tenuto a fornire perizie sulla sicurezza. |
3 | L'autorizzazione d'esercizio è rilasciata se: |
a | è fornita la prova circa la sicurezza ed esistono le necessarie perizie sulla sicurezza; |
b | il progetto soddisfa i requisiti essenziali e le altre prescrizioni determinanti; |
c | sono adempiuti gli oneri importanti per la messa in esercizio formulate nell'approvazione dei piani e nella concessione o nell'autorizzazione cantonale; |
d | è fornito un attestato d'assicurazione secondo l'articolo 21; |
e | è stata predisposta l'organizzazione dell'esercizio, della manutenzione e del salvataggio, e vi è personale formato a tal fine. |
4 | Le autorizzazioni di esercizio degli impianti a fune che beneficiano di una concessione sono di regola rilasciate per una durata indeterminata. L'autorizzazione di esercizio decade tuttavia con la scadenza della concessione.22 |
SR 743.011 Ordinanza del 21 dicembre 2006 sugli impianti a fune adibiti al trasporto di persone (Ordinanza sugli impianti a fune; OIFT) - Ordinanza sugli impianti a fune OIFT Art. 9 |
SR 743.01 Legge federale del 23 giugno 2006 sugli impianti a fune adibiti al trasporto di persone (Legge sugli impianti a fune, LIFT) - Legge sugli impianti a fune LIFT Art. 23 Mansioni e competenze dell'autorità di vigilanza - 1 L'autorità di vigilanza sorveglia, sotto il profilo dei rischi, la costruzione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti a fune. |
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1 | L'autorità di vigilanza sorveglia, sotto il profilo dei rischi, la costruzione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti a fune. |
2 | L'autorità di vigilanza può esigere prove e perizie. Può procedere autonomamente a prove per campionatura. |
3 | Essa prende le misure necessarie a ristabilire la sicurezza qualora constati che l'impianto a fune potrebbe compromettere la sicurezza di persone o beni. Può limitare o vietare l'esercizio dell'impianto. |
SR 743.01 Legge federale del 23 giugno 2006 sugli impianti a fune adibiti al trasporto di persone (Legge sugli impianti a fune, LIFT) - Legge sugli impianti a fune LIFT Art. 5 Adempimento dei requisiti essenziali - 1 Chi mette in servizio un impianto a fune o intende immettere in commercio sottosistemi o componenti di sicurezza di un impianto a fune deve poter dimostrare che i requisiti essenziali sono adempiuti. |
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1 | Chi mette in servizio un impianto a fune o intende immettere in commercio sottosistemi o componenti di sicurezza di un impianto a fune deve poter dimostrare che i requisiti essenziali sono adempiuti. |
2 | Se un impianto a fune, un sottosistema o una componente di sicurezza di un impianto a fune è allestito o fabbricato conformemente alle norme tecniche, si presume che i requisiti essenziali siano adempiuti. |
3 | Chi mette in servizio un impianto a fune o immette in commercio sottosistemi o componenti di sicurezza di un impianto a fune non conformi alle norme tecniche deve poter dimostrare che i requisiti essenziali sono adempiuti in altro modo. |
4 | Qualora non siano stati stabiliti requisiti essenziali, si deve poter dimostrare che l'impianto a fune, il sottosistema o la componente di sicurezza è stato fabbricato secondo le regole tecniche riconosciute. |
SR 743.01 Legge federale del 23 giugno 2006 sugli impianti a fune adibiti al trasporto di persone (Legge sugli impianti a fune, LIFT) - Legge sugli impianti a fune LIFT Art. 17 Autorizzazione d'esercizio - 1 L'esercizio di un impianto a fune necessita dell'autorizzazione d'esercizio, rilasciata da: |
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1 | L'esercizio di un impianto a fune necessita dell'autorizzazione d'esercizio, rilasciata da: |
a | l'UFT per gli impianti a fune soggetti a concessione federale; |
b | l'autorità cantonale competente per gli altri impianti a fune. |
2 | L'autorità competente per il rilascio dell'autorizzazione valuta il progetto sotto il profilo dei rischi ai sensi dell'articolo 6. Determina gli aspetti per i quali il richiedente è tenuto a fornire perizie sulla sicurezza. |
3 | L'autorizzazione d'esercizio è rilasciata se: |
a | è fornita la prova circa la sicurezza ed esistono le necessarie perizie sulla sicurezza; |
b | il progetto soddisfa i requisiti essenziali e le altre prescrizioni determinanti; |
c | sono adempiuti gli oneri importanti per la messa in esercizio formulate nell'approvazione dei piani e nella concessione o nell'autorizzazione cantonale; |
d | è fornito un attestato d'assicurazione secondo l'articolo 21; |
e | è stata predisposta l'organizzazione dell'esercizio, della manutenzione e del salvataggio, e vi è personale formato a tal fine. |
4 | Le autorizzazioni di esercizio degli impianti a fune che beneficiano di una concessione sono di regola rilasciate per una durata indeterminata. L'autorizzazione di esercizio decade tuttavia con la scadenza della concessione.22 |
SR 743.011 Ordinanza del 21 dicembre 2006 sugli impianti a fune adibiti al trasporto di persone (Ordinanza sugli impianti a fune; OIFT) - Ordinanza sugli impianti a fune OIFT Art. 26 Attestato di sicurezza - 1 Il richiedente è tenuto a dimostrare che l'impianto a fune soddisfa i requisiti essenziali e le altre disposizioni. |
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1 | Il richiedente è tenuto a dimostrare che l'impianto a fune soddisfa i requisiti essenziali e le altre disposizioni. |
2 | A tal fine: |
a | presenta gli attestati di conformità (art. 28) e i rapporti di periti (art. 29) necessari; |
b | prova che l'impianto a fune è stato costruito, trasformato o modificato conformemente alle disposizioni (art. 30); |
c | presenta gli ulteriori documenti di cui all'allegato 3. |
SR 743.011 Ordinanza del 21 dicembre 2006 sugli impianti a fune adibiti al trasporto di persone (Ordinanza sugli impianti a fune; OIFT) - Ordinanza sugli impianti a fune OIFT Art. 60 Misure - 1 Se constata che un impianto a fune può mettere in pericolo la sicurezza di persone o di beni o che vi sono infrazioni alle prescrizioni oppure indizi concreti in merito, l'autorità di vigilanza esige che l'impresa di trasporto a fune proponga o adotti misure atte a ristabilire la sicurezza e la conformità alle prescrizioni. Se la sicurezza lo impone, può vietare l'esercizio con effetto immediato.130 |
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1 | Se constata che un impianto a fune può mettere in pericolo la sicurezza di persone o di beni o che vi sono infrazioni alle prescrizioni oppure indizi concreti in merito, l'autorità di vigilanza esige che l'impresa di trasporto a fune proponga o adotti misure atte a ristabilire la sicurezza e la conformità alle prescrizioni. Se la sicurezza lo impone, può vietare l'esercizio con effetto immediato.130 |
2 | Se le misure proposte dall'impresa di trasporto a fune non sono sufficienti a ristabilire la sicurezza e la conformità alle prescrizioni, l'autorità può esigere che l'impresa proponga misure di più ampia portata oppure può prendere direttamente i provvedimenti adeguati. |
3 | Se non è possibile ristabilire la sicurezza e la conformità alle prescrizioni, l'autorità ritira l'autorizzazione d'esercizio.131 |
4 | Se l'autorità di vigilanza constata che un componente infrastrutturale rilevante per la sicurezza, seppur utilizzato in modo conforme, può mettere in pericolo la sicurezza dell'impianto a fune, comunica immediatamente le misure adottate alle altre autorità di vigilanza.132 |
5 | Le autorità di vigilanza possono gestire una banca dati che riporta le misure adottate e i motivi, e informare l'opinione pubblica. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 5 Stato di diritto - 1 Il diritto è fondamento e limite dell'attività dello Stato. |
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1 | Il diritto è fondamento e limite dell'attività dello Stato. |
2 | L'attività dello Stato deve rispondere al pubblico interesse ed essere proporzionata allo scopo. |
3 | Organi dello Stato, autorità e privati agiscono secondo il principio della buona fede. |
4 | La Confederazione e i Cantoni rispettano il diritto internazionale. |
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 37 Principio - La procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA56, in quanto la presente legge non disponga altrimenti. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 49 - Il ricorrente può far valere: |
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a | la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento; |
b | l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti; |
c | l'inadeguatezza; questa censura non è ammissibile quando un'autorità cantonale ha giudicato come autorità di ricorso. |
SR 743.01 Legge federale del 23 giugno 2006 sugli impianti a fune adibiti al trasporto di persone (Legge sugli impianti a fune, LIFT) - Legge sugli impianti a fune LIFT Art. 3 Principi - 1 Chi intende costruire o gestire un impianto a fune destinato al trasporto regolare e commerciale di persone, che necessita di una concessione per il trasporto di persone secondo la legge del 18 giugno 19933 sul trasporto viaggiatori (impianto a fune soggetto a concessione federale), deve ottenere dall'Ufficio federale dei trasporti (UFT4): |
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1 | Chi intende costruire o gestire un impianto a fune destinato al trasporto regolare e commerciale di persone, che necessita di una concessione per il trasporto di persone secondo la legge del 18 giugno 19933 sul trasporto viaggiatori (impianto a fune soggetto a concessione federale), deve ottenere dall'Ufficio federale dei trasporti (UFT4): |
a | un'approvazione dei piani; |
b | un'autorizzazione di esercizio. |
2 | Chi intende costruire o gestire un impianto a fune che non richiede una concessione per il trasporto di persone secondo la legge sul trasporto viaggiatori, in particolare una sciovia o una piccola funivia, necessita di un'autorizzazione cantonale. |
2ter | L'autorizzazione secondo il capoverso 2bis lascia impregiudicata la competenza cantonale concernente la vigilanza in fase d'esercizio, nonché il rinnovo e il ritiro dell'autorizzazione di esercizio.6 |
3 | La costruzione e l'esercizio degli impianti a fune sono autorizzati soltanto nella misura in cui essi siano sicuri per l'essere umano, compatibili con le esigenze ambientali e conformi alla pianificazione del territorio. |
4 | Chi intende costruire e gestire un impianto a fune è responsabile dell'adeguata formazione del personale addetto alla sicurezza. Il Consiglio federale disciplina i particolari. |
5 | ...7 |
SR 743.01 Legge federale del 23 giugno 2006 sugli impianti a fune adibiti al trasporto di persone (Legge sugli impianti a fune, LIFT) - Legge sugli impianti a fune LIFT Art. 23 Mansioni e competenze dell'autorità di vigilanza - 1 L'autorità di vigilanza sorveglia, sotto il profilo dei rischi, la costruzione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti a fune. |
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1 | L'autorità di vigilanza sorveglia, sotto il profilo dei rischi, la costruzione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti a fune. |
2 | L'autorità di vigilanza può esigere prove e perizie. Può procedere autonomamente a prove per campionatura. |
3 | Essa prende le misure necessarie a ristabilire la sicurezza qualora constati che l'impianto a fune potrebbe compromettere la sicurezza di persone o beni. Può limitare o vietare l'esercizio dell'impianto. |
SR 743.01 Legge federale del 23 giugno 2006 sugli impianti a fune adibiti al trasporto di persone (Legge sugli impianti a fune, LIFT) - Legge sugli impianti a fune LIFT Art. 23 Mansioni e competenze dell'autorità di vigilanza - 1 L'autorità di vigilanza sorveglia, sotto il profilo dei rischi, la costruzione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti a fune. |
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1 | L'autorità di vigilanza sorveglia, sotto il profilo dei rischi, la costruzione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti a fune. |
2 | L'autorità di vigilanza può esigere prove e perizie. Può procedere autonomamente a prove per campionatura. |
3 | Essa prende le misure necessarie a ristabilire la sicurezza qualora constati che l'impianto a fune potrebbe compromettere la sicurezza di persone o beni. Può limitare o vietare l'esercizio dell'impianto. |
SR 743.01 Legge federale del 23 giugno 2006 sugli impianti a fune adibiti al trasporto di persone (Legge sugli impianti a fune, LIFT) - Legge sugli impianti a fune LIFT Art. 24 Obbligo di notifica e di collaborazione - 1 Eventi particolari durante la costruzione o l'esercizio di un impianto a fune devono essere immediatamente notificati all'autorità di vigilanza. |
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1 | Eventi particolari durante la costruzione o l'esercizio di un impianto a fune devono essere immediatamente notificati all'autorità di vigilanza. |
2 | Il gestore è tenuto in ogni tempo a fornire informazioni all'autorità di vigilanza e a presentare tutta la documentazione. Deve concedere all'autorità di vigilanza libero accesso a tutte le parti dell'impianto a fune e coadiuvarla a titolo gratuito nelle attività di esame e di controllo. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 12 - L'autorità accerta d'ufficio i fatti e si serve, se necessario, dei seguenti mezzi di prova: |
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a | documenti; |
b | informazioni delle parti; |
c | informazioni o testimonianze di terzi; |
d | sopralluoghi; |
e | perizie. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 33 - 1 L'autorità ammette le prove offerte dalla parte se paiano idonee a chiarire i fatti. |
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1 | L'autorità ammette le prove offerte dalla parte se paiano idonee a chiarire i fatti. |
2 | Se la loro assunzione implichi una spesa relativamente elevata, che andrebbe a carico della parte ove fosse soccombente, l'autorità può subordinarla alla condizione che la parte anticipi, entro un termine, le spese che possono essere ragionevolmente pretese da essa; la parte indigente ne è dispensata. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 63 - 1 L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali. |
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1 | L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali. |
2 | Nessuna spesa processuale è messa a carico dell'autorità inferiore ne delle autorità federali, che promuovano il ricorso e soccombano; se l'autorità ricorrente, che soccombe, non è un'autorità federale, le spese processuali le sono addossate in quanto la causa concerna interessi pecuniari di enti o d'istituti autonomi. |
3 | Alla parte vincente possono essere addossate solo le spese processuali che abbia cagionato violando le regole di procedura. |
4 | L'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione esige dal ricorrente un anticipo equivalente alle presunte spese processuali. Stabilisce un congruo termine per il pagamento con la comminatoria che altrimenti non entrerà nel merito. Se sussistono motivi particolari, può rinunciare interamente o in parte a esigere l'anticipo.100 |
4bis | La tassa di decisione è stabilita in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Il suo importo oscilla: |
a | da 100 a 5000 franchi nelle controversie senza interesse pecuniario; |
b | da 100 a 50 000 franchi nelle altre controversie.101 |
5 | Il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi alla determinazione delle tasse.102 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005103 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010104 sull'organizzazione delle autorità penali.105 |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente una indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. |
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1 | L'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente una indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. |
2 | Il dispositivo indica l'ammontare dell'indennità e l'addossa all'ente o all'istituto autonomo, nel cui nome l'autorità inferiore ha deciso, in quanto non possa essere messa a carico di una controparte soccombente. |
3 | Se una controparte soccombente ha presentato conclusioni indipendenti, l'indennità può essere messa a suo carico, secondo la propria solvenza. |
4 | L'ente o l'istituto autonomo, nel cui nome l'autorità inferiore ha deciso, risponde dell'indennità addossata a una controparte soccombente, in quanto non possa essere riscossa. |
5 | Il Consiglio federale disciplina la determinazione delle spese ripetibili.106 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005107 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010108 sull'organizzazione delle autorità penali.109 |
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF) TS-TAF Art. 7 Principio - 1 La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa. |
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1 | La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa. |
2 | Se la parte vince solo parzialmente, le spese ripetibili sono ridotte in proporzione. |
3 | Le autorità federali e, di regola, le altre autorità con qualità di parte non hanno diritto a un'indennità a titolo di ripetibili. |
4 | Se le spese sono relativamente modeste, si può rinunciare a concedere alla parte un'indennità a titolo di ripetibili. |
5 | L'articolo 6a è applicabile per analogia.7 |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 82 Principio - Il Tribunale federale giudica i ricorsi: |
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a | contro le decisioni pronunciate in cause di diritto pubblico; |
b | contro gli atti normativi cantonali; |
c | concernenti il diritto di voto dei cittadini nonché le elezioni e votazioni popolari. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 42 Atti scritti - 1 Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. |
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1 | Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. |
2 | Nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. Qualora il ricorso sia ammissibile soltanto se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o un caso particolarmente importante per altri motivi, occorre spiegare perché la causa adempie siffatta condizione.14 15 |
3 | Se sono in possesso della parte, i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati; se l'atto scritto è diretto contro una decisione, anche questa deve essere allegata. |
4 | In caso di trasmissione per via elettronica, la parte o il suo patrocinatore deve munire l'atto scritto di una firma elettronica qualificata secondo la legge del 18 marzo 201616 sulla firma elettronica. Il Tribunale federale determina mediante regolamento: |
a | il formato dell'atto scritto e dei relativi allegati; |
b | le modalità di trasmissione; |
c | le condizioni alle quali può essere richiesta la trasmissione successiva di documenti cartacei in caso di problemi tecnici.17 |
5 | Se mancano la firma della parte o del suo patrocinatore, la procura dello stesso o gli allegati prescritti, o se il patrocinatore non è autorizzato in quanto tale, è fissato un congruo termine per sanare il vizio, con la comminatoria che altrimenti l'atto scritto non sarà preso in considerazione. |
6 | Gli atti illeggibili, sconvenienti, incomprensibili, prolissi o non redatti in una lingua ufficiale possono essere del pari rinviati al loro autore affinché li modifichi. |
7 | Gli atti scritti dovuti a condotta processuale da querulomane o altrimenti abusiva sono inammissibili. |