SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 31 Principio - Il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'articolo 5 della legge federale del 20 dicembre 196821 sulla procedura amministrativa (PA). |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 5 - 1 Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: |
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1 | Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: |
a | la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi; |
b | l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi; |
c | il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi. |
2 | Sono decisioni anche quelle in materia d'esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45 e 46), le decisioni su opposizione (art. 30 cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su ricorso (art. 61), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l'interpretazione (art. 69).24 |
3 | Le dichiarazioni di un'autorità che rifiuta o solleva pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni. |
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 33 Autorità inferiori - Il ricorso è ammissibile contro le decisioni: |
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 32 Eccezioni - 1 Il ricorso è inammissibile contro: |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 48 - 1 Ha diritto di ricorrere chi: |
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1 | Ha diritto di ricorrere chi: |
a | ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo; |
b | è particolarmente toccato dalla decisione impugnata; e |
c | ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa. |
2 | Ha inoltre diritto di ricorrere ogni persona, organizzazione o autorità cui un'altra legge federale riconosce tale diritto. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 50 - 1 Il ricorso dev'essere depositato entro 30 giorni dalla notificazione della decisione. |
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1 | Il ricorso dev'essere depositato entro 30 giorni dalla notificazione della decisione. |
2 | Il ricorso per denegata o ritardata giustizia può essere interposto in ogni tempo. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 52 - 1 L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente. |
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1 | L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente. |
2 | Se il ricorso non soddisfa a questi requisiti o se le conclusioni o i motivi del ricorrente non sono sufficientemente chiari, e il ricorso non sembra manifestamente inammissibile, l'autorità di ricorso assegna al ricorrente un breve termine suppletorio per rimediarvi. |
3 | Essa gli assegna questo termine con la comminatoria che, decorrendo infruttuoso, deciderà secondo l'inserto o, qualora manchino le conclusioni, i motivi oppure la firma, non entrerà nel merito del ricorso. |
SR 743.011 Ordinanza del 21 dicembre 2006 sugli impianti a fune adibiti al trasporto di persone (Ordinanza sugli impianti a fune; OIFT) - Ordinanza sugli impianti a fune OIFT Art. 29 Rapporti di periti - 1 Occorre un rapporto di perizia per verificare: |
SR 743.01 Legge federale del 23 giugno 2006 sugli impianti a fune adibiti al trasporto di persone (Legge sugli impianti a fune, LIFT) - Legge sugli impianti a fune LIFT Art. 3 Principi - 1 Chi intende costruire o gestire un impianto a fune destinato al trasporto regolare e commerciale di persone, che necessita di una concessione per il trasporto di persone secondo la legge del 18 giugno 19933 sul trasporto viaggiatori (impianto a fune soggetto a concessione federale), deve ottenere dall'Ufficio federale dei trasporti (UFT4): |
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1 | Chi intende costruire o gestire un impianto a fune destinato al trasporto regolare e commerciale di persone, che necessita di una concessione per il trasporto di persone secondo la legge del 18 giugno 19933 sul trasporto viaggiatori (impianto a fune soggetto a concessione federale), deve ottenere dall'Ufficio federale dei trasporti (UFT4): |
a | un'approvazione dei piani; |
b | un'autorizzazione di esercizio. |
2 | Chi intende costruire o gestire un impianto a fune che non richiede una concessione per il trasporto di persone secondo la legge sul trasporto viaggiatori, in particolare una sciovia o una piccola funivia, necessita di un'autorizzazione cantonale. |
a | la valutazione globale della compatibilità ambientale o territoriale ne risulta notevolmente facilitata; o |
b | la delega della competenza comporta chiari vantaggi per il richiedente.5 |
2ter | L'autorizzazione secondo il capoverso 2bis lascia impregiudicata la competenza cantonale concernente la vigilanza in fase d'esercizio, nonché il rinnovo e il ritiro dell'autorizzazione di esercizio.6 |
3 | La costruzione e l'esercizio degli impianti a fune sono autorizzati soltanto nella misura in cui essi siano sicuri per l'essere umano, compatibili con le esigenze ambientali e conformi alla pianificazione del territorio. |
4 | Chi intende costruire e gestire un impianto a fune è responsabile dell'adeguata formazione del personale addetto alla sicurezza. Il Consiglio federale disciplina i particolari. |
5 | ...7 |
SR 743.01 Legge federale del 23 giugno 2006 sugli impianti a fune adibiti al trasporto di persone (Legge sugli impianti a fune, LIFT) - Legge sugli impianti a fune LIFT Art. 3 Principi - 1 Chi intende costruire o gestire un impianto a fune destinato al trasporto regolare e commerciale di persone, che necessita di una concessione per il trasporto di persone secondo la legge del 18 giugno 19933 sul trasporto viaggiatori (impianto a fune soggetto a concessione federale), deve ottenere dall'Ufficio federale dei trasporti (UFT4): |
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1 | Chi intende costruire o gestire un impianto a fune destinato al trasporto regolare e commerciale di persone, che necessita di una concessione per il trasporto di persone secondo la legge del 18 giugno 19933 sul trasporto viaggiatori (impianto a fune soggetto a concessione federale), deve ottenere dall'Ufficio federale dei trasporti (UFT4): |
a | un'approvazione dei piani; |
b | un'autorizzazione di esercizio. |
2 | Chi intende costruire o gestire un impianto a fune che non richiede una concessione per il trasporto di persone secondo la legge sul trasporto viaggiatori, in particolare una sciovia o una piccola funivia, necessita di un'autorizzazione cantonale. |
a | la valutazione globale della compatibilità ambientale o territoriale ne risulta notevolmente facilitata; o |
b | la delega della competenza comporta chiari vantaggi per il richiedente.5 |
2ter | L'autorizzazione secondo il capoverso 2bis lascia impregiudicata la competenza cantonale concernente la vigilanza in fase d'esercizio, nonché il rinnovo e il ritiro dell'autorizzazione di esercizio.6 |
3 | La costruzione e l'esercizio degli impianti a fune sono autorizzati soltanto nella misura in cui essi siano sicuri per l'essere umano, compatibili con le esigenze ambientali e conformi alla pianificazione del territorio. |
4 | Chi intende costruire e gestire un impianto a fune è responsabile dell'adeguata formazione del personale addetto alla sicurezza. Il Consiglio federale disciplina i particolari. |
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SR 743.01 Legge federale del 23 giugno 2006 sugli impianti a fune adibiti al trasporto di persone (Legge sugli impianti a fune, LIFT) - Legge sugli impianti a fune LIFT Art. 3 Principi - 1 Chi intende costruire o gestire un impianto a fune destinato al trasporto regolare e commerciale di persone, che necessita di una concessione per il trasporto di persone secondo la legge del 18 giugno 19933 sul trasporto viaggiatori (impianto a fune soggetto a concessione federale), deve ottenere dall'Ufficio federale dei trasporti (UFT4): |
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1 | Chi intende costruire o gestire un impianto a fune destinato al trasporto regolare e commerciale di persone, che necessita di una concessione per il trasporto di persone secondo la legge del 18 giugno 19933 sul trasporto viaggiatori (impianto a fune soggetto a concessione federale), deve ottenere dall'Ufficio federale dei trasporti (UFT4): |
a | un'approvazione dei piani; |
b | un'autorizzazione di esercizio. |
2 | Chi intende costruire o gestire un impianto a fune che non richiede una concessione per il trasporto di persone secondo la legge sul trasporto viaggiatori, in particolare una sciovia o una piccola funivia, necessita di un'autorizzazione cantonale. |
a | la valutazione globale della compatibilità ambientale o territoriale ne risulta notevolmente facilitata; o |
b | la delega della competenza comporta chiari vantaggi per il richiedente.5 |
2ter | L'autorizzazione secondo il capoverso 2bis lascia impregiudicata la competenza cantonale concernente la vigilanza in fase d'esercizio, nonché il rinnovo e il ritiro dell'autorizzazione di esercizio.6 |
3 | La costruzione e l'esercizio degli impianti a fune sono autorizzati soltanto nella misura in cui essi siano sicuri per l'essere umano, compatibili con le esigenze ambientali e conformi alla pianificazione del territorio. |
4 | Chi intende costruire e gestire un impianto a fune è responsabile dell'adeguata formazione del personale addetto alla sicurezza. Il Consiglio federale disciplina i particolari. |
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SR 743.011 Ordinanza del 21 dicembre 2006 sugli impianti a fune adibiti al trasporto di persone (Ordinanza sugli impianti a fune; OIFT) - Ordinanza sugli impianti a fune OIFT Art. 5 Requisiti essenziali - 1 Gli impianti a fune come pure la loro infrastruttura, i loro componenti di sicurezza e i loro sottosistemi devono soddisfare i requisiti essenziali di cui all'allegato II del regolamento UE sugli impianti a fune30.31 |
SR 743.01 Legge federale del 23 giugno 2006 sugli impianti a fune adibiti al trasporto di persone (Legge sugli impianti a fune, LIFT) - Legge sugli impianti a fune LIFT Art. 17 Autorizzazione d'esercizio - 1 L'esercizio di un impianto a fune necessita dell'autorizzazione d'esercizio, rilasciata da: |
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1 | L'esercizio di un impianto a fune necessita dell'autorizzazione d'esercizio, rilasciata da: |
a | l'UFT per gli impianti a fune soggetti a concessione federale; |
b | l'autorità cantonale competente per gli altri impianti a fune. |
2 | L'autorità competente per il rilascio dell'autorizzazione valuta il progetto sotto il profilo dei rischi ai sensi dell'articolo 6. Determina gli aspetti per i quali il richiedente è tenuto a fornire perizie sulla sicurezza. |
3 | L'autorizzazione d'esercizio è rilasciata se: |
a | è fornita la prova circa la sicurezza ed esistono le necessarie perizie sulla sicurezza; |
b | il progetto soddisfa i requisiti essenziali e le altre prescrizioni determinanti; |
c | sono adempiuti gli oneri importanti per la messa in esercizio formulate nell'approvazione dei piani e nella concessione o nell'autorizzazione cantonale; |
d | è fornito un attestato d'assicurazione secondo l'articolo 21; |
e | è stata predisposta l'organizzazione dell'esercizio, della manutenzione e del salvataggio, e vi è personale formato a tal fine. |
4 | Le autorizzazioni di esercizio degli impianti a fune che beneficiano di una concessione sono di regola rilasciate per una durata indeterminata. L'autorizzazione di esercizio decade tuttavia con la scadenza della concessione.22 |
SR 743.01 Legge federale del 23 giugno 2006 sugli impianti a fune adibiti al trasporto di persone (Legge sugli impianti a fune, LIFT) - Legge sugli impianti a fune LIFT Art. 17 Autorizzazione d'esercizio - 1 L'esercizio di un impianto a fune necessita dell'autorizzazione d'esercizio, rilasciata da: |
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1 | L'esercizio di un impianto a fune necessita dell'autorizzazione d'esercizio, rilasciata da: |
a | l'UFT per gli impianti a fune soggetti a concessione federale; |
b | l'autorità cantonale competente per gli altri impianti a fune. |
2 | L'autorità competente per il rilascio dell'autorizzazione valuta il progetto sotto il profilo dei rischi ai sensi dell'articolo 6. Determina gli aspetti per i quali il richiedente è tenuto a fornire perizie sulla sicurezza. |
3 | L'autorizzazione d'esercizio è rilasciata se: |
a | è fornita la prova circa la sicurezza ed esistono le necessarie perizie sulla sicurezza; |
b | il progetto soddisfa i requisiti essenziali e le altre prescrizioni determinanti; |
c | sono adempiuti gli oneri importanti per la messa in esercizio formulate nell'approvazione dei piani e nella concessione o nell'autorizzazione cantonale; |
d | è fornito un attestato d'assicurazione secondo l'articolo 21; |
e | è stata predisposta l'organizzazione dell'esercizio, della manutenzione e del salvataggio, e vi è personale formato a tal fine. |
4 | Le autorizzazioni di esercizio degli impianti a fune che beneficiano di una concessione sono di regola rilasciate per una durata indeterminata. L'autorizzazione di esercizio decade tuttavia con la scadenza della concessione.22 |
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 37 Principio - La procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA60, in quanto la presente legge non disponga altrimenti. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 49 - Il ricorrente può far valere: |
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a | la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento; |
b | l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti; |
c | l'inadeguatezza; questa censura non è ammissibile quando un'autorità cantonale ha giudicato come autorità di ricorso. |
SR 743.011 Ordinanza del 21 dicembre 2006 sugli impianti a fune adibiti al trasporto di persone (Ordinanza sugli impianti a fune; OIFT) - Ordinanza sugli impianti a fune OIFT Art. 3 Definizioni - 1 Sono piccoli impianti a fune gli impianti a fune autorizzati a trasportare otto persone al massimo per direzione di marcia. |
SR 743.011 Ordinanza del 21 dicembre 2006 sugli impianti a fune adibiti al trasporto di persone (Ordinanza sugli impianti a fune; OIFT) - Ordinanza sugli impianti a fune OIFT Art. 12 - 1 L'analisi di sicurezza e il rapporto di sicurezza sono disciplinati dall'articolo 8 del regolamento UE sugli impianti a fune51.52 |
SR 743.011 Ordinanza del 21 dicembre 2006 sugli impianti a fune adibiti al trasporto di persone (Ordinanza sugli impianti a fune; OIFT) - Ordinanza sugli impianti a fune OIFT Art. 29 Rapporti di periti - 1 Occorre un rapporto di perizia per verificare: |
SR 743.011 Ordinanza del 21 dicembre 2006 sugli impianti a fune adibiti al trasporto di persone (Ordinanza sugli impianti a fune; OIFT) - Ordinanza sugli impianti a fune OIFT Art. 74 Disposizioni transitorie concernenti la modifica dell'11 ottobre 2017 - 1 Fino al 20 aprile 2018 le domande di approvazione dei piani, debitamente documentate, possono essere presentate conformemente alle disposizioni applicabili fino all'entrata in vigore della modifica dell'11 ottobre 2017. Nel quadro della procedura di approvazione dei piani e di rilascio dell'autorizzazione d'esercizio, esse saranno valutate conformemente al diritto previgente. |
SR 743.011 Ordinanza del 21 dicembre 2006 sugli impianti a fune adibiti al trasporto di persone (Ordinanza sugli impianti a fune; OIFT) - Ordinanza sugli impianti a fune OIFT Art. 28 Attestato di conformità - 1 Occorre un attestato di conformità per: |
SR 743.01 Legge federale del 23 giugno 2006 sugli impianti a fune adibiti al trasporto di persone (Legge sugli impianti a fune, LIFT) - Legge sugli impianti a fune LIFT Art. 9 Approvazione dei piani - 1 L'approvazione dei piani conferisce il diritto di costruire l'impianto a fune. Con essa sono rilasciate tutte le autorizzazioni necessarie alla costruzione dell'impianto. Il diritto cantonale è preso in considerazione nella misura in cui non ostacoli in modo sproporzionato l'impresa di trasporto a fune nell'adempimento dei suoi compiti. |
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1 | L'approvazione dei piani conferisce il diritto di costruire l'impianto a fune. Con essa sono rilasciate tutte le autorizzazioni necessarie alla costruzione dell'impianto. Il diritto cantonale è preso in considerazione nella misura in cui non ostacoli in modo sproporzionato l'impresa di trasporto a fune nell'adempimento dei suoi compiti. |
2 | Contemporaneamente all'approvazione dei piani è rilasciata la corrispondente concessione per il trasporto di persone secondo la legge del 18 giugno 19939 sul trasporto viaggiatori. |
3 | L'approvazione dei piani è rilasciata quando: |
a | i requisiti essenziali, nonché le altre prescrizioni determinanti sono adempiuti; |
b | nessun interesse pubblico rilevante, segnatamente in materia di pianificazione del territorio, di protezione della natura e del paesaggio o di protezione dell'ambiente, vi si oppone; e |
c | le condizioni di rilascio della concessione per il trasporto di persone sono adempiute. |
4 | I bisogni dei disabili devono essere presi in considerazione ai sensi della legge del 13 dicembre 200210 sui disabili. |
5 | Le procedure d'approvazione dei piani devono essere svolte speditamente da tutte le autorità coinvolte. Il Consiglio federale stabilisce termini a tal fine. |
SR 743.01 Legge federale del 23 giugno 2006 sugli impianti a fune adibiti al trasporto di persone (Legge sugli impianti a fune, LIFT) - Legge sugli impianti a fune LIFT Art. 17 Autorizzazione d'esercizio - 1 L'esercizio di un impianto a fune necessita dell'autorizzazione d'esercizio, rilasciata da: |
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1 | L'esercizio di un impianto a fune necessita dell'autorizzazione d'esercizio, rilasciata da: |
a | l'UFT per gli impianti a fune soggetti a concessione federale; |
b | l'autorità cantonale competente per gli altri impianti a fune. |
2 | L'autorità competente per il rilascio dell'autorizzazione valuta il progetto sotto il profilo dei rischi ai sensi dell'articolo 6. Determina gli aspetti per i quali il richiedente è tenuto a fornire perizie sulla sicurezza. |
3 | L'autorizzazione d'esercizio è rilasciata se: |
a | è fornita la prova circa la sicurezza ed esistono le necessarie perizie sulla sicurezza; |
b | il progetto soddisfa i requisiti essenziali e le altre prescrizioni determinanti; |
c | sono adempiuti gli oneri importanti per la messa in esercizio formulate nell'approvazione dei piani e nella concessione o nell'autorizzazione cantonale; |
d | è fornito un attestato d'assicurazione secondo l'articolo 21; |
e | è stata predisposta l'organizzazione dell'esercizio, della manutenzione e del salvataggio, e vi è personale formato a tal fine. |
4 | Le autorizzazioni di esercizio degli impianti a fune che beneficiano di una concessione sono di regola rilasciate per una durata indeterminata. L'autorizzazione di esercizio decade tuttavia con la scadenza della concessione.22 |
SR 743.01 Legge federale del 23 giugno 2006 sugli impianti a fune adibiti al trasporto di persone (Legge sugli impianti a fune, LIFT) - Legge sugli impianti a fune LIFT Art. 17 Autorizzazione d'esercizio - 1 L'esercizio di un impianto a fune necessita dell'autorizzazione d'esercizio, rilasciata da: |
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1 | L'esercizio di un impianto a fune necessita dell'autorizzazione d'esercizio, rilasciata da: |
a | l'UFT per gli impianti a fune soggetti a concessione federale; |
b | l'autorità cantonale competente per gli altri impianti a fune. |
2 | L'autorità competente per il rilascio dell'autorizzazione valuta il progetto sotto il profilo dei rischi ai sensi dell'articolo 6. Determina gli aspetti per i quali il richiedente è tenuto a fornire perizie sulla sicurezza. |
3 | L'autorizzazione d'esercizio è rilasciata se: |
a | è fornita la prova circa la sicurezza ed esistono le necessarie perizie sulla sicurezza; |
b | il progetto soddisfa i requisiti essenziali e le altre prescrizioni determinanti; |
c | sono adempiuti gli oneri importanti per la messa in esercizio formulate nell'approvazione dei piani e nella concessione o nell'autorizzazione cantonale; |
d | è fornito un attestato d'assicurazione secondo l'articolo 21; |
e | è stata predisposta l'organizzazione dell'esercizio, della manutenzione e del salvataggio, e vi è personale formato a tal fine. |
4 | Le autorizzazioni di esercizio degli impianti a fune che beneficiano di una concessione sono di regola rilasciate per una durata indeterminata. L'autorizzazione di esercizio decade tuttavia con la scadenza della concessione.22 |
SR 743.01 Legge federale del 23 giugno 2006 sugli impianti a fune adibiti al trasporto di persone (Legge sugli impianti a fune, LIFT) - Legge sugli impianti a fune LIFT Art. 17 Autorizzazione d'esercizio - 1 L'esercizio di un impianto a fune necessita dell'autorizzazione d'esercizio, rilasciata da: |
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1 | L'esercizio di un impianto a fune necessita dell'autorizzazione d'esercizio, rilasciata da: |
a | l'UFT per gli impianti a fune soggetti a concessione federale; |
b | l'autorità cantonale competente per gli altri impianti a fune. |
2 | L'autorità competente per il rilascio dell'autorizzazione valuta il progetto sotto il profilo dei rischi ai sensi dell'articolo 6. Determina gli aspetti per i quali il richiedente è tenuto a fornire perizie sulla sicurezza. |
3 | L'autorizzazione d'esercizio è rilasciata se: |
a | è fornita la prova circa la sicurezza ed esistono le necessarie perizie sulla sicurezza; |
b | il progetto soddisfa i requisiti essenziali e le altre prescrizioni determinanti; |
c | sono adempiuti gli oneri importanti per la messa in esercizio formulate nell'approvazione dei piani e nella concessione o nell'autorizzazione cantonale; |
d | è fornito un attestato d'assicurazione secondo l'articolo 21; |
e | è stata predisposta l'organizzazione dell'esercizio, della manutenzione e del salvataggio, e vi è personale formato a tal fine. |
4 | Le autorizzazioni di esercizio degli impianti a fune che beneficiano di una concessione sono di regola rilasciate per una durata indeterminata. L'autorizzazione di esercizio decade tuttavia con la scadenza della concessione.22 |
SR 743.011 Ordinanza del 21 dicembre 2006 sugli impianti a fune adibiti al trasporto di persone (Ordinanza sugli impianti a fune; OIFT) - Ordinanza sugli impianti a fune OIFT Art. 28 Attestato di conformità - 1 Occorre un attestato di conformità per: |
SR 743.011 Ordinanza del 21 dicembre 2006 sugli impianti a fune adibiti al trasporto di persone (Ordinanza sugli impianti a fune; OIFT) - Ordinanza sugli impianti a fune OIFT Art. 65 Sottosistemi e componenti di sicurezza - 1 Sottosistemi e componenti di sicurezza possono essere immessi sul mercato solo dopo che ne è stata valutata e certificata la conformità. |
SR 743.011 Ordinanza del 21 dicembre 2006 sugli impianti a fune adibiti al trasporto di persone (Ordinanza sugli impianti a fune; OIFT) - Ordinanza sugli impianti a fune OIFT Art. 29 Rapporti di periti - 1 Occorre un rapporto di perizia per verificare: |
SR 743.011 Ordinanza del 21 dicembre 2006 sugli impianti a fune adibiti al trasporto di persone (Ordinanza sugli impianti a fune; OIFT) - Ordinanza sugli impianti a fune OIFT Art. 27 Controlli svolti da organismi indipendenti - I componenti rilevanti ai fini della sicurezza devono essere controllati da un organismo indipendente; esso verifica che tali componenti soddisfino i requisiti essenziali. Fornisce un attestato di conformità o un rapporto di perizia69. |
SR 743.011 Ordinanza del 21 dicembre 2006 sugli impianti a fune adibiti al trasporto di persone (Ordinanza sugli impianti a fune; OIFT) - Ordinanza sugli impianti a fune OIFT Art. 29 Rapporti di periti - 1 Occorre un rapporto di perizia per verificare: |
SR 743.011 Ordinanza del 21 dicembre 2006 sugli impianti a fune adibiti al trasporto di persone (Ordinanza sugli impianti a fune; OIFT) - Ordinanza sugli impianti a fune OIFT Art. 26 Attestato di sicurezza - 1 Il richiedente è tenuto a dimostrare che l'impianto a fune soddisfa i requisiti essenziali e le altre disposizioni. |
SR 743.011 Ordinanza del 21 dicembre 2006 sugli impianti a fune adibiti al trasporto di persone (Ordinanza sugli impianti a fune; OIFT) - Ordinanza sugli impianti a fune OIFT Art. 3 Definizioni - 1 Sono piccoli impianti a fune gli impianti a fune autorizzati a trasportare otto persone al massimo per direzione di marcia. |
SR 743.011 Ordinanza del 21 dicembre 2006 sugli impianti a fune adibiti al trasporto di persone (Ordinanza sugli impianti a fune; OIFT) - Ordinanza sugli impianti a fune OIFT Art. 27 Controlli svolti da organismi indipendenti - I componenti rilevanti ai fini della sicurezza devono essere controllati da un organismo indipendente; esso verifica che tali componenti soddisfino i requisiti essenziali. Fornisce un attestato di conformità o un rapporto di perizia69. |
SR 743.01 Legge federale del 23 giugno 2006 sugli impianti a fune adibiti al trasporto di persone (Legge sugli impianti a fune, LIFT) - Legge sugli impianti a fune LIFT Art. 5 Adempimento dei requisiti essenziali - 1 Chi mette in servizio un impianto a fune o intende immettere in commercio sottosistemi o componenti di sicurezza di un impianto a fune deve poter dimostrare che i requisiti essenziali sono adempiuti. |
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1 | Chi mette in servizio un impianto a fune o intende immettere in commercio sottosistemi o componenti di sicurezza di un impianto a fune deve poter dimostrare che i requisiti essenziali sono adempiuti. |
2 | Se un impianto a fune, un sottosistema o una componente di sicurezza di un impianto a fune è allestito o fabbricato conformemente alle norme tecniche, si presume che i requisiti essenziali siano adempiuti. |
3 | Chi mette in servizio un impianto a fune o immette in commercio sottosistemi o componenti di sicurezza di un impianto a fune non conformi alle norme tecniche deve poter dimostrare che i requisiti essenziali sono adempiuti in altro modo. |
4 | Qualora non siano stati stabiliti requisiti essenziali, si deve poter dimostrare che l'impianto a fune, il sottosistema o la componente di sicurezza è stato fabbricato secondo le regole tecniche riconosciute. |
SR 743.01 Legge federale del 23 giugno 2006 sugli impianti a fune adibiti al trasporto di persone (Legge sugli impianti a fune, LIFT) - Legge sugli impianti a fune LIFT Art. 11 Apertura della procedura d'approvazione dei piani - 1 La domanda di approvazione dei piani deve essere presentata all'UFT corredata dei documenti richiesti. |
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1 | La domanda di approvazione dei piani deve essere presentata all'UFT corredata dei documenti richiesti. |
2 | L'UFT verifica se il dossier è completo e, se del caso, ne chiede il completamento. |
3 | Il Consiglio federale determina i documenti che il richiedente deve presentare. |
SR 743.01 Legge federale del 23 giugno 2006 sugli impianti a fune adibiti al trasporto di persone (Legge sugli impianti a fune, LIFT) - Legge sugli impianti a fune LIFT Art. 12 Consultazione, pubblicazione e deposito dei piani - 1 L'UFT trasmette la domanda ai Cantoni interessati, invitandoli a esprimere il loro parere entro tre mesi. In casi motivati, può eccezionalmente ridurre o prorogare tale termine. |
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1 | L'UFT trasmette la domanda ai Cantoni interessati, invitandoli a esprimere il loro parere entro tre mesi. In casi motivati, può eccezionalmente ridurre o prorogare tale termine. |
2 | La domanda dev'essere pubblicata negli organi ufficiali dei Cantoni e dei Comuni interessati e depositata pubblicamente durante 30 giorni. |
SR 743.01 Legge federale del 23 giugno 2006 sugli impianti a fune adibiti al trasporto di persone (Legge sugli impianti a fune, LIFT) - Legge sugli impianti a fune LIFT Art. 6 Valutazione degli aspetti rilevanti ai fini della sicurezza - 1 L'autorità valuta, nel quadro delle procedure di autorizzazione, gli aspetti rilevanti in materia di sicurezza in funzione dei rischi e sulla base di perizie sulla sicurezza o di rilevamenti per campione. |
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1 | L'autorità valuta, nel quadro delle procedure di autorizzazione, gli aspetti rilevanti in materia di sicurezza in funzione dei rischi e sulla base di perizie sulla sicurezza o di rilevamenti per campione. |
2 | L'autorità stabilisce per quali aspetti il richiedente deve fornire perizie sulla sicurezza. |
3 | Le perizie sulla sicurezza devono essere elaborate da servizi indipendenti. |
SR 743.011 Ordinanza del 21 dicembre 2006 sugli impianti a fune adibiti al trasporto di persone (Ordinanza sugli impianti a fune; OIFT) - Ordinanza sugli impianti a fune OIFT Art. 16 Valutazione dei documenti da parte dell'UFT - Nel quadro della procedura di approvazione dei piani, l'UFT valuta la documentazione presentata come segue: |
SR 743.011 Ordinanza del 21 dicembre 2006 sugli impianti a fune adibiti al trasporto di persone (Ordinanza sugli impianti a fune; OIFT) - Ordinanza sugli impianti a fune OIFT Art. 28 Attestato di conformità - 1 Occorre un attestato di conformità per: |
SR 743.011 Ordinanza del 21 dicembre 2006 sugli impianti a fune adibiti al trasporto di persone (Ordinanza sugli impianti a fune; OIFT) - Ordinanza sugli impianti a fune OIFT Art. 29 Rapporti di periti - 1 Occorre un rapporto di perizia per verificare: |
SR 743.011 Ordinanza del 21 dicembre 2006 sugli impianti a fune adibiti al trasporto di persone (Ordinanza sugli impianti a fune; OIFT) - Ordinanza sugli impianti a fune OIFT Art. 27 Controlli svolti da organismi indipendenti - I componenti rilevanti ai fini della sicurezza devono essere controllati da un organismo indipendente; esso verifica che tali componenti soddisfino i requisiti essenziali. Fornisce un attestato di conformità o un rapporto di perizia69. |
SR 743.011 Ordinanza del 21 dicembre 2006 sugli impianti a fune adibiti al trasporto di persone (Ordinanza sugli impianti a fune; OIFT) - Ordinanza sugli impianti a fune OIFT Art. 33 Controllo da parte dell'autorità competente per il rilascio dell'autorizzazione - 1 L'autorità competente per il rilascio dell'autorizzazione controlla che siano stati presentati tutti i documenti necessari per l'attestato di sicurezza.79 |
SR 743.011 Ordinanza del 21 dicembre 2006 sugli impianti a fune adibiti al trasporto di persone (Ordinanza sugli impianti a fune; OIFT) - Ordinanza sugli impianti a fune OIFT Art. 3 Definizioni - 1 Sono piccoli impianti a fune gli impianti a fune autorizzati a trasportare otto persone al massimo per direzione di marcia. |
SR 743.011 Ordinanza del 21 dicembre 2006 sugli impianti a fune adibiti al trasporto di persone (Ordinanza sugli impianti a fune; OIFT) - Ordinanza sugli impianti a fune OIFT Art. 28 Attestato di conformità - 1 Occorre un attestato di conformità per: |
SR 743.011 Ordinanza del 21 dicembre 2006 sugli impianti a fune adibiti al trasporto di persone (Ordinanza sugli impianti a fune; OIFT) - Ordinanza sugli impianti a fune OIFT Art. 29 Rapporti di periti - 1 Occorre un rapporto di perizia per verificare: |
SR 743.011 Ordinanza del 21 dicembre 2006 sugli impianti a fune adibiti al trasporto di persone (Ordinanza sugli impianti a fune; OIFT) - Ordinanza sugli impianti a fune OIFT Art. 29 Rapporti di periti - 1 Occorre un rapporto di perizia per verificare: |
SR 743.011 Ordinanza del 21 dicembre 2006 sugli impianti a fune adibiti al trasporto di persone (Ordinanza sugli impianti a fune; OIFT) - Ordinanza sugli impianti a fune OIFT Art. 28 Attestato di conformità - 1 Occorre un attestato di conformità per: |
SR 743.01 Legge federale del 23 giugno 2006 sugli impianti a fune adibiti al trasporto di persone (Legge sugli impianti a fune, LIFT) - Legge sugli impianti a fune LIFT Art. 17 Autorizzazione d'esercizio - 1 L'esercizio di un impianto a fune necessita dell'autorizzazione d'esercizio, rilasciata da: |
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1 | L'esercizio di un impianto a fune necessita dell'autorizzazione d'esercizio, rilasciata da: |
a | l'UFT per gli impianti a fune soggetti a concessione federale; |
b | l'autorità cantonale competente per gli altri impianti a fune. |
2 | L'autorità competente per il rilascio dell'autorizzazione valuta il progetto sotto il profilo dei rischi ai sensi dell'articolo 6. Determina gli aspetti per i quali il richiedente è tenuto a fornire perizie sulla sicurezza. |
3 | L'autorizzazione d'esercizio è rilasciata se: |
a | è fornita la prova circa la sicurezza ed esistono le necessarie perizie sulla sicurezza; |
b | il progetto soddisfa i requisiti essenziali e le altre prescrizioni determinanti; |
c | sono adempiuti gli oneri importanti per la messa in esercizio formulate nell'approvazione dei piani e nella concessione o nell'autorizzazione cantonale; |
d | è fornito un attestato d'assicurazione secondo l'articolo 21; |
e | è stata predisposta l'organizzazione dell'esercizio, della manutenzione e del salvataggio, e vi è personale formato a tal fine. |
4 | Le autorizzazioni di esercizio degli impianti a fune che beneficiano di una concessione sono di regola rilasciate per una durata indeterminata. L'autorizzazione di esercizio decade tuttavia con la scadenza della concessione.22 |
SR 743.01 Legge federale del 23 giugno 2006 sugli impianti a fune adibiti al trasporto di persone (Legge sugli impianti a fune, LIFT) - Legge sugli impianti a fune LIFT Art. 5 Adempimento dei requisiti essenziali - 1 Chi mette in servizio un impianto a fune o intende immettere in commercio sottosistemi o componenti di sicurezza di un impianto a fune deve poter dimostrare che i requisiti essenziali sono adempiuti. |
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1 | Chi mette in servizio un impianto a fune o intende immettere in commercio sottosistemi o componenti di sicurezza di un impianto a fune deve poter dimostrare che i requisiti essenziali sono adempiuti. |
2 | Se un impianto a fune, un sottosistema o una componente di sicurezza di un impianto a fune è allestito o fabbricato conformemente alle norme tecniche, si presume che i requisiti essenziali siano adempiuti. |
3 | Chi mette in servizio un impianto a fune o immette in commercio sottosistemi o componenti di sicurezza di un impianto a fune non conformi alle norme tecniche deve poter dimostrare che i requisiti essenziali sono adempiuti in altro modo. |
4 | Qualora non siano stati stabiliti requisiti essenziali, si deve poter dimostrare che l'impianto a fune, il sottosistema o la componente di sicurezza è stato fabbricato secondo le regole tecniche riconosciute. |
SR 743.01 Legge federale del 23 giugno 2006 sugli impianti a fune adibiti al trasporto di persone (Legge sugli impianti a fune, LIFT) - Legge sugli impianti a fune LIFT Art. 17 Autorizzazione d'esercizio - 1 L'esercizio di un impianto a fune necessita dell'autorizzazione d'esercizio, rilasciata da: |
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1 | L'esercizio di un impianto a fune necessita dell'autorizzazione d'esercizio, rilasciata da: |
a | l'UFT per gli impianti a fune soggetti a concessione federale; |
b | l'autorità cantonale competente per gli altri impianti a fune. |
2 | L'autorità competente per il rilascio dell'autorizzazione valuta il progetto sotto il profilo dei rischi ai sensi dell'articolo 6. Determina gli aspetti per i quali il richiedente è tenuto a fornire perizie sulla sicurezza. |
3 | L'autorizzazione d'esercizio è rilasciata se: |
a | è fornita la prova circa la sicurezza ed esistono le necessarie perizie sulla sicurezza; |
b | il progetto soddisfa i requisiti essenziali e le altre prescrizioni determinanti; |
c | sono adempiuti gli oneri importanti per la messa in esercizio formulate nell'approvazione dei piani e nella concessione o nell'autorizzazione cantonale; |
d | è fornito un attestato d'assicurazione secondo l'articolo 21; |
e | è stata predisposta l'organizzazione dell'esercizio, della manutenzione e del salvataggio, e vi è personale formato a tal fine. |
4 | Le autorizzazioni di esercizio degli impianti a fune che beneficiano di una concessione sono di regola rilasciate per una durata indeterminata. L'autorizzazione di esercizio decade tuttavia con la scadenza della concessione.22 |
SR 743.011 Ordinanza del 21 dicembre 2006 sugli impianti a fune adibiti al trasporto di persone (Ordinanza sugli impianti a fune; OIFT) - Ordinanza sugli impianti a fune OIFT Art. 9 |
SR 743.01 Legge federale del 23 giugno 2006 sugli impianti a fune adibiti al trasporto di persone (Legge sugli impianti a fune, LIFT) - Legge sugli impianti a fune LIFT Art. 23 Mansioni e competenze dell'autorità di vigilanza - 1 L'autorità di vigilanza sorveglia, sotto il profilo dei rischi, la costruzione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti a fune. |
|
1 | L'autorità di vigilanza sorveglia, sotto il profilo dei rischi, la costruzione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti a fune. |
2 | L'autorità di vigilanza può esigere prove e perizie. Può procedere autonomamente a prove per campionatura. |
3 | Essa prende le misure necessarie a ristabilire la sicurezza qualora constati che l'impianto a fune potrebbe compromettere la sicurezza di persone o beni. Può limitare o vietare l'esercizio dell'impianto. |
SR 743.01 Legge federale del 23 giugno 2006 sugli impianti a fune adibiti al trasporto di persone (Legge sugli impianti a fune, LIFT) - Legge sugli impianti a fune LIFT Art. 5 Adempimento dei requisiti essenziali - 1 Chi mette in servizio un impianto a fune o intende immettere in commercio sottosistemi o componenti di sicurezza di un impianto a fune deve poter dimostrare che i requisiti essenziali sono adempiuti. |
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1 | Chi mette in servizio un impianto a fune o intende immettere in commercio sottosistemi o componenti di sicurezza di un impianto a fune deve poter dimostrare che i requisiti essenziali sono adempiuti. |
2 | Se un impianto a fune, un sottosistema o una componente di sicurezza di un impianto a fune è allestito o fabbricato conformemente alle norme tecniche, si presume che i requisiti essenziali siano adempiuti. |
3 | Chi mette in servizio un impianto a fune o immette in commercio sottosistemi o componenti di sicurezza di un impianto a fune non conformi alle norme tecniche deve poter dimostrare che i requisiti essenziali sono adempiuti in altro modo. |
4 | Qualora non siano stati stabiliti requisiti essenziali, si deve poter dimostrare che l'impianto a fune, il sottosistema o la componente di sicurezza è stato fabbricato secondo le regole tecniche riconosciute. |
SR 743.01 Legge federale del 23 giugno 2006 sugli impianti a fune adibiti al trasporto di persone (Legge sugli impianti a fune, LIFT) - Legge sugli impianti a fune LIFT Art. 17 Autorizzazione d'esercizio - 1 L'esercizio di un impianto a fune necessita dell'autorizzazione d'esercizio, rilasciata da: |
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1 | L'esercizio di un impianto a fune necessita dell'autorizzazione d'esercizio, rilasciata da: |
a | l'UFT per gli impianti a fune soggetti a concessione federale; |
b | l'autorità cantonale competente per gli altri impianti a fune. |
2 | L'autorità competente per il rilascio dell'autorizzazione valuta il progetto sotto il profilo dei rischi ai sensi dell'articolo 6. Determina gli aspetti per i quali il richiedente è tenuto a fornire perizie sulla sicurezza. |
3 | L'autorizzazione d'esercizio è rilasciata se: |
a | è fornita la prova circa la sicurezza ed esistono le necessarie perizie sulla sicurezza; |
b | il progetto soddisfa i requisiti essenziali e le altre prescrizioni determinanti; |
c | sono adempiuti gli oneri importanti per la messa in esercizio formulate nell'approvazione dei piani e nella concessione o nell'autorizzazione cantonale; |
d | è fornito un attestato d'assicurazione secondo l'articolo 21; |
e | è stata predisposta l'organizzazione dell'esercizio, della manutenzione e del salvataggio, e vi è personale formato a tal fine. |
4 | Le autorizzazioni di esercizio degli impianti a fune che beneficiano di una concessione sono di regola rilasciate per una durata indeterminata. L'autorizzazione di esercizio decade tuttavia con la scadenza della concessione.22 |
SR 743.011 Ordinanza del 21 dicembre 2006 sugli impianti a fune adibiti al trasporto di persone (Ordinanza sugli impianti a fune; OIFT) - Ordinanza sugli impianti a fune OIFT Art. 26 Attestato di sicurezza - 1 Il richiedente è tenuto a dimostrare che l'impianto a fune soddisfa i requisiti essenziali e le altre disposizioni. |
SR 743.011 Ordinanza del 21 dicembre 2006 sugli impianti a fune adibiti al trasporto di persone (Ordinanza sugli impianti a fune; OIFT) - Ordinanza sugli impianti a fune OIFT Art. 60 Misure - 1 Se constata che un impianto a fune può mettere in pericolo la sicurezza di persone o di beni o che vi sono infrazioni alle prescrizioni oppure indizi concreti in merito, l'autorità di vigilanza esige che l'impresa di trasporto a fune proponga o adotti misure atte a ristabilire la sicurezza e la conformità alle prescrizioni. Se la sicurezza lo impone, può vietare l'esercizio con effetto immediato.133 |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 5 Stato di diritto - 1 Il diritto è fondamento e limite dell'attività dello Stato. |
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 37 Principio - La procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA60, in quanto la presente legge non disponga altrimenti. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 49 - Il ricorrente può far valere: |
|
a | la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento; |
b | l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti; |
c | l'inadeguatezza; questa censura non è ammissibile quando un'autorità cantonale ha giudicato come autorità di ricorso. |
SR 743.01 Legge federale del 23 giugno 2006 sugli impianti a fune adibiti al trasporto di persone (Legge sugli impianti a fune, LIFT) - Legge sugli impianti a fune LIFT Art. 3 Principi - 1 Chi intende costruire o gestire un impianto a fune destinato al trasporto regolare e commerciale di persone, che necessita di una concessione per il trasporto di persone secondo la legge del 18 giugno 19933 sul trasporto viaggiatori (impianto a fune soggetto a concessione federale), deve ottenere dall'Ufficio federale dei trasporti (UFT4): |
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1 | Chi intende costruire o gestire un impianto a fune destinato al trasporto regolare e commerciale di persone, che necessita di una concessione per il trasporto di persone secondo la legge del 18 giugno 19933 sul trasporto viaggiatori (impianto a fune soggetto a concessione federale), deve ottenere dall'Ufficio federale dei trasporti (UFT4): |
a | un'approvazione dei piani; |
b | un'autorizzazione di esercizio. |
2 | Chi intende costruire o gestire un impianto a fune che non richiede una concessione per il trasporto di persone secondo la legge sul trasporto viaggiatori, in particolare una sciovia o una piccola funivia, necessita di un'autorizzazione cantonale. |
a | la valutazione globale della compatibilità ambientale o territoriale ne risulta notevolmente facilitata; o |
b | la delega della competenza comporta chiari vantaggi per il richiedente.5 |
2ter | L'autorizzazione secondo il capoverso 2bis lascia impregiudicata la competenza cantonale concernente la vigilanza in fase d'esercizio, nonché il rinnovo e il ritiro dell'autorizzazione di esercizio.6 |
3 | La costruzione e l'esercizio degli impianti a fune sono autorizzati soltanto nella misura in cui essi siano sicuri per l'essere umano, compatibili con le esigenze ambientali e conformi alla pianificazione del territorio. |
4 | Chi intende costruire e gestire un impianto a fune è responsabile dell'adeguata formazione del personale addetto alla sicurezza. Il Consiglio federale disciplina i particolari. |
5 | ...7 |
SR 743.01 Legge federale del 23 giugno 2006 sugli impianti a fune adibiti al trasporto di persone (Legge sugli impianti a fune, LIFT) - Legge sugli impianti a fune LIFT Art. 23 Mansioni e competenze dell'autorità di vigilanza - 1 L'autorità di vigilanza sorveglia, sotto il profilo dei rischi, la costruzione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti a fune. |
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1 | L'autorità di vigilanza sorveglia, sotto il profilo dei rischi, la costruzione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti a fune. |
2 | L'autorità di vigilanza può esigere prove e perizie. Può procedere autonomamente a prove per campionatura. |
3 | Essa prende le misure necessarie a ristabilire la sicurezza qualora constati che l'impianto a fune potrebbe compromettere la sicurezza di persone o beni. Può limitare o vietare l'esercizio dell'impianto. |
SR 743.01 Legge federale del 23 giugno 2006 sugli impianti a fune adibiti al trasporto di persone (Legge sugli impianti a fune, LIFT) - Legge sugli impianti a fune LIFT Art. 23 Mansioni e competenze dell'autorità di vigilanza - 1 L'autorità di vigilanza sorveglia, sotto il profilo dei rischi, la costruzione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti a fune. |
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1 | L'autorità di vigilanza sorveglia, sotto il profilo dei rischi, la costruzione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti a fune. |
2 | L'autorità di vigilanza può esigere prove e perizie. Può procedere autonomamente a prove per campionatura. |
3 | Essa prende le misure necessarie a ristabilire la sicurezza qualora constati che l'impianto a fune potrebbe compromettere la sicurezza di persone o beni. Può limitare o vietare l'esercizio dell'impianto. |
SR 743.01 Legge federale del 23 giugno 2006 sugli impianti a fune adibiti al trasporto di persone (Legge sugli impianti a fune, LIFT) - Legge sugli impianti a fune LIFT Art. 24 Obbligo di notifica e di collaborazione - 1 Eventi particolari durante la costruzione o l'esercizio di un impianto a fune devono essere immediatamente notificati all'autorità di vigilanza. |
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1 | Eventi particolari durante la costruzione o l'esercizio di un impianto a fune devono essere immediatamente notificati all'autorità di vigilanza. |
2 | Il gestore è tenuto in ogni tempo a fornire informazioni all'autorità di vigilanza e a presentare tutta la documentazione. Deve concedere all'autorità di vigilanza libero accesso a tutte le parti dell'impianto a fune e coadiuvarla a titolo gratuito nelle attività di esame e di controllo. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 12 - L'autorità accerta d'ufficio i fatti e si serve, se necessario, dei seguenti mezzi di prova: |
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a | documenti; |
b | informazioni delle parti; |
c | informazioni o testimonianze di terzi; |
d | sopralluoghi; |
e | perizie. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 33 - 1 L'autorità ammette le prove offerte dalla parte se paiano idonee a chiarire i fatti. |
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1 | L'autorità ammette le prove offerte dalla parte se paiano idonee a chiarire i fatti. |
2 | Se la loro assunzione implichi una spesa relativamente elevata, che andrebbe a carico della parte ove fosse soccombente, l'autorità può subordinarla alla condizione che la parte anticipi, entro un termine, le spese che possono essere ragionevolmente pretese da essa; la parte indigente ne è dispensata. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 63 - 1 L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali. |
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1 | L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali. |
2 | Nessuna spesa processuale è messa a carico dell'autorità inferiore ne delle autorità federali, che promuovano il ricorso e soccombano; se l'autorità ricorrente, che soccombe, non è un'autorità federale, le spese processuali le sono addossate in quanto la causa concerna interessi pecuniari di enti o d'istituti autonomi. |
3 | Alla parte vincente possono essere addossate solo le spese processuali che abbia cagionato violando le regole di procedura. |
4 | L'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione esige dal ricorrente un anticipo equivalente alle presunte spese processuali. Stabilisce un congruo termine per il pagamento con la comminatoria che altrimenti non entrerà nel merito. Se sussistono motivi particolari, può rinunciare interamente o in parte a esigere l'anticipo.100 |
4bis | La tassa di decisione è stabilita in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Il suo importo oscilla: |
a | da 100 a 5000 franchi nelle controversie senza interesse pecuniario; |
b | da 100 a 50 000 franchi nelle altre controversie.101 |
5 | Il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi alla determinazione delle tasse.102 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005103 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010104 sull'organizzazione delle autorità penali.105 |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente una indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. |
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1 | L'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente una indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. |
2 | Il dispositivo indica l'ammontare dell'indennità e l'addossa all'ente o all'istituto autonomo, nel cui nome l'autorità inferiore ha deciso, in quanto non possa essere messa a carico di una controparte soccombente. |
3 | Se una controparte soccombente ha presentato conclusioni indipendenti, l'indennità può essere messa a suo carico, secondo la propria solvenza. |
4 | L'ente o l'istituto autonomo, nel cui nome l'autorità inferiore ha deciso, risponde dell'indennità addossata a una controparte soccombente, in quanto non possa essere riscossa. |
5 | Il Consiglio federale disciplina la determinazione delle spese ripetibili.106 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005107 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010108 sull'organizzazione delle autorità penali.109 |
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF) TS-TAF Art. 7 Principio - 1 La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa. |
|
1 | La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa. |
2 | Se la parte vince solo parzialmente, le spese ripetibili sono ridotte in proporzione. |
3 | Le autorità federali e, di regola, le altre autorità con qualità di parte non hanno diritto a un'indennità a titolo di ripetibili. |
4 | Se le spese sono relativamente modeste, si può rinunciare a concedere alla parte un'indennità a titolo di ripetibili. |
5 | L'articolo 6a è applicabile per analogia.7 |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 82 Principio - Il Tribunale federale giudica i ricorsi: |
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a | contro le decisioni pronunciate in cause di diritto pubblico; |
b | contro gli atti normativi cantonali; |
c | concernenti il diritto di voto dei cittadini nonché le elezioni e votazioni popolari. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 42 Atti scritti - 1 Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. |
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1 | Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. |
1bis | Se un procedimento in materia civile si è svolto in inglese dinanzi all'autorità inferiore, gli atti scritti possono essere redatti in tale lingua.14 |
2 | Nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. Qualora il ricorso sia ammissibile soltanto se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o un caso particolarmente importante per altri motivi, occorre spiegare perché la causa adempie siffatta condizione.15 16 |
3 | Se sono in possesso della parte, i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati; se l'atto scritto è diretto contro una decisione, anche questa deve essere allegata. |
4 | In caso di trasmissione per via elettronica, la parte o il suo patrocinatore deve munire l'atto scritto di una firma elettronica qualificata secondo la legge del 18 marzo 201617 sulla firma elettronica. Il Tribunale federale determina mediante regolamento: |
a | il formato dell'atto scritto e dei relativi allegati; |
b | le modalità di trasmissione; |
c | le condizioni alle quali può essere richiesta la trasmissione successiva di documenti cartacei in caso di problemi tecnici.18 |
5 | Se mancano la firma della parte o del suo patrocinatore, la procura dello stesso o gli allegati prescritti, o se il patrocinatore non è autorizzato in quanto tale, è fissato un congruo termine per sanare il vizio, con la comminatoria che altrimenti l'atto scritto non sarà preso in considerazione. |
6 | Gli atti illeggibili, sconvenienti, incomprensibili, prolissi o non redatti in una lingua ufficiale possono essere del pari rinviati al loro autore affinché li modifichi. |
7 | Gli atti scritti dovuti a condotta processuale da querulomane o altrimenti abusiva sono inammissibili. |