|
RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 Art. 352 |
||||||
| Lo scambio di informazioni di polizia criminale è retto dai principi della legge federale del 20 marzo 1981 [1] sull'assistenza internazionale in materia penale nonché dagli statuti e regolamenti d'INTERPOL dichiarati applicabili dal Consiglio federale. | ||||||
| Lo scambio d'informazioni destinate alla ricerca di persone scomparse e all'identificazione di sconosciuti e per scopi amministrativi è retto dalla LPD [2]. [3] | ||||||
| L'Ufficio federale di polizia può trasmettere informazioni direttamente agli uffici centrali nazionali di altri Stati, se lo Stato destinatario soggiace alle prescrizioni d'INTERPOL in materia di protezione dei dati. | ||||||
| [1] RS 351.1 [2] RS 235.1 [3] Nuovo testo giusta l'all. 1 cifra II n. 26 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 491; FF 2017 5939). | ||||||
|
RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 Art. 357 [1] |
||||||
| Fedpol è il punto di contatto nazionale secondo gli articoli 6, 11, 15 e 16 paragrafo 3 della decisione 2008/615/GAI [2] per lo scambio di dati dattiloscopici e di dati personali. | ||||||
| In qualità di punto di contatto, fedpol assolve segnatamente i seguenti compiti: | ||||||
| esegue il confronto con i dati dattiloscopici contenuti nei sistemi d'informazione degli altri Stati contraenti; | ||||||
| verifica le corrispondenze ottenute in seguito a un confronto eseguito dalla Svizzera nel sistema d'informazione sui dati dattiloscopici di uno Stato contraente; | ||||||
| conformemente all'articolo 10 della decisione 2008/615/GAI trasmette allo Stato contraente richiedente i dati personali e, su richiesta e per quanto il diritto svizzero lo preveda, ulteriori informazioni disponibili; | ||||||
| trasmette, su richiesta o di propria iniziativa, dati personali e non personali conformemente agli articoli 13 e 14 (eventi di rilievo) nonché 16 (prevenzione di reati di terrorismo) della decisione 2008/615/GAI; | ||||||
| stabilisce le capacità massime di consultazione di dati dattiloscopici. | ||||||
| Le autorità seguenti possono chiedere, nell'ambito dei compiti loro attribuiti dalla legge, un confronto ai sensi del capoverso 2: | ||||||
| fedpol; | ||||||
| il Ministero pubblico della Confederazione; | ||||||
| le autorità cantonali di polizia e di perseguimento penale. | ||||||
| L'Ufficio federale delle strade è il punto di contatto nazionale di cui all'articolo 12 paragrafo 2 della decisione 2008/615/GAI per lo scambio di dati relativi ai veicoli nonché di dati relativi ai proprietari o ai detentori di veicoli. In tale veste, concede allo Stato contraente richiedente l'accesso ai dati relativi ai veicoli e ai loro detentori nel sottosistema SIAC Veicoli per gli scopi di cui all'articolo 12 paragrafo 1 della decisione 2008/615/GAI. L'accesso ai dati ha luogo conformemente all'articolo 15 nonché al capo 3 dell'allegato della decisione 2008/616/GAI [3]. | ||||||
| Per reati di terrorismo di cui all'articolo 16 della decisione 2008/615/GAI s'intendono i crimini e i delitti menzionati all'articolo 111j capoverso 6 lettera a della legge federale del 16 dicembre 2005 [4] sugli stranieri e la loro integrazione | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all n. 3 del DF del 1° ott. 2025 che approva e traspone nel diritto svizzero l'Accordo tra la Svizzera e l'UE sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera (cooperazione Prüm) e il Protocollo tra la Svizzera, l'UE e il Principato del Liechtenstein riguardante l'accesso a Eurodac a fini di contrasto, in vigore dal 1° ago. 2025 (RU 2025 348, 401; FF 2021 738) [2] Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 356 cpv. 2. [3] Decisione 2008/616/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, relativa all'attuazione della decisione 2008/615/GAI sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera, GU L 210 del 6.8.2008, pag. 12. [4] RS 142.20 | ||||||
|
RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 44 Principi |
||||||
| La Confederazione e i Cantoni collaborano e si aiutano reciprocamente nell'adempimento dei loro compiti. | ||||||
| Si devono rispetto e sostegno. Si prestano assistenza amministrativa e giudiziaria. | ||||||
| Le controversie tra i Cantoni o tra i Comuni [1] e la Confederazione vanno composte per quanto possibile con il negoziato e la mediazione. | ||||||
| [1] Nel testo francese «cantons» e nel testo tedesco «Kantonen». | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 44 Principi |
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| La Confederazione e i Cantoni collaborano e si aiutano reciprocamente nell'adempimento dei loro compiti. | ||||||
| Si devono rispetto e sostegno. Si prestano assistenza amministrativa e giudiziaria. | ||||||
| Le controversie tra i Cantoni o tra i Comuni [1] e la Confederazione vanno composte per quanto possibile con il negoziato e la mediazione. | ||||||
| [1] Nel testo francese «cantons» e nel testo tedesco «Kantonen». | ||||||
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RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 Art. 357 [1] |
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| Fedpol è il punto di contatto nazionale secondo gli articoli 6, 11, 15 e 16 paragrafo 3 della decisione 2008/615/GAI [2] per lo scambio di dati dattiloscopici e di dati personali. | ||||||
| In qualità di punto di contatto, fedpol assolve segnatamente i seguenti compiti: | ||||||
| esegue il confronto con i dati dattiloscopici contenuti nei sistemi d'informazione degli altri Stati contraenti; | ||||||
| verifica le corrispondenze ottenute in seguito a un confronto eseguito dalla Svizzera nel sistema d'informazione sui dati dattiloscopici di uno Stato contraente; | ||||||
| conformemente all'articolo 10 della decisione 2008/615/GAI trasmette allo Stato contraente richiedente i dati personali e, su richiesta e per quanto il diritto svizzero lo preveda, ulteriori informazioni disponibili; | ||||||
| trasmette, su richiesta o di propria iniziativa, dati personali e non personali conformemente agli articoli 13 e 14 (eventi di rilievo) nonché 16 (prevenzione di reati di terrorismo) della decisione 2008/615/GAI; | ||||||
| stabilisce le capacità massime di consultazione di dati dattiloscopici. | ||||||
| Le autorità seguenti possono chiedere, nell'ambito dei compiti loro attribuiti dalla legge, un confronto ai sensi del capoverso 2: | ||||||
| fedpol; | ||||||
| il Ministero pubblico della Confederazione; | ||||||
| le autorità cantonali di polizia e di perseguimento penale. | ||||||
| L'Ufficio federale delle strade è il punto di contatto nazionale di cui all'articolo 12 paragrafo 2 della decisione 2008/615/GAI per lo scambio di dati relativi ai veicoli nonché di dati relativi ai proprietari o ai detentori di veicoli. In tale veste, concede allo Stato contraente richiedente l'accesso ai dati relativi ai veicoli e ai loro detentori nel sottosistema SIAC Veicoli per gli scopi di cui all'articolo 12 paragrafo 1 della decisione 2008/615/GAI. L'accesso ai dati ha luogo conformemente all'articolo 15 nonché al capo 3 dell'allegato della decisione 2008/616/GAI [3]. | ||||||
| Per reati di terrorismo di cui all'articolo 16 della decisione 2008/615/GAI s'intendono i crimini e i delitti menzionati all'articolo 111j capoverso 6 lettera a della legge federale del 16 dicembre 2005 [4] sugli stranieri e la loro integrazione | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all n. 3 del DF del 1° ott. 2025 che approva e traspone nel diritto svizzero l'Accordo tra la Svizzera e l'UE sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera (cooperazione Prüm) e il Protocollo tra la Svizzera, l'UE e il Principato del Liechtenstein riguardante l'accesso a Eurodac a fini di contrasto, in vigore dal 1° ago. 2025 (RU 2025 348, 401; FF 2021 738) [2] Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 356 cpv. 2. [3] Decisione 2008/616/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, relativa all'attuazione della decisione 2008/615/GAI sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera, GU L 210 del 6.8.2008, pag. 12. [4] RS 142.20 | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 44 Principi |
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| La Confederazione e i Cantoni collaborano e si aiutano reciprocamente nell'adempimento dei loro compiti. | ||||||
| Si devono rispetto e sostegno. Si prestano assistenza amministrativa e giudiziaria. | ||||||
| Le controversie tra i Cantoni o tra i Comuni [1] e la Confederazione vanno composte per quanto possibile con il negoziato e la mediazione. | ||||||
| [1] Nel testo francese «cantons» e nel testo tedesco «Kantonen». | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 44 Principi |
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| La Confederazione e i Cantoni collaborano e si aiutano reciprocamente nell'adempimento dei loro compiti. | ||||||
| Si devono rispetto e sostegno. Si prestano assistenza amministrativa e giudiziaria. | ||||||
| Le controversie tra i Cantoni o tra i Comuni [1] e la Confederazione vanno composte per quanto possibile con il negoziato e la mediazione. | ||||||
| [1] Nel testo francese «cantons» e nel testo tedesco «Kantonen». | ||||||
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RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 Art. 352 |
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| Lo scambio di informazioni di polizia criminale è retto dai principi della legge federale del 20 marzo 1981 [1] sull'assistenza internazionale in materia penale nonché dagli statuti e regolamenti d'INTERPOL dichiarati applicabili dal Consiglio federale. | ||||||
| Lo scambio d'informazioni destinate alla ricerca di persone scomparse e all'identificazione di sconosciuti e per scopi amministrativi è retto dalla LPD [2]. [3] | ||||||
| L'Ufficio federale di polizia può trasmettere informazioni direttamente agli uffici centrali nazionali di altri Stati, se lo Stato destinatario soggiace alle prescrizioni d'INTERPOL in materia di protezione dei dati. | ||||||
| [1] RS 351.1 [2] RS 235.1 [3] Nuovo testo giusta l'all. 1 cifra II n. 26 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 491; FF 2017 5939). | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 44 Principi |
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| La Confederazione e i Cantoni collaborano e si aiutano reciprocamente nell'adempimento dei loro compiti. | ||||||
| Si devono rispetto e sostegno. Si prestano assistenza amministrativa e giudiziaria. | ||||||
| Le controversie tra i Cantoni o tra i Comuni [1] e la Confederazione vanno composte per quanto possibile con il negoziato e la mediazione. | ||||||
| [1] Nel testo francese «cantons» e nel testo tedesco «Kantonen». | ||||||
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RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 Art. 352 |
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| Lo scambio di informazioni di polizia criminale è retto dai principi della legge federale del 20 marzo 1981 [1] sull'assistenza internazionale in materia penale nonché dagli statuti e regolamenti d'INTERPOL dichiarati applicabili dal Consiglio federale. | ||||||
| Lo scambio d'informazioni destinate alla ricerca di persone scomparse e all'identificazione di sconosciuti e per scopi amministrativi è retto dalla LPD [2]. [3] | ||||||
| L'Ufficio federale di polizia può trasmettere informazioni direttamente agli uffici centrali nazionali di altri Stati, se lo Stato destinatario soggiace alle prescrizioni d'INTERPOL in materia di protezione dei dati. | ||||||
| [1] RS 351.1 [2] RS 235.1 [3] Nuovo testo giusta l'all. 1 cifra II n. 26 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 491; FF 2017 5939). | ||||||
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RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 Art. 352 |
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| Lo scambio di informazioni di polizia criminale è retto dai principi della legge federale del 20 marzo 1981 [1] sull'assistenza internazionale in materia penale nonché dagli statuti e regolamenti d'INTERPOL dichiarati applicabili dal Consiglio federale. | ||||||
| Lo scambio d'informazioni destinate alla ricerca di persone scomparse e all'identificazione di sconosciuti e per scopi amministrativi è retto dalla LPD [2]. [3] | ||||||
| L'Ufficio federale di polizia può trasmettere informazioni direttamente agli uffici centrali nazionali di altri Stati, se lo Stato destinatario soggiace alle prescrizioni d'INTERPOL in materia di protezione dei dati. | ||||||
| [1] RS 351.1 [2] RS 235.1 [3] Nuovo testo giusta l'all. 1 cifra II n. 26 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 491; FF 2017 5939). | ||||||
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RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 Art. 352 |
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| Lo scambio di informazioni di polizia criminale è retto dai principi della legge federale del 20 marzo 1981 [1] sull'assistenza internazionale in materia penale nonché dagli statuti e regolamenti d'INTERPOL dichiarati applicabili dal Consiglio federale. | ||||||
| Lo scambio d'informazioni destinate alla ricerca di persone scomparse e all'identificazione di sconosciuti e per scopi amministrativi è retto dalla LPD [2]. [3] | ||||||
| L'Ufficio federale di polizia può trasmettere informazioni direttamente agli uffici centrali nazionali di altri Stati, se lo Stato destinatario soggiace alle prescrizioni d'INTERPOL in materia di protezione dei dati. | ||||||
| [1] RS 351.1 [2] RS 235.1 [3] Nuovo testo giusta l'all. 1 cifra II n. 26 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 491; FF 2017 5939). | ||||||
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RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 Art. 357 [1] |
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| Fedpol è il punto di contatto nazionale secondo gli articoli 6, 11, 15 e 16 paragrafo 3 della decisione 2008/615/GAI [2] per lo scambio di dati dattiloscopici e di dati personali. | ||||||
| In qualità di punto di contatto, fedpol assolve segnatamente i seguenti compiti: | ||||||
| esegue il confronto con i dati dattiloscopici contenuti nei sistemi d'informazione degli altri Stati contraenti; | ||||||
| verifica le corrispondenze ottenute in seguito a un confronto eseguito dalla Svizzera nel sistema d'informazione sui dati dattiloscopici di uno Stato contraente; | ||||||
| conformemente all'articolo 10 della decisione 2008/615/GAI trasmette allo Stato contraente richiedente i dati personali e, su richiesta e per quanto il diritto svizzero lo preveda, ulteriori informazioni disponibili; | ||||||
| trasmette, su richiesta o di propria iniziativa, dati personali e non personali conformemente agli articoli 13 e 14 (eventi di rilievo) nonché 16 (prevenzione di reati di terrorismo) della decisione 2008/615/GAI; | ||||||
| stabilisce le capacità massime di consultazione di dati dattiloscopici. | ||||||
| Le autorità seguenti possono chiedere, nell'ambito dei compiti loro attribuiti dalla legge, un confronto ai sensi del capoverso 2: | ||||||
| fedpol; | ||||||
| il Ministero pubblico della Confederazione; | ||||||
| le autorità cantonali di polizia e di perseguimento penale. | ||||||
| L'Ufficio federale delle strade è il punto di contatto nazionale di cui all'articolo 12 paragrafo 2 della decisione 2008/615/GAI per lo scambio di dati relativi ai veicoli nonché di dati relativi ai proprietari o ai detentori di veicoli. In tale veste, concede allo Stato contraente richiedente l'accesso ai dati relativi ai veicoli e ai loro detentori nel sottosistema SIAC Veicoli per gli scopi di cui all'articolo 12 paragrafo 1 della decisione 2008/615/GAI. L'accesso ai dati ha luogo conformemente all'articolo 15 nonché al capo 3 dell'allegato della decisione 2008/616/GAI [3]. | ||||||
| Per reati di terrorismo di cui all'articolo 16 della decisione 2008/615/GAI s'intendono i crimini e i delitti menzionati all'articolo 111j capoverso 6 lettera a della legge federale del 16 dicembre 2005 [4] sugli stranieri e la loro integrazione | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all n. 3 del DF del 1° ott. 2025 che approva e traspone nel diritto svizzero l'Accordo tra la Svizzera e l'UE sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera (cooperazione Prüm) e il Protocollo tra la Svizzera, l'UE e il Principato del Liechtenstein riguardante l'accesso a Eurodac a fini di contrasto, in vigore dal 1° ago. 2025 (RU 2025 348, 401; FF 2021 738) [2] Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 356 cpv. 2. [3] Decisione 2008/616/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, relativa all'attuazione della decisione 2008/615/GAI sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera, GU L 210 del 6.8.2008, pag. 12. [4] RS 142.20 | ||||||
|
RS 172.220.111.3 OPers Ordinanza del 3 luglio 2001 sul personale federale (OPers) Art. 94 Segreto professionale, di affari e d'ufficio - (art. 22 LPers) |
||||||
| Gli impiegati hanno l'obbligo di tacere in merito a questioni professionali o di servizio che devono essere tenute segrete per la loro natura o in virtù di prescrizioni legali o di istruzioni. | ||||||
| L'obbligo di mantenere il segreto d'ufficio e professionale continua a sussistere anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro. | ||||||
| Gli impiegati possono deporre in giudizio come parti, testimoni, persone informate sui fatti o periti giudiziari intorno a constatazioni attinenti ai loro compiti fatte in virtù di questi ultimi o nell'esercizio delle loro funzioni solo con l'autorizzazione scritta dell'autorità competente secondo l'articolo 2. L'autorizzazione non è necessaria se le deposizioni concernono fatti che giustificano un obbligo di denuncia o di segnalazione degli impiegati secondo l'articolo 302 del Codice di procedura penale [1] o l'articolo 22a capoversi 1 e 2 LPers. [2] | ||||||
| È fatto salvo l'articolo 156 della legge del 13 dicembre 2002 [3] sul Parlamento. [4] | ||||||
| [1] RS 312.0 [2] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 2 dic. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4507). [3] RS 171.10 [4] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 12 giu. 2015, in vigore dal 1° ago. 2015 (RU 2015 2243). | ||||||
|
RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 Art. 357 [1] |
||||||
| Fedpol è il punto di contatto nazionale secondo gli articoli 6, 11, 15 e 16 paragrafo 3 della decisione 2008/615/GAI [2] per lo scambio di dati dattiloscopici e di dati personali. | ||||||
| In qualità di punto di contatto, fedpol assolve segnatamente i seguenti compiti: | ||||||
| esegue il confronto con i dati dattiloscopici contenuti nei sistemi d'informazione degli altri Stati contraenti; | ||||||
| verifica le corrispondenze ottenute in seguito a un confronto eseguito dalla Svizzera nel sistema d'informazione sui dati dattiloscopici di uno Stato contraente; | ||||||
| conformemente all'articolo 10 della decisione 2008/615/GAI trasmette allo Stato contraente richiedente i dati personali e, su richiesta e per quanto il diritto svizzero lo preveda, ulteriori informazioni disponibili; | ||||||
| trasmette, su richiesta o di propria iniziativa, dati personali e non personali conformemente agli articoli 13 e 14 (eventi di rilievo) nonché 16 (prevenzione di reati di terrorismo) della decisione 2008/615/GAI; | ||||||
| stabilisce le capacità massime di consultazione di dati dattiloscopici. | ||||||
| Le autorità seguenti possono chiedere, nell'ambito dei compiti loro attribuiti dalla legge, un confronto ai sensi del capoverso 2: | ||||||
| fedpol; | ||||||
| il Ministero pubblico della Confederazione; | ||||||
| le autorità cantonali di polizia e di perseguimento penale. | ||||||
| L'Ufficio federale delle strade è il punto di contatto nazionale di cui all'articolo 12 paragrafo 2 della decisione 2008/615/GAI per lo scambio di dati relativi ai veicoli nonché di dati relativi ai proprietari o ai detentori di veicoli. In tale veste, concede allo Stato contraente richiedente l'accesso ai dati relativi ai veicoli e ai loro detentori nel sottosistema SIAC Veicoli per gli scopi di cui all'articolo 12 paragrafo 1 della decisione 2008/615/GAI. L'accesso ai dati ha luogo conformemente all'articolo 15 nonché al capo 3 dell'allegato della decisione 2008/616/GAI [3]. | ||||||
| Per reati di terrorismo di cui all'articolo 16 della decisione 2008/615/GAI s'intendono i crimini e i delitti menzionati all'articolo 111j capoverso 6 lettera a della legge federale del 16 dicembre 2005 [4] sugli stranieri e la loro integrazione | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all n. 3 del DF del 1° ott. 2025 che approva e traspone nel diritto svizzero l'Accordo tra la Svizzera e l'UE sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera (cooperazione Prüm) e il Protocollo tra la Svizzera, l'UE e il Principato del Liechtenstein riguardante l'accesso a Eurodac a fini di contrasto, in vigore dal 1° ago. 2025 (RU 2025 348, 401; FF 2021 738) [2] Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 356 cpv. 2. [3] Decisione 2008/616/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, relativa all'attuazione della decisione 2008/615/GAI sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera, GU L 210 del 6.8.2008, pag. 12. [4] RS 142.20 | ||||||
|
RS 171.10 LParl Legge federale del 13 dicembre 2002 sull'Assemblea federale (Legge sul Parlamento, LParl) - Legge sul Parlamento Art. 26 Alta vigilanza |
||||||
| L'Assemblea federale esercita l'alta vigilanza sulla gestione del Consiglio federale e dell'Amministrazione federale, dei tribunali della Confederazione, dell'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione, del Ministero pubblico della Confederazione e di altri enti incaricati di compiti federali. [1] | ||||||
| Esercita l'alta vigilanza sulla gestione finanziaria nell'ambito dell'articolo 8 della legge federale del 28 giugno 1967 [2] sul controllo federale delle finanze. | ||||||
| L'Assemblea federale esercita l'alta vigilanza attenendosi ai seguenti criteri: | ||||||
| legalità; | ||||||
| conformità all'ordinamento vigente; | ||||||
| adeguatezza; | ||||||
| efficacia; | ||||||
| economicità. | ||||||
| L'alta vigilanza non include la competenza di abrogare o modificare decisioni. È escluso il controllo di merito delle decisioni giudiziarie e delle decisioni del Ministero pubblico della Confederazione. [3] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. cifra II n. 2 della L del 19 mar. 2010 sull'organizzazione delle autorità penali, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3267;FF 2008 7093). [2] RS 614.0 [3] Nuovo testo del per. giusta l'all. cifra II n. 2 della L del 19 mar. 2010 sull'organizzazione delle autorità penali, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3267;FF 2008 7093). | ||||||
|
RS 171.10 LParl Legge federale del 13 dicembre 2002 sull'Assemblea federale (Legge sul Parlamento, LParl) - Legge sul Parlamento Art. 52 Compiti delle Commissioni della gestione |
||||||
| Le Commissioni della gestione (CdG) esercitano l'alta vigilanza sulla gestione secondo l'articolo 26 capoversi 1, 3 e 4. | ||||||
| Impostano la loro attività di controllo sui criteri di legalità, adeguatezza ed efficacia. | ||||||
|
RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 169 Alta vigilanza |
||||||
| L'Assemblea federale esercita l'alta vigilanza sul Consiglio federale e sull'amministrazione federale, sui tribunali federali e sugli altri enti incaricati di compiti federali. | ||||||
| L'obbligo di mantenere il segreto non è opponibile alle delegazioni speciali di commissioni di vigilanza previste dalla legge. | ||||||
|
RS 171.10 LParl Legge federale del 13 dicembre 2002 sull'Assemblea federale (Legge sul Parlamento, LParl) - Legge sul Parlamento Art. 26 Alta vigilanza |
||||||
| L'Assemblea federale esercita l'alta vigilanza sulla gestione del Consiglio federale e dell'Amministrazione federale, dei tribunali della Confederazione, dell'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione, del Ministero pubblico della Confederazione e di altri enti incaricati di compiti federali. [1] | ||||||
| Esercita l'alta vigilanza sulla gestione finanziaria nell'ambito dell'articolo 8 della legge federale del 28 giugno 1967 [2] sul controllo federale delle finanze. | ||||||
| L'Assemblea federale esercita l'alta vigilanza attenendosi ai seguenti criteri: | ||||||
| legalità; | ||||||
| conformità all'ordinamento vigente; | ||||||
| adeguatezza; | ||||||
| efficacia; | ||||||
| economicità. | ||||||
| L'alta vigilanza non include la competenza di abrogare o modificare decisioni. È escluso il controllo di merito delle decisioni giudiziarie e delle decisioni del Ministero pubblico della Confederazione. [3] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. cifra II n. 2 della L del 19 mar. 2010 sull'organizzazione delle autorità penali, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3267;FF 2008 7093). [2] RS 614.0 [3] Nuovo testo del per. giusta l'all. cifra II n. 2 della L del 19 mar. 2010 sull'organizzazione delle autorità penali, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3267;FF 2008 7093). | ||||||
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RS 171.10 LParl Legge federale del 13 dicembre 2002 sull'Assemblea federale (Legge sul Parlamento, LParl) - Legge sul Parlamento Art. 52 Compiti delle Commissioni della gestione |
||||||
| Le Commissioni della gestione (CdG) esercitano l'alta vigilanza sulla gestione secondo l'articolo 26 capoversi 1, 3 e 4. | ||||||
| Impostano la loro attività di controllo sui criteri di legalità, adeguatezza ed efficacia. | ||||||
|
RS 171.10 LParl Legge federale del 13 dicembre 2002 sull'Assemblea federale (Legge sul Parlamento, LParl) - Legge sul Parlamento Art. 153 [1] Diritti d'informazione delle commissioni di vigilanza |
||||||
| Oltre ai diritti d'informazione di cui all'articolo 150, le commissioni di vigilanza hanno il diritto di corrispondere direttamente con tutte le autorità, servizi ufficiali e altri titolari di compiti federali, nonché di ottenere da essi, in applicazione dell'articolo 156, qualsiasi documento e informazione utile ai loro lavori. Esse possono incaricare la loro segreteria di chiarire singoli fatti. | ||||||
| Possono raccogliere informazioni e ricevere documenti da persone e servizi esterni all'Amministrazione federale, sempreché ciò sia necessario all'esercizio dell'alta vigilanza. L'articolo 156 è parimenti applicabile alle persone esterne all'Amministrazione federale che sono state precedentemente al servizio della Confederazione. È applicabile per analogia il diritto di rifiutare la testimonianza in virtù dell'articolo 42 della legge del 4 dicembre 1947 [2] di procedura civile federale. | ||||||
| In applicazione analogica degli articoli 49, 50 e 201-209 del Codice di procedura penale [3], le commissioni di vigilanza possono citare, su decisione del presidente della Commissione, persone soggette all'obbligo di informare e, in caso di assenza ingiustificata, sottoporle ad accompagnamento coattivo da parte di organi di polizia federali e cantonali. | ||||||
| Le decisioni relative alle citazioni e all'accompagnamento coattivo possono essere impugnate mediante opposizione entro dieci giorni dinanzi al presidente della Camera a cui appartiene il presidente della Commissione che ha preso la decisione. L'opposizione non ha effetto sospensivo. Se constata che la decisione è illegale o sproporzionata, il presidente della Camera può accordare all'opponente una riparazione. La decisione su opposizione è definitiva. | ||||||
| Prima di interrogare un membro del Consiglio federale, le commissioni di vigilanza lo informano esaurientemente sull'oggetto dell'interrogatorio. Informano preventivamente il Consiglio federale sugli interrogatori di persone che gli sono o gli erano subordinate. Sentono il Consiglio federale, a sua richiesta, prima di raccogliere informazioni presso persone o prima di farsi consegnare documenti. | ||||||
| Le commissioni di vigilanza decidono definitivamente sull'esercizio dei loro diritti d'informazione. Non hanno alcun diritto di farsi consegnare: | ||||||
| i verbali delle sedute del Consiglio federale; | ||||||
| i documenti classificati come segreti nell'interesse della protezione dello Stato o dei servizi delle attività informative, oppure la cui trasmissione a persone non autorizzate può causare un grave danno agli interessi nazionali. | ||||||
| Prendono provvedimenti appropriati a tutela del segreto giusta l'articolo 150 capoverso 3. A tale scopo, nonché per il caso in cui i loro diritti d'informazione non fossero sufficienti per esercitare l'alta vigilanza, possono incaricare le loro delegazioni di chiarire una questione concreta. Emanano istruzioni sulla tutela del segreto applicabili nel loro settore di competenza. A tal fine limitano in particolare l'accesso ai corapporti. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 17 giu. 2011 (Precisazione dei diritti d'informazione delle commissioni di vigilanza), in vigore dal 1° nov. 2011 (RU 2011 4537; FF 2011 16831705). [2] RS 273 [3] RS 312.0 | ||||||
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RS 171.10 LParl Legge federale del 13 dicembre 2002 sull'Assemblea federale (Legge sul Parlamento, LParl) - Legge sul Parlamento Art. 153 [1] Diritti d'informazione delle commissioni di vigilanza |
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| Oltre ai diritti d'informazione di cui all'articolo 150, le commissioni di vigilanza hanno il diritto di corrispondere direttamente con tutte le autorità, servizi ufficiali e altri titolari di compiti federali, nonché di ottenere da essi, in applicazione dell'articolo 156, qualsiasi documento e informazione utile ai loro lavori. Esse possono incaricare la loro segreteria di chiarire singoli fatti. | ||||||
| Possono raccogliere informazioni e ricevere documenti da persone e servizi esterni all'Amministrazione federale, sempreché ciò sia necessario all'esercizio dell'alta vigilanza. L'articolo 156 è parimenti applicabile alle persone esterne all'Amministrazione federale che sono state precedentemente al servizio della Confederazione. È applicabile per analogia il diritto di rifiutare la testimonianza in virtù dell'articolo 42 della legge del 4 dicembre 1947 [2] di procedura civile federale. | ||||||
| In applicazione analogica degli articoli 49, 50 e 201-209 del Codice di procedura penale [3], le commissioni di vigilanza possono citare, su decisione del presidente della Commissione, persone soggette all'obbligo di informare e, in caso di assenza ingiustificata, sottoporle ad accompagnamento coattivo da parte di organi di polizia federali e cantonali. | ||||||
| Le decisioni relative alle citazioni e all'accompagnamento coattivo possono essere impugnate mediante opposizione entro dieci giorni dinanzi al presidente della Camera a cui appartiene il presidente della Commissione che ha preso la decisione. L'opposizione non ha effetto sospensivo. Se constata che la decisione è illegale o sproporzionata, il presidente della Camera può accordare all'opponente una riparazione. La decisione su opposizione è definitiva. | ||||||
| Prima di interrogare un membro del Consiglio federale, le commissioni di vigilanza lo informano esaurientemente sull'oggetto dell'interrogatorio. Informano preventivamente il Consiglio federale sugli interrogatori di persone che gli sono o gli erano subordinate. Sentono il Consiglio federale, a sua richiesta, prima di raccogliere informazioni presso persone o prima di farsi consegnare documenti. | ||||||
| Le commissioni di vigilanza decidono definitivamente sull'esercizio dei loro diritti d'informazione. Non hanno alcun diritto di farsi consegnare: | ||||||
| i verbali delle sedute del Consiglio federale; | ||||||
| i documenti classificati come segreti nell'interesse della protezione dello Stato o dei servizi delle attività informative, oppure la cui trasmissione a persone non autorizzate può causare un grave danno agli interessi nazionali. | ||||||
| Prendono provvedimenti appropriati a tutela del segreto giusta l'articolo 150 capoverso 3. A tale scopo, nonché per il caso in cui i loro diritti d'informazione non fossero sufficienti per esercitare l'alta vigilanza, possono incaricare le loro delegazioni di chiarire una questione concreta. Emanano istruzioni sulla tutela del segreto applicabili nel loro settore di competenza. A tal fine limitano in particolare l'accesso ai corapporti. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 17 giu. 2011 (Precisazione dei diritti d'informazione delle commissioni di vigilanza), in vigore dal 1° nov. 2011 (RU 2011 4537; FF 2011 16831705). [2] RS 273 [3] RS 312.0 | ||||||
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RS 171.10 LParl Legge federale del 13 dicembre 2002 sull'Assemblea federale (Legge sul Parlamento, LParl) - Legge sul Parlamento Art. 156 Statuto delle persone al servizio della Confederazione |
||||||
| Le persone al servizio della Confederazione sono tenute a dare qualsiasi informazione in maniera veridica e completa, nonché a indicare qualsiasi documento utile. | ||||||
| È applicabile per analogia il diritto di non deporre secondo l'articolo 42 capoverso 1 della legge federale del 4 dicembre 1947 [1] di procedura civile federale. | ||||||
| Alle persone al servizio della Confederazione non può derivare alcun pregiudizio da quanto abbiano veridicamente dichiarato a una commissione. Possono essere oggetto di un procedimento in seguito alle dichiarazioni da loro fatte a una commissione soltanto previo parere della commissione medesima. | ||||||
| Sono persone al servizio della Confederazione a tenore della presente legge il personale federale nonché le persone direttamente incaricate di compiti federali di diritto pubblico. Il rapporto di impiego non è determinante. | ||||||
| [1] RS 273 | ||||||
|
RS 172.010.1 OLOGA Ordinanza del 25 novembre 1998 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (OLOGA) Art. 6 Principi - (art. 8 cpv. 1 LOGA) |
||||||
| L'Amministrazione federale si compone dell'Amministrazione centrale e dell'Amministrazione decentralizzata. | ||||||
| Le persone e le organizzazioni di diritto pubblico o privato che sono istituite dalla legge e forniscono prevalentemente prestazioni a carattere monopolistico o adempiono compiti di vigilanza sull'economia e sulla sicurezza fanno parte dell'Amministrazione federale decentralizzata. | ||||||
| Gli enti esterni incaricati di compiti amministrativi in virtù dell'articolo 2 capoverso 4 LOGA che forniscono prevalentemente prestazioni sul mercato non fanno parte dell'Amministrazione federale. Ciò vale anche per le organizzazioni e le persone di diritto privato che la Confederazione sostiene con aiuti finanziari o indennità secondo l'articolo 3 della legge del 5 ottobre 1990 [1] sui sussidi o in cui detiene una partecipazione minoritaria. | ||||||
| [1] RS 616.1 | ||||||
|
RS 171.10 LParl Legge federale del 13 dicembre 2002 sull'Assemblea federale (Legge sul Parlamento, LParl) - Legge sul Parlamento Art. 156 Statuto delle persone al servizio della Confederazione |
||||||
| Le persone al servizio della Confederazione sono tenute a dare qualsiasi informazione in maniera veridica e completa, nonché a indicare qualsiasi documento utile. | ||||||
| È applicabile per analogia il diritto di non deporre secondo l'articolo 42 capoverso 1 della legge federale del 4 dicembre 1947 [1] di procedura civile federale. | ||||||
| Alle persone al servizio della Confederazione non può derivare alcun pregiudizio da quanto abbiano veridicamente dichiarato a una commissione. Possono essere oggetto di un procedimento in seguito alle dichiarazioni da loro fatte a una commissione soltanto previo parere della commissione medesima. | ||||||
| Sono persone al servizio della Confederazione a tenore della presente legge il personale federale nonché le persone direttamente incaricate di compiti federali di diritto pubblico. Il rapporto di impiego non è determinante. | ||||||
| [1] RS 273 | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 169 Alta vigilanza |
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| L'Assemblea federale esercita l'alta vigilanza sul Consiglio federale e sull'amministrazione federale, sui tribunali federali e sugli altri enti incaricati di compiti federali. | ||||||
| L'obbligo di mantenere il segreto non è opponibile alle delegazioni speciali di commissioni di vigilanza previste dalla legge. | ||||||
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RS 171.10 LParl Legge federale del 13 dicembre 2002 sull'Assemblea federale (Legge sul Parlamento, LParl) - Legge sul Parlamento Art. 156 Statuto delle persone al servizio della Confederazione |
||||||
| Le persone al servizio della Confederazione sono tenute a dare qualsiasi informazione in maniera veridica e completa, nonché a indicare qualsiasi documento utile. | ||||||
| È applicabile per analogia il diritto di non deporre secondo l'articolo 42 capoverso 1 della legge federale del 4 dicembre 1947 [1] di procedura civile federale. | ||||||
| Alle persone al servizio della Confederazione non può derivare alcun pregiudizio da quanto abbiano veridicamente dichiarato a una commissione. Possono essere oggetto di un procedimento in seguito alle dichiarazioni da loro fatte a una commissione soltanto previo parere della commissione medesima. | ||||||
| Sono persone al servizio della Confederazione a tenore della presente legge il personale federale nonché le persone direttamente incaricate di compiti federali di diritto pubblico. Il rapporto di impiego non è determinante. | ||||||
| [1] RS 273 | ||||||
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RS 171.10 LParl Legge federale del 13 dicembre 2002 sull'Assemblea federale (Legge sul Parlamento, LParl) - Legge sul Parlamento Art. 156 Statuto delle persone al servizio della Confederazione |
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| Le persone al servizio della Confederazione sono tenute a dare qualsiasi informazione in maniera veridica e completa, nonché a indicare qualsiasi documento utile. | ||||||
| È applicabile per analogia il diritto di non deporre secondo l'articolo 42 capoverso 1 della legge federale del 4 dicembre 1947 [1] di procedura civile federale. | ||||||
| Alle persone al servizio della Confederazione non può derivare alcun pregiudizio da quanto abbiano veridicamente dichiarato a una commissione. Possono essere oggetto di un procedimento in seguito alle dichiarazioni da loro fatte a una commissione soltanto previo parere della commissione medesima. | ||||||
| Sono persone al servizio della Confederazione a tenore della presente legge il personale federale nonché le persone direttamente incaricate di compiti federali di diritto pubblico. Il rapporto di impiego non è determinante. | ||||||
| [1] RS 273 | ||||||
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RS 171.10 LParl Legge federale del 13 dicembre 2002 sull'Assemblea federale (Legge sul Parlamento, LParl) - Legge sul Parlamento Art. 8 Segreto d'ufficio |
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| I parlamentari sono vincolati al segreto d'ufficio in quanto, nell'ambito della loro attività ufficiale, vengano a conoscenza di fatti che devono essere tenuti segreti o trattati in modo confidenziale a tutela di interessi preponderanti pubblici o privati, segnatamente per la protezione della personalità o per riguardo a un procedimento in corso. | ||||||
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RS 171.10 LParl Legge federale del 13 dicembre 2002 sull'Assemblea federale (Legge sul Parlamento, LParl) - Legge sul Parlamento Art. 47 Natura confidenziale delle deliberazioni |
||||||
| Le deliberazioni delle commissioni sono confidenziali; in particolare non viene divulgata la posizione assunta dai singoli partecipanti, né reso noto come essi hanno votato. | ||||||
| Le commissioni possono decidere di procedere ad audizioni pubbliche. | ||||||
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RS 171.10 LParl Legge federale del 13 dicembre 2002 sull'Assemblea federale (Legge sul Parlamento, LParl) - Legge sul Parlamento Art. 150 Diritti d'informazione generali |
||||||
| Le commissioni e le sottocommissioni da esse istituite sono autorizzate, per l'adempimento dei loro compiti, a: | ||||||
| invitare il Consiglio federale alle proprie sedute per ottenere informazioni, ed esigere rapporti dal medesimo; | ||||||
| esigere che il Consiglio federale metta a loro disposizione documenti; | ||||||
| d'intesa con il Consiglio federale, interrogare persone al servizio della Confederazione. | ||||||
| Le commissioni e le sottocommissioni non hanno diritto di esigere informazioni: | ||||||
| inerenti alle procedure di corapporto e alle deliberazioni delle sedute del Consiglio federale; | ||||||
| classificate come segrete nell'interesse della protezione dello Stato o dei servizi delle attività informative, oppure la cui trasmissione a persone non autorizzate può causare un grave danno agli interessi nazionali. [1] | ||||||
| Esse prendono provvedimenti appropriati per tutelare il segreto. Possono in particolare prevedere che le informazioni sottostanti al segreto d'ufficio conformemente all'articolo 8 pervengano unicamente a una sottocommissione. | ||||||
| Se tra una commissione e il Consiglio federale non vi è unanimità di vedute circa l'estensione dei diritti d'informazione, la commissione può appellarsi alla presidenza della Camera cui appartiene. La presidenza cerca di mediare. | ||||||
| La presidenza della Camera decide definitivamente se tra la commissione e il Consiglio federale è controverso se le informazioni richieste servano all'adempimento dei compiti della commissione secondo il capoverso 1. | ||||||
| Qualora ritenga che la commissione non abbia diritto alle informazioni secondo il capoverso 2 e la mediazione della presidenza sia rimasta infruttuosa, il Consiglio federale, invece di consentire la consultazione dei documenti, può presentare alla commissione un rapporto. | ||||||
| Per preparare la mediazione, la presidenza della Camera può prendere incondizionatamente visione dei documenti del Consiglio federale e dell'Amministrazione federale. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 17 giu. 2011 (Precisazione dei diritti d'informazione delle commissioni di vigilanza), in vigore dal 1° nov. 2011 (RU 2011 4537; FF 2011 16831705). | ||||||
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RS 171.10 LParl Legge federale del 13 dicembre 2002 sull'Assemblea federale (Legge sul Parlamento, LParl) - Legge sul Parlamento Art. 153 [1] Diritti d'informazione delle commissioni di vigilanza |
||||||
| Oltre ai diritti d'informazione di cui all'articolo 150, le commissioni di vigilanza hanno il diritto di corrispondere direttamente con tutte le autorità, servizi ufficiali e altri titolari di compiti federali, nonché di ottenere da essi, in applicazione dell'articolo 156, qualsiasi documento e informazione utile ai loro lavori. Esse possono incaricare la loro segreteria di chiarire singoli fatti. | ||||||
| Possono raccogliere informazioni e ricevere documenti da persone e servizi esterni all'Amministrazione federale, sempreché ciò sia necessario all'esercizio dell'alta vigilanza. L'articolo 156 è parimenti applicabile alle persone esterne all'Amministrazione federale che sono state precedentemente al servizio della Confederazione. È applicabile per analogia il diritto di rifiutare la testimonianza in virtù dell'articolo 42 della legge del 4 dicembre 1947 [2] di procedura civile federale. | ||||||
| In applicazione analogica degli articoli 49, 50 e 201-209 del Codice di procedura penale [3], le commissioni di vigilanza possono citare, su decisione del presidente della Commissione, persone soggette all'obbligo di informare e, in caso di assenza ingiustificata, sottoporle ad accompagnamento coattivo da parte di organi di polizia federali e cantonali. | ||||||
| Le decisioni relative alle citazioni e all'accompagnamento coattivo possono essere impugnate mediante opposizione entro dieci giorni dinanzi al presidente della Camera a cui appartiene il presidente della Commissione che ha preso la decisione. L'opposizione non ha effetto sospensivo. Se constata che la decisione è illegale o sproporzionata, il presidente della Camera può accordare all'opponente una riparazione. La decisione su opposizione è definitiva. | ||||||
| Prima di interrogare un membro del Consiglio federale, le commissioni di vigilanza lo informano esaurientemente sull'oggetto dell'interrogatorio. Informano preventivamente il Consiglio federale sugli interrogatori di persone che gli sono o gli erano subordinate. Sentono il Consiglio federale, a sua richiesta, prima di raccogliere informazioni presso persone o prima di farsi consegnare documenti. | ||||||
| Le commissioni di vigilanza decidono definitivamente sull'esercizio dei loro diritti d'informazione. Non hanno alcun diritto di farsi consegnare: | ||||||
| i verbali delle sedute del Consiglio federale; | ||||||
| i documenti classificati come segreti nell'interesse della protezione dello Stato o dei servizi delle attività informative, oppure la cui trasmissione a persone non autorizzate può causare un grave danno agli interessi nazionali. | ||||||
| Prendono provvedimenti appropriati a tutela del segreto giusta l'articolo 150 capoverso 3. A tale scopo, nonché per il caso in cui i loro diritti d'informazione non fossero sufficienti per esercitare l'alta vigilanza, possono incaricare le loro delegazioni di chiarire una questione concreta. Emanano istruzioni sulla tutela del segreto applicabili nel loro settore di competenza. A tal fine limitano in particolare l'accesso ai corapporti. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 17 giu. 2011 (Precisazione dei diritti d'informazione delle commissioni di vigilanza), in vigore dal 1° nov. 2011 (RU 2011 4537; FF 2011 16831705). [2] RS 273 [3] RS 312.0 | ||||||
|
RS 171.115 Oparl Ordinanza dell'Assemblea federale del 3 ottobre 2003 relativa alla legge sul Parlamento e all'amministrazione parlamentare (Ordinanza sull'amministrazione parlamentare, Oparl) - Ordinanza sull'amministrazione parlamentare Art. 6 Distribuzione dei verbali |
||||||
| I verbali delle commissioni vengono distribuiti: | ||||||
| ai membri della commissione; | ||||||
| al presidente della commissione omologa dell'altra Camera; | ||||||
| alle unità amministrative competenti dei Servizi del Parlamento; | ||||||
| ai rappresentanti delle autorità federali che hanno partecipato alla seduta. | ||||||
| Le altre persone che hanno partecipato alla seduta ricevono l'estratto del verbale concernente la parte di seduta alla quale hanno presenziato. | ||||||
| Il presidente della Camera e i membri della commissione omologa dell'altra Camera ricevono i verbali se ne fanno richiesta. | ||||||
| I verbali concernenti i seguenti oggetti in deliberazione sono distribuiti su richiesta ai membri delle due Camere: [1] | ||||||
| disegni e progetti di atti legislativi; | ||||||
| iniziative parlamentari; | ||||||
| iniziative dei Cantoni; | ||||||
| mozioni dell'altra Camera; | ||||||
| petizioni; | ||||||
| rapporti che non concernono l'alta vigilanza. | ||||||
| ... [2] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O dell'AF del 20 mar. 2009, in vigore dal 1° lug. 2009 (RU 2009 2795; FF 2008 71817189). [2] Abrogato dalla cifra I dell'O dell'AF del 15 giu. 2018, con effetto dal 2 dic. 2019 (RU 2018 3467; FF 2007 58075873). | ||||||
|
RS 171.115 Oparl Ordinanza dell'Assemblea federale del 3 ottobre 2003 relativa alla legge sul Parlamento e all'amministrazione parlamentare (Ordinanza sull'amministrazione parlamentare, Oparl) - Ordinanza sull'amministrazione parlamentare Art. 7 Diritto di consultazione dei verbali |
||||||
| Terminati i dibattiti o a votazione finale avvenuta, se del caso scaduto il termine di referendum o a votazione popolare avvenuta, i verbali delle commissioni su oggetti in deliberazione secondo l'articolo 6 capoverso 4 possono essere consultati, su domanda: | ||||||
| per l'applicazione del diritto; | ||||||
| per scopi scientifici. | ||||||
| L'approvazione delle domande ai sensi del capoverso 1 compete al segretario generale dell'Assemblea federale. | ||||||
| Nel caso di oggetti ancora in deliberazione secondo l'articolo 6 capoverso 4, il presidente della commissione può eccezionalmente permettere la consultazione dei verbali prima della chiusura dei dibattiti se sono dati motivi importanti. | ||||||
| Sulle domande di consultazione dei verbali che non concernono oggetti in deliberazione secondo l'articolo 6 capoverso 4 decide il presidente della commissione competente. Il presidente autorizza la consultazione se non vi si oppongono motivi importanti. Se necessario, sente l'autorità federale interessata. | ||||||
| Chi ottiene l'autorizzazione di consultare i verbali deve rispettarne la riservatezza. In particolare, non può citarli letteralmente né rendere nota la posizione assunta dai singoli partecipanti. | ||||||
| La consultazione può essere subordinata all'adempimento di condizioni ed oneri; in particolare può essere chiesto che i dati personali siano resi anonimi. | ||||||
|
RS 171.115 Oparl Ordinanza dell'Assemblea federale del 3 ottobre 2003 relativa alla legge sul Parlamento e all'amministrazione parlamentare (Ordinanza sull'amministrazione parlamentare, Oparl) - Ordinanza sull'amministrazione parlamentare Art. 7 Diritto di consultazione dei verbali |
||||||
| Terminati i dibattiti o a votazione finale avvenuta, se del caso scaduto il termine di referendum o a votazione popolare avvenuta, i verbali delle commissioni su oggetti in deliberazione secondo l'articolo 6 capoverso 4 possono essere consultati, su domanda: | ||||||
| per l'applicazione del diritto; | ||||||
| per scopi scientifici. | ||||||
| L'approvazione delle domande ai sensi del capoverso 1 compete al segretario generale dell'Assemblea federale. | ||||||
| Nel caso di oggetti ancora in deliberazione secondo l'articolo 6 capoverso 4, il presidente della commissione può eccezionalmente permettere la consultazione dei verbali prima della chiusura dei dibattiti se sono dati motivi importanti. | ||||||
| Sulle domande di consultazione dei verbali che non concernono oggetti in deliberazione secondo l'articolo 6 capoverso 4 decide il presidente della commissione competente. Il presidente autorizza la consultazione se non vi si oppongono motivi importanti. Se necessario, sente l'autorità federale interessata. | ||||||
| Chi ottiene l'autorizzazione di consultare i verbali deve rispettarne la riservatezza. In particolare, non può citarli letteralmente né rendere nota la posizione assunta dai singoli partecipanti. | ||||||
| La consultazione può essere subordinata all'adempimento di condizioni ed oneri; in particolare può essere chiesto che i dati personali siano resi anonimi. | ||||||
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RS 171.115 Oparl Ordinanza dell'Assemblea federale del 3 ottobre 2003 relativa alla legge sul Parlamento e all'amministrazione parlamentare (Ordinanza sull'amministrazione parlamentare, Oparl) - Ordinanza sull'amministrazione parlamentare Art. 7 Diritto di consultazione dei verbali |
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| Terminati i dibattiti o a votazione finale avvenuta, se del caso scaduto il termine di referendum o a votazione popolare avvenuta, i verbali delle commissioni su oggetti in deliberazione secondo l'articolo 6 capoverso 4 possono essere consultati, su domanda: | ||||||
| per l'applicazione del diritto; | ||||||
| per scopi scientifici. | ||||||
| L'approvazione delle domande ai sensi del capoverso 1 compete al segretario generale dell'Assemblea federale. | ||||||
| Nel caso di oggetti ancora in deliberazione secondo l'articolo 6 capoverso 4, il presidente della commissione può eccezionalmente permettere la consultazione dei verbali prima della chiusura dei dibattiti se sono dati motivi importanti. | ||||||
| Sulle domande di consultazione dei verbali che non concernono oggetti in deliberazione secondo l'articolo 6 capoverso 4 decide il presidente della commissione competente. Il presidente autorizza la consultazione se non vi si oppongono motivi importanti. Se necessario, sente l'autorità federale interessata. | ||||||
| Chi ottiene l'autorizzazione di consultare i verbali deve rispettarne la riservatezza. In particolare, non può citarli letteralmente né rendere nota la posizione assunta dai singoli partecipanti. | ||||||
| La consultazione può essere subordinata all'adempimento di condizioni ed oneri; in particolare può essere chiesto che i dati personali siano resi anonimi. | ||||||
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RS 171.115 Oparl Ordinanza dell'Assemblea federale del 3 ottobre 2003 relativa alla legge sul Parlamento e all'amministrazione parlamentare (Ordinanza sull'amministrazione parlamentare, Oparl) - Ordinanza sull'amministrazione parlamentare Art. 6 Distribuzione dei verbali |
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| I verbali delle commissioni vengono distribuiti: | ||||||
| ai membri della commissione; | ||||||
| al presidente della commissione omologa dell'altra Camera; | ||||||
| alle unità amministrative competenti dei Servizi del Parlamento; | ||||||
| ai rappresentanti delle autorità federali che hanno partecipato alla seduta. | ||||||
| Le altre persone che hanno partecipato alla seduta ricevono l'estratto del verbale concernente la parte di seduta alla quale hanno presenziato. | ||||||
| Il presidente della Camera e i membri della commissione omologa dell'altra Camera ricevono i verbali se ne fanno richiesta. | ||||||
| I verbali concernenti i seguenti oggetti in deliberazione sono distribuiti su richiesta ai membri delle due Camere: [1] | ||||||
| disegni e progetti di atti legislativi; | ||||||
| iniziative parlamentari; | ||||||
| iniziative dei Cantoni; | ||||||
| mozioni dell'altra Camera; | ||||||
| petizioni; | ||||||
| rapporti che non concernono l'alta vigilanza. | ||||||
| ... [2] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O dell'AF del 20 mar. 2009, in vigore dal 1° lug. 2009 (RU 2009 2795; FF 2008 71817189). [2] Abrogato dalla cifra I dell'O dell'AF del 15 giu. 2018, con effetto dal 2 dic. 2019 (RU 2018 3467; FF 2007 58075873). | ||||||
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RS 171.115 Oparl Ordinanza dell'Assemblea federale del 3 ottobre 2003 relativa alla legge sul Parlamento e all'amministrazione parlamentare (Ordinanza sull'amministrazione parlamentare, Oparl) - Ordinanza sull'amministrazione parlamentare Art. 6 Distribuzione dei verbali |
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| I verbali delle commissioni vengono distribuiti: | ||||||
| ai membri della commissione; | ||||||
| al presidente della commissione omologa dell'altra Camera; | ||||||
| alle unità amministrative competenti dei Servizi del Parlamento; | ||||||
| ai rappresentanti delle autorità federali che hanno partecipato alla seduta. | ||||||
| Le altre persone che hanno partecipato alla seduta ricevono l'estratto del verbale concernente la parte di seduta alla quale hanno presenziato. | ||||||
| Il presidente della Camera e i membri della commissione omologa dell'altra Camera ricevono i verbali se ne fanno richiesta. | ||||||
| I verbali concernenti i seguenti oggetti in deliberazione sono distribuiti su richiesta ai membri delle due Camere: [1] | ||||||
| disegni e progetti di atti legislativi; | ||||||
| iniziative parlamentari; | ||||||
| iniziative dei Cantoni; | ||||||
| mozioni dell'altra Camera; | ||||||
| petizioni; | ||||||
| rapporti che non concernono l'alta vigilanza. | ||||||
| ... [2] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O dell'AF del 20 mar. 2009, in vigore dal 1° lug. 2009 (RU 2009 2795; FF 2008 71817189). [2] Abrogato dalla cifra I dell'O dell'AF del 15 giu. 2018, con effetto dal 2 dic. 2019 (RU 2018 3467; FF 2007 58075873). | ||||||
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RS 171.115 Oparl Ordinanza dell'Assemblea federale del 3 ottobre 2003 relativa alla legge sul Parlamento e all'amministrazione parlamentare (Ordinanza sull'amministrazione parlamentare, Oparl) - Ordinanza sull'amministrazione parlamentare Art. 6 Distribuzione dei verbali |
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| I verbali delle commissioni vengono distribuiti: | ||||||
| ai membri della commissione; | ||||||
| al presidente della commissione omologa dell'altra Camera; | ||||||
| alle unità amministrative competenti dei Servizi del Parlamento; | ||||||
| ai rappresentanti delle autorità federali che hanno partecipato alla seduta. | ||||||
| Le altre persone che hanno partecipato alla seduta ricevono l'estratto del verbale concernente la parte di seduta alla quale hanno presenziato. | ||||||
| Il presidente della Camera e i membri della commissione omologa dell'altra Camera ricevono i verbali se ne fanno richiesta. | ||||||
| I verbali concernenti i seguenti oggetti in deliberazione sono distribuiti su richiesta ai membri delle due Camere: [1] | ||||||
| disegni e progetti di atti legislativi; | ||||||
| iniziative parlamentari; | ||||||
| iniziative dei Cantoni; | ||||||
| mozioni dell'altra Camera; | ||||||
| petizioni; | ||||||
| rapporti che non concernono l'alta vigilanza. | ||||||
| ... [2] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O dell'AF del 20 mar. 2009, in vigore dal 1° lug. 2009 (RU 2009 2795; FF 2008 71817189). [2] Abrogato dalla cifra I dell'O dell'AF del 15 giu. 2018, con effetto dal 2 dic. 2019 (RU 2018 3467; FF 2007 58075873). | ||||||