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RS 641.201 OIVA Ordinanza del 27 novembre 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Ordinanza sull'IVA, OIVA) - Ordinanza sull'IVA Art. 5 Stabilimento d'impresa - (art. 7 cpv. 2, 8 e 10 cpv. 3 LIVA) |
||||||
| Per stabilimento d'impresa s'intende una sede fissa d'affari o di lavoro con la quale si svolge, in tutto o in parte, l'attività di un'impresa. | ||||||
| Sono considerati stabilimenti d'impresa segnatamente: | ||||||
| le succursali; | ||||||
| le officine; | ||||||
| i laboratori; | ||||||
| gli uffici di acquisto o di vendita; | ||||||
| le rappresentanze permanenti; | ||||||
| le miniere e ogni altro luogo di estrazione di risorse naturali; | ||||||
| i cantieri di costruzione o di montaggio la cui durata è di almeno 12 mesi; | ||||||
| i fondi adibiti a scopi agricoli, pastorizi o forestali. | ||||||
| Non sono considerati stabilimenti d'impresa segnatamente: | ||||||
| i depositi utilizzati esclusivamente a scopo di distribuzione; | ||||||
| i mezzi di trasporto utilizzati conformemente al loro scopo originario; | ||||||
| gli uffici d'informazione, di rappresentanza o pubblicitari di imprese autorizzate esclusivamente a svolgere le relative attività ausiliarie. | ||||||
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RS 641.201 OIVA Ordinanza del 27 novembre 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Ordinanza sull'IVA, OIVA) - Ordinanza sull'IVA Art. 5 Stabilimento d'impresa - (art. 7 cpv. 2, 8 e 10 cpv. 3 LIVA) |
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| Per stabilimento d'impresa s'intende una sede fissa d'affari o di lavoro con la quale si svolge, in tutto o in parte, l'attività di un'impresa. | ||||||
| Sono considerati stabilimenti d'impresa segnatamente: | ||||||
| le succursali; | ||||||
| le officine; | ||||||
| i laboratori; | ||||||
| gli uffici di acquisto o di vendita; | ||||||
| le rappresentanze permanenti; | ||||||
| le miniere e ogni altro luogo di estrazione di risorse naturali; | ||||||
| i cantieri di costruzione o di montaggio la cui durata è di almeno 12 mesi; | ||||||
| i fondi adibiti a scopi agricoli, pastorizi o forestali. | ||||||
| Non sono considerati stabilimenti d'impresa segnatamente: | ||||||
| i depositi utilizzati esclusivamente a scopo di distribuzione; | ||||||
| i mezzi di trasporto utilizzati conformemente al loro scopo originario; | ||||||
| gli uffici d'informazione, di rappresentanza o pubblicitari di imprese autorizzate esclusivamente a svolgere le relative attività ausiliarie. | ||||||
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RS 641.201 OIVA Ordinanza del 27 novembre 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Ordinanza sull'IVA, OIVA) - Ordinanza sull'IVA Art. 84 Rendiconto secondo il metodo delle aliquote saldo - (art. 37 cpv. 1-4 LIVA) |
||||||
| I contribuenti devono conteggiare le loro attività alle aliquote saldo autorizzate dall'AFC. | ||||||
| Se cessa o inizia un'attività o le quote di cifra d'affari delle attività cambiano a tal punto da rendere necessaria una nuova attribuzione delle aliquote saldo, il contribuente deve mettersi in contatto con l'AFC. | ||||||
| I contribuenti ai quali sono state concesse più aliquote saldo devono contabilizzare separatamente i proventi afferenti a ognuna di queste aliquote saldo. [1] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 21 ago. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 485). | ||||||
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RS 641.201 OIVA Ordinanza del 27 novembre 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Ordinanza sull'IVA, OIVA) - Ordinanza sull'IVA Art. 84 Rendiconto secondo il metodo delle aliquote saldo - (art. 37 cpv. 1-4 LIVA) |
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| I contribuenti devono conteggiare le loro attività alle aliquote saldo autorizzate dall'AFC. | ||||||
| Se cessa o inizia un'attività o le quote di cifra d'affari delle attività cambiano a tal punto da rendere necessaria una nuova attribuzione delle aliquote saldo, il contribuente deve mettersi in contatto con l'AFC. | ||||||
| I contribuenti ai quali sono state concesse più aliquote saldo devono contabilizzare separatamente i proventi afferenti a ognuna di queste aliquote saldo. [1] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 21 ago. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 485). | ||||||
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RS 641.201 OIVA Ordinanza del 27 novembre 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Ordinanza sull'IVA, OIVA) - Ordinanza sull'IVA Art. 84 Rendiconto secondo il metodo delle aliquote saldo - (art. 37 cpv. 1-4 LIVA) |
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| I contribuenti devono conteggiare le loro attività alle aliquote saldo autorizzate dall'AFC. | ||||||
| Se cessa o inizia un'attività o le quote di cifra d'affari delle attività cambiano a tal punto da rendere necessaria una nuova attribuzione delle aliquote saldo, il contribuente deve mettersi in contatto con l'AFC. | ||||||
| I contribuenti ai quali sono state concesse più aliquote saldo devono contabilizzare separatamente i proventi afferenti a ognuna di queste aliquote saldo. [1] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 21 ago. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 485). | ||||||
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RS 641.201 OIVA Ordinanza del 27 novembre 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Ordinanza sull'IVA, OIVA) - Ordinanza sull'IVA Art. 54 Impianti particolari per il consumo sul posto - (art. 25 cpv. 3 LIVA) |
||||||
| Sono considerati impianti particolari per il consumo di derrate alimentari sul posto (impianti per il consumo) segnatamente tavoli, tavoli alti, banchi e altri ripiani a disposizione per il consumo o impianti equivalenti, segnatamente quelli presenti su mezzi di trasporto. È irrilevante: | ||||||
| chi sia il proprietario degli impianti; | ||||||
| che il cliente utilizzi effettivamente l'impianto; | ||||||
| che gli impianti siano in numero sufficiente a permettere a tutti i clienti di consumare sul posto. | ||||||
| Non sono considerate impianti per il consumo: | ||||||
| le sedie e le panchine senza tavolo che servono principalmente a permettere ai clienti una breve pausa; | ||||||
| le tende e le roulotte dei locatari presso il chiosco o il ristorante di un campeggio. | ||||||
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RS 641.201 OIVA Ordinanza del 27 novembre 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Ordinanza sull'IVA, OIVA) - Ordinanza sull'IVA Art. 54 Impianti particolari per il consumo sul posto - (art. 25 cpv. 3 LIVA) |
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| Sono considerati impianti particolari per il consumo di derrate alimentari sul posto (impianti per il consumo) segnatamente tavoli, tavoli alti, banchi e altri ripiani a disposizione per il consumo o impianti equivalenti, segnatamente quelli presenti su mezzi di trasporto. È irrilevante: | ||||||
| chi sia il proprietario degli impianti; | ||||||
| che il cliente utilizzi effettivamente l'impianto; | ||||||
| che gli impianti siano in numero sufficiente a permettere a tutti i clienti di consumare sul posto. | ||||||
| Non sono considerate impianti per il consumo: | ||||||
| le sedie e le panchine senza tavolo che servono principalmente a permettere ai clienti una breve pausa; | ||||||
| le tende e le roulotte dei locatari presso il chiosco o il ristorante di un campeggio. | ||||||
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RS 641.201 OIVA Ordinanza del 27 novembre 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Ordinanza sull'IVA, OIVA) - Ordinanza sull'IVA Art. 54 Impianti particolari per il consumo sul posto - (art. 25 cpv. 3 LIVA) |
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| Sono considerati impianti particolari per il consumo di derrate alimentari sul posto (impianti per il consumo) segnatamente tavoli, tavoli alti, banchi e altri ripiani a disposizione per il consumo o impianti equivalenti, segnatamente quelli presenti su mezzi di trasporto. È irrilevante: | ||||||
| chi sia il proprietario degli impianti; | ||||||
| che il cliente utilizzi effettivamente l'impianto; | ||||||
| che gli impianti siano in numero sufficiente a permettere a tutti i clienti di consumare sul posto. | ||||||
| Non sono considerate impianti per il consumo: | ||||||
| le sedie e le panchine senza tavolo che servono principalmente a permettere ai clienti una breve pausa; | ||||||
| le tende e le roulotte dei locatari presso il chiosco o il ristorante di un campeggio. | ||||||
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RS 641.20 LIVA Legge federale del 12 giugno 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Legge sull'IVA, LIVA) - Legge sull'IVA Art. 68 Obbligo d'informazione |
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| Il contribuente deve indicare coscienziosamente all'AFC tutti i fatti che possono essere di qualche rilevanza per l'accertamento dell'assoggettamento o per il calcolo dell'imposta e inoltrare i documenti necessari. | ||||||
| È fatto salvo il segreto professionale tutelato dalla legge. Le persone tenute a osservare il segreto professionale hanno l'obbligo di presentare i loro libri e i pertinenti documenti; possono celare il nome e l'indirizzo dei clienti o sostituirli con codici, ma il luogo di domicilio o di sede dev'essere leggibile. Nei casi dubbi, il presidente della camera competente del Tribunale amministrativo federale può, su richiesta dell'AFC o del contribuente, designare periti neutrali quali organi di controllo. | ||||||
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RS 641.201 OIVA Ordinanza del 27 novembre 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Ordinanza sull'IVA, OIVA) - Ordinanza sull'IVA Art. 56 Provvedimenti organizzativi adeguati - (art. 25 cpv. 3 LIVA) |
||||||
| Un provvedimento organizzativo adeguato è dato segnatamente dall'emissione di giustificativi che permettono di accertare se è stata effettuata una prestazione della ristorazione oppure una consegna o una fornitura da asporto. | ||||||
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RS 641.201 OIVA Ordinanza del 27 novembre 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Ordinanza sull'IVA, OIVA) - Ordinanza sull'IVA Art. 56 Provvedimenti organizzativi adeguati - (art. 25 cpv. 3 LIVA) |
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| Un provvedimento organizzativo adeguato è dato segnatamente dall'emissione di giustificativi che permettono di accertare se è stata effettuata una prestazione della ristorazione oppure una consegna o una fornitura da asporto. | ||||||
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RS 641.201 OIVA Ordinanza del 27 novembre 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Ordinanza sull'IVA, OIVA) - Ordinanza sull'IVA Art. 83 [1] Assunzione di un patrimonio nell'ambito della procedura di notifica - (art. 37 cpv. 1-4 LIVA) |
||||||
| Se un contribuente che applica il metodo delle aliquote saldo assume un patrimonio o parte di esso oppure altri valori patrimoniali nell'ambito della procedura di notifica di cui all'articolo 38 LIVA da un contribuente che applica il metodo di rendiconto effettivo, occorre effettuare una correzione ai sensi dell'articolo 79 capoverso 3; è fatto salvo il capoverso 2. | ||||||
| Non vanno effettuate correzioni se il patrimonio o parte di esso oppure gli altri valori patrimoniali sono stati utilizzati dall'alienante per un'attività che non dà diritto alla deduzione dell'imposta precedente. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 21 ago. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 485). | ||||||
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RS 641.201 OIVA Ordinanza del 27 novembre 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Ordinanza sull'IVA, OIVA) - Ordinanza sull'IVA Art. 83 [1] Assunzione di un patrimonio nell'ambito della procedura di notifica - (art. 37 cpv. 1-4 LIVA) |
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| Se un contribuente che applica il metodo delle aliquote saldo assume un patrimonio o parte di esso oppure altri valori patrimoniali nell'ambito della procedura di notifica di cui all'articolo 38 LIVA da un contribuente che applica il metodo di rendiconto effettivo, occorre effettuare una correzione ai sensi dell'articolo 79 capoverso 3; è fatto salvo il capoverso 2. | ||||||
| Non vanno effettuate correzioni se il patrimonio o parte di esso oppure gli altri valori patrimoniali sono stati utilizzati dall'alienante per un'attività che non dà diritto alla deduzione dell'imposta precedente. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 21 ago. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 485). | ||||||
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RS 641.201 OIVA Ordinanza del 27 novembre 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Ordinanza sull'IVA, OIVA) - Ordinanza sull'IVA Art. 83 [1] Assunzione di un patrimonio nell'ambito della procedura di notifica - (art. 37 cpv. 1-4 LIVA) |
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| Se un contribuente che applica il metodo delle aliquote saldo assume un patrimonio o parte di esso oppure altri valori patrimoniali nell'ambito della procedura di notifica di cui all'articolo 38 LIVA da un contribuente che applica il metodo di rendiconto effettivo, occorre effettuare una correzione ai sensi dell'articolo 79 capoverso 3; è fatto salvo il capoverso 2. | ||||||
| Non vanno effettuate correzioni se il patrimonio o parte di esso oppure gli altri valori patrimoniali sono stati utilizzati dall'alienante per un'attività che non dà diritto alla deduzione dell'imposta precedente. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 21 ago. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 485). | ||||||
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RS 641.201 OIVA Ordinanza del 27 novembre 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Ordinanza sull'IVA, OIVA) - Ordinanza sull'IVA Art. 84 Rendiconto secondo il metodo delle aliquote saldo - (art. 37 cpv. 1-4 LIVA) |
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| I contribuenti devono conteggiare le loro attività alle aliquote saldo autorizzate dall'AFC. | ||||||
| Se cessa o inizia un'attività o le quote di cifra d'affari delle attività cambiano a tal punto da rendere necessaria una nuova attribuzione delle aliquote saldo, il contribuente deve mettersi in contatto con l'AFC. | ||||||
| I contribuenti ai quali sono state concesse più aliquote saldo devono contabilizzare separatamente i proventi afferenti a ognuna di queste aliquote saldo. [1] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 21 ago. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 485). | ||||||
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RS 641.201 OIVA Ordinanza del 27 novembre 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Ordinanza sull'IVA, OIVA) - Ordinanza sull'IVA Art. 84 Rendiconto secondo il metodo delle aliquote saldo - (art. 37 cpv. 1-4 LIVA) |
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| I contribuenti devono conteggiare le loro attività alle aliquote saldo autorizzate dall'AFC. | ||||||
| Se cessa o inizia un'attività o le quote di cifra d'affari delle attività cambiano a tal punto da rendere necessaria una nuova attribuzione delle aliquote saldo, il contribuente deve mettersi in contatto con l'AFC. | ||||||
| I contribuenti ai quali sono state concesse più aliquote saldo devono contabilizzare separatamente i proventi afferenti a ognuna di queste aliquote saldo. [1] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 21 ago. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 485). | ||||||
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RS 641.201 OIVA Ordinanza del 27 novembre 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Ordinanza sull'IVA, OIVA) - Ordinanza sull'IVA Art. 5 Stabilimento d'impresa - (art. 7 cpv. 2, 8 e 10 cpv. 3 LIVA) |
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| Per stabilimento d'impresa s'intende una sede fissa d'affari o di lavoro con la quale si svolge, in tutto o in parte, l'attività di un'impresa. | ||||||
| Sono considerati stabilimenti d'impresa segnatamente: | ||||||
| le succursali; | ||||||
| le officine; | ||||||
| i laboratori; | ||||||
| gli uffici di acquisto o di vendita; | ||||||
| le rappresentanze permanenti; | ||||||
| le miniere e ogni altro luogo di estrazione di risorse naturali; | ||||||
| i cantieri di costruzione o di montaggio la cui durata è di almeno 12 mesi; | ||||||
| i fondi adibiti a scopi agricoli, pastorizi o forestali. | ||||||
| Non sono considerati stabilimenti d'impresa segnatamente: | ||||||
| i depositi utilizzati esclusivamente a scopo di distribuzione; | ||||||
| i mezzi di trasporto utilizzati conformemente al loro scopo originario; | ||||||
| gli uffici d'informazione, di rappresentanza o pubblicitari di imprese autorizzate esclusivamente a svolgere le relative attività ausiliarie. | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 184 |
||||||
| La compera e vendita è un contratto per cui il venditore si obbliga consegnare l'oggetto venduto al compratore ed a procurargliene la proprietà e il compratore a pagare al venditore il prezzo. | ||||||
| Salvo patto od uso contrario, il venditore e il compratore sono tenuti ad effettuare contemporaneamente le loro prestazioni. | ||||||
| Il prezzo è sufficientemente determinato quando possa esserlo a norma delle circostanze. | ||||||
|
RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 425 |
||||||
| Commissionario in materia di compra e vendita è colui che s'incarica di eseguire in nome proprio per conto di un altro, committente, la compera o la vendita di cose mobili o di cartevalori mediante una mercede (provvigione) a titolo di commissione. | ||||||
| Alla commissione si applicano le regole del mandato, in quanto non siavi derogato dalle disposizioni di questo titolo. | ||||||
|
RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 185 |
||||||
| Salve le eccezioni giustificate da convenzioni o circostanze speciali, gli utili e i rischi della cosa passano all'acquirente con la perfezione del contratto. | ||||||
| Se la cosa alienata è determinata soltanto nella sua specie, si richiede inoltre che sia individualizzata, e, ove debba essere spedita, che sia stata consegnata per la spedizione. | ||||||
| Nei contratti conclusi sotto condizione sospensiva gli utili ed i rischi della cosa alienata passano all'acquirente soltanto dopo il verificarsi della condizione. | ||||||
|
RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 714 |
||||||
| Per la trasmissione della proprietà mobiliare è necessario il trasferimento del possesso all'acquirente. | ||||||
| Chi riceve in buona fede una cosa mobile in proprietà ne diventa proprietario anche se l'alienante non aveva diritto di trasmettere la proprietà, purché il possesso della cosa sia garantito all'acquirente secondo le regole del possesso. | ||||||
|
RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 922 |
||||||
| Il possesso viene trasferito con la consegna della cosa medesima, oppure col mettere a disposizione dell'acquirente i mezzi di avere la cosa in suo potere. | ||||||
| La consegna è adempiuta tosto che l'acquirente si trovi in condizione, per volontà del possessore precedente, di esercitare la potestà sulla cosa. | ||||||
|
RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 922 |
||||||
| Il possesso viene trasferito con la consegna della cosa medesima, oppure col mettere a disposizione dell'acquirente i mezzi di avere la cosa in suo potere. | ||||||
| La consegna è adempiuta tosto che l'acquirente si trovi in condizione, per volontà del possessore precedente, di esercitare la potestà sulla cosa. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 924 |
||||||
| Il possesso di una cosa può essere acquistato senza consegna quando un terzo o l'alienante medesimo rimane in possesso della cosa in causa di uno speciale rapporto giuridico. | ||||||
| Questa trasmissione di possesso è efficace in confronto del terzo solo allora che l'alienante ne lo ha avvertito. | ||||||
| Il terzo può rifiutare la consegna all'acquirente per gli stessi motivi per i quali l'avrebbe potuta rifiutare all'alienante. | ||||||
|
RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 472 |
||||||
| Il deposito è un contratto per cui il depositario si obbliga verso il deponente a ricevere una cosa mobile che questi gli affida e a custodirla in luogo sicuro. | ||||||
| Il depositario non può pretendere una mercede, tranne l'abbia espressamente pattuita o debba secondo le circostanze ritenersi sottintesa. | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 475 |
||||||
| Il deponente può sempre chiedere la restituzione della cosa depositata cogli eventuali accessori, quand'anche fosse stato un termine pel deposito. | ||||||
| Egli è però tenuto a rifondere al depositario le spese da questo sostenute in considerazione del termine prestabilito. | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 481 |
||||||
| Se fu depositato del denaro col patto espresso o tacito che il depositario non debba restituire le identiche monete, ma soltanto un'egual somma, gli utili e i rischi passano al depositario. | ||||||
| Si presume convenuto tacitamente il patto stesso, qualora la somma di denaro sia stata consegnata senza sigilli e non chiusa. | ||||||
| Se furono depositate altre cose fungibili o cartevalori, il depositario non potrà disporre delle medesime se non quando tale facoltà gli sia stata espressamente accordata dal deponente. | ||||||
|
RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 481 |
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| Se fu depositato del denaro col patto espresso o tacito che il depositario non debba restituire le identiche monete, ma soltanto un'egual somma, gli utili e i rischi passano al depositario. | ||||||
| Si presume convenuto tacitamente il patto stesso, qualora la somma di denaro sia stata consegnata senza sigilli e non chiusa. | ||||||
| Se furono depositate altre cose fungibili o cartevalori, il depositario non potrà disporre delle medesime se non quando tale facoltà gli sia stata espressamente accordata dal deponente. | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 482 |
||||||
| L'assuntore di magazzini generali di deposito, che si offre pubblicamente per la custodia di merci, può ottenere dall'autorità competente l'autorizzazione ad emettere delle fedi di deposito per le merci depositate. | ||||||
| Le fedi di deposito sono cartevalori che danno il diritto di ritirare le merci depositate. | ||||||
| Esse possono essere nominative, all'ordine od al portatore. | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 484 |
||||||
| Il magazziniere non può mescolare le cose fungibili della stessa specie e qualità se non quando vi sia espressamente autorizzato. | ||||||
| Delle cose mescolate ogni deponente può richiedere che gli sia consegnata una quota corrispondente alla sua parte. | ||||||
| Il magazziniere può in tal caso eseguire la richiesta separazione senza il concorso degli altri deponenti. | ||||||
|
RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 484 |
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| Il magazziniere non può mescolare le cose fungibili della stessa specie e qualità se non quando vi sia espressamente autorizzato. | ||||||
| Delle cose mescolate ogni deponente può richiedere che gli sia consegnata una quota corrispondente alla sua parte. | ||||||
| Il magazziniere può in tal caso eseguire la richiesta separazione senza il concorso degli altri deponenti. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 646 |
||||||
| Più persone che abbiano per frazioni la proprietà di una cosa, senza segni apparenti di divisione, sono comproprietarie. | ||||||
| Ove non sia diversamente stabilito, esse sono comproprietarie in parti eguali. | ||||||
| Ogni comproprietario ha per la sua parte i diritti e gli obblighi di un proprietario; essa parte può essere da lui alienata o costituita in pegno o pignorata dai suoi creditori. | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 484 |
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| Il magazziniere non può mescolare le cose fungibili della stessa specie e qualità se non quando vi sia espressamente autorizzato. | ||||||
| Delle cose mescolate ogni deponente può richiedere che gli sia consegnata una quota corrispondente alla sua parte. | ||||||
| Il magazziniere può in tal caso eseguire la richiesta separazione senza il concorso degli altri deponenti. | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 484 |
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| Il magazziniere non può mescolare le cose fungibili della stessa specie e qualità se non quando vi sia espressamente autorizzato. | ||||||
| Delle cose mescolate ogni deponente può richiedere che gli sia consegnata una quota corrispondente alla sua parte. | ||||||
| Il magazziniere può in tal caso eseguire la richiesta separazione senza il concorso degli altri deponenti. | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 484 |
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| Il magazziniere non può mescolare le cose fungibili della stessa specie e qualità se non quando vi sia espressamente autorizzato. | ||||||
| Delle cose mescolate ogni deponente può richiedere che gli sia consegnata una quota corrispondente alla sua parte. | ||||||
| Il magazziniere può in tal caso eseguire la richiesta separazione senza il concorso degli altri deponenti. | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 484 |
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| Il magazziniere non può mescolare le cose fungibili della stessa specie e qualità se non quando vi sia espressamente autorizzato. | ||||||
| Delle cose mescolate ogni deponente può richiedere che gli sia consegnata una quota corrispondente alla sua parte. | ||||||
| Il magazziniere può in tal caso eseguire la richiesta separazione senza il concorso degli altri deponenti. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 727 |
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| Quando due o più cose mobili di diversi proprietari sieno siffattamente mescolate od incorporate da non poter più essere separate senza notevole deterioramento, o senza un lavoro od una spesa sproporzionati, gli interessati diventano comproprietari della nuova cosa, in proporzione del valore che le sue singole parti avevano al momento della loro unione o mescolanza. | ||||||
| Quando una cosa mobile sia stata siffattamente mescolata od unita con un'altra da sembrare una parte accessoria di questa, il tutto appartiene al proprietario della parte principale. | ||||||
| Sono riservate le disposizioni sul risarcimento del danno e sull'arricchimento. | ||||||
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RS 641.201 OIVA Ordinanza del 27 novembre 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Ordinanza sull'IVA, OIVA) - Ordinanza sull'IVA Art. 5 Stabilimento d'impresa - (art. 7 cpv. 2, 8 e 10 cpv. 3 LIVA) |
||||||
| Per stabilimento d'impresa s'intende una sede fissa d'affari o di lavoro con la quale si svolge, in tutto o in parte, l'attività di un'impresa. | ||||||
| Sono considerati stabilimenti d'impresa segnatamente: | ||||||
| le succursali; | ||||||
| le officine; | ||||||
| i laboratori; | ||||||
| gli uffici di acquisto o di vendita; | ||||||
| le rappresentanze permanenti; | ||||||
| le miniere e ogni altro luogo di estrazione di risorse naturali; | ||||||
| i cantieri di costruzione o di montaggio la cui durata è di almeno 12 mesi; | ||||||
| i fondi adibiti a scopi agricoli, pastorizi o forestali. | ||||||
| Non sono considerati stabilimenti d'impresa segnatamente: | ||||||
| i depositi utilizzati esclusivamente a scopo di distribuzione; | ||||||
| i mezzi di trasporto utilizzati conformemente al loro scopo originario; | ||||||
| gli uffici d'informazione, di rappresentanza o pubblicitari di imprese autorizzate esclusivamente a svolgere le relative attività ausiliarie. | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 185 |
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| Salve le eccezioni giustificate da convenzioni o circostanze speciali, gli utili e i rischi della cosa passano all'acquirente con la perfezione del contratto. | ||||||
| Se la cosa alienata è determinata soltanto nella sua specie, si richiede inoltre che sia individualizzata, e, ove debba essere spedita, che sia stata consegnata per la spedizione. | ||||||
| Nei contratti conclusi sotto condizione sospensiva gli utili ed i rischi della cosa alienata passano all'acquirente soltanto dopo il verificarsi della condizione. | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 185 |
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| Salve le eccezioni giustificate da convenzioni o circostanze speciali, gli utili e i rischi della cosa passano all'acquirente con la perfezione del contratto. | ||||||
| Se la cosa alienata è determinata soltanto nella sua specie, si richiede inoltre che sia individualizzata, e, ove debba essere spedita, che sia stata consegnata per la spedizione. | ||||||
| Nei contratti conclusi sotto condizione sospensiva gli utili ed i rischi della cosa alienata passano all'acquirente soltanto dopo il verificarsi della condizione. | ||||||
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RS 641.201 OIVA Ordinanza del 27 novembre 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Ordinanza sull'IVA, OIVA) - Ordinanza sull'IVA Art. 5 Stabilimento d'impresa - (art. 7 cpv. 2, 8 e 10 cpv. 3 LIVA) |
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| Per stabilimento d'impresa s'intende una sede fissa d'affari o di lavoro con la quale si svolge, in tutto o in parte, l'attività di un'impresa. | ||||||
| Sono considerati stabilimenti d'impresa segnatamente: | ||||||
| le succursali; | ||||||
| le officine; | ||||||
| i laboratori; | ||||||
| gli uffici di acquisto o di vendita; | ||||||
| le rappresentanze permanenti; | ||||||
| le miniere e ogni altro luogo di estrazione di risorse naturali; | ||||||
| i cantieri di costruzione o di montaggio la cui durata è di almeno 12 mesi; | ||||||
| i fondi adibiti a scopi agricoli, pastorizi o forestali. | ||||||
| Non sono considerati stabilimenti d'impresa segnatamente: | ||||||
| i depositi utilizzati esclusivamente a scopo di distribuzione; | ||||||
| i mezzi di trasporto utilizzati conformemente al loro scopo originario; | ||||||
| gli uffici d'informazione, di rappresentanza o pubblicitari di imprese autorizzate esclusivamente a svolgere le relative attività ausiliarie. | ||||||
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RS 641.201 OIVA Ordinanza del 27 novembre 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Ordinanza sull'IVA, OIVA) - Ordinanza sull'IVA Art. 84 Rendiconto secondo il metodo delle aliquote saldo - (art. 37 cpv. 1-4 LIVA) |
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| I contribuenti devono conteggiare le loro attività alle aliquote saldo autorizzate dall'AFC. | ||||||
| Se cessa o inizia un'attività o le quote di cifra d'affari delle attività cambiano a tal punto da rendere necessaria una nuova attribuzione delle aliquote saldo, il contribuente deve mettersi in contatto con l'AFC. | ||||||
| I contribuenti ai quali sono state concesse più aliquote saldo devono contabilizzare separatamente i proventi afferenti a ognuna di queste aliquote saldo. [1] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 21 ago. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 485). | ||||||
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RS 641.201 OIVA Ordinanza del 27 novembre 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Ordinanza sull'IVA, OIVA) - Ordinanza sull'IVA Art. 84 Rendiconto secondo il metodo delle aliquote saldo - (art. 37 cpv. 1-4 LIVA) |
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| I contribuenti devono conteggiare le loro attività alle aliquote saldo autorizzate dall'AFC. | ||||||
| Se cessa o inizia un'attività o le quote di cifra d'affari delle attività cambiano a tal punto da rendere necessaria una nuova attribuzione delle aliquote saldo, il contribuente deve mettersi in contatto con l'AFC. | ||||||
| I contribuenti ai quali sono state concesse più aliquote saldo devono contabilizzare separatamente i proventi afferenti a ognuna di queste aliquote saldo. [1] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 21 ago. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 485). | ||||||
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RS 641.201 OIVA Ordinanza del 27 novembre 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Ordinanza sull'IVA, OIVA) - Ordinanza sull'IVA Art. 84 Rendiconto secondo il metodo delle aliquote saldo - (art. 37 cpv. 1-4 LIVA) |
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| I contribuenti devono conteggiare le loro attività alle aliquote saldo autorizzate dall'AFC. | ||||||
| Se cessa o inizia un'attività o le quote di cifra d'affari delle attività cambiano a tal punto da rendere necessaria una nuova attribuzione delle aliquote saldo, il contribuente deve mettersi in contatto con l'AFC. | ||||||
| I contribuenti ai quali sono state concesse più aliquote saldo devono contabilizzare separatamente i proventi afferenti a ognuna di queste aliquote saldo. [1] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 21 ago. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 485). | ||||||
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RS 641.201 OIVA Ordinanza del 27 novembre 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Ordinanza sull'IVA, OIVA) - Ordinanza sull'IVA Art. 84 Rendiconto secondo il metodo delle aliquote saldo - (art. 37 cpv. 1-4 LIVA) |
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| I contribuenti devono conteggiare le loro attività alle aliquote saldo autorizzate dall'AFC. | ||||||
| Se cessa o inizia un'attività o le quote di cifra d'affari delle attività cambiano a tal punto da rendere necessaria una nuova attribuzione delle aliquote saldo, il contribuente deve mettersi in contatto con l'AFC. | ||||||
| I contribuenti ai quali sono state concesse più aliquote saldo devono contabilizzare separatamente i proventi afferenti a ognuna di queste aliquote saldo. [1] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 21 ago. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 485). | ||||||
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RS 641.201 OIVA Ordinanza del 27 novembre 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Ordinanza sull'IVA, OIVA) - Ordinanza sull'IVA Art. 84 Rendiconto secondo il metodo delle aliquote saldo - (art. 37 cpv. 1-4 LIVA) |
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| I contribuenti devono conteggiare le loro attività alle aliquote saldo autorizzate dall'AFC. | ||||||
| Se cessa o inizia un'attività o le quote di cifra d'affari delle attività cambiano a tal punto da rendere necessaria una nuova attribuzione delle aliquote saldo, il contribuente deve mettersi in contatto con l'AFC. | ||||||
| I contribuenti ai quali sono state concesse più aliquote saldo devono contabilizzare separatamente i proventi afferenti a ognuna di queste aliquote saldo. [1] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 21 ago. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 485). | ||||||
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RS 641.201 OIVA Ordinanza del 27 novembre 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Ordinanza sull'IVA, OIVA) - Ordinanza sull'IVA Art. 84 Rendiconto secondo il metodo delle aliquote saldo - (art. 37 cpv. 1-4 LIVA) |
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| I contribuenti devono conteggiare le loro attività alle aliquote saldo autorizzate dall'AFC. | ||||||
| Se cessa o inizia un'attività o le quote di cifra d'affari delle attività cambiano a tal punto da rendere necessaria una nuova attribuzione delle aliquote saldo, il contribuente deve mettersi in contatto con l'AFC. | ||||||
| I contribuenti ai quali sono state concesse più aliquote saldo devono contabilizzare separatamente i proventi afferenti a ognuna di queste aliquote saldo. [1] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 21 ago. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 485). | ||||||