Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
1A.73/2003 /bom

Sentenza del 17 settembre 2003
I Corte di diritto pubblico

Composizione
Giudici federali Aemisegger, presidente della Corte e presidente del Tribunale federale,
Reeb e Catenazzi,
cancelliere Crameri.

Parti
U.________,
C.________,
ricorrenti, patrocinate dall'avv. Rossano Pinna, Studio legale Sganzini, Bernasconi, Peter & Gaggini, via Somaini 10/via P. Lucchini, casella postale 3406,
6901 Lugano,

contro

Ministero pubblico della Confederazione, Taubenstrasse 16, 3003 Berna.

Oggetto
assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia,

ricorso di diritto amministrativo contro le decisioni
del 28 febbraio 2003 del Ministero pubblico della Confederazione.

Fatti:
A.
La Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Milano aveva presentato alla Svizzera, il 14 ottobre 1996, una richiesta di assistenza giudiziaria nell'ambito di un procedimento penale avviato nei confronti di V.________ e altre persone per i reati di corruzione e di falso in bilancio. Il Gruppo G.________ avrebbe in effetti costituito, attraverso complesse operazioni con risvolti illegali, ingenti disponibilità finanziarie anche su conti bancari svizzeri, di cui il gruppo è il beneficiario economico. Il 4 ottobre 2000 il Ministero pubblico della Confederazione (MPC) ha ordinato la trasmissione della documentazione di conti intestati alla C.________ e alla U.________, indicate in un complemento rogatoriale. Con sentenza del 13 marzo 2001 (causa 1A.285/2000) il Tribunale federale ha respinto, in quanto ammissibile, un ricorso presentato dalle due società, mentre con sentenza del 15 febbraio 2002 (1A.37/2002) ha dichiarato inammissibile un ricorso avverso un'ulteriore trasmissione di giustificativi bancari.
B.
Mediante complementi del 20 maggio, del 21 giugno e del 5 settembre 2002 la Procura di Milano ha chiesto alle Autorità svizzere di eseguire ulteriori misure di assistenza nell'ambito del procedimento penale contro V.________, B.________, F.________ e P.________, per i reati di appropriazione indebita, frode fiscale, falso in bilancio, ricettazione e riciclaggio.
Con ordinanze di entrata in materia del 25 giugno 2002 il MPC ha ammesso le domande complementari e, con decisioni incidentali del 13 settembre 2002, ordinato, come chiesto dall'Autorità estera, l'interrogatorio, alla presenza di magistrati esteri, come testimoni di S.________ e di T.________, entrambi funzionari della X.________SA di Lugano e, in qualità di persone informate sui fatti, di A.________ e D.________. Avverso queste decisioni incidentali la U.________ e la C.________ hanno presentato, il 25 settembre 2002, tre ricorsi di diritto amministrativo al Tribunale federale, che li ha respinti, in quanto ammissibili, con sentenze del 30 settembre 2002 (cause 1A.195-197/2002).
Le audizioni hanno avuto luogo il 26 giugno e il 2 e 3 ottobre 2002. Con quattro distinte decisioni di chiusura del 28 febbraio 2003 il MPC ha ordinato la trasmissione all'Italia dei verbali di interrogatorio.
C.
La U.________ e la C.________ presentano, con un unico allegato, un ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale. Chiedono, in via principale, di invitare l'Ufficio federale di giustizia a richiedere determinate informazioni complementari alla Procura di Milano e di sospendere la procedura ricorsuale, concedendo alle parti la facoltà di esprimersi sulla risposta prodotta dall'Autorità richiedente; in via subordinata chiedono di annullare le quattro decisioni del MPC.
L'Ufficio federale di giustizia propone la reiezione del ricorso, il MPC di respingerlo in quanto ammissibile.

Diritto:
1.
1.1 Interposto tempestivamente contro una decisione di trasmissione di documenti, acquisiti in esecuzione di una domanda di assistenza, resa dall'Autorità federale di ultima istanza, il ricorso di diritto amministrativo è ricevibile dal profilo dell'art. 80g cpv. 1 in relazione con l'art. 25 cpv. 1
SR 351.1 Bundesgesetz vom 20. März 1981 über internationale Rechtshilfe in Strafsachen (Rechtshilfegesetz, IRSG) - Rechtshilfegesetz
IRSG Art. 25 - 1 Erstinstanzliche Verfügungen der kantonalen Behörden und der Bundesbehörden unterliegen, soweit das Gesetz nichts anderes bestimmt, unmittelbar der Beschwerde an die Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts.70
1    Erstinstanzliche Verfügungen der kantonalen Behörden und der Bundesbehörden unterliegen, soweit das Gesetz nichts anderes bestimmt, unmittelbar der Beschwerde an die Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts.70
2    Gegen ein schweizerisches Ersuchen an einen anderen Staat ist die Beschwerde nur zulässig, wenn dieser um Übernahme der Strafverfolgung oder der Urteilsvollstreckung ersucht wird. In diesem Fall ist einzig der Verfolgte, der seinen gewöhnlichen Aufenthalt in der Schweiz hat, beschwerdeberechtigt.71
2bis    Zulässig ist die Beschwerde gegen ein schweizerisches Ersuchen um Übernahme der Vollstreckung eines Strafentscheides im Zusammenhang mit einer Zuführung nach Artikel 101 Absatz 2.72
3    Das BJ kann gegen Verfügungen kantonaler Behörden sowie gegen Entscheide des Bundesstrafgerichts Beschwerde erheben. Der kantonalen Behörde steht gegen den Entscheid des BJ, kein Ersuchen zu stellen, die Beschwerde zu.73
4    Mit der Beschwerde kann auch die unzulässige oder offensichtlich unrichtige Anwendung fremden Rechts gerügt werden.
5    ...74
6    Die Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts ist nicht an die Begehren der Parteien gebunden.75
della legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale, del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1).
1.2 Le ricorrenti, tenute ad addurre i fatti a sostegno della propria legittimazione (DTF 123 II 161 consid. 1d/bb pag. 165), la fondano sulla circostanza che le dichiarazioni dei testimoni concernono fatti che le riguardano e che apparterrebbero alla loro sfera segreta, protetta dal segreto d'affari (art. 162
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 162 - Wer ein Fabrikations- oder Geschäftsgeheimnis, das er infolge einer gesetzlichen oder vertraglichen Pflicht bewahren sollte, verrät,
CP) e dal segreto bancario.
1.2.1 Secondo la giurisprudenza, la legittimazione a impugnare la trasmissione di verbali d'interrogatorio spetta, di massima, unicamente al teste, sottoposto direttamente alla misura coercitiva, e solo nella misura in cui è chiamato a fornire informazioni che lo concernono personalmente o se si prevale del suo diritto di non testimoniare (DTF 126 II 258 consid. 2d/bb, 122 II 130 consid. 2b, 121 II 459 consid. 2c). Terzi, anche se toccati personalmente dalle dichiarazioni contenute nel verbale d'interrogatorio, non sono per contro legittimati a ricorrere (DTF 124 II 180 consid. 2b, 123 II 153 consid. 2b, 122 II 130 consid. 2c, 121 II 459 consid. 2c).
1.2.2 Il titolare del conto oggetto della domanda di assistenza giudiziaria è legittimato a impugnare la trasmissione di verbali d'audizione di testimoni soltanto qualora le informazioni ivi contenute siano equiparabili a una trasmissione di documenti concernenti il conto e il titolare sarebbe stato, in tal caso, legittimato a impugnarla (DTF 124 II 180 consid. 2; causa 1A.141/1998, sentenza del 9 febbraio 1999, consid. 2a, apparsa in Rep 1999 123). Quest'eccezione a un'applicazione rigida della prassi inerente alla legittimazione è stata ammessa unicamente nell'ipotesi in cui la trasmissione di verbali abbia quale conseguenza di svuotare di ogni senso e di eludere le norme sulla protezione giuridica riguardo a informazioni su conti bancari. Come è noto alle ricorrenti, il fatto che i testi avrebbero svelato informazioni coperte dal segreto d'affari e bancario non è decisivo. Del resto, il segreto bancario non osta, da solo, all'assistenza giudiziaria in materia penale (DTF 127 II 151 consid. 4c/aa): se le altre condizioni dell'assistenza sono adempiute, non si giustifica, di massima, di rifiutarla al solo scopo di proteggerlo (DTF 123 II 153 consid. 7).
1.3 Le ricorrenti si limitano ad affermare, in maniera del tutto generica e senza precisare i passaggi nei verbali, che il contenuto delle audizioni sarebbe equiparabile a una trasmissione di documenti bancari, visto che si tratta di informazioni sulle modalità di apertura dei conti e le operazioni effettuatevi: con ciò, esse non dimostrano che si sarebbe in presenza della sopra menzionata eccezione e di un'elusione delle norme sulla protezione giuridica, tanto meno nella fattispecie, ove la documentazione dei conti è già stata trasmessa all'Autorità richiedente (DTF 124 II 180 consid. 2c in fine; cause 1A.285/2000 e 1A.37/2002).

Come è stato già rilevato nelle decisioni sui ricorsi interposti dalle ricorrenti contro le audizioni (cause 1A.195-197/2002), la loro legittimazione dev'essere quindi negata.
2.
2.1 A prescindere dall'inammissibilità per difetto di legittimazione, il ricorso sarebbe comunque manifestamente infondato. Le ricorrenti incentrano le critiche sull'asserita lacunosità della rogatoria iniziale del 14 ottobre 1996 e adducono ch'essa non indicherebbe gli atti illeciti né preciserebbe il loro coinvolgimento in questi supposti reati. La censura sarebbe chiaramente priva di fondamento: l'ammissibilità della richiesta iniziale è già stata accertata dal Tribunale federale, che ha altresì ritenuto l'esposto dei fatti, non lacunoso, conforme alle esigenze poste dagli art. 14
IR 0.351.1 Europäisches Übereinkommen vom 20. April 1959 über die Rechtshilfe in Strafsachen
EUeR Art. 14 - 1. Die Rechtshilfeersuchen müssen folgende Angaben enthalten:
1    Die Rechtshilfeersuchen müssen folgende Angaben enthalten:
a  die Behörde, von der das Ersuchen ausgeht,
b  den Gegenstand und den Grund des Ersuchens,
c  soweit möglich, die Identität und die Staatsangehörigkeit der Person, gegen die sich das Verfahren richtet, und,
d  soweit erforderlich, den Namen und die Anschrift des Zustellungsempfängers.
2    Die in den Artikeln 3, 4 und 5 erwähnten Rechtshilfeersuchen haben ausserdem die strafbare Handlung zu bezeichnen und eine kurze Darstellung des Sachverhalts zu enthalten.
CEAG e 28 AIMP (cause 1A.285/2000, sentenza del 13 marzo 2001, consid. 1b, e 1A.267/1999, sentenza del 7 gennaio 2000). La richiesta di invitare l'Autorità richiedente a fornire informazioni complementari dovrebbe pertanto essere disattesa; d'altra parte, le ricorrenti potrebbero criticare solo i complementi del 20 maggio, del 21 giugno e del 5 settembre 2002 sui quali il Tribunale federale non si è ancora pronunciato (DTF 117 Ib 330 consid. 4, 116 Ib 89 consid. 1b; cfr. anche DTF 122 II 367 consid. 1c; Robert Zimmermann, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, Berna 1999, n. 166 pag. 124).
2.1.1 In tale ambito esse fanno in particolare valere una violazione del principio della proporzionalità: in effetti, mancando i requisiti per la punibilità dei reati, specialmente riguardo all'accusa di falso in bilancio, i verbali d'interrogatorio non sarebbero più utilizzabili nel procedimento estero. La censura non reggerebbe, come il Tribunale ha già avuto occasione di rilevare. Con l'entrata in vigore, il 16 aprile 2002, delle nuove norme italiane in materia di reati societari, il previgente reato di false comunicazioni sociali (art. 2621 CCI), che aveva un carattere penale giustificante l'assistenza, è stato sostituito dai nuovi art. 2621 CCI (false comunicazioni sociali) e 2622 CCI (false comunicazioni sociali in danno dei soci e dei creditori). Anche secondo tali norme il falso in bilancio costituisce, di massima, un illecito di natura penale e non solo di carattere amministrativo. Non spetta al Tribunale federale esaminare le questioni del regime transitorio (causa 1A.202/2002, sentenza del 14 febbraio 2002, consid. 3).
2.1.2 Le ricorrenti contestano l'adempimento del principio della doppia punibilità, sostenendo che l'art. 160
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 160 - 1. Wer eine Sache, von der er weiss oder annehmen muss, dass sie ein anderer durch eine strafbare Handlung gegen das Vermögen erlangt hat, erwirbt, sich schenken lässt, zum Pfande nimmt, verheimlicht oder veräussern hilft, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
1    Wer eine Sache, von der er weiss oder annehmen muss, dass sie ein anderer durch eine strafbare Handlung gegen das Vermögen erlangt hat, erwirbt, sich schenken lässt, zum Pfande nimmt, verheimlicht oder veräussern hilft, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
2    Handelt der Täter gewerbsmässig, so wird er mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren bestraft.215
CP punirebbe soltanto la ricettazione di cose, e non di crediti. L'assunto non dev'essere esaminato oltre, ritenuto ch'esso non sarebbe comunque decisivo: in effetti, le ricorrenti disattendono che l'assistenza giudiziaria può essere concessa quando è richiesta per la repressione di più reati e uno di essi sia punibile secondo il diritto svizzero (DTF 124 II 184 consid. 4b/cc pag. 188). Ora, il Tribunale federale ha già stabilito che i fatti addotti nella domanda estera, eseguita la dovuta trasposizione, sarebbero punibili secondo il diritto svizzero. La stessa conclusione vale per il quesito di sapere se siano adempiute le condizioni del reato di frode fiscale addotto nelle domande complementari del 2002, visto che l'assistenza dev'essere comunque concessa per le altre infrazioni.
2.1.3 Riguardo all'accusa di appropriazione indebita le ricorrenti adducono che, secondo il diritto italiano, il reato sarebbe punibile soltanto su querela, che non risulterebbe essere stata presentata. Anche questa critica non reggerebbe, visto che la querela penale è presupposto processuale e non condizione di punibilità (causa 1A.28/1998, sentenza dell'8 ottobre 1998, consid. 5e, apparsa in Rep 1998 134; causa 1A.213/1994, sentenza del 17 maggio 1995, consid. 3b apparsa in Rep 1995 120; cfr. anche DTF 122 II 134 consid. 7b; Zimmermann, op. cit., n. 353).
2.1.4 Le ricorrenti si diffondono inoltre sull'acquisizione, mediante rogatoria nel Regno Unito, di documenti da parte delle Autorità italiane relativi alla Società N.________ che, a loro dire, sarebbe stata confusa con la M.________ Ltd.; richiamando l'art. 729
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 160 - 1. Wer eine Sache, von der er weiss oder annehmen muss, dass sie ein anderer durch eine strafbare Handlung gegen das Vermögen erlangt hat, erwirbt, sich schenken lässt, zum Pfande nimmt, verheimlicht oder veräussern hilft, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
1    Wer eine Sache, von der er weiss oder annehmen muss, dass sie ein anderer durch eine strafbare Handlung gegen das Vermögen erlangt hat, erwirbt, sich schenken lässt, zum Pfande nimmt, verheimlicht oder veräussern hilft, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
2    Handelt der Täter gewerbsmässig, so wird er mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren bestraft.215
comma 1 CPP italiano, concernente l'utilizzabilità degli atti assunti per rogatoria, adducono un asserito, mancato rispetto del principio della specialità da parte dell'Italia nei confronti della Gran Bretagna. Ne concludono che, salvo espressa autorizzazione delle Autorità britanniche, di cui si dovrebbe accertare l'esistenza negli atti di causa, i documenti trasmessi da quella Autorità non potrebbero essere utilizzati. Tuttavia non spetta al Giudice svizzero dell'assistenza pronunciarsi sull'utilizzabilità di dette carte nell'ambito di un altro procedimento penale italiano e concernente un altro Stato richiesto.
2.1.5 Le ricorrenti sostengono che sarebbe inutile trasmettere i verbali di interrogatorio litigiosi, poiché concernerebbero circostanze già contenute in documenti in possesso delle Autorità italiane, acquisiti nell'ambito di un altro procedimento penale e inutilizzabili, in quanto sottoposti al vincolo di specialità, in quello che ha originato la presente rogatoria. Ora, ricordato che, come hanno rilevato le ricorrenti, l'inutilizzabilità non è certa e che si tratta quindi di semplici ipotesi, spetterà al Giudice del merito italiano vagliare tale questione. L'utilità e la rilevanza potenziale dei verbali per il procedimento estero non possono pertanto manifestamente essere escluse (DTF 122 II 367 consid. 2c, 121 II 241 consid. 3a e b).

Del resto, secondo l'art. 2 lett. a
SR 351.1 Bundesgesetz vom 20. März 1981 über internationale Rechtshilfe in Strafsachen (Rechtshilfegesetz, IRSG) - Rechtshilfegesetz
IRSG Art. 2 - Einem Ersuchen um Zusammenarbeit in Strafsachen wird nicht entsprochen, wenn Gründe für die Annahme bestehen, dass das Verfahren im Ausland:
a  den in der Europäischen Konvention vom 4. November 195013 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten oder im Internationalen Pakt vom 16. Dezember 196614 über bürgerliche und politische Rechte festgelegten Verfahrensgrundsätzen nicht entspricht;
b  durchgeführt wird, um eine Person wegen ihrer politischen Anschauungen, wegen ihrer Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder aus Gründen der Rasse, Religion oder Volkszugehörigkeit zu verfolgen oder zu bestrafen;
c  dazu führen könnte, die Lage des Verfolgten aus einem unter Buchstabe b angeführten Grunde zu erschweren; oder
d  andere schwere Mängel aufweist.
AIMP, la domanda d'assistenza è irricevibile se vi è motivo di credere che il procedimento estero non corrisponda ai principi procedurali della CEDU o del Patto internazionale del 16 dicembre 1966 sui diritti civili e politici (DTF 125 II 356 consid. 8a pag. 364, 123 II 161 consid. 6a, 153 consid. 5c), norme peraltro non invocate dalle ricorrenti. Esse non sostengono però, né dimostrano che, nel quadro del procedimento italiano, non potrebbero avvalersi di tali principi e delle garanzie dell'art. 729
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 160 - 1. Wer eine Sache, von der er weiss oder annehmen muss, dass sie ein anderer durch eine strafbare Handlung gegen das Vermögen erlangt hat, erwirbt, sich schenken lässt, zum Pfande nimmt, verheimlicht oder veräussern hilft, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
1    Wer eine Sache, von der er weiss oder annehmen muss, dass sie ein anderer durch eine strafbare Handlung gegen das Vermögen erlangt hat, erwirbt, sich schenken lässt, zum Pfande nimmt, verheimlicht oder veräussern hilft, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
2    Handelt der Täter gewerbsmässig, so wird er mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren bestraft.215
CPP italiano.
2.2 Infine, una procedura d'assistenza aperta in Svizzera diventa priva di oggetto, trattandosi di materiale probatorio, solo quando lo Stato richiedente la ritiri espressamente, ciò che non si verifica in concreto. La giurisprudenza considera inoltre che la domanda diventa senza oggetto se il processo all'estero si è nel frattempo concluso con un giudizio definitivo, ciò che non è qui il caso; l'Autorità di esecuzione non deve d'altra parte esaminare se il procedimento penale estero segua effettivamente il suo corso (DTF 113 Ib 157 consid. 5a pag. 166; Zimmermann, op. cit., 168). Del resto, i complementi litigiosi dimostrano l'interesse dell'Autorità richiedente a proseguire le attività investigative.
3.
Per i motivi esposti, il ricorso è inammissibile per mancanza di legittimazione. Le abbondanziali argomentazioni esposte nel considerando 2 mostrano ch'esso sarebbe comunque infondato nel merito.

Le spese seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1
SR 351.1 Bundesgesetz vom 20. März 1981 über internationale Rechtshilfe in Strafsachen (Rechtshilfegesetz, IRSG) - Rechtshilfegesetz
IRSG Art. 2 - Einem Ersuchen um Zusammenarbeit in Strafsachen wird nicht entsprochen, wenn Gründe für die Annahme bestehen, dass das Verfahren im Ausland:
a  den in der Europäischen Konvention vom 4. November 195013 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten oder im Internationalen Pakt vom 16. Dezember 196614 über bürgerliche und politische Rechte festgelegten Verfahrensgrundsätzen nicht entspricht;
b  durchgeführt wird, um eine Person wegen ihrer politischen Anschauungen, wegen ihrer Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder aus Gründen der Rasse, Religion oder Volkszugehörigkeit zu verfolgen oder zu bestrafen;
c  dazu führen könnte, die Lage des Verfolgten aus einem unter Buchstabe b angeführten Grunde zu erschweren; oder
d  andere schwere Mängel aufweist.
OG).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
La tassa di giustizia di fr. 5'000.-- è posta a carico delle ricorrenti.
3.
Comunicazione al patrocinatore delle ricorrenti, al Ministero pubblico della Confederazione (MPC/ECI/3/02/0032) e all'Ufficio federale di giustizia, Divisione dell'assistenza giudiziaria internazionale (B 95 799).
Losanna, 17 settembre 2003
In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il presidente: Il cancelliere: