Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numero dell’incarto: RR.2016.250

Sentenza del 17 febbraio 2017 Corte dei reclami penali

Composizione

Giudici penali federali Stephan Blättler, presidente, Andreas J. Keller e Roy Garré, Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti

A. SA, rappresentata dall'avv. Edy Grignola,

Ricorrente

contro

Ministero pubblico della Confederazione,

Controparte

Oggetto

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all’Italia

Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP)

Fatti:

A. Il 12 aprile 2016 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Monza ha presentato alla Svizzera una domanda d’assistenza giudiziaria nell’ambito di un procedimento penale avviato nei confronti di B. e altri per i reati di associazione a delinquere, corruzione, turbata libertà degli incanti e riciclaggio. L’autorità inquirente italiana ha svolto, tramite il Nucleo Investigativo dei Carabinieri di Milano, una complessa indagine nel settore della sanità pubblica lombarda, con particolare riferimento all’ambito dell’assistenza odontoiatrica, da alcuni anni affidata dalle aziende sanitarie locali, mediante gare d’appalto, a società private che svolgono l’attività all’interno degli ospedali e degli ambulatori pubblici, fornendo prestazioni sia a carico del Servizio Sanitario Nazionale sia in regime di “solvenza”. In sostanza, essa sospetta l’esistenza di un articolato sistema corruttivo posto in essere dall’imprenditrice B., in associazione, tra gli altri, con il consigliere della Regione Lombardia C., presidente della Commissione Salute del Consiglio Regionale, e con l’odontoiatra D., appartenente all’entourage del politico. Con la sua domanda, l’autorità rogante ha chiesto svariate misure investigative, tra le quali la perquisizione di due società con sede in Ticino, ossia E. SA, a Chiasso, e A. SA, a Lugano, entrate in contatto con società italiane coinvolte nell’inchiesta riconducibili alla predetta indagata, al fine di raccogliere sommarie informazioni dai responsabili delle stesse sui rapporti economici intrattenuti (v. rubrica 1 dell’incarto del Ministero pubblico della Confederazione [in seguito: MPC]).

B. Mediante svariate decisioni del 28 aprile 2016, il MPC, cui l'Ufficio federale di giustizia (in seguito: UFG) ha deferito l'esecuzione della domanda (v. rubrica 2 incarto MPC), è entrato nel merito della stessa (v. rubrica 4 incarto MPC).

C. Con decisione di chiusura del 4 ottobre 2016, il MPC ha ordinato la trasmissione alle autorità italiane di svariata documentazione raccolta in occasione della perquisizione di A. SA intervenuta il 15 marzo 2016 nell’ambito di un parallelo procedimento elvetico per titolo di riciclaggio di denaro avviato nei confronti di ignoti (v. act. 1.1).

D. Il 2 novembre 2016 il predetto ha interposto ricorso avverso la decisione di chiusura dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, chiedendo che non vengano trasmessi all’autorità rogante il mandato fiduciario sottoscritto l’11 luglio 2011 tra B. e F. Ltd (doc. MPC 0028-0030) e il contratto generale di mandato tra B. e A. SA relativo alla costituzione e amministrazione della G. SA. (doc. MPC 0031-0045) (v. act. 1).

E. Con scritto del 22 novembre 2016 l'UFG ha comunicato di rinunciare all’inoltro di osservazioni, ritenendo comunque che la decisione impugnata sia da tutelare (v. act. 7). A conclusione della sua risposta del 24 novembre 2016, il MPC ha chiesto di respingere il ricorso (v. act. 8).

F. Invitata a replicare, la reclamante è rimasta silente.

Le ulteriori argomentazioni verranno riprese, nella misura del necessario, nei successivi considerandi in diritto.

Diritto:

1

1.1 In virtù dell'art. 37 cpv. 2 lett. a della legge federale del 19 marzo 2010 sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71), la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale giudica i gravami in materia di assistenza giudiziaria internazionale.

1.2 I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera sono anzitutto retti dalla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, entrata in vigore il 12 giugno 1962 per l’Italia ed il 20 marzo 1967 per la Svizzera (CEAG; RS 0.351.1), dall'Accordo italo-svizzero del 10 settembre 1998 che completa e agevola l'applicazione della CEAG (RS 0.351.945.41), entrato in vigore mediante scambio di note il 1° giugno 2003 (in seguito: l'Accordo italo-svizzero), nonché, a partire dal 12 dicembre 2008 (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 327/15-17, del 5 dicembre 2008), dagli art. 48 e segg. della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS; testo non pubblicato nella RS ma ora consultabile nel fascicolo "Assistenza e estradizione" edito dalla Cancelleria federale, Berna 2014). Di rilievo nella fattispecie è anche la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, conclusa a Strasburgo l’8 novembre 1990, entrata in vigore il 1° settembre 1993 per la Svizzera ed il 1° maggio 1994 per l’Italia (CRic; RS. 0.311.53). Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trattati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'assistenza rispetto a quello pattizio (cosiddetto principio di favore), si applicano la legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1), unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP, art. I n. 2 Accordo italo-svizzero; DTF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1). Il principio di favore vale anche nell'applicazione delle pertinenti norme di diritto internazionale (v. art. 48 n. 2 CAS, 39 n. 3 CRic e art. I n. 2 Accordo italo-svizzero). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).

1.3 La procedura di ricorso è retta dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021) e dalle disposizioni dei pertinenti atti normativi in materia di assistenza giudiziaria (art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP e 12 cpv. 1 AIMP; v. DANGUBIC/KESHELAVA, Commentario basilese, Internationales Strafrecht, Basilea 2015, n. 1 e segg. ad art. 12 AIMP), di cui al precedente considerando.

1.4 Interposto tempestivamente contro la sopraccitata decisione di chiusura, il ricorso è ricevibile sotto il profilo degli art. 25 cpv. 1 , 80e cpv. 1 e 80k AIMP. Nella misura in cui la perquisizione ed il sequestro sono avvenuti nei suoi uffici, la ricorrente è legittimate a ricorrere (v. art. 9a lett. b OAIMP; TPF 2007 79 consid. 1.6 pag. 82).

2. La società ricorrente si oppone alla trasmissione dei documenti già citati (v. lett. D supra), a suo dire inutili per il procedimento estero, dato che si riferirebbero a due mandati che non hanno avuto alcun seguito.

2.1 La questione di sapere se le informazioni richieste nell'ambito di una domanda di assistenza siano necessarie o utili per il procedimento estero deve essere lasciata, di massima, all'apprezzamento delle autorità richiedenti. Lo Stato richiesto non dispone infatti dei mezzi per pronunciarsi sull'opportunità di assumere determinate prove e non può sostituirsi in questo compito all'autorità estera che conduce le indagini (DTF 132 II 81 consid. 2.1 e rinvii). La richiesta di assunzione di prove può essere rifiutata solo se il principio della proporzionalità sia manifestamente disatteso (DTF 120 Ib 251 consid. 5c; sentenze del Tribunale penale federale RR.2008.154-157 dell'11 settembre 2008, consid. 3.1; RR.2007.18 del 21 maggio 2007, consid. 6.3) o se la domanda appaia abusiva, le informazioni richieste essendo del tutto inidonee a far progredire le indagini (DTF 122 II 134 consid. 7b; 121 II 241 consid. 3a). Inoltre, da consolidata prassi, quando le autorità estere chiedono informazioni per ricostruire flussi patrimoniali di natura criminale si ritiene che necessitino di regola l’integralità della relativa documentazione, in modo tale da scoprire tutte le persone o entità giuridiche coinvolte (v. DTF 129 II 462 consid. 5.5; 124 II 180 consid. 3c inedito; 121 II 241 consid. 3b e c; sentenze del Tribunale federale 1A.177/2006 del 10 dicembre 2007, consid. 5.5; 1A.227/2006 del 22 febbraio 2007, consid. 3.2; 1A.195/2005 del 1° settembre 2005 in fine). La trasmissione dell'intera documentazione potrà evitare altresì l'inoltro di eventuali domande complementari (DTF 136 IV 82 consid. 4.1; 121 II 241 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 1C_486/2008 dell'11 novembre 2008, consid. 2.4; sentenza del Tribunale penale federale RR.2011.113 del 28 luglio 2011, consid. 4.2). In base alla giurisprudenza l'esame da parte delle autorità di esecuzione e del giudice dell’assistenza va limitato alla cosiddetta utilità potenziale, secondo cui la consegna giusta l'art. 74 AIMP è esclusa soltanto per quei mezzi di prova certamente privi di rilevanza per il procedimento penale all'estero (DTF 126 II 258 consid. 9c; 122 II 367 consid. 2c; 121 II 241 consid. 3a e b).

2.2 In concreto, l’autorità rogante ha perquisito diverse società in Italia riconducibili a B., tra cui E. SA. L’esame della documentazione contabile ha permesso di evidenziare l’esistenza di fatture pagate dalla predetta società tra il 2009 ed il 2012, considerate sospette per l’importo e l’oggetto della prestazione. Trattasi in particolare di 13 fatture per un importo complessivo di EUR 1'048'091.22 emesse da H. Limited, con sede in Inghilterra, nei confronti di E. SA aventi come causale “12% del fatturato prodotto da E. SA”. L’autorità rogante ipotizza che si tratti di fatture relative ad operazioni inesistenti finalizzate allo spostamento all’estero di consistenti somme di denaro, sia a scopo di costituire fondi occulti da utilizzare per la corruzione di pubblici funzionari, sia al fine di trasferire proventi del delitto di appropriazione indebita aggravata ai danni delle società, arricchite grazie a vantaggi derivanti dalla corruzione dei pubblici funzionari, che di frodi ai danni dello Stato realizzate mediante annotazione di fatture relative a operazioni inesistenti. La documentazione acquisita unitamente alle fatture ritenute false ha consentito di accertare l’utilizzo di un numero di fax svizzero per le comunicazioni tra E. SA e H. Limited, numero risultato intestato a A. SA, la quale avrebbe gestito i rapporti tra le due società. Alla luce di ciò, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, non si può negare l’utilità potenziale dei due documenti litigiosi. Si tratta infatti di due contratti di mandato sottoscritti dall’indagata B. con F. Ltd. (v. doc. MPC 0028-0030) e con la ricorrente stessa (v. doc. MPC 0031-0045), per cui a prescindere dal seguito che sarebbe stato dato a tali contratti non si può escludere che possa comunque emergere un nesso con i fatti corruttivi in questione. Spetta del resto all’autorità estera che conduce le indagini accertare se con la sottoscrizione di tali mandati l’indagata abbia voluto o meno utilizzare questi veicoli societari per scopi criminali. Poco importa il seguito effettivo a loro dato, ciò che conta è verificare la loro potenziale appartenenza al disegno criminale nel suo complesso, fatto questo che non si può a questo stadio certamente escludere.

Quanto precede permette quindi di confermare la sufficiente relazione tra la misura d'assistenza richiesta e l'oggetto del procedimento penale estero. Ne discende che la decisione impugnata è conforme ai principi giurisprudenziali qui sopra esposti (v. supra consid. 2.1) e non disattende in alcun modo né il principio della proporzionalità né quello dell’utilità potenziale.

3. In definitiva, la decisione impugnata va integralmente confermata ed il gravame respinto.

4. Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 PA). La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è fissata nella fattispecie a fr. 5’000.--; essa è coperta dall’anticipo delle spese già versato.

Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. La tassa di giustizia di fr. 5'000.-- è posta a carico della ricorrente. Essa è coperta in parte dall'anticipo delle spese già versato.

Bellinzona, 17 febbraio 2017

In nome della Corte dei reclami penali

del Tribunale penale federale

Il Presidente: Il Cancelliere:

Comunicazione a:

- Avv. Edy Grignola

- Ministero pubblico della Confederazione

- Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria

Informazione sui rimedi giuridici

Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un’estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).