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RS 510.10 LM Legge federale del 3 febbraio 1995 sull'esercito e sull'amministrazione militare (Legge militare, LM) - Legge militare Art. 135 Danni conseguenti ad attività di servizio |
||||||
| La Confederazione risponde, senza riguardo alla colpa, del danno causato illecitamente a terzi da militari o dalla truppa: | ||||||
| nell'esercizio di un'attività militare particolarmente pericolosa o | ||||||
| nell'esercizio di un'altra attività di servizio. | ||||||
| La Confederazione non risponde per quanto provi che il danno è stato causato da forza maggiore o da colpa della parte lesa o di un terzo. | ||||||
| Quando la fattispecie implica una responsabilità disciplinata da altre disposizioni, queste sono applicabili alla responsabilità della Confederazione. | ||||||
| La parte lesa non può far valere alcuna pretesa nei confronti del militare che ha causato il danno. | ||||||
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RS 510.30 OAE-AF Ordinanza dell'Assemblea federale del 30 marzo 1949 sull'amministrazione dell'esercito (OAE-AF) Art. 125 [1] |
||||||
| [1] Abrogati dal n. I dell'O dell'AF del 4 ott. 2002, con effetto dal 1° gen. 2004 (RU 2002 3641, 2003 4005; FF 2002 768). |
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RS 510.30 OAE-AF Ordinanza dell'Assemblea federale del 30 marzo 1949 sull'amministrazione dell'esercito (OAE-AF) Art. 125 [1] |
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| [1] Abrogati dal n. I dell'O dell'AF del 4 ott. 2002, con effetto dal 1° gen. 2004 (RU 2002 3641, 2003 4005; FF 2002 768). |
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RS 510.30 OAE-AF Ordinanza dell'Assemblea federale del 30 marzo 1949 sull'amministrazione dell'esercito (OAE-AF) Art. 125 [1] |
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| [1] Abrogati dal n. I dell'O dell'AF del 4 ott. 2002, con effetto dal 1° gen. 2004 (RU 2002 3641, 2003 4005; FF 2002 768). |
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RS 510.30 OAE-AF Ordinanza dell'Assemblea federale del 30 marzo 1949 sull'amministrazione dell'esercito (OAE-AF) Art. 125 [1] |
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| [1] Abrogati dal n. I dell'O dell'AF del 4 ott. 2002, con effetto dal 1° gen. 2004 (RU 2002 3641, 2003 4005; FF 2002 768). |
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RS 510.30 OAE-AF Ordinanza dell'Assemblea federale del 30 marzo 1949 sull'amministrazione dell'esercito (OAE-AF) Art. 125 [1] |
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| [1] Abrogati dal n. I dell'O dell'AF del 4 ott. 2002, con effetto dal 1° gen. 2004 (RU 2002 3641, 2003 4005; FF 2002 768). |
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RS 510.30 OAE-AF Ordinanza dell'Assemblea federale del 30 marzo 1949 sull'amministrazione dell'esercito (OAE-AF) Art. 125 [1] |
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| [1] Abrogati dal n. I dell'O dell'AF del 4 ott. 2002, con effetto dal 1° gen. 2004 (RU 2002 3641, 2003 4005; FF 2002 768). |
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RS 510.30 OAE-AF Ordinanza dell'Assemblea federale del 30 marzo 1949 sull'amministrazione dell'esercito (OAE-AF) Art. 125 [1] |
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| [1] Abrogati dal n. I dell'O dell'AF del 4 ott. 2002, con effetto dal 1° gen. 2004 (RU 2002 3641, 2003 4005; FF 2002 768). |
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RS 510.30 OAE-AF Ordinanza dell'Assemblea federale del 30 marzo 1949 sull'amministrazione dell'esercito (OAE-AF) Art. 125 [1] |
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| [1] Abrogati dal n. I dell'O dell'AF del 4 ott. 2002, con effetto dal 1° gen. 2004 (RU 2002 3641, 2003 4005; FF 2002 768). |
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RS 741.11 ONC Ordinanza del 13 novembre 1962 sulle norme della circolazione stradale (ONC) Art. 9 Incrocio - (art. 34 cpv. 4, e 35 cpv. 1 LCStr) |
||||||
| Il conducente deve lasciare la precedenza al traffico inverso, se l'incrocio è reso difficile da un ostacolo situato sulla metà di carreggiata da lui adoperata. | ||||||
| Se una strada stretta non permette l'incrocio, gli autotreni hanno la precedenza sugli altri veicoli, i veicoli a motore pesanti su quelli leggeri e gli autobus sugli autocarri. [1] Se si tratta di veicoli dello stesso genere deve retrocedere quello più vicino ad uno spiazzo d'incrocio;* all'incrocio sulle strade a forte pendenza e sulle strade di montagna si applica l'articolo 38 capoverso 1 primo periodo. [2]* ... [3] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. 1 cifra II n. 4 dell'O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RU 1995 4425). [2] Nuovo testo del per. 2 giusta la cifra I dell'O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989 (RU 1989 410). [3] Nota abrogata dalla cifra I dell'O del 25 gen. 1989, con effetto dal 1° mag. 1989 (RU 1989 410). | ||||||
|
RS 741.11 ONC Ordinanza del 13 novembre 1962 sulle norme della circolazione stradale (ONC) Art. 9 Incrocio - (art. 34 cpv. 4, e 35 cpv. 1 LCStr) |
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| Il conducente deve lasciare la precedenza al traffico inverso, se l'incrocio è reso difficile da un ostacolo situato sulla metà di carreggiata da lui adoperata. | ||||||
| Se una strada stretta non permette l'incrocio, gli autotreni hanno la precedenza sugli altri veicoli, i veicoli a motore pesanti su quelli leggeri e gli autobus sugli autocarri. [1] Se si tratta di veicoli dello stesso genere deve retrocedere quello più vicino ad uno spiazzo d'incrocio;* all'incrocio sulle strade a forte pendenza e sulle strade di montagna si applica l'articolo 38 capoverso 1 primo periodo. [2]* ... [3] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. 1 cifra II n. 4 dell'O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RU 1995 4425). [2] Nuovo testo del per. 2 giusta la cifra I dell'O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989 (RU 1989 410). [3] Nota abrogata dalla cifra I dell'O del 25 gen. 1989, con effetto dal 1° mag. 1989 (RU 1989 410). | ||||||
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RS 741.11 ONC Ordinanza del 13 novembre 1962 sulle norme della circolazione stradale (ONC) Art. 3 Manovra del veicolo - (art. 31 cpv. 1 LCStr) |
||||||
| Il conducente deve rivolgere la sua attenzione alla strada e alla circolazione. Egli non deve compiere movimenti che impediscono la manovra sicura del veicolo. Inoltre la sua attenzione non deve essere distratta in particolare né da apparecchi riproduttori del suono né da sistemi di comunicazione o di informazione. [1] | ||||||
| I conducenti di autobus non devono, se il traffico è intenso o se la strada è difficile, fornire informazioni ai passeggeri su attrazioni turistiche e simili. Essi non devono servirsi di microfoni manuali. [2] | ||||||
| I conducenti di veicoli a motore e di velocipedi non devono abbandonare il dispositivo di guida. [3] | ||||||
| Durante le manovre di parcheggio effettuate utilizzando un apposito sistema di assistenza, il conducente può abbandonare il dispositivo di guida e scendere dal veicolo se il sistema lo prevede. Il conducente deve sorvegliare le manovre e, se necessario, interromperle. [4] | ||||||
| Il conducente deve tenere continuamente in funzione il tachigrafo prescritto e utilizzarlo correttamente: | ||||||
| se il veicolo è equipaggiato con un tachigrafo analogico, durante il viaggio il conducente può aprirlo per controllarlo e deve farlo se la polizia lo richiede. Il detentore mette a disposizione i dischi e le chiavi. Ogni disco è adoperato una sola volta; le iscrizioni facoltative non devono rendere difficile la lettura del disco. Il conducente deve portare con sé un numero sufficiente di dischi nuovi; | ||||||
| se il veicolo è equipaggiato con un tachigrafo digitale, le carte del conducente e del passeggero devono rimanere inserite durante tutta l'attività lavorativa. In assenza della carta del conducente non è ammesso condurre il veicolo salvo in caso di danno, funzionamento difettoso, perdita o furto della carta. Il conducente deve portare con sé una sufficiente quantità di carta per la stampa. [5] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 17 ago. 2005, in vigore dal 1° mar. 2006 (RU 2005 4487). [2] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 22 dic. 2023, in vigore dal 1° apr. 2024 (RU 2024 28). [3] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 20 mag. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 2139). [4] Introdotto dalla cifra I dell'O del 20 mag. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 2139). [5] Introdotto dall'art. 36 n. 1 del DCF del 27 ago. 1969 concernente le disposizioni amministrative per l'esecuzione della L sulla circolazione stradale (RU 1969 811). Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 243). | ||||||
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RS 741.11 ONC Ordinanza del 13 novembre 1962 sulle norme della circolazione stradale (ONC) Art. 3 Manovra del veicolo - (art. 31 cpv. 1 LCStr) |
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| Il conducente deve rivolgere la sua attenzione alla strada e alla circolazione. Egli non deve compiere movimenti che impediscono la manovra sicura del veicolo. Inoltre la sua attenzione non deve essere distratta in particolare né da apparecchi riproduttori del suono né da sistemi di comunicazione o di informazione. [1] | ||||||
| I conducenti di autobus non devono, se il traffico è intenso o se la strada è difficile, fornire informazioni ai passeggeri su attrazioni turistiche e simili. Essi non devono servirsi di microfoni manuali. [2] | ||||||
| I conducenti di veicoli a motore e di velocipedi non devono abbandonare il dispositivo di guida. [3] | ||||||
| Durante le manovre di parcheggio effettuate utilizzando un apposito sistema di assistenza, il conducente può abbandonare il dispositivo di guida e scendere dal veicolo se il sistema lo prevede. Il conducente deve sorvegliare le manovre e, se necessario, interromperle. [4] | ||||||
| Il conducente deve tenere continuamente in funzione il tachigrafo prescritto e utilizzarlo correttamente: | ||||||
| se il veicolo è equipaggiato con un tachigrafo analogico, durante il viaggio il conducente può aprirlo per controllarlo e deve farlo se la polizia lo richiede. Il detentore mette a disposizione i dischi e le chiavi. Ogni disco è adoperato una sola volta; le iscrizioni facoltative non devono rendere difficile la lettura del disco. Il conducente deve portare con sé un numero sufficiente di dischi nuovi; | ||||||
| se il veicolo è equipaggiato con un tachigrafo digitale, le carte del conducente e del passeggero devono rimanere inserite durante tutta l'attività lavorativa. In assenza della carta del conducente non è ammesso condurre il veicolo salvo in caso di danno, funzionamento difettoso, perdita o furto della carta. Il conducente deve portare con sé una sufficiente quantità di carta per la stampa. [5] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 17 ago. 2005, in vigore dal 1° mar. 2006 (RU 2005 4487). [2] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 22 dic. 2023, in vigore dal 1° apr. 2024 (RU 2024 28). [3] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 20 mag. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 2139). [4] Introdotto dalla cifra I dell'O del 20 mag. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 2139). [5] Introdotto dall'art. 36 n. 1 del DCF del 27 ago. 1969 concernente le disposizioni amministrative per l'esecuzione della L sulla circolazione stradale (RU 1969 811). Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 243). | ||||||
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RS 510.10 LM Legge federale del 3 febbraio 1995 sull'esercito e sull'amministrazione militare (Legge militare, LM) - Legge militare Art. 135 Danni conseguenti ad attività di servizio |
||||||
| La Confederazione risponde, senza riguardo alla colpa, del danno causato illecitamente a terzi da militari o dalla truppa: | ||||||
| nell'esercizio di un'attività militare particolarmente pericolosa o | ||||||
| nell'esercizio di un'altra attività di servizio. | ||||||
| La Confederazione non risponde per quanto provi che il danno è stato causato da forza maggiore o da colpa della parte lesa o di un terzo. | ||||||
| Quando la fattispecie implica una responsabilità disciplinata da altre disposizioni, queste sono applicabili alla responsabilità della Confederazione. | ||||||
| La parte lesa non può far valere alcuna pretesa nei confronti del militare che ha causato il danno. | ||||||
|
RS 510.10 LM Legge federale del 3 febbraio 1995 sull'esercito e sull'amministrazione militare (Legge militare, LM) - Legge militare Art. 135 Danni conseguenti ad attività di servizio |
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| La Confederazione risponde, senza riguardo alla colpa, del danno causato illecitamente a terzi da militari o dalla truppa: | ||||||
| nell'esercizio di un'attività militare particolarmente pericolosa o | ||||||
| nell'esercizio di un'altra attività di servizio. | ||||||
| La Confederazione non risponde per quanto provi che il danno è stato causato da forza maggiore o da colpa della parte lesa o di un terzo. | ||||||
| Quando la fattispecie implica una responsabilità disciplinata da altre disposizioni, queste sono applicabili alla responsabilità della Confederazione. | ||||||
| La parte lesa non può far valere alcuna pretesa nei confronti del militare che ha causato il danno. | ||||||
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RS 510.10 LM Legge federale del 3 febbraio 1995 sull'esercito e sull'amministrazione militare (Legge militare, LM) - Legge militare Art. 135 Danni conseguenti ad attività di servizio |
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| La Confederazione risponde, senza riguardo alla colpa, del danno causato illecitamente a terzi da militari o dalla truppa: | ||||||
| nell'esercizio di un'attività militare particolarmente pericolosa o | ||||||
| nell'esercizio di un'altra attività di servizio. | ||||||
| La Confederazione non risponde per quanto provi che il danno è stato causato da forza maggiore o da colpa della parte lesa o di un terzo. | ||||||
| Quando la fattispecie implica una responsabilità disciplinata da altre disposizioni, queste sono applicabili alla responsabilità della Confederazione. | ||||||
| La parte lesa non può far valere alcuna pretesa nei confronti del militare che ha causato il danno. | ||||||
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RS 510.10 LM Legge federale del 3 febbraio 1995 sull'esercito e sull'amministrazione militare (Legge militare, LM) - Legge militare Art. 135 Danni conseguenti ad attività di servizio |
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| La Confederazione risponde, senza riguardo alla colpa, del danno causato illecitamente a terzi da militari o dalla truppa: | ||||||
| nell'esercizio di un'attività militare particolarmente pericolosa o | ||||||
| nell'esercizio di un'altra attività di servizio. | ||||||
| La Confederazione non risponde per quanto provi che il danno è stato causato da forza maggiore o da colpa della parte lesa o di un terzo. | ||||||
| Quando la fattispecie implica una responsabilità disciplinata da altre disposizioni, queste sono applicabili alla responsabilità della Confederazione. | ||||||
| La parte lesa non può far valere alcuna pretesa nei confronti del militare che ha causato il danno. | ||||||
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RS 741.21 OSStr Ordinanza del 5 settembre 1979 sulla segnaletica stradale (OSStr) Art. 15 Altri pericoli |
||||||
| Il segnale «Altri pericoli» (1.30) mette in guardia su pericoli, che si trovano sulla carreggiata, per i quali non è previsto alcun segnale particolare. Se necessario, il genere di pericolo è indicato su un cartello complementare o, nel caso di una segnaletica di breve durata, mediante segnali pieghevoli, sotto il simbolo all'interno del bordo rosso. [1] | ||||||
| Il segnale «Altri pericoli» è collocato se necessario prima dei posti d'intercezione della polizia (art. 31 cpv. 2) e inoltre, fuori delle località, per annunciare che il traffico è regolato dalla polizia. | ||||||
| Per rendere attento il conducente dal rumore inatteso causato da pezzi di artiglieria, è applicabile l'articolo 65 capoverso 7. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989 (RU 1989 438). | ||||||
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RS 741.11 ONC Ordinanza del 13 novembre 1962 sulle norme della circolazione stradale (ONC) Art. 3 Manovra del veicolo - (art. 31 cpv. 1 LCStr) |
||||||
| Il conducente deve rivolgere la sua attenzione alla strada e alla circolazione. Egli non deve compiere movimenti che impediscono la manovra sicura del veicolo. Inoltre la sua attenzione non deve essere distratta in particolare né da apparecchi riproduttori del suono né da sistemi di comunicazione o di informazione. [1] | ||||||
| I conducenti di autobus non devono, se il traffico è intenso o se la strada è difficile, fornire informazioni ai passeggeri su attrazioni turistiche e simili. Essi non devono servirsi di microfoni manuali. [2] | ||||||
| I conducenti di veicoli a motore e di velocipedi non devono abbandonare il dispositivo di guida. [3] | ||||||
| Durante le manovre di parcheggio effettuate utilizzando un apposito sistema di assistenza, il conducente può abbandonare il dispositivo di guida e scendere dal veicolo se il sistema lo prevede. Il conducente deve sorvegliare le manovre e, se necessario, interromperle. [4] | ||||||
| Il conducente deve tenere continuamente in funzione il tachigrafo prescritto e utilizzarlo correttamente: | ||||||
| se il veicolo è equipaggiato con un tachigrafo analogico, durante il viaggio il conducente può aprirlo per controllarlo e deve farlo se la polizia lo richiede. Il detentore mette a disposizione i dischi e le chiavi. Ogni disco è adoperato una sola volta; le iscrizioni facoltative non devono rendere difficile la lettura del disco. Il conducente deve portare con sé un numero sufficiente di dischi nuovi; | ||||||
| se il veicolo è equipaggiato con un tachigrafo digitale, le carte del conducente e del passeggero devono rimanere inserite durante tutta l'attività lavorativa. In assenza della carta del conducente non è ammesso condurre il veicolo salvo in caso di danno, funzionamento difettoso, perdita o furto della carta. Il conducente deve portare con sé una sufficiente quantità di carta per la stampa. [5] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 17 ago. 2005, in vigore dal 1° mar. 2006 (RU 2005 4487). [2] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 22 dic. 2023, in vigore dal 1° apr. 2024 (RU 2024 28). [3] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 20 mag. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 2139). [4] Introdotto dalla cifra I dell'O del 20 mag. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 2139). [5] Introdotto dall'art. 36 n. 1 del DCF del 27 ago. 1969 concernente le disposizioni amministrative per l'esecuzione della L sulla circolazione stradale (RU 1969 811). Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 243). | ||||||
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RS 510.30 OAE-AF Ordinanza dell'Assemblea federale del 30 marzo 1949 sull'amministrazione dell'esercito (OAE-AF) Art. 125 [1] |
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| [1] Abrogati dal n. I dell'O dell'AF del 4 ott. 2002, con effetto dal 1° gen. 2004 (RU 2002 3641, 2003 4005; FF 2002 768). |
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RS 510.10 LM Legge federale del 3 febbraio 1995 sull'esercito e sull'amministrazione militare (Legge militare, LM) - Legge militare Art. 135 Danni conseguenti ad attività di servizio |
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| La Confederazione risponde, senza riguardo alla colpa, del danno causato illecitamente a terzi da militari o dalla truppa: | ||||||
| nell'esercizio di un'attività militare particolarmente pericolosa o | ||||||
| nell'esercizio di un'altra attività di servizio. | ||||||
| La Confederazione non risponde per quanto provi che il danno è stato causato da forza maggiore o da colpa della parte lesa o di un terzo. | ||||||
| Quando la fattispecie implica una responsabilità disciplinata da altre disposizioni, queste sono applicabili alla responsabilità della Confederazione. | ||||||
| La parte lesa non può far valere alcuna pretesa nei confronti del militare che ha causato il danno. | ||||||
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RS 741.21 OSStr Ordinanza del 5 settembre 1979 sulla segnaletica stradale (OSStr) Art. 15 Altri pericoli |
||||||
| Il segnale «Altri pericoli» (1.30) mette in guardia su pericoli, che si trovano sulla carreggiata, per i quali non è previsto alcun segnale particolare. Se necessario, il genere di pericolo è indicato su un cartello complementare o, nel caso di una segnaletica di breve durata, mediante segnali pieghevoli, sotto il simbolo all'interno del bordo rosso. [1] | ||||||
| Il segnale «Altri pericoli» è collocato se necessario prima dei posti d'intercezione della polizia (art. 31 cpv. 2) e inoltre, fuori delle località, per annunciare che il traffico è regolato dalla polizia. | ||||||
| Per rendere attento il conducente dal rumore inatteso causato da pezzi di artiglieria, è applicabile l'articolo 65 capoverso 7. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989 (RU 1989 438). | ||||||
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RS 741.21 OSStr Ordinanza del 5 settembre 1979 sulla segnaletica stradale (OSStr) Art. 15 Altri pericoli |
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| Il segnale «Altri pericoli» (1.30) mette in guardia su pericoli, che si trovano sulla carreggiata, per i quali non è previsto alcun segnale particolare. Se necessario, il genere di pericolo è indicato su un cartello complementare o, nel caso di una segnaletica di breve durata, mediante segnali pieghevoli, sotto il simbolo all'interno del bordo rosso. [1] | ||||||
| Il segnale «Altri pericoli» è collocato se necessario prima dei posti d'intercezione della polizia (art. 31 cpv. 2) e inoltre, fuori delle località, per annunciare che il traffico è regolato dalla polizia. | ||||||
| Per rendere attento il conducente dal rumore inatteso causato da pezzi di artiglieria, è applicabile l'articolo 65 capoverso 7. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989 (RU 1989 438). | ||||||
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RS 741.21 OSStr Ordinanza del 5 settembre 1979 sulla segnaletica stradale (OSStr) Art. 15 Altri pericoli |
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| Il segnale «Altri pericoli» (1.30) mette in guardia su pericoli, che si trovano sulla carreggiata, per i quali non è previsto alcun segnale particolare. Se necessario, il genere di pericolo è indicato su un cartello complementare o, nel caso di una segnaletica di breve durata, mediante segnali pieghevoli, sotto il simbolo all'interno del bordo rosso. [1] | ||||||
| Il segnale «Altri pericoli» è collocato se necessario prima dei posti d'intercezione della polizia (art. 31 cpv. 2) e inoltre, fuori delle località, per annunciare che il traffico è regolato dalla polizia. | ||||||
| Per rendere attento il conducente dal rumore inatteso causato da pezzi di artiglieria, è applicabile l'articolo 65 capoverso 7. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989 (RU 1989 438). | ||||||
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RS 741.21 OSStr Ordinanza del 5 settembre 1979 sulla segnaletica stradale (OSStr) Art. 15 Altri pericoli |
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| Il segnale «Altri pericoli» (1.30) mette in guardia su pericoli, che si trovano sulla carreggiata, per i quali non è previsto alcun segnale particolare. Se necessario, il genere di pericolo è indicato su un cartello complementare o, nel caso di una segnaletica di breve durata, mediante segnali pieghevoli, sotto il simbolo all'interno del bordo rosso. [1] | ||||||
| Il segnale «Altri pericoli» è collocato se necessario prima dei posti d'intercezione della polizia (art. 31 cpv. 2) e inoltre, fuori delle località, per annunciare che il traffico è regolato dalla polizia. | ||||||
| Per rendere attento il conducente dal rumore inatteso causato da pezzi di artiglieria, è applicabile l'articolo 65 capoverso 7. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989 (RU 1989 438). | ||||||