SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 60 - 1 Le associazioni che si propongono un fine politico, religioso, scientifico, artistico, benèfico o ricreativo, od altro fine non economico, conseguono la personalità tosto che la volontà di costruire una corporazione risulti dagli statuti. |
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1 | Le associazioni che si propongono un fine politico, religioso, scientifico, artistico, benèfico o ricreativo, od altro fine non economico, conseguono la personalità tosto che la volontà di costruire una corporazione risulti dagli statuti. |
2 | Gli statuti devono essere stesi in forma scritta e contenere le necessarie disposizioni circa il fine, i mezzi e gli organi dell'associazione. |
SR 442.11 Ordinanza del 23 novembre 2011 sulla promozione della cultura (OPCu) OPCu Art. 6 Sostegno di organizzazioni culturali - (art. 14 LPCu) |
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1 | Sono sostenute le organizzazioni di operatori culturali, professionisti o non professionisti. |
2 | Per operatori culturali professionisti s'intendono le persone fisiche che con la loro attività artistica provvedono almeno per metà al loro sostentamento o che dedicano almeno la metà della durata normale del lavoro all'attività artistica. I gruppi indipendenti di operatori culturali professionisti, come compagnie di danza o gruppi musicali, sono equiparati alle persone fisiche. |
3 | Per operatori culturali non professionisti s'intendono le persone che svolgono una regolare attività culturale, ma che non soddisfano i requisiti di cui al capoverso 2. |
4 | I sussidi strutturali della Confederazione non sono concessi contemporaneamente a un'associazione mantello di organizzazioni culturali e a un membro dell'associazione mantello. |
SR 442.11 Ordinanza del 23 novembre 2011 sulla promozione della cultura (OPCu) OPCu Art. 6 Sostegno di organizzazioni culturali - (art. 14 LPCu) |
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1 | Sono sostenute le organizzazioni di operatori culturali, professionisti o non professionisti. |
2 | Per operatori culturali professionisti s'intendono le persone fisiche che con la loro attività artistica provvedono almeno per metà al loro sostentamento o che dedicano almeno la metà della durata normale del lavoro all'attività artistica. I gruppi indipendenti di operatori culturali professionisti, come compagnie di danza o gruppi musicali, sono equiparati alle persone fisiche. |
3 | Per operatori culturali non professionisti s'intendono le persone che svolgono una regolare attività culturale, ma che non soddisfano i requisiti di cui al capoverso 2. |
4 | I sussidi strutturali della Confederazione non sono concessi contemporaneamente a un'associazione mantello di organizzazioni culturali e a un membro dell'associazione mantello. |
SR 442.11 Ordinanza del 23 novembre 2011 sulla promozione della cultura (OPCu) OPCu Art. 4 Promozione delle nuove leve - (art. 11 LPCu) |
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a | che al momento dell'inoltro della richiesta di promozione hanno concluso la loro formazione professionale artistica nella stessa disciplina artistica da non più di 5 anni; oppure |
b | la cui prima presentazione pubblica di un'opera risale a non più di 5 anni prima dell'inoltro della richiesta di promozione qualora esse non abbiano concluso alcuna formazione professionale oppure l'abbiano conclusa in un'altra disciplina artistica. |
SR 442.11 Ordinanza del 23 novembre 2011 sulla promozione della cultura (OPCu) OPCu Art. 6 Sostegno di organizzazioni culturali - (art. 14 LPCu) |
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1 | Sono sostenute le organizzazioni di operatori culturali, professionisti o non professionisti. |
2 | Per operatori culturali professionisti s'intendono le persone fisiche che con la loro attività artistica provvedono almeno per metà al loro sostentamento o che dedicano almeno la metà della durata normale del lavoro all'attività artistica. I gruppi indipendenti di operatori culturali professionisti, come compagnie di danza o gruppi musicali, sono equiparati alle persone fisiche. |
3 | Per operatori culturali non professionisti s'intendono le persone che svolgono una regolare attività culturale, ma che non soddisfano i requisiti di cui al capoverso 2. |
4 | I sussidi strutturali della Confederazione non sono concessi contemporaneamente a un'associazione mantello di organizzazioni culturali e a un membro dell'associazione mantello. |
SR 442.11 Ordinanza del 23 novembre 2011 sulla promozione della cultura (OPCu) OPCu Art. 6 Sostegno di organizzazioni culturali - (art. 14 LPCu) |
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1 | Sono sostenute le organizzazioni di operatori culturali, professionisti o non professionisti. |
2 | Per operatori culturali professionisti s'intendono le persone fisiche che con la loro attività artistica provvedono almeno per metà al loro sostentamento o che dedicano almeno la metà della durata normale del lavoro all'attività artistica. I gruppi indipendenti di operatori culturali professionisti, come compagnie di danza o gruppi musicali, sono equiparati alle persone fisiche. |
3 | Per operatori culturali non professionisti s'intendono le persone che svolgono una regolare attività culturale, ma che non soddisfano i requisiti di cui al capoverso 2. |
4 | I sussidi strutturali della Confederazione non sono concessi contemporaneamente a un'associazione mantello di organizzazioni culturali e a un membro dell'associazione mantello. |
SR 442.11 Ordinanza del 23 novembre 2011 sulla promozione della cultura (OPCu) OPCu Art. 6 Sostegno di organizzazioni culturali - (art. 14 LPCu) |
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1 | Sono sostenute le organizzazioni di operatori culturali, professionisti o non professionisti. |
2 | Per operatori culturali professionisti s'intendono le persone fisiche che con la loro attività artistica provvedono almeno per metà al loro sostentamento o che dedicano almeno la metà della durata normale del lavoro all'attività artistica. I gruppi indipendenti di operatori culturali professionisti, come compagnie di danza o gruppi musicali, sono equiparati alle persone fisiche. |
3 | Per operatori culturali non professionisti s'intendono le persone che svolgono una regolare attività culturale, ma che non soddisfano i requisiti di cui al capoverso 2. |
4 | I sussidi strutturali della Confederazione non sono concessi contemporaneamente a un'associazione mantello di organizzazioni culturali e a un membro dell'associazione mantello. |
SR 442.11 Ordinanza del 23 novembre 2011 sulla promozione della cultura (OPCu) OPCu Art. 6 Sostegno di organizzazioni culturali - (art. 14 LPCu) |
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1 | Sono sostenute le organizzazioni di operatori culturali, professionisti o non professionisti. |
2 | Per operatori culturali professionisti s'intendono le persone fisiche che con la loro attività artistica provvedono almeno per metà al loro sostentamento o che dedicano almeno la metà della durata normale del lavoro all'attività artistica. I gruppi indipendenti di operatori culturali professionisti, come compagnie di danza o gruppi musicali, sono equiparati alle persone fisiche. |
3 | Per operatori culturali non professionisti s'intendono le persone che svolgono una regolare attività culturale, ma che non soddisfano i requisiti di cui al capoverso 2. |
4 | I sussidi strutturali della Confederazione non sono concessi contemporaneamente a un'associazione mantello di organizzazioni culturali e a un membro dell'associazione mantello. |
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 31 Principio - Il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'articolo 5 della legge federale del 20 dicembre 196819 sulla procedura amministrativa (PA). |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 5 - 1 Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: |
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1 | Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: |
a | la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi; |
b | l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi; |
c | il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi. |
2 | Sono decisioni anche quelle in materia d'esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45 e 46), le decisioni su opposizione (art. 30 cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su ricorso (art. 61), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l'interpretazione (art. 69).24 |
3 | Le dichiarazioni di un'autorità che rifiuta o solleva pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni. |
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 32 Eccezioni - 1 Il ricorso è inammissibile contro: |
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1 | Il ricorso è inammissibile contro: |
a | le decisioni in materia di sicurezza interna o esterna del Paese, neutralità, protezione diplomatica e altri affari esteri, in quanto il diritto internazionale pubblico non conferisca un diritto al giudizio da parte di un tribunale; |
b | le decisioni in materia di diritto di voto dei cittadini nonché di elezioni e votazioni popolari; |
c | le decisioni in materia di salario al merito del personale federale, in quanto non concernano la parità dei sessi; |
d | ... |
e | le decisioni nel settore dell'energia nucleare concernenti: |
e1 | le autorizzazioni di massima per impianti nucleari, |
e2 | l'approvazione del programma di smaltimento, |
e3 | la chiusura di depositi geologici in profondità, |
e4 | la prova dello smaltimento; |
f | le decisioni in materia di rilascio o estensione di concessioni di infrastrutture ferroviarie; |
g | le decisioni dell'autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva; |
h | le decisioni in materia di rilascio di concessioni per case da gioco; |
i | le decisioni in materia di rilascio, modifica o rinnovo della concessione della Società svizzera di radiotelevisione (SSR); |
j | le decisioni in materia di diritto ai sussidi di una scuola universitaria o di un altro istituto accademico. |
2 | Il ricorso è inoltre inammissibile contro: |
a | le decisioni che, in virtù di un'altra legge federale, possono essere impugnate mediante opposizione o ricorso dinanzi a un'autorità ai sensi dell'articolo 33 lettere c-f; |
b | le decisioni che, in virtù di un'altra legge federale, possono essere impugnate mediante ricorso dinanzi a un'autorità cantonale. |
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 33 Autorità inferiori - Il ricorso è ammissibile contro le decisioni: |
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a | del Consiglio federale e degli organi dell'Assemblea federale in materia di rapporti di lavoro del personale federale, compreso il rifiuto dell'autorizzazione a procedere penalmente; |
b | del Consiglio federale concernenti: |
b1 | la destituzione di un membro del Consiglio della banca o della direzione generale o di un loro supplente secondo la legge del 3 ottobre 200325 sulla Banca nazionale, |
b10 | la revoca di un membro del consiglio d'amministrazione del Servizio svizzero di assegnazione delle tracce o l'approvazione della risoluzione del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio d'amministrazione secondo la legge federale del 20 dicembre 195743 sulle ferrovie; |
b2 | la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari o l'approvazione dello scioglimento del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio di amministrazione secondo la legge del 22 giugno 200726 sulla vigilanza dei mercati finanziari, |
b3 | il blocco di valori patrimoniali secondo la legge del 18 dicembre 201528 sui valori patrimoniali di provenienza illecita, |
b4 | il divieto di determinate attività secondo la LAIn30, |
b4bis | il divieto di organizzazioni secondo la LAIn, |
b5 | la revoca di un membro del Consiglio d'istituto dell'Istituto federale di metrologia secondo la legge federale del 17 giugno 201133 sull'Istituto federale di metrologia, |
b6 | la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'Autorità federale di sorveglianza dei revisori o l'approvazione dello scioglimento del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio di amministrazione secondo la legge del 16 dicembre 200535 sui revisori, |
b7 | la revoca di un membro del Consiglio dell'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici secondo la legge del 15 dicembre 200037 sugli agenti terapeutici, |
b8 | la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'istituto secondo la legge del 16 giugno 201739 sui fondi di compensazione, |
b9 | la revoca di un membro del consiglio d'Istituto dell'Istituto svizzero di diritto comparato secondo la legge federale del 28 settembre 201841 sull'Istituto svizzero di diritto comparato, |
c | del Tribunale penale federale in materia di rapporti di lavoro dei suoi giudici e del suo personale; |
cbis | del Tribunale federale dei brevetti in materia di rapporti di lavoro dei suoi giudici e del suo personale; |
cquater | del procuratore generale della Confederazione in materia di rapporti di lavoro dei procuratori pubblici federali da lui nominati e del personale del Ministero pubblico della Confederazione; |
cquinquies | dell'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione in materia di rapporti di lavoro del personale della sua segreteria; |
cter | dell'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione in materia di rapporti di lavoro dei membri del Ministero pubblico della Confederazione eletti dall'Assemblea federale plenaria; |
d | della Cancelleria federale, dei dipartimenti e dei servizi dell'Amministrazione federale loro subordinati o aggregati amministrativamente; |
e | degli stabilimenti e delle aziende della Confederazione; |
f | delle commissioni federali; |
g | dei tribunali arbitrali costituiti in virtù di contratti di diritto pubblico sottoscritti dalla Confederazione, dai suoi stabilimenti o dalle sue aziende; |
h | delle autorità o organizzazioni indipendenti dall'Amministrazione federale che decidono nell'adempimento di compiti di diritto pubblico loro affidati dalla Confederazione; |
i | delle autorità cantonali, in quanto una legge federale preveda che le loro decisioni sono impugnabili mediante ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale. |
SR 442.1 Legge federale dell' 11 dicembre 2009 sulla promozione della cultura (Legge sulla promozione della cultura, LPCu) - Legge sulla promozione della cultura LPCu Art. 14 Sostegno di organizzazioni culturali - La Confederazione può sostenere organizzazioni di operatori culturali, professionisti o no. |
SR 442.1 Legge federale dell' 11 dicembre 2009 sulla promozione della cultura (Legge sulla promozione della cultura, LPCu) - Legge sulla promozione della cultura LPCu Art. 23 Misure di sostegno - 1 Le misure di cui agli articoli 9a, 10, 12-15, 16 capoversi 1 e 2 lettera a, 17 e 18 nonché le misure di mediazione a esse direttamente connesse sono di competenza dell'Ufficio federale della cultura.28 |
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1 | Le misure di cui agli articoli 9a, 10, 12-15, 16 capoversi 1 e 2 lettera a, 17 e 18 nonché le misure di mediazione a esse direttamente connesse sono di competenza dell'Ufficio federale della cultura.28 |
2 | Le misure di cui agli articoli 11, 16 capoverso 2 lettera b, 19, 20 e 21 sono di competenza della Fondazione Pro Helvetia (art. 31-45). |
SR 173.320.1 Regolamento del 17 aprile 2008 del Tribunale amministrativo federale (RTAF) RTAF Art. 24 Attribuzione ed equa ripartizione delle cause - 1 L'attribuzione di una causa ad una corte è determinata dalla natura della questione di diritto preponderante per la risoluzione della medesima. |
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1 | L'attribuzione di una causa ad una corte è determinata dalla natura della questione di diritto preponderante per la risoluzione della medesima. |
2 | Può essere derogato all'attribuzione delle cause prevista dall'articolo 23 e relativo allegato, se ciò è giustificato dalla natura dell'affare, dalla sua connessione con altri o da un'equa suddivisione del volume del lavoro. |
3 | I presidenti delle corti s'intendono sull'attribuzione delle cause nei casi di cui al capoverso 1 e 2. In caso di disaccordo, decide il presidente del Tribunale amministrativo federale. |
4 | La Commissione amministrativa, su proposta della Conferenza dei presidenti, può ripartire temporaneamente anche interi gruppi di cause, in deroga all'articolo 23 e relativo allegato, allo scopo d'equilibrare il volume del lavoro. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 60 - 1 Le associazioni che si propongono un fine politico, religioso, scientifico, artistico, benèfico o ricreativo, od altro fine non economico, conseguono la personalità tosto che la volontà di costruire una corporazione risulti dagli statuti. |
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1 | Le associazioni che si propongono un fine politico, religioso, scientifico, artistico, benèfico o ricreativo, od altro fine non economico, conseguono la personalità tosto che la volontà di costruire una corporazione risulti dagli statuti. |
2 | Gli statuti devono essere stesi in forma scritta e contenere le necessarie disposizioni circa il fine, i mezzi e gli organi dell'associazione. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 48 - 1 Ha diritto di ricorrere chi: |
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1 | Ha diritto di ricorrere chi: |
a | ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo; |
b | è particolarmente toccato dalla decisione impugnata; e |
c | ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa. |
2 | Ha inoltre diritto di ricorrere ogni persona, organizzazione o autorità cui un'altra legge federale riconosce tale diritto. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 48 - 1 Ha diritto di ricorrere chi: |
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1 | Ha diritto di ricorrere chi: |
a | ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo; |
b | è particolarmente toccato dalla decisione impugnata; e |
c | ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa. |
2 | Ha inoltre diritto di ricorrere ogni persona, organizzazione o autorità cui un'altra legge federale riconosce tale diritto. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 48 - 1 Ha diritto di ricorrere chi: |
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1 | Ha diritto di ricorrere chi: |
a | ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo; |
b | è particolarmente toccato dalla decisione impugnata; e |
c | ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa. |
2 | Ha inoltre diritto di ricorrere ogni persona, organizzazione o autorità cui un'altra legge federale riconosce tale diritto. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 50 - 1 Il ricorso dev'essere depositato entro 30 giorni dalla notificazione della decisione. |
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1 | Il ricorso dev'essere depositato entro 30 giorni dalla notificazione della decisione. |
2 | Il ricorso per denegata o ritardata giustizia può essere interposto in ogni tempo. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 52 - 1 L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente. |
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1 | L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente. |
2 | Se il ricorso non soddisfa a questi requisiti o se le conclusioni o i motivi del ricorrente non sono sufficientemente chiari, e il ricorso non sembra manifestamente inammissibile, l'autorità di ricorso assegna al ricorrente un breve termine suppletorio per rimediarvi. |
3 | Essa gli assegna questo termine con la comminatoria che, decorrendo infruttuoso, deciderà secondo l'inserto o, qualora manchino le conclusioni, i motivi oppure la firma, non entrerà nel merito del ricorso. |
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 37 Principio - La procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA56, in quanto la presente legge non disponga altrimenti. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 49 - Il ricorrente può far valere: |
|
a | la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento; |
b | l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti; |
c | l'inadeguatezza; questa censura non è ammissibile quando un'autorità cantonale ha giudicato come autorità di ricorso. |
SR 442.1 Legge federale dell' 11 dicembre 2009 sulla promozione della cultura (Legge sulla promozione della cultura, LPCu) - Legge sulla promozione della cultura LPCu Art. 26 Disposizioni procedurali - 1 Fatto salvo il capoverso 2, la procedura per gli aiuti finanziari di oltre 100 000 franchi è retta dalle disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale. In caso di ricorsi concernenti aiuti finanziari fino a 100 000 franchi, si applica una procedura semplificata e abbreviata che comporti oneri amministrativi e spese nettamente inferiori. |
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1 | Fatto salvo il capoverso 2, la procedura per gli aiuti finanziari di oltre 100 000 franchi è retta dalle disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale. In caso di ricorsi concernenti aiuti finanziari fino a 100 000 franchi, si applica una procedura semplificata e abbreviata che comporti oneri amministrativi e spese nettamente inferiori. |
2 | Nella procedura di ricorso non può essere invocata l'inadeguatezza. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 49 - Il ricorrente può far valere: |
|
a | la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento; |
b | l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti; |
c | l'inadeguatezza; questa censura non è ammissibile quando un'autorità cantonale ha giudicato come autorità di ricorso. |
SR 442.1 Legge federale dell' 11 dicembre 2009 sulla promozione della cultura (Legge sulla promozione della cultura, LPCu) - Legge sulla promozione della cultura LPCu Art. 1 Oggetto - La presente legge disciplina: |
|
a | la promozione della cultura da parte della Confederazione nei settori seguenti: |
a1 | salvaguardia del patrimonio culturale materiale e immateriale, |
a2 | creazione artistica e culturale, compresa la promozione delle nuove leve, |
a3 | mediazione dell'arte e della cultura, |
a4 | scambi tra le comunità culturali e linguistiche in Svizzera, |
a5 | scambi culturali con l'estero; |
b | l'organizzazione della Fondazione Pro Helvetia. |
SR 442.1 Legge federale dell' 11 dicembre 2009 sulla promozione della cultura (Legge sulla promozione della cultura, LPCu) - Legge sulla promozione della cultura LPCu Art. 1 Oggetto - La presente legge disciplina: |
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a | la promozione della cultura da parte della Confederazione nei settori seguenti: |
a1 | salvaguardia del patrimonio culturale materiale e immateriale, |
a2 | creazione artistica e culturale, compresa la promozione delle nuove leve, |
a3 | mediazione dell'arte e della cultura, |
a4 | scambi tra le comunità culturali e linguistiche in Svizzera, |
a5 | scambi culturali con l'estero; |
b | l'organizzazione della Fondazione Pro Helvetia. |
SR 442.1 Legge federale dell' 11 dicembre 2009 sulla promozione della cultura (Legge sulla promozione della cultura, LPCu) - Legge sulla promozione della cultura LPCu Art. 3 Scopi - La promozione della cultura da parte della Confederazione persegue gli scopi seguenti: |
|
a | rafforzare la coesione e la pluralità culturale in Svizzera; |
b | promuovere un'offerta culturale variata e di alta qualità; |
c | creare condizioni quadro favorevoli per gli operatori culturali e per le istituzioni e organizzazioni culturali; |
d | permettere e facilitare alla popolazione l'accesso alla cultura; |
e | far conoscere all'estero la creazione culturale svizzera. |
SR 442.1 Legge federale dell' 11 dicembre 2009 sulla promozione della cultura (Legge sulla promozione della cultura, LPCu) - Legge sulla promozione della cultura LPCu Art. 6 Interesse nazionale - 1 Fatto salvo l'articolo 12, la Confederazione sostiene soltanto progetti, istituzioni e organizzazioni d'interesse nazionale.15 |
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1 | Fatto salvo l'articolo 12, la Confederazione sostiene soltanto progetti, istituzioni e organizzazioni d'interesse nazionale.15 |
2 | L'interesse nazionale è dato segnatamente se: |
a | un bene culturale è di essenziale importanza per la Svizzera o per le diverse comunità linguistiche e culturali della Svizzera; |
b | un progetto ha una portata sovraregionale, in particolare interessa più regioni linguistiche; |
c | il talento artistico straordinario di una persona promette esiti artistici di livello nazionale o internazionale; |
d | un'organizzazione fornisce un contributo essenziale all'interattività fra operatori culturali, professionisti o no, di diverse regioni linguistiche o di diverse aree della Svizzera; |
e | un progetto è particolarmente innovativo negli ambiti della creazione artistica o della mediazione culturale; |
f | una manifestazione culturale è unica nel suo genere e ha rilevanza a livello nazionale o internazionale; |
g | un progetto contribuisce in modo essenziale agli scambi culturali nazionali o internazionali. |
SR 442.1 Legge federale dell' 11 dicembre 2009 sulla promozione della cultura (Legge sulla promozione della cultura, LPCu) - Legge sulla promozione della cultura LPCu Art. 6 Interesse nazionale - 1 Fatto salvo l'articolo 12, la Confederazione sostiene soltanto progetti, istituzioni e organizzazioni d'interesse nazionale.15 |
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1 | Fatto salvo l'articolo 12, la Confederazione sostiene soltanto progetti, istituzioni e organizzazioni d'interesse nazionale.15 |
2 | L'interesse nazionale è dato segnatamente se: |
a | un bene culturale è di essenziale importanza per la Svizzera o per le diverse comunità linguistiche e culturali della Svizzera; |
b | un progetto ha una portata sovraregionale, in particolare interessa più regioni linguistiche; |
c | il talento artistico straordinario di una persona promette esiti artistici di livello nazionale o internazionale; |
d | un'organizzazione fornisce un contributo essenziale all'interattività fra operatori culturali, professionisti o no, di diverse regioni linguistiche o di diverse aree della Svizzera; |
e | un progetto è particolarmente innovativo negli ambiti della creazione artistica o della mediazione culturale; |
f | una manifestazione culturale è unica nel suo genere e ha rilevanza a livello nazionale o internazionale; |
g | un progetto contribuisce in modo essenziale agli scambi culturali nazionali o internazionali. |
SR 442.1 Legge federale dell' 11 dicembre 2009 sulla promozione della cultura (Legge sulla promozione della cultura, LPCu) - Legge sulla promozione della cultura LPCu Art. 6 Interesse nazionale - 1 Fatto salvo l'articolo 12, la Confederazione sostiene soltanto progetti, istituzioni e organizzazioni d'interesse nazionale.15 |
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1 | Fatto salvo l'articolo 12, la Confederazione sostiene soltanto progetti, istituzioni e organizzazioni d'interesse nazionale.15 |
2 | L'interesse nazionale è dato segnatamente se: |
a | un bene culturale è di essenziale importanza per la Svizzera o per le diverse comunità linguistiche e culturali della Svizzera; |
b | un progetto ha una portata sovraregionale, in particolare interessa più regioni linguistiche; |
c | il talento artistico straordinario di una persona promette esiti artistici di livello nazionale o internazionale; |
d | un'organizzazione fornisce un contributo essenziale all'interattività fra operatori culturali, professionisti o no, di diverse regioni linguistiche o di diverse aree della Svizzera; |
e | un progetto è particolarmente innovativo negli ambiti della creazione artistica o della mediazione culturale; |
f | una manifestazione culturale è unica nel suo genere e ha rilevanza a livello nazionale o internazionale; |
g | un progetto contribuisce in modo essenziale agli scambi culturali nazionali o internazionali. |
SR 442.1 Legge federale dell' 11 dicembre 2009 sulla promozione della cultura (Legge sulla promozione della cultura, LPCu) - Legge sulla promozione della cultura LPCu Art. 14 Sostegno di organizzazioni culturali - La Confederazione può sostenere organizzazioni di operatori culturali, professionisti o no. |
SR 442.11 Ordinanza del 23 novembre 2011 sulla promozione della cultura (OPCu) OPCu Art. 6 Sostegno di organizzazioni culturali - (art. 14 LPCu) |
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1 | Sono sostenute le organizzazioni di operatori culturali, professionisti o non professionisti. |
2 | Per operatori culturali professionisti s'intendono le persone fisiche che con la loro attività artistica provvedono almeno per metà al loro sostentamento o che dedicano almeno la metà della durata normale del lavoro all'attività artistica. I gruppi indipendenti di operatori culturali professionisti, come compagnie di danza o gruppi musicali, sono equiparati alle persone fisiche. |
3 | Per operatori culturali non professionisti s'intendono le persone che svolgono una regolare attività culturale, ma che non soddisfano i requisiti di cui al capoverso 2. |
4 | I sussidi strutturali della Confederazione non sono concessi contemporaneamente a un'associazione mantello di organizzazioni culturali e a un membro dell'associazione mantello. |
SR 442.11 Ordinanza del 23 novembre 2011 sulla promozione della cultura (OPCu) OPCu Art. 6 Sostegno di organizzazioni culturali - (art. 14 LPCu) |
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1 | Sono sostenute le organizzazioni di operatori culturali, professionisti o non professionisti. |
2 | Per operatori culturali professionisti s'intendono le persone fisiche che con la loro attività artistica provvedono almeno per metà al loro sostentamento o che dedicano almeno la metà della durata normale del lavoro all'attività artistica. I gruppi indipendenti di operatori culturali professionisti, come compagnie di danza o gruppi musicali, sono equiparati alle persone fisiche. |
3 | Per operatori culturali non professionisti s'intendono le persone che svolgono una regolare attività culturale, ma che non soddisfano i requisiti di cui al capoverso 2. |
4 | I sussidi strutturali della Confederazione non sono concessi contemporaneamente a un'associazione mantello di organizzazioni culturali e a un membro dell'associazione mantello. |
SR 442.11 Ordinanza del 23 novembre 2011 sulla promozione della cultura (OPCu) OPCu Art. 6 Sostegno di organizzazioni culturali - (art. 14 LPCu) |
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1 | Sono sostenute le organizzazioni di operatori culturali, professionisti o non professionisti. |
2 | Per operatori culturali professionisti s'intendono le persone fisiche che con la loro attività artistica provvedono almeno per metà al loro sostentamento o che dedicano almeno la metà della durata normale del lavoro all'attività artistica. I gruppi indipendenti di operatori culturali professionisti, come compagnie di danza o gruppi musicali, sono equiparati alle persone fisiche. |
3 | Per operatori culturali non professionisti s'intendono le persone che svolgono una regolare attività culturale, ma che non soddisfano i requisiti di cui al capoverso 2. |
4 | I sussidi strutturali della Confederazione non sono concessi contemporaneamente a un'associazione mantello di organizzazioni culturali e a un membro dell'associazione mantello. |
SR 442.11 Ordinanza del 23 novembre 2011 sulla promozione della cultura (OPCu) OPCu Art. 6 Sostegno di organizzazioni culturali - (art. 14 LPCu) |
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1 | Sono sostenute le organizzazioni di operatori culturali, professionisti o non professionisti. |
2 | Per operatori culturali professionisti s'intendono le persone fisiche che con la loro attività artistica provvedono almeno per metà al loro sostentamento o che dedicano almeno la metà della durata normale del lavoro all'attività artistica. I gruppi indipendenti di operatori culturali professionisti, come compagnie di danza o gruppi musicali, sono equiparati alle persone fisiche. |
3 | Per operatori culturali non professionisti s'intendono le persone che svolgono una regolare attività culturale, ma che non soddisfano i requisiti di cui al capoverso 2. |
4 | I sussidi strutturali della Confederazione non sono concessi contemporaneamente a un'associazione mantello di organizzazioni culturali e a un membro dell'associazione mantello. |
SR 442.1 Legge federale dell' 11 dicembre 2009 sulla promozione della cultura (Legge sulla promozione della cultura, LPCu) - Legge sulla promozione della cultura LPCu Art. 10 Misure di salvaguardia del patrimonio culturale - 1 La Confederazione può sostenere i musei, le collezioni e le reti di terzi nella loro attività di salvaguardia del patrimonio culturale, segnatamente mediante aiuti finanziari per le spese d'esercizio e i costi di progetti. In caso di esposizioni d'importanza nazionale, può contribuire al pagamento dei premi di assicurazione per le opere in prestito. |
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1 | La Confederazione può sostenere i musei, le collezioni e le reti di terzi nella loro attività di salvaguardia del patrimonio culturale, segnatamente mediante aiuti finanziari per le spese d'esercizio e i costi di progetti. In caso di esposizioni d'importanza nazionale, può contribuire al pagamento dei premi di assicurazione per le opere in prestito. |
2 | La Confederazione sostiene soltanto i musei e le collezioni che dispongono di una strategia collezionistica. |
SR 442.1 Legge federale dell' 11 dicembre 2009 sulla promozione della cultura (Legge sulla promozione della cultura, LPCu) - Legge sulla promozione della cultura LPCu Art. 12 Promozione della formazione musicale - 1 La Confederazione promuove la formazione musicale a complemento delle misure prese dai Cantoni e dai Comuni. |
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1 | La Confederazione promuove la formazione musicale a complemento delle misure prese dai Cantoni e dai Comuni. |
2 | Promuove la formazione e la formazione continua dei monitori nonché le offerte di campi e corsi di musica per bambini e giovani. A tale scopo gestisce il programma Gioventù e Musica.20 |
3 | Può affidare a terzi l'attuazione del programma Gioventù e Musica.21 |
4 | Promuove i talenti musicali mediante misure specifiche.22 |
SR 442.1 Legge federale dell' 11 dicembre 2009 sulla promozione della cultura (Legge sulla promozione della cultura, LPCu) - Legge sulla promozione della cultura LPCu Art. 13 Premi, riconoscimenti e acquisti - La Confederazione può: |
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a | assegnare premi; |
b | conferire riconoscimenti per prestazioni artistiche eccezionali e meriti culturali; |
c | acquistare opere d'arte. |
SR 442.1 Legge federale dell' 11 dicembre 2009 sulla promozione della cultura (Legge sulla promozione della cultura, LPCu) - Legge sulla promozione della cultura LPCu Art. 14 Sostegno di organizzazioni culturali - La Confederazione può sostenere organizzazioni di operatori culturali, professionisti o no. |
SR 442.1 Legge federale dell' 11 dicembre 2009 sulla promozione della cultura (Legge sulla promozione della cultura, LPCu) - Legge sulla promozione della cultura LPCu Art. 15 Promozione della lettura e della letteratura - La Confederazione può prendere misure destinate a promuovere la lettura e la letteratura. |
SR 442.1 Legge federale dell' 11 dicembre 2009 sulla promozione della cultura (Legge sulla promozione della cultura, LPCu) - Legge sulla promozione della cultura LPCu Art. 16 Manifestazioni culturali e progetti - 1 La Confederazione può organizzare manifestazioni culturali o partecipare alla loro organizzazione e al loro finanziamento. |
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1 | La Confederazione può organizzare manifestazioni culturali o partecipare alla loro organizzazione e al loro finanziamento. |
2 | Può sostenere progetti che: |
a | nel quadro di manifestazioni speciali forniscono un contributo culturale e si rivolgono a un vasto pubblico; o |
b | sono particolarmente innovativi e atti a fornire nuovi stimoli culturali. |
SR 442.1 Legge federale dell' 11 dicembre 2009 sulla promozione della cultura (Legge sulla promozione della cultura, LPCu) - Legge sulla promozione della cultura LPCu Art. 2 Campo d'applicazione - 1 È fatta salva la promozione della cultura da parte della Confederazione secondo le leggi speciali seguenti: |
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1 | È fatta salva la promozione della cultura da parte della Confederazione secondo le leggi speciali seguenti: |
a | legge del 18 dicembre 19927 sulla Biblioteca nazionale; |
b | legge del 12 giugno 20098 sui musei e le collezioni; |
c | legge federale del 6 ottobre 19959 sugli aiuti finanziari per la salvaguardia e la promozione della lingua e cultura romancia e italiana; |
d | legge del 14 dicembre 200110 sul cinema; |
e | legge del 20 giugno 200311 sul trasferimento dei beni culturali; |
f | legge federale del 1° luglio 196612 sulla protezione della natura e del paesaggio; |
g | legge del 21 marzo 201414 sulle scuole svizzere all'estero. |
2 | Sono tuttavia applicabili le disposizioni concernenti il finanziamento di cui all'articolo 27. |
SR 442.1 Legge federale dell' 11 dicembre 2009 sulla promozione della cultura (Legge sulla promozione della cultura, LPCu) - Legge sulla promozione della cultura LPCu Art. 28 Strategie promozionali - 1 Il DFI elabora strategie promozionali per singoli ambiti della promozione della cultura di cui agli articoli 9a, 10, 12-15, 16 capoversi 1 e 2 lettera a, 17 e 18.34 |
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1 | Il DFI elabora strategie promozionali per singoli ambiti della promozione della cultura di cui agli articoli 9a, 10, 12-15, 16 capoversi 1 e 2 lettera a, 17 e 18.34 |
2 | Le strategie definiscono gli obiettivi promozionali, gli strumenti promozionali e i criteri determinanti per la promozione. |
3 | Esse sono emanate in forma di ordinanza, di regola per la durata di validità dei decreti sul finanziamento di cui all'articolo 27 capoverso 3. |
SR 442.1 Legge federale dell' 11 dicembre 2009 sulla promozione della cultura (Legge sulla promozione della cultura, LPCu) - Legge sulla promozione della cultura LPCu Art. 27 Priorità nella promozione culturale e finanziamento - 1 Ogni quattro anni il Consiglio federale sottopone all'Assemblea federale un messaggio concernente il finanziamento della promozione culturale della Confederazione; vi definisce le sue priorità per il quadriennio. |
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1 | Ogni quattro anni il Consiglio federale sottopone all'Assemblea federale un messaggio concernente il finanziamento della promozione culturale della Confederazione; vi definisce le sue priorità per il quadriennio. |
2 | La Confederazione procede dapprima a indagini conoscitive presso i Cantoni, le città e i Comuni nonché le cerchie interessate. |
3 | L'Assemblea federale autorizza i seguenti limiti di spesa e crediti d'impegno: |
a | limiti di spesa rispettivamente per le misure di cui agli articoli 9a, 10, 12-15, 16 capoversi 1 e 2 lettera a, 17 e 18 nonché per le misure di cui agli articoli 11, 16 capoverso 2 lettera b e 19-21; |
b | limiti di spesa per i settori della promozione disciplinati in leggi speciali; |
c | un credito d'impegno32 secondo l'articolo 16a della legge federale del 1° luglio 196633 sulla protezione della natura e del paesaggio per il settore della protezione del paesaggio e della conservazione dei monumenti storici. |
SR 442.1 Legge federale dell' 11 dicembre 2009 sulla promozione della cultura (Legge sulla promozione della cultura, LPCu) - Legge sulla promozione della cultura LPCu Art. 28 Strategie promozionali - 1 Il DFI elabora strategie promozionali per singoli ambiti della promozione della cultura di cui agli articoli 9a, 10, 12-15, 16 capoversi 1 e 2 lettera a, 17 e 18.34 |
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1 | Il DFI elabora strategie promozionali per singoli ambiti della promozione della cultura di cui agli articoli 9a, 10, 12-15, 16 capoversi 1 e 2 lettera a, 17 e 18.34 |
2 | Le strategie definiscono gli obiettivi promozionali, gli strumenti promozionali e i criteri determinanti per la promozione. |
3 | Esse sono emanate in forma di ordinanza, di regola per la durata di validità dei decreti sul finanziamento di cui all'articolo 27 capoverso 3. |
SR 442.1 Legge federale dell' 11 dicembre 2009 sulla promozione della cultura (Legge sulla promozione della cultura, LPCu) - Legge sulla promozione della cultura LPCu Art. 28 Strategie promozionali - 1 Il DFI elabora strategie promozionali per singoli ambiti della promozione della cultura di cui agli articoli 9a, 10, 12-15, 16 capoversi 1 e 2 lettera a, 17 e 18.34 |
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1 | Il DFI elabora strategie promozionali per singoli ambiti della promozione della cultura di cui agli articoli 9a, 10, 12-15, 16 capoversi 1 e 2 lettera a, 17 e 18.34 |
2 | Le strategie definiscono gli obiettivi promozionali, gli strumenti promozionali e i criteri determinanti per la promozione. |
3 | Esse sono emanate in forma di ordinanza, di regola per la durata di validità dei decreti sul finanziamento di cui all'articolo 27 capoverso 3. |
SR 616.1 Legge federale del 5 ottobre 1990 sugli aiuti finanziari e le indennità (Legge sui sussidi, LSu) - Legge sui sussidi LSu Art. 2 Campo d'applicazione - 1 La presente legge si applica a tutti gli aiuti finanziari e indennità previsti nel diritto federale. |
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1 | La presente legge si applica a tutti gli aiuti finanziari e indennità previsti nel diritto federale. |
2 | Il capitolo 3 è applicabile salvo disposizioni contrarie di altre leggi federali o di altri decreti federali di obbligatorietà generale. |
3 | Il capitolo 3 è applicabile per analogia, per quanto compatibile con lo scopo delle prestazioni, agli aiuti finanziari e alle indennità che non sono concessi in forma di prestazioni pecuniarie non rimborsabili. |
4 | Il capitolo 3 non si applica tuttavia: |
a | alle prestazioni fornite a Stati esteri o a beneficiari di aiuti finanziari o di altre misure di sostegno di cui all'articolo 19 della legge del 22 giugno 20075 sullo Stato ospite, ad eccezione delle organizzazioni internazionali non governative; |
b | alle prestazioni fornite da istituzioni con sede all'estero. |
SR 616.1 Legge federale del 5 ottobre 1990 sugli aiuti finanziari e le indennità (Legge sui sussidi, LSu) - Legge sui sussidi LSu Art. 3 Definizioni - 1 Gli aiuti finanziari sono vantaggi pecuniari, concessi a beneficiari estranei all'amministrazione federale, per assicurare o promuovere l'adempimento di un compito scelto dal beneficiario. Sono considerati vantaggi pecuniari in particolare le prestazioni in denaro non rimborsabili, le condizioni preferenziali per mutui, le fideiussioni, come anche i servizi e le prestazioni in natura, gratuiti o a condizione di favore. |
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1 | Gli aiuti finanziari sono vantaggi pecuniari, concessi a beneficiari estranei all'amministrazione federale, per assicurare o promuovere l'adempimento di un compito scelto dal beneficiario. Sono considerati vantaggi pecuniari in particolare le prestazioni in denaro non rimborsabili, le condizioni preferenziali per mutui, le fideiussioni, come anche i servizi e le prestazioni in natura, gratuiti o a condizione di favore. |
2 | Le indennità sono prestazioni concesse a beneficiari estranei all'amministrazione federale per attenuare o compensare oneri finanziari risultanti dall'adempimento: |
a | di compiti prescritti dal diritto federale; |
b | di compiti di diritto pubblico, che la Confederazione ha affidato al beneficiario. |
SR 616.1 Legge federale del 5 ottobre 1990 sugli aiuti finanziari e le indennità (Legge sui sussidi, LSu) - Legge sui sussidi LSu Art. 1 Scopo - 1 La presente legge prescrive che gli aiuti finanziari e le indennità in ambito federale: |
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1 | La presente legge prescrive che gli aiuti finanziari e le indennità in ambito federale: |
a | siano sufficientemente motivati; |
b | conseguano lo scopo in modo economico ed efficace; |
c | siano concessi uniformemente ed equamente; |
d | siano stabiliti secondo le esigenze della politica finanziaria; |
e | ... |
2 | La presente legge istituisce i principi per legiferare e contiene disposizioni generali sui singoli ordinamenti di aiuti finanziari e indennità. |
SR 616.1 Legge federale del 5 ottobre 1990 sugli aiuti finanziari e le indennità (Legge sui sussidi, LSu) - Legge sui sussidi LSu Art. 13 Ordine di priorità - 1 Il presente articolo è applicabile in tutti i casi in cui, in virtù della legislazione speciale, gli aiuti finanziari e le indennità sono concessi soltanto nei limiti dei crediti stanziati oppure qualora il richiedente non possa far valere alcun diritto all'aiuto finanziario. |
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1 | Il presente articolo è applicabile in tutti i casi in cui, in virtù della legislazione speciale, gli aiuti finanziari e le indennità sono concessi soltanto nei limiti dei crediti stanziati oppure qualora il richiedente non possa far valere alcun diritto all'aiuto finanziario. |
2 | Se le domande presentate o prevedibili superano i mezzi disponibili, i dipartimenti competenti istituiscono un ordine di priorità per la valutazione delle domande. Il Consiglio federale può disporre che determinati ordini di priorità gli siano sottoposti per approvazione. |
3 | I Cantoni devono essere sentiti prima della determinazione dell'ordine di priorità, qualora trattisi di aiuti finanziari o di indennità che sono accordati esclusivamente ai Cantoni o per i quali essi versano prestazioni complementari. |
4 | Gli ordini di priorità devono essere comunicati alle cerchie interessate. |
5 | L'autorità competente respinge mediante decisione formale le domande d'aiuto finanziario di cui non può essere tenuto conto entro un congruo termine a causa dell'ordine di priorità. |
6 | Le domande di indennità di cui non può essere provvisoriamente tenuto conto a causa dell'ordine di priorità sono nondimeno esaminate integralmente dall'autorità competente. Se i presupposti sono adempiuti, l'autorità competente assegna una prestazione di massima e fissa il termine per la decisione definitiva. |
SR 616.1 Legge federale del 5 ottobre 1990 sugli aiuti finanziari e le indennità (Legge sui sussidi, LSu) - Legge sui sussidi LSu Art. 13 Ordine di priorità - 1 Il presente articolo è applicabile in tutti i casi in cui, in virtù della legislazione speciale, gli aiuti finanziari e le indennità sono concessi soltanto nei limiti dei crediti stanziati oppure qualora il richiedente non possa far valere alcun diritto all'aiuto finanziario. |
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1 | Il presente articolo è applicabile in tutti i casi in cui, in virtù della legislazione speciale, gli aiuti finanziari e le indennità sono concessi soltanto nei limiti dei crediti stanziati oppure qualora il richiedente non possa far valere alcun diritto all'aiuto finanziario. |
2 | Se le domande presentate o prevedibili superano i mezzi disponibili, i dipartimenti competenti istituiscono un ordine di priorità per la valutazione delle domande. Il Consiglio federale può disporre che determinati ordini di priorità gli siano sottoposti per approvazione. |
3 | I Cantoni devono essere sentiti prima della determinazione dell'ordine di priorità, qualora trattisi di aiuti finanziari o di indennità che sono accordati esclusivamente ai Cantoni o per i quali essi versano prestazioni complementari. |
4 | Gli ordini di priorità devono essere comunicati alle cerchie interessate. |
5 | L'autorità competente respinge mediante decisione formale le domande d'aiuto finanziario di cui non può essere tenuto conto entro un congruo termine a causa dell'ordine di priorità. |
6 | Le domande di indennità di cui non può essere provvisoriamente tenuto conto a causa dell'ordine di priorità sono nondimeno esaminate integralmente dall'autorità competente. Se i presupposti sono adempiuti, l'autorità competente assegna una prestazione di massima e fissa il termine per la decisione definitiva. |
SR 616.1 Legge federale del 5 ottobre 1990 sugli aiuti finanziari e le indennità (Legge sui sussidi, LSu) - Legge sui sussidi LSu Art. 13 Ordine di priorità - 1 Il presente articolo è applicabile in tutti i casi in cui, in virtù della legislazione speciale, gli aiuti finanziari e le indennità sono concessi soltanto nei limiti dei crediti stanziati oppure qualora il richiedente non possa far valere alcun diritto all'aiuto finanziario. |
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1 | Il presente articolo è applicabile in tutti i casi in cui, in virtù della legislazione speciale, gli aiuti finanziari e le indennità sono concessi soltanto nei limiti dei crediti stanziati oppure qualora il richiedente non possa far valere alcun diritto all'aiuto finanziario. |
2 | Se le domande presentate o prevedibili superano i mezzi disponibili, i dipartimenti competenti istituiscono un ordine di priorità per la valutazione delle domande. Il Consiglio federale può disporre che determinati ordini di priorità gli siano sottoposti per approvazione. |
3 | I Cantoni devono essere sentiti prima della determinazione dell'ordine di priorità, qualora trattisi di aiuti finanziari o di indennità che sono accordati esclusivamente ai Cantoni o per i quali essi versano prestazioni complementari. |
4 | Gli ordini di priorità devono essere comunicati alle cerchie interessate. |
5 | L'autorità competente respinge mediante decisione formale le domande d'aiuto finanziario di cui non può essere tenuto conto entro un congruo termine a causa dell'ordine di priorità. |
6 | Le domande di indennità di cui non può essere provvisoriamente tenuto conto a causa dell'ordine di priorità sono nondimeno esaminate integralmente dall'autorità competente. Se i presupposti sono adempiuti, l'autorità competente assegna una prestazione di massima e fissa il termine per la decisione definitiva. |
SR 616.1 Legge federale del 5 ottobre 1990 sugli aiuti finanziari e le indennità (Legge sui sussidi, LSu) - Legge sui sussidi LSu Art. 13 Ordine di priorità - 1 Il presente articolo è applicabile in tutti i casi in cui, in virtù della legislazione speciale, gli aiuti finanziari e le indennità sono concessi soltanto nei limiti dei crediti stanziati oppure qualora il richiedente non possa far valere alcun diritto all'aiuto finanziario. |
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1 | Il presente articolo è applicabile in tutti i casi in cui, in virtù della legislazione speciale, gli aiuti finanziari e le indennità sono concessi soltanto nei limiti dei crediti stanziati oppure qualora il richiedente non possa far valere alcun diritto all'aiuto finanziario. |
2 | Se le domande presentate o prevedibili superano i mezzi disponibili, i dipartimenti competenti istituiscono un ordine di priorità per la valutazione delle domande. Il Consiglio federale può disporre che determinati ordini di priorità gli siano sottoposti per approvazione. |
3 | I Cantoni devono essere sentiti prima della determinazione dell'ordine di priorità, qualora trattisi di aiuti finanziari o di indennità che sono accordati esclusivamente ai Cantoni o per i quali essi versano prestazioni complementari. |
4 | Gli ordini di priorità devono essere comunicati alle cerchie interessate. |
5 | L'autorità competente respinge mediante decisione formale le domande d'aiuto finanziario di cui non può essere tenuto conto entro un congruo termine a causa dell'ordine di priorità. |
6 | Le domande di indennità di cui non può essere provvisoriamente tenuto conto a causa dell'ordine di priorità sono nondimeno esaminate integralmente dall'autorità competente. Se i presupposti sono adempiuti, l'autorità competente assegna una prestazione di massima e fissa il termine per la decisione definitiva. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 5 Stato di diritto - 1 Il diritto è fondamento e limite dell'attività dello Stato. |
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1 | Il diritto è fondamento e limite dell'attività dello Stato. |
2 | L'attività dello Stato deve rispondere al pubblico interesse ed essere proporzionata allo scopo. |
3 | Organi dello Stato, autorità e privati agiscono secondo il principio della buona fede. |
4 | La Confederazione e i Cantoni rispettano il diritto internazionale. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 164 Legislazione - 1 Tutte le disposizioni importanti che contengono norme di diritto sono emanate sotto forma di legge federale. Vi rientrano in particolare le disposizioni fondamentali in materia di: |
|
1 | Tutte le disposizioni importanti che contengono norme di diritto sono emanate sotto forma di legge federale. Vi rientrano in particolare le disposizioni fondamentali in materia di: |
a | esercizio dei diritti politici; |
b | restrizioni dei diritti costituzionali; |
c | diritti e doveri delle persone; |
d | cerchia dei contribuenti, oggetto e calcolo dei tributi; |
e | compiti e prestazioni della Confederazione; |
f | obblighi dei Cantoni nell'attuazione e esecuzione del diritto federale; |
g | organizzazione e procedura delle autorità federali. |
2 | Competenze normative possono essere delegate mediante legge federale, sempreché la presente Costituzione non lo escluda. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 182 Competenze normative ed esecuzione - 1 Il Consiglio federale emana norme di diritto sotto forma di ordinanza, per quanto ne sia autorizzato dalla Costituzione o dalla legge. |
|
1 | Il Consiglio federale emana norme di diritto sotto forma di ordinanza, per quanto ne sia autorizzato dalla Costituzione o dalla legge. |
2 | Provvede all'esecuzione della legislazione, dei decreti dell'Assemblea federale e delle sentenze delle autorità giudiziarie federali. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 164 Legislazione - 1 Tutte le disposizioni importanti che contengono norme di diritto sono emanate sotto forma di legge federale. Vi rientrano in particolare le disposizioni fondamentali in materia di: |
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1 | Tutte le disposizioni importanti che contengono norme di diritto sono emanate sotto forma di legge federale. Vi rientrano in particolare le disposizioni fondamentali in materia di: |
a | esercizio dei diritti politici; |
b | restrizioni dei diritti costituzionali; |
c | diritti e doveri delle persone; |
d | cerchia dei contribuenti, oggetto e calcolo dei tributi; |
e | compiti e prestazioni della Confederazione; |
f | obblighi dei Cantoni nell'attuazione e esecuzione del diritto federale; |
g | organizzazione e procedura delle autorità federali. |
2 | Competenze normative possono essere delegate mediante legge federale, sempreché la presente Costituzione non lo escluda. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 190 Diritto determinante - Le leggi federali e il diritto internazionale sono determinanti per il Tribunale federale e per le altre autorità incaricate dell'applicazione del diritto. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 9 Protezione dall'arbitrio e tutela della buona fede - Ognuno ha diritto d'essere trattato senza arbitrio e secondo il principio della buona fede da parte degli organi dello Stato. |
SR 442.11 Ordinanza del 23 novembre 2011 sulla promozione della cultura (OPCu) OPCu Art. 6 Sostegno di organizzazioni culturali - (art. 14 LPCu) |
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1 | Sono sostenute le organizzazioni di operatori culturali, professionisti o non professionisti. |
2 | Per operatori culturali professionisti s'intendono le persone fisiche che con la loro attività artistica provvedono almeno per metà al loro sostentamento o che dedicano almeno la metà della durata normale del lavoro all'attività artistica. I gruppi indipendenti di operatori culturali professionisti, come compagnie di danza o gruppi musicali, sono equiparati alle persone fisiche. |
3 | Per operatori culturali non professionisti s'intendono le persone che svolgono una regolare attività culturale, ma che non soddisfano i requisiti di cui al capoverso 2. |
4 | I sussidi strutturali della Confederazione non sono concessi contemporaneamente a un'associazione mantello di organizzazioni culturali e a un membro dell'associazione mantello. |
SR 442.11 Ordinanza del 23 novembre 2011 sulla promozione della cultura (OPCu) OPCu Art. 6 Sostegno di organizzazioni culturali - (art. 14 LPCu) |
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1 | Sono sostenute le organizzazioni di operatori culturali, professionisti o non professionisti. |
2 | Per operatori culturali professionisti s'intendono le persone fisiche che con la loro attività artistica provvedono almeno per metà al loro sostentamento o che dedicano almeno la metà della durata normale del lavoro all'attività artistica. I gruppi indipendenti di operatori culturali professionisti, come compagnie di danza o gruppi musicali, sono equiparati alle persone fisiche. |
3 | Per operatori culturali non professionisti s'intendono le persone che svolgono una regolare attività culturale, ma che non soddisfano i requisiti di cui al capoverso 2. |
4 | I sussidi strutturali della Confederazione non sono concessi contemporaneamente a un'associazione mantello di organizzazioni culturali e a un membro dell'associazione mantello. |
SR 442.1 Legge federale dell' 11 dicembre 2009 sulla promozione della cultura (Legge sulla promozione della cultura, LPCu) - Legge sulla promozione della cultura LPCu Art. 14 Sostegno di organizzazioni culturali - La Confederazione può sostenere organizzazioni di operatori culturali, professionisti o no. |
SR 442.11 Ordinanza del 23 novembre 2011 sulla promozione della cultura (OPCu) OPCu Art. 6 Sostegno di organizzazioni culturali - (art. 14 LPCu) |
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1 | Sono sostenute le organizzazioni di operatori culturali, professionisti o non professionisti. |
2 | Per operatori culturali professionisti s'intendono le persone fisiche che con la loro attività artistica provvedono almeno per metà al loro sostentamento o che dedicano almeno la metà della durata normale del lavoro all'attività artistica. I gruppi indipendenti di operatori culturali professionisti, come compagnie di danza o gruppi musicali, sono equiparati alle persone fisiche. |
3 | Per operatori culturali non professionisti s'intendono le persone che svolgono una regolare attività culturale, ma che non soddisfano i requisiti di cui al capoverso 2. |
4 | I sussidi strutturali della Confederazione non sono concessi contemporaneamente a un'associazione mantello di organizzazioni culturali e a un membro dell'associazione mantello. |
SR 442.1 Legge federale dell' 11 dicembre 2009 sulla promozione della cultura (Legge sulla promozione della cultura, LPCu) - Legge sulla promozione della cultura LPCu Art. 14 Sostegno di organizzazioni culturali - La Confederazione può sostenere organizzazioni di operatori culturali, professionisti o no. |
SR 442.1 Legge federale dell' 11 dicembre 2009 sulla promozione della cultura (Legge sulla promozione della cultura, LPCu) - Legge sulla promozione della cultura LPCu Art. 46 Esecuzione - Il Consiglio federale emana le disposizioni di esecuzione. |
SR 442.11 Ordinanza del 23 novembre 2011 sulla promozione della cultura (OPCu) OPCu Art. 6 Sostegno di organizzazioni culturali - (art. 14 LPCu) |
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1 | Sono sostenute le organizzazioni di operatori culturali, professionisti o non professionisti. |
2 | Per operatori culturali professionisti s'intendono le persone fisiche che con la loro attività artistica provvedono almeno per metà al loro sostentamento o che dedicano almeno la metà della durata normale del lavoro all'attività artistica. I gruppi indipendenti di operatori culturali professionisti, come compagnie di danza o gruppi musicali, sono equiparati alle persone fisiche. |
3 | Per operatori culturali non professionisti s'intendono le persone che svolgono una regolare attività culturale, ma che non soddisfano i requisiti di cui al capoverso 2. |
4 | I sussidi strutturali della Confederazione non sono concessi contemporaneamente a un'associazione mantello di organizzazioni culturali e a un membro dell'associazione mantello. |
SR 442.1 Legge federale dell' 11 dicembre 2009 sulla promozione della cultura (Legge sulla promozione della cultura, LPCu) - Legge sulla promozione della cultura LPCu Art. 46 Esecuzione - Il Consiglio federale emana le disposizioni di esecuzione. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 182 Competenze normative ed esecuzione - 1 Il Consiglio federale emana norme di diritto sotto forma di ordinanza, per quanto ne sia autorizzato dalla Costituzione o dalla legge. |
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1 | Il Consiglio federale emana norme di diritto sotto forma di ordinanza, per quanto ne sia autorizzato dalla Costituzione o dalla legge. |
2 | Provvede all'esecuzione della legislazione, dei decreti dell'Assemblea federale e delle sentenze delle autorità giudiziarie federali. |
SR 442.11 Ordinanza del 23 novembre 2011 sulla promozione della cultura (OPCu) OPCu Art. 6 Sostegno di organizzazioni culturali - (art. 14 LPCu) |
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1 | Sono sostenute le organizzazioni di operatori culturali, professionisti o non professionisti. |
2 | Per operatori culturali professionisti s'intendono le persone fisiche che con la loro attività artistica provvedono almeno per metà al loro sostentamento o che dedicano almeno la metà della durata normale del lavoro all'attività artistica. I gruppi indipendenti di operatori culturali professionisti, come compagnie di danza o gruppi musicali, sono equiparati alle persone fisiche. |
3 | Per operatori culturali non professionisti s'intendono le persone che svolgono una regolare attività culturale, ma che non soddisfano i requisiti di cui al capoverso 2. |
4 | I sussidi strutturali della Confederazione non sono concessi contemporaneamente a un'associazione mantello di organizzazioni culturali e a un membro dell'associazione mantello. |
SR 442.11 Ordinanza del 23 novembre 2011 sulla promozione della cultura (OPCu) OPCu Art. 6 Sostegno di organizzazioni culturali - (art. 14 LPCu) |
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1 | Sono sostenute le organizzazioni di operatori culturali, professionisti o non professionisti. |
2 | Per operatori culturali professionisti s'intendono le persone fisiche che con la loro attività artistica provvedono almeno per metà al loro sostentamento o che dedicano almeno la metà della durata normale del lavoro all'attività artistica. I gruppi indipendenti di operatori culturali professionisti, come compagnie di danza o gruppi musicali, sono equiparati alle persone fisiche. |
3 | Per operatori culturali non professionisti s'intendono le persone che svolgono una regolare attività culturale, ma che non soddisfano i requisiti di cui al capoverso 2. |
4 | I sussidi strutturali della Confederazione non sono concessi contemporaneamente a un'associazione mantello di organizzazioni culturali e a un membro dell'associazione mantello. |
SR 442.1 Legge federale dell' 11 dicembre 2009 sulla promozione della cultura (Legge sulla promozione della cultura, LPCu) - Legge sulla promozione della cultura LPCu Art. 14 Sostegno di organizzazioni culturali - La Confederazione può sostenere organizzazioni di operatori culturali, professionisti o no. |
SR 442.1 Legge federale dell' 11 dicembre 2009 sulla promozione della cultura (Legge sulla promozione della cultura, LPCu) - Legge sulla promozione della cultura LPCu Art. 46 Esecuzione - Il Consiglio federale emana le disposizioni di esecuzione. |
SR 442.11 Ordinanza del 23 novembre 2011 sulla promozione della cultura (OPCu) OPCu Art. 6 Sostegno di organizzazioni culturali - (art. 14 LPCu) |
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1 | Sono sostenute le organizzazioni di operatori culturali, professionisti o non professionisti. |
2 | Per operatori culturali professionisti s'intendono le persone fisiche che con la loro attività artistica provvedono almeno per metà al loro sostentamento o che dedicano almeno la metà della durata normale del lavoro all'attività artistica. I gruppi indipendenti di operatori culturali professionisti, come compagnie di danza o gruppi musicali, sono equiparati alle persone fisiche. |
3 | Per operatori culturali non professionisti s'intendono le persone che svolgono una regolare attività culturale, ma che non soddisfano i requisiti di cui al capoverso 2. |
4 | I sussidi strutturali della Confederazione non sono concessi contemporaneamente a un'associazione mantello di organizzazioni culturali e a un membro dell'associazione mantello. |
SR 442.1 Legge federale dell' 11 dicembre 2009 sulla promozione della cultura (Legge sulla promozione della cultura, LPCu) - Legge sulla promozione della cultura LPCu Art. 14 Sostegno di organizzazioni culturali - La Confederazione può sostenere organizzazioni di operatori culturali, professionisti o no. |
SR 442.1 Legge federale dell' 11 dicembre 2009 sulla promozione della cultura (Legge sulla promozione della cultura, LPCu) - Legge sulla promozione della cultura LPCu Art. 14 Sostegno di organizzazioni culturali - La Confederazione può sostenere organizzazioni di operatori culturali, professionisti o no. |
SR 442.1 Legge federale dell' 11 dicembre 2009 sulla promozione della cultura (Legge sulla promozione della cultura, LPCu) - Legge sulla promozione della cultura LPCu Art. 14 Sostegno di organizzazioni culturali - La Confederazione può sostenere organizzazioni di operatori culturali, professionisti o no. |
SR 442.11 Ordinanza del 23 novembre 2011 sulla promozione della cultura (OPCu) OPCu Art. 6 Sostegno di organizzazioni culturali - (art. 14 LPCu) |
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1 | Sono sostenute le organizzazioni di operatori culturali, professionisti o non professionisti. |
2 | Per operatori culturali professionisti s'intendono le persone fisiche che con la loro attività artistica provvedono almeno per metà al loro sostentamento o che dedicano almeno la metà della durata normale del lavoro all'attività artistica. I gruppi indipendenti di operatori culturali professionisti, come compagnie di danza o gruppi musicali, sono equiparati alle persone fisiche. |
3 | Per operatori culturali non professionisti s'intendono le persone che svolgono una regolare attività culturale, ma che non soddisfano i requisiti di cui al capoverso 2. |
4 | I sussidi strutturali della Confederazione non sono concessi contemporaneamente a un'associazione mantello di organizzazioni culturali e a un membro dell'associazione mantello. |
SR 442.1 Legge federale dell' 11 dicembre 2009 sulla promozione della cultura (Legge sulla promozione della cultura, LPCu) - Legge sulla promozione della cultura LPCu Art. 14 Sostegno di organizzazioni culturali - La Confederazione può sostenere organizzazioni di operatori culturali, professionisti o no. |
SR 442.11 Ordinanza del 23 novembre 2011 sulla promozione della cultura (OPCu) OPCu Art. 6 Sostegno di organizzazioni culturali - (art. 14 LPCu) |
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1 | Sono sostenute le organizzazioni di operatori culturali, professionisti o non professionisti. |
2 | Per operatori culturali professionisti s'intendono le persone fisiche che con la loro attività artistica provvedono almeno per metà al loro sostentamento o che dedicano almeno la metà della durata normale del lavoro all'attività artistica. I gruppi indipendenti di operatori culturali professionisti, come compagnie di danza o gruppi musicali, sono equiparati alle persone fisiche. |
3 | Per operatori culturali non professionisti s'intendono le persone che svolgono una regolare attività culturale, ma che non soddisfano i requisiti di cui al capoverso 2. |
4 | I sussidi strutturali della Confederazione non sono concessi contemporaneamente a un'associazione mantello di organizzazioni culturali e a un membro dell'associazione mantello. |
SR 442.1 Legge federale dell' 11 dicembre 2009 sulla promozione della cultura (Legge sulla promozione della cultura, LPCu) - Legge sulla promozione della cultura LPCu Art. 3 Scopi - La promozione della cultura da parte della Confederazione persegue gli scopi seguenti: |
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a | rafforzare la coesione e la pluralità culturale in Svizzera; |
b | promuovere un'offerta culturale variata e di alta qualità; |
c | creare condizioni quadro favorevoli per gli operatori culturali e per le istituzioni e organizzazioni culturali; |
d | permettere e facilitare alla popolazione l'accesso alla cultura; |
e | far conoscere all'estero la creazione culturale svizzera. |
SR 442.1 Legge federale dell' 11 dicembre 2009 sulla promozione della cultura (Legge sulla promozione della cultura, LPCu) - Legge sulla promozione della cultura LPCu Art. 14 Sostegno di organizzazioni culturali - La Confederazione può sostenere organizzazioni di operatori culturali, professionisti o no. |
SR 442.11 Ordinanza del 23 novembre 2011 sulla promozione della cultura (OPCu) OPCu Art. 6 Sostegno di organizzazioni culturali - (art. 14 LPCu) |
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1 | Sono sostenute le organizzazioni di operatori culturali, professionisti o non professionisti. |
2 | Per operatori culturali professionisti s'intendono le persone fisiche che con la loro attività artistica provvedono almeno per metà al loro sostentamento o che dedicano almeno la metà della durata normale del lavoro all'attività artistica. I gruppi indipendenti di operatori culturali professionisti, come compagnie di danza o gruppi musicali, sono equiparati alle persone fisiche. |
3 | Per operatori culturali non professionisti s'intendono le persone che svolgono una regolare attività culturale, ma che non soddisfano i requisiti di cui al capoverso 2. |
4 | I sussidi strutturali della Confederazione non sono concessi contemporaneamente a un'associazione mantello di organizzazioni culturali e a un membro dell'associazione mantello. |
SR 442.11 Ordinanza del 23 novembre 2011 sulla promozione della cultura (OPCu) OPCu Art. 6 Sostegno di organizzazioni culturali - (art. 14 LPCu) |
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1 | Sono sostenute le organizzazioni di operatori culturali, professionisti o non professionisti. |
2 | Per operatori culturali professionisti s'intendono le persone fisiche che con la loro attività artistica provvedono almeno per metà al loro sostentamento o che dedicano almeno la metà della durata normale del lavoro all'attività artistica. I gruppi indipendenti di operatori culturali professionisti, come compagnie di danza o gruppi musicali, sono equiparati alle persone fisiche. |
3 | Per operatori culturali non professionisti s'intendono le persone che svolgono una regolare attività culturale, ma che non soddisfano i requisiti di cui al capoverso 2. |
4 | I sussidi strutturali della Confederazione non sono concessi contemporaneamente a un'associazione mantello di organizzazioni culturali e a un membro dell'associazione mantello. |
SR 442.11 Ordinanza del 23 novembre 2011 sulla promozione della cultura (OPCu) OPCu Art. 6 Sostegno di organizzazioni culturali - (art. 14 LPCu) |
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1 | Sono sostenute le organizzazioni di operatori culturali, professionisti o non professionisti. |
2 | Per operatori culturali professionisti s'intendono le persone fisiche che con la loro attività artistica provvedono almeno per metà al loro sostentamento o che dedicano almeno la metà della durata normale del lavoro all'attività artistica. I gruppi indipendenti di operatori culturali professionisti, come compagnie di danza o gruppi musicali, sono equiparati alle persone fisiche. |
3 | Per operatori culturali non professionisti s'intendono le persone che svolgono una regolare attività culturale, ma che non soddisfano i requisiti di cui al capoverso 2. |
4 | I sussidi strutturali della Confederazione non sono concessi contemporaneamente a un'associazione mantello di organizzazioni culturali e a un membro dell'associazione mantello. |
SR 442.11 Ordinanza del 23 novembre 2011 sulla promozione della cultura (OPCu) OPCu Art. 6 Sostegno di organizzazioni culturali - (art. 14 LPCu) |
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1 | Sono sostenute le organizzazioni di operatori culturali, professionisti o non professionisti. |
2 | Per operatori culturali professionisti s'intendono le persone fisiche che con la loro attività artistica provvedono almeno per metà al loro sostentamento o che dedicano almeno la metà della durata normale del lavoro all'attività artistica. I gruppi indipendenti di operatori culturali professionisti, come compagnie di danza o gruppi musicali, sono equiparati alle persone fisiche. |
3 | Per operatori culturali non professionisti s'intendono le persone che svolgono una regolare attività culturale, ma che non soddisfano i requisiti di cui al capoverso 2. |
4 | I sussidi strutturali della Confederazione non sono concessi contemporaneamente a un'associazione mantello di organizzazioni culturali e a un membro dell'associazione mantello. |
SR 442.1 Legge federale dell' 11 dicembre 2009 sulla promozione della cultura (Legge sulla promozione della cultura, LPCu) - Legge sulla promozione della cultura LPCu Art. 6 Interesse nazionale - 1 Fatto salvo l'articolo 12, la Confederazione sostiene soltanto progetti, istituzioni e organizzazioni d'interesse nazionale.15 |
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1 | Fatto salvo l'articolo 12, la Confederazione sostiene soltanto progetti, istituzioni e organizzazioni d'interesse nazionale.15 |
2 | L'interesse nazionale è dato segnatamente se: |
a | un bene culturale è di essenziale importanza per la Svizzera o per le diverse comunità linguistiche e culturali della Svizzera; |
b | un progetto ha una portata sovraregionale, in particolare interessa più regioni linguistiche; |
c | il talento artistico straordinario di una persona promette esiti artistici di livello nazionale o internazionale; |
d | un'organizzazione fornisce un contributo essenziale all'interattività fra operatori culturali, professionisti o no, di diverse regioni linguistiche o di diverse aree della Svizzera; |
e | un progetto è particolarmente innovativo negli ambiti della creazione artistica o della mediazione culturale; |
f | una manifestazione culturale è unica nel suo genere e ha rilevanza a livello nazionale o internazionale; |
g | un progetto contribuisce in modo essenziale agli scambi culturali nazionali o internazionali. |
SR 442.11 Ordinanza del 23 novembre 2011 sulla promozione della cultura (OPCu) OPCu Art. 6 Sostegno di organizzazioni culturali - (art. 14 LPCu) |
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1 | Sono sostenute le organizzazioni di operatori culturali, professionisti o non professionisti. |
2 | Per operatori culturali professionisti s'intendono le persone fisiche che con la loro attività artistica provvedono almeno per metà al loro sostentamento o che dedicano almeno la metà della durata normale del lavoro all'attività artistica. I gruppi indipendenti di operatori culturali professionisti, come compagnie di danza o gruppi musicali, sono equiparati alle persone fisiche. |
3 | Per operatori culturali non professionisti s'intendono le persone che svolgono una regolare attività culturale, ma che non soddisfano i requisiti di cui al capoverso 2. |
4 | I sussidi strutturali della Confederazione non sono concessi contemporaneamente a un'associazione mantello di organizzazioni culturali e a un membro dell'associazione mantello. |
SR 442.11 Ordinanza del 23 novembre 2011 sulla promozione della cultura (OPCu) OPCu Art. 6 Sostegno di organizzazioni culturali - (art. 14 LPCu) |
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1 | Sono sostenute le organizzazioni di operatori culturali, professionisti o non professionisti. |
2 | Per operatori culturali professionisti s'intendono le persone fisiche che con la loro attività artistica provvedono almeno per metà al loro sostentamento o che dedicano almeno la metà della durata normale del lavoro all'attività artistica. I gruppi indipendenti di operatori culturali professionisti, come compagnie di danza o gruppi musicali, sono equiparati alle persone fisiche. |
3 | Per operatori culturali non professionisti s'intendono le persone che svolgono una regolare attività culturale, ma che non soddisfano i requisiti di cui al capoverso 2. |
4 | I sussidi strutturali della Confederazione non sono concessi contemporaneamente a un'associazione mantello di organizzazioni culturali e a un membro dell'associazione mantello. |
SR 442.11 Ordinanza del 23 novembre 2011 sulla promozione della cultura (OPCu) OPCu Art. 6 Sostegno di organizzazioni culturali - (art. 14 LPCu) |
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1 | Sono sostenute le organizzazioni di operatori culturali, professionisti o non professionisti. |
2 | Per operatori culturali professionisti s'intendono le persone fisiche che con la loro attività artistica provvedono almeno per metà al loro sostentamento o che dedicano almeno la metà della durata normale del lavoro all'attività artistica. I gruppi indipendenti di operatori culturali professionisti, come compagnie di danza o gruppi musicali, sono equiparati alle persone fisiche. |
3 | Per operatori culturali non professionisti s'intendono le persone che svolgono una regolare attività culturale, ma che non soddisfano i requisiti di cui al capoverso 2. |
4 | I sussidi strutturali della Confederazione non sono concessi contemporaneamente a un'associazione mantello di organizzazioni culturali e a un membro dell'associazione mantello. |
SR 442.11 Ordinanza del 23 novembre 2011 sulla promozione della cultura (OPCu) OPCu Art. 6 Sostegno di organizzazioni culturali - (art. 14 LPCu) |
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1 | Sono sostenute le organizzazioni di operatori culturali, professionisti o non professionisti. |
2 | Per operatori culturali professionisti s'intendono le persone fisiche che con la loro attività artistica provvedono almeno per metà al loro sostentamento o che dedicano almeno la metà della durata normale del lavoro all'attività artistica. I gruppi indipendenti di operatori culturali professionisti, come compagnie di danza o gruppi musicali, sono equiparati alle persone fisiche. |
3 | Per operatori culturali non professionisti s'intendono le persone che svolgono una regolare attività culturale, ma che non soddisfano i requisiti di cui al capoverso 2. |
4 | I sussidi strutturali della Confederazione non sono concessi contemporaneamente a un'associazione mantello di organizzazioni culturali e a un membro dell'associazione mantello. |
SR 442.1 Legge federale dell' 11 dicembre 2009 sulla promozione della cultura (Legge sulla promozione della cultura, LPCu) - Legge sulla promozione della cultura LPCu Art. 6 Interesse nazionale - 1 Fatto salvo l'articolo 12, la Confederazione sostiene soltanto progetti, istituzioni e organizzazioni d'interesse nazionale.15 |
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1 | Fatto salvo l'articolo 12, la Confederazione sostiene soltanto progetti, istituzioni e organizzazioni d'interesse nazionale.15 |
2 | L'interesse nazionale è dato segnatamente se: |
a | un bene culturale è di essenziale importanza per la Svizzera o per le diverse comunità linguistiche e culturali della Svizzera; |
b | un progetto ha una portata sovraregionale, in particolare interessa più regioni linguistiche; |
c | il talento artistico straordinario di una persona promette esiti artistici di livello nazionale o internazionale; |
d | un'organizzazione fornisce un contributo essenziale all'interattività fra operatori culturali, professionisti o no, di diverse regioni linguistiche o di diverse aree della Svizzera; |
e | un progetto è particolarmente innovativo negli ambiti della creazione artistica o della mediazione culturale; |
f | una manifestazione culturale è unica nel suo genere e ha rilevanza a livello nazionale o internazionale; |
g | un progetto contribuisce in modo essenziale agli scambi culturali nazionali o internazionali. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 8 Uguaglianza giuridica - 1 Tutti sono uguali davanti alla legge. |
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1 | Tutti sono uguali davanti alla legge. |
2 | Nessuno può essere discriminato, in particolare a causa dell'origine, della razza, del sesso, dell'età, della lingua, della posizione sociale, del modo di vita, delle convinzioni religiose, filosofiche o politiche, e di menomazioni fisiche, mentali o psichiche. |
3 | Uomo e donna hanno uguali diritti. La legge ne assicura l'uguaglianza, di diritto e di fatto, in particolare per quanto concerne la famiglia, l'istruzione e il lavoro. Uomo e donna hanno diritto a un salario uguale per un lavoro di uguale valore. |
4 | La legge prevede provvedimenti per eliminare svantaggi esistenti nei confronti dei disabili. |
SR 442.1 Legge federale dell' 11 dicembre 2009 sulla promozione della cultura (Legge sulla promozione della cultura, LPCu) - Legge sulla promozione della cultura LPCu Art. 14 Sostegno di organizzazioni culturali - La Confederazione può sostenere organizzazioni di operatori culturali, professionisti o no. |
SR 442.11 Ordinanza del 23 novembre 2011 sulla promozione della cultura (OPCu) OPCu Art. 6 Sostegno di organizzazioni culturali - (art. 14 LPCu) |
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1 | Sono sostenute le organizzazioni di operatori culturali, professionisti o non professionisti. |
2 | Per operatori culturali professionisti s'intendono le persone fisiche che con la loro attività artistica provvedono almeno per metà al loro sostentamento o che dedicano almeno la metà della durata normale del lavoro all'attività artistica. I gruppi indipendenti di operatori culturali professionisti, come compagnie di danza o gruppi musicali, sono equiparati alle persone fisiche. |
3 | Per operatori culturali non professionisti s'intendono le persone che svolgono una regolare attività culturale, ma che non soddisfano i requisiti di cui al capoverso 2. |
4 | I sussidi strutturali della Confederazione non sono concessi contemporaneamente a un'associazione mantello di organizzazioni culturali e a un membro dell'associazione mantello. |
SR 442.1 Legge federale dell' 11 dicembre 2009 sulla promozione della cultura (Legge sulla promozione della cultura, LPCu) - Legge sulla promozione della cultura LPCu Art. 14 Sostegno di organizzazioni culturali - La Confederazione può sostenere organizzazioni di operatori culturali, professionisti o no. |
SR 442.11 Ordinanza del 23 novembre 2011 sulla promozione della cultura (OPCu) OPCu Art. 6 Sostegno di organizzazioni culturali - (art. 14 LPCu) |
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1 | Sono sostenute le organizzazioni di operatori culturali, professionisti o non professionisti. |
2 | Per operatori culturali professionisti s'intendono le persone fisiche che con la loro attività artistica provvedono almeno per metà al loro sostentamento o che dedicano almeno la metà della durata normale del lavoro all'attività artistica. I gruppi indipendenti di operatori culturali professionisti, come compagnie di danza o gruppi musicali, sono equiparati alle persone fisiche. |
3 | Per operatori culturali non professionisti s'intendono le persone che svolgono una regolare attività culturale, ma che non soddisfano i requisiti di cui al capoverso 2. |
4 | I sussidi strutturali della Confederazione non sono concessi contemporaneamente a un'associazione mantello di organizzazioni culturali e a un membro dell'associazione mantello. |
SR 442.11 Ordinanza del 23 novembre 2011 sulla promozione della cultura (OPCu) OPCu Art. 6 Sostegno di organizzazioni culturali - (art. 14 LPCu) |
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1 | Sono sostenute le organizzazioni di operatori culturali, professionisti o non professionisti. |
2 | Per operatori culturali professionisti s'intendono le persone fisiche che con la loro attività artistica provvedono almeno per metà al loro sostentamento o che dedicano almeno la metà della durata normale del lavoro all'attività artistica. I gruppi indipendenti di operatori culturali professionisti, come compagnie di danza o gruppi musicali, sono equiparati alle persone fisiche. |
3 | Per operatori culturali non professionisti s'intendono le persone che svolgono una regolare attività culturale, ma che non soddisfano i requisiti di cui al capoverso 2. |
4 | I sussidi strutturali della Confederazione non sono concessi contemporaneamente a un'associazione mantello di organizzazioni culturali e a un membro dell'associazione mantello. |
SR 442.1 Legge federale dell' 11 dicembre 2009 sulla promozione della cultura (Legge sulla promozione della cultura, LPCu) - Legge sulla promozione della cultura LPCu Art. 14 Sostegno di organizzazioni culturali - La Confederazione può sostenere organizzazioni di operatori culturali, professionisti o no. |
SR 442.11 Ordinanza del 23 novembre 2011 sulla promozione della cultura (OPCu) OPCu Art. 6 Sostegno di organizzazioni culturali - (art. 14 LPCu) |
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1 | Sono sostenute le organizzazioni di operatori culturali, professionisti o non professionisti. |
2 | Per operatori culturali professionisti s'intendono le persone fisiche che con la loro attività artistica provvedono almeno per metà al loro sostentamento o che dedicano almeno la metà della durata normale del lavoro all'attività artistica. I gruppi indipendenti di operatori culturali professionisti, come compagnie di danza o gruppi musicali, sono equiparati alle persone fisiche. |
3 | Per operatori culturali non professionisti s'intendono le persone che svolgono una regolare attività culturale, ma che non soddisfano i requisiti di cui al capoverso 2. |
4 | I sussidi strutturali della Confederazione non sono concessi contemporaneamente a un'associazione mantello di organizzazioni culturali e a un membro dell'associazione mantello. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 5 Stato di diritto - 1 Il diritto è fondamento e limite dell'attività dello Stato. |
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1 | Il diritto è fondamento e limite dell'attività dello Stato. |
2 | L'attività dello Stato deve rispondere al pubblico interesse ed essere proporzionata allo scopo. |
3 | Organi dello Stato, autorità e privati agiscono secondo il principio della buona fede. |
4 | La Confederazione e i Cantoni rispettano il diritto internazionale. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 63 - 1 L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali. |
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1 | L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali. |
2 | Nessuna spesa processuale è messa a carico dell'autorità inferiore ne delle autorità federali, che promuovano il ricorso e soccombano; se l'autorità ricorrente, che soccombe, non è un'autorità federale, le spese processuali le sono addossate in quanto la causa concerna interessi pecuniari di enti o d'istituti autonomi. |
3 | Alla parte vincente possono essere addossate solo le spese processuali che abbia cagionato violando le regole di procedura. |
4 | L'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione esige dal ricorrente un anticipo equivalente alle presunte spese processuali. Stabilisce un congruo termine per il pagamento con la comminatoria che altrimenti non entrerà nel merito. Se sussistono motivi particolari, può rinunciare interamente o in parte a esigere l'anticipo.100 |
4bis | La tassa di decisione è stabilita in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Il suo importo oscilla: |
a | da 100 a 5000 franchi nelle controversie senza interesse pecuniario; |
b | da 100 a 50 000 franchi nelle altre controversie.101 |
5 | Il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi alla determinazione delle tasse.102 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005103 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010104 sull'organizzazione delle autorità penali.105 |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente una indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. |
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1 | L'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente una indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. |
2 | Il dispositivo indica l'ammontare dell'indennità e l'addossa all'ente o all'istituto autonomo, nel cui nome l'autorità inferiore ha deciso, in quanto non possa essere messa a carico di una controparte soccombente. |
3 | Se una controparte soccombente ha presentato conclusioni indipendenti, l'indennità può essere messa a suo carico, secondo la propria solvenza. |
4 | L'ente o l'istituto autonomo, nel cui nome l'autorità inferiore ha deciso, risponde dell'indennità addossata a una controparte soccombente, in quanto non possa essere riscossa. |
5 | Il Consiglio federale disciplina la determinazione delle spese ripetibili.106 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005107 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010108 sull'organizzazione delle autorità penali.109 |
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF) TS-TAF Art. 8 Spese ripetibili - 1 Le ripetibili comprendono le spese di rappresentanza o di patrocinio ed eventuali altri disborsi di parte. |
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1 | Le ripetibili comprendono le spese di rappresentanza o di patrocinio ed eventuali altri disborsi di parte. |
2 | Per spese non necessarie non vengono corrisposte indennità. |
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF) TS-TAF Art. 13 Altri disborsi necessari di parte - Gli altri disborsi necessari che danno diritto a rimborso sono: |
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a | i disborsi di parte conformemente all'articolo 11 capoversi 1-4, in quanto superino 100 franchi; |
b | la perdita di guadagno, in quanto superiore alla retribuzione di una giornata lavorativa e sempreché la parte abbia un tenore di vita finanziariamente modesto. |
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF) TS-TAF Art. 14 Determinazione delle spese ripetibili - 1 Le parti che chiedono la rifusione di ripetibili e gli avvocati d'ufficio devono presentare al Tribunale, prima della pronuncia della decisione, una nota particolareggiata delle spese. |
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1 | Le parti che chiedono la rifusione di ripetibili e gli avvocati d'ufficio devono presentare al Tribunale, prima della pronuncia della decisione, una nota particolareggiata delle spese. |
2 | Il Tribunale fissa l'indennità dovuta alla parte e quella dovuta agli avvocati d'ufficio sulla base della nota particolareggiata delle spese. Se quest'ultima non è stata inoltrata, il Tribunale fissa l'indennità sulla base degli atti di causa. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 83 Eccezioni - Il ricorso è inammissibile contro: |
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a | le decisioni in materia di sicurezza interna o esterna del Paese, neutralità, protezione diplomatica e altri affari esteri, in quanto il diritto internazionale non conferisca un diritto al giudizio da parte di un tribunale; |
b | le decisioni in materia di naturalizzazione ordinaria; |
c | le decisioni in materia di diritto degli stranieri concernenti: |
c1 | l'entrata in Svizzera, |
c2 | i permessi o autorizzazioni al cui ottenimento né il diritto federale né il diritto internazionale conferiscono un diritto, |
c3 | l'ammissione provvisoria, |
c4 | l'espulsione fondata sull'articolo 121 capoverso 2 della Costituzione federale e l'allontanamento, |
c5 | le deroghe alle condizioni d'ammissione, |
c6 | la proroga del permesso per frontalieri, il cambiamento di Cantone, il cambiamento d'impiego del titolare di un permesso per frontalieri, nonché il rilascio di documenti di viaggio a stranieri privi di documenti; |
d | le decisioni in materia d'asilo pronunciate: |
d1 | dal Tribunale amministrativo federale, salvo quelle che concernono persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, |
d2 | da un'autorità cantonale inferiore e concernenti un permesso o un'autorizzazione al cui ottenimento né il diritto federale né il diritto internazionale conferiscono un diritto; |
e | le decisioni concernenti il rifiuto dell'autorizzazione a procedere penalmente contro membri di autorità o contro agenti della Confederazione; |
f | le decisioni in materia di appalti pubblici se: |
fbis | le decisioni del Tribunale amministrativo federale concernenti decisioni secondo l'articolo 32i della legge del 20 marzo 200964 sul trasporto di viaggiatori; |
f1 | non si pone alcuna questione di diritto d'importanza fondamentale; sono fatti salvi i ricorsi contro gli appalti del Tribunale amministrativo federale, del Tribunale penale federale, del Tribunale federale dei brevetti, del Ministero pubblico della Confederazione e delle autorità giudiziarie cantonali superiori, o |
f2 | il valore stimato della commessa non raggiunge il valore soglia determinante secondo l'articolo 52 capoverso 1 in combinato disposto con l'allegato 4 numero 2 della legge federale del 21 giugno 201962 sugli appalti pubblici; |
g | le decisioni in materia di rapporti di lavoro di diritto pubblico, in quanto concernano una controversia non patrimoniale, ma non la parità dei sessi; |
h | le decisioni concernenti l'assistenza amministrativa internazionale, eccettuata l'assistenza amministrativa in materia fiscale; |
i | le decisioni in materia di servizio militare, civile o di protezione civile; |
j | le decisioni in materia di approvvigionamento economico del Paese adottate in situazioni di grave penuria; |
k | le decisioni concernenti i sussidi al cui ottenimento la legislazione non conferisce un diritto; |
l | le decisioni concernenti l'imposizione di dazi operata in base alla classificazione tariffaria o al peso delle merci; |
m | le decisioni concernenti il condono o la dilazione del pagamento di tributi; in deroga alla presente disposizione, il ricorso è ammissibile contro le decisioni concernenti il condono dell'imposta federale diretta o dell'imposta cantonale o comunale sul reddito e sull'utile se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se si tratta per altri motivi di un caso particolarmente importante; |
n | le decisioni in materia di energia nucleare concernenti: |
n1 | l'esigenza di un nulla osta o la modifica di un'autorizzazione o di una decisione, |
n2 | l'approvazione di un piano d'accantonamenti per le spese di smaltimento antecedenti lo spegnimento di un impianto nucleare, |
n3 | i nulla osta; |
o | le decisioni in materia di circolazione stradale concernenti l'omologazione del tipo di veicoli; |
p | le decisioni del Tribunale amministrativo federale in materia di traffico delle telecomunicazioni, radiotelevisione e poste concernenti:69 |
p1 | concessioni oggetto di una pubblica gara, |
p2 | controversie secondo l'articolo 11a della legge del 30 aprile 199770 sulle telecomunicazioni; |
p3 | controversie secondo l'articolo 8 della legge del 17 dicembre 201072 sulle poste; |
q | le decisioni in materia di medicina dei trapianti concernenti: |
q1 | l'iscrizione nella lista d'attesa, |
q2 | l'attribuzione di organi; |
r | le decisioni in materia di assicurazione malattie pronunciate dal Tribunale amministrativo federale in virtù dell'articolo 3473 della legge del 17 giugno 200574 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF); |
s | le decisioni in materia di agricoltura concernenti: |
s1 | ... |
s2 | la delimitazione delle zone nell'ambito del catasto della produzione; |
t | le decisioni concernenti l'esito di esami e di altre valutazioni della capacità, segnatamente nei settori della scuola, della formazione continua e dell'esercizio della professione; |
u | le decisioni in materia di offerte pubbliche di acquisto (art. 125-141 della L del 19 giu. 201578 sull'infrastruttura finanziaria); |
v | le decisioni del Tribunale amministrativo federale concernenti divergenze d'opinione tra autorità in materia di assistenza amministrativa o giudiziaria a livello nazionale; |
w | le decisioni in materia di diritto dell'elettricità concernenti l'approvazione dei piani di impianti elettrici a corrente forte e di impianti elettrici a corrente debole e l'espropriazione dei diritti necessari per la costruzione o l'esercizio di siffatti impianti, se non si pone alcuna questione di diritto d'importanza fondamentale; |
x | le decisioni concernenti la concessione di contributi di solidarietà ai sensi della legge federale del 30 settembre 201682 sulle misure coercitive a scopo assistenziale e i collocamenti extrafamiliari prima del 1981, tranne se si pone una questione di diritto di importanza fondamentale o si tratta di un caso particolarmente importante per altri motivi; |
y | le decisioni pronunciate dal Tribunale amministrativo federale nelle procedure amichevoli per evitare un'imposizione non conforme alla convenzione internazionale applicabile in ambito fiscale; |
z | le decisioni concernenti le autorizzazioni edilizie di impianti eolici d'interesse nazionale secondo l'articolo 71c capoverso 1 lettera b della legge federale del 30 settembre 201685 sull'energia e le autorizzazioni di competenza cantonale a esse necessariamente connesse, se non si pone alcuna questione di diritto d'importanza fondamentale. |