|
RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 335f [1] |
||||||
| Il datore di lavoro che prevede di effettuare licenziamenti collettivi è tenuto a consultare la rappresentanza dei lavoratori o, in mancanza, i lavoratori medesimi. | ||||||
| Egli dà loro almeno la possibilità di formulare proposte sui mezzi atti ad evitare o ridurre i licenziamenti, nonché ad attenuarne le conseguenze. | ||||||
| Egli è tenuto a fornire alla rappresentanza dei lavoratori o, in mancanza, ai lavoratori medesimi tutte le informazioni utili e a comunicar loro in ogni caso, per scritto: | ||||||
| i motivi del licenziamento collettivo; | ||||||
| il numero dei lavoratori che dovranno essere licenziati; | ||||||
| il numero dei lavoratori abitualmente occupati; | ||||||
| il periodo nel corso del quale si effettueranno i licenziamenti. | ||||||
| Il datore di lavoro trasmette all'ufficio cantonale del lavoro copia della comunicazione prevista dal capoverso 3. | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra I della LF del 17 dic. 1993, in vigore dal 1° mag. 1994 (RU 1993 804; FF 1993 I 609). | ||||||
|
RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 335f [1] |
||||||
| Il datore di lavoro che prevede di effettuare licenziamenti collettivi è tenuto a consultare la rappresentanza dei lavoratori o, in mancanza, i lavoratori medesimi. | ||||||
| Egli dà loro almeno la possibilità di formulare proposte sui mezzi atti ad evitare o ridurre i licenziamenti, nonché ad attenuarne le conseguenze. | ||||||
| Egli è tenuto a fornire alla rappresentanza dei lavoratori o, in mancanza, ai lavoratori medesimi tutte le informazioni utili e a comunicar loro in ogni caso, per scritto: | ||||||
| i motivi del licenziamento collettivo; | ||||||
| il numero dei lavoratori che dovranno essere licenziati; | ||||||
| il numero dei lavoratori abitualmente occupati; | ||||||
| il periodo nel corso del quale si effettueranno i licenziamenti. | ||||||
| Il datore di lavoro trasmette all'ufficio cantonale del lavoro copia della comunicazione prevista dal capoverso 3. | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra I della LF del 17 dic. 1993, in vigore dal 1° mag. 1994 (RU 1993 804; FF 1993 I 609). | ||||||
|
RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 335f [1] |
||||||
| Il datore di lavoro che prevede di effettuare licenziamenti collettivi è tenuto a consultare la rappresentanza dei lavoratori o, in mancanza, i lavoratori medesimi. | ||||||
| Egli dà loro almeno la possibilità di formulare proposte sui mezzi atti ad evitare o ridurre i licenziamenti, nonché ad attenuarne le conseguenze. | ||||||
| Egli è tenuto a fornire alla rappresentanza dei lavoratori o, in mancanza, ai lavoratori medesimi tutte le informazioni utili e a comunicar loro in ogni caso, per scritto: | ||||||
| i motivi del licenziamento collettivo; | ||||||
| il numero dei lavoratori che dovranno essere licenziati; | ||||||
| il numero dei lavoratori abitualmente occupati; | ||||||
| il periodo nel corso del quale si effettueranno i licenziamenti. | ||||||
| Il datore di lavoro trasmette all'ufficio cantonale del lavoro copia della comunicazione prevista dal capoverso 3. | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra I della LF del 17 dic. 1993, in vigore dal 1° mag. 1994 (RU 1993 804; FF 1993 I 609). | ||||||
|
RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 335d [1] |
||||||
| Per licenziamento collettivo si intendono le disdette date in un'azienda dal datore di lavoro entro un periodo di 30 giorni, per motivi non inerenti alla persona del lavoratore, se il numero dei licenziamenti effettuati è: | ||||||
| almeno pari a 10 negli stabilimenti che occupano abitualmente più di 20 e meno di 100 lavoratori; | ||||||
| almeno pari al 10 per cento del numero dei lavoratori negli stabilimenti che occupano abitualmente almeno 100 e meno di 300 lavoratori; | ||||||
| almeno pari a 30 negli stabilimenti che occupano abitualmente almeno 300 lavoratori. | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra I della LF del 17 dic. 1993, in vigore dal 1° mag. 1994 (RU 1993 804; FF 1993 I 609). | ||||||
|
RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 335g [1] |
||||||
| Il datore di lavoro è tenuto a notificare per scritto all'ufficio cantonale del lavoro ogni progetto di licenziamento collettivo e a trasmettere alla rappresentanza dei lavoratori o, in mancanza, ai lavoratori medesimi copia di detta notifica. | ||||||
| La notifica deve contenere i risultati della consultazione giusta l'articolo 335f nonché tutte le informazioni utili concernenti il progetto di licenziamento collettivo. | ||||||
| L'ufficio cantonale del lavoro cerca di trovare soluzioni ai problemi posti dal licenziamento collettivo prospettato. La rappresentanza dei lavoratori o, in mancanza, i lavoratori medesimi possono presentargli proprie osservazioni. | ||||||
| Se il rapporto di lavoro è stato disdetto nel quadro di un licenziamento collettivo, esso cessa 30 giorni dopo la notifica all'ufficio cantonale del lavoro del progetto di licenziamento collettivo, a meno che, secondo le disposizioni contrattuali o legali, la disdetta non abbia effetto a una data successiva. | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra I della LF del 17 dic. 1993, in vigore dal 1° mag. 1994 (RU 1993 804; FF 1993 I 609). | ||||||
|
RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 335g [1] |
||||||
| Il datore di lavoro è tenuto a notificare per scritto all'ufficio cantonale del lavoro ogni progetto di licenziamento collettivo e a trasmettere alla rappresentanza dei lavoratori o, in mancanza, ai lavoratori medesimi copia di detta notifica. | ||||||
| La notifica deve contenere i risultati della consultazione giusta l'articolo 335f nonché tutte le informazioni utili concernenti il progetto di licenziamento collettivo. | ||||||
| L'ufficio cantonale del lavoro cerca di trovare soluzioni ai problemi posti dal licenziamento collettivo prospettato. La rappresentanza dei lavoratori o, in mancanza, i lavoratori medesimi possono presentargli proprie osservazioni. | ||||||
| Se il rapporto di lavoro è stato disdetto nel quadro di un licenziamento collettivo, esso cessa 30 giorni dopo la notifica all'ufficio cantonale del lavoro del progetto di licenziamento collettivo, a meno che, secondo le disposizioni contrattuali o legali, la disdetta non abbia effetto a una data successiva. | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra I della LF del 17 dic. 1993, in vigore dal 1° mag. 1994 (RU 1993 804; FF 1993 I 609). | ||||||
|
RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 335g [1] |
||||||
| Il datore di lavoro è tenuto a notificare per scritto all'ufficio cantonale del lavoro ogni progetto di licenziamento collettivo e a trasmettere alla rappresentanza dei lavoratori o, in mancanza, ai lavoratori medesimi copia di detta notifica. | ||||||
| La notifica deve contenere i risultati della consultazione giusta l'articolo 335f nonché tutte le informazioni utili concernenti il progetto di licenziamento collettivo. | ||||||
| L'ufficio cantonale del lavoro cerca di trovare soluzioni ai problemi posti dal licenziamento collettivo prospettato. La rappresentanza dei lavoratori o, in mancanza, i lavoratori medesimi possono presentargli proprie osservazioni. | ||||||
| Se il rapporto di lavoro è stato disdetto nel quadro di un licenziamento collettivo, esso cessa 30 giorni dopo la notifica all'ufficio cantonale del lavoro del progetto di licenziamento collettivo, a meno che, secondo le disposizioni contrattuali o legali, la disdetta non abbia effetto a una data successiva. | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra I della LF del 17 dic. 1993, in vigore dal 1° mag. 1994 (RU 1993 804; FF 1993 I 609). | ||||||
|
RS 822.14 Legge federale del 17 dicembre 1993 sull'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese (Legge sulla partecipazione) - Legge sulla partecipazione Art. 15 |
||||||
| Le controversie derivanti dall'applicazione della presente legge o di un disciplinamento contrattuale in materia di partecipazione sottostanno alla giurisdizione delle autorità competenti per statuire sulle controversie derivanti da rapporti di lavoro, fatta salva la competenza accordata ad organi contrattuali di conciliazione e d'arbitrato. | ||||||
| Sono legittimati ad agire i datori di lavoro, i lavoratori interessati e le loro associazioni. In quest'ultimo caso, è ammissibile unicamente l'azione di accertamento. | ||||||
| ... [1] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. 1 n. II 27 del codice di procedura civile del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593). | ||||||
|
RS 822.14 Legge federale del 17 dicembre 1993 sull'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese (Legge sulla partecipazione) - Legge sulla partecipazione Art. 15 |
||||||
| Le controversie derivanti dall'applicazione della presente legge o di un disciplinamento contrattuale in materia di partecipazione sottostanno alla giurisdizione delle autorità competenti per statuire sulle controversie derivanti da rapporti di lavoro, fatta salva la competenza accordata ad organi contrattuali di conciliazione e d'arbitrato. | ||||||
| Sono legittimati ad agire i datori di lavoro, i lavoratori interessati e le loro associazioni. In quest'ultimo caso, è ammissibile unicamente l'azione di accertamento. | ||||||
| ... [1] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. 1 n. II 27 del codice di procedura civile del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593). | ||||||
|
RS 822.14 Legge federale del 17 dicembre 1993 sull'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese (Legge sulla partecipazione) - Legge sulla partecipazione Art. 15 |
||||||
| Le controversie derivanti dall'applicazione della presente legge o di un disciplinamento contrattuale in materia di partecipazione sottostanno alla giurisdizione delle autorità competenti per statuire sulle controversie derivanti da rapporti di lavoro, fatta salva la competenza accordata ad organi contrattuali di conciliazione e d'arbitrato. | ||||||
| Sono legittimati ad agire i datori di lavoro, i lavoratori interessati e le loro associazioni. In quest'ultimo caso, è ammissibile unicamente l'azione di accertamento. | ||||||
| ... [1] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. 1 n. II 27 del codice di procedura civile del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593). | ||||||
|
RS 822.14 Legge federale del 17 dicembre 1993 sull'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese (Legge sulla partecipazione) - Legge sulla partecipazione Art. 15 |
||||||
| Le controversie derivanti dall'applicazione della presente legge o di un disciplinamento contrattuale in materia di partecipazione sottostanno alla giurisdizione delle autorità competenti per statuire sulle controversie derivanti da rapporti di lavoro, fatta salva la competenza accordata ad organi contrattuali di conciliazione e d'arbitrato. | ||||||
| Sono legittimati ad agire i datori di lavoro, i lavoratori interessati e le loro associazioni. In quest'ultimo caso, è ammissibile unicamente l'azione di accertamento. | ||||||
| ... [1] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. 1 n. II 27 del codice di procedura civile del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593). | ||||||
|
RS 211.231 LUD Legge federale del 18 giugno 2004 sull'unione domestica registrata di coppie omosessuali (Legge sull'unione domestica registrata, LUD) - Legge sull'unione domestica registrata Art. 15 Rappresentanza dell'unione domestica |
||||||
| Durante la vita comune, ciascun partner rappresenta l'unione domestica per i bisogni correnti della stessa. | ||||||
| Per gli altri bisogni, un partner rappresenta l'unione domestica soltanto se: | ||||||
| ne è stato autorizzato dall'altro o dal giudice; o | ||||||
| l'affare non consente una dilazione e l'altro partner è impossibilitato a dare il proprio consenso per malattia, assenza o analoghi motivi. | ||||||
| Con i propri atti ciascun partner obbliga sé stesso e, in quanto non ecceda il potere di rappresentanza in modo riconoscibile dai terzi, solidalmente anche l'altro. | ||||||
| Se un partner eccede il suo potere di rappresentare l'unione domestica o se ne dimostra incapace, il giudice, ad istanza dell'altro, può privarlo in tutto o in parte della rappresentanza. La privazione è opponibile ai terzi di buona fede soltanto quando sia stata pubblicata per ordine del giudice. | ||||||
|
RS 211.231 LUD Legge federale del 18 giugno 2004 sull'unione domestica registrata di coppie omosessuali (Legge sull'unione domestica registrata, LUD) - Legge sull'unione domestica registrata Art. 15 Rappresentanza dell'unione domestica |
||||||
| Durante la vita comune, ciascun partner rappresenta l'unione domestica per i bisogni correnti della stessa. | ||||||
| Per gli altri bisogni, un partner rappresenta l'unione domestica soltanto se: | ||||||
| ne è stato autorizzato dall'altro o dal giudice; o | ||||||
| l'affare non consente una dilazione e l'altro partner è impossibilitato a dare il proprio consenso per malattia, assenza o analoghi motivi. | ||||||
| Con i propri atti ciascun partner obbliga sé stesso e, in quanto non ecceda il potere di rappresentanza in modo riconoscibile dai terzi, solidalmente anche l'altro. | ||||||
| Se un partner eccede il suo potere di rappresentare l'unione domestica o se ne dimostra incapace, il giudice, ad istanza dell'altro, può privarlo in tutto o in parte della rappresentanza. La privazione è opponibile ai terzi di buona fede soltanto quando sia stata pubblicata per ordine del giudice. | ||||||
|
RS 211.231 LUD Legge federale del 18 giugno 2004 sull'unione domestica registrata di coppie omosessuali (Legge sull'unione domestica registrata, LUD) - Legge sull'unione domestica registrata Art. 15 Rappresentanza dell'unione domestica |
||||||
| Durante la vita comune, ciascun partner rappresenta l'unione domestica per i bisogni correnti della stessa. | ||||||
| Per gli altri bisogni, un partner rappresenta l'unione domestica soltanto se: | ||||||
| ne è stato autorizzato dall'altro o dal giudice; o | ||||||
| l'affare non consente una dilazione e l'altro partner è impossibilitato a dare il proprio consenso per malattia, assenza o analoghi motivi. | ||||||
| Con i propri atti ciascun partner obbliga sé stesso e, in quanto non ecceda il potere di rappresentanza in modo riconoscibile dai terzi, solidalmente anche l'altro. | ||||||
| Se un partner eccede il suo potere di rappresentare l'unione domestica o se ne dimostra incapace, il giudice, ad istanza dell'altro, può privarlo in tutto o in parte della rappresentanza. La privazione è opponibile ai terzi di buona fede soltanto quando sia stata pubblicata per ordine del giudice. | ||||||
|
RS 211.231 LUD Legge federale del 18 giugno 2004 sull'unione domestica registrata di coppie omosessuali (Legge sull'unione domestica registrata, LUD) - Legge sull'unione domestica registrata Art. 15 Rappresentanza dell'unione domestica |
||||||
| Durante la vita comune, ciascun partner rappresenta l'unione domestica per i bisogni correnti della stessa. | ||||||
| Per gli altri bisogni, un partner rappresenta l'unione domestica soltanto se: | ||||||
| ne è stato autorizzato dall'altro o dal giudice; o | ||||||
| l'affare non consente una dilazione e l'altro partner è impossibilitato a dare il proprio consenso per malattia, assenza o analoghi motivi. | ||||||
| Con i propri atti ciascun partner obbliga sé stesso e, in quanto non ecceda il potere di rappresentanza in modo riconoscibile dai terzi, solidalmente anche l'altro. | ||||||
| Se un partner eccede il suo potere di rappresentare l'unione domestica o se ne dimostra incapace, il giudice, ad istanza dell'altro, può privarlo in tutto o in parte della rappresentanza. La privazione è opponibile ai terzi di buona fede soltanto quando sia stata pubblicata per ordine del giudice. | ||||||
|
RS 211.231 LUD Legge federale del 18 giugno 2004 sull'unione domestica registrata di coppie omosessuali (Legge sull'unione domestica registrata, LUD) - Legge sull'unione domestica registrata Art. 15 Rappresentanza dell'unione domestica |
||||||
| Durante la vita comune, ciascun partner rappresenta l'unione domestica per i bisogni correnti della stessa. | ||||||
| Per gli altri bisogni, un partner rappresenta l'unione domestica soltanto se: | ||||||
| ne è stato autorizzato dall'altro o dal giudice; o | ||||||
| l'affare non consente una dilazione e l'altro partner è impossibilitato a dare il proprio consenso per malattia, assenza o analoghi motivi. | ||||||
| Con i propri atti ciascun partner obbliga sé stesso e, in quanto non ecceda il potere di rappresentanza in modo riconoscibile dai terzi, solidalmente anche l'altro. | ||||||
| Se un partner eccede il suo potere di rappresentare l'unione domestica o se ne dimostra incapace, il giudice, ad istanza dell'altro, può privarlo in tutto o in parte della rappresentanza. La privazione è opponibile ai terzi di buona fede soltanto quando sia stata pubblicata per ordine del giudice. | ||||||
|
RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 343 [1] |
||||||
| [1] Abrogato dall'all. 1 cifra II n. 5 del Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593). |
|
RS 211.231 LUD Legge federale del 18 giugno 2004 sull'unione domestica registrata di coppie omosessuali (Legge sull'unione domestica registrata, LUD) - Legge sull'unione domestica registrata Art. 15 Rappresentanza dell'unione domestica |
||||||
| Durante la vita comune, ciascun partner rappresenta l'unione domestica per i bisogni correnti della stessa. | ||||||
| Per gli altri bisogni, un partner rappresenta l'unione domestica soltanto se: | ||||||
| ne è stato autorizzato dall'altro o dal giudice; o | ||||||
| l'affare non consente una dilazione e l'altro partner è impossibilitato a dare il proprio consenso per malattia, assenza o analoghi motivi. | ||||||
| Con i propri atti ciascun partner obbliga sé stesso e, in quanto non ecceda il potere di rappresentanza in modo riconoscibile dai terzi, solidalmente anche l'altro. | ||||||
| Se un partner eccede il suo potere di rappresentare l'unione domestica o se ne dimostra incapace, il giudice, ad istanza dell'altro, può privarlo in tutto o in parte della rappresentanza. La privazione è opponibile ai terzi di buona fede soltanto quando sia stata pubblicata per ordine del giudice. | ||||||
|
RS 211.231 LUD Legge federale del 18 giugno 2004 sull'unione domestica registrata di coppie omosessuali (Legge sull'unione domestica registrata, LUD) - Legge sull'unione domestica registrata Art. 15 Rappresentanza dell'unione domestica |
||||||
| Durante la vita comune, ciascun partner rappresenta l'unione domestica per i bisogni correnti della stessa. | ||||||
| Per gli altri bisogni, un partner rappresenta l'unione domestica soltanto se: | ||||||
| ne è stato autorizzato dall'altro o dal giudice; o | ||||||
| l'affare non consente una dilazione e l'altro partner è impossibilitato a dare il proprio consenso per malattia, assenza o analoghi motivi. | ||||||
| Con i propri atti ciascun partner obbliga sé stesso e, in quanto non ecceda il potere di rappresentanza in modo riconoscibile dai terzi, solidalmente anche l'altro. | ||||||
| Se un partner eccede il suo potere di rappresentare l'unione domestica o se ne dimostra incapace, il giudice, ad istanza dell'altro, può privarlo in tutto o in parte della rappresentanza. La privazione è opponibile ai terzi di buona fede soltanto quando sia stata pubblicata per ordine del giudice. | ||||||
|
RS 211.231 LUD Legge federale del 18 giugno 2004 sull'unione domestica registrata di coppie omosessuali (Legge sull'unione domestica registrata, LUD) - Legge sull'unione domestica registrata Art. 15 Rappresentanza dell'unione domestica |
||||||
| Durante la vita comune, ciascun partner rappresenta l'unione domestica per i bisogni correnti della stessa. | ||||||
| Per gli altri bisogni, un partner rappresenta l'unione domestica soltanto se: | ||||||
| ne è stato autorizzato dall'altro o dal giudice; o | ||||||
| l'affare non consente una dilazione e l'altro partner è impossibilitato a dare il proprio consenso per malattia, assenza o analoghi motivi. | ||||||
| Con i propri atti ciascun partner obbliga sé stesso e, in quanto non ecceda il potere di rappresentanza in modo riconoscibile dai terzi, solidalmente anche l'altro. | ||||||
| Se un partner eccede il suo potere di rappresentare l'unione domestica o se ne dimostra incapace, il giudice, ad istanza dell'altro, può privarlo in tutto o in parte della rappresentanza. La privazione è opponibile ai terzi di buona fede soltanto quando sia stata pubblicata per ordine del giudice. | ||||||
|
RS 211.231 LUD Legge federale del 18 giugno 2004 sull'unione domestica registrata di coppie omosessuali (Legge sull'unione domestica registrata, LUD) - Legge sull'unione domestica registrata Art. 15 Rappresentanza dell'unione domestica |
||||||
| Durante la vita comune, ciascun partner rappresenta l'unione domestica per i bisogni correnti della stessa. | ||||||
| Per gli altri bisogni, un partner rappresenta l'unione domestica soltanto se: | ||||||
| ne è stato autorizzato dall'altro o dal giudice; o | ||||||
| l'affare non consente una dilazione e l'altro partner è impossibilitato a dare il proprio consenso per malattia, assenza o analoghi motivi. | ||||||
| Con i propri atti ciascun partner obbliga sé stesso e, in quanto non ecceda il potere di rappresentanza in modo riconoscibile dai terzi, solidalmente anche l'altro. | ||||||
| Se un partner eccede il suo potere di rappresentare l'unione domestica o se ne dimostra incapace, il giudice, ad istanza dell'altro, può privarlo in tutto o in parte della rappresentanza. La privazione è opponibile ai terzi di buona fede soltanto quando sia stata pubblicata per ordine del giudice. | ||||||
|
RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 335e [1] |
||||||
| Le disposizioni relative al licenziamento collettivo si applicano anche ai rapporti di lavoro di durata determinata, qualora essi cessino prima del decorso della durata pattuita. | ||||||
| Esse non si applicano in caso di cessazione dell'attività dell'azienda a seguito di decisione giudiziaria nonché in caso di licenziamenti collettivi a seguito di un fallimento o di un concordato con abbandono dell'attivo. [2] | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra I della LF del 17 dic. 1993, in vigore dal 1° mag. 1994 (RU 1993 804; FF 1993 I 609). [2] Nuovo testo giusta l'all. della LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4111; FF 2010 5667). | ||||||
|
RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 335e [1] |
||||||
| Le disposizioni relative al licenziamento collettivo si applicano anche ai rapporti di lavoro di durata determinata, qualora essi cessino prima del decorso della durata pattuita. | ||||||
| Esse non si applicano in caso di cessazione dell'attività dell'azienda a seguito di decisione giudiziaria nonché in caso di licenziamenti collettivi a seguito di un fallimento o di un concordato con abbandono dell'attivo. [2] | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra I della LF del 17 dic. 1993, in vigore dal 1° mag. 1994 (RU 1993 804; FF 1993 I 609). [2] Nuovo testo giusta l'all. della LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4111; FF 2010 5667). | ||||||
|
RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 335d [1] |
||||||
| Per licenziamento collettivo si intendono le disdette date in un'azienda dal datore di lavoro entro un periodo di 30 giorni, per motivi non inerenti alla persona del lavoratore, se il numero dei licenziamenti effettuati è: | ||||||
| almeno pari a 10 negli stabilimenti che occupano abitualmente più di 20 e meno di 100 lavoratori; | ||||||
| almeno pari al 10 per cento del numero dei lavoratori negli stabilimenti che occupano abitualmente almeno 100 e meno di 300 lavoratori; | ||||||
| almeno pari a 30 negli stabilimenti che occupano abitualmente almeno 300 lavoratori. | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra I della LF del 17 dic. 1993, in vigore dal 1° mag. 1994 (RU 1993 804; FF 1993 I 609). | ||||||
|
RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 335f [1] |
||||||
| Il datore di lavoro che prevede di effettuare licenziamenti collettivi è tenuto a consultare la rappresentanza dei lavoratori o, in mancanza, i lavoratori medesimi. | ||||||
| Egli dà loro almeno la possibilità di formulare proposte sui mezzi atti ad evitare o ridurre i licenziamenti, nonché ad attenuarne le conseguenze. | ||||||
| Egli è tenuto a fornire alla rappresentanza dei lavoratori o, in mancanza, ai lavoratori medesimi tutte le informazioni utili e a comunicar loro in ogni caso, per scritto: | ||||||
| i motivi del licenziamento collettivo; | ||||||
| il numero dei lavoratori che dovranno essere licenziati; | ||||||
| il numero dei lavoratori abitualmente occupati; | ||||||
| il periodo nel corso del quale si effettueranno i licenziamenti. | ||||||
| Il datore di lavoro trasmette all'ufficio cantonale del lavoro copia della comunicazione prevista dal capoverso 3. | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra I della LF del 17 dic. 1993, in vigore dal 1° mag. 1994 (RU 1993 804; FF 1993 I 609). | ||||||
|
RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 335d [1] |
||||||
| Per licenziamento collettivo si intendono le disdette date in un'azienda dal datore di lavoro entro un periodo di 30 giorni, per motivi non inerenti alla persona del lavoratore, se il numero dei licenziamenti effettuati è: | ||||||
| almeno pari a 10 negli stabilimenti che occupano abitualmente più di 20 e meno di 100 lavoratori; | ||||||
| almeno pari al 10 per cento del numero dei lavoratori negli stabilimenti che occupano abitualmente almeno 100 e meno di 300 lavoratori; | ||||||
| almeno pari a 30 negli stabilimenti che occupano abitualmente almeno 300 lavoratori. | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra I della LF del 17 dic. 1993, in vigore dal 1° mag. 1994 (RU 1993 804; FF 1993 I 609). | ||||||
|
RS 281.1 LEF Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) Art. 293 [1] |
||||||
| La procedura concordataria è promossa mediante: | ||||||
| l'istanza del debitore, corredata dei seguenti documenti: bilancio aggiornato, conto economico e piano di liquidità, o documenti attestanti lo stato patrimoniale o reddituale attuale e futuro del debitore, nonché un piano di risanamento provvisorio; | ||||||
| l'istanza di un creditore legittimato a presentare domanda di fallimento; | ||||||
| la trasmissione degli atti conformemente all'articolo 173a capoverso 2. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4111; FF 2010 5667). | ||||||
|
RS 281.1 LEF Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) Art. 293 [1] |
||||||
| La procedura concordataria è promossa mediante: | ||||||
| l'istanza del debitore, corredata dei seguenti documenti: bilancio aggiornato, conto economico e piano di liquidità, o documenti attestanti lo stato patrimoniale o reddituale attuale e futuro del debitore, nonché un piano di risanamento provvisorio; | ||||||
| l'istanza di un creditore legittimato a presentare domanda di fallimento; | ||||||
| la trasmissione degli atti conformemente all'articolo 173a capoverso 2. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4111; FF 2010 5667). | ||||||
|
RS 281.1 LEF Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) Art. 294 [1] |
||||||
| Se durante la moratoria provvisoria appare probabile il risanamento o l'omologazione del concordato, il giudice del concordato concede la moratoria in via definitiva per un periodo da quattro a sei mesi; decide d'ufficio prima della scadenza della moratoria provvisoria. | ||||||
| Il giudice convoca per un'udienza preliminare il debitore e l'eventuale creditore richiedente. Il commissario provvisorio riferisce oralmente o per scritto. Il giudice può sentire altri creditori. | ||||||
| Se non vi sono possibilità di risanamento o di omologazione del concordato, il giudice dichiara d'ufficio il fallimento. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4111; FF 2010 5667). | ||||||
|
RS 281.1 LEF Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) Art. 293 [1] |
||||||
| La procedura concordataria è promossa mediante: | ||||||
| l'istanza del debitore, corredata dei seguenti documenti: bilancio aggiornato, conto economico e piano di liquidità, o documenti attestanti lo stato patrimoniale o reddituale attuale e futuro del debitore, nonché un piano di risanamento provvisorio; | ||||||
| l'istanza di un creditore legittimato a presentare domanda di fallimento; | ||||||
| la trasmissione degli atti conformemente all'articolo 173a capoverso 2. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4111; FF 2010 5667). | ||||||
|
RS 281.1 LEF Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) Art. 293 [1] |
||||||
| La procedura concordataria è promossa mediante: | ||||||
| l'istanza del debitore, corredata dei seguenti documenti: bilancio aggiornato, conto economico e piano di liquidità, o documenti attestanti lo stato patrimoniale o reddituale attuale e futuro del debitore, nonché un piano di risanamento provvisorio; | ||||||
| l'istanza di un creditore legittimato a presentare domanda di fallimento; | ||||||
| la trasmissione degli atti conformemente all'articolo 173a capoverso 2. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4111; FF 2010 5667). | ||||||
|
RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 335d [1] |
||||||
| Per licenziamento collettivo si intendono le disdette date in un'azienda dal datore di lavoro entro un periodo di 30 giorni, per motivi non inerenti alla persona del lavoratore, se il numero dei licenziamenti effettuati è: | ||||||
| almeno pari a 10 negli stabilimenti che occupano abitualmente più di 20 e meno di 100 lavoratori; | ||||||
| almeno pari al 10 per cento del numero dei lavoratori negli stabilimenti che occupano abitualmente almeno 100 e meno di 300 lavoratori; | ||||||
| almeno pari a 30 negli stabilimenti che occupano abitualmente almeno 300 lavoratori. | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra I della LF del 17 dic. 1993, in vigore dal 1° mag. 1994 (RU 1993 804; FF 1993 I 609). | ||||||
|
RS 281.1 LEF Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) Art. 293 [1] |
||||||
| La procedura concordataria è promossa mediante: | ||||||
| l'istanza del debitore, corredata dei seguenti documenti: bilancio aggiornato, conto economico e piano di liquidità, o documenti attestanti lo stato patrimoniale o reddituale attuale e futuro del debitore, nonché un piano di risanamento provvisorio; | ||||||
| l'istanza di un creditore legittimato a presentare domanda di fallimento; | ||||||
| la trasmissione degli atti conformemente all'articolo 173a capoverso 2. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4111; FF 2010 5667). | ||||||
|
RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 335f [1] |
||||||
| Il datore di lavoro che prevede di effettuare licenziamenti collettivi è tenuto a consultare la rappresentanza dei lavoratori o, in mancanza, i lavoratori medesimi. | ||||||
| Egli dà loro almeno la possibilità di formulare proposte sui mezzi atti ad evitare o ridurre i licenziamenti, nonché ad attenuarne le conseguenze. | ||||||
| Egli è tenuto a fornire alla rappresentanza dei lavoratori o, in mancanza, ai lavoratori medesimi tutte le informazioni utili e a comunicar loro in ogni caso, per scritto: | ||||||
| i motivi del licenziamento collettivo; | ||||||
| il numero dei lavoratori che dovranno essere licenziati; | ||||||
| il numero dei lavoratori abitualmente occupati; | ||||||
| il periodo nel corso del quale si effettueranno i licenziamenti. | ||||||
| Il datore di lavoro trasmette all'ufficio cantonale del lavoro copia della comunicazione prevista dal capoverso 3. | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra I della LF del 17 dic. 1993, in vigore dal 1° mag. 1994 (RU 1993 804; FF 1993 I 609). | ||||||
|
RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 335e [1] |
||||||
| Le disposizioni relative al licenziamento collettivo si applicano anche ai rapporti di lavoro di durata determinata, qualora essi cessino prima del decorso della durata pattuita. | ||||||
| Esse non si applicano in caso di cessazione dell'attività dell'azienda a seguito di decisione giudiziaria nonché in caso di licenziamenti collettivi a seguito di un fallimento o di un concordato con abbandono dell'attivo. [2] | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra I della LF del 17 dic. 1993, in vigore dal 1° mag. 1994 (RU 1993 804; FF 1993 I 609). [2] Nuovo testo giusta l'all. della LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4111; FF 2010 5667). | ||||||
|
RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 335d [1] |
||||||
| Per licenziamento collettivo si intendono le disdette date in un'azienda dal datore di lavoro entro un periodo di 30 giorni, per motivi non inerenti alla persona del lavoratore, se il numero dei licenziamenti effettuati è: | ||||||
| almeno pari a 10 negli stabilimenti che occupano abitualmente più di 20 e meno di 100 lavoratori; | ||||||
| almeno pari al 10 per cento del numero dei lavoratori negli stabilimenti che occupano abitualmente almeno 100 e meno di 300 lavoratori; | ||||||
| almeno pari a 30 negli stabilimenti che occupano abitualmente almeno 300 lavoratori. | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra I della LF del 17 dic. 1993, in vigore dal 1° mag. 1994 (RU 1993 804; FF 1993 I 609). | ||||||
|
RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 335f [1] |
||||||
| Il datore di lavoro che prevede di effettuare licenziamenti collettivi è tenuto a consultare la rappresentanza dei lavoratori o, in mancanza, i lavoratori medesimi. | ||||||
| Egli dà loro almeno la possibilità di formulare proposte sui mezzi atti ad evitare o ridurre i licenziamenti, nonché ad attenuarne le conseguenze. | ||||||
| Egli è tenuto a fornire alla rappresentanza dei lavoratori o, in mancanza, ai lavoratori medesimi tutte le informazioni utili e a comunicar loro in ogni caso, per scritto: | ||||||
| i motivi del licenziamento collettivo; | ||||||
| il numero dei lavoratori che dovranno essere licenziati; | ||||||
| il numero dei lavoratori abitualmente occupati; | ||||||
| il periodo nel corso del quale si effettueranno i licenziamenti. | ||||||
| Il datore di lavoro trasmette all'ufficio cantonale del lavoro copia della comunicazione prevista dal capoverso 3. | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra I della LF del 17 dic. 1993, in vigore dal 1° mag. 1994 (RU 1993 804; FF 1993 I 609). | ||||||
|
RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 335f [1] |
||||||
| Il datore di lavoro che prevede di effettuare licenziamenti collettivi è tenuto a consultare la rappresentanza dei lavoratori o, in mancanza, i lavoratori medesimi. | ||||||
| Egli dà loro almeno la possibilità di formulare proposte sui mezzi atti ad evitare o ridurre i licenziamenti, nonché ad attenuarne le conseguenze. | ||||||
| Egli è tenuto a fornire alla rappresentanza dei lavoratori o, in mancanza, ai lavoratori medesimi tutte le informazioni utili e a comunicar loro in ogni caso, per scritto: | ||||||
| i motivi del licenziamento collettivo; | ||||||
| il numero dei lavoratori che dovranno essere licenziati; | ||||||
| il numero dei lavoratori abitualmente occupati; | ||||||
| il periodo nel corso del quale si effettueranno i licenziamenti. | ||||||
| Il datore di lavoro trasmette all'ufficio cantonale del lavoro copia della comunicazione prevista dal capoverso 3. | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra I della LF del 17 dic. 1993, in vigore dal 1° mag. 1994 (RU 1993 804; FF 1993 I 609). | ||||||
|
RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 335f [1] |
||||||
| Il datore di lavoro che prevede di effettuare licenziamenti collettivi è tenuto a consultare la rappresentanza dei lavoratori o, in mancanza, i lavoratori medesimi. | ||||||
| Egli dà loro almeno la possibilità di formulare proposte sui mezzi atti ad evitare o ridurre i licenziamenti, nonché ad attenuarne le conseguenze. | ||||||
| Egli è tenuto a fornire alla rappresentanza dei lavoratori o, in mancanza, ai lavoratori medesimi tutte le informazioni utili e a comunicar loro in ogni caso, per scritto: | ||||||
| i motivi del licenziamento collettivo; | ||||||
| il numero dei lavoratori che dovranno essere licenziati; | ||||||
| il numero dei lavoratori abitualmente occupati; | ||||||
| il periodo nel corso del quale si effettueranno i licenziamenti. | ||||||
| Il datore di lavoro trasmette all'ufficio cantonale del lavoro copia della comunicazione prevista dal capoverso 3. | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra I della LF del 17 dic. 1993, in vigore dal 1° mag. 1994 (RU 1993 804; FF 1993 I 609). | ||||||
|
RS 211.231 LUD Legge federale del 18 giugno 2004 sull'unione domestica registrata di coppie omosessuali (Legge sull'unione domestica registrata, LUD) - Legge sull'unione domestica registrata Art. 11 Effetti della sentenza di annullamento |
||||||
| L'annullamento dell'unione domestica registrata ha effetto dal giudicato della relativa sentenza. | ||||||
| I diritti di successione si estinguono retroattivamente. Per il rimanente si applicano per analogia le disposizioni concernenti gli effetti dello scioglimento giudiziale dell'unione domestica registrata. | ||||||
|
RS 211.231 LUD Legge federale del 18 giugno 2004 sull'unione domestica registrata di coppie omosessuali (Legge sull'unione domestica registrata, LUD) - Legge sull'unione domestica registrata Art. 11 Effetti della sentenza di annullamento |
||||||
| L'annullamento dell'unione domestica registrata ha effetto dal giudicato della relativa sentenza. | ||||||
| I diritti di successione si estinguono retroattivamente. Per il rimanente si applicano per analogia le disposizioni concernenti gli effetti dello scioglimento giudiziale dell'unione domestica registrata. | ||||||
|
RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 335f [1] |
||||||
| Il datore di lavoro che prevede di effettuare licenziamenti collettivi è tenuto a consultare la rappresentanza dei lavoratori o, in mancanza, i lavoratori medesimi. | ||||||
| Egli dà loro almeno la possibilità di formulare proposte sui mezzi atti ad evitare o ridurre i licenziamenti, nonché ad attenuarne le conseguenze. | ||||||
| Egli è tenuto a fornire alla rappresentanza dei lavoratori o, in mancanza, ai lavoratori medesimi tutte le informazioni utili e a comunicar loro in ogni caso, per scritto: | ||||||
| i motivi del licenziamento collettivo; | ||||||
| il numero dei lavoratori che dovranno essere licenziati; | ||||||
| il numero dei lavoratori abitualmente occupati; | ||||||
| il periodo nel corso del quale si effettueranno i licenziamenti. | ||||||
| Il datore di lavoro trasmette all'ufficio cantonale del lavoro copia della comunicazione prevista dal capoverso 3. | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra I della LF del 17 dic. 1993, in vigore dal 1° mag. 1994 (RU 1993 804; FF 1993 I 609). | ||||||
|
RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 335f [1] |
||||||
| Il datore di lavoro che prevede di effettuare licenziamenti collettivi è tenuto a consultare la rappresentanza dei lavoratori o, in mancanza, i lavoratori medesimi. | ||||||
| Egli dà loro almeno la possibilità di formulare proposte sui mezzi atti ad evitare o ridurre i licenziamenti, nonché ad attenuarne le conseguenze. | ||||||
| Egli è tenuto a fornire alla rappresentanza dei lavoratori o, in mancanza, ai lavoratori medesimi tutte le informazioni utili e a comunicar loro in ogni caso, per scritto: | ||||||
| i motivi del licenziamento collettivo; | ||||||
| il numero dei lavoratori che dovranno essere licenziati; | ||||||
| il numero dei lavoratori abitualmente occupati; | ||||||
| il periodo nel corso del quale si effettueranno i licenziamenti. | ||||||
| Il datore di lavoro trasmette all'ufficio cantonale del lavoro copia della comunicazione prevista dal capoverso 3. | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra I della LF del 17 dic. 1993, in vigore dal 1° mag. 1994 (RU 1993 804; FF 1993 I 609). | ||||||
|
RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 335g [1] |
||||||
| Il datore di lavoro è tenuto a notificare per scritto all'ufficio cantonale del lavoro ogni progetto di licenziamento collettivo e a trasmettere alla rappresentanza dei lavoratori o, in mancanza, ai lavoratori medesimi copia di detta notifica. | ||||||
| La notifica deve contenere i risultati della consultazione giusta l'articolo 335f nonché tutte le informazioni utili concernenti il progetto di licenziamento collettivo. | ||||||
| L'ufficio cantonale del lavoro cerca di trovare soluzioni ai problemi posti dal licenziamento collettivo prospettato. La rappresentanza dei lavoratori o, in mancanza, i lavoratori medesimi possono presentargli proprie osservazioni. | ||||||
| Se il rapporto di lavoro è stato disdetto nel quadro di un licenziamento collettivo, esso cessa 30 giorni dopo la notifica all'ufficio cantonale del lavoro del progetto di licenziamento collettivo, a meno che, secondo le disposizioni contrattuali o legali, la disdetta non abbia effetto a una data successiva. | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra I della LF del 17 dic. 1993, in vigore dal 1° mag. 1994 (RU 1993 804; FF 1993 I 609). | ||||||
|
RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 335f [1] |
||||||
| Il datore di lavoro che prevede di effettuare licenziamenti collettivi è tenuto a consultare la rappresentanza dei lavoratori o, in mancanza, i lavoratori medesimi. | ||||||
| Egli dà loro almeno la possibilità di formulare proposte sui mezzi atti ad evitare o ridurre i licenziamenti, nonché ad attenuarne le conseguenze. | ||||||
| Egli è tenuto a fornire alla rappresentanza dei lavoratori o, in mancanza, ai lavoratori medesimi tutte le informazioni utili e a comunicar loro in ogni caso, per scritto: | ||||||
| i motivi del licenziamento collettivo; | ||||||
| il numero dei lavoratori che dovranno essere licenziati; | ||||||
| il numero dei lavoratori abitualmente occupati; | ||||||
| il periodo nel corso del quale si effettueranno i licenziamenti. | ||||||
| Il datore di lavoro trasmette all'ufficio cantonale del lavoro copia della comunicazione prevista dal capoverso 3. | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra I della LF del 17 dic. 1993, in vigore dal 1° mag. 1994 (RU 1993 804; FF 1993 I 609). | ||||||
|
RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 335f [1] |
||||||
| Il datore di lavoro che prevede di effettuare licenziamenti collettivi è tenuto a consultare la rappresentanza dei lavoratori o, in mancanza, i lavoratori medesimi. | ||||||
| Egli dà loro almeno la possibilità di formulare proposte sui mezzi atti ad evitare o ridurre i licenziamenti, nonché ad attenuarne le conseguenze. | ||||||
| Egli è tenuto a fornire alla rappresentanza dei lavoratori o, in mancanza, ai lavoratori medesimi tutte le informazioni utili e a comunicar loro in ogni caso, per scritto: | ||||||
| i motivi del licenziamento collettivo; | ||||||
| il numero dei lavoratori che dovranno essere licenziati; | ||||||
| il numero dei lavoratori abitualmente occupati; | ||||||
| il periodo nel corso del quale si effettueranno i licenziamenti. | ||||||
| Il datore di lavoro trasmette all'ufficio cantonale del lavoro copia della comunicazione prevista dal capoverso 3. | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra I della LF del 17 dic. 1993, in vigore dal 1° mag. 1994 (RU 1993 804; FF 1993 I 609). | ||||||
|
RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 335e [1] |
||||||
| Le disposizioni relative al licenziamento collettivo si applicano anche ai rapporti di lavoro di durata determinata, qualora essi cessino prima del decorso della durata pattuita. | ||||||
| Esse non si applicano in caso di cessazione dell'attività dell'azienda a seguito di decisione giudiziaria nonché in caso di licenziamenti collettivi a seguito di un fallimento o di un concordato con abbandono dell'attivo. [2] | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra I della LF del 17 dic. 1993, in vigore dal 1° mag. 1994 (RU 1993 804; FF 1993 I 609). [2] Nuovo testo giusta l'all. della LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4111; FF 2010 5667). | ||||||
|
RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 335f [1] |
||||||
| Il datore di lavoro che prevede di effettuare licenziamenti collettivi è tenuto a consultare la rappresentanza dei lavoratori o, in mancanza, i lavoratori medesimi. | ||||||
| Egli dà loro almeno la possibilità di formulare proposte sui mezzi atti ad evitare o ridurre i licenziamenti, nonché ad attenuarne le conseguenze. | ||||||
| Egli è tenuto a fornire alla rappresentanza dei lavoratori o, in mancanza, ai lavoratori medesimi tutte le informazioni utili e a comunicar loro in ogni caso, per scritto: | ||||||
| i motivi del licenziamento collettivo; | ||||||
| il numero dei lavoratori che dovranno essere licenziati; | ||||||
| il numero dei lavoratori abitualmente occupati; | ||||||
| il periodo nel corso del quale si effettueranno i licenziamenti. | ||||||
| Il datore di lavoro trasmette all'ufficio cantonale del lavoro copia della comunicazione prevista dal capoverso 3. | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra I della LF del 17 dic. 1993, in vigore dal 1° mag. 1994 (RU 1993 804; FF 1993 I 609). | ||||||
|
RS 211.231 LUD Legge federale del 18 giugno 2004 sull'unione domestica registrata di coppie omosessuali (Legge sull'unione domestica registrata, LUD) - Legge sull'unione domestica registrata Art. 15 Rappresentanza dell'unione domestica |
||||||
| Durante la vita comune, ciascun partner rappresenta l'unione domestica per i bisogni correnti della stessa. | ||||||
| Per gli altri bisogni, un partner rappresenta l'unione domestica soltanto se: | ||||||
| ne è stato autorizzato dall'altro o dal giudice; o | ||||||
| l'affare non consente una dilazione e l'altro partner è impossibilitato a dare il proprio consenso per malattia, assenza o analoghi motivi. | ||||||
| Con i propri atti ciascun partner obbliga sé stesso e, in quanto non ecceda il potere di rappresentanza in modo riconoscibile dai terzi, solidalmente anche l'altro. | ||||||
| Se un partner eccede il suo potere di rappresentare l'unione domestica o se ne dimostra incapace, il giudice, ad istanza dell'altro, può privarlo in tutto o in parte della rappresentanza. La privazione è opponibile ai terzi di buona fede soltanto quando sia stata pubblicata per ordine del giudice. | ||||||
|
RS 211.231 LUD Legge federale del 18 giugno 2004 sull'unione domestica registrata di coppie omosessuali (Legge sull'unione domestica registrata, LUD) - Legge sull'unione domestica registrata Art. 15 Rappresentanza dell'unione domestica |
||||||
| Durante la vita comune, ciascun partner rappresenta l'unione domestica per i bisogni correnti della stessa. | ||||||
| Per gli altri bisogni, un partner rappresenta l'unione domestica soltanto se: | ||||||
| ne è stato autorizzato dall'altro o dal giudice; o | ||||||
| l'affare non consente una dilazione e l'altro partner è impossibilitato a dare il proprio consenso per malattia, assenza o analoghi motivi. | ||||||
| Con i propri atti ciascun partner obbliga sé stesso e, in quanto non ecceda il potere di rappresentanza in modo riconoscibile dai terzi, solidalmente anche l'altro. | ||||||
| Se un partner eccede il suo potere di rappresentare l'unione domestica o se ne dimostra incapace, il giudice, ad istanza dell'altro, può privarlo in tutto o in parte della rappresentanza. La privazione è opponibile ai terzi di buona fede soltanto quando sia stata pubblicata per ordine del giudice. | ||||||
|
RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 343 [1] |
||||||
| [1] Abrogato dall'all. 1 cifra II n. 5 del Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593). |
|
RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 343 [1] |
||||||
| [1] Abrogato dall'all. 1 cifra II n. 5 del Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593). |