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SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 9 Protezione dall'arbitrio e tutela della buona fede - Ognuno ha diritto d'essere trattato senza arbitrio e secondo il principio della buona fede da parte degli organi dello Stato. |
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SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 29 Garanzie procedurali generali - 1 In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole. |
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IR 0.101 Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) CEDU Art. 6 Diritto ad un processo equo - 1. Ogni persona ha diritto ad un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta. La sentenza deve essere resa pubblicamente, ma l'accesso alla sala d'udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o una parte del processo nell'interesse della morale, dell'ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la tutela della vita privata delle parti nel processo, nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale quando, in speciali circostanze, la pubblicità potrebbe pregiudicare gli interessi della giustizia. |
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| 1 | Ogni persona ha diritto ad un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta. La sentenza deve essere resa pubblicamente, ma l'accesso alla sala d'udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o una parte del processo nell'interesse della morale, dell'ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la tutela della vita privata delle parti nel processo, nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale quando, in speciali circostanze, la pubblicità potrebbe pregiudicare gli interessi della giustizia. |
| 2 | Ogni persona accusata di un reato è presunta innocente sino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata. |
| 3 | Ogni accusato ha segnatamente diritto a: |
| a | essere informato, nel più breve tempo possibile, in una lingua a lui comprensibile e in un modo dettagliato, della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico; |
| b | disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie per preparare la sua difesa; |
| c | difendersi da sé o avere l'assistenza di un difensore di propria scelta e, se non ha i mezzi per ricompensare un difensore, poter essere assistito gratuitamente da un avvocato d'ufficio quando lo esigano gli interessi della giustizia; |
| d | interrogare o far interrogare i testimoni a carico ed ottenere la convocazione e l'interrogazione dei testimoni a discarico nelle stesse condizioni dei testimoni a carico; |
| e | farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nell'udienza. |
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IR 0.101 Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) CEDU Art. 8 Diritto al rispetto della vita privata e familiare - 1. Ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza. |
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| 1 | Ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza. |
| 2 | Non può esservi ingerenza della pubblica autorità nell'esercizio di tale diritto se non in quanto tale ingerenza sia prevista dalla legge e in quanto costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, il benessere economico del paese, la prevenzione dei reati, la protezione della salute o della morale, o la protezione dei diritti e delle libertà altrui. |
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SR 131.234 Costituzione della Repubblica e Cantone di Ginevra, del 14 ottobre 2012 (Cost.-GE) Cost.-GE Art. 13 Responsabilità individuale - 1 Tutti devono rispettare l'ordinamento giuridico. |
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| 1 | Tutti devono rispettare l'ordinamento giuridico. |
| 2 | Ognuno assume la propria parte di responsabilità verso se stesso, la propria famiglia, gli altri, la collettività, le generazioni future e l'ambiente. |
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SR 131.234 Costituzione della Repubblica e Cantone di Ginevra, del 14 ottobre 2012 (Cost.-GE) Cost.-GE Art. 13 Responsabilità individuale - 1 Tutti devono rispettare l'ordinamento giuridico. |
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| 1 | Tutti devono rispettare l'ordinamento giuridico. |
| 2 | Ognuno assume la propria parte di responsabilità verso se stesso, la propria famiglia, gli altri, la collettività, le generazioni future e l'ambiente. |
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SR 131.234 Costituzione della Repubblica e Cantone di Ginevra, del 14 ottobre 2012 (Cost.-GE) Cost.-GE Art. 13 Responsabilità individuale - 1 Tutti devono rispettare l'ordinamento giuridico. |
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| 1 | Tutti devono rispettare l'ordinamento giuridico. |
| 2 | Ognuno assume la propria parte di responsabilità verso se stesso, la propria famiglia, gli altri, la collettività, le generazioni future e l'ambiente. |
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SR 131.234 Costituzione della Repubblica e Cantone di Ginevra, del 14 ottobre 2012 (Cost.-GE) Cost.-GE Art. 13 Responsabilità individuale - 1 Tutti devono rispettare l'ordinamento giuridico. |
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| 1 | Tutti devono rispettare l'ordinamento giuridico. |
| 2 | Ognuno assume la propria parte di responsabilità verso se stesso, la propria famiglia, gli altri, la collettività, le generazioni future e l'ambiente. |
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SR 131.234 Costituzione della Repubblica e Cantone di Ginevra, del 14 ottobre 2012 (Cost.-GE) Cost.-GE Art. 13 Responsabilità individuale - 1 Tutti devono rispettare l'ordinamento giuridico. |
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| 1 | Tutti devono rispettare l'ordinamento giuridico. |
| 2 | Ognuno assume la propria parte di responsabilità verso se stesso, la propria famiglia, gli altri, la collettività, le generazioni future e l'ambiente. |
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SR 131.234 Costituzione della Repubblica e Cantone di Ginevra, del 14 ottobre 2012 (Cost.-GE) Cost.-GE Art. 13 Responsabilità individuale - 1 Tutti devono rispettare l'ordinamento giuridico. |
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| 1 | Tutti devono rispettare l'ordinamento giuridico. |
| 2 | Ognuno assume la propria parte di responsabilità verso se stesso, la propria famiglia, gli altri, la collettività, le generazioni future e l'ambiente. |
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SR 131.234 Costituzione della Repubblica e Cantone di Ginevra, del 14 ottobre 2012 (Cost.-GE) Cost.-GE Art. 13 Responsabilità individuale - 1 Tutti devono rispettare l'ordinamento giuridico. |
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| 1 | Tutti devono rispettare l'ordinamento giuridico. |
| 2 | Ognuno assume la propria parte di responsabilità verso se stesso, la propria famiglia, gli altri, la collettività, le generazioni future e l'ambiente. |
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SR 131.234 Costituzione della Repubblica e Cantone di Ginevra, del 14 ottobre 2012 (Cost.-GE) Cost.-GE Art. 13 Responsabilità individuale - 1 Tutti devono rispettare l'ordinamento giuridico. |
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| 1 | Tutti devono rispettare l'ordinamento giuridico. |
| 2 | Ognuno assume la propria parte di responsabilità verso se stesso, la propria famiglia, gli altri, la collettività, le generazioni future e l'ambiente. |
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SR 455 Legge federale del 16 dicembre 2005 sulla protezione degli animali (LPAn) LPAn Art. 5 Formazione e informazione - 1 La Confederazione può promuovere la formazione e la formazione continua delle persone che si occupano degli animali. |
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| 1 | La Confederazione può promuovere la formazione e la formazione continua delle persone che si occupano degli animali. |
| 1bis | Il Consiglio federale può prevedere che determinati corsi di e di formazione continua siano subordinati al riconoscimento da parte della Confederazione o dei Cantoni.9 |
| 2 | La Confederazione provvede a informare il pubblico in materia di protezione degli animali. |
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SR 455 Legge federale del 16 dicembre 2005 sulla protezione degli animali (LPAn) LPAn Art. 5 Formazione e informazione - 1 La Confederazione può promuovere la formazione e la formazione continua delle persone che si occupano degli animali. |
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| 1 | La Confederazione può promuovere la formazione e la formazione continua delle persone che si occupano degli animali. |
| 1bis | Il Consiglio federale può prevedere che determinati corsi di e di formazione continua siano subordinati al riconoscimento da parte della Confederazione o dei Cantoni.9 |
| 2 | La Confederazione provvede a informare il pubblico in materia di protezione degli animali. |
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SR 455 Legge federale del 16 dicembre 2005 sulla protezione degli animali (LPAn) LPAn Art. 4 Principi - 1 Chi si occupa di animali deve: |
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| 1 | Chi si occupa di animali deve: |
| a | tener conto adeguatamente dei loro bisogni; e |
| b | nella misura in cui lo scopo della loro utilizzazione lo consenta, provvedere al loro benessere. |
| 2 | Nessuno ha il diritto di infliggere ingiustificatamente dolori, sofferenze o lesioni a un animale, porlo in stato d'ansietà o ledere in altro modo la sua dignità. È vietato maltrattare e trascurare gli animali o affaticarli inutilmente. |
| 3 | Il Consiglio federale vieta altre pratiche su animali che ne ledono la dignità. |
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SR 455 Legge federale del 16 dicembre 2005 sulla protezione degli animali (LPAn) LPAn Art. 4 Principi - 1 Chi si occupa di animali deve: |
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| 1 | Chi si occupa di animali deve: |
| a | tener conto adeguatamente dei loro bisogni; e |
| b | nella misura in cui lo scopo della loro utilizzazione lo consenta, provvedere al loro benessere. |
| 2 | Nessuno ha il diritto di infliggere ingiustificatamente dolori, sofferenze o lesioni a un animale, porlo in stato d'ansietà o ledere in altro modo la sua dignità. È vietato maltrattare e trascurare gli animali o affaticarli inutilmente. |
| 3 | Il Consiglio federale vieta altre pratiche su animali che ne ledono la dignità. |
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SR 455 Legge federale del 16 dicembre 2005 sulla protezione degli animali (LPAn) LPAn Art. 5 Formazione e informazione - 1 La Confederazione può promuovere la formazione e la formazione continua delle persone che si occupano degli animali. |
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| 1 | La Confederazione può promuovere la formazione e la formazione continua delle persone che si occupano degli animali. |
| 1bis | Il Consiglio federale può prevedere che determinati corsi di e di formazione continua siano subordinati al riconoscimento da parte della Confederazione o dei Cantoni.9 |
| 2 | La Confederazione provvede a informare il pubblico in materia di protezione degli animali. |
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SR 455 Legge federale del 16 dicembre 2005 sulla protezione degli animali (LPAn) LPAn Art. 5 Formazione e informazione - 1 La Confederazione può promuovere la formazione e la formazione continua delle persone che si occupano degli animali. |
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| 1 | La Confederazione può promuovere la formazione e la formazione continua delle persone che si occupano degli animali. |
| 1bis | Il Consiglio federale può prevedere che determinati corsi di e di formazione continua siano subordinati al riconoscimento da parte della Confederazione o dei Cantoni.9 |
| 2 | La Confederazione provvede a informare il pubblico in materia di protezione degli animali. |
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SR 455 Legge federale del 16 dicembre 2005 sulla protezione degli animali (LPAn) LPAn Art. 5 Formazione e informazione - 1 La Confederazione può promuovere la formazione e la formazione continua delle persone che si occupano degli animali. |
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| 1 | La Confederazione può promuovere la formazione e la formazione continua delle persone che si occupano degli animali. |
| 1bis | Il Consiglio federale può prevedere che determinati corsi di e di formazione continua siano subordinati al riconoscimento da parte della Confederazione o dei Cantoni.9 |
| 2 | La Confederazione provvede a informare il pubblico in materia di protezione degli animali. |
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SR 455 Legge federale del 16 dicembre 2005 sulla protezione degli animali (LPAn) LPAn Art. 5 Formazione e informazione - 1 La Confederazione può promuovere la formazione e la formazione continua delle persone che si occupano degli animali. |
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| 1 | La Confederazione può promuovere la formazione e la formazione continua delle persone che si occupano degli animali. |
| 1bis | Il Consiglio federale può prevedere che determinati corsi di e di formazione continua siano subordinati al riconoscimento da parte della Confederazione o dei Cantoni.9 |
| 2 | La Confederazione provvede a informare il pubblico in materia di protezione degli animali. |
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SR 131.234 Costituzione della Repubblica e Cantone di Ginevra, del 14 ottobre 2012 (Cost.-GE) Cost.-GE Art. 13 Responsabilità individuale - 1 Tutti devono rispettare l'ordinamento giuridico. |
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| 1 | Tutti devono rispettare l'ordinamento giuridico. |
| 2 | Ognuno assume la propria parte di responsabilità verso se stesso, la propria famiglia, gli altri, la collettività, le generazioni future e l'ambiente. |
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SR 455 Legge federale del 16 dicembre 2005 sulla protezione degli animali (LPAn) LPAn Art. 5 Formazione e informazione - 1 La Confederazione può promuovere la formazione e la formazione continua delle persone che si occupano degli animali. |
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| 1 | La Confederazione può promuovere la formazione e la formazione continua delle persone che si occupano degli animali. |
| 1bis | Il Consiglio federale può prevedere che determinati corsi di e di formazione continua siano subordinati al riconoscimento da parte della Confederazione o dei Cantoni.9 |
| 2 | La Confederazione provvede a informare il pubblico in materia di protezione degli animali. |
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SR 455 Legge federale del 16 dicembre 2005 sulla protezione degli animali (LPAn) LPAn Art. 5 Formazione e informazione - 1 La Confederazione può promuovere la formazione e la formazione continua delle persone che si occupano degli animali. |
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| 1 | La Confederazione può promuovere la formazione e la formazione continua delle persone che si occupano degli animali. |
| 1bis | Il Consiglio federale può prevedere che determinati corsi di e di formazione continua siano subordinati al riconoscimento da parte della Confederazione o dei Cantoni.9 |
| 2 | La Confederazione provvede a informare il pubblico in materia di protezione degli animali. |