Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

1B 326/2019

Sentenza del 16 luglio 2019

I Corte di diritto pubblico

Composizione
Giudice federale Chaix, Presidente,
Cancelliere Crameri.

Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,

contro

Ministero pubblico del Cantone Ticino,

Oggetto
Procedimento penale; decreto di sospensione,

ricorso contro la sentenza emanata il 20 maggio 2019 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
del Cantone Ticino (60.2019.72).

Considerando:
che con scritti del 22 febbraio, 3 e 16 maggio 2018 A.________ ha segnalato al Ministero pubblico di aver ricevuto per posta, in tre occasioni, un foglio raffigurante un pugno con il dito medio alzato, connotandoli come atti intimidatori/offensivi;

che il Procuratore pubblico (PP) ha aperto un procedimento penale contro ignoti per titolo di ingiuria e minaccia, trasmettendo i tre fogli alla Polizia cantonale (scientifica), la quale con rapporto del 25 febbraio 2019 ha accertato che non è possibile risalire alla stampante che li ha impressi;
che con decreto dell'8 marzo 2019 il PP ha quindi pronunciato la sospensione dell'istruzione, poiché l'autore è ignoto;
che, adito dal denunciante, con decisione del 20 maggio 2019 la Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello (CRP) ne ha respinto il reclamo;
che avverso questa sentenza A.________ presenta un ricorso al Tribunale federale;
che non è stato ordinato uno scambio di scritti;

che il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 144 V 280 consid. 1);

che il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché e in che misura le diverse motivazioni dell'atto impugnato violano il diritto (DTF 143 I 377 consid. 1.2 e 1.3 pag. 380);
che la CRP ha ritenuto che il fatto d'essersi pronunciata su precedenti gravami del ricorrente non costituisce di per sé un motivo di ricusazione ai sensi dell'art. 56
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 56 Motivi di ricusazione - Chi opera in seno a un'autorità penale si ricusa se:
a  ha un interesse personale nella causa;
b  ha partecipato alla medesima causa in altra veste, segnatamente come membro di un'autorità, patrocinatore di una parte, perito o testimone;
c  è unito in matrimonio, vive in unione domestica registrata o convive di fatto con una parte, con il suo patrocinatore o con una persona che ha partecipato alla medesima causa come membro della giurisdizione inferiore;
d  è parente o affine di una parte in linea retta o in linea collaterale fino al terzo grado incluso;
e  è parente o affine in linea retta, o in linea collaterale fino al secondo grado incluso, di un patrocinatore di una parte oppure di una persona che ha partecipato alla medesima causa come membro della giurisdizione inferiore;
f  per altri motivi, segnatamente a causa di rapporti di amicizia o di inimicizia con una parte o con il suo patrocinatore, potrebbe avere una prevenzione nella causa.
CPP;
che al riguardo il ricorrente ripropone le generiche censure di astensione e di ricusazione di giudici e cancellieri del Tribunale federale, di Corti cantonali e di membri di differenti autorità ticinesi, nonché la richiesta di conoscerne anticipatamente le composizioni, peraltro a lui note (sentenza 1B 408/2018 del 13 settembre 2018 consid. 2.2 nei suoi confronti), critiche inammissibili ritenuto ch'egli non adduce né dimostra la sussistenza di motivi di ricusazione previsti dagli art. 34
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 34 Motivi di ricusazione - 1 I giudici e i cancellieri si ricusano se:
1    I giudici e i cancellieri si ricusano se:
a  hanno un interesse personale nella causa;
b  hanno partecipato alla medesima causa in altra veste, segnatamente come membri di un'autorità, consulenti giuridici di una parte, periti o testimoni;
c  sono coniugi o partner registrati di una parte, del suo patrocinatore o di una persona che ha partecipato alla medesima causa come membro dell'autorità inferiore ovvero convivono stabilmente con loro;
d  sono parenti o affini in linea retta, o in linea collaterale fino al terzo grado, con una parte, il suo patrocinatore o una persona che ha partecipato alla medesima causa come membro dell'autorità inferiore;
e  per altri motivi, segnatamente a causa di rapporti di stretta amicizia o di personale inimicizia con una parte o il suo patrocinatore, potrebbero avere una prevenzione nella causa.
2    La partecipazione a un procedimento anteriore del Tribunale federale non è in sé un motivo di ricusazione.
LTF e 56 CPP, il semplice fatto che nel quadro di cause anteriori, alle quali hanno partecipato i giudici e i cancellieri ricusati, i suoi ricorsi sono stati respinti o dichiarati inammissibili non essendo decisivo (art. 34 cpv. 2
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 34 Motivi di ricusazione - 1 I giudici e i cancellieri si ricusano se:
1    I giudici e i cancellieri si ricusano se:
a  hanno un interesse personale nella causa;
b  hanno partecipato alla medesima causa in altra veste, segnatamente come membri di un'autorità, consulenti giuridici di una parte, periti o testimoni;
c  sono coniugi o partner registrati di una parte, del suo patrocinatore o di una persona che ha partecipato alla medesima causa come membro dell'autorità inferiore ovvero convivono stabilmente con loro;
d  sono parenti o affini in linea retta, o in linea collaterale fino al terzo grado, con una parte, il suo patrocinatore o una persona che ha partecipato alla medesima causa come membro dell'autorità inferiore;
e  per altri motivi, segnatamente a causa di rapporti di stretta amicizia o di personale inimicizia con una parte o il suo patrocinatore, potrebbero avere una prevenzione nella causa.
2    La partecipazione a un procedimento anteriore del Tribunale federale non è in sé un motivo di ricusazione.
LTF; DTF 143 IV 69 consid. 3.1 pag. 74);

che infatti, come a lui noto, di massima la composizione non dev'essere comunicata espressamente alle parti, essendo sufficiente che i membri dell'autorità giudicante siano indicati in una fonte pubblicamente accessibile, come in concreto l'annuario ufficiale cantonale o la pagina internet delle autorità adite (DTF 142 I 93 consid. 8 pag. 94 seg.; 139 III 120 consid. 3.2.1 pag. 124) : analoga conclusione vale anche per la richiesta di conoscere previamente l'ammontare delle spese giudiziarie (sentenza 6B 773/2019 del 1° luglio 2019 che lo riguarda);
che la CRP ha stabilito che dopo l'emanazione di una decisione impugnabile, il ricorrente, adducendo un'asserita denegata e ritardata giustizia, non può più criticare un'ipotetica inazione o omissione del PP;

che il ricorrente non spiega perché questa conclusione, peraltro corretta come a lui noto (sentenza 1B 173/2019 del 15 aprile 2019 nei suoi confronti), sarebbe arbitraria, rilevato che nel quadro dell'oggetto del litigio la CRP non doveva esprimersi su pretese di indennizzo formulate dal ricorrente;

che, pertanto, le generiche critiche relative alla sussistenza di un diniego di giustizia (al riguardo vedi DTF 144 II 486 consid. 3.2 pag. 489), non possono essere esaminate;
che la Corte cantonale ha rilevato, richiamando giurisprudenza e dottrina, che secondo l'art. 314 cpv. 1 lett. a
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 314 Sospensione - 1 Il pubblico ministero può sospendere l'istruzione in particolare se:
1    Il pubblico ministero può sospendere l'istruzione in particolare se:
a  l'autore o il suo luogo di soggiorno non è noto oppure sono temporaneamente dati altri impedimenti a procedere;
b  l'esito del procedimento penale dipende da un altro procedimento di cui appare opportuno attendere l'esito;
c  è in corso una procedura di conciliazione e appare opportuno attenderne l'esito;
d  una decisione di merito dipende dall'evolversi delle conseguenze del reato.
2    Nel caso di cui al capoverso 1 lettera c, la sospensione è limitata a tre mesi; può essere prorogata di altri tre mesi, ma una volta sola.
3    Prima di sospendere il procedimento, il pubblico ministero raccoglie le prove che rischiano di andare perdute. Spicca un mandato di ricerca se l'autore o il suo luogo di soggiorno non è noto.
4    Il pubblico ministero notifica la sospensione all'imputato, all'accusatore privato e alla vittima.
5    Per altro, la procedura è retta dalle disposizioni sull'abbandono del procedimento.
CPP, quando l'identità dell'autore non è nota, il PP può sospendere l'istruzione, poiché secondo il CPP non è possibile condurre una procedura preliminare contro un imputato ignoto, osservando che al riguardo la succinta motivazione del PP era sufficiente, visto che l'esito delle prove esperite dalla Polizia era facilmente desumibile consultando gli atti, il cui elenco era stato trasmesso al ricorrente, il quale avrebbe potuto quindi prenderne conoscenza;

che l'accenno di critica non è sufficiente per dimostrare che questa conclusione non adempirebbe le esigenze di motivazione poste a una sentenza (art. 29 cpv. 2
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
Cost. Art. 29 Garanzie procedurali generali - 1 In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole.
1    In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole.
2    Le parti hanno diritto d'essere sentite.
3    Chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla gratuità della procedura se la sua causa non sembra priva di probabilità di successo. Ha inoltre diritto al patrocinio gratuito qualora la presenza di un legale sia necessaria per tutelare i suoi diritti.
Cost.; DTF 142 II 154 consid. 4.2 pag. 157), ritenuto inoltre che l'esistenza del rapporto di polizia era indicata nel decreto di sospensione;
che il ricorrente non spiega perché nelle descritte circostanze la CRP avrebbe leso l'art. 314
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 314 Sospensione - 1 Il pubblico ministero può sospendere l'istruzione in particolare se:
1    Il pubblico ministero può sospendere l'istruzione in particolare se:
a  l'autore o il suo luogo di soggiorno non è noto oppure sono temporaneamente dati altri impedimenti a procedere;
b  l'esito del procedimento penale dipende da un altro procedimento di cui appare opportuno attendere l'esito;
c  è in corso una procedura di conciliazione e appare opportuno attenderne l'esito;
d  una decisione di merito dipende dall'evolversi delle conseguenze del reato.
2    Nel caso di cui al capoverso 1 lettera c, la sospensione è limitata a tre mesi; può essere prorogata di altri tre mesi, ma una volta sola.
3    Prima di sospendere il procedimento, il pubblico ministero raccoglie le prove che rischiano di andare perdute. Spicca un mandato di ricerca se l'autore o il suo luogo di soggiorno non è noto.
4    Il pubblico ministero notifica la sospensione all'imputato, all'accusatore privato e alla vittima.
5    Per altro, la procedura è retta dalle disposizioni sull'abbandono del procedimento.
CPP;

che il ricorso, manifestamente non sufficientemente motivato, non può quindi essere esaminato nel merito e può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 108 Giudice unico - 1 Il presidente della corte decide in procedura semplificata circa:
1    Il presidente della corte decide in procedura semplificata circa:
a  la non entrata nel merito su ricorsi manifestamente inammissibili;
b  la non entrata nel merito su ricorsi manifestamente non motivati in modo sufficiente (art. 42 cpv. 2);
c  la non entrata nel merito su ricorsi querulomani o abusivi.
2    Può delegare questo compito a un altro giudice.
3    La motivazione della decisione si limita a una breve indicazione del motivo d'inammissibilità.
LTF;

che le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 66 Onere e ripartizione delle spese giudiziarie - 1 Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti.
1    Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti.
2    In caso di desistenza o di transazione, il Tribunale federale può rinunciare in tutto o in parte a riscuotere le spese giudiziarie.
3    Le spese inutili sono pagate da chi le causa.
4    Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non possono di regola essere addossate spese giudiziarie se, senza avere alcun interesse pecuniario, si rivolgono al Tribunale federale nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali o se le loro decisioni in siffatte controversie sono impugnate mediante ricorso.
5    Salvo diversa disposizione, le spese giudiziarie addossate congiuntamente a più persone sono da queste sostenute in parti eguali e con responsabilità solidale.
LTF);

per questi motivi, il Presidente pronuncia:

1.
Il ricorso è inammissibile.

2.
Le spese giudiziarie di fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente.

3.
Comunicazione al ricorrente, al Ministero pubblico e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 16 luglio 2019

In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Chaix

Il Cancelliere: Crameri