Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

2F 8/2018

Sentenza del 15 giugno 2018

II Corte di diritto pubblico

Composizione
Giudici federali Seiler, Presidente,
Aubry Girardin, Stadelmann,
Cancelliera Ieronimo Perroud.

Partecipanti al procedimento
A.________,
patrocinato dagli avv. Costantino Delogu e Laura Cansani,
istante,

contro

Dipartimento delle finanze e dell'economia del Cantone Ticino, Ufficio dell'ispettorato del lavoro, viale Stefano Franscini 17, 6501 Bellinzona,
Consiglio di Stato del Cantone Ticino,
Residenza governativa, 6501 Bellinzona,

Oggetto
Domanda di revisione della sentenza del Tribunale federale svizzero 2C 112/2018 del 16 febbraio 2018.

Fatti:

A.
Il 16 febbraio 2018 il Tribunale federale ha dichiarato inammissibile, poiché tardivo, il ricorso esperito da A.________, rappresentato dal marito della titolare, contro la sentenza 11 ottobre 2017 del Tribunale cantonale amministrativo in materia d'infrazione alla legge sui lavoratori distaccati.
Questa Corte ha considerato, in sintesi, che non essendo stata fornita la prova di disfunzioni nel servizio postale, la sentenza cantonale inviata per raccomandata andava considerata ritirata da una persona legittimata a farlo e, quindi, validamente notificata il 20 ottobre 2017. Il termine di ricorso era quindi giunto a scadenza il 20 novembre 2017 (art. 44 cpv. 1
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 44 Decorrenza - 1 I termini la cui decorrenza dipende da una notificazione o dal verificarsi di un evento decorrono a partire dal giorno successivo.
1    I termini la cui decorrenza dipende da una notificazione o dal verificarsi di un evento decorrono a partire dal giorno successivo.
2    Una notificazione recapitabile soltanto dietro firma del destinatario o di un terzo autorizzato a riceverla è reputata avvenuta al più tardi il settimo giorno dopo il primo tentativo di consegna infruttuoso.
combinato con l'art. 45 cpv. 1
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 45 Scadenza - 1 Se l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno riconosciuto festivo dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo giorno feriale seguente.
1    Se l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno riconosciuto festivo dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo giorno feriale seguente.
2    È determinante il diritto del Cantone ove ha domicilio o sede la parte o il suo patrocinatore.
LTF) e il ricorso, spedito il 1° febbraio 2018, era quindi manifestamente tardivo e sfuggiva pertanto ad un esame di merito.

B.
Contro la sentenza del 16 febbraio 2018 del Tribunale federale, A.________ ha introdotto il 28 maggio 2018 una domanda di revisione. Richiamati i motivi di revisione previsti dagli art. 121 lett. d
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 121 Violazione di norme procedurali - La revisione di una sentenza del Tribunale federale può essere domandata se:
a  sono state violate le norme concernenti la composizione del Tribunale o la ricusazione;
b  il Tribunale ha accordato a una parte sia più di quanto essa abbia domandato, o altra cosa senza che la legge lo consenta, sia meno di quanto riconosciuto dalla controparte;
c  il Tribunale non ha giudicato su singole conclusioni;
d  il Tribunale, per svista, non ha tenuto conto di fatti rilevanti che risultano dagli atti.
e 123 cpv. 2
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 123 Altri motivi - 1 La revisione può essere domandata se nell'ambito di un procedimento penale è dimostrato che un crimine o un delitto ha influito sulla sentenza a pregiudizio dell'instante, anche se non è stata pronunciata una condanna. Se il procedimento penale non è possibile, la prova può essere addotta in altro modo.
1    La revisione può essere domandata se nell'ambito di un procedimento penale è dimostrato che un crimine o un delitto ha influito sulla sentenza a pregiudizio dell'instante, anche se non è stata pronunciata una condanna. Se il procedimento penale non è possibile, la prova può essere addotta in altro modo.
2    La revisione può inoltre essere domandata:
a  in materia civile e di diritto pubblico, se l'instante, dopo la pronuncia della sentenza, viene a conoscenza di fatti rilevanti o ritrova mezzi di prova decisivi che non ha potuto addurre nel procedimento precedente, esclusi i fatti e i mezzi di prova posteriori alla sentenza;
b  in materia penale, se sono adempiute le condizioni di cui all'articolo 410 capoversi 1 lettere a e b e 2 CPP108;
c  in materia di pretese di risarcimento di un danno nucleare, per i motivi di cui all'articolo 5 capoverso 5 della legge federale del 13 giugno 2008110 sulla responsabilità civile in materia nucleare.
lett. a LTF, postula che, in accoglimento della sua istanza, la sentenza del Tribunale federale sia annullata e che il suo ricorso del 1° febbraio 2018 venga esaminato nel merito.
Non è stato ordinato alcun atto istruttorio.

Diritto:

1.

1.1. Il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura una domanda può essere esaminata nel merito (DTF 142 II 363 consid. 1 pag. 365).

1.2. Conformemente all'art. 61
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 61 Giudicato - Le sentenze del Tribunale federale passano in giudicato il giorno in cui sono pronunciate.
LTF, le sentenze del Tribunale federale passano in giudicato il giorno in cui sono pronunciate. La revisione è un rimedio giuridico straordinario che consente di chiedere il riesame di una sentenza del Tribunale federale per i motivi indicati in maniera esaustiva agli art. 121
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 121 Violazione di norme procedurali - La revisione di una sentenza del Tribunale federale può essere domandata se:
a  sono state violate le norme concernenti la composizione del Tribunale o la ricusazione;
b  il Tribunale ha accordato a una parte sia più di quanto essa abbia domandato, o altra cosa senza che la legge lo consenta, sia meno di quanto riconosciuto dalla controparte;
c  il Tribunale non ha giudicato su singole conclusioni;
d  il Tribunale, per svista, non ha tenuto conto di fatti rilevanti che risultano dagli atti.
-123
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 123 Altri motivi - 1 La revisione può essere domandata se nell'ambito di un procedimento penale è dimostrato che un crimine o un delitto ha influito sulla sentenza a pregiudizio dell'instante, anche se non è stata pronunciata una condanna. Se il procedimento penale non è possibile, la prova può essere addotta in altro modo.
1    La revisione può essere domandata se nell'ambito di un procedimento penale è dimostrato che un crimine o un delitto ha influito sulla sentenza a pregiudizio dell'instante, anche se non è stata pronunciata una condanna. Se il procedimento penale non è possibile, la prova può essere addotta in altro modo.
2    La revisione può inoltre essere domandata:
a  in materia civile e di diritto pubblico, se l'instante, dopo la pronuncia della sentenza, viene a conoscenza di fatti rilevanti o ritrova mezzi di prova decisivi che non ha potuto addurre nel procedimento precedente, esclusi i fatti e i mezzi di prova posteriori alla sentenza;
b  in materia penale, se sono adempiute le condizioni di cui all'articolo 410 capoversi 1 lettere a e b e 2 CPP108;
c  in materia di pretese di risarcimento di un danno nucleare, per i motivi di cui all'articolo 5 capoverso 5 della legge federale del 13 giugno 2008110 sulla responsabilità civile in materia nucleare.
LTF e nei termini fissati all'art. 124
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 124 Termine - 1 La domanda di revisione deve essere depositata presso il Tribunale federale:
1    La domanda di revisione deve essere depositata presso il Tribunale federale:
a  per violazione delle norme sulla ricusazione, entro 30 giorni dalla scoperta del motivo di ricusazione;
b  per violazione di altre norme procedurali, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della sentenza;
c  per violazione della CEDU111, entro 90 giorni da quello in cui la sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo diviene definitiva ai sensi dell'articolo 44 CEDU;
d  per altri motivi, entro 90 giorni dalla loro scoperta, non prima però della notificazione del testo integrale della sentenza o della chiusura del procedimento penale.
2    Dopo dieci anni dalla pronuncia della sentenza la revisione non può più essere domandata, salvo:
a  in materia penale, per i motivi di cui all'articolo 123 capoversi 1 e 2 lettera b;
b  negli altri casi, per il motivo di cui all'articolo 123 capoverso 1.
3    Sono fatti salvi i termini particolari di cui all'articolo 5 capoverso 5 della legge federale del 13 giugno 2008112 sulla responsabilità civile in materia nucleare.113
LTF. L'inoltro di un'istanza di revisione non consente quindi di ridiscutere liberamente la sentenza di cui è chiesta la revisione. Attraverso la procedura di revisione non è possibile sollevare censure che sarebbero dovute essere formulate nella precedente procedura o riproporre critiche sulle quali il Tribunale federale si è già pronunciato.

1.3. La legittimazione dell'istante è pacifica e l'istanza adempie i requisiti di indicazione dei motivi di revisione e di motivazione, cosicché è data la sua entrata nel merito.

2.

2.1. L'istante rimprovera al Tribunale federale di non aver considerato un fatto provato, ossia l'assenza di corrispondenza tra le firme autorizzate al ritiro della posta (quella della sua titolare e del di lei marito) e quella figurante sulla ricevuta di ritiro della sentenza cantonale. A suo dire, tale svista costituirebbe un fatto rilevante, con la conseguente applicabilità dell'art. 121 lett. d
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 121 Violazione di norme procedurali - La revisione di una sentenza del Tribunale federale può essere domandata se:
a  sono state violate le norme concernenti la composizione del Tribunale o la ricusazione;
b  il Tribunale ha accordato a una parte sia più di quanto essa abbia domandato, o altra cosa senza che la legge lo consenta, sia meno di quanto riconosciuto dalla controparte;
c  il Tribunale non ha giudicato su singole conclusioni;
d  il Tribunale, per svista, non ha tenuto conto di fatti rilevanti che risultano dagli atti.
LTF.

2.2. Nella misura in cui si richiama al citato disposto, l'istanza è inammissibile, perché tardiva. Il termine per chiedere la revisione a seguito di una pretesa svista manifesta del Tribunale federale è infatti di 30 e non di 90 giorni (art. 124 cpv. 1 lett. b
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 124 Termine - 1 La domanda di revisione deve essere depositata presso il Tribunale federale:
1    La domanda di revisione deve essere depositata presso il Tribunale federale:
a  per violazione delle norme sulla ricusazione, entro 30 giorni dalla scoperta del motivo di ricusazione;
b  per violazione di altre norme procedurali, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della sentenza;
c  per violazione della CEDU111, entro 90 giorni da quello in cui la sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo diviene definitiva ai sensi dell'articolo 44 CEDU;
d  per altri motivi, entro 90 giorni dalla loro scoperta, non prima però della notificazione del testo integrale della sentenza o della chiusura del procedimento penale.
2    Dopo dieci anni dalla pronuncia della sentenza la revisione non può più essere domandata, salvo:
a  in materia penale, per i motivi di cui all'articolo 123 capoversi 1 e 2 lettera b;
b  negli altri casi, per il motivo di cui all'articolo 123 capoverso 1.
3    Sono fatti salvi i termini particolari di cui all'articolo 5 capoverso 5 della legge federale del 13 giugno 2008112 sulla responsabilità civile in materia nucleare.113
LTF; PIERRE FERRARI, in: Commentaire de la LTF, 2 aed., 2014, n. 5 all'art. 124
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 124 Termine - 1 La domanda di revisione deve essere depositata presso il Tribunale federale:
1    La domanda di revisione deve essere depositata presso il Tribunale federale:
a  per violazione delle norme sulla ricusazione, entro 30 giorni dalla scoperta del motivo di ricusazione;
b  per violazione di altre norme procedurali, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della sentenza;
c  per violazione della CEDU111, entro 90 giorni da quello in cui la sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo diviene definitiva ai sensi dell'articolo 44 CEDU;
d  per altri motivi, entro 90 giorni dalla loro scoperta, non prima però della notificazione del testo integrale della sentenza o della chiusura del procedimento penale.
2    Dopo dieci anni dalla pronuncia della sentenza la revisione non può più essere domandata, salvo:
a  in materia penale, per i motivi di cui all'articolo 123 capoversi 1 e 2 lettera b;
b  negli altri casi, per il motivo di cui all'articolo 123 capoverso 1.
3    Sono fatti salvi i termini particolari di cui all'articolo 5 capoverso 5 della legge federale del 13 giugno 2008112 sulla responsabilità civile in materia nucleare.113
).

3.

3.1. Invocando l'art. 123 cpv. 2 lett. a
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 123 Altri motivi - 1 La revisione può essere domandata se nell'ambito di un procedimento penale è dimostrato che un crimine o un delitto ha influito sulla sentenza a pregiudizio dell'instante, anche se non è stata pronunciata una condanna. Se il procedimento penale non è possibile, la prova può essere addotta in altro modo.
1    La revisione può essere domandata se nell'ambito di un procedimento penale è dimostrato che un crimine o un delitto ha influito sulla sentenza a pregiudizio dell'instante, anche se non è stata pronunciata una condanna. Se il procedimento penale non è possibile, la prova può essere addotta in altro modo.
2    La revisione può inoltre essere domandata:
a  in materia civile e di diritto pubblico, se l'instante, dopo la pronuncia della sentenza, viene a conoscenza di fatti rilevanti o ritrova mezzi di prova decisivi che non ha potuto addurre nel procedimento precedente, esclusi i fatti e i mezzi di prova posteriori alla sentenza;
b  in materia penale, se sono adempiute le condizioni di cui all'articolo 410 capoversi 1 lettere a e b e 2 CPP108;
c  in materia di pretese di risarcimento di un danno nucleare, per i motivi di cui all'articolo 5 capoverso 5 della legge federale del 13 giugno 2008110 sulla responsabilità civile in materia nucleare.
LTF l'istante - che afferma che non gli spettava fornire la prova di un fatto negativo (ossia l'assenza di una procura a favore di terzi), siccome aveva già dimostrato che non aveva ritirato l'invio raccomandato - produce una dichiarazione di Posta CH SA di cui emerge che presso la Posta non esiste nessuna procura a favore di terzi. Presenta poi delle fotografie dello sportello dell'ufficio postale in causa, ubicato all'interno di un negozio e sostiene che è plausibile che la verifica dell'autorizzazione del ritiro, che ha avuto luogo in un momento di forte affluenza sia postale che di clientela del negozio, sia avvenuta in modo superficiale e non in modo perfetto.

3.2. Giusta l'art. 123 cpv. 2 lett. a
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 123 Altri motivi - 1 La revisione può essere domandata se nell'ambito di un procedimento penale è dimostrato che un crimine o un delitto ha influito sulla sentenza a pregiudizio dell'instante, anche se non è stata pronunciata una condanna. Se il procedimento penale non è possibile, la prova può essere addotta in altro modo.
1    La revisione può essere domandata se nell'ambito di un procedimento penale è dimostrato che un crimine o un delitto ha influito sulla sentenza a pregiudizio dell'instante, anche se non è stata pronunciata una condanna. Se il procedimento penale non è possibile, la prova può essere addotta in altro modo.
2    La revisione può inoltre essere domandata:
a  in materia civile e di diritto pubblico, se l'instante, dopo la pronuncia della sentenza, viene a conoscenza di fatti rilevanti o ritrova mezzi di prova decisivi che non ha potuto addurre nel procedimento precedente, esclusi i fatti e i mezzi di prova posteriori alla sentenza;
b  in materia penale, se sono adempiute le condizioni di cui all'articolo 410 capoversi 1 lettere a e b e 2 CPP108;
c  in materia di pretese di risarcimento di un danno nucleare, per i motivi di cui all'articolo 5 capoverso 5 della legge federale del 13 giugno 2008110 sulla responsabilità civile in materia nucleare.
LTF la revisione può essere domandata, in materia civile e di diritto pubblico, se l'istante, dopo la pronuncia della sentenza, viene a conoscenza di fatti rilevanti o ritrova mezzi di prova decisivi che non ha potuto addurre nel procedimento precedente, esclusi i fatti e i mezzi di prova posteriori alla sentenza (DTF 134 III 45 consid. 2.1 pag. 47; 134 IV 48 consid. 1.2 pag. 50 e riferimenti). Secondo la giurisprudenza, giustificano una revisione soltanto quei fatti che si sono realizzati fino al momento in cui, nella procedura principale, erano ancora ammissibili delle allegazioni di fatto, sebbene non fossero noti al ricorrente malgrado tutta la sua diligenza. Inoltre essi devono essere rilevanti, vale a dire devono essere di natura tale da modificare la fattispecie alla base della sentenza contestata e condurre a un giudizio diverso in funzione di un apprezzamento giuridico corretto. Per quanto concerne i mezzi di prova, gli stessi devono servire a comprovare i fatti nuovi che giustificano la revisione oppure fatti già noti e allegati nel procedimento precedente, che tuttavia non avevano potuto essere provati, a discapito del richiedente (DTF 127 V 353 consid. 5b pag. 358). Se i nuovi
mezzi sono destinati a provare dei fatti sostenuti in precedenza, il richiedente deve pure dimostrare di non essere stato in grado di invocarli in tale procedimento. Una prova è quindi considerata concludente quando il giudice avrebbe deciso diversamente se ne fosse stato a conoscenza nella procedura principale (sentenza 9F 14/2010 del 16 marzo 2011 consid. 2; PIERRE FERRARI, op. cit., n. 15 segg all'art. 123).

3.3. La dichiarazione rilasciata dalla Posta CH SA è posteriore alla sentenza di cui è chiesta la revisione e, quindi, inammissibile. Si volesse da ciò prescindere, la stessa non è in ogni caso rilevante nel senso richiesto dalla prassi, poiché non è idonea a provare che vi siano state delle disfunzioni nel servizio postale. Infatti, l'inesistenza di procure a favore di terzi depositate presso la Posta CH SA non dimostra che l'invio raccomandato sia stato consegnato senza controllo dell'identità della persona in possesso dell'invito di ritiro, in violazione manifesta della regolamentazione postale. Inoltre, delle fotografie accompagnate dal commento " è per contro plausibile che la verifica dell'autorizzazione al ritiro, in un momento di forte affluenza (...), sia avvenuta in modo superficiale e non in modo perfetto" nulla dimostrano, trattandosi di una semplice affermazione, non di una prova decisiva.

4.
Ne segue che, in quanto ammissibile, la domanda di revisione è infondata e può essere respinta senza ordinare uno scambio di scritti (art. 127
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 127 Scambio di scritti - Se non ritiene inammissibile o infondata la domanda di revisione, il Tribunale federale la notifica all'autorità inferiore e a eventuali altre parti, altri partecipanti al procedimento o autorità legittimate a ricorrere; nel contempo impartisce loro un termine per esprimersi in merito.
LTF).

5.
Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 66 Onere e ripartizione delle spese giudiziarie - 1 Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti.
1    Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti.
2    In caso di desistenza o di transazione, il Tribunale federale può rinunciare in tutto o in parte a riscuotere le spese giudiziarie.
3    Le spese inutili sono pagate da chi le causa.
4    Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non possono di regola essere addossate spese giudiziarie se, senza avere alcun interesse pecuniario, si rivolgono al Tribunale federale nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali o se le loro decisioni in siffatte controversie sono impugnate mediante ricorso.
5    Salvo diversa disposizione, le spese giudiziarie addossate congiuntamente a più persone sono da queste sostenute in parti eguali e con responsabilità solidale.
LTF).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
La domanda di revisione è respinta.

2.
Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico dell'istante.

3.
Comunicazione ai patrocinatori dell'istante, al Dipartimento delle finanze e dell'economia del Cantone Ticino, Ufficio dell'ispettorato del lavoro, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino nonché alla Segreteria di Stato dell'economia SECO (per informazione).

Losanna, 15 giugno 2018

In nome della II Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Seiler

La Cancelliera: Ieronimo Perroud