Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

1B 173/2019

Sentenza del 15 aprile 2019

I Corte di diritto pubblico

Composizione
Giudice federale Chaix, Presidente,
Cancelliere Crameri.

Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,

contro

Ministero pubblico del Cantone Ticino.

Oggetto
Procedimento penale; sospensione; tempestività,

ricorso contro la sentenza emanata il 1° marzo 2019 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
del Cantone Ticino (60.2019.29).

Considerando:
che il 20 ottobre 2017 A.________ ha sporto denuncia penale contro ignoti per danneggiamento al terrazzo della sua abitazione e ai muri perimetrali del condominio;

che l'11 gennaio 2019 il Procuratore pubblico (PP), in applicazione dell'art. 314 cpv. 1 lett. a
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 314 Sospensione - 1 Il pubblico ministero può sospendere l'istruzione in particolare se:
1    Il pubblico ministero può sospendere l'istruzione in particolare se:
a  l'autore o il suo luogo di soggiorno non è noto oppure sono temporaneamente dati altri impedimenti a procedere;
b  l'esito del procedimento penale dipende da un altro procedimento di cui appare opportuno attendere l'esito;
c  è in corso una procedura di conciliazione e appare opportuno attenderne l'esito;
d  una decisione di merito dipende dall'evolversi delle conseguenze del reato.
2    Nel caso di cui al capoverso 1 lettera c, la sospensione è limitata a tre mesi; può essere prorogata di altri tre mesi, ma una volta sola.
3    Prima di sospendere il procedimento, il pubblico ministero raccoglie le prove che rischiano di andare perdute. Spicca un mandato di ricerca se l'autore o il suo luogo di soggiorno non è noto.
4    Il pubblico ministero notifica la sospensione all'imputato, all'accusatore privato e alla vittima.
5    Per altro, la procedura è retta dalle disposizioni sull'abbandono del procedimento.
CPP, ha sospeso l'istruzione del procedimento perché l'autore risultava ignoto e in attesa di ulteriori sviluppi;

che anche un precedente procedimento aperto in seguito a una denuncia del medesimo querelante era stato sospeso dal PP il 4 agosto 2016;
che con un unico scritto del 29 gennaio 2019, il denunciante è insorto dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CRP), la quale con decisione del 1° marzo 2019, concessa all'insorgente la facoltà di esprimersi al riguardo, ha dichiarato tardivo e quindi irricevibile il reclamo;

che avverso questa sentenza A.________ presenta un ricorso al Tribunale federale, postulandone l'annullamento;
che non è stato ordinato uno scambio di scritti;
che il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 143 IV 357 consid. 1);

che il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché e in che misura le diverse motivazioni dell'atto impugnato violano il diritto (art. 42 cpv. 1 e
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 42 Atti scritti - 1 Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati.
1    Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati.
2    Nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. Qualora il ricorso sia ammissibile soltanto se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o un caso particolarmente importante per altri motivi, occorre spiegare perché la causa adempie siffatta condizione.14 15
3    Se sono in possesso della parte, i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati; se l'atto scritto è diretto contro una decisione, anche questa deve essere allegata.
4    In caso di trasmissione per via elettronica, la parte o il suo patrocinatore deve munire l'atto scritto di una firma elettronica qualificata secondo la legge del 18 marzo 201616 sulla firma elettronica. Il Tribunale federale determina mediante regolamento:
a  il formato dell'atto scritto e dei relativi allegati;
b  le modalità di trasmissione;
c  le condizioni alle quali può essere richiesta la trasmissione successiva di documenti cartacei in caso di problemi tecnici.17
5    Se mancano la firma della parte o del suo patrocinatore, la procura dello stesso o gli allegati prescritti, o se il patrocinatore non è autorizzato in quanto tale, è fissato un congruo termine per sanare il vizio, con la comminatoria che altrimenti l'atto scritto non sarà preso in considerazione.
6    Gli atti illeggibili, sconvenienti, incomprensibili, prolissi o non redatti in una lingua ufficiale possono essere del pari rinviati al loro autore affinché li modifichi.
7    Gli atti scritti dovuti a condotta processuale da querulomane o altrimenti abusiva sono inammissibili.
2 LTF; DTF 143 I 377 consid. 1.2 e 1.3 pag. 380);

che quando l'autorità precedente non esamina un ricorso nel merito, in concreto a causa della sua mancata tempestività, l'oggetto del litigio può essere unicamente la questione dell'irricevibilità del gravame poiché, in caso di accoglimento del ricorso, il Tribunale federale rinvierebbe la causa all'autorità precedente per l'esame di merito (DTF 144 II 184 consid. 1.1 pag. 187 e rinvii);

che pertanto le critiche di merito, in particolare quelle rivolte all'agire del PP e al mancato esame delle stesse da parte della CRP, sono manifestamente inammissibili;

che, come noto al ricorrente, inammissibili sono pure le generiche critiche di ricusazione di cancellieri e giudici del Tribunale federale e della Corte cantonale e di membri di altre autorità, come pure la richiesta di conoscerne anticipatamente le composizioni, censure sulle quali è incentrato il gravame (sentenza 1B 408/2018 del 13 settembre 2018 consid. 2.2 che lo riguarda; DTF 140 I 240 consid. 2.4 pag. 244);
che la CRP ha ritenuto manifestamente tardivo il reclamo del 29 gennaio 2019 inoltrato contro la decisione di sospensione del 4 agosto 2016;

ch'essa ha stabilito che detto reclamo, presentato anche contro la decisione di sospensione dell'11 gennaio 2019, recapitata allo sportello del ricorrente il 16 gennaio seguente e da lui consegnato brevi manu alla cancelleria della CRP il 29 gennaio 2019, è anch'esso tardivo, ritenuto che il termine di dieci giorni scadeva il giorno precedente;

che, contravvenendo al suo obbligo di motivazione (art. 42
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 42 Atti scritti - 1 Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati.
1    Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati.
2    Nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. Qualora il ricorso sia ammissibile soltanto se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o un caso particolarmente importante per altri motivi, occorre spiegare perché la causa adempie siffatta condizione.14 15
3    Se sono in possesso della parte, i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati; se l'atto scritto è diretto contro una decisione, anche questa deve essere allegata.
4    In caso di trasmissione per via elettronica, la parte o il suo patrocinatore deve munire l'atto scritto di una firma elettronica qualificata secondo la legge del 18 marzo 201616 sulla firma elettronica. Il Tribunale federale determina mediante regolamento:
a  il formato dell'atto scritto e dei relativi allegati;
b  le modalità di trasmissione;
c  le condizioni alle quali può essere richiesta la trasmissione successiva di documenti cartacei in caso di problemi tecnici.17
5    Se mancano la firma della parte o del suo patrocinatore, la procura dello stesso o gli allegati prescritti, o se il patrocinatore non è autorizzato in quanto tale, è fissato un congruo termine per sanare il vizio, con la comminatoria che altrimenti l'atto scritto non sarà preso in considerazione.
6    Gli atti illeggibili, sconvenienti, incomprensibili, prolissi o non redatti in una lingua ufficiale possono essere del pari rinviati al loro autore affinché li modifichi.
7    Gli atti scritti dovuti a condotta processuale da querulomane o altrimenti abusiva sono inammissibili.
LTF), il ricorrente non si confronta con questi accertamenti di fatto e le relative conclusioni, decisive per l'esito del litigio (DTF 144 I 113 consid. 7.1 pag. 124; 142 III 364 consid. 2.4 in fine pag. 368);

ch'egli, accennando all'assenza di termini nell'ambito di un ricorso per denegata o ritardata giustizia, non spiega perché la CRP avrebbe ritenuto a torto che nella fattispecie impugnate sono soltanto le decisioni di sospensione, ritenendo che non si sarebbe comunque più in presenza di un'ipotetica ritardata giustizia visto che l'autorità ha statuito (al riguardo vedi sentenza 1C 498/2018 del 30 ottobre 2018 consid. 2.2 nei confronti del ricorrente);
che il ricorso, manifestamente non sufficientemente motivato, non può quindi essere esaminato nel merito e può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 108 Giudice unico - 1 Il presidente della corte decide in procedura semplificata circa:
1    Il presidente della corte decide in procedura semplificata circa:
a  la non entrata nel merito su ricorsi manifestamente inammissibili;
b  la non entrata nel merito su ricorsi manifestamente non motivati in modo sufficiente (art. 42 cpv. 2);
c  la non entrata nel merito su ricorsi querulomani o abusivi.
2    Può delegare questo compito a un altro giudice.
3    La motivazione della decisione si limita a una breve indicazione del motivo d'inammissibilità.
LTF;
che le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 66 Onere e ripartizione delle spese giudiziarie - 1 Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti.
1    Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti.
2    In caso di desistenza o di transazione, il Tribunale federale può rinunciare in tutto o in parte a riscuotere le spese giudiziarie.
3    Le spese inutili sono pagate da chi le causa.
4    Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non possono di regola essere addossate spese giudiziarie se, senza avere alcun interesse pecuniario, si rivolgono al Tribunale federale nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali o se le loro decisioni in siffatte controversie sono impugnate mediante ricorso.
5    Salvo diversa disposizione, le spese giudiziarie addossate congiuntamente a più persone sono da queste sostenute in parti eguali e con responsabilità solidale.
LTF);

per questi motivi, il Presidente pronuncia:

1.
Il ricorso è inammissibile.

2.
Le spese giudiziarie di fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente.

3.
Comunicazione al ricorrente, al Ministero pubblico e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 15 aprile 2019

In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Chaix

Il Cancelliere: Crameri