SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 5 - 1 Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: |
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1 | Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: |
a | la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi; |
b | l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi; |
c | il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi. |
2 | Sono decisioni anche quelle in materia d'esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45 e 46), le decisioni su opposizione (art. 30 cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su ricorso (art. 61), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l'interpretazione (art. 69).24 |
3 | Le dichiarazioni di un'autorità che rifiuta o solleva pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni. |
SR 451 Legge federale del 1o luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN) LPN Art. 12 |
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1 | Sono legittimati a ricorrere contro le decisioni delle autorità cantonali o federali: |
a | i Comuni; |
b | le organizzazioni che si occupano della protezione della natura e del paesaggio, della conservazione dei monumenti storici o di scopi affini, se: |
b1 | sono attive a livello nazionale; |
b2 | perseguono scopi meramente ideali; eventuali attività economiche devono servire a conseguire gli scopi ideali. |
2 | Le organizzazioni sono legittimate a ricorrere soltanto per censure in ambiti giuridici che rientrano da almeno dieci anni negli scopi previsti nel loro statuto. |
3 | Il Consiglio federale designa le organizzazioni legittimate a ricorrere. |
4 | La competenza di presentare il ricorso spetta all'organo esecutivo su |
5 | Le organizzazioni possono abilitare le loro sottoorganizzazioni cantonali e sovracantonali giuridicamente autonome a fare opposizione in generale e a presentare ricorso in singoli casi nell'ambito locale d'attività. |
SR 814.01 Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente LPAmb Art. 55 Organizzazioni legittimate a ricorrere - 1 Le organizzazioni di protezione dell'ambiente sono legittimate a ricorrere contro le decisioni delle autorità cantonali o federali in materia di pianificazione, costruzione o trasformazione di impianti per i quali è necessario un esame dell'impatto sull'ambiente secondo l'articolo 10a, se: |
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1 | Le organizzazioni di protezione dell'ambiente sono legittimate a ricorrere contro le decisioni delle autorità cantonali o federali in materia di pianificazione, costruzione o trasformazione di impianti per i quali è necessario un esame dell'impatto sull'ambiente secondo l'articolo 10a, se: |
a | sono attive a livello nazionale; |
b | perseguono scopi meramente ideali; eventuali attività economiche devono servire a conseguire gli scopi ideali. |
2 | Le organizzazioni sono legittimate a ricorrere soltanto per censure in ambiti giuridici che rientrano da almeno dieci anni nei fini previsti nel loro statuto. |
3 | Il Consiglio federale designa le organizzazioni legittimate a ricorrere. |
4 | La competenza di presentare il ricorso spetta all'organo esecutivo supremo dell'organizzazione. |
5 | Le organizzazioni possono abilitare le loro sottoorganizzazioni cantonali e sovracantonali giuridicamente autonome a fare opposizione in generale e a presentare ricorso in singoli casi nell'ambito locale d'attività. |
SR 814.01 Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente LPAmb Art. 55 Organizzazioni legittimate a ricorrere - 1 Le organizzazioni di protezione dell'ambiente sono legittimate a ricorrere contro le decisioni delle autorità cantonali o federali in materia di pianificazione, costruzione o trasformazione di impianti per i quali è necessario un esame dell'impatto sull'ambiente secondo l'articolo 10a, se: |
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1 | Le organizzazioni di protezione dell'ambiente sono legittimate a ricorrere contro le decisioni delle autorità cantonali o federali in materia di pianificazione, costruzione o trasformazione di impianti per i quali è necessario un esame dell'impatto sull'ambiente secondo l'articolo 10a, se: |
a | sono attive a livello nazionale; |
b | perseguono scopi meramente ideali; eventuali attività economiche devono servire a conseguire gli scopi ideali. |
2 | Le organizzazioni sono legittimate a ricorrere soltanto per censure in ambiti giuridici che rientrano da almeno dieci anni nei fini previsti nel loro statuto. |
3 | Il Consiglio federale designa le organizzazioni legittimate a ricorrere. |
4 | La competenza di presentare il ricorso spetta all'organo esecutivo supremo dell'organizzazione. |
5 | Le organizzazioni possono abilitare le loro sottoorganizzazioni cantonali e sovracantonali giuridicamente autonome a fare opposizione in generale e a presentare ricorso in singoli casi nell'ambito locale d'attività. |
SR 721.80 Legge federale del 22 dicembre 1916 sull'utilizzazione delle forze idriche (Legge sulle forze idriche, LUFI) - Legge sulle forze idriche LUFI Art. 3 |
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1 | La comunità competente a disporre può utilizzare essa stessa la forza oppure concedere ad altri il diritto d'utilizzarla. |
2 | Ad una comunità il diritto d'utilizzazione può essere accordato anche sotto una forma diversa da quella della concessione. |
SR 721.80 Legge federale del 22 dicembre 1916 sull'utilizzazione delle forze idriche (Legge sulle forze idriche, LUFI) - Legge sulle forze idriche LUFI Art. 7 |
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1 | Per l'utilizzazione delle forze idriche delle sezioni di corsi d'acqua che toccano la frontiera nazionale, spetta al Dipartimento: |
a | conferire i diritti di utilizzazione; |
b | autorizzare l'utilizzazione delle forze idriche di tali corsi d'acqua da parte dell'avente diritto stesso; |
c | determinare conformemente al diritto cantonale, al momento del conferimento del diritto di utilizzazione, quali sono le prestazioni da fornire e le condizioni da osservare; |
d | decidere in merito all'approvazione dei piani necessari per la costruzione o la modifica di impianti e rilasciare quindi le autorizzazioni necessarie secondo il diritto federale; |
e | ordinare misure di risanamento e misure concernenti l'esercizio; il Dipartimento può autorizzare il Cantone a ordinare le misure necessarie. |
2 | Il Consiglio federale può concludere convenzioni internazionali per disciplinare gli ambiti di cui al capoverso 1. |
3 | Le autorità competenti decidono d'intesa con gli enti pubblici aventi il diritto di disporre delle acque e i Cantoni. |
SR 721.80 Legge federale del 22 dicembre 1916 sull'utilizzazione delle forze idriche (Legge sulle forze idriche, LUFI) - Legge sulle forze idriche LUFI Art. 75a - Le norme procedurali previgenti si applicano: |
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a | alle domande di concessione pendenti da due o più anni; |
b | alle domande di costruzione pendenti; |
c | alle domande di costruzione per impianti necessari all'esercizio di una concessione rilasciata secondo il diritto previgente, qualora siano inoltrate entro dieci anni dall'entrata in vigore della presente legge; |
d | ai ricorsi pendenti. |
SR 814.011 Ordinanza del 19 ottobre 1988 concernente l'esame dell'impatto sull'ambiente (OEIA) OEIA Art. 2 Modificazione di impianti esistenti |
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1 | La modificazione di un impianto esistente che figura nell'allegato è sottoposta all'esame se: |
a | la modificazione concerne trasformazioni, ingrandimenti o cambiamenti d'esercizio sostanziali; e |
b | occorre decidere sulla modificazione in una procedura che sarebbe decisiva per l'esame di un nuovo impianto (art. 5). |
2 | La modificazione di un impianto esistente che non figura nell'allegato è sottoposta all'esame se: |
a | l'impianto, dopo la modificazione, corrisponde a un impianto che figura nell'allegato; e |
b | occorre decidere sulla modificazione in una procedura che sarebbe decisiva per l'esame di un nuovo impianto (art. 5). |
SR 923.0 Legge federale del 21 giugno 1991 sulla pesca (LFSP) LFSP Art. 8 Autorizzazione per interventi tecnici |
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1 | Gli interventi sulle acque, il loro regime o il loro letto, nonché sulle rive o i fondi sottostanno a un'autorizzazione dell'autorità cantonale competente in materia di pesca (autorizzazione fondata sulla legislazione sulla pesca), se possono pregiudicare gli interessi della pesca. |
2 | ...5 |
3 | In particolare sottostanno a un'autorizzazione: |
a | l'utilizzazione delle forze idriche; |
b | la regolazione dei laghi; |
c | la correzione di fiumi e ruscelli e il dissodamento ripuale; |
d | la creazione di corsi d'acqua artificiali; |
e | la posa di conduttore nelle acque; |
f | lo spurgo meccanico delle acque; |
g | l'estrazione e il lavaggio di ghiaia, di sabbia e di altri materiali nelle acque; |
h | il prelevamento di acqua; |
i | la reimmissione di acqua; |
k | il drenaggio agricolo; |
l | la costruzione di opere destinate ai trasporti che possano ledere gli interessi della pesca; |
m | gli impianti di piscicoltura. |
4 | L'autorizzazione prevista dalla presente legge non è richiesta per i prelevamenti di acqua già sottoposti a autorizzazione giusta l'articolo 29 della legge federale del 24 gennaio 19916 sulla protezione delle acque. |
5 | Gli impianti ingranditi o ripristinati sono considerati come nuovi. |
SR 923.0 Legge federale del 21 giugno 1991 sulla pesca (LFSP) LFSP Art. 8 Autorizzazione per interventi tecnici |
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1 | Gli interventi sulle acque, il loro regime o il loro letto, nonché sulle rive o i fondi sottostanno a un'autorizzazione dell'autorità cantonale competente in materia di pesca (autorizzazione fondata sulla legislazione sulla pesca), se possono pregiudicare gli interessi della pesca. |
2 | ...5 |
3 | In particolare sottostanno a un'autorizzazione: |
a | l'utilizzazione delle forze idriche; |
b | la regolazione dei laghi; |
c | la correzione di fiumi e ruscelli e il dissodamento ripuale; |
d | la creazione di corsi d'acqua artificiali; |
e | la posa di conduttore nelle acque; |
f | lo spurgo meccanico delle acque; |
g | l'estrazione e il lavaggio di ghiaia, di sabbia e di altri materiali nelle acque; |
h | il prelevamento di acqua; |
i | la reimmissione di acqua; |
k | il drenaggio agricolo; |
l | la costruzione di opere destinate ai trasporti che possano ledere gli interessi della pesca; |
m | gli impianti di piscicoltura. |
4 | L'autorizzazione prevista dalla presente legge non è richiesta per i prelevamenti di acqua già sottoposti a autorizzazione giusta l'articolo 29 della legge federale del 24 gennaio 19916 sulla protezione delle acque. |
5 | Gli impianti ingranditi o ripristinati sono considerati come nuovi. |
SR 923.0 Legge federale del 21 giugno 1991 sulla pesca (LFSP) LFSP Art. 9 Provvedimenti per i nuovi impianti |
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1 | Le autorità competenti per concedere le autorizzazioni fondate sulla legislazione sulla pesca prescrivono, tenuto conto delle condizioni naturali e di altri eventuali interessi, tutti i provvedimenti intesi a: |
a | creare condizioni favorevoli all'esistenza della fauna acquatica per quanto concerne: |
a1 | il deflusso minimo in caso di prelevamento di acqua, |
a2 | la forma del profilo di deflusso, |
a3 | la struttura dell'alveo e delle scarpate, |
a4 | il numero e la qualità dei rifugi per i pesci, |
a5 | la profondità e la temperatura dell'acqua, |
a6 | la velocità della corrente; |
b | assicurare la libera migrazione dei pesci; |
c | agevolare la riproduzione naturale; |
d | evitare che pesci e gamberi possano essere uccisi o lesi da costruzioni o macchine. |
2 | Ove si progettino modificazioni di acque, del loro regime, del loro letto, delle rive o dei fondi e non si riescano a trovare i provvedimenti atti ad evitare gravi pregiudizi alla pesca ai sensi dell'articolo 1, la decisione va presa ponderando tutti gli aspetti della situazione. |
3 | I provvedimenti previsti al capoverso 1 vanno già stabiliti nella fase di progettazione degli interventi tecnici. |
SR 923.0 Legge federale del 21 giugno 1991 sulla pesca (LFSP) LFSP Art. 10 Provvedimenti per gli impianti esistenti - Per quanto concerne gli impianti esistenti, i Cantoni impongono provvedimenti ai sensi dell'articolo 9 capoverso 1, a condizione che essi siano economicamente sopportabili. |
SR 923.0 Legge federale del 21 giugno 1991 sulla pesca (LFSP) LFSP Art. 9 Provvedimenti per i nuovi impianti |
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1 | Le autorità competenti per concedere le autorizzazioni fondate sulla legislazione sulla pesca prescrivono, tenuto conto delle condizioni naturali e di altri eventuali interessi, tutti i provvedimenti intesi a: |
a | creare condizioni favorevoli all'esistenza della fauna acquatica per quanto concerne: |
a1 | il deflusso minimo in caso di prelevamento di acqua, |
a2 | la forma del profilo di deflusso, |
a3 | la struttura dell'alveo e delle scarpate, |
a4 | il numero e la qualità dei rifugi per i pesci, |
a5 | la profondità e la temperatura dell'acqua, |
a6 | la velocità della corrente; |
b | assicurare la libera migrazione dei pesci; |
c | agevolare la riproduzione naturale; |
d | evitare che pesci e gamberi possano essere uccisi o lesi da costruzioni o macchine. |
2 | Ove si progettino modificazioni di acque, del loro regime, del loro letto, delle rive o dei fondi e non si riescano a trovare i provvedimenti atti ad evitare gravi pregiudizi alla pesca ai sensi dell'articolo 1, la decisione va presa ponderando tutti gli aspetti della situazione. |
3 | I provvedimenti previsti al capoverso 1 vanno già stabiliti nella fase di progettazione degli interventi tecnici. |
SR 923.0 Legge federale del 21 giugno 1991 sulla pesca (LFSP) LFSP Art. 9 Provvedimenti per i nuovi impianti |
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1 | Le autorità competenti per concedere le autorizzazioni fondate sulla legislazione sulla pesca prescrivono, tenuto conto delle condizioni naturali e di altri eventuali interessi, tutti i provvedimenti intesi a: |
a | creare condizioni favorevoli all'esistenza della fauna acquatica per quanto concerne: |
a1 | il deflusso minimo in caso di prelevamento di acqua, |
a2 | la forma del profilo di deflusso, |
a3 | la struttura dell'alveo e delle scarpate, |
a4 | il numero e la qualità dei rifugi per i pesci, |
a5 | la profondità e la temperatura dell'acqua, |
a6 | la velocità della corrente; |
b | assicurare la libera migrazione dei pesci; |
c | agevolare la riproduzione naturale; |
d | evitare che pesci e gamberi possano essere uccisi o lesi da costruzioni o macchine. |
2 | Ove si progettino modificazioni di acque, del loro regime, del loro letto, delle rive o dei fondi e non si riescano a trovare i provvedimenti atti ad evitare gravi pregiudizi alla pesca ai sensi dell'articolo 1, la decisione va presa ponderando tutti gli aspetti della situazione. |
3 | I provvedimenti previsti al capoverso 1 vanno già stabiliti nella fase di progettazione degli interventi tecnici. |
SR 923.0 Legge federale del 21 giugno 1991 sulla pesca (LFSP) LFSP Art. 9 Provvedimenti per i nuovi impianti |
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1 | Le autorità competenti per concedere le autorizzazioni fondate sulla legislazione sulla pesca prescrivono, tenuto conto delle condizioni naturali e di altri eventuali interessi, tutti i provvedimenti intesi a: |
a | creare condizioni favorevoli all'esistenza della fauna acquatica per quanto concerne: |
a1 | il deflusso minimo in caso di prelevamento di acqua, |
a2 | la forma del profilo di deflusso, |
a3 | la struttura dell'alveo e delle scarpate, |
a4 | il numero e la qualità dei rifugi per i pesci, |
a5 | la profondità e la temperatura dell'acqua, |
a6 | la velocità della corrente; |
b | assicurare la libera migrazione dei pesci; |
c | agevolare la riproduzione naturale; |
d | evitare che pesci e gamberi possano essere uccisi o lesi da costruzioni o macchine. |
2 | Ove si progettino modificazioni di acque, del loro regime, del loro letto, delle rive o dei fondi e non si riescano a trovare i provvedimenti atti ad evitare gravi pregiudizi alla pesca ai sensi dell'articolo 1, la decisione va presa ponderando tutti gli aspetti della situazione. |
3 | I provvedimenti previsti al capoverso 1 vanno già stabiliti nella fase di progettazione degli interventi tecnici. |
SR 923.0 Legge federale del 21 giugno 1991 sulla pesca (LFSP) LFSP Art. 9 Provvedimenti per i nuovi impianti |
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1 | Le autorità competenti per concedere le autorizzazioni fondate sulla legislazione sulla pesca prescrivono, tenuto conto delle condizioni naturali e di altri eventuali interessi, tutti i provvedimenti intesi a: |
a | creare condizioni favorevoli all'esistenza della fauna acquatica per quanto concerne: |
a1 | il deflusso minimo in caso di prelevamento di acqua, |
a2 | la forma del profilo di deflusso, |
a3 | la struttura dell'alveo e delle scarpate, |
a4 | il numero e la qualità dei rifugi per i pesci, |
a5 | la profondità e la temperatura dell'acqua, |
a6 | la velocità della corrente; |
b | assicurare la libera migrazione dei pesci; |
c | agevolare la riproduzione naturale; |
d | evitare che pesci e gamberi possano essere uccisi o lesi da costruzioni o macchine. |
2 | Ove si progettino modificazioni di acque, del loro regime, del loro letto, delle rive o dei fondi e non si riescano a trovare i provvedimenti atti ad evitare gravi pregiudizi alla pesca ai sensi dell'articolo 1, la decisione va presa ponderando tutti gli aspetti della situazione. |
3 | I provvedimenti previsti al capoverso 1 vanno già stabiliti nella fase di progettazione degli interventi tecnici. |
SR 923.0 Legge federale del 21 giugno 1991 sulla pesca (LFSP) LFSP Art. 9 Provvedimenti per i nuovi impianti |
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1 | Le autorità competenti per concedere le autorizzazioni fondate sulla legislazione sulla pesca prescrivono, tenuto conto delle condizioni naturali e di altri eventuali interessi, tutti i provvedimenti intesi a: |
a | creare condizioni favorevoli all'esistenza della fauna acquatica per quanto concerne: |
a1 | il deflusso minimo in caso di prelevamento di acqua, |
a2 | la forma del profilo di deflusso, |
a3 | la struttura dell'alveo e delle scarpate, |
a4 | il numero e la qualità dei rifugi per i pesci, |
a5 | la profondità e la temperatura dell'acqua, |
a6 | la velocità della corrente; |
b | assicurare la libera migrazione dei pesci; |
c | agevolare la riproduzione naturale; |
d | evitare che pesci e gamberi possano essere uccisi o lesi da costruzioni o macchine. |
2 | Ove si progettino modificazioni di acque, del loro regime, del loro letto, delle rive o dei fondi e non si riescano a trovare i provvedimenti atti ad evitare gravi pregiudizi alla pesca ai sensi dell'articolo 1, la decisione va presa ponderando tutti gli aspetti della situazione. |
3 | I provvedimenti previsti al capoverso 1 vanno già stabiliti nella fase di progettazione degli interventi tecnici. |
SR 923.0 Legge federale del 21 giugno 1991 sulla pesca (LFSP) LFSP Art. 9 Provvedimenti per i nuovi impianti |
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1 | Le autorità competenti per concedere le autorizzazioni fondate sulla legislazione sulla pesca prescrivono, tenuto conto delle condizioni naturali e di altri eventuali interessi, tutti i provvedimenti intesi a: |
a | creare condizioni favorevoli all'esistenza della fauna acquatica per quanto concerne: |
a1 | il deflusso minimo in caso di prelevamento di acqua, |
a2 | la forma del profilo di deflusso, |
a3 | la struttura dell'alveo e delle scarpate, |
a4 | il numero e la qualità dei rifugi per i pesci, |
a5 | la profondità e la temperatura dell'acqua, |
a6 | la velocità della corrente; |
b | assicurare la libera migrazione dei pesci; |
c | agevolare la riproduzione naturale; |
d | evitare che pesci e gamberi possano essere uccisi o lesi da costruzioni o macchine. |
2 | Ove si progettino modificazioni di acque, del loro regime, del loro letto, delle rive o dei fondi e non si riescano a trovare i provvedimenti atti ad evitare gravi pregiudizi alla pesca ai sensi dell'articolo 1, la decisione va presa ponderando tutti gli aspetti della situazione. |
3 | I provvedimenti previsti al capoverso 1 vanno già stabiliti nella fase di progettazione degli interventi tecnici. |
SR 923.0 Legge federale del 21 giugno 1991 sulla pesca (LFSP) LFSP Art. 9 Provvedimenti per i nuovi impianti |
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1 | Le autorità competenti per concedere le autorizzazioni fondate sulla legislazione sulla pesca prescrivono, tenuto conto delle condizioni naturali e di altri eventuali interessi, tutti i provvedimenti intesi a: |
a | creare condizioni favorevoli all'esistenza della fauna acquatica per quanto concerne: |
a1 | il deflusso minimo in caso di prelevamento di acqua, |
a2 | la forma del profilo di deflusso, |
a3 | la struttura dell'alveo e delle scarpate, |
a4 | il numero e la qualità dei rifugi per i pesci, |
a5 | la profondità e la temperatura dell'acqua, |
a6 | la velocità della corrente; |
b | assicurare la libera migrazione dei pesci; |
c | agevolare la riproduzione naturale; |
d | evitare che pesci e gamberi possano essere uccisi o lesi da costruzioni o macchine. |
2 | Ove si progettino modificazioni di acque, del loro regime, del loro letto, delle rive o dei fondi e non si riescano a trovare i provvedimenti atti ad evitare gravi pregiudizi alla pesca ai sensi dell'articolo 1, la decisione va presa ponderando tutti gli aspetti della situazione. |
3 | I provvedimenti previsti al capoverso 1 vanno già stabiliti nella fase di progettazione degli interventi tecnici. |
SR 923.0 Legge federale del 21 giugno 1991 sulla pesca (LFSP) LFSP Art. 25 Acque internazionali - Il Consiglio federale è autorizzato a concludere con altri Stati convenzioni sulla pesca nelle acque svizzere di confine dopo aver sentito i Cantoni interessati. Queste convenzioni possono contenere disposizioni che derogano alla presente legge. |
SR 923.0 Legge federale del 21 giugno 1991 sulla pesca (LFSP) LFSP Art. 9 Provvedimenti per i nuovi impianti |
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1 | Le autorità competenti per concedere le autorizzazioni fondate sulla legislazione sulla pesca prescrivono, tenuto conto delle condizioni naturali e di altri eventuali interessi, tutti i provvedimenti intesi a: |
a | creare condizioni favorevoli all'esistenza della fauna acquatica per quanto concerne: |
a1 | il deflusso minimo in caso di prelevamento di acqua, |
a2 | la forma del profilo di deflusso, |
a3 | la struttura dell'alveo e delle scarpate, |
a4 | il numero e la qualità dei rifugi per i pesci, |
a5 | la profondità e la temperatura dell'acqua, |
a6 | la velocità della corrente; |
b | assicurare la libera migrazione dei pesci; |
c | agevolare la riproduzione naturale; |
d | evitare che pesci e gamberi possano essere uccisi o lesi da costruzioni o macchine. |
2 | Ove si progettino modificazioni di acque, del loro regime, del loro letto, delle rive o dei fondi e non si riescano a trovare i provvedimenti atti ad evitare gravi pregiudizi alla pesca ai sensi dell'articolo 1, la decisione va presa ponderando tutti gli aspetti della situazione. |
3 | I provvedimenti previsti al capoverso 1 vanno già stabiliti nella fase di progettazione degli interventi tecnici. |
SR 923.0 Legge federale del 21 giugno 1991 sulla pesca (LFSP) LFSP Art. 9 Provvedimenti per i nuovi impianti |
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1 | Le autorità competenti per concedere le autorizzazioni fondate sulla legislazione sulla pesca prescrivono, tenuto conto delle condizioni naturali e di altri eventuali interessi, tutti i provvedimenti intesi a: |
a | creare condizioni favorevoli all'esistenza della fauna acquatica per quanto concerne: |
a1 | il deflusso minimo in caso di prelevamento di acqua, |
a2 | la forma del profilo di deflusso, |
a3 | la struttura dell'alveo e delle scarpate, |
a4 | il numero e la qualità dei rifugi per i pesci, |
a5 | la profondità e la temperatura dell'acqua, |
a6 | la velocità della corrente; |
b | assicurare la libera migrazione dei pesci; |
c | agevolare la riproduzione naturale; |
d | evitare che pesci e gamberi possano essere uccisi o lesi da costruzioni o macchine. |
2 | Ove si progettino modificazioni di acque, del loro regime, del loro letto, delle rive o dei fondi e non si riescano a trovare i provvedimenti atti ad evitare gravi pregiudizi alla pesca ai sensi dell'articolo 1, la decisione va presa ponderando tutti gli aspetti della situazione. |
3 | I provvedimenti previsti al capoverso 1 vanno già stabiliti nella fase di progettazione degli interventi tecnici. |
SR 923.0 Legge federale del 21 giugno 1991 sulla pesca (LFSP) LFSP Art. 9 Provvedimenti per i nuovi impianti |
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1 | Le autorità competenti per concedere le autorizzazioni fondate sulla legislazione sulla pesca prescrivono, tenuto conto delle condizioni naturali e di altri eventuali interessi, tutti i provvedimenti intesi a: |
a | creare condizioni favorevoli all'esistenza della fauna acquatica per quanto concerne: |
a1 | il deflusso minimo in caso di prelevamento di acqua, |
a2 | la forma del profilo di deflusso, |
a3 | la struttura dell'alveo e delle scarpate, |
a4 | il numero e la qualità dei rifugi per i pesci, |
a5 | la profondità e la temperatura dell'acqua, |
a6 | la velocità della corrente; |
b | assicurare la libera migrazione dei pesci; |
c | agevolare la riproduzione naturale; |
d | evitare che pesci e gamberi possano essere uccisi o lesi da costruzioni o macchine. |
2 | Ove si progettino modificazioni di acque, del loro regime, del loro letto, delle rive o dei fondi e non si riescano a trovare i provvedimenti atti ad evitare gravi pregiudizi alla pesca ai sensi dell'articolo 1, la decisione va presa ponderando tutti gli aspetti della situazione. |
3 | I provvedimenti previsti al capoverso 1 vanno già stabiliti nella fase di progettazione degli interventi tecnici. |
SR 923.0 Legge federale del 21 giugno 1991 sulla pesca (LFSP) LFSP Art. 9 Provvedimenti per i nuovi impianti |
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1 | Le autorità competenti per concedere le autorizzazioni fondate sulla legislazione sulla pesca prescrivono, tenuto conto delle condizioni naturali e di altri eventuali interessi, tutti i provvedimenti intesi a: |
a | creare condizioni favorevoli all'esistenza della fauna acquatica per quanto concerne: |
a1 | il deflusso minimo in caso di prelevamento di acqua, |
a2 | la forma del profilo di deflusso, |
a3 | la struttura dell'alveo e delle scarpate, |
a4 | il numero e la qualità dei rifugi per i pesci, |
a5 | la profondità e la temperatura dell'acqua, |
a6 | la velocità della corrente; |
b | assicurare la libera migrazione dei pesci; |
c | agevolare la riproduzione naturale; |
d | evitare che pesci e gamberi possano essere uccisi o lesi da costruzioni o macchine. |
2 | Ove si progettino modificazioni di acque, del loro regime, del loro letto, delle rive o dei fondi e non si riescano a trovare i provvedimenti atti ad evitare gravi pregiudizi alla pesca ai sensi dell'articolo 1, la decisione va presa ponderando tutti gli aspetti della situazione. |
3 | I provvedimenti previsti al capoverso 1 vanno già stabiliti nella fase di progettazione degli interventi tecnici. |
SR 814.01 Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente LPAmb Art. 55 Organizzazioni legittimate a ricorrere - 1 Le organizzazioni di protezione dell'ambiente sono legittimate a ricorrere contro le decisioni delle autorità cantonali o federali in materia di pianificazione, costruzione o trasformazione di impianti per i quali è necessario un esame dell'impatto sull'ambiente secondo l'articolo 10a, se: |
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1 | Le organizzazioni di protezione dell'ambiente sono legittimate a ricorrere contro le decisioni delle autorità cantonali o federali in materia di pianificazione, costruzione o trasformazione di impianti per i quali è necessario un esame dell'impatto sull'ambiente secondo l'articolo 10a, se: |
a | sono attive a livello nazionale; |
b | perseguono scopi meramente ideali; eventuali attività economiche devono servire a conseguire gli scopi ideali. |
2 | Le organizzazioni sono legittimate a ricorrere soltanto per censure in ambiti giuridici che rientrano da almeno dieci anni nei fini previsti nel loro statuto. |
3 | Il Consiglio federale designa le organizzazioni legittimate a ricorrere. |
4 | La competenza di presentare il ricorso spetta all'organo esecutivo supremo dell'organizzazione. |
5 | Le organizzazioni possono abilitare le loro sottoorganizzazioni cantonali e sovracantonali giuridicamente autonome a fare opposizione in generale e a presentare ricorso in singoli casi nell'ambito locale d'attività. |
SR 923.0 Legge federale del 21 giugno 1991 sulla pesca (LFSP) LFSP Art. 9 Provvedimenti per i nuovi impianti |
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1 | Le autorità competenti per concedere le autorizzazioni fondate sulla legislazione sulla pesca prescrivono, tenuto conto delle condizioni naturali e di altri eventuali interessi, tutti i provvedimenti intesi a: |
a | creare condizioni favorevoli all'esistenza della fauna acquatica per quanto concerne: |
a1 | il deflusso minimo in caso di prelevamento di acqua, |
a2 | la forma del profilo di deflusso, |
a3 | la struttura dell'alveo e delle scarpate, |
a4 | il numero e la qualità dei rifugi per i pesci, |
a5 | la profondità e la temperatura dell'acqua, |
a6 | la velocità della corrente; |
b | assicurare la libera migrazione dei pesci; |
c | agevolare la riproduzione naturale; |
d | evitare che pesci e gamberi possano essere uccisi o lesi da costruzioni o macchine. |
2 | Ove si progettino modificazioni di acque, del loro regime, del loro letto, delle rive o dei fondi e non si riescano a trovare i provvedimenti atti ad evitare gravi pregiudizi alla pesca ai sensi dell'articolo 1, la decisione va presa ponderando tutti gli aspetti della situazione. |
3 | I provvedimenti previsti al capoverso 1 vanno già stabiliti nella fase di progettazione degli interventi tecnici. |
SR 923.0 Legge federale del 21 giugno 1991 sulla pesca (LFSP) LFSP Art. 9 Provvedimenti per i nuovi impianti |
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1 | Le autorità competenti per concedere le autorizzazioni fondate sulla legislazione sulla pesca prescrivono, tenuto conto delle condizioni naturali e di altri eventuali interessi, tutti i provvedimenti intesi a: |
a | creare condizioni favorevoli all'esistenza della fauna acquatica per quanto concerne: |
a1 | il deflusso minimo in caso di prelevamento di acqua, |
a2 | la forma del profilo di deflusso, |
a3 | la struttura dell'alveo e delle scarpate, |
a4 | il numero e la qualità dei rifugi per i pesci, |
a5 | la profondità e la temperatura dell'acqua, |
a6 | la velocità della corrente; |
b | assicurare la libera migrazione dei pesci; |
c | agevolare la riproduzione naturale; |
d | evitare che pesci e gamberi possano essere uccisi o lesi da costruzioni o macchine. |
2 | Ove si progettino modificazioni di acque, del loro regime, del loro letto, delle rive o dei fondi e non si riescano a trovare i provvedimenti atti ad evitare gravi pregiudizi alla pesca ai sensi dell'articolo 1, la decisione va presa ponderando tutti gli aspetti della situazione. |
3 | I provvedimenti previsti al capoverso 1 vanno già stabiliti nella fase di progettazione degli interventi tecnici. |
SR 451 Legge federale del 1o luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN) LPN Art. 18 |
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1 | L'estinzione di specie animali e vegetali indigene dev'essere prevenuta mediante la conservazione di spazi vitali sufficienti (biotopi) e altri provvedimenti adeguati. Nel prendere questi provvedimenti sarà tenuto conto degli interessi agricoli e forestali degni di protezione. |
1bis | Devono essere segnatamente protetti le zone ripuali, le praterie a carice e le paludi, le fitocenosi forestali rare, le siepi, i boschetti in terreni aperti, i prati secchi e altri siti che nell'equilibrio naturale hanno una funzione compensatrice o presentano condizioni favorevoli alle biocenosi.56 |
1ter | Se, tenuto conto di tutti gli interessi, non è possibile evitare che gli interventi tecnici pregiudichino biotopi degni di protezione, chi opera l'intervento prende misure speciali onde assicurarne la migliore protezione possibile, il ripristino o una sostituzione confacente.57 |
2 | Nella lotta contro gl'insetti, specialmente con sostanze velenose, si baderà a non compromettere le specie animali e vegetali meritevoli di protezione. |
3 | La Confederazione può promuovere, in luoghi idonei, la riacclimazione di specie che allo stato selvaggio sono estinte, o in pericolo d'estinguersi, in Svizzera. |
4 | Sono riservate la legislazione federale sulla caccia e la protezione degli uccelli e quella sulla pesca. |
SR 451 Legge federale del 1o luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN) LPN Art. 18 |
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1 | L'estinzione di specie animali e vegetali indigene dev'essere prevenuta mediante la conservazione di spazi vitali sufficienti (biotopi) e altri provvedimenti adeguati. Nel prendere questi provvedimenti sarà tenuto conto degli interessi agricoli e forestali degni di protezione. |
1bis | Devono essere segnatamente protetti le zone ripuali, le praterie a carice e le paludi, le fitocenosi forestali rare, le siepi, i boschetti in terreni aperti, i prati secchi e altri siti che nell'equilibrio naturale hanno una funzione compensatrice o presentano condizioni favorevoli alle biocenosi.56 |
1ter | Se, tenuto conto di tutti gli interessi, non è possibile evitare che gli interventi tecnici pregiudichino biotopi degni di protezione, chi opera l'intervento prende misure speciali onde assicurarne la migliore protezione possibile, il ripristino o una sostituzione confacente.57 |
2 | Nella lotta contro gl'insetti, specialmente con sostanze velenose, si baderà a non compromettere le specie animali e vegetali meritevoli di protezione. |
3 | La Confederazione può promuovere, in luoghi idonei, la riacclimazione di specie che allo stato selvaggio sono estinte, o in pericolo d'estinguersi, in Svizzera. |
4 | Sono riservate la legislazione federale sulla caccia e la protezione degli uccelli e quella sulla pesca. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 89 Politica energetica - 1 Nell'ambito delle loro competenze, la Confederazione e i Cantoni si adoperano per un approvvigionamento energetico sufficiente, diversificato, sicuro, economico ed ecologico, nonché per un consumo energetico parsimonioso e razionale. |
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1 | Nell'ambito delle loro competenze, la Confederazione e i Cantoni si adoperano per un approvvigionamento energetico sufficiente, diversificato, sicuro, economico ed ecologico, nonché per un consumo energetico parsimonioso e razionale. |
2 | La Confederazione emana principi per l'utilizzazione delle energie indigene e di quelle rinnovabili e per un consumo energetico parsimonioso e razionale. |
3 | Emana prescrizioni sul consumo energetico d'impianti, veicoli e apparecchi. Promuove lo sviluppo di tecniche energetiche, in particolare nel settore del risparmio energetico e delle energie rinnovabili. |
4 | Le misure concernenti il consumo di energia negli edifici competono in primo luogo ai Cantoni. |
5 | Nella sua politica energetica, la Confederazione tiene conto di quanto intrapreso dai Cantoni e dai Comuni nonché dall'economia; prende in considerazione le condizioni nelle singole regioni del Paese e la sostenibilità economica. |
SR 730.0 Legge federale sull'energia del 30 settembre 2016 (LEne) - Decreto sull'energia LEne Art. 1 Scopo - 1 La presente legge intende contribuire a un approvvigionamento energetico sufficiente, diversificato, sicuro, economico e rispettoso dell'ambiente. |
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1 | La presente legge intende contribuire a un approvvigionamento energetico sufficiente, diversificato, sicuro, economico e rispettoso dell'ambiente. |
2 | Essa ha lo scopo di: |
a | garantire una messa a disposizione e una distribuzione dell'energia economiche e rispettose dell'ambiente; |
b | promuovere l'impiego parsimonioso ed efficiente dell'energia; |
c | favorire il passaggio a un approvvigionamento energetico basato maggiormente sull'impiego delle energie rinnovabili, in particolare di quelle indigene. |
SR 730.0 Legge federale sull'energia del 30 settembre 2016 (LEne) - Decreto sull'energia LEne Art. 3 Valori indicativi in materia di consumo - 1 Per il consumo medio annuo pro capite di energia è perseguita, rispetto al livello del 2000, una riduzione pari al 16 per cento entro il 2020 e al 43 per cento entro il 2035. |
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1 | Per il consumo medio annuo pro capite di energia è perseguita, rispetto al livello del 2000, una riduzione pari al 16 per cento entro il 2020 e al 43 per cento entro il 2035. |
2 | Per il consumo medio annuo pro capite di elettricità è perseguita, rispetto al livello del 2000, una riduzione pari al 3 per cento entro il 2020 e al 13 per cento entro il 2035. |
SR 730.0 Legge federale sull'energia del 30 settembre 2016 (LEne) - Decreto sull'energia LEne Art. 3 Valori indicativi in materia di consumo - 1 Per il consumo medio annuo pro capite di energia è perseguita, rispetto al livello del 2000, una riduzione pari al 16 per cento entro il 2020 e al 43 per cento entro il 2035. |
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1 | Per il consumo medio annuo pro capite di energia è perseguita, rispetto al livello del 2000, una riduzione pari al 16 per cento entro il 2020 e al 43 per cento entro il 2035. |
2 | Per il consumo medio annuo pro capite di elettricità è perseguita, rispetto al livello del 2000, una riduzione pari al 3 per cento entro il 2020 e al 13 per cento entro il 2035. |