SR 941.261 Ordinanza del DFGP del 28 novembre 2008 sugli strumenti di misurazione per i controlli della velocità e la sorveglianza della fase rossa ai semafori nella circolazione stradale (Ordinanza sugli strumenti di misurazione della velocità) - Ordinanza sugli strumenti di misurazione della velocità OSMV Art. 1 Oggetto - La presente ordinanza disciplina: |
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a | i requisiti degli strumenti di misurazione per i controlli della velocità e la sorveglianza della fase rossa ai semafori nella circolazione stradale nonché i requisiti degli strumenti di misurazione per l'esame degli indicatori di velocità; |
b | le procedure per l'immissione di tali strumenti sul mercato; |
c | le procedure per il mantenimento della stabilità di misurazione di tali strumenti. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 9 Protezione dall'arbitrio e tutela della buona fede - Ognuno ha diritto d'essere trattato senza arbitrio e secondo il principio della buona fede da parte degli organi dello Stato. |
SR 941.261 Ordinanza del DFGP del 28 novembre 2008 sugli strumenti di misurazione per i controlli della velocità e la sorveglianza della fase rossa ai semafori nella circolazione stradale (Ordinanza sugli strumenti di misurazione della velocità) - Ordinanza sugli strumenti di misurazione della velocità OSMV Art. 4 Requisiti essenziali - 1 Gli strumenti di misurazione devono soddisfare i requisiti essenziali di cui all'allegato 1 dell'ordinanza sugli strumenti di misurazione e all'allegato della presente ordinanza. Devono inoltre soddisfare i requisiti dell'ordinanza dell'USTRA del 22 maggio 20084 concernente l'ordinanza sul controllo della circolazione stradale. |
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1 | Gli strumenti di misurazione devono soddisfare i requisiti essenziali di cui all'allegato 1 dell'ordinanza sugli strumenti di misurazione e all'allegato della presente ordinanza. Devono inoltre soddisfare i requisiti dell'ordinanza dell'USTRA del 22 maggio 20084 concernente l'ordinanza sul controllo della circolazione stradale. |
2 | Nella trasmissione dei dati a un servizio di valutazione deve essere garantita l'integrità dei dati. L'Istituto federale di metrologia (METAS)5 emana istruzioni sull'integrità dei dati. |
3 | Per quanto riguarda gli ambienti elettromagnetici devono essere soddisfatti i requisiti della classe E2 o E3 conformemente all'allegato 1 numero 1.3.3 dell'ordinanza sugli strumenti di misurazione. Il METAS emana istruzioni secondo l'attuale stato della tecnica. |
4 | La connessione senza filo sul posto agli strumenti di misurazione automatici per i controlli della velocità e agli strumenti di misurazione automatici per la sorveglianza della fase rossa ai semafori deve essere protetta contro l'accesso di persone non autorizzate. Il METAS emana istruzioni sulla sicurezza d'accesso. |
SR 941.261 Ordinanza del DFGP del 28 novembre 2008 sugli strumenti di misurazione per i controlli della velocità e la sorveglianza della fase rossa ai semafori nella circolazione stradale (Ordinanza sugli strumenti di misurazione della velocità) - Ordinanza sugli strumenti di misurazione della velocità OSMV Art. 1 Oggetto - La presente ordinanza disciplina: |
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a | i requisiti degli strumenti di misurazione per i controlli della velocità e la sorveglianza della fase rossa ai semafori nella circolazione stradale nonché i requisiti degli strumenti di misurazione per l'esame degli indicatori di velocità; |
b | le procedure per l'immissione di tali strumenti sul mercato; |
c | le procedure per il mantenimento della stabilità di misurazione di tali strumenti. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 95 Diritto svizzero - Il ricorrente può far valere la violazione: |
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a | del diritto federale; |
b | del diritto internazionale; |
c | dei diritti costituzionali cantonali; |
d | delle disposizioni cantonali in materia di diritto di voto dei cittadini e di elezioni e votazioni popolari; |
e | del diritto intercantonale. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 97 Accertamento inesatto dei fatti - 1 Il ricorrente può censurare l'accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95 e l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento. |
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1 | Il ricorrente può censurare l'accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95 e l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento. |
2 | Se il ricorso è diretto contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni, può essere censurato qualsiasi accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti.88 |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 105 Fatti determinanti - 1 Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore. |
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1 | Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore. |
2 | Può rettificare o completare d'ufficio l'accertamento dei fatti dell'autorità inferiore se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95. |
3 | Se il ricorso è diretto contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni, il Tribunale federale non è vincolato dall'accertamento dei fatti operato dall'autorità inferiore.97 |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 105 Fatti determinanti - 1 Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore. |
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1 | Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore. |
2 | Può rettificare o completare d'ufficio l'accertamento dei fatti dell'autorità inferiore se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95. |
3 | Se il ricorso è diretto contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni, il Tribunale federale non è vincolato dall'accertamento dei fatti operato dall'autorità inferiore.97 |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 97 Accertamento inesatto dei fatti - 1 Il ricorrente può censurare l'accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95 e l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento. |
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1 | Il ricorrente può censurare l'accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95 e l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento. |
2 | Se il ricorso è diretto contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni, può essere censurato qualsiasi accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti.88 |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 9 Protezione dall'arbitrio e tutela della buona fede - Ognuno ha diritto d'essere trattato senza arbitrio e secondo il principio della buona fede da parte degli organi dello Stato. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 106 Applicazione del diritto - 1 Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto. |
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1 | Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto. |
2 | Esamina la violazione di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura. |
SR 941.261 Ordinanza del DFGP del 28 novembre 2008 sugli strumenti di misurazione per i controlli della velocità e la sorveglianza della fase rossa ai semafori nella circolazione stradale (Ordinanza sugli strumenti di misurazione della velocità) - Ordinanza sugli strumenti di misurazione della velocità OSMV Art. 1 Oggetto - La presente ordinanza disciplina: |
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a | i requisiti degli strumenti di misurazione per i controlli della velocità e la sorveglianza della fase rossa ai semafori nella circolazione stradale nonché i requisiti degli strumenti di misurazione per l'esame degli indicatori di velocità; |
b | le procedure per l'immissione di tali strumenti sul mercato; |
c | le procedure per il mantenimento della stabilità di misurazione di tali strumenti. |
SR 941.261 Ordinanza del DFGP del 28 novembre 2008 sugli strumenti di misurazione per i controlli della velocità e la sorveglianza della fase rossa ai semafori nella circolazione stradale (Ordinanza sugli strumenti di misurazione della velocità) - Ordinanza sugli strumenti di misurazione della velocità OSMV Art. 4 Requisiti essenziali - 1 Gli strumenti di misurazione devono soddisfare i requisiti essenziali di cui all'allegato 1 dell'ordinanza sugli strumenti di misurazione e all'allegato della presente ordinanza. Devono inoltre soddisfare i requisiti dell'ordinanza dell'USTRA del 22 maggio 20084 concernente l'ordinanza sul controllo della circolazione stradale. |
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1 | Gli strumenti di misurazione devono soddisfare i requisiti essenziali di cui all'allegato 1 dell'ordinanza sugli strumenti di misurazione e all'allegato della presente ordinanza. Devono inoltre soddisfare i requisiti dell'ordinanza dell'USTRA del 22 maggio 20084 concernente l'ordinanza sul controllo della circolazione stradale. |
2 | Nella trasmissione dei dati a un servizio di valutazione deve essere garantita l'integrità dei dati. L'Istituto federale di metrologia (METAS)5 emana istruzioni sull'integrità dei dati. |
3 | Per quanto riguarda gli ambienti elettromagnetici devono essere soddisfatti i requisiti della classe E2 o E3 conformemente all'allegato 1 numero 1.3.3 dell'ordinanza sugli strumenti di misurazione. Il METAS emana istruzioni secondo l'attuale stato della tecnica. |
4 | La connessione senza filo sul posto agli strumenti di misurazione automatici per i controlli della velocità e agli strumenti di misurazione automatici per la sorveglianza della fase rossa ai semafori deve essere protetta contro l'accesso di persone non autorizzate. Il METAS emana istruzioni sulla sicurezza d'accesso. |
SR 941.261 Ordinanza del DFGP del 28 novembre 2008 sugli strumenti di misurazione per i controlli della velocità e la sorveglianza della fase rossa ai semafori nella circolazione stradale (Ordinanza sugli strumenti di misurazione della velocità) - Ordinanza sugli strumenti di misurazione della velocità OSMV Art. 4 Requisiti essenziali - 1 Gli strumenti di misurazione devono soddisfare i requisiti essenziali di cui all'allegato 1 dell'ordinanza sugli strumenti di misurazione e all'allegato della presente ordinanza. Devono inoltre soddisfare i requisiti dell'ordinanza dell'USTRA del 22 maggio 20084 concernente l'ordinanza sul controllo della circolazione stradale. |
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1 | Gli strumenti di misurazione devono soddisfare i requisiti essenziali di cui all'allegato 1 dell'ordinanza sugli strumenti di misurazione e all'allegato della presente ordinanza. Devono inoltre soddisfare i requisiti dell'ordinanza dell'USTRA del 22 maggio 20084 concernente l'ordinanza sul controllo della circolazione stradale. |
2 | Nella trasmissione dei dati a un servizio di valutazione deve essere garantita l'integrità dei dati. L'Istituto federale di metrologia (METAS)5 emana istruzioni sull'integrità dei dati. |
3 | Per quanto riguarda gli ambienti elettromagnetici devono essere soddisfatti i requisiti della classe E2 o E3 conformemente all'allegato 1 numero 1.3.3 dell'ordinanza sugli strumenti di misurazione. Il METAS emana istruzioni secondo l'attuale stato della tecnica. |
4 | La connessione senza filo sul posto agli strumenti di misurazione automatici per i controlli della velocità e agli strumenti di misurazione automatici per la sorveglianza della fase rossa ai semafori deve essere protetta contro l'accesso di persone non autorizzate. Il METAS emana istruzioni sulla sicurezza d'accesso. |
SR 941.261 Ordinanza del DFGP del 28 novembre 2008 sugli strumenti di misurazione per i controlli della velocità e la sorveglianza della fase rossa ai semafori nella circolazione stradale (Ordinanza sugli strumenti di misurazione della velocità) - Ordinanza sugli strumenti di misurazione della velocità OSMV Art. 1 Oggetto - La presente ordinanza disciplina: |
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a | i requisiti degli strumenti di misurazione per i controlli della velocità e la sorveglianza della fase rossa ai semafori nella circolazione stradale nonché i requisiti degli strumenti di misurazione per l'esame degli indicatori di velocità; |
b | le procedure per l'immissione di tali strumenti sul mercato; |
c | le procedure per il mantenimento della stabilità di misurazione di tali strumenti. |
SR 941.261 Ordinanza del DFGP del 28 novembre 2008 sugli strumenti di misurazione per i controlli della velocità e la sorveglianza della fase rossa ai semafori nella circolazione stradale (Ordinanza sugli strumenti di misurazione della velocità) - Ordinanza sugli strumenti di misurazione della velocità OSMV Art. 4 Requisiti essenziali - 1 Gli strumenti di misurazione devono soddisfare i requisiti essenziali di cui all'allegato 1 dell'ordinanza sugli strumenti di misurazione e all'allegato della presente ordinanza. Devono inoltre soddisfare i requisiti dell'ordinanza dell'USTRA del 22 maggio 20084 concernente l'ordinanza sul controllo della circolazione stradale. |
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1 | Gli strumenti di misurazione devono soddisfare i requisiti essenziali di cui all'allegato 1 dell'ordinanza sugli strumenti di misurazione e all'allegato della presente ordinanza. Devono inoltre soddisfare i requisiti dell'ordinanza dell'USTRA del 22 maggio 20084 concernente l'ordinanza sul controllo della circolazione stradale. |
2 | Nella trasmissione dei dati a un servizio di valutazione deve essere garantita l'integrità dei dati. L'Istituto federale di metrologia (METAS)5 emana istruzioni sull'integrità dei dati. |
3 | Per quanto riguarda gli ambienti elettromagnetici devono essere soddisfatti i requisiti della classe E2 o E3 conformemente all'allegato 1 numero 1.3.3 dell'ordinanza sugli strumenti di misurazione. Il METAS emana istruzioni secondo l'attuale stato della tecnica. |
4 | La connessione senza filo sul posto agli strumenti di misurazione automatici per i controlli della velocità e agli strumenti di misurazione automatici per la sorveglianza della fase rossa ai semafori deve essere protetta contro l'accesso di persone non autorizzate. Il METAS emana istruzioni sulla sicurezza d'accesso. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 9 Protezione dall'arbitrio e tutela della buona fede - Ognuno ha diritto d'essere trattato senza arbitrio e secondo il principio della buona fede da parte degli organi dello Stato. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 66 Onere e ripartizione delle spese giudiziarie - 1 Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti. |
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1 | Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti. |
2 | In caso di desistenza o di transazione, il Tribunale federale può rinunciare in tutto o in parte a riscuotere le spese giudiziarie. |
3 | Le spese inutili sono pagate da chi le causa. |
4 | Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non possono di regola essere addossate spese giudiziarie se, senza avere alcun interesse pecuniario, si rivolgono al Tribunale federale nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali o se le loro decisioni in siffatte controversie sono impugnate mediante ricorso. |
5 | Salvo diversa disposizione, le spese giudiziarie addossate congiuntamente a più persone sono da queste sostenute in parti eguali e con responsabilità solidale. |