SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 252 - 1 Il rapporto di filiazione sorge, fra la madre ed il figlio, con la nascita. |
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1 | Il rapporto di filiazione sorge, fra la madre ed il figlio, con la nascita. |
2 | Fra l'altro genitore e il figlio, risulta dal matrimonio con la madre oppure, se previsto dalla legge, è stabilito per riconoscimento o per sentenza del giudice.251 |
3 | Inoltre, il rapporto di filiazione sorge con l'adozione. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 260 - 1 Se il rapporto di filiazione esiste soltanto nei confronti della madre, il padre può riconoscere il figlio. |
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1 | Se il rapporto di filiazione esiste soltanto nei confronti della madre, il padre può riconoscere il figlio. |
2 | Se l'autore del riconoscimento è minorenne o sotto curatela generale o se l'autorità di protezione degli adulti l'ha ordinato, occorre il consenso del rappresentante legale.273 |
3 | Il riconoscimento avviene mediante dichiarazione davanti all'ufficiale di stato civile o per testamento o, se è pendente un'azione d'accertamento della paternità, davanti al giudice. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 260a - 1 Il riconoscimento può essere contestato davanti al giudice da ogni interessato, segnatamente dalla madre, dal figlio e, dopo la sua morte, dai suoi discendenti, nonché dal Comune di origine o di domicilio dell'autore del riconoscimento. |
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1 | Il riconoscimento può essere contestato davanti al giudice da ogni interessato, segnatamente dalla madre, dal figlio e, dopo la sua morte, dai suoi discendenti, nonché dal Comune di origine o di domicilio dell'autore del riconoscimento. |
2 | L'autore del riconoscimento può proporre l'azione soltanto se ha riconosciuto il figlio sotto l'influsso di una minaccia di grave ed imminente pericolo per la vita, la salute, l'onore o il patrimonio proprio o di una persona a lui intimamente legata ovvero trovandosi in errore circa la sua paternità. |
3 | L'azione è diretta contro l'autore del riconoscimento e il figlio, sempreché essi non siano attori. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 260b - 1 L'attore deve dimostrare che l'autore del riconoscimento non è il padre. |
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1 | L'attore deve dimostrare che l'autore del riconoscimento non è il padre. |
2 | Madre e figlio devono tuttavia addurre questa prova soltanto se l'autore del riconoscimento rende verosimile di aver avuto concubito con la madre al tempo del concepimento. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 260c - 1 L'attore deve proporre l'azione entro un anno da quando ebbe conoscenza del riconoscimento e del fatto che l'autore di esso non è il padre o che un terzo ha avuto concubito con la madre al tempo del concepimento, ovvero dalla scoperta dell'errore o dalla cessazione della minaccia, in ogni caso però entro cinque anni dal riconoscimento. |
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1 | L'attore deve proporre l'azione entro un anno da quando ebbe conoscenza del riconoscimento e del fatto che l'autore di esso non è il padre o che un terzo ha avuto concubito con la madre al tempo del concepimento, ovvero dalla scoperta dell'errore o dalla cessazione della minaccia, in ogni caso però entro cinque anni dal riconoscimento. |
2 | Tuttavia, l'azione del figlio può essere proposta fino a un anno dopo la raggiunta maggiore età. |
3 | Scaduto il termine, la contestazione è ammessa se il ritardo è giustificato da gravi motivi. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 260c - 1 L'attore deve proporre l'azione entro un anno da quando ebbe conoscenza del riconoscimento e del fatto che l'autore di esso non è il padre o che un terzo ha avuto concubito con la madre al tempo del concepimento, ovvero dalla scoperta dell'errore o dalla cessazione della minaccia, in ogni caso però entro cinque anni dal riconoscimento. |
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1 | L'attore deve proporre l'azione entro un anno da quando ebbe conoscenza del riconoscimento e del fatto che l'autore di esso non è il padre o che un terzo ha avuto concubito con la madre al tempo del concepimento, ovvero dalla scoperta dell'errore o dalla cessazione della minaccia, in ogni caso però entro cinque anni dal riconoscimento. |
2 | Tuttavia, l'azione del figlio può essere proposta fino a un anno dopo la raggiunta maggiore età. |
3 | Scaduto il termine, la contestazione è ammessa se il ritardo è giustificato da gravi motivi. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 260c - 1 L'attore deve proporre l'azione entro un anno da quando ebbe conoscenza del riconoscimento e del fatto che l'autore di esso non è il padre o che un terzo ha avuto concubito con la madre al tempo del concepimento, ovvero dalla scoperta dell'errore o dalla cessazione della minaccia, in ogni caso però entro cinque anni dal riconoscimento. |
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1 | L'attore deve proporre l'azione entro un anno da quando ebbe conoscenza del riconoscimento e del fatto che l'autore di esso non è il padre o che un terzo ha avuto concubito con la madre al tempo del concepimento, ovvero dalla scoperta dell'errore o dalla cessazione della minaccia, in ogni caso però entro cinque anni dal riconoscimento. |
2 | Tuttavia, l'azione del figlio può essere proposta fino a un anno dopo la raggiunta maggiore età. |
3 | Scaduto il termine, la contestazione è ammessa se il ritardo è giustificato da gravi motivi. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 263 - 1 L'azione può essere proposta prima o dopo il parto, ma al più tardi: |
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1 | L'azione può essere proposta prima o dopo il parto, ma al più tardi: |
1 | dalla madre, entro un anno dalla nascita; |
2 | dal figlio, entro un anno dalla raggiunta maggiore età. |
2 | Se già esiste rapporto di filiazione con un altro uomo, l'azione può essere in ogni caso proposta entro un anno dal giorno dell'estinzione di tale rapporto. |
3 | Scaduto il termine, l'azione è ammessa se il ritardo è scusato da gravi motivi. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 256c - 1 Il marito può proporre l'azione entro un anno dacché ebbe notizia della nascita e dell'esclusa sua paternità, o del concubito di un terzo con la madre al tempo del concepimento, in ogni caso però entro cinque anni dalla nascita. |
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1 | Il marito può proporre l'azione entro un anno dacché ebbe notizia della nascita e dell'esclusa sua paternità, o del concubito di un terzo con la madre al tempo del concepimento, in ogni caso però entro cinque anni dalla nascita. |
2 | L'azione del figlio può essere proposta al più tardi un anno dopo la raggiunta maggiore età. |
3 | Scaduto il termine, la contestazione è ammessa se il ritardo è scusato da gravi motivi. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 260c - 1 L'attore deve proporre l'azione entro un anno da quando ebbe conoscenza del riconoscimento e del fatto che l'autore di esso non è il padre o che un terzo ha avuto concubito con la madre al tempo del concepimento, ovvero dalla scoperta dell'errore o dalla cessazione della minaccia, in ogni caso però entro cinque anni dal riconoscimento. |
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1 | L'attore deve proporre l'azione entro un anno da quando ebbe conoscenza del riconoscimento e del fatto che l'autore di esso non è il padre o che un terzo ha avuto concubito con la madre al tempo del concepimento, ovvero dalla scoperta dell'errore o dalla cessazione della minaccia, in ogni caso però entro cinque anni dal riconoscimento. |
2 | Tuttavia, l'azione del figlio può essere proposta fino a un anno dopo la raggiunta maggiore età. |
3 | Scaduto il termine, la contestazione è ammessa se il ritardo è giustificato da gravi motivi. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 257 - 1 Se il figlio è nato nei trecento giorni successivi allo scioglimento del matrimonio per causa di morte e la madre è nel frattempo passata a nuove nozze, il presunto padre è il secondo marito.268 |
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1 | Se il figlio è nato nei trecento giorni successivi allo scioglimento del matrimonio per causa di morte e la madre è nel frattempo passata a nuove nozze, il presunto padre è il secondo marito.268 |
2 | Se questa presunzione è infirmata, si ha per padre il primo marito. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 256c - 1 Il marito può proporre l'azione entro un anno dacché ebbe notizia della nascita e dell'esclusa sua paternità, o del concubito di un terzo con la madre al tempo del concepimento, in ogni caso però entro cinque anni dalla nascita. |
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1 | Il marito può proporre l'azione entro un anno dacché ebbe notizia della nascita e dell'esclusa sua paternità, o del concubito di un terzo con la madre al tempo del concepimento, in ogni caso però entro cinque anni dalla nascita. |
2 | L'azione del figlio può essere proposta al più tardi un anno dopo la raggiunta maggiore età. |
3 | Scaduto il termine, la contestazione è ammessa se il ritardo è scusato da gravi motivi. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 260c - 1 L'attore deve proporre l'azione entro un anno da quando ebbe conoscenza del riconoscimento e del fatto che l'autore di esso non è il padre o che un terzo ha avuto concubito con la madre al tempo del concepimento, ovvero dalla scoperta dell'errore o dalla cessazione della minaccia, in ogni caso però entro cinque anni dal riconoscimento. |
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1 | L'attore deve proporre l'azione entro un anno da quando ebbe conoscenza del riconoscimento e del fatto che l'autore di esso non è il padre o che un terzo ha avuto concubito con la madre al tempo del concepimento, ovvero dalla scoperta dell'errore o dalla cessazione della minaccia, in ogni caso però entro cinque anni dal riconoscimento. |
2 | Tuttavia, l'azione del figlio può essere proposta fino a un anno dopo la raggiunta maggiore età. |
3 | Scaduto il termine, la contestazione è ammessa se il ritardo è giustificato da gravi motivi. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 260c - 1 L'attore deve proporre l'azione entro un anno da quando ebbe conoscenza del riconoscimento e del fatto che l'autore di esso non è il padre o che un terzo ha avuto concubito con la madre al tempo del concepimento, ovvero dalla scoperta dell'errore o dalla cessazione della minaccia, in ogni caso però entro cinque anni dal riconoscimento. |
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1 | L'attore deve proporre l'azione entro un anno da quando ebbe conoscenza del riconoscimento e del fatto che l'autore di esso non è il padre o che un terzo ha avuto concubito con la madre al tempo del concepimento, ovvero dalla scoperta dell'errore o dalla cessazione della minaccia, in ogni caso però entro cinque anni dal riconoscimento. |
2 | Tuttavia, l'azione del figlio può essere proposta fino a un anno dopo la raggiunta maggiore età. |
3 | Scaduto il termine, la contestazione è ammessa se il ritardo è giustificato da gravi motivi. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 260a - 1 Il riconoscimento può essere contestato davanti al giudice da ogni interessato, segnatamente dalla madre, dal figlio e, dopo la sua morte, dai suoi discendenti, nonché dal Comune di origine o di domicilio dell'autore del riconoscimento. |
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1 | Il riconoscimento può essere contestato davanti al giudice da ogni interessato, segnatamente dalla madre, dal figlio e, dopo la sua morte, dai suoi discendenti, nonché dal Comune di origine o di domicilio dell'autore del riconoscimento. |
2 | L'autore del riconoscimento può proporre l'azione soltanto se ha riconosciuto il figlio sotto l'influsso di una minaccia di grave ed imminente pericolo per la vita, la salute, l'onore o il patrimonio proprio o di una persona a lui intimamente legata ovvero trovandosi in errore circa la sua paternità. |
3 | L'azione è diretta contro l'autore del riconoscimento e il figlio, sempreché essi non siano attori. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 260a - 1 Il riconoscimento può essere contestato davanti al giudice da ogni interessato, segnatamente dalla madre, dal figlio e, dopo la sua morte, dai suoi discendenti, nonché dal Comune di origine o di domicilio dell'autore del riconoscimento. |
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1 | Il riconoscimento può essere contestato davanti al giudice da ogni interessato, segnatamente dalla madre, dal figlio e, dopo la sua morte, dai suoi discendenti, nonché dal Comune di origine o di domicilio dell'autore del riconoscimento. |
2 | L'autore del riconoscimento può proporre l'azione soltanto se ha riconosciuto il figlio sotto l'influsso di una minaccia di grave ed imminente pericolo per la vita, la salute, l'onore o il patrimonio proprio o di una persona a lui intimamente legata ovvero trovandosi in errore circa la sua paternità. |
3 | L'azione è diretta contro l'autore del riconoscimento e il figlio, sempreché essi non siano attori. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 256c - 1 Il marito può proporre l'azione entro un anno dacché ebbe notizia della nascita e dell'esclusa sua paternità, o del concubito di un terzo con la madre al tempo del concepimento, in ogni caso però entro cinque anni dalla nascita. |
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1 | Il marito può proporre l'azione entro un anno dacché ebbe notizia della nascita e dell'esclusa sua paternità, o del concubito di un terzo con la madre al tempo del concepimento, in ogni caso però entro cinque anni dalla nascita. |
2 | L'azione del figlio può essere proposta al più tardi un anno dopo la raggiunta maggiore età. |
3 | Scaduto il termine, la contestazione è ammessa se il ritardo è scusato da gravi motivi. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 256c - 1 Il marito può proporre l'azione entro un anno dacché ebbe notizia della nascita e dell'esclusa sua paternità, o del concubito di un terzo con la madre al tempo del concepimento, in ogni caso però entro cinque anni dalla nascita. |
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1 | Il marito può proporre l'azione entro un anno dacché ebbe notizia della nascita e dell'esclusa sua paternità, o del concubito di un terzo con la madre al tempo del concepimento, in ogni caso però entro cinque anni dalla nascita. |
2 | L'azione del figlio può essere proposta al più tardi un anno dopo la raggiunta maggiore età. |
3 | Scaduto il termine, la contestazione è ammessa se il ritardo è scusato da gravi motivi. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 256c - 1 Il marito può proporre l'azione entro un anno dacché ebbe notizia della nascita e dell'esclusa sua paternità, o del concubito di un terzo con la madre al tempo del concepimento, in ogni caso però entro cinque anni dalla nascita. |
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1 | Il marito può proporre l'azione entro un anno dacché ebbe notizia della nascita e dell'esclusa sua paternità, o del concubito di un terzo con la madre al tempo del concepimento, in ogni caso però entro cinque anni dalla nascita. |
2 | L'azione del figlio può essere proposta al più tardi un anno dopo la raggiunta maggiore età. |
3 | Scaduto il termine, la contestazione è ammessa se il ritardo è scusato da gravi motivi. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 256c - 1 Il marito può proporre l'azione entro un anno dacché ebbe notizia della nascita e dell'esclusa sua paternità, o del concubito di un terzo con la madre al tempo del concepimento, in ogni caso però entro cinque anni dalla nascita. |
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1 | Il marito può proporre l'azione entro un anno dacché ebbe notizia della nascita e dell'esclusa sua paternità, o del concubito di un terzo con la madre al tempo del concepimento, in ogni caso però entro cinque anni dalla nascita. |
2 | L'azione del figlio può essere proposta al più tardi un anno dopo la raggiunta maggiore età. |
3 | Scaduto il termine, la contestazione è ammessa se il ritardo è scusato da gravi motivi. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 256c - 1 Il marito può proporre l'azione entro un anno dacché ebbe notizia della nascita e dell'esclusa sua paternità, o del concubito di un terzo con la madre al tempo del concepimento, in ogni caso però entro cinque anni dalla nascita. |
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1 | Il marito può proporre l'azione entro un anno dacché ebbe notizia della nascita e dell'esclusa sua paternità, o del concubito di un terzo con la madre al tempo del concepimento, in ogni caso però entro cinque anni dalla nascita. |
2 | L'azione del figlio può essere proposta al più tardi un anno dopo la raggiunta maggiore età. |
3 | Scaduto il termine, la contestazione è ammessa se il ritardo è scusato da gravi motivi. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 260c - 1 L'attore deve proporre l'azione entro un anno da quando ebbe conoscenza del riconoscimento e del fatto che l'autore di esso non è il padre o che un terzo ha avuto concubito con la madre al tempo del concepimento, ovvero dalla scoperta dell'errore o dalla cessazione della minaccia, in ogni caso però entro cinque anni dal riconoscimento. |
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1 | L'attore deve proporre l'azione entro un anno da quando ebbe conoscenza del riconoscimento e del fatto che l'autore di esso non è il padre o che un terzo ha avuto concubito con la madre al tempo del concepimento, ovvero dalla scoperta dell'errore o dalla cessazione della minaccia, in ogni caso però entro cinque anni dal riconoscimento. |
2 | Tuttavia, l'azione del figlio può essere proposta fino a un anno dopo la raggiunta maggiore età. |
3 | Scaduto il termine, la contestazione è ammessa se il ritardo è giustificato da gravi motivi. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 256c - 1 Il marito può proporre l'azione entro un anno dacché ebbe notizia della nascita e dell'esclusa sua paternità, o del concubito di un terzo con la madre al tempo del concepimento, in ogni caso però entro cinque anni dalla nascita. |
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1 | Il marito può proporre l'azione entro un anno dacché ebbe notizia della nascita e dell'esclusa sua paternità, o del concubito di un terzo con la madre al tempo del concepimento, in ogni caso però entro cinque anni dalla nascita. |
2 | L'azione del figlio può essere proposta al più tardi un anno dopo la raggiunta maggiore età. |
3 | Scaduto il termine, la contestazione è ammessa se il ritardo è scusato da gravi motivi. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 260c - 1 L'attore deve proporre l'azione entro un anno da quando ebbe conoscenza del riconoscimento e del fatto che l'autore di esso non è il padre o che un terzo ha avuto concubito con la madre al tempo del concepimento, ovvero dalla scoperta dell'errore o dalla cessazione della minaccia, in ogni caso però entro cinque anni dal riconoscimento. |
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1 | L'attore deve proporre l'azione entro un anno da quando ebbe conoscenza del riconoscimento e del fatto che l'autore di esso non è il padre o che un terzo ha avuto concubito con la madre al tempo del concepimento, ovvero dalla scoperta dell'errore o dalla cessazione della minaccia, in ogni caso però entro cinque anni dal riconoscimento. |
2 | Tuttavia, l'azione del figlio può essere proposta fino a un anno dopo la raggiunta maggiore età. |
3 | Scaduto il termine, la contestazione è ammessa se il ritardo è giustificato da gravi motivi. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 260a - 1 Il riconoscimento può essere contestato davanti al giudice da ogni interessato, segnatamente dalla madre, dal figlio e, dopo la sua morte, dai suoi discendenti, nonché dal Comune di origine o di domicilio dell'autore del riconoscimento. |
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1 | Il riconoscimento può essere contestato davanti al giudice da ogni interessato, segnatamente dalla madre, dal figlio e, dopo la sua morte, dai suoi discendenti, nonché dal Comune di origine o di domicilio dell'autore del riconoscimento. |
2 | L'autore del riconoscimento può proporre l'azione soltanto se ha riconosciuto il figlio sotto l'influsso di una minaccia di grave ed imminente pericolo per la vita, la salute, l'onore o il patrimonio proprio o di una persona a lui intimamente legata ovvero trovandosi in errore circa la sua paternità. |
3 | L'azione è diretta contro l'autore del riconoscimento e il figlio, sempreché essi non siano attori. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 256c - 1 Il marito può proporre l'azione entro un anno dacché ebbe notizia della nascita e dell'esclusa sua paternità, o del concubito di un terzo con la madre al tempo del concepimento, in ogni caso però entro cinque anni dalla nascita. |
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3 | Scaduto il termine, la contestazione è ammessa se il ritardo è scusato da gravi motivi. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 260c - 1 L'attore deve proporre l'azione entro un anno da quando ebbe conoscenza del riconoscimento e del fatto che l'autore di esso non è il padre o che un terzo ha avuto concubito con la madre al tempo del concepimento, ovvero dalla scoperta dell'errore o dalla cessazione della minaccia, in ogni caso però entro cinque anni dal riconoscimento. |
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2 | Tuttavia, l'azione del figlio può essere proposta fino a un anno dopo la raggiunta maggiore età. |
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SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 260c - 1 L'attore deve proporre l'azione entro un anno da quando ebbe conoscenza del riconoscimento e del fatto che l'autore di esso non è il padre o che un terzo ha avuto concubito con la madre al tempo del concepimento, ovvero dalla scoperta dell'errore o dalla cessazione della minaccia, in ogni caso però entro cinque anni dal riconoscimento. |
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2 | Tuttavia, l'azione del figlio può essere proposta fino a un anno dopo la raggiunta maggiore età. |
3 | Scaduto il termine, la contestazione è ammessa se il ritardo è giustificato da gravi motivi. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 260c - 1 L'attore deve proporre l'azione entro un anno da quando ebbe conoscenza del riconoscimento e del fatto che l'autore di esso non è il padre o che un terzo ha avuto concubito con la madre al tempo del concepimento, ovvero dalla scoperta dell'errore o dalla cessazione della minaccia, in ogni caso però entro cinque anni dal riconoscimento. |
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2 | Tuttavia, l'azione del figlio può essere proposta fino a un anno dopo la raggiunta maggiore età. |
3 | Scaduto il termine, la contestazione è ammessa se il ritardo è giustificato da gravi motivi. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 260c - 1 L'attore deve proporre l'azione entro un anno da quando ebbe conoscenza del riconoscimento e del fatto che l'autore di esso non è il padre o che un terzo ha avuto concubito con la madre al tempo del concepimento, ovvero dalla scoperta dell'errore o dalla cessazione della minaccia, in ogni caso però entro cinque anni dal riconoscimento. |
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1 | L'attore deve proporre l'azione entro un anno da quando ebbe conoscenza del riconoscimento e del fatto che l'autore di esso non è il padre o che un terzo ha avuto concubito con la madre al tempo del concepimento, ovvero dalla scoperta dell'errore o dalla cessazione della minaccia, in ogni caso però entro cinque anni dal riconoscimento. |
2 | Tuttavia, l'azione del figlio può essere proposta fino a un anno dopo la raggiunta maggiore età. |
3 | Scaduto il termine, la contestazione è ammessa se il ritardo è giustificato da gravi motivi. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 260c - 1 L'attore deve proporre l'azione entro un anno da quando ebbe conoscenza del riconoscimento e del fatto che l'autore di esso non è il padre o che un terzo ha avuto concubito con la madre al tempo del concepimento, ovvero dalla scoperta dell'errore o dalla cessazione della minaccia, in ogni caso però entro cinque anni dal riconoscimento. |
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2 | Tuttavia, l'azione del figlio può essere proposta fino a un anno dopo la raggiunta maggiore età. |
3 | Scaduto il termine, la contestazione è ammessa se il ritardo è giustificato da gravi motivi. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 260c - 1 L'attore deve proporre l'azione entro un anno da quando ebbe conoscenza del riconoscimento e del fatto che l'autore di esso non è il padre o che un terzo ha avuto concubito con la madre al tempo del concepimento, ovvero dalla scoperta dell'errore o dalla cessazione della minaccia, in ogni caso però entro cinque anni dal riconoscimento. |
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1 | L'attore deve proporre l'azione entro un anno da quando ebbe conoscenza del riconoscimento e del fatto che l'autore di esso non è il padre o che un terzo ha avuto concubito con la madre al tempo del concepimento, ovvero dalla scoperta dell'errore o dalla cessazione della minaccia, in ogni caso però entro cinque anni dal riconoscimento. |
2 | Tuttavia, l'azione del figlio può essere proposta fino a un anno dopo la raggiunta maggiore età. |
3 | Scaduto il termine, la contestazione è ammessa se il ritardo è giustificato da gravi motivi. |