SR 741.01 Legge federale del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale (LCStr) LCStr Art. 42 - 1 Il conducente deve astenersi dal cagionare agli utenti della strada e ai vicini qualsiasi molestia evitabile, in particolare con rumore, polvere, fumo o puzzo e deve evitare, il più possibile, di spaventare gli animali. |
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1 | Il conducente deve astenersi dal cagionare agli utenti della strada e ai vicini qualsiasi molestia evitabile, in particolare con rumore, polvere, fumo o puzzo e deve evitare, il più possibile, di spaventare gli animali. |
2 | L'uso di altoparlanti su veicoli a motore è vietato, salvo per informare i passeggeri. L'autorità competente secondo il diritto cantonale può permettere eccezioni in singoli casi. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 29 Garanzie procedurali generali - 1 In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole. |
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1 | In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole. |
2 | Le parti hanno diritto d'essere sentite. |
3 | Chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla gratuità della procedura se la sua causa non sembra priva di probabilità di successo. Ha inoltre diritto al patrocinio gratuito qualora la presenza di un legale sia necessaria per tutelare i suoi diritti. |
SR 741.01 Legge federale del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale (LCStr) LCStr Art. 42 - 1 Il conducente deve astenersi dal cagionare agli utenti della strada e ai vicini qualsiasi molestia evitabile, in particolare con rumore, polvere, fumo o puzzo e deve evitare, il più possibile, di spaventare gli animali. |
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1 | Il conducente deve astenersi dal cagionare agli utenti della strada e ai vicini qualsiasi molestia evitabile, in particolare con rumore, polvere, fumo o puzzo e deve evitare, il più possibile, di spaventare gli animali. |
2 | L'uso di altoparlanti su veicoli a motore è vietato, salvo per informare i passeggeri. L'autorità competente secondo il diritto cantonale può permettere eccezioni in singoli casi. |
SR 741.41 Ordinanza del 19 giugno 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) OETV Art. 100 Tachigrafo - 1 Per permettere di controllare la durata del lavoro e del riposo o di accertare la dinamica di un incidente devono essere muniti: |
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1 | Per permettere di controllare la durata del lavoro e del riposo o di accertare la dinamica di un incidente devono essere muniti: |
a | di un tachigrafo digitale i veicoli i cui conducenti sottostanno all'OLR 1473; |
b | di un tachigrafo analogico o digitale i veicoli i cui conducenti sottostanno all'OLR 2474; |
c | di un apparecchio per la registrazione dei dati oppure di un tachigrafo analogico o digitale gli altri autoveicoli pesanti che non rientrano nel campo d'applicazione della lettera a o b aventi una velocità massima per costruzione superiore a 40 km/h, ad eccezione degli autoveicoli di lavoro, degli autoveicoli adibiti ad abitazione e delle automobili pesanti; |
d | di un apparecchio per la registrazione dei dati oppure di un tachigrafo analogico o digitale i minibus aventi più di 16 posti a sedere, oltre a quello del conducente, adibiti al trasporto professionale di scolari e i veicoli usati per corse professionali secondo l'articolo 4 capoverso 1 lettera c oppure capoverso 4 OLR 2. |
2 | I tachigrafi digitali devono essere conformi al regolamento (UE) n. 165/2014 e all'allegato I C del regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/799 (tachigrafo intelligente). |
3 | Per i veicoli di cui al capoverso 1 lettere b-d, i tachigrafi digitali possono essere conformi all'allegato I B del regolamento (CEE) n. 3821/85. |
4 | I tachigrafi analogici devono essere conformi all'allegato I del regolamento (UE) n. 165/2014 o all'allegato I del regolamento (CEE) n. 3821/85. |
5 | Sulle automobili usate per il trasporto professionale di persone (art. 3 OLR 2) e dotate di un tachimetro di cui all'articolo 55, il tachigrafo può trovarsi al di fuori del campo visivo del conducente. |
6 | Per l'indicazione della velocità in caso di tachigrafi è sufficiente un arco fino a 120 km/h. È fatto salvo l'articolo 55 capoverso 4. |
SR 741.41 Ordinanza del 19 giugno 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) OETV Art. 100 Tachigrafo - 1 Per permettere di controllare la durata del lavoro e del riposo o di accertare la dinamica di un incidente devono essere muniti: |
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1 | Per permettere di controllare la durata del lavoro e del riposo o di accertare la dinamica di un incidente devono essere muniti: |
a | di un tachigrafo digitale i veicoli i cui conducenti sottostanno all'OLR 1473; |
b | di un tachigrafo analogico o digitale i veicoli i cui conducenti sottostanno all'OLR 2474; |
c | di un apparecchio per la registrazione dei dati oppure di un tachigrafo analogico o digitale gli altri autoveicoli pesanti che non rientrano nel campo d'applicazione della lettera a o b aventi una velocità massima per costruzione superiore a 40 km/h, ad eccezione degli autoveicoli di lavoro, degli autoveicoli adibiti ad abitazione e delle automobili pesanti; |
d | di un apparecchio per la registrazione dei dati oppure di un tachigrafo analogico o digitale i minibus aventi più di 16 posti a sedere, oltre a quello del conducente, adibiti al trasporto professionale di scolari e i veicoli usati per corse professionali secondo l'articolo 4 capoverso 1 lettera c oppure capoverso 4 OLR 2. |
2 | I tachigrafi digitali devono essere conformi al regolamento (UE) n. 165/2014 e all'allegato I C del regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/799 (tachigrafo intelligente). |
3 | Per i veicoli di cui al capoverso 1 lettere b-d, i tachigrafi digitali possono essere conformi all'allegato I B del regolamento (CEE) n. 3821/85. |
4 | I tachigrafi analogici devono essere conformi all'allegato I del regolamento (UE) n. 165/2014 o all'allegato I del regolamento (CEE) n. 3821/85. |
5 | Sulle automobili usate per il trasporto professionale di persone (art. 3 OLR 2) e dotate di un tachimetro di cui all'articolo 55, il tachigrafo può trovarsi al di fuori del campo visivo del conducente. |
6 | Per l'indicazione della velocità in caso di tachigrafi è sufficiente un arco fino a 120 km/h. È fatto salvo l'articolo 55 capoverso 4. |
SR 741.41 Ordinanza del 19 giugno 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) OETV Art. 100 Tachigrafo - 1 Per permettere di controllare la durata del lavoro e del riposo o di accertare la dinamica di un incidente devono essere muniti: |
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1 | Per permettere di controllare la durata del lavoro e del riposo o di accertare la dinamica di un incidente devono essere muniti: |
a | di un tachigrafo digitale i veicoli i cui conducenti sottostanno all'OLR 1473; |
b | di un tachigrafo analogico o digitale i veicoli i cui conducenti sottostanno all'OLR 2474; |
c | di un apparecchio per la registrazione dei dati oppure di un tachigrafo analogico o digitale gli altri autoveicoli pesanti che non rientrano nel campo d'applicazione della lettera a o b aventi una velocità massima per costruzione superiore a 40 km/h, ad eccezione degli autoveicoli di lavoro, degli autoveicoli adibiti ad abitazione e delle automobili pesanti; |
d | di un apparecchio per la registrazione dei dati oppure di un tachigrafo analogico o digitale i minibus aventi più di 16 posti a sedere, oltre a quello del conducente, adibiti al trasporto professionale di scolari e i veicoli usati per corse professionali secondo l'articolo 4 capoverso 1 lettera c oppure capoverso 4 OLR 2. |
2 | I tachigrafi digitali devono essere conformi al regolamento (UE) n. 165/2014 e all'allegato I C del regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/799 (tachigrafo intelligente). |
3 | Per i veicoli di cui al capoverso 1 lettere b-d, i tachigrafi digitali possono essere conformi all'allegato I B del regolamento (CEE) n. 3821/85. |
4 | I tachigrafi analogici devono essere conformi all'allegato I del regolamento (UE) n. 165/2014 o all'allegato I del regolamento (CEE) n. 3821/85. |
5 | Sulle automobili usate per il trasporto professionale di persone (art. 3 OLR 2) e dotate di un tachimetro di cui all'articolo 55, il tachigrafo può trovarsi al di fuori del campo visivo del conducente. |
6 | Per l'indicazione della velocità in caso di tachigrafi è sufficiente un arco fino a 120 km/h. È fatto salvo l'articolo 55 capoverso 4. |
SR 822.222 Ordinanza del 6 maggio 1981 sulla durata del lavoro e del riposo dei conducenti professionali di veicoli leggeri per il trasporto di persone e di automobili pesanti (OLR 2) OLR-2 Art. 16 Dischi del tachigrafo - 1 Il conducente deve prendersi un numero sufficiente di dischi di riserva rispettivamente di blocchetti settimanali, adatti per il tachigrafo; se il giorno precedente era un giorno feriale, egli deve pure portarsi seco il disco contenente le iscrizioni di quel giorno o una copia di esso. Possono essere adoperati soltanto dischi omologati, autorizzati per l'apparecchio montato nel veicolo. Il conducente deve conservare accuratamente i dischi. |
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1 | Il conducente deve prendersi un numero sufficiente di dischi di riserva rispettivamente di blocchetti settimanali, adatti per il tachigrafo; se il giorno precedente era un giorno feriale, egli deve pure portarsi seco il disco contenente le iscrizioni di quel giorno o una copia di esso. Possono essere adoperati soltanto dischi omologati, autorizzati per l'apparecchio montato nel veicolo. Il conducente deve conservare accuratamente i dischi. |
2 | Il conducente deve utilizzare non più di un disco per veicolo e per giorno; ogni disco deve essere utilizzato una sola volta. Se più di due conducenti assolvono la totalità del loro lavoro quotidiano sullo stesso veicolo equipaggiato di un tachigrafo che serve alla registrazione giornaliera (lavoro a turni), l'autorità di esecuzione può permettere a ogni conducente di utilizzare un disco individuale, a condizione che la totalità del lavoro quotidiano compiuto dal conducente vi sia registrata e che ciò permetta un controllo più efficace. La validità del permesso è limitata a un anno; all'USTRA45 si deve inviare una copia di questo permesso. In casi particolari, esso può autorizzare altre eccezioni. |
3 | Ogni giorno, al momento di prendere in consegna il veicolo, il conducente deve iscrivere in maniera ben visibile, sul disco del tachigrafo che serve alla registrazione giornaliera, il suo nome e quello dell'eventuale secondo conducente, inoltre la data, il numero delle targhe del veicolo e il chilometraggio all'inizio della corsa. Al più tardi alla fine del lavoro, egli deve annotare il nuovo chilometraggio e il totale dei chilometri percorsi; se vi è stato un cambiamento d'autista, si dovrà rettificare l'iscrizione dei nomi. |
4 | Nel caso di tachigrafo settimanale il conducente, al momento di prendere in consegna il veicolo, deve inserire il primo giorno di lavoro una serie settimanale completa di dischi; il primo disco deve portare le iscrizioni menzionate nel capoverso 3. Alla fine della settimana in corso, il conducente deve togliere dal tachigrafo la serie completa di dischi e iscrivere sul primo disco della serie il nuovo chilometraggio e il totale dei chilometri percorsi. Nel contempo, egli iscrive i nomi sugli altri dischi. |
5 | Possono essere adoperati in tachigrafi settimanali appropriati, dei dischi giornalieri speciali; su questi dischi devono essere fatte le iscrizioni conformemente al capoverso 3. Tuttavia, l'autorità d'esecuzione può prescrivere, in casi singoli, l'uso di serie settimanali, se l'impiego dei dischi giornalieri non permette un controllo efficace. Una tale decisione deve essere notificata per iscritto alla persona interessata indicandone il motivo; l'USTRA riceverà copia di questa decisione. |
6 | Se il veicolo viene guidato lo stesso giorno da più di due conducenti, gli altri conducenti devono iscrivere il loro nome, a seconda che abbiano utilizzato la posizione «1» o «2» del tachigrafo, accanto al nome del conducente 1 o 2; essi possono pure iscrivere il loro nome, seguito dalla concernente indicazione «1» o «2», nel campo non rimasto impresso. |
6bis | ...46 |
7 | Le iscrizioni facoltative non devono rendere difficile la lettura del disco. |
8 | I dischi e le serie di dischi adoperati devono essere consegnati al datore di lavoro al più tardi il primo giorno di lavoro della settimana successiva e, nel caso di viaggi all'estero, dopo il ritorno in Svizzera. Ogni serie di dischi dovrà essere agganciata assieme. I dischi e le serie di dischi devono essere classificati e conservati in ordine cronologico, per veicolo (art. 23 cpv. 3). |
SR 822.222 Ordinanza del 6 maggio 1981 sulla durata del lavoro e del riposo dei conducenti professionali di veicoli leggeri per il trasporto di persone e di automobili pesanti (OLR 2) OLR-2 Art. 15 Uso del tachigrafo - 1 Fin tanto che il conducente si trova nel veicolo o in prossimità di esso, egli deve sempre tenere il tachigrafo in funzione durante la sua attività professionale e servirsene in maniera tale che la durata della guida e degli altri lavori nonché le pause siano correttamente indicate ed appaiano visibili per ogni singolo conducente senza che sorgano dubbi. |
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1 | Fin tanto che il conducente si trova nel veicolo o in prossimità di esso, egli deve sempre tenere il tachigrafo in funzione durante la sua attività professionale e servirsene in maniera tale che la durata della guida e degli altri lavori nonché le pause siano correttamente indicate ed appaiano visibili per ogni singolo conducente senza che sorgano dubbi. |
2 | Se sono effettuate corse di carattere privato con il veicolo, il tachigrafo deve essere mantenuto continuamente in funzione; bisogna scegliere la posizione «Pausa» (posizione «0» o il simbolo «sedia»). Se la posizione «Pausa» non consente una distinzione univoca tra corse di carattere privato e corse professionali, il conducente tiene un controllo permanente delle corse private effettuate.44 |
3 | Su domanda delle autorità d'esecuzione, il conducente deve aprire il tachigrafo e fornire le informazioni necessarie. Egli può aprirlo durante la corsa per controllare il suo funzionamento, ma al massimo una volta al giorno. |
SR 822.222 Ordinanza del 6 maggio 1981 sulla durata del lavoro e del riposo dei conducenti professionali di veicoli leggeri per il trasporto di persone e di automobili pesanti (OLR 2) OLR-2 Art. 28 Disposizioni penali - 1 Chiunque viola le disposizioni sulla durata del lavoro, della guida e del riposo (art. 5-13) è punito con la multa.58 |
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1 | Chiunque viola le disposizioni sulla durata del lavoro, della guida e del riposo (art. 5-13) è punito con la multa.58 |
2 | È punito con la multa chiunque viola le disposizioni sul controllo (art. 15-23), in particolare chi:59 |
a | non fa uso dei mezzi di controllo oppure non li usa correttamente; |
b | non mantiene il tachigrafo in funzione, lo adopera scorrettamente o falsifica le registrazioni; |
c | fa iscrizioni inveritiere o incomplete su un documento di controllo, in particolare sul disco del tachigrafo, nel registro della durata del lavoro, della guida e del riposo, nel libretto di lavoro o nell'elenco di conducenti, oppure ne rende difficile la lettura; |
d | ... |
3 | Chiunque contravviene agli obblighi o alle prescrizioni da osservare giusta le disposizioni speciali (art. 25 e 27) è punito con la multa.64 |
4 | Il datore di lavoro che induce un conducente a commettere un atto punibile ai sensi della presente ordinanza oppure che non glielo impedisce, nei limiti delle sue possibilità, è passibile della stessa pena che il conducente. Il giudice può attenuare la pena per il lavoratore o esentarlo da una pena se le circostanze lo giustifichino. |
SR 741.41 Ordinanza del 19 giugno 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) OETV Art. 100 Tachigrafo - 1 Per permettere di controllare la durata del lavoro e del riposo o di accertare la dinamica di un incidente devono essere muniti: |
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1 | Per permettere di controllare la durata del lavoro e del riposo o di accertare la dinamica di un incidente devono essere muniti: |
a | di un tachigrafo digitale i veicoli i cui conducenti sottostanno all'OLR 1473; |
b | di un tachigrafo analogico o digitale i veicoli i cui conducenti sottostanno all'OLR 2474; |
c | di un apparecchio per la registrazione dei dati oppure di un tachigrafo analogico o digitale gli altri autoveicoli pesanti che non rientrano nel campo d'applicazione della lettera a o b aventi una velocità massima per costruzione superiore a 40 km/h, ad eccezione degli autoveicoli di lavoro, degli autoveicoli adibiti ad abitazione e delle automobili pesanti; |
d | di un apparecchio per la registrazione dei dati oppure di un tachigrafo analogico o digitale i minibus aventi più di 16 posti a sedere, oltre a quello del conducente, adibiti al trasporto professionale di scolari e i veicoli usati per corse professionali secondo l'articolo 4 capoverso 1 lettera c oppure capoverso 4 OLR 2. |
2 | I tachigrafi digitali devono essere conformi al regolamento (UE) n. 165/2014 e all'allegato I C del regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/799 (tachigrafo intelligente). |
3 | Per i veicoli di cui al capoverso 1 lettere b-d, i tachigrafi digitali possono essere conformi all'allegato I B del regolamento (CEE) n. 3821/85. |
4 | I tachigrafi analogici devono essere conformi all'allegato I del regolamento (UE) n. 165/2014 o all'allegato I del regolamento (CEE) n. 3821/85. |
5 | Sulle automobili usate per il trasporto professionale di persone (art. 3 OLR 2) e dotate di un tachimetro di cui all'articolo 55, il tachigrafo può trovarsi al di fuori del campo visivo del conducente. |
6 | Per l'indicazione della velocità in caso di tachigrafi è sufficiente un arco fino a 120 km/h. È fatto salvo l'articolo 55 capoverso 4. |
SR 822.222 Ordinanza del 6 maggio 1981 sulla durata del lavoro e del riposo dei conducenti professionali di veicoli leggeri per il trasporto di persone e di automobili pesanti (OLR 2) OLR-2 Art. 15 Uso del tachigrafo - 1 Fin tanto che il conducente si trova nel veicolo o in prossimità di esso, egli deve sempre tenere il tachigrafo in funzione durante la sua attività professionale e servirsene in maniera tale che la durata della guida e degli altri lavori nonché le pause siano correttamente indicate ed appaiano visibili per ogni singolo conducente senza che sorgano dubbi. |
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1 | Fin tanto che il conducente si trova nel veicolo o in prossimità di esso, egli deve sempre tenere il tachigrafo in funzione durante la sua attività professionale e servirsene in maniera tale che la durata della guida e degli altri lavori nonché le pause siano correttamente indicate ed appaiano visibili per ogni singolo conducente senza che sorgano dubbi. |
2 | Se sono effettuate corse di carattere privato con il veicolo, il tachigrafo deve essere mantenuto continuamente in funzione; bisogna scegliere la posizione «Pausa» (posizione «0» o il simbolo «sedia»). Se la posizione «Pausa» non consente una distinzione univoca tra corse di carattere privato e corse professionali, il conducente tiene un controllo permanente delle corse private effettuate.44 |
3 | Su domanda delle autorità d'esecuzione, il conducente deve aprire il tachigrafo e fornire le informazioni necessarie. Egli può aprirlo durante la corsa per controllare il suo funzionamento, ma al massimo una volta al giorno. |
SR 822.222 Ordinanza del 6 maggio 1981 sulla durata del lavoro e del riposo dei conducenti professionali di veicoli leggeri per il trasporto di persone e di automobili pesanti (OLR 2) OLR-2 Art. 16 Dischi del tachigrafo - 1 Il conducente deve prendersi un numero sufficiente di dischi di riserva rispettivamente di blocchetti settimanali, adatti per il tachigrafo; se il giorno precedente era un giorno feriale, egli deve pure portarsi seco il disco contenente le iscrizioni di quel giorno o una copia di esso. Possono essere adoperati soltanto dischi omologati, autorizzati per l'apparecchio montato nel veicolo. Il conducente deve conservare accuratamente i dischi. |
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1 | Il conducente deve prendersi un numero sufficiente di dischi di riserva rispettivamente di blocchetti settimanali, adatti per il tachigrafo; se il giorno precedente era un giorno feriale, egli deve pure portarsi seco il disco contenente le iscrizioni di quel giorno o una copia di esso. Possono essere adoperati soltanto dischi omologati, autorizzati per l'apparecchio montato nel veicolo. Il conducente deve conservare accuratamente i dischi. |
2 | Il conducente deve utilizzare non più di un disco per veicolo e per giorno; ogni disco deve essere utilizzato una sola volta. Se più di due conducenti assolvono la totalità del loro lavoro quotidiano sullo stesso veicolo equipaggiato di un tachigrafo che serve alla registrazione giornaliera (lavoro a turni), l'autorità di esecuzione può permettere a ogni conducente di utilizzare un disco individuale, a condizione che la totalità del lavoro quotidiano compiuto dal conducente vi sia registrata e che ciò permetta un controllo più efficace. La validità del permesso è limitata a un anno; all'USTRA45 si deve inviare una copia di questo permesso. In casi particolari, esso può autorizzare altre eccezioni. |
3 | Ogni giorno, al momento di prendere in consegna il veicolo, il conducente deve iscrivere in maniera ben visibile, sul disco del tachigrafo che serve alla registrazione giornaliera, il suo nome e quello dell'eventuale secondo conducente, inoltre la data, il numero delle targhe del veicolo e il chilometraggio all'inizio della corsa. Al più tardi alla fine del lavoro, egli deve annotare il nuovo chilometraggio e il totale dei chilometri percorsi; se vi è stato un cambiamento d'autista, si dovrà rettificare l'iscrizione dei nomi. |
4 | Nel caso di tachigrafo settimanale il conducente, al momento di prendere in consegna il veicolo, deve inserire il primo giorno di lavoro una serie settimanale completa di dischi; il primo disco deve portare le iscrizioni menzionate nel capoverso 3. Alla fine della settimana in corso, il conducente deve togliere dal tachigrafo la serie completa di dischi e iscrivere sul primo disco della serie il nuovo chilometraggio e il totale dei chilometri percorsi. Nel contempo, egli iscrive i nomi sugli altri dischi. |
5 | Possono essere adoperati in tachigrafi settimanali appropriati, dei dischi giornalieri speciali; su questi dischi devono essere fatte le iscrizioni conformemente al capoverso 3. Tuttavia, l'autorità d'esecuzione può prescrivere, in casi singoli, l'uso di serie settimanali, se l'impiego dei dischi giornalieri non permette un controllo efficace. Una tale decisione deve essere notificata per iscritto alla persona interessata indicandone il motivo; l'USTRA riceverà copia di questa decisione. |
6 | Se il veicolo viene guidato lo stesso giorno da più di due conducenti, gli altri conducenti devono iscrivere il loro nome, a seconda che abbiano utilizzato la posizione «1» o «2» del tachigrafo, accanto al nome del conducente 1 o 2; essi possono pure iscrivere il loro nome, seguito dalla concernente indicazione «1» o «2», nel campo non rimasto impresso. |
6bis | ...46 |
7 | Le iscrizioni facoltative non devono rendere difficile la lettura del disco. |
8 | I dischi e le serie di dischi adoperati devono essere consegnati al datore di lavoro al più tardi il primo giorno di lavoro della settimana successiva e, nel caso di viaggi all'estero, dopo il ritorno in Svizzera. Ogni serie di dischi dovrà essere agganciata assieme. I dischi e le serie di dischi devono essere classificati e conservati in ordine cronologico, per veicolo (art. 23 cpv. 3). |
SR 741.41 Ordinanza del 19 giugno 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) OETV Art. 100 Tachigrafo - 1 Per permettere di controllare la durata del lavoro e del riposo o di accertare la dinamica di un incidente devono essere muniti: |
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1 | Per permettere di controllare la durata del lavoro e del riposo o di accertare la dinamica di un incidente devono essere muniti: |
a | di un tachigrafo digitale i veicoli i cui conducenti sottostanno all'OLR 1473; |
b | di un tachigrafo analogico o digitale i veicoli i cui conducenti sottostanno all'OLR 2474; |
c | di un apparecchio per la registrazione dei dati oppure di un tachigrafo analogico o digitale gli altri autoveicoli pesanti che non rientrano nel campo d'applicazione della lettera a o b aventi una velocità massima per costruzione superiore a 40 km/h, ad eccezione degli autoveicoli di lavoro, degli autoveicoli adibiti ad abitazione e delle automobili pesanti; |
d | di un apparecchio per la registrazione dei dati oppure di un tachigrafo analogico o digitale i minibus aventi più di 16 posti a sedere, oltre a quello del conducente, adibiti al trasporto professionale di scolari e i veicoli usati per corse professionali secondo l'articolo 4 capoverso 1 lettera c oppure capoverso 4 OLR 2. |
2 | I tachigrafi digitali devono essere conformi al regolamento (UE) n. 165/2014 e all'allegato I C del regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/799 (tachigrafo intelligente). |
3 | Per i veicoli di cui al capoverso 1 lettere b-d, i tachigrafi digitali possono essere conformi all'allegato I B del regolamento (CEE) n. 3821/85. |
4 | I tachigrafi analogici devono essere conformi all'allegato I del regolamento (UE) n. 165/2014 o all'allegato I del regolamento (CEE) n. 3821/85. |
5 | Sulle automobili usate per il trasporto professionale di persone (art. 3 OLR 2) e dotate di un tachimetro di cui all'articolo 55, il tachigrafo può trovarsi al di fuori del campo visivo del conducente. |
6 | Per l'indicazione della velocità in caso di tachigrafi è sufficiente un arco fino a 120 km/h. È fatto salvo l'articolo 55 capoverso 4. |
SR 822.221 Ordinanza del 19 giugno 1995 sulla durata del lavoro e del riposo dei conducenti professionali di veicoli a motore (Ordinanza per gli autisti, OLR 1) - Ordinanza per gli autisti OLR-1 Art. 14 Tachigrafo - 1 Finché si trova nel veicolo o nelle sue vicinanze, il conducente deve, durante la sua attività, tenere costantemente in funzione il tachigrafo e utilizzarlo in modo che siano registrati puntualmente i periodi di guida, gli altri periodi di lavoro, il tempo di disponibilità e le pause. In caso di equipaggio multiplo, i conducenti utilizzano il tachigrafo in modo che questi dati siano differenziati dall'apparecchio per ciascun conducente.85 |
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1 | Finché si trova nel veicolo o nelle sue vicinanze, il conducente deve, durante la sua attività, tenere costantemente in funzione il tachigrafo e utilizzarlo in modo che siano registrati puntualmente i periodi di guida, gli altri periodi di lavoro, il tempo di disponibilità e le pause. In caso di equipaggio multiplo, i conducenti utilizzano il tachigrafo in modo che questi dati siano differenziati dall'apparecchio per ciascun conducente.85 |
2 | Il datore di lavoro e il conducente provvedono al funzionamento ineccepibile e all'uso corretto del tachigrafo. |
3 | In caso di guasto o di funzionamento difettoso del tachigrafo, il datore di lavoro o il conducente indipendente deve provvedere a farlo riparare al più presto da un'officina in possesso di un'autorizzazione corrispondente. Qualora il rientro del veicolo alla sede dell'impresa non sia possibile entro una settimana dall'accaduto, la riparazione deve essere effettuata durante il viaggio.86 |
SR 822.221 Ordinanza del 19 giugno 1995 sulla durata del lavoro e del riposo dei conducenti professionali di veicoli a motore (Ordinanza per gli autisti, OLR 1) - Ordinanza per gli autisti OLR-1 Art. 14d Tachigrafo digitale per veicoli da noleggio - I noleggiatori di veicoli devono, su richiesta, mettere a disposizione del locatario, al più tardi entro un mese dalla fine del periodo di noleggio, i dati registrati nella memoria del tachigrafo che si riferiscono alle corse effettuate dal locatario e ai quali quest'ultimo non può accedere direttamente. A tale riguardo dev'essere garantita la protezione dei dati. |
SR 822.221 Ordinanza del 19 giugno 1995 sulla durata del lavoro e del riposo dei conducenti professionali di veicoli a motore (Ordinanza per gli autisti, OLR 1) - Ordinanza per gli autisti OLR-1 Art. 15 Libretto di lavoro - 1 Il lavoratore compila un libretto di lavoro indicante la durata del suo lavoro, se: |
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1 | Il lavoratore compila un libretto di lavoro indicante la durata del suo lavoro, se: |
a | non gli è dato di provarla con altri mezzi di controllo (dischi del tachigrafo, carta del conducente, estratti, rapporti giornalieri e apparecchi di controllo del tempo di lavoro); o |
b | non esercita un'attività secondo un orario fisso di lavoro. |
2 | Il lavoratore può utilizzare soltanto un libretto di lavoro alla volta, anche se è occupato presso più di un datore di lavoro. Il libretto di lavoro è personale e non trasferibile. |
3 | Il datore di lavoro deve procurarsi il libretto di lavoro presso l'autorità di esecuzione e consegnarlo gratuitamente al lavoratore. Il libretto di lavoro deve essere riconsegnato al datore di lavoro quando tutte le pagine sono riempite oppure se è posto fine al rapporto di lavoro. |
4 | Al più tardi il primo giorno di lavoro della settimana successiva o, in caso di corse all'estero, dopo il rientro in Svizzera, il lavoratore deve consegnare al datore di lavoro i mezzi di controllo per provare il tempo di lavoro (originali perforati del foglio settimanale del libretto di lavoro, rapporti ad uso interno dell'azienda). |
SR 822.221 Ordinanza del 19 giugno 1995 sulla durata del lavoro e del riposo dei conducenti professionali di veicoli a motore (Ordinanza per gli autisti, OLR 1) - Ordinanza per gli autisti OLR-1 Art. 14c Presentazione dei documenti o dei dati riguardanti il tachigrafo - 1 Se guida un veicolo con un tachigrafo analogico, il conducente deve essere in grado di presentare in qualsiasi momento all'autorità d'esecuzione il disco del giorno in corso e i dischi utilizzati nei precedenti 28 giorni nonché la carta del conducente, nel caso sia titolare di una tale carta; i dischi precedenti sono restituiti al datore di lavoro affinché li conservi (art. 18 cpv. 3).99 |
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1 | Se guida un veicolo con un tachigrafo analogico, il conducente deve essere in grado di presentare in qualsiasi momento all'autorità d'esecuzione il disco del giorno in corso e i dischi utilizzati nei precedenti 28 giorni nonché la carta del conducente, nel caso sia titolare di una tale carta; i dischi precedenti sono restituiti al datore di lavoro affinché li conservi (art. 18 cpv. 3).99 |
2 | Se guida un veicolo con un tachigrafo digitale, il conducente deve essere in grado di presentare in ogni momento all'autorità d'esecuzione la carta del conducente. |
3 | Se guida alternativamente un veicolo con tachigrafo analogico e un veicolo con tachigrafo digitale, il conducente deve poter presentare in ogni momento all'autorità: |
a | il disco e gli estratti della giornata in corso conformemente all'articolo 14b capoversi 4 e 5; |
b | i dischi e gli estratti dei precedenti 28 giorni durante i quali ha guidato un veicolo conformemente all'articolo 14b capoversi 4 e 5; |
c | la carta del conducente.100 |
SR 741.11 Ordinanza del 13 novembre 1962 sulle norme della circolazione stradale (ONC) ONC Art. 18 Fermata - (art. 37 cpv. 2 LCStr) |
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1 | I conducenti devono fermarsi, se possibile fuori della strada. Sulla carreggiata devono fermare il veicolo solo ai margini e parallelamente all'asse della stessa. La fermata sul lato sinistro della strada è autorizzata soltanto: |
a | se sulla destra corre la rotaia di una tramvia o di una ferrovia su strada; |
b | se a destra è segnalato o demarcato un divieto di fermata o di parcheggio; |
c | sulle strade strette e a traffico debole; |
d | sulle strade a senso unico.99 |
2 | È vietato fermarsi volontariamente*: |
a | in luoghi senza visibilità, segnatamente in prossimità di curve e di dossi; |
b | nei passaggi stretti e a lato di un ostacolo sulla carreggiata; |
c | nei tratti riservati alla preselezione e accanto alle linee di sicurezza, alle linee longitudinali continue e alle linee doppie, se non resta libero un passaggio largo almeno 3 m; |
d | alle intersezioni, come anche prima e dopo le intersezioni a meno di 5 m dalla carreggiata trasversale; |
e | sui passaggi pedonali e lateralmente sulla superficie contigua ad essi e, se non vi è una linea vietante l'arresto, a meno di 5 metri prima di passaggi pedonali sulla carreggiata e sul marciapiede contiguo; |
f | sui passaggi a livello e nei sottopassaggi; |
g | davanti a un segnale, se il veicolo potrebbe nasconderlo. |
3 | A meno di 10 metri dai cartelli indicanti le fermate delle aziende pubbliche di trasporto e dai locali e magazzini dei servizi antincendio, la fermata è permessa soltanto per lasciare salire o scendere i passeggeri; i mezzi di trasporto pubblici e i servizi antincendio non devono essere ostacolati.103 |
4 | La fermata per il carico e lo scarico di merci accanto a veicoli parcheggiati lungo il margine della carreggiata è permessa soltanto se la circolazione non è ostacolata. Su domanda, il conducente deve immediatamente permettere la partenza del veicolo parcheggiato. |
SR 822.221 Ordinanza del 19 giugno 1995 sulla durata del lavoro e del riposo dei conducenti professionali di veicoli a motore (Ordinanza per gli autisti, OLR 1) - Ordinanza per gli autisti OLR-1 Art. 15 Libretto di lavoro - 1 Il lavoratore compila un libretto di lavoro indicante la durata del suo lavoro, se: |
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1 | Il lavoratore compila un libretto di lavoro indicante la durata del suo lavoro, se: |
a | non gli è dato di provarla con altri mezzi di controllo (dischi del tachigrafo, carta del conducente, estratti, rapporti giornalieri e apparecchi di controllo del tempo di lavoro); o |
b | non esercita un'attività secondo un orario fisso di lavoro. |
2 | Il lavoratore può utilizzare soltanto un libretto di lavoro alla volta, anche se è occupato presso più di un datore di lavoro. Il libretto di lavoro è personale e non trasferibile. |
3 | Il datore di lavoro deve procurarsi il libretto di lavoro presso l'autorità di esecuzione e consegnarlo gratuitamente al lavoratore. Il libretto di lavoro deve essere riconsegnato al datore di lavoro quando tutte le pagine sono riempite oppure se è posto fine al rapporto di lavoro. |
4 | Al più tardi il primo giorno di lavoro della settimana successiva o, in caso di corse all'estero, dopo il rientro in Svizzera, il lavoratore deve consegnare al datore di lavoro i mezzi di controllo per provare il tempo di lavoro (originali perforati del foglio settimanale del libretto di lavoro, rapporti ad uso interno dell'azienda). |
SR 741.41 Ordinanza del 19 giugno 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) OETV Art. 100 Tachigrafo - 1 Per permettere di controllare la durata del lavoro e del riposo o di accertare la dinamica di un incidente devono essere muniti: |
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1 | Per permettere di controllare la durata del lavoro e del riposo o di accertare la dinamica di un incidente devono essere muniti: |
a | di un tachigrafo digitale i veicoli i cui conducenti sottostanno all'OLR 1473; |
b | di un tachigrafo analogico o digitale i veicoli i cui conducenti sottostanno all'OLR 2474; |
c | di un apparecchio per la registrazione dei dati oppure di un tachigrafo analogico o digitale gli altri autoveicoli pesanti che non rientrano nel campo d'applicazione della lettera a o b aventi una velocità massima per costruzione superiore a 40 km/h, ad eccezione degli autoveicoli di lavoro, degli autoveicoli adibiti ad abitazione e delle automobili pesanti; |
d | di un apparecchio per la registrazione dei dati oppure di un tachigrafo analogico o digitale i minibus aventi più di 16 posti a sedere, oltre a quello del conducente, adibiti al trasporto professionale di scolari e i veicoli usati per corse professionali secondo l'articolo 4 capoverso 1 lettera c oppure capoverso 4 OLR 2. |
2 | I tachigrafi digitali devono essere conformi al regolamento (UE) n. 165/2014 e all'allegato I C del regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/799 (tachigrafo intelligente). |
3 | Per i veicoli di cui al capoverso 1 lettere b-d, i tachigrafi digitali possono essere conformi all'allegato I B del regolamento (CEE) n. 3821/85. |
4 | I tachigrafi analogici devono essere conformi all'allegato I del regolamento (UE) n. 165/2014 o all'allegato I del regolamento (CEE) n. 3821/85. |
5 | Sulle automobili usate per il trasporto professionale di persone (art. 3 OLR 2) e dotate di un tachimetro di cui all'articolo 55, il tachigrafo può trovarsi al di fuori del campo visivo del conducente. |
6 | Per l'indicazione della velocità in caso di tachigrafi è sufficiente un arco fino a 120 km/h. È fatto salvo l'articolo 55 capoverso 4. |
SR 741.11 Ordinanza del 13 novembre 1962 sulle norme della circolazione stradale (ONC) ONC Art. 15 Casi speciali di precedenza - (art. 36 cpv. 2 a 4 LCStr) |
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1 | Se una strada principale cambia direzione in un punto dove sboccano strade secondarie, il conducente che dalla strada principale svolta in una strada secondaria deve dare la precedenza soltanto ai veicoli che circolano in senso inverso sulla strada principale. |
2 | Se due o più strade munite del segnale «Stop» (3.01) o «Dare precedenza» (3.02) sboccano nel medesimo luogo in una strada con diritto di precedenza, gli utenti delle strade confluenti senza precedenza devono, tra di loro, rispettare la precedenza da destra. |
3 | Chi si immette in una strada principale o secondaria uscendo da una fabbrica, da un cortile, da un'autorimessa, da strade dei campi, da ciclopiste, da parcheggi, da stazioni di servizio e simili oppure attraverso un marciapiede deve dare la precedenza ai veicoli che circolano su tali strade. Se questi punti sono senza visuale, il conducente deve fermarsi; se necessario, deve chiedere ad una persona di controllare la manovra.92 |
SR 822.222 Ordinanza del 6 maggio 1981 sulla durata del lavoro e del riposo dei conducenti professionali di veicoli leggeri per il trasporto di persone e di automobili pesanti (OLR 2) OLR-2 Art. 23 Obbligo d'informazione - 1 Il datore di lavoro e i conducenti devono comunicare alle autorità d'esecuzione tutte le informazioni necessarie all'applicazione della presente ordinanza e ai controlli. |
|
1 | Il datore di lavoro e i conducenti devono comunicare alle autorità d'esecuzione tutte le informazioni necessarie all'applicazione della presente ordinanza e ai controlli. |
2 | Il datore di lavoro e i conducenti indipendenti devono permettere all'autorità d'esecuzione di accedere all'azienda e di fare le inchieste che s'impongano. |
3 | Il datore di lavoro e i conducenti indipendenti devono conservare durante due anni, presso la sede dell'azienda: |
a | il registro della durata del lavoro, della guida e del riposo (art. 21); |
b | i dischi e le serie di dischi settimanali del tachigrafo (art. 16 e 16a); |
c | i fogli settimanali e quotidiani del libretto di lavoro e i libretti di lavoro compilati (art. 18); |
d | eventuali rapporti giornalieri ad uso interno dell'azienda (art. 19 cpv. 1), le carte di lavoro (art. 25 cpv. 4), i permessi (art. 16 cpv. 2) e le decisioni di dispensa (art. 19 cpv. 1 e 3). |
4 | Le succursali che dispongono di veicoli in maniera autonoma devono conservare questi documenti nella loro sede. |
5 | I documenti devono essere presentati o inviati alle autorità d'esecuzione che ne facessero richiesta. |
SR 822.222 Ordinanza del 6 maggio 1981 sulla durata del lavoro e del riposo dei conducenti professionali di veicoli leggeri per il trasporto di persone e di automobili pesanti (OLR 2) OLR-2 Art. 28 Disposizioni penali - 1 Chiunque viola le disposizioni sulla durata del lavoro, della guida e del riposo (art. 5-13) è punito con la multa.58 |
|
1 | Chiunque viola le disposizioni sulla durata del lavoro, della guida e del riposo (art. 5-13) è punito con la multa.58 |
2 | È punito con la multa chiunque viola le disposizioni sul controllo (art. 15-23), in particolare chi:59 |
a | non fa uso dei mezzi di controllo oppure non li usa correttamente; |
b | non mantiene il tachigrafo in funzione, lo adopera scorrettamente o falsifica le registrazioni; |
c | fa iscrizioni inveritiere o incomplete su un documento di controllo, in particolare sul disco del tachigrafo, nel registro della durata del lavoro, della guida e del riposo, nel libretto di lavoro o nell'elenco di conducenti, oppure ne rende difficile la lettura; |
d | ... |
3 | Chiunque contravviene agli obblighi o alle prescrizioni da osservare giusta le disposizioni speciali (art. 25 e 27) è punito con la multa.64 |
4 | Il datore di lavoro che induce un conducente a commettere un atto punibile ai sensi della presente ordinanza oppure che non glielo impedisce, nei limiti delle sue possibilità, è passibile della stessa pena che il conducente. Il giudice può attenuare la pena per il lavoratore o esentarlo da una pena se le circostanze lo giustifichino. |
SR 822.222 Ordinanza del 6 maggio 1981 sulla durata del lavoro e del riposo dei conducenti professionali di veicoli leggeri per il trasporto di persone e di automobili pesanti (OLR 2) OLR-2 Art. 28 Disposizioni penali - 1 Chiunque viola le disposizioni sulla durata del lavoro, della guida e del riposo (art. 5-13) è punito con la multa.58 |
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1 | Chiunque viola le disposizioni sulla durata del lavoro, della guida e del riposo (art. 5-13) è punito con la multa.58 |
2 | È punito con la multa chiunque viola le disposizioni sul controllo (art. 15-23), in particolare chi:59 |
a | non fa uso dei mezzi di controllo oppure non li usa correttamente; |
b | non mantiene il tachigrafo in funzione, lo adopera scorrettamente o falsifica le registrazioni; |
c | fa iscrizioni inveritiere o incomplete su un documento di controllo, in particolare sul disco del tachigrafo, nel registro della durata del lavoro, della guida e del riposo, nel libretto di lavoro o nell'elenco di conducenti, oppure ne rende difficile la lettura; |
d | ... |
3 | Chiunque contravviene agli obblighi o alle prescrizioni da osservare giusta le disposizioni speciali (art. 25 e 27) è punito con la multa.64 |
4 | Il datore di lavoro che induce un conducente a commettere un atto punibile ai sensi della presente ordinanza oppure che non glielo impedisce, nei limiti delle sue possibilità, è passibile della stessa pena che il conducente. Il giudice può attenuare la pena per il lavoratore o esentarlo da una pena se le circostanze lo giustifichino. |
SR 822.222 Ordinanza del 6 maggio 1981 sulla durata del lavoro e del riposo dei conducenti professionali di veicoli leggeri per il trasporto di persone e di automobili pesanti (OLR 2) OLR-2 Art. 15 Uso del tachigrafo - 1 Fin tanto che il conducente si trova nel veicolo o in prossimità di esso, egli deve sempre tenere il tachigrafo in funzione durante la sua attività professionale e servirsene in maniera tale che la durata della guida e degli altri lavori nonché le pause siano correttamente indicate ed appaiano visibili per ogni singolo conducente senza che sorgano dubbi. |
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1 | Fin tanto che il conducente si trova nel veicolo o in prossimità di esso, egli deve sempre tenere il tachigrafo in funzione durante la sua attività professionale e servirsene in maniera tale che la durata della guida e degli altri lavori nonché le pause siano correttamente indicate ed appaiano visibili per ogni singolo conducente senza che sorgano dubbi. |
2 | Se sono effettuate corse di carattere privato con il veicolo, il tachigrafo deve essere mantenuto continuamente in funzione; bisogna scegliere la posizione «Pausa» (posizione «0» o il simbolo «sedia»). Se la posizione «Pausa» non consente una distinzione univoca tra corse di carattere privato e corse professionali, il conducente tiene un controllo permanente delle corse private effettuate.44 |
3 | Su domanda delle autorità d'esecuzione, il conducente deve aprire il tachigrafo e fornire le informazioni necessarie. Egli può aprirlo durante la corsa per controllare il suo funzionamento, ma al massimo una volta al giorno. |
SR 822.222 Ordinanza del 6 maggio 1981 sulla durata del lavoro e del riposo dei conducenti professionali di veicoli leggeri per il trasporto di persone e di automobili pesanti (OLR 2) OLR-2 Art. 23 Obbligo d'informazione - 1 Il datore di lavoro e i conducenti devono comunicare alle autorità d'esecuzione tutte le informazioni necessarie all'applicazione della presente ordinanza e ai controlli. |
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1 | Il datore di lavoro e i conducenti devono comunicare alle autorità d'esecuzione tutte le informazioni necessarie all'applicazione della presente ordinanza e ai controlli. |
2 | Il datore di lavoro e i conducenti indipendenti devono permettere all'autorità d'esecuzione di accedere all'azienda e di fare le inchieste che s'impongano. |
3 | Il datore di lavoro e i conducenti indipendenti devono conservare durante due anni, presso la sede dell'azienda: |
a | il registro della durata del lavoro, della guida e del riposo (art. 21); |
b | i dischi e le serie di dischi settimanali del tachigrafo (art. 16 e 16a); |
c | i fogli settimanali e quotidiani del libretto di lavoro e i libretti di lavoro compilati (art. 18); |
d | eventuali rapporti giornalieri ad uso interno dell'azienda (art. 19 cpv. 1), le carte di lavoro (art. 25 cpv. 4), i permessi (art. 16 cpv. 2) e le decisioni di dispensa (art. 19 cpv. 1 e 3). |
4 | Le succursali che dispongono di veicoli in maniera autonoma devono conservare questi documenti nella loro sede. |
5 | I documenti devono essere presentati o inviati alle autorità d'esecuzione che ne facessero richiesta. |
SR 822.222 Ordinanza del 6 maggio 1981 sulla durata del lavoro e del riposo dei conducenti professionali di veicoli leggeri per il trasporto di persone e di automobili pesanti (OLR 2) OLR-2 Art. 28 Disposizioni penali - 1 Chiunque viola le disposizioni sulla durata del lavoro, della guida e del riposo (art. 5-13) è punito con la multa.58 |
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1 | Chiunque viola le disposizioni sulla durata del lavoro, della guida e del riposo (art. 5-13) è punito con la multa.58 |
2 | È punito con la multa chiunque viola le disposizioni sul controllo (art. 15-23), in particolare chi:59 |
a | non fa uso dei mezzi di controllo oppure non li usa correttamente; |
b | non mantiene il tachigrafo in funzione, lo adopera scorrettamente o falsifica le registrazioni; |
c | fa iscrizioni inveritiere o incomplete su un documento di controllo, in particolare sul disco del tachigrafo, nel registro della durata del lavoro, della guida e del riposo, nel libretto di lavoro o nell'elenco di conducenti, oppure ne rende difficile la lettura; |
d | ... |
3 | Chiunque contravviene agli obblighi o alle prescrizioni da osservare giusta le disposizioni speciali (art. 25 e 27) è punito con la multa.64 |
4 | Il datore di lavoro che induce un conducente a commettere un atto punibile ai sensi della presente ordinanza oppure che non glielo impedisce, nei limiti delle sue possibilità, è passibile della stessa pena che il conducente. Il giudice può attenuare la pena per il lavoratore o esentarlo da una pena se le circostanze lo giustifichino. |
SR 822.222 Ordinanza del 6 maggio 1981 sulla durata del lavoro e del riposo dei conducenti professionali di veicoli leggeri per il trasporto di persone e di automobili pesanti (OLR 2) OLR-2 Art. 28 Disposizioni penali - 1 Chiunque viola le disposizioni sulla durata del lavoro, della guida e del riposo (art. 5-13) è punito con la multa.58 |
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1 | Chiunque viola le disposizioni sulla durata del lavoro, della guida e del riposo (art. 5-13) è punito con la multa.58 |
2 | È punito con la multa chiunque viola le disposizioni sul controllo (art. 15-23), in particolare chi:59 |
a | non fa uso dei mezzi di controllo oppure non li usa correttamente; |
b | non mantiene il tachigrafo in funzione, lo adopera scorrettamente o falsifica le registrazioni; |
c | fa iscrizioni inveritiere o incomplete su un documento di controllo, in particolare sul disco del tachigrafo, nel registro della durata del lavoro, della guida e del riposo, nel libretto di lavoro o nell'elenco di conducenti, oppure ne rende difficile la lettura; |
d | ... |
3 | Chiunque contravviene agli obblighi o alle prescrizioni da osservare giusta le disposizioni speciali (art. 25 e 27) è punito con la multa.64 |
4 | Il datore di lavoro che induce un conducente a commettere un atto punibile ai sensi della presente ordinanza oppure che non glielo impedisce, nei limiti delle sue possibilità, è passibile della stessa pena che il conducente. Il giudice può attenuare la pena per il lavoratore o esentarlo da una pena se le circostanze lo giustifichino. |
SR 822.222 Ordinanza del 6 maggio 1981 sulla durata del lavoro e del riposo dei conducenti professionali di veicoli leggeri per il trasporto di persone e di automobili pesanti (OLR 2) OLR-2 Art. 28 Disposizioni penali - 1 Chiunque viola le disposizioni sulla durata del lavoro, della guida e del riposo (art. 5-13) è punito con la multa.58 |
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1 | Chiunque viola le disposizioni sulla durata del lavoro, della guida e del riposo (art. 5-13) è punito con la multa.58 |
2 | È punito con la multa chiunque viola le disposizioni sul controllo (art. 15-23), in particolare chi:59 |
a | non fa uso dei mezzi di controllo oppure non li usa correttamente; |
b | non mantiene il tachigrafo in funzione, lo adopera scorrettamente o falsifica le registrazioni; |
c | fa iscrizioni inveritiere o incomplete su un documento di controllo, in particolare sul disco del tachigrafo, nel registro della durata del lavoro, della guida e del riposo, nel libretto di lavoro o nell'elenco di conducenti, oppure ne rende difficile la lettura; |
d | ... |
3 | Chiunque contravviene agli obblighi o alle prescrizioni da osservare giusta le disposizioni speciali (art. 25 e 27) è punito con la multa.64 |
4 | Il datore di lavoro che induce un conducente a commettere un atto punibile ai sensi della presente ordinanza oppure che non glielo impedisce, nei limiti delle sue possibilità, è passibile della stessa pena che il conducente. Il giudice può attenuare la pena per il lavoratore o esentarlo da una pena se le circostanze lo giustifichino. |
SR 741.013 Ordinanza del 28 marzo 2007 sul controllo della circolazione stradale (OCCS) OCCS Art. 49 Disposizioni penali - È punito con la multa chi: |
|
a | rifiuta di esibire alle autorità d'esecuzione, su richiesta, le licenze, i permessi, i supporti elettronici di dati e altri documenti di controllo necessari per i controlli secondo la presente ordinanza, non fornisce le informazioni necessarie o fornisce intenzionalmente informazioni false in occasione di un controllo; |
b | rifiuta l'accesso all'azienda alle autorità di controllo in occasione di un controllo aziendale previsto dalla presente ordinanza; |
c | ostacola intenzionalmente in altro modo o tenta di vanificare le attività di controllo previste dalla presente ordinanza. |
SR 741.013 Ordinanza del 28 marzo 2007 sul controllo della circolazione stradale (OCCS) OCCS Art. 49 Disposizioni penali - È punito con la multa chi: |
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a | rifiuta di esibire alle autorità d'esecuzione, su richiesta, le licenze, i permessi, i supporti elettronici di dati e altri documenti di controllo necessari per i controlli secondo la presente ordinanza, non fornisce le informazioni necessarie o fornisce intenzionalmente informazioni false in occasione di un controllo; |
b | rifiuta l'accesso all'azienda alle autorità di controllo in occasione di un controllo aziendale previsto dalla presente ordinanza; |
c | ostacola intenzionalmente in altro modo o tenta di vanificare le attività di controllo previste dalla presente ordinanza. |
SR 741.013 Ordinanza del 28 marzo 2007 sul controllo della circolazione stradale (OCCS) OCCS Art. 20 Controlli - 1 Sono effettuati controlli sulla durata del lavoro, della guida e del riposo dei conducenti di veicoli a motore che sottostanno all'OLR 148 e all'OLR 249. |
|
1 | Sono effettuati controlli sulla durata del lavoro, della guida e del riposo dei conducenti di veicoli a motore che sottostanno all'OLR 148 e all'OLR 249. |
2 | Nei confronti dei conducenti che sottostanno all'OLR 1, le autorità cantonali provvedono affinché ogni anno siano effettuati controlli durante il 3 per cento almeno dei giorni lavorativi, almeno il 30 per cento dei quali da effettuarsi nel quadro di controlli stradali e almeno il 50 per cento nel quadro di controlli nell'azienda. |
SR 741.013 Ordinanza del 28 marzo 2007 sul controllo della circolazione stradale (OCCS) OCCS Art. 22 Controlli nell'azienda - 1 I controlli nell'azienda sono effettuati nella sede dell'azienda o di una sua succursale. Se la sede o la succursale è situata fuori del Cantone in cui è immatricolato il veicolo, il Cantone d'immatricolazione informa l'autorità competente per il controllo nell'azienda. |
|
1 | I controlli nell'azienda sono effettuati nella sede dell'azienda o di una sua succursale. Se la sede o la succursale è situata fuori del Cantone in cui è immatricolato il veicolo, il Cantone d'immatricolazione informa l'autorità competente per il controllo nell'azienda. |
2 | I controlli nell'azienda devono essere effettuati in particolare se: |
a | sono state constatate gravi infrazioni durante i controlli su strada; oppure |
b | vi è il sospetto che il datore di lavoro abbia commesso un'infrazione. |
3 | I controlli di cui al capoverso 2 sono conteggiati quali controlli giusta l'articolo 20. |
4 | Invece di un controllo in loco, il controllo può essere effettuato sulla base di documenti di controllo. Se un'azienda registra tutti i dati con i mezzi di controllo giusta l'articolo 13 lettere b, c e d OLR 153 o l'articolo 16a OLR 254, può trasmetterli per via elettronica all'autorità di controllo nella forma da essa richiesta e in osservanza delle necessarie misure di sicurezza.55 |
5 | Se possibile la valutazione deve coinvolgere almeno i mezzi di controllo di un mese. |
6 | Sono oggetto dei controlli: |
a | i punti da controllare giusta l'articolo 21; |
b | i periodi di guida giornalieri tra due periodi di riposo settimanali; |
c | i periodi di guida nell'arco di una o due settimane; |
d | la durata massima di lavoro settimanale; |
e | eventualmente il totale delle ore supplementari nell'anno civile; |
f | i periodi di riposo settimanale; |
g | la compensazione per la riduzione dei periodi di riposo giornalieri o settimanali; |
h | l'impiego e la conservazione dei mezzi di controllo; |
i | i riepiloghi del tempo di lavoro, di guida e di riposo; |
j | lo scaricamento di dati da tachigrafi digitali. |
SR 741.013 Ordinanza del 28 marzo 2007 sul controllo della circolazione stradale (OCCS) OCCS Art. 20 Controlli - 1 Sono effettuati controlli sulla durata del lavoro, della guida e del riposo dei conducenti di veicoli a motore che sottostanno all'OLR 148 e all'OLR 249. |
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1 | Sono effettuati controlli sulla durata del lavoro, della guida e del riposo dei conducenti di veicoli a motore che sottostanno all'OLR 148 e all'OLR 249. |
2 | Nei confronti dei conducenti che sottostanno all'OLR 1, le autorità cantonali provvedono affinché ogni anno siano effettuati controlli durante il 3 per cento almeno dei giorni lavorativi, almeno il 30 per cento dei quali da effettuarsi nel quadro di controlli stradali e almeno il 50 per cento nel quadro di controlli nell'azienda. |
SR 741.013 Ordinanza del 28 marzo 2007 sul controllo della circolazione stradale (OCCS) OCCS Art. 21 Controlli su strada - 1 Sulla strada, La polizia controlla in particolare l'osservanza delle prescrizioni concernenti: |
|
1 | Sulla strada, La polizia controlla in particolare l'osservanza delle prescrizioni concernenti: |
a | i periodi di guida giornalieri; |
b | le interruzioni di lavoro e di guida; |
c | i periodi di riposo giornalieri; |
d | l'ultimo periodo di riposo settimanale precedente il controllo; |
e | la presenza a bordo del veicolo e l'uso dell'apparecchio di controllo; |
f | l'impiego e il corretto funzionamento del tachigrafo. |
2 | Per individuare precocemente abusi e manipolazioni del tachigrafo, la polizia può consultare mediante collegamento radio i seguenti dati per decidere se sia il caso di fermare il veicolo per un controllo: |
a | ultimo tentativo di violazione della sicurezza; |
b | interruzione di corrente più lunga negli ultimi dieci giorni; |
c | malfunzionamento di sensori negli ultimi dieci giorni; |
d | dati errati in relazione a percorso e velocità negli ultimi dieci giorni; |
e | dati contrastanti sul movimento del veicolo negli ultimi dieci giorni; |
f | guida senza carta valida; |
g | inserimento della carta durante la guida negli ultimi dieci giorni; |
h | dati relativi alla regolazione dell'ora; |
i | dati relativi alla calibrazione, inclusa la data delle ultime due calibrazioni; |
j | targa del veicolo; |
k | velocità indicata dal tachigrafo.51 |
3 | I dati trasmessi mediante collegamento radio devono essere distrutti dalla Polizia al più tardi entro tre ore dalla trasmissione, a meno che non facciano presumere una manipolazione o un abuso del tachigrafo. Se nel corso del controllo stradale tale sospetto non è confermato, i dati trasmessi vanno distrutti.52 |
SR 741.013 Ordinanza del 28 marzo 2007 sul controllo della circolazione stradale (OCCS) OCCS Art. 22 Controlli nell'azienda - 1 I controlli nell'azienda sono effettuati nella sede dell'azienda o di una sua succursale. Se la sede o la succursale è situata fuori del Cantone in cui è immatricolato il veicolo, il Cantone d'immatricolazione informa l'autorità competente per il controllo nell'azienda. |
|
1 | I controlli nell'azienda sono effettuati nella sede dell'azienda o di una sua succursale. Se la sede o la succursale è situata fuori del Cantone in cui è immatricolato il veicolo, il Cantone d'immatricolazione informa l'autorità competente per il controllo nell'azienda. |
2 | I controlli nell'azienda devono essere effettuati in particolare se: |
a | sono state constatate gravi infrazioni durante i controlli su strada; oppure |
b | vi è il sospetto che il datore di lavoro abbia commesso un'infrazione. |
3 | I controlli di cui al capoverso 2 sono conteggiati quali controlli giusta l'articolo 20. |
4 | Invece di un controllo in loco, il controllo può essere effettuato sulla base di documenti di controllo. Se un'azienda registra tutti i dati con i mezzi di controllo giusta l'articolo 13 lettere b, c e d OLR 153 o l'articolo 16a OLR 254, può trasmetterli per via elettronica all'autorità di controllo nella forma da essa richiesta e in osservanza delle necessarie misure di sicurezza.55 |
5 | Se possibile la valutazione deve coinvolgere almeno i mezzi di controllo di un mese. |
6 | Sono oggetto dei controlli: |
a | i punti da controllare giusta l'articolo 21; |
b | i periodi di guida giornalieri tra due periodi di riposo settimanali; |
c | i periodi di guida nell'arco di una o due settimane; |
d | la durata massima di lavoro settimanale; |
e | eventualmente il totale delle ore supplementari nell'anno civile; |
f | i periodi di riposo settimanale; |
g | la compensazione per la riduzione dei periodi di riposo giornalieri o settimanali; |
h | l'impiego e la conservazione dei mezzi di controllo; |
i | i riepiloghi del tempo di lavoro, di guida e di riposo; |
j | lo scaricamento di dati da tachigrafi digitali. |
SR 741.013 Ordinanza del 28 marzo 2007 sul controllo della circolazione stradale (OCCS) OCCS Art. 20 Controlli - 1 Sono effettuati controlli sulla durata del lavoro, della guida e del riposo dei conducenti di veicoli a motore che sottostanno all'OLR 148 e all'OLR 249. |
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1 | Sono effettuati controlli sulla durata del lavoro, della guida e del riposo dei conducenti di veicoli a motore che sottostanno all'OLR 148 e all'OLR 249. |
2 | Nei confronti dei conducenti che sottostanno all'OLR 1, le autorità cantonali provvedono affinché ogni anno siano effettuati controlli durante il 3 per cento almeno dei giorni lavorativi, almeno il 30 per cento dei quali da effettuarsi nel quadro di controlli stradali e almeno il 50 per cento nel quadro di controlli nell'azienda. |
SR 741.013 Ordinanza del 28 marzo 2007 sul controllo della circolazione stradale (OCCS) OCCS Art. 22 Controlli nell'azienda - 1 I controlli nell'azienda sono effettuati nella sede dell'azienda o di una sua succursale. Se la sede o la succursale è situata fuori del Cantone in cui è immatricolato il veicolo, il Cantone d'immatricolazione informa l'autorità competente per il controllo nell'azienda. |
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1 | I controlli nell'azienda sono effettuati nella sede dell'azienda o di una sua succursale. Se la sede o la succursale è situata fuori del Cantone in cui è immatricolato il veicolo, il Cantone d'immatricolazione informa l'autorità competente per il controllo nell'azienda. |
2 | I controlli nell'azienda devono essere effettuati in particolare se: |
a | sono state constatate gravi infrazioni durante i controlli su strada; oppure |
b | vi è il sospetto che il datore di lavoro abbia commesso un'infrazione. |
3 | I controlli di cui al capoverso 2 sono conteggiati quali controlli giusta l'articolo 20. |
4 | Invece di un controllo in loco, il controllo può essere effettuato sulla base di documenti di controllo. Se un'azienda registra tutti i dati con i mezzi di controllo giusta l'articolo 13 lettere b, c e d OLR 153 o l'articolo 16a OLR 254, può trasmetterli per via elettronica all'autorità di controllo nella forma da essa richiesta e in osservanza delle necessarie misure di sicurezza.55 |
5 | Se possibile la valutazione deve coinvolgere almeno i mezzi di controllo di un mese. |
6 | Sono oggetto dei controlli: |
a | i punti da controllare giusta l'articolo 21; |
b | i periodi di guida giornalieri tra due periodi di riposo settimanali; |
c | i periodi di guida nell'arco di una o due settimane; |
d | la durata massima di lavoro settimanale; |
e | eventualmente il totale delle ore supplementari nell'anno civile; |
f | i periodi di riposo settimanale; |
g | la compensazione per la riduzione dei periodi di riposo giornalieri o settimanali; |
h | l'impiego e la conservazione dei mezzi di controllo; |
i | i riepiloghi del tempo di lavoro, di guida e di riposo; |
j | lo scaricamento di dati da tachigrafi digitali. |
SR 822.221 Ordinanza del 19 giugno 1995 sulla durata del lavoro e del riposo dei conducenti professionali di veicoli a motore (Ordinanza per gli autisti, OLR 1) - Ordinanza per gli autisti OLR-1 Art. 3 Campo d'applicazione - 1 La presente ordinanza si applica ai conducenti di autoveicoli e combinazioni di veicoli: |
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1 | La presente ordinanza si applica ai conducenti di autoveicoli e combinazioni di veicoli: |
a | per il trasporto di cose, il cui peso totale supera, secondo la licenza di circolazione, le 3,5 t; |
b | per il trasporto di persone che, oltre a quello del conducente, hanno un numero di posti a sedere di oltre 8 persone. |
2 | Ai conducenti che circolano all'estero con un veicolo immatricolato in Svizzera la presente ordinanza si applica nella misura in cui le convenzioni internazionali ratificate dalla Svizzera non prevedano prescrizioni più severe. |
3 | I conducenti che circolano in Svizzera con veicoli immatricolati all'estero devono osservare soltanto le prescrizioni di cui agli articoli 5, 7, 8 capoversi 1, 2, 4 e 5 nonché agli articoli 9-12, 14-14c e 18 capoverso 1.13 |
4 | La presente ordinanza si applica ai datori di lavoro, alle aziende e alle officine soltanto nella misura in cui singole disposizioni lo prevedano espressamente.14 |
SR 741.013 Ordinanza del 28 marzo 2007 sul controllo della circolazione stradale (OCCS) OCCS Art. 2 Abbreviazioni e definizioni - 1 Sono utilizzate le seguenti abbreviazioni: |
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1 | Sono utilizzate le seguenti abbreviazioni: |
a | USTRA: Ufficio federale delle strade; |
b | UFT: Ufficio federale dei trasporti; |
c | LCStr: legge federale del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale; |
d | ONC: ordinanza del 13 novembre 19622 sulle norme della circolazione tradale; |
e | OETV: ordinanza del 19 giugno 19953 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali; |
f | OAC: ordinanza del 27 ottobre 19764 sull'ammissione alla circolazione di persone e veicoli; |
g | OLR 1: ordinanza del 19 giugno 19955 per gli autisti; |
h | OLR 2: Ordinanza del 6 maggio 19817 sulla durata del lavoro e del riposo dei conducenti professionali di veicoli leggeri per il trasporto di persone e di automobili pesanti. |
2 | Sono veicoli utilitari i trattori a sella e i rimorchi con un peso totale superiore a 3,5 t nonché gli autobus, i furgoncini e gli autocarri. |
SR 822.221 Ordinanza del 19 giugno 1995 sulla durata del lavoro e del riposo dei conducenti professionali di veicoli a motore (Ordinanza per gli autisti, OLR 1) - Ordinanza per gli autisti OLR-1 Art. 21 Disposizioni penali - 1 Chiunque viola le disposizioni sulla durata del lavoro, della guida, delle pause, del riposo e del tempo di disponibilità (art. 5-11) è punito con la multa.127 |
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1 | Chiunque viola le disposizioni sulla durata del lavoro, della guida, delle pause, del riposo e del tempo di disponibilità (art. 5-11) è punito con la multa.127 |
2 | È punito con la multa chiunque viola le disposizioni sul controllo (art. 13-18), in particolare chi:128 |
a | non tiene o non tiene correttamente i mezzi di controllo (art. 13), non se ne serve o non se ne serve correttamente, non li usa o li danneggia; |
b | fornisce dati personali falsi o incompleti all'autorità competente per il rilascio delle carte per il tachigrafo (art. 13a-13d); |
c | non mantiene in funzione il tachigrafo, lo adopera scorrettamente, ne falsifica le registrazioni o non provvede a farlo riparare per tempo; |
d | fa iscrizioni non veritiere o incomplete nei documenti di controllo o nei dati elettronici, ne rende difficoltosa la lettura, ne altera il contenuto o provoca una cancellazione parziale o totale dei dati; |
e | utilizza carte difettose, contraffatte o non valide o non usa nessuna carta per il tachigrafo digitale; |
f | mette a disposizione di terzi la sua carta per il tachigrafo oppure ne utilizza una di cui non è il titolare; |
g | ... |
h | manipola l'intero sistema del tachigrafo digitale in modo tale che i dati da esso forniti sono errati.131 |
3 | Chiunque contravviene agli obblighi o alle prescrizioni da osservare secondo le disposizioni speciali (art. 19-20a) è punito con la multa.132 |
4 | Il datore di lavoro che induce un conducente a commettere un atto punibile ai sensi della presente ordinanza oppure non glielo impedisce, nei limiti delle sue possibilità, è passibile della stessa pena inflitta al conducente. Il giudice può attenuare la pena per il lavoratore o esentarlo da una pena se le circostanze lo giustificano. |
SR 822.222 Ordinanza del 6 maggio 1981 sulla durata del lavoro e del riposo dei conducenti professionali di veicoli leggeri per il trasporto di persone e di automobili pesanti (OLR 2) OLR-2 Art. 28 Disposizioni penali - 1 Chiunque viola le disposizioni sulla durata del lavoro, della guida e del riposo (art. 5-13) è punito con la multa.58 |
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1 | Chiunque viola le disposizioni sulla durata del lavoro, della guida e del riposo (art. 5-13) è punito con la multa.58 |
2 | È punito con la multa chiunque viola le disposizioni sul controllo (art. 15-23), in particolare chi:59 |
a | non fa uso dei mezzi di controllo oppure non li usa correttamente; |
b | non mantiene il tachigrafo in funzione, lo adopera scorrettamente o falsifica le registrazioni; |
c | fa iscrizioni inveritiere o incomplete su un documento di controllo, in particolare sul disco del tachigrafo, nel registro della durata del lavoro, della guida e del riposo, nel libretto di lavoro o nell'elenco di conducenti, oppure ne rende difficile la lettura; |
d | ... |
3 | Chiunque contravviene agli obblighi o alle prescrizioni da osservare giusta le disposizioni speciali (art. 25 e 27) è punito con la multa.64 |
4 | Il datore di lavoro che induce un conducente a commettere un atto punibile ai sensi della presente ordinanza oppure che non glielo impedisce, nei limiti delle sue possibilità, è passibile della stessa pena che il conducente. Il giudice può attenuare la pena per il lavoratore o esentarlo da una pena se le circostanze lo giustifichino. |
SR 822.222 Ordinanza del 6 maggio 1981 sulla durata del lavoro e del riposo dei conducenti professionali di veicoli leggeri per il trasporto di persone e di automobili pesanti (OLR 2) OLR-2 Art. 28 Disposizioni penali - 1 Chiunque viola le disposizioni sulla durata del lavoro, della guida e del riposo (art. 5-13) è punito con la multa.58 |
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1 | Chiunque viola le disposizioni sulla durata del lavoro, della guida e del riposo (art. 5-13) è punito con la multa.58 |
2 | È punito con la multa chiunque viola le disposizioni sul controllo (art. 15-23), in particolare chi:59 |
a | non fa uso dei mezzi di controllo oppure non li usa correttamente; |
b | non mantiene il tachigrafo in funzione, lo adopera scorrettamente o falsifica le registrazioni; |
c | fa iscrizioni inveritiere o incomplete su un documento di controllo, in particolare sul disco del tachigrafo, nel registro della durata del lavoro, della guida e del riposo, nel libretto di lavoro o nell'elenco di conducenti, oppure ne rende difficile la lettura; |
d | ... |
3 | Chiunque contravviene agli obblighi o alle prescrizioni da osservare giusta le disposizioni speciali (art. 25 e 27) è punito con la multa.64 |
4 | Il datore di lavoro che induce un conducente a commettere un atto punibile ai sensi della presente ordinanza oppure che non glielo impedisce, nei limiti delle sue possibilità, è passibile della stessa pena che il conducente. Il giudice può attenuare la pena per il lavoratore o esentarlo da una pena se le circostanze lo giustifichino. |
SR 741.013 Ordinanza del 28 marzo 2007 sul controllo della circolazione stradale (OCCS) OCCS Art. 49 Disposizioni penali - È punito con la multa chi: |
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a | rifiuta di esibire alle autorità d'esecuzione, su richiesta, le licenze, i permessi, i supporti elettronici di dati e altri documenti di controllo necessari per i controlli secondo la presente ordinanza, non fornisce le informazioni necessarie o fornisce intenzionalmente informazioni false in occasione di un controllo; |
b | rifiuta l'accesso all'azienda alle autorità di controllo in occasione di un controllo aziendale previsto dalla presente ordinanza; |
c | ostacola intenzionalmente in altro modo o tenta di vanificare le attività di controllo previste dalla presente ordinanza. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 66 Onere e ripartizione delle spese giudiziarie - 1 Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti. |
|
1 | Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti. |
2 | In caso di desistenza o di transazione, il Tribunale federale può rinunciare in tutto o in parte a riscuotere le spese giudiziarie. |
3 | Le spese inutili sono pagate da chi le causa. |
4 | Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non possono di regola essere addossate spese giudiziarie se, senza avere alcun interesse pecuniario, si rivolgono al Tribunale federale nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali o se le loro decisioni in siffatte controversie sono impugnate mediante ricorso. |
5 | Salvo diversa disposizione, le spese giudiziarie addossate congiuntamente a più persone sono da queste sostenute in parti eguali e con responsabilità solidale. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 68 Spese ripetibili - 1 Nella sentenza il Tribunale federale determina se e in che misura le spese della parte vincente debbano essere sostenute da quella soccombente. |
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1 | Nella sentenza il Tribunale federale determina se e in che misura le spese della parte vincente debbano essere sostenute da quella soccombente. |
2 | La parte soccombente è di regola tenuta a risarcire alla parte vincente, secondo la tariffa del Tribunale federale, tutte le spese necessarie causate dalla controversia. |
3 | Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non sono di regola accordate spese ripetibili se vincono una causa nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali. |
4 | Si applica per analogia l'articolo 66 capoversi 3 e 5. |
5 | Il Tribunale federale conferma, annulla o modifica, a seconda dell'esito del procedimento, la decisione sulle spese ripetibili pronunciata dall'autorità inferiore. Può stabilire esso stesso l'importo di tali spese secondo la tariffa federale o cantonale applicabile o incaricarne l'autorità inferiore. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 68 Spese ripetibili - 1 Nella sentenza il Tribunale federale determina se e in che misura le spese della parte vincente debbano essere sostenute da quella soccombente. |
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1 | Nella sentenza il Tribunale federale determina se e in che misura le spese della parte vincente debbano essere sostenute da quella soccombente. |
2 | La parte soccombente è di regola tenuta a risarcire alla parte vincente, secondo la tariffa del Tribunale federale, tutte le spese necessarie causate dalla controversia. |
3 | Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non sono di regola accordate spese ripetibili se vincono una causa nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali. |
4 | Si applica per analogia l'articolo 66 capoversi 3 e 5. |
5 | Il Tribunale federale conferma, annulla o modifica, a seconda dell'esito del procedimento, la decisione sulle spese ripetibili pronunciata dall'autorità inferiore. Può stabilire esso stesso l'importo di tali spese secondo la tariffa federale o cantonale applicabile o incaricarne l'autorità inferiore. |