SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 5 Stato di diritto - 1 Il diritto è fondamento e limite dell'attività dello Stato. |
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1 | Il diritto è fondamento e limite dell'attività dello Stato. |
2 | L'attività dello Stato deve rispondere al pubblico interesse ed essere proporzionata allo scopo. |
3 | Organi dello Stato, autorità e privati agiscono secondo il principio della buona fede. |
4 | La Confederazione e i Cantoni rispettano il diritto internazionale. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 8 Uguaglianza giuridica - 1 Tutti sono uguali davanti alla legge. |
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1 | Tutti sono uguali davanti alla legge. |
2 | Nessuno può essere discriminato, in particolare a causa dell'origine, della razza, del sesso, dell'età, della lingua, della posizione sociale, del modo di vita, delle convinzioni religiose, filosofiche o politiche, e di menomazioni fisiche, mentali o psichiche. |
3 | Uomo e donna hanno uguali diritti. La legge ne assicura l'uguaglianza, di diritto e di fatto, in particolare per quanto concerne la famiglia, l'istruzione e il lavoro. Uomo e donna hanno diritto a un salario uguale per un lavoro di uguale valore. |
4 | La legge prevede provvedimenti per eliminare svantaggi esistenti nei confronti dei disabili. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 9 Protezione dall'arbitrio e tutela della buona fede - Ognuno ha diritto d'essere trattato senza arbitrio e secondo il principio della buona fede da parte degli organi dello Stato. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 10 Diritto alla vita e alla libertà personale - 1 Ognuno ha diritto alla vita. La pena di morte è vietata. |
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1 | Ognuno ha diritto alla vita. La pena di morte è vietata. |
2 | Ognuno ha diritto alla libertà personale, in particolare all'integrità fisica e psichica e alla libertà di movimento. |
3 | La tortura nonché ogni altro genere di trattamento o punizione crudele, inumano o degradante sono vietati. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 11 Protezione dei fanciulli e degli adolescenti - 1 I fanciulli e gli adolescenti hanno diritto a particolare protezione della loro incolumità e del loro sviluppo. |
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1 | I fanciulli e gli adolescenti hanno diritto a particolare protezione della loro incolumità e del loro sviluppo. |
2 | Nei limiti delle loro capacità, esercitano autonomamente i loro diritti. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 27 Libertà economica - 1 La libertà economica è garantita. |
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1 | La libertà economica è garantita. |
2 | Essa include in particolare la libera scelta della professione, il libero accesso a un'attività economica privata e il suo libero esercizio. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 27 Libertà economica - 1 La libertà economica è garantita. |
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1 | La libertà economica è garantita. |
2 | Essa include in particolare la libera scelta della professione, il libero accesso a un'attività economica privata e il suo libero esercizio. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 9 Protezione dall'arbitrio e tutela della buona fede - Ognuno ha diritto d'essere trattato senza arbitrio e secondo il principio della buona fede da parte degli organi dello Stato. |
SR 131.217 Costituzione del Cantone di Glarona, del 1o maggio 1988 Cost./GL Art. 73 Divisione dei poteri - I poteri legislativo, esecutivo e giudiziario sono, quanto al principio, separati. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 9 Protezione dall'arbitrio e tutela della buona fede - Ognuno ha diritto d'essere trattato senza arbitrio e secondo il principio della buona fede da parte degli organi dello Stato. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 19 Diritto all'istruzione scolastica di base - Il diritto a un'istruzione scolastica di base sufficiente e gratuita è garantito. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 62 - 1 Il settore scolastico compete ai Cantoni. |
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1 | Il settore scolastico compete ai Cantoni. |
2 | I Cantoni provvedono a una sufficiente istruzione scolastica di base, accessibile a tutti i giovani. L'istruzione di base è obbligatoria e sottostà alla direzione o vigilanza dello Stato. Nelle scuole pubbliche è gratuita.22 |
3 | I Cantoni provvedono altresì a una sufficiente istruzione scolastica speciale per tutti i fanciulli e giovani disabili, fino al massimo al compimento del ventesimo anno di età.23 |
4 | Se gli sforzi di coordinamento non sfociano in un'armonizzazione del settore scolastico per quanto riguarda l'età d'inizio della scolarità e la scuola dell'obbligo, la durata e gli obiettivi delle fasi della formazione e il passaggio dall'una all'altra fase, nonché il riconoscimento dei diplomi, la Confederazione emana le norme necessarie.24 |
5 | La Confederazione disciplina l'inizio dell'anno scolastico.25 |
6 | È attribuita particolare importanza alla partecipazione dei Cantoni all'elaborazione degli atti legislativi federali che concernono le loro competenze.26 |
SR 131.217 Costituzione del Cantone di Glarona, del 1o maggio 1988 Cost./GL Art. 69 Legislazione e competenze materiali - 1 La Landsgemeinde è competente per modificare la presente Costituzione. Emana inoltre sotto forma di legge tutte le disposizioni fondamentali e importanti. |
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1 | La Landsgemeinde è competente per modificare la presente Costituzione. Emana inoltre sotto forma di legge tutte le disposizioni fondamentali e importanti. |
2 | Per altro, essa è competente per: |
a | approvare i trattati intercantonali e gli altri trattati, se questi concernono un oggetto di rango costituzionale o legislativo o una spesa secondo la lettera b; |
b | decidere tutte le spese uniche di oltre 1 milione di franchi destinate a un medesimo scopo e liberamente determinabili, nonché tutte le spese ricorrenti di oltre 200 000 franchi annui destinate a un medesimo scopo e liberamente determinabili; |
c | acquistare fondi a trattative private, a titolo di investimento o a titolo previdenziale, se il prezzo supera i 5 milioni di franchi; |
d | prendere le altre decisioni sottopostele dal Gran Consiglio; |
e | stabilire l'aliquota fiscale. |
3 | La Landsgemeinde può delegare le sue attribuzioni al Gran Consiglio o al Consiglio di Stato per quanto la delega si restringa a un campo determinato e ne siano precisati scopo ed estensione. |
SR 131.217 Costituzione del Cantone di Glarona, del 1o maggio 1988 Cost./GL Art. 82 Statuto e compiti del Gran Consiglio - 1 Il Gran Consiglio è il Parlamento del Cantone. Si compone di 60 membri.60 |
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1 | Il Gran Consiglio è il Parlamento del Cantone. Si compone di 60 membri.60 |
2 | Il Gran Consiglio è la suprema autorità cantonale di vigilanza sul governo, sull'amministrazione e sui tribunali. |
3 | Esso prepara i testi costituzionali e legislativi e le altre decisioni della Landsgemeinde. |
4 | Il Gran Consiglio emana ordinanze, decisioni amministrative e decisioni finanziarie e risolve sulle pianificazioni di base o di obbligatorietà generale. |
SR 131.217 Costituzione del Cantone di Glarona, del 1o maggio 1988 Cost./GL Art. 89 Attività normativa - Il Gran Consiglio è competente per: |
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a | deliberare su progetti che devono essere presentati alla Landsgemeinde e formulare proposte a destinazione di quest'ultima; |
b | emanare ordinanze, quando ne abbia facoltà in virtù della presente Costituzione; |
c | emanare ordinanze, quando ne abbia facoltà in virtù di una decisione della Landsgemeinde; |
d | emanare disposizioni di applicazione del diritto federale e disposizioni di esecuzione del diritto intercantonale, per quanto non concernano un oggetto della legislazione; |
e | approvare o denunciare trattati intercantonali e altri trattati, per quanto non ne sia competente la Landsgemeinde o il Consiglio di Stato; |
f | in casi urgenti, legiferare al posto della Landsgemeinde; tali atti legislativi hanno effetto sino alla successiva Landsgemeinde ordinaria. |
SR 131.217 Costituzione del Cantone di Glarona, del 1o maggio 1988 Cost./GL Art. 99 Attività normativa - Il Consiglio di Stato è competente per: |
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a | elaborare progetti di atti legislativi e di decisioni a destinazione del Gran Consiglio e della Landsgemeinde, nonché procedere alle consultazioni in merito a tali progetti; |
b | emanare ordinanze di esecuzione e ordinanze amministrative, nonché ordinanze per cui la Landsgemeinde o il Gran Consiglio gliene conferisca la facoltà; |
c | concludere, modificare o denunciare trattati intercantonali e altri trattati, per quanto non ne sia competente il Gran Consiglio o la Landsgemeinde; |
d | emanare ordinanze e prendere decisioni in situazioni di emergenza e in altri casi urgenti, in particolare al fine di assicurare la celere attuazione del diritto federale; queste ordinanze e decisioni devono essere sottoposte quanto prima al Gran Consiglio o alla prossima Landsgemeinde. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 19 Diritto all'istruzione scolastica di base - Il diritto a un'istruzione scolastica di base sufficiente e gratuita è garantito. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 62 - 1 Il settore scolastico compete ai Cantoni. |
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1 | Il settore scolastico compete ai Cantoni. |
2 | I Cantoni provvedono a una sufficiente istruzione scolastica di base, accessibile a tutti i giovani. L'istruzione di base è obbligatoria e sottostà alla direzione o vigilanza dello Stato. Nelle scuole pubbliche è gratuita.22 |
3 | I Cantoni provvedono altresì a una sufficiente istruzione scolastica speciale per tutti i fanciulli e giovani disabili, fino al massimo al compimento del ventesimo anno di età.23 |
4 | Se gli sforzi di coordinamento non sfociano in un'armonizzazione del settore scolastico per quanto riguarda l'età d'inizio della scolarità e la scuola dell'obbligo, la durata e gli obiettivi delle fasi della formazione e il passaggio dall'una all'altra fase, nonché il riconoscimento dei diplomi, la Confederazione emana le norme necessarie.24 |
5 | La Confederazione disciplina l'inizio dell'anno scolastico.25 |
6 | È attribuita particolare importanza alla partecipazione dei Cantoni all'elaborazione degli atti legislativi federali che concernono le loro competenze.26 |
SR 131.217 Costituzione del Cantone di Glarona, del 1o maggio 1988 Cost./GL Art. 69 Legislazione e competenze materiali - 1 La Landsgemeinde è competente per modificare la presente Costituzione. Emana inoltre sotto forma di legge tutte le disposizioni fondamentali e importanti. |
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1 | La Landsgemeinde è competente per modificare la presente Costituzione. Emana inoltre sotto forma di legge tutte le disposizioni fondamentali e importanti. |
2 | Per altro, essa è competente per: |
a | approvare i trattati intercantonali e gli altri trattati, se questi concernono un oggetto di rango costituzionale o legislativo o una spesa secondo la lettera b; |
b | decidere tutte le spese uniche di oltre 1 milione di franchi destinate a un medesimo scopo e liberamente determinabili, nonché tutte le spese ricorrenti di oltre 200 000 franchi annui destinate a un medesimo scopo e liberamente determinabili; |
c | acquistare fondi a trattative private, a titolo di investimento o a titolo previdenziale, se il prezzo supera i 5 milioni di franchi; |
d | prendere le altre decisioni sottopostele dal Gran Consiglio; |
e | stabilire l'aliquota fiscale. |
3 | La Landsgemeinde può delegare le sue attribuzioni al Gran Consiglio o al Consiglio di Stato per quanto la delega si restringa a un campo determinato e ne siano precisati scopo ed estensione. |
SR 131.217 Costituzione del Cantone di Glarona, del 1o maggio 1988 Cost./GL Art. 69 Legislazione e competenze materiali - 1 La Landsgemeinde è competente per modificare la presente Costituzione. Emana inoltre sotto forma di legge tutte le disposizioni fondamentali e importanti. |
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1 | La Landsgemeinde è competente per modificare la presente Costituzione. Emana inoltre sotto forma di legge tutte le disposizioni fondamentali e importanti. |
2 | Per altro, essa è competente per: |
a | approvare i trattati intercantonali e gli altri trattati, se questi concernono un oggetto di rango costituzionale o legislativo o una spesa secondo la lettera b; |
b | decidere tutte le spese uniche di oltre 1 milione di franchi destinate a un medesimo scopo e liberamente determinabili, nonché tutte le spese ricorrenti di oltre 200 000 franchi annui destinate a un medesimo scopo e liberamente determinabili; |
c | acquistare fondi a trattative private, a titolo di investimento o a titolo previdenziale, se il prezzo supera i 5 milioni di franchi; |
d | prendere le altre decisioni sottopostele dal Gran Consiglio; |
e | stabilire l'aliquota fiscale. |
3 | La Landsgemeinde può delegare le sue attribuzioni al Gran Consiglio o al Consiglio di Stato per quanto la delega si restringa a un campo determinato e ne siano precisati scopo ed estensione. |
SR 131.217 Costituzione del Cantone di Glarona, del 1o maggio 1988 Cost./GL Art. 69 Legislazione e competenze materiali - 1 La Landsgemeinde è competente per modificare la presente Costituzione. Emana inoltre sotto forma di legge tutte le disposizioni fondamentali e importanti. |
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1 | La Landsgemeinde è competente per modificare la presente Costituzione. Emana inoltre sotto forma di legge tutte le disposizioni fondamentali e importanti. |
2 | Per altro, essa è competente per: |
a | approvare i trattati intercantonali e gli altri trattati, se questi concernono un oggetto di rango costituzionale o legislativo o una spesa secondo la lettera b; |
b | decidere tutte le spese uniche di oltre 1 milione di franchi destinate a un medesimo scopo e liberamente determinabili, nonché tutte le spese ricorrenti di oltre 200 000 franchi annui destinate a un medesimo scopo e liberamente determinabili; |
c | acquistare fondi a trattative private, a titolo di investimento o a titolo previdenziale, se il prezzo supera i 5 milioni di franchi; |
d | prendere le altre decisioni sottopostele dal Gran Consiglio; |
e | stabilire l'aliquota fiscale. |
3 | La Landsgemeinde può delegare le sue attribuzioni al Gran Consiglio o al Consiglio di Stato per quanto la delega si restringa a un campo determinato e ne siano precisati scopo ed estensione. |